FF 1993 II 757
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione col Marocco del 12 maggio 1993
#ST# 93.046
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione col Marocco
del 12 maggio 1993
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito col Marocco, firmata il 31 marzo 1993. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
12 maggio 1993 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1993 - 348 48 Foglio federale. 76° anno. Voi. II 757
Compendio
Per proteggere gli interessi economici svizzeri in Marocco, da parecchi anni la Svizzera esaminava la possibilità di concludere una convenzione di doppia imposizione con questo Paese. A causa di divergenze fra i due Paesi sul contenuto di importanti disposizioni della Convenzione, le trattative condotte all'inizio degli anni Ottanta non sono sfociate in un accordo. I negoziati sono stati ripresi nel 1991 e dopo due «round» hanno permesso di giungere ad un 'intesa sul contenuto della Convenzione firmata il 31 marzo 1993. Questa convenzione segue in larga misura il modello di convenzione dell'OCSE del 1977. Tuttavia, vi sono alcuni leggeri scostamenti, segnatamente in relazione alla definizione della stabile organizzazione (art. 5), all'imposizione degli utili delle imprese (art. 7) e ai canoni (art. 12). Queste peculiarità non divergono comunque dalla prassi seguita dalla Svizzera nelle convenzioni fiscali concluse con i Paesi in sviluppo. L'importanza degli investimenti svizzeri in Marocco, la recente evoluzione della politica economica di questo Paese, la sua vicinanza geografica all'Europa occidentale e le sue relazioni con numerosi Paesi europei sono motivi che secondo il Consiglio federale giustificano la stipulazione d'una convenzione di doppia imposizione con il Marocco.
Messaggio
1 Genesi
Grazie ad una manodopera a basso costo è a sbocchi economici interessanti il Marocco dispone di un'industria di prodotti manufatti e di un'agricoltura molto sviluppate. Gli stretti legami storici, sociali ed economici con l'Europa occidentale, favoriti dalla vicinanza geografica, hanno facilitato la presenza di investitori di differenti Paesi europei e lo sviluppo delle relazioni commerciali. Anche il nostro Paese ha pure beneficiato di questi fattori propizi cosicché gli investimenti svizzeri in Marocco sono numerosi e diversificati. Essi concernono in particolare il settore alimentare e farmaceutico nonché quello delle macchine e dei servizi. Per dette ragioni, da tempo era perciò auspicabile creare in questo Paese condizioni fiscali idonee a proteggere gli investimenti svizzeri contro la doppia imposizione. I negoziati avviati col Marocco agli inizi degli anni Ottanta si sono rivelati infruttuosi, ragion per cui sono stati interrotti. A seguito di un'importante modificazione apportata alla legislazione fiscale marocchina e di un'evoluzione della politica di questo Paese in materia d'investimenti esteri, i negoziati sono stati ripresi nel 1991 e grazie ai rapidi progressi registrati da una parte e dall'altra hanno permesso di giungere, nel mese di giugno 1992, ad un accordo su un disegno di convenzione in materia d'imposte sul reddito. Nella procedura di consultazione Cantoni e cerehie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione, che è stata quindi firmata il 31 marzo 1993 a Rabat.
2 Commentò alle disposizioni della Convenzione
La Convenzione tra la Svizzera e il Marocco segue essenzialmente il modello elaborato nel 1977 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponde alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Di seguito ci limiteremo perciò a commentare i punti che derogano a questo modello e a questa prassi. Articolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i sei mesi (invece dei 12 mesi previsti dal modello dell'OCSE). Questa particolarità figura in numerose convenzioni svizzere concluse con Paesi in sviluppo (par. 3). Il paragrafo 5 tratta il caso di un'impresa di uno Stato contraente che ricorre, nell'altro Stato contraente, ai servizi di un rappresentante. Quest'ultimo è considerato una stabile organizzazione dell'impresa non solamente se dispone del potere di concludere contratti (come previsto dal modello di convenzione dell'OCSE) bensì anche se dispone di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci ai fini di forniture. Anche questa disposizione è sovente concessa dalla Svizzera a Paesi in sviluppo.
Un'altra concessione accordata di frequente dalla Svizzera a questi Paesi e che è ripresa nella presente Convenzione concerne le società d'assicurazioni (ma non di riassicurazione). Secondo questa disposizione, una società di assicurazioni di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se vi assicura dei rischi o vi incassa premi (par. 6). Articolò 7 Utili delle imprese Questa disposizione è conforme ai principi del modello dell'OCSE. Nella Convenzione è esclusa la forza attrattiva della stabile organizzazione. Articolo 9 Imprese associate Come in numerose altre convenzioni svizzere di doppia imposizione, l'articolo 9 della Convenzione col Marocco riprende unicamente il primo paragrafo del testo della Convenzione del modello dell'OCSE. Secondo questa disposizione le autorità fiscali di uno Stato contraente possono rettificare la contabilità presentata da un'impresa se, in seguito a relazioni speciali con un'impresa associata dell'altro Stato, i suoi libri contabili non espongono gli utili che essa avrebbe realizzato in normali condizioni di mercato. Articolo 10 Dividendi II paragrafo 2 attribuisce allo Stato della fonte dei dividendi una parte dell'imposta, vale a dire il 7 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi (il 15% in tutti gli altri casi). Articolo 11 Interessi Lo Stato della fonte degli interessi può prelevare un'imposta limitata al 10 per cento (par. 2), ciò che è conforme del resto alle raccomandazioni dell'OCSE. Ai sensi della legislazione 'fiscale marocchina, gli interessi sono assoggettati attualmente ad un'imposta del 20 o 30 per cento, a seconda della natura del mutuo. Inoltre, per gli interessi marocchini che beneficiano di una riduzione o di un'esenzione fiscale in applicazione della legislazione marocchina intesa a favorire gli investimenti destinati allo sviluppo dell'economia, è stato accordato un computo dell'imposta fittizia, conformemente alla politica seguita dalla Svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo (cfr. commento ad art. 22). Articolo 12 Canoni La nozione di canoni ha potuto essere limitata a quella del modello di Convenzione dell'OCSE del 1977. I compensi per assistenza tecnica o per altri servizi
sono pertanto disciplinati dalle disposizioni della Convenzione normalmente applicabili in tali casi (art. 7, utili delle imprese, o 14, professioni indipendenti) e non sono quindi considerati dall'articolo 12. Lo Stato della fonte dei canoni può prelevare un'imposta massima del 10 per cento (par. 2). Questa aliquota è abitualmente applicata nelle convenzioni concluse dalla Svizzera con i Paesi in sviluppo. Conformemente al diritto interno marocchino, i canoni sono attualmente gravati di un'identica imposta del 10 per cento.
Articolo 13 Utili di capitale Questo articolo è sostanzialmente conforme al modello di Convenzione del- POCSE del 1977. Al pari di altre convenzioni svizzere di doppia imposizione esso comprende tuttavia una disposizione supplementare secondo cui gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni ad una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente (par. 4). Se, conformemente a questa disposizione, il diritto d'imposizione è esercitato dal Marocco, la Svizzera esenta da imposta questi utili unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Marocco (cfr. art. 22).
Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione Per quanto concerne l'eliminazione della doppia imposizione, la Svizzera ed il Marocco applicano lo stesso sistema, vale a dire l'esenzione con riserva della progressione (par. 1 e 3) e il computo dell'imposta trattenuta-dallo Stato della fonte per i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11) e i canoni (art. 12 par. 2 e 4). Nel caso di interessi di fonte marocchina che hanno beneficiato in Marocco di particolari facilitazioni fiscali volte a favorire gli investimenti, la Svizzera accorda il computo all'aliquota d'imposta del 10 per cento prevista dall'articolo 11 paragrafo 2 (computo d'imposta fittizia o «matching crédit») (par. 5). Come già evidenziato nel commento dell'articolo 13, la Svizzera esenta da imposta gli utili di capitale conseguiti da un residente di Svizzera con l'alienazione di azioni d'una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobiliari situati in Marocco, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Marocco (par. 3 ultimo periodo).
Scambio di informazioni Le richieste iniziali presentate da parte marocchina tendevano ad introdurre nella Convenzione una grande clausola che prevedesse lo scambio di informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione e del diritto interno degli Stati contraenti, come pure un articolo sull'assistenza nelle procedure d'esazione. Tali pretese hanno potuto essere ridimensionate, come nel caso della Convenzione con l'Egitto, dopo aver spiegato la posizione svizzera, così come essa risulta dalla riserva formulata nell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Questa spiegazione è contenuta in una lettera firmata contemporaneamente alla Convenzione, la quale non prevede di conseguenza alcuna clausola in materia di scambio di informazioni.
3 Conseguenze finanziarie
In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte marocchine sui dividendi, sugli interessi e sui canoni. Dato che gli investimenti marocchini in Svizzera sono modesti, l'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti del Marocco dovrebbe essere altret-
tanto insignificante. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto mediante il nostro decreto del 22 agosto 1967, graverà le entrate fiscali svizzere. Se, da un lato, questa misura provocherà perdite fiscali la cui consistenza non può tuttavia essere valutata in mancanza di statistiche appropriate, d'altro lato apporterà anche vantaggi finanziari. Infatti, mentre finora l'imposta alla fonte marocchina sui dividendi, sugli interessi e sui canoni doveva essere ammessa a titolo di spesa deducibile, in futuro i redditi provenienti dal Marocco potranno essere assoggettati ad imposta in Svizzera con il loro ammontare lordo. La conseguenza sarà un aumento generale del reddito imponibile.
4 Costituzionalità
La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Giusta l'articolo 88 numero 5 della Costituzione federale spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.
5 Conclusioni
La Convenzione col Marocco segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la politica convenzionale svizzera. Il suo contenuto può essere indubbiamente considerato favorevole per la Svizzera. Le ragionevoli aliquote d'imposta alla fonte per i dividendi, gli interessi e i canoni, come pure le deroghe alla definizione di stabile organizzazione, che non si scostano dalla prassi svizzera, costituiscono certamente un precedente favorevole per i futuri negoziati con altri Paesi del continente africano. La Convenzione offre inoltre l'occasione per mettere l'economia svizzera sullo stesso piano delle economie concorrenti degli altri Stati industrializzati, particolarmente europei, che hanno già concluso da lungo tempo convenzioni fiscali col Marocco. Infine, anche le conseguenze finanziarie sono sostenibili.
Decreto federale Disegno che approva una Convenzione col Marocco per evitare le doppie imposizioni
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19931), decreta:
Art. l La Convenzione, firmata il 31 marzo 1993, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
1 FF 1993 II 757
Convenzione Traduzione 1) tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
// Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Artìcolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Marocco: (i) l'imposta sulle società (l'impôt sur les sociétés); (ii) l'imposta generale sul reddito, compreso il contributo sui redditi professionali o fondiari esonerati dall'imposta generale sul reddito (l'impôt général sur le revenu y compris la contribution sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés de l'impôt général sur le revenu); (iii) la tassa sui ricavi delle azioni o di quote di partecipazioni societarie e di redditi analoghi (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés); (iv) la tassa sugli utili immobiliari (la taxe sur les profits immobiliers); (v) il contributo alla solidarietà nazionale (la partecipation à la solidarité nationale); (vi) la tassa sui ricavi di collocamenti a reddito fisso (la taxe sur les produits de placements à revenu fixe); "Dal testo originale francese.
(vii) la tassa urbana e la tassa per l'esame delle domande di costruzione (la taxe urbaine et la taxe d'édilité); (viii) l'imposta sulle patenti e la tassa sulle licenze per lo smercio di bibite (l'impôt des patentes et la taxe de licence sur les débits de boisson); (qui di seguito indicata quale «imposta marocchina»; b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, utili industriali e commerciali, reddito del patrimonio, guadagni di capitale ed altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»), 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte alla fonte sulle vincite alle lotte-- rie o ad altri giochi d'azzardo.
Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Marocco» designa il territorio del Regno del Marocco e le zone adiacenti alle sue acque territoriali sulle quali, conformemente al diritto internazionale, il Marocco può esercitare la propria sovranità per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini così come le loro risorse naturali (zoccolo continentale); b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Marocco o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine «nazionali» designa ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Marocco: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato o delegato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato; i) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta marocchina o l'imposta svizzera. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione, b) una succursale, e) un ufficio, d) un'officina, e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di forniture di informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)-e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Una persona (diversa da un agente che goda di uno status indipendente ai sensi del par. 6) che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» nel primo Stato: a) se dispone in questo Stato di poteri generali che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti in nome o per conto dell'impresa; o b) se dispone abitualmente nel primo Stato di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci ai fini di forniture per conto dell'impresa.
6 Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che
una società d'assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di detto altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 7. 7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 8. II fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente, nella misura in cui queste spese siano ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa, 6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 7 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. .
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi non si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche e i nastri di registrazione per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ulti-
mo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni d'una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nei seguenti casi detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente: a) quando l'interessato dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività, ma unicamente nella misura in cui i redditi sono attribuibili a detta base fissa; o b) quando egli esercita le sue attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi - compresa la durata delle normali interruzioni del lavoro - che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile. 2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile inconsiderazione, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e b) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista o sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle retribuzioni o agli utili, ai salari, agli stipendi o ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate da artisti dello spettacolo in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato contraente sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato, comprese le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.
Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 19 Funzioni pubbliche l.a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la nazionalità di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persóna fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e l8 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 20 Studenti e praticanti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, dì studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato. 2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un impiego salariato cui non si applica il paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà inoltre beneficiare, per tutta la durata dei suoi studi o della sua formazione, delle esenzioni, degli sgravi o delle riduzioni d'imposta accordati ai residenti dello Stato in cui egli soggiorna.
Articolo21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.
Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Qualora un residente del Marocco ritragga redditi non considerati dal paragrafo 2 che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Marocco, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, esenta da imposta detti redditi, ma può, per determinare l'imposta inerente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito in questione senza tenerconto dell'esenzione. 2. Per quanto concerne i redditi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il Marocco può, conformemente alle disposizioni della sua legislazione interna, comprenderli nelle basi delle imposte di cui all'articolo 2; a richiesta esso accorda però un computo sull'ammontare delle imposte marocchine inerenti a questi redditi. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta marocchina, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi redditi imponibili in Svizzera. 3. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Marocco, la Svizzera, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, esenta da imposta detti redditi, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Marocco. 4. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l o 12, sono imponibili in Marocco, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell'imposta pagata in Marocco, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi redditi imponibili in Marocco; o
b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tiene conto dei principi generali di sgravio enunciati alla lettera a) più sopra; o e) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, equivalente almeno a una deduzione dell'imposta . prelevata in Marocco sull'ammontare lordo di questi dividendi, interessi o canoni, qualora il beneficiario residente di Svizzera non possa fruire delle limitazioni di cui agli articoli 10-12 dell'imposta marocchina che colpisce i dividendi, gli interessi e i canoni. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, gli interessi che beneficiano di una riduzione o esenzione dell'imposta marocchina in applicazione della legislazione interna marocchina volta a favorire gli investimenti destinati allo sviluppo dell'economia sono considerati come se fossero stati assoggettati ad imposta all'aliquota prevista dall'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 23 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di alcuno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero, deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni della presente Convenzione non devono ostacolare l'applicazione delle disposizioni fiscali previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti a favore degli investimenti. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Articolo 24 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 26 Diversi 1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, degli abbattimenti, dei crediti, delle deduzioni o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
a) dalla legislazione di uno Stato contraente per la determinazione dell'imposta prelevata da questo Stato, o b) da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti. 2. Le autorità competenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni previste dagli articoli 10, I l e 12 della presente Convenzione. 3. Le autorità competenti possono pure comunicare fra di loro al fine di decidere misure destinate a evitare ogni uso illeggittimo della Convenzione.
Articolo 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica; b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica. 3. L'accordo del 17 marzo 1970 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, sarà abrogato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione; b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Rabat, il 31 marzo 1993, nelle lingue francese e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Regno del Marocco: Imboden Berrada
Allegato Traduzione '*
II Delegato agli accordi commerciali Rabat, 31 marzo 1993
Sua Eccellenza Signor Mohamed Berrada Ministro delle finanze Rabat
Signor Ministro, Con riferimento alla Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata in data odierna, La informo che il Consiglio federale svizzero, con decisione del 7 marzo 1977, ha definito nei termini seguenti la politica svizzera in materia di scambio d'informazioni: Per la Svizzera, lo scopo d'una convenzione di doppia imposizione consiste nell'evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie per la regolare applicazione di una convenzione e per impedire l'uso senza causa legittima della stessa possono già essere scambiate nell'ambito delle disposizioni convenzionali esistenti sulla procedura amichevole, sulla riduzione delle imposte trattenute alla fonte, ecc. Da parte svizzera, una disposizione speciale sullo scambio di informazioni è superflua giacché una clausola esplicita potrebbe infatti prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, unicamente lo scambio delle informazioni necessarie ad un'applicazione regolare e atte ad impedire l'uso senza causa legittima della Convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco. Colgo l'occasione per rinnovar Le, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima.
Nicolas Imboden
''Dal testo originale francese.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione col Marocco del 12 maggio
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1993 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 26 Cahier Numero
Geschäftsnummer 93.046 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 06.07.1993 Date Data
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