FF 1995 III 629
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica dell'Ecuador del 10 maggio 1995
#ST# 95.033
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica dell'Ecuador
del 10 maggio 1995
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con l'Ecuador, firmata il 28 novembre 1994. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
10 maggio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin
Compendio
Negli ultimi anni diversi Stati dell'America latina hanno manifestato la ferma volontà di avviare profonde riforme economiche e istituzionali. L'attrattiva degli investimenti stranieri e la garanzia della protezione degli investimenti di imprese straniere già presenti nel Paese costituiscono due elementi importanti della nuova politica di questi Stati che di conseguenza desiderano concludere convenzioni di doppia imposizione con Stati industrializzati, compresi gli Stati europei. Lungamente fedeli al principio dell'imposizione nello Stato della fonte, gli Stati dell'America latina si sono aperti, in una certa misura, alle soluzioni proposte dal modello di convenzione dell'OCSE, ragion per cui trattative bilaterali concernenti la doppia imposizione sono divenute d'attualità per la Svizzera. Per quanto riguarda in particolare l'Ecuador, il programma di riforma è stato avviato nel 1992. Sebbene gli investimenti svizzeri in questo Stato non raggiungano livelli comparabili a quelli degli investimenti effettuati in altri Stati industrializzati, la Svizzera occupa attualmente il terzo posto nella classifica degli investitori stranieri in Ecuador. Le imprese svizzere che vi si sono stabilite sono relativamente numerose e qualitativamente apprezzate. Questa apertura da parte dell'Ecuador ha creato le condizioni ideali per negoziare una convenzione di doppia imposizione, vista anche la presenza sostanziosa delle imprese svizzere insediate in questo Paese. La Convenzione sottoscritta segue nelle grandi linee la prassi convenzionale svizzera in materia di eliminazione delle doppie imposizioni. Le concessioni che la Svizzera ha accordato nell'ambito dei canoni non si scostano dalla sua politica abitualmente seguita nei confronti dei Paesi in sviluppo. Da parte sua, essendo interessato a promuovere gli investimenti esteri, l'Ecuador ha fatto diverse concessioni che si scostano talvolta dalla sua politica convenzionale. Nel suo insieme la presente Convenzione è favorevole agli interessi svizzeri. I Cantoni e le cerehie economiche interessate alla conclusione della convenzione di doppia imposizione l'hanno approvata nel corso della procedura di consultazione organizzata nel 1994.
Messaggio
I Genesi Da alcuni anni la Svizzera figura al terzo posto nella graduatoria degli investitori stranieri in Ecuador e i suoi investimenti in questo Paese sono in costante aumento. L'economia svizzera è presente in vari settori, come in quello delle macchine, della costruzione, dei tessili, farmaceutico e chimico, dell'alimentazione e dei servizi. II programma di risanamento economico avviato dall'Ecuador nel 1992 è stato caratterizzato da una politica di riforma dello Stato, di privatizzazioni e di lotta all'inflazione. Nel quadro del tentativo di modernizzazione, questo Paese ha anche cercato di incrementare la sua attrattiva mediante la conclusione di convenzioni di doppia imposizione con Stati industrializzati. L'opportunità di offrire all'economia svizzera in Ecuador condizioni fiscali quadro più favorevoli è stata colta in occasione di una tournée dei negoziatori svizzeri in America latina. Le trattative, che si sono svolte a Quito dal 21 al 24 febbraio 1994, hanno permesso in una sola seduta di parafare un disegno di convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio come pure un disegno di protocollo. La Convenzione e il protocollo, che erano stati accolti favorevolmente da Cantoni e cerehie economiche interessate, sono stati firmati il 28 novembre 1994 a Quito.
2 Commento alle disposizioni della Convenzione II disegno di convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador segue in larga misura il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponde alla prassi convenzionale svizzera. Di seguito ci limitermo perciò a menzionare le particolarità che derogano a questo modello e a questa prassi.
Titolo e articolo 2 Imposte considerate La Convenzione considera le impòste sul reddito e sul patrimonio. Sebbene l'Ecuador non prelevi attualmente un'imposta sul patrimonio, questa eventualità è comunque già prevista dalla Convenzione. Va inoltre rilevato che la Convenzione si applica anche alle imposte analoghe che potrebbero essere prelevate in sostituzione delle imposte sul reddito attuali o in aggiunta ad esse.
Articolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i sei mesi. Questa concessione figura generalmente nelle convenzioni che la Svizzera conclude con i Paesi in sviluppo.
Articolo 7 Utili delle imprese II numero 1 del protocollo alla Convenzione, da leggere in correlazione con l'articolo 7, apporta due precisazioni concernenti gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione. Da una parte, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una slabile organizzazione ivi situata, gli utili di quest'ultima non devono essere calcolati sulla base dell'importo complessivo conseguito dall'impresa bensì sulla base della rimunerazione attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o questa attività. D'altra parte, nei casi di contratti di studio, di fornitura, d'installazione o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, gli utili di una stabile organizzazione situata in uno Stato contraente non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita da questa stabile organizzazione.
Articolo 9 Imprese associate La Svizzera è riuscita a far accettare la formulazione dei paragrafi 2 e 3, che è conforme alla sua prassi seguita in altre convenzioni. Secondo il paragrafo 2, qualora uno Stato includa nella base imponibile di un'impresa residente in questo Stato utili che sono stati imposti anche nell'altro Stato, il relativo aggiustamento non deve essere effettuato d'ufficio ma ad entrambi gli Stati è lasciata la facoltà di consultarsi in merito. Conformemente al paragrafo 3, le rettifiche di utili non devono intervenire dopo il termine di cinque anni dalla fine dell'anno nel corso del quale gli utili litigiosi sono stati conseguiti. Questa limitazione non è applicabile ai casi di frode e nemmeno ad altri reati fiscali intenzionali.
Articolo 10 Dividendi L'imposta che può essere prelevata dallo Stato della fonte è limitata in tutti i casi al 15 per cento (par. 2). II diritto interno ecuadoriano non prevede un'imposta alla fonte vera e propria sulle distribuzioni di utili agli azionisti residenti all'estero. L'imposta sull'utile delle società è prelevata attualmente ad un tasso del 25 per cento. In effetti, nel caso di distribuzione ad un azionista residente all'estero è questa imposta che viens; prelevata all'aliquota del 25 per cento. L'articolo 10 comporta una particolarità legata a questo aspetto del diritto interno ecuadoriano. È stato convenuto che l'imposta alla fonte del 15 per cento fissato convenzionalmente nell'articolo 10 costituirà il carico fiscale ecuadoriano finale che graverà gli utili distribuiti a residenti di Svizzera. Così, nell'ipotesi che una società realizzi un utile di 100 e che la metà di questo utile non sia distribuito, l'imposta ecuadoriana sul reddito sarebbe dovuta al tasso del 25 per cento soltanto sulla metà non distribuita (25% sul 50% dell'utile = tasso effettivo del 12,5%), mentre per l'altra metà che fosse distribuita a un residente
di Svizzera verrebbe trattenuta un'imposta del 15 per cento (15% sul 50% del dividendo = tasso effettivo del 7,5%). In tale ipotesi si constata che, a seguito dell'applicazione della clausola convenzionale, il carico globale dell'imposta ecuadoriana sugli utili viene ridotto del 5 per cento (12,5%+ 7,5% = 20%, invece del 25% secondo il diritto ecuadoriano). A tale scopo, il numero 2 del protocollo alla Convenzione precisa che nel caso dell'Ecuador l'imposta residua del 15 per cento è l'imposta ecuadoriana sul reddito prelevata e dedotta quando gli utili sono distribuiti da una società ecuadoriana ad un residente di Svizzera e che nessun'altra imposizione supplementare deve gravare questa distribuzione.
Articolo 11 Interessi II tasso d'imposta per lo Stato della fonte è limitato al 10 per cento, conformée mente al modello della convenzione dell'OCSE. Alcune eccezioni sono tuttavia menzionate nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. La Svizzera ha potuto ottenere la riduzione di detto tasso allo O per cento nei casi di prestiti accordati da banche, di mutui concessi da uno Stato, di prestiti legati alla vendita a credito di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, di prestiti legati alla vendita a credito di merci fornite da un'impresa ad un'altra impresa come pure di prestiti garantiti o assicurati nell'ambito della garanzia contro i rischi dell'esportazione. Per l'Ecuador, che conosce nel suo diritto interno un'imposta alla fonte del 33 per cento sugli interessi versati a residenti stranieri, il presente articolo implica importanti concessioni.
Articolo 12 Canoni Come per gli interessi, il diritto interno ecuadoriano prevede attualmente un'imposta alla fonte del 33 per cento sui canoni. Sebbene l'Ecuador abbia inizialmente rivendicato una limitazione al 15 per cento, questo tasso ha potuto essere riportato al 10 per cento. Per l'Ecuador, la cui recente politica convenzionale in materia di canoni è diventata restrittiva, questo tasso del 10 per cento rappresenta un'ulteriore concessione non trascurabile, specialmente se si tiene conto delle concessioni già fatte nell'ambito dell'imposta alla fonte su determinate categorie di interessi. Per la Svizzera, che non preleva l'imposta alla fonte sui canoni, questo tasso corrisponde alle soluzioni riprese nelle convenzioni concluse con Stati che si trovano in una situazione economica paragonabile a quella dell'Ecuador. Conformemente ai riveduti commentari dell'OCSE e alla prassi seguita dalla Svizzera, la definizione di canone non comprende l'uso o la concessione in uso di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico («leasing»). Di conseguenza questo uso o concessione in uso è disciplinato negli articoli 5 e 7 o, se del caso, 14 della Convenzione, come confermato nel numero 3 lettera a) del protocollo. Nel numero 3 lettera b) il protocollo precisa inoltre che le rimunerazioni per assistenza tecnica non costituiscono canoni e devono essere trattate conformemente agli articoli 7 o 14.
Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione La Svizzera applica di regola il suo sistema tradizionale dell'esenzione con la riserva dell'aliquota globale (sezione II par. 1) e quello del computo per i dividendi, gli interessi e i canoni (sezione II par. 2). Per ragioni di simmetria anche l'Ecuador ha scelto questo metodo. Scambio di informazioni La Convenzione non contiene alcuna clausola in materia di scambio di informazioni. A seguito delle precisazioni fornite dalla Svizzera su come essa pratica lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione delle convenzioni, l'Ecuador ha accettato che una tale clausola non figuri nella Convenzione.
3 Conseguenze finanziarie In ogni convenzione di doppia imposizione gli Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti dell'Ecuador conformemente agli articoli 10 (dividendi) e 11 (interessi). L'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti dell'Ecuador non dovrebbe rivestire grande importanza visto che gli investimenti ecuadoriani in Svizzera sono attualmente modesti. Per contro, il computo globale d'imposta, introdotto dal decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, avrà un'incidenza più diretta sulle finanze pubbliche svizzere. Le eventuali minori entrate che potrebbero derivare dal computo in Svizzera delle imposte ecuadoriane saranno tuttavia compensate dai vantaggi finanziari apportati dalla Convenzione al fisco svizzero. L'ammontare lordo dei redditi provenienti dall'Ecuador sarà imponibile in Svizzera, ove provocherà un aumento generale della massa imponibile. Finora l'imposta pagata in Ecuador su dividendi, interessi e canoni doveva essere ammessa a titolo di deduzione sul reddito imponibile in Svizzera.
4 Costituzionalità La base costituzionale della presente Convenzione è data dall'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale d'approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.
5 Conclusioni La sola convenzione finora conclusa dalla Svizzera in America latina, già entrata in vigore e applicabile dal 1° gennaio 1995, è quella con il Messico. Altre
due convenzioni (con l'Argentina e il Venezuela) sono state parafate. Questo continente è in continua evoluzione e, dopo la sua recente apertura, costituisce un reale ed interessante sbocco per l'economia dei Paesi industrializzati, fra cui la Svizzera. La presente Convenzione segue in ampia misura i principi del diritto fiscale internazionale della Svizzera e la politica svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo. Il suo contenuto può essere considerato molto favorevole agli interessi svizzeri e rappresenta contemporaneamente un punto di riferimento che potrebbe rivelarsi utile nelle altre trattative che la Svizzera condurrà in America latina.
Decreto federale Disegno che approva una Convenzione con la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 1995!), decreta:
Art. l La Convenzione, firmata il 28 novembre 1994, tra la Svizzera e l'Ecuador intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
')FF 1995 III 629
Convenzione Traduzione" tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 28 novembre 1994
// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sugli ammontari complessivi dei salari pagati dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Ecuador: l'imposta sul reddito; (qui di seguito indicata quale «imposta ecuadoriana») b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). " Dal testo originale francese.
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva prelevata in Svizzera alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Ecuador» designa la Repubblica dell'Ecuador; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il testo richiede, l'Ecuador o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne l'Ecuador: il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico, il Direttore Generale dei Redditi o ogni rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato; i) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato che ad essi
è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti o per il patrimonio ivi situati. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova il luogo della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d. un'officina; e) un laboratorio e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i sei mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualunque altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)-e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona'- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. 6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adot-
tato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Oli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa. 2. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni
convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa
situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo è residente, se questi interessi sono pagati: a) in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico; b) in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra, o e) su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se sono pagati su un'obbligazione, su una ricognizione di debiti o su un titolo analogo di questo Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale; b) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell'Ecuador sono imponibili soltanto in Ecuador se sono pagati per un mutuo concesso, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato da un istituto ufficiale per lo sviluppo delle esportazioni oppure da un qualsiasi istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; oppure e) gli interessi provenienti dall'Ecuador e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un mutuo concesso, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da un qualsiasi istituto designato e
concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 5. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di
una clausola di partecipazione agli utili del debitore e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1,2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,
progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle proprie attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni ehe un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale in considerazione, e b) le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Artìcolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Slato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 Pensioni Fatte sulve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 20 Studenti Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.
Articolo 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati nell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. II patrimonio costituito da navi o da aeromobili esercitati nel traffico internazionale nonché da beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.
Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione I. In Ecuador 1. Se un residente dell'Ecuador ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili
in Svizzera, l'Ecuador, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l'imposta inerente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione senza tener conto dell'esenzione. 2. Se un residente dell'Ecuador riceve dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 12, sono imponibili in Svizzera, l'Ecuador accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell'imposta pagata in Svizzera, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta ecuadoriana sul reddito, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera; o b) riduzione forfettaria dell'imposta ecuadoriana; o e) esenzione parziale dall'imposta ecuadoriana dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Svizzera sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. L'Ecuador determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni ecuadoriane sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dall'Ecuador per evitare le doppie imposizioni. 3. Qualora riceva dividendi da una società residente di Svizzera, una società residente dell'Ecuador fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta ecuadoriana afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente dell'Ecuador.
II. In Svizzera 1. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Ecuador, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni del paragrafo 2, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. 2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Ecuador, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell'imposta pagata in Ecuador, secondo le disposizioni degli articoli 10, I l o 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Ecuador; o b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o
c) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Ecuador sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni. 3. Qualora riceva dividendi da una società residente dell'Ecuador, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
Articolo 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi 0 più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, 1 canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di qualsiasi genere o denominazione.
Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un'agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.
3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un'agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati, in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.
Articolo 27 Entrata in vigore La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni si applicheranno in ciascuno degli Stati contraenti: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica; e b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notificazione; e b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notificazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Quito, il 28 novembre 1994, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica dell'Ecuador: N. Imboden Gaio Leoro F.
Protocollo Traduzione»
II Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Ecuador all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Quito il 28 novembre 1994 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
1 Ad articolo 7
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo ricevuto dall'impresa, bensì unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o questa attività. Nei casi di contratti di studio, di fornitura, d'installazione o costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è un residente.
2 Ad articolo 10
Nel caso dell'Ecuador, resta inteso che l'imposta menzionata nel paragrafo 2 è l'imposta ecuadoriana sul reddito prelevata e dedotta qualora gli utili siano distribuiti da una società residente dell'Ecuador ad un azionista residente di Svizzera. Resta pure inteso che su queste distribuzioni non sarà prelevata alcuna imposta aggiuntiva. "Dal tesi o originale francese.
3 Ad articolo 12
a) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 12, resta inteso che i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili di un'impresa ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 o 14, a seconda dei casi. b) Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 12, i compensi corrisposti per analisi o studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori e servizi speciali d'ingegneria, compresi i rispettivi piani, o per attività di consulenza o di consultazione non sono considerati compensi pagati per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7 o 14, a seconda dei casi.
Fatto in duplice esemplare a Quito, il 28 novembre 1994, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica dell'Ecuador: N. Imboden Gaio Leoro F.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica dell'Ecuador del 10 maggio 1995
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 29 Cahier Numero
Geschäftsnummer 95.033 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 25.07.1995 Date Data
Seite 629-655 Pagina
Ref. No 10 118 285
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