FF 1993 IV 340
Messaggio concernente la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento del 4 ottobre 1993
#ST# 93.080
Messaggio concernente la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
del 4 ottobre 1993
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
4 ottobre 1993 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin
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Compendio
Negli anni scorsi diversi aerei civili sono precipitati in seguito ad attentati con esplosivi. La catastrofe aerea di Lockerbie, avvenuta nel dicembre 1988, ha fornito lo spunto al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), sotto l'egida del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU, per elaborare una Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Questa Convenzione è stata approvata all'unanimità il 1 ° marzo 1991 a Montreal nel corso di una Conferenza diplomatica in cui erano rappresentati 79 Paesi e successivamente presentata per la firma e la ratifica. Con il presente messaggio si chiede di approvare la predetta Convenzione e di autorizzare il Consiglio federale a ratificarla. Il contenuto della Convenzione pu essere riassunto nei seguenti punti:
i Paesi firmatari si impegnano a obbligare i produttori di esplosivi plastici definiti nell'annesso tecnico della Convenzione ad aggiungere determinati fattori di rilevamento;
i Paesi firmatari si impegnano a vietare l'importazione e l'esportazione di esplosivi plastici non contrassegnati nonché ad assicurare controlli particolarmente severi e, in una certa misura, la distruzione di questi esplosivi plastici;
viene costituita una Commissione tecnica internazionale di almeno quindici membri che seguirà l'evoluzione nel settore della produzione, del contrassegno e del rilevamento degli esplosivi plastici e presenterà proposte per la modificazione dell'annesso tecnico. Per l'entrata in vigore della Convenzione è necessaria la ratifica di 35 Stati, cinque dei quali devono essere produttori di esplosivi.
Messaggio
I Parte generale II Situazione iniziale II 21 dicembre 1988, un Boeing 747 della compagnia aerea Pan American precipitò su Lockerbie, in Scozia, a causa dello scoppio di un dispositivo esplosivo che era stato introdotto nel bagagliaio. I 259 passeggeri dell'aereo e undici abitanti di Lockerbie persero la vita. La reazione della comunità internazionale fu immediata: II 30 gennaio 1989 il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) istituì un gruppo d'esperti incaricato di trattare il problema del rilevamento degli esplosivi. In una risoluzione del 14 giugno 1989 il Consiglio di sicurezza delle. Nazioni Unite chiese all'OACI di proseguire i lavori in questo ambito e di intensificarli, in particolar modo, in vista dell'elaborazione di una Convenzione. L'Assemblea dell'OACI, tenutasi nel settembre/ottobre 1989, diede seguito a questa richiesta, a cui aveva aderito anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 14 dicembre 1989, e, nel corso della prima metà del 1990, affidò al Comitato giuridico l'incarico di elaborare una convenzione. Nell'aprile 1990 era pronta la struttura del progetto. Giunti a buon punto i lavori che gli esperti in esplosivi avevano intrapreso in materia di descrizione delle sostanze esplosive e di fattori di rilevamento, il Consiglio dell'Organizzazione potè indire il 21 dicembre 1990 una conferenza diplomatica. Il 1° marzo 1991 la Conferenza presentò per la firma e là ratifica la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento che fu approvata all'unanimità da 79 Stati rappresentati e sottoscritta da 41, fra cui la Svizzera. Con il presente messaggio vi chiediamo di approvare questa Convenzione e di autorizzarci a ratificarla.
12 Lavori preliminari I lavori preliminari per la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento hanno impegnato, separatamente, esperti in esplosivi (per definire gli esplosivi plastici che dovevano figurare nell'annesso e per determinare il contrassegno) e il Comitato giurìdico (per la parte rimanente della Convenzione).
121 Lavori preliminari degli esperti in esplosivi In una risoluzione del 16 febbraio 1989 il Consiglio dell'OACI aveva invitato gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi nella ricerca e nello sviluppo di
tecniche di rilevamento degli esplosivi. In pari tempo aveva istituito un gruppo ad hoc di esperti in esplosivi di dodici e successivamente quattordici membri riunitosi per la prima volta nel marzo 1989. Dopo quattro sedute questo gruppo di esperti presentò nel 1990 le sue conclusioni basate fra l'altro su esperimenti concreti. La sua proposta riguardante la definizione degli esplosivi come pure i quattro fattori di rilevamento fissati a livello qualitativo e quantitativo è stata ripresa senza modifiche materiali nel testo definitivo della Convenzione (annesso tecnico).
122 Lavori preliminari del Comitato giuridico II 29 giugno 1989 il Consiglio delPOACI aveva stabilito che l'elaborazione di una Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento costituiva un tema prioritario del Comitato giuridico dell'Organizzazione. Sulla base del rapporto dell'inglese Arnold Kean, un sotto-comitato del Comitato giuridico elaborò nel gennaio 1991 un primo disegno incentrato sui seguenti punti:
divieto di fabbricazione di esplosivi plastici ed in foglie non contrassegnati;
divieto di importazione e esportazione di esplosivi plastici non contrassegnati;
obbligo di severi controlli delle scorte di esplosivi plastici non contrassegnati;
costituzione di una commissione incaricata di valutare l'evoluzione. Il Comitato giuridico delPOACI rielaborò il suo disegno in occasione della 27a sessione tenutasi dal 27 marzo al 12 aprile 1990 e approvò il testo definitivo che era quindi pronto per essere trattato in una conferenza diplomatica. A differenza del disegno del sotto-comitato, il predetto disegno conteneva disposizioni supplementari riguardanti la distruzione delle scorte di esplosivi plastici ed in foglie non contrassegnati. Il 25 luglio 1990, sei mesi prima dell'inizio della Conferenza, il Consiglio del-. l'OACI invitò gli Stati membri a pronunciarsi sul disegno conformemente alla risoluzione A7-6 sulla procedura d'approvazione dei disegni di Convenzione. Sedici Stati fra cui la Svizzera colsero l'occasione offerta da questa procedura di consultazione per esprimere talune osservazioni al Comitato giuridico.
123 Lavori preliminari in Svizzera Nell'autunno 1989, la Svizzera si era adoperata in seno al Consiglio e all'Assemblea dell'OACI per l'elaborazione di una Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Ebbe così l'occasione di delegare un proprio rappresentante nel comitato ad hoc di esperti in esplosivi e di partecipare ai lavori preliminari del Comitato giuridico dell'OACI. Oltre al Ministero pubblico della Confederazione (ufficio centrale per la lotta contro i delitti con esplosivi), ai lavori preparatori della sessione del Comitato giuridico e anche, più tardi, a quella della Conferenza diplomatica parteciparono, sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, la Direzione del di-
ritto internazionale pubblico, l'Ufficio federale di polizia, la Direzione generale delle dogane e PAggruppamento dell'armamento nonché, fuori dell'Amministrazione federale, le direzioni e i comandi di polizia degli aeroporti di Ginevra e Zurigo, la Società svizzera dell'industria chimica nonché l'Associazione mantello dell'aviazione svizzera (Aerosuisse). Dalle discussioni dell'autunno 1990 riguardanti la valutazione dei lavori preliminari del gruppo ad hoc di esperti in esplosivi era emerso che la restrizione prevista nel disegno di Convenzione relativa al rilevamento degli esplosivi plastici mediante la pressione del vapore (vapour tagging) non teneva sufficientemente conto dell'effettiva situazione di pericolo. D'intesa con il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale dell'aviazione civile chiese nel suo parere all'OACI il differimento della Conferenza diplomatica fissata provvisoriamente per febbraio 1991, per permettere agli esperti in esplosivi di elaborare nel frattempo altri studi intesi ad ampliare il campo d'applicazione della Convenzione. Questa richiesta non fu esaudita.
13 La Conferenza diplomatica del 12 febbraio-I0 marzo 1991 Settantanove Stati e sei organizzazioni internazionali risposero all'invito del Segretario generale delPOACI. La Conferenza fu aperta dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Javier Ferez de Cuellar, a testimonianza della sua importanza anche al di là del settore aeronautico. Il giamaicano K. O. Rattray fu eletto presidente della Conferenza. Le basi di lavoro costituite dal disegno di Convenzione e dall'annesso tecnico furono adottate all'unanimità: il primo dal Comitato giuridico, tuttavia con qualche interrogativo ancora aperto, il secondo dal gruppo ad hoc di esperti in esplosivi. La discussione era dominata dalla ricerca di un consenso sia a livello degli organi preparatori sia a livello della Conferenza stessa. I partecipanti rinunciarono a qualsiasi tipo di votazione, anche a quelle effettuate a titolo di consultazione. La priorità fu data ai tre temi seguenti: campo d'applicazione della Convenzione, trattamento delle scorte di esplosivi plastici ed in foglie non contrassegnati e procedura di modificazione dell'annesso.
131 Campo d'applicazione della Convenzione I lavori preliminari del Comitato giuridico e del gruppo ad hoc di esperti in esplosivi dovevano limitarsi, conformemente alle risoluzioni dell'assemblea dell'OACI, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'elaborazione di una Convenzione sul contrassegno degli «esplosivi plastici ed in foglie». Prima della Conferenza si era tuttavia più volte accennato al pericolo costituito dall'utilizzazione criminale di altri tipi di esplosivi. Si poneva pertanto il problema di un'eventuale ulteriore estensione del campo d'applicazione della Convenzione a livello della Conferenza diplomatica. L'idea principale era quella di una Convenzione che, sulla base dei lavori preliminari
del gruppo ad hoc, obbligasse in un primo tempo solo a contrassegnare gli esplosivi plastici ed in foglie e che rendesse possibile l'inclusione, in una fase successiva, di altri tipi di esplosivi mediante la modificazione dell'annesso. Le dichiarazioni generali all'inizio della Conferenza lasciarono supporre un certo consenso per un ampliamento del campo d'applicazione. Il Canada propose di definire nell'articolo I il concetto di esplosivo in modo aperto («Con l'espressione «esplosivi» si intendono gli esplosivi menzionati nell'annesso della Convenzione»). Oltre al sostegno della delegazione svizzera, questa proposta fu accolta favorevolmente anche da Iran, Svezia, Kenia, Argentina, Afghanistan e Pakistan, mentre Brasile e Cina espressero un consenso generico. Per contro, Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Unione Sovietica e Cecoslovacchia manifestarono un chiaro rifiuto pur comprendendo il senso di tale richiesta. Verosimilmente il rigetto era dovuto al timore che l'estensione del campo d'applicazione potesse compromettere all'ultimo momento il successo della Conferenza e al fatto che numerose delegazioni disponevano di istruzioni limitate. La mattina del 19 febbraio, dopo una discussione condotta dal presidente della Conferenza, l'idea di estendere il campo d'applicazione della Convenzione fu scartata. Fu comunque approvato un complemento alla risoluzione finale, in cui si afferma che l'approvazione di una Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie costituisce soltanto un primo passo. Il Consiglio dell'OACI venne invitato ad iniziare senza indugio i lavori corrispondenti.
132 Trattamento delle scorte di esplosivi plastici ed in foglie non contrassegnati II disegno del Comitato giuridico prevedeva per la distruzione delle scorte in possesso di militari e polizia un termine unico di quindici anni. A causa dell'atteggiamento negativo dell'Unione Sovietica, che, possedendo enormi scorte, aveva espresso preoccupazioni economiche, finanziarie e non da ultimo ecologiche, questa regolamentazione fu scartata. Già nella sua dichiarazione generale all'inizio della Conferenza diplomatica, l'Unione Sovietica aveva lasciato intendere che non avrebbe cambiato idea. Si seppe inoltre che anche gli Stati Uniti temevano talune difficoltà. Nel dibattito particolare la Germania votò inoltre per una completa esclusione delle scorte militari, mentre il Giappone sostenne la necessità di un termine più lungo. Per contro, alcuni Paesi del Terzo Mondo ritennero questa scadenza troppo lontana. Su proposta della Francia, sostenuta dal Canada, ci si accordò sul seguente compromesso: per la distruzione di esplosivi plastici ed in foglie in possesso di militari e polizia viene mantenuto il termine di quindici anni, tuttavia solo se questi esplosivi non sono parte integrante di dispositivi militari (art. IV par. 3). Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione non potranno più essere integrati nei dispositivi militari gli esplosivi plastici ed in foglie non contrassegnati (Annesso, l a Parte, II d). Per la distruzione di esplosivi plastici ed in foglie detenuti da civili viene mantenuto il termine di tre anni proposto dal Comitato giuridico (art. IV par. 2).
133 Procedura di modifica dell'annesso
Considerato il carattere spiccatamente tecnico della definizione di esplosivi plastici ed in foglie e dei fattori di rilevamento, sin dall'inizio dei lavori era evidente che questa materia sarebbe stata trattata in un annesso facilmente modificabile. Il disegno del Comitato giuridico non precisa tuttavia se una modificazione dell'annesso sia possibile solo con il consenso di tutti gli Stati parte o anche contro la volontà di un esiguo numero di essi. Le deliberazioni mostrarono che non sarebbe stato possibile raccogliere un consenso né sulla seconda variante caldeggiata dalla Svizzera né sulla richiesta dell'unanimità. La proposta del Messico di accontentarsi, per la modificazione dell'annesso, della maggioranza qualificata degli Stati parte, limitando però (con riserva di successiva approvazione) l'effetto ai soli Stati che non si dichiarano apertamente contrari, fu accolta favorevolmente da tutte le parti. Essa venne quindi ripresa nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo VII della Convenzione. Si ritenne in generale che solo questa soluzione poteva tener conto sufficientemente delle esigenze costituzionali degli Stati, pur consentendo di modificare l'annesso. La rinuncia ad una regolamentazione unitaria e uguale per tutti gli Stati parte fu considerata una soluzione più flessibile. La legislazione svizzera affida la competenza di intraprendere una simile modificazione dell'annesso al nostro Consiglio, che dovrà pure decidere se fare o meno opposizione alle modifiche proposte. In caso d'adozione, l'approvazione delle vostre Camere non è necessaria (cfr. FF 1980 II 686 seg.).
14 Audizioni Nella sua seduta del 24 marzo 1993, la Commissione federale dell'aviazione ha raccomandato di approvare la Convenzione.
2 Parte speciale Commento alle singole disposizioni Titolo Fra i cinque testi originali, solo il testo francese include esplicitamente gli esplosivi in foglie (explosifs plastiques «et en feuilles»). La traduzione tedesca elaborata congiuntamente da Germania e Austria si limita al termine «Plastiksprengstoffen». Questa differenza non genera alcuna ambiguità data la definizione contenuta nell'articolo I numero 1 della Convenzione e nella 1 a Parte dell'annesso. Preambolo II preambolo precisa che, oltre all'aviazione, la Convenzione si prefigge di proteggere anche «altri mezzi di trasporto» e «altri bersagli».
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Articolo I Definizioni Rispetto al disegno del Comitato giuridico, l'elenco è stato ampliato dai numeri 4-6. Il numero 6 («Stato produttore») è importante per la speciale regolamentazione sull'entrata in vigore (art. XIII par. 3).
Articolo III Divieto di passaggio di esplosivi plastici non contrassegnati sul territorio di uno Stato parte Nel paragrafo 2 l'espressione «le autorità militari e di polizia», prevista nel disegno del Comitato giuridico, è sostituita da «autorità (...) esercitanti funzioni militari o di polizia».
Articolo IV Controllo e distruzione di esplosivi plastici non contrassegnati Paragrafi 5 e 6: entrambi rimandano all'annesso. La loro integrazione nel testo della Convenzione invece che nell'annesso (come era stato proposto dal Comitato giuridico e respinto con veemenza da Germania, Giappone e Cina) ha salvato il consenso nell'ultima fase della Conferenza. Questi paragrafi tengono conto del fatto che, da un lato, l'annesso designa esplicitamente alcuni esplosivi plastici non contrassegnati che non sono considerati esplosivi ai sensi della Convenzione (Annesso, l a Parte, II a-d) e, dall'altro, che il trattamento di questi esplosivi plastici dev'essere disciplinato.
Articolo V Commissione internazionale tecnica degli esplosivi Mentre il disegno del Comitato giuridico prevedeva quindici membri, dopo lunghe discussioni e soprattutto a causa di numerosi voti espressi dai rappresentanti dei Paesi del Terzo Mondo la Conferenza ha deciso di portare questo numero a diciannove. Questo aumento si giustifica in quanto anche il numero dei membri della Commissione della navigazione aerea è stato aumentato a diciannove, come previsto dall'articolo 56 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RU 1971 1319 e Protocollo del 6 ottobre 1989). L'esigenza di una rappresentanza geografica equilibrata in seno alla Commissione non figura nel testo della Convenzione, bensì nella risoluzione della Conferenza.
Articolo VI Compiti della commissione L'articolo corrisponde con alcuni adeguamenti redazionali alla proposta del Comitato giuridico.
Articolo VII Modificazione dell'annesso Rimandiamo alle considerazioni nel numero 133.
Articolo Vili Notifica degli Stati parte II paragrafo 1 è stato inserito nel testo in occasione della Conferenza; il paragrafo 2 è stato completato dall'espressione «ed alle Organizzazioni internazionali interessate».
Articolo IX Aiuto dell'OACI ai fini dell'esecuzione Questo articolo è stato inserito nella Convenzione nella fase conclusiva della Conferenza, su proposta dell'Indonesia, sostenuta soprattutto dai Paesi del Terzo Mondo.
Articolo XI-XV Disposizioni finali Le disposizioni finali della Convenzione riprendono quelle delle convenzioni di Tokio (1963), dell'Aia (1970) e di Montreal (1971 e 1988), ratificate anche dalla Svizzera. L'unica differenza è la nomina dell'OACI quale Depositario (art. XIII par. 2). Inoltre per l'entrata in vigore è necessario il deposito di 35 strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o adesione, a condizione che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato di essere produttori di esplosivi plastici (art. XIII par. 3).
Annesso tecnico Fra gli esplosivi definiti nell'annesso tecnico figurano al momento esplosivi fabbricati in Svizzera: si tratta di un esplosivo adibito ad usi meramente civili (PLASTEX), di un esplosivo per usi militari (PLASTIT) e di un esplosivo adatto per entrambi gli usi (SWISS-SHEET).
3 Ripercussioni 31 Ripercussioni sul diritto interno La Convenzione non comporta cambiamenti a livello, della legislazione interna. I provvedimenti legislativi necessari per la trasposizione degli impegni di diritto internazionale possono essere ordinati in virtù della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41). Queste misure preventive e di polizia saranno adottate per il settore civile per completare l'obbligo del contrassegno attualmente in vigore, ma inteso unicamente a fini repressivi (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 26 marzo 1980 sugli esplosivi, RS 941.411). La necessità di legiferare esiste però anche nei confronti dell'esercito, delle amministrazioni militari e delle loro regìe (cfr. art. 2 della legge sugli esplosivi), in quanto anche gli esplosivi militari vengono considerati nella Convenzione.
32 Ripercussioni sull'effettivo del personale L'entrata in vigore della Convenzione non avrà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale a livello della Confederazione, dei Cantoni e Comuni.
33 Ripercussioni finanziarie Si può ritenere che la fabbricazione di un chilogrammo di esplosivo contrassegnato costerà circa 30 centesimi in più rispetto al prezzo dell'esplosivo privo di fattore di rilevamento. Si valuta inoltre che, in ambito militare, i costi della probabile necessaria trasformazione delle vecchie scorte saranno pari a circa la
metà dei costi della nuova produzione. Il costo della trasformazione, entro quindici anni (cfr. art. IV par. 3 della Convenzione), degli esplosivi attualmente non contrassegnati e non integrati in dispositivi militari si aggira sui 3 milioni di franchi.
4 Programma di legislatura II presente progetto è annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 HI 139, annesso 2).
5 Costituzionalità L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale è fissata nell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. La Convenzione del 1° marzo 1991 non è indenunciabile e non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. a e b Cost.). Data la sostanza, la portata e la necessaria immediata applicazione, la Convenzione non implica un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale. Essa non sottosta pertanto al referendum conformemente all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
Decreto federale Disegno che approva la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1993!), decreta:
Art. l ' La Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
"FF 1993 IV 340
Convenzione Traduzione» sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991
Gli Stati contraenti alla presente Convenzione, consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo, esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli, preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo, considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribuirebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti, riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento, considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento, in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all'unanimità dall'Assemblea (27a sessione) dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che ha approvato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale relativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie, notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all'attuazione di tale Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo I Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell'annesso tecnico alla presente Convenzione. Dal testo originale francese.
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
2. L'espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell'annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile. 3. L'espressione «contrassegno» significa l'aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l'annesso tecnico alla presente Convenzione. 4. L'espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che da luogo alla manufattura di esplosivi. 5. L'espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato che è Parte interessata. 6. L'espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.
Articolo II Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.
Articolo m 1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire l'entrata sul suo territorio o l'uscita dal suo territorio di esplosivi non contrassegnati. 2. Il paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte esercitanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell'articolo IV.
Articolo IV 1. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione. 2. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzio-
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
ne, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato. 3. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui è questione al paragrafo 1 del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del presente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 5. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della 1 a Parte dell'annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione. 6. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II della 1 " Parte dell'annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosivi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto paragrafo II.
Articolo V 1. È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consiglio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione. 2. I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostanziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi. 3. I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nel loro mandato.
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
4. Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all'anno alla sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio. 5. La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l'approvazione del Consiglio.
Articolo VI 1. La Commissione valuta l'andamento tecnico della manufattura, delle operazioni di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi. 2. La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate. 3. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti emendamenti dell'annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione. 4. Il Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell'annesso tecnico alla presente Convenzione.
Articolo VII 1. Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell'annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. Il Consiglio comunica queste osservazioni non appena possibile alla Commissione affinchè le esamini. Il Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull'emendamento proposto a consultare la Commissione. 2. La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. Il Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell'emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l'emendamento per l'adozione di tutti gli Stati parte. 3. Se l'emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifica dell'emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed esso entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure successivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto. 4. Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l'emendamento proposto potranno in seguito, depositando uno strumento d'accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell'emendamento.
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
5. Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consiglio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare. 6. Se l'emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.
Articolo Vili 1. Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potrebbero essere utili per la Commissione nell'adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo VI. 2. Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. II Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.
Articolo IX II Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull'andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.
Articolo X L'annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.
Articolo XI 1. Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato parte può, all'atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Depositario.
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Articolo XII Tranne che nei casi di cui all'articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.
Articolo XIII 1. La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo. 2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore. 3. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore. 4. Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell'articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944).
Articolo XIV II Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte: 1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma; 2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore; 3. la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
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4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione o del suo annesso tecnico; 5. ogni denuncia effettuata in virtù dell'articolo XV; 6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 2 dell'articolo XI.
Articolo XV 1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Depositario. 2. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell'anno mille novecento novantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.
Seguono le firme
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Annesso tecnico
Parte prima: Descrizione degli esplosivi I. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo I della presente Convenzione sono i seguenti: a) essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10^-4 Pa ad una temperatura di 25°C; b) nella loro formulazione, includono un legante, e e) dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna. II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi fornita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che: a) sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di esplosivi nuovi o modificati; b) sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di esplosivi; e) sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie; oppure d) sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte integrante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti durante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo 4 dell'articolo IV della presente Convenzione. III. Nella presente parte: l'espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e e) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato parte interessato»; l'espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotetrametilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene-trinitramina (esogeno, RDX).
Parte seconda: Fattori di rilevamento Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono de-
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stinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rilevamento a vapore. In ciascun caso, l'introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella.
Tavola
Designazione del fattore di rilevamento Formula Peso Concentrazione molecolare molecolare minima
Dinitrato di etileneglicol (EGDN) C2H4(N03)2 152 0,2% in massa 2,3 dimetil- 2,3-dinitrobutano (DMNB) C6H12(N02)2 176 0,1 % in massa para-Mononitrotoluene (p-MNT) C7H7N02 137 0,5% in massa orto-Mononitrotoluene (o-MNT) C7H7NO2 137 0,5% in massa
Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentrazione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.
625?
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento del 4 ottobre 1993
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1993 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 49 Cahier Numero
Geschäftsnummer 93.080 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 14.12.1993 Date Data
Seite 340-359 Pagina
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