FF 1995 II 330
Legge sui cereali Modificazione del 24 marzo 1995
Termine di referendum: 3 luglio 1995
#ST# Legge sui cereali Modificazione del 24 marzo 1995
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 gennaio 1995!), decreta:
I La legge sui cereali del 20 marzo 19592) è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 4 e 4er II Consiglio federale fissa ogni anno i prezzi di vendita dei cereali indigeni dopo aver consultato gli interessati; tali prezzi corrispondono, in media, alla media aritmetica ponderata dei prezzi di costo della Confederazione per i cereali panificabili di tutti i tipi e di tutte le classi di prezzo. 4ter Abrogato
Art. 24 Struttura dell'in- Alfine di garantire l'approvvigionamento con farina panificabile dustria molitoria in tempi di crisi, la Confederazione si adopera affinchè i mulini commerciali siano adeguatamente ripartiti su tutto il territorio nazionale.
Art. 25 Abrogato
Art. 25bis marginale e cpv. 1 lett, a-c Provvedimenti La Confederazione può: a. Abrogata b. concludere convenzioni con esercenti di mulini commerciali o con associazioni di mugnai per l'apertura o il mantenimento in esercizio, o in stato di funzionare, di mulini da grano tenero in particolari regioni designate e partecipare ai costi che ne derivano;
Legge sui cereali
e. obbligare, se del caso, gli esercenti di mulini commerciali che vendono farina panificabile nella zona di smercio di un mulino situato in una delle regioni summenzionate ad acquistare presso il detto mulino una quantità di farina sufficiente per assicurarne la sussistenza;
Art. 67a Disposizioni ' Sino alla fine del 1998, il Consiglio federale continua a utilizzatransitorie del a modificazione re gli importi ancora disponibili nella riserva costituita con i dazi, dei 24 marzo prelevati durante il periodo della destinazione vincolata, per ridurre i prezzi di vendita dei cereali indigeni, perseguendo in tal modo la stabilizzazione dei prezzi della farina. I prelievi ammontano indicativamente a 15 milioni di franchi annui. II saldo del conguaglio parziale del margine di macinazione disponibile al 1° luglio 1995 sarà rimborsato nel gennaio 1996 ai mulini da grano tenero riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura, proporzionalmente allo smercio di farina panificabile durante l'anno cerealicolo 1994/95.
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. Essa entra in vigore il 1° luglio 1995. In caso di referendum, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 24 marzo 1995 Consiglio nazionale, 24 marzo 1995 II presidente: Küchler II presidente: Claude Frey II segretario: Lanz II segretario: Duvillard
Data di pubblicazione: 4 aprile 1995[) Termine di referendum: 3 luglio 1995
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Legge sui cereali Modificazione del 24 marzo 1995
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 04.04.1995 Date Data
Seite 330-331 Pagina
Ref. No 10 118 151
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