FF 1994 III 1675

Decreto federale concernente l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche del 7 ottobre 1994

Termine di referendum: 16 gennaio 1995

Decreto federale

concernente l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41 e 64bis della Costituzione federale; in esecuzione della Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche); visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 1994'>, decreta:

Sezione 1: Proibizione delle armi chimiche Art. l È vietato: a. sviluppare, produrre, acquisire, cedere a chiunque, importare, esportare, far transitare, immagazzinare armi chimiche ai sensi dell'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche, come pure farne mediazione o disporne in altro modo; b. indurre chiunque a commettere un atto di cui alla lettera a; e. incoraggiare lo svolgimento di un atto di cui alla lettera a. Non rientrano nella proibizione gli atti destinati a: a. consentire la distruzione di armi chimiche da parte degli organi competenti; o b. proteggere dagli effetti di armi chimiche o combattere tali effetti. La proibizione vale anche per gli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto applicabile nel luogo in cui sono commessi, se: a. tali atti violano accordi internazionali di cui la Svizzera è parte, b. gli autori sono svizzeri o hanno il domicilio in Svizzera.

Sezione 2: Misure di controllo Art. 2 Misure concernenti l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche Nell'ambito degli obblighi previsti dalla Convenzione sulle armi chimiche, il Consiglio federale disciplina: i) FF 1994 III 1

a. gli obblighi d'autorizzazione, di notifica, nonché le misure di sorveglianza relative a produzione, immagazzinaggio, trasferimento, utilizzazione, mediazione, importazione, esportazione e transito di composti chimici; b. le ispezioni. Esso disciplina in particolare le condizioni per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni.

Art. 3 Misure concernenti singoli Paesi di destinazione Nei confronti di singoli Paesi di destinazione, il Consiglio federale può prevedere una proibizione generale di atti normalmente sottoposti all'obbligo d'autorizzazione. Nei confronti di Paesi di destinazione Parti alla Convenzione sulle armi chimiche, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o eccezioni alle misure di controllo.

Sezione 3: Procedura, sorveglianza, emolumenti Art. 4 Competenza II Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina la procedura nei dettagli.

Art. 5 Obbligo d'informare, controlli e trattamento dei dati II richiedente o il titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per una valutazione globale o un controllo. Chiunque commercia composti chimici sottoposti a controllo, ne fa mediazione o è sottoposto in altro modo alle misure di controllo del presente decreto è tenuto a fornire le stesse informazioni e documenti. Gli organi di controllo hanno il diritto, senza preavviso e durante l'orario lavorativo abituale, di accedere ai locali commerciali delle persone soggette all'obbligo di informare e a ispezionarli, nonché di esaminare tutti i pertinenti incarti e documenti. Essi sequestrano i mezzi di prova. Sono salve le prescrizioni più rigorose in caso di sospetto di reati. Per effettuare i loro controlli, gli organi di controllo possono avvalersi della polizia dei Cantoni e dei Comuni, come pure degli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indicazioni di infrazioni contro il presente decreto, possono far intervenire nei controlli gli organi di polizia competenti della Confederazione. II controllo alla frontiera spetta gli organi doganali. Gli organi di controllo possono, nei lìmiti delle finalità del presente decreto, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione pos-

sono essere trattati solo quelli ai sensi dell'articolo 3 lettera e numero 4 della legge federale del 19 giugno 19921' sulla protezione dei dati. A titolo eccezionale, il trattamento di altri dati personali degni di particolare protezione è autorizzato se è indispensabile per trattare un singolo caso.

Art. 6 Emolumenti Per coprire i costi provocati dall'esecuzione del presente decreto sono riscossi emolumenti. Il Consiglio federale ne fissa gli importi.

Art. 7 Protezione giuridica Contro le decisioni fondate sul presente decreto è ammissibile il ricorso al Consiglio federale giusta gli articoli 72 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa 2'.

Sezione 4: Disposizioni penali Art. 8 Infrazione della proibizione delle armi chimiche Chiunque; intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 1 capoverso 2: a. sviluppa, produce, acquisisce, cede a un terzo, importa, esporta, fa transitare, immagazzina armi chimiche, ne fa mediazione o ne dispone in altro modo, b. induce un terzo a commettere un atto di cui alla lettera a, o e. incoraggia un atto di cui alla lettera a, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa sino a 5 milioni di franchi. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a dodici mesi o della multa sino a 500000 franchi. L'atto commesso all'estero è punibile secondo le presenti disposizioni, indipendentemente dalla legislazione applicabile nel luogo in cui è stato compiuto se: a. viola accordi internazionali di cui la Svizzera è parte, e b. il colpevole è svizzero o ha il domicilio in Svizzera.

Art. 9 Infrazioni contro le misure di controllo Chiunque, intenzionalmente: a. nonostante un divieto o senza esservi autorizzato o contrariamente alle condizioni e agli oneri stabiliti da un'autorizzazione, produce, immagazzi- » RS 235.1

na, trasmette, utilizza, importa, esporta o fa transitare composti chimici sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo VI della Convenzione sulle armi chimiche o ne fa mediazione; b. non notifica l'importazione, l'esportazione o il transito di composti chimici sottoposti a controllo o fornisce dichiarazioni false o incomplete; e. fa pervenire composti chimici sottoposti a controllo a un terzo sapendo o dovendo presumere che li trasmetterà direttamente o indirettamente a un destinatario finale che non è autorizzato a riceverli, è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi. In casi gravi, la pena è della reclusione sino a dieci anni. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa sino a 5 milioni di franchi. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a 100000 franchi.

Art. 10 Contravvenzioni Chiunque a. rifiuta intenzionalmente di fornire informazioni e documenti o nega l'accesso ai locali commerciali secondo l'articolo 5 capoversi 1-3 o fornisce false dichiarazioni; b. contravviene a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile ai sensi dell'articolo 9, è punito con l'arresto o con la multa sino a 100 000 franchi. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40000 franchi. II tentativo e la complicità sono punibili. L'azione penale si prescrive in 5 anni. In caso d'interruzione della prescrizione, questo termine non può essere superato di oltre la metà.

Art. 11 Infrazioni commesse nelle aziende In caso di infrazioni commesse nelle aziende, è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1'.

Art. 12 Confisca di materiale II giudice ordina la confisca del materiale in questione, senza tener conto della punibilità di una determinata persona, qualora non possa essere garantita un'ulteriore utilizzazione conforme al diritto. 2 II materiale confiscato e un eventuale ricavato della liquidazione sono devoluti alla Confederazione. 1 RS 313.0

Art. 13 Giurisdizione, obbligo di denuncia II perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le autorità abilitate a rilasciare le autorizzazioni e a esercitare i controlli, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni e gli organi doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni contro il presente decreto che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 5: Collaborazione tra autorità Art. 14 Assistenza amministrativa in Svizzera I competenti servizi della Confederazione e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni sono autorizzati a comunicarsi i dati necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15 Assistenza amministrativa con autorità estere Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere e con organizzazioni o istituzioni internazionali e coordinare le indagini, nella misura necessaria all'esecuzione del presente decreto o delle prescrizioni estere equivalenti e a condizione che le autorità estere o le organizzazioni e istituzioni internazionali siano tenute al segreto d'ufficio. Esse possono segnatamente domandare alle autorità estere, come pure a organizzazioni o istituzioni internazionali, di farsi consegnare i dati necessari. A tal fine, sono autorizzati a fornire loro dati concernenti: a. la natura, il quantitativo, i luoghi di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, come pure il destinatario di merci e tecnologie; b. persone che partecipano alla produzione, fornitura o mediazione di merci o tecnologie. Se lo Stato estero accorda la reciprocità, esse possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su domanda, qualora l'autorità estera garantisca che tali dati: a. vengono trattati solo per scopi conformi al presente decreto e b. vengono utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti in un secondo tempo, conformemente alle disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale. Le autorità federali giusta il capoverso 1 possono inoltre comunicare i dati a organizzazioni e istituzioni internazionali alle condizioni previste dal capoverso 3; in tal caso possono rinunciare alla condizione di reciprocità. Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 16 Servizio d'informazione II Ministero pubblico della Confederazione assicura il funzionamento di un servizio d'informazione incaricato di procurare, trattare e comunicare dati per l'esecuzione, la prevenzione e il perseguimento penale.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17 Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. II Dipartimento federale dell'economia pubblica è incaricato dell'esecuzione.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. II presente decreto federale è valido sino all'entrata in vigore della legislazione sul controllo di beni per uso civile e militare e della nuova legislazione sul materiale bellico, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1999.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II presidente: Jagmetti II segretario: Anliker II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994" Termine di referendum: 16 gennaio 1995

"FF 1994 III 1675

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Jahr 1994 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

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Datum 18.10.1994 Date Data

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