FF 1994 III 1137

Messaggio relativo all'adesione della Svizzera a due Convenzioni internazionali sugli stupefacenti, nonché a una modificazione della legge sugli stupefacenti del 22 giugno 1994

#ST# 94.059

Messaggio relativo all'adesione della Svizzera a due Convenzioni internazionali sugli stupefacenti, nonché a una modificazione della legge sugli stupefacenti

del 22 giugno 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di due decreti federali concernenti:

  • la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope,

  • il Protocollo del 24 marzo 1972 di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nonché il disegno di modifica della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti. Vi proponiamo contemporaneamente di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 1989 P 89.686 Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope Adesione della Svizzera (N 15.12.89, Segmüller) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 giugno 1994 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1994-357 74 Foglio federale. 77° anno. Voi. III 1137

Compendio

Con il presente messaggio, il Consiglio federale sottopone al Parlamento, per approvazione, la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e il Protocollo del 1972 di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. Queste due convenzioni completano la Convenzione unica del 1961 che la Svizzera ha già ratificato nel 1968. L'adesione della Svizzera a queste convenzioni, di cui fino al maggio 1994 rispettivamente 129 e 124 Stati sono Parti, risponde a un desiderio urgente formulato da numerosi anni dalla comunità internazionale. Questa adesione permetterà di colmare le lacune del controllo internazionale che la posizione marginale della Svizzera comportava. Nel corso degli anni, il nostro Paese è diventato un centro nevralgico degli scambi delle sostanze psicotrope, ai quali non si era in grado di far fronte, per mancanza di basi legali. Per questa ragione, l'adesione della Svizzera costituisce un atto di solidarietà. Per trasporre le convenzioni nel nostro diritto interno, il Consiglio federale propone di completare la legge federale sugli stupefacenti sottoponendovi le sostanze psicotrope e i precursori in senso stretto e in senso ampio, nonché introducendovi la base giuridica relativa all'istituzione di un laboratorio nazionale di riferimento e al ricorso a organizzazioni professionali private per l'esecuzione del controllo. Il controllo delle sostanze psicotrope e dei precursori occasionerà in parte un aumento considerevole di lavoro per la Confederazione e i Cantoni. Organizzazioni professionali private saranno chiamate a partecipare a questo controllo.

Messaggio

I Introduzione II Genesi del controllo internazionale degli stupefacenti II consumo di stupefacenti e le sue conseguenze negative sui piani sanitario, sociale ed economico sono diventati, questi ultimi anni, un tema importante della politica internazionale. Nel secolo scorso, il consumo e il commercio d'uno stupefacente erano stati già una volta oggetto di dibattiti politici sul piano mondiale. All'epoca la prima potenza del mondo industrializzato, la Gran Bretagna, ottenne con la forza, nella guerra dell'oppio contro la Cina (1839-1842), il libero accesso al mercato cinese per l'oppio coltivato in India. La disfatta schiacciante subita dalla Cina la costrinse non soltanto a rinunciare ai suoi sforzi in vista di proteggere la propria popolazione dalle conseguenze del consumo della droga, bensì anche - in occasione del trattato di Nanchino - a fare numerose altre concessioni, tra cui la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna. Verso la fine del diciannovesimo secolo, sotto la pressione dell'opinione pubblica, gli Stati industrializzati modificarono progressivamente il loro atteggiamento di fronte al problema degli stupefacenti. Soprattutto per iniziativa degli Stati Uniti e dopo lunghi lavori preliminari venne stipulata, il 23 gennaio 1912, la Convenzione internazionale dell'Aia sull'oppio, intesa a troncare l'abuso dell'oppio e a limitare a scopi medici l'utilizzazione degli oppiacei e della cocaina. Questa convenzione tuttavia entrò in vigore soltanto dopo la Prima Guerra mondiale, con il Trattato di Versailles. L'articolo 23c del patto della Società delle Nazioni del 1919 affidava all'Organizzazione mondiale di controllo degli stupefacenti, appena istituita, la missione di controllare gli stupefacenti e di eseguire i compiti relativi all'applicazione della Convenzione sull'oppio. A questo scopo, la società delle Nazioni creò, nel 1920, una commissione consultiva per il commercio dell'oppio ed altre sostanze nocive, antesignana dell'attuale Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite. La Convenzione dell'Aia, che entrò in vigore il 15 gennaio 1925 in Svizzera dopo l'adozione di una prima legge sugli stupefacenti il 2 ottobre 1924, venne in seguito completata da altri trattati di diritto internazionale pubblico, tra i quali occorre rilevare: - la Convenzione internazionale di Ginevra del 19 febbraio 1925 concernente

gli stupefacenti, che entrò in vigore in Svizzera il 2 luglio 1929;

  • la Convenzione internazionale di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, che entrò in vigore in Svizzera il 9 luglio 1933;

  • la Convenzione internazionale di Ginevra del 26 giugno 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, che entrò in vigore in Svizzera soltanto il 31 marzo 1953, dopo che era stata adottata una nuova legge sugli stupefacenti il 3 ottobre 1951.

Dopo la cesura della Seconda Guerra mondiale, diversi protocolli trasferirono alle Nazioni Unite, in parte ampliandole, le competenze della Società delle Nazioni. La Convenzione unica sugli stupefacenti che costituisce attualmente ancora la base del controllo internazionale degli stupefacenti e che ha sostituito la quasi totalità delle vecchie convenzioni, è in seguito stata firmata, nel quadro delle Nazioni Unite, il 30 marzo 1961. Questa convenzione è entrata in vigore in Svizzera, previa ratifica, il 22 febbraio 1970.

12 Sviluppi recenti

Fin verso la fine degli anni sessanta, il consumo di stupefacenti non presentava una grave minaccia per la comunità internazionale. In Cina, ove un tempo l'abuso d'oppio aveva compromesso il buon funzionamento della società, il problema era stato ampiamente posto sotto controllo dopo la guerra civile. Il consumo di canapa indiana nel Medio Oriente e in Africa, nonché di foglie di coca in parti dell'America latina non ha avuto quasi influsso fuori di queste regioni. Nei Paesi industrializzati, l'abuso di stupefacenti costituiva un problema marginale, limitato a una piccola parte delle classi agiate. Gli sforzi sul piano internazionale nella lotta contro gli stupefacenti erano intesi allora, da una parte, ad assicurare una collaborazione poliziesca efficace e dall'altra a controllare il commercio legale degli stupefacenti destinati a scopi medici e scientifici. Questa collaborazione era effettuata principalmente tra specialisti, non era sottoposta ad alcuna pressione politica e non suscitava quasi interesse nell'opinione pubblica. Durante e dopo la guerra del Vietnam, la situazione si deteriorò rapidamente sul piano mondiale a partire dagli Stati Uniti. Se all'inizio il consumo di canapa indiana e dei suoi derivati o anche di sostanze come l'LSD era un problema legato alla ribellione di determinati giovani, si assistette, a partire dall'inizio degli anni settanta, all'apparizione di droghe dure, come l'eroina, la cocaina e altre ancora, nei Paesi occidentali industrializzati, poi in una parte dei Paesi in sviluppo e nell'Europa dell'Est. Nel corso di questa evoluzione, il crimine organizzato si sviluppò in maniera sconosciuta fino ad allora e accrebbe la sua potenza in modo insospettato. Questi due fenomeni - la minaccia per la salute e l'evoluzione del crimine organizzato - sono divenuti seri problemi per la società. La fabbricazione di nuove droghe sintetiche sempre più raffinate e di sostanze analoghe, le cosiddette sostanze psicotrope, che vengono ad aggiungersi all'eroina e alla cocaina soprattutto nei Paesi in sviluppo, ma pure da noi, è un altro aspetto di questa evoluzione. Tra queste nuove droghe si contano gli allucinogeni, le amfetamine, i barbiturici e i tranquillanti, sostanze che in gran parte sono utilizzate in medicina. L'estensione dell'abuso di queste sostanze indusse

la comunità internazionale ad elaborare due nuove convenzioni per tener conto di questi sviluppi, vale a dire:

  • la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e

  • il Protocollo del 25 marzo 1972 di emendamenti della Convenzione unica per gli stupefacenti del 1961.

La Svizzera è l'unico Paese europeo che non è ancora Parte contraente di queste due convenzioni. Se all'inizio gli ambienti dell'industria chimica svizzera manifestavano ancora determinate titubanze verso questi trattati, le stesse nel frattempo sono state superate; da parte nostra riteniamo che non si possa aspettare ulteriormente con l'adesione. Da determinati casi recenti risulta che piccole ditte e privati hanno approfittato delle lacune della nostra legislazione per vendere sostanze psicotrope all'estero a partire da o con la mediazione del nostro Paese. Per conseguenza, rimediare a questa situazione costituisce parimenti un atto di solidarietà verso i Paesi in sviluppo, poiché si tratta spesso di sostanze considerate come «la droga del povero». Nel corso degli anni ottanta, ci si è a poco a poco resi conto, sul piano internazionale, che soltanto un'azione risoluta, intesa a ridurre simultaneamente l'offerta e la domanda di droghe illegali, poteva offrire possibilità di successo. Gli sforzi congiunti di tutti gli Stati per troncare il narcotraffico dovrebbero essere combinati con un'azione altrettanto intensa, intesa a ridurre la domanda nei Paesi in cui si consuma droga. Questo nuovo approccio ha trovato espressione nella Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 novembre 1989, ma licenzieremo il messaggio relativo alla sua ratifica soltanto nell'estate 1995 assieme a quello, per il rifiuto dell'iniziativa «per una gioventù senza droghe». È in effetti sensato che i due oggetti siano trattati simultaneamente dal Parlamento poiché le contestate disposizioni penali della Convenzione di Vienna e l'iniziativa lasciano soltanto un debole margine di manovra nell'ambito della politica della droga. Esse ci inducono a discutere i diversi aspetti della futura politica svizzera in materia di droga.

13 Conseguenza delle convenzioni sul diritto nazionale La trasposizione nel diritto interno delle due convenzioni internazionali in questione tocca parecchi campi giuridici, ma in primo luogo il diritto sugli stupefacenti. Nelle spiegazioni delle diverse disposizioni delle convenzioni abbiamo fatto il paragone con il diritto svizzero ed esaminato se quest'ultimo soddisfa alle esigenze internazionali. Esiste un'ampia concordanza nella maggior parte dei campi; la legge federale sugli stupefacenti è la sola a dover subire un vero adeguamento.

2 La posizione della Svizzera in merito alle due convenzioni 21 La posizione delle autorità federali Siamo del parere che queste due convenzioni costituiscano strumenti internazionali importanti per la lotta contro gli stupefacenti e per affrontare la loro problematica. Il pacchetto di misure che abbiamo deciso il 20 febbraio 1991 per ridurre i problemi legati agli stupefacenti prevede, tra l'altro, l'adesione della Svizzera a d'ette convenzioni. A causa della sua posizione isolata, la Svizzera

si è in effetti esposta a una critica accresciuta sul piano internazionale. Nella sua politica in materia di droga, la Svizzera deve pure dar prova di solidarietà sul piano internazionale. Ci si aspetta da essa che, oltre a lottare contro il riciclaggio di denaro sporco, agisca contro gli ambienti del crimine organizzato e che, per rispetto per i Paesi in sviluppo, eserciti un controllo sulle sostanze psicotrope e i loro precursori all'interno del Paese e alle frontiere. L'adesione sottolinea la volontà della Svizzera di partecipare più attivamente agli sforzi internazionali della lotta contro la droga.

22 La procedura dì consultazione Con decisione del 9 marzo 1992, abbiamo autorizzato il Dipartimento federale dell'interno ad eseguire una procedura di consultazione in merito all'adesione della Svizzera a dette convenzioni e a una revisione della legge federale sugli stupefacenti. La maggioranza dei consultati ha dato pareri positivi. Circa quattro quinti degli ambienti consultati, tra cui l'insieme dei Cantoni, sono, di massima, favorevoli all'adesione alle convenzioni. Hanno chiaramente ammesso la necessità di una collaborazione internazionale nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ma non auspicano che sia ridotto il margine di manovra che permette l'introduzione di nuove misure a favore dei tossicomani. L'adesione al Protocollo del 1972 di emendamenti della Convenzione unica del 1961, che, in quanto complemento a questa convenzione, non poneva problemi, è stata ampiamente approvata. L'adesione alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope è pure stata approvata dalla maggioranza degli ambienti consultati, che tuttavia consigliano vivamente di mettere pienamente a profitto il margine di manovra in materia di controllo della prescrizione di sonniferi e di calmanti. Il disegno di revisione della legge federale sugli stupefacenti ha pure incontrato eco favorevole. Tutti i Cantoni e i principali partiti politici, ad eccezione del Partito socialista svizzero e del Partito ecologista che darebbero la preferenza a una liberalizzazione e depenalizzazione, l'hanno approvato. L'ampia accettazione del progetto d'adesione alle convenzioni e del progetto di revisione della legge sugli stupefacenti ha rafforzato la nostra intenzione di presentare un messaggio in merito.

3 Convenzione sulle sostanze psicotrope 31 Parte generale 311 Elaborazione della Convenzione Nel corso degli anni cinquanta e sessanta, l'abuso di sostanze come i barbiturici, i tranquillanti, le amfetamine e gli allucinogeni era aumentato in numerosi Paesi. Questi preparati sono raggruppati sotto la denominazione di «sostanze psicotrope» a causa dei loro effetti calmanti, stimolanti o allucinogeni. Poiché

a causa della loro molteplicità, delle loro differenze per quanto concerne il rischio di abuso, del potenziale di assuefazione e soprattutto del valore terapeutico non era stato possibile assoggettarle senza altre formalità ai provvedimenti di controllo previsti dalla Convenzione unica del 1961, la Commissione internazionale degli stuprefacenti, in qualità di Commissione tecnica del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, preconizzò l'instaurazione di un controllo internazionale specifico e, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, elaborò un progetto di testo. Una Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite si riunì a Vienna, dall'll gennaio al 21 febbraio 1971, per deliberare ed accettare il primo progetto di protocollo sulle sostanze psicotrope (denominato in seguito «Convenzione») elaborato dalla Commissione internazionale degli stupefacenti all'atto della sua prima sessione straordinaria. Essa era stata convocata in base alla risoluzione 1474 (XLVIII) del 31 marzo 1970 del Consiglio economico e sociale. Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite come pure gli altri Stati che facevano parte di una delle sue organizzazioni speciali o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o che .erano Parti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia erano stati invitati a partecipare a questa Conferenza. Questa apertura permise alla Svizzera di parteciparvi come -membro a tutti gli effetti. 75 Stati erano rappresentati a questa Conferenza; il testo della Convenzione venne accettato nella votazione finale con 51 voti, tra cui quello della Svizzera, senza opposizione e 9 astensioni. La Convenzione è entrata in vigore il 16 agosto 1976, 90 giorni dopo la firma del 40° Stato. Fino al mese di maggio 1994, 129 Stati avevano ratificato la Convenzione, tra cui tutti i Paesi industrializzati importanti.

312 Partecipazione della Svizzera all'elaborazione della Convenzione La Svizzera ha partecipato alla Conferenza con una delegazione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, della ricerca scientifica e dell'industria farmaceutica. La Conferenza era incentrata sui conflitti d'interesse tra Paesi in sviluppo e Stati industrializzati. I Paesi in sviluppo si sentivano non soltanto sfavoriti economicamente in rapporto agli Stati industrializzati, bensì anche sommersi dalle sostanze psicotrope come le amfetamine, i barbiturici e i tranquillanti. Si sono pertanto pronunciati a favore di misure di controllo severe per queste categorie di sostanze. La Svizzera ha adottato un atteggiamento moderato, basandosi su principi, onde poter domandare concessioni su aspetti particolari. Siccome il risultato dei negoziati è stato soddisfacente nell'insieme, la delegazione svizzera si è pronunciata a favore della Convenzione nella votazione finale.

313 Riassunto del contenuto della Convenzione La Convenzione sulle sostanze psicotrope comprende un preambolo, 33 articoli e 4 tabelle. Il preambolo sottolinea la necessità delle sostanze psicotrope in medicina e nella ricerca scientifica, ammettendo che occorrono misure di controllo draconiane per impedire gli abusi. Sul piano formale, vale a dire per quanto concerne le definizioni, gli organi di controllo internazionali e l'esecuzione a livello nazionale, la Convenzione sulle sostanze psicotrope non si differenzia dalla Convenzione unica del 1961. Per contro, differenze essenziali esistono a livello materiale. La molteplicità delle sostanze psicotrope esige in effetti un'ampia gamma di misure di controllo. Nessuna disposizione derogatoria di portata generale è prevista. Le Parti possono domandare deroghe a determinate prescrizioni per il loro territorio nazionale unicamente per quanto concerne preparati farmaceutici. Esse possono prendere provvedimenti più severi dei controlli previsti dalla Convenzione, per esempio vietare l'importazione di sostanze figuranti nelle tabelle II a IV. La Convenzione è intesa a stabilire un controllo internazionale duttile e dinamico. Così è possibile, a seconda del bisogno e su proposta dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o di una Parte, ammettere nuove sostanze nelle tabelle e trasferire una sostanza da una tabella all'altra o di sottrarla al controllo. L'Organizzazione mondiale della sanità esamina gli aspetti medici e scientifici e da il suo parere. La Commissione degli stupefacenti dell'ONU non è strettamente vincolata a questo parere come quando si tratta di una sostanza o di un prodotto che rientra nella Convenzione sugli stupefacenti. Oltre che accettare o rifiutare il parere dell'OMS, la Commissione dell'ONU può procedere a modifiche e tener conto di aspetti economici, sociali, giuridici e amministrativi. Le sostanze psicotrope sono ripartite in quattro tabelle, vale a dire: Tabella I: gli allucinogeni (p. es. l'LSD) devono essere utilizzati esclusivamente nella ricerca e, in misura limitata, a scopi medici, con autorizzazioni individuali rilasciate dalle autorità; Tabella II: gli stimolanti (p. es. le amfetamine) sono sottoposte a un controllo identico a quello applicato agli stupefacenti in virtù della Convenzione del 1961;

Tabella III: per quanto concerne gli ipnotici e i sedativi (per es. i barbiturici) è previsto di sottoporli a ricetta medica, d'instaurare l'obbligo dell'autorizzazione per la loro fabbricazione, il loro commercio e la loro distribuzione, nonché d'introdurre un regime di registrazione semplificata. Nel commercio internazionale, queste sostanze sono semplicemente assoggettate a una procedura di notifica. Eccezioni sono previste per determinati preparati; Tabella IV: i tranquillanti (p. es. le benzodiazepine) sono sottoposti a ricetta medica e ad autorizzazione; la registrazione obbligatoria è prevista soltanto per i fabbricanti, nonché per gli importatori ed esportatori. Il commercio internazionale delle sostanze di questo gruppo non è ostacolato da formalità particolari, nella misura in cui il Paese verso il quale queste sostanze sono esportate non ne vieti l'importazione.

314 Valutazione della Convenzione

La Convenzione sulle sostanze psicotrope costituisce un'estensione logica della Convenzione unica del 1961 sugli stupefacenti. Fino al 1950, l'abuso di stupefacenti concerneva principalmente gli stupefacenti classici, morfina ed eroina, cocaina e canapa indiana. Questa situazione è cambiata con la sintetizzazione di sostanze nei laboratori farmaceutici che hanno prodotto una vasta gamma di allucinogeni, di amfetamine (amine eccitanti), di barbiturici e di tranquillanti. Anche in Svizzera, gli allucinogeni e le amfetamine sono state consumate in maniera abusiva nel corso degli anni sessanta. Un'inchiesta eseguita presso le autorità cantonali ha messo in evidenza la necessità d'instaurare misure di controllo. Dal 1968, gli allucinogeni sono sottoposti alla legge come sostanze simili agli stupefacenti. All'atto dell'ultima revisione della legge sugli stupefacenti nel 1975, queste sostanze, come pure le amfetamine, sono state equiparate agli stupefacenti. Questo ha permesso alla Svizzera di partecipare al controllo di queste categorie di sostanze.

32 Parte speciale: Commento delle principali disposizioni della Convenzione Articolo 1 (Definizioni) Numerose definizioni sono state riprese in sostanza dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. Siccome la Convenzione sulle sostanze psicotrope non contiene alcuna disposizione sulla coltura di piante, il concetto di «produzione» non vi è definito. Il termine «fabbricazione» è compreso in un senso più ampio che nella Convenzione unica del 1961 e, contrariamente a quest'ultima, le definizioni di «scorte» e «scorte speciali» mancano. Inoltre il termine «prepararazione» è stato sostituito con «preparato» che è descritto in maniera più esaustiva, l'espressione « territorio» è stata sostituita dall'espressione «regione» ed è stata adottata per la prima volta la definizione di «locali». Articolo 2 (Campo di applicazione del controllo delle sostanze) Questa disposizione descrive la procedura d'assoggettamento, vale a dire i criteri secondo i quali l'Organizzazione mondiale della sanità valuta una sostanza in rapporto ai provvedimenti di controllo da prendere. Queste sostanze sono state caratterizzate e classificate secondo il loro modo d'azione (p. es. sostanze che provocano uno stato di dipendenza, eccitanti o calmanti). La Svizzera ha già tenuto parzialmente conto di questo nuovo modo di descrizione all'atto della revisione, nel 1975, dell'articolo 1 della legge federale sugli stupefacenti (LStup). In effetti, il concetto di stupefacenti, definito nel capoverso 1, è una combinazione del tipo e del modo d'azione. Nel capoverso 3 lettere a-c, il legislatore ha già inglobato gli allucinogeni, gli stimolanti del sistema nervoso centrale e altre sostanze con effetti analoghi. Rimangono ancora da sottoporre alla legge soltanto i barbiturici e le benzodiazepine.

Questa disposizione stabilisce in seguito una delimitazione tra le competenze dell'Organizzazione mondiale della sanità e quelle della Commissione degli stupefacenti dell'ONU. La Commissione degli stupefacenti può cambiare il controllo applicato a una data sostanza, senza essere obbligata a seguire la raccomandazione dell'OMS. Così pure una Parte contraente può, in deroga a una raccomandazione dell'OMS, sottrarre ad alcune disposizioni di controllo un preparato contenente una sostanza psicotropa. Sono previste quattro tabelle, nelle quali le sostanze sono classificate secondo il grado di pericolo che esse presentano. Le sostanze della tabella I sono sottoposte a tutte le misure di controllo, mentre quelle della tabella IV lo sono unicamente all'obbligo di licenza, a eventuali divieti o restrizioni all'atto dell'importazione o dell'esportazione, nonché alle disposizioni penali della Convenzione. Articolo 3 (Norme particolari relative al controllo dei preparati) Questo articolo tratta dei preparati farmaceutici (preparati). Di massima, ogni preparato contenente una sostanza psicotropa è sottoposto ai provvedimenti di controllo applicabili a quest'ultima. Quando un preparato si compone di un miscuglio di parecchie sostanze psicotrope, gli sono applicabili i provvedimenti previsti per la sostanza più rigorosamente controllata. Il legislatore svizzero ha già inglobato, nell'articolo 1 capoverso 3 lettera d LStup, i preparati a base di allucinogeni, di amfetamine e altre sostanze con effetti simili. Anche qui rimane soltanto da assoggettare alla legge i preparati a base di barbiturici e di benzodiazepine. Le Parti possono sottrarre a determinate misure di controllo un preparato contenente sostanze psicotrope delle tabelle II (stimolanti), III (ipnotici e sedativi) o IV (tranquillanti). Questa possibilità da il margine di manovra necessario per la prescrizione dei sonniferi e dei tranquillanti usuali. Dalla revisione del 1975 della legge federale sugli stupefacenti, abbiamo la facoltà, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 LStup, di esentare parzialmente o totalmente dai provvedimenti di controllo determinati stupefacenti, in base a raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti. Articolo 4 (Altre norme particolari)

Le Parti hanno la possibilità di prevedere alleviamenti per le persone che effettuano viaggi internazionali portando con sé piccole quantità di sostanze psicotrope sotto forma di preparati destinati al consumo personale. Il legislatore svizzero si è avvalso di questa disposizione nell'articolo 75 dell'ordinanza sugli stupefacenti a favore di viaggiatori malati, per la durata del viaggio. È pure possibile emanare prescrizioni particolari concernenti l'utilizzazione di sostanze psicotrope nell'industria ai fini di fabbricare sostanze o prodotti ad azione non psicotropa. Deroghe possono pure essere previste per l'utilizzazione di sostanze psicotrope nella caccia. È evidente che siffatte disposizioni derogatorie non sono applicabili (art. 7) agli allucinogeni (tabella 1).

Articolo 5 (Limitazione dell'utilizzazione) Le Parti devono provvedere con misure appropriate affinchè la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze psicotrope servano soltanto a scopi medici e scientifici. La Svizzera tiene già ampiamente conto di questa esigenza. L'attuale legge federale sugli stupefacenti esige in effetti un permesso dell'autorità cantonale o federale competente per la fabbricazione e il commercio nonché per le importazioni ed esportazioni di sostanze psicotrope (art. 4 e 5 LStup). L'articolo 6 LStup ci autorizza a limitare i permessi in virtù di convenzioni internazionali, mentre l'articolo 8 LStup vieta semplicemente determinati stupefacenti. Infine i medici e i veterinari sono tenuti ad usare gli stupefacenti soltanto nella misura ammessa dalla scienza (art. 11 LStup).

Articolo 6 (Amministrazione speciale) Ogni Parte deve creare la propria amministrazione incaricata di eseguire le disposizioni della Convenzione sulle sostanze psicotrope. In Svizzera, il controllo del commercio indigeno autorizzato incombe ai Cantoni, quello delle importazioni ed esportazioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LStup). L'Ufficio federale di polizia si occupa, in quanto ufficio centrale svizzero, della lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti (art. 29 cpv. 1 LStup), mentre l'UFSP è incaricato di presentare rapporto conformemente agli accordi internazionali (art. 32 LStup).

Articolo 7 (Sostanze della tabella 1) Questo articolo limita l'utilizzazione di allucinogeni al settore della ricerca scientifica e a scopi medici molto limitati, per mezzo di persone debitamente autorizzate. Un'autorizzazione speciale è richiesta per la fabbricazione, il commercio e la detenzione di queste sostanze. Dal 1975, la legge federale sugli stupefacenti soddisfa interamente questi oneri e condizioni molto rigorosi, con gli articoli 1 capoverso 3 lettera a e 8 capoverso 1 lettera e. In Svizzera i titolari di un permesso devono tenere una contabilità (art. 17 cpv.l LStup).

Articolo 8 (Licenze) La fabbricazione e la distribuzione di sostanze che figurano nelle tabelle II a IV, così come il loro commercio, devono essere oggetto di una licenza e di una vigilanza appropriata. L'articolo 4 LStup tiene già conto di questa esigenza, poiché sottopone a permesso la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti.

Articolo 9 (Ricette mediche) Le sostanze delle tabelle II a IV sono fornite soltanto dietro presentazione di ricetta medica. Le autorità possono autorizzare i farmacisti a consegnare nei casi urgenti, senza ricetta e sotto la propria responsabilità, piccole quantità di sostanze.

La legge federale sugli stupefacenti menziona nell'articolo 10 il personale medico abilitato a prescrivere stupefacenti e sostanze psicotrope e prescrive nell'articolo 13 che la fornitura di queste sostanze è subordinata alla presentazione di una ricetta medica.

Articolo 10 (Avvertenza su confezioni e inserzioni pubblicitarie) Le Parti sono tenute a provvedere affinchè un'avvertenza figuri sui prospetti d'imballaggio o sulle etichette e, se la legislazione lo permette, a vietare qualsiasi propaganda destinata al pubblico per le sostanze psicotrope. In Svizzera, gli articoli 48 e 48bis dell'ordinanza sugli stupefacenti (OStup), in rapporto con l'articolo 17 capoverso 5 LStup, disciplinano la designazione degli stupefacenti e la relativa propaganda.

Articolo 11 (Registrazione) Dati statistici più o meno estesi sono richiesti secondo la tabella. Il legislatore svizzero ha emanato le disposizioni necessarie per garantire la registrazione dei dati. Così, gli articoli 16 a 18 LStup prescrivono un bollettino di fornitura per ogni consegna di stupefacenti e assoggettano i titolari di un permesso alla tenuta di una contabilità, all'obbligo di fare rapporto e a quello di fornire informazioni.

Articolo 12 (Commercio internazionale) Qualsiasi esportazione di sostanze che figurano nelle tabelle I e II deve essere oggetto di un'autorizzazione d'esportazione che dipende dal rilascio preliminare di un'autorizzazione d'importazione, da parte del Paese importatore. Una procedura di notifica è stata instituita per le sostanze della tabella III. In virtù dell'articolo 5 LStup, qualsiasi importazione e qualsiasi esportazione di stupefacenti sottoposti a controllo devono essere oggetto di un permesso particolare dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Una concessione è fatta agli ambienti industriali nel senso che è pure permesso rilasciare permessi di esportazione su domanda del Paese di destinazione.

Articolo 13 (Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione) Le Parti possono proibire l'importazione di una sostanza che figura nelle tabelle II, III o IV. Esse allora lo notificano alle altre Parti per il tramite del Segretario generale. Questa disposizione corrisponde all'articolo 6 capoverso 1 LStup in virtù del quale noi siamo autorizzati, in base a convenzioni internazionali, a vietare o limitare segnatamente l'importazione di stupefacenti.

Articolo 14 (Trasporto di sostanze psicotrope destinate ai casi di emergenza nei mezzi di trasporto internazionali) Le sostanze trasportate per i casi d'emergenza non sono sottoposte alle disposizióni sull'importazione, l'esportazione o il transito. In virtù dell'articolo 35 LStup, i viaggiatori malati sono autorizzati a portare con sé gli stupefacenti di cui hanno bisogno per la durata del viaggio.

Articolo 15 (Ispezioni) Le Parti sono tenute a istituire un sistema d'ispezione. L'articolo 55 capoverso 2 OStup prevede ispezioni periodiche effettuate dalle autorità cantonali competenti. Articolo 16 (Informazioni) Le Parti sono tenute a fornire diverse informazioni agli organismi internazionali. Le modifiche importanti del loro diritto relativo alle sostanze psicotrope, nonché i casi d'abuso e di traffico illecito di queste sostanze devono essere annunciati alla Commissione degli stupefacenti dell'ONU, per il tramite del Segretario generale di questa organizzazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica è l'autorità svizzera incaricata di presentare rapporto e di informare (art. 32 LStup). Dati statistici, per esempio sulle quantità fabbricate e le quantità totali delle importazioni e delle esportazioni delle sostanze che figurano nelle tabelle III e IV, devono essere fornite ogni anno all'Organo di controllo. Articolo 17 (Funzioni della Commissione degli stupefacenti dell'ONU) Questo articolo descrive i compiti della Commissione degli stupefacenti dell'ONU. Le decisioni della Commissione concernenti l'assoggettamento delle sostanze e dei preparati agli articoli 2 e 3 sono prese alla maggioranza dei due terzi. Articolo 18 (Rapporti dell'Organo di controllo) L'Organo di controllo allestisce ogni anno un rapporto sulle sue attività, nel quale presenta un'analisi dei dati statistici che gli sono stati forniti. Articolo 19 (Attribuzioni dell'Organo di controllo e misure che deve prendere) Le Parti sono tenute ad informare l'Organo di controllo. Quest'ultimo ha il diritto di raccomandare embarghi sulle importazioni o esportazioni e di pubblicare siffatte raccomandazioni. La Parte interessata può deferire il caso al Consiglio economico e sociale. Articolo 20 (Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope) Questo articolo raccomanda segnatamente agli Stati di prendere provvedimenti in materia di trattamento, di educazione e di reinserimento sociale in vista di lottare contro l'abuso delle sostanze psicotrope. La legge svizzera sugli stupefacenti prevede diverse misure, come la notifica dell'abuso di stupefacenti da parte dei servizi ufficiali, dei medici e dei farmacisti quando ritengono che misure d'assistenza siano indicate (art. 15 LStup). I

Cantoni sono competenti in materia di prevenzione della tossicomania, di assistenza e di reinserimento dei tossicomani (art. 15a LStup). La privazione della libertà a scopo d'assistenza è pure possibile (art. Ì5b LStup). La Confederazione promuove la ricerca scientifica sugli stupefacenti e il loro abuso, ha creato un servizio di documentazione e di coordinazione e promuove la formazione del personale specializzato (art. 15c LStup).

Artìcolo 21 (Lotta contro il traffico illecito) Le Parti sono tenute a collaborare strettamente e in modo coordinato nella lotta contro il traffico illecito.

Articolo 22 (Norme penali) Questo articolo obbliga le Parti a punire gli atti dolosi, ma è loro permesso di sostituire una condanna o una pena con misure di cura, di educazione e di reinserimento sociale. I reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 19-28 LStup) sono già molto differenziati. Le pene possono essere combinate con misure o sostituite da misure. L'articolo 19 verte segnatamente sulla fabbricazione e il commercio illeciti e prevede un aggravamento della pena nei casi gravi. Gli articoli 19a-19c vertono sul consumo illecito e la preparazione del consumo. Queste disposizioni prevedono pene meno severe, persino l'abbandono del procedimento o misure al posto di pene. Gli articoli 20 e 21 trattano dell'ottenimento fraudolento di un permesso, dello sviamento di stupefacenti e dell'inosservanza dei controlli obbligatori. Infine l'articolo 22 è una disposizione che raggruppa diverse infrazioni alla legge e alle sue ordinanze d'esecuzione.

Articolo 23 (Applicazione di misure di controllo più rigorose) Le Parti possono adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste dalla Convenzione. L'articolo 8 capoverso 3 LStup .ne tiene conto poiché permette di vietare altri stupefacenti se convenzioni internazionali fanno altrettanto.

Articolo 31 (Controversie) Le controversie che non possono essere composte amichevolmente devono essere sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda di una delle Parti interessate.

Articolo 32 (Riserve) Occorre rilevare che qualsiasi Parte sul territorio della quale crescono, allo stato selvatico, piante contenenti sostanze psicotrope figuranti nellla tabella 1 e che sono utilizzate tradizionalmente da gruppi ben determinati in occasione di riti religiosi, può formulare una corrispondente riserva all'atto della ratifica. Questa disposizione è stata adottata per tener conto degli usi e costumi di tribù dell'America centrale e del Sud. Tabelle II contenuto delle tabelle I a IV in allegato è modificato e completato continuamente dalla Commissione internazionale degli stupefacenti. Al momento della sua adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope la Svizzera terrà conto della versione più recente per allestire e pubblicare le liste.

4 Protocollo di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961

41 Parte generale 411 Introduzione La Convenzione unica, conclusa il 30 marzo 1961, è stata firmata dalla Svizzera il 20 aprile 1961 e approvata dalla vostra Assemblea il 5 dicembre 1968. Essa è entrata in vigore in Svizzera il 22 febbraio 1970 dopo che l'atto di ratifica era stato depositato il 23 gennaio 1970. Negli anni settanta, l'abuso di stupefacenti aveva conosciuto un tale aumento nel mondo intero che il disciplinamento internazionale del commercio degli stupefacenti e i provvedimenti presi all'uopo non erano più sufficienti per combattere efficacemente il traffico illegale.

412 Elaborazione del protocollo di emendamenti con la partecipazione della Svizzera Le Nazioni Unite decisero di convocare, nel 1972, una conferenza di plenipotenziari, in vista di prendere provvedimenti più draconiani. La Conferenza decise di comune accordo di rafforzare il controllo internazionale degli stupefacenti. La Svizzera, in quanto non membro delle Nazioni Unite, ha potuto partecipare all'elaborazione del progetto di questo Protocollo in seno alla Commissione internazionale degli stupefacenti.

413 Riassunto del contenuto del Protocollo II Protocollo fissa le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti e disciplina la lotta contro gli abusi. L'Organo di controllo viene aumentato da 11 a 13 membri. La durata del mandato è portata a 5 anni e il campo d'attività definito con precisione. Con la cooperazione dei Governi, l'Organo di controllo si adopera segnatamente a limitare la coltura, la fabbricazione e l'utilizzazione di stupefacenti alle quantità che rispondono ai bisogni della medicina e della ricerca scientifica. Le autorità nazionali dei Paesi produttori di oppio sono tenute ad indicare la superficie presunta delle colture di papavero da oppio e la loro ubicazione geografica, nonché la quantità di oppio che ne sarà probabilmente estratta, mentre i Paesi di fabbricazione sono tenuti ad indicare il numero delle aziende che producono stupefacenti sintetici, nonché le quantità prevedibili che saranno fabbricate in un anno. La Conferenza di plenipotenziari ha inoltre adottato tre risoluzioni vertenti su questioni amministrative concernenti il segretariato dell'Organo di controllo (I), una migliore coordinazione dei provvedimenti sul piano nazionale e internazionale (II), nonché l'importanza dell'ambiente sociale nell'insorgere degli abusi (III).

414 Valutatone del Protocollo II Protocollo precisa e completa diverse disposizioni della Convenzione unica del 1961. Dato che la Svizzera è, da più di venti anni, Parte alla Convenzione unica del 1961, l'adesione al Protocollo è di una necessità incontestabile. Fino al maggio 1994, 124 Stati avevano aderito al Protocollo.

42 Parte speciale: Commento delle principali disposizioni del Protocollo Articolo 1 (Modificazione dell'articolo 2 paragrafi 4, 6 e 7 della Convenzione unica) In virtù della Convenzione unica, le Parti sono tenute ad esigere dai distributori (per esempio i farmacisti) che tengano una contabilità sulla consegna di preparati che figurano nella tabella III. Tuttavia è risultato che questa esigenza non era realizzabile in pratica, sicché s'imponeva una modificazione del testo e la rinuncia all'obbligo di tenere registri nei quali sono iscritte le quantità di ogni stupefacente fabbricato e ogni operazione all'atto dell'acquisto e dell'alienazione di stupefacenti. La formulazione «acquisto e vendita al dettaglio» ingloba l'utilizzazione a scopi terapeutici negli ospedali, nonché a fini di ricerca e in istituti scientifici. Il Protocollo esige di includere, nelle valutazioni del fabbisogno di stupefacenti, la quantità approssimativa dell'oppio da estrarre. Per quanto concerne la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca, della pianta di canapa indiana, della foglia di papavero e delle foglie di canapa indiana, le Parti sono tenute ad indicare la superficie destinata a questo scopo e l'ubicazione geografica. Esse devono pure rispettare le disposizioni sulla limitazione della fabbricazione. Articolo 2 (Modificazione e completamento dell'articolo 9 della Convenzione unica) I membri dell'Organo di controllo passano da 11 a 13, per dare l'occasione a molti gruppi di Paesi di essere rappresentati. L'Organo di controllo agisce principalmente in due campi: la lotta contro l'abuso di stupefacenti e l'approvvigionamento del commercio lecito. Articolo 3 (Modificazione dell'articolo 10 paragrafi 1 e 4 della Convenzione unica) I numerosi compiti dell'Organo di controllo esigono ch'esso sia indipendente sul piano tecnico e che i membri beneficino di una determinata durata della carica. Pertanto quest'ultima è stata fissata a cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Articolo 5 (Modificazione dell'articolo 12 paragrafo 5 della Convenzione unica) Questa disposizione precisa l'obiettivo che l'Organo di controllo deve perseguire procedendo alle valutazioni e stabilisce il diritto di quest'ultimo di procedere esso stesso a valutazioni e di pubblicarle.

Articolo 6 (Modificazione dell'articolo 14 paragrafi 1 e 2 della Convenzione unica) Questo articolo ingloba anche le situazioni nelle quali un Paese o un territorio è divenuto o arrischia di divenire un centro importante del commercio illecito di stupefacenti, senza che gli si possa muovere il rimprovero di aver violato le disposizioni della Convenzione. Ciò permette all'Organo di controllo di intervenire con efficacia considerevolmente accresciuta, ponendo tuttavia l'accento sulla cooperazione con il Governo interessato. Come fonti di informazione per l'Organo di controllo entrano ormai in considerazione, oltre ai Governi o agli organi delle Nazioni Unite, anche istituzioni specializzate, organizzazioni intergovernative o organizzazioni internazionali non governative. L'Organo di controllo ha quindi la possibilità di meglio orientarsi sulla situazione effettiva nel settore della droga. Infine ha ormai il diritto di intervenire quando un Paese o un territorio, senza colpa da parte sua, mette gravemente in pericolo lo scopo della Convenzione divenendo un centro importante del traffico illecito.

Articolo 7 (Nuovo articolo 14bis della Convenzione unica) In base a questo nuovo articolo, l'Organo di controllo può, con l'approvazione del Governo interessato, proporre un'assistenza tecnica o finanziaria quale alternativa o parallelamente a una raccomandazione d'embargo. Questa disposizione riguarda in primo luogo gli organi competenti delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

Articolo 8 (Articolo 16 della Convenzione unica) Questa disposizione sottolinea il carattere indipendente dell'Organo di controllo. Essa obbliga il Segretario generale dell'ONU, nel quadro di provvedimenti amministrativi speciali, a dotarlo di un segretariato permanente.

Articolo 9 (Modificazione dell'articolo 19 paragrafi 1, 2 e 5 della Convenzione unica) Le stime annue devono anche determinare la superficie delle colture del papavero da oppio e la loro ubicazione geografica. Il paragrafo 2 modificato innova, per quanto concerne la stima globale, facendo la distinzione tra l'oppio, gli stupefacenti sintetici e tutti gli altri stupefacenti.

Artìcoli 10 e 11 (Modificazione dell'articolo 20 e nuovo articolo 21bis della Convenzione unica) Questi due articoli concernono i Paesi che coltivano il papavero da oppio allo scopo di fabbricare alcaloidi. In parte queste disposizioni sono state riprese dal Protocollo dell'oppio del 1953. Un controllo severo deve contribuire a impedire che l'oppio fabbricato legalmente sia sviato nel traffico illecito.

Articolo 12 (Modificazione dell'articolo 22 della Convenzione unica) Questo articolo obbliga le Parti presso le quali si coltivano il papavero da oppio o la canapa indiana a confiscare e a distruggere le colture non autoriz-

zate. Non si applica alle piccole quantità di cui le Parti hanno bisogno per la ricerca scientifica. Articolo 13 (Modificazione dell'articolo 35 della Convenzione unica) La lettera f da alle Parti la possibilità di fornire all'Organo di controllo e alla Commissione, oltre alle informazioni richieste, informazioni sul traffico illegale. Articolo 14 (Modificazione dell'articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Convenzione unica) In modo analogo alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, provvedimenti medico-sociali possono essere presi al posto di pene, come è il caso nell'articolo 19a numero 3 LStup. Articolo 15 (Modificazione dell'articolo 38 della Convenzione unica) Questo articolo tratta dei provvedimenti da prendere nei confronti di persone dipendenti, della formazione del personale incaricato di occuparsi di queste persone e infine dell'informazione della popolazione. Disposizioni analoghe sono già contenute nella legge federale sugli stupefacenti (art. 15a, 150 e 15c LStup). . Articolo 16 (Modificazione dell'articolo 38bis della Convenzione unica) Questo articolo prevede accordi intesi a creare centri regionali di coordinazione per la ricerca scientifica e l'educazione, cercando soluzioni flessibili e multidisciplinari. Nell'Europa occidentale questa funzione è stata assunta finora soprattutto dal Consiglio d'Europa. Articolo 18 (Entrata in vigore) Uno Stato può ratificare il Protocollo, vale a dire divenirne Parte, soltanto se ha ratificato la Convenzione unica. Pertanto non è possibile denunziare unicamente il Protocollo. Il Protocollo è entrato in vigore l'8 agosto 1975.

5 Natura degli obblighi di diritto internazionale pubblico Le presenti convenzioni sono strumenti destinati alla lotta contro l'abuso di stupefacenti, al censimento e al controllo delle sostanze psicotrope, nonché al miglioramento dell'efficacia della Convenzione unica del 1961. Gli obblighi di diritto internazionale pubblico che la Svizzera dovrà assumere dopo l'adesione sono già stati presentati sopra nel commento delle convenzioni. Occorre ora esaminare se le disposizioni delle convenzioni possano essere applicate direttamente nel diritto svizzero (self-executing) o se debbano essere concretate precedentemente dal legislatore. Come tutti i trattati internazionali, le due convenzioni faranno parte integrante del diritto svizzero, appena saranno entrate in vigore per il nostro Paese. L'applicabilità diretta di un trattato internazionale significa che dalla sua entrata in vigore si possono far valere davanti alle autorità nazionali i diritti che ne deri-

vano. Sono direttamente applicabili le disposizioni che , «considerate nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato, sono sufficientemente precise per applicarsi come tali al caso particolare e fungere da fondamento per una decisione concreta». 1) Le due convenzioni obbligano le Parti a realizzare i provvedimenti di lotta comune contro gli abusi e il traffico di droga. Per contro non contengono diritti e doveri per i singoli. Le loro disposizioni si indirizzano invece agli Stati contraenti che sono tenuti a fare il necessario all'interno del Paese e in materia di diritto nazionale. Le convenzioni non si indirizzano al singolo, bensì al legislatore di ogni Parte, che è tenuto ad elaborare la legislazione prendendo come direttive le disposizioni della convenzione. Poiché non contengono diritti soggettivi e deducibili in giudizio, le Convenzioni, conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, non possono essere direttamente invocate dai singoli davanti alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere 2'.

6 Revisione della legge federale sugli stupefacenti 61 Tratti fondamentali La ratifica della Convenzione sulle sostanze psicotrope e del Protocollo di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 esige un adeguamento della legge federale sugli stupefacenti del 1951 onde siano create le condizioni legali che permettano alla Svizzera di assumere gli obblighi di diritto internazionale pubblico risultanti da detti trattati sui piani nazionale e internazionale. La Convenzione sulle sostanze psicotrope concerne gli allucinogeni, le amfetamine, i barbiturici e i tranquillanti. L'attuale legge sugli stupefacenti prevede già un disciplinamento per gli allucinogeni e le amfetamine. Un controllo di queste sostanze era divenuto necessario anche in Svizzera poiché, dagli anni sessanta, si è constatato ch'esse erano oggetto di un consumo abusivo come gli stupefacenti classici. Queste sostanze sono state assoggettate a un obbligo generale d'autorizzazione giusta l'articolo 7 LStup 3', in relazione con la ratifica della Convenzione unica del 1961. In occasione della revisione della legge nel 1975, gli allucinogeni e gli stimolanti centrali sono stati equiparati agli stupefacenti 4'. Per conseguenza, l'applicazione della Convenzione sulle sostanze psicotrope esige ancora soltanto l'assoggettamento dei barbiturici e dei tranquillanti alla legge sugli stupefacenti. L'applicazione del Protocollo di emendamenti della Convenzione unica del 1961 non pone dunque problemi perché le premesse all'uopo sono state create già con la revisione della legge del 1975.

'' Cfr. messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la conseguente revisione del Codice penale; FF 1992 III 235. Messaggio del 30.1.1991 sul'ladesione della Svizzera ai due Patti internazionali del 1966 concernenti i diritti dell'uomo e modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria; FF 1991 II 925, segnatamente pag. 936s. 3) Cfr. BEL 1968 I 755 ss. e 753, FFf 1968 I 784 ss. e 793 e RU 1970 9 4) Cfr. FF 1973 I 1109 ss

Contemporaneamente, occorre elaborare la base legislativa per il disciplinamento delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope, vale a dire i precursori. Questo, da una parte, in vista di una futura ratifica della Convenzione del 1968 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e, d'altra parte, corrispondentemente alle raccomandazioni della Chemical Action Task Force/CATF relative a un controllo dei precursori a livello mondiale. In quanto è uno dei più importanti Paesi fabbricanti di prodotti chimici e il terzo esportatore mondiale di medicamenti, la Svizzera non può sottrarsi a queste raccomandazioni. Una delegazione svizzera ha d'altronde collaborato all'elaborazione delle raccomandazioni della CATF. Noi, il 9 marzo 1992, abbiamo già deciso di applicare queste raccomandazioni nel quadro dei lavori che risulteranno dall'adesione alla Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. La CATF si adopera per porre le basi per una lista di controllo differenziata, classificando le sostanze critiche in tre classi in funzione di criteri chimici ed economici. Mentre si prevede di sottoporre i precursori in senso stretto, commercializzati in piccole quantità, a un controllo severo, i precursori in senso ampio, già a causa del volume di commercio di cui sono oggetto, saranno controllati soltanto in caso di esportazione a destinazione di determinati Paesi o regioni (modello «target country»). I precursori in senso stretto sono sostanze che come tali non rendono dipendenti, ma che possono essere trasformate in stupefacenti. Tra i precursori in senso ampio si annoverano materie prime come acidi, basi e solventi organici, utilizzati per la fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope che, contrariamente ai precursori in senso stretto, non sono presenti nel prodotto finito. Per garantire un controllo efficace dei precursori, le raccomandazioni della CATF implicano una collaborazione tra le autorità d'esecuzione, da una parte, e le organizzazioni professionali dell'industria e del commercio, dall'altra. Sia le ditte dell'industria chimica e farmaceutica, sia le ditte commerciali, nonché le farmacie e le drogherie hanno in effetti interesse a non essere implicate a loro insaputa in affari legati alla fabbricazione illegale di stupefacenti.

D'altronde, da parecchi anni le organizzazioni professionali hanno di loro propria iniziativa preso provvedimenti intesi ad assicurarsi un'autoprotezione adeguata. Essi sono stati coronati da successo e dovrebbero essere utilizzati anche in futuro per il controllo dei precursori in collaborazione con le autorità. Pertanto occorre creare le basi legislative per includere nell'articolo 3 capoverso 1 LStup i precursori che non vi figurano, da una parte, e per assicurarsi la collaborazione degli ambienti economici in materia di controllo dei precursori, dall'altra. La revisione della legge federale sugli stupefacenti verte dunque anzitutto sugli articoli 1 e 3. L'articolo 1 capoverso 1 LStup descrive, nel senso di una definizione generale, gli stupefacenti come sostanze e preparati che inducono in uno stato di dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa indiana. Enumera in seguito diversi stupefacenti classificati per categorie. All'epoca, gli allucinogeni e le amfclamine erano state equiparate agli stupefacenti. La situazione e i più recenti sviluppi scientifici giustificavano questo passo che, per di più, avrebbe facilitato il controllo e la lotta contro gli abusi. Orbene, il legisla-

tore si era opposto a includerle nella definizione degli stupefacenti, arguendo che le sostanze psicotrope non sono stupefacenti 1'. Il presente progetto di revisione, che si limita scientemente a un adeguamento minimo, equipara agli stupefacenti i barbiturici e i tranquillanti delle tabelle III e IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope, designandole con il termine di «depressori centrali», definizione fissata nel nuovo articolo 1 capoverso 3 lettera e. Così, da una parte, la via aperta dalla revisione del 1975 è proseguita e dall'altra l'accento è posto sul modo di agire e precisato con l'aiuto di una enumerazione non esaustiva di esempi. I precursori in senso stretto figurano nell'articolo 3 capoverso 1 LStup. Già quando aveva elaborato questa legge il legislatore voleva preservare dal pericolo che «determinate sostanze, di per sé non induttrici di uno stato di dipendenza, possano essere trasformate in sostanze che comportano tossicodipendenza». Pertanto ci aveva abilitati ad assoggettare queste sostanze al controllo istituito per gli stupefacenti 2'. Questo assoggettamento non è ancora stato effettuato per due ragioni. Da una parte, i precursori non servono di massima a fabbricare stupefacenti, bensì medicamenti. D'altra parte, siccome la legge attuale non prevede la possibilità di controllare queste sostanze meno severamente degli stupefacenti, sarebbe stata ostacolata molto fortemente la produzione di determinati medicamenti, in quanto questi ultimi avrebbero dovuto essere fabbricati sotto condizioni di sorveglianza identiche a quelle previste per gli stupefacenti. La Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope esige il controllo dei precursori in senso ampio, utilizzati frequentemente e in grande quantità per la sintesi chimica. Un controllo troppo severo sarebbe poco sensato e inoltre ostacolerebbe fortemente l'industria chimica. Sono sufficienti in questo caso prescrizioni di controllo meno severe, per esempio un obbligo generale di autorizzazione per fabbricanti o commercianti e controlli delle esportazioni verso determinati Paesi noti come fabbricanti di eroina e di cocaina. L'adeguamento della legge federale sugli stupefacenti non esige l'introduzione

di nuove fattispecie penali. Le disposizioni penali dell'articolo 19 LStup si applicano automaticamente alle sostanze psicotrope poiché queste sono equiparate agli stupefacenti, nonché alle attività in relazione con i precursori nel senso di una partecipazione alla fabbricazione di stupefacenti (partecipazione come coautore, complicità). Questo vale per l'intenzionalità e per la negligenza. Tutt'al più a proposito del reato speciale previsto nell'articolo 20 LStup bisogna menzionare esplicitamente i precursori nel numero 1 capoverso 2, per garantire che lo sviamento di precursori senza autorizzazione è punibile.

62 Commento delle singole disposizioni Articolo 1 capoverso 3 II principio dell'equiparazione delle sostanze psicotrope agli stupefacenti è enunciato all'inizio della disposizione. Segue l'enumerazione delle diverse cate-

»FF 1973 I 1119 seg.

gorie nelle lettere a-c, secondo il loro modo d'azione. La lettera e, che menziona i depressori centrali precisando che si tratta di sostanze con effetti del tipo dei barbiturici e delle benzodiazepine, è nuova. Siccome la Convenzione sulle sostanze psicotrope non è intesa a disciplinarlo, l'alcool non è toccato da questa disposizione. La stessa cosa vale per il tabacco. Nel diritto svizzero, le bevande alcooliche e il tabacco sono in effetti considerati generi voluttuari e sono quindi disciplinati nella legge sulle derrate alimentari e in quella sull'alcool.

Articolo 3 II capoverso 1 è nuovo e tratta dei precursori nel senso stretto e ampio del termine. Noi possiamo sottoporli al controllo degli stupefacenti in virtù dei capitoli 2 e 3 oppure accontentarci di prevedere un obbligo di autorizzazione o soltanto altri provvedimenti di vigilanza meno estesi. Il riferimento ai capitoli 2 e 3 LStup stabilisce chiaramente che le prescrizioni di controllo sono di massima applicabili anche ai precursori. Tuttavia, la possibilità accordataci di prendere misure di controllo meno estese ci lascia un certo margine di manovra, segnatamente per prendere in considerazione i bisogni del commercio e stabilire differenziazioni secondo le categorie di sostanze. Le misure concrete saranno fissate a livello d'ordinanza, prendendo come criterio o direttiva le eventuali raccomandazioni internazionali esistenti in questo campo. Il capoverso 3 istituisce la competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica di stabilire le liste per i precursori, le quali corrispondono a quelle di cui nell'articolo 1 capoverso 4. L'attuale capoverso è abrogato, poiché le nostre competenze sono state considerevolmente estese nei capoversi 1 e 2 e una sottodelega all'Ufficio suddetto non si giustificherebbe più. II disciplinamento in questione può rivestire un'importanza tale da dover essere stabilito dal Collegio governativo. Il capoverso 4 istituisce la collaborazione delle organizzazioni private nella sorveglianza dei precursori in senso stretto e in senso ampio e ci affida la competenza di disciplinarne le modalità. L'articolo 3 capoverso 1 non impedisce ai rappresentanti della branca interessata di completare, con norme standard in materia di obbligo di diligenza di diritto privato, le misure di controllo prese dai poteri pubblici. All'occorrenza bisogna tener conto della legislazione in vigore e più particolarmente della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati ''. Le norme di deontologia professionale («codice di condotta») si prestano maggiormente per la definizione e la scoperta di operazioni sospette, nonché per il loro annuncio alle autorità competenti. Da parecchi anni, le organizzazioni professionali dell'industria e del commercio hanno preso, con successo, provvedimenti d'autodifesa in materia di sorveglianza dei precursori

per evitare di essere implicate a loro insaputa in affari sospetti. È sensato continuare su questa via al fine di assecondare le autorità nella loro attività di sorveglianza e di stabilire una collaborazione. All'uopo, la posizione delle organizzazioni private interessate dovrà essere rafforzata.

» RS 235.1

Articolo 3a Per sostituire il laboratorio degli stupefacenti, chiuso nel 1993, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha bisogno di un organo nazionale di ricerca, di coordinazione e di informazione per gli aspetti chimici, analitici, farmaceutici e farmaco-tossicologici degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Questo organo nazionale di riferimento avrebbe, per esempio, il compito di sviluppare metodi d'analisi che permettano di rintracciare nuove droghe sintetiche ancora sconosciute. Inoltre dovrebbe procurarsi sostanze di riferimento, partecipare a prove collettive internazionali nonché sviluppare prescrizioni d'analisi per gli stupefacenti e programmi di salvaguardia della qualità e di prelievo di campioni. La creazione dell'organo di riferimento, essendo questo destinato in primo luogo a servire gli interessi pubblici, deve essere ancorata nella legge sugli stupefacenti, tanto più se i suoi compiti dovessero essere affidati a un istituto esterno alla Confederazione e finanziato da quest'ultima 1'. Articolo 20 numero 1 secondo comma II numero 1 secondo comma menziona espressamente i precursori, oltre agli stupefacenti, con un riferimento alle sostanze ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, onde precisare che il reato di cui nell'articolo 20 si applica anche allo sviamento di precursori. Nella misura in cui è previsto un obbligo di autorizzazione, il comma 1 è senz'altro applicabile. Per il resto, il campo protetto dagli articoli 21 e 22 si estende pure al commercio dei precursori.

7 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale 71 Per la Confederazione L'adesione implica per la Confederazione nuovi compiti da svolgere all'interno del Paese e sul piano internazionale, che essa non sarebbe in grado di assumere con le sue capacità e mezzi attuali. Essa avrà dunque bisogno di considerevoli risorse umane e finanziarie supplementari, non da ultimo poiché la Svizzera è al terzo posto dei Paesi esportatori di prodotti farmaceutici e al settimo di quelli esportatori di prodotti chimici. Il nostro Paese è in effetti molto più toccato dal volume degli scambi che non dal controllo degli stupefacenti fabbricati e commercializzati legalmente all'interno del Paese soltanto in quantità relativamente piccole. Inoltre, la Svizzera sembra essere il più importante Paese che fabbrica tranquillanti del gruppo delle benzodiazepine (Dormicum, Rohypnol, Seresta, Temesta, Valium ecc.).

711 Controllo delle sostanze psicotrope e dei precursori L'obbligo d'autorizzazione che vigeva finora soltanto per gli stupefacenti deve essere considerevolmente esteso onde controllare in futuro anche le sostanze Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 217, André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 317 e Biaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea, 1991. N. 2721.

psicotrope e i precursori. Inoltre compiti supplementari che travalicano l'obbligo di autorizzazione verranno ad aggiungersi poiché si prevede, in base a nuove conoscenze, di completare il disciplinamento rigido attuale con una rete efficace d'informazione e di coordinazione. Nel campo delle sostanze psicotrope, si tratterà di recensire e di controllare più di una sessantina di sostanze, principalmente tranquillanti e sonniferi d'uso corrente come le benzodiazepine. Siccome la Svizzera occupa un posto di primo piano in questo settore, ciò si tradurrà in un importante accrescimento del numero d'autorizzazioni d'importazione e d'esportazione da rilasciare. L'attuale sistema di controllo dovrà dunque essere considerevolmente rafforzato e una nuova unità amministrativa dovrà essere organizzata. Quest'ultima avrà la responsabilità di allestire le liste delle sostanze e delle persone autorizzate, di rilevare i dati relativi alla produzione e al commercio, di rilasciare le autorizzazioni di importazione ed esportazione, di allestire le statistiche richieste dalla Convenzione e di scambiare sul piano internazionale i dati relativi ai casi sospetti. Essa assumerà parimenti l'alta vigilanza sull'esecuzione da parte dei Cantoni e sarà responsabile della formazione e del perfezionamento professionale dei funzionari cantonali e dei doganieri incaricati di questi compiti. I costi fatturabili (soprattutto nel campo delle autorizzazioni) continueranno ad essere computati in base al principio di causalità, in modo che gli oneri supplementari occasionati dalla creazione di questo servizio di controllo dovrebbero essere minimi per la Confederazione. Il controllo dei precursori esige un sistema di controllo armonizzato e un sistema di dichiarazione rapido con una vigilanza amministrativa delle transazioni nazionali e internazionali, autorizzazioni d'esercizio, d'importazione e d'esportazione, nonché una rilevazione statistica e un controllo dei dati. A

causa del numero di sostanze sottoposte attualmente al controllo e dei movimenti d'affari odierni si valuta che, in materia di sostanze psicotrope e di precursori, occorrerà in futuro rilasciare un numero di autorizzazioni di importazione e di esportazione quasi dieci volte superiore a quello relativo agli stupefacenti. Quattro persone sono incaricate del controllo degli stupefacenti all'Ufficio federale della sanità pubblica e esse non dispongono ancora di un sistema di trattamento informatico dei dati. Tuttavia l'amministrazione federale si adopera per stabilire e sviluppare una banca di dati alla quale saranno collegati i fabbricanti e i commercianti nazionali, nonché l'Organo di controllo e gli Stati membri. Questa banca di dati susciterà effetti di sinergia tra i controlli degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei precursori. Se si tratta con i mezzi informatici più moderni la quantità di dati che l'adesione comporterà e se si sfruttano gli effetti di sinergia tra i diversi sistemi di controllo, il fabbisogno di personale supplementare per assumere i nuovi compiti sarà di sei posti di lavoro (2 naturalisti, 3 funzionari specializzati, 1 informatico). I costi di personale e di materiale ammonteranno a circa 700 000 franchi all'anno. Circa il 90 per cento di questi costi continueranno ad essere computati secondo il principio di causalità, in modo tale che l'onere che la Confederazione dovrà assumere ammonterà a meno di 100 000 franchi all'anno. Per lo sviluppo ulteriore del trattamento informatico dei dati (hardware e software) si prevedono spese suppletive di 250000 franchi, ripartite su tre anni.

712 Laboratorio nazionale di riferimento L'applicazione delle due convenzioni sugli stupefacenti esigerà un laboratorio nazionale per la ricerca, la coordinazione e l'informazione per quanto concerne gli aspetti chimici, analitici, farmaceutici e farmaco-tossicologici degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Questo laboratorio dovrà procurarsi sostanze di riferimento, partecipare a prove collettive internazionali coordinate dall'ONU, stabilire norme di qualità per analisi di stupefacenti, stabilire programmi di garanzia della qualità e direttive in materia di prelievo di campioni, effettuare perizie, realizzare mandati di ricerca e coordinare progetti di ricerca di una certa ampiezza. Sul piano della coordinazione internazionale dovrà segnatamente partecipare all'elaborazione di prescrizioni concernenti l'analisi dei nuovi stupefacenti. L'industria chimica e farmaceutica svizzera gode di rinomanza mondiale in materia di fabbricazione di medicamenti. Orbene, più un Paese dispone di un'industria farmaceutica sviluppata più è colpito dai problemi legati alla fabbricazione illegale di droghe, poiché possiede le sostanze di base necessarie alla fabbricazione di nuove droghe sintetiche il cui effetto è spesso ancora sconosciuto. Per conseguenza, la Svizzera deve disporre di un laboratorio che sviluppi metodi d'analisi tali da permettere di rivelare queste nuove droghe e di vietarle appena appaiono sul mercato. Inizialmente si era previsto di trasformare l'attuale laboratorio degli stupefacenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica in un laboratorio di riferimento. Orbene, questo laboratorio, che era il più importante della Svizzera principalmente nel campo delle analisi di sostanze e d'urina effettuate nel quadro di procedure giudiziarie, è stato chiuso nell'estate del 1993 in applicazione di un piano rigoroso di risparmio e le analisi sono state affidate ai Cantoni. Occorre perciò un laboratorio di riferimento che si occupi unicamente di compiti legati alla sanità e al controllo delle sostanze e non più alla medicina legale. Siccome le sue funzioni, alle quali si aggiungerà il controllo di qualità, rientrano essenzialmente nel campo della ricerca, una stretta collaborazione con un istituto scientifico sarà indispensabile. Si sta pertanto

studiando la possibilità di affidare i compiti di questo laboratorio di riferimento a un istituto universitario o a un organo di ricerca che lavorerebbe per conto della Confederazione. L'ammontare dei costi per il personale e l'apparecchiatura a carico della Confederazione ammonterebbe a 700 000 franchi all'anno. Questa somma corrisponde alla metà dell'ammontare che sarebbe necessario per la creazione di una «sezione laboratorio di riferimento» in seno all'amministrazione, poiché in quest'ultima non esistono sinergie e strutture idonee.

713 Compiti internazionali L'adesione alle due convenzioni comporterà per l'Ufficio federale di polizia (UFP) un aumento di compiti amministrativi (corrispondenza con le autorità incaricate delle azioni penali, valutazione dei dati e delle conoscenze), nonché un accrescimento delle investigazioni e un rafforzamento della cooperazione internazionale. Parallelamente alle inchieste sul narcotraffico non bisognerà tras-

curare quelle intese a smantellare le reti finanziarie. Questo lavoro d'inchiesta esige tempo e mezzi enormi. Infine, la ratifica avrà per effetto di accrescere il numero delle domande di assistenza giudiziaria estere che possono, in caso di sospetto, portare all'apertura di un'inchiesta in Svizzera. La cooperazione internazionale della Svizzera in materia di droga, nonché la sua collaborazione in seno agli organismi internazionali, all'atto di conferenze e di negoziati, occasioneranno un importante aumento di lavoro. Pertanto occorrerà rafforzare l'Ufficio federale della sanità pubblica affinchè possa svolgere la sua attività internazionale in materia di droga nel quadro dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Per eseguire questi compiti supplementari gli uffici federali interessati avranno bisogno di quattro posti e mezzo supplementari in totale (UFP 4; UFSP 1/2). In totale il fabbisogno supplementare di personale per la Confederazione occasionato dal controllo delle sostanze psicotrope e dai precursori, da una parte, e dall'accrescimento dei compiti internazionali, dall'altra, è di dieci posti e mezzo. Questi posti potranno essere presi, mediante ridistribuzione, sul contingente di duecento posti che saranno liberati al Dipartimento militare federale.

72 Per i Cantoni Secondo la legge, i Cantoni esercitano il controllo degli stupefacenti all'interno del Paese, la Confederazione alla frontiera (importazioni, esportazioni e tran- •sito) e nei depositi doganali (Art. 2 cpv. 2 LStup). L'assoggettamento di nuove sostanze alla legge sugli stupefacenti comporterà un'estensione del controllo e quindi un aumento di lavoro per i Cantoni, che potrebbe occasionar loro bisogni supplementari di personale e finanziari. La ratifica avrà dunque conseguenze anche per i Cantoni.

721 Nel campo delle sostanze psicotrope e dei precursori Nella prescrizione e consegna di sostanze psicotrope dovranno essere rispettate le disposizioni della legge federale sugli stupafacenti, poiché la Convenzione sulle sostanze psicotrope esige un controllo di queste sostanze fino a questo livello. Questo concerne in particolare l'articolo 11 (prescrizione e consegna secondo le misure ammesse dalla scienza) e l'articolo 15a capoverso 5 (autorizzazione cantonale per la consegna di stupefacenti destinati al trattamento delle persone dipendenti). In caso d'infrazione commessa dal personale medico, non sarà più applicabile la legislazione cantonale, bensì la legge federale sugli stupefacenti (art. 19-24). La maggior parte delle sostanze che figurano nelle liste I e II della Convenzione sulle sostanze psicotrope sono, già attualmente, classificate in Svizzera come stupefacenti. Per le sostanze delle liste III e IV è previsto di sopprimere l'obbligo di prescriverle su formulari ufficiali per le ricette mediche. Il controllo dei sonniferi, dei tranquillanti e dei precursori comporterà un aumento considerevole del numero delle aziende assoggettate all'obbligo d'autorizzazione. Le domande d'autorizzazione saranno indirizzate alle autorità cantonali competenti

per trattarle. Le aziende neocensite dovranno inoltre essere controllate. Il controllo delle aziende sottoposte ad autorizzazione si effettua con la contabilità; la fabbricazione di stupefacenti è censita e vigilata in base alle entrate ed uscite di merci. Occorrerà controllare le forniture di precursori all'estero ed eventualmente istituire all'uopo una dichiarazione obbligatoria. Le forniture di merci sospette dovranno essere oggetto di investigazioni supplementari in vista di assicurarsi della loro legalità o no. Infine anche il numero di ricette rilasciate aumenterà quando nuove sostanze assoggettate a prescrizione medica saranno sottoposte alla legge sugli stupefacenti. Ciò significa un'estensione del controllo delle ricette, lavoro fastidioso che non è possibile informatizzare integralmente.

722 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale I nuovi compiti menzionati e l'aumento di lavoro non toccheranno tutti i Cantoni in eguale misura. Cantoni che possiedono un'industria chimica o farmaceutica come Basilea Città e Basilea Campagna, Zurigo, Berna, nonché Argovia, San Gallo e Ticino vedranno aumentare il loro lavoro e i loro oneri. Per contro, i Cantoni sprovvisti di aziende di fabbricazione o di distribuzione non saranno toccati dall'adesione o lo saranno in una misura tale che sarà loro possibile far fronte ai nuovi compiti con il loro effettivo attuale di personale o aumentandolo leggermente. In materia di controllo, i Cantoni dovrebbero, nell'insieme, istituire sei nuovi posti. In merito, i Cantoni del Nord-Ovest della Svizzera dovranno creare tre posti in tutto nelle farmacie cantonali e nei servizi regionali specializzati, mentre il Canton Zurigo avrà bisogno di un'unità supplementare e il Canton Ticino di una mezza unità; altri Cantoni infine in cui l'industria chimica e farmaceutica è relativamente importante occuperanno persone con un orario di lavoro dal 10 al 50 per cento. Anche le autorità incaricate delle azioni penali vedranno aumentare il loro lavoro a causa di nuove procedure. È tuttavia difficile valutare quest'onere supplementare. A titolo indicativo si menzionerà che l'Ufficio federale di polizia ha domandato quattro nuovi posti per poter svolgere i nuovi compiti che l'adesione implica. Il sovrappiù di oneri per i Cantoni dovrebbe essere globalmente circa dello stesso ordine di grandezza.

723 Nuovi oneri che possono essere traslati L'industria non subirà svantaggi sul piano della concorrenza se i Cantoni decideranno di traslare i loro oneri su di essa prelevando emolumenti. Va rilevato d'altronde che la maggior parte dei Paesi che possiedono un'importante industria chimica e farmaceutica hanno da lungo tempo aderito alle Convenzioni dell'ONU sugli stupefacenti e che un buon numero di essi traslano i costi occasionati dal controllo.

Dato che i Cantoni con un'industria chimica e farmaceutica efficiente ne beneficiano in modo non trascurabile sul piano fiscale e che questa industria inoltre crea impieghi altamente qualificati, l'aumento degli oneri occasionato dall'applicazione delle disposizioni delle convenzioni appare sopportabile, tanto più che l'onere dei Cantoni non raggiunge di gran lunga quello della Confederazione.

8 Programma di legislatura II progetto è annunciato nel programma di legislatura 1987-1991 '>.

9 Rapporto con il diritto europeo Non esistono convenzioni internazionali relative al traffico legale o illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope sul piano regionale europeo. Questi campi sono disciplinati a livello mondiale dall'ONU. Tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, 22 hanno aderito alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. 21 Stati membri sono Parti al Protocollo del 1972 di emendamenti della Convenzione unica; 2 l'hanno firmato. I Paesi dell'UE - ad eccezione del Belgio che, secondo le nostre informazioni, ha intenzione di farlo presto - hanno aderito alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. Hanno tutti ratificato il Protocollo del 1972 di emendamenti della Convenzione unica.

10 Costituzionalità La costituzionalità dei due decreti federali che approvano la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e il Protocollo di emendamenti della Convenzione unica per gli stupefacenti del 1961 è data dall'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) in virtù del quale la Confederazione è autorizzata a concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale è definita nell'articolo 85 numero 5 Cost. La modificazione della legge federale sugli stupefacenti si fonda, come la legge stessa, sugli articoli 69,' 69bis e 64bis Cost. In virtù dell'articolo 89 capoverso 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum quando sono di durata indeterminata e non sono denunziabili (lett, a), quando prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (lett. b) o quando comportano un'unificazione multilaterale del diritto (lett. e). Le due convenzioni sono denunziabili, non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comportano un'unificazione multilaterale del diritto. I decreti federali che vi proponiamo di approvare non sottostanno per conseguenza al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost. Per contro, la revisione della legge federale sugli stupefacenti sottosta al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 Cost. »FF 1988 I 339, Appendice 2.

1164 6892

Decreto federale Disegno concernente la Convenzione sulle sostanze psicotrope

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994, '' decreta:

Art. l La Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a dichiarare l'adesione della Svizzera alla Convenzione (allegato 1).

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum facoltativo.

»FF 1994 III 1137

Decreto federale Disegno concernente il Protocollo di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994 decreta:

Art. l II Protocollo del 24 marzo 1972 di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 è approvato. II Consiglio federale è autorizzato a dichiarare l'adesione della Svizzera al Protocollo (allegato 2).

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum facoltativo.

"FF 1994 IH 1137

Legge federale Disegno sugli stupefacenti Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994'>, decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 19512) sugli stupefacenti è modificata come segue:

Titolo Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Art. l cpv. 3 Sono equiparati agli stupefacenti giusta la presente legge le sostanze psicotrope che inducono in uno stato di dipendenza, vale a dire: a. gli allucinogeni come il lisergide e la mescalina; b. gli stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell'amfetamina; e. i depressori centrali con effetti del tipo dei barbiturici o delle benzodiazepine; d. le altre sostanze che hanno un effetto simile a quello delle sostanze di cui nelle lettere a-c del presente capoverso; e. i preparati che contengono sostanze di cui nelle lettere a-d del presente capoverso.

Art. 3 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) II Consiglio federale può sottoporre al controllo degli stupefacenti, secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3 della presente legge, le sostanze che, senza indurre di per se stesse in uno stato di dipendenza, possono essere trasformate in sostanze di cui all'articolo 1. Può prevedere per queste sostanze o per altre che si prestano alla fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope l'obbligo dell'autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identi- "FF 1994 III 1137

LF sugli stupefacenti

ficazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. In merito si conforma di massima alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica allestisce la lista delle sostanze di cui nel capoverso 1. Per l'esecuzione del capoverso 1, segnatamente per compiti d'informazione e di consulenza, il Consiglio federale può far capo a organizzazioni private.

Art. 3a (nuovo) II Consiglio federale può creare un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, di coordinazione e d'informazione in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Il laboratorio si occupa soprattutto degli aspetti chimici, analitici, farmaceutici e farmaco-tossicologici degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e collabora in merito con le organizzazioni internazionali. II Consiglio federale può affidare questi compiti a enti di diritto, pubblico o a privati.

Art. 20 n. l secondo comma 1.

chiunque, senza autorizzazione nell'interno del Paese o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze giusta l'articolo 3 capoverso 1 per i quali egli è titolare di un permesso di esportazione svizzero, ...

II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato 1 Convenzione Traduzione» sulle sostanze psicotrope

Preambolo Le Parti, Sollecite della salute fisica e morale dell'umanità; Preoccupate per il problema della sanità pubblica e per il problema sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope; Decise a prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso da luogo; Considerando che è necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi; Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata; Ritenendo che, per essere efficaci, le misure adottate contro l'abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali; Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attività nell'ambito di tale Organizzazione; Convinte che, per realizzare tali scopi, è necessaria una convenzione internazionale; Convengono quanto segue:

Articolo 1 Glossario Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati: a) L'espressione «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. b) L'espressione «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio. Dal testo originale francese.

Convenzione sulle sostanze psicotrope

e) L'espressione «Organo» designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituto in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. d) L'espressione «Segretario generale» designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. e) L'espressione «Sostanze psicotrope» designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV. f) L'espressione «preparato» designa: i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope, oppure ii) una o più sostanze psicotrope ripartite in unità di assunzione. g) Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2. h) Le espressioni «esportazione» e «importazione» designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro. i) L'espressione «fabbricazione» designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia. j) L'espressione «traffico illecito» designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione. k) L'espressione «regione» designa qualunque parte di uno Stato che, in virtù dell'articolo 28, viene trattata come un'entità separata ai fini della presente Convenzione. 1) L'espressione «locali» designa gli edifici, le parti di edifici nonché il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.

Articolo 2 Campo di applicazione del controllo delle sostanze 1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sarà parimenti applicata quando una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità si trovi in possesso di informazioni che giustifichino il trasferimento di una sostanza da una Tabella all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.

Convenzione sulle sostanze psicotrope

2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica, nonché le informazioni che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. 3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza può essere inserita nella Tabella I o nella Tabella II in virtù del paragrafo 4 le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilità di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misu- -re di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda dei casi. 4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanità constati: a) che detta sostanza può provocare i) 1) uno stato di dipendenza, e 2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell'umore, oppure ii) abusi e effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II o III o IV, e b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza da o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanità pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto controllo internazionale, essa trasmetterà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indicherà in particolare in che misura la stessa da o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravita del problema di sanità pubblica e del problema sociale, il grado di utilità terapeutica della sostanza, nonché raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione. 5. Tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potrà ritenere pertinente la Commissione potrà inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere informazioni complementari all'Organizzazione Mondiale della Sanità o ad altre fonti competenti. 6. Qualora una notifica data in virtù del paragrafo 1 riguardi una sostanza già

presente in una delle Tabelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni nonché qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterrà opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità conformemente al paragrafo 5, nonché i fattori di

Convenzione sulle sostanze psicotrope

cui al detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all'altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle. 7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo. Tale decisione entrerà pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l'effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non è in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterrà le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovrà adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate. a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terrà conto il più possibile delle misure di controllo speciali elencate nell'articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovrà: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8 per le sostanze della Tabella II; ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9 per le sostanze della Tabella II; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione e all'esportazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all'articolo 13 che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16; vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovrà, per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;

Convenzione sulle sostanze psicotrope

v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei commi a), e) e d) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovrà, per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; e v) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovrà, per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; iii) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi più rigorosi applicherà, come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.

8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovrà essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l'avranno motivata. b) II Segretario generale trasmetterà copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osserva-

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zioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all'esame del Consiglio. e) II Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo. d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione resterà in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7. 9. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.

Articolo 3 Norme particolari relative al controllo dei preparati 1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato è sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene più sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata più rigorosamente. 2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantità tali da dar luogo ad abusi e di conseguenza tale preparato non crei né un problema per la sanità pubblica, né un problema sociale, detto preparato potrà essere esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3. 3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa può decidere di esonerarlo, nel proprio Paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato resterà sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono: a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione; b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati; e) articolo 13 (proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione); d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione; e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per quanto concerne i preparati esonerati; e O articolo 22 (norme penali), nella misura necessaria per la repressione di atti contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra. Detta Parte notificherà al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonché il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di control-

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10 dalle quali è esonerato. Il Segretario generale trasmetterà la notifica alle altre Parti, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organo. 4. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtù del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l'eliminazione parziale o totale dell'esonero, essa le notificherà al Segretario generale fornendogli altresì le informazioni d'appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmetterà tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterrà pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità comunicherà alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2, nonché una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere più esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui valutazione sarà determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potrà ritenere pertinenti, potrà decidere che il preparato non sarà più esonerato da una o da tutte le misure di controllo. 11 Segretario generale comunicherà qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonero dalla o dalle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.

Articolo 4 Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare: a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantità di preparati per uso personale; ciascuna Parte potrà tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente; b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreché ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finché Io stato delle sostanze psicotrope rimarrà tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilità di recupero; e e) l'utilizzazione di tali sostanze, sempreché ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorità competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.

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Articolo 5 Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici 1. Ciascuna Parte limiterà l'utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all'articolo 7. 2. Ciascuna Parte dovrà, fermo restando il disposto dell'articolo 4, limitare, con le misure che riterrà opportune, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici. 3. È auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 6 Amministrazione speciale È auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga un'amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtù delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.

Articolo 7 Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno: a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi " o espressamente autorizzati dagli stessi; b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di un'autorizzazione preventiva; e) prevedere una stretta sorveglianza delle attività e degli atti di cui ai commi a) e b); d) consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantità di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l'autorizzazione è stata concessa; e) esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l'acquisizione di tau sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; e f) proibire l'esportazione e l'importazione di tali sostanze salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno l'uno e l'altro, rispettivamente l'autorità o l'amministrazione competente del Paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorità competenti del loro Paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.

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Articolo 8 Licenze 1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV. 2. Le Parti: a) eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti, e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attività di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione), o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1; b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e e) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte. 3. Le norme dei paragrafi l'è 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio di tali funzioni. 4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell'articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 9 Ricette mediche 1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell'esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche. 2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinchè le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validità, ad una normativa che assicuri la tutela della sanità e dell'interesse pubblico. 3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte può, qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potrà indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorità responsabili della sanità del suo Paese o di una parte di quest'ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezio-

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nali e a fini medici, piccole quantità di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.

Articolo 10 Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie 1. Ciascuna Parte esigerà, tenendo presenti le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonché le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessaria, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente. 2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Articolo 11 Registrazione 1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtù dell'articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate o tenute in stock nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e IH, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 4. Le Parti si adopereranno, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, affinchè le informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della Tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centro di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate. 5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare le quantità fabbricate, esportate ed importate. 6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino la quantità di ciascuna sostanza psicotro-

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pa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantità totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonché le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato. 7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cui al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.

Articolo 12 Norme relative al commercio internazionale 1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione di sostanze della Tabella I o II deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o più sostanze, un'autorizzazione d'importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione. b) Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella, la quantità da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l'esportazione o l'importazione. Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato, il nome del preparato, se esiste, sarà pure indicato. L'autorizzazione d'esportazione deve altresì recare il numero e la data del certificato d'importazione, e specificare l'autorità che l'ha rilasciata. e) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione, le Parti richiederanno un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese o della regione d'importazione e attestante che l'importazione della sostanza o delle sostanze in questione è approvata, e tale autorizzazione sarà presentata dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione. d) Copia dell'autorizzazione d'esportazione sarà allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l'autorizzazione d'esportazione ne invierà copia al Governo del Paese o della regione d'importazione. e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del Paese o della regione d'importazione rimanderà al Governo del Paese o della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione con un attestato certificante la quantità effettivamente importata. 2. a) Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti: i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore; ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella;

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iii) la quantità della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e iv) la data di spedizione. b) Gli esportatori forniranno alle autorità competenti del loro Paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione. e) La Parte del territorio dal quale è stata esportata una sostanza della Tabella HI dovrà, nel più breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorità competenti del Paese o della regione d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore. d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l'importatore invii alle autorità competenti del proprio Paese o della propria regione l'esemplare, che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantità ricevute e la data di ricevimento. 3. Le sostanze delle Tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate: a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre Parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime più rigoroso. b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella postale saranno proibite. e) Le esportazioni di sostanze della Tabella I sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del Paese importatore indicherà, sul certificato d'importazione presentato dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione, di aver approvato l'importazione della spedizione affinchè questa venga depositata in un magazzino doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione preciserà che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sarà

assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione. d) Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti. e) Una Parte non autorizzerà il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro Paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verrà presentata alle autorità competenti di detta Parte copia dell'autorizzazione d'esportazione per tale spedizione.

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f) Le autorità competenti di un Paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali è autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione d'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del Paese o della regione attraverso i quali è effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale Paese o regione di transito tratterà qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di un'esportazione dal Paese o dalla regione di transito verso il Paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il Paese o la regione di transito ed il Paese o la regione dal quale o dalla quale è stata originariamente esportata la spedizione. g) Nessuna spedizione di tali sostanze in transito o depositata presso un magazzino doganale, può essere sottoposta a trattamenti di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze. L'imballaggio non può essere modificato senza il consenso delle autorità competenti. h) Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione è trasportata per via aerea, a condizione che l'aeromobile non atterri nel Paese o nella regione di transito. Qualora l'aeromobile atterra in tale Paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze. i) Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.

Articolo 13 Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione 1. Una Parte può notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l'importazione nel proprio Paese, o in una delle sue regioni, di una o più sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indicherà il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV. 2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione come contemplato al paragrafo 1, esso adotterà le misure necessarie affinchè nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il Paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica. 3. Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 può, rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d'importazione, autorizzare l'importazione di determinate quantità delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L'autorità del Paese importatore, che avrà rilasciato il permesso speciale d'importazione, l'invierà in due copie, recanti il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, all'autorità competente del Paese o della regione d'esportazione, che potrà allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione. Questa sarà ac-

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compagnata da un esemplare del permesso speciale d'importazione, debitamente vistato dall'autorità competente del Paese o della regione d'esportazione.

Articolo 14 Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali 1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantità limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sarà considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione. 2. Precauzioni adeguate saranno prese dal Paese di immatricolazione per impedire l'uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomanderà tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti. 3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del Paese d'immatricolazione, fatta salva la facoltà delle autorità locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi urgenti non sarà considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Articolo 15 Ispezione Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonché degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Artìcolo 16 Informazioni che devono essere fornite dalle Parti 1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere, in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su: a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope.

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2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorità governative di cui al comma f) dell'articolo'7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo 13. Il Segretario generale trasmetterà tali informazioni a tutte le Parti. 3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel più breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per: a) le nuove tendenze evidenziatesi; b) le quantità in questione; e) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; oppure d) i metodi impiegati dai trafficanti. Copie del rapporto saranno inviate conformemente al comma b) dell'articolo 21. 4. Le Parti forniranno all'Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall'Organo. Tali rapporti concerneranno: a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle I e II, le quantità fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun Paese o regione, nonché le scorte in possesso dei fabbricanti; b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantità fabbricate, nonché le quantità totali esportate e importate; e) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e III, le quantità utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e d) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantità impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell'articolo 4. Le quantità fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantità di preparati fabbricati. 5. Una Parte fornirà all'Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantità di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun Paese o regione e importate da ciascun Paese o regione. Tale Parte potrà chiedere all'Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtù del presente paragrafo. 6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalità ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall'Organo.

Articolo 17 Funzioni della Commissione 1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine. 2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

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Articolo 18 Rapporti dell'Organo 1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonché qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo può altresì predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che può formulare le osservazioni che ritenga opportune. 2. I rapporti dell'Organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Articolo 19 Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme della Convenzione 1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all'Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiché un Paese o una regione non da esecuzione alle norme della stessa, esso ha facoltà di chiedere spiegazioni al Governo del Paese o della regione interessati. Ferma restando la facoltà di richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma e), l'Organo considererà come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma. b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrino necessarie per assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione. e) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che è stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. 2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma e) del paragrafo 1, l'Organo può, qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l'esportazione di sostanze psicotrope verso il Paese o la regione interessati oppure l'importazione di sostanze psicotrope da tale Paese o regione, oppure sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo determinato, o finché la situazione in tale Paese o regione non sarà soddisfacente. Lo Stato interessato ha facoltà di portare la questione dinanzi al Consiglio. 3. L'Organo ha facoltà di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua

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volta, lo trasmetterà a tutte le Parti. Qualora l'Organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest'ultimo lo richiede. 4. Nel caso in cui una decisione dell'Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all'unanimità, deve essere indicata l'opinione della minoranza. 5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo. 6. Le decisioni dell'Organo adottate in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso. 7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtù delle norme del paragrafo 7 dell'articolo 2.

Articolo 20 Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope , 1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonché la cura, l'educazione, il dopo-cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi. 2. Le Parti favoriranno, il più possibile, la formazione di personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope. 3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l'abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.

Articolo 21 Lotta contro il traffico illecito Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse potranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento; b) si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorità competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale

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in virtù dell'articolo 16 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro; e) collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi; e) nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra Paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 22 Norme penali 1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considererà come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adotterà le misure necessarie affinchè le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della libertà, b) Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopocura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20. 2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte: a) i) qualora sia stata commessa in Paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtù del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sarà considerato come infrazione a sé stante; ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commetterla, nonché gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale è stata commessa l'infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l'estradizione non sia compatibile con

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la legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta e il reo non sia già stato perseguito e giudicato. b) È auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da stipulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità; beninteso, l'estradizione sarà concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avrà facoltà di rifiutarsi di procedere all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l'estradizione, qualora le autorità competenti considerino che l'infrazione non sia sufficientemente grave. 3. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati. 4. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza. 5. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite, perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Articolo 23 Applicazione di misure di controllo più rigorose di quelle richieste dalla Convenzione Le Parti potranno adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanità e dell'interesse pubblici.

Articolo 24 Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione Le spese della Commissione e dell'Organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtù della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Articolo 25 Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione 1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell'Agenzia Internazionale per

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l'Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione: a) firmandola; oppure b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure e) aderendo alla stessa. 2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma fino al 1° gennaio 1972 compreso. Successivamente sarà aperta all'adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 26 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.

Articolo 27 Applicazione territoriale La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori è necessario in virtù o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cercherà di ottenere il più presto possibile il consenso del territorio che è necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notificherà al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica dal momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarerà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Articolo 28 Regioni ai fini della presente Convenzione 1. Qualunque Parte può notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio è ripartito in due o più regioni, oppure che due o più delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione. 2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.

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3. Qualunque notifica data in virtù del paragrafo 1 o 2 avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno che seguirà quello in cui detta notifica sarà stata data.

Articolo 29 Denuncia 1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potrà, a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale. 2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1 ° luglio, essa avrà effetto il I° gennaio-dell'anno successivo; qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1° luglio dell'anno successivo. 3. La presente Convenzione scadrà se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 26.

Articolo 30 Emendamenti 1. Qualunque Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere o: a) di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 62 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l'emendamento proposto; o b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto, pregandole altresì di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta. 2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrerà immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se è il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.

Articolo 31 Controversie 1. Qualora sorga fra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta.

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2. Qualunque controversia di tale genere che non sarà stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.

Articolo 32 Riserve 1. Non è autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Qualunque Stato può, al momento delle firme, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione: a) articolo 19, paragrafi 1 e 2; b) articolo 27; e e) articolo 31. 3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, può informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sarà considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva. 4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell'articolo 7, salvo sul disposto relativo al commercio internazionale. 5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 33 Notifica II Segretario generale notificherà a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25: a) le firme, ratifiche o adesioni conformemente all'articolo 25; b) la data alla quale entrerà in vigore la presente Convenzione conformemente all'articolò 26; e) le denunce conformemente all'articolo 29; e d) le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30 e 32.

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In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi. , Fatto a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25.

Seguono le firme

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Allegato

Elenco delle sostanze iscrìtte nelle Tabelle

Elenco delle sostanze iscrìtte nella Tabella I

DCI Altre denominazioni Denominazione chimica comuni o usuali

1 DET N, N-dietiltriptamina

2. DMHP l-idrossi-3-(dimetil-l, 2-etil) tetraidro-7, 8, 9, lO-trimetil-6, 6, 9-6H-dibenzo (b, d)-pirano 3. DMT N, N-dimetiltriptamina 4.( + )-LISERGIDE LSD, LSD-25 ( + )-N. N-dietillisergamide (dietilamide dell'acido destrolisergico) 5. Mescalina 3, 4, 5-trimetossirenetilamina 6. Paraesil l-idrossi-3-n-esi!-7, 8, 9, 10, tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6Hdibenzo (b, d) pirano 7. Psilocina 3-(2-dimetilaminoetil)-4-idrossi indolo 8. PSILOCIBINA estere fosforico della 4-idrossi- N, N-dimetil-triptamina 9. STP, DOM 2-amino 2-(2, 5-dimetossi-4-metil) fenilpropano 10. Tetraidrocan- l-idrossi-3-pentil-6a, 7, 10, lOanabinoli, tutti tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6Hgli isomeri dibenzo (b, d) pirano

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile.5

'' 1 nomi indicati in maiuscolo nella colonna di sinistra sono Denominazioni comuni internazionali (DCI). Ad eccezione della ( + )-LISERGIDE, le altre denominazioni o nomi comuni non sono indicati in quanto nessuna DCI è stata ancora proposta. >Nota del Segretariato: la Commissione degli stupefacenti ha deciso, mediante voto per corrispondenza, quale seguito alla sua decisione VI (XXVII) del 24 febbraio 1977, di far figurare questa frase alla fine di ciascuna tabella.

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Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella II

DCI Altre denominazioni Denominazione chimica comuni o usuali

1 AMFETAMINA ( + )-2-amino 1-fenil propano

2. DESAMFETAMINA ( + )-2-amino 1-fenìl propano 3. METAMFETAMINA ( + )-2-metilamino 1-fenil propano 4. METILFENIDATO 2-fenil 2-(2-piperidil) acetato di metile 5. FENCICLIDINA l-(l-fenilcicloesil) piperidina 6. FENMETRAZINA 3-metil 2-fenil morfolina

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile. ''

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella III

DCI Altre denominazioni Denominazione chimica comuni o usuali

1 AMOBARBITALE acido 5-etil 5-(3-metil butil)

barbiturico 2. CICLOBARBITALE acido 5-(l-cicloesene 1-il) 5-etil barbiturico 3. GLUTETIMIDE 2-etil 2-fenil glutarimide 4. PENTOBARBITALE acido 5-etil 5(l-metil butil) barbiturico 5. SECOBARBITALE acido 5-alli 5-(l-metil butil) barbiturico

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile.!)

Nota del Segretariato: la Commissione degli stupefacenti ha deciso, mediante voto per corrispondenza, quale seguito alla sua decisione VI (XXVII) del 24 febbraio 1977, di far figurare questa frase alla fine di ciascuna tabella.

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Elenco delle sostanze iscrìtte nella Tabella IV

Altre denominazioni Denominazione chimica comuni o usuali

1 AMFEPRAMONE 2-dietilamino 1-fenil-propione

2. BARBITALE acido 5, 5-dietil barbiturico 3. etclorvinolo 2-etilclorovinil-etinilcarbinolo 4. ETINAMATO carbamato di 1-etinilcicloesile 5. MEPROBAMATO dicarbamato di 2-metil 2-propil 1, 3-propandiolo 6. METAQUALONE 2-metil 3-o-tolil 4 3Hchinazolinone 7. METILFENO- acido 5-etil 1-metil 5-fenil bar- BARBITALE biturico 8. METIPRILONE 3, 3-dietil 5-metil 2, 4 piperidindione 9. FENOBARBITALE acido 5-etil 5-fenil barbiturico 10. PIPRADOLO 1, l-difenil l-(2-piperidil) metanolo 11. SPA (—)-l-dimetilamino 1, 2 difenil etano

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile.lì

»Nota del Segretariato: la Commissione degli stupefacenti ha deciso, mediante voto per corrispondenza, quale seguito alla sua decisione VI (XXVII) del 24 febbraio 1977, di far figurare questa frase alla fine di ciascuna tabella.

Allegato 2 Protocollo di emendamenti Traduzione» della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961

Preambolo Le Parti al presente Protocollo, Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:

Articolo 1 Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue: «4. I preparati di cui alla Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella II. Tuttavia i paragrafi Ib, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.»

Articolo 2 Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5 II titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue: «Composizione e attribuzione dell'Organo» ''Dal testo originale francese.

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L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue: a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.» I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica: «4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti. 5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l'Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.»

Articolo 3 Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.»

Articolo 4 Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue: «3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di otto membri.»

Articolo 5 Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue: «5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo in-

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teressato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.»

Articolo 6 Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma. b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

e) L'Organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per

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assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del Governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l'Organo. Il Governo trasmetterà all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare, d) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione. 2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.»

Articolo 7 Nuovo articolo 14bis II nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica:

«Articolo 14bis Assistenza tecnica e finanziaria Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38bis.»

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Articolo 8 Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica L'articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue: «I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.»

Articolo 9 Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formular} forniti dall'Organo: a)' le quantità di stupefacenti consumate a finimedicinali e scientifici; b) le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della Tabella HI e di sostanze non previste dalla presente convenzione; e) le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; d) la quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali; e) la superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio; f) la quantità approssimativa d'oppio che sarà prodotta; g) il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e h) le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente. 2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma e) del paragrafo 1. b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma e) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma O del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

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c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima. d) Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'Decorrenza delle disposizioni dell'articolo 21bis, le stime non dovranno essere superate.»

Articolo 10 Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica L'articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella IH e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) uso di stupefacenti; d) importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; f) stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g) superficie determinabile delle colture di papavero da oppio. 2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono. b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati

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o acquistati nel Paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.»

Articolo 11 Nuovo articolo 21bis II nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica: «Articolo 21bis Limitazione della produzione d'oppio 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque Paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodot- 'ta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantità d'oppio che sarà prodotta. 2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica. 3. L'Organo, dopo aver notiticato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazione con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione. 4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14. 5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.»

Articolo 12 Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica L'articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue:

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«1. Quando la situazione nel Paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione. 2. La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.»

Articolo 13 Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica L'articolo 35 della convenzione unica sarà modificato come segue: «Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; e) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un Paese all'altro atti giudiziali per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica; f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissate dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all'interno delle proprie frontiere.»

Artìcolo 14 Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

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«1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinchè la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive. b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38. 2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna: a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi; ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può

essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato. b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le Parti stipulato.

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ii) Qualora una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iii) Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iv) L'estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l'estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.»

Articolo 15 Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue: «Articolo 38 Misure contro l'abuso degli stupefacenti 1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi. 2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post-cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti. 3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.»

Articolo 16 Nuovo articolo 38bis II nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica: «Articolo 38bis Accordi per l'istituzione di centri regionali Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costitu-

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zionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.»

Articolo 17 Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione 1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari. 2. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale. 3. Il presente protocollo sarà aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l'articolo 17. 2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposi- 'to da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19 Effetto dell'entrata in vigore Qualsiasi Stato che diventi Parte alla convenzione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come: a) Parte alla convenzione unica emendata; e b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.

Articolo 20 Disposizioni transitorie 1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (par. 1, art. 18) esercitate dall'Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.

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2 Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l'Organo così come

sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l'Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata. 3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni. 4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.

Articolo 21 Riserve 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (art. 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (art. 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (art. 3 del presente protocollo), articolo 11 (art. 4 del presente protocollo), articolo 14bis (art. 7 del presente protocollo), articolo 16 (art. 8 del presente protocollo), articolo 22 (art. 12 del presente protocollo), articolo 35 (art. 13 del presente protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma b) (art. 14 del presente protocollo), articolo 38 (art. 15 del presente protocollo) e articolo 38bis (art. 16 del presente protocollo). 2. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 22 II Segretario generale trasmetterà una copia conforme autentica del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

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In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. Fatto a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Seguono le firme

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio relativo all'adesione della Svizzera a due Convenzioni internazionali sugli stupefacenti, nonché a una modificazione della legge sugli stupefacenti del 22 giugno 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

Geschäftsnummer 94.059 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.09.1994 Date Data

Seite 1137-1207 Pagina

Ref. No 10 117 901

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