FF 1995 III 317
Messaggio concernente la modifica della Convenzione tra la Comunità europea e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito del 12 aprile 1995
#ST# 95.026
Messaggio concernente la modifica della Convenzione tra la Comunità europea e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito
del 12 aprile 1995
Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente la modifica della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
12 aprile 1995 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1995-201 13 Foglio federale. 78" anno. Voi. III 317
Compendio
Con la Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea (CE) e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito (qui di seguito Convenzione transito comune) è stata introdotta una procedura di transito unica che, applicabile in sostanza a tutti i trasporti di merci tra la Comunità e i Paesi dell'AELS nonché tra i singoli Paesi dell'AELS, sostituisce in vasta misura le procedure di transito nazionali. L'obbligo di pagare i dazi e gli altri tributi dovuti al confine sorge pure nell'ambito degli sdoganamenti in transito. Tale obbligo cessa però quando, in seguito alla riesportazione della mercé, lo sdoganamento in transito è stato effettuato alle condizioni previste dalla legge. Per garantire la riscossione dei dazi e degli altri tributi, l'obbligato principale deve prestare una garanzia o effettuare un deposito in contanti. Secondo l'articolo 24 capoverso 2 dell'Appendice I della Convenzione transito comune la garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito oppure isolatamente per ogni singola operazione. La garanzia globale, prestata secondo una procedura determinata, ammonta almeno al 30 per cento dei dazi e degli altri tributi dovuti. Tale agevolazione costituisce un esonero parziale dal!'obbligo di prestare garanzia ma presuppone simultaneamente la mutua assistenza fra le amministrazioni doganali in caso di notificazione e di recupero di crediti. Con la modifica della Convenzione transito comune si è creata la base legale per una mutua assistenza fra le amministrazioni doganali all'atto dell'esazione di tributi, sempre che essi siano dovuti nell'ambito di un'operazione di transito.
Messaggio
I Parte generale II Situazione iniziale III Convenzione relativa ad un regime comune di transito
Con la Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito (qui di seguito Convenzione transito comune; RS 0.631.242.04) è stata introdotta una. procedura di transito unica che, applicabile in via di massima a tutti i trasporti di merci tra la Comunità e i Paesi dell'AELS nonché tra' i singoli Paesi dell'AELS, sostituisce in vasta misura le procedure di transito nazionali. Il trasporto delle merci viene agevolato nel senso che le formalità e i controlli sono espletati unicamente al luogo di partenza e di destinazione e che all'atto del passaggio del confine le operazioni amministrative delle autorità si limitano al minimo indispensabile. Di regola, all'atto del passaggio del confine dev'essere presentato unicamente un avviso di passaggio. Per comprovare che si tratta di merci comunitarie non è richiesto nessun altro documento, dato che lo statuto doganale della mercé è desumibile dal relativo documento di transito. La procedura di transito comune si fonda sulla stretta collaborazione degli uffici doganali nazionali ed esteri. Pertanto, i documenti di transito regolarmente rilasciati dagli uffici di partenza e i provvedimenti adottati al fine di evitare la sostituzione delle merci hanno, negli altri Paesi membri, le medesime ripercussioni legali come nel Paese di partenza.
112 Obbligo condizionale di pagare il dazio L'obbligo di pagare il dazio sorge anche per gli sdoganamenti in transito. L'obbligo di pagare il dazio e gli altri tributi dovuti all'amministrazione delle dogane cessa non appena il documento di transito è stato regolarmente scaricato alle condizioni previste dalla legge (cfr. art. 12 della legge sulle dogane; RS 631.0).
113 Garanzia dei tributi Per garantire i tributi l'obbligato principale deve prestare una garanzia o effettuare un depositò in contanti. Secondo l'articolo 24 capoverso 2 dell'Appendice I della Convenzione transito comune, la garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito (procedura TI o T2) oppure isolatamente per ogni singola operazione. Dal punto di vista formale, la fideiussione doganale può essere una garanzia globale o una garanzia per un credito singolo. Secondo l'articolo 340 capoverso 1 della decisione 2/93 del Comitato congiunto incaricato della modifica della Convenzione transito comune, la garanzia globale, prestata conformemente alla procedura di cui al capoverso 4 o secondo un'altra procedura con ugual risultato, ammonta almeno al 30 per
cento dei dazi e degli altri tributi dovuti. Per l'economia svizzera tale agevolazione è significativa. Essa contribuisce a razionalizzare il traffico delle merci spedite in transito e a ridurne i costi. Per il fisco v'è però lo svantaggio che i tributi non sono più garantiti integralmente.
114 Assistenza amministrativa in caso di notificazione e di recupero di crediti Attualmente, un credito per il quale le autorità di uno Stato contraente hanno emesso un titolo non può essere ricuperato in un altro Stato contraente. Le singole disposizioni nazionali in materia di recupero pregiudicano il funzionamento del Mercato unico visto che il loro campo d'applicazione si limita al rispettivo territorio nazionale. Agevolazioni come l'esonero parziale dalla garanzia presuppongono simultaneamente la mutua assistenza tra le amministrazioni doganali degli Stati contraenti nell'ambito del ricupero di crediti. In occasione della 4 a riunione del Comitato congiunto «Transito comune» e «Documento unico» tenutasi il 19 settembre 1991 a Helsinki, la CE ha ribadito la necessità di introdurre disposizioni sulla mutua assistenza nel recupero dei crediti sorti nel regime di transito comune. In un documento di lavoro del 7 agosto 1991 la Commissione ha sottoposto al gruppo di lavoro CE/AELS «Procedura di transito comune» e «Documento unico» le sue raccomandazioni per l'emendamento della Convenzione transito comune e dell'Appendice I, al fine di inserirvi una base giuridica rispettivamente un nuovo titolo relativo alle prescrizioni esecutive che permettano agli Stati contraenti di prestare assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti.
115 Comitato congiunto Un Comitato congiunto ha la responsabilità di gestire e garantire la corretta applicazione della Convenzione. Esso è abilitato a raccomandare le modifiche della Convenzione e a decidere le modifiche delle appendici della Convenzione (art. 15 della Convenzione transito comune).
12 Raccomandazione 1/94 del Comitato congiunto . La Raccomandazione 1/94 dell'8 dicembre 1994 del Comitato congiunto prevede l'inserimento nella Convenzione transito comune di un nuovo articolo 13bis, di un'appendice IV nonché degli allegati I-IV all'Appendice IV, al fine di creare la base legale per la mutua assistenza fra le amministrazioni doganali all'atto della riscossione dei tributi dovuti in correlazione con la procedura TI o T2.
2 Parte speciale 21 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni II nuovo articolo 13bis della Convenzione transito comune impegna le competenti autorità degli Stati membri a prestarsi reciprocamente assistenza ammini-
strativa secondo l'Appendice IV per il recupero dei crediti sorti in correlazione con trasporti nel regime TI o T2. L'Appendice IV disciplina nei dettagli l'assistenza amministrativa all'atto della riscossione di tali crediti. Verso domanda le autorità adite trasmettono alle autorità richiedenti tutte le informazioni utili al recupero di un credito e, secondo le loro prescrizioni legali, procedono alla notificazione al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni relative a un credito o alla riscossione dello stesso, compresi atti e decisioni giudiziarie. L'autorità richiedente può presentare la domanda di recupero del credito solo quando i tributi nello Stato richiedente non sono impugnati - e possono pertanto essere riscossi - e una procedura di recupero già eseguita non ha permesso di riscuotere interamente il credito. Quest'ultimo deve ammontare almeno a 1500 ECU. L'autorità adita non è obbligata a accordare l'assistenza amministrativa prevista se per motivi dovuti alla situazione del debitore il recupero del credito dovesse comportare notevoli difficoltà di natura economica o sociale nel Paese in cui tale autorità ha sede o se la stessa ritiene che ciò può contravvenire all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato in cui essa ha sede. Infine, l'assistenza amministrativa può essere respinta se, nel territorio del Paese in cui essa ha sede, l'autorità richiedente non ha esaurito tutte le possibilità di recupero del credito in questione. Se durante la procedura di recupero la persona interessata contesta il credito o il titolo esecutivo emesso, il rimedio giuridico va proposto secondo le prescrizioni legali vigenti nello Stato richiedente. Se tuttavia il rimedio giuridico è inteso contro le misure di recupero nel Paese adito, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato a tenore delle sue prescrizioni legali e amministrative. L'Amministrazione federale delle dogane riscuoterà i crediti delle amministrazioni doganali estere secondo le disposizioni della legge federale dell' 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), dato che per il recupero di tali crediti l'articolo 6 cifra 1 dell'Appendice IV rinvia alle prescrizioni legali e amministrative dello Stato adito.
L'articolo 12 capoverso 2 dell'Appendice IV, il quale prevede che l'autorità richiesta sospenda la procedura d'esecuzione se il titolo viene contestato da una persona interessata, non può sempre essere applicato alla lettera. Solo nelle fasi della procedura nelle quali l'esecuzione dipende dall'iniziativa del creditore, per esempio allo stadio della domanda di proseguimento, l'autorità doganale può «sospendere» la procedura direttamente nel senso di tale disposizione (rinunciando alla presentazione della domanda di proseguimento). Nelle fasi della procedura in cui gli organi incaricati dell'esecuzione o il tribunale decidono in merito all'esecuzione, l'autorità doganale può chiedere solo la sospensione della procedura. Se una domanda di sospensione viene respinta, conformemente allo spirito di tale disposizione l'autorità doganale richiesta può accordare al debitore una proroga del pagamento sino all'emanazione di una decisione definitiva sulla consistenza del credito e sollecitarlo pertanto a domandare la sospensione dell'esecuzione. A tenore dell'articolo 85 LEF il debitore può in effetti ottenere la sospensione dell'esecuzione in ogni momento se comprova con documenti che per il debito in questione gli è stata concessa una dilazione.
22 Entrata in vigore
Durante la riunione dell'8 dicembre 1994 a Bruxelles il Comitato congiunto ha proposto di mettere in vigore la modificazione il 1° aprile 1996.
3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
Gli Stati rinunciano mutualmente al rimborso delle spese risultanti dall'assistenza amministrativa. Una valutazione del numero delle domande di assistenza amministrativa non è attualmente possibile. L'amministrazione delle dogane prevede un esiguo aumento del fabbisogno di personale che potrà essere ampiamente compensato dalle costanti misure di realizzazione.
4 Programma di legislatura II progetto non è stato annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 visto che le difficoltà riscontrate all'inizio delle trattative non ne lasciavano presumere una rapida conclusione.
5 Rapporto con il diritto europeo
II decreto è eurocompatibile. La Commissióne CE ha approvato la Raccomandazione 1/94 l'8 dicembre 1994.
6 Validità per il Principato del Liechtenstein La modificazione dev'essere applicata anche nel Principato del Liechtenstein, sin quando esso sarà vincolato all'accordo doganale con la Svizzera.
7 Costituzionalità La base costituzionale del decreto federale è garantita dalla competenza generale in materia di politica estera della Confederazione nonché dall'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione ha il diritto di stipulare accordi internazionali. L'Assemblea federale è responsabile della loro approvazione a tenore dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. La Convenzione transito comune è denunciabile in ogni momento verso osservanza di un termine di dodici mesi. Il decreto federale sottopostovi per approvazione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Pertanto, esso non sottosta al referendum facoltativo a tenore dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
754«
Decreto federale Disegno che modifica la Convenzione tra la Comunità europea e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 aprile 1995'*, decreta:
Art. l La modificazione della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è accettata. II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'accettazione della modificazione.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
"FF 1995 III 317
Testo originale
Convenzione del 20 maggio 1987 Progetto tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubbb'ca d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito Raccomandazione n. 1/94 del Comitato congiunto relativa alla modifica della Convenzione
// Comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19871' relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), considerando che la convenzione del 20 maggio 1987 contiene la normativa comunitaria in materia di transito comune per quanto concerne gli scambi tra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) nonché tra questi stessi paesi; considerando che è opportuno modificare la convenzione per consentire il recupero dei crediti attraverso l'assistenza reciproca tra le parti contraenti, raccomanda alle parti contraenti della convenzione:
di apportarvi, con effetto al 1° luglio 1995, le modifiche suggerite nella proposta di cui all'allegato I alla presente raccomandazione,
di comunicarsi reciprocamente, mediante scambio di lettere, l'accettazione della raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato congiunto: II presidente,
" RS 0.631.242.04
Allegato Progetto di emendamento della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera, relativa ad un regime comune di transito
È modificata a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera, relativa ad un regime comune di transito.
A. Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente testo: «Recupero Articolo 13bis Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell'appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti nell'ambito del regime TI o T2.»
B. È inserita la seguente Appendice IV alla Convenzione:
«Appendice IV Assistenza mutuale per la riscossione dei crediti
Scopo Articolo 1 La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all'articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell'allegato I della presente appendice.
Definizioni
Articolo 2 Ai sensi della presente appendice s'intende per:
«autorità richiedente», l'autorità competente di un paese che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 3;
«autorità adita», l'autorità competente di un paese alla quale è diretta una domanda di assistenza.
Campo di applicazione
Articolo 3 La presente appendice si applica a: a) tutti i crediti relativi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) dell'appendice I, esigibili conseguentemente a un'operazione TI o T2 iniziata dopo l'entrata in vigore della presente appendice; b) interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.
Comunicazioni e uso delle informazioni Articolo 4 1. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero di un credito. Al fine di ottenere queste informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede. 2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l'indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni: a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede; b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; e) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto paese. 4. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 5. Le informazioni ottenute in conformità del presente articolo sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità. 6. La domanda di informazioni è redatta secondo il modello di cui all'allegato II della presente appendice.
Notifica Articolo 5 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita provvede, secondo le norme di legge per la notifica dei corrispondenti atti o decisioni nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o un suo recupero, emanati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente. 2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l'indirizzo del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile. 3. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario. 4. La domanda di notifica è redatta secondo il modello di cui all'allegato III della presente appendice.
Esecuzione delle domande Articolo 6 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo che ne permetta l'esecuzione.
2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l'autorità adita, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12.
Articolo 7 1. La domanda di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto: a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nel paese in cui essa ha sede; b) quando essa ha avviato nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito; e) se il credito supera i 1500 ECU. L'equivalente nelle monete nazionali dell'importo espresso in ECU è calcolato conformemente al disposto dell'articolo 51 dell'appendice II. 3. Nella domanda di recupero sono indicati il nome e l'indirizzo della persona interessata, la natura del credito, la somma dovuta in capitale, in interessi e per spese, ed ogni altra informazione utile. 4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'autorità richiedente, che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo le norme di legge in vigore nel paese in cui essa ha sede, e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 5. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 8 II titolo esecutivo per il recupero del credito è, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l'esecuzione nel suo territorio. All'omologazione, al riconoscimento, al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia formalmente regolare. Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito o al titolo che permette l'esecuzione, emesso dall'autorità richiedente, si applica l'articolo 12.
Articolo 9 1. Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. 2. L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede e previa consultazione dell'autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all'autorità richiedente. Va altresì trasferito all'autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita.
Articolo 10 I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l'autorità adita.
Articolo 11 L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
Domande contestate Articolo 12 1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, egli deve adire l'organo competente del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, in conformità delle norme vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita. 2. Non appena l'autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell'autorità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in ma-. teria. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. 3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l'autorità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Quando l'organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l'azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo che permette l'esecuzione», ai sensi degli articoli 6, 7 e 8; il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.
Provvedimenti cautelari Articolo 13 1. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede Io consentono. 2. Per l'attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5 e gli articoli 8, 11, 12 e 14. 3. La domanda di adozione di provvedimenti cautelari è redatta conformemente al modello di cui all'allegato IV della presente appendice.
Deroghe Articolo 14 L'autorità adita non è tenuta: a) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel paese in cui essa ha sede; b) ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all'ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l'autorità; e) a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Articolo 15 1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente. 2. Gli atti di recupero effettuati dall'autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avreb-
bero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo paese.
Riservatezza
Articolo 16 I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto: a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza; b) alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso; e) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
Lingue Articolo 17 Le domande di assistenza e i relativi documenti sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.
Spese di assistenza Articolo 18 I paesi interessati rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente .appendice. Tuttavia, il paese in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l'autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto alla realtà del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.
Autorità abilitate Articolo 19 I paesi si comunicano l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.
Articolo 20-22 (La presente appendice non contiene gli articoli 20-22).
Complementarità
Articolo 23 Le disposizioni della presente appendice non ostano all'applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.
Articoli 24-26 (La presente appendice non contiene gli articoli 24-26)»
«Allegato I dell'Appendice IV Disposizioni d'applicazione
Titolo I Campo di applicazione
Articolo 1 1. Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dell'appendice IV. 2. Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.
Titolo II Richieste di informazioni
Articolo 2 1. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 dell'appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda. 2. L'autorità richiedente segnala nella domanda, ove necessario, ogni altra autorità eventualmente adita cui è stata inviata un'analoga domanda di informazioni.
Articolo 3 La domanda di informazioni può riguardare: a) il debitore; b) oppure un'altra persona tenuta al pagamento del credito, ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all'una o all'altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la domanda può riguardare anche quest'ultima.
Articolo 4 L'autorità adita accusa per iscritto (ed es.: via telex o telefax) ricevuta della domanda di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, nei sette giorni successivi alla data di ricezione della domanda medesima.
Articolo 5 1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve. 2. Se non è stato possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata la ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall'autorità adita, l'autorità richiedente può domandare a quest'ultima di proseguire le sue ricerche. Detta domanda deve essere fatta per iscritto (ad es. : via telex o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. L'autorità adita da seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
Articolo 6 Quando decide di non dare seguito favorevole alla richiesta di informazioni presentatale, l'autorità adita comunica per iscritto all'autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni specifiche dell'articolo 4 dell'appendice IV invocata. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, prima dello scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
Articolo 7 L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che essa ha trasmesso all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad es.: via telex o telefax) all'autorità adita.
Titolo III Domanda di notifica
Articolo 8 La domanda di notifica di cui all'articolo 5 dell'appendice IV è redatta per iscritto in duplice esemplare conformemente al modello figurante all'allegato III. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale domanda. Deve essere allegato alla domanda prevista dal comma precedente, in duplice esemplare, l'atto (o la decisione) di cui è chiesta la notifica.
Articolo 9 La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.
Articolo 10 1. Non appena ricevuta la domanda di notifica, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, in conformità delle norme vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede. 2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest'ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua inviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda debitamente completata dell'attestato che figura a tergo.
Titolo IV Domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari
Articolo 11 1. La domanda di recupero di un credito e/o di adozione di provvedimenti cautelari prevista dagli articoli 6 e 13 dell'appendice IV è redatta per iscritto conformemente al modello di cui all'allegato IV. Essa contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall'appendice IV per l'avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima. 2. Il titolo esecutivo da allegare alla domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona. Per l'applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.
Articolo 12 1. La domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare: a) il debitore, ovvero b) qualsiasi persona tenuta al pagamento del credito in applicazione delle disposizioni in vigore nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede. 2. Se necessario, l'autorità richiedente indica all'autorità adita i beni appartenenti alle persone di cui al paragrafo 1 che, per quanto risulta all'autorità richiedente, sono detenuti da una terza persona.
Articolo 13 1. L'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. 2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è l'ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l'autorità richiedente ha sede il giorno in cui la domanda è stata firmata.
Articolo 14 L'autorità adita accusa al più presto per iscritto (ad es.: via telex o telefax) ricevuta della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, in ogni caso, nei sette giorni dalla domanda medesima.
Articolo 15 Qualora la totalità o parte del credito non possa essere recuperata entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicando le ragioni del ritardo. In ogni caso, allo scadere del termine di un anno dalla data in cui è stata accusata ricevuta della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dell'esito della procedura da essa avviata per il recupero e/o l'adozione di provvedimenti cautelari. L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può richiedere a quest'ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad es.: via telex o telefax) nel termine di due mesi dal termine della ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell'autorità adita. L'autorità adita da seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste dalla domanda iniziale.
Articolo 16 Le contestazioni del credito o del titolo che ne permette l'esecuzione del recupero introdotte nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad es.: via telex o telefax) dall'autorità richiedente all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è stata informata.
Articolo 17 1. Se la domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene senza oggetto in seguito al pagamento del credito, all'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa imme-
diatamente per iscritto (ad es.: via telex o telefax) l'autorità adita affinchè quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa. 2. Se l'importo del credito oggetto della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad es.: via telex o telefax) l'autorità adita. Se la modifica consiste in una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa al fine del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, il recupero dell'importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all'articolo 18 sia stata iniziata, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso. Se la modifica consiste in un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette al più presto all'autorità adita una domanda complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la domanda complementare alla domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 7 dell'appendice IV. 3. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
Articolo 18 Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'appendice IV, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.
Articolo 19 A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Titolo V Disposizioni generali e finali Articolo 20 1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di assistenza per un solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona. 2. Le informazioni previste negli allegati II, HI e IV possono essere fornite su documenti stabiliti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari ripresi negli allegati.
Articolo 21 Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita.»
Allegato II dell'appendice IV (Articolo 4 dell'appendice IV) (recto) (Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc.)
(Luogo o data d'invio della domanda)
(N. della pratica dell'autorità richiedente)
(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda) (Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)
Domanda di informazioni II sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità (Nome e qualifica) richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazioni in conformità dell'articolo 4 dell'appendice IV della Convenzione
Informazioni relative alla persona Informazioni relative al credito o ai Informazioni richieste interessata" crediti
a) Nome e j noto2' - Importo (compresi eventuali indirizzo i presunto2' interessi e spese)
Natura esatta del credito o dei b) Informazioni utili concernenti crediti la persona designata qui sopra
debitore principale - Altre indicazioni
co-debitore
terzo detentorc
Altre autorità adite
(Firma)
(Timbro ufficiale)
" Persona fisica o giuridica 2) Cancellare la menzione inutile
Allegato III dell'appendice IV (Articolo 5 dell'appendice IV) (recto)
(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc.)
(Luogo o data d'invio della domanda)
(N. della pratica dell'autorità richiedente)
(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda) (Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)
Domanda di notifica II sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità (Nome e qualifica) richiedente designata qui sopra, domanda con la presente notifica, in conformità dell'articolo 5 dell'appendice IV della Convenzione, dell'atto/della decisione " seguente:
Informazioni relative alla persona Natura e Informazioni relative al Altre informazioni interessata21 oggetto dell'atto credito o ai crediti (o della decisione) da notificare
a) Nome e f noto " - Importo del credito o indirizzo 1 presunto" dei crediti (ivi comb) Nome e indirizzo del presi eventuali intedebitore principale se ressi e spese) diverso da quello del - Natura esatta del destinatario credito o dei crediti e) Altre informazioni - Altre indicazioni
(Firma)
(Timbro ufficiale)
" Cancellare la menzione inutile 2) Persona fisica o giuridica
(verso)
Attestato di notifica II sottoscritto funzionario attesta che l'atto/la decisione '' allegato(a) alla domanda che figura a tergo
è stato(a) notificato(a) al destinatario previsto nella domanda in data . La notifica è stata effettuata secondo le seguenti moda-
non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui alla detta domanda per i seguenti motivi '':
(Data)
(Firma)
(Timbro ufficiale)
" Cancellare la menzione inutile 2) Indicare con precisione se la notifica è stata fatta personalmente al destinatario o secondo un'altra procedura.
Allegato IV dell'appendice IV (Articoli dal 6 al 13 dell'appendice IV) (recto)
(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancali, ecc.)
(Luogo o data d'invio della domanda)
(N. della pratica dell'autorità richiedente)
(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda) (Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)
Domanda di ricupero/adozione di provvedimenti cautelari 1' II sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità (Nome e qualifica) richiedente designata qui sopra, domanda con la presente
il ricupero del o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato conformemente all'articolo 7 dell'appendice IV della Convenzione; le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte l);
l'adozione di provvedimenti cautelari, conformemente all'articolo 13 dell'appendice IV della Convenzione nei confronti, della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata 1':
Informazioni relative alla Informazioni relative al credito persona interessata21 Natura Importo espresso Importo espresso Tasso di Altre informaesatta del nella moneta del nella moneta del cambio zioni credito paese in cui ha paese in cui ha utilizzato sede l'autorità sede l'autorità richiedente adita a) Nome e j noto l} Importo somma capitale dovuto 31 Data a decorrere indirizzo \ presunto " dalla quale è posb) Altre informazioni utili sibile l'esecu- Importo degli interessi maturati fino zione
debitore principale al giorno della firma della presente31
co-debitore Termine di
terzo detentorc prescrizione Importo delle spese sostenute fino a! Beni del debitore giorno della firma della presente3* detenuti da una terza persona Totale (Firma)
Dettaglio dei documenti annessi (Timbro ufficiale)
" Cancellare l'indicazione inutile 2) Persona fisica o giuridica 3) In caso di titolo esecutivo globale, indicare l'importo dei crediti di natura differente.
Allegato Decisione del Consiglio Progetto recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Elvetica che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
del
// Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione del 20 maggio 1987!) tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Elvetica relativa ad un regime comune di transito conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla; considerando che la convenzione è stata modificata dall'aggiunta dell'appendice IV per consentire il recupero dei crediti attraverso l'assistenza reciproca tra le parti contraenti; considerando che le modifiche in questione sono oggetto della raccomandazione n. 1/94 del Comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione, decide:
Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione Europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Elvetica che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
') RS 0.631.242.04
Articolo 2 II presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio: II presidente
Accordo Progetto in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, i Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Elvetica che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Lettera n. l
Bruxelles,
Signor Ambasciatore, II comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» ha proposto, nella raccomandazione n. 1/94 del ... 1994, alcune modifiche alla convenzione CEE- EFTA del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Il testo delle modifiche figura in allegato.
«Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo su dette modifiche e proporLe che esse entrino in vigore il 1° luglio 1995. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sulle modifiche e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.
Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più profonda stima.
A nome del Consiglio dell'Unione Europea:
Regime comune di -transito
Lettera n. 2
Bruxelles,
Signor Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«II comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» ha proposto, nella raccomandazione n. 1/94 del ... 1994, alcune modifiche alla convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Il testo delle modifiche figura in allegato. Mi pregio confermar Le che la Comunità è d'accordo su dette modifiche e proporLe che esse entrino in vigore il 1° luglio 1995. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del -Suo governo sulle modifiche e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.»
Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.
Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia più profonda stima.
Per il governo
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Messaggio concernente la modifica della Convenzione tra la Comunità europea e la Svizzera nonché i Paesi dell'AELS relativa ad un regime comune di transito del 12 aprile
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer 95.026 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.06.1995 Date Data
Seite 317-346 Pagina
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