FF 1993 II 802
Decreto federale concernente la proroga della tassa sul traffico pesante del 18 giugno 1993
Decreto federale
concernente la proroga della tassa sul traffico pesante
del 18 giugno 1993
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1992'', decreta:
I Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 17 cpv. 5 II presente articolo resta in vigore fino al 31 dicembre 1994.
Art. 20 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annuale sui veicoli a motore e sui rimorchi, immatricolati in Svizzera o all'estero, di un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate. La tassa ammonta a: Fr a. per gli autocarri e gli autoarticolati -
di 3,5 a 12 tonnellate 650.—
di 12 a 16 tonnellate 2000.—
di 16 a 22 tonnellate 3000.—
di oltre 22 tonnellate 4000.— b. per i rimorchi
di 3,5 a 8 tonnellate 650.—
di 8 a 10 tonnellate 1500.—
di oltre 10 tonnellate 2000.— e. per gli autobus 650.— Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo. Tramite ordinanza, il Consiglio federale può inoltre adeguare le aliquote applicabili ai veicoli che oltrepassano le 12 tonnellate, giusta il capoverso 2, in D FF 1992 II 613
802 1993 - 461
Proroga della tassa sul traffico pesante
corrispondenza ad eventuali modifiche della legge sulla circolazione stradale riguardo alle categorie di peso. Per i veicoli che non sono messi in circolazione in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale fissa aliquote graduate secondo la durata di validità; esso tiene conto degli oneri causati dalla riscossione. II Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote giusta il capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera. II prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto della soprattassa giusta l'articolo 36ter. In via legislativa è possibile rinunciare parzialmente o integralmente alla tassa. II presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995 e resta valido al più tardi fino al 31 dicembre 2004.
II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II presidente: Piller II segretario: Anliker II segretario: Lanz
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Decreto federale concernente la proroga della tassa sul traffico pesante del 18 giugno 1993
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1993 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 26 Cahier Numero
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Datum 06.07.1993 Date Data
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