FF 1995 III 833

Messaggio concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia e del relativo Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati del 24 maggio 1995

#ST# 95.040

Messaggio concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia e del relativo Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

del 24 maggio 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, con proposta di adozione, due decreti federali che approvano:

  • il Trattato sulla Carta dell'energia,

  • il Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1995-302 34 Foglio federale. 78" anno. Voi. Ili 833

Compendio

Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento di adottare sia il Trattato sulla Carta dell'energia sia il relativo Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. I due documenti sono stati firmati da oltre quaranta Stati, fra cui la Svizzera, in occasione della Conferenza ministeriale tenutasi il 17 dicembre 1994 a Lisbona. Il Trattato è uno strumento accessorio alla Carta europea dell'energia, firmata dalla Svizzera il 17 dicembre 1991 in occasione della Conferenza ministeriale dell'Aia, e copre tutti gli aspetti connessi alle relazioni economiche internazionali nel settore energetico. L'obiettivo principale è di consolidare la cooperazione economica nel settore, in particolare fra Est e Ovest, contribuendo di conseguenza all'assestamento economico dell'Est europeo e garantendo l'approvvigionamento energetico dei Paesi dell'OCSE. Il Trattato pone anzitutto basi aperte, liberali e certe in materia di disciplina degli investimenti esteri nel settore energetico, in particolare sancendo il principio del trattamento nazionale. In secondo luogo, subordina al regime GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) gli scambi di prodotti energetici con o fra gli Stati che non fanno parte del GA TT. In terzo luogo, contiene diverse clausole d'accompagnamento, segnatamente per quanto attiene il transito di prodotti energetici e la protezione dell'ambiente. Con il Protocollo, contribuisce ad estendere a livello internazionale i principi e le politiche che ispirano la Svizzera in materia di politica energetica, fra cui in particolare il principio dell'utilizzazione razionale dell'energia. Una dichiarazione sulla sicurezza nucleare, in corso di preparazione, rafforzerà ulteriormente la dimensione ambientale del Trattato. Per il nostro Paese, che praticamente non possiede alcuna risorsa energetica nel proprio sottosuolo, è importante che i mercati dei prodotti energetici siano per quanto possibile vasti, aperti e diversificati e che funzionino efficacemente. Vanno evidentemente in questa direzione le clausole concernenti il commercio e il transito, mentre l'apporto di capitali e di tecnologia degli investitori occidentali agevolerà l'ammodernamento e la capacità di produzione degli Stati dell'ex URSS, rendendoli più affidabili come fonte d'approvvigionamento.

L'organo politico istituito per gestire il Trattato è la Conferenza della Carta, che sarà assistita da un segretariato. Per la Svizzera, l'adesione al Trattato ed al Protocollo non implicherà alcuna modifica legislativa interna, né comporterà ripercussioni finanziarie al di là dei contributi al Segretariato del Trattato.

Messaggio

I Parte generale II Introduzione

Dopo che i Paesi dell'Est hanno deciso di abbandonare l'economia pianificata per instaurare l'economia di mercato, sono emerse in modo manifesto le carenze esistenti nel settore dell'energia. In queste regioni, l'ammondernamento delle infrastutture energetiche rappresenta una condizione sine qua non ai fini sia del decollo economico che della salvaguardia dell'ambiente. L'energia rappresenta di fatto un settore chiave dell'economia ed un'importante fonte di valuta, ma anche una delle principali cause d'inquinamento. Per mobilitare le ingenti risorse finanziarie e tecniche necessarie all'ammodernamento del settore energetico, occorre creare condizioni quadro favorevoli all'iniziativa privata ed agli investimenti sia interni che esteri. Inoltre, è necessario promuovere le riforme economiche interne, in particolare applicando allo scambio di prodotti energètici le regole del libero mercato, ed integrare i mercati energetici dell'Est nell'economia mondiale. Pienamente cosciente di questi bisogni, la comunità internazionale è prontamente intervenuta in seno ad organizzazioni internazionali, fra cui l'ONU e la Commissione economica per l'Europa, l'Agenzia internazionale dell'energia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Il primo passo è stato di creare, mediante l'elaborazione della Carta europea dell'energia (Carta) le basi per una cooperazione a lungo termine, su scala europea e mondiale, nel settore energetico. La Carta costituisce un programma comune a carattere politico, senza effetti vincolanti. L'attuazione e il completamento saranno invece affidati ad un Trattato sulla carta dell'energia (TCE) ed a protocolli settoriali che impegneranno giuridicamente gli Stati parte. La Carta è aperta a tutti i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed a tutti i Paesi dell'Est. La creazione dei presupposti politici e giuridici è stata possibile grazie alla complementarietà che caratterizza il settore dell'energia: mentre i Paesi d'Europa orientale possiedono le risorse energetiche, quelli occidentali dispongono delle risorse finanziarie e tecniche. Questa complementarità di mezzi è rafforzata da una complementarità di interessi. Un ammodernamento del settore energetico nei Paesi produttori dell'Est gioverà di fatto anche ai Paesi occidentali, non

foss'altro perché la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti ne risulterebbero accresciute (il deterioramento di alcuni impianti di produzione e di trasporto di energia rischia di compromettere la regolarità degli approvvigionamenti provenienti dall'ex URSS) e perché i mercati dell'Est rivestono particolare interesse per gli investitori privati occidentali. Da ultimo, la nascita della Carta è stata accompagnata da riflessioni ambientalistiche: oltre a ridurre indirettamente i danni ambientali grazie ai flussi di investimenti e di tecnologie moderne, la Carta e i suoi atti correlati prevedono specifiche disposizioni per la tutela dell'ambiente.

Oltre al promovimento degli investimenti, i Paesi firmatari hanno dedicato particolare attenzione al potenziamento della libera circolazione dei prodotti energetici. La liberalizzazione degli scambi commerciali garantirà di fatto migliori sbocchi per i prodotti dei Paesi dell'Est, stimolandone in tal modo lo sviluppo economico e rendendo più attrattivi gli investimenti nel settore. A livello globale, contribuirà a potenziare l'efficienza del mercato mondiale e l'allocazione internazionale delle risorse energetiche. Sia la Carta sia il Trattato prevedono che gli investimenti stranieri e gli scambi commerciali siano retti dal principio della nazione più favorita. Tale principio riveste particolare importanza soprattutto per i Paesi piccoli come il nostro, in quanto obbliga uno Stato parte che concede vantaggi a un altro Stato (parte o non parte) ad estendere la concessione, immediatamente e incondizionatamente (ossia senza chiedere alcuna contropartita), a tutte le Parti. La Svizzera ha da sempre sostenuto tale principio. Oltre a costituire uno strumento per la cooperazione fra Est e Ovest, il Trattato consente di disciplinare numerosi aspetti legati alle relazioni in seno ai Paesi dell'Est che, in passato, avvenivano all'interno del COMECON e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Il TCE coprirà ad esempio il transito di prodotti energetici attraverso gasdotti o oleodotti, attualmente motivo di discordia fra gli Stati dell'Est europeo. Da ultimo, il Trattato servirà quale riferimento nel processo di transizione dei Paesi dell'Est verso un'economia liberale e aperta. Ad esempio, poche settimane dopo la conclusione del negoziato sul Trattato, la Duma russa (Parlamento) è sta investita di un disegno di legge sul petrolio, un progetto di emendamento della legge sul sottosuolo e un disegno di legge sulle concessioni. Durante e dopo il negoziato, la maggior parte dei Paesi dell'Est stava ancora elaborando le basi legali interne per il disciplinamento degli investimenti e delle attività economiche connesse. Va da sé che l'esistenza di un Trattato internazionale firmato da una cinquantina di Stati avrà un sensibile influsso, in senso liberale, sul tenore di tali atti.

12 Situazione nel settore energetico 121 L'industria energetica nei Paesi dell'Est II settore energetico riveste grande importanza soprattutto per l'ex Unione sovietica. Anzitutto, i prodotti energetici rappresentano la prima fonte di valuta: nel 1992, la quota di tali prodotti raggiungeva il 53 per cento dei redditi d'esportazione della Russia, per poi scendere, in seguito ad una flessione dei prezzi, al 48 per cento nel 1993. Queste cifre spiegano perché il settore abbia assorbito il 60 per cento degli investimenti industriali ed il 25 per cento degli investimenti complessivi russi nel 1993. Inoltre, ha contribuito per l'il per cento alla produzione industriale nazionale di quest'anno. A livello dinamico, la Commissione economica per l'Europa ha constatato che, nonostante una forte recessione generale dell'economia russa (produzione, investimenti, commercio), il settore energetico sia fra i meno colpiti dalla crisi. In quanto motore dello sviluppo della Russia e di numerosi Stati dell'ex URSS, il settore energe-

tico svolgerà pertanto un ruolo determinante e continuerà a rappresentare un caposaldo dell'economia di questa regione1'. Il gas è il prodotto energetico economicamente più importante all'interno della Comunità degli Stati indipententi (CSI). La maggior parte dei giacimenti di petrolio e di gas si trovano in Russia, segnatamente in Siberia. Fra le nuove repubbliche, il Kazakistan e l,Azerbajdzan possiedono ingenti riserve di petrolio, mentre l'Uzbekistan e il Turkmenistan sono relativamente ricchi di gas. Negli altri Paesi della regione, questi prodotti sono poco rilevanti quali beni d'esportazione, benché estremamente importanti a livello interno. La Polonia e le Repubbliche ceca e slovacca sono esportatori netti di olio, di cui possiedono importanti riserve. In questi ultimi anni, l'evoluzione dell'industria petrolifera è stata segnata dal crollo dell'economia sovietica. Dal 1987, la produzione di petrolio nella regione interessata è costantemente diminuita, passando da 625 milioni di tonnellate nel 1987 a 570 nel 1990 ed a 515 nel 1991, per poi scendere ulteriormente a 450 nel 1992, a 390 nel 1993 ed a 359 nel 1994. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), la produzione dovrebbe diminuire in modo meno marcato nel corso del 1995, assestandosi attorno alle 340 milioni di tonnellate. Queste flessioni hanno interessato soprattutto la Federazione russa, mentre il Kazakistan è addirittura riuscito ad aumentare la produzione. Va tuttavia rilevato che, oltre alla produzione, nei Paesi dell'ex URSS è sensibilmente diminuita anche la domanda di petrolio, che è passata da 419 milioni di tonnellate nel 1987 a 340 nel 1992 e a 240 nel 1994. Il crollo è in gran parte dovuto al fatto che le nuove repubbliche devono pagare il petrolio russo importato in valuta estera. Per il 1995, l'AIE prevede una domanda di 220 milioni di tonnellate2'. Il volume di raffinazione si è invece mantenuto costante in URSS fra il 1987 e il 1991, registrando addirittura un sensibile aumento in altri Paesi dell'Est. Nel 1992 è tuttavia diminuito del 20 per cento rispetto all'anno precedente nei Paesi dell'ex URSS, per poi stabilizzarsi nel corso del 1993. Negli altri Paesi dell'Est, la capacità delle raffinerie è diminuita del 7 per cento nel 1992, per poi assestarsi attorno valori costanti3'.

L'evoluzione nel settore del gas è invece stata meno drastica: dopo essere regolarmente aumentata sino al 1990, la produzione dell'ex URSS è diminuita dello 0,5 per cento nel 1991, del 3,7 per cento nel 1992 e del 2,5 per cento nel 1993. Tali cali sono avvenuti essenzialmente in Ucraina, in Turkmenistan e, nel 1993, anche in Russia. Va rilevato che l'Uzbekistan ha conosciuto una tendenza inversa, facendo registrare un costante aumento a partire dal 1990.

'> Fonte statistica per il presente paragrafo: Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, Economie Survey of Europe in 1993-1994, Ginevra, 1994. 2) Cfr. Agenzia internazionale dell'energia, Monthy OH Market Report, febbraio 1995. Fonte statistica per il presente paragrafo: BP Statistical Review of World Energy, giugno 1994.

122 Scambi commerciali di prodotti energetici 122.1 Petrolio e derivati Nel 1993, i Paesi della zona OCSE hanno consumato 1802 milioni di tonnellate di petrolio, di cui 774 erano di produzione propria e 1028 (57%) rappresentavano le importazioni nette. Le importazioni provenienti dall'ex Unione sovietica erano di 87 milioni di tonnellate (ossia il 4,8% del consumo e il 7,1% delle importazioni totali)4). Secondo stime molto approssimative, la Carta coprirebbe il 15 per cento del commercio internazionale di petrolio. Fra i nostri fornitori di petrolio grezzo, con il quale facciamo fronte a circa un terzo del fabbisogno di idrocarburi liquidi, vi sono due Paesi firmatari della Carta: il Regno Unito (18,1% delle importazioni svizzere nel 1993) e la Norvegia (9,5% delle importazioni svizzere nel 1993). A tal proposito, sono invece del tutto irrilevanti i Paesi dell'Est e, di fatto, la maggior parte delle fonti d'approvvigionamento si trovano al di fuori della zona coperta dalla Carta (Libia, Arabia Saudita, Nigeria, Algeria e, recentemente, Angola)5'. Per quanto concerne i derivati del petrolio, ossia essenzialmente il gasolio e la benzina, la quasi totalità (98,2% nel 1993) delle importazioni svizzere proviene dai Paesi membri della Comunità europea (CE), di cui un terzo dalla Germania. Va tuttavia rilevato che il greggio utilizzato a tal fine è estratto in Paesi terzi: il 18 per cento nella zona OCSE e il 5 per cento nell'Est. Il flusso di derivati del petrolio verso la Svizzera provenienti dai Paesi dell'Est, in passato importante per il nostro approvvigionamento, è diminuito sensibilmente nel corso degli ultimi anni, passando dal 10,7 per cento nel 1989 al 5,7 per cento nel 1991, per poi scendere ulteriormente al 2,4 per cento nel 1992 e raggiungere l'I per cento nel 1993. Diversi sono i fattori responsabili del crollo: anzitutto la disorganizzazione del settóre petrolchimico all'Est e la conseguente instabilità; in secondo luogo, l'applicazione di prezzi mondiali ed in valuta al greggio russo non consente più, come invece avveniva nell'epoca della centralizzazione, a Paesi satelliti quali l'Ungheria e la Cecoslovacchia di acquistare greggio a bassissimo prezzo (e in rubli), per poi raffinarlo e rivenderlo all'Ovest a caro

prezzo ed in valuta occidentale; da ultimo, le prescrizioni vieppiù severe in materia di qualità applicate in Svizzera ai derivati del petrolio, segnatamente nell'ambito della protezione dell'ambiente, sono divenute proibitive per i Paesi dell'Est. Sommando al greggio i derivati del petrolio (senza tuttavia tenere conto dell'origine prima), risulta che l'80 per cento delle importazioni svizzere proviene dai Paesi firmatari della Carta, di cui meno dell'I per cento dai Paesi dell'Est. Se consideriamo inoltre che il 73 per cento del greggio raffinato nei Paesi membri della CE è importato da Paesi non firmatari della Carta, otteniamo che il 70

"Fonte: BP, op. cit. Fonte: Union pétrolière, Rapport annuel 1993 del 24 giugno 1994.

per cento delle importazioni svizzere proviene da Paesi non firmatari. Va rilevato che il petrolio copre il 64 per cento del nostro fabbisogno energetico. Da ultimo, si valuta che i Paesi dell'ex URSS detengano, a livello mondiale, circa il 5,8 per cento delle riserve accertate e ricuperabili di petrolio 6'.

122.2 Gas

Nel 1993, il consumo di gas naturale nella zona dell'OCSE ha raggiunto i 917 milioni di tonnellate di equivalenti-petrolio (mtep), di cui 810 erano di produzione propria e 107 (12%) rappresentavano le importazioni nette. Il carattere regionale del mercato del gas ha fatto sì che i Paesi d'Europa occidentale assorbissero la quasi totalità delle esportazioni dell'ex URSS verso la zona OCSE, ossia 58 mtep, che rappresentano il 23 per cento del consumo e il 67 per cento delle importazioni extra europee. Il resto delle importazioni provengono dall'Algeria (28 mtep) e dalla Libia (1,4 mtep). Gli Stati Uniti importano gas quasi esclusivamente dal Canada, mentre il Giappone fa capo soprattutto al Pacifico del Sud (Indonesia, Malaysia, Brunei, Australia)7'. I Paesi della CSI esportano il loro gas per due terzi verso l'Europa occidentale (incluso un 5 per cento verso la Turchia) e per un terzo verso altri Paesi dell'Europa dell'Est. Nel 1993, la Svizzera ha importato gas quasi esclusivamente da Paesi firmatari della Carta, fra cui la Russia (15%) e i Paesi Bassi (43%). Il gas copre l'il per cento del nostro fabbisogno energetico. Da ultimo, gli Stati dell'ex Unione sovietica (fra cui in particolare Russia, Turkmenistan, Kazakistan e Uzbekistan) rappresentano circa il 39 per cento delle riserve accertate e ricuperabili di gas naturale e il 31 per cento del consumo mondiale. Le altre principali riserve sono situate nel Medio Oriente (32%) e nell'Africa del Nord.

122.3 Elettricità

Durante l'ultimo anno idrologico (da ottobre 1993 a settembre 1994), la Svizzera ha esportato più energia elettrica (34 000 GWh) di quanta ne abbia importata (22 000 GWh). A titolo comparativo, la produzione totale di elettricità ha raggiunto circa 63 000 GWh. Oltre il 95 per cento delle esportazioni sono avvenute verso i Paesi della zona OCSE (in ordine di importanza Italia, Germania, Belgio, Francia, Austria, Liechtenstein, Spagna, Grecia e Olanda), mentre il rimanente 5 per cento è stato destinato ai Paesi dell'Est, ossia all'ex Jugoslavia, all'ex Cecoslovacchia e all'Ungheria. Per quanto concerne le nostre importazioni, il 96,5 per cento era di provenienza dai Paesi OCSE, mentre il resto dall'ex Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia, Polonia e Albania.

6) Fonte: Consiglio mondiale dell'energia, 1992 Survey of Energy Resource. 7) Fonte: British Petroleum, o.e

122.4 Conseguenze sulla diversificazione dell'approvvigionamento

Da quanto esposto, risulta che il contributo dei Paesi dell'Est, in particolare della CSL alla diversificazione delle nostre fonti di energia è praticamente irrilevante. È chiaro che in seguito ad una maggiore integrazione di tali Paesi nel mercato internazionale dell'energia, i Paesi importatori avranno maggiori possibilità di scegliere fra i loro fornitori. In particolare, il fatto che le riserve di gas della CSI siano circa 10 volte maggiori che quelle d'Europa occidentale merita di essere preso in considerazione ai fini di una strategia d'approvvigionamento a lungo termine. Mentre le riserve accertate e ricuperabili di gas rilevate nel 1993 in Europa occidentale corrispondono grosso modo a 25 volte la quantità di gas, consumato durante l'anno in questione nella regione interessata, le riserve disponibili nell'Europa dell'Est sommate a quelle esistenti nell'Europa dell'Ovest equivalgono a 70 volte il consumo registrato nel 1993 nell'intero continente. Le seguenti considerazioni ci inducono tuttavia ad essere meno ottimisti: anzitutto la CSI rappresenta per il momento soltanto una piccolissima parte del commercio e delle riserve mondiali di petrolio e, praticamente, non potrebbe contribuire ad una diversificazione durevole delle nostre fonti energetiche. Per quanto concerne il gas, vi è invece il problema inverso, dal momento che vi è già una forte dipendenza nei confronti della CSI (dalla quale proviene il 67% delle importazioni dell'Europa occidentale) e che potrebbero addirittura sorgere gravi problemi in seguito ad un ulteriore deterioramento della situazione politica ed economica nella regione.

123 Gli investimenti esteri nel settore energetico

Benché sia difficile quantificare con esattezza gli investimenti esteri effettuati per sfruttare le potenzialità energetiche dell'Est, è certo che, per la Russia, il settore dell'energia rappresenta una delle principali fonti di capitali stranieri. Secondo la Commissione economica per l'Europa, gli investimenti esteri nella produzione energetica rilevati al 1° gennaio 1994 oltrepassavano i 420 milioni di dollari, suddivisi fra oltre cinquanta imprese in Russia, ossia il 26 per cento degli investimenti esteri diretti effettuati in tutti i settori industriali 8'. Conformemente a quanto rilevato dall'Agenzia internazionale dell'energia, in Russia vi sarebbero una cinquantina di joint-ventures, nelle quali, al 1° gennaio 1995, le compagnie petrolifere occidentali avrebbero investito circa 1700 milioni di dollari, di cui oltre 900 milioni nel corso del 1994. Tali dati sono da raffrontare con i 50 milioni di dollari stanziati dai Paesi occidentali in forma di aiuto pubblico bilaterale o alla linea di credito di 600 milioni di dollari messi a disposizione dalla Banca mondiale e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per risanare i pozzi di petrolio. L'Agenzia rileva d'altro canto che l'afflusso di finanziamenti pubblici e privati è assai ridotto se paragonato alle somme colossali investite in altre regioni, ad esempio nel Mare del Nord.

*> Fonte: Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, Statistica! Survey of Récent Trends in Foreign Investment in East European Countries, novembre 1994.

Secondo la maggior parte delle fonti, il livello relativamente basso di investimenti esteri rispetto al potenziale teorico sarebbe da ricondurre alle lacune ed all'instabilità che caratterizzano il contesto giuridico russo. Nel Kazakistan la situazione è in parte diversa, dal momento che due grandi joint-ventures sono già operative nella regione: l'una, cui partecipa la Chevron, ha investito 600 milioni di dollari per sfruttare l'immenso giacimento petrolifero di Tengiz, mentre l'altra è stata costituita con la Anglo-Dutch Petroleum per sfruttare il giacimento di Tenge. Inoltre, la Elf ha un contratto per attività di prospczione nella regione petrolifera di Aktyubinsk, mentre la British Gas e l'Agip stanno concludendo contratti analoghi. Benché sia ai primi posti fra gli investitori mondiali ed al sesto posto fra gli investitori stranieri in Russia (con 200 milioni di dollari investiti in 233 compagnie al 1° gennaio 19949), la Svizzera è praticamente assente dalla scena petrolifera russa, dal momento che non ha compagnie di prospczione o di sfruttamento in tale settore. Il potenziale nel settore elettrico ed idraulico è assai elevato, ma, per il momento, non ha condotto a risultati tangibili. Al di fuori dell'ex URSS, gli investimenti esteri nel settore energetico sono molto frequenti grazie alla natura stessa dell'industria ed alla presenza di numerose compagnie transnazionali. Va rilevato che la Russia, ossia le grandi compagnie statali petrolifere e di gas, funge da investitore soprattutto nelle fasi finali del ciclo energetico (ad es. distribuzione) negli ex satelliti dell'Europa dell'Est e persino in Europa occidentale, segnatamente in Germania. In Svizzera, le compagnie che più investono all'estero sono le raffinerie di Cressier e di Collombey e le compagnie di distribuzione e di vendita di prodotti petroliferi.

124 Flussi di transito

Nel 1993, il petrolio grezzo, i derivati, il gas e il carbon fossile in transito attraverso la Svizzera hanno raggiunto 11 670236 tonnellate, ossia il 43 per cento del traffico di transito complessivo e l'equivalente dei prodotti destinati al consumo interno. Il trasporto è avvenuto in gran parte, ossia per 11 565 325 tonnellate, attraverso pipeline, mentre 98 637 tonnellate sono state trasportate su ferrovia e 6274 tonnellate su strada 10. Delle 11,6 milioni di tonnellate di petrolio e di derivati importati nel 1993, circa il 60 per cento proveniva da Paesi non confinanti con la Svizzera"'. La maggior parte del gas consumato in Svizzera proviene, direttamente o indirettamente, da Paesi non confinanti, fra cui soprattutto i Paesi Bassi, la Norvegia e la Russia, ed è quindi soggetto a transito. Dal punto di vista doganale, la maggior parte di tali flussi sono tuttavia considerati come provenienti dal Paese di transito limitrofo, in particolare dalla Germania. > Fonte: Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, Statistica! Survey of Récent Trends in Foreign Investment in East European Countries, novembre 1994. Fonte: Statistique du commerce extérieur de la Suisse, Statistique annuelle 1993, terzo volume, Berna: Direzione generale delle dogane, p. 12. Fonte: Unione petrolifera, op. cit.

Nel corso dell'anno idrologico 1993/1994, il 17,5 per cento delle nostre esportazioni di energia elettrica sono transitati attraverso Paesi terzi prima di giungere alle destinazioni finali, segnatamente il Belgio, l'ex Cecoslovacchia, l'ex Jugoslavia, la Spagna, l'Ungheria, la Grecia e i Paesi bassi. Quanto alle nostre importazioni, l'8,5 per cento proveniva dall'ex Cecoslovacchia, dal Belgio, dall'ex Jugoslavia dalla Polonia e dall'Albania.

13 Genesi e portata del Trattato sulla Carta dell'energia 131 Genesi In occasione del Consiglio europeo tenutosi il 25 e 26 giugno 1990 a Dublino, il Primo ministro olandese Ruud Lubbers lanciava l'idea di una Carta europea sull'energia. Sulla base del programma elaborato da Jacques Delors al Vertice della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) del novembre 1990 a Parigi, la Commissione delle Comunità europee presentava, nel febbraio 1991, la prima bozza di Carta, in seguito sottoposta a negoziati da giugno e dicembre ed aperta alla firma il 17 dicembre 1991 all'Aia. Da quel momento, lo strumento è stato sottoscritto da 51 Stati e dalle Comunità europee. Fra i firmatari, vi sono 23 Paesi membri dell'OCSE, fra cui la Svizzera, e 24 Paesi dell'Est. I negoziati per il Trattato sulla Carta dell'energia, il cui obiettivo è di esplicitare in termini giuridicamente vincolanti i principi enunciati dalla Carta, sono iniziati nell'autunno 1991, contemporaneamente alla conclusione della Carta, e sono terminati nel giugno 1994. Parallelamente, è stato elaborato un protocollo sull'efficienza energetica. La cerimonia di firma dei documenti si è svolta il 17 dicembre 1994 a Lisbona. Al termine del periodo previsto per la firma, ossia il 16 giugno 1995, il Trattato e il Protocollo sono stati sottoscritti da 49 Paesi e dalle Comunità eruopee. Le uniche firme mancanti sono quelle degli Stati Uniti e del Canada.

132 Contenuto della Carta europea dell'energia La Carta si prefigge di «migliorare la certezza degli approvvigionamenti di energia e conseguire la massima efficienza nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al massimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile», di istituire un «efficiente mercato dell'energia», nonché di «creare un clima favorevole all'esercizio delle imprese e all'afflusso di investimenti e tecnologie ...». Per attuare tali finalità, la Carta si fonda su determinati principi, fra cui la non discriminazione, la sovranità degli Stati sulle loro risorse energetiche, su «una formazione dei prezzi in funzione del mercato, tenendo debitamente conto delle preoccupazioni ambientali» e, più in generale, sui «principi del mercato». Il campo d'applicazione della Carta copre tre diversi settori:

1. lo sviluppo degli scambi, fra cui l'accesso ai mercati ed alle risorse, nonché l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia; 2. La cooperazione in materia di politiche energetiche, d'accesso ai dati tecnici ed economici, di sicurezza e di ricerca e 3. L'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente e la sicurezza delle centrali nucleari. Quanto all'attuazione, il testo della Carta prevede e descrive più o meno nei dettagli «azioni congiunte e coordinate» nei seguenti otto settori:

  • l'accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo,

  • l'accesso ai mercati,

  • la liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia;

  • la promozione e tutela degli investimenti;

  • i principi e le linee direttrici in materia di sicurezza;

  • la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la diffusione;

  • l'efficienza energetica e la produzione ambientale;

  • l'istruzione e la formazione. Dal punto di vista materiale, tali azioni saranno realizzate mediante il Trattato (per quanto concerne l'accesso alle risorse, l'accesso ai mercati, la liberalizzazione degli scambi, nonché la promozione e la protezione degli investimenti) o i protocolli specifici (per quanto concerne l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente e la sicurezza nucleare).

133 Svolgimento dei negoziati I negoziati per il Trattato si sono rivelati ben più complessi del previsto. Per la prima volta, si è voluto coprire, con un unico accordo multilaterale, il commercio e gli investimenti, nonché tutti gli aspetti ad essi correlati (concorrenza, transito, fiscalità, ambiente). D'altro canto, il tentativo di delimitare il campo d'applicazione ad un unico settore dell'economia - quello energetico - ha sollevato problemi di definizione, soprattutto a causa della marcata presenza dello Stato, sia all'Est che all'Ovest, nel settore in questione. In particolare, il TCE si inseriva in una già fitta rete di accordi internazionali: il GATT e gli altri accordi di libero scambio quali l'Accordo di libero scambio nord americano (NAFTA) e gli accordi commerciali bilaterali conclusi fra i Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Ovest; gli accordi bilaterali volti a proteggere gli investimenti fra i Paesi della zona OCSE e quelli dell'Est; gli strumenti di cui dispone l'OCSE in materia di investimenti esteri; lo Spazio economico europeo e gli accordi di collaborazione fra la CE e alcuni Paesi dell'Est. 11 fatto che un gran numero degli accordi summenzionati fossero ancora in fase di negoziato, citiamo in particolare l'Uruguay Round del GATT, l'accordo di collaborazione fra la CE e la Russia e la domanda di adesione della Norvegia, ha ostacolato a più riprese l'elaborazione del TCE, poiché nessuno Stato era pronto ad accordare, nell'ambito della Carta, concessioni che preferiva tenere in serbo per negoziati paralleli o futuri. Come menzionato sopra, i negoziati per il TCE sono stati lanciati dalla CE, che ha in seguito assunto un ruolo trainante ai fini dell'elaborazione del docu-

mento. Gli obiettivi fissati dalla Comunità sono la sicurezza del proprio approvvigionamento, la creazione di un vasto mercato liberale e flessibile e il promovimento dei propri investimenti in Russia. Gli Stati Uniti non hanno alcun interesse diretto in materia di commercio e di transito, dal momento che, praticamente, non importano né petrolio né gas dalla Russia. Fra i principali investitori nello sfruttamento petrolifero dell'Europa dell'Est vi sono tuttavia numerose grandi compagnie petrolifere e di gas americane. Un più facile accesso dei prodotti energetici ai mercati dei Paesi consumatori, grazie ad un transito sicuro e ad un sistema commerciale liberale, aumenterebbe la redditività degli investimenti a livello della produzione. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno adottato un atteggiamento offensivo in materia sia di investimenti sia di commercio e di transito. La Russia ha fatto il possibile per ottenere deroghe sulla maggior parte delle clausole relative agli investimenti e, in particolare, ha fatto eliminare dal Trattato qualsiasi obbligo in materia di autorizzazione degli investimenti. A tale proposito va rilevato che, nel corso dei negoziati, sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea (UÈ) non hanno mai scartato la possibilità, nel caso in cui il TCE non fosse giunto a buon fine, di regolare le loro relazioni con la Russia esclusivamente su base bilaterale, in particolare in materia di autorizzazione di investimenti. Nel giugno 1992, gli Stati Uniti e la Russia hanno firmato un accordo di investimento che non è ancora stato ratificato da Mosca, mentre la CE ha firmato un accordo di collaborazione con la Russia poco tempo dopo la conclusione dei negoziati per il TCE. Entrambi gli accordi coprono là disciplina degli investimenti esistenti e l'autorizzazione di nuovi investimenti. Durante la fase negoziale, si sono svolte riunioni e consultazioni, in particolare dal 1992 al 1994 con rappresentanti dell'economia svizzera e, nel 1993, con i direttori cantonali dell'energia nell'ambito della loro Conferenza. Le Commissioni di politica esterna delle Camere federali sono anch'esse state tenute al corrente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 47bis della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli [RS 171.11], degli sviluppi dei negoziati e delle posizioni difese della Svizzera.

I partecipanti dei negoziati hanno avuto tempo sino al 16 giugno 1995 per firmare il Trattato. Al momento, le uniche firme mancanti sono quelle del Canada e degli Stati Uniti. Secondo questi ultimi, il Trattato conterrebbe diverse lacune e imprecisioni e, sia nella forma che nella sostanza, non corrisponderebbe ai loro standard. Durante i negoziati, gli Stati Uniti avevano a più riprese osservato come l'elemento che stava loro più a cuore fosse il trattamento nazionale in materia di autorizzazione di nuovi investimenti e, di conseguenza, hanno avuto difficoltà ad accettare la procedura in due tappe (il Trattato attuale ed un trattato supplementare che verrà negoziato in futuro) proposta dall'UE. Molto probabilmente, gli Stati Uniti attenderanno di esaminare il contenuto del Trattato supplementare, per poi decidere se aderire ad entrambi. Nel frattempo, la maggior parte delle compagnie americane potranno ampiamente beneficiare, per le attività in Russia, dei diritti istituiti dal TCE dal momento che possono operare mediante le loro filiali stabilite in Europa occidentale.

134 Interessi e posizione della Svizzera La Svizzera si impegna a fondo in una politica di cooperazione con i Paesi dell'Est, stanziando crediti quadro e versando contributi alla BERS ed alla Banca mondiale. Era pertanto ovvio che trovasse interessante assicurarsi una presenza attiva in seno alla Carta. Ai fini dello sviluppo dei Paesi che hanno appena raggiunto l'autonomia, rivestono di fatto primaria importanza le sinergie e le interdipendenze esistenti fra l'aiuto economico o tecnico e la creazione di adeguate condizioni quadro giuridiche. A tal proposito, va rilevato che, secondo l'articolo 2 del decreto federale concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (FF 1994 V 526), la cooperazione con gli Stati dell'Est ha lo scopo di promuovere «un'evoluzione economica e sociale duratura, conformemente ai principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, l'aumento dei redditi ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, contribuendo ad incoraggiare il rispetto dell'ambiente, nonché l'utilizzazione razionale delle risorse naturali.» Gli investitori svizzeri sono da sempre presenti in tutto il mondo. Il nostro Paese ha pertanto avuto modo di elaborare una fittissima rete di accordi bilaterali, molti dei quali con i Paesi dell'Est, volti alla protezione degli investimenti. Per il momento, la presenza svizzera in tali regioni è limitata, ma potrebbe aumentare in futuro. Inoltre, un accordo unico che raggruppi tutti i Paesi interessati presenta di per sé determinati vantaggi, sia dal profilo pratico che giuridico. In particolare, se gli Stati Uniti e la CE cercassero di instaurare relazioni contrattuali privilegiate con la Russia e le altre Repubbliche, l'esistenza di un accordo multilaterale che garantisce la non discriminazione fra gli investitori di Paesi diversi potrebbe essere di grande utilità per il nostro Paese. Da ultimo, non dobbiamo sottovalutare la funzione di precedente che talune disposizioni del TCE potranno avere nell'ambito di futuri negoziati in materia di investimenti o in quanto accordo globale che disciplina tutti gli aspetti delle relazioni economiche internazionali. La Svizzera importa la quasi totalità del petrolio e del gas che consuma. Era pertanto logico che fosse interessata a liberalizzare gli scambi di tali prodotti,

alfine di diversificare le fonti di approvvigionamento. Ci si può di fatto attendere che la creazione di un regime giuridico aperto e certo per il commercio di prodotti energetici inciti gli operatori privati ad orientarsi maggiormente sui flussi Est-Ovest. A tal proposito va rilevato che, in particolare nel settore del gas, gli scambi commerciali sono oggetto sia di ingenti investimenti in infrastrutture sia di contratti a lungo termine fra produttori e acquirenti. Per quanto concerne il transito, la Svizzera è direttamente interessata per tre diversi motivi: in quanto Paese di transito di agenti energetici fossili, in quanto importante attore nel sistema europeo di scambi d'elettricità e, da ultimo, perché gran parte del gas e dei prodotti petroliferi che consuma è trasportata attraverso diversi Paesi (cfr. sopra). Mentre i consumatori sono interessati ad un regime di transito certo e aperto alfine di garantire l'approvvigionamento, i Paesi produttori - e gli investitori privati occidentali attivi in tali Paesi - hanno interesse ad assicurare uno smercio regolare dei loro prodotti. Nell'ambito del TCE, la questione è particolarmente importante dal momento che la totalità

dei prodotti energetici provenienti dalle ex Repubbliche sovietiche deve attraversare diversi Paesi dell'Est (Ucraina, Bielorussia, Repubblica slovacca, Repubblica ceca, Polonia) prima di giungere sui mercati occidentali. Nelle grandi linee, la posizione della svizzera corrisponde alla politica seguita nei settori interessati, ossia:

  • Alto grado di protezione e di certezza giuridica per gli investimenti. In particolare, il nostro Paese ha insistito affinchè i pagamenti legati agli investimenti possano essere liberamente trasferiti e si è adoperato affinchè gli Stati siano obbligati a sottoporsi alla procedura arbitrale qualora un investitore leso vi faccia ricorso. Ha inoltre chiesto con insistenza che la definizione di investimento comportasse la nozione di controllo. In ragione della politica restrittiva in materia di mano d'opera straniera, si è invece opposta a iniziative volte a garantire condizioni liberali per l'entrata e il soggiorno, sul territorio degli Stati contraenti, dei quadri assunti da investitori stranieri.

  • Completa conformità con il regime GATT per quanto concerne le norme commerciali che, su proposta della Svizzera, dovrebbero coprire i beni strumentali oltre a quelli energetici, con effetti positivi sulla nostra industria meccanica.

  • L'articolo del TCE concernente gli aspetti ambientali è il frutto di un'iniziativa svizzera, a sua volta dettata dalla nostra politica generale di utilizzazione razionale dell'energia. Il nostro Paese si è inoltre impegnato a fondo nel negoziato concernente il Protocollo sull'efficienza energetica, anch'esso sottoposto alla vostra approvazione mediante il presente messaggio.

  • Quanto al transito, la Svizzera ha dovuto ponderare gli interessi offensivi e quelli difensivi. A tal fine, si è adoperata con successo affinchè il Trattato sancisse principi e norme compatibili con la nostra legislazione, volti a migliorare la sicurezza dei nostri approvvigionamenti.

  • In materia istituzionale, la Svizzera ha postulato la creazione di strutture per quanto possibile agili. Considerato che su alcune questioni (autorizzazione, beni strumentali, istituzioni) i negoziati non sono ancora giunti al termine, il Trattato riflette in modo soddisfacente la posizione della Svizzera.

135 Valutazione del Trattato II TCE è il primo accordo multilaterale che copre integralmente, in un unico documento, tutti gli aspetti legati alle relazioni economiche internazionali: promovimento e protezione degli investimenti, commercio, transito, fiscalità, concorrenza, ambiente, accesso ai capitali, trasferimento di tecnologia. Inoltre, rappresenta il primo accordo economico multilaterale che raggruppi, oltre ai Paesi dell'OCSE, tutti i Paesi dell'Est. In determinati settori, sarà l'unico strumento a disciplinare le relazioni fra taluni Paesi dell'Est, ad esempio con le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica.

Il TCE ha diversi pregi, ossia:

  • le relazioni commerciali con i Paesi dell'Est che non fanno parte del GATT saranno disciplinate integralmente dalla normativa GATT (art. 29); è il caso ad esempio dei provvedimenti contro il dumping e il sovvenzionamento, le restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni, nonché gli ostacoli tecnici al commercio;

  • l'articolo sul transito va oltre qualsiasi accordo attualmente esistente in materia, dal momento che prevede il trattamento nazionale per i prodotti energetici in transito (art. 7);

  • le clausole chiave in materia di investimento creano un elevato grado di protezione, segnatamente in materia di disciplina degli investimenti (art. 10 par. 7), di indennizzazione in caso di espropriazione (art. 13), di diritto assoluto al libero trasferimento di pagamenti connessi agli investimenti (art. 14), o di diritto d'accesso incondizionato all'arbitrato per l'investitore leso (art. 26). Va rilevato che gli accordi bilaterali di promovimento e di protezione degli investimenti conclusi dalla Svizzera, compresi quelli con la Russia, contengono clausole equivalenti;

  • il Trattato contiene disposizioni concernenti le misure relative agli investimenti che si ripercuotono sugli scambi commerciali e sul personale con incarichi chiave. Dal momento che dette disposizioni sono integrate nella parte del Trattato dedicata agli investimenti (art. 10 par. 11 e art. 11), i diritti oggettivi in materia sono a favore dell'investitore, il quale può farli valere in applicazione della clausola d'arbitrato diagonale (art. 26). Il Trattato avrebbe tuttavia potuto essere migliorato in alcuni punti, in quanto:

  • per i Paesi dell'Est sono previste deroghe al Trattato sino a scadenza del periodo transitorio nel 2001 (art. 32 e allegato T);

  • diversi Stati non accettano di sottoporsi all'arbitrato internazionale diagonale qualora l'investitore avvii un procedimento giudiziario o amministrativo interno (art. 26 par. 3 punto b e allegato ID);

  • i servizi di trasporto marittimo sono esclusi dal campo d'applicazione del Trattato;

  • il TCE non copre gli appalti pubblici. Da ultimo, il Trattato non copre tutti gli aspetti. Occorrerà pertanto avviare una seconda tappa di negoziato per disciplinare:

  • l'ammissione di nuovi investimenti,

  • il congelamento dei dazi e di altre tasse sulle importazioni e le esportazioni di prodotti energetici,

- l'inserimento dei beni strumentali nel campo d'applicazione delle disposizioni del Trattato sul commercio.

2 Parte speciale 21 Contenuto del Trattato L'Atto finale di Lisbona si compone del Trattato, con i relativi allegati, di cinque decisioni (che sono parti integranti del Trattato), nonché di un Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. Gli strumenti firmati a Lisbona saranno giuridicamente vincolanti per gli Stati parte. L'Atto finale contiene inoltre 22 clausole interpretative, alfine di precisare l'interpretazione comune di talune disposizioni del Trattato, e delle dichiarazioni. Il Trattato si prefigge di costituire un contesto giuridico volto a concretare gli obiettivi e i principi sanciti nella Carta. I due principali settori disciplinati sono il commercio internazionale (parte II) e la disciplina degli investimenti esteri (parte III). Il Trattato copre inoltre diversi aspetti legati al commercio e agli investimenti, segnatamente la concorrenza, il transito e l'ambiente. Il campo d'applicazione del Trattato copre tutti i prodotti energetici (definiti nell'articolo 1 ) e tutte le attività economiche del settore energetico (elencate nel memorando d'intesa n. 2). Il Trattato è destinato anzitutto agli Stati parte, nonostante raluni diritti siano conferiti direttamente agli investitori, che possono avvalersene grazie ad una clausola «di giurisdizione diagonale» (investitore/Stato ospitante).

22 Commento delle disposizioni del Trattato 221 Commercio (parte II e articoli 29-31) Definizioni (art. 1 punto 11 (a)) II presente articolo precisa la denominazione del GATT, in particolare la differenza fra il GATT 1947 e il GATT 1994. Le varie disposizioni del TCE impiegano il termine «GATT» poiché l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non era ancora entrato in vigore al momento della conclusione del TCE. Tuttavia, le definizioni impiegate nel TCE tenevano già conto della situazione dopo il 1° gennaio 1995, data in cui è entrato in vigore l'Accordo che istituisce l'OMC. Nel contesto della Carta, il termine «GATT» si riferisce dunque anche all'OMC. Anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC, il GATT 1947 rimarrà valido finché sarà denunciato dall'ultima Parte dell'Accordo. La definizione del GATT 1994 ha un carattere dinamico, dato che le future modifiche saranno riprese automaticamente. La definizione recita chiaramente che le Parti della Carta, che nello stesso tempo sono membri dell'OMC, disciplineranno le proprie relazioni sotto l'egida del GATT 1994, tanto più che i membri dell'OMC possono ritirarsi dal GATT 1947 e quindi liberarsi dagli obblighi derivanti da tale Accordo.

Mercati internazionali (art. 3) Questa disposizione esorta le Parti contraenti a promuovere l'accesso ai mercati internazionali e a sviluppare un mercato energetico aperto e competitivo.

Si tratta di un «articolo di programma», che impone alle Parti contraenti di perseguire l'obiettivo della liberalizzazione nel settore dell'energia.

Conformità al GATT e agli atti correlati (art. 4) II presente articolo sancisce che nessuna disposizione del TCE consente alle Parti contraenti che sono anche membri del GATT di derogare alle disposizioni del GATT. Esso elude l'elaborazione di normative commerciali parallele fra le Parti della Carta che nello stesso tempo sono anche membri del GATT. Fra le Parti contraenti di questa categoria le relazioni commerciali nel settore energetico saranno dunque stabilite in sintonia con gli obblighi del GATT.

Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMs) (art. 5) Tale disposizione verte sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali e corrisponde alle disposizioni analoghe dell'Accordo che istituisce l'OMC. Gli investimenti costituiscono un fattore sempre più importante degli scambi commerciali. Tuttavia, le misure adottate dagli Stati riguardo agli investimenti possono ostacolare i flussi commerciali internazionali o falsare gli scambi. Ne è un esempio l'obbligo imposto all'investitore di utilizzare per la propria produzione una determinata proporzione di materiali di origine indigena oppure la limitazione dell'acquisto o dell'uso di prodotti importati alla quantità di prodotti indigeni che esso esporta. L'articolo si riferisce al disposto degli articoli III e XI del GATT, poiché le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali sono incompatibili con l'obbligo di accordare il trattamento nazionale e con l'obbligo di eliminare le restrizioni quantitative. Le Parti contraenti si impegnano dunque a rinunciare a qualsiasi misura relativa agli investimenti che violi questi principi importanti. Per far conoscere le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, le Parti contraenti si impegnano a notificare tutte le TRIMs non conformi agli obblighi dell'articolo 5. In tal modo la trasparenza è dunque garantita.

Disposizioni provvisorie su questioni commerciali (art. 29) Questo articolo costituisce una soluzione transitoria e rimane in vigore solo fino al momento in cui tutte le Parti contraenti del Trattato diventeranno membri del GATT o dell'OMC. Il paragrafo 1 prevede che la normativa GATT (in vigore dal 1° marzo 1994) si applichi al commercio di prodotti energetici fra Stati parte del GATT o dell'OMC e Stati non parte, come pure fra gli Stati non parte di tali accordi (»approccio mediante riferimento al GATT»). Le disposizioni del GATT si applicano dunque agli scambi commerciali fra Stati non parte del GATT ma Parti contraenti del Trattato. Come già menzionato, si evita in tal modo di elaborare normative commerciali parallele nell'ambito della Carta. Inoltre, parecchie Parti del TCE sono in procinto di aderire al GATT o all'OMC ed è quindi op-

portuno che queste ultime riprendano nell'ambito del TCE le disposizioni che dovranno osservare in seguito all'adesione al GATT. Il Trattato esclude un certo numero di disposizioni del GATT che figurano nell'allegato G, poiché non sarebbe possibile applicarle ai fini della Carta. Rimangono tuttavia applicabili soprattutto i due principi fondamentali del GATT, ossia:

  • articolo I: Trattamento generale della nazione più favorita

  • articolo III: Trattamento nazionale rispetto alle imposizioni e agli ordinamenti interni come pure:

  • articolo VI: Dazi antidumping e dazi compensatori

  • articolo VII: Valore doganale

  • articolo IX: Marchi d'origine

  • articolo X: Pubblicazione e applicazione dei regolamenti commerciali

  • articolo XI: Abolizione generale delle restrizioni quantitative

  • articolo XVI: Sussidi

  • articolo XVII: Imprese commerciali di Stato

  • articolo XIX: Misure d'urgenza concernenti l'importazione di prodotti determinati

  • articolo XX: Eccezioni generali. Sono riprese anche le principali disposizioni di parecchi codici del Tokio Round, in particolare in materia di sussidi, dumping e ostacoli tecnici al commercio. Le Repubbliche della CSI possono concludere reciprocamente accordi che derogano all'articolo 29 paragrafo 1 (art. 29 par. 2 lett. a e allegato TFU). Le Parti contraenti del Trattato si impegnano a depositare, al momento della firma, un elenco dei dazi doganali e degli altri oneri prelevati ai prodotti energetici al momento dell'importazione (par. 3). Le conseguenti modifiche di tali oneri devono essere notificate al Segretariato12'. Inoltre, il Trattato contiene una clausola non vincolante secondo la quale le Parti contraenti devono impegnarsi a non aumentare i dazi doganali (par. 4). Se, nonostante ciò, una Parte contraente intende aumentare un onere, deve informarne il Segretariato e accettare di entrare in consultazione con qualsiasi Parte contraente che lo desideri. L'aumento previsto può essere effettuato solo dopo aver sentito le eventuali obiezioni di altre Parti contraenti. Se un onere è consolidato conformemente al GATT e se si tratta di aumentare il livello di consolidamento riguardo a uno Stato parte del GATT, si applica la procedura prevista a tale scopo dallo stesso. Il paragrafo 6 precisa che nel gennaio 1995 è previsto l'avvio di negoziati intesi a congelare i dazi doganali.

Il paragrafo 7 stabilisce le modalità di soluzione delle controversie legate alle clausole commerciali del Trattato. Le controversie di natura commerciale fra le Parti contraenti del Trattato che sono membri del GATT sono risolte confor- Su richiesta, è possibile ottenere presso l'UFFE copie di tali elenchi.

memente ai meccanismi del GATT (gruppi speciali). Non vi è dunque alcun trasferimento di competenze in questo ambito. Per risolvere eventuali controversie relative all'applicazione di tali disposizioni nel caso in cui una Parte della controversia non sia membro del GATT, è stato introdotto un meccanismo di soluzione concepito per analogia con il sistema del GATT (allegato D). Secondo il sistema tradizionale di soluzione delle controversie del GATT, le Parti sono tenute innanzitutto a consultarsi per arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se entro 60 giorni le consultazioni non hanno dato esito positivo, una Parte può domandare al Segretariato di costituire un collegio. I collegi costituiti sotto gli auspici della Carta dovranno ponderare qualsiasi considerazione presentata da un gruppo speciale GATT.

Accordi dell'Uruguay Round (art. 30) Dall'entrata in vigore del TCE, le Parti contraenti dovranno esaminare opportuni emendamenti alla luce dei risultati dell'Uruguay Round. Grazie a questa disposizione, sarà possibile adattare le norme commerciali della Carta alla nuova situazione dopo l'entrata in vigore dell'OMC il 1° gennaio 1995.

Apparecchiature connesse con l'energia (art. 31) L'articolo 31 prevede che nella prossima riunione dei firmatari (inizio 1995) si esamini la questione relativa all'inserimento nelle clausole commerciali del Trattato di apparecchiature connesse con l'energia.

Concorrenza (art. 6) Inserire nel Trattato una disposizione relativa alla concorrenza può essere considerato un elemento positivo nella misura in cui essa inciti i Paesi dell'Est a istituire un quadro giuridico che in questo settore presenta numerose lacune. In quest'ottica, l'articolo 6 paragrafo 3 prevede la possibilità di accordare un'assistenza tecnica all'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Praticamente, l'articolo 6 non impone ai Paesi occidentali alcun nuovo obbligo, poiché è redatto in gran parte in termini non vincolanti. Soltanto il paragrafo 2 ha un carattere veramente vincolante. Mediante questa disposizione, le Parti contraenti si impegnano ad avere e ad applicare, in materia di cartelli, una legislazione che include le pratiche unilaterali (es. abuso di posizione dominante) o concertate (es. cartelli). La Svizzera adempie tali condizioni grazie alla legge federale sui cartelli [LCart; RS 251] e lo stesso vale per la revisione in corso [FF 1995 I 389]. Inoltre, il memorando d'intesa n. 7(a) prevede che le condotte unilaterali e concertate debbano essere definite conformemente alle legislazioni delle Parti. In questo contesto va notato che il memorando d'intesa n. l precisa che il Trattato non contiene alcuna disposizione che vincoli le Parti contraenti a istituire un accesso obbligatorio di terzi («third party accès»). Da ultimo, l'articolo 6 non soggiace alla clausola di soluzione giuridica delle controversie (articolo 27 paragrafo 2).

Transito (art. 7) La presente disposizione mira a promuovere gli scambi internazionali di prodotti energetici agevolandone il transito. Il paragrafo 1 vincola in termini generali le Parti contraenti ad «adottare le misure necessarie per agevolare il transito» di prodotti energetici provenienti da una Parte contraente e destinati a un'altra Parte contraente. Lo scopo del paragrafo 2 è Ai «incoraggiare gli enti competenti» (per la Svizzera le imprese che operano nel settore delle reti elettriche e delle relative condotte per il transito) a cooperare nell'elaborazione dei vari aspetti tecnici che consentono di sviluppare le infrastrutture di transito. Il paragrafo 3 costituisce il perno dell'articolo. Esso impegna le Parti contraenti a fare in modo che le loro disposizioni giuridiche relative al trasporto di prodotti energetici trattino i prodotti in transito in modo non meno favorevole dei prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se esiste un trattato che prevede diversamente. L'obbligo del trattamento nazionale va oltre gli accordi commerciali esistenti, in particolare il GATT, e deve dunque essere considerato uno dei punti forti del Trattato, anche per quanto concerne le relazioni fra Stati occidentali. In virtù del paragrafo 4, le Parti contraenti non devono ostacolare in modo ingiustificato, mediante condotte o linee elettriche, la costituzione di nuove capacità di transito. Questa disposizione è subordinata alle legislazioni interne, soprattutto per quanto concerne la pianificazione del territorio e la protezione dell'ambiente e del paesaggio. Il paragrafo 5 precisa che le Parti contraenti non sono obbligate a consentire la costruzione di attrezzature per il trasporto di energia o a permettere transiti supplementari impiegando attrezzature esistenti per il trasporto di energia, se è possibile provare che la sicurezza o l'efficacia dei sistemi energetici sarebbero così messi in pericolo. Il paragrafo 6 vieta alle Parti contraenti di interrompere o di ridurre, in caso di controversia con un'altra Parte contraente, il flusso di transito esistente, di consentire a qualsiasi organo sottoposto al suo controllo o di imporre a un organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o di ridurre tale flusso, mentre il paragrafo 7 stabilisce le procedure da seguire in simili controversie.

Queste disposizioni si riferiscono in particolare ai Paesi dell'Est, nei quali non sempre vi sono le condizioni adatte per risolvere una controversia e le interruzioni unilaterali di transito sono a volte usate come mezzo di pressione politica. È ovvio che la costituzione di tali condizioni e l'obbligo di non interruzione in caso di controversia rappresentano un risultato importante conseguito dal Trattato in vista del miglioramento della sicurezza in materia di approvvigionamento dei Paesi dell'Europa occidentale. Benché sembrino scontati, i paragrafi 8 e 9, introdotti rispettivamente dalla Norvegia e dal Giappone, mirano a eliminare esplicitamente ogni equivoco che potrebbe sorgere riguardo all'interpretazione dell'articolo. La Svizzera può rispettare l'articolo 7, incluso l'obbligo del trattamento nazionale del paragrafo 3, senza modificare la propria legislazione interna, anche in

anticipo rispetto all'applicazione dell'articolo 36sexties della Costituzione federale (transito alpino). Infatti, il transito di gas e dì prodotti petroliferi attraverso le Alpi è ora effettuato quasi esclusivamente mediante condotte, linee elettriche o su rotaia. Il passaggio attraverso le tre gallerie di transito di camion-cisterna contenenti prodotti petroliferi o gas è proibito, su base non discriminatoria, in virtù dell'articolo 23 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada [SDR; RS 741.621} (tali prodotti possono essere trasportati soltanto in fusti di dimensioni limitate). Gli interessi della Svizzera in materia di sicurezza, approvvigionamento o ambiente sono dunque tutelati. Questo articolo è considerato, a buon diritto, uno dei risultati più importanti conseguiti dal Trattato. Il clima che regna attualmente nella CSI riguardo agli investimenti è letteralmente avvelenato dalle difficoltà di transito, che sono generalmente considerate un grave fattore di rischio da parte dei potenziali investitori e contribuiscono a spiegare, oltre all'inadeguatezza delle condizioni quadro giuridiche e politiche generali, anche la lentezza dell'afflusso di investimenti stranieri. Salvo alcune eccezioni, infatti, i potenziali investitori hanno quale obiettivo finale l'esportazione del prodotto del loro investimento verso i mercati occidentali, spesso lontani dai luoghi di produzione. Durante i negoziati del Trattato era significativo constatare che persino i Paesi che praticamente non importano energia dalla CSI (Stati Uniti, Norvegia) hanno partecipato molto attivamente all'elaborazione di questo articolo al fine di tutelare gli interessi dei loro investitori.

Trasferimento di tecnologia (art. 8) e accesso al capitale (art. 9) Sebbene questi articoli non presentino un carattere vincolante, per i Paesi esportatori di energia costituiscono delle controparti alle garanzie fornite agli investitori in materia di disciplina degli investimenti stranieri. Infatti, i Paesi in cui sono effettuati tali investimenti sono in prevalenza ricchi di materie prime e di manodopera ma non dispongono di capitali e tecnologie sufficienti per sviluppare il proprio potenziale. Entrambi gli articoli mirano a equilibrare il Trattato nella sua globalità. In quest'ottica, l'articolo 8 relativo al trasferimento di tecnologia prevede nel paragrafo 1 che le Parti contraenti promuovano l'accesso alla tecnologia e il suo trasferimento. Questo impegno è tuttavia soggetto alle leggi, alle regolamentazioni e agli impegni internazionali di ogni Parte contraente. Nel paragrafo 2 questa importante riserva è mitigata dall'impegno delle Parti contraenti al fine di eliminare, per quanto necessario, gli ostacoli esistenti e di non crearne altri in questo settore. In virtù dell'articolo 9 paragrafo 1, le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso al mercato dei capitali, su base non discriminatoria, delle società e dei cittadini provenienti da un'altra Parte contraente per finanziare gli scambi ed effettuare investimenti nel settore dell'energia. Il paragrafo 2 prevede che ogni programma atto ad agevolare gli scambi e gli investimenti debba essere accessibile anche al settore dell'energia. Il paragrafo 3 concerne l'attuazione di programmi intesi a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento ed esorta i Paesi interessati a collaborare con le competenti istituzioni

finanziarie internazionali. II paragrafo 4 verte su misure prudenziali nel settore finanziario. Nell'ottica svizzera, gli articoli 8 e 9 non pongono alcun problema. Secondo l'articolo 8 della legge federale sulle banche [LB; RS 952.0], sottoposto a revisione, le esportazioni di capitali possono essere rifiutate o limitate solo se si tratta di esportazioni di capitali a breve termine e di un'entità cospicua che mettono seriamente in pericolo la politica monetaria svizzera (clausola di salvaguardia).

222 Investimenti (parte III e art. 26 e 27) Generalità Le disposizioni della parte III mirano a garantire agli investitori stranieri condizioni quadro favorevoli e prevedibili nel settore dell'energia. Tale Trattato garantisce una sicurezza giuridica notevole agli investitori stranieri, che sono dunque incoraggiati a effettuare investimenti nei Paesi in transizione, nei quali non sono ancora state adottate regolamentazioni in materia di investimenti. Il Trattato si estende a tutti gli investimenti precedenti o successivi alla sua entrata in vigore. Non è stato possibile includervi anche disposizioni riguardanti l'ammissione degli investimenti, come si era auspicato all'inizio. Tale questione sarà disciplinata mediante un altro accordo. La struttura e il contenuto della parte III riprendono in larga misura gli accordi bilaterali concernenti la protezione degli investimenti, che sempre più numerosi Paesi industrializzati occidentali concludono con i Paesi in transizione. La Svizzera ha concluso accordi con l'Ungheria, la Polonia, l'ex Cecoslovacchia, l'ex Unione Sovietica, la Bulgaria, l'Albania, gli Stati baltici, l'Uzbekistan, la Bielorussia, la Romania, il Kazakistan e l'Ucraina. Gli accordi conclusi con gli ultimi due Stati non sono ancora entrati in vigore.13)

Definizioni (art. 1) L'estensione del campo di applicazione della parte III si riflette nella descrizione molto esauriente della nozione di investimento. I diritti sociali in materia di partecipazione vi sono enunciati al pari dei diritti reali e in particolare dei diritti reali limitati (quali le ipoteche) e dei diritti di proprietà intellettuale (quali i brevetti). La definizione degli investitori comprende le persone fisiche e le persone giuridiche come le società di capitali e di persone. Il principio del controllo è stato fissato nell'ambito della definizione dell'investimento. Il memorando d'intesa numero 3 contiene un elenco di possibili criteri di controllo intesi a precisarne il principio e un riferimento all'onere della prova a carico dell'investitore.

>Stato al 15 giugno 1995.

Ammissione degli investimenti stranieri (art. 10) Riguardo all'ammissione degli investimenti stranieri, la clausola della nazione più favorita (NPF) e il principio del trattamento nazionale hanno potuto essere sanciti solo in maniera non vincolante. Le Parti contraenti sono semplicemente esortate a sopprimere progressivamente le eccezioni al trattamento nazionale e alla clausola della nazione più favorita. Esse intendono tuttavia rendere obbligatori questi due principi mediante la conclusione di un secondo accordo. I negoziati sono iniziati il 1° gennaio 1995 e proseguiranno per tre anni. Nel frattempo, le Parti contraenti possono impegnarsi spontaneamente ad ammettere gli investitori stranieri sulla base del trattamento nazionale e della clausola NPF (vedi allegato VC). Per motivi di trasparenza, tutte le Parti contraenti sono invitate a comunicare al Segretariato della Conferenza della Carta le eccezioni fatte attualmente a questi due principi.

Promovimento, tutela e disciplina degli investimenti (art. 10) In un primo tempo, le Parti contraenti si impegnano a stabilire condizioni trasparenti e favorevoli per gli investimenti stranieri, ai quali applicheranno un trattamento giusto ed equo, garantito nel diritto internazionale pubblico quale standard minimo. Le Parti contraenti si adoperano anche al fine di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli investitori delle altre Parti contraenti. Ciò serve a fissare nel diritto internazionale gli impegni contratti, che possono anche essere impugnati secondo la procedura di arbitrato prevista nell'accordo. Alcune Parti contraenti, tuttavia, non sono disposte ad assumere un simile impegno per motivi legati al diritto nazionale (Allegato IA). Il memorando d'intesa n. 17 precisa che i trattati entrati in vigore prima del 1970 eludono tale memorando. Un'importante disposizione dell'articolo 10 obbliga ogni Parte contraente ad applicare senza restrizioni il trattamento nazionale e la clausola NPF agli investimenti stranieri effettuati sul proprio territorio. Le eccezioni a tale obbligo concernono le zone di libero scambio e le unioni doganali come anche gli accordi di cooperazione economica fra gli Stati dell'ex URSS (art. 24 par. 4). La Russia è stata l'unico Paese a domandare un'eccezione all'obbligo di applicare il trattamento nazionale; essa subordina infatti l'uso delle proprietà della Federazione russa a un'autorizzazione legislativa (decisione n. 2). Nei negoziati in vista della conclusione di un secondo accordo occorre regolamentare le possibili eccezioni a tale norma in caso di privatizzazioni e di procedure volte a smantellare i monopoli (memorando d'intesa n. 10). L'allegato T contiene elenchi di eccezioni transitorie per alcuni Paesi dell'Est.

Personale con incarichi chiave (art. 11) Una disposizione del Trattato disciplina l'impiego di «personale con incarichi chiave» da parte degli investitori stranieri (art. 11). Mediante il paragrafo 1, ogni Parte contraente si impegna a esaminare in buona fede, fatti salvi i propri regolamenti in vigore, le richieste presentate da investitori di altre Parti contraenti o da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi di accedere

o di rimanere temporaneamente sul suo territorio per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione o l'uso degli investimenti in questione, compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave. Nel paragrafo 2, ogni Parte contraente deve permettere agli investitori delle altre Parti contraenti che risiedono sul suo territorio di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta e indipendentemente dalla sua nazionalità, a condizione che sia stata autorizzata a entrare, soggiornare e lavorare nel Paese e che l'attività occupazionale in causa sia conforme ai termini, alle condizioni e alle scadenze del permesso che le è stato rilasciato. Lo scopo principale del presente paragrafo è di impedire alle Parti contraenti di limitare indebitamente un singolo investitore nella scelta dei propri quadri. L'articolo 11 è del tutto compatibile con la nostra legislazione attuale e l'entrata degli stranieri nel territorio svizzero rientra nella competenza dello Stato che li accoglie. Poiché soltanto i quadri sono coperti, l'obbligo della buona fede è rispettato mediante le eccezioni alle priorità del lavoratore indigeno e alle priorità nelle regioni di reclutamento (art. 7 cpv. 5 e art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [ÖLS; RS 823.21]). I permessi di breve durata e i permessi annuali (art. 15 cpv. 4 e art. 21 cpv. 3 OLS) dovrebbero consentire, in generale, di provvedere ai bisogni del Trattato.

Indennizzo per perdite (art. 12) Gli investitori stranieri che subiscono danni in caso di guerre, conflitti armati o altri eventi analoghi devono beneficiare di un indennizzo o di un'altra forma di liquidazione secondo i principi del trattamento nazionale o della clausola NPF. In queste situazioni di emergenza si deve garantire il principio dell'uguaglianza di trattamento. Se gli investitori stranieri subiscono danni per la requisizione dei loro investimenti da parte delle forze armate o delle autorità dello Stato ospitante o se la distruzione dei loro investimenti non era imposta dalle necessità della situazione, lo Stato ospitante deve fornire loro un risarcimento tempestivo, congrue ed effettivo.

Espropriazione (art. 13) Le disposizioni relative all'espropriazione rispecchiano i principi del diritto consuetudinario internazionale e in particolare la formula di Hull («prompt, adequate and effective compensation»). Il fatto che un'espropriazione sia lecita o meno dipende da svariati fattori: la misura deve essere adottata nell'interesse pubblico, non deve essere discriminatoria, deve essere compiuta con una procedura conforme alla legge e deve dar luogo a un indennizzo tempestivo, congrue ed effettivo. Per indennizzo congrue si intende un risarcimento pari all'equo valore d: mercato («fair market value») dell'investimento.

Trasferimenti relativi agli investimenti (art. 14) Ogni Parte contraente garantisce agli investitori delle altre Parti contraenti la libertà di trasferimento per quanto riguarda i pagamenti relativi agli investimenti. Un elenco non esauriente di esempi illustra i pagamenti principali. Si

precisa che i trasferimenti devono poter essere effettuati prontamente e in una valuta liberamente convertibile. Sono fatti salvi gli accordi conclusi fra Stati dell'ex URSS che prevedono il trasferimento in altre valute. Per quanto attiene alla determinazione del tasso di cambio vi sono più possibilità: in assenza di un tasso di cambio per le operazioni in contanti, il tasso da applicare è quello più recente applicato agli investimenti diretti esteri o l'ultimo tasso in vigore applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale. La libertà di trasferimento presenta due eccezioni. La prima concerne le misure adottate per motivi di ordine pubblico, quali la tutela dei creditori, la seconda autorizza limitazioni, sebbene in maniera contenuta, nei Paesi dell'ex URSS e in Romania.

Surrogazione (art. 15) Se una Parte contraente accorda a un investitore una garanzia finanziaria contro i rischi politici in relazione a un investimento fatto sul territorio di un'altra Parte contraente e se è stato effettuato un pagamento in base a tale garanzia, l'altra Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento riconosce la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente in virtù del principio di surrogazione.

Rapporto con altri accordi (art. 16) Se i trattati internazionali contengono disposizioni concorrenti, questo articolo consente agli investitori di far valere la disposizione più favorevole.

Non applicazione della parte III (art. 17) Ogni Parte contraente si riserva il diritto di non applicare la parte III in talune circostanze (es. società «bucalettere», assenza di relazioni diplomatiche) nei confronti di un investitore controllato da un cittadino di un Paese che non ha aderito al presente Trattato.

Soluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente (art. 26) Le controversie che vertono sugli investimenti devono essere risolte, per quanto possibile, in via amichevole. Se non si giunge a un accordo nei tre mesi successivi, l'investitore può sottoporre la controversia ai tribunali nazionali del Paese ospitante conformemente a una procedura di soluzione delle controversie concordata in precedenza o all'arbitrato internazionale. Per quanto concerne quest'ultima variante, esso può scegliere fra il Centro della Banca mondiale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) - o il suo Servizio aggiuntivo se la Parte contraente implicata nella controversia o la Parte contraente di cui l'investitore è cittadino non ha aderito alla Convenzione ICSID - una corte arbitrale ad hoc istituita conformemente al procedimento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o ancora l'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma.

Un tribunale arbitrale internazionale deve risolvere la controversia conformemente alle disposizioni del presente Trattato nonché ai principi e alle norme applicabili del diritto internazionale. Le decisioni del tribunale sono inappellabili e vincolanti per le Parti della controversia. Le Parti contraenti si impegnano a eseguire le decisioni sul proprio territorio. Firmando il presente Trattato, le Parti contraenti accettano incondizionatamente di sottoporsi al procedimento arbitrale internazionale. Tuttavia parecchi Paesi (il cui elenco figura nell'allegato ID) hanno accettato questa condizione, ammesso che la controversia non sia deferita prima a un tribunale nazionale.

Soluzione di controversie tra le Parti contraenti (art. 27) Le controversie tra Parti contraenti concernenti l'applicazione o Pinterpretazione dell'accordo devono essere risolte attraverso i canali diplomatici. Se la controversia non può essere risolta entro un termine ragionevole, si può ricorrere a un tribunale arbitrale ad hoc costituito da un presidente e da due giudici. La scelta del tribunale è la conclusione di un procedimento stabilito nei dettagli che richiede espressamente l'intervento di specialisti del settore energetico. Nella misura in cui le Parti della controversia non abbiano concordato diversamente, sono applicate le norme arbitrali emanate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Il diritto applicabile è costituito dalle disposizioni del presente Trattato e dai principi e dalle norme del diritto internazionale. Le decisioni sono inappellabili e vincolanti per le Parti della controversia. Le spese procedurali e la sede del tribunale sono ugualmente disciplinate dal presente Trattato. Le eccezioni al sistema di soluzione delle controversie qui descritto sono regolate direttamente nei relativi articoli (commercio, transito, ambiente).

223 Disposizioni diverse Proprietà intellettuale La definizione di «investimento» enunciata nel punto 6 dell'articolo 1 contempla la proprietà intellettuale. Essa beneficia della protezione accordata agli investimenti stranieri (fatto salvo l'art. 10 par. 10) e i relativi diritti dell'investitore possono essere tutelati nel quadro della procedura di soluzione delle controversie diagonali (art. 26). Il punto 12 dell'articolo 1 contiene una definizione aperta e flessibile della proprietà intellettuale, così come è proposta dalla Svizzera. L'articolo $ inerente ai trasferimenti di tecnologia prevede che i trasferimenti debbano essere effettuati tutelando i diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 10 paragrafo 10 esclude l'applicazione del trattamento nazionale e del trattamento NPF, come sono previsti nel paragrafo 3, e rimanda alle disposizioni dei relativi accordi internazionali, quale l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al commercio (TRIPS), concluso nell'Uruguay Round del GATT. Infine, il memorando d'intesa numero 5 riconosce la necessità di accordare un alto livello di protezione alla proprietà intellettuale. Tale memorando scaturisce

dal rifiuto degli Stati Uniti e dell'UE di introdurre nel TCE disposizioni di fondo in materia, poiché ritengono inadeguato per i loro Paesi un approccio settoriale limitato al campo dell'energia.

Sovranità sulle risorse energetiche (art. 18) La sovranità di ogni Stato sulle risorse energetiche è riconosciuta. Essa deve essere esercitata in conformità del diritto internazionale, vale a dire che deve essere rispettato il trattamento garantito agli stranieri (par. 1). Il presente articolo precisa che il Trattato, senza pregiudicare il liberalismo economico che rientra nei suoi obiettivi e fatto salvo il principio di non discriminazione, non incide sul regime giuridico che disciplina la proprietà di risorse energetiche, come è sancito dal diritto internazionale delle Parti contraenti (par. 2-4). La portata di tale affermazione è limitata da una dichiarazione dei rappresentanti della Conferenza di Lisbona (Dichiarazione V), secondo la quale il paragrafo 2 non deve essere interpretato come una disposizione che consente di circuire l'applicazione delle altre disposizioni del Trattato. Numerosi Stati firmatari, fra i quali la Svizzera, hanno tenuto a precisare nel verbale del presidente che le norme generali relative all'interpretazione e all'applicazione dei trattati internazionali rimangono in vigore. Questo cumulo di testi rispecchia un difficile compromesso fra i Paesi investitori e i Paesi detentori di risorse energetiche. Si può dedurre che il Trattato non intende mettere in discussione il principio dei differenti regimi nazionali di proprietà, ma che le disposizioni del diritto nazionale non possono prevalere, concretamente, su quelle del Trattato.

Aspetti ambientali II Trattato contiene una clausola relativa agli aspetti ambientali nel settore dell'energia, frutto di un'iniziativa svizzera. Dopo aver sottolineato la necessità di adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale e di imputare all'inquinatore il costo dell'inquinamento, l'articolo 19 impegna le Parti contraenti a:

  • tener conto delle considerazioni ambientali nelle loro politiche energetiche;

  • promuovere prezzi dell'energia che rispecchino in maniera più completa i costi e i vantaggi ambientali;

  • sensibilizzare i cittadini;

  • cooperare nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie energetiche più pulite;

  • promuovere gli studi relativi all'impatto ambientale. Come accade per altre disposizioni del Trattato, l'articolo 19 non richiede alcuna modificazione legislativa nei Paesi occidentali. Esso è altresì importante quale strumento di cooperazione Est-Ovest nel campo dell'ecologia e quale incoraggiamento a introdurre considerazioni ambientalistiche nel processo di transizione in corso nei Paesi dell'Est. Oltre all'articolo 19, il TCE contiene numerose considerazioni ambientalistiche integrate nelle varie disposizioni. Degno di nota è l'articolo 1 punto 6, secondo il quale le Parti contraenti possono attuare «Progetti di efficienza della Carta», che beneficeranno di tutti i diritti e i vantaggi enunciati nel TCE. Il campo di

applicazione del TCE contempla quasi tutte le energie rinnovabili, in particolare la legna da ardere e l'elettricità di origine solare, eolica o altro (allegato EM). Sono inclusi anche gli investimenti nella produzione di energia eolica e in altre energie alternative (salvo la legna) o la ricerca e la consulenza in materia di efficienza energetica (memorando d'intesa n. 2). Ciò implica la liberalizzazione del commercio di energie rinnovabili e la protezione e l'incoraggiamento degli investimenti nei settori summenzionati da parte delle relative disposizioni del Trattato. Per quanto concerne le eccezioni, la disposizione relativa alla sovranità (art. 18) accorda agli Stati il diritto di riscuotere royalties nell'ambito dell'esplorazione e della valorizzazione al fine di disciplinare la conservazione delle risorse o gli aspetti ambientali; l'articolo 7 paragrafo 4, con il relativo memorando d'intesa, concede agli Stati il diritto di applicare al transito di prodotti energetici (linee elettriche, pipeline, ecc.) le proprie regolamentazioni in materia ambientale; secondo la disposizione del TCE relativa alle eccezioni (art. 24), nulla impedisce a una Parte contraente di adottare misure necessarie per tutelare la salute o la vita umana, animale o vegetale. Complessivamente, il TCE costituisce dunque uno dei primi accordi economici che tengono conto degli aspetti ambientali, sia lasciando esplicitamente agli Stati completa libertà di azione riguardo alla tutela dell'ambiente, sia incoraggiando il commercio di tecnologie ambientali e gli investimenti in questo settore, sia includendo disposizioni specifiche in materia.

Trasparenza (art. 20) Lo scopo del paragrafo 1 del presente articolo è di garantire che le Parti del TCE che non sono membri del GATT applichino le normative GATT in materia di trasparenza per quanto concerne la legislazione relativa al commercio di prodotti energetici. Secondo il paragrafo 2, gli atti normativi nazionali, eccettuati quelli relativi al commercio con l'estero, devono essere pubblicati tempestivamente e in modo accessibile agli investitori. Infine, il paragrafo 3 prevede che ogni Parte contraente designi uno o più «uffici informazioni» presso i quali rivolgersi per ottenere notizie riguardanti le leggi che rientrano nel Trattato. Il presente articolo contempla tutte le leggi, le ordinanze o gli altri atti giuridici federali o cantonali.-La Svizzera soddisfa già il paragrafo 2, mentre gli «uffici» di cui al paragrafo 3 sono rappresentati dalle differenti istanze della Confederazione, in particolare dall'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) e dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), che sono in grado di eseguire i relativi compiti nel quadro delle loro dotazioni attuali. In realtà, questa clausola concerne principalmente i Paesi dell'Est, ragione per cui la maggior parte di essi ha domandato di fissare delle scadenze per attuarla (cfr. Allegato T previsto dall'ar. 32). Trascorse tali scadenze, gli investitori occidentali dovrebbero beneficiare in maniera notevole della maggior chiarezza che ne risulterà.

Tassazione (art. 21) L'articolo 21 definisce in quale misura i prelievi fiscali rientrino nel campo di applicazione del Trattato. Le imposte dirette non sono contemplate dal Trat-

tato. Soltanto il paragrafo 5, che vieta le-requisizioni nell'ambito dell'articolo 13, è valido per tali imposte. Poiché si tratta di imposte indirette, i paragrafi 2 e 3 sanciscono che, in alcuni casi limitati, vanno accordati il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita. Il paragrafo 6 precisa che il diritto di uno Stato di prelevare imposte alla fonte non è limitato dall'articolo 14. La non discriminazione in materia di imposte dirette può essere accordata, per motivi di diritto fiscale, solo a determinate condizioni. Le clausole di non discriminazione incluse nelle parti II e III del Trattato non adempiono tali condizioni. Per tale motivo, si è deciso di escludere le imposte dirette dal Trattato. La non discriminazione è tuttavia garantita da accordi bilaterali di doppia imposizione conclusi dalla Svizzera con i principali Stati firmatari della Carta. Parecchi accordi multilaterali, fra cui il GATT, prevedono la non discriminazione per quanto concerne le imposte indirette in una forma che finora non ha posto problemi alle autorità fiscali svizzere. In compenso, le norme del Trattato relative alle imposte dirette accordano alle imprese svizzere una certa protezione contro la discriminazione negli altri Stati parte del Trattato.

Imprese statali e privilegiate (art. 22) L'obiettivo del presente articolo è di garantire che le Parti contraenti non aggirino i propri obblighi mediante imprese statali (par. 1 e 2) o enti che beneficiano di privilegi esclusivi o di poteri speciali delegati loro dalla Parte contraente in questione (par. 3 e 4). Per quanto concerne le imprese statali, le Parti contraenti devono assicurare che dette imprese esercitino i propri poteri in modo conforme alle disposizioni della parte III (investimenti) del Trattato. Per le altre disposizioni del Trattato, le Parti contraenti devono astenersi dall'incoraggiare o dal costringere tali imprese a svolgere le proprie attività in maniera non conforme. Questa formulazione più vaga è valida anche per tutte le attività degli enti, contemplate dal Trattato, cui una Parte contraente concede privilegi speciali o esclusivi (es. le concessioni). Gli enti, ai quali una Parte contraente delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi (es. potere di esproprio) sono tenuti a esercitare tali poteri in maniera conforme a tutte le disposizioni del Trattato.

224 Disposizioni transitorie (art. 32)

Questa clausola accorda un termine di adattamento ai Paesi in transizione. Concretamente, essa autorizza ognuno di questi Stati a introdurre nel Trattato, in particolare nell'allegato T, deroghe ad alcuni obblighi specifici del Trattato necessarie a causa di un'incompatibilità giuridica interna. In tal modo, gli Stati in questione si impegnano a eliminare dette deroghe entro un termine stabilito per ogni singolo caso, ma al più tardi il 1 ° luglio 2001. Queste deroghe temporanee riguardano soltanto un numero limitato di clausole del Trattato, le quali sono enumerate nel paragrafo 1 dell'articolo 32. Esse non

concernono la libertà di transito (art. 6 par. 3 e 6) né le principali clausole relative agli investimenti (art. 10-17), mentre la clausola centrale di non discriminazione riguardo alla disciplina degli investimenti (art. 10 par. 7) è oggetto di un'unica deroga da parte della Bulgaria, la quale vieta agli investitori stranieri di acquistare terreni.

225 Struttura e istituzioni (parte VII, art. 33-37) L'organo principale istituito dal Trattato è la Conferenza della Carta (art. 34). In generale, le decisioni di tale Conferenza sono prese all'unanimità (ogni Parte presente e votante ha diritto a un voto), in particolare per quanto concerne l'adozione di emendamenti al Trattato, l'adozione di modificazioni tecniche agli allegati del Trattato, l'approvazione dell'adesione di nuovi Stati al Trattato, l'apertura e la conclusione di negoziati per accordi di associazione con Stati terzi (art. 36 par. 1). Negli altri casi, le decisioni sono adottate a maggioranza di tre quarti (art. 36 par. 4). Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi rappresentano almeno tre quarti dei contributi totali (art. 36 par. 2). La Conferenza può fra l'altro autorizzare il negoziato di protocolli «per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta» (art. 33 par. 1). Tali protocolli sono vincolanti solo per gli Stati che li hanno ratificati. La Conferenza e i suoi organi sussidiari, che sono organi politici, hanno un Segretariato (art. 35 par. 1), che svolge la funzione di coordinatore, poiché la maggior parte delle funzioni chiave sono delegate a organizzazioni già esistenti (art. 34 par. 4), quali la Commissione economica per l'Europa dell'ONU o l'Agenzia internazionale dell'energia. In tal modo, la burocrazia è ridotta al minimo. Occorre notare che il Trattato persegue l'obiettivo di ricostruire le infrastrutture all'Est fondandosi sull'incoraggiamento dei flussi finanziari e tecnici su base privata e non implica trasferimenti di fondi da Stato a Stato.

226 Disposizioni finali (parte Vili) La maggior parte delle disposizioni finali ricorre con frequenza in questo genere di trattati e non necessita quindi di commenti particolari.

Applicazione provvisoria (art. 45) II paragrafo 1 prevede che i firmatari applichino provvisoriamente il Trattato fino alla sua entrata in vigore, per quanto tale applicazione sia compatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti. Il paragrafo 2 (a) da la facoltà ai firmatari di liberarsi dall'obbligo di applicazione provvisoria consegnando una dichiarazione unilaterale al momento della firma 14'. Abbiamo deciso di consegnare, a nome della Svizzera, una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 (a) in occasione della Conferenza tenutasi il 17 dicembre 1994 a Li- Un elenco aggiornato periodicamente degli Stati firmatari che non applicano il Trattato a titolo provvisorio può essere richiesto presso l'UFEE.

sbona. Infatti, sebbene il TCE sia estremamente importante dal punto di vista della cooperazione Est-Ovest e risponda agli interessi della Svizzera, ci è sembrato che non fosse così rilevante per il nostro Paese al punto da giustificare un'applicazione provvisoria. Prevediamo tuttavia di ritirare la dichiarazione non appena avrete approvato il Trattato, impegnando in tal modo la Svizzera ad applicare il Trattato su base provvisoria se quest'ultimo non sarà entrato in vigore fino a quel momento. Il paragrafo 3 prevede che ogni firmatario possa interrompere la propria applicazione provvisoria con un preavviso di due mesi. Dunque, anche se la Svizzera decidesse di ritirare la dichiarazione summenzionata, potrebbe sempre ritornare sui suoi passi. In caso di interruzione, rimangono in vigore per vent'anni soltanto gli obblighi presi in virtù delle parti III (investimenti) e V (arbitrato), per quanto concerne gli investimenti stranieri effettuati nel periodo di applicazione provvisoria, salvo se il firmatario in questione ha prima sottoscritto l'Allegato P A del Trattato (come hanno fatto quattro Stati firmatari). Riteniamo che sarebbe inopportuno ricorrere a tale opzione, dato che la Svizzera applica la maggior parte degli obblighi contemplati dal Trattato (in base alla legislazione vigente o in virtù di accordi bilaterali in materia di investimenti) e che non ci aspettiamo numerosi nuovi investimenti esteri nel settore dell'energia.

Status degli allegati e delle decisioni (art. 48) Tale clausola precisa che gli allegati al Trattato e le decisioni sono parte integrante dello stesso e quindi hanno lo stesso valore giuridico obbligatorio del Trattato nei confronti delle Parti contraenti.

23 Proseguimento dei negoziati Parecchi elementi non hanno potuto essere inclusi nel presente Trattato, in particolare l'attribuzione di nuovi investimenti, il congelamento dei dazi e i beni strumentali dell'industria energetica. Per tale motivo, il Trattato prevede una seconda fase di negoziati, iniziata nel gennaio 1995, al fine di trattare questi elementi. A tale proposito, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro, uno dei quali è stato incaricato di elaborare un documento relativo alla sicurezza nucleare. La Svizzera parteciperà attivamente ai vari negoziati.

3 II Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (Protocollo) 31 Genesi e portata La Carta prevede l'elaborazione di protocolli, segnatamente nel settore dell'efficienza energetica e della tutela dell'ambiente. I negoziati relativi a questo protocollo sono iniziati nel novembre del 1991, poco prima della firma della Carta. La Svizzera attribuisce grande importanza all'adozione e all'applicazione a breve termine da parte dei Paesi dell'Est di misure di tutela dell'uomo e dell'ambiente nel settore dell'energia.

Il Protocollo è un accordo giuridicamente vincolante per le Parti contraenti. Le sue disposizioni possono essere rispettate dalla Svizzera nel quadro del Programma Energia 2000. La Svizzera ritiene tuttavia poco soddisfacente il fatto che parecchi elementi importanti (come le procedure e gli organi di revisione dell'applicazione degli obblighi del Protocollo e l'identificazione dei settori di cooperazione) siano stati rinviati fino a dopo l'entrata in vigore dello stesso. Il Protocollo non soddisfa completamente i desideri della Svizzera e non costituisce neppure una base accettabile per proseguire il dialogo con i Paesi dell'Est in materia di efficienza energetica e aspetti ambientali.

32 Contenuto II campo di applicazione del Protocollo si estende a tutti gli aspetti dell'efficienza energetica nonché agli aspetti ambientali legati all'uso razionale di energia e contempla tutto il ciclo dell'energia. Gli aspetti ambientali che vanno oltre l'efficienza energetica sono presi in considerazione nel Trattato stesso (cfr. sopra). Il Protocollo pone l'accento soprattutto sulla cooperazione politica. Il Protocollo contiene due parti principali. La parte II (art. 3-8) espone i «principi politici» applicabili alle politiche nazionali, mentre la parte III (art. 9 e allegato) elenca i settori di cooperazione. L'articolo 1 definisce gli obiettivi del Protocollo, ossia la promozione delle politiche in materia di efficienza energetica, l'istituzione di condizioni quadro favorevoli e l'incoraggiamento della cooperazione internazionale. Secondo l'articolo 3, le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti:

  • le Parti contraenti cooperano tra di loro;

  • stabiliscono politiche di efficienza energetica e un quadro giuridico opportuni;

  • si adoperano per estendere l'efficienza energetica a tutto il ciclo dell'energia;

  • le politiche di efficienza energetica integrano misure a breve e a lungo termine;

  • tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e di costi di riduzione dell'inquinamento;

  • promuovono il ruolo del settore privato;

  • tengono conto degli accordi internazionali esistenti;

  • si avvalgono dell'esperienza degli organismi internazionali competenti. L'articolo 5 stabilisce che le Parti contraenti formulano strategie e obiettivi politici intesi a migliorare l'efficienza energetica. Nell'artìcolo 6 le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di nuove modalità di finanziamento degli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, in particolare le imprese miste. In questo contesto, si adoperano per migliorare l'accesso ai mercati dei capitali privati e il ricorso alle istituzioni finanziarie internazionali. Il paragrafo 3 del presente articolo da alle Parti contraenti la possibilità di fornire incentivi finanziari agli utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul mercato di nuove tecniche, nella misura in cui siano rispettati i loro impegni internazionali, sia garantita la trasparenza e siano ridotte al minimo le distorsioni dei mercati internazionali.

L'articolo 7 prevede che le Parti contraenti incoraggino gli scambi, su base commerciale, di tecniche di efficienza energetica e dei relativi servizi, come anche la cooperazione in materia. Esso precisa che le Parti contraenti devono promuovere l'utilizzazione di tali tecniche e servizi. Nell'articolo 8 le Parti contraenti elaborano, applicano e aggiornano periodicamente i programmi di efficienza energetica al fine di realizzare gli obiettivi politici formulati nell'articolo 5. Sono enumerati gli elementi di tali programmi. L'articolo 9 elenca i settori in cui può essere effettuata una collaborazione fra le Parti contraenti, segnatamente lo sviluppo di programmi, la valutazione dell'impatto ambientale, lo sviluppo di misure e la ricerca. Gli articoli 10-12 disciplinano gli aspetti istituzionali del Protocollo. Si prevede di affidare l'amministrazione del Protocollo alla Conferenza istituita dal Trattato. È stato quindi necessario precisare che le decisioni della Conferenza relative al Protocollo possono essere prese solo dalle Parti contraenti del Trattato che sono nel contempo Parti del Protocollo. Per sgravarsi di tali funzioni, la Conferenza ha la facoltà di istituire, per esempio, un organo sussidiario, la cui sfera di competenza si limiterebbe esclusivamente al Protocollo. I lavori di segretariato sono effettuati dal segretariato del Trattato, ma le relative spese sono a carico delle Parti del Protocollo (art. 11). Le regole che disciplinano le votazioni (art. 12) ricalcano, mutatis mutandis, quelle corrispondenti del Trattato. Occorre sottolineare che solo gli Stati parte del TCE possono aderire al Protocollo (articolo 33 paragrafo 3 TCE), per cui il decreto federale che approva il Protocollo può essere adottato unicamente se è adottato anche il decreto relativo al Trattato. Il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, il più presto al momento dell'entrata in vigore del Trattato (articolo 18).

4 Ripercussioni 41 Ripercussioni finanziarie La qualità di Parte del Trattato non comporta alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione all'infuori del contributo alle spese di funzionamento della Conferenza e del suo Segretariato. La quota parte della Svizzera al budget è determinata ogni anno dal Segretariato in base alla formula di ripartizione dell'ONU (Allegato B). In funzione del numero di Stati che aderiranno effettivamente al Trattato, tale quota parte dovrebbe oscillare fra il 2 e il 3-per cento. L'obbligo di pagare i contributi diventa effettivo dall'entrata in vigore del Trattato, vale a dire 90 giorni dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica. Le spese di segretariato relative al Protocollo sono calcolate separatamente e sono unicamente a carico delle Parti dello stesso. Si prevede che il contributo svizzero ammonterà a circa 100 000-200 000 franchi all'anno per i due accordi, in funzione del numero di Stati parte e del bilancio

adottato dalla Conferenza. Tale importo sarà imputato a una nuova voce nel bilancio dell'UFEE e, per quanto concerne il Protocollo, in quello dell'UFE. È opportuno ricordare che né il Trattato né gli atti ad esso correlati prevedono la costituzione di fondi per finanziare la cooperazione con i Paesi dell'Est.

42 Ripercussioni sull'effettivo del personale Gli obblighi-contenuti nel Trattato non comportano un incremento dell'attuale effettivo del personale (in particolare le diverse attività di notifica, i compiti derivanti dalla clausola di trasparenza e i futuri negoziati). Lo stesso vale per il Protocollo.

43 Ripercussioni sulla legislazione federale La firma del Trattato e del relativo Protocollo da parte della Svizzera non implica alcuna modificazione legislativa.

44 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Le disposizioni del Trattato relative al commercio sono contemplate indirettamente (mediante la clausola di riferimento al GATT) nell'articolo XXIV paragrafo 12 del GATT, il quale sancisce che «ogni Parte contraente prenderà tutte le misure ragionevoli, in suo potere, affinchè i Governi o le amministrazioni regionali o locali osservino le disposizioni del presente accordo». Una disposizione analoga, ricalcata sul testo corrispondente dell'accordo che istituisce l'OMC, è inclusa nel Trattato (articolo 23) al fine di contemplare gli altri settori dello stesso (investimenti, transito, ecc.). Ciò comporta una certa flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del Trattato inerenti ai settori che rientrano nella competenza cantonale. Del resto, le imposte dirette, ossia quelle più importanti per i Cantoni, sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del Trattato.

5 Grandi linee della politica governativa II Programma di legislatura 1991-1995 è stato redatto da troppo tempo per poter comprendere il Trattato sulla Carta dell'energia. Il Trattato corriponde tuttavia alla politica svizzera nei confronti dei Paesi dell'Est e, in generale, alla nostra politica economica esterna.

6 Relazione con il diritto internazionale 61 Relazione con la normativa GATT L'articolo 4 del Trattato specifica che nessuna disposizione del Trattato può derogare alle disposizioni del GATT applicate tra le Parti contraenti dello stesso.

62 Relazione con il diritto europeo La CE e gli Stati membri, quali firmatari della Carta e del Trattato, perseguono i medesimi obiettivi generali della Svizzera, ossia la costituzione di un mercato dell'energia efficiente e atto a garantire la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di energia. Secondo il Consiglio della CE, la firma e l'applicazione del Trattato contribuiranno a realizzare gli obiettivi dell'Unione europea. Inoltre, la piena partecipazione della CE all'applicazione del Trattato le consentirà di consolidare il ruolo fondamentale svolto nell'elaborazione dello stesso. In materia di votazioni, la CE disporrà di un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri parti del Trattato e non eserciterà il proprio diritto di voto quando lo eserciteranno gli Stati membri e viceversa.15) Occorre notare che una clausola del Trattato relativa agli accordi di integrazione economica (articolo 25) consente agli Stati membri della CE di non estendere ad altre Parti del Trattato qualsiasi trattamento preferenziale derivante dal patrimonio normativo comunitario. Per l'Unione non si tratta di erigere nuove barriere agli scambi o agli investimenti, bensì di tutelare l'integrazione comunitaria che favorisce lo sviluppo di questi ultimi. L'approvazione del Trattato da parte della CE richiederà, oltre all'approvazione da parte di tutti i suoi membri, anche il parere conforme del Parlamento europeo.

7 Costituzionalità II disegno di decreto federale che approva il Trattato sulla Carta dell'energia poggia sull'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la facoltà di stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare il Trattato si basa sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, i decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostanno al referendum facoltativo se il Trattato è di durata indeterminata ed è indenunciabile, se prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale o se implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il Trattato e il relativo Protocollo non rispondono a nessuna di queste condizioni.

  • In virtù dell'articolo 47 paragrafo 1 del Trattato, esso è denunciabile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore con un preavviso di un anno. Per il Protocollo il preavviso è di 90 giorni (articolo 20).

  • Il Trattato non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. La Conferenza della Carta, infatti, istituita in virtù dell'articolo 34 del Trattato, è un organo collettivo che esprime la volontà comune degli Stati contraenti, ma che non costituisce un'entità distinta dotata di personalità giuridica pro- 15) Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1994 concernente l'applicazione provvisoria del Trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea (94/998/CE; GUCE n. L 380 del 31 dicembre 1994, pag. 1).

pria. Essa non ha qualità di soggetto di diritto internazionale e in particolare non è autorizzata a stipulare trattati con altri Stati o con organizzazioni internazionali, a stare in giudizio o a valersi di diritti e a contrarre obblighi sul piano internazionale. Inoltre, la Conferenza può adottare emendamenti al Trattato unicamente mediante consenso (art. 36 par. 1), i quali entrano in vigore solo nei confronti degli Stati che li ratificano (art. 42 par. 4). In passato abbiamo già preso in considerazione tali criteri (cfr. FF 1979 III 608; FF 1990 I 402). Queste considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche per il Protocollo, poiché la Conferenza della Carta ne è l'organo politico. - Da ultimo, il Trattato non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Infatti, sebbene il Trattato contenga alcune disposizioni direttamente applicabili (in particolare l'articolo 10), esso non costituisce un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione né per la sua durata, né per la sua importanza, né per la sua portata. Lo stesso vale per il Protocollo sull'efficienza energetica. I due decreti federali sottoposti alla vostra approvazione non sottostanno dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Abbreviazioni: BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo CE Comunità europea(e) CEE Comunità economica europea CSI Comunità degli Stati indipendenti CSCE Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa GATT Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio GWh Gigawatt/ora Mbg Milioni di barili al giorno Mtep Milioni di tonnellate di equivalente-petrolio NPF Nazione più favorita OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OMC Organizzazione mondiale del commercio TCE Trattato sulla carta dell'energia TRIMs Settore degli investimenti correlati al commercio UÈ Unione europea URSS Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

Decreto federale Disegno concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta europea dell'energia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 19951', decreta:

Art. l ' II Trattato sulla Carta dell'energia del 17 dicembre 1994 è approvato. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

» FF 1995 III 833

Decreto federale Disegno concernente l'approvazione del Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1995 '', decreta:

Art. l II Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati del 17 dicembre 1994 è approvato. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

» FF 1995 III 833

Trattato sulla Carta dell'energia Testo originale

Preambolo Le Parti contraenti del presente Trattato, vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990, vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991, ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell'Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell'energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell'energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla carta; desiderosi altresì di istituire l'infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell'energia; nell'intento di attuare il concetto fondamentale dell'iniziativa della Carta europea dell'energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l'investimento e gli scambi nel settore dell'energia; affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all'attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo; visto l'obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati e altresì previsto nel presente Trattato; decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e relativa apparecchiatura, tecnologie e servizi, in vista della possibile adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad intérim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all'adesione; consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono parti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati;

viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante; visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare; riconoscendo la necessità che l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia si svolgano con la massima efficienza; con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontalière a grande distanza e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all'energia; e riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell'ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell'energia e l'eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale; hanno convenuto quanto segue:

Parte I Definizioni e finalità Articolo 1 Definizioni Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni: 1) «Carta»: la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta; 2) «Parte contraente»: uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato è in vigore; 3) «Organizzazione regionale di integrazione economica»: un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie. 4) «Materiali e prodotti energetici»: sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci figuranti nell'allegato EM; 5) «Attività economica nel settore dell'energia»: un'attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, com-

mercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili. 6) «Investimento»: ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente: a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni; b) una società o un'impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un'impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un'impresa commerciale; e) diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento; d) proprietà intellettuale; e) utili; f) qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un'attività economica nel settore dell'energia. Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di «investimenti», termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell'investitore che effettua l'investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l'investimento (in appresso denominata «data effettiva»), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva. Il termine «Investimento» si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un'attività economica nel settore dell'energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area «Progetti di efficienza della carta» e notificati come tali al Segretariato. 7) «Investitore»: a) rispetto ad una Parte contraente, i) una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili; ii) una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente; b) rispetto ad uno «Stato terzo»: una persona fisica, una società o altro

organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente. 8) «Investire» o «Realizzare investimenti»; operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti già in atto, o optare per altri settori di investimento.

9) «Utili»: proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura. 10) «Area»: rispetto ad uno Stato che è Parte contraente: a) il territorio su cui esercita la sua sovranità, comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; e b) nel rispetto e in conformità del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione. Rispetto a una Organizzazione regionale d'integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine «area» si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo che istituisce l'organizzazione. 11) a) «GATT»: «GATT 1947» «GATT 1994» ovvero entrambi qualora si applichino sia l'uno che l'altro. b) «GATT 1947»: l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, allegato all'Atto Finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato, o modificato. e) «GATT 1994»: l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, riportato nell'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, come successivamente rettificato, emendato o modificato. Una parte dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è considerata parte del GATT 1994. d) «Atti correlati», ove opportuno: i) accordi, disposizioni o altri atti giuridici, ivi comprese decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi sotto gli auspici del GATT 1947, come successivamente rettificati, emendati o modificati; o ii) l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compreso il suo allegato 1 (GATT 1994 escluso), i suoi allegati 2, 3 e 4 e le decisioni, dichiarazioni e intese ad esso correlate, come successivamente rettificato, emendato o modificato. 12) «proprietà intellettuale»: comprende diritti di autóre e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti,

schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate. 13) a) «Protocollo della Carta dell'energia» o «Protocollo»: un trattato il cui negoziato è autorizzato e il cui testo è adottato dalla Conferenza

della Carta, sottoscritto da due o più Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attività rientranti nell'ambito di quest'ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta. b) «Dichiarazione sulla Carta dell'energia» o «Dichiarazione»: un atto non vincolante la cui negoziazione è autorizzata e il cui testo è approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o più Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato. 14) «Valuta liberamente convertibile»: una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

Articolo 2 Finalità del trattato II presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.

Parte II Commercio Articolo 3 Mercati internazionali Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.

Articolo 4 Conformità al GATT e agli atti correlati Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri del GATT, alle disposizioni del GATT e agli atti correlati, quali applicate tra dette Parti contraenti.

Articolo 5 Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali 1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all'articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT. 2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:

a) l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale; o b) che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta; oppure che limiti: e) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta; d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o e) l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e e), come condizione di ammissibilità per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote. 4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.

Articolo 6 Concorrenza 1. Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attività economica nel settore dell'energia. 2. Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attività economica nel settore dell'energia. 3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme. 4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni.

5. Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale. 7. Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell'articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.

Articolo 7 Transito 1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli. 2. Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare: a) nell'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell'energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici; b) nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell'energia operanti nelle aree di più di una Parte contraente; e) nell'adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici; d) nell'agevolare l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia.

3. Ciascuna Parte contraente s'impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell'energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente. 4. Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuove capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che è coerente con il paragrafo 1. 5. Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non è tenuta a: a) consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell'energia, o b) consentire possibilità di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell'energia esistenti se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l'efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell'approvvigionamento . Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti. 6. Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore. 7. Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo

6 e un organo di un'altra Parte contraente parte della controversia: a) Una Parte contraente parte della controversia può sottoporre quest'ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti. b) Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest'ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la na-

zionalità o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate, e) 11 conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non è riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia. d) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera e) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente. e) In deroga alla lettera b), il Segretario Generale può decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che e o e stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia. O La Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori. 8. Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini. 9. Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell'energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4. 10. Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni: a) «Transito»: i) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico,

di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella misura in cui l'altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; o ii) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte contraente e destinati all'area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell'allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale

che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica. b) «Infrastrutture di trasporto dell'energia»: gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.

Articolo 8 Trasferimento dì tecnologia 1. Le Parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l'efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

Articolo 9 Accesso al capitale 1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo. 2. Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all'accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l'investimento all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell'attività economica nel settore dell'energia di altre .Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti nell'attuare programmi di attività economica nel settore dell'energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali. 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce: a) alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero b) ad una Parte contraente di decidere misure: i) per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure ii) per garantire l'integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

Parte III Promozione e tutela degli investimenti Articolo 10 Promozione, tutela e disciplina degli investimenti 1. Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente. 2. Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3. 3. Ai fini del presente articolo, si intende per «trattamento», il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo. 4. Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda

la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo sono avviati non più tardi del 1° gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1° gennaio 1998. 5. Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, si adopera per: a) limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3; b) sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti. 6. a) Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3. b) Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell'energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell'allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato. 7. Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo. 8. Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell'ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme

di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4. Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo. 9. Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a: a) le eccezioni al paragrafo 2; o b) i programmi di cui al paragrafo 8. Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.

Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell'energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3. Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti. 10. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 11. Ai fini dell'articolo 26, l'applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte. 12. Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.

Articolo 11 Personale con incarichi chiave 1. Una Parte contraente esamina in buona fede, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, la fruizione o l'alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave. 2. Una Parte contraente consente agli investitori di un'altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell'area di detta Parte contraente e che l'attività occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.

Articolo 12 Indennizzo per perdite 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell'area di un'altra Parte contraente subi-

scano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest'ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che è il più favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra Parte contraente derivante: a) da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, ovvero b) da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessità della situazione, spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.

Articolo 13 Espropriazione 1. Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell'area di un'altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate «espropriazione») tranne nel caso in cui l'espropriazione sia: a) dovuta a scopo di pubblico interesse; b) non discriminatoria; e) compiuta con procedura conforme alla legge; e d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congrue ed effettivo. L'indennizzo è pari all'equo valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o al momento in cui l'imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell'investimento (in appresso denominata la «data di stima»). L'equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell'investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento. 2. L'investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l'espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell'indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.

3. A fini di chiarezza, l'espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.

Articolo 14 Trasferimenti relativi agli investimenti 1. Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de: a) il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento; b) gli utili; e) i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l'ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento; d) i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione; e) i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso; f) i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia; g) i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13. 2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile. 3. I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare è quello più recente applicato agli investimenti interni ovvero quello più recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se più favorevole per l'investitore. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente può tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformità con le leggi relative all'emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l'esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti. 5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell'ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti

contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente può limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o del GATT e degli atti correlati a limitare, ovvero a vietare l'esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l'utile in natura; sempreché una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformità ad un'autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un'autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente o il suo investimento.

Articolo 15 Surrogazione 1. Se una Parte contraente, l'agenzia da essa nominata, (in appresso designata la «Parte indennizzante») opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la «Parte indennizzata») nell'area di un'altra Parte contraente (in appresso designata la «Parte ospitante»), la Parte ospitante riconosce: a) la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, b) la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione. 2. La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere: a) il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e b) gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti; che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all'investimento in questione. 3. In qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l'indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.

Articolo 16 Rapporto con altri accordi Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato, 1) nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo; e 2) nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente

Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato, qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l'investimento.

Articolo 17 Non applicazione della parte III in talune circostanze Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del trattato: 1) a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero 2) a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o b) adotta o mantiene misure che i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

Parte IV Disposizioni vane Articolo 18 Sovranità sulle risorse energetiche 1. Le Parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell'osservanza delle norme del diritto internazionale. 2. Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l'accesso alle risorse energetiche, l'esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprietà di risorse energetiche. 3. Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all'esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l'ottimizzazione del loro recupero e l'intensità con cui operarne l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell'esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonché di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l'altro, la partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali.

4. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l'accesso alle risorse energetiche, tra l'altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.

Articolo 19 Aspetti ambientali 1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia. Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l'inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontalière, tenendo debito conto dell'interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell'energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti: a) tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche; b) promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell'energia; e) con riferimento all'articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell'energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione; d) tengono in particolare considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l'inquinamento; e) promuovono la raccolta e la diffusione dell'informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dell'ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;

f) sensibilizzano i cittadini in merito all'impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento; g) promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell'am-

biente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di tutti i parametri del ciclo dell'energia; h) incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnologie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale; i) promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell'impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l'ambiente e la successiva sorveglianza di tale impatto; j) promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione; k) partecipano, su richiesta e nell'ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti. 2. Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta. 3. Ai fini del presente articolo, si intendono per: a) «Ciclo dell'energia»: l'intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente. b) «Impatto ambientale»: qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori. e) «Miglioramento dell'efficienza energetica»: azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurre la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.

d) «Rapporto costo/efficacia»: il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.

Articolo 20 Trasparenza 1. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici,

conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza del GATT e dei relativi atti correlati. 2. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o sia contraria all'interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore. 3. Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.

Articolo 21 Tassazione 1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante. 2. L'articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica: a) a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o b) a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all'area di un'altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell'articolo 7,.paragrafo 3. 3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l'esclusione di quelle relative: a) all'imposizione dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall'appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero b) a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un'altra Parte contraente oppure limita arbitraria-

mente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato. 4. L'articolo 29, paragrafi da 2 a 6 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale. 5. a) L'articolo 13 si applica alle misure fiscali. b) Qualora, nel quadro dell'articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un'espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un'espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti: i) L'investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un'espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell'investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera e) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali. ii) Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, iii) Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera e) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi. iv) In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti

dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27. 6. A fini di chiarezza, l'articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un'imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo. 7. Ai fini del presente articolo: a) il termine «misura fiscale» comprende:

i) qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; e ii) qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo 9 intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente. b) Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale. e) «Autorità fiscale competente»: l'autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati. d) A fini di chiarezza, i termini «disposizioni fiscali» e «imposte» non comprendono i dazi doganali.

Articolo 22 Imprese statali e privilegiate 1. Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attività, relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato. 2. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato. 3. Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato. 4. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine «ente» comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.

Articolo 23 Osservanza da parte di enti territoriali 1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragio-

nevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area. 2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.

Articolo 24 Eccezioni 1. Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29. 2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle: a) di cui al paragrafo 1; e b) quelle relative al punto i), parte III del Trattato non impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura: i) necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale; ii) essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi che A) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e B) le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all'origine di esse; oppure iii) intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misura A) non abbia un impatto significativo sull'economia di detta Parte contraente; e B) non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura, a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all'attività economica nel settore dell'energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tale fine. 3. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:

a) per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli: i) relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un'istituzione militare; o ii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali; b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o e) per il mantenimento dell'ordine pubblico. Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito. 4. Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un'altra Parte contraente un trattamento preferenziale: a) derivante dalla sua qualità di membro di un'area di libero scambio, unione doganale o economica; o b) concesso in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

Articolo 25 Accordi di integrazione economica 1. Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che è membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato «AIE», ad estendere, mediante il trattamento della nazione più favorita, ad un'altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto «AIE». 2. Ai fini del paragrafo 1, un «AIE» significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l'altro, il commercio e l'investimento, stabilendo l'assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all'interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o più rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell'entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole. 3. Il presente articolo non incide sull'applicazione del GATT e degli atti correlati, ai sensi dell'articolo 29.

Parte V Soluzione delle controversie Articolo 26 Soluzione delle controversie tra un investitore e una parte contraente 1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole. 2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa: a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia; b) in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o e) in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo. 3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e e), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo. b) i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato I D non prestano il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b). ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell'allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell'articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell'articolo 41. e) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1. 4. Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera e), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a: a) i) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment

Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (in appresso denominata «Convenzione ICSID»), se la Parte contraente

dell'investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o ii) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformità del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato «Regolamento del Servizio aggiuntivo», se la Parte contraente dell'investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della Convenzione ICSID; b) un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata «UNCI- TRAL»); o e) un procedimento arbitrale da parte dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma. 5. a) Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell'investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere il requisito riguardante: i) il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; e ii) un «accordo per iscritto» ai fini dell'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 1958, in appresso designata «Convenzione di New York». i) «l'accordo scritto delle parti di un contratto» ai fini dell'articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL. b) Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che è parte della Convenzione di New York. Le pretese.sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un'operazione commerciale ai fini dell'articolo I di tale Convenzione. 6. Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale. 7. Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di

cui al paragrafo 4 e che, prima dell'insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, è controllato da investitori di un'altra Parte contraente, è considerato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un «cittadino di un altro Stato contraente» e ai fini dell'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, è considerato un «cittadino di un altro Stato».

8. Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un'autorità o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutorio detto lodo arbitrale nella propria area.

Articolo 27 Soluzione di controversie tra le Parti contraenti 1. Le Parti contraenti si adoperano affinchè le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici. 2. Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell'allegato IA, l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1, una o l'altra delle Parti, previa notifica per iscritto all'altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo. 3. Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue: a) la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l'altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell'altra Parte contraente; b) entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l'altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d); e) le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica; d) le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell'arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il

Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell'ufficio di presidenza. Se quest'ultimo,

a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano; e) le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull'esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato; f) in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri; g) il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale; h) il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia; i) qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell'area di una Parte contraente elencata nella parte I dell'allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell'allegato P; j) le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia; k) salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all'Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato; 1) una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.

Articolo 28 Non applicazione dell'articolo 27 a talune controversie Una controversia tra le Parti contraenti sull'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all'articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.

Parte VI Disposizioni transitorie Articolo 29 Disposizioni provvisorie su questioni commerciali 1. Fintanto che qualsiasi Parte contraente non è membro né del GATT e atti correlati, si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici le disposizioni del presente articolo. 2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro del GATT o di un atto correlato pertinente,

sono disciplinati, fatto salvo il disposto di cui alle lettere b) e e) e le eccezioni e regole di cui all'allegato G, dalle disposizioni del GATT 1947 e atti correlati, in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e prodotti energetici, come se tutte le Parti contraenti fossero membri del GATT 1947 e degli atti correlati. b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di detti Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero sino all'ammissione al GATT di detta parte contraente, se precedente. e) La lettera a) non si applica relativamente agli scambi fra due membri del GATT, se uno di essi non è membro del GATT 1947. 3. Ogni firmatario del presente Trattato ed ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che accede al presente Trattato, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione, fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri, prelevati ai materiali e prodotti energetici al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Qualsiasi modifica di detti tariffe e oneri deve essere notificata al Segretariato che ne informa le Parti contraenti. 4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri prelevati al momento dell'importazione o esportazione: a) nel caso dell'importazione di materiali e prodotti energetici descritti nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro del GATT; b) nel caso dell'esportazione di materiali e prodotti energetici e della loro importazione, oltre il livello notificato più recentemente al Segretariato, se la Parte contraente non è membro del GATT, salvo se ciò sia consentito dal disposto applicabile in virtù del paragrafo 2, lettera a). 5. Una parte contraente può aumentare le tariffe o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4 soltanto se:

a) nel caso di una tariffa o altro onere prelevati al momento dell'importazione, ciò non è incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT diverse da quelle del GATT e atti correlati elencate nell'allegato G e le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 ed atti correlati; ovvero b) essa ha notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la sua proposta di detto aumento, ha fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e ha preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti. 6. I firmatari si impegnano ad avviare negoziati, non oltre il 1° gennaio 1995, al fine di stipulare entro il 1° gennaio 1998, come opportuno alla luce degli sviluppi nel sistema commerciale mondiale, un testo di modifica del presente Trattato che, fatte salve le condizioni in esso stabilite, impegni ciascuna Parte con-

traente a non aumentare dette tariffe o oneri oltre il livello stabilito nella modifica. 7. L'allegato D si applica alle controversie riguardanti la conformità alle disposizioni applicabili agli scambi in virtù del presente articolo e, alle controversie concernenti l'osservanza dell'articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro del GATT, salvo se altrimenti convenuto da entrambe le Parti contraenti e che l'allegato D non si applichi a qualsiasi controversia tra le Parti contraenti derivante sostanzialmente da un accordo che: a) è stato notificato in conformità e risponde agli altri requisiti del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU; o b) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto all'articolo XXIV del GATT.

Articolo 30 Sviluppi negli accordi commerciali internazionali Alla luce dell'Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l'entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell'adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.

Articolo 31 Apparecchiature connesse con l'energia La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l'inserimento di apparecchiature connesse con l'energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.

Articolo 32 Disposizioni transitorie 1. Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un'economia di mercato, una Parte contraente elencata nell'allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6: Articolo 6 paragrafi 2 e 5 Articolo 7 paragrafo 4 Articolo 9 paragrafo 1 Articolo 10 paragrafo 7 - misure specifiche Articolo 14 paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi Articolo 20 paragrafo 3 Articolo 22 paragrafi 1 e 3. 2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni

per poter porre fine alla sospensione. L'assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera e), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali. 3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la .piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell'allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell'allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell'allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta. 4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue: a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento; b) i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli; e) la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all'allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l'orientamento al mercato e l'ammodernamento del suo settore energetico; d) qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3; 5. Il Segretariato: a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4; b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese

esistenti nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera e); e) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d). 6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell'attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera e). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.

Parte VII Struttura e istituzioni

Articolo 33 Protocolli e dichiarazioni sulla Carta dell'energia 1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato, di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell'energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta. 2. Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati. 3. Uno Stato o un'Organizzazione regionale d'integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazióne se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato. 4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo. 5. Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo. 6. a) Un protocollo può assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che ciò non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica è approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non è soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b). b) Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, può, fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni: i) regole di votazione diverse da quelle contenute nell'articolo 36; ii) che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell'articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.

Articolo 34 Conferenza della Carta dell'energia 1. Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell'energia (qui designata la «Conferenza della Carta»), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta. 2. Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest'ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle Parti contraenti. 3. Le funzioni della Conferenza della Carta sono:

a) eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo; b) seguire e facilitare l'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli; e) facilitare, in conformità al presente Trattato e ai protocolli il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta; d) esaminare e adottare programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato; e) esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato; f) esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunità considerati necessari per la Conferenza della Carta e il Segretariato; g) incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l'ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; h) autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche; i) autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio; j) decidere sulle adesioni al presente Trattato; k) autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione; 1) esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato; m) esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; n) nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell'organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati. 4. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il più possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato. 5. La Conferenza della Carta può istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti. 6. La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie. 7. Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che

saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta può modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e può sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.

Articolo 35 Segretariato 1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti. 2. Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni. 3. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire. 4. Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta. 5. Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

Articolo 36 Votazioni 1. L'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione è necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni: a) l'adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all'allegato T; b) l'approvazione di adesioni al presente Trattato in base all'articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995; e) l'autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione; d) l'approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, G e B; e) l'approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e f) l'approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell'allegato D, paragrafo 7. Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano i paragrafi da 2 a 5. 2. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell'allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati. 3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti.

4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a 0, paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni. 5. Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti presenti e votanti» si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario,restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 7. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 8. Qualora si verifichino persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.

Articolo 37 Principi finanziari 1. Le spese di rappresentanza alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte contraente della Conferenza della Carta e dei suoi organi sussidiari. 2. Le spese relative alle riunioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario. 3. Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Parti contraenti a mezzo di contributi determinati in funzione della loro capacità economica nella misura precisata dall'allegato B, il cui disposto può essere modificato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d). 4. Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretariato derivanti da detto protocollo siano a carico delle parti di esso. 5. La Conferenza della Carta può inoltre accettare contributi volontari, da una o più Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segretariato ai sensi del paragrafo 3.

Parte Vili Disposizioni finali Articolo 38 Firma II presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Articolo 39 Ratifica, accettazione o approvazione II presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 40 Applicazione ai territori 1. Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d'integrazione economica può al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato è vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso è responsabile, ovvero per uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente. 2. Successivamente ogni Parte contraente può con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario. 3. Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario. 4. La definizione di «Area» all'articolo 1, paragrafo 10 dev'essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

Articolo 41 Adesione II presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 42 Emendamenti 1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato. 2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta. 3. Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entra-

no in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.

Articolo 43 Accordi di associazione 1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o" con organizzazioni internazionali per promuovere l'attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o più protocolli. 2. La relazione così stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica o un'Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell'associazione e sono sempre stabiliti nell'accordo di associazione.

Articolo 44 Entrata in vigore 1. Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento ,di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995. 2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d'integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

Articolo 45 Applicazione provvisoria 1. Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 44. 2. a) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, può consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non

può accettare l'applicazione provvisoria. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario può, in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione. b) Né il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), né i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell'applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1. e) Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformità dell'articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti. 3. a) Ogni firmatario può porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell'applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte del firmatario. b) Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l'obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera e). e) II disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell'allegato PA. Un firmatario può essere cancellato dall'elenco dell'allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario. 4. In attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell'ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all'articolo 38. 5. Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato

provvisorio, fino all'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato. 6. I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera e), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all'allegato B cessa al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 7. Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell'articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell'entrata in vigore del Trattato.

Articolo 46 Riserve Non si possono formulare riserve al presente Trattato.

Articolo 47 Recesso 1. In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario. 2. Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso. 3. Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto. 4. Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.

Articolo 48 Status degli allegati e delle decisioni Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all'allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 sono parti integranti del Trattato.

Articolo 49 Depositario II Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.

Articolo 50 Testi autentici In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo.

Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.

Seguono le firme

/. Allegato EM Materiali e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)

Energia 26.12 Minerali di uranio o di torio e loro concentrati nucleare 26.12.10 Minerali di uranio e loro concentrati. 26.12.20 Minerali di torio e loro concentrati 28.44 Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti. 28.44.10 Uranio naturale e suoi composti. 28.44.20 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti. 28.44.30 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti. 28.44.40 Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30.' 28.44.50 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari. 28.45.10 Acqua pesante (ossido di deuterio).

Carbone, gas 27.01 Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili soh nature petrolio e prodotti 'di simili ottenuti da carboni fossili. petroliferi, energia elettrica 27.02 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo. 27.03 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata. 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta. 27.05 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi. 27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti. 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici

predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri). 27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali. 27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. 27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi. 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti:

  • gas naturale

  • propano

  • butani

  • etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14)

  • altri allo stato gassoso:

  • gas naturale

  • altri 27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. 27.14 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. 27.15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»). 27.16 Energia elettrica Altre energie 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

2. Allegato NI Materiali e prodotti energetici non ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell'energia» (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)

27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri). 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

3. Allegato TRM Notifica e soppressione (TRIM) (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)

1 Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative

agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5 entro: a) 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o b) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT. Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche. 2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorità discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non è necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi .commerciali di determinate-imprese. 3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro: a) due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o b) tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT. 4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell'articolo 5 del presente trattato. 5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, può applicare .durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti: a) i prodotti dell'investimento sono prodotti analoghi a quelli delle imprese costituite; e b) questa applicazione è necessaria per evitare distorsioni concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite. Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento è notificata al Segretariato. Le clausole di

detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento.

  1. Qualora uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore: a) la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e quella del deposito dello strumento di adesione; e b) il periodo di soppressione termina alla data posteriore fra quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in vigore per detto Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica.

  2. Allegato N Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a))

1 Canada e Stati Uniti d'America

  1. Allegato VC Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni volontari vincolanti con riferimento all'articolo 10, paragrafo 3 (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6))

  2. Allegato ID

Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all'arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell'articolo 26 (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))

1 Australia

  1. Azerbaigian 3. Bulgaria 4. Canada 5. Croazia 6. Cipro 7. Repubblica ceca 8. Comunità europee 9. Finlandia 10. Grecia 11. Ungheria 12. Manda 13. Italia 14. Giappone 15. Kazakistan 16. Norvegia 17. Polonia 18. Portogallo 19. Romania 20. Federazione russa 21. Slovenia 22. Spagna 23. Svezia 24. Stati Uniti d'America

  2. Allegato I A Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera e) e 27, paragrafo 2)

1 Australia

2. Canada 3. Ungheria

4 Norvegia

8. Allegato P Procedura speciale per le controversie a livello territoriale (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, punto i))

Parte I 1. Canada 2. Australia Parte II 1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorità regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la «Parte responsabile») non è conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l'osservanza del Trattato rispetto alla misura. 2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui è stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l'osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest'ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non è possibile assicurare immediatamente l'osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo è concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole. 3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l'osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l'altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la «Parte lesa», su richiesta di quest'ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia. 4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non è stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa può, con l'autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme è stata resa conforme al trattato. 5. Nell'esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti: a) la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il tribunale ha constatato la violazione;

b) se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere gli obblighi rispetto alla stessa Parte del trattato, essa può cercare di sospendere gli

obblighi in altre Parti del trattato. Qualora la Parte lesa decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa indica i motivi della sua richiesta alla Conferenza della Carta per autorizzazione. 6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest'ultimo determina se la sospensione degli obblighi effettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non può essere nuovamente costituito, detta determinazione è effettuata da uno o più arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti. 7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente.

9. Allegato G

Eccezioni e regole in materia di applicazione delle disposizioni del GATT e degli atti correlati (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a))

1. Le seguenti disposizioni del GATT 1947 e atti correlati non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

a) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio II Elenchi di concessioni (ed elenchi di riferimento al GATT) IV Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche XV Disposizioni relative ai cambi XVIII Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico XXII Consultazioni XXIII Vanificazione e pregiudizio XXV Azione collettiva delle Parti contraenti XXVI Accettazione. Entrata in vigore e registrazione XXVII Sospensione o ritiro di concessioni XXVIII Modifica degli elenchi XXVIIIbis Negoziati tariffari XXIX Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Havana XXX Emendamenti XXXI Recesso XXXII Parti contraenti XXXIII Adesione XXXV Non applicazione dell'accordo tra determinate Parti contraenti XXXVI Principi e obiettivi XXXVII Impegni XXXVIII Azione collettiva- Appendice H Attinente all'articolo XXVI Appendice I Note e disposizioni suppletive (attinenti agli articoli del GATT di cui sopra)

Misura di salvaguardia a scopi di sviluppo Memorandi di intesa riguardanti la notifica, la consultazione, la soluzione delle controversie e il controllo. b) Strumenti correlati i) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Codice norme) Preambolo (paragrafi 1, 8, 9) 1.3 Disposizioni generali

2.6.4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e norme da parte di enti del governo centrale 10.6 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e i sistemi di certificazione 11 Assistenza tecnica 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo 13 Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 14 Consultazione e composizione delle controversie 15 Altre disposizioni finali, diverse dall'articolo 15, paragrafi 5 e 13 Allegato 2 Gruppi di esperti tecnici Allegato 3 Collegi ii) Accordo sugli appalti pubblici iii) Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI E XXIII (Sovvenzioni e misure compensative) 10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari 12 Consultazioni 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate 14 Paesi in via di sviluppo 16 Comitato Sovvenzioni e misure compensative 17 Conciliazione 18 Composizione delle controversie 19.2 Accettazione e adesione 19.4 Entrata in vigore 19.5(a) Legislazione nazionale 19.6 Esame 19.7 Emendamenti 19.8 Recesso 19.9 Non applicazione del presente accordo tra determinati firmatari 19.11 Segretariato 19.12 Deposito 19.13 Registrazione iv) Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII (Valutazione in dogana) 1.2(b)iv) Valore di transazione 11.1 Determinazione del valore in dogana 14 Applicazione di allegati (seconda frase) 18 Istituzioni (Comitato sulla valutazione in dogana) 19 Consultazioni 20 Composizione delle controversie

21 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo 22 Acccttazione e accessione 24 Entrata in vigore 25.1 Legislazione nazionale 26 Esame 27 Emendamenti 28 Denuncia 29 Segretariato 30 Deposito 31 Registrazione Allegato II Comitato tecnico sulla valutazione in dogana Allegato III Collegi ad hoc Protocollo all'accordo sull'attuazione dell'articolo VII (salvo 1.7 e 1.8; con gli opportuni termini di introduzione) v) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione 1.4 Disposizioni generali (ultima frase) 2.2 Autorizzazione automatica all'importazione (nota 2) 4. Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie 5. Disposizioni finali (tranne il paragrafo 2) vi) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI (Codice antidumping) 13 Paesi in via di sviluppo 14 Comitato per le pratiche antidumping 15 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie 16 Disposizioni finali (eccetto i paragrafi 1 e 3). vii) Accordo sulle carni bovine viii) Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari ix) Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili x) Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti. e) Tutte le altre disposizioni nel GATT o atti correlati che si riferiscono: i) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (U4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo; ii) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie; iii) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.

d) Tutti gli accordi, disposizioni, decisioni, intese o altra azione congiunta conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a e). 2. Le Parti contraenti applicano le disposizioni della «Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti» alle misure prese dalle Parti contraenti che non sono membri del GATT, nella misura fattibile nel contesto delle altre disposizioni del presente trattato. 3. Per quanto riguarda le notifiche previste dalle disposizioni rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a): a) le Parti contraenti che non sono membri del GATT o di un atto correlato effettuano le loro notifiche al Segretariato che ne trasmette copia a tutte le Parti contraenti. Le notifiche al Segretariato sono redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della Parte contraente; b) questi requisiti non si applicano alle Parti contraenti del presente trattato che sono anche membri del GATT e degli atti correlati che contengono requisiti propri di notifica. 4. Gli scambi di materiali nucleari possono essere disciplinati da accordi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni concernenti il presente paragrafo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia.

10. Allegato TFU Disposizioni riguardanti gli accordi commerciali tra Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b))

1 Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell'articolo 29, paragrafo 2, lettera

b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato: a) per quanto riguarda un accordo in vigore ad una data di tre mesi successiva alla data in cui la prima di dette parti firma o deposita il suo strumento di adesione al Trattato, entro sei mesi dalla data di firma o di deposito; b) per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data successiva alla data di cui al sottoparagrafo a), con sufficiente anticipo rispetto alla sua entrata in vigore per altri Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato o hanno aderito al Trattato (in appresso denominate le «Parti interessate» per poter ragionevolmente riesaminare l'accordo e presentare osservazioni in merito alle parti di esso e alla Conferenza della Carta prima dell'entrata in vigore. 2. La notifica deve comprendere: a) copie di testi originali dell'accordo in tutte le lingue in cui è stato firmato; b) una descrizione, con riferimento alle voci elencate nell'allegato EM, dei materiali e prodotti energetici specifici cui si applica; e) una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente del GATT e atti correlati resa applicabile dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile per le Parti dell'accordo a conformarsi pienamente a dette disposizioni; d) le misure specifiche che ciascuna Parte dell'accordo deve adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera e); e) una descrizione dei programmi delle Parti per realizzare una progressiva riduzione in vista della soppressione delle disposizioni non conformi all'accordo. 3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilità di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l'accordo è esaminato dalla Conferenza della Carta che può adottare raccomandazioni al riguardo. 4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l'attuazione degli accordi notificati in conformità del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni del GATT e atti correlati, rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo

2, lettera a). Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta può adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo.

  1. Un accordo descritto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale può entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreché questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilità di consultazione. In tal caso, le Parti dell'accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformità del paragrafo 2, lettera a). 6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformità dello stesso nei confronti delle disposizioni del GATT e atti correlati rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta.

  2. Allegato D Disposizioni transitorie per la risoluione di controversie commerciali (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)

1. a) Nelle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti compiono ogni sforzo mediante cooperazione e consultazioni per arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi controversia in merito a misure vigenti che possa materialmente incidere sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. b) Una Parte contraente può chiedere per iscritto consultazioni con qualsiasi altra Parte contraente in merito a qualsiasi misura vigente dell'altra Parte contraente che a suo parere possa incidere materialmente sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 5 o 29. Una Parte contraente che chiede consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili la misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5 o 29 e del GATT e atti correlati a suo parere pertinenti. Le richieste di consultazione sulla base del presente paragrafo sono notificate al Segretariato che informa periodicamente le Parti contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate. e) Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata riservata o suscettibile di valutazione patrimoniale, contenuta o ricevuta in risposta ad una richiesta scritta, oppure ricevuta nel corso delle consultazioni, nella stessa maniera in cui essa è trattata dalla Parte contraente che fornisce l'informazione. d) Nel cercare di risolvere questioni che, secondo una Parte contraente, incidono sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29 nonché tra essa ed un'altra Parte contraente, le Parti contraenti coinvolte nelle consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente. 2. a) Se le Parti contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 1, lettera b) non hanno risolto la loro controversia o convenuto di risolverla mediante conciliazione, mediazione, arbitrato o un altro metodo, ciascuna Parte contraente può consegnare al Se- . gretariato una richiesta scritta per costituire un collegio in conformità delle lettere da b) a O- Nella richiesta, la Parte contraente richiedente definisce l'oggetto della controversia ed indica quali disposizioni dell'articolo 5 o 29

e del GATT e atti correlati sono considerati pertinenti. Il Segretariato trasmette prontamente copie della richiesta a tutte le Parti contraenti. b) Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli interessi di altre Parti contraenti. Qualsiasi altra Parte contraente che ha un interesse sostanziale in una questione, ha diritto ad un'udienza davanti al collegio

e a presentargli una memoria scritta, a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che il Segretariato abbiano ricevuto comunicazione scritta del suo interesse, non più tardi della data di costituzione del collegio, come stabilito ai sensi della lettera e). e) Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la data di ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta per iscritto di una Parte contraente ai sensi della lettera a). d) Un collegio è composto di tre membri, scelti dal Segretario generale nell'elenco di cui al paragrafo 7. Salvo se altrimenti concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i membri di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti contraenti che sono parti della controversia o hanno notificato il loro interesse ai sensi della lettera b), né la cittadinanza di Stati membri di un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della controversia o che ha notificato il suo interesse ai sensi della lettera b). e) Le Parti contraenti parti della controversia contestano entro dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non si oppongono alle nomine che per motivi convincenti. f) I membri del collegio agiscono a titolo individuale e si adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi governo o altro ente. Ciascuna Parte contraente si impegna à rispettare questi principi e a non cercare di influenzare i membri del collegio nello svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio sono scelti in modo da garantire che siano indipendenti e abbiano competenze sufficientemente diversificate e un'ampia esperienza. g) II Segretariato informa senza indugio tutte le Parti contraenti della costituzione di un collegio. 3. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali per il procedimento del collegio in conformità al presente allegato. Le norme procedurali seguono il più possibile quelle del GATT e degli atti correlati. Un collegio ha anche diritto di adottare norme procedurali aggiuntive in linea con le norme procedurali adottate dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento di fronte al collegio, ciascuna Parte contraente parte della controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera b), ha diritto ad almeno

un'udienza davanti al collegio e a presentare una memoria scritta. Le Parti contraenti parti della controversia hanno anche diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di qualsiasi Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), un collegio può consentire l'accesso a qualsiasi memoria scritta con il consenso della Parte contraente che ha presentata. Il procedimento di un collegio è segreto. Un collegio compie una valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti controversi e la conformità delle misure rispetto alle disposizioni applicabili agli scambi

ai sensi degli articoli 5 o 29. Nell'esercizio delle sue funzioni, un collegio si consulta con le Parti contraenti parti della controversia e da loro adeguate possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, un collegio fonda la propria decisione sugli argomenti e sulle memorie delle Parti contraenti parti della controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date al GATT e atti correlati nel quadro del GATT e non discutono la compatibilita con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una qualsiasi Parte contraente che è membro del GATT nei confronti di altre Parti del GATT cui essa applica il GATT e che non sono state seguite dalle altre Parti per la soluzione di controversie ai sensi del GATT. Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, tutte le procedure relative ad un collegio, compresa l'elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte le procedure non sono completate entro tale periodo, ciò non altera la validità di una relazione finale. b) Un collegio determina la sfera di propria competenza e questa determinazione è definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una Parte contraente parte della controversia in merito alla competenza del collegio è esaminata da quest'ultimo che decide se trattare l'obiezione a titolo di questione preliminare oppure di riunirla all'esame del merito. e) Nell'eventualità di due o più richieste di costituzione di un collegio per controversie sostanzialmente simili, il Segretario generale, con il consenso di tutte le Parti contraenti parti della controversia, può designare un unico collegio. 4. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta alle Parti contraenti parti della controversia la parte descrittiva del suo progetto di relazione scritta, compresa una dichiarazione dei fatti ed un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia le quali devono avere la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un termine stabilito dal collegio. Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti contraenti parti della controversia

una relazione scritta provvisoria comprendente la parte descrittiva e i suoi primi risultati e conclusioni. Entro un termine stabilito dal collegio, una Parte contraente parte della controversia può chiedere per iscritto a quest'ultimo di rivedere aspetti particolari della relazione provvisoria, prima di emettere quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale, il collegio può, a sua discrezione, riunirsi con le Parti contraenti parti della controversia per esaminare le questioni sollevate nella richiesta. La relazione finale comprende parti descrittive (compresi una valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti

della controversia), i risultati e le conclusioni del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte valere su aspetti specifici della relazione provvisoria al momento della revisione di quest'ultima. La relazione finale, tratta di ogni questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere la controversia e contiene la motivazione delle conclusioni di quest'ultimo. Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle Parti contraenti parti della controversia la sua relazione finale. Il Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente parte della controversia desidera allegarvi. b) Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta da una Parte contraente-non è conforme con una disposizione degli articoli 5 o 29 oppure con una disposizione del GATT o atto correlato applicabile ai sensi dell'articolo 29, esso può raccomandare nella sua relazione finale che la Parte contraente modifichi o cessi la misura o condotta in modo da osservare tale disposizione. e) Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della Carta. Quest'ultima, al fine di disporre di un periodo di tempo sufficiente per esaminare tali relazioni, non le adotta sino ad almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno delle obiezioni su una relazione del collegio, ne espongono per iscritto i motivi al Segretariato, almeno 10 giorni prima della data alla quale la relazione deve essere esaminata per adozione dalla Conferenza della Carta e il Segretariato ne informa prontamente tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e le Parti contraenti che hanno notificato il loro interesse ai sensi del paragrafo 2, lettera b), hanno diritto di partecipare pienamente all'esame della relazione del collegio sulla controversia effettuato dalla Conferenza della Carta e le loro osservazioni sono integralmente iscritte a verbale. d) Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie, a vantaggio di tutte le Parti contraenti, è essenziale una tempestiva conformità alle decisioni e raccomandazioni contenute in una relazione finale del collegio che

è stata adottata dalla Conferenza della Carta. Una Parte contraente soggetta ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, informa quest'ultima delle sue intenzioni di conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non è possibile conformarsi immediatamente, la Parte contraente interessata spiega alla Conferenza della Carta i relativi motivi e, alla luce di tali spiegazioni, dispone di un periodo di tempo ragionevole in cui conformarsi. La finalità di risoluzione della controversia è la modifica o la soppressione di misure incompatibili. 5. a) Se una Parte contraente entro un ragionevole periodo di tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una relazione fina-

le del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione può inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta affinchè quest'ultima avvii trattative al fine di convenire un risarcimento reciprocamente accettabile. Se cosi richiesta, la Parte contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative. b) Se la Parte contraente inadempiente rifiuta di negoziare oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di trattative, la Parte contraente lesa può presentare una richiesta scritta di autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli obblighi che le incombono nei confronti della Parte contraente inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29. e) La Conferenza della Carta può autorizzare la Parte contraente lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della Parte contraente inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 o 29 o delle disposizioni del GATT o atto correlato di applicazione in virtù dell'articolo 29 che la Parte contraente lesa giudica equivalenti nelle circostanze. d) La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica soltanto fino al momento in cui la misura non conforme con gli articoli 5 o 29 è stata soppressa, oppure è raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente. 6. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa informa la Parte contraente inadempiente della natura e del livello della sospensione proposta. Se la Parte contraente inadempiente trasmette al Segretariato generale un'obiezione per iscritto circa il livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente lesa, l'obiezione è sottoposta ad arbitrato, come disposto di seguito. La proposta sospensione degli obblighi permane fino al completamento dell'arbitrato e al momento in cui la decisione del collegio arbitrale è divenuta definitiva e vincolante, conformemente alla lettera e). b) II Segretario generale costituisce un collegio arbitrale, conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che, se possibile, è lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni di cui al paragrafo 4, lettera d), con l'incarico di esaminare il livello di obblighi che la Parte contraente lesa propone di sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza

della Carta, le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono adottate conformemente al paragrafo 3, lettera a). e) II collegio arbitrale determina se il livello di obblighi di cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa è eccessivo in relazione all'offesa di cui si tratta e, in caso affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura degli obblighi oggetto di sospensione soltanto nella misura in cui ciò è inseparabile dalla determinazione del livello.degli obblighi oggetto di sospensione.

d) II collegio arbitrale trasmette la sua decisione per iscritto alla Parte lesa e a quella inadempiente nonché al Segretariato entro 60 giorni dalla sua costituzione, oppure entro un altro termine eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il Segretariato presenta la decisione alla Conferenza della Carta al più presto possibile e al più tardi alla riunione della Conferenza della Carta successiva al ricevimento della decisione. e) La decisione del collegio arbitrale diventa definitiva e vincolante 30 giorni dopo la data della sua presentazione alla Conferenza della Carta e qualsiasi livello di sospensione dei vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte contraente lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine di 30 giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti. f) Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente. 7. Ogni Parte contraente può nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri del GATT, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, sono designate come tali per i collegi del GATT. Il Segretario generale può anche nominare, con l'approvazione della Conferenza della Carta, non più di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta può inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone così designate costituiscono l'elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettività, affidabilità e valida capacità di giudizio nonché, per quanto possibile, esse

devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all'energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29. Nell'espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente né ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale è stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacità di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l'ha designata, ha il diritto di designare un'altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale è soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta. 8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione.

  1. La Conferenza della Carta può nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale.

  2. Allegato B Formula per la ripartizione dei costi della carta (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3)

1 I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni

anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l'ultima «Regulär Budget Scale of Assessment» disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite). 2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100%.

13. Allegato PA

Elenco dei firmatari che non accettano l'obbligo di applicazione provvisoria dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) (ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera e))

1 Repubblica ceca

  1. Germania 3. Ungheria 4. Lituania 5. Polonia 6. Slovacchia

  2. Allegato T

Misure transitorie delle Parti contraenti (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1)

Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione Albania Armenia Azerbaigian Bielorussia Bulgaria _ Croazia Repubbblica ceca Estonia Geòrgia Ungheria Kazakistan Kirghizistan Lettonia Lituania Moldavia Polonia Romania Federazione russa Slovacchia Slovenia Tagikistan Turkmenistan Ucraina Uzbekistan

Decisioni Testo originale riguardanti il Trattato sulla Carta dell'energia

La Conferenza europea della Carta dell'energia ha adottato le seguenti decisioni:

1 Trattato in generale

In caso di conflitto tra il trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 1920 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell'energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell'eventualità di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l'articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell'energia.

2 Articolo 10 paragrafo 7

La Federazione russa può prescrivere che le società a partecipazione estera ottengano l'approvazione legislativa per il leasing di beni di proprietà federale, a condizione che la Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non discrimini fra gli investimenti di investitori di altre Parti contraenti.

3 Articolo 14

1) II termine «libertà di trasferimento» all'articolo 14 paragrafo 1, non impedisce ad una Parte contraente (qui di seguito designata la «Parte limitante») dall'applicare restrizioni ai movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che: a) queste restrizioni non ledano i diritti attribuiti dall'articolo 14 paragrafo 1 agli investitori di altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro investimenti; b) queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e e) la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se più favorevoli. 2) La presente Decisione sarà esaminata dalla Confederazione della Carta cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ma non oltre la data prevista nell'articolo 32 paragrafo 3.

Trattato sulla carta dell'energia

3) Nessuna Parte contraente può applicare queste restrizioni a meno che non si tratti di uno Stato che era prima parte costituente dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che ha notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre il 1° luglio 1995, che intende avere la facoltà di applicare restrizioni conformemente alla presente decisione. 4) A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente decisione deroga, per quanto riguarda l'articolo 16, ai diritti qui contemplati di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti, o agli obblighi di una Parte contraente. 5) Ai fini della presente decisione, si intendono per: «Operazioni correnti»: i pagamenti correnti connessi con la circolazione di beni, servizi o persone effettuati in conformità della prassi internazionale normale e non sono comprese disposizioni che materialmente costituiscono una combinazione di un pagamento corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione della Parte limitante in materia.

4 Articolo 14 paragrafo 2

Senza pregiudizio dei requisiti dell'articolo 14 e dei suoi altri obblighi internazionali, la Romania di adopera, durante la transizione verso la piena convertibilità della sua moneta nazionale, a prendere le iniziative opportune per migliorare l'efficienza delle proprie procedure riguardanti i trasferimenti degli utili da investimenti e garantisce in ogni caso questi trasferimenti in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, se più favorevole.

5 Articoli 24 paragrafo 4 lettera a) e 25

Un investimento di un investitore di cui all'articolo 1 paragrafo 7 lettera a) punto ii) di una Parte contraente che non è parte di un accordo di integrazione economica «AIE», o membro di un'area di libero scambio o di un'unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti «AIE» area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l'investimento: a) abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'area di una parte di detto AIE o di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o b) qualora abbia soltanto la sua sede sociale in detta area, disponga di un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero scambio o unione doganale.

Protocollo Testo originale della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

Preambolo

Le Parti contraenti del presente protocollo, vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; in particolare le dichiarazioni in essa contenute secondo cui la cooperazione è necessaria nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela dell'ambiente; visto anche il trattato sulla Carta dell'energia, aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995; edotte sui lavori svolti dalle organizzazioni e dai consessi internazionali nel settore dell'efficienza energetica e degli aspetti ambientali del ciclo dell'energia; consapevoli dei miglioramenti a livello di sicurezza dell'approvvigionamento e dei considerevoli utili economici e ambientali derivanti all'applicazione di misure di efficienza energetica secondo un favorevole rapporto costo/efficacia; consapevoli altresì dell'importanza di queste misure per la ristrutturazione delle economie e il miglioramento del tenore di vita; riconoscendo che i progressi sull'efficienza energetica riducono gli effetti negativi del ciclo dell'energia sull'ambiente, compreso il surriscaldamento del pianeta e l'acidificazione; convinte che i prezzi dell'energia debbano riflettere per quanto possibile un mercato concorrenziale, assicurando una formazione dei prezzi orientata al mercato, compresa una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e riconoscendo che questa formazione dei prezzi è essenziale per migliorare l'efficienza energetica e, di riflesso, la tutela ambientale; apprezzando il ruolo essenziale del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, nel promuovere e attuare misure di efficienza energetica e desiderosi di garantire un quadro istituzionale favorevole ad investimenti economicamente vitali nel campo dell'efficienza energetica; riconoscendo che le forme commerciali di cooperazione possono dover essere completate da una cooperazione intergovernativa, in particolare per quanto riguarda la formulazione e l'analisi della politica energetica come pure in altri campi essenziali per migliorare l'efficienza energetica ma che non si prestano ad un finanziamento privato;

desiderose di intraprendere un'azione di cooperazione e coordinata nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela ambientale e di adottare un protocollo che fornisce un quadro per utilizzare l'energia nel modo più economico ed efficiente possibile, hanno convenuto quanto segue:

Parte I Introduzione Articolo 1 Ambito di applicazione e obiettivi del protocollo 1. Il presente protocollo definisce i principi politici per la promozione dell'efficienza energetica, considerata un'importante fonte di energia, e a ridurre in conseguenza gli impatti negativi per l'ambiente dei sistemi energetici. Esso fornisce inoltre orientamenti sullo sviluppo di programmi di efficienza energetica, indica i campi di cooperazione e fornisce un quadro per lo sviluppo di un'azione in cooperazione e coordinata. Detta azione può comprendere la prospczione, l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e il consumo di energia e può riferirsi a qualsiasi settore economico. 2. Gli obiettivi del presente protocollo sono: a) la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile; b) la creazione di condizioni quadro che inducano i produttori ed i consumatori ad utilizzare l'energia per quanto possibile in maniera economica, efficiente e rispettosa dell'ambiente, in particolare mediante l'organizzazione di mercati dell'energia efficienti e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; e e) l'incoraggiamento della cooperazione nel settore dell'efficienza energetica.

Articolo 2 Definizioni Si applicano, nel presente protocollo, le seguenti definizioni: 1. «Carta»: la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata all'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta. 2. «Parte contraente»: uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente protocollo e per cui il protocollo è in vigore. 3. «Organizzazione regionale di integrazione economica»: un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali disciplinate dal presente protocollo, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a tali materie;

4. «Ciclo dell'energia»: l'intera catena energetica, comprendente le attività connesse alla prospczione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente. 5. «Rapporto costo-efficacia»: il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio. 6. «Miglioramento dell'efficienza energetica»: azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualità o le prestazioni e riducendo la qualità di energia di alimentazione necessaria. 7. «Impatto ambientale»: qualsiasi effetto sull'ambiente, provocato da una determinata attività, compresi la salute e la sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socioeconomiche legate ad alterazioni di questi fattori.

Parte II Principi politici Articolo 3 Principi di base Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti: 1. Le Parti contraenti cooperano e, ove opportuno, si assistono reciprocamente nell'elaborare e nell'attuare politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica. 2. Le Parti contraenti stabiliscono politiche di efficienza energetica e opportuni quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere, tra l'altro: a) l'efficiente funzionamento dei meccanismi di mercato, compresa una formazione dei prezzi sulla base delle leggi del mercato e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; b) la riduzione degli ostacoli all'efficienza energetica, stimolando così gli investimenti; e) i meccanismi per il finanziamento di iniziative a favore dell'efficienza energetica; d) l'educazione e la sensibilizzazione; e) la diffusione e il trasferimento di tecnologie; f) la trasparenza dei quadri giuridici e regolamentari. 3. Le Parti contraenti si adoperano per realizzare in pieno i benefici dell'efficienza energetica nell'intero ciclo dell'energia. A tal fine esse formulano e at-

tuano nell'ambito delle loro migliori competenze, politiche di efficienza energetica e azioni di cooperazione o coordinate, basate sul rapporto costo/efficacia e sull'efficienza economica, tenendo debitamente conto degli aspetti ambientali. 4. Le politiche di efficienza energetica comprendono misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e misure a lungo termine per migliorare l'efficienza energetica in tutto il ciclo dell'energia. 5. Nel cooperare per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo, le Parti contraenti tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e costi di riduzione. 6. Le Parti contraenti riconoscono il ruolo essenziale del settore privato. Esse incoraggiano interventi da parte dei servizi pubblici, delle autorità responsabili e delle agenzie specializzate nonché una stretta cooperazione tra le industrie e le amministrazioni. 7. L'azione di cooperazione o coordinata tiene conto dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, sottoscritti dalle Parti contraenti. 8. Le Parti contraenti si avvalgono pienamente dei lavori e dell'esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e si adoperano per evitare duplicazioni.

Articolo 4 Ripartizione di responsabilità e coordinamento Ciascuna Parte contraente si adopera a garantire che le politiche di efficienza energetica siano coordinate tra tutte le autorità responsabili.

Articolo 5 Strategie e obiettivi politici Le Parti contraenti formulano strategie ed obiettivi politici per migliorare l'efficienza energetica e ridurre così l'impatto sull'ambiente del ciclo dell'energia nel modo opportuno rispetto alle loro condizioni energetiche specifiche. Queste strategie e questi obiettivi politici devono essere trasparenti per tutte le Parti interessate.

Articolo 6 Finanziamento e incentivi finanziari 1. Le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti relativi all'efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all'energia, quali accordi di «joint ventures» tra gli utilizzatori dell'energia e gli investitori esterni (qui di seguito denominato «finanziamento di terzi»). 2. Le Parti contraenti si adoperano per sfruttare e promuovere l'accesso ai mercati di capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente connessa con l'efficienza energetica.

3. Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del Trattato sulla Carta europea dell'energia e gli altri loro obblighi giuridici internazionali, possono fornire incentivi fiscali o finanziari agli utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul mercato di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica. Esse si adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo la distorsione sui mercati internazionali.

Articolo 7 Promozione di tecnologie di efficienza energetica 1. In conformità con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione. 2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.

Articolo 8 Programmi nazionali 1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione. 2. Questi programmi possono comprendere attività quali: a) elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale; b) valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia, l'ambiente e l'economia; e) definizione di standards intesi a migliorare l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per ammortizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali; d) sviluppo e incoraggiamento dell'iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures; e) promozione dell'utilizzo delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l'ambiente; f) incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il co finanziamento; g) sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l'efficienza energetica; h) incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese;

i) sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l'efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria; j) istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche. 3. Nell'attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.

Parte III Cooperazione internazionale Articolo 9 Settori di cooperazione La cooperazione tra le Parti contraenti può assumere qualsiasi forma opportuna. I settori che si prestano alla cooperazione sono elencati in allegato.

Parte IV Disposizioni amministrative e giuridiche Articolo 10 Funzioni della Conferenza della Carta 1. Tutte le decisioni adottate dalla Confederazione della Carta conformemente al presente protocollo sono adottate unicamente dalle Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia che sono Parti contraenti del presente protocollo. 2. La Conferenza della Carta si adopera per adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo, procedure per controllare e facilitare l'attuazione delle sue disposizioni, compresi obblighi di relazione e per individuare settori di cooperazione, conformemente all'articolo 9.

Articolo 11 Segretariato e finanziamento 1. Il Segretariato istituito dall'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito del presente protocollo e fornisce altri servizi a sostegno del protocollo che possono di volta in volta essere richiesti, previa approvazione dalla Conferenza della Carta. 2. Le spese del Segretariato e della Conferenza della Carta derivanti dal presente protocollo sono a carico delle Parti contraenti di esso, in relazione alla loro capacità contributiva, determinata in base alla formula di cui all'allegato B al trattato sulla Carta dell'energia.

Articolo 12 Votazione 1. L'unanimità delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni, è necessaria per le decisioni riguardanti: a) l'adozione di modifiche al presente protocollo; e b) l'approvazione di adesioni al presente protocollo in base all'articolo 16. Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente protocollo prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, le decisioni riguardanti questioni non di bilancio sono prese a maggioranza di delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta nella quale sono decise tali questioni. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 rappresentano complessivamente almeno dei contributi totali valutati. 2. Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti Presenti e Votanti» si intendono le Parti contraenti del presente protocollo, presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 3. Salvo quanto previsto al paragrafo 1 per le questioni di bilancio, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 4. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente protocollo a condizione che detta organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 5. Qualora si verfichino persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente protocollo, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di voto di detta Parte contraente.

Articolo 13 Rapporto con il trattato della Carta dell'energia 1. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente protocollo e le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, prevalgono le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, nella misura del contrasto. 2. L'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle votazioni nell'ambito della Conferenza della Carta su emendamenti al presente protocollo che assegnano compiti e funzioni alla Conferenza della Carta o al Segretariato la cui fissazione è prevista nel Trattato sulla Carta dell'energia.

Parte V Disposizioni finali Articolo 14 Firma II presente protocollo è aperto a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995 alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica i cui rappresentanti hanno firmato la Carta e il Trattato sulla Carta dell'energia.

Articolo 15 Ratifica, accettazione o approvazione II presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 16 Adesione II presente protocollo è aperto, a decorrere dalla data in cui il protocollo è stato chiuso alla firma, all'adesione degli Stati e delle Organizzazione regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta e che sono Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 17 Emendamenti 1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente protocollo. 2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta. 3. Gli emendamenti al presente protocollo i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta, sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente protocollo sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il 30° giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno 3/4 delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il 30° giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.

Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte di uno Stato o di un'Organizzazione regionale di integrazione economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia ovvero alla data in cui entra in vigore il Trattato sulla Carta dell'energia, se successiva. 2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica per il quale il Trattato sulla Carta dell'energia sia entrato in vigore e che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o che vi aderisca dopo che il protocollo è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale di integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Articolo 19 Riserve Non si possono formulare riserve al presente protocollo.

Articolo 20 Recesso 1. In qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dallo stesso mediante notifica scritta al depositario del suo recesso. 2. Qualsiasi Parte contraente che recede dal Trattato sulla Carta dell'energia è considerata anche come recedente dal presente protocollo. 3. Il recesso di cui al paragrafo 1 ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario. Il recesso di cui al paragrafo 2 ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia.

Articolo 21 Depositario II Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente protocollo.

Articolo 22 Testi autentici In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo.

Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno millenovecentono vantaquattro.

Seguono le firme

Allegato

Elenco illustrativo e non esaustivo di possibili settori di cooperazione, ai sensi dell'articolo 9

Sviluppo di programmi di efficienza energetica, compresa l'individuazione degli ostacoli e dei potenziali in materia di efficienza energetica ed elaborazione di norme di etichettatura e di efficienza. Valutazione dell'impatto del ciclo dell'energia sull'ambiente. Elaborazione di misure economiche, legislative e regolamentari. Trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e joint ventures industriali disciplinati dai regimi internazionali sui diritti di proprietà e altri accordi internazionali applicabili. Ricerca e sviluppo. Istruzione, formazione, informazione e statistiche. Individuazione e valutazione di misure quali strumenti fiscali o altri strumenti basati sul mercato, comprese autorizzazioni commerciabili per tener conto dei costi e dei vantaggi esterni, soprattutto ambientali. Analisi energetica e formulazione di politiche su:

  • valutazione dei potenziali di efficienza energetica;

  • analisi e statistiche sulla domanda di energia;

  • elaborazione di misure legislative e regolamentari;

  • pianificazione integrata delle risorse e gestione dal lato della domanda;

  • valutazione dell'impatto ambientale, compreso quello di grandi progetti energetici. Valutazione di strumenti economici intesi a migliorare l'efficienza energetica e di obiettivi ambientali. Analisi dell'efficienza energetica nei seguenti settori: raffinazione, conversione, trasporto e distribuzione di idrocarburi. Miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione e nella trasmissione di elettricità:

  • cogenerazione;

  • componenti di centrali (caldaie, turbine, generatori, ecc.);

  • integrazione di rete. Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia:

  • norme di isolamento termico, energia solare attiva e ventilazione;

  • riscaldamento di locali e sistemi di aria condizionata;

  • bruciatori ad alto rendimento e a basse emissioni di NOX;

  • tecnologie per contatori e misurazioni individuali;

  • elettrodomestici ed illuminazione.

Servizi municipali e di comunità locali:

  • sistemi di teleriscaldamento;

  • sistemi efficienti di distribuzione del gas;

  • tecnologie di pianificazione energetica;

  • gemellaggio di città o di altri enti territoriali pertinenti;

  • gestione dell'energia nelle città e negli edifici pubblici;

  • gestione dei rifiuti e recupero di energia dai rifiuti. Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore industriale:

  • joint ventures;

  • cascata energetica, cogenerazione e recupero di calore dai rifiuti;

  • audit energetici. Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti:

  • standards prestazionali per autoveicoli;

  • sviluppo di infrastrutture di trasporto efficienti. Informazione:

  • sensibilizzazione;

  • basi di dati: accesso, specifiche tecniche, sistemi di informazione;

  • diffusione, raccolta e collazione di informazioni tecniche;

  • studi comportamentali. Formazione e insegnamento:

  • scambio di manager energetici, funzionari, tecnici e studenti;

  • organizzazione di corsi di formazione internazionali. Finanziamento:

  • elaborazione di un quadro giuridico;

  • finanziamento tramite terzi;

  • joint ventures;

  • co finanziamento.

Testo Atto finale originale della Conferenza della Carta europea dell'energia

I. La sessione plenaria finale della Conferenza della Carta europea dell'energia si è svolta a Lisbona il 16-17 dicembre 1994. Ad essa hanno partecipato rappresentanti de: la Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, Australia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica dell'Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Geòrgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica dell'Uzbekistan (qui di seguito designati «i rappresentanti») nonché, osservatori di taluni Paesi e organizzazioni internazionali invitati.

Antecedenti II. Alla riunione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi suggerì di catalizzare e accelerare la ripresa economica nell'Europa orientale e nell'allora Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche attraverso la cooperazione nel settore dell'energia. La proposta fu accolta positivamente dal Consiglio che invitò la Commissione delle Comunità europee a studiare le modalità migliori per attuare questa cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l'idea di una Carta europea dell'energia. Dopo il dibattito sulla proposta della Commissione in seno al Consiglio, le Comunità europee hanno invitato gli altri Paesi dell'Europa occidentale ed orientale, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e i membri non europei dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partecipare ad una conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati sulla Carta europea dell'energia. Vari altri Paesi ed organizzazioni internazionali sono stati invitati a partecipare alla Conferenza europea sulla Carta dell'energia come osservatori.

Carta europea dell'energia

I negoziati sulla Carta europea dell'energia sono terminati nel 1991 e la Carta è stata adottata con la firma di un documento conclusivo alla conferenza svoltasi a l'Aia il 16-17 dicembre 1991. I Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono quelli elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori. I Firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati: - a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione il più presto possibile negoziando in buona fede un accordo di base ed i protocolli. La Conferenza della Carta europea dell'energia ha pertanto avviato i negoziati su un accordo di base - nominato successivamente Trattato sulla Carta dell'energia - inteso a promuovere la cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in materia di investimenti, transito e commercio. Esso ha anche avviato negoziati sui protocolli nei settori dell'efficienza energetica, della sicurezza nucleare e degli idrocarburi, anche se in quest'ultimo caso, i negoziati sono stati successivamente sospesi fino al completamento del Trattato sulla Carta dell'energia. I negoziati relativi al trattato sulla Carta dell'energia e al protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994.

Il trattato sulla Carta dell'energia

III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del Trattato sulla Carta dell'energia (in appresso denominato il «Trattato») che figura nell'allegato 1 e delle decisioni al riguardo che figurano nell'allegato 2 e hanno convenuto che il Trattato sia aperto alla firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Clausole interpretative

IV. Nel firmare l'Atto finale, i rappresentanti hanno convenuto di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative qui di seguito.

1 Trattato in generale

a) i rappresentanti sottolineano che le disposizioni del Trattato sono state convenute tenendo presente la natura specifica di questo, inteso a fornire un quadro giuridico per promuovere la cooperazione a lungo termine in un settore particolare e non possono pertanto essere interpretate come un precedente nel contesto di altri negoziati internazionali. b) Le disposizioni del Trattato non: i) impongono ad alcuna Parte contraente di introdurre l'obbligo dell'accesso di terzi; ovvero

Carta europea dell'energia

ii) impediscono l'uso di sistemi di determinazione dei prezzi che applichino prezzi identici ai clienti in località diverse, nell'ambito di una categoria particolare di consumatori. e) Le deroghe al trattamento della nazione più favorita non devono contemplare misure specifiche per un investitore o un gruppo di investitori, bensì misure di applicazione generale. 2. Articolo 1, paragrafo 5 a) Resta inteso che il Trattato non conferisce diritti a avviare attività economiche diverse dalle attività economiche nel settore dell'energia. b) Le seguenti attività sono esempi di attività economica nel settore dell'energia. i) la prospezione e l'esplorazione nonché l'estrazione, ad esempio, di petrolio, gas, carbone ed uranio; ii) la costruzione e l'esercizio di impianti di generazione dell'energia, compresi quelli eolici e quelli alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili; iii) il trasporto, la distribuzione, l'immagazzinamento e l'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, ad esempio mediante reti e condotte di trasmissione e distribuzione o linee ferroviarie dedicate nonché la costruzione dei relativi impianti, compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e i fanghi di carbone; iv) l'eliminazione e Io smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettronucleari; v) lo smantellamento di impianti connessi con la produzione di energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di petrolio e impianti di generazione dell'energia; vi) la commercializzazione e la vendita nonché gli scambi di materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di benzina, e vii) attività di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e progettazione connesse con le attività sopra menzionate, comprese quelle volte a migliorare l'efficienza energetica. 3. Articolo 1, paragrafo 6 A fini di chiarezza, in merito alla questione se un investimento effettuato nell'area di una Parte contraente, sia controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di un'altra Parte contraente, il controllo di un investimento significa controllo in fatto, determinato dopo esame delle circostanze fattuali in ogni situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l'investitore:

a) l'interesse finanziario nell'investimento, ivi inclusa la remunerazione del capitale; b) la capacità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione e le operazioni dell'investimento; e

Carta europea dell'energia

c) la capacità di esercitare un'influenza rilevante sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organismo di gestione. Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo è tenuto a dimostrarne l'esistenza.

4 Articolo 1, paragrafo 8

In linea con la politica dell'Australia sugli investimenti esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di 10 milioni o più di dollari australiani, ad opera di un interesse estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento, anche se detto interesse estero gestisce già un'attività simile in Australia.

5 Articolo 1, paragrafo 12

I rappresentanti riconoscono la necessità di una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente più rigorosi standards accettati a livello internazionale.

6 Articolo 5, paragrafo 1

L'accordo dei rappresentanti sull'articolo 5 non comporta alcuna presa di posizione in ordine al fatto o alla misura in cui le disposizioni dell'«Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi», allegato all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, siano o meno implicite negli articoli III e XI del GATT.

7 Articolo 6

a) La condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 deve essere definita dalle Parti contraenti in conformità alle loro leggi e può comprendere comportamenti abusivi. b) I termini «applicazione» e «applica» comprendono l'azione di una Parte contraente secondo le leggi che disciplinano la concorrenza mediante investigazioni, procedure legali o misure amministrative come pure mediante qualsiasi decisione o nuova legge per rilasciare o confermare un'autorizzazione.

8 Articolo 7, paragrafo 4

La legislazione applicabile comprenderebbe disposizioni riguardanti la protezione dell'ambiente, l'utilizzazione del suolo, la sicurezza, o gli standards tecnici.

9 Articoli 9, 10 e parte V

I programmi di una Parte contraente che prevedono prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a facilitare gii scambi o gli investimenti

Carta europea dell'energia

all'estero non connessi a investimenti o attività correlate di investitori di altre Parti contraenti nella sua area, possono essere soggetti a vincoli in materia di partecipazione ad essi.

10 Articolo 10, paragrafo 4

II trattato aggiuntivo specificherà le condizioni di applicazione del trattamento descritto all'articolo 10, paragrafo 3. Queste condizioni comprenderanno, tra l'altro, disposizioni relative alla vendita o altre forme di dismissione di beni pubblici (privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli.

11 Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6

Le Parti contraenti possono tenere conto di qualsiasi correlazione tra le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 e quelle dell'articolo 29, paragrafo 6.

12 Articolo 14, paragrafo 5

Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni di detto accordo non siano in contraddizione con i suoi obblighi ai sensi dello statuto dell'accordo del Fondo monetario internazionale.

13 Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Spetta a ciascuna Parte contraente decidere in che misura la valutazione e il monitoraggio dell'impatto ambientale debba essere soggetto a requisiti legali, stabilire le autorità competenti ad adottare decisioni su detti requisiti e le opportune procedure da seguire.

14 Articoli 22 e 23

Con riferimento agli scambi di materiali e progetti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23.

15 Articolo 24

Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del GATT, come riconosciuto dall'articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui all'articolo 24.

16 Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non va interpretato nel senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III del Trattato nel suo diritto interno.

Carta europea dell'energia

17 Articoli 26 e 27

II riferimento agli obblighi del Trattato nella penultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate da organizzazioni internazionali, anche se giuridicamente vincolanti, ovvero di trattati entrati in vigore an- • tecedentemente al 1° gennaio 1970.

18 Articolo 29, Paragrafo 2, lettera a)

a) Qualora una disposizione del GATT 1947 o di un atto correlato cui si fa riferimento nel presente paragrafo preveda un'azione collettiva dei membri del GATT, resta inteso che la Conferenza della Carta compie tale azione. b) II concetto «in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e ai prodotti energetici» non va inteso come riferimento ai casi in cui un membro del GATT ha invocato l'articolo XXXV del GATT, cessando quindi di applicare il GATT nei confronti di un altro membro del GATT, ma applica tuttavia unilateralmente di fatto alcune disposizioni del GATT nei confronti di detto altro membro del GATT.

19 Articolo 33

La Conferenza provvisoria della Carta dovrebbe quanto prima decidere le migliori modalità per attuare l'obiettivo del titolo III della Carta europea dell'energia, cioè che i protocolli siano negoziati nei settori di cooperazione elencati al titolo III della Carta.

20 Articolo 34

a) II Segretario Generale provvisorio dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con altri organismi internazionali per appurare le condizioni alle quali essi possano accettare di svolgere dei compiti derivanti dal Trattato e dalla Carta. Il Segretario Generale provvisorio può riferirne alla Conferenza provvisoria della Carta nella riunione che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, deve essere convocata non oltre 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato. b) La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

21 Articolo 34, paragrafo 3, lettera m)

I cambiamenti tecnici degli allegati possono ad esempio, comprendere l'eliminazione dall'elenco dei non firmatari o dei firmatari che hanno manifestato l'intenzione di non ratificare oppure aggiunte agli allegati N e VC. Resta inteso che il Segretariato proponga questi cambiamenti, ove opportuno, alla Conferenza della Carta.

Carta europea dell'energia

22 Allegato TFU, punto 1

a) Se alcune Parti di un accordo di cui al paragrafo 1 non hanno firmato o non hanno aderito al Trattato al momento previsto per la notifica, le Parti dell'accordo che hanno firmato o che hanno aderito al Trattato possono effettuare la notifica per proprio conto. b) Non è prevista in generale la necessità di notificare accordi di natura puramente commerciale in quanto questi accordi non sollevano un problema di conformità rispetto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) anche ove essi siano stati sottoscritti da agenzie statali. La Conferenza della Carta potrebbe tuttavia chiarire, ai fini dell'allegato TFU, quali tipi di accordi, cui si fa riferimento all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), necessitino o meno una notifica ai sensi dell'allegato.

Dichiarazioni

V. I rappresentanti hanno dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 2 non deve essere interpretato in modo da consentire di eludere l'applicazione delle altre disposizioni del Trattato. VI. I rappresentanti hanno inoltre preso nota delle seguenti dichiarazioni relative al Trattato:

1 Articolo 1, paragrafo 6

La Federazione russa desidera che sia riesaminato nei negoziati relativi al trattato aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, il problema del rilievo della legislazione nazionale rispetto alla questione del controllo, come espressa nella clausola interpretativa sull'articolo 1, paragrafo 6.

2 Articolo 5 e articolo 10, paragrafo 11

L'Australia fa presente che le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 11 non riducono i suoi diritti ed obblighi in forza del GATT, ivi compreso quanto contenuto nell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi allegati all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, segnatamente riguardo alla lista di eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che essa considera incompleta. L'Australia fa inoltre presente che non sarebbe opportuno per gli organi di risoluzione delle controversie istituiti ai sensi del Trattato di dare interpretazioni degli articoli III e XI del GATT nell'ambito di controversie fra parti del GATT ovvero fra un investitore di una parte del GATT ed un'altra parte del GATT. Essa considera che, riguardo all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 11 fra un investitore ed una parte del GATT, l'unica questione che possa essere considerata ai sensi dell'articolo 26 è quella del lodo arbitrale nel caso in cui un collegio GATT o l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC statuisca che una misura di investimento connessa al commercio mantenuta dalla Parte con-

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traente è incompatibile con le sue obbligazioni ai sensi del GATT o dell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi.

3 Artìcolo 7

Le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia dichiarano che le disposizioni dell'articolo 7 sono soggette alle norme convenzionali del diritto internazionale sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto internazionale generale. Essi dichiarano inoltre che l'articolo 7 non incide sull'interpretazione del diritto internazionale vigente sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini e non deve essere interpretato in tal senso.

4 Artìcolo 10

II Canada e gli Stati Uniti dichiarano entrambi che intendono applicare le disposizioni dell'articolo 10 alla luce delle considerazioni seguenti: Dovranno essere considerate caso per caso le circostanze per determinare il trattamento da riservare agli investitori di altre Parti contraenti e ai loro investimenti. Un raffronto tra il trattamento riservato agli investitori di una Parte contraente o gli investimenti di investitori di una Parte contraente e gli investimenti o gli investitori di un'altra Parte contraente, è valido unicamente se è effettuato tra investitori e investimenti in circostanze analoghe. Nel determinare se il trattamento differenziale di investitori o investimenti sia compatibile con l'articolo 10, si deve tener conto di due fattori fondamentali. Il primo fattore riguarda gli obiettivi politici delle Parti contraenti in vari campi nella misura in cui essi sono compatibili con i principi di non discriminazione stabiliti dall'articolo 10. Legittimi obiettivi politici possono giustificare il trattamento differenziale di investitori esteri o dei loro investimenti per riflettere una dissomiglianza di circostanze pertinenti tra questi investitori e investimenti e le loro controparti nazionali. Per esempio, l'obiettivo di garantire l'integrità di un sistema finanziario nazionale, giustificherebbe ragionevoli misure prudenziali rispetto a investitori o investimenti esteri, mentre nel caso di investitori o investimenti nazionali queste misure non sarebbero necessarie per garantire il conseguimento degli stessi obiettivi. Gli investitori esteri o i loro investimenti non si situano pertanto «in circostanze simili» a quelle degli investitori nazionali o dei loro investimenti. Di conseguenza, anche se una misura di questo tipo concede il trattamento differenziale, essa non sarebbe in contrasto con l'articolo 10. Il secondo fattore riguarda la congruità della motivazione della misura sul fatto che l'investitore o l'investimento di cui si tratta, è di proprietà estera oppure è sotto controllo estero. Una misura riguardante in modo specifico gli investitori in quanto stranieri, senza sufficienti motivazioni politiche di compensazione, in linea con il paragrafo precedente, sarebbe contraria ai principi dell'arti-

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colo 10. L'investitore o l'investimento estero si situerebbero in «circostanze simili» rispetto all'investitore nazionale e ai loro investimenti e la misura sarebbe contraria all'articolo 10.

5 Articolo 25

Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano che, in conformità dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea: a) le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, in conformità alla parte terza, titolo III, capo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nella Comunità devono, a tal fine, avere un legame effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri; b) con i termini «società o imprese» si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro. Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano inoltre che: II diritto comunitario contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l'applicazione dell'articolo 25 consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

6 Articolo 40

La Danimarca ricorda che la Carta europea dell'energia non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faroer sino al ricevimento di una notificazione a tal fine da parte dei governi locali della Groenlandia e delle Isole Faroer. A tal riguardo, la Danimarca dichiara che l'articolo 40 del Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Far0er.

7 Allegato G, Punto 4

a) Le Comunità europee e la Federazione russa dichiarano che gli scambi di materiali nucleari tra di loro sono disciplinati, in attesa di raggiungere un altro accordo, dalle disposizioni dell'articolo 22 dell'accordo di partenariato e cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Federazione russa dall'altro, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, lo scambio di lettere ad esso allegato e la connessa dichiarazione congiunta, e che le controversie riguardanti questi scambi saranno soggette alle procedure di detto accordo.

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b) Le Comunità europee e l'Ucraina dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina. Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. e) Le Comunità europee e il Kazakistan dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione siglato a Bruxelles il 20 maggio 1994 gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kazakistan. Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. d) Le Comunità europee e il Kirghizstan dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione siglato a Bruxelles il 31 maggio 1994 gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kirghizstan. Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. e) Le Comunità europee e il Tagikistan dichiarano che, gli scambi reciproci

di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Tagikistan. Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

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f) Le Comunità europee e l'Uzbekistan dichiarano che, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Uzbekistan. Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

D protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati VII. La Conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati che figura nell'allegato 3.

La Carta europea dell'energia Vili. La Conferenza provvisoria della Carta e la Conferenza della Carta contemplata dal Trattato sono d'ora innanzi responsabili per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia e sulla Carta europea dell'energia così adottata.

Documentazione IX. Gli atti dei negoziati della Conferenza europea della Carta dell'energia saranno depositati al Segretariato.

Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenò vecentono vantaquattro.

Seguono le firme

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia e del relativo Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati del 24 maggio 1995

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1995 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 33 Cahier Numero

Geschäftsnummer 95.040 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 22.08.1995 Date Data

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