FF 1993 III 1005

Messaggio concernente la ratificazione di quattro convenzioni relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale dell'8 settembre 1993

#ST# 93.074

Messaggio concernente la ratificazione di quattro convenzioni relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale

dell'8 settembre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il seguente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale che approva i seguenti atti internazionali firmati dalla Svizzera il 21 maggio 1985:

  • la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziarì e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA 65);

  • la Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale CLA 70);

  • la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (CLA 80);

  • l'Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (AE 77). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 1993 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1993-622 63 Foglio federale. 76° anno. Voi. Ili 1005

Compendio

La Svizzera opera dal 1973 allo sviluppo e al rinnovamento del diritto internazionale privato e della procedura civile. Un primo risultato importante è stato attuato con l'entrata in vigore, il 1 ° gennaio 1989, della legge federale sul dìritto internazionale privato (LDIP, RS 291). In seguito, nel settore della procedura civile, la Convenzione detta di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1992 (RS 0.275.Il/ // Consiglio federale intende ora progredire verso la moderniszazione del diritto convenzionale anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e quindi sostituire, rispettivamente completare, le Convenzioni dell'Aia del 17 luglio 1905 e del 1 ° marzo 1954 (CLA 05 e CLA 54) relative alla procedura civile, procedendo alla ratificazione delle tre nuove convenzioni dell'Aia menzionate sopra (CLA 65, CLA 70, CLA 80) nonché dell'Accordo del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1977 (AE 77). Con la Convenzione CLA 65 sarà migliorato e sostituito il I titolo (art. 1-7) delle CLA 05 e CLA 54. La CLA 65 tratta unicamente questioni d'assistenza concernenti la notificazione e comunicazione in materia civile e commerciale. Essa designa le vie di trasmissione e prevede a questo scopo la creazione di autorità centrali. Prescrive le forme legali applicabili alla notificazione e alla comunicazione degli atti e propone modelli per la domanda e l'attestazione. Menziona le sanzioni previste in caso di notificazione o comunicazione non conformi e tratta infine le questioni relative alle lingue della procedura e alle spese. Con la CLA 70 si intende rinnovare e sostituire il II titolo (art. 8-16) delle CLA 05 e 54. La Convenzione disciplina unicamente le questioni relative all'assistenza giudiziaria per l'ottenimento delle prove in materia civile e commerciale e riprende i miglioramenti organizzativi e procedurali che erano già stati attuati in occasione della revisione della CLA 65. Sono inoltre previste anche una semplificazione delle vie di trasmissione nonché la creazione di autorità centrali. In occasione dei lavori di revisione della Convenzione erano stati fatti sforzi particolari allo scopo di tenere conto anche delle peculiarità del diritto procedurale civile anglo-americano. Come la CLA 65, anche la CLA 70 si sforza di

mantenere tutte le procedure più favorevoli e meno restrittive risultanti dal diritto interno, dalle prescrizioni interne di procedura e dalle convenzioni bilaterali e multilaterali. La CLA 80 conclude la revisione delle CLA 05 e 54 e ne sostituisce il titolo III sulla cautio judicatum salvi (art. 17-19), il titolo IV sull'assistenza giudiziaria gratuita (art. 20-24), il titolo V sul rilascio gratuito degli atti di stato civile (art. 25) nonché il titolo VI sulla responsabilità personale (art. 26) con nuove disposizioni. Particolare importanza ha la Convenzione nel settore del patrocinio gratuito. Come le CLA 05 e la CLA 54, la Convenzione CLA 80 statuisce il principio della parità di trattamento per gli stranieri; le norme di diritto mate-

riale sulle condizioni e la portata dell'esenzione dai costi e dalle spese continuano però a essere rette dal diritto nazionale degli Stati contraenti. In questo settore, la CLA 80 mira anche a facilitare la trasmissione delle domande per mezzo di autorità centrali. Il campo d'applicazione dell'Accordo AE 77 si limita a mettere a disposizione delle persone che hanno residenza abituale in uno Stato contraente vìe di trasmissione semplificate a livello internazionale per le domande di patrocinio gratuito. Nonostante la CLA 80 e l'AE 77 si sovrappongano quanto al contenuto, ci sembra indicato che la Svizzera ratifichi l'Accordo del Consiglio d'Europa, considerato che finora soltanto una minoranza dei numerosi Stati contraenti dell'AE 77 ha anche ratificato la CLA 80. Fra i 19 Stati che hanno già ratificato la CLA 65 figurano tutti gli Stati membri della CE e dell'AELS, ad eccezione dell'Irlanda, dell'Islanda dell'Austria e, fino ad oggi, della Svizzera. Dei 15 Stati che hanno ratificato la CLA 70, nove sono membri della CE e fra questi la Germania, la Francia e la Gran Bretagna e tre dell'AELS. La CLA 80 è stata ratificata fra l'altro da Francia, Paesi Bassi e Spagna nonché da Svezia e Finlandia; cinque altri Stati membri della CE figurano tra i firmatari. L'AE 77 è stato finora ratificato soltanto da dieci Stati della CE e da tre dell'AELS. Le adesioni non sono comprese. Questi quattro atti internazionali costituiscono un contributo importante all'unificazione multilaterale del diritto e alla collaborazione a livello europeo. La ratificazione, da parte della Svizzera, della CLA 65 e della CLA 70 offre inoltre al nostro Paese l'occasione di prendere parte all'assetto multilaterale che ha trovato vasta accettazione nell'area del «common law». Nonostante determinati problemi d'applicazione con gli USA, la ratificazione di queste convenzioni apporta miglioramenti decisivi alla pratica dell'assistenza giudiziaria con questi Paesi.

Messaggio

I Parte generale II Situazione iniziale Dal 1973 la Svizzera opera in modo mirato allo sviluppo e al rinnovamento del diritto internazionale privato e della procedura civile. Un primo traguardo importante è stato conseguito con l'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 1989, della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, LDIP (RS 291). I lavori preparatori della legge di diritto internazionale privato hanno mostrato sin dall'inizio che la codificazione nazionale doveva essere accompagnata da una riforma sistematica del diritto dei trattati internazionali nel settore del diritto internazionale di procedura civile, compreso quello dell'assistenza giudiziaria in materia civile, tanto più che il nostro Collegio aveva deciso di sopprimere nell'avamprogetto di LDIP il capitolo concernente l'assistenza giudiziaria. La ratificazione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11) rappresenta un progresso importante in materia di foro e d'esecuzione. La Svizzera si propone oggi di avanzare anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile rinnovando il diritto sui trattati internazionali e di sostituire con strumenti moderni sull'assistenza giudiziaria le Convenzioni dell'AIA relative alla procedura civile del 17 luglio 1905 e del 1° marzo 1954, tuttora in vigore benché non più conformi alle esigenze attuali (cfr. a questo proposito il n. 12).

12 Genesi La Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile del 1 ° marzo 1954 (CLA 54), entrata in vigore per la Svizzera il 5 luglio 1957 (RS 0.274.12), prevede disposizioni comuni concernenti la comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali (titolo I), le commissioni rogatorie (titolo II), la cauzione «judicatum solvi» (titolo III), l'assistenza giudiziaria gratuita (titolo IV), il rilascio gratuito di estratti di atti dello stato civile (titolo V) e l'arresto personale (titolo VI). La CLA 54 si fonda sulla revisione della Convenzione omonima del 17 luglio 1905 (CLA 05), la quale costituiva dal canto suo un ammodernamento della Convenzione dell'Aia sul diritto internazionale privato del 14 novembre 1896 e del Protocollo addizionale del 22 maggio 1897. La CLA 54 è stata ampliata a tal punto, per rapporto alla CLA 05, da contenere non soltanto disposizioni sulla notificazione delle domande d'assistenza giudiziaria, la liberazione dall'obbligo di fornire prestazioni di sicurezza, l'assistenza giudiziaria gratuita e l'arresto personale in materia civile e commerciale, ma anche sull'assistenza giudiziaria gratuita per le procedure davanti ai tribunali amministrativi e sul rilascio gratuito di estratti di atti dello stato civile. La CLA 54 è stata progressivamente rinnovata e infine completamente sostituita dalle tre nuove Convenzioni dell'Aia del 15 novembre 1965 relative alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudi-

ziarì in materia civile e commerciale (CLA 65), del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70), del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (CLA 80). L'Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (AE 77) completa l'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, che le conferenze dell'Aia sono andate perfezionando durante quasi un secolo.

13 L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale e la Svizzera 131 Nozione d'assistenza L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale è un'azione ufficiale, per lo più giudiziaria, in favore di una procedura civile straniera. L'assistenza giudiziaria, in senso stretto, comprende la notificazione di atti giudiziari e extragiudiziari e l'assunzione delle prove. In senso lato, si estende al disciplinamento della cooperazione internazionale in materia d'assistenza giudiziaria gratuita e al carattere esecutivo delle decisioni relative alle spese d'assistenza giudiziaria. Né dovrebbero esserne escluse le garanzie procedurali comprese nelle convenzioni d'assistenza giudiziaria. Si pensi soprattutto al diritto alla parità di trattamento di cittadini nazionali e di stranieri in merito alla concessione del patrocinio gratuito, all'esenzione della cauzione e all'esecuzione delle decisioni relative alle spese e, infine, all'arresto personale e all'immunità per testimoni e periti. Ove si consideri il campo d'applicazione della CLA 54 (cfr. n. 12), è chiaro che l'insieme delle convenzioni che ci interessano concerne l'assistenza giudiziaria in senso stretto o in senso lato. Ciascuna delle convenzioni menzionate limita in maniera generale, nel rispettivo articolo 1, alle materie civile e commerciale gli atti d'assistenza giudiziaria che prevedono e le garanzie procedurali che ne conseguono. Le convenzioni non contengono definizione più precisa di tale limitazione. Esse non dicono in particolare quale diritto si applica per qualificare una procedura di materia civile o commerciale: quello dello Stato richiedente l'assistenza giudiziaria, vale a dire quello dello Stato di domicilio della parte richiedente, quello dello Stato richiesto o addirittura una combinazione dei due diritti. Tenuto conto della regola generale d'interpretazione prevista dall'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1967 sul diritto dei trattati, in vigore per la Svizzera dal 6 giugno 1990 (RS 0.111), l'interpretazione della nozione di materia civile o commerciale avviene in maniera autonoma e non secondo il diritto di uno Stato contraente. Una commissione speciale della Conferenza dell'Aia che ha discusso, del 17 al 20 aprile 1989, i problemi d'applicazione della CLA 65 e della

CLA 70 si è pure pronunciata in tal senso (cfr. conclusioni, n. la). In diritto comparato, la limitazione alle materie civile e commerciale sembra essere interpretata in maniera piuttosto restrittiva. In particolare gli Stati contraenti facenti parte dell'area del diritto anglo-sassone, che non conoscono la distinzione dogmatica fra diritto pubblico e diritto privato quale operata dalla concezione

giuridica continentale, sono molto liberali quando si tratta di qualificare una procedura di civile o commerciale. In diritto americano e inglese fanno parte della nozione d'assistenza in materia civile, come è definita nelle convenzioni, tutte le procedure che non possono essere definite penali secondo il diritto anglo-sassone e che non hanno per scopo l'esercizio di un diritto di sovranità extraterritoriale (cfr. ad es. la decisione della House of Lords inglese nella pratica Re Norway's Applications [N°s 1 and 2, Lord Goff] in All England Lavo Reports: [1989] 1 AllER 747). Secondo il parere del Tribunale federale è determinante unicamente se la procedura estera per la quale è richiesta l'assistenza giudiziaria in materia civile abbia o no per oggetto una pretesa derivante dal diritto privato o una controversia in materia civile. In altri termini la decisione dipende dalla natura della pretesa sulla quale giudicare e non dalla denominazione formale delle procedure. Nelle DTF 94 III 37 e 96 III 65 relative a una pratica di notificazione di atti d'esecuzione, il Tribunale federale ha rilevato che la procedura d'esecuzione e fallimento, quando abbia per base pretese di diritto civile, è sussunta essere materia civile e commerciale. Il Tribunale federale ha lasciato irrisolta la questione a sapere quale diritto sia pertinente per la qualifica della pretesa. Per l'applicazione della CLA 80 e dell'AE 77 una definizione più precisa della nozione di materia civile e commerciale s'impone meno, visto che il campo d'applicazione materiale di tali convenzioni è stato esteso in parte alla procedura amministrativa (cfr. a questo proposito n. 144.2 e 145).

132 Lo status quo relativo alle fonti giuridiche e alle competenze delle autorità Le fonte più importante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile è oggi, in Svizzera, senza dubbio la CLA 54 (RS 0.274.12) delle quale sono rimaste parti, oltre alla Svizzera, 29 altri Stati, principalmente europei. Per la Svizzera, la CLA 05 si applica ancora soltanto nelle relazioni con l'Islanda. La CLA 54 è importante non soltanto per quanto concerne le relazioni con gli altri Stati contraenti, ma anche in considerazione del fatto che la Svizzera ha esteso la possibilità di accordare l'assistenza giudiziaria alle domande presentate da Stati non contraenti, quali ad esempio gli Stati Uniti, mentre la Convenzione lo prevede soltanto per una parte contraente. La Svizzera ha concluso accordi bilaterali con numerosi Stati. Accordi completanti la CLA 54 sono stati segnatamente conclusi con Belgio (RS 0.274.181.721), Germania (RS 0.274.181.361), Italia (RS 0.274.184.542), Lussemburgo (RS 0.274.185.181) e Austria (RS 0.274.181.631). Questi accordi hanno lo scopo di semplificare l'assistenza giudiziaria, permettendo in particolare la trasmissione diretta delle pratiche tra le autorità giudiziarie dello Stato richiedente e le autorità giudiziarie direttamente competenti dello Stato richiesto. Con il Liechtenstein la circolazione diretta dei documenti si è sviluppata sul terreno del diritto consuetudinario. Una cooperazione semplificata è stata prevista con la Francia (RS 0.274.183.491) e con alcuni Paesi dell'ex blocco dell'Est (RS 0.274.186.491; 0.274.187.411; 0.274.184.181). Visto che la CLA 54 ha trovato riconoscimento soltanto minimo fuori d'Europa, il diritto d'assistenza giudiziaria retto dai trattati internazionali si limita,

in Svizzera, essenzialmente alle relazioni con i Paesi europei. Con molti Paesi asiatici e dell'Africa nera nonché con i Paesi dell'America del Nord, centrale e meridionale (ad eccezione dell'Argentina) non sono stati conclusi accordi bilaterali o multilaterali di sorta. Questo fatto non significa ancora che fra tali Paesi e la Svizzera sia impossibile una qualsivoglia assistenza giudiziaria in materia civile, bensì soltanto che le prestazioni d'assistenza giudiziaria sono rette unicamente dal diritto interno dello Stato richiesto. In caso di situazione acontrattuale, portata e forma dell'atto d'assistenza giudiziaria che dev'essere prodotto dalla Svizzera dipende principalmente dal diritto cantonale (cfr. art. 11 LDIP). Tuttavia, come già rilevato, le norme della CLA 54 sulla notificazione e l'assunzione delle prove si applicano nella pratica anche nei confronti degli Stati non contraenti. L'Ufficio federale di polizia si occupa dell'assistenza internazionale per l'assunzione delle prove e delle notificazioni in materia civile e commerciale. Esamina sommariamente le domande d'assistenza giudiziaria presentate in Svizzera o dalla Svizzera allo scopo di rilevare se rispondano alle condizioni formali e sostanziali richieste dal trattato applicabile o dalla legge pertinente e se l'assistenza giudiziaria non risulti manifestamente inammissibile per qualsivoglia ragione: dopo tale esame, le trasmette all'ufficio cantonale o estero competente (a livello cantonale trattasi del tribunale cantonale o del dipartimento di giustizia, che provvede poi a inoltrare le pratiche al tribunale competente). Tutti gli altri settori dell'assistenza giudiziaria sono sbrigati dall'Ufficio federale di giustizia in collaborazione con i Cantoni (cfr. a questo proposito anche n. 211).

14 Tratti principali delle quattro convenzioni 141 Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale (CLA 65) La CLA 65 è stata aperta alla firma il 15 novembre 1965 ed è entrata in vigore, sul piano internazionale, il 10 febbraio 1969. La Convenzione ha avuto eco molto favorevole ed è stata ratificata a tutt'oggi da 19 Stati (Belgio, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Turchia). Dieci Stati hanno inoltre fatto dichiarazione d'adesione (Antigua-Barbuda, Barbados, Botswana, Canada, Cina, Cipro, Malawi, Pakistan, Seychelles e ex Cecoslovacchia; la nuova Repubblica indipendente ceca ha comunicato, il 28 gennaio 1993, allo Stato depositario della CLA 65 che si considera vincolata a tale Convenzione in quanto Stato successore dell'ex Cecoslovacchia). L'Irlanda l'ha soltanto firmata.

141.1 Campo d'applicazione La CLA 65 è volta a migliorare e a sostituire il titolo I (art. 1-7) delle CLA 05 e 54. La CLA 65 tratta unicamente questioni d'assistenza concernenti le no-

tifìcazioni e le comunicazioni in materia civile e commerciale (cfr. a proposito di questa nozione, n. 131). Essa disciplina le vie della notificazione e comunicazione. Indica a quale ordine giuridico è sottoposto l'atto di notificazione e propone modelli di domanda e d'attestazione. La Convenzione prevede inoltre sanzioni in caso di notificazione irregolare e tratta infine la questione delle lingue di comunicazione e quella delle spese. Conformemente all'articolo I, la Convenzione è applicabile in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario dev'essere trasmesso all'estero per esservi notificato. Come già per la CLA 54 vi rientrano dunque non solo i documenti giudiziari, ma anche quelli che emanano da ufficiali pubblici o da funzionari che adempiono compiti della giurisdizione contenziosa o volontaria.

141.2 Innovazioni più importanti 141.21 Migliore protezione del destinatario Lo sfondo degli sforzi avviati verso la fine degli anni Cinquanta era costituito segnatamente dalle implicazioni urtanti della cosiddetta «remise au parquet», istituzione radicata nella tradizione giuridica romana secondo la quale la comunicazione affissa pubblicamente in tribunale valeva come notificazione o comunicazione formalmente esatta, in modo che contro un convenuto domiciliato fuori dello Stato di domicilio poteva essere pronunciata una sentenza contumaciale ancora prima che questi avesse avuto conoscenza dell'introduzione di una procedura giudiziaria. Nonostante l'atto di notificazione o comunicazione sia sottoposto in principio alle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto (cfr. art. 5 e n. 141.23) e benché la CLA 65 sia altrettanto poco esplicita su tale punto quanto la CLA 54, gli articoli 15 e 16 della CLA 65 contengono nuove disposizioni che prevedono sanzioni in caso di notificazione o comunicazione non regolari e proteggono così il convenuto segnatamente contro gli effetti sfavorevoli di una notificazione o comunicazione fittizia, quale la «remise au parquet». Allorquando un atto introduttivo d'istanza o un atto equivalente debba essere trasmesso all'estero per essere notificato o comunicato giusta la CLA 65 e il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice chiamato a statuire deve ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 15 capovcrso 1, se la notificazione non ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse difendersi. Giusta l'articolo 16, il giudice ha facoltà, per quanto concerne i termini di ricorso, di reintegrare il convenuto nello stato anteriore, nel caso questi non abbia avuto conoscenza in tempo utile dell'atto, rispettivamente della sentenza, in modo tale da poterlo contestare, rispettivamente impugnarla. Queste disposizioni sono del resto in sintonia anche con le condizioni di riconoscimento, quali la citazione regolare (cfr. art. 27 LDIP) o la notificazione o comunicazione regolare (cfr. art. 27 n. 2 della Convenzione di Lugano), condizioni attinenti al settore dell'esecuzione delle sentenze contenute nella maggior parte degli ordinamenti giuridici.

141.22 Semplificazione delle vie di trasmissione

Ulteriore intento centrale della CLA 65 è quello di sostituire con una via di trasmissione più celere e più breve la procedura di trasmissione complicata prevista dagli articoli 1 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della vecchia CLA 54, secondo la quale il console dello Stato richiedente doveva indirizzare la domanda di notificazione all'autorità designata dallo Stato richiesto. La novità consiste nella creazione in ogni Stato di un'Autorità centrale il cui compito consiste nel ricevere le domande di notificazione o comunicazione provenienti da autorità o funzionari di giustizia di altri Stati e di darvi seguito (art. 2). Inoltre agli Stati di tipo federativo è data facoltà di designare più Autorità centrali (art. 18 cpv. 3). Sulla base del diritto convenzionale, la creazione di Autorità centrali e il ricorso a quest'ultime è quindi prescritto soltanto per le domande d'assistenza giudiziaria che pervengono al pertinente Stato contraente. Secondo il diritto convenzionale, per contro, le domande d'assistenza giudiziaria a destinazione dell'esterno non devono passare tramite l'Autorità centrale dello Stato richiedente. Oltre alla possibilità della trasmissione diretta tra le autorità, la CLA 65 prevede anche una serie di altre vie di notificazione o comunicazione sussidiarie: l'articolo 9 capoverso 1 permette a ogni Stato richiedente di rivolgersi mediante 1 propri rappresentanti consolari alla competente autorità dello Stato richiesto. La classica via diplomatica secondo la quale la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente si rivolge al Ministero degli Affari Esteri dallo Stato richiesto è utilizzata soltanto ove siano date condizioni eccezionali (art. 9 cpv. 2 CLA 65). L'articolo 8 della CLA 65 prevede, come faceva del resto già l'articolo 6 capoverso 1 numero 3 della CLA 54, che le autorità estere diplomatiche 0 consolari possono procedere direttamente nei confronti dei propri cittadini, anche nei Paesi contraenti che vietano tale modo d'agire nei confronti di tutti 1 cittadini di altri Stati. Vige tuttavia la condizione che il destinatario accetti volontariamente l'invio. Nella misura in cui lo Stato di destinazione non dichiari di opporvisi, la CLA 65 permette, alla stessa stregua della CLA 54 (art. 6), d'inviare direttamente per via postale o di fare procedere a cura di ufficiali

ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione (art. 10 leti, a, b e e CLA 65) senza passare per le Autorità centrali. La possibilità suppletiva prevista, in caso d'assenza d'opposizione, per ogni persona interessata a un'istanza giudiziaria, in particolare per le parti o i loro legali, di ricorrere all'assistenza giudiziaria (art. 10 lett. e) costituisce una concessione agli Stati dell'area anglo-sassone, Stati nei quali le notificazioni della procedura civile sono spesso di pertinenza delle parti o dei loro rappresentanti. Nonostante questo avvicinamento abbia contribuito in misura non irrilevante a far sì che Stati Uniti d'America e Gran Bretagna ratificassero la CLA 65, contrariamente a quanto avvenuto per la CLA 54, occorre rilevare che la notificazione su proposta emanante direttamente dalle parti era già prevista nella CLA 54 (cfr. art. 6). Diversi Paesi dell'Europa continentale, segnatamente Repubblica federale di Germania e Danimarca, hanno però del tutto escluso tale via di trasmissione utilizzando la riserva prevista dall'articolo 21 capoverso 2 lettera a CLA 65 (cfr. a questo proposito anche n. 212).

141.23 Notificazione o comunicazione agevolata grazie

all'introduzione di moduli Giusta l'articolo 3 della CLA 65, l'autorità o l'ufficiale ministeriale competente secondo le leggi dello Stato d'origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una domanda conforme al modulo allegato alla Convenzione. Tale esigenza relativa alla forma della domanda è un'innovazione essenziale per rapporto alle CLA 05 e CLA 54. Il modulo ingloba la domanda di notificazione o comunicazione vera e propria che indica quali atti devono essere notificati o comunicati e secondo quale forma. Essa comprende inoltre un'attestazione. Giusta Varticolo 5 quest'ultima contiene i dati in merito all'esecuzione della domanda. Nella stessa devono essere indicati forma, luogo e data dell'esecuzione nonché il destinatario dell'atto. Se del caso, essa precisa il fatto che ha impedito l'esecuzione. Infine il modulo contiene rubriche relative alla designazione delle parti nonché alla natura e all'oggetto dell'atto e della procedura. Questa parte della domanda dev'essere consegnata al destinatario (art. 5 cpv. 4). Non è richiesta nessuna legalizzazione né per la domanda stessa né per gli atti da notificare (art. 3).

141.24 Esecuzione della notificazione e lingue

L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione formale secondo le forme prescritte dalla legislazione e in uso sul proprio territorio (art. 5 cpv. 1 leti. a). Se del caso, la notificazione è effettuata secondo la forma particolare chiesta del richiedente, eccetto che tale forma sia incompatibile con il diritto dello Stato richiesto (art. 5 cpv. 1 leti. b). Giusta l'articolo 5 capoverso 2, la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari può avvenire in ogni tempo mediante semplice consegna al destinatario. Se però il destinatario rifiuta d'accettare tale consegna, l'Autorità centrale dello Stato richiesto può sottoporre un nuovo tentativo di notificazione più formale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1, a condizione che gli atti da notificare siano redatti o tradotti in una delle lingue ufficiali di tale Stato (art. 5 cpv. 1 e 3). La domanda stessa, da distinguere dagli atti da notificare o comunicare, dev'essere conforme alle rubriche preformulate in francese e inglese del modello di modulo. Essa può inoltre contenere rubriche suppletive in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine (art. 7). Non è tuttavia previsto che la domanda corrispondente al modello contenga rubriche redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione. Per ragioni d'ordine pratico, in effetti, non era possibile redigere in tutte le lingue ufficiali degli Stati contraenti tutte le rubriche prestampate.

141.25 Motivi di rifiuto e spese

Se l'Autorità centrale ritiene che la domanda non corrisponde alle esigenze della Convenzione, essa ne informa immediatamente il richiedente, conforme-

mente M'articolo 4, precisando le obiezioni contro la domanda. Un siffatto modo di procedere sarebbe ad esempio indicato se una domanda non corrispondesse al modello allegato alla Convenzione. Per il resto, la CLA 65 riprende nell'articolo 13 gli stessi motivi materiali di rifiuto della CLA 54 articolo 4. In tal senso, lo Stato richiesto non potrà rifiutare di procedere alla notificazione o alla comunicazione di una domanda conforme alla Convenzione se la giudica di natura tale da pregiudicare la sua sovranità o sicurezza. Giusta l'articolo 12, lo Stato richiesto non può in principio fatturare i servizi forniti in materia di notificazione o comunicazione. Un'eccezione è però prevista nei casi in cui l'intervento di un funzionario di giustizia sia stato necessario per la notificazione o la comunicazione (art. 12 cpv. 2 lett. a), o se è stata usata una forma particolare (art. 12 cpv. 2 lett. b).

142 Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70) La CLA 70 è stata aperta alla firma il 18 marzo 1970. Dopo essere stata ratificata dapprima da tre Stati, Danimarca, Norvegia e Stati Uniti, è entrata in vigore, sul piano internazionale, conformemente all'articolo 38, il 7 ottobre 1972. Questa Convenzione ha trovato numerosi fautori. Finora 15 Stati l'hanno ratificata (ex Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia), mentre 7 altri vi hanno aderito (Argentina, Australia, Barbados, Cipro, Messico, Monaco e Singapore). La nuova Repubblica indipendente ceca ha comunicato, il 28 gennaio 1993, allo Stato depositario della CLA 70 che si considera vincolata a tale Convenzione in quanto Stato successore dell'ex Cecoslovacchia.

142.1 Campo d'applicazione

La CLA 70 mira a modernizzare e sostituire il titolo II (art. 8-16) delle CLA 05 e 54. La Convenzione si occupa esclusivamente dell'assunzione delle prove per via d'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (cfr. a questo proposito n. 131). Essa riflette d'altro canto i miglioramenti organizzativi e procedurali già operati nella CLA 65 in occasione della revisione dell'assistenza giudiziaria concernente le notificazioni e comunicazioni. Per il resto s'è tentato, segnatamente nel corso di tale revisione, di tenere conto anche delle peculiarità della procedura civile anglo-americana. La Gran Bretagna che non aveva firmato la CLA 54 e, come già rilevato, gli USA, che non avevano partecipato dall'inizio ai lavori della Conferenza dell'Aia, hanno ora ratificato la CLA 70 nonché la CLA 65. Come quest'ultima, anche la CLA 70 si sforza di conservare le procedure più favorevoli e meno restrittive risultanti sia dal diritto interno, sia dalle norme interne di procedura e dalle convenzioni bilaterali o multilaterali.

142.2 Assunzione delle prove tramite commissioni rogatone

Se una procedura civile richiede l'assunzione di prove all'estero, gli Stati di tradizione giuridica dell'Europa continentale depositano normalmente una domanda sotto forma di commissione rogatoria. Il primo capitolo della CLA 70 (art. 1-14) tratta tale questione. Contrariamente alla CLA 65 (cfr. n. 141.23) che prevede un modulo per le domande di notificazione, nessun modulo obbligatorio è stato elaborato nel quadro della CLA 70. In effetti questa maniera di procedere si sarebbe urtata contro difficoltà pratiche considerevoli, tenuto conto dei diversi tipi di prove e mezzi di prova. Una commissione rogatoria volta a fare eseguire una prova del sangue per l'accertamento della paternità, ad esempio, è del tutto diversa da quella volta a ottenere l'audizione di testimoni. Tuttavia occorre rilevare che la Conferenza dell'Aia ha elaborato, in occasione della quattordicesima sessione nel 1980, un modello plurilingue che ha valore di raccomandazione. La CLA 70 definisce inoltre nell'articolo 3 come la commissione rogatoria si presenti negli elementi essenziali e quali indicazioni debba contenere. Una siffatta istruzione sulla struttura della commissione rogatoria non era prevista nella CLA 54.

142.21 Semplificazione delle vie di trasmissione

Alla stregua della CLA 65 (cfr. n. 141.22), la CLA 70 prevede pure un sistema di Autorità centrali. Quest'ultime assumono l'incarico di ricevere le commissioni rogatorie emananti direttamente da un'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente ai fini dell'esecuzione (art. 2 cpv. 1). Un intervento delle Autorità centrali è prescritto, come è del resto il caso in materia di notificazione, soltanto per le commissioni rogatorie che provengono dall'esterno. Anche nel settore dell'assunzione delle prove, gli Stati federali possono designare più Autorità centrali (art. 24). La CLA 70 prevede vie di trasmissione sussidiarie soltanto in misura modesta (cfr. art. 27 leti, a). Poiché l'assunzione di prove sollecitate nello Stato richiesto esige ogni volta l'intervento di un'autorità giudiziaria, una trasmissione direttamente per via postale o per via diplomatica o consolare non entra in considerazione. La razionalizzazione delle vie di trasmissione e la creazione di Autorità centrali non costituiscono del resto innovazioni assolute per la pratica delle autorità svizzere in materia d'assistenza giudiziaria. In effetti già da lungo tempo disciplinamenti bilaterali operanti nel campo d'applicazione materiale della CLA 54 autorizzano una circolazione diretta tra ufficiali ministeriali (cfr. a questo proposito n. 132 e 142.22). Tali accordi bilaterali continuano evidentemente ad applicarsi anche nel settore dell'assunzione delle prove (art. 31).

142.22 Attuazione dell'assunzione delle prove e lingue

L'Autorità centrale dello Stato richiesto esamina sommariamente la commissione rogatoria che gli perviene; accerta se essa risponda alle esigenze formali e sia corretta quanto al contenuto e completa. Se ritiene che la domanda non

corrisponde alla Convenzione, ne informa immediatamente l'autorità dello Stato richiedente (art. 5). Se la commissione rogatoria è in realtà corretta dal punto di vista formale e quanto al contenuto, ma non è stata indirizzata all'autorità competente, essa è allora trasmessa d'ufficio all'autorità competente dello Stato richiesto secondo le norme stabilite dalla legislazione interna (art. 6). Se l'esame sommario è terminato e gli eventuali errori corretti, l'Autorità centrale trasmette la commissione rogatoria ai fini d'esecuzione all'autorità giudiziaria competente (art. 2). L'autorità giudiziaria procede all'assunzione delle prove in particolare, ad esempio audizioni di testi, interrogatorio delle parti o sopralluogo secondo le norme della lex loci (art. 9 cpv. 1, nel caso della Svizzera quasi sempre giusta il diritto cantonale di procedura civile). Va tuttavia accolta la richiesta dell'autorità richiedente volta a ottenere che si proceda secondo una forma speciale, a meno che quest'ultima non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto o che l'applicazione non sia possibile in ragione di difficoltà pratiche (art. 9 cpv. 2). Ove s'impongano mezzi coercitivi in casi singoli, questi devono essere ordinati conformemente alle norme della lex loci e applicati nella stessa misura come si trattasse, per lo Stato richiesto, di un caso d'assistenza giudiziaria interna (art. 10). Nella misura in cui la riserva prevista dall'articolo 33 non sia stata fatta, ogni Stato contraente deve accettare le commissioni rogatorie redatte nella lingua dell'autorità richiesta (art. 4 cpv. 1), o quelle redatte in francese o inglese oppure accompagnate dalla traduzione in una di queste lingue (art. 4 cpv. 2). Quest'ultimo capoverso s'ispira senza dubbio all'articolo 7 della CLA 65 giusta il quale basta che le menzioni stampate sul modello di modulo siano redatte in francese o inglese (cfr. a questo proposito n. 141.24). Occorre tuttavia supporre a questo punto che le commissioni rogatorie in vista dell'assunzione di prove sono quasi sempre molto più voluminose e complesse delle domande in materia di notificazione (cfr. n. 222).

142.23 Rifiuto di testimoniare

Anche le persone sottoposte a una procedura d'assunzione delle prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria devono essere ovviamente protette da misure illimitate. Benché per l'esecuzione della commissione rogatoria l'autorità giudiziaria proceda in principio secondo il proprio diritto (art. 9 cpv. 1), la protezione della persona sottoposta a procedura probatoria all'estero contro gravi situazioni di conflitto di coscienza o d'interessi non deve restringersi alla garanzia dei diritti individuali processuali previsti dalla lex loci. Giusta l'articolo 11, la persona interessata che intende opporsi all'esecuzione di una commissione rogatoria può invocare un diritto di rifiutare la testimonianza o un divieto di deporre previsti sia dalla legge dello Stato richiesto (lett. a), sia dalla legge dello Stato richiedente (lett. b). I motivi di rifiuto risultanti dal diritto dello Stato richiedente saranno tuttavia presi in considerazione soltanto se menzionati nella commissione rogatoria o portati comunque in altro modo a conoscenza del giudice richiesto. In caso di dubbio, quest'ultimo deve informarsi presso l'autorità straniera a proposito della legittimità del motivo di rifiuto invocato.

142.24 Motivi di rifiuto e spese

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della CLA 70 non sono state rispettate, essa ne informa immediatamente l'autorità dello Stato richiedente, conformemente all'articolo 5, precisando le obiezioni nei confronti della domanda. La CLA 70 riprende nell'articolo 12 gli stessi motivi di rifiuto della CLA 54, articolo 11 capoverso 2 numeri 2 e 3. Ne consegue che lo Stato richiesto può rifiutare l'esecuzione di una domanda per l'assunzione di prove conforme alla Convenzione soltanto se tale esecuzione nello Stato richiesto non rientra nelle competenze del potere giudiziario o se lo Stato richiesto la giudica di natura tale da pregiudicare la sua sovranità o sicurezza. Il motivo di rifiuto previsto dall'articolo 11 capoverso 2 numero 1 della CLA 54, relativo all'autenticità del documento, non è ripreso nella CLA 70 tanto più che l'articolo 3 capoverso 3 vieta esplicitamente allo Stato richiesto di esigere la legalizzazione o altra formalità analoga per la commissione rogatoria. Giusta l'articolo 14 capoverso 1, l'esecuzione della commissione rogatoria non può in principio dare luogo al rimborso di tasse o spese. Questa disposizione autorizza, nel capoverso 2, lo Stato richiesto a esigere allo Stato richiedente il rimborso delle indennità versate ai periti e interpreti e delle spese che risultino dall'applicazione di una forma speciale domandata dallo Stato richiedente, conformemente all'articolo 9 capoverso 2. La CLA 54 autorizzava, al contrario, nell'articolo 16 capoverso 2, lo Stato richiesto a esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni e ai periti nonché delle spese causate dall'utilizzazione di mezzi di coercizione, senza che tale esigenza suppletiva sia posta. "L'articolo 26 CLA 70 prevede però anche che uno Stato contraente può invitare lo Stato richiedente a rimborsare la totalità delle spese d'esecuzione per motivi risultanti della propria costituzione.

142.3 Assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici

o consolari e di commissari Allo scopo di tenere conto delle peculiarità dei sistemi di procedura civile di tradizione anglo-sassone, gli articoli 15-22 della CLA 70 hanno accolto, oltre alle commissioni rogatorie classiche, le forme d'assunzione delle prove più correntemente utilizzate in tali sistemi.

142.31 Particolarità dell'assunzione delle prove nella procedura civile

americana (USA) Nei Paesi del «common law», la procedura civile è molto più marcata dalla partecipazione delle parti di quanto non sia il caso nei sistemi giuridici dell'Europa continentale. Dopo uno scambio di scritti molto generale e breve, la procedura passa, giusta le norme del processo anglo-sassone, allo stadio della cosiddetta «pre-trial-discovery». Quest'ultima ha luogo prima della procedura principale, propriamente detta, che si svolge davanti il giudice. Nel corso di tale fase, le parti ricercano i fatti rilevanti e raccolgono esse stesse le prove. Negli

USA è di grande importanza segnatamente la deposizione sotto giuramento, che può essere richiesta sia alla controparte sia ai testimoni. L'audizione si svolge nella maggior parte dei casi sotto forma di contro-interrogatorio nello studio dell'avvocato di una delle parti: domande e risposte sono stenografate dall'estensore del verbale oppure, più recentemente, anche registrate su videocassette o magnetofono. Nel corso della procedura principale (triai), i legali delle parti tentano poi di confrontare le registrazioni o note con le dichiarazioni fatte durante la procedura principale e, in questo confronto, di scoprire le contraddizioni. Fra i mezzi di prova incombenti alle parti si contano anche, oltre alla deposizione delle parti o dei testi, l'interrogatorio scritto, la produzione degli atti e il sopralluogo. In principio si può ammettere che il giudice interviene nella procedura americana dalla «pre-trial-discovery» soltanto se una parte o un terzo rifiuta di cooperare nel quadro dell'assunzione delle prove richiesta dall'altra parte. Contrariamente a quanto è il caso per una domanda di produzione degli atti (documenti, oggetti) rivolta a una parte del processo, la domanda rivolta a un terzo non implicato direttamente nel processo, ad esempio un teste, deve però, anche negli USA, essere oggetto di un ordine emanato dal giudice. Questo ordine è rilasciato dal tribunale su espressa richiesta della parte interessata. Spetta poi però a questa parte notificare in seguito al teste l'ordine che indica documenti e oggetti da produrre. La parte che è in cerca di prove può in seguito visionarli, copiarli, esaminarli o, se del caso, trattenerne un campione.

142.32 Effetti sull'assunzione transfrontaliera delle prove

La «pre-trial-discovery» è disciplinata nelle US Rules 26-37 della Federai Rules of Civil Procedure (FRCP). Giusta la Rule 28 (b) FRCP, le deposizioni sotto giuramento possono avvenire anche all'estero, sempre che le persone incaricate siano autorizzate a tale scopo, sulla base del diritto americano o del diritto straniero: si tratta ad esempio degli agenti diplomatici o consolari o di persone specialmente delegate dal tribunale americano competente. Di quest'ultima categoria di persone, dette anche «commissioners», dovrebbero fare parte in pratica soprattutto avvocati delle parti che procedono in regìa propria ad audizioni secondo la forma prevista dalla procedura americana «discovery», già descritta (cfr. n. 142.31). Come altra possibilità, la Rule 28 (b) menziona anche il modo di procedere descritto nel numero 142 che presuppone una cosiddetta letter rogatory, in altri termini una commissione rogatoria. Prevedendo che le prove possono essere ottenute all'estero anche da agenti diplomatici e consolari o da «commissioners», gli articoli 15-22 della CLA 70 si avvicinano ai metodi d'assunzione delle prove del diritto anglo-americano menzionati più sopra.

142.33 Possibilità previste dalla CLA 70 e loro assetto in particolare

Contrariamente all'assunzione delle prove per mezzo di commissioni rogatorie disciplinata negli artìcoli 1-14, l'innovazione prevista nel capitolo II (art. 15-

22) ha per conseguenza di obbligare gli Stati contraenti a tollerare certi atti di procedura da parte di diplomatici stranieri, di consoli o di persone munite di pieni poteri in un altro Stato contraente. Queste persone agiscono direttamente su mandato del tribunale competente; occorre tuttavia osservare che nel caso di un «commissioner», il mandato relativo può emanare non soltanto da un tribunale dello Stato richiedente, bensì anche da un tribunale dello Stato richiesto. Proprio in materia d'assistenza giudiziaria con gli Stati anglo-americani, il tribunale adito per via di commissione rogatoria si dichiara abitualmente non in grado di dare seguito esso stesso alla domanda di assunzione delle prove, poiché queste sarebbero, secondo la procedura applicabile in tali Stati, di pertinenza delle parti. L'articolo 14 capoverso 3 prevede per questo caso che l'autorità richiesta può incaricare una persona adatta a tale scopo di effettuare la commissione rogatoria, dopo avere ottenuto il consenso dell'autorità richiedente. Poiché la persona incaricata dovrebbe essere di norma un avvocato, \'articolo 14 capoverso 3 prevede inoltre che l'autorità richiesta indichi, al momento in cui domanda il consenso dell'autorità richiedente, l'ammontare presumibile delle spese risultanti da tale intervento.

I vantaggi dell'assunzione delle prove per via diplomatica o consolare e tramite «commissioners» risiedono soprattutto nel fatto che tali persone conoscono il diritto procedurale del loro Paese e di norma parlano inoltre la stessa lingua della persona interessata. Alla luce della concezione del diritto degli Stati dell'Europa continentale, l'attività delle persone precedentemente menzionate in un altro Stato contraente costituisce una limitazione della sovranità di tale Stato. Per tale ragione la CLA 70 prevede per queste nuove forme d'assunzione delle prove diverse possibilità di riserva o d'autorizzazione. Giusta l'articolo 33 capoverso 1, ogni Stato contraente può escludere totalmente o parzialmente l'applicazione del capitolo II. Il Portogallo, ad esempio, ammette che agenti diplomatici o consolari procedano all'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 15 soltanto se si tratta di cittadini dello Stato che essi rappresentano; la Repubblica federale di Germania esclude invece questo modo d'assunzione di prove soltanto nei casi in cui tale procedura concerna cittadini germanici su territorio germanico. Gli Stati che non hanno fatto uso della riserva prevista dal- 1!'articolo 33 capoverso 1 devono tollerare in principio che agenti diplomatici o consolari o commissari esteri procedano ad atti istruttori sul loro territorio. Gli articoli 15-18 danno però a tali Stati la possibilità di sottoporre questa pratica ad autorizzazione. Se si tratta di atti istruttori effettuati da incaricati o commissari, le possibilità giusta l'articolo 17 vanno dall'autorizzazione per ogni caso particolare o rilasciata in generale (cpv. 1 lett, a) fino al permesso generale (cpv. 2): l'autorità competente può fissare condizioni nell'autorizzazione (cpv. 1 leu. b) ma non nel permesso. Mentre gli Stati Uniti d'America hanno accordato tale permesso a tutti gli Stati contraenti, la Gran Bretagna ammette l'intervento di commissari, con riserva di reciprocità. In Germania, gli atti di tali persone sottostanno in ogni caso particolare ad autorizzazione con la riserva che esse non possono in nessun caso, come già rilevato, agire contro cittadini germanici su territorio germanico. L'assunzione delle prove per via diplomatica o consolare è sottoposta, giusta la Convenzione, a esigenze più o meno severe. Se la domanda concerne un cittadino dello Stato rappresentato

dall'agente diplomatico o consolare, essa sarà più facilmente ammessa (cfr. art. 15) che non quella di cittadini dello Stato richiesto o di uno Stato terzo (cfr, art. 16). Gli atti istruttori, effettuati sia da commissari, sia da agenti diplomatici o consolari, devono in principio avvenire senza coercizione (cfr. art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1). Giusta l'articolo 18 capoverso 1, ogni Stato contraente può però dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un «commissioner» incaricato dell'assunzione delle prove possa rivolgersi a un'autorità designata da tale Stato, allo scopo di ottenere l'assistenza necessaria al compimento di tale atto con mezzi di coercizione. Dichiarazioni del genere sono state ad esempio rilasciate dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna e dall'Italia. Allo scopo di proteggere le persone interessate, la CLA 70 prevede certe garanzie procedurali. Il divieto in principio della coercizione è già stato menzionato. Per le situazioni in cui lo Stato contraente è disposto a fornire l'assistenza necessaria al compimento di un atto istruttorio con mezzi coercitivi agli agenti diplomatici o consolari o a commissari, l'articolo 19 prevede certe possibilità di controllo da parte dello Stato richiesto, allo scopo d'assicurare la protezione della persona interessata. Giusta l'articolo 20 le persone sottoposte a un atto istruttorio previsto dal capitolo II possono farsi assistere da un avvocato. Inoltre, l'assunzione di prove a cui procedono diplomatici, consoli o commissari deve rispondere alle esigenze menzionate dall'articolo 21, fra le quali segnatamente una convocazione regolare che a sua volta deve soddisfare determinate condizioni relative in particolare alla lingua (cpv. 1 lett. b) e al contenuto (cpv. 1 lett. e). D'altro canto la persona interessata dall'assunzione delle prove può sempre invocare un diritto di rifiutare la testimonianza o un divieto di deporre (cfr. n. 142.23), ai sensi dell'articolo 11 (cpv. 1 lett. è).

142.4 Commissioni rogatone che hanno per oggetto una procedura

«pre-trial-discovery» e problematica dei mezzi di prova Come già rilevato al numero 142.31, una delle peculiarità del sistema angloamericano per l'assunzione delle prove risiede nel fatto che la procedura si svolge in maniera preponderante nelle mani delle parti e che in un primo momento è condotta esclusivamente dalle stesse. Se il processo è entrato nello stadio della procedura principale (triai), dominata dal principio dell'immediatezza, le parti fanno valere davanti il giudice, eventualmente davanti una giuria, determinati mezzi di prova: la procedura d'amministrazione della prova resta in principio di spettanza delle parti, anche nel corso della procedura principale. Un'altra particolarità della procedura d'assunzione delle prove improntata, nel diritto anglo-americano, sulla partecipazione delle parti risiede nel fatto che in pratica alla pertinenza e alla precisione delle prove, che esse hanno cercato di riunire già prima della procedura principale, sono poste esigenze molto meno severe che non nei sistemi giuridici dell'Europa continentale. La Rule 26 (b) (1) FRCP prescrive che il mezzo di prova rivendicato dev'essere pertinente. È considerato pertinente non soltanto il mezzo di prova effettivamente utilizzabile in

seguito nella procedura principale. Secondo la giurisprudenza americana (USA), sono rilevanti anche le informazioni che logicamente potrebbero sfociare in nuovi indizi che, dal canto loro, potrebbero avere influsso sulla conclusione della procedura principale. Questa possibilità apre alle parti, nella fase preliminare della «pre-trial-discovery», possibilità di indagini molto circostanziate. Spesso le domande concernono la produzione di supporti informativi definiti in modo molto vago dalla parte che è alla ricerca di prove. Tali domande possono poi in pratica portare alla riproduzione di migliaia, eventualmente milioni di pagine di ponderosi documenti, circostanza che potrebbe rivelarsi molto costosa per gli interessati. È evidente che queste possibilità offerte alle parti nella procedura «discovery» sono spesso considerate abusive dalle società europee coinvolte. Questa osservazione vale segnatamente per la ricerca generale e indeterminata di prove (conosciuta anche con il termine di «fishing expéditions»). La parte alla ricerca di prove depone una domanda che molto spesso può essere formulata, come già menzionato, in termini molto vaghi. Questa ricerca ha lo scopo di ottenere dalla controparte o da terzi materiale tale da fornire fondamento e prove per l'azione. I segreti d'affari possono quindi correre rischi importanti. La parte confrontata con una domanda «discovery» che vada troppo lontana può tutelarsi chiedendo al giudice di adottare una misura di protezione, un cosiddetto «protective order» che serve a vietare l'esecuzione della domanda «discovery» o a limitarla nel tempo, nello spazio o a proposito dell'oggetto. Alla parte che rifiuta di fornire l'informazione incombe di provare le ragioni che giustificano una misura protettiva. Inoltre, contrariamente al segreto professionale del medico o dell'avvocato, i segreti d'affari non godono di protezione assoluta nella procedura civile americana. Se una questione litigiosa fra le parti non può essere chiarita, i giudici americani respingono di norma la misura protettiva richiesta per impedire la divulgazione di segreti d'affari. Se le informazioni richieste non sono in seguito fornite, nonostante l'ingiunzione giudiziaria, il giudice ricorre a sanzioni giusta la Rule 37 (b) FRCP, sanzioni

che proteggono la parte alla ricerca di prove e che possono essere estremamente severe nei confronti della parte avversa che rifiuta di cooperare. Il giudice può quindi condannare a multe giornaliere di diverse decine di migliaia di dollari e persino a pene detentive di diversi mesi. Inoltre il rifiuto di cooperare può anche avere come conseguenza l'ammissione fittizia di certi fatti pretesi dalla parte avversa come provati o altri svantaggi sensibili per lo svolgimento del processo. Si può ritenere che nell'insieme la pratica americana accorda misure protettive in maniera restrittiva e che la protezione contro la ricerca generale e indiscriminata di mezzi di prova è tendenzialmente minima, poiché la procedura «discovery» ha per scopo primario di mettere a giorno o divulgare un massimo d'informazioni, ricorrendo se necessario a una massiccia coercizione. La maggior parte degli Stati dell'Europa occidentale pone per contro, nel processo civile, esigenze chiaramente più severe in materia di attendibilità e precisione dei fatti da provare e sensibilmente meno severe per quanto concerne la protezione dei segreti d'affari nel corso di una tale procedura, quest'ultimi essendo in generale garantiti dalla legge. Per tale ragione le misure dirette a otte-

nere prove e le commissioni rogatorie in rapporto a una procedura americana «pre-trial-discovery» incontrano spesso un netto rifiuto in tali Stati. Per questo motivo la CLA 70 ha previsto una riserva nell'articolo 23 che permette loro di proteggersi contro le commissioni rogatorie di carattere inquisitorio dei Paesi di «common law»; essi possono perciò dichiarare che rifiutano in maniera generale di eseguire le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura «pre-trial-discovery of documents», oppure che le ammettono soltanto a condizioni limitative. La riserva si riferisce unicamente alle domande di produzione. La portata di questa limitazione è però contestata, segnatamente dalla dottrina tedesca. Ad eccezione di Stati Uniti d'America, ex Cecoslovacchia, Israele e Barbados, tutti gli Stati contraenti hanno annunciato una riserva nel senso dell'articolo 23 (cfr. anche n. 224).

143 Applicazione pratica delle CLA 65 e CLA 70 nelle procedure

civili americane Come già rilevato, gli Stati Uniti d'America hanno ratificato sia la CLA 65 che la CLA 70. Tuttavia le imprese europee hanno lottato spesso inutilmente per il rispetto di questi due atti internazionali nella procedura civile americana. Ciò può essere spiegato con il fatto che la prassi dei tribunali americani spesso non risconosce validità esclusiva alle fonti dell'assistenza giudiziaria convenzionale, soprattutto nei casi in cui i giudici americani possono, da un canto, obbligare la parte che deve fornire un mezzo di prova o un teste a deporre, utilizzando mezzi diversi da quelli previsti dalla convenzione e basati sulla lex loci, come, d'altro canto, allorquando i giudici americani sono convinti che la via dell'assistenza giudiziaria convenzionale non avrebbe possibilità di successo nel caso particolare, in ragione ad esempio delle riserve fatte dallo Stato richiedente.

143.1 Effetti delle competenze esorbitanti

In contrapposizione alla Gran Bretagna le cui norme di competenza nel settore del diritto internazionale privato sono ampiamente ispirate dal diritto convenzionale della Comunità europea, le norme di conflitto del diritto internazionale privato degli Stati Uniti hanno conservato fino ad ora la loro originalità. Le imprese straniere che hanno uno stabilimento o una succursale negli USA soggiacciono alla sovranità americana, la cosiddetta «jurisdiction in personam» poiché gestiscono affari in tale Paese, dimostrando così un nesso sufficiente con gli Stati Uniti. Secondo la giurisprudenza americana tali nessi sufficienti con gli Stati Uniti devono essere accertati, affinchè un'azione civile promossa negli Stati Uniti adempia le esigenze minime fissate dalla costituzione per una procedura corretta. Non si presuppone però che le azioni intentate contro l'azienda siano in relazione con le attività commerciali svolte negli Stati Uniti. Del resto, la questione della competenza dipende, oltre che dai principi generali fissati dalla giurisprudenza costituzionale, anche dalla legislazione locale degli

Stati federati che hanno emanato regole («long-arm-Statutes») che disciplinano la competenza relativa alle persone e alle attività di società straniere. Se l'azienda straniera gestisce negli Stati Uniti non soltanto uno stabilimento o una succursale, ma una filiale vera e propria, la competenza dei tribunali americani si limita in principio tale società domiciliata sul proprio territorio. La giurisprudenza americana comporta tuttavia una particolarità nella misura in cui, malgrado il principio enunciato sopra, ha trovato un mezzo e una via per estendere la competenza giurisdizionale in certi casi anche a una società madre o a filiali estere di un'impresa con sede negli Stati Uniti. Questa estensione avviene da un canto quando il tribunale deduce la propria competenza - esorbitante - dal semplice fatto che i suoi tentativi di notificazione ai fini di citazione hanno avuto successo. Vi sono per esempio casi in cui i tribunali americani hanno ammesso la loro competenza in merito a viaggiatori stranieri, rispettivamente alle imprese straniere che essi rappresentavano, perché una citazione giudiziaria era stata loro consegnata in occasione di un viaggio che li aveva condotti sul territorio o nello spazio aereo sottoposto alla giurisdizione del tribunale pertinente. Pratiche del genere permettono di estendere la competenza giurisdizionale americana, mediante la consegna di citazioni ai dirigenti di società madre o di filiali estere, alle società estere stesse. Un altro metodo d'estensione della competenza giurisdizionale a società madri o a filiali estere risulta dalla tendenza dei tribunali americani a estendere d'autorità la loro competenza a società madri o a filiali estere di imprese americane. Si tratta di una costruzione fittizia per fondare una competenza procedurale esorbitante derivante in origine dalla prassi americana in materia di diritto della responsabilità: affinchè questa ingerenza possa avvenire, non basta che la società madre abbia una posizione dominante dovuta alla partecipazione e che la dipendenza finanziaria della filiale sia accertata; occorrono anche indizi supplementari che permettano di concludere che vi è un controllo effettivo della società madre sulla filiale, come pure l'esistenza di un'unità economica fra di loro.

Una volta fondata la competenza giudiziaria per un'impresa straniera, quest'ultima soggiace in principio anche alle norme del diritto di procedura civile americana e in particolare alla procedura qualificata di «discovery» che implica l'obbligo di dare ampia divulgazione alle informazioni (discovery obligations). Quando si tratta di imprese straniere sottoposte alla competenza giurisdizionale americana o di persone che posseggono negli Stati Uniti uno stabilimento, una società madre o una filiale o almeno altri beni patrimoniali importanti, i tribunali americani hanno la possibilità di esigere da tali persone o società estere che abbiano a conformarsi all'obbligo di divulgazione di cui sopra, ricorrendo se necessario alle misure coercitive, di cui alcune estremamente drastiche, previste dalla procedura «discovery». L'impresa sottoposta a una procedura «discovery» che disattende gli obblighi di divulgazione rischia almeno, viste le pene comminabili, la svalutazione dei beni patrimoniali siti negli Stati Uniti. In casi del genere, sorgono abitualmente conflitti tra gli obblighi di divulgazione propri della procedura americana, da un canto, e i diritti e gli obblighi legati al

rispetto del segreto tipici del diritto dell'Europa continentale, dall'altro (cfr. a questo proposito n. 142.4).

143.2 Soluzione delle tensioni tra gli obblighi di divulgazione, da una parte, e la tutela del segreto e i diversi metodi di notificazione del diritto autonomo, dall'altra

Se a una società madre o una filiale europea sottoposta d'autorità alla competenza giurisdizionale americana è chiesto di produrre davanti al tribunale documenti conservati all'esterno degli USA, questa società europea cerca abitualmente di invocare i diritti e gli obblighi vincolati al rispetto del segreto vigenti nel luogo dove ha la sua sede. Si pensa in questo contesto segnatamente alle norme sancite dalle diverse legislazioni dell'Europa continentale e concernenti la tutela dei segreti bancari o d'affari che, come rilevato, non giustificano per nulla l'abbandono degli obblighi risultanti dalla procedura «discovery» del sistema giuridico anglo-americano. I tribunali americani disciplinano tradizionalmente i conflitti tra la protezione del segreto e l'obbligo di divulgazione procedendo a una ponderazione degli interessi basata sui paragrafi 39 e 40 del Restatement (Second), Foreign Relations Law of the United States. Sono oggetto di ponderazione soprattutto gli interessi che gli Stati implicati hanno di vedere rispettati i loro principi giuridici nel caso concreto. I tribunali americani sembrano accordarvi un'importanza rilevante ove si pensi alle note diplomatiche indirizzate in casi particolari per protestare contro l'applicazione transfrontaliera che viola il principio del dovere di divulgazione. È inoltre esaminata la questione se costringendo a rispettare tale principio si verrebbero a causare conseguenze troppo dure per la parte interessata. La prassi rifiuta in generale di ammettere una siffatta conseguenza anche nei casi in cui la violazione di un divieto di testimoniare sia in effetti punibile, ma l'interessato può tuttavia invocare un motivo legale che conduce all'impunibilità, ovvero nei casi in cui il tribunale americano giunga alla conclusione che la parte interessata, nella prospettiva della procedura pendente, ha in malafede rinviato all'estero i mezzi di prova che doveva obbligatoriamente produrre, in modo da potersi appellare al divieto di divulgarli, vigente nello Stato estero in questione. Si esamina inoltre se possa essere ammesso che, costringendo una parte a divulgare informazioni, la conclusione sia effettivamente positiva; di tale successo è possibile dubitare segnatamente se la parte interessata non dispone negli Stati

Uniti di nessuno o di pochi valori patrimoniali (a questo proposito si rinvia all'opera fondamentale di Peter C. Honegger, Amerikanische Offenlegungspssichten in Konflikt mit schweizerischen Geheimhaltungspflichten, Tesi Zurigo 1986).

143.3 Soluzione delle tensioni tra gli obblighi di divulgazione, da una parte, la tutela del segreto e i diversi metodi di notificazione convenzionali, dall'altra Se la sede dell'impresa europea di cui si tratta nell'esempio indicato sopra si trova in uno Stato contraente della CLA 70, questa far normalmente valere che

la Convenzione è applicabile in maniera imperativa e rinvia di conseguenza all'assistenza giudiziaria la parte avversa intenzionata ad ottenere i mezzi di prova richiesti. La CLA 70 risolve il conflitto tra obbligo di divulgazione e protezione del segreto nel settore dell'assistenza convenzionale relativa all'assunzione delle prove nella misura in cui riserva esplicitamente, nell'articolo 11, la possibilità d'invocare un diritto di rifiutare la testimonianza o un divieto di deporre fissati dalla legge dello Stato richiedente o da quella dello Stato richiesto. Occorre sottolineare che tale disposizione dev'essere osservata anche se si tratta di assunzione di prove ai sensi del capitolo II della CLA 70 (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. e). Inoltre gli articoli 9 capoverso 2 e 21 capoverso 1 lettera d garantiscono che nessuna forma di procedura incompatibile con la legge in vigore nel luogo in cui la prova è ricercata potrà essere richiesta. Difficoltà analoghe si presentano in materia di notificazioni di atti. Se una convocazione è notificata, per esempio, in uno Stato parte della CLA 65, a un'azienda europea avente sede negli USA, secondo uno dei modi di notificazione in uso negli Stati Uniti, già descritti nel numero 143.1, sia per mezzo della consegna alla società madre o a una filiale, o ancora a un direttore di passaggio, questa azienda farà abitualmente valere che tale modo di notificazione, basato sul diritto autonomo americano, non è valido e non potrebbe giustificare una competenza, tenuto conto del fatto che il tribunale americano avrebbe dovuto procedere alla notificazione della convocazione ricorrendo al sistema d'assistenza giudiziaria secondo le prescrizioni della CLA 65.

143.4 Rapporto tra il diritto autonomo americano e l'assistenza

giudiziaria convenzionale Allorquando gli interessati implicati in una procedura che si svolge davanti un tribunale situato negli Stati Uniti, ma domiciliati in un altro Stato contraente, invocano il carattere obbligatorio dell'assistenza giudiziaria retta dalle convenzioni dell'Aia, la giurisprudenza americana si attiene quasi unanimemente al punto di vista secondo il quale non si potrebbe far valere che l'assistenza giudiziaria prevista nelle CLA 65 e 70 è applicabile a titolo esclusivo, imperativo o prioritario. Essa giustifica questo modo di vedere riferendosi al testo, al preambolo come anche alla genesi delle CLA 65 e 70, convenzioni che, a suo dire, non intaccherebbero i metodi alternativi proposti dal diritto autonomo degli Stati contraenti in merito all'assunzione delle prove o alla notificazione. Nessun indizio permetterebbe in particolare di affermare che gli Stati contraenti dovrebbero ricorrere all'assistenza giudiziaria convenzionale, ove ciò non risultasse utile, poiché vi sarebbero altri mezzi a disposizione nel caso singolo. Questa interpretazione corrisponde anche alla revisione delle Rules (4) e (26) FRCP attualmente in corso nel Congresso. La presumibile nuova versione della Rule 26 (a) (5) FRCP autorizza il giudice a scostarsi dai metodi, previsti nella CLA 70, per l'assunzione delle prove, se ritiene che tali metodi non saranno adeguati o saranno ingiusti. La nuova versione della Rule 4 (f) (3) FRCP va nello stesso senso per quanto concerne la comunicazione di atti nei rapporti con gli Stati contraenti della CLA 65.

La Svizzera si è opposta, in diversi interventi diplomatici, a questa interpretazione della Convenzione dell'Aia sull'assistenza giudiziaria in materia civile. Segnatamente in relazione alle sentenze della Federai Supreme Court degli Stati Uniti, divenute note anche in Europa, concernenti la Société Nationale Aérospatial e. United States District Court (107 S. Ct. 2542 [1987]) e Volkswagenwerke e. Schlunk (108 S. Ct. 2104 [1988]), il nostro Paese ha dichiarato, in occasione di una seduta straordinaria della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato tenutasi nel mese d'aprile del 1989, che per la Svizzera sarebbero applicabili fra gli Stati contraenti soltanto le Convenzioni dell'Aia (cfr. a questo proposito anche n. 214 e 225).

Ammettendo che le Convenzioni dell'Aia sull'assistenza giudiziaria sono applicabili fra gli Stati contraenti soltanto a titolo alternativo, la loro applicazione non è per nulla esclusa in modo generale. Per sapere se in un caso particolare la parte in cerca di prove deve piegarsi, contro la propria volontà, alle regole dell'assistenza giudiziaria convenzionale o se, secondo la concezione americana, sono offerti a titolo alternativo metodi d'assunzione delle prove fondati sul diritto autonomo, la pratica americana fa essenzialmente dipendere la risposta dal risultato di un test a tre livelli, che potrebbe valere analogamente per determinare quali metodi di notificazione possano essere applicati. Occorre in primo luogo tenere conto delle particolarità del caso pratico nell'ottica delle misure richieste. In seguito devono essere ponderati tra loro gli interessi degli Stati coinvolti; infine, occorre esaminare se le vie previste dal diritto internazionale per l'assistenza giudiziaria risulterebbero veramente efficaci nel caso concreto. In questa terza fase del test occorre segnatamente esaminare se i metodi previsti nelle Convenzioni dell'Aia per la notificazione o l'assunzione delle prove permetterebbero di raggiungere lo stesso obiettivo o uno analogo a quello attuato con i metodi offerti dal diritto autonomo americano. A questo scopo la giurisprudenza americana accorda importanza particolare alle eventuali riserve che potrebbero, nel caso concreto, rendere più difficile o addirittura impossibile l'assunzione delle prove o una notificazione equivalente. Nel settore agl'assistenza in materia d'assunzione delle prove, si esamina se lo Stato contraente interessato ha parzialmente o totalmente ristretto i metodi suppletivi previsti in modo speciale per gli Stati del «common-law» nel secondo capitolo della CLA 70, ricorrendo alla riserva generale dell'articolo 33 o alle riserve dette d'autorizzazione previste dagli articoli 15-18, almeno per quanto concerne la loro applicazione pratica (cfr. a questo proposito n. 142.33 e 223). Nel corso degli ultimi anni, la prassi ha accordato un'attenzione speciale al fatto di sapere se l'altro Stato contraente rifiuta in maniera generale o ammette soltanto a certe condizioni di eseguire una commissione rogatoria che ha per

oggetto una procedura «pre-trial-discovery of documents» (cfr. a questo proposito n. 142.4 e 224). In materia di assistenza alla notificazione o comunicazione, le riserve emesse da alcuni Stati in applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 lettera a della CLA 65 dovrebbe avere una certa importanza (cfr. n. 141.22 e 212). Come indica una recente decisione dell'U.S. District Court del Connectitut dell'11 luglio 1991 nella pratica Perrier Bottled Water Litigation (MDL N. 844 [TFGD]), è senz'altro data la possibilità che la parte in cerca di prove sia rinviata alla via dell'assistenza giudiziaria convenzionale, ove il giu-

dice americano sia convinto che tale via è effettivamente indicata nel caso concreto. In questa decisione, una misura protettrice era stata accordata al convenuto e la parte avversa rinviata alla procedura d'assistenza prevista dalla CLA 70 per l'assunzione delle prove contro la società francese Source Perder SA. Se il test a tre fasi risulta negativo nel caso concreto, la parte che cerca di ottenere una misura protettiva non ha più la possibilità di rivendicare la via dell'assistenza giudiziaria convenzionale per difendersi. Le resta tuttavia la possibilità, in questo caso, di difendersi ricorrendo alle eccezioni previste nel «Restatement Second», segnatamente facendo valere, ad esempio, che l'osservanza impostale del dovere di divulgare sarebbe per lei troppo severa (cfr. n. 143.2).

144 Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 volta a facilitare

l'accesso internazionale alla giustizia (CLA 80) La Convenzione è stata adottata in occasione della Quattordicesima Sessione della Conferenza dell'Aia, il 25 ottobre 1980. 26 Stati vi presero parte, fra i quali 17 Stati dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti d'America e il Canada. La Convenzione è entrata in vigore il 1° maggio 1988. Finora è stata ratificata da 7 Stati (Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svezia ed ex Jugoslavia). La Polonia ha dichiarato di aderirvi.

144.1 Campo d'applicazione

Questa Convenzione costituisce l'ultima tappa della revisione delle due Convenzioni CLA 05 e CLA 54 e ne sostituisce il III titolo sulla cautio indicatum solvi (art. 17-19), il IV titolo sull'assistenza giudiziaria gratuita (art. 20-24), il V titolo sul rilascio gratuito di estratti degli atti di stato civile (art. 25) e il VI titolo sull'arresto personale (art. 26). La Convenzione riveste importanza particolare in materia d'assistenza giudiziaria gratuita. Ogni legge interna prevede che le parti del processo possono essere dispensate del tutto o in parte dalle spese del processo, dalle spese di giustizia o dagli onorari d'avvocato. Analogamente alle CLA 05 e CLA 54, anche la CLA 80 prevede un diritto degli stranieri alla parità di trattamento nella misura in cui adempiano le stesse condizioni di diritto materiale per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria gratuita che resta retta dal diritto interno dello Stato contraente. Sulla parità di trattamento sono improntate segnatamente anche le disposizioni relative all'obbligo di prestare garanzie, al rilascio di estratti dei registri e all'arresto personale. Allo scopo di attuare tale obiettivo nel modo più generoso possibile, il campo d'applicazione personale della Convenzione non si estende più soltanto ai cittadini di uno Stato contraente, come è il caso per la CLA 54, ma anche a tutte le persone che hanno residenza abituale in uno Stato contraente (cfr. art. 1 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 18, 19 e 20 cpv. 1 CLA 80). Nel settore del patrocinio gratuito e dell'esecuzione di determinate decisioni sulle spese, la CLA 80 crea inoltre la possibilità di una trasmissione internazionale agevolata di richieste.

144.2 Patrocinio gratuito

L'articolo 1 capoverso 1 garantisce ai cittadini di uno Stato contraente nonché a tutte le persone che hanno residenza abituale in uno Stato contraente il beneficio del patrocinio gratuito in materia civile e commerciale alle stesse condizioni di quelle che valgono per i cittadini di tale Stato che vi risiedono abitualmente. Negli Stati contraenti le cui leggi interne pongono esigenze più severe alla concessione del patrocinio gratuito, le richieste provenienti da altri Stati contraenti dovranno quindi corrispondere a tali esigenze. Negli Stati in cui il patrocinio gratuito in materia civile si estende anche alle procedure amministrative, sociali e fiscali, la garanzia prevista dall'articolo 1 si estende anche a tali procedure. Le vecchie CLA 05 e CLA 54, per contro, limitavano strettamente la parità di trattamento per il patrocinio gratuito alle procedure in materia civile e commerciale. In virtù dell'articolo 2, il diritto al patrocinio gratuito si estende anche alle spese risultanti da una consultazione giuridica che, senza pertinente menzione, non sarebbero coperte proprio nei casi in cui, grazie a tale consultazione giuridica, le spese di una procedura principale o di un processo venissero evitate, ad esempio poiché il litigio è già stato composto mediante conciliazione extragiudiziaria. Le spese di tale consultazione giuridica saranno tenute in conto, sempre che lo Stato in cui è richiesta l'assistenza giudiziaria gratuita conosca l'istituzione del consulente giuridico d'ufficio e il richiedente già risieda in tale Stato. Oltre al diritto vero e proprio di parità di trattamento degli stranieri in materia di patrocinio gratuito, la CLA 80 prevede disposizioni procedurali relative alle relazioni internazionali. In questo settore, diversamente da quanto previsto in materia di notificazione o di assunzione delle prove, dove in virtù delle Convenzioni dell'Aia le Autorità centrali devono agire soltanto a latere dello Stato contraente richiesto, le Autorità centrali dello Stato richiedente e dello Stato richiesto agiscono a titolo esclusivo. Il richiedente che per una procedura o per un processo già pendente in un altro Stato contraente intende chiedere l'assistenza giudiziaria gratuita, può dapprima presentare richiesta a tale scopo all'Autorità centrale emittente del suo Stato contraente (art. 4 cpv. 1). Questa

consegna la richiesta all'Autorità centrale ricevente dell'altro Stato contraente che, secondo le proprie norme di competenza interna, sbrigherà in proprio o trasmetterà la richiesta all'autorità competente dello Stato richiesto (art. 8 cpv. 1). Per la richiesta è stabilito un modulo speciale (art. 5 cpv. 2). Il modulo contiene dapprima una lettera modello dell'Autorità centrale dello Stato contraente richiedente all'Autorità centrale ricevente dello Stato richiesto. Questo modulo contiene anche rubriche prestampate relative ai dati principali concernenti la procedura per la quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria nonché informazioni sulla situazione personale e finanziaria del richiedente. La domanda completata è firmata dal richiedente. L'Autorità centrale emittente assiste il richiedente allo scopo di assicurare il rispetto della regolarità materiale e formale della domanda (art. 6 cpv. 1). Le domande debitamente riempite e i documenti necessari devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o almeno accompagnati dalla traduzione in una di tali lingue (art. 7 cpv. ]). Se però nello Stato richiedente una traduzione nella

lingua dello Stato richiesto è difficilmente ottenibile, quest'ultimo deve accettare che tali documenti siano redatti in lingua francese o inglese o siano accompagnati dalla traduzione in una di queste lingue (art. 7 cpv. 2), sempre che non abbia fatto la riserva prevista dall'articolo 28 capoverso 2 lettera a. Se del caso, l'Autorità centrale emittente assiste il richiedente per ottenere una traduzione gratuita dei documenti (art. 6 cpv. 3). Ovviamente il richiedente può indirizzare direttamente la domanda di patrocinio gratuito all'autorità competente dello Stato contraente, senza passare per le Autorità centrali nazionali ed estere (art. 5 cpv. 1, secondo periodo). Nella maggior parte dei casi, perlomeno le parti rappresentate da un legale dovrebbero presentare la richiesta d'assistenza giudiziaria al giudice competente in merito alla procedura principale, nella misura in cui, secondo il diritto interno applicabile, tale giudice sia competente anche per il disbrigo di tali istanze. Le relazioni transfrontaliere da Autorità centrale a Autorità centrale, disciplinate dalla CLA 80, non hanno così più grande significato.

144.3 Dispensa dalle cauzioni processuali e exequatur facilitato

della condanna alle spese Come già la CLA 54, l'articolo 14 della CLA 80 prevede l'esenzione dal versamento, da parte degli stranieri, della cosiddetta cauzione «judicafum salvi». Si tratta del pagamento o dell'anticipo o del deposito di una somma di denaro a garanzia delle spese giudiziarie, imposti a una parte o a un interveniente nella procedura a causa della sua cittadinanza straniera o della mancanza di residenza nello Stato del foro. Contrariamente alla CLA 54 che dispensa il richiedente dalla cauzione basandosi sul solo criterio della nazionalità, la CLA 80 estende la protezione o tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza abituale in uno degli Stati contraenti. Comparati alla CLA 54, gli articoli 16 e 77 della CLA 80 migliorano, nel caso in cui la persona dispensata risulti soccombente nel processo, la procedura d'esecuzione immediata e gratuita della condanna alle spese in ogni altro Stato contraente. A questo scopo la Convenzione prevede la creazione di una o più autorità emittenti, incaricata di trasmettere all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda del creditore prevista dall'articolo 15, volta a far dichiarare esecutoria la condanna alle spese e agli esborsi. Qui, come per le domande transfrontaliere d'assistenza giudiziaria, gli Stati federali possono designare più autorità riceventi (cfr. art. 3 cpv. 2 e 16 cpv. 2). Analogamente alla richiesta d'assistenza giudiziaria, il creditore può anche inviare direttamente la domanda d'exequatur al giudice dell'esecuzione, a meno che lo Stato richiesto non abbia ricorso alla riserva concernente tale facoltà (art. 16 cpv. 5). Giusta l'articolo 28 capoverso 2 lettera e, uno Stato contraente può escludere l'applicazione del capitolo II relativo alla cautio indicatum solvi e all'exequatur delle condanne alle spese (cfr. cpv. 3 lett. e).

144.4 Estratti dei registri e copie di decisioni giudiziarie

Giusta l'articolo 25 della CLA 54, gli indigenti, cittadini di uno Stato contraente possono, alle stesse condizioni dei cittadini dello stesso Stato, farsi rilasciare gratuitamente estratti di atti dello stato civile. La CLA 80 conserva tale privilegio e lo estende, quanto alla portata, in due direzioni. Da una parte comprende le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e, dall'altra, equipara ai propri cittadini le persone che hanno la residenza abituale in un altro Stato contraente (art. 18).

144.5 Responsabilità personale e salvacondotto

L'articolo 26 della CLA 54 vieta l'arresto personale in materia civile e commerciale dei cittadini di uno Stato contraente in ragione della loro cittadinanza. La nuova Convenzione estende tale protezione a tutte le persone che hanno la residenza abituale in un altro Stato contraente. L'arresto personale potrà quindi essere pronunciato nei confronti di tali persone soltanto alle condizioni che si applicano ai propri cittadini (art. 19). Giusta l'articolo 20 della CLA 80, un teste o un perito che è cittadino di uno Stato contraente o vi ha residenza abituale e che è citato davanti il tribunale di un altro Stato contraente non può essere perseguito, detenuto o sottoposto a qualsivoglia restrizione della libertà in quest'altro Stato. L'immunità inizia il settimo giorno prima della data fissata per l'audizione e si conclude sette giorni dopo che il teste o il perito è stato informato dalle autorità giudiziarie che la sua presenza non è più necessaria.

145 Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione

delle domande d'assistenza giudiziaria (AE 77) L'accordo vincola gli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia. Questo accordo non si occupa delle condizioni che reggono l'assistenza giudiziaria né dell'assetto materiale, come non lo fa nemmeno la CLA 80. L'AE 77 non concede per altro a una persona con residenza abituale in uno Stato contraente il diritto di beneficiare in un altro Stato contraente delle stesse condizioni d'applicazione della legge interna sull'assistenza giudiziaria. Esso si limita ad aiutare le persone che risiedono abitualmente in uno Stato contraente a trasmettere per una via internazionale semplificata la domanda d'assistenza giudiziaria in un altro Stato contraente. Infine, un'altra differenza con la CLA 80 consiste nel fatto che l'AE 77 esclude dal campo d'applicazione personale i richiedenti che, pur essendo cittadini di uno Stato contraente, non hanno residenza abituale in uno Stato contraente. Il campo d'applicazione materiale, per contro, si estende al settore amministrativo, come è il caso nella CLA 80 (art. 1). L'AE 77 prevede la creazione di una o più autorità mittenti e ricettrici (art. 2 n. l e 2); gli Stati federali sono liberi di designare più Autorità centrali (art. 2

n. 3). L'autorità mittente assiste il richiedente a raccogliere tutti i documenti necessari e anche a procurarsi le traduzioni necessarie (art. 3 n. 1). A differenza dell''articolo 6 capoverso 3 della CLA 80, il richiedente non può però esigere che la traduzione sia gratuita. Altra differenza rilevante per rapporto alla CLA 80: l'AE 77 non prevede modelli di modulo per la richiesta del patrocinio gratuito. In occasione di una riunione del «Comité Multilatéral», incaricato dell'applicazione dell'Accordo, tenutasi il 22 novembre 1992, s'è tentato di mettere a punto un modulo del genere. La redazione ha incontrato difficoltà poiché le esigenze materiali dei diversi Stati relative alla richiesta d'assistenza giudiziaria si differenziano in modo rilevante. Per tale ragione s'è preferito lasciare agli Stati contraenti la facoltà di continuare a usare i propri moduli, accanto a quello raccomandato dal «Comité». Nel corso della stessa riunione, s'è ugualmente potuto rilevare che finalmente soltanto un numero limitato di domande d'assistenza giudiziaria sarebbe trasmesso per il canale dell'AE 77. Questo fatto dipende verosimilmente delle circostanze cui si è accennato più sopra, vale a dire che la parte straniera o il suo legale deve comunque procedere a tutti gli atti procedurali nel Paese in cui si svolge il processo civile, in modo che la maggior parte delle richieste di assistenza giudiziaria sono in pratica poste direttamente al giudice competente per il procedimento principale.

15 Risultati della procedura di consultazione Con decreto del 1° aprile 1992, abbiamo autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ad indire una procedura di consultazione in merito alla ratificazione delle quattro convenzioni internazionali di cui si tratta. Con circolare dell'8 aprile 1992, il DFGP ha invitato il Tribunale federale, le direzioni e i dipartimenti cantonali di giustizia, i tribunali d'appello cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, la Federazione svizzera degli avvocati, la Federazione svizzera dei notai, il Vorort (Unione svizzera di commercio e industria), l'Associazione svizzera dei banchieri e le università a fornire le loro osservazioni. Il termine fissato per le risposte è scaduto a fine giugno 1992. Sono pervenute 40 risposte circa, spesso molto dettagliate. In generale la ratificazione di tali convenzioni ha avuto una vasta eco. Nelle risposte si sottolinea il vantaggio che conseguirà per un'efficienza maggiore e un aumento della certezza del diritto. Inoltre la maggior parte delle risposte sottolinea un'apertura in direzione del diritto anglo-americano. L'Associazione svizzera dei banchieri fa dipendere l'approvazione della ratificazione dall'esclusione generale del capitolo II della CLA H 70 e da un'ampia riserva giusta l'articolo 23 della CLA 70. Il DFGP, nel rapporto esplicativo del 12 marzo 1992, aveva posto domande in merito alle disposizioni centrali di ogni convenzione. Si accenna in questa sede soltanto alle risposte concernenti la designazione d'Autorità centrali e l'impiego delle lingue di comunicazione. Gli altri risultati della consultazione saranno trattati nella parte speciale del presente messaggio.

151 Risposte concernenti le Autorità centrali

I quattro nuovi atti internazionali prevedono la creazione di Autorità centrali. Loro compito principale è accogliere le domande d'assistenza giudiziaria e fare prendere le misure necessarie laddove esse non siano competenti per il disbrigo. Agli Stati federali come la Svizzera, le convenzioni permettono di designare più Autorità centrali. Per il nostro Paese occorre quindi optare per un sistema d'Autorità centrali. II DFGP ha proposto ai destinatari della procedura di consultazione di designare primariamente Autorità centrali cantonali e un'altra federale a titolo sussidiario. L'esperienza dei rapporti bilaterali diretti conclusi fra le Autorità giudiziarie soprattutto degli Stati vicini (cfr. n. 132, più sopra) mostra che la trasmissione diretta dei documenti ai Cantoni ha segnatamente accelerato la procedura e favorito l'assistenza giudiziaria. L'autorità federale sarebbe pronta a fornire consulenze alle autorità cantonali e potrebbe quindi contribuire all'attuazione di un'applicazione uniforme delle convenzioni in tutta la Svizzera. In caso di domande concernenti più Cantoni, l'autorità federale potrà fungere da servizio di coordinazione (cfr. in particolare anche n. 232, 243 e 5 più oltre). Infine nei settori del patrocinio gratuito e dell'exequatur facilitato delle decisioni sui costi, nelle relazioni transfrontaliere fra autorità l'autorità della Confederazione non interverrebbe, nelle procedure di sua competenza, soltanto come autorità sussidiaria bensì primariamente come Autorità centrale federale (cfr. n. 231 e 241 più oltre). Una maggioranza dei Cantoni nonché degli altri destinatari della consultazione ha approvato la proposta di istituire dapprima Autorità centrali cantonali e, a titolo sussidiario, un'Autorità federale. In generale i destinatari della consultazione contano su una maggiore efficacia di tale sistema. Si propone in parte di definire, nella dichiarazione, il ruolo sussidiario dell'autorità federale. Un numero rilevante di altre risposte propongono di conservare il sistema attuale dell'Autorità centrale della Confederazione accanto ad Autorità centrali cantonali in qualità di autorità preposte alla trasmissione e al ricevimento delle domande. Non si può pretendere che le autorità straniere abbiano ad accertare

esse stesse quale sia l'Autorità centrale cantonale competente ratione loci. Soltanto un'Autorità centrale federale potrebbe garantire un'applicazione uniforme della convenzione. Da più parti si è perfino avanzata l'idea di concentrare le funzioni d'Autorità centrale in seno a un Ufficio federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia terrà conto di tali obiezioni sforzandosi di descrivere con maggiore precisione, nelle dichiarazioni che dovrà rilasciare, le funzioni proprie che le autorità federali sono chiamate a compiere nel quadro di ognuna delle convenzioni (cfr. n. 211, 221, 231 e 241 più oltre). Nell'intento d'evitare a certi Paesi le difficoltà relative alla ricerca d'Autorità centrali competenti, è stato previsto di permettere agli Stati richiedenti d'inviare la richiesta, a scelta, all'Autorità centrale della Confederazione. L'Autorità centrale a Berna, nelle relazioni con l'estero nei settori della notificazione e dell'ottenimento delle prove fungerà unicamente da autorità incaricata di tra-

smettere immediatamente le domande d'assistenza alle Autorità centrali cantonali competenti, senza procedere a un esame quanto al contenuto e alla forma. Occorre inoltre rilevare che i Cantoni dovranno prevedere vie di ricorso contro le decisioni emesse nel quadro dell'assistenza giudiziaria civile e attenersi ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In materia di notificazione e di ottenimento delle prove, i Cantoni sono del resto liberi di prevedere che le domande d'assistenza emananti dalla Svizzera debbano passare per le Autorità centrali dei Cantoni prima di essere trasmesse alle Autorità centrali estere o possano invece essere inviate direttamente dalle direzioni cantonali di giustizia come lo permettono la CLA 65 e l'articolo 2 della CLA 70.

152 Risposte concernenti le lingue di comunicazione Tenuto conto del plurilinguismo della Svizzera, la soluzione uniforme per le quattro convenzioni secondo la quale è possibile utilizzare come lingua di comunicazione una delle lingue ufficiali dell'autorità cantonale richiesta ha trovato ampio consenso fra gli enti consultati. Per quanto concerne la CLA 65, certuni hanno chiesto che quando si tratta di trasmissioni senza grande formalismo i documenti allegati alle domande siano d'ufficio accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto. D'altro canto è stato proposto di ammettere lingue correntemente parlate nelle relazioni internazionali, come il francese o l'inglese (cfr. n. 222 più oltre).

2 Parte speciale 21 La CLA 65 211 Autorità centrali In virtù dell'articolo 2, ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di ricevere direttamente i documenti emananti dalle autorità o dai funzionari di giustizia di altri Stati contraenti e di organizzare la trasmissione per la via dell'assistenza. Gli Stati federali hanno facoltà di designare più Autorità centrali (art. 18 cpv. 3). La portata di tali novità non avrà tuttavia grande importanza per la Svizzera. Le notificazioni e le comunicazioni internazionali sono già rette da numerosi accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 11 della CLA 65: tali accordi continueranno a sussistere in avvenire nei rapporti diretti, divenuti abituali tra le autorità di giustizia richiedenti e quelle richieste (cfr. più sopra n. 132). Le autorità di giustizia che curano i rapporti diretti sono, da parte svizzera, per lo più servizi cantonali. D'altro canto, l'Ufficio federale di polizia ha già ampiamente, nel quadro dei disciplinamenti attuali, avuto compiti analoghi che la CLA 65 prevede per le Autorità centrali (cfr. anche n. 132). Sulla base della pratica attuale, le autorità sia cantonali che federali hanno avuto modo di raccogliere una ricca massa di esperienza in materia di disbrigo delle richieste di notificazione.

Come già rilevato nel numero 151, le esperienze pratiche compiute nonché i risultati della procedura di consultazione giustificano di affidare ai Cantoni i compiti che la Convenzione attribuisce alle Autorità centrali. La lista di tali autorità figura nell'allegato L Onde tenere conto anche della preoccupazione legittima di evitare a certi Stati contraenti inutili complicazioni nel ricercare, fra la ventina di Autorità centrali cantonali, quella o quelle che sono effettivamente competenti nel caso particolare, occorre dare esplicitamente la possibilità agli Stati richiedenti di scegliere un'autorità federale alla quale indirizzare le richieste: quest'ultima sarebbe poi incaricata di trasmetterle immediatamente e senza esame speciale alle Autorità centrali cantonali localmente competenti. Poiché il DFGP ha acquisito vasta esperienza nel quadro delle CLA 05 e CLA 54 e svolge inoltre svariati altri compiti in relazione all'applicazione di convenzioni internazionali, è anche giustificato creare in seno a tale Dipartimento l'autorità federale incaricata di consigliare i Cantoni e coordinare le procedure (cfr. a questo proposito anche n. 151). In materia di notificazione e comunicazione nonché d'assunzione delle prove, è l'Ufficio federale di polizia che ha assicurato finora l'assistenza giudiziaria internazionale, mentre gli altri settori dell'assistenza giudiziaria in materia civile sono di spettanza dell'Ufficio federale di giustizia. Questa ripartizione delle competenze all'interno del Dipartimento ha origini soprattutto storiche. La Svizzera intende quindi rilasciare, a proposito degli articoli 2 e 18, la dichiarazione seguente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera a della CLA 65: «Le Autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 18 della Convenzione sono le autorità cantonali designate nell'allegato I. Le domande in vista di notificazione e comunicazione saranno quindi accettate, oltre che dalle Autorità centrali designate, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, che si incaricherà di trasmetterle alle Autorità centrali competenti nel singolo caso».

212 Notificazione o comunicazione diretta La CLA 65 prevede, negli articoli 8-10, una serie di vie sussidiarie per la notificazione o la comunicazione, oltre alla via ordinaria prevista dall'articolo 2 (cfr. n. 141.22 più sopra). Per la Svizzera si pone la questione se e in quale misura intende fare uso delle riserve previste dalla Convenzione in favore di tali numerose vie alternative. Occorre dapprima rilevare che è vietato dal diritto svizzero ad autorità o parti estere di notificare autonomamente citazioni o decisioni emananti da autorità giudiziarie, senza che le autorità svizzere abbiano dato il loro accordo o senza che i legali ne abbiano richiesto uno. Notificazioni e comunicazioni del genere spettano in Svizzera unicamente alle autorità o ai funzionari svizzeri. Se invece vengono eseguite o ordinate in Svizzera da uno Stato estero, senza l'autorizzazione delle autorità svizzere, esse costituiscono un atto commesso senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ai sensi dell'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311).

A prescindere dall'Accordo con la Repubblica austriaca inteso a completare la CLA 54 (RS 0.274.181.631), la Svizzera si è sempre opposta alla notificazione postale diretta dall'estero. Il non rispetto della via d'assistenza giudiziaria richiesta dal diritto svizzero non causa automaticamente la nullità della notificazione in procedura internazionale. Tuttavia, in virtù dell'articolo 27 LDIP, può essere rifiutato il riconoscimento in Svizzera di una decisione straniera che sia stata notificata irregolarmente secondo il diritto svizzero. Risulta in tale contesto una grande differenza soprattutto rispetto alla concezione giuridica degli Stati Uniti d'America. Poiché la notificazione negli Stati Uniti spetta in principio alle parti, le autorità di quel Paese nulla hanno da eccepire a una notificazione diretta e informale a cura delle parti o delle autorità estere sul territorio americano. Il fatto che gli agenti diplomatici e consolari notifichino documenti di natura civile per posta o direttamente ai propri concittadini residenti in Svizzera è autorizzato nel nostro Pese in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 numero 3 CLA 54, sempre che l'atto sia notificato senza coercizione. Fintanto che questa notificazione senza coercizione è indirizzata a un concittadino da un agente diplomatico o consolare del proprio Paese, non è possibile apporre una riserva alla nuova CLA 65 (cfr. art. 8 cpv. 2). Per contro, non appena la notificazione diplomatica o consolare non è più diretta unicamente contro i cittadini dello Stato d'origine, come accennato nell'articolo 8 capoverso 1 CLA 65, la Svizzera intende opporsi a questa procedura di notificazione facendo una dichiarazione pertinente, ai sensi dell'arti- ' colo 21 capoverso 2 lettera a. In questa dichiarazione, per i motivi elencati sopra, si intende escludere anche la via postale diretta ai sensi dell'articolo 10 lettera a. Stessa considerazione a proposito del traffico diretto, previsto dall'articolo 10 lettere bec della CLA 65, con le autorità giudiziarie svizzere senza passare per le Autorità centrali cantonali; anche qui la Svizzera intende fare una dichiarazione, secondo la quale tali comunicazioni dirette sono tollerate nel nostro Paese, in virtù di una pratica costante, soltanto qualora sia stata stipulata con lo Stato richiedente una convenzione bilaterale a tale proposito,

come del resto riserva l'articolo 11. Occorre però osservare che una minoranza dei tribunali e dei governi cantonali ha rimesso in questione, nel quadro della procedura di consultazione, l'esclusione delle procedure di trasmissione menzionate dall'articolo 10. Riepilogando, la Svizzera intende quindi fare le dichiarazioni seguenti, ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera a, allo scopo di escludere la notificazione o la comunicazione diretta:

Ad articolo 8: «La Svizzera dichiara di opporsi alla procedura di notificazione o di comunicazione dell'articolo 8.»

Ad articolo 10: «La Svizzera dichiara d'opporsi alla procedura di notificazione o di comunicazione dell'articolo 10 lettere a, b e e.»

213 Lingue e traduzioni Giusta l'articolo 5 capoverso 2, la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari può sempre avvenire in modo informale al destinatario che l'accetti volontariamente. Esiste però la possibilità che il destinatario rinunci ad accettare volontariamente l'atto e che lo Stato richiedente esiga ugualmente la notificazione. Casi del genere sono in pratica rari; se però avvengono, vi è un obbligo convenzionale che impone allo Stato richiesto di notificare l'atto al destinatario secondo le forme particolari della legge interna. Lo Stato richiesto procede allora secondo una procedura formale in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 e può esigere giusta l'articolo 5 capoverso 3 che gli atti da notificare siano redatti o tradotti nella lingua o in una delle lingue dell'autorità richiesta (cfr. n. 141.24). Nell'interesse di un disciplinamento uniforme che tenga conto anche del plurilinguismo del nostro Paese, la Svizzera prevede di rilasciare la dichiarazione seguente che, anche nella procedura di consultazione, è stata accolta a grande s maggioranza.

Ad articolo 5 capoverso 3: «Se il destinatario non accetta volontariamente la consegna dell'atto, quest'ultimo potrà essere notificato o comunicato formalmente secondo l'articolo 5 capoverso 1 soltanto se è redatto nella lingua dell'autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana o se è accompagnato da una traduzione in una di queste lingue, a seconda della parte della Svizzera in cui tale atto dev'essere comunicato o notificato (cfr. allegato I).»

214 Dichiarazione interpretativa dell'articolo 1 concernente lo stretto rispetto della via prevista per la notificazione o la comunicazione fra gli Stati contraenti Nel numero 143.4 abbiamo indicato che la giurisprudenza americana interpreta la CLA 65 e la CLA 70 nel senso che la via ivi prevista per l'assistenza giudiziaria non è né esclusiva né prioritaria e che essa non modifica quindi in nulla il diritto autonomo che regge i metodi alternativi di notificazione, comunicazione e assunzione delle prove. Non appena questa giurisprudenza fu nota in Svizzera, i lavori in vista della ratificazione iniziati nel nostro Paese subito dopo la firma delle convenzioni, avvenuta il 21 maggio 1985, furono sospesi sine die. Finora non si è delineata nella giurisprudenza degli Stati Uniti nessuna tendenza di un'interpretazione modificata delle due convenzioni sull'assistenza giudiziaria a favore di un'applicazione esclusiva o almeno prioritaria della via dell'assistenza. Anche la revisione delle Rules 4 e 26 FRCP, attualmente pendenti davanti il Congresso, non lascia prevedere un'inversione della pratica contestata dalla Svizzera. Decisioni come quella del District Court del Connecticut dell'11 luglio 1991 nella pratica Perrier indicano d'altro canto che l'interpretazione criticata dalla Svizzera non esclude che le parti alla ricerca di prove siano nondimeno rinviate dai giudici americani, secondo la natura del caso particolare, a ricorrere alle vie

convenzionali dell'assistenza giudiziaria (cfr. n. 143.4). È da ritenere che questa giurisprudenza valga analogamente anche in materia di notificazione o comunicazione. Non si è avuta d'altronde conoscenza di problemi gravi che si sarebbero avuti in pratica, nonostante che nelle relazioni con gli USA si applichi da anni la CLA 54 in modo analogo per quanto concerne la notificazione, la comunicazione o l'assunzione delle prove. È così che ogni mese vengono trattate circa dieci domande di notificazione o comunicazione e tre domande d'assunzione delle prove in provenienza dagli USA mentre, nello stesso periodo, la Svizzera invia circa sei volte di più di richieste di notificazione o comunicazione e due volte di più di domande d'assunzione di prove. Questi dati statistici indicano che, con gli Stati Uniti d'America, una collaborazione sulla base delle norme internazionali d'assistenza è senz'altro possibile e che vi è un bisogno reale di sancire legalmente la pratica finora seguita. Se la Svizzera non ratificasse le due Convenzioni dell'Aia sull'assistenza giudiziaria, numerose ditte svizzere dovrebbero in molti casi far fronte ai metodi autonomi dei tribunali americani in materia di notificazione e comunicazione e d'assunzione delle prove, senza potersi avvalere delle vie d'assistenza giudiziaria fissate dalle convenzioni dell'Aia, mentre sarebbero proprie queste e poterle aiutare, nonostante l'interpretazione divergente delle stesse. Inoltre occorre rilevare che vi sono ancora altri importanti Paesi con i quali il nostro Paese ha allacciato relazioni commerciali. La Svizzera deve quindi tener conto anche dell'interesse ad applicare le Convenzioni dell'Aia nei rapporti con questi altri Stati. Da tutte queste considerazioni risulta che la Svizzera non dovrebbe astenersi dal ratificare le CLA 65 e CLA 70 soltanto in ragione delle preoccupazioni in merito all'evoluzione della giurisprudenza americana a proposito dell'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale. Dopo che la Svizzera, segnatamente tenuto conto della sentenza del Federai Supreme Court degli USA nella pratica Volkswagenwerke C. Schlunk (cfr. n. 143.4), in occasione di una sessione straordinaria della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale, dell'aprile 1989, aveva dichiarato che la CLA 65, a suo parere, doveva applicarsi

a titolo esclusivo fra gli Stati contraenti, oggi essa si vede costretta a fare, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, una dichiarazione di natura generale a proposito dell'articolo 1. Questa dichiarazione avrebbe anche il vantaggio di non lasciare sussistere alcun dubbio sull'interesse della Svizzera a vedere rispettata strettamente la via dell'assistenza convenzionale nel caso i giudici americani procedessero regolarmente a una ponderazione tra gli interessi degli Stati coinvolti (cfr. n. 143.2):

Ad articolo 1: «La Svizzera ritiene che la Convenzione si applica in maniera esclusiva fra gli Stati contraenti. Essa considera in particolare che la comunicazione o la notificazione, in virtù del principio di trasparenza, a un destinatario non autorizzato nel Paese, in luogo e vece del destinatario effettivo degli atti da comunicare o notificare, domiciliato all'estero, costituisce un'elusione della Convenzione incompatibile con gli articoli 1 e 15 capoverso 1 lettera b.»

Certi destinatari della procedura di consultazione hanno emesso dubbi in merito al senso e al tenore di tale dichiarazione. L'Università di Ginevra, in particolare, ha emesso qualche riserva a proposito dell'opportunità politica e ne ha contestato la portata giuridica. La dichiarazione ha però trovato l'appoggio del Dipartimento federale di giustizia e polizia, poiché dimostrerebbe senza ambiguità la posizione ferma e coerente del nostro Paese. Inoltre la maggioranza delle risposte della procedura di consultazione condivide questo punto di vista, approvando il tenore della dichiarazione interpretativa.

215 Dichiarazione concernente l'articolo 6 Giusta l'articolo 6, lo Stato richiesto può designare liberamente l'autorità abilitata a rilasciare l'attestazione prevista dalla Convenzione. La Svizzera farà quindi la seguente dichiarazione:

Ad articolo 6 in relazione con l'articolo 21 capoverso 1 lettera b: «II tribunale del Cantone competente o l'Autorità centrale cantonale.»

216 Dichiarazione concernente l'articolo 9 Giusta V'articolo 9, ogni Stato contraente ha facoltà di utilizzare la via consolare ai fini della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. La Svizzera intende quindi fare la dichiarazione seguente:

Ad articolo 9 in relazione con l'articolo 21 capoverso 1 lettera e: «Le Autorità centrali cantonali.»

22 La CLA 70 221 Le Autorità centrali Giusta l'articolo 2 della CLA 70, ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale che assume l'incarico di ricevere le commissioni rogatorie emananti da un'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente per il disbrigo. Se lo Stato contraente è uno Stato federale, esso può designare più Autorità centrali (art. 24 cpv. 3). Queste innovazioni sono per la Svizzera, anche nel settore dell'assunzione delle prove, di portata soltanto limitata. Da un canto le notificazioni o comunicazioni internazionali di atti continueranno ad essere rette dai numerosi trattati bilaterali che, giusta l'articolo 31 della CLA 70, saranno mantenuti e permetteranno di proseguire lo sviluppo delle relazioni dirette tra le autorità giudiziarie (cfr. n. 132). In Svizzera, le autorità giudiziarie che partecipano a tali trasmissioni dirette saranno nella maggior parte dei casi autorità giudiziarie cantonali. D'altro canto, l'Ufficio federale di polizia assicura ampiamente, nel quadro del disciplinamento attuale, compiti identici a quelli previsti dalla CLA 70 (cfr. anche n.

132). Tenuto conto delle esperienze raccolte, le autorità cantonali e federali dispongono ormai di una pratica considerevole nel disbrigo delle domande d'assunzione delle prove. Per quanto concerne l'organizzazione delle Autorità centrali e la conseguente ripartizione dei compiti tra i Cantoni e il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rinviamo alle considerazioni sulla Convenzione concernente la notificazione e la comunicazione (cfr. n. 211). In virtù dell'articolo 35 capoverso 1 della CLA 70, la Svizzera ha l'intenzione di fare la dichiarazione seguente a proposito degli articoli 2 e 24: «In quanto Autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 24 della Convenzione, la Svizzera designa le Autorità cantonali elencate nell'allegat I. Le domande d'assunzione delle prove o di qualsiasi altro atto giudiziario sono accettate, oltre che dalle Autorità centrali cantonali previste, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che si incaricherà di trasmetterle alle Autorità centrali competenti nel caso particolare.»

222 Lingue e traduzioni

Secondo \'articolo 4 capoverso 2 della CLA 70, ogni Stato contraente che non ha fatto la riserva prevista dall'articolo 33 deve accettare la commissione rogatoria redatta in lingua inglese o francese o accompagnata dalla traduzione in una di queste lingue, anche se non si tratta di una delle lingue ufficiali dell'autorità richiesta. Come già rilevato nel numero 142.22, questa norma corrisponde M'articolo 7 della CLA 65, giusta il quale basta che le indicazioni stampate sul modello di notificazione allegato alla Convenzione siano redatte in una di queste due lingue universali. Malgrado i vantaggi che accompagnano in principio le regolamentazioni uniformi in materia di notificazione e di assunzione delle prove, occorre osservare in questa sede che l'assunzione giudiziaria delle prove costituisce un procedimento molto più complesso della notificazione di documenti. Le commissioni rogatone in materia d'assunzione delle prove e dei relativi allegati sono quindi in generale più complicate e voluminose delle domande di notificazione di atti. Esse esigono inoltre spesso dalle autorità richieste un impegno di ricerca intellettuale molto approfondita, allo scopo di familiarizzarsi con le peculiarità di una procedura giudiziaria estera sconosciuta. Tutto quanto appare poi appropriato in materia di notificazione di atti non è automaticamente accettabile in materia d'assunzione delle prove per la via dell'assistenza giudiziaria. Poiché in Svizzera molte persone non conoscono né il francese né l'inglese e il francese non è in tutti i Cantoni lingua ufficiale, appare giustificato per la Svizzera, vista la complessità della procedura d'assistenza giudiziaria in materia d'assunzione delle prove, cui s'è accennato più sopra, fare uso della riserva prevista dall'articolo 33 e continuare ad esigere, come già era il caso per la vecchia CLA 54, che le domande siano redatte nella lingua ufficiale dell'autorità giudiziaria richiesta. La dichiarazione corrispondente, approvata anche dalla grande maggioranza degli ambienti interrogati nella procedura di consultazione, è del tenore seguente:

Ad articolo 4 capoversi 2 e 3 in relazione con gli articoli 33 e 35: «La Svizzera dichiara che le commissioni rogatorie e i relativi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana, o siano accompagnati dalla traduzione in una di queste lingue, secondo le parti della Svizzera in cui devono essere eseguiti. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione è redatta nella lingua dell'autorità richiesta (cfr. Allegato I).»

223 Riserve d'approvazione

223.1 Ad articoli 15, 16 e 17

Contrariamente alla procedura d'assunzione delle prove retta dagli articoli 1-14, la procedura d'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari o da «commissioners», disciplinata dagli artìcoli 15-22, obbliga la Svizzera a tollerare il compimento, sul proprio territorio, di determinati atti procedurali da parte di stranieri. Assunzioni delle prove sono in Svizzera atti che, ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP, spettano alle sole autorità e funzionari svizzeri. Autorità e legali stranieri che procedono in Svizzera senza autorizzazione all'assunzione di prove violano quindi tale disposto. Secondo il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971 (RS 172.012), autorità estere possono tuttavia chiedere al DFGP l'autorizzazione di procedere ad atti del genere in maniera indipendente. Malgrado il divieto di principio di procedere a tali atti di sovranità estera sul territorio svizzero, è previsto che il nostro Paese terrà debitamente conto delle esigenze dell'assistenza giudiziaria negli Stati del «common law», rinunciando a fare uso di una riserva generale ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1. Tuttavia il DFGP ha proposto agli ambienti interrogati nella procedura di consultazione di subordinare in generale la possibilità di procedere ad atti istruttori ai sensi degli articoli 15-18 a un'autorizzazione rilasciata in ogni caso individuale dal DFGP, dopo consultazione del Cantone interessato; poco importa a questo proposito che tali atti siano compiuti da agenti diplomatici o consolari o da «commissioners» e indipendentemente anche dal fatto che concernano cittadini dello Stato richiedente, cittadini di uno Stato terzo o cittadini svizzeri. La proposta è stata criticata dall'Associazione svizzera dei banchieri che vorrebbe escludere tali mezzi d'assunzione delle prove con una riserva generale allo scopo di prevenire violazioni potenziali del segreto bancario o d'affari. Altri ambienti consultati hanno proposto che l'autorizzazione sia rilasciata dai Cantoni piuttosto che dal DFGP. Malgrado l'obiezione emessa dall'Associazione svizzera dei banchieri, vi sono ragioni pertinenti per rinunciare a una riserva generale. I vantaggi che comporta la procedura d'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari o di «commissioners» sono già stati rilevati più sopra (n. 142.33).

L'obbligo di ottenere prima un'autorizzazione rende inoltre fondamentalmente superfluo il ricorso alla procedura speciale prevista in caso di violazione degli interessi svizzeri protetti dalla legge, quali il segreto bancario o il segreto d'affari. In questo contesto sottolineamo ancora una volta che giusta l'articolo 21

capoverso l lettera e, le persone interessate da atti istruttori in questa procedura d'assunzione delle prove possono, mediante commissione rogatoria, appellarsi a tutti i diritti di dispensa o divieto di deporre elencati nell'artìcolo 11. La protezione delle persone interessate è inoltre assicurata dalle altre garanzie procedurali previste dagli articoli 19-21 (cfr. n. 142.23 e 142.31). Infine occorre anche attirare l'attenzione sulle conseguenze politiche dell'esclusione generale di una procedura speciale disciplinata dalla Convenzione allo scopo, precisamente, di indurre gli Stati del «common law» a partecipare a un sistema di collaborazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 18, gli Stati contraenti possono dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un «commissioner» ha facoltà di rivolgersi alle autorità dello Stato della propria residenza per ottenere l'assistenza necessaria al compimento del mandato per mezzo di misure di coercizione. In considerazione della disposizione dell'articolo 271 CP è escluso che la Svizzera rilasci una dichiarazione del genere. Le autorità svizzere devono restare sole competenti per adottare misure di coercizione sul territorio svizzero. I diplomatici e i «commissioners» stranieri, autorizzati dal DFGP a procedere in casi individuali ad atti istruttori, non possono quindi in alcun caso ricorrere a coercizione. La Federazione Svizzera degli Avvocati ha rilevato che la messa in opera, in diritto svizzero, degli articoli 15-17 della CLA 70 relativi al rilascio delle autorizzazioni individuali richiederebbe una legge d'introduzione. È conforme alla politica svizzera di prevedere leggi d'introduzione a convenzioni internazionali soltanto ove siano indispensabili. Contrariamente a quanto avviene ad esempio in Germania, le convenzioni internazionali sono direttamente applicabili nella misura in cui ai soggetti di diritto conferiscono diritti e doveri sufficientemente ben determinati nel testo convenzionale. Il potere discrezionale del DFGP in materia d'autorizzazioni individuali non esige di per sé concretizzazione legale, poiché in Svizzera il principio della protezione dei segreti, che costituisce il criterio determinante per la concessione di una tale autorizzazione, è già sancito dalla legge. Il Governo cantonale zurighese e la Corte d'appello di Zurigo hanno tenuto ad

assicurarsi che il DFGP fosse abilitato a rilasciare un'autorizzazione soltanto dopo consultazione dell'autorità competente del Cantone interessato e d'intesa con la stessa. Si terrà conto di tale desiderio nella dichiarazione che il nostro Paese intende fare a proposito degli artìcoli 15-17. È previsto che le domande d'autorizzazione devono essere presentate all'Autorità centrale del Cantone interessato. Questo obbligo permetterà alle Autorità centrali cantonali di partecipare sin dall'inizio alla procedura. Non appena trasmettono le domande per decisione al servizio federale competente, le Autorità centrali cantonali potranno anche presentare richieste relative a certi oneri eventuali (cfr. a questo proposito n. 142.33). Se del caso, esse agiranno di tal sorta soltanto dopo aver consultato le proprie autorità giudiziarie. La dichiarazione dovrebbe quindi avere il tenore seguente: Ad artìcoli 15, 16 e 17 in relazione con l'articolo 35 capoverso 2 lettera e: «L'assunzione delle prove giusta gli articoli 15, 16 e 17 è subordinata a previa autorizzazione, rilasciata dal Dipartimento federale di giustizia e

polizia. La richiesta dev'essere rivolta all'Autorità centrale del Cantone in cui avrà luogo l'assunzione delle prove».

223.2 Ad articolo 8

Giusta l'articolo 8, ogni Stato contraente può dichiarare che magistrati dell'autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una commissione rogatoria. Questa misura può essere subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente designata dallo Stato dichiarante. La Svizzera intende a questo proposito fare la dichiarazione seguente: Ad articolo 8 in relazione con l'articolo 35 capoverso 2 lettera e: «I magistrati dell'autorità richiedente che partecipano alla procedura di uno Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una commissione rogatoria ove abbiano ottenuto la previa autorizzazione dell'autorità d'esecuzione.»

224 «Pre-trial-discovery of documents» e riserva prevista dall'articolo 23 224.1 Campo d'applicazione e possibili tenori della riserva prevista dall'articolo 23 Come rilevato nel numero . 142.4, la procedura detta «pre-trial-discovery» usuale negli Stati del «common-law» tende, per sua propria concezione, alla ricerca più approfondita possibile della verità, ove occorra anche con il massiccio ricorso alla costrizione. Per quanto concerne l'oggetto stesso litigioso, questa procedura pone anche condizioni chiaramente meno severe di quanto non facciano abitualmente le leggi di procedura civile dell'Europa continentale in merito al rilievo e alla precisione dei fatti da accertare. L'accento è inoltre stato posto sui pericoli d'abuso legati alle particolarità della procedura «discovery» e risultanti dalla ricerca generale e indeterminata dei mezzi di prova mediante richiesta di produzione dei documenti nonché sull'insufficiente protezione dei segreti d'affari per rapporto alla situazione corrispondente in Europa. L'articolo 23 introduce nella CLA 70 una riserva che deve segnatamente permettere agli Stati europei di proteggersi dalle domande di natura inquisitoria emananti dagli Stati del «common law» e concernenti la produzione di documenti. L'articolo 23 permette a ogni Stato contraente di dichiarare che rifiuterà le domande d'assistenza giudiziaria che hanno per oggetto una procedura «pretrial-discovery of documents». La Repubblica federale di Germania e la Francia hanno fatto tali riserve generali. Lo Stato contraente che annuncia una riserva del genere può tuttavia limitarsi anche ad eseguire questo genere di commissioni rogatone a condizioni restrittive. Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia, ad esempio, hanno fatto uso di siffatta facoltà. L'articolo 23 si riferisce unicamente alle domande relative alla produzione di documenti. L'esperienza mostra in effetti che nella procedura «pre-trial-discovery» le aziende europee interessate non considerano abusiva la pratica in materia d'assunzione delle prove in quanto la stessa permette di esigere la consegna di un numero indeterminato

di documenti o altri supporti d'informazione che comportano a volte perfino milioni di pagine.

224.2 Concretizzazione della riserva da parte della Svizzera 224.21 Risultati della procedura di consultazione È previsto che la Svizzera si asterrà in generale dal rifiutare l'esecuzione delle commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura «pre-trialdiscovery of documents». Il nostro Paese ha invece l'intenzione di accettare le domande d'assistenza giudiziaria presentate in una tale procedura e volte alla produzione di documenti o di altri supporti d'informazione, nella misura in cui si basino su criteri che corrispondano, per quanto concerne determinatezza e precisione, a quelli cui si conformano le leggi di procedura civile svizzere. Nella procedura di consultazione la questione del tenore della dichiarazione svizzera relativa all'articolo 23 ha suscitato numerose risposte, in parte molto critiche. Il rapporto esplicativo ha sottoposto due varianti agli ambienti consultati. La prima variante è del tenore seguente: Ad articolo 23: «Le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura «pretrial-discovery of documents» non sono eseguite se: a) la domanda non ha alcun rapporto diretto e necessario con la riserva che sta alla base; o b) si chiede a una persona di indicare quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano trovati in suo possesso, custodia o potere di disposizione; o e) si chiede a una persona di presentare anche documenti diversi da quelli menzionati nella domanda d'assistenza giudiziaria che sono verosimilmente in suo possesso, custodia o potere di disposizione; o d) gli atti d'assistenza giudiziaria richiesti sono sproporzionati.» Nella seconda variante, più restrittiva, è cancellata la lettera d che menziona il principio della proporzionalità. La maggioranza dei destinatari della consultazione si è espressa a favore della prima variante poiché questa formulazione costituirebbe un compromesso accettabile tra il rifiuto totale d'esecuzione e l'accettazione incondizionata delle domande «pre-trial-discovery». Una minoranza si è però espressa in favore della variante senza la lettera d. Si è soprattutto fatto valere che il principio

della proporzionalità è sconosciuto dal nostro diritto di procedura civile. Questa clausola generale suscita anche il timore che le autorità d'applicazione abbiano a giudicarla impraticabile. La clausola addizionale, inoltre, rappresenterebbe una soluzione poco giudiziosa sul piano politico, poiché soltanto una pratica d'apertura verso le domande americane d'assistenza giudiziaria sarebbe in grado d'indurre le autorità americane ad applicare d'ora in poi, esse pure, la convenzione ad esclusione di tutte le altre fonti di diritto. Singole reazioni sono andate anche oltre le due varianti proposte. L'Associazione svizzera dei banchieri, per tema che siano messi in pericolo il segreto ban-

cario e d'affari, desidera una riserva complessiva nel senso di un'esclusione totale delle domande «pre-trial-discovery of documents». Altre cerehie consultate propongono un'estensione della riserva alle deposizioni dei testi. Altre cerehie ancora propongono di fare una riserva dell'«ordine pubblico svizzero». L'Università di Ginevra, da parte sua, presenta una proposta minima, secondo la quale la lettera a della riserva svizzera basterebbe ampiamente poiché comprenderebbe i casi menzionati alle lettere b e c . Inoltre sarebbe illogico prevedere in particolare, alla lettera d della riserva, condizioni più severe di quelle proposte dalle leggi di procedura interna per la produzione di documenti per la via dell'assistenza giudiziaria.

224.22 Modificazione delle varianti proposte in occasione

della procedura di consultazione Occorre dapprima segnalare che la riserva dovrebbe limitarsi a impedire le domande di documenti che presentino carattere inquisitorio e suscettibili, per tale ragione, di pregiudicare interessi svizzeri. Una riserva generale, come auspicata dall'Associazione svizzera dei banchieri, in vista della protezione del segreto bancario e dei segreti d'affari, sembra andare oltre tale obiettivo. L'articolo 11 permette, almeno per quanto concerne il mezzo di prova dell'interrogatorio, di assicurare pienamente il rispetto dei segreti protetti in Svizzera. Esso garantisce a ogni persona toccata da una commissione rogatoria da eseguire in Svizzera il diritto d'invocare le dispense o i divieti di deporre previsti dal diritto federale o da un diritto cantonale. Poiché l'articolo 11 si riferisce unicamente alla «persona interessata», si può chiedere se le menzionate dispense e i divieti di deporre non si riferiscano soltanto alla deposizione delle parti o dei testi o se anche le persone interessate dalle domande di produzione dei documenti possano invocare la garanzia generale prevista dall'articolo 11. Ma quand'anche si volesse interpretare in modo restrittivo l'articolo 11 non si potrebbe impedire alle persone interessate da un mezzo di prova diverso dall'interrogatorio di basarsi Sull'articolo 9 capoverso 2 per invocare la protezione dei segreti garantita dal diritto svizzero. Precisamente con questa disposizione la CLA 70 dimostra la volontà di offrire alle persone interessate da una commissione rogatoria almeno le stesse garanzie procedurali di quelle di cui beneficiano le persone assoggettate, nello Stato richiesto, a una procedura d'assunzione delle prove senza nessi internazionali. Vista l'ampia protezione accordata dagli artìcoli 9 capoverso 2, 11 e 21 capoverso 1 lettera e, la riserva svizzera non dovrebbe lasciarsi guidare in modo eccessivo dall'idea della protezione del segreto. Si tratta in primo luogo di garantire che i fatti da provare mediante la presentazione di supporti di dati offrano, secondo la concezione svizzera, un rapporto logico sufficiente con l'oggetto del processo e che la domanda enumeri con la precisione voluta quali sono i documenti da produrre, in modo tale che non si

giunga, in Svizzera, a un'accumulazione di mezzi di prova di carattere inquisitorio. Secondo il parere della minoranza degli ambienti interrogati, questo obiettivo sarebbe attuato già con la seconda variante menzionata (lett. a-c). Se permangono dubbi in merito all'efficacia delle disposizioni di protezione previste dagli articoli 9 capoverso 2, II e 21 capoverso 1 lettera e, si potrebbe confe-

rire sufficiente peso agli interessi svizzeri relativi al mantenimento del segreto adottando una clausola addizionale nella riserva parziale, senza che occorra per questo prevedere una riserva globale. Il DFGP si è sforzato di tenere conto del desiderio della maggioranza degli ambienti consultati di aggiungere in una lettera d una clausola generale allo scopo di proteggere gli interessi svizzeri legati al mantenimento dei segreti. Ma occorre anche tenere conto delle numerose risposte ben fondate che si oppongono all'introduzione del principio della proporzionalità nella riserva. Infine si dovrebbe evitare anche una formulazione che possa dare ai giudici americani l'impressione che, adottando la clausola generale, la Svizzera intenda escludere qualsiasi assistenza giudiziaria nel caso di procedure americane «discovery of documents». I tribunali americani si sono rivelati particolarmente intrattabili nei confronti di società germaniche sottoposte alla loro giurisdizione allorquando si trattava di stabilire se, in un caso concreto, le convenzioni sull'assistenza giudiziaria - secondo la concezione americana applicabili soltanto a titolo alternativo - dovessero essere applicate o meno. Poiché la Germania ha annunciato una riserva globale all'articolo 23, i tribunali americani che procedono ai test a tre fasi menzionati più addietro (cfr. n. 143.4) giungono regolarmente alla conclusione che la domanda, per via d'assistenza giudiziaria, di misure «discovery» non permette di raggiungere lo scopo auspicato e che occorre quindi vietare alle imprese germaniche interessate da misure di coercizione della procedura «discovery» d'invocare le convenzioni internazionali in materia d'assistenza giudiziaria. Orbene, occorre se possibile evitare che le imprese svizzere sottoposte alla giurisdizione americana abbiano a subire gli effetti di tale giurisprudenza. In occasione della procedura di consultazione è stata criticata la prima variante soprattutto perché, adottando il principio della proporzionalità, sarebbe introdotto un criterio sconosciuto sia al diritto di procedura civile federale sia ai codici di procedura civile cantonali. In effetti già in ragione del principio del sistema procedurale uniforme su cui si fonda la CLA 70, bisognerebbe evitare di scegliere una formulazione che limiti i mezzi di prova in una procedura d'assistenza ancor

più che in una procedura interna volta a ottenere la produzione di documenti. Proponiamo quindi di adottare una nuova variante dal tenore seguente:

Ad articolo 23 in relazione all'articolo 35 capoverso 2 lettera e: «Le commissioni rogatone che hanno per oggetto una procedura «pretrial-discovery of documents» non sono eseguite se: a) la domanda non ha alcun rapporto diretto e necessario con la riserva che sta alla base; o b) si chiede a una persona di indicare quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano trovati in suo possesso, custodia o potere di disposizione; o e) si chiede a una persona di presentare anche documenti diversi da quelli menzionati nella domanda d'assistenza giudiziaria che sono verosimilmente in suo possesso, custodia o potere di disposizione; o d) sono compromessi interessi degni di protezione delle persone interessate. »

La lettera a ha lo scopo di garantire un nesso di causalità materiale sufficiente tra le misure d'assunzione delle prove richieste e l'oggetto del processo. Le lettere o e e vogliono impedire che la parte richiedente l'assunzione delle prove allo scopo di sostanziare la pretesa giuridica vantata non possa scaricarsi di tale obbligo sulla parte avversa o anche su un terzo. In effetti la parte in causa potrebbe allora - tramite una domanda d'assistenza con carattere inquisitorio - sottrarsi a tale obbligo sempre richiesto nei processi interni allo scopo di precisare sufficientemente le richieste d'assunzione delle prove. In sostanza, tale disciplinamento corrisponde alle riserve già fatte da numerosi Stati (tali Cipro, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Singapore e Svezia). La riserva tipicamente svizzera prevista dalla lettera d intende inoltre tenere conto dei timori espressi in fase di consultazione. Per rapporto a un riferimento all'«ordine pubblico svizzero», la nuova formulazione offre il vantaggio di dimostrare agli Americani soprattutto che la Svizzera ha fatto questa riserva non per ragioni di Stato, ma segnatamente per proteggere le persone. Inoltre la riserva non introduce nessun nuovo criterio, inabituale nel diritto di procedura svizzera, quanto alla produzione di documenti. Anche quando esegue una commissione rogatoria relativa alla produzione di documenti il giudice svizzero potrà quindi attenersi ai principi procedurali che gli sono noti. Certi ambienti consultati esigono che la riserva comprenda anche la deposizione dei testi, il che non è tuttavia possibile poiché il tenore dell'articolo 23 non permette una simile estensione.

225 Dichiarazione interpretativa dell'articolo 1 relativa

all'osservazione stretta della via dell'assistenza giudiziaria nei rapporti tra gli Stati contraenti Per quanto concerne gli effetti della giurisprudenza americana sulla procedura di ratificazione, occorre riferirsi alle considerazioni relative alla Convenzione sulla notificazione (cfr. n. 214). Osserviamo segnatamente che la decisione del District Court del Connecticut in re Perrier trattata nel numero 143.4 concerne l'applicazione della CLA 70. Dopo che la Svizzera, segnatamente vista la decisione del Federai Suprem Court degli USA in re Société Nationale Aérospatiale C. U.S. (cfr. n. 143.4), in occasione di una sessione speciale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nell'aprile del 1989, aveva dichiarato che la CLA 70, a suo avviso, era applicabile in maniera esclusiva nei rapporti tra gli Stati contraenti, il nostro Paese si vede indotto a rilasciare, anche in occasione del deposito dello strumento di ratificazione di questa convenzione, una dichiarazione di natura generale a proposito dell'articolo 1.

Ad articolo I: «La Svizzera ritiene che la Convenzione si applica in maniera esclusiva fra gli Stati contraenti. Inoltre, riferendosi alle conclusioni della Commissione speciale dell'Aia, dell'aprile 1989, essa è dell'avviso che, impregiudicato il parere degli Stati contraenti sul carattere esclusivo della Convenzione, si

debba dare priorità alle procedure da questa previste quando si tratta delle domande d'assunzione delle prove all'estero.» In merito al senso e alla portata di tale dichiarazione i pareri possono in parte divergere. L'Università di Ginevra fa osservare che la dichiarazione sarebbe malvista a livello politico e che è di portata giuridica dubbia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è a favore di questa dichiarazione poiché esprime senza ambiguità la posizione ferma e coerente sostenuta dal nostro Paese. La maggioranza delle risposte giunte in fase di procedura di consultazione condividono questo parere e si dichiarano favorevoli alla dichiarazione interpretativa.

226 Accettazione delle adesioni

Ogni Stato non rappresentato all'Undicesima Sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, che è membro della Conferenza o delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata delle stesse o Stato contraente dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, può aderire alla CLA 70 (art. 39 cpv. 1). La Convenzione entra in vigore fra lo Stato aderente e gli Stati che hanno dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d'accettazione (art. 39 cpv. 5). Argentina, Australia, Barbados, Cipro, Messico, Monaco e Singapore hanno dichiarato d'aderire alla CLA 70. L'Ufficio federale di giustizia ha proceduto a un'inchiesta presso le rappresentanze svizzere in questi Stati. Secondo le conclusioni di tale inchiesta si può partire dalla premessa che in caso di accettazione della loro adesione da parte della Svizzera, tutti questi Stati applicherebbero certamente la Convenzione; inoltre nessun motivo importante milita contro una siffatta accettazione da parte della Svizzera. La Svizzera intende quindi depositare, in tempo utile, presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, la dichiarazione con la quale accetta tali adesioni.

23 La CLA 80 231 Autorità centrali e autorità di trasmissione

Oltre ai diversi diritti procedurali che accordano agli stranieri parità di trattamento, la CLA 80 contiene anche disposizioni procedurali sulla cooperazione facoltativa transfrontaliera fra autorità in materia di assistenza giudiziaria (cfr. a questo proposito n. 144.2) e in materia d'esecuzione agevolata di certe decisioni straniere sulla condanna alle spese (cfr. n. 144.3). Giusta gli articoli 3 e 16 capoversi 2 e 3 ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale e eventualmente, se si tratta di uno Stato federale, più Autorità centrali. L'Autorità centrale è incaricata di ricevere le domande provenienti dall'estero in materia di patrocinio gratuito o d'exequatur delle decisioni sulle spese; essa prende inoltre le misure adeguate. In principio, le funzioni dell'Autorità centrale previste dagli articoli 3 e 16 capoverso 2 sono assunte dalle stesse Autorità centrali cantonali attive in materia di notificazione e d'assunzione delle prove (cfr. n. 211 e 221). Anche in questi casi, le domande provenienti dall'estero possono essere ricevute da un'autorità federale che le trasmette a sua volta, senza proce-

dare a un controllo più approfondito, all'autorità centrale localmente competente. In virtù della CLA 54, l'Ufficio federale di giustizia aveva già dovuto occuparsi di certi aspetti del patrocinio gratuito e continuerà a farlo anche sotto l'impero della CLA 80. La Svizzera ha l'intenzione di fare una dichiarazione che corrisponde, essenzialmente, a quelle già fatte per la CLA 65 e la CLA 70.

Ad articoli 3 e 16 in relazione con l'articolo 21 capoverso 1: «Ai sensi degli articoli 3 e 16 della Convenzione, le Autorità centrali sono le autorità cantonali designate nell'Allegato I. Oltre alle Autorità centrali menzionate sopra, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna ha pure facoltà di ricevere e trasmettere all'Autorità centrale competente nel caso concreto le domande emananti dall'estero in materia di patrocinio gratuito o d'exequatur delle decisioni sulle spese.» Quando una procedura è pendente davanti alle autorità giudiziarie della Confederazione, una domanda fondata sulla CLA 80 o l'AE 77 e emanante da un'Autorità estera mittente dev'essere trasmessa a un'Autorità centrale ricevente in Svizzera che, in virtù delle norme di competenza interne, sar un'autorità federale. Nel presente contesto occorre in particolare osservare che i processi civili che si svolgono direttamente davanti il Tribunale federale nonché le procedure civili e amministrative rette dalle leggi federali speciali comportano norme sulle procedure in materia di concessione del patrocinio gratuito. Considerato che la cooperazione giudiziaria trans frontaliera tra autorità è poco sviluppata in tale settore (cfr. a questo proposito n. 144.2 e 145), i casi in cui la Confederazione ha una competenza primaria avranno in pratica poca importanza. Se tuttavia casi isolati si presenteranno, le Autorità centrali cantonali dovrebbero, se del caso, trasmettere d'ufficio le domande ricevute dall'Autorità centrale a Berna. Viste queste competenze federali speciali, la riserva dev'essere completata da un secondo capoverso rivolto segnatamente alle autorità svizzere: «Nella misura in cui il patrocinio gratuito o l'exequatur delle decisioni sulle spese concernano procedure che, in virtù delle norme di competenza interna o dell'iter legale interno, devono svolgersi davanti le autorità federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmette le domande relative alle autorità federali competenti in materia. Se tali domande sono presentate ad Autorità centrali cantonali, quest'ultime le trasmettono d'ufficio al Dipartimento federale di giustizia e polizia.» Per quanto concerne l'organizzazione delle autorità di trasmissione previste dagli articoli 4 e 16, la Svizzera intende fare la dichiarazione seguente:

Ad articoli 4 e 16 in relazione all'articolo 29 capoverso 1: «Le autorità designate dall'articolo 3 attuano anche i compiti delle autorità mittenti ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 16 capoverso 1.»

232 Prestazioni speciali delle Autorità centrali

Giusta l'articolo 6 capoverso I, l'Autorità mittente deve esaminare se le domande d'assistenza a destinazione dell'estero adempiano tutte le condizioni richieste per quanto attiene alla validità formale; essa deve inoltre assistere il richiedente affinchè siano allegati tutti i documenti e le informazioni che, per quanto le consta, sono necessarie alla valutazione della domanda nell'altro Stato contraente. Il capoverso 3 prevede addirittura che l'autorità mittente assiste il richiedente nell'ottenimento di una traduzione senza spese dei documenti. Le Autorità centrali devono quindi fornire in Svizzera prestazioni che non sono previste né dalla Convenzione sulla notificazione né dalla Convenzione in materia d'assunzione delle prove. Le Autorità centrali cantonali dovrebbero quindi, se del caso, informarsi presso le autorità centrali straniere sulle condizioni in cui il loro diritto permette la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il DFGP le assisterà nelle ricerche sul diritto estero. I Cantoni dovranno inoltre trovare i mezzi per assistere, se del caso, i richiedenti a ottenere una traduzione senza spese dei loro documenti. Poiché la cooperazione transfrontaliera ha importanza soltanto ristretta nel settore dell'assistenza giudiziaria (cfr. a questo proposito n. 144.2 e 145), le spese a carico dei Cantoni per queste prestazioni supplementari non dovrebbero essere esagerate.

233 Trasmissione diretta Come già rilevato, la Convenzione offre a ogni richiedente la facoltà di presentare la domanda direttamente all'autorità competente di un altro Stato contraente (art. 5 cpv. 1 secondo periodo). La Svizzera ha inoltre l'intenzione di ordinare alle Autorità centrali di accettare le domande che i richiedenti stranieri inviano loro direttamente senza passare - come prevede la via ordinaria - per le proprie autorità mittenti e senza rivolgere direttamente le loro domande alle autorità competenti. La Svizzera intende inoltre accettare anche la trasmissione da parte degli agenti diplomatici o consolari. Essa si propone quindi la dichiarazione seguente:

Ad articoli 5 e 9 in relazione all'articolo 29 capoverso 2 lettera a: «L'Autorità centrale ricevente della Svizzera accetta anche le domande che le sono trasmesse direttamente con la posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare.»

234 Lingue e traduzioni Nel caso in cui, nello Stato richiedente, una traduzione della domanda di patrocinio gratuito nella lingua dello Stato contraente richiesto sia difficilmente ottenibile, 1''articolo 7 capoverso 2 prevede che lo Stato richiesto deve anche accettare che le domande e i documenti a sostegno siano redatti in lingua francese o inglese o siano accompagnati da una traduzione in una di queste lingue (cfr.

a questo proposito n. 144.2). Allo scopo di escludere questa possibilità, la Svizzera intende fare la riserva seguente ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 lettera a: Ad articolo 7 capoverso 2, articoli 24, 25 e 28 capoverso 2 lettera a: «La Svizzera dichiara che la domanda di patrocinio gratuito e gli allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana o accompagnati da una traduzione in una di tali lingue, secondo le parti della Svizzera in cui la domanda dev'essere eseguita (cfr. Allegato I). I documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'autorità richiesta o accompagnati da una traduzione in un'altra lingua possono essere rifiutati anche quando una traduzione nella lingua dell'autorità richiesta è difficilmente ottenibile nello Stato richiedente.» Giusta l'articolo 17 capoverso 1 lettere a-c la domanda d'esecuzione delle decisioni sulle spese dev'essere accompagnata dal dispositivo della sentenza in merito alla decisione sulle spese nonché da un'attestazione dalla quale risulti che tale decisione è cresciuta in giudicato, il tutto redatto nella lingua dello Stato richiesto o accompagnato da traduzione certificata conforme. In quanto Stato contraente con più lingue ufficiali, la Svizzera deve fare conoscere per mezzo della dichiarazione prevista dall'articolo 25 le lingue nelle quali le domande d'esecuzione devono essere redatte, rispettivamente tradotte. Ad articolo 17 capoverso 1, articoli 24 e 25 «La Svizzera dichiara che la domanda d'exequatur delle decisioni sulle spese e i relativi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana, o accompagnati da una traduzione in una di queste lingue, secondo le parti della Svizzera in cui la domanda dev'essere eseguita (cfr. Allegato I).»

24 L'AE 77 241 Autorità centrali preposte alla ricezione e alla trasmissione Benché l'AE 77 e la CLA 80 abbiano previsto norme quasi identiche di semplificazione della via internazionale di trasmissione delle domande di patrocinio gratuito, la Svizzera ha interesse a ratificare l'AE 77. In effetti, fra i numerosi Stati contraenti dell'AE 77 (cfr. n. 145), soltanto Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia hanno ratificato anche la CLA 80. Per rapporto a questi cinque Stati, la coordinazione fra le due convenzioni è assicurata da Autorità centrali identiche per le due convenzioni. La Svizzera intende quindi fare le dichiarazioni seguenti: Ad articolo 2 in relazione all'articolo 8: «Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, le autorità cantonali descritte nell'Allegato I sono le Autorità centrali preposte alla ricezione e alla trasmissione. Oltre alle Autorità centrali designate sopra, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna può ricevere e trasmettere in un caso concreto all'Autorità centrale competente le domande pervenute dall'estero.

Nella misura in cui l'assistenza giudiziaria gratuita concerna procedure che, in ragione delle norme di competenza interna, devono svolgersi davanti le autorità federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmette le domande relative alle autorità federali competenti. Se tali domande sono trasmesse alle Autorità centrali cantonali, quest'ultime le trasmettono d'ufficio al Dipartimento federale di giustizia e polizia.»

242 Lingue e traduzioni

Nell'AE 77 si ripete il disciplinamento menzionato per la CLA 80. Le domande di patrocinio gratuito nonché la relativa documentazione devono essere accettate in lingua francese o inglese, nella misura in cui lo Stato richiesto non esiga che siano redatte nella sua lingua o accompagnate dalla traduzione in tale lingua (art. 6). La Svizzera ha però l'intenzione di fare una dichiarazione allo scopo di escludere l'applicazione di tale disposto, per gli stessi motivi di quelli invocati nel caso della CLA 80. Essa farà quindi la dichiarazione seguente:

Ad articolo 6 in relazione agli articoli 13 e 14: «La Svizzera dichiara che la domanda d'assistenza giudiziaria gratuita e la relativa documentazione devono essere redatte nella lingua dell'autorità richiesta vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana, o accompagnate dalla traduzione in una di queste lingue, secondo le parti della Svizzera in cui la domanda dev'essere eseguita (cfr. Allegato I). Documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'autorità richiesta o accompagnati dalla traduzione in un'altra lingua possono essere respinti in ogni caso.»

243 Prestazioni speciali delle Autorità centrali L'articolo 3 numero 1 prevede che l'Autorità preposta alla trasmissione assiste il richiedente accertando che la domanda trasmessa sia accompagnata da tutti i documenti che, per quanto le consta, sono necessari per la valutazione della stessa all'estero. Essa assiste il richiedente anche per l'ottenimento delle traduzioni occorrenti. Contrariamente alla CLA 80, l'AE 77 non conferisce però il diritto di ottenere una traduzione senza spese (cfr. a questo proposito n. 145). Ne consegue che sotto l'impero dell'AE 77, le Autorità centrali devono fornire in Svizzera prestazioni praticamente identiche a quelle in virtù della CLA 80. Si può quindi rinviare alle considerazioni fatte a quel proposito nel numero 232.

3 Relazione con il diritto europeo L'unificazione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale costituisce un terreno importante dell'attività della Conferenza dell'Aia e, in certa misura, anche del Consiglio d'Europa. In questo settore non esiste attualmente né diritto primario della CE, né diritto secondario nel senso

stretto di questo termine. Certo, un gruppo di periti composto di un rappresentante di ogni Stato parte della CE lavora all'«Unificazione della procedura civile». Tuttavia non si può ancora intravedere oggi un risultato soddisfacente dei lavori e neppure un'estensione delle disposizioni procedurali a Stati non membri della CE. Occorre inoltre rilevare che la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché la Convenzione di Lugano contengono disposizioni isolate sull'assistenza giudiziaria, ma si ispirano in sostanza alle quattro convenzioni presenti. Non esistono d'altra parte accordi internazionali in materia d'assistenza giudiziaria civile fra i singoli Stati membri della CE. Fra i 19 Stati in totale che hanno ratificato a tutt'oggi la CLA 65 (non comprese, anche in seguito, le adesioni), si contano tutti gli Stati della CE e dell'AELS ad eccezione di Austria, Irlanda, Islanda e, finora, Svizzera. Tra i 15 Stati che hanno ratificato la CLA 70, nove fanno parte della CE, fra cui Francia, Germania e Gran Bretagna, e tre dell'AELS. La CLA 80 è stata segnatamente ratificata da Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia e fra gli Stati firmatari si trovano cinque altri Stati membri della CE. L'AE 77 è stato finora ratificato da dieci membri della CE e da tre membri dell'AELS. Tutte le quattro convenzioni forniscono quindi un contributo importante all'unificazione del diritto dell'insieme dell'Europa e alla collaborazione fra gli Stati europei.

4 Conclusioni Le quattro convenzioni internazionali permettono alla Svizzera di integrarsi in un ordine giuridico multilaterale che ha trovato ampia eco sul piano internazionale e offre soluzioni moderne nel settore dell'assistenza in materia civile e commerciale. Per genesi e concezione, le tre convenzioni dell'Aia sono concordanti, in modo da coprire un importante settore dell'assistenza giudiziaria civile in senso stretto e in senso lato. Esse offrono in particolare soluzioni che permettono di superare le difficoltà che si presentano nei rapporti con i Paesi del «common law». Per la Svizzera, la ratificazione delle convenzioni presenta il vantaggio che la collaborazione internazionale con gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale si fonda finalmente su testi convenzionali vincolanti le parti e contenenti regole chiaramente determinate. Se non ratificasse queste convenzioni, la Svizzera non potrebbe riferirsi in modo attendibile alle norme ivi contenute. Essa dovrebbe al contrario accettare che i tribunali americani applichino liberamente il proprio diritto procedurale e, in particolare, prendano le misure coercitive unilaterali tanto riprovate. Nonostante la CLA 80 e l'AE 77 corrispondano tra loro per l'essenziale quanto al contenuto, la Svizzera trarrà vantaggio dalla ratificazione anche dell'Accordo del Consiglio d'Europa poiché, finora, soltanto una minoranza dei numerosi Stati contraenti dell'AE 77 ha ratificato anche la CLA 80.

5 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale Poiché tutte e quattro le convenzioni prevedono Autorità centrali a livello cantonale, il carico preponderante della nuova organizzazione dovrà evidentemente essere affrontato dai Cantoni. Le misure finanziarie per fare fronte a questi nuovi compiti non dovrebbero tuttavia essere eccessive, tanto più che è stato assicurato che le autorità verranno strutturate in modo uniforme e segnatamente nel rispetto delle peculiarità multilingue del nostro Paese. Neppure le prestazioni addizionali previste nel settore del patrocinio gratuito non devono essere sovraestimate, poiché la cooperazione transfrontaliera dovrebbe rivestire importanza pratica soltanto minima in questo settore. Il DFGP che, nel quadro del disciplinamento attuale, esamina in maniera molto approfondita sia le domande d'assistenza giudiziaria provenienti dall'estero sia quelle destinate all'estero potrebbe in avvenire, in caso di ratificazione, accontentarsi di trasmettere le domande provenienti dall'estero alle Autorità centrali cantonali e limitare la sua cognizione all'esame della competenza locale. Beninteso il DFGP continuerebbe, come nel passato, a consigliare e assistere i Cantoni. Nell'insieme, gli effetti della ratificazione sul piano finanziario e del personale possono essere qualificati come modesti.

6 Programma di legislatura II progetto è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (cfr. FF 1992 III 138).

7 Costituzionalità II decreto federale concernente la CLA 65, la CLA 70, la CLA 80 e l'AE 77 si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) che da alla Confederazione la competenza di concludere convenzioni con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 Cost. Secondo l'articolo 89 capoverso 3 Cost. i trattati internazionali soggiacciono al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e non denunciabili (lett. a), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (lett. b) o se implicano un'unificazione multilaterale del diritto (lett. e). Le quattro convenzioni sono denunciabili e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Rimane dunque da esaminare se esse comportino o meno un'unificazione multilaterale del diritto. Secondo la pratica costante del nostro Consiglio, si è in presenza di un'unificazione multilaterale del diritto quando un trattato contiene diritto uniforme, direttamente applicabile nell'insieme e che disciplina in dettaglio un settore giuridico ben definito, vale a dire sufficientemente importante per giustificare sul piano nazionale, per analogia, l'elaborazione di una legge particolare (FF 1992 III 270, con altri rinvii). Il Parlamento ha precisato la pratica del nostro Collegio e deciso che, in casi speciali, in ragione dell'importanza e della natura delle

disposizioni, o poiché è prevista la creazione di organi di controllo internazionali, si può essere in presenza di unificazione multilaterale del diritto anche se le norme internazionali in questione sono poco numerose (FF 1988 li 801). Nella pratica attuale, le modificazioni apportate a trattati internazionali essi stessi soggiacenti al referendum in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e Cost. o che avrebbero dovuto essere sottoposti a referendum in virtù del diritto attuale devono essere sottoposti a referendum facoltativo laddove concernano questioni d'importanza fondamentale e modifichino in maniera sostanziale il settore giuridico unificato (FF 1992 II 1018). Analoga considerazione vale per i trattati internazionali che sostituiscono formalmente altri trattati, ma che, in sostanza, sono all'origine di una modificazione delle disposizioni convenzionali precedentemente in vigore. Sia la Convenzione dell'Aia del 1905 sia quella del 1954 unificano settori fondamentali dell'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale e sono essenzialmente direttamente applicabili. Sul piano nazionale, l'importanza della materia giustificherebbe certamente l'elaborazione di una legge particolare. Secondo la pratica attuale, tali convenzioni avrebbero quindi dovuto essere sottoposte a referendum. Le tre convenzioni dell'Aia (CLA 65, CLA 70 e CLA 80) costituiscono insieme, per l'aspetto materiale, una revisione completa delle convenzioni del 1905 e del 1954. Nell'ottica del diritto svizzero, si tratta quindi di una materia uniforme, nonostante sia suddivisa in tre convenzioni distinte, tanto più che è previsto di ratificarle simultaneamente. Le modificazioni intervenute non comportano tuttavia nessun cambiamento fondamentale. Certo l'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici e consolari e in particolare di commissari (art. 15-22 CLA 70) costituisce un'innovazione di una certa importanza. L'obbligo di ottenere l'autorizzazione di procedere a tali atti offrirà tuttavia la garanzia che in avvenire si terrà debitamente conto anche delle peculiarità del diritto procedurale svizzero. Analoga considerazione vale per le domande presentate nel quadro della procedura «pre-trial-discovery». Anche a questo proposito l'introduzione di una riserva deve permettere di garantire che in avvenire tali domande

siano ammesse soltanto se basate su criteri che corrispondono, per rilevanza e precisione, ai principi cui s'improntano le leggi di procedura civile svizzere. A differenza delle tre convenzioni dell'Aia, l'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (AE 77) non modifica, materialmente, una convenzione esistente; si tratta di un nuovo trattato. Tuttavia, quanto all'estensione e all'importanza, non soddisfa le condizioni dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e Cost. Il decreto federale non sottosta quindi al referendum facoltativo.

Allegato I Elenco delle autorità svizzere

a) Autorità centrali cantonali

Appenzello Esterno Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Appenzello Interno Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Argovia Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Basilea Campagna Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Basilea Città Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Berna Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Friburgo Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Ginevra Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Glarona Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Grigioni Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Giura Département de la Justice, 2800 Delémont Lucerna Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Neuchâtel Département de Justice, 2001 Neuchâtel Nidvaldo Kantonsgericht Nidwaiden, 6370 Stans Obvaldo Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen San Gallo Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Sciaffusa Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Svitto Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz

Soletta Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Ticino Tribunale di appello, 6901 Lugano Turgovia Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Uri Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Vallese Tribunal cantonal, 1950 Sion Vaud Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Zugo Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Zurigo Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich

b) Autorità federali Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP, 3003 Berna (Competente per le CLaH 65 e 70: Ufficio federale di polizia del DFGP, Bundesrain 20, 3003 Berna 031/32243 10 Competente per la CLaH 80 e l'AE 77: Ufficio federale di giustizia del DFGP, Bundesrain 20, 3003 Berna 031/32241 22)

o

Decreto federale Disegno concernente tre Convenzioni dell'Aia e un Accordo europeo relativi all'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993", decreta:

Art. l La Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla. In occasione della ratificazione, il Consiglio federale deposita una dichiarazione interpretativa dell'articolo 1. Inoltre fa le dichiarazioni concernenti gli articoli 2 e 18 in relazione all'articolo 21 capoverso 1 lettera a, l'articolo 5 capoverso 3 nonché l'articolo 6 in relazione all'articolo 21 capoverso 1 lettera b e l'articolo 9 in relazione all'articolo 21 capoverso 1 lettera e. Infine, dichiara di opporsi alle procedure di notificazione o comunicazione previste dagli articoli 8 e 10 in relazione all'articolo 21 capoverso 2 lettera a.

Art. 2 La Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla. In occasione della ratificazione, il Consiglio federale deposita una dichiarazione interpretativa dell'articolo 1. Inoltre fa le dichiarazioni concernenti gli articoli 2 e 24 in relazione all'articolo 35 capoverso 1, l'articolo 4 capoversi 2 e 3 in relazione agli articoli 33 e 35, nonché gli articoli 8, 15, 16, 17 e 23 in relazione all'articolo 35 capoverso 2. In applicazione dell'articolo 29, il Consiglio federale dichiara di accettare le adesioni di Argentina, Australia, Barbados, Cipro, Messico, Monaco e Singapore.

»FF 1993 III 1005

Assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale

Art. 3 La Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla. In occasione della ratificazione, il Consiglio federale deposita dichiarazioni concernenti gli articoli 3 e 16 in relazione all'articolo 29 capoverso 1, gli articoli 4 e 16 in relazione all'articolo 29 capoverso 1, gli articoli 5 e 9 in relazione all'articolo 29 capoverso 2 lettera a e gli articoli 7 capoverso 2, 17 capoverso 1, 24, 25 e 28 capoverso 2 lettera a.

Art. 4 L'Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria è approvato. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo. In occasione della ratificazione, il Consiglio federale deposita le dichiarazioni concernenti l'articolo 2 in relazione all'articolo 8 e l'articolo 2 in relazione agli articoli 13 e 14.

Art. 5 II presente decreto non sottosta al referendum.

Convenzione Traduzione» relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale Conclusa all'Aja il 15 novembre 1965

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando creare i mezzi idonei affinchè gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura, hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1 La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

Capitolo I: Atti giudiziari Articolo 2 Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Articolo 3 L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modulo modello allegato alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli attiné altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare. "Dal testo originale francese.

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

Articolo 4 Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Articolo 5 L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto: a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente. Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese. La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Articolo 6 L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo il modulo modello allegato alla presente Convenzione. L'attestazione da atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione. Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità. L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Articolo 7 Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine. Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

Articolo 8 Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Articolo 9 Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Articolo 10 La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi: a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero; b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; e) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Articolo 11 La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 12 Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

Atti giudiziali e extragiudiziari in materia civile o commerciale

a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello stato di destinazione; b) l'adozione di una forma particolare.

Articolo 13 L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza. L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Articolo 14 Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 15 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova: a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta: a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi; e) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione. Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Articolo 16 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni: a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla; b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento. La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Capitolo II: Atti extragiudiziari Articolo 17 Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali «ministeriali» di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Capitolo III: Disposizioni generali Articolo 18 Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

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Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Articolo 19 La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Articolo 20 La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare: a) all'articolo 3 comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi; b) all'articolo 5 comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue; e) all'articolo 5 comma 4; d) all'articolo 12 comma 2.

Articolo 21 Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente: a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18; b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6; e) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9. Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni: a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10; b) la dichiarazione prevista dall'articolo 15 comma 2, e dall'articolo 16 comma 3; e) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Articolo 22 La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile,

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rispettivamente firmate all'Aja il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, purché detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Articolo 23 La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, né dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1° marzo 1954. Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Articolo 24 Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Articolo 25 Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 26 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 27 La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26 comma 2. La convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 28 Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27 comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

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La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione. In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

Articolo 29 Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 30 La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31 II Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28: a) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26; b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 comma 1; e) le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto; d) le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto; e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21; f) le denunce di cui all'articolo 30 comma 3.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Seguono le firme

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Allegato Modulo di domanda e di attestazione Annexe Formules de demande et d'attestation

Domanda ai fini della notifica o della comunicazione all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965 Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,, signée à La Haye, le 15 novembre 1965

Indennità e indirizzo Indirizzo dell'autorità del richiedente destinataria Identité et adresse Adresse de l'autorité du requérant destinataire

II richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente: Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:

(identità e indirizzo) (identité et adresse)

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)1). selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1).

b) secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma l lett. b) ''. selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)l).

e) se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)". le cas échéant, par remise simple (article 5, alìnea 2) ".

Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati '' - con l'attestazione che figura sul verso. Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes 1) - avec l'attestation figurant au verso.

Elenco degli atti Enumération des pièces

Fatto a , il Fait à , le Firma e/o timbro Signature et/ou cachet

"Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.

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Verso della domanda Verso de la demande

Attestazione Attestation

L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione, L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, 1. che la domanda è stata eseguita'' que la demande a été exécutée 1)

  • il (data)

  • le (date)

  • a (località, via, numero)

  • à (localité, rue, numéro)

  • in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:

  • dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

a) secondo le forme di legge (art. 5 comma I lett. a)1'. selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)l).

b) secondo la forma particolare seguente '': selon la forme particulière suivantte 1):

e) mediante semplice consegna 1). par remise simple 1).

''Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a: Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: - (identità e qualità della persona): (identité et qualité de la personne):

- rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto: liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

2. che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi '': que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants 1):

In conformità all'articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata 1). Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont de détail figure au mémoire cijoint ". Allegati Annexe Atti restituiti: Pièces renvoyées:

Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione: Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Fatto a , il Fait à , le Firma e/o timbro Signature et/ou cachet

'' Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.

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Elementi essenziali dell'atto Eléments essentiels de l'acte

Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965 (art. 5 comma 4) Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4) Nome e indirizzo dell'autorità richiedente: Nom et adresse de l'autorité requérante:

Identità delle parti 1): Identité des parties l):

Atto giudiziario 2) Acte judiciaire 2) Natura e oggetto dell'atto: Nature et objet de l'acte:

Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia: Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:

Data e luogo della comparizione 2): Date et lieu de la comparution 2):

1> Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto. S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte. 2) Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.

Atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

Autorità che ha pronunciato la decisione 1): Juridiction qui a rendu la décision '':

Data della decisione 1): Date de la décision!):

Indicazione dei termini che figurano nell'atto 1): Indication des délais figurant dans l'acte 1):

Atto extragiudiziario 1) Acte extrajudiciaire 1) Natura e oggetto dell'atto: Nature et objet de l'acte:

Indicazione dei termini che figurano nell'atto 1): Indication des délais figurant dans l'acte 1):

"Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.

Convenzione Traduzione 1) sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale Conclusa all'Aja il 18 marzo 1970

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando facilitare la trasmissione e l'esecuzione delle Commissioni rogatone nonché promuovere l'armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini, desiderando migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale, hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Commissioni rogatone Articolo 1 L'Autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, confermemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario. Non può essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro. L'espressione «altri atti giudiziari» non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive.

Articolo 2 Ogni Stato contraente nomina una Autorità centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente ai fini dell'esecuzione. L'Autorità centrale è organizzata a seconda delle modalità previste dallo Stato richiesto. Le rogatorie vengono trasmesse all'Autorità centrale dello Stato richiesto senza l'intervento di un'altra autorità di tale Stato.

Dal testo originale francese.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 3 L'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'autorità richiedente e, se possibile, l'autorità richiesta; b) l'identità e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti; e) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti; d) gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere. Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere: e) il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare; O le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate; g) i documenti o gli altri oggetti da ispezionare; h) la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo; i) ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformità dell'articolo 9. Nell'atto rogatorio possono anche venir citate, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11. Non può essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 4 L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua. Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33. Ogni Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingue per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l'atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell'obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta sono a carico dello Stato richiedente. Ogni Stato contraente può, mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l'atto rogatorio può essere inviato alla propria Autorità centrale. Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 5 Quando l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, è tenuta ad informarne immediatamente l'autorità dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.

Artìcolo 6 In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto rogatorio viene trasmesso d'ufficio e senza indugio all'autorità dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo è competente in materia.

Articolo 7 L'autorità richiedente è informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinchè le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti o ai loro rappresentanti, quando l'autorità richiedente ne faccia richiesta.

Articolo 8 Ogni Stato contraente può dichiarare che magistrati dell'autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una rogatoria. Tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell'autorità competente indicata dallo Stato dichiarante.

Articolo 9 L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire. Tuttavia, si potrà accondiscendere alla richiesta dell'autorità richiedente di seguire un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico. La rogatoria dovrà essere eseguita d'urgenza.

Articolo 10 Nell'eseguire una rogatoria, l'autorità richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno, per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorità dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 11 La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base: a) sia alla legge dello Stato richiesto; b) sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorità richiedente a richiesta dell'autorità richiesta. Inoltre, ogni Stato contraente può dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti della legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.

Articolo 12 L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata soltanto se: a) l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure b) lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza. L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa 0 che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'autorità richiedente.

Articolo 13 1 documenti attestanti l'esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall'autorità richiesta all'autorità richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest'ultima. Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l'autorità richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.

Articolo 14 L'esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura. Tuttavia, Io Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità del comma 2 dell'articolo 9. L'autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell'autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l'autorità richiesta indica l'ammontare approssimati-

Prove in materia civile o commerciale

vo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l'obbligo di rimborsare le spese da parte dell'autorità. In mancanza di esso, l'autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese.

Capitolo II: Ottenimento di prove da parte di agenti diplomatici o consolari e da parte di commissari

Articolo 15 Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato. Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità competente designata dallo Stato dichiarante.

Articolo 16 Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato: a) se una autorità competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso, e b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione. Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.

Articolo 17 In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario, può procedere, senza ricorrere a misure coercitive, sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente: a) se una autorità competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente dell'autorizzazione.

Prove in materia civile o commerciale

Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti dal presente articolo possono essere compiuti senza sua previa autorizzazione.

Articolo 18 Ogni Stato contraente può dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all'autorità competente designata dal detto Stato, per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La dichiarazione può comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre. Quando l'autorità competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi coercitivi adeguati e previsti dal proprio diritto interno.

Articolo 19 L'autorità competente, nel dare l'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, può determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, con particolare riguardo all'ora, alla data e al luogo dell'istruttoria. Essa può inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorità, può essere presente all'istruttoria.

Articolo 20 Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.

Articolo 21 Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario è autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli: a) può procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario alla autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione; b) ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio è redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui è iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua; e) la convocazione deve avvertire che la persona può essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, che essa non è tenuta né a comparire né a partecipare all'istruttoria;

Prove in materia civile o commerciale

d) l'atto istruttorio può essere compiuto secondo le formalità previste dalla legge del tribunale avanti il quale è iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione; e) la persona cui l'atto istruttorio si riferisce può invocare i privilegi e gli obblighi di cui all'articolo 11.

Articolo 22 II fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformità delle disposizioni del capitolo I.

Capitolo III: Disposizioni generali Articolo 23 Ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la «Common Law» sotto il nome di «pretrial discovery of documents».

Articolo 24 Ogni Stato contraente può designare oltre all'Autorità centrale, altre autorità di cui determina le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Articolo 25 Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore più ordinamenti giuridici, può designare le autorità di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l'esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26 Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, può invitare Io Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notifica o all'intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria. Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 27 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente: a) di dichiarare che atti rogatori possono venire trasmessi alle proprie autorità giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall'articolo 2; b) di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive; e) di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 28 La presente Convenzione non vieta che gli Stati contraenti si accordino per derogare: a) all'articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatone; b) all'articolo 4, per quanto attiene all'uso delle lingue; e) all'articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all'esecuzione delle rogatone; d) all'articolo 11, per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre; e) all'articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l'esecuzione; f) all'articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese; g) alle disposizioni del capitolo II.

Articolo 29 La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a l'Aja rispettivamente il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, nella misura in cui i detti Stati sono Parti dell'una o dell'altra di tali Convenzioni.

Articolo 30 La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1905, né dell'articolo 24 di quella del 1954.

Articolo 31 Gli accordi aggiuntivi alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi fra gli Stati contraenti sono ritenuti ugualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 32 Fatta salva l'applicazione degli articoli 29 e 31, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni di cui siano o saranno Parti gli Stati contraenti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 33 Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ha la facoltà di escludere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, nonché di quelle del capitolo II. Non sarà ammessa alcuna altra riserva. Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica del ritiro. Quando uno Stato avrà fatto una riserva, ogni altro Stato leso dalla stessa potrà applicare la stessa norma nei confronti dello Stato che ha fatto la riserva.

Articolo 34 Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare o modificare una dichiarazione.

Articolo 35 Ogni Stato contraente dovrà indicare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia in seguito, quali sono le Autorità previste dagli articoli 2, 8, 24 e 25. Esso dovrà notificare, ove occorra, alle stesse condizioni: a) la designazione delle autorità alle quali devono rivolgersi, in virtù dell'articolo 16, gli agenti diplomatici o consolari; nonché di quelle che possono concedere l'autorizzazione o l'assistenza previste dagli articoli 15, 16 e 18; b) la designazione delle autorità che possono accordare al commissario l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 o l'assistenza prevista dall'articolo 18; e) le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 e 27; d) ogni ritiro o modifica delle designazioni e dichiarazioni di cui sopra; e) ogni ritiro di riserve.

Articolo 36 Le difficoltà insorgenti tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica.

Prove in materia civile o commerciale

Articolo 37 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 38 La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dal comma 2 dell'articolo 37. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 39 Ogni Stato non rappresentato all'Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato che sia Membro della Conferenza o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di quest'ultima, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base al primo comma dell'articolo 38. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di adesione. L'adesione non avrà effetto che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne invierà, per via diplomatica, copia conforme ad ogni Stato contraente. La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 40 Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di tali territori. Tale dichiarazione avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato. Succesivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Prove in materia civile o commerciale

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori previsti dall'estensione, sessanta giorni dopo la notifica di cui al comma precedente.

Articolo 41 La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del comma primo dell'articolo 38, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia. La denuncia, almeno sei mesi prima dello spirare del termine di cinque anni, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni dei territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia non avrà efficacia che nei riguardi dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 42 II Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati previsti dall'articolo 37, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità delle disposizioni dell'articolo 39: a) le firme e le ratifiche previste dall'articolo 37; b) la data in cui entrerà in vigore la presente Convenzione in conformità delle disposizioni del comma primo dell'articolo 38; e) le adesioni previste dall'articolo 39 e la data in cui avranno efficacia; d) le estensioni previste dall'articolo 40 e la data in cui avranno efficacia; e) le designazioni, le riserve e le dichiarazioni di cui gli articoli 33 e 35; f) le denunce previste dal comma 3 dell'articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto all'Aja, il 18 marzo 1970, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati all'Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.

Seguono le firme

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Traduzione» volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia Conclusa all'Aja il 25 ottobre 1980

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, animati dal desiderio di agevolare l'accesso internazionale alla giustizia, hanno deciso a tale scopo di concludere una Convenzione e hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Patrocinio gratuito

Articolo 1 I cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente sono ammessi al beneficio del patrocinio gratuito in materia civile e commerciale in ogni Stato contraente come se fossero cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente. Tuttavia, le persone cui non si applica il capoverso precedente, ma che hanno risieduto abitualmente in uno Stato contraente nel quale è o sarà intrapresa una procedura giudiziaria, saranno ammesse al beneficio del patrocinio gratuito se il motivo dell'azione deriva da detta precedente residenza abituale. Negli Stati in cui esiste il patrocinio gratuito in materia amministrativa, sociale o fiscale, le disposizioni del presente articolo si applicano ai casi portati davanti ai tribunali competenti in dette materie.

Articolo 2 L'articolo 1 si applica alla consulenza giuridica, a condizione che il richiedente sia presente nello Stato in cui è chiesta la consulenza.

Articolo 3 Ciascuno Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di accogliere le domande di patrocinio gratuito che gli sono presentate conformemente alla presente Convenzione e di darvi seguito. Gli Stati federali e gli Stati in cui vigono più sistemi giuridici hanno facoltà di designare più autorità centrali. In caso di incompetenza dell'Autorità centrale adita, questa trasmette la domanda all'Autorità centrale competente del medesimo Stato contraente. ''Dal testo originale francese.

Accesso internazionale alla giustizia

Articolo 4 Ogni Stato contraente designa una o più autorità mittenti incaricate di trasmettere le domande di patrocinio gratuito all'Autorità centrale competente nello Stato richiesto. Le domande sono trasmesse, senza intervento di alcun'altra autorità, mediante modulo analogo a quello allegato alla presente Convenzione. Ogni Stato contraente ha facoltà, per il medesimo scopo, di avvalersi della via diplomatica.

Articolo 5 Se non è presente nello Stato richiesto, la persona che chiede il patrocinio gratuito può presentare la domanda a un'autorità mittente dello Stato contraente in cui risiede abitualmente, senza pregiudicare qualsiasi altra via attraverso la quale potrebbe sottoporre la domanda all'autorità competente dello Stato richiesto. La domanda è allestita mediante modulo analogo a quello allegato alla presente Convenzione. È corredata di tutti i documenti necessari, fatto salvo il diritto per lo Stato richiesto di domandare informazioni o documenti completivi in casi appropriati. Ogni Stato contraente ha facoltà di far sapere che la propria Autorità centrale ricevente può essere adita attraverso altre vie o mezzi.

Articolo 6 L'autorità mittente assiste il richiedente affinchè siano allegati alla domanda tutti i documenti e le informazioni che, a sua conoscenza, sono necessari per la valutazione di detta domanda. Ne verifica la regolarità formale. Essa può rifiutare la domanda nel caso in cui questa le sembri manifestamente temeraria. All'occorrenza, assiste il richiedente per la traduzione gratuita dei documenti. Risponde alle richieste d'informazioni complementari rivolte dall'Autorità centrale ricevente dello Stato richiesto.

Articolo 7 Le domande di patrocinio gratuito, i documenti giustificativi nonché qualsiasi comunicazione in risposta alle domande di informazioni supplementari devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in una di queste lingue. Tuttavia, se nello Stato richiedente è difficilmente ottenibile la traduzione in una lingua dello Stato richiesto, quest'ultimo deve accettare che i documenti siano redatti in francese o in inglese oppure corredati di una traduzione in una di queste due lingue.

Accesso internazionale alla giustizia

Le comunicazioni dell'Autorità centrale ricevente possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato oppure in inglese o in francese. Tuttavia, se la domanda trasmessa dall'autorità mittente è redatta in lingua francese o inglese oppure è corredata di una traduzione in una di queste due lingue, le comunicazioni dell'Autorità centrale ricevente sono parimente redatte in una di dette lingue. Le spese di traduzione causate dall'applicazione dei capoversi precedenti sono a carico dello Stato richiedente. Tuttavia le traduzioni fatte, all'occorrenza, dallo Stato richiesto sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 8 L'autorità centrale ricevente decide in merito alle domande di patrocinio gratuito o prende i provvedimenti necessari affinchè la decisione sia presa dall'autorità competente dello Stato richiesto. Essa trasmette le richieste di informazioni complementari all'autorità mittente e la informa circa tutte le difficoltà relative all'esame della domanda nonché circa la decisione presa.

Articolo 9 Se non risiede in uno Stato contraente, il richiedente può, senza pregiudicare alcun'altra via mediante la quale potrebbe sottoporre la domanda all'autorità competente dello Stato richiesto, trasmettere la domanda per via consolare. Ogni Stato contraente ha facoltà di dichiarare che la sua Autorità centrale ricevente può essere adita per qualsiasi altra via o metodo.

Articolo 10 I documenti trasmessi in applicazione del presente capitolo sono esenti dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.

Articolo 11 L'intervento delle autorità competenti per trasmettere, ricevere o decidere in merito a domande di patrocinio gratuito in virtù del presente capitolo è anch'esso gratuito.

Articolo 12 L'istruzione delle domande di patrocinio gratuito avviene d'urgenza.

Accesso internazionale alla giustizia

Articolo 13 Se il patrocinio gratuito è accordato in applicazione dell'articolo 1, le comunicazioni e le notificazioni, sotto qualsiasi forma e relative al processo del beneficiario, che dovrebbero essere fatte in un altro Stato contraente, non possono dar luogo a rimborso alcuno. Parimente dicasi per quanto concerne le commissioni rogatone e le inchieste sociali, eccettuate le indennità pagate a periti e a interpreti. Chi è ammesso, in applicazione dell'articolo 1, al beneficio del patrocinio gratuito in uno Stato contraente in occasione di una procedura da cui è scaturita una decisione, essa beneficia, senza nuovo esame, dal patrocinio gratuito in qualsiasi altro Stato contraente in cui chiede il riconoscimento o l'esecuzione di detta decisione.

Capitolo II: Cauzione judicatum salvi ed exequatur di condanne a spese e esborsi Articolo 14 Alle persone fisiche o giuridiche residenti abitualmente in uno degli Stati contraenti, che siano attori o intervenienti davanti a tribunali di un altro Stato contraente non possono essere imposti né cauzione né deposito, sotto qualsiasi forma, per la loro qualità di stranieri o per mancanza di domicilio o di residenza nello Stato in cui è intentata l'azione. La stessa regola si applica a qualsiasi versamento esatto da attori o da intervenienti per garantire le spese giudiziarie.

Articolo 15 Le condanne a spese e esborsi del processo, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro qualsiasi persona esonerata dalla cauzione, dal deposito o dal pagamento in virtù sia dell'articolo 14, sia della legge dello Stato in cui è intentata l'azione, saranno dichiarate, a domanda del creditore, gratuitamente esecutive in ogni altro Stato contraente.

Articolo 16 Ogni Stato contraente designa una o più autorità mittenti incaricate di trasmettere le domande d'exequatur di cui nell'articolo 15 all'Autorità centrale competente nello Stato richiesto. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di ricevere le domande e di adottare i provvedimenti idonei affinchè sia presa una decisione definitiva in merito. Gli Stati federali e gli Stati nei quali vigono più sistemi giuridici hanno facoltà di designare più Autorità centrali. In caso di incompetenza dell'Autorità cen-

Accesso internazionale alla giustizia

trale adita, questa trasmette la domanda all'Autorità centrale competente nello Stato richiesto. Le domande sono trasmesse senza l'intervento di alcun'altra autorità. Tuttavia, ogni Stato contraente ha facoltà di avvalersi della via diplomatica. Tranne nel caso in cui lo Stato richiesto abbia dichiarato di opporvisi, le disposizioni precedenti non ostano a che la domanda d'exequatur sia presentata direttamente dal creditore.

Articolo 17 Le domande d'exequatur devono essere corredate di: a. un invio conforme della parte della decisione che mostra i nomi e le qualità delle parti, nonché il dispositivo in merito a spese e esborsi; b. ogni documento necessario a provare che la decisione non può essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine e che detta decisione è esecutiva; e. una traduzione certificata conforme di detti documenti nella lingua dello Stato richiesto, se non sono già redatti in detta lingua. L'autorità competente dello Stato richiesto decide, senza aver udito le parti, in merito alle domande d'exequatur. Essa si limita a verificare che siano stati prodotti i giustificativi. A richiesta dell'attore, valuta l'ammontare delle spese di attestazione, traduzione e certificazione, che sono assimilate a spese e esborsi processuali. Non può essere imposta alcuna legalizzazione o formalità analoga. Non vi è diritto di ricorso contro la decisione resa dall'autorità competente tranne i rimedi giuridici applicabili secondo la legge dello Stato richiesto.

Capitolo III: Copie di atti e di decisioni giudiziarie Articolo 18 In materia civile o commerciale, i cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente possono farsi rilasciare e, all'occorrenza, fare legalizzare copie o estratti di registri pubblici o di decisioni giuridiche in un altro Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo.

Capitolo IV: Privazione della libertà personale e salvacondotto Articolo 19 La pena privativa della libertà personale, sia come mezzo esecutivo, sia come misura semplicemente cautelare, non potrà, in materia civile o commerciale, essere applicata ai cittadini di uno Stato contraente o alle persone residenti abitualmente in uno Stato contraente nel caso in cui non sarebbe applicabile ai cit-

Accesso internazionale alla giustizia

tadini di detto Stato. Qualsiasi fatto che potesse essere invocato da un cittadino residente abitualmente in detto Stato per ottenere la sospensione della pena privativa della libertà personale può essere invocato con pari effetto da un cittadino di uno Stato contraente o da una persona residente abitualmente in uno Stato contraente, anche se detto fatto si è prodotto all'estero.

Articolo 20 Un teste o un perito, cittadino di uno Stato contraente o residente abitualmente in uno Stato contraente, chiamato segnatamente da un tribunale o da una parte con l'autorizzazione di un altro tribunale a comparire davanti ai tribunali di un altro Stato contraente, non può essere perseguito, detenuto o sottoposto a una qualsiasi privazione della libertà individuale sul territorio di questo Stato per condanne o fatti precedenti alla sua entrata nel territorio dello Stato richiedente. L'immunità prevista nel capoverso precedente prende avvio sette giorni innanzi la data stabilita per l'audizione del teste o del perito e scade quando il teste o il perito, che ha avuto la possibilità di lasciare il territorio nei sette giorni consecutivi, dopo che le autorità giudiziarie l'avranno informato che la sua presenza non è più richiesta, sarà tuttavia rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato volontariamente dopo averlo lasciato.

Capitolo V: Disposizioni generali Articolo 21 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare i diritti relativi alle materie disciplinate nella medesima, che potrebbero essere riconosciuti a una persona conformemente alle leggi di uno Stato contraente o conformemente a qualsiasi altra convenzione cui detto Stato partecipa o parteciperà.

Articolo 22 La presente Convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 17 a 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja il 17 luglio 1905, o gli articoli da 17 a 26 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954, per gli Stati partecipi di una o dell'altra Convenzione, anche qualora sia fatta la riserva del capoverso 2 dell'articolo 28 lettera e.

Articolo 23 Gli accordi addizionali alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati parimente applicabili alla presente Convenzione, nella misura in cui siano compatibili con quest'ultima, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

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Articolo 24 Ogni Stato contraente può, tramite dichiarazione, far conoscere la o le lingue, diverse da quelle previste negli articoli 7 e 17, nelle quali possono essere redatti o tradotti i documenti inviati alla propria Autorità centrale.

Artìcolo 25 Ogni Stato contraente con più lingue ufficiali e che, per ragioni di diritto interno, non può accettare per tutto il suo territorio i documenti, di cui negli articoli 7 e 17, d'assistenza giudiziaria in una di queste lingue, deve far conoscere, mediante una dichiarazione, la lingua nella quale detti documenti devono essere redatti o tradotti al fine della presentazione nelle parti specificate del suo territorio.

Artìcolo 26 Uno Stato contraente comprendente due o più unità territoriali nei quali si applicano alle materie disciplinate dalla presente Convenzione differenti sistemi di diritto potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che detta Convenzione s'applicherà a tutte le sue unità territoriali o soltanto a una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione mediante una nuova dichiarazione. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali s'applica la Convenzione.

Articolo 27 Se uno Stato contraente ha un sistema governativo in virtù del quale i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono suddivisi tra le Autorità centrali e altre autorità di detto Stato, la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima, oppure una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 26, non comporterà conseguenza alcuna per quanto concerne la ripartizione interna dei poteri di detto Stato.

Artìcolo 28 Ogni Stato può, al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto d'escludere l'applicazione dell'articolo 1 alle persone non cittadine di uno Stato contraente, ma abitualmente residenti in uno Stato contraente diverso da quello oggetto della riserva oppure che hanno abitualmente risieduto nello Stato che ha fatto la riserva, qualora non esista reciprocità tra lo Stato che ha fatto la riserva e lo Stato di cui è cittadino il richiedente l'assistenza giudiziaria.

Accesso internazionale alla giustizia

Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere: a. l'uso dell'inglese, del francese o di entrambe queste lingue, come previsto nel capoverso 2 dell'articolo 7; b. l'applicazione delle disposizioni del capoverso 2 dell'articolo 13; e. l'applicazione delle disposizioni del capitolo II; d. l'applicazione dell'articolo 20. Se uno Stato: e. ha escluso l'uso delle lingue inglese e francese, mediante la riserva di cui nella lettera a del capoverso precedente, ogni altro Stato interessato potrà applicare la medesima regola verso lo Stato che ha fatto la riserva; f. ha fatto la riserva di cui nella lettera b del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d'applicare il capoverso 2 dell'articolo 13 ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva, come anche alle persone abitualmente residenti in detto Stato; g. ha fatto la riserva di cui nella lettera e del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d'applicare le disposizioni del capitolo II ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva nonché alle persone abitualmente residenti in detto Stato. Non è ammessa nessuna altra riserva. Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Il ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva scadrà il primo giorno del terzo mese civile successivo a detta notificazione.

Articolo 29 Ogni Stato contraente indicherà al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, sia ulteriormente, le autorità di cui negli articoli 3, 4 e 16. All'occorrenza notificherà, alle stesse condizioni: a. le dichiarazioni previste negli articoli 5, 9, 16, 24, 25, 26 e 33; b. ogni ritiro o modificazione delle designazioni e dichiarazioni soprammenzionate; e. il ritiro di qualsiasi riserva.

Articolo 30 I modelli allegati alla presente Convenzione potranno essere emendati mediante decisione di una Commissione speciale cui saranno invitati tutti gli Stati contraenti e tutti gli Stati Membri della Conferenza dell'Aja e che sarà convocata dal Segretario generale della Conferenza dell'Aja. La proposta d'emendare i modelli dovrà essere inserita nell'ordine del giorno allegato alla convocazione.

Accesso internazionale alla giustizia

Gli emendamenti saranno adottati dalla Commissione speciale alla maggioranza degli Stati contraenti presenti e votanti. Entreranno in vigore per tutti gli Stati contraenti il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui il Segretario generale avrà comunicato gli emendamenti a tutti gli Stati contraenti. Durante il periodo previsto nel capoverso precedente, ogni Stato contraente potrà notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi che intende fare una riserva a questo emendamento. Lo Stato che avrà fatto tale riserva sarà trattato, per quanto concerne l'emendamento, come se non fosse Parte della presente Convenzione sino a quanto la riserva non sarà ritirata.

Capitolo VI: Clausole finali Articolo 31 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima sessione, nonché agli Stati non Membri invitati alla sua preparazione. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 32 Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento d'adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni in proposito entro dodici mesi dal momento della ricezione della notificazione prevista al numero 2 dell'articolo 36. Tale obiezione potrà essere parimenti sollevata da ogni Stato Membro al momento di una ratificazione, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Dette obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 33 Ogni Stato, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione si estenderà a tutti i territori che rappresenta a livello internazionale o a uno o più di essi. Questa dichiarazione, come qualsiasi altra dichiarazione successiva, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Accesso internazionale alla giustizia

Articolo 34 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese civile a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione previsto negli articoli 31 e 32. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore: 1. per ogni Stato che la ratifichi, accetti, approvi o vi aderisca, dopo il primo giorno del terzo mese civile successivo al deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; 2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa conformemente agli articoli 26 o 33, il primo giorno del terzo mese civile successivo alla notificazione di cui in detti articoli.

Articolo 35 La Convenzione avrà una durata di cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore, conformemente all'articolo 34 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata, accettata, approvata o che vi avranno aderito ulteriormente. La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi innanzi la scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Potrà essere limitata a taluni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione. La denunzia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 36 II Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della Conferenza, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 32: 1. le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 31; 2. le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 32; 3. la data d'entrata in vigore della Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 34; 4. le dichiarazioni menzionate negli articoli 26 e 33; 5. le riserve e il ritiro di riserve di cui agli articoli 28 e 30; 6. le comunicazioni notificate in applicazione dell'articolo 29; 7. le denunzie di cui all'articolo 35.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Accesso internazionale alla giustizia

Fatto all'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, a ogni Stato Membro della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della sua Quattordicesima sessione, nonché a ogni altro Stato partecipante alla preparazione della presente Convenzione in occasione della Sessione.

Seguono le firme

Accesso internazionale alla giustizia

Allegato alla Convenzione

Modulo per la trasmissione di una domanda di patrocinio gratuito

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia

Indirizzo dell'Autorità Indirizzo dell'Autorità centrale di trasmissione centrale ricevente

L'autorità mittente sottoscritta ha l'onore di trasmettere in allegato all'Autorità centrale ricevente la domanda di patrocinio gratuito nonché il pertinente allegato (dichiarazione concernente la situazione economica del richiedente) allo scopo previsto nel capitolo I della Convenzione soprammenzionata. Eventuali osservazioni concernenti la domanda e la dichiarazione:

Altre osservazioni:

Fatto a Firma e/o timbro

Accesso internazionale alla giustizia

Modulo

Domanda di patrocinio gratuito

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia

1 Nome e indirizzo del richiedente il patrocinio gratuito

2 Tribunale (se noto) presso cui è o sarà intrapresa la procedura

3. a. Oggetto(i) della controversia; eventualmente ammontare del valore litigioso

b. All'occorrenza, elenco dei giustificativi relativi alla controversia avviata o prevista"

e. Nome e indirizzo della controparte 1)

4. Tutti i termini o le date relative alla controversia che possano avere conseguenze giuridiche per il richiedente e giustifichino un trattamento particolarmente urgente della domanda 1)

5 Qualsiasi altra informazione utile 1)

6. Fatto a , il.

7 Firma del richiedente

"Stralciare quanto non fa al caso.

Accesso internazionale alla giustizia

Allegato alla domanda di patrocinio gratuito

Dichiarazione concernente la situazione economica del richiedente

I. Situazione personale

8 Cognome (eventualmente cognome di nascita)

9 Nome(i)

10 Giorno e luogo di nascita

I1. Cittadinanza

12. a) Residenza abituale (data dell'inizio della residenza)

b. Residenza abituale precedente (data dell'inizio e della fine della residenza)

13 Stato civile (celibe/nubile, coniugato(a), vedovo(a), divorziato(a), separato(a))

14 Cognome e nome(i) del coniuge

15 Cognome, nome(i) e data di nascita dei figli a carico del richiedente

16 Altre persone al cui sostentamento provvede il richiedente

17 Informazioni supplementari sulla situazione familiare

Accesso internazionale alla giustizia

II. Situazione finanziaria

18 Professione

19 Nome e indirizzo del datore di lavoro o luogo dove è esercitata l'attività

20 Reddito del richiedente del coniuge delle persone

a carico del richiedente

a. Stipendio, salario (incluse le prestazioni in natura)

b. Pensioni, rendite d'invalidità, alimenti, rendite, vitalizi

e. Indennità di disoccupazione

d. Redditi da attività indipendenti

e. Redditi da cartevalori e capitali mobili

f. Reddito fondiario e immobiliare

g. Altre fonti di reddito

21 Immobili del richiedente del coniuge delle persone

a carico del richiedente

(p. f. menzionare valore(i) e oneri)

Accesso internazionale alla giustizia

22 Altri beni patrimoniali del richiedente del coniuge delle persone

a carico del richiedente

(titoli, partecipazioni agli utili, crediti, conti bancari, capitale d'esercizio ecc.)

23 Debiti O altri Oneri finanziari del richiedente del coniuge delle persone

a carico del richiedente

a. Prestiti (p. f. menzionare la somma da pagare e gli ammortamenti annui/mensili)

b. Alimenti (menzionare gli ammontari mensili)

e. Pigione (compresi costi per riscaldamento, elettricità, gas e acqua)

d. Altri costi periodici

24 Imposte sul reddito e contributi per la sicurezza sociale per l'anno precedente

25 Osservazioni del richiedente

26 All'occorrenza elenco dei giustificativi

Accesso internazionale alla giustizia

27 Il(La) firmatario(a), informato(a) in merito alle conseguenze penali di una

dichiarazione inesatta, certifica che i dati che precedono sono completi ed esatti.

28 Compilato a (luogo) 29. il _: (data)

30 Firma del richiedente

Accordo europeo Traduzione" sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo, ritenuto che il Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unità fra i suoi membri; ritenuta l'opportunità di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai procedimenti civili e consentire alle persone finanziariamente più deboli un più agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri; ritenuto che la creazione di un appropriato sistema di trasmissione delle domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Ogni persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di una delle Parti contraenti e che desideri fare richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un'altra Parte contraente, può presentare la propria istanza nello Stato di abituale residenza. Tale Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato.

Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente deve designare una o più autorità aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all'Autorità straniera più sotto indicata. 2. Ciascuna Parte contraente deve inoltre designare un'autorità centrale incaricata della ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra Parte contraente. Gli Stati federali e gli Stati con più di un sistema giuridico sono liberi di designare più di un'autorità.

"Dal testo originale francese.

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Articolo 3 1. L'autorità preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorità sappia essere necessari affinchè la domanda possa avere il suo corso. L'autorità in questione dovrà inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti. Detta autorità può rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non vierte presentata in buona fede. 2. L'autorità ricettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorità competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorità mittente circa tutte le difficoltà relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorità competente.

Articolo 4 Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da legalizzazioni o da analoghe formalità.

Articolo 5 Per i servizi resi in applicazione del presente accordo, le Parti contraenti non possono importare alcuna spesa.

Articolo 6 1. Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorità interessate delle Parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14: a) le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, così come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua; b) ogni Parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, così come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. 2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato dell'Autorità ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello stesso Stato, oppure in inglese o francese.

Articolo 7 Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente accordo, le autorità centrali delle Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni circa lo stato della propria legislazione in materia di assistenza giudiziaria.

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Articolo 8 Le autorità di cui all'articolo 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli articoli 9 e 11. Qualsiasi cambiamento relativo ai poteri delle autorità deve essere egualmente dichiarato al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenire parti mediante: a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d'Europa siano divenuti parti secondo le norme dell'articolo 9. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l'accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l'accordo, questo entrerà in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 11 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi. 2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.

Articolo 12 1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può specificare il territorio o i territori di applicazione del presente accordo. 2. Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, esten-

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

dere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni. Ogni estensione entra in vigore un mese dopo la ricezione della dichiarazione. 3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 13 1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazioneo adesione, può dichiarare di escludere in tutto o in parte l'applicazione del paragrafo 1 lettera b dell'articolo 6. Nessun'altra riserva al presente accordo è consentita. 2. Ogni Parte contraente può ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La riserva cessa di avere effetto dalla data di ricezione della dichiarazione. 3. Nel caso in cui una Parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato può applicare la stessa nei confronti del primo.

Articolo 14 1. Le Parti contraenti che abbiano più di una lingua ufficiale possono, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinchè avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dello Stato interessato o nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione può essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.

Articolo 15 1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Articolo 16 II Segretario generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo: a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; e) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; d) tutte le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 8; e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 10; f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'articolo 13; h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma del paragrafo 2 dell'articolo 13; i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 14; j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo. Fatto a Strasburgo, oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.

Seguono le firme

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la ratificazione di quattro convenzioni relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale dell'8 settembre 1993

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1993 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 46 Cahier Numero

Geschäftsnummer 93.074 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 23.11.1993 Date Data

Seite 1005-1107 Pagina

Ref. No 10 117 602

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