FF 1994 II 1
Messaggio sulla Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea del 13 dicembre 1993
#ST# 93.097
Messaggio sulla Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea
del 13 dicembre 1993
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale che approva la Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea, firmata dalla Svizzera il 25 giugno 1991 con riserva di ratifica. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
13 dicembre 1993 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1993 - 826 1 Foglio federale. 77° anno. Voi. li
Compendio
La Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea (denominata «Convenzione di Istanbul») è uno strumento internazionale il cui campo di applicazione è limitato all'importazione temporanea delle merci. È suddivisa in due parti: la prima comprende il testo convenzionale propriamente detto che consta di 34 articoli con disposizioni di carattere generale sui diversi problemi quali il campo di applicazione, la struttura degli allegati, la garanzia, i titoli di ammissione temporanea, il Comitato di gestione e le procedure di adesione e di emendamento. La seconda parte invece comprende un insieme di 13 allegati ognuno dei quali fa riferimento ad una particolare categoria di merci con disposizioni specifiche. La Convenzione mira da un canto a raggnippare in un solo strumento l'insieme delle disposizioni relative all'ammissione temporanea delle merci che figurano in molte convenzioni e accordi e, dall'altro, ad armonizzare e semplificare le pertinenti procedure perseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale o turistico.
Messaggio
I Parte generale II Introduzione La Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea (denominata «Convenzione di Istanbul» a motivo del luogo di adozione (dappresso «Convenzione») è stata conclusa nel corso della 75a e della 76a sessione del Consiglio di cooperazione doganale (CCD) tenutesi a Istanbul dal 25 al 28 giugno 1990. La Convenzione è stata aperta alla firma dal 28 giugno 1990 al 30 giugno 1991. Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Ghana, l'Irlanda, Israele, il Lussemburgo, il Niger, la Nigeria, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna, il Sudan, la Turchia e la Comunità economica europea hanno firmato la Convenzione nel 1990 seguiti poi da Algeria, Cecoslovacchia, Italia, Marocco, Pakistan, Svizzera, Ungheria e Zimbabwe che l'hanno parimenti firmata nel 1991 con riserva di ratifica. Attualmente l'Australia, la Cina e la Giordania hanno depositato lo strumento d'adesione e accettato gli allegati A e B.l. Lo Zimbabwe ha ratificato la Convenzione e accettato gli allegati A, B.2., B.3., B.5., B.6. e B. 9. Il Nigeria ha ratificato la Convenzione e accettato tutti gli allegati. La Convenzione è entrata in vigore il 27 novembre 1993.
12 Situazione iniziale Da numerosi anni il CCD aveva tentato di raggruppare in un solo strumento tutte le facilitazioni di ammissione temporanea delle merci per consentire la semplificazione e l'armonizzaziorie delle relative procedure. Infatti procedure diverse e complesse possono rallentare il movimento delle merci attraverso le frontiere. In considerazione di quanto precede il CCD aveva deciso nel 1985 di avviare uno studio approfondito su tutti gli aspetti delle facilitazioni di ammissione temporanea. Detto studio è sfociato nell'elaborazione della nuova convenzione. I lavori sono stati effettuati e coordinati dal Comitato tecnico permanente (CTP) e dal relativo Gruppo di lavoro, organo sussidiario del CCD, dato che le dogane fungono in generale da ente principale. Si sono comunque rese necessarie la consultazione e la partecipazione dei vari servizi e organi interessati, sia a livello nazionale che internazionale. La Svizzera ha da sempre attribuito molta importanza ai provvedimenti adottati a livello internazionale tesi soprattutto ad agevolare il commercio internazionale e l'eliminazione degli ostacoli alle frontiere. Per questa ragione ha partecipato attivamente ai lavori d'elaborazione della convenzione in esame.
13 Obiettivi della Convenzione La Convenzione non istituisce un nuovo regime doganale per l'ammissione temporanea delle merci. Essa non tende neppure a limitare gli obblighi dei trasportatori e non pregiudica in nessun modo la legislazione delle Parti contraenti per quanto concerne le procedure di ammissione temporanea. Essa mira invece a raggruppare in un solo strumento l'insieme delle disposizioni relative all'ammissione temporanea tuttora sparse in molte convenzioni e accordi nonché ad armonizzare e semplificare le procedure perseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale o turistico. Il campo di applicazione è limitato all'importazione temporanea delle merci. La Convenzione è uno strumento del CCD e quindi di portata mondiale. Essa è aperta a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni di integrazione economica regionale.
14 Struttura e contenuto della Convenzione La Convenzione consta di un preambolo, cinque capitoli e tredici allegati. Il capitolo I fa riferimento alle disposizioni di carattere generale e definisce le espressioni usate (art. 1). Il capitolo II concerne il campo di applicazione e la struttura degli allegati (art. 2 e 3) mentre il capitolo III tratta le disposizioni particolari dell'ammissione temporanea (art. 4-14). Il capitolo IV contiene disposizioni di vario genere (riduzione delle formalità, facilitazioni, proibizioni e restrizioni, infrazioni, scambio di informazioni (art. 15-21) ed il capitolo V le disposizioni finali (art. 22-34). Ogni allegato tratta una particolare categoria di merci e comprende disposizioni specifiche applicabili alle merci che formano oggetto della Convenzione. Qui di seguito i diversi allegati:
Allegato A Allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA, carnet CPD);
Allegato B.l. Allegato relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga;
Allegato B.2. Allegato relativo al materiale professionale;
Allegato B.3. Allegato relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale;
Allegato B.4. Allegato relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione;
Allegato B.5. Allegato relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali;
Allegato B.6. Allegato relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi;
Allegato B.7. Allegato relativo al materiale di propaganda turistica;
Allegato B.8. Allegato relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero;
Allegato B.9. Allegato relativo alle merci importate a fini umanitari;
Allegato C Allegato concernente i mezzi di trasporto;
Allegato D Allegato relativo agli animali;
Allegato E Allegato relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione.
2 Parte speciale: Commento delle disposizioni della Convenzione 21 Testo della Convenzione L'articolo 2 prevede di accordare l'ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), senza pregiudizio delle disposizioni dell'Allegato E, in esenzione dei dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tale disposizione dovrebbe favorire la lotta contro il protezionismo. L'articolo 4 precisa che l'ammissione temporanea può essere subordinata alla presentazione di un documento doganale e alla costituzione di una garanzia che non superi l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione la cui riscossione è sospesa. Nel caso di merci soggette a proibizioni o a restrizioni all'importazione risultanti da leggi e regolamenti nazionali, può essere richiesta una garanzia complementare alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Questa disposizione tiene conto del fatto che attualmente la dogana ha la possibilità di controllare le merci per verificare, ad esempio, l'osservanza delle norme di sicurezza a tutela dei consumatori, dei regolamenti contro l'inquinamento atmosferico, ecc. L'articolo 5 mira ad estendere il campo di applicazione dei titoli di ammissione temporanea (carnet ATA), obbligando le Parti contraenti ad accettare i carnet ATA per tutte le merci, (ivi compresi i mezzi di trasporto) che formano oggetto della Convenzione, in sostituzione dei documenti doganali nazionali e della costituzione di una garanzia. Questa clausola reca manifestamente un miglioramento rispetto alla Convenzione A.T.A. (RS 0.631.244.57) che definisce vagamente la categoria di merci per le quali può essere rilasciato un carnet ATA. Secondo l'articolo 8 il beneficio del regime dell'ammissione temporanea può essere trasferito ad altri. È la prima volta che una disposizione particolarmente elastica figura in una convenzione internazionale di questo genere. La legislazione nazionale non contiene nessuna disposizione contraria a questa possibilità di trasferimento. L'articolo 17 precisa che le disposizioni della Convenzione stabiliscono facilitazioni minime e non ostano all'applicazione di facilitazioni maggiori che talune Parti contraenti accordano o accorderanno sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.
L'articolo 21 concerne lo scambio di informazioni tra Parti contraenti nella misura consentita dalla legislazione nazionale. Anche in questo caso è la prima volta che una tale disposizione figura in una convenzione internazionale relativa all'ammissione temporanea. Secondo l'articolo 24 le unioni doganali o economiche possono diventare Parte contraente della Convenzione e pertanto esercitare i diritti, compreso il diritto
di voto, che la Convenzione conferisce ai singoli Stati contraenti. Questo stesso articolo stabilisce che per diventare Parte contraente ogni Paese deve accettare oltre all'Allegato A almeno un secondo allegato. L'articolo 27 prevede che all'entrata in vigore di un allegato della Convenzione recante una disposizione abrogativa (Allegati A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., e C), tale allegato abroga e sostituisce le convenzioni o le disposizioni delle convenzioni che formano oggetto della disposizione abrogativa negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni. Questo articolo corrisponde all'articolo 30 numero 4 lettera b della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). L'artìcolo 29 prevede la possibilità per le Parti contraenti di formulare riserve nei confronti delle disposizioni degli allegati. In tal caso ogni Parte contraente esaminerà, almeno ogni cinque anni, le disposizioni su cui ha formulato riserve raffrontandole alle disposizioni della propria legislazione nazionale e notificherà al depositario i risultati di tale esame. L'articolo 30 tratta l'estensione territoriale. Al pari delle altre convenzioni doganali accettate dalla Svizzera, la presente Convenzione si applica, conformemente al Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RU 1991 2211), anche al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale. L'articolo 31 stipula che la Convenzione è conclusa per una durata illimitata e precisa che la denuncia deve essere notificata a mezzo di strumento scritto trasmesso al depositario. La denuncia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denuncia. Le disposizioni degli altri articoli non richiedono commenti particolari essendo analoghe a quelle che figurano in altre convenzioni doganali elaborate in seno al CCD.
22 Allegati alla Convenzione Gli allegati sono redatti in modo uniforme in quanto contengono le definizioni dei principali termini doganali utilizzati nonché disposizioni particolari applicabili alle merci. Gli Allegati A, B.I., B.3., B.5., C, D e E prevedono la possibilità di formulare riserve in merito alle pertinenti disposizioni. Lo scopo è di consentire il maggior numero di adesioni. Gli Allegati A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., C e D riprendono totalmente o parzialmente le disposizioni che figurano nei precedenti accordi o convenzioni cui ha aderito a suo tempo anche la Svizzera. Come sottolineato qui innanzi il CCD ha finora allestito tredici allegati. Le divergenze tra le disposizioni degli allegati alla Convenzione e quelle che figurano negli accordi e nelle convenzioni precedenti sono evidenziate qui di seguito. L'Allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA, carnet CPD) (Allegato A) riunisce in un solo testo i tre titoli di ammissione temporanea utilizzati nel quadro delle vigenti convenzioni: Convenzione doganale del
6 dicembre 1961 concernente libretti A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A., RS 0.631.244.57), Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (RS 0.631.251.4) e Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (RS 0.631.252.52). Esso riprende le disposizioni della Convenzione A.T.A. e mira ad armonizzare le condizioni di rilascio, utilizzazione e verifica dei libretti di ammissione temporanea. L'Allegato relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un 'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga (Allegato B.l.) riprende le disposizioni della Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente le agevolezze per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi e manifestazioni analoghe (RS 0.631.244.56). Ai fini dell'armonizzazione fissa un termine di almeno sei mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea per la riesportazione delle merci (art. 4). L'Allegato relativo al materiale professionale (Allegato B.2.) riprende le disposizioni della Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente l'importazione temporanea di materiale professionale (RS 0.631.244.54). Esso prevede di accordare l'ammissione temporanea dei materiali destinati alla produzione e ai servizi giornalistici, radiofonici o televisivi e di veicoli appositamente adattati per essere utilizzati per la realizzazione di servizi giornalistici, radiofonici o televisivi e la loro attrezzatura, importati da enti pubblici o privati riconosciuti a tal fine dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia (art. 4). Ad eccezione dei veicoli, il termine per la riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea (art. 5). L'Allegato relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale (Allegato B.3.) riprende le disposizioni delle seguenti convenzioni: Convenzione europea
del 9 dicembre 1960 concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali (RS 0.631.250.12), Convenzione doganale del 6 ottobre 1960 concernente l'importazione temporanea d'imballaggi (RS 0.631.244.53), Convenzione doganale del 2 dicembre 1972 concernente i contenitori (RS 0.631.250.112) e Convenzione internazionale del 7 novembre 1952 per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario (RS 0.631.244.52). II termine per la riesportazione è di almeno sei mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea (art. 6). Riguardo al termine di cui sopra non sussisteranno più discriminazioni per gli imballaggi pieni o vuoti. Inoltre, ai contenitori, alle palette e agli imballaggi è concessa l'ammissione temporanea senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia (art. 5). L'Allegato relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (Allegato B.4.) è un chiaro esempio dell'estensione, a livello internazionale, delle agevolazioni concesse sino ad ora unilateralmente. L'Allegato si applica alle merci quali matrici, clichés, stampi, disegni, progetti, modelli, strumenti di misura, di controllo e di verifica, utensili e strumenti speciali importati nel quadro di un processo di fabbricazione (art. 1). Include tra l'altro i mezzi di produzione sostitutivi (strumenti, apparecchi e macchine) che, in attesa della fornitura o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore. L'Allegato relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali (Allegato B.5.) riprende le disposizioni delle seguenti convenzioni: Convenzione doganale del 1° dicembre 1964 relativa al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare (RS 0.631.145.273), Convenzione doganale dell'11 giugno 1968 relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico (RS 0.631.242.011) e Convenzione doganale dell'8 giugno 1970 relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico (RS 0.631.242.012). Per le merci di cui al presente Allegato non è richiesto alcun documento doganale né garanzia (art. 4). Inoltre il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali è di dodici
mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea (art. 5). L'Allegato relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi (Allegato B.6.) riprende in parte le disposizioni della Convenzione del 4 giugno 1954 sulle agevolezze doganali a favore del turismo (RS 0.631.250.21). L'elenco delle merci considerate effetti personali è stato integrato e aggiornato rispetto a quello della Convenzione del 1954. D'altro canto è la prima volta che l'ammissione temporanea delle merci importate a fini sportivi figura in uno strumento internazionale. Tale disposizione dovrebbe quindi favorire gli scambi sportivi internazionali. Infine per le merci importate a fini sportivi, in sostituzione del documento doganale e della garanzia possono essere richiesti l'inventario di dette merci e, per quanto possibile, un impegno scritto in merito alla loro riesportazione (art. 4). L'Allegato relativo al materiale di propaganda turistica (Allegato B.7.) riprende le disposizioni del Protocollo addizionale del 4 giugno 1954 alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e materiale di propaganda turistica (RS 0.631.250.211). L'Allegato relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero (Allegato B.8.) prevede facilitazioni analoghe a quelle concesse sinora dalla Svizzera nel quadro di accordi bilaterali che rimarranno in vigore (ad es. Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito, RS 0.631.256.913.61; Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine, RS 0.631.256.916.31; Accordo del 1° agosto 1946 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine, RS 0.631.256.934.91; Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo (RS 0.631.256.945.41). Questo allegato è stato elaborato su iniziativa svizzera e riprende in gran parte le disposizioni della legislazione nazionale. L'Allegato relativo alle merci importate a fini umanitari (Allegato B.9.) è un altro esempio dell'estensione, a livello multilaterale, delle agevolazioni concesse sinora autonomamente o sulla base di accordi bilaterali. L'allegato si applica
al materiale medico chirurgico e di laboratorio, alle spedizioni aventi carattere di urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi. L'Allegato concernente i mezzi di trasporto (Allegato C) riprende le disposizioni delle seguenti Convenzioni: Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (RS 0.631.251.4), Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (RS 0.631.252.52) e Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili (RS 0.631.251.7). Queste disposizioni sono state comunque attualizzate. L'Allegato C disciplina unicamente le modalità di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; le disposizioni relative ai documenti doganali sono state trasferite nell'allegato A. Infine è concessa l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita una garanzia (art. 6). Se, in applicazione dell'articolo 10 (b) venisse richiesta una garanzia, contrariamente alle tre convenzioni citate, essa non implicherà nessun elemento a copertura delle penali. L'Allegato C è anche molto più preciso delle Convenzioni del 1954 e del 1956 per quanto concerne il termine di riesportazione (art. 9) nella misura in cui si prefigge l'armonizzazione del termine in questione. L'Allegato relativo agli animali (Allegato D) estende, a livello internazionale, le agevolazioni finora accordate unilateralmente da un certo numero di Paesi. Occorre notare che l'articolo 19 della Convenzione autorizza l'applicazione delle proibizioni o restrizioni derivanti da leggi e regolamenti, se basate su considerazioni di carattere veterinario o destinate a proteggere le specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington, RS 0.453). L'Allegato relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione (Allegato E) riveste carattere eccezionale poiché, contrariamente agli altri allegati, non prevede la sospensione totale dei dazi e tasse
all'importazione. Esso si riferisce a un ventaglio estremamente ampio di merci importate temporaneamente che però non soddisfano le condizioni necessarie all'ottenimento della sospensione totale dei dazi e tasse all'importazione. L'Allegato E dovrebbe agevolare le operazioni congiunte. Questo allegato prevede inoltre che ogni Parte contraente può redigere un elenco delle merci ammesse o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale che comunicherà al depositario della Convenzione (art. 4). Per meglio agevolare il computo dei costi delle imprese interessate, è parimenti previsto che l'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili non deve essere superiore al 5 per cento per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale (art. 5).
23 Accettazione degli allegati, riserve e notificazioni Come indicato qui innanzi la Convenzione prevede una certa flessibilità per quanto concerne l'accettazione degli allegati e delle pertinenti disposizioni. Secondo l'articolo 29 ogni Parte contraente che accetti un allegato può, al momento dell'accettazione o in un secondo tempo, formulare riserve nei confronti delle disposizioni che non intende applicare sul proprio territorio indicando le disparità esistenti tra le disposizioni della propria legislazione e le disposizioni in oggetto. Per quanto riguarda la Svizzera, la ratifica della Convenzione può includere anche l'accettazione di tutti gli allegati adottati dal CCD, ad eccezione di quelli relativi alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (Allegato B.4.) e alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e tasse all'importazione (Allegato E). Contrariamente alle disposizioni dell'Allegato B.4., la legislazione nazionale esige il prelievo di un'imposta sulla controprestazione per l'utilizzazione commerciale o industriale delle merci importate temporaneamente nel quadro di un processo di fabbricazione. Ciò consente di stabilire parità di trattamento tra i beni d'investimento importati definitivamente o acquistati in Svizzera, quindi soggetti a imposta, e quelli importati temporaneamente. Fattore non trascurabile, saranno eliminate anche le distorsioni concorrenziali. In queste condizioni non sembra indicato modificare la vigente legislazione nazionale. La nozione di sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione temporanea di cui all'Allegato E è del tutto inesistente nella legislazione doganale svizzera. Tuttavia le merci che non soggiacciono all'uno o all'altro di questi allegati o che non adempiono tutte le condizioni ivi sancite possono per lo più beneficiare in Svizzera dell'importazione temporanea in virtù della legislazione nazionale. Anche in questo caso sono sempre ammesse in sospensione totale dei tazi e delle tasse. La prassi nazionale è quindi più liberale di quella fissata dall'Allegato E. Per contro le merci non coperte da un allegato e destinate ad essere utilizzate temporaneamente, ad esempio per la produzione o la lavorazione, soggiacciono ad un'imposta sulla controprestazione per utilizzazione commerciale o industriale. Non possiamo quindi accettare l'Allegato E per gli
stessi motivi già addotti nei confronti dell'Allegato B.4. In merito alle disposizioni contenute negli altri allegati, la Svizzera sarà costretta a formulare, malgrado una legislazione doganale molto più liberale rispetto alla normativa proposta, un certo numero di riserve nei confronti delle disposizioni che contrastano con la legislazione nazionale. Successivamente e nello spirito della Convenzione, la Svizzera dovrà predisporre a tempo debito l'adeguata modifica di talune norme legislative onde armonizzarle progressivamente con quelle degli allegati. La ratifica della Convenzione implicherà anche la notifica di informazioni al Segretario generale del CCD a norma di diverse disposizioni della Convenzione (art. 24 n. 6).
24 Modifica della Convenzione Gli articoli 22 e seguenti predispongono un regime di revisione. Le Parti contraenti sono membri di un comitato di gestione (art. 22 n. 2). Le proposte di emendamento della Convenzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti (art. 22 n. 8). Questa norma mira ad evitare la presentazione di frequenti domande di revisione. All'uopo sono previste due procedure di revisione. La prima riguarda l'incorporazione nella Convenzione di nuovi allegati ad opera del comitato di gestione (art. 22 n. 1); la seconda, gli emendamenti alla Convenzione e ai suoi allegati, raccomandati dal comitato di gestione (art. 32 n. 1). L'incorporazione di nuovi allegati decisa dal comitato di gestione deve essere accettata dalle Parti contraenti che a loro volta lo notificano al depositario (art. 24 n. 5). Gli emendamenti alla Convenzione e agli allegati esistenti, raccomandati dal comitato di gestione, sono ritenuti accettati qualora entro un determinato periodo una Parte contraente non abbia notificato al depositario obiezioni in merito (art. 32 n. 3). La differenza esistente tra le due procedure qui innanzi descritte è importante per decidere se delegare al nostro Consiglio o alle Camere la competenza di definire l'incorporazione di nuovi allegati o l'esame di emendamenti alla convenzione e agli allegati esistenti. L'incorporazione di nuovi allegati deve essere sottoposta in linea di principio alle Camere per approvazione in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. È nostro compito invece esaminare gli emendamenti della Convenzione e dei suoi allegati raccomandati dal comitato di gestione. Entro i termini fissati dovremo decidere se notificare o meno un'obiezione. Contrariamente alla prima procedura, non si tratta, nella fattispecie, di applicare norme costituzionali per la conclusione di trattati internazionali. L'accettazione di tali modifiche convenzionali non richiède una procedura di ratifica parlamentare. In quanto autorità incaricata della conduzione degli affari esteri della Confederazione, è nostro precipuo compito esaminare le raccomandazioni di emendamento presentate dal comitato di gestione e, se del caso, notificare eventuali obiezioni. Approvando la Convenzione le Camere accettano automaticamente la procedura
di modifica prevista dall'articolo 32 - in particolare la competenza conferita al comitato di gestione - e di conseguenza il fatto che spetti a noi a decidere l'accettazione o meno di dette modifiche (cfr. FF 1982 III 876).
3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Nessuna.
4 Programma di legislatura
L'adesione della Svizzera alla Convenzione relativa all'ammissione temporanea figura nel Rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1).
5 Rapporto con il diritto europeo
La Convenzione è stata negoziata in seno al Consiglio di cooperazione doganale (CCD), nel cui ambito sono rappresentati anche i Membri della Comunità economica europea e dell'AELS, e firmata dalla Comunità europea il 28 giugno 1990 con riserva di ratifica. Successivamente è stata approvata dalla Comunità europea il 15 marzo 1993 con decisione del Consiglio. La Comunità europea ha accettato la totalità degli allegati pur formulando alcune riserve onde tener conto delle esigenze dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di ammissione temporanea. Nel giugno 1991 gli Stati membri della CE, ad esclusione della Grecia, hanno firmato la Convenzione con riserva di ratifica. Essa entrerà in vigore per la Comunità europea simultaneamente all'entrata in vigore per i suoi Stati membri. Si può dunque concludere che la Convenzione non contiene nessuna disposizione contraria al diritto comunitario.
6 Costituzionalità La costituzionalità del decreto federale concernente l'adesione alla Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale i trattati internazionali sottostanno al referendum quando sono di durata indeterminata e sono indenunciabili (lett. a), prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale (lett. b) o implicano un'unificazione multilaterale del diritto (lett. e). La Convenzione è conclusa per una durata illimitata ma può essere denunciata in qualsiasi momento (art. 31 n. 1). La denuncia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denuncia (art. 31 n. 3). La Convenzione non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e pertanto non sottosta al referendum in conformità dell'articolo 89 capoverso 3 lettere a-b della Costituzione federale. Occorre chiedersi se l'adesione alla Convenzione comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Secondo la prassi usuale del nostro Collegio, sottostanno al referendum facoltativo, ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione, solo i trattati che contengono diritto uniforme, nell'insieme direttamente applicabile e che disciplinano nei particolari un campo giuridico ben definito e di singolare importanza per giustificare, a livello nazionale e per analogia, l'elaborazione di una legge particolare (FF 1988 II 801, 1990
Ili 779). Il Parlamento ha sfumato e precisato la nostra prassi e deciso che in casi particolari (per l'importanza o per la natura delle disposizioni o perché è prevista l'istituzione di organi di controllo internazionali), vi può essere unificazione multilaterale del diritto anche quando le norme internazionali in questione non sono molto numerose (FF 1992 III 270, 1990 III 779 compresi i riferimenti). Sarà il caso di esaminare se la Convenzione crea un diritto uniforme direttamente applicabile. La Convenzione non- si limita ad enunciare un programma o a fisssare linee direttive. L'articolo 2 della convenzione impone ad ogni Parte contraente l'obbligo di accordare, in talune condizioni, l'ammissione temporanea alle merci che formano oggetto degli allegati. Gli articoli 9-14 fissano invece condizioni d'appuramento dell'ammissione temporanea. Secondo l'articolo 20 ogni infrazione alle disposizioni della convenzione rende il trasgressore, sul territorio della Parte contraente in cui l'infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale Parte contraente. La Convenzione relativa all'ammissione temporanea appare quindi sufficientemente precisa e può essere direttamente applicabile in quanto tale dalle autorità amministrative. Peraltro, qualora fossero adempiute le condizioni, la Convenzione conferisce agli interessati un diritto alla concessione dell'ammissione temporanea. Possiamo quindi asserire che le disposizioni convenzionali possono essere nell'insieme direttamente applicabili alle persone. Non si tratta però di una regolamentazione dettagliata di un ambito giuridico definito. La Convenzione non disciplina ambiti così fondamentali da implicare un'unificazione multilaterale/ del diritto. Le agevolazioni previste sono una semplice conseguenza di una soluzione utile e attuabile nei settori dei dazi all'importazione. La Svizzera concede da parecchio tempo agevolazioni in modo autonomo o sulla base di convenzioni internazionali. In merito facciamo notare che le disposizioni ancorate nelle convenzioni esistenti e che costituiscono il nucleo principale della nuova convenzione sono state «modificate» solo minimamente (FF 1992 II 1018). La Convenzione non comporta dunque un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale.
Per concludere, il decreto federale che vi sottoponiamo per approvazione non sottosta al referendum.
Decreto federale Disegno concernente la Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 1993'*, decreta:
Art. l Sono approvati: a. la Convenzione doganale del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea; b. gli Allegati A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C e D della Convenzione con le seguenti riserve: Allegato B.3.
Riserva all'articolo 2 lettera g in applicazione dell'articolo 7 lettera a: Sottostanno alle normali formalità dell'ammissione temporanea i film, i nastri magnetici, i film magnetizzati ed altri supporti di suono o di immagini destinati alla sonorizzazione o al doppiaggio.
Riserva all'articolo 5 numero I in applicazione dell'articolo 7 lettera b: Per l'ammissione temporanea degli imballaggi nuovi, importati vuoti e destinati ad essere utilizzati più volte si richiedono la presentazione di un documento doganale e la costituzione di una garanzia. Allegato B.S.
Riserva all'articolo 4 in applicazione dell'articolo 6: Per l'ammissione temporanea del materiale scientifico e pedagogico si richiede la presentazione di un documento doganale. II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e i relativi allegati ai sensi del capoverso 1 lettera b formulando le riserve ivi menzionate.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
14 6489
Convenzione Traduzione» relativa all'ammissione temporanea
Preambolo Le Parti contraenti della presente convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, Constatando l'attuale insoddisfacente situazione dovuta al moltiplicarsi e alla dispersione delle convenzioni doganali internazionali relative all'ammissione temporanea, Considerando che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi se altri casi di ammissione temporanea formassero oggetto di normativa internazionale, Tenuto conto dei voti espressi dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati che auspicano l'adozione di facilitazioni per l'espletamento delle formalità relative all'ammissione temporanea, Considerando che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, in particolare l'adozione di uno strumento internazionale unico raggruppante tutte le convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea, possono facilitare agli operatori l'accesso alle disposizioni internazionali vigenti in proposito e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali, Convinte che uno strumento internazionale in cui figurino disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea possa arrecare notevoli vantaggi agli scambi internazionali e garantire una maggiore semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali, che costituisce uno dei principali obiettivi del Consiglio di cooperazione doganale, Decise a facilitare l'ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure, perseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale o turistico, Considerando che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuisce a facilitare la procedura di ammissione temporanea quando siano richiesti un documento doganale e una garanzia, Hanno convenuto quanto segue:
"Dal testo originale francese.
Capitolo I Disposizioni di carattere generale Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione della presente convenzione si intendono per: a) «ammissione temporanea»: il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto; b) «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi; e) «garanzia»: ciò che garantisce, a giudizio dell'amministrazione doganale, l'esecuzione di un obbligo nei confronti di questa. La garanzia è detta «globale» quando garantisce l'esecuzione degli obblighi risultanti da più operazioni; d) «titolo di ammissione temporanea»: il documento doganale internazionale, equivalente alla dichiarazione doganale, che permette d'identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all'importazione; e) «unione doganale o economica»: un'unione costituita e composta dai membri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della presente convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente convenzione; f) «persona»: sia una persona fisica che una persona giuridica, a meno che il contesto non disponga diversamente; g) «Consiglio»: l'organizzazione istituita dalla convenzione sull'istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950; h) «ratifica»: la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.
Capitolo II Campo d'applicazione della convenzione Articolo 2 1. Ogni Parte contraente s'impegna ad accordare l'ammissione temporanea, alle condizioni previste dalla presente convenzione, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che formano oggetto degli allegati della presente convenzione. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni proprie dell'allegato E, l'ammissione temporanea è accordata in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico.
Struttura degli allegati Articolo 3 Ogni allegato della presente convenzione si compone, in linea di massima: a) delle definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell'allegato; b) di disposizioni particolari applicabili alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), oggetto dell'allegato.
Capitolo III Disposizioni particolari Documento e garanzia Articolo 4 1. A meno che un allegato non disponga diversamente, ogni Parte contraente ha il diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla presentazione di un documento doganale e alla costituzione di una garanzia. 2. Quando, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, venga richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a costituire una garanzia globale. 3. Salvo disposizioni contrarie previste in un allegato, l'importo della garanzia non supera l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione la cui riscossione è sospesa. 4. Nel caso di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) soggette a proibizioni o a restrizioni all'importazione risultanti da leggi e regolamenti nazionali può essere richiesta una garanzia complementare alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.
Titoli di ammissione temporanea Articolo 5 Senza pregiudizio delle operazioni di ammissione temporanea di cui all'allegato E, ogni Parte contraente accetta, in sostituzione dei documenti doganali nazionali e a garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'allegato A, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel suo territorio, rilasciato e utilizzato nelle condizioni di cui al predetto allegato per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri allegati della presente convenzione da essa accettati.
Identificazione Articolo 6 Ogni Parte contraente può subordinare l'ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla condizione che possano essere identificate all'atto dell'appuramento dell'ammissione temporanea.
Termine per la riesportazione Articolo 7 1. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea devono essere riesportate nel termine stabilito, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo dell'ammissione temporanea. Questo termine è stabilito in ciascun allegato. 2. Le autorità doganali possono accordare un termine più lungo di quello previsto in ciascun allegato o prorogare il termine iniziale. 3. Quando le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito a sequestro e tale sequestro non è stato effettuato a richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro.
Trasferimento dell'ammissione temporanea Articolo 8 Ogni Parte contraente può, a richiesta, autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad altra persona, quando questa: a) soddisfi alle condizioni di cui alla presente convenzione, e b) si assuma gli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.
18 Appuramento dell'ammissione temporanea
Articolo 9 L'appuramento normale dell'ammissione temporanea avviene con la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea.
Articolo 10 Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate con una o più spedizioni.
Articolo 11 Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate da un ufficio doganale diverso da quello d'importazione.
Altri possibili casi di appuramento Articolo 12 L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto, d'intesa con le autorità competenti, con l'introduzione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi, in zone franche o in depositi doganali o con il loro vincolo al regime di transito doganale, in vista della loro successiva esportazione o del loro vincolo ad altra destinazione ammessa.
Articolo 13 L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto con l'immissione in consumo, quando le circostanze lo giustifichino e la legislazione nazionale lo autorizzi, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le formalità in tal caso applicabili.
Articolo 14 1. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto se le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), gravemente danneggiate in seguito ad incidente o forza maggiore, sono, secondo la decisione delle autorità doganali: a) soggette ai dazi e alle tasse all'importazione esigibili alla data in cui sono presentate alla dogana danneggiate, ai fini dell'appuramento dell'ammissione temporanea; b) cedute gratuitamente alle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea; in tal caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione; oppure
e) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati; i relativi residui e pezzi recuperati sono soggetti, in caso di immissione in consumo, ai dazi e alle tasse all'importazione esigibili alla data e nello stato in cui sono presentati alla dogana dopo l'incidente o il caso di forza maggiore. 2. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto anche se, a richiesta dell'interessato e secondo la decisione delle autorità doganali, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è attribuita una delle destinazioni previste al precedente paragrafo 1, lettera b) o e). 3. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto, a richiesta dell'interessato, anche se questi giustifica, a giudizio delle autorità doganali, la distruzione o la perdita totale delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in seguito a incidente o a cause di forza maggiore. In tal caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione.
Capitolo IV Disposizioni varie Riduzione delle formalità Articolo 15 Ogni Parte contraente riduce al minimo le formalità doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente convenzione e pubblica, al più presto, i regolamenti che emana in merito a tali formalità.
Autorizzazione preliminare Articolo 16 1. Quando l'ammissione temporanea sia subordinata ad un'autorizzazione preliminare, questa è concessa quanto prima dall'ufficio doganale competente. 2. Quando, in casi eccezionali, sia richiesta un'autorizzazione diversa dall'autorizzazione doganale, questa è concessa al più presto.
Facilitazioni minime Articolo 17 Le disposizioni della presente convenzione stabiliscono facilitazioni minime e non ostano all'applicazione di facilitazioni maggiori che talune Parti contraenti accordano o accorderanno con disposizioni unilaterali o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.
Unioni doganali o economiche Articolo 18 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione i territori delle Parti contraenti che formano un'unione doganale o economica possono essere considerati come un solo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che formano un'unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea nel territorio di tale unione, sempre che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione.
Proibizioni e restrizioni Articolo 19 Le disposizioni della presente convenzione non ostano all'applicazione delle proibizioni e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali e basate su considerazioni di carattere non economico, come considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene o sanità pubblica, o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione o relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.
Infrazioni Articolo 20 1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione rende il trasgressore, nel territorio della Parte contraente in cui l'infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale Parte contraente. 2. Quando non sia possibile determinare il territorio in cui è stata commessa l'infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
Scambio d'informazioni Articolo 21 Le Parti contraenti si comunicano mutualmente, a richiesta e nella misura autorizzata dalla normativa nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
Capitolo V Disposizioni finali Comitato di gestione Articolo 22 1. Viene costituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l'applicazione della presente convenzione e di predisporre qualsiasi misura atta a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme e di esaminare qualsiasi emendamento proposto. Esso decide l'incorporazione nella presente convenzione di nuovi allegati. 2. Le Parti contraenti sono membri del comitato di gestione. Il comitato può decidere che l'amministrazione competente di qualsiasi membro, Stato o territorio doganale di cui all'articolo 24 che non sia Parte contraente o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle riunioni del comitato, per le questioni che li interessano, in qualità di osservatori. 3. Il Consiglio fornisce al comitato i servizi di segreteria necessari. 4. Il Comitato procede, in occasione di ciascuna sessione, all'elezione del presidente e del vicepresidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente convenzione nonché le domande d'iscrizione di questioni all'ordine del giorno delle sessioni del comitato. Il Consiglio informa di tali comunicazioni le autorità competenti delle Parti contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 che non sono parti contraenti. 6. Il Consiglio convoca il comitato ad una data stabilita da quest'ultimo, anche a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso trasmette il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 che non sono Parti contraenti, almeno sei settimane prima della sessione del comitato. 7. Su decisione del comitato, presa a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 che non sono Parti contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare alle sessioni del comitato da osservatori. 8. Le proposte sono messe ai voti. Ogni Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate dal comitato a maggioranza dei
voti espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
9. Quando si applichi l'articolo 24 paragrafo 7, le unioni doganali o economiche, Parti contraenti della convenzione, dispongono, in caso di voto, unicamente di un numero di voti eguale al totale dei voti attribuibili ai loro membri che sono Parti contraenti della presente convenzione. 10. Prima della chiusura della sessione il comitato adotta una relazione. 11. In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, nei casi appropriati si applica il regolamento interno del Consiglio, salvo decisione contraria del comitato.
Composizione delle controversie Articolo 23 1. Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti. 2. Qualsiasi controversia che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione. 3. Le parti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione.
Firma, ratifica e adesione Articolo 24 1. Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte contraente della presente convenzione: a) firmandola senza riserva di ratifica; b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure e) aderendovi. 2. La presente convenzione è aperta alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o durante le sessioni del Consiglio nel corso delle quali è stata adottata o, successivamente, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo tale data la convenzione resta aperta alla loro adesione. 3. Ogni Stato o governo di un territorio doganale distinto, proposto da una Parte contraente ufficialmente incaricata dello svolgimento delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nel condurre le proprie relazioni commerciali, non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, che abbia ricevuto in proposito un invito dal depositario a richiesta del comitato di gestione, può diventare Parte contraente della presente convenzione aderendovi dopo l'entrata in vigore.
4. Ogni membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 precisa, nel momento in cui firma senza riserva di ratifica, di ratificare la presente convenzione o di aderirvi, gli allegati che accetta, rimanendo inteso che è tenuto ad accettare l'allegato A e almeno un altro allegato. Esso può successivamente notificare al depositario di accettare un altro o altri allegati. 5. Le Parti contraenti che accettino un nuovo allegato che il comitato di gestione decide di incorporare nella presente convenzione lo notificano al depositario conformemente al paragrafo 4. 6. Le Parti contraenti notificano al depositario le condizioni d'applicazione o le informazioni richieste a norma dell'articolo 8 dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'allegato A e dell'articolo 4 dell'allegato E. Esse notificano anche qualsiasi cambiamento intervenuto nell'applicazione di tali disposizioni. 7. Ogni unione doganale o economica può, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4, diventare Parte contraente della presente convenzione. Siffatta unione doganale o economica informa il depositario delle sue competenze in relazione alle materie contemplate dalla presente convenzione. Tale unione doganale o economica, Parte contraente della presente convenzione, esplica, per le questioni di sua competenza e a proprio nome, i diritti e si assume le responsabilità che la presente convenzione conferisce ai suoi membri, Parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, detti membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti individualmente, neppure il diritto di voto.
Depositario Articolo 25 1. La presente convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il depositario. 2. Il depositario: a) riceve i testi originali della presente convenzione e provvede alla loro custodia; b) predispone copie certificate conformi ai testi originali della presente convenzione e le trasmette ai membri e alle unioni doganali o economiche di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 7; e) riceve qualsiasi firma con o senza riserva di ratifica, ratifica o adesione alla presente convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, le notifiche e comunicazioni relative alla presente convenzione; d) controlla che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente convenzione siano fatti nella debita forma e, all'occorrenza, provvede a farlo presente alla Parte in causa; e) notifica alle Parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari, ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente convenzione e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni di allegati di cui all'articolo 24 della presente convenzione;
i nuovi allegati che il comitato di gestione decide d'incorporare nella convenzione;
la data in cui la presente convenzione e ciascuno dei suoi allegati entrano in vigore conformemente all'articolo 26;
le notifiche ricevute conformemente agli articoli 24, 29, 30 e 32;
le denunzie ricevute conformemente all'articolo 31;
gli emendamenti ritenuti accettati conformemente all'articolo 32 e la data della loro entrata in vigore. 3. Quando insorga una controversia tra una Parte contraente e il depositario riguardo all'esplicazione delle mansioni di quest'ultimo, il depositario o la Parte in causa deve informare le altre Parti contraenti e i firmatari o, all'occorrenza, il Consiglio.
Entrata in vigore Articolo 26 1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 7, hanno firmato la presente convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti di qualsiasi Parte contraente che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche hanno o firmato la convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte contraente ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Qualsiasi allegato della presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque membri o unioni doganali o economiche Io hanno accettato. 4. Nei confronti di qualsiasi Parte contraente che accetti un allegato dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche l'hanno accettato, tale allegato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte contraente ha notificato la propria accettazione. Tuttavia, nessun allegato entra in vigore nei confronti di una Parte contraente prima che la convenzione stessa sia entrata in vigore nei confronti di tale Parte contraente.
Disposizione abrogativa Articolo 27 All'entrata in vigore di un allegato della presente convenzione recante una disposizione abrogativa, tale allegato abroga e sostituisce le convenzioni o le dis-
posizioni delle convenzioni che formano oggetto della disposizione abrogativa negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
Convenzione e allegati Articolo 28 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione gli allegati in vigore nei confronti di una Parte contraente costituiscono parte integrante della convenzione; per quanto riguarda tale Parte contraente, qualsiasi riferimento alla convenzione si applica anche, di conseguenza, a tali allegati. 2. Ai fini della votazione in seno al comitato di gestione si considera che ogni allegato costituisca una convenzione separata.
Riserve
Articolo 29 1. Si ritiene che ogni Parte contraente che accetti un allegato ne accetti tutte le disposizioni, a meno che non notifichi al depositario, al momento dell'accettazione del predetto allegato o in un secondo tempo, la disposizione o le disposizioni su cui formula riserve, quando tale possibilità sia prevista nell'allegato in causa, indicando le disparità esistenti tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e le disposizioni in oggetto. 2. Ogni Parte contraente esamina, almeno ogni cinque anni, le disposizioni su cui ha formulato riserve, raffrontandole alle disposizioni della propria legislazione nazionale, e notifica al depositario i risultati di tale esame. 3. Ogni Parte contraente che abbia formulato riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle, in toto o in parte, dandone notifica al depositario e indicando la data in cui tali riserve vengono sciolte.
Estensione territoriale
Articolo 30 1. Ogni Parte contraente può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, o in un secondo tempo, notificare al depositario che la presente convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali sono soggette alla sua responsabilità. Tale notifica ha efficacia tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la convenzione non può applicarsi ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte contraente interessata. 2. Ogni Parte contraente che abbia notificato, in applicazione del paragrafo 1, che la presente convenzione si estende a un territorio le cui relazioni internazio-
nali sono soggette alla sua responsabilità, può notificare al depositario, alle condizioni di cui all'articolo 31, che tale territorio cessa di applicare la convenzione.
Denunzia
Articolo 31 1. La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in qualsiasi momento dopo la data della sua entrata in vigore, quale è stabilita all'articolo 26. 2. La denunzia è notificata a mezzo di strumento scritto depositato presso il depositario. 3. La denunzia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denunzia. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche per quanto riguarda gli allegati della convenzione; ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore, quale è stabilita all'articolo 26, annullare l'accettazione di uno o più allegati. Si ritiene che la Parte contraente che annulla l'accettazione di tutti gli allegati abbia denunziato la convenzione. Inoltre, si ritiene che la Parte contraente che annulla l'accettazione dell'allegato A, pur continuando ad accettare gli altri, abbia denunziato la convenzione.
Procedura modificativa Articolo 32 1. Il comitato di gestione, riunito alle condizioni di cui all'articolo 22, può raccomandare emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati. 2. Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal depositario alle Parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari e ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente convenzione. 3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata conformemente al paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti nel termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di dodici mesi che segue la data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora in tale periodo una Parte contraente non abbia notificato al depositario obiezioni alla predetta raccomandazione di emendamento. 4. Se un'obiezione alla raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una Parte contraente prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui al paragrafo 3, si reputa che l'emendamento non sia stato accettato e rimane privo di effetti.
5. Ai fini della notifica di un'obiezione, si reputa che ogni allegato costituisca una convenzione separata.
Accettazione degli emendamenti Articolo 33 1. Si reputa che ogni Parte contraente che ratifichi la presente convenzione o vi aderisca abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 2. Si reputa che ogni Parte contraente che accetti un allegato abbia accettato gli emendamenti di tale allegato entrati in vigore alla data in cui ha notificato al depositario la propria accettazione, salvo il caso in cui abbia formulato riserve conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.
Articolo 34 Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite la presente convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del depositario.
In fede di che.i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Instanbul, il ventisei giugno millenovecentonovanta in un solo esemplare in inglese e in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Il depositario è invitato a predisporre e a trasmettere traduzioni ufficiali della presente convenzione in arabo, cinese, spagnolo e russo.
Seguono le firme
28 Allegato A Allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (Carnet ATA, Carnet CPD)
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «titolo di ammissione temporanea»: il documento doganale internazionale, utilizzato per la dichiarazione in dogana, che permette d'identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all'importazione; b) «carnet ATA»: il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea delle merci, ad eccezione dei mezzi di trasporto; e) «carnet CPD»: il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; d) «catena di garanti»: il sistema di garanzia gestito da un'organizzazione internazionale cui sono affiliate le associazioni garanti; e) «organizzazione internazionale»: l'organizzazione cui sono affiliate le associazioni nazionali abilitate a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea; f) «associazione garante»: l'associazione, riconosciuta dall'autorità doganale di una Parte contraente, che garantisce le somme di cui all'articolo 8 del presente allegato nel territorio di detta Parte contraente e che è affiliata ad una catena di garanti; g) «associazione emittente»: l'associazione autorizzata dall'autorità doganale a rilasciare i titoli di ammissione temporanea, affiliata, direttamente o indirettamente, ad una catena di garanti; h) «associazione emittente corrispondente»: l'associazione emittente stabilita in un'altra Parte contraente, affiliata alla medesima catena di garanti; i) «transito doganale»; il regime doganale al quale sono vincolate le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale ad un altro.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente accetta, in sostituzione dei propri documenti doganali nazionali a garanzia delle somme di cui all'articolo 8 del presente allegato, alle condizioni dell'articolo 5 della presente convenzione, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel proprio territorio, emesso e utilizzato alle condizioni stabilite nel presente allegato, per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri allegati della presente convenzione da essa accettati. 2. Ciascuna Parte contraente può egualmente accettare qualsiasi titolo di ammissione temporanea, rilasciato e utilizzato alle medesime condizioni, per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in applicazione delle proprie leggi e dei propri regolamenti nazionali. 3. Ciascuna Parte contraente può accettare per il transito doganale qualsiasi titolo di ammissione temporanea rilasciato e utilizzato alle medesime condizioni. 4. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che devono essere sottoposte a lavorazione o riparazione non possono essere importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea.
Articolo 3 1. I titoli di ammissione temporanea sono conformi ai modelli figuranti nelle appendici del presente allegato: per il carnet ATA vedasi l'appendice I, per il carnet CPD l'appendice II. 2. Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Capitolo III Garanzia ed emissione dei titoli di ammissione temporanea Articolo 4 1. Alle condizioni e con le garanzie da essa stabilite, ciascuna Parte contraente può abilitare talune associazioni garanti a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea direttamente o tramite associazioni emittenti. 2. Un'associazione garante può essere riconosciuta da una Parte contraente solo se la sua garanzia copre le responsabilità che devono essere assunte in questa Parte contraente in occasione di operazioni effettuate a fronte di titoli di ammissione temporanea rilasciati dalle associazioni emittenti corrispondenti.
Articolo 5 1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui validità sia superiore a un anno a decorrere dal giorno del rilascio. 2. Qualsiasi modifica apportata dalle associazioni emittenti alle indicazioni figuranti nel titolo di ammissione temporanea deve essere debitamente approvata dall'associazione emittente o dall'associazione garante. Dopo l'accettazione dei titoli da parte dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea non è più permessa alcuna modifica senza il consenso della predetta autorità. 3. Dopo il rilascio del carnet ATA, alla lista delle merci figurante a tergo della copertina e all'occorrenza sui fogli supplementari allegati (lista generale) non può più essere aggiunta alcuna mercé.
Articolo 6 Sul titolo di ammissione temporanea devono figurare:
il nome dell'associazione emittente;
il nome della catena di garanti internazionale;
i paesi o i territori doganali in cui il titolo è valido, e
il nome delle associazioni garanti di tali paesi o territori doganali.
Articolo 7 II termine stabilito per la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea non può, in alcun caso, superare il termine di validità del medesimo.
Capitolo IV Garanzia Articolo 8 1. Ciascuna associazione garante garantisce all'autorità doganale della Parte contraente nel cui territorio ha sede il pagamento dell'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e delle altre somme esigibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della presente convenzione, in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o per il transito doganale di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) introdotte in tale territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da un'associazione emittente corrispondente. Essa è tenuta, congiuntamente e solidamente con le persone debitrici delle somme suindicate, al pagamento delle stesse. 2. Carnet ATA L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi di oltre il 10 per cento l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione.
Carnet CPD L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente maggiorato dei diritti di mora. 3. Quando l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea abbia scaricato senza riserve un titolo di ammissione temporanea di talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), non può più richiedere all'associazione garante, per quanto riguarda tali merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, una richiesta di pagamento in garanzia può ancora essere presentata all'associazione garante se in un secondo tempo si constati che lo scarico è stato ottenuto irregolarmente o fraudolentemente o vi è stata violazione delle condizioni alle quali l'ammissione temporanea o il transito doganale erano subordinati. 4. Carnet ATA L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 se la sua richiesta non è stata presentata entro un anno dalla data di scadenza del carnet ATA. Carnet CPD L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 se a quest'ultima non è stato comunicato il mancato scarico del carnet CPD entro un anno a decorrere dalla data di scadenza del medesimo. L'autorità doganale fornisce all'associazione garante informazioni sul calcolo dei dazi e delle tasse all'importazione entro un anno dalla comunicazione del mancato scarico. La responsabilità dell'associazione garante in merito a queste somme decade se le predette informazioni non vengono fornite nel termine stabilito.
Capitolo V Regolarizzazione dei titoli di ammissione temporanea Articolo 9 1. Carnet ATA a) Le associazioni garanti hanno sei mesi di tempo a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale richiede il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato per fornire la prova della riesportazione delle merci in causa alle condizioni previste dal presente allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet ATA. b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deposita immediatamente tali somme o le versa a titolo provvisorio. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo pe-
riodo l'associazione garante può ancora, in vista della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui alla lettera a). e) Per le Parti contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero effettuati alle condizioni di cui alla lettera b) sono da considerarsi definitivi, rna il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui alla lettera a) siano fornite in un termine di tre mesi dalla data del pagamento. 2. Carnet CPD a) Le associazioni garanti hanno un anno di tempo a decorrere dalla data della comunicazione del mancato scarico dei carnet CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di trasporto, alle condizioni previste dal presente allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet CPD. Tuttavia, questo periodo può avere efficacia solo a decorrere dalla data di scadenza dei carnet CPD. Se l'autorità doganale contesta la validità della prova fornita deve informarne l'associazione garante entro un termine non superiore a un anno. b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deve depositare o versare a titolo provvisorio, nel termine massimo di tre mesi, i dazi e le tasse all'importazione esigibili. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui alla lettera a). e) Per le Parti contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero fatti alle condizioni di cui alla lettera b) sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui alla lettera a) siano fornite nel termine di un anno a decorrere dalla data del pagamento.
Articolo 10 1. La prova della riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea è fornita dalla matrice «riesportazione» di tale titolo, debitamente compilata, su cui è stato apposto il timbro dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea. 2. Se non è stato accertato che la riesportazione ha avuto luogo conformemente al paragrafo 1, l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea può accettare come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di ammissione temporanea: a) le diciture apposte dall'autorità doganale di un'altra Parte contraente sui titoli di ammissione temporanea, all'atto dell'importazione o della reimportazione, oppure un certificato emesso da detta autorità, che si fonda
sulle diciture apposte su un tagliando staccato dal titolo all'atto dell'importazione o della reimportazione nel loro territorio, sempre che tali diciture si riferiscano a una importazione o a una reimportazione che si possa stabilire essere effettivamente avvenuta dopo la riesportazione di cui si deve fornire la prova; b) qualsiasi altra prova che stabilisca che le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) si trovano fuori di detto territorio. 3. Nel caso in cui l'autorità doganale di una Parte contraente dispensi dalla riesportazione talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) ammesse nel suo territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea, l'associazione garante è liberata dai suoi obblighi solamente quando l'autorità summenzionata abbia attestato, sul titolo in causa, che la posizione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è stata regolarizzata.
Articolo 11 Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente allegato, l'autorità doganale si riserva il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.
Capitolo VI Disposizioni varie Articolo 12 I visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previste dal presente allegato non danno luogo al pagamento di una rimunerazione a favore dei servizi doganali quando quest'operazione venga effettuata negli uffici doganali e durante l'orario di apertura ordinario.
Articolo 13 In caso di distruzione, perdita o furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (ivi comprési i mezzi di trasporto) che si trovano nel territorio di una Parte contraente, l'autorità doganale di detta Parte contraente accetta, a richiesta dell'associazione emittente e fatta salva l'osservanza delle condizioni che tale autorità ha stabilito, un titolo sostitutivo la cui validità scade alla stessa data del titolo sostituito.
Articolo 14 1. Quando sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea oltrepassi il termine di validità del titolo di ammissione temporanea e il suo titolare non sia in grado di riesportare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) entro tale termine, l'associazione che ha emesso il titolo può rilasciare un titolo sostitutivo. Quest'ultimo viene sottoposto a controllo da parte delle autorità doganali delle Parti contraenti in causa. Al momento dell'accettazione del titolo sostitutivo le autorità doganali interessate procedono allo scarico del titolo sostituito.
2. La validità dei carnet CPD può essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un anno. Dopo tale termine deve essere rilasciato un nuovo carnet, in sostituzione del precedente, che deve essere accettato dall'autorità doganale.
Articolo 15 Quando si applichi l'articolo 7, paragrafo 3 della presente convenzione, l'autorità doganale notifica, per quanto possibile, all'associazione garante i sequestri effettuati, da essa o a sua richiesta, di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) coperte da un titolo di ammissione temporanea garantito da tale associazione e le comunica le misure che intende adottare.
Articolo 16 In caso di frode, d'infrazione o di abuso, le Parti contraenti hanno il diritto, fatte salve le disposizioni del presente allegato, di procedere contro le persone che si avvalgono di un titolo di ammissione temporanea per recuperare i dazi e le tasse all'importazione e le altre somme esigibili nonché per esigere il pagamento delle penalità di cui tali persone sarebbero passibili. In questo caso, le associazioni devono coadiuvare le autorità doganali.
Articolo 17 Sono ammessi al beneficio della franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione e non sono sottoposti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione i titoli di ammissione temporanea, o le parti di questi titoli, rilasciati o destinati ad essere rilasciati nel territorio d'importazione dei medesimi, spediti alle associazioni emittenti da un'associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dall'autorità doganale di una Parte contraente. Agevolazioni analoghe sono concesse all'esportazione.
Articolo 18 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, in merito all'accettazione dei carnet ATA per il traffico postale. 2. Sul presente allegato non possono essere formulate altre riserve.
Articolo 19 1. Al momento dell'entrata in vigore il presente allegato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale sul «carnet ATA» per l'ammissione temporanea delle merci (Bruxelles, 6 dicembre 1961) negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono Parti contraenti della predetta convenzione.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i carnet ATA che sono stati rilasciati in applicazione della convenzione doganale sul «carnet ATA» per l'ammissione temporanea delle merci del 1961 prima dell'entrata in vigore del presente allegato, sono accettati fino al termine delle operazioni per le quali sono stati rilasciati.
Appendice I all'Allegato A Modello di carnet ATA II carnet ATA è stampato in francese o in inglese e, all'occorrenza, in una seconda lingua. Le dimensioni del carnet ATA sono 396x210 mm e quelle dei tagliandi
37 CARNET ATA CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
tA «rt Ot iwnp*fetarnet i» k note«•) p*0* 3* k axHtrtn)
TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE
A. HOLDER AND AOORESS/Ftfulare ef adresse
ATA CARNET No./Camet AM n"
B. REPRESUTEDBV/flepréssntépsr* ) ISSUEOBY/Dtìhrépar
C. INTENOED USE OF GOODS/ (e) VAUDUNT1L/toJaùiejusgi/*u Utilisation prévue des marchandises
tt» Munti« al ImpoiMonM cnaige pour le Muhre ef
W and itamp ol tt iMulng AMOcMton/Sgnature du dëlëgué e( limare de rassociaiion émettrice th« Mtowkig Itam No(i) ri 9» OMNI* LW/^po» u'xientificaaon mentionnées dans la colonne 7 en regard cb fcfes) numefofs) d'orate suwantfs) de (a Äs» generate
(b) Ooodi vuntnrt'IVéntié les marchandises' YM/OU n No/Non n PUc» ïind Dal* rt Inuiï (y«v/monm/d>y) (c) Ragtottrad undw Rftofww« No.V Enregistré sous fe numéro*
rirtft-dtnn tiMrtri tati In in Effluì) • McrtflhcxAMinr*g.*^tMto*o^flMiHHo4»)c)<t»am^Ltot/'Vvc>^«5 m*ij.-c /no 7. en fagotti dufdes) num6ro(s) (font* **•*(*) do li tale gànértta
Cu»toms office ^JU^ «pMhMvidttav Bureau de douane UHI D*f (mnit/im/inr) SgrWtnMTïnbw '' ••' Identlf Icllion mariti nave beon aftlxed is Indicateti In cotumn 7 agalnil thè followlng lt*m> No (i) of thè GB ntIBÌ lìtl-IAppOSÓ /OS marques d'idenlilication mentionnées dans la colonne 7. en rogarti du(des) nutnóro(s) d'ordre suivants) de la lis e generate:
Cu st om* office PMt J—L Bureau de douane Um OH» (tmie/moiì/jar) SìpwHee m Tìnta '• •'
OENERAL UXT/USTE GENERALE
TOTAL or CARRIED OWVTOTAL ou A REPORTER
• Comnureli :urr*ney, uniti» tlilM •• Showcoun •y ol I »i» ot IH* CirnM,
VOUCHEHH& COtfTWUATKMVeTM.
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TM* dMcripfen ol good» vtd IM*I Number Welght or •nd numbm, I any/ ol Piece» FOT Customs us*/ Volume/ Item No./ Wsfcnaffcn commarcàte des marchandises et Nombre Pô/os ou VlkM/* Réservé à la N* d'ordre le CMS échéant, marques et numéros do pièces volume VUsur douane 1 2 3 4 S • 7 TOTAL CARRIED OVER/flEPORT- ^^
TOTAL or CARRIED QVER/TOTAL ou A REPORTER /
Commarclal vi lu» in country/distoma tcrriiory of Itiu* In thls currtncy, unii» itittd dl((ir*ntly./* Va/sur commerciale dans lo paystteniïoire douanier d'émission el dans sa monna/a, saur indication contraire.
Show country olorigln II dtttarani from country/Cuctomi tirrllory ol Issu» o( th» Cim«l, u»lng ISO country co<ttt,l" Indiquer le pays d'origine s'il e$i älteren! du pays/lemtofre Oauanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.
fri Ittót decriptai a geodi nd muto Number Welght or •nOnunliin.IlBiy/ of Plecea Volume/ Far Customs use/ Item No./ OdsioTation commarciafe des ma/cfta«*s«s « Nombre Poids ou «Min/* Réservé ô /a W° d'ordre fs cas écftëe/n manjuas et numéros de pièces volume V»«ur douane
1 i » 4 S • 7
TOTAL CARRIED OVER/REPORT /
TOTAL Of CARRIED OVER/TO7VU. ou A REPORTER X ' Commercial valut In country/C ulto m« ttrrltory of i»su* In thli currancy, unita« ittttd dlffcrantly./* Valeur commercialo dans le paysltorriioiro douanier tì'émissit * Show country of ortgln il difftrtnt from country/Cualami ttrritory of l«aut of Ih* C*rntt, ualng ISO country codn.l" Indiquer le pays a'ongino s'ilest différente DVfsiterlitone douanier d'émission tfu carnei, en utilisant le code international des pays ISO.
41 EXPORTATION COLI N TER FOI L No. ATA CARNET Ho. SOUCHE D'EXPORTATION tf CARNEI AJA N'
1 Tu* goodi dMOtMd In t« 0*n*nl IM un*r im ND.CI)
ori eie «portées
1 ZZ. /—'/•" / / 1
1 OtwrwiwteVAiXres mentore* 7.
4. 5. t
Curali. •*» Suwdtctuv* •te» IMU »/jL Oum intima*/ fui ttp«kn«*MM* SpUBie« liner»
G. EXPORTATION VOUCHER NQ. Volet d'exportation if
E E (a) ATA CARNET No./ X X Carnet ATA rf (b) ISSUED BY /Délivré par O 0 R 'R T 7 A A T r i t o o C. WTENDED USE OF QOOOS/ WÉsatoì prévue des marchandises (c) VALlDUNTlL/l'a/aWe jusqu'au
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D. MEANS OF TRANSPOHTVAfc»wris dB (ranspcO* FOR CUSTOMS USE ONLY/flsssc/vo d la douane H. CLEARANCE ON EXPOflTATTON/CWûtiuanemff» ä fexportation
(a) The goods roferred to In th« a bove déclaration hâve bean axported./Les marchandises taisant 1 oojot do la déclaration ci-contre ont été exportées E. PACKAGING DETAILS (n u m ber, klnd, markt, MC.)*/ (b) Final date for duty-fr«« re-I importiti o n/Dalo limito pour Détails d'emballage (nombre, nature, marques, ere.)"
-w /- / . (c) Thli voucher m u* t b« (orwsrded to ina Cusiom» Ottica at*:/Le présent volet devra être tramrr. 3 au bureau do douane de':
(d) Other rem»rk»":/flW/PT menions":
F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Déclaration d'exportation temporäre.
\, duty •uthorlMd-j'Je soussgné dûment autorisé; (a) déclara that tha goodi anumaratad In th* Ils! ov«rl»«f C u si o m* oHIee/flureau do douane •nd dascrlbnd In tha Gtnaral Litt und« r Itam No. (i)/ déclare que tes marchandises énumorées à la liste ligurant au verao ef reprises à ta liste générale sous le(a)
(b) untartik* lo ra-lmpori thi goodi wilhln Ih» peri od / / il i pu tat ed by thè Cuitomt ottica or ragulirlza thalr Date (jiaar/montVday) Signalur« and Slarnp siitu* In accordane« wlth Ih» l*w» and ragutitloni ol Date (année/moa/fu) Signature et Tntre
m) • il on. im 'engage à réimporter ces marchandises dans to oélj: tirò pai le bureau cte douane ou à régutanscr leur / 1 situation selon tes lois et règlements au pays/torritoiro pfe. Data (yMr/mon«Vctoy) / / douanier d'admission temporaire. tieu Oafe (.innée 'more 'tatti (C) conlirm that tfie information glvan la t rue and compotôes sur le prisent volet ft/om
Signatura X X Signature
42 THdt dMO**on of goo* mt iMrfn Number Waight or
Item No./ Na d'ordre D&bnotion commerça*» dee mwcfianobes et, te ces échàtnt, marques of numéros
if Pièces Nombre rfe pièces
Volume/ Poids ou volume VWiw/* Valeur
S W For Customs use/ fiése/vé à la douane
1 4 8
TOTAL or C AR R I ED OVER/7OML ou A REPORTER / * Commercia value In country /C usto m t Mrrltory ol I «»uè In thl* currsncy, unie** *tat«d di '•rtnily./* Valeur commerciale dans le paysllorntoiro douanier d'émission o ** Show court uilng ISO country cod»s./" Indiquer le pays d'origino s'il est dittórent du oyaflerntoira douanier d'émission ou carnet, on utilisant le code international des p. YS ISO.
43 IMPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET NO. SOUCHE D'IMPORTATION ff CAfiNETATA tf
1 Thi geodi dtierlb*9 In iti» d*n*ril Liti unOti lum No.(t)
a. :
3 Rtgìiiircd undtr r*ttr*nei Mo'.Enrcg'S^ sturate n -
4 Ofc» MBurtoV^iOT» manaora'
IL «. J.
Dafcm« unni •fea» -LL MaHkn .«•**• SvmnmTntn '••• .-•'
G. IMPORTATION VOUCHER No. Volet d'importation ri- M M (a) ATA CARNET No./ Carnei ATA rf P P 0 0 t. MPflESEMTED BYVflBfrfssn**/»* (b) ISSUED BY.'Détoé (j.w R n T r A A T r i / o o C. ttfTENDED USE OF QOODt/ (C) VALID UNTlL/VaüöfO jusqu'au N N UBEsaüon prtftue des nwthtnäses
0. MEAMS OF THAN*KHrr/»*»Ws * tanspal' FOR CUSTOMS USE ONLY/Roscrvé a la douane H. CLEAIIAHCE ON MPOflTATKW/OâdOMnarrwr» a fìmporttìon a) Th» gooda ratarrad lo in th» abova déclaration hive bain tamporirlly Im port ad. /Les marchand ses taisant l'objet tie la déctaratitm ci-contro ont été importées E. PACKAGING DETAILS (n u m D« r, Kind, mir kl. temporairement. •tc.W Defa//s d'emballage (nombre, nature, marques, (b) Final data (or ra-ax portât) on/production to th« Cuitoma*:/Da!e limite pour la réexponationlta représenetc.)' tation à la douane, des marcnand'ses':
(c> Rvglatarad undar rafar»nc« Nos/Enregistré sous le n°*
F. TEMPOMRV IMPORTATION DECLARATION/ (d) Othar r«matka*:/>4utrc3 mentions':
1, duly «rihoriM±/Jo soussigné, dûment autorisé:
(•) déclara thtt 1 «m timporarlly Importlng In compilane« wirh th« condition« laid down in th» lawi and ragulitlona of th» eountry/Cu«tom» tarrltory al Importation, th» good» «num»r»t»d In th* liât ovarl««* and daacrlb*d In th» Qanarat Liât und»r lt*m No. (»)/tféctara importar temporairement, d»ns les conciliions prévues pv M/A les lois et règlements du ptyslterritoire douanier d'impôt- Cuitomi olllca/Burcau Oo douane • talion, les marchandises inumirées à la lista figurant au vBrso et reprises à la liste generalo sous le(S) rf"
(b) dtctcr* thit (h* ittd goodm «r» lnt*nd«d for u*» «t/décîare gué tçs marchandises sont destinées à être
/ / Data ft««fftma>Vd»rt tajMM» and Stanai Oaw (*nà»/tnmlriùfl S&mn e Trtxtr (c) undartake to comply wllh thcu l»w« and ragulatlon» and to r«-«xpon th» aald goodi withln th» p*rlod •tlputatad by th» Cuttoma orfica or ngularlia 1h*lr «tatui In accordane» with th* lawm and rtgulatloni of th« country/Cutiom* tarrltory ol 1 m porta t Ion. /m 'en- PIK« D»*» (»««r/"wr«i/*rt / / gage é oOse/ver ces IDJS el règlements et à réexporter Ueu Date urn&;m*;a*i ces marchandises dans les délais t.xés pat lo bureau de
règlements uu pays!tetr,to:re douanier d importation. Nom (d) conffrm th»t th» inlormatlon glvan II tru» and cornplttt./certte sincères et complètes tes rmfccafions portées sur le prisent vu/cl UgnÉUMX X Signature
44 Tnàt dwxtftm ni eoo* and rato Number Weight or
Item No./ N° d'ortire
ndnumbMM«y/ DOSO™*« ammanai»!» des mmhanOises et, te cas échéant, marques et numéros
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TOTAL or CARRIED OVER/fOML ou A REPORTER
Commercial valu« in country /Cuftomt Urrltory of l**u» in iti currcncy, uni«» itittd dlftaranlly./* Valeur commerciale dans lo pays {te X d'omission ei dans sa monnaie, saut indication contraire.
Show country of orlgin If d!(fer*ni from country/Cudom» Ur
" J - - -du Oitférenl J pays/uemtoired.- --'- d'émissio. •ù douanier "" ' —-"
45 RE-EXPORTATION COUNTE R FOI L No. ATA CARNET No. SOUCHE ÛE REEXPORTATION ff CARNEI ATA tf
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Mm pò Tiri ly Import«! under ovtr ol Importation vauchtr(l) No W
al Hi Carnai h**a bawi r»MOOrtaÉVOupnta»nre«™lonf**rt«
i AdUnMMnairaapaoloigQi Mtsuies prlsts à l'èyim üfs sssrsrrisi,*^..- 1. Mtan WM t>raapeetöl im•k not pra*md ana1 nM MtnM 1 1. Ma«urMpn»M*r«0ar0<fe$m stntesii** rtnaxrutaniMrwae-
1. 1 T.
7.7 DMKyMrtMMWtfaj) amuCbtttiWM LMu CM* (vnéi/miit/jaf} StriaUBMlnM '
G. RE-EXPORTATION VOUCHER No. R Waler de réaxponerion n"
p B. REPRESENTED BYVflB|weswi**(W (b) ISSUED BY/Oé/;-/fé par R T A T 0 0 L/TjasatW) prévue des marchandises N N
i« / •«• / an p lini u •nMc ™« KulnUJ
0. MEANS Of TRANSPORr/Moywis de transport" FOR CUSTOM5 USE ONLY/Hésorvo d la douane H. CLEARANCE ON Re-CXPORTATION/OaobuanemQnf à la
(a) Tha goodi referred lo In ptngnph F (a) ol thé holder'» deci ir »ti on hava been re-exportedM-cs marchandises visées ou paragraphe F fa) oo Ij dectara- E. PACKAGING DETAILS (number, klnd, mirk«, •tc.)V Détails d'emballage (nombre, nature, marques. (b) Action taken In raapect ol goodi produced but not etc.)' re-»xported.*/MesurC5 prises à l'égard des marcnandises représentées mais non roe»port6cs •
(c) Action taken In reipacl ot goods NOT produced and f. RE-EXPORTATION DECLARATION/
\,0uttml»mìt»ój Je soussigné, dûment autorisé
(d) Reglitarod under rafaranca No.* /Enregistré sous le n" (a) déclara lhat 1 im re-exportlng (he goods enumeraled In thé li»t overleaf and de*crlbed In t ho General U*i under Item No. (s) /déclare réexporter les rrwcrtanü/sos
générale sous le(s) n • office »t*:/Le présent valut dovr.i Être transmis au bureau
which «er» ttmpor«rily ïmpo*;d undtr e over of (f) Othor remark»*:/Aulre'; mentions ': Importation voucher (t) Ho.(s)lqw ani ÉSÙ importées
at thta Carrwl/du présent Càrnei M/A (b) déclare (hat goods producad •gain» thé tollowlng
sous le(s) n • suwanlfsj ne soni pas desf/nécs d la réexportation:
(c) déclare thaï goods of tha lollowlng Hem NO.(I) not produced, are not Inten ded (or late r r e-» «port »lion:/ déclare qua les marc/ia/iöises non représentes er Date (yaarfmcmaVdar) Hgmura and Ctamp Date (armée/mois/iourl Synatureel TmOre reprisas sous lefs) if ••' suivant(s) ne soroni pas röexpof- (ees ultérieurement;
"Uè» Date (raat/monlVd»)) / / (d) In tupport ol thia déclaration prêtent thé followlng leu Qjtfi iwfr'mo'S'iiuiì documenls 'prés ente à l'appui «e mes déclarations, les
KarTM Vom
(e) confirm thaï Ihe Information glvan la trua and compi aie. Icertilie sincères el compiles (es indications portons sur fe présent valet »ignatunt X X ugnature
THot dMOtHon of 000* *td mvto Number Welght or •ndnumbfrt.Nany/ of Pièces Volume/ For Customs use/ Item No./ N° d'ordre Désignation commerciato des marchandises et le CBS échéant, marques & numéros Nombre de pièces Poids ou volume VttM/* Valeur « Réservé à la douane
1 2 » 4 S ? •
TOTAL or CARRIEO QVEfVTOTAL ou A REPORTER / ' Commercisi valus in country/Customs tirritory of i »tu« In IU currency, unie«! lUted dittBranlly./* Valeur commerciate dans lo paystterritoiio douanier d'émission et dans sa monnaie, saul indication contraire. ** Show country of orig i n II différent If o m country/C u «toma terrilory ot («sue of th« Carnet, uilng ISO country code*./" Indiguer ìe pays d'origine s'il csl tiiHérent du paysltemtoire douanier d'émission du carnei, en utilisant le code international des pays ISO,
47 TRANSIT COUNTMFON. No. ATA CARNET NO. SOUCMf Uf TRANSIT ff CAftNST ATA ff Ottima» tar tunMDéoawefneni poa le tv&l
hi« b«n d«pitchtd in Irtnili to ini Cullami olii» it
I. Finii diti (or f*-«porti1lcn;producllon lo thi Cullami ot 90 ISS./S-YÏ / / 1
3. R«gJitir*d una« f»l«r«nc« No-.fnrtM.Wé sous tort"
4.
ButtuOlOoant CirtinciM al dlMhwg* by ti» CuXam* o
MM L*u LU, IRMU de dWtmrran '
1 Tt»tM*ip*dtodkipnn)li1*ai
Lts mtrctmntas >aMi tvptrtgnff» 1 M»ou onj S**3Sgaî£/nîc>5lij»t«»' 1
1 Ot»> RMMria-MuMi menMnj*
1 4.
CuMMtffc* MM Uu
A. HOLDER AND ADDRESS/TVutere et adressa FM ISSUNG ASSOCIATION IHKJfesetvé i rAssoatxn inKthce a TRANSTT VOUCHER No. VOet óe trans* n>
T T B. REPflESENTïDBYVfleprosefiftipar- (b) ISSUED BY/DéWé par R fî A A N N 8 S 1 / T T" (e) VALIDUNTIUVa/aWe/usqu'au C, HOCNOED USE OF OOOOSV tAksoflon prévue des marcft»octaes'
/ / *t*d for Oecaralion cl-conffB on! en! OéOnuanées (Kw lo rranî.l cui lo hi
E. PACKAGING DETAILS (numtMr. Klno, mirks, (b) Finii diti ft» rt-npotUUon/proilucdan lo UM CuMMniVDift •te.)*/ ita-
Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'
(d) CwkxM »MÉi^pfc f/Si:«iJn)flnfj douMaraaflporta'
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ • •-- Déclaration d'expéûfon en fans* '*' 1 e 'prteont'ÌMuét ö'lra'ärraT'änijro ;' su e" ^ " 'ao'ào'ù'ànifàn'''1
(•) dKtara Vwl 1 vn ih^i^l*iu *K!déclare expédier à: AVA : Cutionu oliici 'Sureaj CP aouano ;
bi con^Mnc« wMh IM eondMnw Md down ki tw tawm / / Data (jnMT/monlVdBr) tlgnahm and tMmp •ndraQuMIon»ol Ih« ceunfty o( knN. Iw goodt OH» (•rvtolmaa/fHi) Scruta* et Timbro •»oiiartiu hi >ii fcl oiitilMl Mid ilin iljiu hi tii Q«Mf^ LM undw tan No.(iydsns tes oonoUbns prévues Cullami oflfc« Bureau <Je aa:a."S> par tes K»s « rèçfements du pays de trans«, tes d rt cl ftia/cftandces drtumérées * o *stó Uguran au verso er ' ''' c;"!,Sî^'^Xh5^u'S*ofa"'VTini11 reprises à ta liste générale sous tefsj ""' (1) Th. goodl .««TM lo th. .bo.. d«l.r.ll„n h». M.n r.-.,«-,«• (a) Olhtr nmnkl*:/4iffC9 menl.ons'- _,...
(b) undcrtik* Io comply wllh Iti« lawt »nd r«gut«tlon» ol th« country ol trinili ind lo produc* th«s« goods wlth *e»l* (If >ny) jntiet, »nd thl« Carnet to th* C Ulto mi otllc* of dtittnillon wilhln tht pcrlod tlipul*t*d by th« Cuitom »./m'engage à oOserve/ les / / OMihNMr/iiHnMitey) Slgnabn and «Hmp marc/tanuises, le cas écrtéara sous scellements intacts, en même temps Que te présent carnet au bureau de DM (vrée/mats/pifl Sgnaure el rmtre
(e) coniimi th4 «M kitomwbon ahw * "«• «»«l compW«Jceftifie ancéres el complètes tes //xJ/caftons PUo« Oatt (ynr/moi«i/i»v) / / txxtées sur te présent voter Hum» Nom
Signatura X Sénaujre X
Ttad» dMotpNon o( eoe* mi irarto Numtor ttMBMor •ndnumbm.ll «ir/ ofPtac«/ voOm/ taCutomuM1 ft*&ou « ItonNo/ Désigmtjon commerciale des marchÊntaes et, Nombre WM/* MMntfili N° d'onte te cas deftóBrt. marques et nméros de pièces Vt**T» tófeur <*X«n»
1 2 3 4 5 I 7
TOTAL or CARNEO OVER/TOMi. ou A REPORTER / * Commirclil v*lut In country/C u «tomi ttrrltory ol IMU* in Ita currency, unlei« it»I«d dllftr*ntly./* Vatòur ci rciate dans 'e pays/ierlitolre douanier d'émission ot dans sa monnaie, saut indication contraire. " Show country ot orlgln II dlff«r«nl Irò m country/Cu*lom» t»rrilory ol Istut ot IFtt Cirn*t, uilng ISO Ci ntry cod»*./" IndiQuer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnei, en utilisant le code international des paya 'SO.
TRANSIT COUNTERFOIL No. ATA CARNET No. SOUCHE DE TRANSIT W CARNET ATA tf
1 Ttii gooai ditcìilMd In Ih. G.n.nl UH und« Itirn No.(i)
n»Y. bi.n d.ipilEh.d in trinili to Ih* Cullami ofllc. il
2 Finii Oit* (or »-«portiti oiVpioducll on ta Ih« Cullami fjood
ms-cnanttisBs'
3 Rüfllittrta undlr ref.rtnc* No*/£niegoîfi) souî ton"
4. 1
»M« L*J •«MW* W «M» Spwtn* rirïn '
1 OflwiwwtrMutMmvlanr .
1 4.
SffWirtrfTMï* ' '
A. HOLDER AND ADORESS/ Titulaire er adresse FOfl ISSUINO AUOdATKN« USe/flnwv* è FAssocanon imottnCO 0. TRANSIT VOUCHER No. Volet do transi! rf
T 7 (b) ISSUED BYIDÉIsvro U-T B. REPRESCNTED ST t Représenté par' R R A A N N 8 S 1 / T T" C. INTENDO) USE OF OOOOSV (c) VALID UNTIL/ValaWiiiysqu'Qu lAisa/wi prévue des marcrtanotsas'
0. UEANS OF TRANSPORTVMoyws de &»«¥>ort' FOR CUSTOMS USE ONLY/floscrvo ö ü douane H. CLEARANCe FOU TIUKtlT/ Woouanemanf par h tr* tóif 11) Tni goodj riTtncd to In Ih* (Dove dicliritlon hivi bten elei r t (Or inni» lo thiCuilomi oliici il:;l(-omarcPjr:J:c-'jrsai:!i'oe;o!rfe
*"»»*
E. PACKAGING DETAILS (numbtr, klnd, markt. ff) Finii ito» lo. r»4it(»nMlan'pR>duetlan lo Ih* Cunomi'/Data tarn ^ etc.)-/ Dorate d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)" -/-/= / ./
F. DECLARATION OF DCSPATCH IN TRANSTT/ Déclaration d'expédition en transit '*' ìì 'ÔTÉS en/ra'éì1 o* m'f 'TUjmm"-'«!1 bure "^ao'ànjì'"^' '
1, dUy «jlhofkMtt/ Je sousaoné. dûmenr autorisé.
m comJMX« Müh IM comMofn Md d(n»n hi un UHI / / Data treer/monti/day) . thjMlun an« Skmp '"-• - mdraoïMton*o( •» cew*y o( MnA •«• «oo* O(M (tmé»/moit/ioa) Sigrmtae et TmOre •MiMiilad hi Ili ••! omini aiü ütp.ili»ü ti tu par fcs tas et règlements du pays ole transi les marchandées énumérées à ta tele ttgitantau verso e* reprises à ta iste générale sous le(s)n' '' t-s feeitponees ipD'e;c^ rru •
(b) undertak« ta comply wltri thé liwa and régulation* of At/A thè country of tran*il and to produci thaïe goodi wltn ani* (If any) intact, and thli Carnet to thé Cuitoms office of do» t i nation wlthln thi perlod sii pu late d by thé Cuttomi./m Qngago ä oösorver 'es / / De* (yMr/monWaay) ttgnalura md ttamp CWO (vmte/nns/ioa) apruluB el Timore
(c) confirm that thé information glvin l» t ru« and compi été. (certi/j a sincères ei complètes les indications 1*C* DM* (rMrrmoiMi/iMT) / / portées sur le présent vo!o!
M«IM Vom
»gnttura X Signature X
TU* d*a**»i ol g<xx» M muta Hunbv «W««or •ndiuntan,!««/ OIPIKM VWumtf MrCwtaMUM/ IM* No/ OasgriBtìwj comme/cote dss mansftwxfces et fînusou «u«/' /Maen^Ak w= dorate te MS àcftéaflt ma/quss « /wn*os «P'éces votume Vätetf « dOUÊTW
1 a 3 4 5 6 7
TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER
" Commarciai value In eountry/Cu*tom» (errilo r y of Isiue In lis euer en cy, un!«t* i tat ad dl(l*rtn ly./* Valeur commerciale dans le pays/territoire X * Show country of orlgln il dlfferont Irom country/C u ito m« t erri tory ol litut ol tht Cirn»t, utlng ISO inlry codn»./** Indiquer le peys d'origine s'il 01 d'Hórenl du pays/territoire douanier d'omission du carnet, on utilisant le codo international des pays ISO-
51 RE-IMPORTATIQN COUNTERFOIL No. ATA CARNET No. SOUCHE DE REIMPORTATION ff CARNET ATA W
1. TI» goodt diicilb«! In tttt G*n*i*l Uit und« lltm No.(i)
wtilcti w*rt Mmporiiily «porMd untimi coni al «portillon «oueti*r(t) NO.(I) al H* COT* heM b*n r*-lmparM4
1 Otm ruBirUVAuM« martora' _ . —
1 4. L
A, HOIDCR AHO ADORES*/ TJtufcn» e! attesa» KM mUNO ASWCtATKW UK/flRevt4 à fAstocwton «ne»««
0. RE-IMPORTATION VOUCHER No. R ff Volet de réimportation n"
E E (a) ATA CARNET No./ 1 f Carnet ATK n° U M (b) ISSUED BY/Dé/iVfo par
O 0 R ff T T A A T r C. MTCNDCD USE Of GOOO*'/ (C) VALIDUNTlUVâ/au/e jusqu'au i / LtifcMcn pnhw (tes marcftwtfsas' o o N N . _ / _ /
O. MANS OF TWANSPOirr/Mcjwis *tansporf' FOR CUSTOMS USE ONLY,'fléservrJ à la douane H. CLCAJUNCt ON MHHPOflTATtON/ OAXxjvMmartf 4 b rataporMton (a) The good» reterred lo In piragriph F (•) ind (b) of tha holder'» déclaration hava b*an re-imported./ Les marchandises visées aux ptrtgrxprtes F (t) et (b) de la décturatìon ci-contre ont été réimportées. E. PACKAGING DETAILS (numtwr, klnd, mark». •te.)'/ (b) Thii voucher mu« be torwarded to thé Cuitom* Détails d'emballage (nombre, naturo, marques, Oltle* it":/Le présent volel devra être transmis au bureau etc.)" de douane de':
(C) Other remarka*:/i4utres mentions':
F. RI-MPORTAT1ON DECLAftATION/ Docferaton da reimportata)
1. <Ur «utwctaÄt/J* scusarle, oUmartMcwstì:
{•) diclirt th»t thè goods «num«r»ted In th« lût ov«rl«it •nd ditcrlbtd in ih* Ganaral U*t under Ilem No.(«)/ déclare que 'es marchanö/ses énumérées ä /a ''5te figurant au verso et reprises a fa liste générale sous le(S)
wir« t*mporarì ly export td under co ver ol «xportitlon AI/A vouchtr(t) No.(«)/onl été eiportées temporairement Guato m* oHice,' Sureau oo clouano sous le couvert rfu(desj volet(S) d'exportation n •:
: ': r«)MM duly-kMra-hnporMIonol «M MM goatoJ dwninrJ» to réniportstai en franchisa de ces marc/wnctsos. (b) daclare that th« Mld goods hive NOT undtrgane by •ny proceit abroad, «xcepl for thoae dMcrlbed under No.WIdéclare que lead.tes marchandises n'ont suoi aucune ouvra/son à /'étranger, sauf certes omimérées sous /efsj n*"*: / / Daletyw/mon»Vdar) «gnafen and Mamp OM (imte/rrnis/iour) Sff»ture et TfnOie
not been re~«xportad*:/déclare ne pas réimporter ley rmnhmnoises reprisas ci-dessous sous 'efsj rf"> , i s
NVM (d) confirm thaï thé information glven 1» true and corn- Nom plete./certi've sincères et complètes les indications portées sur te présent volet.
StpMOjmX X Signaiure
52 Item No./ W d'ordre
1 Tt** te**** o< 900* vtdmvto •tdnumbM,N«iy/
te cas écftd*K marques af numéros
•2 Number >f Picce». Nombee 1e pièces
» Wefght or Volume/ Poids ou volume
4 VWuW* Vfctour
S n• For Customs use/ fléservé à /a douane
7 TOTAL or CARRIEDOVER/rOTOZ. ou A REPORTER
Commercili value In country/CuilOmt terri tory of ((sut In ils cumncy, uniti* *l*t*d dltf0r»ntly./* Valeur commerciale dans le payslterritoire douanier / d'Émission or tfans sa monnaie, saut indication contraire.
Show country ot ortgln II différent from country/Cuttoms territory of Itiu* of th* Cernet, u»Ino ISO country code*./" Indiquer le pays d'origine s'il est dilléren! du pays/territoire douanier d'émission au carnet, en utilisant le code International des pays ISO.
53 NOTES ON THE USE OF THE NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU ATA CARNET CARNET ATA
1 AU goods covered by thè Carnet shall be entered in 1. Toutes les marchandises placées sous le couvert
columns 1 to 6 of thé General List. Il thè space du camet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 provided for thé General List on thé reverse of thé de la liste générale. Lorsque t'espace réservé à front covers is insufficient, continuation sheets celle-ci, au verso de ta couverture, n'est pas conforming to thé .officiai rnodel shall be used. suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel. 2. In order to close thé General List, thé totals of columns 3 and 5 shall be entered at thé end ot thé 2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit list in figures and in writing. If thé General List mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, consista ot severa! pages, thé number of continua- les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale tion sheets used shall be stated in figures and in comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles writing at thé foot of thé list on thé reverse of thé supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en front cover. toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les The lists on thè vouchers shall be treated In thé mêmes méthodes doivent être suivies pour les sameway. listes des volets.
3 Each item shall be given an item number which 3. Chacune des marchand/ses doit être affectée d'un
shalt be entered in column t. numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la Goods cornprising severa! separate parts (inctuding colonne 1. Les marchandises comportant des spare parts and accessorie^} may be given a single parties séparées (y compris les pièces de rechange item number. If so. thè nature, thé value and, il et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul necessary, thé weight of each separate part shall numéro d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, be entered in column 2 and only thé total weight dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant and value should appear in columns 4 and 5. que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et ta valeur totale devant figurer dans les 4. When maktng oui thé lists on thé vouchers, thé colonnes 4 et 5. same Item numbenj shall be used as on thé General List. 4. Lors de l'établissement des listes des voleta, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la 5. To facilitata Customs contro!, it is recommended liste générale. thaï thé goods (incluoïng separate parts thereot) be clearly marked with thé corresponding item 5. Pour faciliter le contrôle douanier, H est recomnumber. mandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro 6. ttems answering to thé same description may be d'ordre correspondant. grouped provided that each item so grouped is given a separate item number, If th« items grouped 6. Les marchandises de même nature peuvent être are not of thé same value, or weight. their groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit respective values, and, if necessary, wetghts shall affecté à chacune d'entre elfes, Si les marchandises be spectfied in column 2. groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids 7. If thé goods are for exhibition, thé Importer 1s respectif dans la colonne 2. advlsed in his own interest to enter in C. of thé importation voucher thè name and address of thé 7. Dana le cas de marchandises destinées i une exhibition and of ita organiser. exposition, il est conseillé È l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C. du volet d'importa- 8. Th« Camet shall be completed legibly and tion. Ig nom de l'exposition et le lieu où elle se tient indelibty. ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
9. Ail goods covered by thé Camet should be exami- 8. Le camet doit être rempli de manière lisible et ned and registered in thé country/Customs territo- indélébile. ry ol departure and for this purpose should be presented, together with thé Carnet, to thé 9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet Customs authorilies there, except in cases where doivent être vérifiées et prises en charge dans le thé Customs régulations of that country/Customs pays/territoire douanier de départ et y être préterrîtory do not pro vide for such exa mi nation. sentées à cette fin, en môme temps que IB camet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet 10. If thé Carnet has been completed in a language examen n'est pas prescrit par la réglementation other than that of thé country/Customs territory of douanière de ce pays/territoire douanier. importation, thé Customs authorities may require a translation. 10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue 11. Explred Carnets and Carnets which thé holder que celle du pays/territoire douanier d'importadoes not intend to use again shall be retumed by tion, les autorités douanières peuvent exiger une hlm to thé Issuing association. traduction.
12. Arabie numerals shall be used throughout. 11. Le titulaire restitue i l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage. 13. In accordance with ISO Standard 8601, dates must be entered in thé following order year/month/day. 12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes. 14. When blue Customs transit sheets are used, thé holder is required to présent thé Carnet to thé 13. Conformément * la Norme ISO 8601. les dates Customs office placing thé goods in Customs doivent être indiquées dans l'ordre suivant: transit and subsequently, within thé tîme limlt près- année/mois/jour. cribed for Customs transit, to thé specifïed Customs -office of destination». Customs must 14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour stamp and sign thé Customs transit vouchers and une opération de transit douanier, le titulaire est countertous appropriately at each stage. tenu de présenter son camet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les INTERNATIONAL CHAINER OF COMMERCE délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme «bureau de destination» de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient. CHAMBRE H COMMERCE INTERNATIONALE BUflEAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE
Appendice II all'Allegato A Modello di carnet CPD II carnet CPD è redatto in francese e in inglese. Le dimensioni del carnet CPD sono 21x29,7 cm. L'associazione emittente deve iscrivere il suo nome in ciascuno dei tagliandi, facendolo seguire dalle iniziali della catena di garanzia cui è affiliata.
55 Holdar ind addrau / Titulaire et adresse
... lnclu«lv»; Inclus
luutdby/ Délivré par The viliaity of Ihls carnet Is lubjecl to compilane« by thè holdir du ring ttil» parlod wlth thè cuttom» lawi and régulation» ol thè coufitrl«»/Cu»lom» tarrttorlaa vltlted / Ce carnei reste valable sous réserve qua le titulaire ne cesse de remplir, pendant cene période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays/territoire douanier vlslt«
Valldlly «xtendad untll*/ Validité prolongée juaqu'ai
INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE
CARNET CPD CARNET FOR MEANS OF TRANSPORT / POUR MOYENS DE TRANSPORT
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE
This carnet may be used in thé countrles/Customs terrltorias Ilsted on thè back cover of thls document, under thé Quarante« of thé approved associations Indicated.
It la issu ed on condition that thé holder re-exports thé means of transport wlthin a speclfled period and compiles wlth thé customs laws and régulations relatlng to thé tamporary admission of means of transport in thé countrles/Customs terrltorles .vlslted under thè guarantee, In each country/Customs terrltory where thé document Is valid, of thé approved association afflllated to thé underslgntd International guarantee chaln ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ISSUING ASSOCIATION. /
Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations agréées indiquées.
A charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à la chaîne de garantie internationale soussignée. À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RESTITUÉ À L'ASSOCIATION ÉMETTRICE.
laauad at / Délivré à
13 (*) SM nvirmm tld* I Voir verso
DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT / SIGNALEMENT OU MOYEN OE TRANSPORT Regfltertd in / Immatriculé en under No. / sous le n5 Yeer dl manuUctur» / Annes de Ci For oKIclil u*e / Réservé à l'administration Nei welght (kg) / Poids nai (kg)... V«ru«/ Valeur Mika /Marque Engin» No. / Moieur n°
Mike / Marque ot cyllndir* / NomDre da cylindre Hort «power / Nombre de Chevaux Coachwofk / Carrosserie Type (c»r, lorry / voiture, camion..,.) Colour / Couleur Uphol*tery/Garnitures intérieures No. of «*m or c*rrylng cepicliy / Nombre de place
Equi pme m / Equipement
Radio (mike) / Appareil radio (m< natxjue) • lyrei / Pneus de rechange ir piniculir» / Divers
Extension of val Idi ty / Prolongation de la validité
t CpD ja^H^^HMMH Validuntll/ Valable jusqu'au
of thi mean» al trirteporl deecrlbed In thl» carnai / ^ 3 du moyen de Iransport décrit dans co carnei ÌJ 4 Exportation from / La sortie de "fcl OCtQ 6 •t thè cintomi office of / par le bureau de douane do •t thè cuitomi office of / par le bureau de douane de
ÌUQ« Stimp Slimp g" Timbre Timbra Ü
Cintomi offlcer'i algneture / Cuitomi offlcer'« iigneture / Signature de l'agent de la douane Signature de l'agent de la douane
Holdir (rame, iddrui) / Titulaire (nom, adresse)
Incluilva/ Inclus
Iliued by / Délivré par DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT Regulärer! In / Imroalrlculô en under No. / sous le n° Yiir of manufacture / Année de construction Net wetght (kg) / Poids net (kg) dBHOnOA NOIlVlUOd]
Date of exportation / Cullami office of exportation /
Chaule No. / Châssis n° Date de sortie Bureau de douane de sortie ailtìOS 30 131OA
Hake / Marque Engine No, / Moteur n° Make / Marque Voucher risUtered under No. / No. of cyllnderi / Nombre de cylindres Horeepower / Nombre de chevaux Coachwork / Carrosserie Stamp Typi (car, lorry / voiture, camion ) Timbre
Z Upholitiry / Garnitures intérieures NQ. ol leati orcarrylng cipiclty / Nombre de places ou C.U Cuitomi officer'i ilgnature / Signature de l'agent de la douane Equipaient / Equipement Radio (mtke) / Appareil radio (marque) To be returnid to thé cuttome office ot Importation et / A retourner au bureau de douane d'entrée de Spire tyr*i / Pneus de rechange Othar partlculari / Divers where thé carnet wai raglitered under No. / où le carnet a été pris en charge sous le n°
Holder (nime, addreii) / Titulaire (nom. adresse)
Incluelv«/ tnclua
liauid by / Délivré par DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/ SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT Regletered In / Immatriculé en under No. / sous le n° Yaar of manufactura / Année de construction , Net welght (kg) / Poids net (kg) Value /Valeur Date of Importation / Cuitomi offici ot Importation / Chiuli No./ Chassis n° Date d'entrée Bureau de douane d'entrée lOnOA NOIlVlbOdW
Mike/ Marque Engine No. / Moteur n° Make 1 Marqua Voucher reglitered under No. / Volet enregistré sous le n' No. of cyllnderi / Nombre de cylindres Horiepower / Nombre de chevaux Coachwork / Carrosserie Stamp Type (car, lorry.»./ volture, camion^) Timbre
Upholitery / Garnitures Intérieures No. of leata or cirrylng capaclty / Nombre de places ou C.U Cuetomi offlcir'i itgnitun / Signature de l'agent de la douane Equipaient / Equipement Radio (maki) / Appareil radio (marque) Spar« tyree / Pneus fle rechange Other partlculara / Divera N.B. Th» cuttomm afflar muli fili In tht lin»» Indicttta on tht «bove mxportttlon voucher. / La douane d'entrée doit remplir le volet de sortie ci-dessus aux lignes Indiquées.
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Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes:
Allegato B.l. Allegato relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
Capitolo I Definizione Articolo I Ai fini dell'applicazione del presente allegato per «manifestazioni» si intendono: 1. le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; 3. le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, allo scopo di promuovere il turismo o di coadiuvare la comprensione tra i popoli; 4. le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali; 5. le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo, escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci estere.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 1. Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, compreso il materiale di cui agli allegati dell'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (UNESCO, Nuova York, 22 novembre 1950) e relativo protocollo (Nairobi, 26 novembre 1976); b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, quali: i) le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o di apparecchi esteri esposti, ii) il materiale da costruzione e da decorazione, compresa l'attrezzatura elettrica, per i padiglioni provvisori di espositori stranieri,
iii) il materiale pubblicitario e dimostrativo destinato manifestamente ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci estere esposte, quali le registrazioni sonore e televisive, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione; e) il materiale, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e di registrazione televisiva, nonché i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali. 2. Per poter beneficiare delle facilitazioni concesse dal presente allegato: a) i materiali debbono essere importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione; b) le condizioni stabilite dalla presente convenzione debbono essere soddisfatte a giudizio dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Finché beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente convenzione e sempre che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea lo consenta, le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea non possono essere: a) prestate, locate o utilizzate dietro rimunerazione; né b) trasportate fuori del luogo della manifestazione.
Articolo 4 1. Il termine per la riesportazione delle merci importate per essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga è di almeno sei mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale autorizza gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione successiva, sempre che si conformino alle disposizioni legali e regolamentari di questo territorio e le merci vengano riesportate entro un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 5 1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente convenzione, l'immissione in consumo è ammessa, in franchigia dei dazi e dalle tasse al-
l'importazione e senza che i divieti o le restrizioni all'importazione vengano applicati, per le merci seguenti: a) piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte in occasione di una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, sempre che: i) si tratti di prodotti esteri forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione, e sono destinati ad essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti, ii) questi prodotti siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario, iii) non possano prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente siano presentati in imballaggi contenenti una quantità di mercé inferiore alla quantità minima della stessa mercé effettivamente venduta in commercio, iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi conformi al punto iii) siano consumati sul posto nel corso della manifestazione, e v) stando al parere dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'entità della partecipazione dell'espositore; b) merci importate unicamente per la loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine e apparecchi esteri presentati alla manifestazione e consumati o distrutti nel corso di dette dimostrazioni, sempre che, stando al parere dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'entità della partecipazione dell'espositore; e) prodotti di scarso valore utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni prowisori di espositori esteri (colori, vernici, carta da parati, ecc.), distrutti a seguito della loro stessa utilizzazione; d) stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati o meno) e fotografie prive di cornice, destinati, manifestamente, ad essere utilizzati a fini pubblicitari per le merci, sempre che:
i) si tratti di prodotti esteri, forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico nel luogo della manifestazione e, ii) stando al parere dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'entità della partecipazione dell'espositore;
e) fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.
Articolo 6 1. Sia all'importazione che alla riesportazione, la verifica e lo sdoganamento delle merci che saranno o sono state presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione vengono effettuati, in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, nel luogo stesso della manifestazione in causa. 2. Ciascuna Parte contraente provvede, in tutti i casi in cui lo ritenga utile, tenuto conto dell'importanza della manifestazione, ad aprire, per una durata ragionevole, un ufficio doganale sul luogo della manifestazione organizzata nel suo territorio.
Articolo 7 I prodotti accessoriamente ottenuti nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, in merito alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del presente allegato.
Articolo 9 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale per l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, e congressi (Bruxelles, 8 giugno 1961) negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti della predetta convenzione.
63 Allegato B.2. Allegato relativo al materiale professionale
Capitolo I Definizione Artìcolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato per «materiale professionale» si intendono: 1. il materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro Paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di programmi determinati. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice I del presente allegato; 2. il materiale cinematografico necessario a chiunque si rechi nel territorio di un altro Paese per realizzare uno o più film. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice II del presente allegato; 3. ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a chiunque si rechi nel territorio di un altro Paese per compiervi un lavoro determinato. È escluso il materiale destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempre che non si tratti di un'attrezzatura manuale, nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di terrazzamento o di lavori analoghi. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice IH del presente allegato; 4. gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e i relativi accessori.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) il materiale professionale; b) le parti staccate importate per la riparazione di materiale professionale vincolato al regime dell'ammissione temporanea in virtù della lettera a).
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 1. Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato il materiale professionale deve: a) appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; b) essere importato da una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; e) essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si rechi nel territorio di ammissione temporanea o sotto la sua direzione. 2. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica al materiale importato per la realizzazione di film, di programmi televisivi o di opere audiovisive, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea e approvato dalle autorità competenti di tale territorio nel quadro di un accordo di coproduzione intergovernativo. 3. Il materiale cinematografico, per la stampa, la radiodiffusione e la televisione non deve costituire oggetto di un contratto di locazione o di un contratto analogo del quale sia parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, fermo restando che questa condizione non si applica in caso di realizzazione di programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea dei materiali destinati alla produzione e ai servizi giornalistici radiofonici o televisivi e dei veicoli appositamente adattati per essere utilizzati per la realizzazione di servizi giornalistici radiofonici o televisivi e la loro attrezzatura, importati da enti pubblici o privati riconosciuti a tal fine dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. L'autorità doganale può richiedere la presentazione di una lista o di un inventario particolareggiato del materiale di cui al paragrafo 1, corredato di un impegno scritto di riesportazione.
Articolo 5 II termine per la riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine per la riesportazione può essere fissato tenendo conto del motivo e della prevedibile durata della loro permanenza nel territorio di ammissione temporanea.
Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli indicati nelle appendici I, II e III del presente allegato che, anche a titolo occasionale, carichino persone dietro pagamento, o merci, nel suo territorio, per scaricarle in un luogo situato nel medesimo territorio.
Articolo 7 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale (Bruxelles, 8 giugno 1961), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti della predetta convenzione.
66 Appendice I Materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione Lista illustrativa
A. Materiale per la stampa, quale:
personal computer:
telecopiatrici,
macchine per scrivere;
apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici o elettronici);
apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
supporti di suono o di immagini, registrati o meno;
strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
accessori (cassette, fotometri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batteria, monitor).
B. Materiale per la radiodiffusione, quale:
materiale per telecomunicazioni, quale apparecchi ricetrasmittenti o apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione, terminali raccordabili a rete o a cavo, collegamenti via satellite;
apparecchi di produzione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono, di registrazione e di riproduzione);
strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, carica-batteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
supporti di suono, registrati o meno.
C. Materiale per la televisione, quale:
apparecchi per la ripresa di immagini televisive;
telecinema;
strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico;
apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione;
apparecchi di comunicazione;
apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
materiale per il montaggio;
accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi fotometri, cavalietti, caricabatteria, cassette, gruppi elettrogeni);
trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
supporti di suono o di immagini, registrati o meno (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.);
copie rapide;
strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli. D. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati, quali veicoli per:
trasmissioni televisive;
accessori televisivi;
la registrazione di video segnali:
la registrazione e la riproduzione del suono;
la diffusione di immagini al rallentatore;
l'illuminazione.
68 Appendice II Materiale cinematografico Lista illustrativa
A. Materiale, quale:
apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici o elettronici);
strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
carrelli e gru;
materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
materiale per il montaggio;
apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
supporti di suono o di immagini, registrati o meno (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.);
copie rapide;
accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, caricabatteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli. B. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati.
69 Appendice IH Altro materiale Lista illustrativa
A. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:
utensili;
materiale e apparecchi di misurazione, verifica o controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri;
apparecchi e materiale per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio;
apparecchi per il controllo tecnico delle navi.
B. Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:
personal computer;
macchine per scrivere;
apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini;
strumenti e apparecchi di calcolo.
C. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:
strumenti e apparecchi di misurazione;
materiale di trivellazione;
apparecchi di trasmissione e di comunicazione.
D. Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.
E. Strumenti e apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe.
F. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.
G. Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali e alle orchestre, quale gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc. H. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le conferenze. I. Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per realizzare fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, cavalietti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batteria, monitor, materiale per illuminazione, articoli alla moda e accessori per indossatrici, ecc.). J. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali posti di controllo mobili, veicoli-officina, veicoli-laboratorio, ecc.
Allegato B.3. Allegato relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per: a) «merci importate nel quadro di un'operazione commerciale»: i contenitori, le palette, gli imballaggi, i campioni, i film pubblicitari nonché le merci di qualsiasi genere importate nel quadro di un'operazione commerciale, senza che la loro importazione costituisca, di per sé, un'operazione commerciale, b) «imballaggio»: tutti gli articoli e i materiali che servono o che sono destinati a servire, nello stato in cui sono importati, ad imballare, proteggere, fissare o separare merci, esclusi i materiali (paglia, carta, fibra di vetro, trucioli, ecc.) importati alla rinfusa. Sono parimenti esclusi i contenitori e le palette definiti(e) rispettivamente alle lettere e) e d); e) «contenitore»; un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo): i) che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci, ii) che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente, iii) che è specialmente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto, iv) che è progettato in modo da poter essere facilmente manipolato, in particolare durante il trasbordo da un modo di trasporto a un altro, v) che è progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato, e vi) che ha un volume interno di almeno un metro cubo; il termine «contenitore» comprende gli accessori e l'attrezzatura del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, gli imballaggi e le palette. Le «carrozzerie amovibili» sono assimilate ai contenitori; d) «palette»: un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del trasporto, della
movimentazione o dell'accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendo la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o meno di sovrastruttura; e) «campione»: gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci delle quali è prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, non costituiscono più campioni secondo gli usi normali del commercio; f) «film pubblicitario»: i supporti di immagini registrati, con o senza sonorizzazione, che riproducono essenzialmente immagini dimostrative della natura o del funzionamento di prodotti o materiali messi in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di un'altra Parte contraente, sempre che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale di pubblico spettacolo, siano importati in un collo non contenente più di una copia di ciascun film e non formino parte di un invio di film di maggiore entità; g) «traffico interno»: il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale di una Parte contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della medesima Parte contraente.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, le merci indicate qui di seguito e importate nel quadro di un'operazione commerciale: a) gli imballaggi importati pieni per essere riesportati vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; b) i contenitori riempiti o meno di merci nonché gli accessori e le attrezzature di contenitori ammessi temporaneamente, importati con il contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore; e) i pezzi staccati importati per la riparazione dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea in conformità della lettera b) del presente articolo; d) le palette;
e) i campioni; f) i film pubblicitari; g) ogni altra mercé importata per uno dei fini di cui all'appendice I del presente allegato nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce, di per sé, un'operazione commerciale.
Articolo 3 Le disposizioni del presente allegato lasciano affatto impregiudicate le legislazioni doganali delle Parti contraenti applicabili all'atto dell'importazione delle merci trasportate in contenitori o in imballaggi o su palette.
Articolo 4 1. Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli imballaggi devono essere riesportati unicamente dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono essere utilizzati nel traffico interno neppure occasionalmente; b) i contenitori devono essere muniti di marchi alle condizioni di cui all'appendice II del presente allegato. Essi possono essere utilizzati nel traffico interno ma, in tal caso, ogni Parte contraente ha la facoltà di far applicare le seguenti condizioni:
il contenitore deve percorrere l'itinerario più breve per giungere nel luogo, o nelle sue vicinanze, in cui le merci da esportare devono essere caricate o a partire dal quale il contenitore deve essere riesportato vuoto,
il contenitore può essere utilizzato nel traffico interno una sola volta prima di essere riesportato; e) le palette o un numero uguale di palette dello stesso tipo e di valore pressoché uguale devono essere esportate preventivamente o essere esportate o riesportate in un secondo tempo; d) i campioni e i film pubblicitari devono appartenere a una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importati nel solo intento di essere presentati o di essere oggetto di dimostrazione nel territorio di ammissione temporanea per suscitare ordinazioni di merci che saranno importate in questo stesso territorio. Essi non devono essere venduti, né destinati al loro uso normale tranne per le necessità della dimostrazione, né utilizzati in alcun modo in locazione o contro rimunerazione durante la permanenza nel territorio di ammissione temporanea; e) l'utilizzazione delle merci di cui ai punti 1 e 2 dell'appendice I del presente allegato non deve costituire un'attività lucrativa. 2. Ogni Parte contraente ha il diritto di rifiutare l'ammissione temporanea ai contenitori, alle palette o agli imballaggi che hanno formato oggetto di acquisto, locazione-vendita, noleggio o di un contratto simile concluso da una persona stabilita o residente nel suo territorio.
Articolo 5 1. L'ammissione temporanea dei contenitori, delle palette e degli imballaggi è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto: i) a fornire all'autorità doganale, a sua richiesta, le informazioni dettagliate relative ai movimenti di ogni contenitore vincolato al regime dell'ammissione temporanea, ivi comprese le date e i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da tale territorio, oppure la lista dei contenitori accompagnata da un impegno scritto di riesportazione; ii) a pagare i dazi e le tasse all'importazione che potrebbero essere esigibili nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni che disciplinano l'ammissione temporanea. 3. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per le palette e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto a presentare all'autorità doganale un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime dell'ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.
Articolo 6 II termine per la riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale è di almeno sei mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 7 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti: a) di al massimo tre gruppi di merci fra quelli di cui all'articolo 2; b) dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.
Articolo 8 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 9 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, le convenzioni e disposizioni qui di seguito indicate: - convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate per trasporti internazionali, Ginevra, 9 dicembre 1960;
convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi, Bruxelles, 6 ottobre 1960;
articoli da 2 a 11 e allegati 1, (paragrafi 1 e 2) 2 e 3 della convenzione doganale relativa ai contenitori, Ginevra, 2 dicembre 1972;
articoli 3, 5 e 6 (l.b e 2) della convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952, negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
76 Appendice I Lista delle merci conformemente all'articolo 2, lettera g)
1. Merci che devono essere sottoposte a prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni. 2. Merci che devono essere impiegate per prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni. 3. Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, positivi e altri supporti di immagini registrati destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale. 4. Pellicole cinematografiche, nastri magnetici, pellicole magnetizzate ed altri supporti di suono o di immagini destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione. 5. Supporti d'informazione registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nell'elaborazione automatica dei dati. 6. Oggetti (ivi compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a propagandare un articolo determinato o a uno scopo determinato.
77 Appendice II Disposizioni relative alla marcatura dei contenitori
1. Sui contenitori, in un punto adeguato e ben visibile, devono essere apposte, in modo duraturo, le seguenti indicazioni: a) identificazione del proprietario o dell'utilizzatore principale; b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'utilizzatore, e e) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse. 2. Il paese di appartenenza del contenitore può essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale. Ogni paese può subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o della sua sigla all'osservanza delle disposizioni della propria legislazione nazionale. L'identificazione del proprietario o dell'utilizzatore può essere effettuata indicandone il nome o con una sigla, consacrata dall'uso, esclusi i simboli quali emblemi o bandiere. 3. Affinchè i marchi e i numeri d'identificazione figuranti sui contenitori possano considerarsi iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'adesivo da utilizzare deve essere di qualità. La striscia, una volta applicata, deve presentare una resistenza alla trazione più modesta della forza di adesione in modo da non poterla staccare senza danneggiarla. Soddisfa tali requisiti una striscia ottenuta per colata. Non ci si può quindi avvalere di una striscia ottenuta per calandratura; b) quando i marchi e i numeri d'identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire deve essere completamente rimossa prima d'incollare la nuova. È vietato apporre la nuova striscia sulla vecchia. 4. Le specifiche relative all'utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al punto 3 della presente appendice non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.
78 Allegato B.4. Allegato relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione
Capitolo I Definizione Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato per «merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione» si intendono: 1. a) le matrici, i clichés, gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e altri oggetti simili, b) gli strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili, e) gli utensili e gli strumenti speciali, importati per essere utilizzati nel corso del processo di fabbricazione; e 2. per «mezzi di produzione sostitutivi»: gli strumenti, gli apparecchi e le macchine che, in attesa della fornitura o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore, a seconda dei casi.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona stabilita in detto territorio; b) la totalità o parte (secondo le disposizioni della legislazione nazionale) della produzione risultante dall'impiego delle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato, deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea;
e) i mezzi di produzione sostitutivi devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione della persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea da o per iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna subisce un ritardo o che debbono essere riparati.
Articolo 4 1. Il termine per la riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Il termine per la riesportazione dei mezzi di produzione sostitutivi è di almeno sei mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
80 Allegato B.5. Allegato relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «merci importate a fini educativi, scientifici o culturali»: il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra mercé importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale; b) alla lettera a): i) «materiale scientifico e didattico»: i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale; ii) «materiale per il conforto dei marittimi»: il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale. Liste illustrative del «materiale didattico», del «materiale per il conforto dei marittimi» e di «ogni altra mercé importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale» figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali; b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonché gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.
Capitolo III Disposizioni varie
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le merci importate a fini educativi, scientifici o culturali devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate a fini commerciali; b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per essere utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Articolo 4 L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazjone.
Articolo 5 II termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali è di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.
Articolo 7 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare (Bruxelles, 1° dicembre 1964), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico (Bruxelles, 11 giugno 1968), e la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico (Bruxelles, 8 giugno 1970), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
83 Appendice I
Lista illustrativa
a) Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini, quali:
proiettori di diapositive o di pellicole fisse;
proiettori cinematografici;
retroproiettori ed episcopi;
magnetofoni, videoregistratori e cinescopi;
televisioni a circuito chiuso. b) Supporti di suono e di immagini, quali:
diapositive, pellicole fisse e microfilm;
pellicole cinematografiche;
registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi);
videocassette.
e) Materiale specializzato, quale:
materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche;
librerie mobili;
laboratori di lingue;
materiale per l'interpretazione simultanea;
macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato;
oggetti appositamente progettati per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati. d) Altro materiale, quale:
tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni;
strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione;
collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di una materia («study kits»);
strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri;
materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati da soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.
84 Appendice II Lista illustrativa
a) Libri e stampati, quali:
libri di qualsiasi genere;
corsi per corrispondenza;
giornali e pubblicazioni periodiche;
opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti. b) Materiale audiovisivo, quale:
apparecchi di riproduzione del suono e delle immagini;
registratori a nastri magnetici;
apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione;
proiettori;
registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, musica e spettacoli di intrattenimento);
pellicole impressionate e sviluppate;
diapositive;
videocassette. e) Articoli sportivi, quali:
indumenti sportivi;
palloni e palle;
racchette e reti;
giochi in coperta;
materiale per l'atletica;
materiale per la ginnastica. d) Materiale per la pratica di giochi o passatempi, quali:
giochi di società;
strumenti musicali;
materiale e accessori per il teatro dilettantistico;
materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, la confezione dei tappeti, ecc. e) Oggetti per il culto. f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.
85 Appendice III Lista illustrativa
Merci quali: 1. Costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri. 2. Spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.
Allegato B.6.
Allegato relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «viaggiatore»: chiunque entri temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non abbia la residenza normale per turismo, sport, affari, riunioni professionali, salute,studi, ecc.; b) «effetti personali»: tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze del medesimo, ad esclusione di qualsiasi mercé importata a fini commerciali. La lista illustrativa degli effetti personali figura nell'appendice I del presente allegato; e) «merci importate a fini sportivi»: articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea. La lista illustrativa di queste merci figura nell'appendice II del presente allegato.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, gli effetti personali e le merci importate a fini sportivi.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o essere contenuti nei suoi bagagli (accompagnati o meno); b) le merci importate a fini sportivi devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate in numero ragionevole tenuto conto della loro destinazione.
Articolo 4 1. Viene accordata l'ammissione temporanea per gli effetti personali senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia, eccezion fatta per gli articoli soggetti ad un'elevata aliquota di dazi e tasse all'importazione. 2. Per le merci importate a fini sportivi, in sostituzione del documento doganale e della costituzione di una garanzia può essere richiesto l'inventario di dette merci e, per quanto possibile, un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5 1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al più tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea. 2. Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini sportivi è di dodici mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea.
Articolo 6 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato che sono Parti contraenti della suddetta convenzione.
88 Appendice I Lista illustrativa
1. Indumenti. 2. Articoli da toeletta. 3. Gioielli personali. 4. Apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole e di accessori. 5. Proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme ad una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole. 6. Videocamere e apparecchi portatili di registrazione televisiva accompagnati da un quantitativo ragionevole di nastri. 7. Strumenti musicali portatili. 8. Fonografi portatili, con dischi. 9. Apparecchi portatili per la registrazione e la riproduzione del suono, compresi i dittafoni, con nastri. 10. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione portatili. 11. Apparecchi riceventi per la televisione portatili. 12. Macchine da scrivere portatili. 13. Calcolatrici portatili. 14. Personal computer portatili. 15. Binocoli. 16. Carrozzine. 17. Carrozzelle per invalidi. 18. Attrezzi ed attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per la pesca, attrezzatura per l'alpinismo, materiale per immersione, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe e kayak di lunghezza inferiore a 5,5 m, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendio. 19. Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine nonché articoli «usa e getta» importati per essere utilizzati con questo materiale. 20. Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.
89 Appendice II Lista illustrativa
A. Materiale per l'atletica leggera, quale:
ostacoli,
giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli. B. Materiale per giochi con la palla, quale:
palle di qualsiasi genere,
racchette, mazzette, mazze da golf, bastoni, mazze da baseball e articoli affini,
reti di qualsiasi tipo,
montanti da rete. C. Materiale per gli sport invernali, quale:
sci e bastoncini,
pattini,
slitte e bob,
materiale per il «curling». D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo di qualsiasi genere per uso sportivo, ecc., E. Materiale per gli sport nautici, quale:
canoe e kayak,
barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie,
acquaplani e vele. F. Veicoli, quali autovetture, motociclette, natanti. G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale:
armi da tiro sportivo e munizioni,
cicli senza motore,
archi e frecce,
materiale per la scherma,
materiale per la ginnastica,
bussole,
tappeti per gli sport di lotta e tatami,
materiale per il sollevamento pesi,
materiale per l'equitazione, sulkies,
parapendio, deltaplani, tavole a vela,
materiale per l'alpinismo,
cassette musicali per accompagnare le dimostrazioni.
H. Materiale ausiliario, quale:
materiale di misurazione e affissione dei risultati,
apparecchi per l'analisi del sangue e dell'urina.
Allegato B.7.
Allegato relativo al materiale di propaganda turistica
Capitolo I Definizione Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per «materiale di propaganda turistica» si intendono: le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 II materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale è accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantità ragionevole tenuto conto della sua destinazione.
Articolo 4 II termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.
Articolo 5 L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione è accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito: a) documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geo-
grafiche illustrate o meno, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purché tali documenti non contengano più del 25% di pubblicità commerciale privata e purché il loro scopo di propaganda di carattere generale sia evidente; b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25% di pubblicità commerciale privata; e) il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.
Articolo 6 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Articolo 7 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, il Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti del predetto Protocollo.
93 Appendice Lista illustrativa
1 Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati
o dei corrispondenti designati da enti del turismo ufficiali nazionali o in altri locali autorizzati dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, dipinti, stampe o litografie, sculture, arazzi e altre opere d'arte simili. 2. Materiale per esposizione (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento. 3. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati e altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel territorio di ammissione temporanea. 4. Vessilli in numero ragionevole. 5. Diorama, modelli, diapositive, clichés per la stampa, negativi fotografici. 6. Esemplari in numero ragionevole di prodotti dell'artigianale nazionale, di costumi regionali e di altri simili di carattere folcloristico.
Allegato B.8.
Allegato relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliere
Capitolo I Definizione Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «merci importate in regime di traffico frontaliero»:
le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.);
gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione;
il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea;
il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.); b) «zona di frontiera»: la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; e) «frontalieri»: le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) «traffico frontaliero»: le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate in regime di traffico frontaliero.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:
a) le merci importate in regime di traffico frontaliere devono appartenere ad un frontaliere stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea; b) il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura; e) il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna delle Parti contraenti può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 3. Il beneficio dell'ammissione temporanea può essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
96 Allegato B.9. Allegato relativo alle merci importate a fini umanitari
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «merci importate a fini umanitari»: il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza; b) «spedizioni aventi carattere d'urgenza»: qualsiasi mercé, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate a fini umanitari.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere inviate a titolo di prestito gratuito; b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantità sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea; e) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea.
Articolo 4 1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza è accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Tuttavia, l'autorità doganale può chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio è stabilito tenendo conto delle necessità. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. '
98 Allegato C Allegato concernente i mezzi di trasporto
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per: a) «mezzi di trasporto»: qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonché i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la protezione delle merci; b) «uso commerciale»: il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno; e) «uso privato»; utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale; d) «traffico interno»: il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio; e) «serbatoi normali»: i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonché i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato; b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto già importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.
Articolo 3 Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio, a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della presente convenzione.
Articolo 4 1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto sono ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione. 2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna Parte contraente ha tuttavia il diritto di stabilire massimali per i quantitativi di combustibili e di carburanti che possono essere ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione, senza che siano soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenuti nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 5 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone che esercitano la loro attività a partire da tale territorio; b) i mezzi di trasportò per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio.
Articolo 6 L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
Artìcolo 7 Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attività per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea; b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte contraente può accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea: a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno: b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno; e) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Articolo 9 1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati. 2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
Articolo 10 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti: a) dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;
b) dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato; e) dell'articolo 9, paragrafo 2; del presente allegato.
Articolo 11 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno 1954), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956) e la convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18 maggio 1956), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
Allegato D
Allegato relativo agli animali
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «animali»: gli animali vivi di qualsiasi specie; b) «zona di frontiera»: la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estenzione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; e) «frontalieri»: le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) «traffico frontaliero»: le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione gli animali importati per i fini elencati nell'appendice del presente allegato.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri della zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni situati nella zona di frontiera è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna Parte contraente può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato. 2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.
Articolo 6 II termine per la riesportazione degli animali è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 7 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Appendice Lista di cui all'articolo 2
1 Ammaestramento
2. Addestramento 3. Riproduzione 4. Ferratura o pesatura 5. Trattamento veterinario 6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto) 7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni 8. Spettacoli (animali da circo, ecc.) 9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori) 10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.) 11. Operazioni di salvataggio 12. Transumanza o pascolo 13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto 14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)
Allegato E
Allegato relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione
Capitolo I Definizioni Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) «merci importate in sospensione parziale»: le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonché le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori. b) «sospensione parziale»: la sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Capitolo II Campo d'applicazione Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci di cui all'articolo 1, lettera a) del presente allegato.
Capitolo III Disposizioni varie Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.
Articolo 4 Ciascuna Parte contraente può redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco è comunicato al depositario della presente convenzione.
Articolo 5 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5 per cento, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Articolo 6 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Articolo 7 1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato è effettuata dall'autorità competente a regime appurato. 2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea è operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente già riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.
Articolo 8 II termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale è stabilito tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente allegato.
Articolo 9 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 2 del presente allegato, in merito alla sospensione parziale delle tasse all'importazione.
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Messaggio sulla Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea del 13 dicembre
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1994 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
Geschäftsnummer 93.097 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 29.03.1994 Date Data
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