FF 1993 II 782

Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura (art. 27septies Cost.) del 18 giugno 1993

Decreto federale

concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura (art. 27septies Cost.)

del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 '', decreta:

I La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27septies La Confederazione e i Cantoni promuovono, entro i limiti delle loro competenze, la vita culturale nella sua molteplicità nonché la comprensione dei valori culturali da parte della popolazione. Il principio di sussidiarietà rimane garantito. La Confederazione può fornire un sostegno ai Cantoni, ai Comuni e ai privati nei loro sforzi volti alla tutela del retaggio culturale, alla promozione della creazione culturale e alla diffusione della cultura. Tiene particolarmente conto degli interessi delle regioni del Paese e dei gruppi della popolazione meno favoriti. La Confederazione può completare gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati mediante propri provvedimenti volti segnatamente a: a. adempiere compiti culturali di portata nazionale; b. favorire gli scambi culturali in Svizzera e con l'estero.

II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II presidente: Piller II segretario: Anliker II segretario: Lanz

') FF 1992 I 469

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla promozione della cultura (art. 27septies Cost.) del 18 giugno 1993

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1993 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.07.1993 Date Data

Seite 782-782 Pagina

Ref. No 10 117 451

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