FF 1994 III 1604

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (10a revisione dell'AVS) Modificazione del 7 ottobre 1994

Termine di referendum: 16 gennaio 1995

Legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (10a revisione dell'AVS)

Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1990 1), decreta:

I La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2) è modificata come segue:

I titoli marginali diventano titoli centrali

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, leu. a e e, cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 e 4 Sono assicurati in conformità della presente legge: a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera; e. i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale. Non sono assicurati: a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale; Le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite possono, con il suo consenso, continuare ad essere assicurate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 1 cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che, a causa di una convenzione internazionale, non sono assicurati possono aderire all'assicurazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 2 cpv. 1, 3 e 4 1 I cittadini svizzeri all'estero, non assicurati conformemente all'articolo 1, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto i 50 anni. 1 FF 1990 II 1

II Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i cittadini svizzeri all'estero possono assicurarsi facoltativamente, se non hanno avuto la possibilità di farlo, secondo la legge, prima del compimento dei 50 anni. 4 Abrogato

Art. .3 cpv. 1 e 2 lett. bec nonché cpv. 3 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini 1 65 anni. Non sono tenuti a pagare i contributi: '- b. Abrogato e. Abrogato Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo: a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa; b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.

Art. 4 cpv. 2 lett. b II Consiglio federale può escludere da questo calcolo: b. i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

Art. 5 cpv. 3 Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione 1 contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti a contribuzione sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 43 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una scala stabilita dal Consiglio federale.

1 contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

Art. 8 cpv. 1 ultimo periodo e cpv. 2 primo periodo ... Se il reddito è inferiore a 43 200 franchi, ma almeno di 6500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una scala stabilita dal Consiglio federale. Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 6400 franchi, dev'essere pagato un contributo minimo di 269 franchi l'anno.

Art. 9 cpv. 2 lett. d, e, f nonché cpv. 3 e 4 II reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo: d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità1} e dalla legge federale del 25 settembre 19522) sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile; e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente. II reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. 4 Abrogato

Art. 10 cpv. 4 II Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare ') RS 831.20

contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.

Art. 12 cpv. 2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

Art. 16 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 2 primo periodo e cpv. 3 ultimo periodo ... Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. ... II credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. ... ... Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.

Art. 18 Aventi diritto Titolo: Concerne solo il testo francese Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse, durevolmente o temporaneamente, se il superstite, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato la morte dell'assicurato. Gli stranieri e i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge. In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.

Art. 20 cpv. 2 Possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità 1', dalla legge federale del 25 settembre 19522) sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 19523) sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 21 tìtolo e cpv. 1 e 2 Rendita di vecchiaia Hanno diritto a una rendita di vecchiaia: a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; b. le donne che hanno compiuto i 64 anni. II diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Art. 22 Abrogato

Art. 22bis Rendita completiva Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Se il coniuge che ha diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge. Se i coniugi sono divorziati, la rendita completiva è versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono salve le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. » RS 836.1

Art. 22ter Rendita per i figli Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 45), come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile.Il Consiglio federale può decretare prescrizioni completive riguardo al versamento della rendita, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

III. Diritto alla rendita vedovile Art. 23 Rendita vedovile Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. II diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. II diritto si estingue: a. con il passaggio a nuove nozze; b. con la morte della vedova o del vedovo. II diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24 Disposizioni particolari Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

Art. 24a Coniugi divorziati II coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se: a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni; b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni; e. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

L'articolo 24bis diviene, con un nuovo tenore, l'articolo 24b:

Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità!), è versata soltanto la rendita più elevata.

Art. 25 Rendita per orfani Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. 1 trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano. II Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi. II diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

Art. 26-28 Abrogati

1 RS 831.20

Art. 28bis Concorso con altre rendite Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità 1), è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

Art. 29 cpv. 1 e 2 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di: a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo; b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.

Dopo U titolo «I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie» si introduce: Art. 29bis Disposizioni generali per il calcolo della rendita II calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso). II Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.

L'articolo 29bis diviene, con un nuovo tenore, l'articolo 29ter: Art. 29ter Periodo di contributo completo II periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Sono considerati anni di contribuzione i periodi: a. durante i quali una persona ha pagato i contributi; b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo; » RS 831.20

e. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

Art. 29quater Reddito annuo medio 1. Principio La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone: a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa; b. degli accrediti per compiti educativi; e. degli accrediti per compiti assistenziali.

Art. 29quinquies 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. 1 contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa. 1 redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; e. il matrimonio è sciolto mediante divorzio. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29bis capoverso 2. II Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

Art. 29sexies 3. Accrediti per compiti educativi Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale; b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti; e. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno, civile. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'intizio del diritto alla rendita. L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Art. 29septies 4. Accrediti per compiti assistenziali Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'Ai per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri. Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali. II Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui: a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali; b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti; e. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile. L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale. Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

106 Foglio federale. 77° anno. Voi. Ili . 1613

L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione.interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. Nel calcolo del reddito annuo medio, gli anni civili durante i quali un assicurato era coniugato o vedovo non sono considerati se ciò è vantaggioso per lui.

(Gli ex cpv. 2bìs-5 sono abrogati)

Art. 30bis secondo e terzo periodo ... A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite. Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.

Art. 31 Determinazione di una nuova rendita Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

Art. 32 Abrogato

Art. 33 Rendita per superstiti La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal red-

dito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2. Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori. Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito annuo determinante per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

Art. 33bis titolo e cpv. 1bis e 4 Commutazione di una rendita d'invalidità 1bis II calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte. Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore a due terzi, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito annuo medio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

Art. 34 Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita); b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita). Sono applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600. L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo. L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.

Art. 35 2. Somma delle due rendite per coniugi La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35bis 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

Art. 35ter 4. Rendita per figli La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

Art. 36 5. Rendita vedovile La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37 6. Rendita per orfani La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destina-

ta ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione. 1 figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

Art. 37bìs 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

Art. 38 cpv. 3 II Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio sulla graduazione delle rendite.

Titolo che precede l'articolo 39 IV. Età flessibile per il godimento della rendita Art. 39 cpv. 1 e 2 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese. Concerne solo il testo tedesco.

Titolo che precede l'articolo 40 Abrogato

Art. 40 Possibilità ed effetto dell'anticipazione Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte. II Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.

Titolo che precede l'articolo 41

V. Riduzione delle rendite ordinarie Art. 41 cpv. lei Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con le rendite del padre o della madre, superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. II Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.

Art. 42 Beneficiari Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri, con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti. Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera. 1 coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

Art. 42bis e 42ter Abrogati

Art. 43 cpv. 1 e 2 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3. 2 Abrogato

Art. 43bis cpv. 1-4 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Sviz-

zera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni 1' o la legge federale del 19 giugno 19922) sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia. II diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5. II grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

Art. 43ter cpv. l II Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

Art. 44 cpv. 3 Di regola, esse sono versate su un conto bancario o un conto corrente postale. Su richiesta, possono essere versate direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 46 cpv. 2 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

1 RS 832.20

Art. 47 cpv. 1 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era di buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave.

Art. 48ter ultimo periodo ... È fatto salvo l'articolo 44 della legge federale del 20 marzo 1981 " sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Art. 51 cpv. 2 Abrogato

Art. 53 titolo, cpv. 1 frase introduttiva e lett. a 1. Condizioni a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora: a. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;

Art. 54 titolo e cpv. 3 terzo, quarto e quinto periodo b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche ... Nelle sue decisioni, il Tribunale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa. La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.

Art. 60 cpv. 2 Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, 1 RS 832.20

soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.

Art. 62 cpv. 2 Esso istituisce una cassa di compensazione incaricata d'applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati in virtù di convenzioni internazionali. Inoltre, essa versa le prestazioni spettanti a persone all'estero.

Art. 63 cpv. 1 lett. e 1 compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti: e. la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

Art. 64 cpv. 4 secondo periodo ... Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.

Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 70 cpv. 2 secondo periodo ... Le controversie relative alla responsabilità sono giudicate dal Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica.

Art. 84 cpv. 2 1 ricorsi sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso. I ricorsi interposti da persone all'estero sono giudicati dall'autorità federale di ricorso. Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la competenza.

Art. 87 penultimo lemma L'importo di «20000 franchi» è sostituito con «30000 franchi».

Art. 88 Contravvenzioni Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti, chiunque abusivamente forma un numero d'assicurato, lo modifica o lo utilizza, è punito con la multa fino a 10000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

Art. 90 cpv. 2 Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale: a. al Ministero pubblico della Confederazione; b. alla cassa di compensazione competente che ha avviato l'indagine penale.

Art. 91 cpv. 1 Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.

Art. 92 cpv. 2 L'importo della prestazione assistenziale non può superare l'importo minimo della rendita completa o dell'assegno per grandi invalidi che altrimenti si concederebbe in un caso analogo. Il pagamento è effettuato dalla cassa di compensazione competente per il versamento di rendite a cittadini svizzeri all'estero.

Art. 92a Numero d'assicurato Chiunque versi contributi o benefici di prestazioni riceve un numero d'assicurato. Il Consiglio federale emana le prescrizioni dettagliate relative alla formazione e all'utilizzazione del numero d'assicurato. Le amministrazioni e le altre istituzioni che usano il numero d'assicurato a fini propri devono utilizzare il numero d'assicurato autentico.

Art. 95 cpv. 1, 1bis e 3 I II Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione le spese: a. di amministrazione del Fondo di compensazione; b. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure e. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. bis Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati. Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 19521' sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.

Art. 95a Domicilio. Nozione II domicilio è quello definito dal Codice civile 2).

Art. 97 cpv. 4 Sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali, nel senso dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento 3): a. le decisioni passate in giudicato delle casse di compensazione, relative a pagamenti in denaro a favore dell'assicurazione; b. le decisioni delle casse di compensazione impugnate mediante un ricorso cui è stato tolto l'effetto sospensivo; e. le decisioni passate in giudicato delle autorità di ricorso.

Art. 103 cpv. 1 . ' II contributo della Confederazione ammonta alle seguenti quote delle uscite annue dell'assicurazione: a. per il 1986, 18,5 per cento; b. per gli anni 1987, 1988 e 1989, 19 per cento; e. per gli anni 1990-... (anno che precede l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS), 20 per cento; d. dopo il... (anno d'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS), 20,5 per cento.

Art. 107 cpv. 2 La Confederazione e i Cantoni versano ogni mese i loro contributi al Fondo di compensazione.

Art. 108 cpv. 1 L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un interesse conveniente. La partecipazione ad aziende svizzere che pubblicano la loro contabilità è autorizzata, in misura limitata. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per poter versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.

II Disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS

1 Disposizioni transitorie relative alle modificazioni della LAVS

a. Assoggettamento Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera e rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto. Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione. b. Prescrizione dei contributi L'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo si applica soltanto ai contributi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Per i contributi fissati in base ad una tassazione consecutiva e una procedura di ricupero d'imposta, passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, il termine scade, giusta l'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo, il più tardi entro un anno a partire dall'entrata in vigore. L'articolo 16 capoverso 2 primo periodo si applica ai crediti per contributi che non erano estinti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione. e. Introduzione di un nuovo sistema di rendite Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre ... (anno precedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS). Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone

il cui coniuga ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre ... (anno precedente l'entrata in vigore della 10" revisione dell'AVS) o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali. L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi

1945 e anni precedenti 16 anni 1946 14 anni 1947 12 anni 1948 10 anni 1949 8 anni 1950 6 anni 1951 4 anni 1952 2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto. Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del ... (data dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS). Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi: a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi; e. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3. Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS), che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione. Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissa-

te in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi: a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato; e. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3; d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis. L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò da rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione. Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi. 1 nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore. II versamento anticipato della rendita è introdotto: a. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini; b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne. Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio ... (quattro anni dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS) e il 31 dicembre ... (dodici anni dopo l'entrata in vigore della 10" revisione dell'AVS) sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'A VS L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno. La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

/. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi II diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS) è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a. Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10" revisione dell'AVS). Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente ' L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992'> concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del .... (data dell'entrata in vigore della 10" revisione dell'AVS). L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi. L'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in,vigore della 10a revisione dell'AVS), anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione. 1 datori di lavoro che il 1° gennaio (data dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS) hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificaio prima del 1 ° gennaio... (anno dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS), purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

2 Disposizioni transitorie relative alle modificazioni della LAI

Le lettere e capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS si applicano per analogia. L'articolo 6 capoverso 1bis si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto alla rendita sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione. 1 RS 831.100.1

L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione. Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 LAVS 1) si applicano per analogia.

Ili Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II presidente: Gret Haller II segretario: Lanz II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 18 ottobre 19942) Termine di referendum: 16 gennaio 1995

1 RS 831.10

Allegato

Modificazione di altre leggi federali

1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985'> che stabilisce i contributi, federale

e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è modificato come segue:

Art, l lett. a In deroga all'articolo 103 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, nella versione del 5 ottobre 1984, e sino all'entrata in vigore d'una partecipazione cantonale, pari alla metà dei sussidi federali, all'assicurazione malattie: a. il contributo federale al finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ammonta al 15,5 per cento nel 1986, al 16 per cento negli anni 1987-89, al 17 per cento negli anni 1990-... (anno che precede l'entrata in vigore della 10" revisione dell'AVS) e al 17,5 per cento a partire dal ... (anno dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS);

Art. la Quale partecipazione al finanziamento della rendita anticipata, la Confederazione versa inoltre un contributo annuo speciale di 170 milioni di franchi fino al 1° gennaio ... (17 anni dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS).

2 Il decreto federale del 4 ottobre del 19622) sullo statuto dei rifugiati e degli

apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità è modificato come segue: / titoli marginali diventano titoli centrali

Art. l Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite 1 rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera. 1 rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche ') RS 831.100

dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.

Art. 2 2. Diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'Ai 1 rifugiati che esercitano un'attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità, hanno pagato contributi. Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita. 1 figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro nascita, la madre ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale decide in quale misura l'assicurazione invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.

Art. 3 Rifugiati all'estero 1 rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite ordinarie versate dalle assicurazioni menzionate. Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all'estero, cui non è applicabile il capoverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti1.

3 La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità 2) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1bis e 2 1bis Le disposizioni di convenzioni internazionali, secondo le quali i cittadini di altri Stati sono considerati come assicurati presso l'assicurazione invalidità svizzera quando sono affiliati alle assicurazioni sociali del loro Paese d'origine, »RS 831.10; RU ...

si applicano per analogia ai cittadini svizzeri affiliati all'assicurazione di tali Stati. Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro Congiunti domiciliati all'estero.

Art. 7 cpv. 1 Le prestazioni in denaro possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente se l'assicurato, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato o aggravato la propria invalidità.

Art. 9 cpv. 2 primo periodo e cpv. 3 Gli Svizzeri minorenni non domiciliati in patria sono parificati agli assicurati riguardo ai provvedimenti d'integrazione, purché risiedano in Svizzera. ... Gli stranieri minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni indicate nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a. all'insorgere dell'invalidità, il padre o la madre è assicurato e, come straniero, ha pagato i contributi per un anno almeno oppure ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni; e se b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità risiedono in Svizzera da un anno almeno ininterrottamente o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.

Art. 10 cpv. 1 II diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi sembrino appropriati, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Tale diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS 1) o alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età del pensionamento.

Art. 32 e 33 Abrogati

Assicurazione vecchiaia e superstiti. L

Art. 34 Rendita completiva Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge: a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure b. ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera. II Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi diritto. Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento" dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all'altro coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completiva è versata d'ufficio all'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

Art. 35 cpv. 2-4 2 Abrogato 1 figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. La .rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul versamento della rendita completiva, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Art. 36 cpv. 2 e 3 Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS1' sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive. Se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.

1 RS 831.10; RU ...

Art. 37 cpv. 1 e 1bis L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS. 1bis Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della legge sull'AVS 1) si applica per analogia.

Art. 38 cpv. 1 La rendita completiva è pari al 30 per cento, la rendita per figli al 40 per cento della rendita d'invalidità corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della legge sull'AVS 1) si applica per analogia al calcolo della riduzione.

Art. 38bis cpv. l Le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

Art. 39 cpv. 1 e 2

1 II diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge sull'AVS". 2 Abrogato

Art. 40 cpv. 2 e 3 Le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura che le rendite straordinarie dell'AVS. Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent'anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.

Art. 42 cpv. 1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni 2) o secondo la legge federale del 19 giugno 19923) sull'assicurazione militare, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi.

L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS '*, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis della legge sull'AVS rimane applicabile.

Art. 43 cpv. 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

An. 50 cpv. 2 In deroga all'articolo 20 capoverso 1 della legge sull'AVS, le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi in attesa della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.

Art. 52 cpv. 1 Gli articoli 48ter, 48quater, 48quinquies capoverso 1 come pure 48sexies della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al regresso dell'assicurazione nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 55 primo periodo Concerne solo il testo tedesco

Art. 66 cpv. 1 Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull'ASV 1' concernenti l'obbligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

Art. 76 cpv. 2 L'aiuto non deve superare l'importo minimo della rendita ordinaria completa e dell'assegno per grandi invalidi. Esso è pagato dalla cassa di compensazione competente per il pagamento delle rendite agli Svizzeri dell'estero. 1 RS 831.10; RU ...

Art. 78 cpv. 2 secondo periodo ... Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 della legge sull'AVS 1) sono applicabili per analogia.

Art. 78bìs lett. a II Consiglio federale, consultati i governi cantonali, disciplina il computo dei contributi dei Cantoni. Sono determinanti per questo computo: a. la somma delle prestazioni individuali in denaro e in natura versate agli assicurati in ogni Cantone;

Art. 81 Applicazione di disposizioni della legge sull'AVS Le disposizioni della legge sulPAVS 1) concernenti il domicilio, l'obbligo di informare l'autorità, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e tasse postali, il computo dei termini, l'autorità di cosa giudicata e l'esecutorietà sono applicabili per analogia.

4. La legge federale del 19 marzo 19652' sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 1quater 2, 2bis, 3 primo periodo e 5 1 cittadini svizzeri designati negli articoli 2a a 2c con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il loro reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro 1 limiti seguenti: a. per le persone sole, 12 100 franchi al minimo e 13 700 franchi al massimo; b. per i coniugi, 18 150 franchi al minimo e 20550 franchi al massimo; e. per gli orfani, 6050 franchi al minimo e 6850 franchi al massimo. 1quater Abrogato Gli stranieri con domicilio e dimora abituale in Svizzera sono equiparati agli Svizzeri se, immediatamente prima della data dalla quale domandano la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per 15 anni e se possono pretendere una rendita, un assegno per grandi invalidi o un'indennità giornaliera dell'Ai, o se adempiono le condizioni d'assegnazione previste dall'articolo 2b; i rifugiati e gli apolidi con domicilio e dimora abituale in Svizzera sono equiparati agli Svizzeri, dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera. 2bis Gli stranieri che, in virtù d'una convenzione assicurativa avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS/AI, hanno diritto alle prestazioni complementari. Fintantoché il termine previsto nel capoverso 2 non è trascorso, essi

hanno diritto al massimo a una prestazione complementare equivalente al minimo della rendita ordinaria completa corrispondente. Per i figli che danno diritto a rendite completive dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l'importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani; per le persone vedove con figli aventi diritto a una rendita, nonché per gli orfani che vivono in economia domestica comune, tutti i limiti di reddito applicabili sono sommati. ...

5 Abrogato

Art. 2a Persone anziane Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che: a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS; b. non raggiungono la durata di contributo minimo prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS 1), ma sono in età di pensionamento.

Art. 2b Superstiti Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che: a. hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS; b. avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS ".

Art. 2c Invalidi Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che: a. hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'Ai; b. potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS 1) e adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1 1)AI2'; e. -hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'Ai; d. hanno beneficiato di indennità giornaliere dell'Ai per sei mesi almeno ininterrottamente. In deroga all'articolo 3 capoverso 2, il reddito dell'attività lucrativa è considerato integralmente.

Art. 3 cpv. 5 II reddito determinante dei coniugi, delle persone con figli aventi diritto o partecipanti a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati. 1 RS 831.10; RU ...

Art. 11 cpv. 1 lett. a e b 1 sussidi sono impiegati per l'assegnazione di: a. prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi; b. prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera-da cinque anni almeno;

6. La legge federale del 25 settembre 1952l) sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile è modificata come segue: Art. 21 cpv. 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le norme della legge sull'AVS2' concernenti l'obbligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato si applicano per analogia.

7 La legge federale del 21 marzo 19693) sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b Basandosi sui valori in vigore dal ... (data dell'entrata in vigore della modificazione), il Consiglio federale può: b. aumentare del 50 per cento al massimo l'aliquota d'imposta se i proventi, accreditati al fondo speciale giusta l'articolo 111 della legge federale del 20 dicembre 19462) sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non bastassero per coprire il contributo della Confederazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti e alle prestazioni completive della medesima;

» RS 834.1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (10a revisione dell'AVS) Modificazione del 7 ottobre 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

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Datum 18.10.1994 Date Data

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