FF 1993 IV 195

Messaggio relativo alla proroga del decreto federale concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali del 20 ottobre 1993

#ST# 93.086

Messaggio relativo alla proroga del decreto federale concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali

del 20 ottobre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno relativo alla proroga del decreto federale concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 ottobre 1993 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

// decreto federale del 27 settembre 1963 (RS 975) autorizza il Consiglio federale a concludere trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali. Esso definisce il contenuto di questi tipo di accordo i cui punti essenziali si trovano in tutti i trattati. La validità di questo decreto federale scade il 13 febbraio 1994. Visto che ha dato buoni risultati, dovrebbe essere prorogato. Dal 1961 la Svizzera ha stipulato 59 trattati contenenti disposizioni in materia di protezione degli investimenti e più precisamente 26 con Paesi africani, 10 con Paesi asiatici, 11 con Paesi latinoamericani, 11 con Paesi dell'Est in transizione ed uno con un Paese europeo (Malta). La Svizzera intende potenziare ulteriormente la sua rete di accordi bilaterali in materia di protezione degli investimenti, già fitta nel confronto internazionale, concludendo tali trattati con Paesi disposti ad accettare l'elevato livello di impegno a cui aspiriamo. Come finora, l'Assemblea federale verrà informata nei rapporti sulla politica economica esterna in merito agli accordi conclusi in virtù di questa autorizzazione.

Messaggio

1 In generale

Gli investimenti esteri diretti rivestono un'importanza primaria per lo sviluppo economico nei Paesi del Terzo Mondo nonché per una transizione senza inconvenienti verso l'economia di mercato nei Paesi dell'Est. Il concetto di investimenti diretti dev'essere inteso in senso lato e comprendere anche le nuove forme d'investimento come le joint ventures e altre forme di cooperazione fra aziende. Il trasferimento di capitali per finanziare la creazione di impianti di produzione è accompagnato in misura sempre maggiore da una gamma di prestazioni aziendali, come le moderne concezioni della gestione e le tecnologie più recenti, le quali assumono un ruolo centrale nell'ambito dello sviluppo delle strutture aziendali private. Il promovimento degli investimenti diretti nei Paesi del Terzo Mondo e nei Paesi in transizione dell'Europa dell'Est rappresenta un aspetto importante della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica della Svizzera. Quale Paese d'origine di importanti investimenti diretti internazionali, la Svizzera è anche tenuta ad assicurare alle sue imprese il libero accesso ai luoghi di produzione e ai mercati nel Terzo Mondo e nei Paesi dell'Est europeo nonché a migliorare la certezza del diritto per gli investimenti svizzeri in queste regioni. Proprio alle piccole e medie aziende, che sul piano geografico tendono a diversificare viepiù le loro strutture di produzione e creano punti d'appoggio strategici in mercati esteri, è essenziale assicurare le condizioni quadro nel Paese che li ospita mediante accordi tra Stati. Dato che, nonostante l'importanza accertata dei collocamenti diretti nel mondo economico moderno, manca un disciplinamento internazionale sugli investimenti esteri, comparabile a quello del GATT per le attività commerciali internazionali, gli accordi bilaterali in materia di protezione degli investimenti rimangono uno strumento indispensabile della nostra politica economica esterna. Con il decreto federale del 27 settembre 1963 (RS 975) ci avete autorizzato a concludere trattati in materia di protezione dei collocamenti. La validità del predetto decreto è stata prorogata ogni volta di 10 anni dai decreti federali del 14 dicembre 1973 (RS 975.1) e del 24 giugno 1983 (RU 1983 1432).

2 Accordi finora conclusi

Tutti gli accordi stipulati sino ad oggi, che sono propriamente accordi di protezione degli investimenti o prevedono disposizioni in questo senso, sono elencati nell'allegato. Dalla nostra ultima proposta di proroga del decreto federale nel messaggio del 17 novembre 1982 (FF 1982 IH 973) sono stati firmati complessivamente altri 25 accordi. Negli ultimi dieci anni, la rete svizzera di accordi bilaterali di protezione degli investimenti si è quindi notevolmente infittita. Spiccano in special modo i progressi registrati nei negoziati con i Paesi latinoamericani. Ai primi accordi di protezione degli investimenti con il Costa Rica,

l'Honduras e l'Ecuador se ne sono aggiunti altri otto, segnatamente con il Panama, la Bolivia, l'Uruguay, la Giamaica, l'Argentina, il Cile, il Perù e il Paraguay. Questi recenti successi negoziali sono riconducibili essenzialmente al nuovo orientamento delle politiche economiche seguite in questi Paesi che, per gli investitori esteri, prevedono condizioni quadro più liberali. La prova del mutamento intervenuto è non da ultimo l'attuale disponibilità di questi Paesi di accettare un procedimento arbitrale internazionale in virtù di accordi internazionali, dopo che ancora recentemente lo avevano rifiutato in nome della cosiddetta dottrina di Calvo. Abbiamo prestato particolare attenzione all'elaborazione di accordi di protezione degli investimenti con i Paesi dell'Est in transizione. Attualmente disponiamo quindi di una rete completa di accordi bilaterali con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed anche con numerose repubbliche dell'ex Unione Sovietica, segnatamente con Estonia, Lettonia, Lituania, Uzbekistan e Bielorussia. I diversi accordi, molto simili dal profilo materiale, corrispondono ai criteri definiti nel paragrafo 3 del nostro messaggio del 24 marzo 1963 (FF 1963 1 701) e nel decreto federale del 27 settembre 1963 (RS 975) in virtù del quale ci è stata accordata la facoltà di stipulare accordi di protezione degli investimenti. Elenchiamo di seguito i criteri più importanti: questi accordi devono garantire agli investitori svizzeri un trattamento giusto e accettabile, conformemente al diritto internazionale, sul territorio dell'altro Stato contraente. Questo trattamento dev'essere identico a quello riservato da questa Parte contraente a suoi cittadini o, se è più favorevole, agli investimenti della nazione più favorita. Dev'essere inoltre garantito il trasferimento dei redditi degli investimenti, quali utili e dividendi, o di altri pagamenti in relazione agli investimenti di capitali. Un'eventuale espropriazione dev'essere seguita da un indennizzo e le norme del diritto internazionale devono essere rispettate. Infine, in caso di controversie tra le Parti contraenti, bisognerà adire un tribunale arbitrale.

3 Prospettive; necessità di prorogare il decreto

Mancano ancora diversi accordi di protezione degli investimenti con alcuni Paesi in sviluppo ed emergenti, in particolare dell'Asia e dell'America Latina. I negoziati avviati con taluni di essi sono già a buon punto, sebbene per ragioni diverse non siano ancora stati conclusi. Sovente le legislazioni interventiste in materia di investimenti limitano fortemente il margine di manovra dei nostri partner negoziali, sicché questi non sono in grado di accettare senza riserve l'elevato livello di impegni perseguito da parte svizzera. Alcuni di essi intendono liberalizzare la loro legislazione. Dal canto nostro, ci sforziamo di proseguire i negoziati in modo coerente per giungere prossimamente ad un accordo. Stiamo parimenti estendendo la rete di accordi di protezione degli investimenti con i Paesi dell'ex Unione Sovietica. Tali accordi manifestano chiaramente il sostegno che la politica svizzera accorda ai movimenti riformisti in questa regione. La proroga dell'autorizzazione conferita al nostro Consiglio per concludere accordi di protezione degli investimenti, chiesta con il presente decreto federale,

assicura una certa continuità nel potenziamento della nostra rete di accordi. Non possiamo tuttavia escludere che le condizioni su cui si reggono tali accordi cambino a lungo termine, ragione per cui non intendiamo chiedere un'autorizzazione di durata illimitata sotto forma di legge federale.

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo

del personale

La competenza conferita al nostro Collegio di stipulare accordi di protezione degli investimenti non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né sull'effettivo del personale.

5 Programma di legislatura

II presente decreto non è stato espressamente annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1), ma corrisponde agli obiettivi ivi esposti in materia di politica economica esterna.

6 Relazione con il diritto europeo

L'autorizzazione conferita al nostro Consiglio di stipulare accordi di protezione degli investimenti non viene toccata dal diritto europeo.

7 Costituzionalità

Le basi costituzionali del decreto di proroga presentato sono le stesse del decreto federale originario del 27 settembre 1963 e delle relative proroghe successive. Esse sono date dagli articoli 8 e 85 numero 2 della Costituzione federale (Cost.) (cfr. messaggi del 24 maggio 1963, FF 1963 I 701; del 2 maggio 1973, FF 7973 I 1187 e del 17 novembre 1982, FF 1982 III 973). La delega di competenze al nostro Collegio sotto forma di autorizzazione a concludere accordi di protezione degli investimenti è conforme alla Costituzione, dato che il contenuto di tali accordi è rigidamente definito e, nei punti essenziali, non varia. Questa esatta definizione della competenza permette di rispettare il principio della vostra partecipazione alla conclusione di trattati con l'estero, contenuto nell'articolo 85 numero 5 Cost. Simili autorizzazioni ai fini della conclusione di accordi sono norme di diritto che disciplinano la competenza delle autorità conformemente all'articolo 5 capo verso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli. Il presente decreto federale sottosta pertanto quale atto legislativo al referendum facoltativo (cfr. art. 89 cpv. 2 Cost.).

Allegato Elenco degli accordi sinora conclusi, contenenti disposizioni per la protezione ed il promovimento degli investimenti (Stato il 31 agosto 1993) Datia della firma Entrata in vigore

1 Accordo concernente

la protezione e il promovimento degli investimenti Tunisia 2 dicembre 1961 19 gennaio 1964 Tanzania 3 maggio 1965 16 settembre 1965 Costa Rica 1° settembre 1965 18 agosto 1966 Honduras 20 luglio 1966 Ecuador 2 maggio 1968 11 settembre 1969 Corea del Sud 7 aprile 1971 7 aprile 1971 Uganda 23 agosto 1971 8 maggio 1972 Zaire 10 marzo 1972 10 maggio 1973 Egitto 25 luglio 1973 4 giugno 1974 Indonesia 6 febbraio 1974 9 aprile 1976 Sudan 17 febbraio 1974 14 dicembre 1974 Giordania 11 novembre 1976 2 marzo 1977 Siria 22 giugno 1977 10 agosto 1978 Malesia 1° marzo 1978 9 giugno 1978 Singapore 6 marzo 1978 3 maggio 1978 Mali 8 marzo 1978 8 dicembre 1978 Sri Lanka 23 settembre 1981 12 febbraio 1982 Panama " 19 ottobre 1983 22 agosto 1985 Marocco " 17 dicembre 1985 12 aprile 1991 Cina!> 12 novembre 1986 18 marzo 1987 Bolivia0 6 novembre 1987 13 maggio 1991 Turchia" 3 marzo 1988 21 febbraio 1990 Ungheria " 5 ottobre 1988 16 maggio 1989 Uruguay " 7 ottobre 1988 22 aprile 1991 Polonia" 8 novembre 1989 17 aprile 1990 Cecoslovacchia " . . 5 ottobre 1990 7 agosto 1991 Unione Sovietica" 1° dicembre 1990 26 agosto 1991 Giamaica 11 dicembre 1990 21 novembre 1991 Argentina " 12 aprile 1991 6 novembre 1992 Ghana" 8 ottobre 1991 16 giugno 1993 Bulgaria " 28 ottobre 1991 Capo Verde" 28 ottobre 1991 6 maggio 1992 Cile" 11 novembre 1991 Perù" 22 novembre 1991 "Accordi firmati dopo il 14 febbraio 1984

Data della firma Entrata in vigore

Paraguay '* 31 gennaio 1992 28 settembre 1992 Vietnam '' 3 luglio 1992 3 dicembre 1992 Albania !) 22 settembre 1992 30 aprile 1993 Estonia1' 21 dicembre 1992 18 agosto 1993 Lettonia1' 22 dicembre 1992 16 aprile 1993 Lituania [) 23 dicembre 1992 13 maggio 1993 Uzbekistan1* 16 aprile 1993 Bielorussia [) 28 maggio 1993

2. Accordi di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica Nigeria 28 marzo 1962 17 novembre 1962 Guinea 26 aprile 1962 29 luglio 1963 Costa d'Avorio 26 giugno 1962 18 novembre 1962 Senegal 16 agosto 1962 13 agosto 1964 Congo (Brazzaville) 18 ottobre 1962 11 luglio 1964 Camerun 28 gennaio 1963 6 aprile 1964 Togo 17 gennaio 1964 9 agosto 1966 Madagascar 17 marzo 1964 31 marzo 1966 Malta 20 gennaio 1965 23 febbraio 1965 Benin 20 aprile 1966 6 ottobre 1973 Ciad 21 febbraio 1967 31 ottobre 1967 Burkina Faso 6 maggio 1969 15 settembre 1969 Gabon 28 gennaio 1972 18 ottobre 1972 Mauritania 9 settembre 1976 30 maggio 1978

3 Accordi di commercio

e di protezione degli investimenti Ruanda 15 ottobre 1963 15 ottobre 1963 (provv.) Repubblica Centrafricana 28 febbraio 1973 4 luglio 1973

Accordi amichevoli e di commercio con clausole di protezione degli investimenti Liberia 23 luglio 1963 22 settembre 1964

'> Accordi firmati dopo il 14 febbraio 1984

Decreto federale Disegno concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali Proroga del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 19931', decreta:

I II decreto federale del 27 settembre 19632) concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali viene modificato come segue:

Art. 3 cpv. 3 La validità del presente decreto è prorogata fino al 13 febbraio 2004.

II II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo. Entra in vigore retroattivamente il 14 febbraio 1994.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio relativo alla proroga del decreto federale concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali del 20 ottobre 1993

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1993 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

Geschäftsnummer 93.086 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 07.12.1993 Date Data

Seite 195-202 Pagina

Ref. No 10 117 617

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.