FF 1995 IV 229
Messaggio concernente diverse convenzioni e protocolli internazionali nell'ambito della navigazione marittima e interna come pure la modificazione della legge sulla navigazione marittima del 3 maggio 1995
#ST# 95.031
Messaggio concernente diverse convenzioni e protocolli internazionali nell'ambito della navigazione marittima e interna come pure la modificazione della legge sulla navigazione marittima
del 3 maggio 1995
Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di:
decreto federale concernente diverse convenzioni e protocolli internazionali nell'ambito della navigazione marittima;
decreto federale concernente la Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI);
di modificazione della legge sulla navigazione marittima. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
3 maggio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1995-257 8 Foglio federale. 78° anno. Voi. IV 229
Compendio
// presente messaggio esamina tre convenzioni e due protocolli relativi a convenzioni internazionali, che vertano sui seguenti problemi:
Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi: mira a limitare i danni in caso di grave inquinamento da idrocarburi causato da un incidente marittimo.
Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 27 novembre 1992: istituisce, appunto, un fondo internazionale per i danni conseguenti a inquinamento da idrocarburi, che oltrepassano il limite di responsabilità del proprietario della nave e dell'armatore. Il fondo è alimentato da contributi prelevati sul trasporto marittimo di idrocarburi.
Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi: prevede un aumento dei limiti della responsabilità civile del proprietario della nave e dell'armatore per i danni conseguenti a inquinamento da idrocarburi.
Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI): istituisce una regolamentazione internazionale uniforme della responsabilità nella navigazione interna, corrispondente al diritto marittimo, che pone però alcuni interrogativi riguardo al campo d'applicazione e alla formulazione di riserve. Visto che la Convenzione comporta un'unificazione multilaterale del diritto, la sua approvazione sottosta al referendum. La forma del messaggio collettivo è stata scelta per motivi di razionalità ed è giustificata dalla correlazione fra la materia dei differenti progetti.
Messaggio
I Parte generale II Introduzione Può stupire che la Svizzera, in quanto Stato continentale, disponga di una moderna flotta d'alto mare, con 20 navi di una portata lorda di circa 700000 t, che figura al 69° posto nella scala mondiale. Le sue origini risalgono alle due Guerre mondiali, le quali hanno dimostrato che nelle crisi internazionali soltanto una flotta commerciale svizzera poteva assicurare al nostro Paese un adeguato approvvigionamento economico. Oggi, la flotta svizzera è composta in gran parte da mercantili per il trasporto di merci al dettaglio e in blocco, da una nave «roll on/roll off» (con sistema di carico e scarico a rotazione orizzontale) e da cinque navi cisterna per il trasporto di vino e sostanze chimiche. Il traffico marittimo mondiale ha raggiunto una densità tale da rendere assolutamente necessaria una regolamentazione internazionale riconosciuta da tutti per garantire la sicurezza della navigazione marittima e la protezione dell'ambiente. L'Organizzazione marittima internazionale (OMI; International Maritime Organization, IMO), organizzazione specializzata delle Nazioni Unite con sede a Londra, di cui la Svizzera è membro, ha ampiamente contribuito alla cooperazione in materia tecnica e di regolamentazioni fra le nazioni marittime e quindi alla messa a punto di un ordinamento giuridico uniforme. Sotto la consulenza e la direzione dell'OMI sono state infatti elaborate numerose convenzioni che unificano le regole della navigazione marittima internazionale e ne favoriscono la sicurezza. Due delle tre convenzioni e i due protocolli esposti nel presente messaggio mirano in particolare a un consolidamento della sicurezza della navigazione. La Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento marino da idrocarburi si prefigge di ridurre il rischio di forte inquinamento da idrocarburi in caso di incidente marittimo, mediante l'armonizzazione internazionale delle misure preventive. La Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 27 novembre 1992 prevedono, appunto, l'istituzione di un fondo internazionale per coprire le spese per eliminare i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi.
Il Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi prevede un aumento dei limiti di responsabilità degli armatori. Per assicurare una protezione efficace del mondo marino contro i danni ecologici causati dalla navigazione è necessario elaborare disposizioni internazionali adeguate e attuabili. La navigazione in alto mare e quella interna sono ormai impensabili senza accordi internazionali. Uno Stato continentale come la Svizzera è particolarmente interessato a un ordinamento giuridico internazionale chiaro e completo. Le convenzioni e i protocolli menzionati contribuiscono in
ampia misura a consolidare e sviluppare questo ordinamento giuridico nell'interesse di una navigazione sicura e rispettosa dell'ambiente. Proponendo di ratificare le convenzioni e i protocolli contenuti nel presente messaggio garantiamo contemporaneamente il sostegno della Svizzera, postulato nel 1993 dal Consigliere nazionale Tschopp e da dieci cofirmatari, agli forzi internazionali volti a una maggiore sicurezza della navigazione in alto mare e a una migliore protezione dell'ambiente marino. La Svizzera è collegata al mare dal Reno, una via navigabile naturale. La navigazione sicura e libera su questa via è dunque d'importanza vitale per il nostro Paese. La Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868 (Atto di Mannheim), sulla quale si basano i lavori della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR) a Strasburgo, garantisce la libera circolazione dei battelli sul Reno. Con la collaborazione degli Stati membri, la CCNR ha elaborato la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI), al fine di stabilire una regolamentazione uniforme della responsabilità su tutto il corso del Reno. Gli armatori di battelli della navigazione interna hanno così la certezza che la loro responsabilità in caso di sinistro è uguale su tutto il Reno, da Basilea fino al mare aperto. Questa unificazione del diritto favorirà la navigazione dei battelli sul Reno e riveste quindi grande importanza per la Svizzera. La Convenzione di Strasburgo è aperta in primo luogo alla ratifica degli Stati membri della CCNR e al Lussemburgo. In una seconda fase, gli altri Stati europei avranno la possibilità di aderirvi. Questo accordo rappresenta un importante contributo all'unificazione del diritto concernente la navigazione interna in tutta l'Europa e agevolerà quindi la collaborazione fra i bacini del Reno e del Danubio. Inoltre, devono essere aumentati i limiti di responsabilità per il trasporto di merci pericolose. L'adozione di questa Convenzione richiede adeguamenti minimi della legge federale sulla navigazione marittima.
12 Esito della procedura preliminare La Commissione svizzera della navigazione marittima, in seno alla quale sono rappresentati autorità e ambienti privati particolarmente interessati alla navigazione marittima, il 28 febbraio 1995 si è dichiarata favorevole all'adozione delle convenzioni e protocolli esposti nel presente messaggio. Anche le autorità e istituzioni che si occupano della navigazione sul Reno (Direzione della navigazione sul Reno, Basilea; Associazione svizzera della navigazione) approvano l'adozione della Convenzione di Strasburgo.
2 Parte speciale 21 Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi 211 Situazione iniziale L'Organizzazione marittima internazionale (OMI), con sede a Londra, ha elaborato una serie di convenzioni e di prescrizioni, ratificate dalla Svizzera, che sono fondamentali per la protezione del mare dall'inquinamento, specie da quello dovuto agli idrocarburi. Citiamo ad esempio la Convenzione internazionale del 12 maggio 1954 '' concernente la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 29 novembre 19692} sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamenti da idrocarburi e i Protocolli del 1976 e 1984, il Protocollo del 17 febbraio 197 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi e la Convenzione internazionale del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie. Il presente messaggio vi propone anche di adottare la Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (cfr. n. 22). I recenti incidenti di petroliere hanno mostrato che gli equipaggi delle navi spesso non sono sufficientemente qualificati per adottare con tempestività le misure per limitare i danni conseguenti all'inquinamento da idrocarburi. A prescindere da questo fattore umano, la carente cooperazione internazionale è stata in diversi casi una concausa dell'inefficacia e del ritardo degli interventi. La nuova Convenzione si prefigge di colmare, nei limiti del possibile, queste lacune consolidando in particolare la cooperazione con altri Stati e con TOMI. Concretamente, s'impone alle navi di disporre sempre a bordo di un piano d'emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi. I capitani o le altre persone responsabili della nave come anche i piloti dell'aviazione civile sono tenuti a informare le autorità nazionali competenti designate a tal fine. Le misure di protezione dell'ambiente marino corrispondono a quelle prescritte agli Stati
dalla parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo del 10 dicembre 1982 (cosiddetta UNCLOS III). Sebbene la flotta elvetica d'alto mare sia di dimensioni piuttosto ridotte rispetto alla flotta internazionale (essa rappresenta circa l'uno per mille della flotta commerciale mondiale) e non disponga attualmente di petroliere, la Svizzera dovrebbe sostenere gli sforzi intrapresi per migliorare la sicurezza sui mari
" RS 0.814.288.1
mondiali e per garantire una protezione più efficace dai danni conseguenti all'inquinamento marino da idrocarburi. Oltre i prodotti a base di idrocarburi di ogni genere e forma del carico, la Convenzione riguarda anche i depositi di combustibile della nave e i residui di carico. È previsto di estendere la Convenzione ad altre merci pericolose e nocive Ciò si applicherebbe anche alle navi battenti bandiera svizzera.
212 Commento della Convenzione Nell'articolo 3, la Convenzione esige che le navi battenti bandiera di uno Stato contraente abbiano a bordo un piano di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, conformemente alle corrispondenti disposizioni adottate dall'OMI («oil pollution emergency plan»). Gli Stati costieri sono autorizzati a controllare il rispetto di quest'obbligo tramite autorità competenti da loro designate. Secondo l'articolo 4, il capitano o altre persone responsabili della nave devono segnalare immediatamente allo Stato costiero più vicino ogni evento che abbia causato, o rischi di causare, una fuga di idrocarburi, conformemente alle direttive dell'OMI. L'obbligo di segnalazione vale anche per eventi della stessa natura constatati su altre navi. Anche i piloti di aerei civili devono notificare allo Stato costiero più vicino ogni evento osservato che sia all'origine di un inquinamento da idrocarburi. Queste segnalazioni permetteranno alle autorità degli Stati costieri di adottare tempestivamente i debiti provvedimenti. Esse dovranno procedere a un esame della situazione per determinare se si tratta di un inquinamento da idrocarburi, valutare la cause e le proporzioni dell'inquinamento e informarne senza indugio le autorità degli altri Stati interessati e all'occorrenza TOMI (art. 5). Ogni Stato membro designerà le autorità nazionali competenti (art. 6). La cooperazione internazionale intende intensificare la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi in funzione dei mezzi di ogni Stato. Deve essere garantita la possibilità di mettere a disposizione di un altro Stato, senza ostacoli burocratici, personale qualificato e materiale (art. 7). Un allegato alla Convenzione prevede che in assenza di accordi i costi devono essere assunti dallo Stato che ha richiesto l'aiuto. Uno Stato che adotta di propria iniziativa provvedimenti di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi ne assume le relative spese. Secondo il principio «chi inquina paga», vigente in generale nel diritto internazionale relativo all'ambiente, i costi devono essere assunti da chi è all'origine dell'inquinamento marino. Le autorità che hanno adottato provvedimenti di lotta contro l'inquinamento possono dunque rivalersi nei confronti del proprietario della nave responsabile e del fondo d'indennizzo.
In materia di ricerca e di sviluppo dei provvedimenti di lotta contro le conseguenze di un inquinamento da idrocarburi, gli Stati parte della Convenzione devono instaurare rapporti di reciproca cooperazione in maniera diretta op-
" Risoluzione 10 della Conferenza OMI del 19-30 novembre 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi.
pure, se necessario, per il tramite dell'OMI (art. 8). Essi devono accordarsi reciprocamente un sostegno attivo, specie nell'ambito della formazione di personale e dello scambio di tecnologie (art. 9). Infine, gli Stati membri s'impegnano a concludere accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali in materia di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. Una copia di tali accordi è notificata all'OMI che li trasmette per conoscenza ad altri Stati parte. L'articolo 12 della Convenzione conferisce all'OMI il compito particolare di promuovere e sostenere la trasmissione di informazioni, l'istruzione e la formazione nell'ambito della lotta contro l'inquinamento .marino da idrocarburi come anche l'aiuto tecnico e la cooperazione. Per agevolare l'ulteriore sviluppo della Convenzione in base alle esperienze fatte, l'articolo 14 prevede una procedura semplificata di emendamento degli allegati. Gli emendamenti sono adottati dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'OMI alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Gli emendamenti della Convenzione entrano in vigore solamente per le Parti che ne hanno notificato ufficialmente l'accettazione al Segretario generale dell'OMI. Per contro, l'emendamento di un allegato entra automaticamente in vigore se almeno un terzo delle Parti contraenti non ha sollevato obiezioni. Un emendamento che è in vigore non è applicabile ad uno Stato che ha fatto obiezione. Questa procedura non è nuova Nel nostro Paese, in caso di procedura semplificata, l'accettazione compete al nostro Collegio che deve decidere se fare obiezione contro il relativo emendamento, entro il termine stabilito a tal fine. Per l'accettazione di queste modificazioni non è quindi richiesta la vostra approvazione. In quanto autorità incaricata di condurre gli affari esteri della Confederazione, disponiamo della competenza esclusiva di accettare gli emendamenti oppure, all'occorrenza, di respingerli. La Convenzione è stata aperta alla firma dal 30 novembre 1990 al 29 novembre 1991. Poiché la Svizzera non l'ha firmata, entra ormai in considerazione l'adesione (art. 15). La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento, dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per la Parte interessata (art. 17).
La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la ricezione di 15 ratifiche (art. 16). Visto che finora è stata ratificata da 19 Stati, l'entrata in vigore è fissata al 13 maggio 1995.
213 Ripercussioni sul diritto nazionale Secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19538) sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM) possiamo stabilire, ove occorra, disposizioni suppletive risultanti da convenzioni internazionali vigenti. L'articolo 9 dell'ordinanza del 20 novembre 1956" sulla navigazione marittima deve essere completato citando la nuova Convenzione. ') RS 747.301
In conformità all'articolo 10 dell'ordinanza sulla navigazione marittima, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima dev'essere designato come autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Poiché attualmente non vi sono petroliere battenti bandiera svizzera, il sostegno specifico della formazione per la lotta contro i sinistri che provocano fuoriuscite di idrocarburi per il momento non è urgente. Tale istruzione può tuttavia già essere sostenuta nell'ambito dell'ordinanza del 7 aprile 197610) concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri. Visto che la Convenzione estende anche ai piloti dell'aviazione civile l'obbligo di segnalare casi di inquinamento da idrocarburi osservati, è necessario adeguare l'ordinanza del 22 gennaio 196011' su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile, conformemente all'articolo 63 della legge del 21 dicembre 194812) sulla navigazione aerea.
22 Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e relativo Protocollo del 27 novembre 1992 221 Situazione iniziale La Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (in breve: Convenzione del 1969 sulla responsabilità) 13', approvata dalla Svizzera il 20 marzo 198714) e la Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (in breve: Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo) che il nostro Paese non ha ancora ratificato, costituiscono un sistema globale di protezione delle vittime di catastrofi petroliere in mare. Per poter aderire alla Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo è quindi necessario essere già Parte contraente della Convenzione del 1969 sulla responsabilità che prevede ad un primo stadio la responsabilità causale di diritto civile dei proprietari di petroliere e la limitazione della responsabilità ad un determinato importo, congiunte con l'obbligo di assicurarsi. Se ai sensi della Convenzione del 1969 non vi è responsabilità o se la protezione da essa garantita è insufficiente - a causa della responsabilità limitata oppure per l'insolvenza del responsabile o della sua assicurazione - interviene «il Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» istituito dalla relativa Convenzione del 1971. Il Fondo è dotato di personalità giuridica e ha la propria sede a Londra. È alimentato da contributi dell'industria petrolifera prelevati alla fine di ogni trasporto marittimo il cui porto di scarico è situato in uno Stato parte della Convenzione. Fra il 1979, anno della sua istituzione, e il 1993, il Fondo d'in-
0.814.291; commento nel messaggio del 10 marzo 1986, FF 1986 II 556 n. 124.
dennizzo è intervenuto in 68 casi di inquinamento da idrocarburi causati da petroliere tra cui lo spettacolare incidente della petroliera «Braer» verificatosi nel 1993 di fronte alle Isole Shetland. In quest'occasione il Fondo ha versato circa 21,3 milioni di lire sterline. Ogni Stato che ha ratificato la Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo è tenuto a riconoscere quest'ultimo come una persona giuridica che, secondo la legislazione dello Stato in questione, può godere di diritti e di obblighi ed essere parte in giudizio (art. 2 par. 2 e art. 7 par. 4 della Convenzione del 1971). La capacità giuridica e quella di essere parte sono necessarie affinchè il Fondo possa tutelare i suoi interessi dinanzi ai tribunali degli Stati contraenti. Questa personalità giuridica va distinta dalla posizione di un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale; infatti il Fondo non è un soggetto di diritto internazionale e in particolare non ha la facoltà di stipulare trattati internazionali. In occasione dell'approvazione della Convenzione del 1969 sulla responsabilità non si era ritenuto opportuno approvare simultaneamente la Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo. All'epoca, in effetti, la cerchia degli Stati costieri nei cui porti la Svizzera acquistava prodotti petroliferi non era completa al punto da poter ritenere che tutti i prodotti destinati alla Svizzera fossero tassati nei porti marittimi con i contributi per il Fondo. Di conseguenza, secondo l'articolo 10 paragrafo 1 lettera b della Convenzione, la Svizzera avrebbe dovuto prelevare direttamente i contributi per il Fondo, con un enorme dispendio amministrativo. Nel frattempo tutti gli Stati costieri sono diventati parte della Convenzione e pertanto non vi sono più ostacoli all'adesione della Svizzera alla Convenzione sul Fondo d'indennizzo. Finora la Svizzera aveva lo statuto di osservatore in seno all'Assemblea degli Stati membri del Fondo. Questi ultimi auspicherebbero che la Svizzera, la quale ha partecipato attivamente alla messa a punto della Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo, aderisse in qualità di Stato contraente per fornire una collaborazione diretta e ribadire la propria solidarietà con la comunità degli Stati nelle questioni ambientali. La Svizzera in quanto Stato continentale
non ricorrerà mai all'aiuto del Fondo e perciò la sua capacità di giudizio dei problemi dovrebbe essere oggettiva. Oltre a versare contributi d'indennizzo, il Fondo internazionale assiste gli Stati colpiti da un sinistro causato da una petroliera nell'attuare provvedimenti per prevenire e limitare i danni.
222 Commento della Convenzione La Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo è concepita come complemento alla Convenzione del 1969 e di conseguenza si basa su quest'ultima sia nella terminologia sia nelle questioni giuridiche fondamentali, incluse quelle riguardanti la competenza giurisdizionale. Mentre la Convenzione sulla responsabilità disciplina in primo luogo la responsabilità dei proprietari di petroliere, quella concernente il Fondo prevede un obbligo d'indennizzo per danni che oltrepassano tale responsabilità. Secondo il Protocollo del 1992, la Convenzione
del 1971 non deve essere applicata soltanto ai danni dovuti a inquinamento da idrocarburi sul territorio nazionale di uno Stato contraente, incluso il suo mare costiero, ma anche ai danni provocati da inquinamento nella zona economica esclusiva di 200 miglia marine di uno Stato contraente stabilita conformemente al diritto internazionale (art. 3). Tuttavia, l'obbligo d'indennizzo del Fondo si rivelò ben presto insufficiente. Per questa ragione il 25 maggio 1984 fu sottoscritto un Protocollo di emendamento parziale della Convenzione del 1971, che prevedeva un aumento dell'obbligo d'indennizzo per evento da 30 milioni a un massimo di 135 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Questo limite può essere portato a 200 milioni DSP se almeno tre Stati contraenti versano contributi per un minimo di 600 milioni di tonnellate all'anno. Nel Protocollo del 1984 relativo alla Convenzione sul Fondo d'indennizzo erano state fissate condizioni di entrata in vigore così elevate che non è stato possibile soddisfarle nella pratica. Sarebbe stata necessaria l'adesione di almeno otto Stati che trasportassero complessivamente non meno di 600 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi soggetti a contributo. Questa condizione avrebbe potuto essere adempiuta solamente in caso d'adesione degli Stati Uniti. Per questa ragione il 27 novembre 1992 è stato firmato il nuovo «Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi». Tale documento riprende materialmente le modificazioni del Protocollo del 1984 ma ne agevola l'entrata in vigore condizionandola a un trasporto minimo di soli 450 milioni di tonnellate di prodotti soggetti a contributo negli Stati contraenti. Il Protocollo del 1992 sostituisce interamente quello del 1984 ormai obsoleto. Secondo l'articolo 4 della Convenzione sul Fondo d'indennizzo, tale Fondo deve versare un indennizzo a chiunque abbia subito un danno dovuto a inquinamento e non abbia ottenuto un equo e integrale risarcimento in virtù della Convenzione del 1969 sulla responsabilità per una delle seguenti ragioni: a) la Convenzione sulla responsabilità non prevede obblighi d'indennizzo;
b) il proprietario della nave responsabile secondo la Convenzione sulla responsabilità non dispone di mezzi finanziari sufficienti per adempiere totalmente i propri obblighi o la garanzia finanziaria prescritta dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità non copre i danni; e) il danno oltrepassa l'importo garantito dal proprietario della nave conformemente alla Convenzione sulla responsabilità. L'ultima ipotesi è la più frequente poiché il Protocollo del 1976 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità limita la responsabilità del proprietario della nave a 133 DSP (circa 266 fr.) per ogni tonnellata di registro della nave e al massimo a 14 milioni di DSP (circa 28 mio di fr.). Il nuovo Protocollo del 1992 fissa limiti di responsabilità, indipendenti dalla stazza della nave, pari a un minimo di 3 milioni di DSP (6 mio di fr.) e a un massimo di 59,7 milioni di DSP. Questo importo massimo è raggiunto da una nave cisterna di circa 140 000 unità di tonnellaggio lordo (TL). Per le navi con una stazza compresa fra 5000 e 140000 TL il limite di responsabilità è scaglionato
e prevede per ogni TL superiore a 5000 un importo di 420 DSP. I casi in cui non può essere richiesto un indennizzo al Fondo internazionale (ad es. forza maggiore, colpa delle vittime) sono descritti in maniera restrittiva nell'articolo 4 paragrafi 2 e 3. Per prevenire e limitare i danni da inquinamento, il Fondo può aiutare uno Stato contraente a procurarsi il personale, il materiale e i servizi necessari (art. 4 par. 7 e 8). Il Fondo è finanziato mediante contributi riscossi da persone, ditte e gruppi d'imprese che in uno Stato contraente ricevono per via marittima almeno 150000 tonnellate di prodotti petroliferi soggetti a contributo e sui quali non sono ancora stati pagati contributi in nessun porto (art. 10). L'ammontare dei contributi è fissato annualmente dall'Assemblea del Fondo (art. 12 e 13). Nel 1993 la quantità di idrocarburi soggetti a contributo ammontava a 1 057440227 tonnellate, e il contributo per tonnellata era di 0,003145 DSP. I conti annui del Fondo sono stati sempre chiusi in pareggio e sono controllati annualmente da un organo di revisione esterno. L'Assemblea degli Stati contraenti è l'organo supremo del Fondo. Gli affari sono gestiti'da un Segretariato subordinato all'Amministratore del Fondo. Attualmente esiste ancora il «Comitato esecutivo dell'Assemblea», composto di 15 membri, ma sarà abolito con il Protocollo del 1992 a causa di una sovrapposizione d'incarichi. Per trovare un equilibrio politico ed economico fra la responsabilità del proprietario dei prodotti petroliferi nocivi, da un lato, e del proprietario della petroliera che ne assume il trasporto, dall'altro, la Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo prevedeva che quest'ultimo accordasse al proprietario della nave, la cui responsabilità è stata aumentata dalla relativa Convenzione del 1969, una compensazione corrispondente a circa un quarto dell'ammontare globale della responsabilità (art. 2 par. 1 lett. b e art. 5). Questo rimborso parziale dell'ammontare della responsabilità è stato abolito con il Protocollo del 1992.
223 Ripercussioni sul diritto nazionale L'adesione della Svizzera alla Convenzione del 1971 sul Fondo d'indennizzo e al Protocollo del 1992 non ha conseguenze per il diritto nazionale svizzero e non richiede disposizioni d'esecuzione o d'applicazione. Se il Fondo necessita d'informazioni, le otterrà, come in passato, dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Quando la cerchia degli Stati costieri membri del Fondo sarà completa, i contributi per i prodotti petrolieri in transito nei porti di questi Stati e destinati alla Svizzera saranno versati al Fondo ragione per cui non dovranno più essere riscossi in Svizzera. L'adesione della Svizzera alla Convenzione sul Fondo d'indennizzo non implica conseguenze neppure per quanto riguarda le finanze o il personale.
23 Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 231 Situazione iniziale II 20 marzo 1987 la Svizzera ha approvato la Convenzione internazionale del 29 novembre 196915) sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Convenzione del 1969 sulla responsabilità) e i relativi Protocolli del 19 novembre 1976 e del 25 maggio 1984. Il Protocollo del 1984 che prevede un aumento dei limiti di responsabilità da 14 a 59,7 milioni di DSP (circa 120 mio di fr.) non è mai stato applicato a causa delle condizioni eccessive poste per la sua entrata in vigore. Per questa ragione il 27 novembre 1992 è stato concluso, nell'ambito dell'OMI, il «Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» il quale ha lo stesso tenore di quello del 1984, salvo le condizioni di entrata in vigore che sono state agevolate (cfr. n. 222). Le disposizioni del Protocollo del 1984 sono state commentate nel messaggio del 10 marzo 198616).
232 Commento del Protocollo del 1992 II nuovo Protocollo del 1992 riprende testualmente tutte le disposizioni materiali di quello del 1984. Sono state modificate unicamente le condizioni di entrata in vigore, disciplinate dall'articolo 13, rendendole meno severe. Sono stati inoltre aggiornati i dati e adeguato il riferimento al Protocollo di emendamento della Convenzione sul Fondo d'indennizzo, adottato contemporaneamente. Per un commento dettagliato del contenuto rinviamo al messaggio del 10 marzo 198616) concernente l'approvazione e la modificazione di diverse Convenzioni internazionali relative alla navigazione marittima, come pure la modificazione della legge sulla navigazione marittima.
233 Ripercussioni sul diritto nazionale L'articolo 48 capoverso 3 della legge federale sulla navigazione marittima, nel quale è stabilito che l'armatore di una petroliera è responsabile dei danni da inquinamento secondo gli articoli 1-11 della Convenzione del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, e, dopo la loro entrata in vigore, conformemente ai relativi Protocolli del 19 novembre 1976 e del 25 maggio 1984, deve essere adeguato sostituendo in particolare la data del Protocollo divenuto obsoleto con quella del nuovo Protocollo (27 novembre 1992).
'RS 0.814.291; approvazione: RU 1988 1443 'FF 1986 II 561, n. 124.22
24 Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) 241 Situazione iniziale Da diverso tempo è apparso necessario unificare il diritto concernente le limitazioni della responsabilità nella navigazione interna, specie sul Reno, al fine di garantire una navigazione fluida, non ostacolata da una pluralità di regolamentazioni. In base a tale constatazione la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) ha elaborato la Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI). Il 4 novembre 1988 la Convenzione è stata conclusa e firmata dai membri della CCNR (Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera) e dal Lussemburgo. Essa entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di tre degli Stati membri menzionati. Le rispettive legislazioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno e del Belgio conoscono tutte una limitazione della responsabilità dell'armatore di battelli per la navigazione interna pur con considerevoli differenze, come nel caso del diritto marittimo. Questa situazione ha effetti negativi sulla navigazione interna internazionale. Il diritto concernente la limitazione della responsabilità nella navigazione interna coincideva inizialmente con il diritto marittimo; quest'ultimo nel corso degli ultimi decenni si è però sviluppato sulla base di convenzioni internazionali, dando origine a nuovi sistemi di responsabilità. Si imponeva dunque un adeguamento del diritto concernente la navigazione interna tanto più che nei porti marittimi e nelle vie navigabili che vi affluiscono circolano sia navi d'alto mare che imbarcazioni per la navigazione interna. La Convenzione CLNI elaborata nell'ambito della CCNR 17' mira a un'armonizzazione del diritto marittimo e di quello sulla navigazione interna in questo settore.
242 Limitazione della responsabilità nel diritto svizzero concernente la navigazione La legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM) prevede, nell'articolo 49, una limitazione della responsabilità dell'armatore conformemente alle regole internazionali di diritto marittimo generalmente riconosciute. Secondo l'articolo 126 LNM la limitazione della responsabilità di diritto marittimo è stata dichiarata simultaneamente applicabile alla navigazione internazionale sul Reno. A tale proposito rinviamo al messaggio del 22 febbraio 195218), che tratta in maniera particolareggiata l'istituto della limitazione della responsabilità in diritto marittimo e la sua applicazione alla navigazione sul Reno. L'articolo 49 LNM è stato modificato il 14 dicembre 1965 dopo che la Svizzera ebbe ratificato la Convenzione internazionale del 10 ottobre 195719) concer- 'Cfr. Müller, Walter: Die internationale Vereinheitlichung des Rechts der Haftungsbeschränkung in der Rhein- und Binnenschiffahrt, in: Probleme des Binnenschiffahrtsrechts, vol. V, Heidelberg 1988, p. 99 segg. "*>FF 1952 I 290-293 e 320-322 (ediz. francese).
nenie la limitazione della responsabilità dei proprietari delle navi di mare estendendone l'applicazione alla navigazione internazionale sul Reno in virtù dell'articolo 126 LNM. Solamente le basi di calcolo sono state fissate specificamente per le navi della navigazione interna (cfr. messaggio del 14 maggio 196520) concernente l'approvazione di alcune convenzioni internazionali inerenti alla navigazione marittima). Dopo la ratifica da parte della Svizzera della nuova Convenzione del 19 novembre 197621) sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, il 20 marzo 1987 si è proceduto a un'ulteriore modificazione dell'articolo 49 LNM. Le disposizioni di questa Convenzione sono state dichiarate applicabili anche alla navigazione internazionale sul Reno, in virtù dell'articolo 126 LNM (cfr. messaggio del 10 marzo 198622) concernente l'approvazione e la modificazione di diverse convenzioni internazionali relative alla navigazione marittima, come pure la modificazione della legge sulla navigazione marittima). Nell'ambito della revisione del 20 marzo 1987 della legge sulla navigazione marittima (LNM) fu introdotta nell'articolo 5 capoverso 3 LNM la competenza del nostro Consiglio di fissare gli importi unitari della responsabilità conformemente agli articoli 49 e 126 LNM. Il 22 dicembre 1988 si è quindi proceduto alla revisione dell'ordinanza del 20 novembre 195623) sulla navigazione marittima contemplando in un nuovo articolo 44a sulla limitazione della responsabilità dell'armatore di una nave della navigazione interna, le regole di calcolo e gli importi unitari della responsabilità previsti dalla Convenzione CLNI. Di conseguenza, il diritto nazionale svizzero corrisponde alla nuova convenzione. Altri Stati contraenti della Convenzione CLNI, tra cui l'Olanda e il Belgio, hanno seguito la via della Svizzera adeguando il loro diritto nazionale alle disposizioni della Convenzione ancora prima di ratificarla. Il Belgio ha d'altronde emanato una regolamentazione transitoria con importi unitari della responsabilità più bassi. La Repubblica federale di Germania ha stabilito nel Trattato di Riunificazione RFT-RDT del 31 settembre 1990 che il diritto nazionale della Germania unita dovrà essere adeguato alla Convenzione CLNI. Il Lussemburgo ha già ratificato la Convenzione.
243 Commento della Convenzione CLNI Le disposizioni più importanti della Convenzione di diritto marittimo del 1976 sono state ampiamente commentate nel messaggio summenzionato del 10 marzo 198622). Le stesse argomentazioni possono essere riprese mutatis mutandis per la Convenzione CLNI. L'armatore di una nave della navigazione interna può invocare la limitazione della responsabilità secondo il sistema dei limiti forfettari negli stessi casi previsti per un armatore della navigazione marittima e perdere tale beneficio alle stesse condizioni.
zo'FF 1965 II 43 21 FF 1986 II 562-565, n. 125
Come il diritto nazionale, anche la Convenzione CLNI prevede negli articoli 6 e 7 importi di responsabilità speciali per navi della navigazione interna che non possono essere valutate secondo il tonnellaggio lordo come le navi marittime. Si è resa inoltre necessaria una valutazione diversificata secondo le varie categorie di natanti (battelli motorizzati, zattere, spingitori, chiatte da spinta, battelli per passeggeri) e secondo particolari forme di trazione (convogli rimorchiati, convogli spinti, convogli agganciati). Rispetto al diritto svizzero in vigore fino al 1988, la Convenzione CLNI prevede un notevole aumento dei limiti di responsabilità. Un battello motorizzato per il trasporto di merci con una portata lorda di l'500 t sarebbe oggi soggetto a un contributo di responsabilità di circa 1,5 milioni di franchi svizzeri. La regolamentazione mediante una convenzione è tuttavia opportuna poiché l'unificazione contrattuale del diritto garantisce agli armatori di navi della navigazione interna l'unità delle regole concernenti la loro responsabilità a prescindere dal Paese nelle cui acque essi navigano. Essa garantisce loro anche uguali possibilità d'assicurazione di responsabilità civile e la certezza, dopo l'istituzione di un fondo di garanzia in un determinato Paese, di non dover più rispondere dello stesso danno in un altro Paese.
244 Campo d'applicazione territoriale della Convenzione 244.1 In generale Conformemente all'articolo 15, la Convenzione si applica quando al momento dell'evento, il battello navigava su una delle vie che sottostanno alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 186824) oppure alla Convenzione del 27 ottobre 1956 per la canalizzazione della Mosella. Ciò significa che sul territorio svizzero la Convenzione si applica per principio agli eventi che si producono sul Reno cosiddetto internazionale, ossia fino alla «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea. Secondo l'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, uno Stato può dichiarare in occasione della ratifica o «in qualsiasi momento posteriore» che esso applica la Convenzione anche ad altre vie navigabili situate sul suo territorio. Scopo di tale dichiarazione è far riconoscere ad altri Stati contraenti un fondo di garanzia istituito al di fuori del regime valido per il Reno e la Mosella. Dopo la dichiarazione, le relative disposizioni si applicano direttamente anche alle altre vie navigabili. L'articolo 15 paragrafo 3 consente di ritirare in qualsiasi momento tale dichiarazione. Mentre la Francia, almeno per il momento, preferisce non estendere il nuovo diritto unificato alle sue vie navigabili interne, la Repubblica federale di Germania ha espresso l'intenzione di applicarlo a tutte le vie d'acqua della Germania unificata (cfr. allegato I, D, III, 4 al Trattato di Unificazione del 31 agosto 1990). La questione se la Convenzione CLNI debba applicarsi anche ad altre vie navigabili svizzere necessita di un esame particolare. Attualmente la responsabilità su queste vie navigabili è disciplinata dal diritto delle obbligazioni che prevede
un obbligo d'indennizzo illimitato (ad eccezione del Reno fra Basilea e Rheinfelden, cfr. n. 244.2). L'applicazione della Convenzione CLNI limiterebbe quindi i diritti delle parti lese. Un'applicazione generale è fuori questione considerati i bassi limiti di responsabilità previsti attualmente dalla Convenzione CLNI. Va per contro presa in esame un'applicazione - globale o parziale - alle acque limitrofe. Gioverebbe alla certezza del diritto se lo stesso ordinamento vigesse al di qua e al di là dei confini. Occorre dunque chiedersi se estendere subito la Convenzione a queste vie d'acqua o se autorizzarci almeno a dichiararla applicabile in un secondo tempo. Questo problema deve essere esaminato separatamente per ogni singola via navigabile, o meglio secondo i seguenti gruppi: 1. vie per le quali la Convenzione dev'essere dichiarata applicabile subito (navigazione sul Reno fino a Rheinfelden); 2. vie per le quali la Convenzione dev'essere dichiarata applicabile in un secondo tempo, secondo le circostanze, conferendoci però subito la relativa competenza (il tratto fra Rheinfelden e Neuhausen e tra Sciaffusa e Kreuzlingen, la navigazione sul lago di Costanza, sul «Vecchio Reno» e sul lago Lemano); 3. vie per le quali la questione non si pone (Verbano e Ceresio).
244.2 Vie navigabili per le quali la Convenzione dev'essere
dichiarata applicabile subito Secondo gli articoli 125-127 LNM le disposizioni di diritto marittimo, dichiarate applicabili, valgono anche per la navigazione sul Reno fino a Rheinfelden. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti la limitazione della responsabilità (art. 49 cpv. 1 e 126 cpv. 2 LNM e art. 44« dell'ordinanza sulla navigazione marittima). Per il Reno svizzero, dal confine nazionale vicino a Basilea fino a Rheinfelden, vi è quindi già un ordinamento giuridico unitario della responsabilità dell'armatore di navi della navigazione interna, con limiti di responsabilità corrispondenti alla Convenzione CLNI. Di conseguenza, è opportuno che in occasione della ratifica di tale Convenzione la Svizzera la dichiari applicabile, secondo l'articolo 15 paragrafo 2 della medesima, anche al tratto del Reno fra Basilea e Rheinfelden. La Germania, dal canto suo, ha espresso l'intenzione di applicare in ogni caso la Convenzione al tratto del Reno fino a Rheinfelden. Può così essere garantito un disciplinamento unitario da ambo le parti di questo tratto del Reno che costituisce un confine.
244.3 Vie navigabili per le quali la Convenzione deve essere
dichiarata applicabile in un secondo tempo, secondo le circostanze Per tutti i corsi d'acqua limitrofi citati nel presente capoverso vi è la possibilità per lo Stato confinante interessato di procedere, a seconda delle circostanze, alla ratifica della Convenzione CLNI. In tal caso occorre stabilire se sia più opportuno concordare un ordinamento unificato della responsabilità con gli Stati
gli Stati limitrofi interessati oppure se, nell'interesse di una maggiore responsabilità, vada preso in considerazione un regime differenziato. Per la navigazione sottoposta a concessione continuerà comunque a valere, secondo l'articolo 125 capoverso 3 LNM, una responsabilità illlimitata, sempreché gli attuali limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione CLNI non siano aumentati. Per evitare di dovere consultare nuovamente le vostre Camere su tale questione proponiamo che sia conferita la competenza di estendere all'occorrenza la Convenzione CLNI a questo settore. Mediante un'adeguata dichiarazione del nostro Consiglio la Convenzione CLNI diventerebbe direttamente applicabile anche a questi tratti e di conseguenza verrebbe meno la necessità di elaborare una nuova base legale. Sono interessate le seguenti vie: Attualmente, il tratto navigabile del Reno tra Rheinfelden e Neuhausen non è utilizzato da grandi battelli mercantili, salvo per il trasporto di materiale edile nei cantieri. Per contro, vi sono piccole imprese di navigazione turistica, non sottoposte a concessione in virtù della Convenzione del 10 maggio 187925) tra la Svizzera e il Gran Ducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fino sotto a Basilea. Sul Reno e sul Lago Inferiore di Costanza, tra Scia/fusa e Kreuzungen, vi è un'intensa navigazione di trasporto passeggeri soggetta a concessione. I battelli fanno regolarmente la spola tra una riva e l'altra. Oltre alla navigazione sottoposta a concessione vi sono anche imprese che effettuano corse circolari, corse a senso unico e corse di taxi in base a un permesso, secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 9 agosto 197226) concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso; va infine menzionata l'attività di molti privati in possesso di un battello, ai quali non è richiesto nessun permesso. Le differenze fra la navigazione sottoposta a concessione e quella libera, per quanto riguarda l'ordinamento della responsabilità civile, sono esposte nel numero 245. L'opportunità di istituire un regime unitario di responsabilità civile per i due tipi di navigazione è una questione da risolvere sul piano interno. Anche il lago di Costanza ha un'intensa navigazione di trasporto di persone e merci. Le Ferrovie federali tedesche effettuano corse regolari fra Costanza e
Bregenz lungo la riva tedesca, fra Costanza e Meersburg e sul lago di Ueberlingen. Nella parte svizzera, le FFS assicurano corse di linea, incluse corse circolari. Il servizio di traghetto fra Romanshorn e Friedrichshafen è assicurato da entrambe le compagnie. Per la navigazione sul «Vecchio Reno», dalla sua foce fino al ponte stradale Rheineck-Gaissau, valgono le stesse regole che per il lago di Costanza, secondo il Trattato del 1° giugno 197327' fra l'Austria e la Svizzera. Per il lago Lemano la questione per il momento non si pone, nella misura in cui è poco probabile che la Francia voglia estendere la Convenzione CLNI anche al lago Lemano. Lo stesso vale per la navigazione sul lago di Brenets e sul Doubs. Qualora la situazione dovesse cambiare potrà essere esaminata l'oppor-
tunità della Svizzera di allinearsi. Per motivi di semplicità è bene che al nostro Collegio sia conferita subito la relativa competenza.
244.4 Vie navigabili per le quali la questione non si pone
Visto che l'Italia non ha firmato la Convenzione CLNI e che probabilmente non vi aderirà, non s'impone una decisione della Svizzera riguardo al Verbano e al Ceresio.
245 Campo d'applicazione materiale della Convenzione
Secondo l'articolo 125 capoverso 3 della legge federale sulla navigazione marittima 28', le disposizioni di diritto marittimo non sono applicabili alla navigazione interna «esercitata in virtù di una concessione federale». Quest'ultima sottosta ancora alla legge federale del 28 marzo 190529) su la responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste, che non prevede nessuna limitazione della responsabilità. La Convenzione del 187930' stabilisce la libertà di navigazione sul Reno tra Basilea e Neuhausen e esclude l'obbligo di concessione. Il Trattato del 1° giugno 197331) fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa e la Convenzione del 1° giugno 197332) per la navigazione sul Lago di Costanza sanciscono per principio la libertà di navigazione, ma non escludono disposizioni relative alla concessione per la navigazione professionale (cfr. risp. art. 10 e art. 8). Secondo l'articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 197533) sulla navigazione interna soltanto la Confederazione ha il diritto di trasportare regolarmente e professionalmente persone con battelli. Essa può rilasciare concessioni o autorizzazioni. Questo ordinamento vale, secondo le Convenzioni menzionate, anche per il Lago Inferiore e il lago di Costanza. La Convenzione CLNI non contiene disposizioni sulla navigazione sottoposta a concessione riguardante il trasporto di persone. Tuttavia, come precisato sopra, sul Reno tra Sciaffusa e Costanza come pure sul Lago Inferiore e sul lago di Costanza può essere previsto l'obbligo di concessione per il trasporto di persone, con una conseguente coesistenza di differenti regole di responsabilità. L'opportunità o meno di adeguare il regime di responsabilità della navigazione sottoposta a concessione a quello della rimanente navigazione dovrà quindi essere decisa in occasione di un'eventuale estensione del campo d'applicazione della Convenzione CLNI a queste vie navigabili. In particolare si dovrà decidere se escludere su queste vie navigabili la navigazione sottoposta a concessione in caso di applicazione territoriale della Convenzione.
°) RS 0.747.224.32 ") RS 747.201
246 Riserve
In conformità all'articolo 18 della Convenzione, ogni Stato può formulare riserve che escludano totalmente o parzialmente l'applicazione di disposizioni della Convenzione riguardanti: a. rivendicazioni per danni dovuti a un mutamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua; b. rivendicazioni per danni causati da merci pericolose durante il loro trasporto, nella misura in cui tali rivendicazioni non sono disciplinate da una convenzione internazionale o da una legge nazionale che esclude la limitazione della responsabilità o fissa limiti di responsabilità più elevati di quelli previsti dalla presente Convenzione; e. rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e; d. battelli sportivi o da diporto come anche battelli non impiegati a scopo di lucro; e. chiatte impiegate esclusivamente per il carico e lo scarico nei porti. Le riserve secondo le lettere a, e, d ed e devono essere formulate al momento della ratifica, quelle previste dalla lettera b possono essere espresse anche in un secondo tempo. Ogni riserva può essere revocata in qualsiasi momento. La legge federale del 24 gennaio 199134' sulla protezione delle acque prevede, alla stessa stregua del diritto tedesco, una responsabilità causale illimitata. Come mostra la pratica relativa alla navigazione sul Reno, perfino questa copertura illimitata della responsabilità può essere garantita a condizioni ragionevoli. È dunque opportuno, per ragioni relative alla protezione dell'ambiente, formulare una riserva conformemente all'articolo 18 capoverso 1 lettera a della Convenzione. È probabile, d'altronde, che anche altri Stati rivieraschi del Reno esprimeranno la stessa riserva. Il diritto internazionale è in fase d'evoluzione per quanto riguarda il disciplinamento dei danni causati dal trasporto di merci pericolose. Per questo motivo la Convenzione prevede la possibilità di formulare una riserva anche -dopo la ratifica. Inoltre, la Svizzera sta rivedendo la legge federale sulla protezione dell'ambiente; secondo l'articolo 59a del disegno di revisione, i danni causati da imprese o impianti pericolosi per l'ambiente soggiaceranno a una responsabilità severa e illimitata 35'. Occorre quindi attendere una soluzione definitiva a questo proposito, prima di decidere se formulare una riserva ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. È incontrovertibile che i limiti di
responsabilità previsti dalla Convenzione CLNI per i danni causati dal trasporto di merci pericolose sono troppo bassi; d'altra parte, l'articolo 20 CLNI prevede una procedura semplificata per l'aumento degli importi di responsabilità. A richiesta di uno Stato contraente è discussa la revisione di questi importi e la relativa decisione d'emendamento è adottata alla duplice maggioranza dei due terzi (due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nonché due terzi degli Stati membri della CCNR e il Lussemburgo). L'emendamento entra in vigore se non è > Cfr. a proposito il messaggio relativo a una revisione della legge sulla protezione dell'ambiente; FF 1993 II 1339
oggetto di obiezioni da parte di almeno un terzo degli Stati contraenti, ma non è applicabile per gli Stati che hanno fatto opposizione. Una modifica degli importi massimi di responsabilità è tuttavia possibile al più presto cinque anni dopo l'apertura alla firma e cinque anni dopo l'ultimo emendamento ed esclusivamente nel quadro della procedura semplificata. In Svizzera il nostro Consiglio è l'autorità competente per l'adozione di testi secondo la procedura semplificata (cfr. anche le considerazioni del n. 212). In occasione della ratifica della Convenzione del 197636) sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime la Svizzera non ha formulato nessuna riserva contro la limitazione dei crediti per il salvataggio o la rimozione della nave e del carico. L'articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e della Convenzione CLNI mira a un'unificazione del diritto marittimo e del diritto della navigazione interna e pertanto si può rinunciare a formulare una riserva secondo l'articolo 18 paragrafo 1 lettera e. È controverso se il beneficio della responsabilità debba essere esteso anche ai proprietari di imbarcazioni sportive e da diporto e per questa ragione la Convenzione prevede una corrispondente riserva. Il diritto sulla navigazione interna, con le sue disposizioni speciali ispirate al diritto marittimo, è fondamentalmente improntato alla navigazione professionale. Secondo la definizione giusta l'articolo 125 capoverso 2 LNM, sono ritenute navi della navigazione interna, alle quali s'applicano le disposizioni di diritto marittimo conformemente agli articoli 125-127 LNM, soltanto le navi con una portata lorda di almeno 15 tonnellate, adibite o destinate al trasporto professionale di persone o di cose. Non vi è quindi nessuna possibilità di limitare la responsabilità per le imbarcazioni sportive e da diporto svizzere. Soltanto l'ordinanza del 15 marzo 197137) sugli yacht marittimi svizzeri prevede, oltre all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile di un milione di franchi per sinistro, l'applicazione della limitazione della responsabilità di diritto marittimo ai sensi dell'articolo 49 LNM condizionandola tuttavia a un trasporto di almeno 300 TL. L'articolo 31 della legge federale del 3 ottobre 197538) sulla navigazione interna prevede un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i battelli sportivi e da diporto
salvo quelli impiegati nella navigazione internazionale sul Reno, poiché in questi casi tale obbligo sarebbe incompatibile con il principio della libertà di navigazione. L'assicurazione dev'essere al minimo di 2 milioni di franchi per sinistro e al minimo di 750 000 franchi nel caso dei natanti a vela non motorizzati di dimensioni più ridotte (art. 155 dell'ordinanza dell'8 novembre 197839) sulla navigazione interna). Secondo la Convenzione CLNI la responsabilità minima ammonterebbe a 200 000 DSP (circa 400 000 fr.) per i danni alle persone e a 100000 DSP (circa 200000 fr.) per i danni alle cose (art. 6 par. 1 lett. d). Mentre nei Paesi Bassi si compiono notevoli sforzi a favore dell'applicazione delle disposizioni concernenti la limitazione della responsabilità ai battelli sportivi e da diporto, in Germania si registra una tendenza diametralmente oppo- "l RS 747.321.7
sta. Per le esigenze della Svizzera sarebbe opportuno far uso del diritto di formulare una riserva, a maggior ragione se la Convenzione CLNI fosse limitata, in un primo tempo, al tratto del Reno tra Basilea e Rheinfelden. Se, più tardi, la Germania dovesse estendere la Convenzione alle imbarcazioni sportive e da diporto, la Svizzera potrebbe ritirare la riserva (art. 18 par. 4) e garantire così un ordinamento giuridico unitario per le due sponde del Reno. La possibilità di formulare una riserva secondo l'articolo 18 paragrafo 1 lettera e per le chiatte impiegate unicamente per il carico e lo scarico nei porti è irrilevante per i porti svizzeri del Reno. D'altronde questa possibilità è stata inserita nella Convenzione unicamente per tenere conto di determinate regolamentazioni speciali in vigore ad esempio nei porti tedeschi del Mare del Nord. Per i trasportatori di passeggeri, l'articolo 7 della Convenzione prevede una responsabilità minima di 720 000 DSP (circa 1 440 000 fr.) e importi massimi di responsabilità graduati secondo il numero dei passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare. Per principio, il limite dev'essere calcolato in base al numero dei passeggeri ammessi moltiplicato per 60 000 DSP (ca. 120 000 fr.); esso non deve tuttavia superare 3 milioni DSP fino a 100 passeggeri, 6 milioni fino a 180 passeggeri e 12 milioni oltre tale cifra (circa 24 mio fr.). I limiti intermedi di 3 e 6 milioni DSP sono stati previsti su richiesta di una delegazione, ma possono essere esclusi in conformità all'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione. Poiché questa soluzione corrisponde anche al modello del diritto marittimo, la Svizzera dovrebbe dichiarare che non applicherà i limiti intermedi previsti nell'articolo 7 paragrafo 1 lettere a e b per eventi che si producono sulle sue vie navigabili.
247 Adesione alla Convenzione
L'articolo 16 della Convenzione offre la possibilità d'adesione agli Stati non firmatari soltanto se hanno una via navigabile direttamente collegata al Reno e alla Mosella e unicamente per decisione unanime degli Stati nei quali la Convenzione è entrata in vigore. Alla luce della recente evoluzione sul piano europeo questa regolamentazione è troppo limitata. Considerando infatti che anche nell'Europa centrale e orientale la navigazione interna è esposta ad una crescente concorrenza, è auspicabile offrire a questi Stati la possibilità di aderire alla Convenzione. Gli Stati membri della CCNR e il Lussemburgo hanno dichiarato a più riprese che inviteranno gli Stati dell'Europa centrale e orientale collegati al Reno ad aderire alla CLNI dopo la sua entrata in vigore.
248 Ripercussioni sul diritto nazionale
Con l'entrata in vigore della Convenzione CLNI l'articolo 126 capoverso 2 LNM40' dovrà essere modificato affinchè in futuro alla navigazione interna si applichino le disposizioni concernenti la responsabilità previste da detta Convenzione e non più quelle contemplate dall'articolo 49 LNM, fatti salvi i limiti RS 747.30
di responsabilità da noi stabiliti. Nell'ordinanza sulla navigazione marittima 41' l'articolo 44a dev'essere abrogato e l'articolo 70 capoverso 2 completato con il rinvio all'articolo 126 capoverso 2 LNM.
25 Adeguamento della legge sulla navigazione marittima Le proposte modificazioni della legge sulla navigazione marittima non hanno nessuna incidenza sul suo contenuto materiale, ma sono unicamente adeguamenti formali dei rinvii al diritto internazionale vigente. Nell'articolo 48 capoverso 3 LNM occorre sostituire il rinvio al mancato Protocollo del 25 maggio 1984 relativo alla Convenzione internazionlae del 28 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamenti da idrocarburi facendo riferimento al nuovo Protocollo del 27 novembre 1992. Per analogia, nell'articolo 49 capoverso 1 bis il rinvio dev'essere corretto menzionando che la limitazione della responsabilità in caso di danni dovuto a inquinamento da idrocarburi si applica secondo la summenzionata Convenzione del 1969 e i relativi Protocolli del 19 novembre 1976 e del 27 novembre 1992. Nell'articolo 126 capoverso 2 non si applicheranno più alla navigazione interna le regole di diritto marittimo concernenti la responsabilità di cui agli articoli 48 e 49 LMN, bensì quelle della Convenzione CLNI.
3 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale L'accettazione delle convenzioni e protocolli menzionati non ha ripercussione sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.
4 Programma di legislatura II progetto non figura nel programma di legislatura 1991-1995 poiché al momento della sua elaborazione non erano ancora date diverse premesse per l'adesione alle convenzioni e protocolli menzionati nel presente messaggio. Aderendo a questi accordi la Svizzera manifesta tuttavia la volontà di attribuire maggiore importanza alla protezione dell'ambiente marino, come richiesto segnatamente dal postulato del consigliere nazionale Tschopp, da noi accolto nel 1993.
5 Rapporto con il diritto europeo 51 Convenzioni e protocolli di diritto marittimo Le convenzioni e i protocolli di diritto marittimo, esposti nel presente messaggio, sono stati elaborati nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale. Tutti gli Stati membri della Comunità europea e la Comunità stessa sono
rappresentati in questa organizzazione e hanno partecipato in maniera determinante all'elaborazione delle convenzioni e protocolli menzionati, ai quali molti di essi hanno anche aderito. Le misure volte ad accrescere la sicurezza della navigazione marittima e a ridurre l'inquinamento marino causato da idrocarburi e altre merci pericolose costituiscono uno dei cardini della politica della CE in materia di navigazione marittima. Questi obiettivi sono perseguiti con una serie di azioni comuni di politica di sicurezza e ambientale, il cui fine ultimo è un'armonizzazione delle relative regolamentazioni e una migliore collaborazione internazionale. A tale proposito citiamo in particolare la decisione del Consiglio della Comunità del 26 giugno 1978 concernente un programma d'azione della CE in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento delle acque dovuto a idrocarburi, come anche la direttiva n. 93/75 del Consiglio del 13 settembre 199342' relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. Nella raccomandazione n. 78/584 del 26 giugno 1978 relativa alla ratifica di convenzioni sulla sicurezza del trasporto marittimo il Consiglio aveva già esortato gli Stati membri ad adottare immediatamente misure adeguate nell'ambito della Comunità e a ratificare le relative convenzioni dell'OMI. La Commissione CE propose, nella sua comunicazione del 24 febbraio 199343) concernente una politica comune di sicurezza della navigazione marittima, che gli Stati membri sostenessero le misure dell'OMI volte alla protezione del mare dall'inquinamento. Con la decisione dell'8 giugno 1993 concernente una politica comune di sicurezza della navigazione marittima, il Consiglio ribadì fra l'altro la necessità di ratificare quanto prima la Convenzione sulla responsabilità. Le convenzioni e protocolli di diritto marittimo esposti nel presente messaggio sono quindi conformi alla politica di sicurezza della navigazione marittima perseguita dalla Comunità.
52 Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna L'unificazione del diritto perseguita dalla Convenzione CLNI ha per fondamento la Convenzione del 19 novembre 197644' sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, che gli Stati membri della CE hanno ratificato. Questa unificazione corrisponde ai principi della CE. La Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è stata elaborata dagli Stati membri della CE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi) e dalla Svizzera, sotto la direzione della
>GUCE n. L 247 del 5 ottobre 1993, p. 19 > COM (Documento della Commissione CE) (93) 66
Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), a Strasburgo. Il Lussemburgo ha già ratificato la Convenzione. Gli Stati rivieraschi del Reno e il Belgio prevedono di ratificarla entro i prossimi due anni.
6 Costituzionalità L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale di ratificare trattati è sancita dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale stabilisce quali trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo. Convenzioni e protocolli esposti nel presente messaggio sono tutti denunciabili e non prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. a e b Cost.). Sempre secondo questa disposizione costituzionale, neppure la Convenzione sul Fondo d'indennizzo implica l'adesione ad un'organizzazione internazionale, poiché la Svizzera non assume obblighi nei confronti del Fondo. Rimane quindi ancora da stabilire se tali istrumenti implicano un'unificazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv. 3 lett. e Cost.) e quindi sottostanno al referendum facoltativo. Secondo la nostra prassi costante, devono obbligatoriamente essere sottoposti al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale soltanto i trattati che contengono diritto uniforme, nell'insieme direttamente applicabile, disciplinante in dettaglio un settore giuridico ben definito e sufficientemente importante da giustificare sul piano nazionale, per analogia, l'elaborazione di una legge specifica (FF 1988 II 801; FF 1992 II 1328 segg.). Il Parlamento ha precisato tale prassi, stabilendo che in casi particolari potrebbe sussistere un'unificazione multilaterale del diritto, pur essendo le norme in questione poco numerose, in ragione della portata e della natura di tali norme o della presenza di organi internazionali di controllo (cfr. FF 1988 II 801; FF 1992 II 1328 seg. e altre fonti indicate). Esaminati sotto questi aspetti le convenzioni e i protocolli esposti nel presente messaggio, si possono trarre le seguenti conclusioni:
Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi: non contiene disposizioni direttamente applicabili, ma impegna gli Stati contraenti ad adottare le misure d'applicazione della Convenzione.
Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento
da idrocarburi e relativo Protocollo del 27 novembre 1992: né la Convenzione, né il Protocollo conducono a una unificazione multilaterale del diritto che renda necessarie sostituzioni o aggiunte nel diritto nazionale o che comporti un'applicazione diretta di parti fondamentali. La Convenzione menzionata rappresenta piuttosto un complemento alla Convenzione sulla responsabilità del 1969, già ratificata, che ne costituisce d'altronde la base principale.
Considerando la sua portata molto limitata per la Svizzera, non soddisfa sul piano quantitativo e qualitativo i requisiti che giustificherebbero il varo di una legge specifica. Infine, il Fondo internazionale non costituisce un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale (cfr. a tale proposito il n. 221).
Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi: riprende letteralmente tutte le disposizioni materiali del Protocollo del 1984 che la Svizzera ha approvato il 20 marzo 1987 ma le cui condizioni d'entrata in vigore non sono mai state soddisfatte. Il Protocollo del 1992 modifica la Convenzione soltanto nei settori specifici e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto.
Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI): è direttamente applicabile e soddisfa quindi una delle condizioni fondamentali previste dall'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale. Disciplina inoltre un campo giuridico ben definito e comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Sono dunque riunite le condizioni secondo le quali la ratifica di un trattato internazionale sottosta al referendum facoltativo. In conclusione, secondo la prassi costante del nostro Consiglio e del Parlamento, le convenzioni e i protocolli esposti nel presente messaggio, salvo la Convenzione CLNI, non sottostanno al referendum facoltativo.
Decreto federale Disegno concernente diverse convenzioni internazionali e protocolli nell'ambito della navigazione marittima
del
LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1995'1, decreta:
Art. l Sono approvati le Convenzioni e i Protocolli seguenti: a. la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi; b. la Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 27 novembre 1992; e. il Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi; II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale di cui alla lettera a e a ratificare la Convenzione e i Protocolli di cui alle lettere b e c .
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
"FF 1995 IV 229
Decreto federale Disegno concernente la Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 19951', decreta:
Art. l La Convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Al momento della ratifica il Consiglio federale presenta una dichiarazione giusta l'articolo 15 paragarfo 2 della Convenzione, secondo la quale la Confederazione svizzera applica le disposizioni della Convenzione anche al Reno tra Basilea e Rheinfelden. Al momento della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve in conformità all'articolo 18 della Convenzione: a. la Confederazione Svizzera non applica le disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua (art. 18 par. 1 leu. a); b. la Confederazione Svizzera non applica le disposizioni della Convenzione ai battelli sportivi e da diporto nonché ai battelli che non sono impiegati nella navigazione a scopo lucrativo (art. 18 par. 1 lett. d); e. la Confederazione Svizzera non applica i limiti massimi di responsabilità previsti dall'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b della Convenzione (art. 18 par. 2). II Consiglio federale è autorizzato a: a. dichiarare, giusta l'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, che quest'ultima è applicabile interamente o in parte anche alle seguenti acque limitrofe svizzere: alla via navigabile del Reno fra Rheinfelden e Neuhausen, al Reno tra Sciaffusa e Kreuzungen, al lago di Costanza, al «Vecchio Reno» e al lago Lemano;
Limitazione della responsabilità nella navigazione interna
b. formulare una riserva che esclude l'applicazione della Convenzione alle rivendicazioni previste dall'articolo 18 paragrafo 1 lettera b, se le relative condizioni sono riunite; e. ritirare le dichiarazioni concernenti il campo d'applicazione esteso della Convenzione come pure le riserve che non sono più adeguate o che sono divenute prive d'oggetto.
Art. 3 II presente decreto sottosta al referendum (art. 89 cpv. 3 lett. e Cost.).
Legge sulla navigazione marittima Disegno Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 19951), decreta:
I La legge federale del 23 settembre 19532) sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:
Art. 48 cpv. 3 L'armatore di una petroliera è responsabile dei danni da inquinamento secondo gli articoli 1-11 della Convenzione internazionale del 29 novembre 19693) sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e secondo i relativi Protocolli del 19 novembre 19764) e del 27 novembre 1992, dopo la loro entrata in vigore.
Art. 49 cpv. lbìs lb s ' In caso di danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la limitazione della responsabilità è disciplinata conformemente alla Convenzione del 29 novembre 19693' sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e ai relativi Protocolli del 19 novembre 19764' e del 27 novembre 1992, dopo la loro entrata in vigore.
Art. 126 cpv. 2 Alla responsabilità dell'armatore sono applicabili gli articoli 48 capoversi 1 e 2. La limitazione della sua responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 19885' sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.
"FF 1995 IV 229 »RU ... (FF 1995 IV 328)
Navigazione marittima. LF
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Convenzione internazionale del 1990 Traduzione» sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
Le Parti alla presente Convenzione, consapevoli della necessità di preservare l'ambiente dell'uomo in generale ed in particolare l'ambiente marino, riconoscendo la grave minaccia che rappresentano per l'ambiente marino gli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unità off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi, consapevoli dell'importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l'inquinamento prodotto da idrocarburi, nonché della necessità di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, 1974, così come emendata e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 così come emendato, e di elaborare norme più rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi, e delle unità off-shore, consapevoli altresì che in caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, $ è essenziale un'azione rapida ed efficace al fine di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente, sottolineando l'importanza di un'efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo, riconoscendo inoltre l'importanza di un'assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l'ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati, nonché dei programmi di ricerca e di sviluppo sui mezzi per far fronte all'inquinamento prodotto da idrocarburi dell'ambiente marino; tenendo conto del principio «chi inquina paga» come principio generale del diritto internazionale ambientale, in considerazione altresì dell'importanza di strumenti internazionali sulla responsabilità e l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento prodotto da
Dal testo originale francese.
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
idrocarburi, compresa la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC); la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (FUND); nonché della necessità urgente di una sollecita entrata in vigore dei Protocolli del 1984 a tali Convenzioni CLC e FUND, in considerazione altresì dell'importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali, comprese le convenzioni e gli accordi regionali, tenendo a mente le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione, consapevoli della necessità di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti nazionali, regionali e globali di preparazione e di lotta, considerando che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nella conclusione di una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l'inquinamento prodotto da idrocarburi, hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1 Disposizioni generali (1) Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguato provvedimento in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione e della lotta contro incidenti di inquinamento da idrocarburi. (2) L'Annesso alla presente Convenzione è parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all'Annesso. (3) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, ausiliarie o navali o altre navi di proprietà di uno Stato o gestite da esso, e da esso utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte si accerterà, mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non danneggiano le operazioni o le capacità operative di tali navi gestite o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ciò sia ragionevole e possibile, con la presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione «idrocarburi» significa il petrolio sotto qualsiasi forma compreso il petrolio greggio, il petrolio combustibile, fanghi, residui di petrolio, e prodotti raffinati.
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
2. L'espressione «incidente di inquinamento da idrocarburi» significa un avvenimento, una circostanza o una serie di avvenimenti aventi la stessa origine, da cui risulti o possa risultare una discarica di idrocarburi e che rappresentano o possono rappresentare una minaccia per l'ambiente o il litorale marino, o gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiedono provvedimenti di emergenza o altre misure di lotta immediate. 3. L'espressione «nave» significa ogni genere di bastimento che opera nell'ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, e mezzi galleggianti di ogni genere. 4. L'espressione «unità off-shore» significa ogni installazione fissa o unità off-shore fissa o galleggiante che svolge attività di prospezione, di utilizzazione e di produzione di gas o di petrolio, oppure il carico o lo scarico di idrocarburi. 5. L'espressione «porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi» significa le strutture che presentano rischi di incidenti da inquinamento da idrocarburi compresi, inter alia, i porti marittimi, i terminal petroliferi, gli oleodotti ed altre strutture di trattamento di idrocarburi. 6. L'espressione «Organizzazione» significa l'Organizzazione marittima internazionale. 7. L'espressione «Segretario generale» significa il Segretario generale dell'Organizzazione.
Articolo 3 Piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi (1) a) Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi a bordo della nave, come prescritto ed in conformità con le disposizioni adottate a tal fine dall'Organizzazione. b) Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi in conformità con il capoverso a) è soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal off-shore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformità con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale. (2) Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unità off-shore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale istituito ih conformità con l'articolo 6 ed approvati in conformità con le procedure prescritte dall'autorità competente nazionale. (3) Ciascuna Parte prescrive che le autorità o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno, piani di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi, o intese analoghe coordinate con l'ordinamento nazionale isti-
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
tuito in conformità con l'articolo 6 ed approvato in conformità con le procedure stabilite dall'autorità competente nazionale.
Articolo 4 Procedure di notifica sull'inquinamento da idrocarburi (1) Ciascuna Parte: a) esige che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unità off-shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unità off-shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi; (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero più vicino, (ii) nel caso di un'unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unità è soggetta; b) esige che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua .bandiera e persone che gestiscono unità off-shore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi: (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero più vicino, (ii) nel caso di una unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unità è sottoposta; e) esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti una discarica o fischi di comportare un'eventuale discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; d) da istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare una discarica di idrocarburi, o su ogni presenza di idrocarburi all'autorità nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero più vicino; (e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto su ogni fatto constatato in mare compresa una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi nello Stato costiero più vicino. (2) I rapporti in base al paragrafo 1) a) i) saranno effettuati in conformità con le prescrizioni elaborate dall'Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall'Organizzazione. I rapporti in base al paragrafo (1) a) (ii), b), e) e d) saranno effettuati in conformità con le direttive ed i principi generali adottati dall'Organizzazione nella misura applicabile.
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
Articolo 5 Provvedimenti da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi (1) Quando una Parte riceve un rapporto di cui all'articolo 4 o informazioni su un inquinamento fornite da altre persone: a) essa valuta la situazione per determinare se si tratta di un incidente di inquinamento da idrocarburi; b) essa valuta la natura, l'importanza e le eventuali conseguenze dell'incidente dovuto ad inquinamento da idrocarburi; e) essa informa immediatamente tutti gli Stati i cui interessi potrebbero essere pregiudicati da tale incidente di inquinamento da idrocarburi o sono suscettibili di esserlo, comunicando loro al contempo: (i) i dettagli delle sue valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per far fronte alla circostanza, (ii) altre informazioni appropriate fino alla conclusione dell'azione intrapresa per far fronte all'incidente o fino a quando gli Stati in questione non abbiano deciso un'azione comune. (2) Qualora la gravita dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, questa Parte dovrebbe fornire all'Organizzazione le informazioni di cui al paragrafo 1, capoversi b) e e), sia direttamente, sia se del caso, tramite l'Organizzazione regionale competente o le intese regionali pertinenti. (3) Qualora la gravita dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, gli altri Stati danneggiati devono informare immediatamente l'Organizzazione sia direttamente, o se del caso, tramite le Organizzazioni o intese regionali pertinenti circa la valutazione dell'importanza della minaccia ai loro interessi, e riguardo ad ogni provvedimento intrapreso o che si intende intraprendere. (4) Le Parti dovrebbero per quanto possibile avvalersi delle procedure per l'effettuazione dei rapporti su casi di inquinamento da idrocarburi elaborate dall'Organizzazione nello scambiare informazioni e comunicare con altri Stati e con l'Organizzazione.
Articolo 6 Sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta (1) Ciascuna Parte dovrà istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includerà come minimo: a) la designazione de: (i) l'autorità o le autorità nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, (ii) il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento prodotto da idrocarburi di cui all'articolo 4, (iii) un'autorità abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l'assistenza richiesta;
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
b) un piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall'Organizzazione. (2) Inoltre, ciascuna Parte, nell'ambito delle sue capacità sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorità portuali ed altre entità rilevanti metterà a disposizione: a) un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l'utilizzazione di tale materiale; b) un programma di esercizi per l'organizzazione di azioni di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente; e) piani dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza; d) un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilità di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie. (3) Ciascuna Parte assicurerà che informazioni aggiornate siano fornite all'Organizzazione, direttamente o per mezzo delle Organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti: a) la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, e, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilità delle autorità e entità di cui al paragrafo (l)a); b) informazioni sul materiale di lotta contro l'inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta; e) il suo piano nazionale di emergenza.
Articolo 7 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento (1) Le Parti convengono, nella misura dei loro mezzi e disponibilità di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravita dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall'incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sarà basato sulle disposizioni stabilite nell'Annesso alla presente Convenzione. (2) Una Parte che ha richiesto assistenza può chiedere all'Organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo (1).
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
(3) In conformità con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare: a) l'arrivo e l'utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente; b) la rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso a) a destinazione del suo territorio, all'interno del suo territorio ed in provenienza da esso.
Articolo 8 Ricerca e sviluppo (1) Le Parti decidono di comune accordo di cooperare direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, per promuovere lo scambio dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo volti a migliorare le tecniche esistenti di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, comprese le tecnologie e le tecniche di sorveglianza, contenimento, ricupero, dispersione, pulizia ed altri mezzi che consentano di limitare o attenuare gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi, nonché le tecniche di risanamento. (2) A tal fine le Parti si impegnano a stabilire direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, collegamenti necessari tra gli istituti di ricerca delle Parti. (3) Le Parti convengono di cooperare direttamente o tramite l'Organizzazione o le organizzazioni o intese regionali pertinenti per promuovere, se del caso, lo svolgimento su base regolare di colloqui internazionali su soggetti pertinenti, compresi il progresso della tecnologia ed il materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. (4) Le Parti convengono di incoraggiare, tramite l'Organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, l'elaborazione di norme atte a garantire la compatibilita delle tecniche e del materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.
Articolo 9 Cooperazione tecnica (1) Le Parti si impegnano direttamente o tramite l'Organizzazione ed altri enti internazionali, come appropriato, in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi per quanto riguarda lo stato di guardia ed i provvedimenti da adottare in caso di inquinamento da idrocarburi, a dare un appoggio alle Parti che richiedono assistenza tecnica per: a) formare personale; b) assicurare la disponbilità di tecnologia, di materiale e installazioni pertinenti; e) agevolare altri provvedimenti ed intese per predisporre la preparazione e la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi; d) iniziare programmi congiunti di ricerca e di sviluppo.
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
(2) Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, sotto riserva delle loro leggi, regolamenti e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologia in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.
Articolo 10 Promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta Le Parti si adoperano per concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. Una copia di tali accordi dovrà essere fatta pervenire all'Organizzazione che li metterà a disposizione delle Parti, a loro richiesta.
Articolo 11 Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di modificare i diritti od obblighi di ogni Parte in base ad ogni altra Convenzione o accordo internazionale.
Articolo 12 Intese istituzionali (1) Le Parti affidano all'Organizzazione, sotto riserva del suo accordo e della sua disponibilità di risorse sufficienti per esercitare tali attività, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività: a) servizi d'informazione; i) ricevere, collazionare e divulgare su richiesta le informazioni fornite dalle Parti (vedere p. es. gli art. 5 (2) e (3), 6 (3) e 10) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti, ii) fornire assistenza per individuare le fonti dei finanziamenti provvisori dei costi (vedere p. es. l'art. 9); b) insegnamento e formazione; i) promuovere la formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (vedere p. es. l'art. 9), ii) promuovere lo svolgimento di simposi internazionali (vedere p. es. l'art. 8 (3); e) servizi tecnici; i) agevolare la cooperazione per la ricerca e lo sviluppo (vedere p. es. gli art. 8 (1), (2) e (4)) e 9 (1) d), ii) fornire pareri agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta agli incidenti da inquinamento nazionali o regionali, iii) analizzare le informazioni fornite dalle Parti (vedere p. es. gli art. 5 (2) e (3), 6 (3) e 8 (1)) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti e fornire pareri o informazioni agli Stati; d) assistenza tecnica: i) agevolare la fornitura di assistenza tecnica agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi nazionali o regionali,
Lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi
ii) agevolare la fornitura di assistenza tecnica e di pareri, dietro richiesta, agli Stati che si trovano a dover fare fronte ad un grave incidente di inquinamento da idrocarburi. (2) Nello svolgere le attività specificate nel presente articolo, l'Organizzazione si adopererà per rafforzare la capacità degli Stati, individualmente o per mezzo di intese regionali, di strumenti di lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi, attingendo all'esperienza degli Stati, agli accordi regionali ed alle intese del settore industriale, con una particolare attenzione ai fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo. (3) Le disposizioni del presente articolo saranno attuate in conformità con un programma elaborato e mantenuto sotto controllo dall'Organizzazione.
Articolo 13 Valutazione della Convenzione Le Parti valuteranno nell'ambito dell'Organizzazione l'efficacia della Convenzione in funzione dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda i principi che regolano la cooperazione e l'assistenza.
Articolo 14 Emendamenti (1) La presente Convenzione potrà essere emendata mediante una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi. (2) Emendamento dopo esame da parte dell'Organizzazione: a) Ogni emendamento proposto da una Parte alla Convenzione dovrà essere sottoposto all'Organizzazione, e divulgato dal Segretario generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame. b) Ogni emendamento proposto e divulgato come sopra sarà presentato al Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione per essere esaminato. e) Le Parti alla Convenzione, siano esse Membri o non dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino. d) Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi unicamente delle Parti alla Convenzione presenti e votanti. e) Se adottati in conformità con il capoverso d), gli emendamenti saranno comunicati dal Segretario generale a tutte le Parti alla Convenzione per accettazione. f) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione sarà considerato come accettato alla data alla quale è accettato da due terzi delle Parti. ii) Un emendamento ad un'appendice sarà considerato come accettato allo scadere di un periodo stabilito dal Comitato di protezione del-
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l'ambiente marino al momento della sua adozione. La durata di detto periodo non sarà inferiore a dieci mesi, a meno che entro tale periodo un'obiezione non venga comunicata al Segretario generale da non meno di un terzo delle Parti. g) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione accettato in conformità con il capoverso 00 entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda le Parti che hanno notificato al Segretario generale la loro accettazione, ii) un emendamento ad un'appendice accettata in conformità con il capoverso f) ii) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda tutte le Parti ad eccezione di quelle che, prima di tale data vi hanno fatto obiezione. Una Parte può in ogni tempo ritirare un'obiezione precedentemente comunicata inviando a tal fine una notifica scritta al Segretario generale. (3) Emendamento da parte di una Conferenza: a) Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, il Segretario generale convoca una Conferenza delle Parti alla Convenzione per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. b) Un emendamento adottato da tale Conferenza da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per loro accettazione. e) A meno che la Conferenza non decida diversamente, l'emendamento sarà considerato come accettato ed esso entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate al paragrafo 2) f) e g). (4) L'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice saranno soggette alla procedura applicabile ad un emendamento all'Annesso. (5) Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un articolo o all'Annesso in base al paragrafo 2) f) i) o un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice in base al paragrafo 4) o che ha comunicato un'obiezione riguardo ad un emendamento ad un'appendice in base al paragrafo 2) f) ii) sarà considerata come non-Parte ma unicamente per i fini dell'attuazione di tale emendamento, fino a quando non sia presentata una notifica di accettazione in base al paragrafo 2) f) i), di ritiro dell'obiezione in base al paragrafo 2) g) ii).
(6) II Segretario generale informerà tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo nonché della data alla quale l'emendamento entra in vigore. (7) Ogni notifica di accettazione, di obiezione, o di ritiro dell'obiezione ad un emendamento in base al presente articolo sarà comunicata per scritto al Segretario generale che informerà le Parti di tale notifica e della data alla quale è pervenuta.
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(8) Un'appendice alla Convenzione conterrà unicamente disposizioni di natura tecnica.
Articolo 15 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione (1) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 30 novembre 1990 fino al 29 novembre 1991 e rimarrà successivamente aperta all'adesione. Ogni Stato può divenire Parte alla presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure e) adesione. (2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
Articolo 16 Entrata in vigore (1) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale non meno di quindici Stati avranno firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione oppure depositato gli strumenti richiesti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l'articolo 15. (2) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per quanto riguarda la presente Convenzione dopo che gli adempimenti per la sua entrata in vigore siano stati espletati, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore della presente Convenzione oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento - se quest'ultima è posteriore. (3) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di entrata in vigore, la presente Convenzione diverrà effettiva tre mesi dopo la data di deposito dello strumento. (4) Dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è considerato come accettato in base all'articolo 14, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato si applicherà alla Convenzione come emendata.
Articolo 17 Denuncia (1) La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni tempo allo scadere di cinque giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Parte.
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(2) La denuncia sarà effettuata per mezzo di una notifica per scritto al Segretario generale. (3) La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica o la denuncia o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.
Articolo 18 Depositario (1) La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale. (2) II Segretario generale: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e della relativa data, ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione, iii) del deposito di ogni strumento di denuncia di questa Convenzione, nonché della data in cui è stata ricevuta e della data in cui la denuncia è entrata in vigore; b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito. (3) All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia conforme di essa sarà fatta pervenire dal Depositario al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 19 Lingue La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo essendo parimenti autentico.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione. Fatto a Londra, il 30 Novembre 1990.
Seguono le firme
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Annesso Rimborso dei costi di assistenza
(1) a) A meno che un accordo relativo alle intese finanziarie che presiedono ai provvedimenti adottati dalle Parti per far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi non sia stato concluso su base bilaterale o multilaterale antecedentemente all'incidente di inquinamento da idrocarburi, le Parti sosterranno i costi delle misure da esse adottate per far fronte all'inquinamento in conformità con il capoverso i) o il capoverso ii). i) Se il provvedimento è stato adottato da una Parte su richiesta formale di un'altra Parte, la parte richiedente rimborserà alla Parte che fornisce assistenza i costi di tali misure. La Parte richiedente può annullare la sua richiesta in qualsiasi momento, ma in tal caso essa sosterrà i costi già sostenuti o impegnati dalla Parte assistente, ii) Se i provvedimenti sono stati adottati da una Parte di sua iniziativa, questa Parte sosterrà i costi di tali misure. b) I principi stabiliti al capoverso (a) si applicheranno a meno che le Parti interessate non decidano diversamente in ogni caso individuale. (2) Salvo se diversamente concordato, i costi dei provvedimenti adottati da una Parte, su richiesta di un'altra Parte saranno calcolati con equanimità in conformità con le leggi e la prassi in vigore della Parte che fornisce assistenza in materia di rimborso di tali costi. (3) La Parte che richiede assistenza e la Parte che assiste coopereranno se necessario per portare a buon fine ogni ricorso in vista di ottenere un risarcimento. A tal fine, esse terranno debitamente in considerazione gli ordinamenti giuridici esistenti. Qualora procedimenti in tal modo conclusi non compensino un completo risarcimento delle spese sostenute durante l'intervento di assistenza, la Parte che richiede l'assistenza può chiedere alla Parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano gli importi risarciti o di ridurre i costi che sono stati calcolati in base al paragrafo (2). Essa può altresì richiedere che il rimborso di tali costi sia differito. NelPesaminare questa richiesta, le Parti assistenti terranno debitamente conto dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo. (4) Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate nel senso di pregiudicare-in alcun modo i diritti delle Parti di ricuperare da terzi
il costo dei provvedimenti adottati per far fronte all'inquinamento o alle minacce di inquinamento in base ad altre disposizioni e regole applicabili del diritto nazionale ed internazionale. Si terranno particolarmente in considerazione la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi o ogni successivo emendamento a tali Convenzioni.
Convenzione internazionale Traduzione" sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (destinata a completare la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi)
Gli Stati parti della presente Convenzione, essendo parti della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, consci dei rischi di inquinamento causati dal trasporto internazionale di idrocarburi alla rinfusa, convinti della necessità di assicurare un equo risarcimento alle persone che hanno subito dei danni risultanti da un inquinamento dovuto a fughe o a scarico di idrocarburi delle navi, considerando che la Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi costituisce un notevole progresso per il raggiungimento di tale scopo, in quanto crea un regime di risarcimento per tali danni negli Stati contraenti, come per i costi delle misure preventive, che siano adottate sul territorio di tali Stati o al di fuori di tale territorio, per evitare o limitare tali danni, considerando tuttavia che tale regime, pur imponendo al proprietario della nave un obbligo finanziario supplementare, non accorda in tutti i casi un risarcimento soddisfacente alle vittime da danni causati da inquinamento da idrocarburi, considerando inoltre che le conseguenze economiche dei danni da inquinamento risultanti da fughe o da scarichi di idrocarburi alla rinfusa per mare non dovrebbero essere sopportate esclusivamente dai proprietari delle navi, ma dovrebbero essere sopportate in parte da coloro che hanno interessi finanziari nel trasporto degli idrocarburi, convinti della necessità di istituire un sistema di risarcimento che completi quello della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, al fine di assicurare un risarcimento soddisfacente alle vittime dei danni da inquinamento e allo scopo di esonerare al tempo stesso il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli viene imposto dalla detta Convenzione, prendendo atto della risoluzione sull'istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata il 29 novembre 1969 dalla Conferenza giuridica internazionale sui danni imputabili all'inquinamento delle acque marine, " Dal testo originale francese.
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hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Disposizioni generali
Articolo 1 Ai sensi della presente Convenzione, 1. Per «Convenzione sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969. 2. I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquinamento», «misura preventiva», «evento» e «Organizzazione», sono interpretati conformemente all'articolo 1 della Convenzione sulla responsabilità, restando tuttavia inteso che ogni volta che tali termini si riferiscono alla nozione di idrocarburi con il termine «idrocarburi» si intendono esclusivamente gli idrocarburi minerali stabili. 3. Per «idrocarburi che danno luogo a contributi» si intendono il «petrolio greggio» e la «nafta», la cui definizione viene precisata nei seguenti sottoparagrafi a) e b): a) «petrolio greggio» significa ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale, che sottoposto a trattamenti per permetterne il trasporto. Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte definiti come «greggi predistillati») e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi «fluidificati» o «ricostituiti»); b) «nafta» indica i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla «descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D. 396-69) dell'«American Society for testing and materials» o più pesante di tale combustibile. 4. Per «franco» si intende l'unità di cui al paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità. 5. «Stazza della nave» si intende conformemente al paragrafo 10 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità. 6. «Tonnellate» nel caso di idrocarburi, significa tonnellata metrica. 7. «Garante» significa ogni persona che fornisca un'assicurazione od altra garanzia finanziaria per coprire la responsabilità del proprietario della nave in base al paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità. 8. Per «impianto terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi
alla rinfusa che permetta di ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area.
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9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.
Articolo 2 1. Viene costituito, dalla presente Convenzione, un «Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi», qui appresso indicato «II Fondo». Viene creato per gli scopi seguenti: a) assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilità sia insufficiente; b) esonerare il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli impone la Convenzione sulla responsabilità, detto esonero restando soggetto alle condizioni che mirano a garantire il rispetto delle Convenzioni sulla sicurezza marittima ed altre Convenzioni; e) raggiungere gli obiettivi connessi previsti dalla presente Convenzione. 2. In ogni Stato contraente, il Fondo viene riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legge di tale Stato, assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato avanti i tribunali di detto Stato. Ogni Stato contraente deve riconoscere l'Amministratore del Fondo (qui appresso denominato «l'Amministratore» come il rappresentante legale del Fondo).
Articolo 3 La presente Convenzione si applica: 1. per quanto attiene al risarcimento di cui all'articolo 4, ai soli danni da inquinamento che si sono verificati sul territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il suo mare territoriale, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni; 2. per quanto attiene all'assunzione dell'onere finanziario dei proprietari di navi e dei loro garanti, prevista all'articolo 5, ai soli danni da inquinamento causati sul territorio di uno Stato parte della Convenzione sulla responsabilità, vi compreso il suo mare territoriale, da una nave immatricolata in uno Stato contraente o battente bandiera di tale Stato, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni.
Risarcimento e assunzione dell'onere finanziario Articolo 4 1. Per adempiere le funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell'articolo 2, il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno da inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi:
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a) la Convenzione sulla responsabilità non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione; b) il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente i suoi obblighi ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell'articolo VII della detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finanziari, ad adempiere i suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente, se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennità che gli sono dovute ai sensi della Convenzione sulla responsabilità; e) i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra Convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione, alla data della presente Convenzione. Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento. 2. Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti: a) se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, di ostilità, di una guerra civile o di insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell'evento ad un servizio di Stato non commerciale, o b) se il richiedente non può provare che il danno è imputabile ad un evento che coinvolge una o più navi. 3. Se il Fondo prova che il danno da inquinamento risulta totalmente o in parte, sia dal fatto che la persona che l'ha subito ha agito o mancato di agire con l'intenzione di causare un danno, sia dalla negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato totalmente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la
detta persona tranne per quanto attiene alle misure preventive di cui al paragrafo 1. Il Fondo è, in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità. 4. a) Salvo quanto disposto altrimenti dal sottoparagrafo b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare per un determinato evento in base al presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base alla Convenzione sulla responsabilità, per risarcire i danni da inquinamento verificatisi sul territorio degli Stati contraenti, ivi compresa ogni assun-
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zione di obbligo finanziario di cui il Fondo dovrà far beneficiare il proprietario in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, della presente Convenzione non ecceda i 450 milioni di franchi. b) L'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare in base al presente articolo per danni da inquinamento risultante da un fenomeno naturale a carattere eccezionale, inevitabile o irresistibile, non può superare i 450 milioni di franchi. 5. Se l'ammontare delle richieste contro il Fondo supera l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare in base al paragrafo 4, l'ammontare disponibile in base alla Convenzione sulla responsabilità ed alla presente Convenzione è ripartito proporzionalmente fra i richiedenti sulla base dei crediti riconosciuti. 6. L'Assemblea del Fondo (qui appresso indicata «L'Assemblea») può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di eventi precedenti ed in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati nonché delle fluttuazioni monetarie, di modificare l'ammontare di 450 milioni di franchi, previsto ai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4, con la riserva tuttavia che tale ammontare non sia in alcun caso superiore a 900 milioni di franchi o inferiore a 450 milioni di franchi. L'ammontare riveduto sarà applicabile agli eventi sopraggiunti successivamente alla data in cui è stata presa la decisione che modifica l'ammontare iniziale. 7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servigi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione. 8. Il Fondo può, alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, accordare facilitazioni di pagamento per permettere l'adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare indennità in base alla presente Convenzione.
Articolo 5 1. Per adempiere le funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell'articolo 2, il Fondo è tenuto ad accollarsi gli obblighi del proprietario e del suo garante. Tale obbligo non esiste che per la parte dell'ammontare totale della responsabilità, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, che: a) supera 1500 franchi per tonnellate di stazza della nave o i 125 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, e b) non supera i 2000 franchi per tonnellata di stazza della detta nave o i 210 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, a condizione
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tuttavia che il Fondo sia esonerato da ogni obbligo ai sensi del presente paragrafo se i danni da inquinamento risultano da colpa del proprietario stesso.
2. L'Assemblea può decidere che il Fondo assumerà, nelle condizioni che saranno determinate dal regolamento interno, gli obblighi di un garante nei confronti delle navi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, per quanto attiene alla parte di responsabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia il Fondo non assume detti obblighi che su domanda del proprietario e a condizione che questi sottoscriva un'assicurazione sufficiente od altra garanzia finanziaria che copre la sua responsabilità sino a concorrenza di 1500 franchi per tonnellata di stazza della nave o di 125 milioni di franchi, se quest'ultimo ammontare è inferiore. Ove il Fondo assuma tali obblighi si ritiene che il proprietario, in ciascuno degli Stati contraenti, abbia adempiuto alle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità per quanto attiene alla parte della responsabilità summenzionata.
Il Fondo può essere esonerato, in tutto o in parte, dagli obblighi che gli incombono verso il proprietario e il suo garante in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove provi che, per colpa personale, del proprietario: a) la nave da cui provengono gli idrocarburi che hanno causato il danno da inquinamento non ha osservato le disposizioni di cui: i) alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, adottata nel 1954 e modificata nel 1962, o ii) alla Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, o iii) alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, o iv) le regole internazionali del 1960 per prevenire le collisioni in mare; o v) gli emendamenti alle Convenzioni di cui sopra che saranno stati dichiarati importanti ai sensi dell'articolo XVI, paragrafo 5) della Convenzione di cui all'alinea i) dell'articolo IX, paragrafo e), della Convenzione di cui all'alinea ii) e dell'articolo 29, paragrafi 3) d) o 4) d) della Convenzione di cui all'alinea iii), a condizione tuttavia che tali emendamenti siano stati in vigore da almeno dodici mesi al giorno dell'evento; e b) l'incidente o il danno sia dovuto in tutto in parte al fatto che le dette disposizioni non sono state osservate. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, sia che lo Stato nel quale la nave è immatricolata o di cui batte bandiera sia o meno parte dello Strumento in causa.
Quando una nuova Convenzione diretta a sostituire in tutto o in parte uno degli strumenti previsti al paragrafo 3 sia entrata in vigore, l'Assemblea può
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decidere, almeno con sei mesi di anticipo, la data in cui la nuova convenzione sostituirà, in tutto o in parte, lo strumento che vi è previsto, ai fini del paragrafo 3. Tuttavia, ogni Stato parte della presente Convenzione può, prima di tale data, inviare all'Amministratore una dichiarazione in base alla quale tale Stato non riconosce detta sostituzione. In tal caso, la decisione dell'Assemblea sarà senza efficacia nei confronti di ogni nave immatricolata in tale Stato o battente la bandiera di tale Stato al momento dell'evento. Ogni Stato può, in data successiva, revocare tale dichiarazione, che in ogni caso cessa di avere efficacia quando lo Stato diviene parte di una nuova Convenzione. 5. Se una nave osserva le disposizioni di un emendamento di uno degli strumenti di cui al paragrafo 3, o quelle di una nuova Convenzione, quando tale emendamento o tale convenzione siano destinati a sostituire in tutto o in parte tale strumento, si ritiene che la nave abbia osservato, per l'applicazione del paragrafo 3, le disposizioni di tale strumento. 6. Quando il Fondo, agendo in qualità di garante, in base al paragrafo 2, ha versato delle indennità per danni da inquinamento in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla responsabilità, esso è in diritto di ricorrere contro il proprietario nella misura in cui il Fondo stesso sarebbe stato, in base al paragrafo 3, esonerato dai suoi obblighi di indennizzare il proprietario in base al paragrafo 1. 7. Se ragionevoli, le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento, sono ritenuti ai fini del presente articolo come danni coperti dalla responsabilità del proprietario.
Articolo 6 1. I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli oneri finanziari di cui all'articolo 5 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 7, nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento che ha cagionato il danno. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il diritto del proprietario e del suo garante di presentare al Fondo una domanda di accollo degli oneri finanziari conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 5, non decade in alcun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il proprietario o il suo garante è venuto a conoscenza di un'azione intrapresa contro di lui in base alla Convenzione sulla responsabilità.
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Articolo 7 1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non può essere intentata un'azione di indennizzo contro il Fondo in base all'articolo 4, o ai fini dell'assunzione di oneri finanziari in base all'articolo 5 se non che davanti ai tribunali competenti ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall'evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità. 2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo di cui al paragrafo 1. 3. Ove un'azione per il risarcimento di un danno da inquinamento sia intentata avanti un tribunale competente, ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere di ogni domanda di risarcimento dello stesso danno o di assunzione di oneri finanziari che si riferisce ad essa introdotta contro il Fondo conformemente all'articolo 4 o 5 della presente Convenzione. Tuttavia, se un'azione di risarcimento di un danno da inquinamento viene intentata in base alla convenzione sulla responsabilità avanti un tribunale di uno Stato che èparte della Convenzione sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo di cui all'articolo 4 o al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente Convenzione può, a scelta del richiedente, essere intentata sia davanti il tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità. 4. Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie perché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, avanti il tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante. 5. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altre decisioni resa in seguito ad un procedimento giudiziario,
né da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte. 6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un'azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata avanti un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza
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resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.
Articolo 8 Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 7, e che, nello Stato d'origine, è divenuta esecutiva e non può più formare oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall'articolo X della Convenzione sulla responsabilità.
Articolo 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il Fondo acquista per surrogazione, nei confronti di ogni somma da esso versata, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 4, della presente Convenzione, in risarcimento dei danni da inquinamento, tutti i diritti che, in base alla Convenzione sulla responsabilità, sarebbero devoluti alla persona così indennizzata e che la stessa avrebbe potuto far valere contro il proprietario o il suo garante. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode del diritto di surrogazione nei confronti di tali persone, diritto che non potrebbe essere minore di quello di cui dispone l'assicuratore della persona indennizzata o assunta in carico. 3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che abbia versato, in base alla propria legge nazionale, degli indennizzi per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.
Contributi Articolo 10 1. I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11, per quanto riguarda i contributi iniziali, ed al paragrafo 2 a) o b) dell'articolo 12, per quanto riguarda i contributi annuali, abbia ricevuto in totale dei quantitativi superiori alle 150 000 tonnellate: a) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in impianti terminali situati sul territorio di tale Stato, e
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b) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno Stato non contraente, in ogni impianto situato nel territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo non sono tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, che dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente. 2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio ad una o più persone associate, superi le 150 000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino le 150 000 tonnellate. b) Per «Persona associata» si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune, La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.
Articolo 11 1. Per ciò che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone di cui all'articolo 10, è calcolato sulla base di una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo, e da essa ricevuto nel corso dell'anno solare che precede quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. L'ammontare di cui al paragrafo I è determinato dall'Assemblea nei due mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. In tale occasione, l'Assemblea deve, per quanto possibile, fissare tale ammontare in modo che il totale dei contributi iniziali sia uguale a 75 milioni di franchi se tali contributi corrispondono al 90 per cento dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo trasportati nel mondo via mare. 3. I contributi iniziali sono versati, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, nei tre mesi che seguono l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Stato.
Articolo 12 1. Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali dovuti da ogni persona di cui all'articolo 10, l'Assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficienti liquidi, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente:
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i) Spese a) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti; b) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare gli indennizzi dovuti in applicazione degli articoli 4 e 5, quando l'ammontare totale delle somme versate, ivi compreso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 15 milioni di franchi per evento. e) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 4 e 5, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l'ammontare totale degli indennizzi supera i 15 milioni di franchi per evento.
ii) Proventi a) Eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi. b) Contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno. e) Contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio, d) Ogni altro provento. 2. L'ammontare del contributo annuale per ogni persona di cui all'articolo 10 è fissato dall'Assemblea. Tale ammontare è calcolato per quanto attiene a ciascuno degli Stati contraenti: a) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare la somma di cui al paragrafo 1 i), sottoparagrafo a) e b), in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del precedente anno solare, e b) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 i), sottoparagrafo e) del presente articolo, in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificato l'evento considerato, se tale Stato è parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l'evento. 3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell'anno considerato, nell'insieme degli Stati contraenti. 4. L'Assemblea fissa la percentuale del contributo annuo che è pagabile immediatamente in contanti, nonché la data del versamento. Il resto è pagabile su disposizione dell'Amministratore.
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5. Nei casi e nelle condizioni che saranno fissati dal regolamento interno, l'Amministratore del Fondo è autorizzato a chiedere ad un contribuente di fornire una garanzia finanziaria per le somme di cui è debitore. 6. Ogni richiesta di versamento in base al paragrafo 4 è formulata presso ogni contribuente ed il suo contributo è determinato proporzionalmente in funzione della somma totale da raccogliere.
Articolo 13 1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato dall'Assemblea per ogni anno solare, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi. 2. Ogni Stato contraente vigila a dare le disposizioni necessarie perché venga soddisfatto l'obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, ivi comprese le sanzioni che ritiene necessarie; perché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure non interessino che le persone che sono tenute a contribuire al Fondo. 3. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 11, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o ad una parte di tale contributo ed il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l'Amministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il ricupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea può, su raccomandazione dell'Amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.
Articolo 14 1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, nonché in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione viene fatta per scritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti. 2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 40, essa va indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica all'Amministratore dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all'Amministratore .
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4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla riservandosi di inviare una notifica scritta all'Amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un tribunale competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
Articolo 15 1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantità tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'Amministratore in conformità delle disposizioni seguenti: 2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per scritto all'Amministratore, alla data che sarà fissata nel regolamento interno, il nome e l'indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all'articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da queste persone nel corso del precedente anno solare. 3. L'elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
Organizzazione e amministrazione Articolo 16 II Fondo è costituito da un'Assemblea, un Segretariato diretto da un Amministratore e, in conformità delle disposizioni dell'articolo 21, da un Comitato esecutivo.
Assemblea Articolo 17 L'Assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.
Articolo 18 Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:
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1) di eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria; 2) di fissare il proprio regolamento interno, per quanto non sarà stato previsto espressamente dalla presente Convenzione; 3) di adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento; 4) di nominare l'Amministratore, di emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e di fissare le condizioni di impiego dell'Amministratore e degli altri membri del personale; 5) di preparare il bilancio annuale e di fissare i contributi annui; 6) di nominare i revisori dei conti e di approvare i conti del Fondo; 7) di approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, di pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità del paragrafo 5, dell'articolo 4, e di fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinchè le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile; 8) di eleggere, fra i membri dell'Assemblea, coloro che faranno parte del Comitato esecutivo, conformemente agli articoli 21, 22 e 23; 9) di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari; 10) di determinare fra gli Stati che non sono parti della Convenzione o fra le organizzazioni intergo vernati ve o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e degli organi sussidiari; 11) di dare all'Amministratore, al Comitato esecutivo e agli organi sussidari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo; 12) di approvare i rapporti e di controllare le attività del Comitato esecutivo; 13) di vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni; 14) di adempiere ad ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Articolo 19 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18, essa non terrà sessione ordinaria che ogni due anni.
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2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.
Articolo 20 La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.
Comitato esecutivo
Articolo 21 II Comitato esecutivo deve essere costituito nel corso della prima sessione ordinaria dell'Assemblea successiva alla data in cui quindici Stati sono parti della presente Convenzione.
Articolo 22 1. Il Comitato esecutivo è composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e tale cifra non deve tuttavia essere inferiore a sette, né superiore a quindici. Quando il numero dei membri dell'Assemblea non è divisibile per tre, il terzo viene calcolato prendendo la cifra immediatamente superiore, che sia divisibile per tre. 2. Nel corso dell'elezione dei membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea: a) cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei seggi del Comitato in base ad una soddisfacente rappresentanza degli Stati parti della Convenzione che sono particolarmente esposti ai rischi di inquinamento da idrocarburi e degli Stati parti della Convenzione che possiedono importanti flotte di petroliere; b) eleggere la metà dei membri del Comitato o, se il totale dei membri da eleggere è un numero dispari, un numero equivalente alla metà del numero totale dei membri meno uno fra gli Stati parti della Convenzione sul territorio dei quali sono stati ricevuti, nel corso del precedente anno solare, i maggiori quantitativi di idrocarburi che devono essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 10. Tuttavia, il numero degli Stati eleggibili ai sensi del presente sottoparagrafo viene limitato nel modo indicato nella seguente tabella:
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Numero totale dei membri Numero di Stati eleggibili in base Numero di Stati da eleggere in base del Comitato al sotto paragrafo b) al sottoparagrafo b)
7 5 3 8 6 4 9 6 4 10 8 5 11 8 5 12 9 6 13 9 6 14 11 7 15 11 7
3. Un membro dell'Assemblea che è eleggibile ma che non viene eletto in base alle disposizioni del sottoparagrafo b), non sarà eleggibile agli altri seggi del Comitato esecutivo.
Articolo 23 1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione ordinaria successiva dell'Assemblea. 2. Nessuno Stato membro dell'Assemblea può essere eletto al Comitato esecutivo per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei casi in cui ciò può rivelarsi necessario per adempiere le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 24 II Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di trenta giorni, su convocazione dell'Amministratore che agisce di propria iniziativa o a richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce in ogni luogo che ritiene conveniente.
Articolo 25 Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum richiesto per le sue riunioni.
Articolo 26 1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti: a) eleggere il suo Presidente ed adottare il proprio regolamento interno, per le materie che non sono oggetto di particolari disposizioni della Convenzione, e
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b) assumere ed esercitare in luogo dell'Assemblea le seguenti funzioni: i) emanare norme per la nomina del personale necessario, diverso dall'Amministratore, e fissare le condizioni di impiego di detto personale; ii) approvare la liquidazione delle domande di risarcimento presentare al Fondo e adottare a tale scopo tutte le altre misure necessarie previste dal paragrafo 7 dell'articolo 18; iii) dare all'Amministratore tutte le istruzioni relative all'Amministrazione del Fondo e vigilare sulla buona applicazione, da parte dell'Amministratore, della Convenzione, delle decisioni dell'Assemblea e delle decisioni proprie del Comitato; e) adempiere ogni altra funzione che viene ad esso affidata dall'Assemblea. 2. Il Comitato esecutivo redige e pubblica ogni anno un rapporto sulle attività del Fondo nel corso del precedente anno solare.
Articolo 27 I membri dell'Assemblea che non sono membri del Comitato esecutivo hanno il diritto di assistere alle riunioni di quest'ultimo in qualità di osservatori.
Segretariato
Articolo 28 1. Il Segretariato comprende l'Amministratore e il personale necessario all'amministrazione del Fondo. 2. L'Amministratore è il rappresentante legale del Fondo.
Articolo 29 1. L'Amministratore è il più alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno nonché quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo. 2. Ha il compito in particolare di: a) nominare il personale necessario all'amministrazione; b) adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo; e) riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13; d) ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo;
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e) adottare tutte le misure per sistemare le domande di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, ivi compresa la sistemazione finale delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'Assemblea o del Comitato esecutivo ove il regolamento interno lo preveda; O redigere e presentare all'Assemblea o al Comitato esecutivo, a seconda dei casi, i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare; g) assistere il Comitato esecutivo nella preparazione del rapporto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 26; h) elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei suoi organi sussidiari.
Articolo 30 Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'Amministratore nonché del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.
Finanze Articolo 31 1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest'ultimo.
Voto Articolo 32 II voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo è regolato dalle seguenti disposizioni: a) ogni membro dispone di un voto; b) salvo disposizioni contrarie dell'articolo 33, le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
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e) quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti; d) ai fini del presente articolo, l'espressione «membri presenti» significa «membri presenti alla seduta al momento della votazione», la frase «membri presenti e votanti» indica i «membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
Articolo 33 1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti; a) l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 4; b) ogni decisione presa in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione; e) l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18, 2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi: a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente; b) la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 18; e) la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 18.
Articolo 34 1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti. 2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse. 3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che non costituiscono che la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità. 4. Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non potranno essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che ciò non avvenga a condizioni concordate dal governo di tale Paese.
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5. Le persone che contribuiscono al Fondo, nonché le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale. 6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite, ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, a meno che ciò non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio. 7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimenti di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonché delle indennità pagate dal Fondo.
Disposizioni transitorie Articolo 35 1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per eventi che si verifichino entro un termine di centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Le domande di risarcimento di cui all'articolo 4 e le domande di assunzione di oneri finanziari di cui all'articolo 5 che derivano da eventi sopraggiunti oltre i centoventi giorni e., non oltre i duecentoquaranta giorni, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di duecentoquaranta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 36 II Segretario generale dell'Organizzazione convoca l'Assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione e, in ogni caso, entro un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.
Disposizioni finali Articolo 37 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla responsabilità o che vi aderiscono e a tutti gli Stati rappresentanti alla Conferenza del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. La Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1972.
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2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, la presente Convenzione viene ratificata, accettata o approvata dagli Stati che l'hanno firmata. 3. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione, possono aderirvi. 4. Soltanto gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato la Convenzione sulla responsabilità o vi hanno aderito, possono ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o aderirvi.
Articolo 38 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le misure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti dei detti Stati, è ritenuto applicarsi alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Articolo 39 Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del deposito di uno strumento di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38, e succesivamente ogni anno nella data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a contribuire al Fondo, in applicazione dell'articolo 10, unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da tali persone nel corso del precedente anno solare.
Articolo 40 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, e b) il Segretario generale dell'Organizzazione è stato informato, conformemente all'articolo 39, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi.
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2. Tuttavia, la presente Convenzione non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilità. 3. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o che vi aderiscano successivamente, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello Strumento appropriato da parte di tale Stato.
Articolo 41 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in ogni momento a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile costituisce una denuncia alla presente Convenzione. Essa ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia la denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile in conformità del paragrafo 3 dell'articolo XVI di quest'ultima Convenzione. 5. Malgrado ogni denuncia fatta da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione sull'obbligo di versare un contributo in base all'articolo 10 per un evento verificatosi alle condizioni previste dal paragrafo 2 b) dell'articolo 12, prima che la denuncia abbia efficacia, continuano a venire applicate.
Articolo 42 1. Ogni Stato contraente può, entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comporterà, a suo avviso, un considerevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti, chiedere all'Amministratore di indire l'Assemblea in sessione straordinaria. L'Amministratore convoca l'Assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda. 2. L'Amministratore può, di sua iniziativa, indire l'Assemblea in sessione straordinaria entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia ove ritenga che tale denuncia comporti, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti. 3. Se nel corso di una sessione straordinaria tenuta in conformità del paragrafo 1 o 2, l'Assemblea decide che la denuncia comporterà un notevole aumento del livello dei contributi per gli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare la presente Convenzione. Tale denuncia acquista efficacia alla stessa data.
Istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Convenzione 1969
Articolo 43 1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre. 2. Gli Stati contraenti che sono vincolati dalla presente Convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie perché il Fondo possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 44 e, soltanto a tale fine, restano vincolati dalla presente Convenzione.
Articolo 44 1. Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo: a) dovrà assumersi gli obblighi relativi ad ogni evento verificatosi prima che la Convenzione abbia cessato di avere vigore; b) potrà esercitare i propri diritti in materia di ricupero dei contributi nella misura in cui questi ultimi sono necessari per permettergli di adempiere gli obblighi previsti al sottoparagrafo a), ivi comprese le spese amministrative che dovrà sostenere a tale scopo. 2. L'Assemblea adotterà ogni misura necessaria in vista della liquidazione del Fondo, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo, tra le persone che hanno versato dei contributi. 3. Ai fini del presente articolo, il Fondo rimane una pesona giuridica.
Articolo 45 1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.
Articolo 46 1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito; ii) della data di entrata in vigore della Convenzione; iii) di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia;
Istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Convenzione 1969
b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonché a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Articolo 47 A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 48 La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Il Segretariato dell'Organizzazione ne farà fare traduzione ufficiale nelle lingue russa e spagnola che vengono depositate con l'orginale sul quale sono apposte le firme.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentosettantuno.
Seguono le firme
Protocollo del 1992 Traduzione» che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984, considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore, affermando l'importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l'inquinamento da idrocarburi, consci della necessità di garantire appena possibile l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984, riconoscendo la necessità di adottare disposizioni speciali per introdurre emendamenti relativi alla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1969 sulla responsabilità». Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo.
Articolo 2 L'articolo I della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. Per «nave» si intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura, costruito o adattato per il trasporto quale carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che una nave capace di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata nave solo se trasporta effettivamente "Dal testo originale francese.
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
quale carico idrocarburi alla rinfusa e durante ogni viaggio successivo a detto trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun residuo di tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa. 2. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: 5. Per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali stabili, in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l'olio lubrificante, siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combustibile di tale nave. 3. Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: 6. Per «danno da inquinamento» si intende: a) il pregiudizio o il danno causato all'esterno della nave da una contaminazione dovuta a una fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o scarico abbiano luogo; le indennità versate per l'alterazione dell'ambiente, diverse da quelle aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si limitano tuttavia al costo delle misure ragionevoli di ripristino che sono state adottate effettivamente o che lo saranno; b) il costo delle misure di salvaguardia e gli altri pregiudizi o danni causati da tali misure. 4. Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: 8. Per «incidente» si intende qualsiasi fatto o insieme di fatti che abbiano la stessa origine o da cui risulti un inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di inquinamento. 5. // paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: 9. Per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione marittima internazionale. 6. Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente nuovo paragrafo: 10. Per «Convenzione del-1969 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 • di questa Convenzione, l'espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.
Articolo 3 L'articolo II della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente: La presente Convenzione si applica esclusivamente: a) ai danni da inquinamento avvenuti: i) sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, e
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona situata oltre il mare territoriale e a esso adiacente, determinata da tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale; b) alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a prevenire o ridurre tali danni.
Articolo 4 L'articolo III della Convenzione del 1969 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. Colui che, al momento dell'incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento causato dalla nave e risultante dall'incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. Le richieste di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, una richiesta di indennizzo per danno da inquinamento, sia essa fondata o meno sulla presente Convenzione, non può essere formulata contro: a) gli impiegati o mandatari del proprietario o i membri dell'equipaggio; b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave; e) qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore scafo nudo), armatore o armatore-esercente della nave; d) qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l'accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un'autorità pubblica competente; e) qualsiasi persona che adotta misure di salvaguardia; f) gli impiegati o mandatari delle persone menzionate nelle lettere e), d) ed e), salvo che il danno risulti da un atto o da un'omissione personali, commessi con l'intenzione di provocare tale danno o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.
Articolo 5 L'articolo IV della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:
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Se avviene un incidente in cui sono implicate due o più navi e ne risulta un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi implicate sono responsabili congiuntamente e in solido, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo III, della totalità del danno che non possa essere ragionevolmente ripartito.
Articolo 6 L'articolo V della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: /. // paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. Il proprietario di una nave ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione a un ammontare totale, per ogni incidente, calcolato come segue: a) 3 milioni di unità di conto per una nave la cui stazza non superi 5000 unità; b) per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, per ogni unità di stazza supplementare, 420 unità di conto oltre l'ammontare menzionato nella lettera a); l'ammontare totale non può tuttavia eccedere in alcun caso 59,7 milioni di unità di conto. 2. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: 2. Il proprietario non ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione se è provato che il danno da inquinamento risulti da un atto o da un'omissione personali, commessi con l'intenzione di provocare tale danno, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno. 3. Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: 3. Per potersi avvalere della limitazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un'azione in virtù dell'articolo IX, o in mancanza di tale azione, presso un tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui possa essere promossa un'azione in virtù dell'articolo IX. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma sia con la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità competente. 4. Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: 9. a) L'«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. b) Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9a), può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9a) è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. e) II calcolo menzionato nell'ultimo periodo del paragrafo 9a) e la conversione di cui al paragrafo 9b) devono essere fatti, per quanto possibile, in modo che gli importi previsti nel paragrafo 1 corrispondano in moneta nazionale al valore reale che risulterebbe dall'applicazione dei primi tre periodi del paragrafo 9a). Gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9a) o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla medesima e ogniqualvolta abbia luogo una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati. 5. // paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente: 10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura previste nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi. 6. Il secondo periodo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente: Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al
paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.
Articolo 7 L'articolo VII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: 1. I primi due periodi del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: Un certificato attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione
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è rilasciato per ogni nave dopo che l'autorità competente dello Stato contraente abbia accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità di qualsiasi Stato contraente. 2. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato. 3. Il primo periodo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente. 4. Nel secondo periodo del paragrafo 7, le parole «allo Stato di immatricolazione» sono sostituite da «allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato». 5. // secondo periodo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dall'articolo V paragrafo 1, anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all'articolo V paragrafo 2.
Articolo 8 L'articolo IX della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: // paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: I. Se un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona così come è definita nell'articolo II, di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure di salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, la domanda di indennizzo può essere presentata soltanto davanti ai tribunali di detto o detti Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande.
Articolo 9 Dopo l'articolo XII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, due nuovi articoli sono inseriti come segue:
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Articolo XIIbis Disposizioni transitorie Nel caso in cui uno Stato, al momento di un incidente, sia nel contempo Parte della presente Convenzione e della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, si applicano le disposizioni transitorie seguenti: a) se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, la responsabilità regolata da quest'ultima è considerata assunta se e nella misura in cui essa sia disciplinata anche dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità; b) se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione e lo Stato è Parte della presente Convenzione e della Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che resta da assumere dopo l'applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo è disciplinata dalla presente Convenzione solo nella misura in cui i danni da inquinamento non siano pienamente risarciti in applicazione delle disposizioni di detta Convenzione del 1971; e) ai fini dell'applicazione dell'articolo III paragrafo 4 della presente Convenzione, l'espressione «la presente Convenzione» va interpretata, secondo il caso, come la presente Convenzione o la Convenzione del 1969 sulla responsabilità; d) ai fini dell'applicazione dell'articolo V paragrafo 3 della presente Convenzione, l'ammontare totale del fondo che deve essere costituito è ridotto dell'importo per il quale la responsabilità è considerata assunta conformemente al paragrafo a) del presente articolo.
Articolo XIIter Clausole finali Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 12-18 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati contraenti del presente Protocollo.
Articolo 10 II modello di certificato in allegato alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal modello in allegato al presente Protocollo.
Articolo 11 1. La Convenzione del 1969 sulla responsabilità e il presente Protocollo sono, tra le Parti del presente Protocollo, considerati e interpretati come un solo strumento. 2. Gli articoli I-XIIter, ivi compreso il modello di certificato, della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Proto-
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collo, sono designati con il termine di «Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sulla responsabilità»).
Clausole finali Articolo 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte del presente Protocollo mediante: a) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o b) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 4. Ogni Stato contraente della Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 che istituisce il Fondo», può ratificare, accettare, approvare il presente Protocollo, o aderirvi, soltanto se ratifica, accetta o approva nel contempo il Protocollo del 1992 che modifica detta Convenzione o se vi aderisce, salvo che denunci la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato. 5. Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione. 6. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.
Articolo 13 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che dieci Stati, tra cui quattro che abbiano ciascuno almeno un milione di unità di stazza lorda in navi-cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
2. Tuttavia, ogni Stato contraente della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo. Uno Stato, che non è Stato contraente della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione 0 adesione relativo al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, può anche emettere nel contempo una dichiarazione conformemente al presente paragrafo. 3. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta, a condizione che risulti che detto Stato abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo. 4. Per ogni Stato che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che tale Stato ha depositato lo strumento corrispondente.
Artìcolo 14 Revisione e modifica 1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione de 1992 sulla responsabilità, su richiesta di almeno un. terzo degli Stati contraenti.
Articolo 15 Modifica dei limiti di responsabilità 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità previsti nell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti. 2. Ogni emendamento proposto e diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell'Organizzazione affinchè lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso. 3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell'Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti.
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo 3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti. 5. Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell'ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore delle monete e dell'influenza dell'emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell'articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. 6. a) Un emendamento tendente a modificare i limiti di responsabilità in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 o della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo; b) un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del 6 per cento all'anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell'interesse composto; e) un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo. 7. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall'Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto
degli Stati contraenti comunichi all'Organizzazione, al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato giuridico, che essi non l'accettano, nel quale caso l'emendamento è respinto e non ha alcun effetto. 8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo, conformemente all'articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l'emendamento entra in vigore. 10. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa
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Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell'emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest'ultima data è posteriore.
Articolo 16 Denuncia 1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in tale strumento. 4. Fra le Parti del presente Protocollo la denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità effettuata da una di esse in virtù dell'articolo XVI di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo. 5. La denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, effettuata da uno Stato che rimane Parte della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto dalla data in cui la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo ha effetto conformemente all'articolo 34 di tale Protocollo.
Articolo 17 Deposito 1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell'articolo 15 sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato; ii) di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell'articolo 13 e di ogni dichiarazione e comunicazione effettuate in virtù dell'articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità; iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
iv) di ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, presentata conformemente all'articolo 15 paragrafo 1; v) di ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 15 paragrafo 4; vi) di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell'articolo 15 paragrafo 7 nonché della data in cui l'emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo; vii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui tale deposito ha avuto luogo e della data in cui la denuncia ha effetto; viii) di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell'articolo 16 paragrafo 5; ix) di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l'hanno firmato o che vi hanno aderito. 3. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 18 Lingue II presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.
Seguono le firme
Responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Allegato
Certificato di assicurazione o di altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
Nome della nave Lettere o numeri Porto Nome e indirizzo distintivi d'immatricolazione del proprietario
II sottoscritto garantisce che la nave sopraindicata è coperta da una polizza di assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria in conformità delle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Tipo di garanzia Durata della garanzia Nome e indirizzo dell'assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti) Nome . „ Indirizzo Questo certificato è valido fino al Rilasciato o autenticato dal Governo di .. (nome completo dello Stato)
Fatto a il (luogo) (data)
(firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)
Note esplicative: 1. La designazione dello Stato può, se richiesto, indicare l'autorità pubblica competente del Paese nel quale il certificato è rilasciato. 2. Se l'ammontare totale della garanzia deriva da fonti diverse, occorre indicare l'ammontare fornito da ognuna di esse. 3. Se la garanzia è fornita in forme diverse, occorre enumerarle. 4. Alla voce «Durata della garanzia» occorre precisare la data in cui questa entra in vigore.
Protocollo del 1992 Traduzione» che modifica la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984, considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore, affermando l'importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l'inquinamento da idrocarburi, consci della necessità di garantire appena possibile l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984, riconoscendo che sarebbe opportuno per gli Stati parte fare in modo che la Convenzione modificata coesista per un periodo transitorio con la Convenzione iniziale, completandola, consci che le conseguenze economiche dei danni da inquinamento risultanti dal trasporto per mare di idrocarburi alla rinfusa dovrebbero continuare a essere sopportate dai proprietari delle navi e da coloro che hanno interessi finanziari nel trasporto di idrocarburi, tenendo conto dell'adozione del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo». Per gli Stati parte Protocollo del 1976 della Convenzione del 1971 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo nella versione modificata dal presente Protocollo.
'' Dal testo originale francese.
Istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Artìcolo 2 L'articolo 1 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificata come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. Per «Convenzione del 1992 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. 2. Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo: 1bis per «Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo» si intende la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 di tale Convenzione, l'espressione designa la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo nella versione modificata dal presente Protocollo. 3. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: 2. I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquinamento», «misure di salvaguardia», «evento» e «Organizzazione» sono interpretati conformemente all'articolo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 4. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. Per «unità di conto» si intende l'unità di cui all'articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 5. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: 5. Il termine «stazza della nave» è interpretato conformemente all'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 6. Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: 7. Per «garante» si intende ogni persona che fornisce un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria volta a coprire la responsabilità del proprietario della nave in virtù dell'articolo VII paràgrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
Articolo 3 L'articolo 2 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificata come segue: // paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: \. Un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento, designato come «Fondo internazionale del 1992 per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» e qui di seguito denominato «il Fondo», è istituito per gli scopi seguenti:
Istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
a) assicurare un indennizzo per i danni derivanti da inquinamento, nella misura in cui la protezione che risulta dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità sia insufficiente; b) conseguire gli obiettivi connessi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 4 L'articolo 3 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è sostituito dal testo seguente: La presente Convenzione si applica esclusivamente: a) ai danni da inquinamento avvenuti: i) sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, e ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona situata oltre il mare territoriale di questo Stato e a esso adiacente, determinata da tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale; b) alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a prevenire o ridurre tali danni.
Articolo 5 II titolo che precede gli articoli 4-9 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato stralciando i termini «e assunzione dell'onere finanziario».
Articolo 6 L'articolo 4 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nel paragrafo 1 l'espressione «Convenzione sulla responsabilità», che ricorre cinque volte, è sostituita da «Convenzione del 1992 sulla responsabilità». 2. Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: 3. Se il Fondo prova che il danno derivante da inquinamento risulta, totalmente o parzialmente, dal fatto che la persona che l'ha subito ha agito o mancato di agire con l'intenzione di causare un danno o dalla negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato, in tutto o in parte, dal proprio obbligo di indennizzare tale persona. In ogni caso, il Fondo è esonerato, nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi dell'articolo III paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. Tale esonero del Fondo, tuttavia, non si applica alle misure di salvaguardia.
Istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
3. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. a) Salvo disposizione contraria delle lettere b) e e) del presente paragrafo, l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare per un determinato evento in virtù del presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare delle indennità effettivamente versate, ai sensi della Convezione del 1992 sulla responsabilità, per risarcire i danni derivanti da inquinamento che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, definito nell'articolo 3, non ecceda 135 milioni di unità di conto. b) Salvo disposizione contraria della lettera e), l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare in virtù del presente articolo per i danni derivanti da inquinamento che risultano da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile o irresistibile, non può eccedere 135 milioni di unità di conto. e) L'ammontare massimo delle indennità di cui alle lettere a) e b) è fissato a 200 milioni di unità di conto per un determinato evento che si verifica in qualsiasi periodo durante il quale vi sono tre Parti della presente Convenzione per le quali il totale dei relativi quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi, ricevuti nel corso del precedente anno solare da persone sul territorio di tali Parti, è pari o superiore a 600 milioni di tonnellate. d) Gli interessi che potrebbe fruttare un fondo costituito conformemente alle disposizioni dell'articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità non sono presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare massimo delle indennità che il Fondo deve versare in virtù del presente articolo. e) Gli importi menzionati nel presente articolo sono convertiti in valuta nazionale in base al valore di tale valuta rispetto al diritto speciale di prelievo alla data della decisione dell'Assemblea del Fondo concernente la data del primo versamento delle indennità. 4. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: 5. Se l'ammontare delle richieste contro il Fondo supera l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare in virtù del paragrafo 4, l'ammontare disponibile ai sensi della presente Convenzione è ripartito proporzionalmente fra i richiedenti in base ai crediti riconosciuti. 5. // paragrafo 6 è sostituto dal testo seguente:
6. L'Assemblea del Fondo può decidere, in casi eccezionali, che può essere versata un'indennità in applicazione della presente Convenzione anche se il proprietario della nave non ha costituito fondi conformemente alle disposizioni dell'articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. In tal caso, si applicano le disposizioni della lettera e) del paragrafo 4 del presente articolo.
Istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Articolo 7 L'articolo 5 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è stralciato.
Articolo 8 L'articolo 6 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nel paragrafo 1 il numero del paragrafo e i termini «e l'assunzione degli oneri finanziari di cui all'articolo 5» sono stralciati. 2. Il paragrafo 2 è stralciato.
Articolo 9 L'articolo 7 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nei paragrafi 1, 3, 4 e 6 l'espressione «Convenzione sulla responsabilità», che ricorre sette volte, è sostituita da «Convenzione del 1992 sulla responsabilità». 2. Nel paragrafo 1 i termini «o ai fini dell'assunzione di oneri finanziari in base all'articolo 5» sono stralciati. 3. Nel primo periodo del paragrafo 3 i termini «o di assunzione di oneri finanziari che si riferisce ad essa» e «o 5» sono stralciati. 4. Nel secondo periodo del paragrafo 3 i termini «o al paragrafo 1 dell'articolo 5» sono stralciati.
Articolo 10 Nell'articolo 8 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, l'espressione «Convenzione sulla responsabilità» è sostituita da «Convenzione del 1992 sulla responsabilità».
Articolo 11 L'articolo 9 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificata come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. Il Fondo acquista per surrogazione, nei confronti di ogni somma da esso versata, conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, quale risarcimento dei danni da inquinamento, tutti i diritti che, in virtù della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, sarebbero devoluti alla persona così indennizzata e che la stessa avrebbe potuto far valere contro il proprietario o il suo garante. 2. Nel paragrafo 2 i termini «o assunta in carico» sono stralciati.
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Articolo 12 L'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: // periodo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: I contributi annui al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantitativi superiori a 150000 tonnellate.
Articolo 13 L'articolo 11 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è stralciato.
Articolo 14 L'articolo 12 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nel periodo introduttivo del paragrafo 1 i termini «dovuti da ogni persona di cui all'articolo 10» sono stralciati. 2. Nel paragrafo 1 lettere i) b) e i) e) i termini «degli articoli 4 e 5» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 4» e i termini «15 milioni di franchi» sono sostituiti dai termini «quattro milioni di unità di conto». 3. La lettera ii) b) del paragrafo 1 è stralciata. 4. Le lettere ii) e) e d) del paragrafo 1 sono rinumerate come ii) b) e e). 5. Il perìodo introduttivo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: L'Assemblea fissa l'ammontare totale dei contributi da riscuotere. L'Amministrazione, basandosi sulla decisione dell'Assemblea, calcola, per ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare del contributo annuo di ogni persona di cui all'articolo 10. 6. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: 4. Il contributo annuo è esigibile alla data stabilita dal regolamento interno del Fondo. L'Assemblea può fissare un'altra data per il pagamento. 7. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: 5. L'Assemblea può decidere, alle condizioni che saranno fissate dal regolamento finanziario del Fondo, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 2 lettera a) e fondi ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 2 lettera b). 8. Il paragrafo 6 è stralciato.
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Articolo 15 L'articolo 13 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: /. // paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 è accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato conformemente al regolamento interno del Fondo, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi. 2. Nel paragrafo 3 i termini «articoli 10 e 11» sono sostituiti dai termini «articoli 10 e 12» e i termini «e il ritardo nel pagamento supera i tre mesi» sono stralciati.
Articolo 16 Alla Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4: 4. Se uno Stato contraente non adempie l'obbligo di comunicare all'Amministratore le informazioni di cui al paragrafo 2 e se ciò comporta una perdita finanziaria per il Fondo, tale Stato contraente è tenuto a indennizzare il Fondo per la perdita subita. Dopo aver consultato l'Amministratore, l'Assemblea decide se tale indennizzo è esigibile da detto Stato contraente.
Articolo 17 L'articolo 16 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è sostituito dal testo seguente: II Fondo è costituito da un'Assemblea e un Segretariato diretto da un Amministratore.
Articolo 18 L'articolo 18 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nel periodo introduttivo i termini «subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26» sono stralciati. 2. Il paragrafo 8 è stralciato. 3. Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: 9. di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari, di definirne il mandato e dì conferire loro i poteri richiesti per esercitare le funzioni che sono state affidate loro; quando l'Assemblea nomina i membri di un tale organo, vigila affinchè la loro ripartizione geografica sia garantita equamente e gli Stati contraenti che ricevono la mag-
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gior parte di idrocarburi soggetti a contributi siano rappresentati in maniera soddisfacente; il regolamento interno dell'Assemblea può disciplinare, mutatis mutandis, i lavori di questo organo sussidiario. 4. Nel paragrafo 10 i termini «del Comitato esecutivo» sono stralciati. 5. Nel paragrafo 11 i termini «del Comitato esecutivo» sono stralciati. 6. Il paragrafo 12 è stralciato.
Articolo 19 L'articolo 19 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: L II paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. 2. Nel paragrafo 2 i termini «del Comitato esecutivo» sono stralciati.
Articolo 20 Gli articoli 21-27 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo e i titoli di tali articoli sono stralciati.
Articolo 21 L'articolo 29 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 1. L'Amministratore è il più alto funzionario del Fondo. Con riserva delle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno del Fondo come pure quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea. 2. Nel paragrafo 2 lettera e) i termini «o del Comitato esecutivo» sono stralciati. 3. Nel paragrafo 2 lettera f) i termini «o del Comitato esecutivo, a seconda dei casi» sono stralciati. * 4. Il paragrafo 2 lettera g) è sostituito dal testo seguente: g) di stabilire, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea, e di pubblicare un rapporto sulle attività del Fondo nel corso dell'anno precedente. 5. Nel paragrafo 2 lettera h) i termini «o del Comitato esecutivo» sono stralciati.
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Articolo 22 Nell'articolo 31 paragrafo 1 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo i termini «al Comitato esecutivo e» sono stralciati.
Articolo 23 L'articolo 32 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Nel periodo introduttivo i termini «e al Comitato esecutivo» sono stralciati. 2. Nella lettera b) i termini «e del Comitato esecutivo» sono stralciati.
Articolo 24 L'articolo 33 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è stralciato. 2. Nel paragrafo 2 il numero del paragrafo è stralciato. 3. La lettera e) è sostituita dal testo seguente: e) l'istituzione di organi sussidiari conformemente all'articolo 18 paragrafo 9 e le relative decisioni.
Articolo 25 L'articolo 35 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è sostituita dal testo seguente: Le domande di indennizzo di cui all'articolo 4 che derivano da eventi verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di centoventi giorni a decorrere da tale data.
Articolo 26 Dopo l'articolo 36 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, sono stati inseriti i quattro nuovi articoli seguenti: Articolo 36bis Le seguenti disposizioni transitorie si applicano nel periodo, qui di seguito chiamato «periodo transitorio», che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui hanno effetto le denunce previste dall'articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo: a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 a) della presente Convenzione ogni menzione della Convenzione del 1992 sulla responsabilità è'
Istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
riferita alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, nella sua versione iniziale o nella versione modificata dal relativo Protocollo del 1976 (denominata qui di seguito «Convenzione del 1969 sulla responsabilità»), e alla Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo; b) se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, il Fondo versa un indennizzo ad ogni persona che ha subito un danno da inquinamento solo se e nella misura in cui tale persona non ha potuto ottenere un indennizzo integrale e appropriato quale risarcimento del danno subito, in applicazione della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo e della Convenzione del 1992 sulla responsabilità; tuttavia, per quanto concerne i danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, per una Parte della presente Convenzione che non è Parte della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, il Fondo versa un indennizzo ad ogni persona che ha subito un danno da inquinamento se e nella misura in cui tale persona non avrebbe potuto ottenere un indennizzo integrale e appropriato quale risarcimento del danno subito, se tale Stato fosse stato Parte di ciascuna delle Convenzioni summenzionate; e) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione, l'ammontare da prendere in considerazione per determinare l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare comprende anche l'ammontare delle indennità effettivamente versate in virtù della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, all'occorrenza, e l'ammontare delle indennità effettivamente o presumibilmente versate in virtù della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo; d) l'articolo 9 paragrafo 1 della presente Convenzione si applica anche ai diritti devoluti in virtù della Convenzione del 1969 sulla responsabilità.
Articolo 36'er 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, l'ammontare totale dei contributi annui dovuti per gli idrocarburi soggetti a contributi ricevuti da un solo Stato contraente nel corso di un anno solare non deve eccedere il 27,5 per cento dell'ammontare totale dei contributi annui per l'anno solare in questione, conformemente al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo. 2. Se dall'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 risulta che l'ammontare totale dei contributi dovuti dai contribuenti in un solo Stato contraente per un determinato anno solare eccede il 27,5 per cento dell'ammontare totale dei contributi annui, i contributi dovuti da tutti i contribuenti in tale Stato devono essere ridotti proporzionalmente, affinchè il totale dei coatributi di tali contribuenti equivalga al 27,5 per cento dell'ammontare totale dei contributi annui versati al Fondo per il medesimo anno.
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3. Se i contributi dovuti dalle persone in un determinato Stato contraente sono ridotte in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi dovuti dalle persone in tutti gli altri Stati contraenti devono essere aumentati proporzionalmente al fine di garantire che l'ammontare totale dei contributi dovuti da tutte le persone tenute a versare contributi al Fondo per l'anno solare in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'Assemblea. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 del presente articolo saranno applicabili finché il quantitativo totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuti in tutti gli Stati contraenti nel corso di un anno solare raggiungerà 750 milioni di tonnellate o fino allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto Protocollo del 1992, se quest'ultima data è più vicina.
Articolo 36quater Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le seguenti disposizioni si applicano all'amministrazione del Fondo nel periodo in cui la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo e la presente Convenzione sono entrambe in vigore: a) il Segretariato del Fondo istituito dalla Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo (denominato qui di seguito «il Fondo del 1971») e l'Amministratore che lo dirige possono esercitare anche funzioni di Segretariato e di Amministratore del Fondo; b) se, conformemente alla lettera a), il Segretariato e l'Amministratore del Fondo del 1971 esercitano anche funzioni di Segretariato e di Amministratore del Fondo, il Fondo è rappresentato, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 e il Fondo, dal Presidente dell'Assemblea del Fondo; e) nell'esercizio delle funzioni che incombono loro in virtù della presente Convenzione e della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, l'Amministratore come anche il personale e gli esperti da egli designati non sono considerati contravventori alle disposizioni dell'articolo 30 della presente Convenzione, nella misura in cui essi adempiono i loro obblighi conformemente alle disposizioni del presente articolo; d) l'Assemblea del Fondo si adopera al fine di non adottare decisioni incompatibili con quelle prese dall'Assemblea del Fondo del 1971. Se questioni amministrative di interesse comune danno luogo a divergenze di opinione, l'Assemblea del Fondo si adopera al fine di giungere ad un consenso con l'Assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di cooperazione reciproca e tenendo conto degli obiettivi comuni di entrambe le organizzazioni; e) il Fondo può surrogare i diritti e gli obblighi come anche l'attivo del Fondo del 1971, se l'Assemblea del Fondo del 1971 decide in tal modo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo; f) il Fondo rimborsa al Fondo del 1971 tutte le spese e tutti i ripetibili sostenuti per i compiti amministrativi che il Fondo del 1971 ha adempiuto per conto del Fondo.
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Articolo 36quinquies Clausole finali Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 28-39 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo. Nella presente Convenzione i riferimenti agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati contraenti del presente Protocollo.
Articolo 27 1. La Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo e il presente Protocollo sono considerati e interpretati, fra le Parti del presente Protocollo, come un unico strumento. 2. Gli articoli i-36quinquies della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, sono designati come «Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sull'istituzione del Fondo»).
Clausole finali Articolo 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma a Londra, dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994, di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il presente Protocollo è ratificato, accettato o approvato dagli Stati che l'hanno firmato. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Solo gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato la Convenzione del 1992 sulla responsabilità o che vi hanno aderito possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi. 5. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 6. Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione. 7. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1971 sul-
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l'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.
Articolo 29 Informazioni relative agli idrocarburi soggetti a contributi 1. Prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di uno Stato, tale Stato deve comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione, all'atto del deposito di uno strumento di cui all'articolo 28 paragrafo 5, e successivamente ogni anno a una data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a versare contributi al Fondo, in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da dette persone nel corso del precedente anno solare. 2. Nel corso del periodo transitorio, l'Amministratore comunica ogni anno al Segretario generale dell'Organizzazione, per le Parti, dati relativi ai quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti dalle persone tenute a versare contributi al Fondo conformemente all'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo.
Articolo 30 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui sono adempiute le condizioni seguenti: a) almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione; b) il Segretario generale dell'Organizzazione è stato informato, conformemente all'articolo 29, che le persone che sarebbero tenute a versare contributi, in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 450 tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi. 2. Il presente Protocollo non può tuttavia entrare in vigore prima che sia entrata in vigore la Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 3. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo il deposito, da parte di tale Stato, dello strumento appropriato. 4. Ogni Stato può, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare
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che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo, fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto nell'articolo 31. 5. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta e si ritiene che ogni Stato che effettua tale revoca abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo. 6. Si ritiene che ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in virtù dell'articolo 13 paragrafo 2 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità abbia fatto anche una dichiarazione in virtù del paragrafo 4 del presente articolo. La revoca di una dichiarazione fatta in virtù del suddetto articolo 13 paragrafo 2 è considerata una revoca anche in virtù del paragrafo 5 del presente articolo.
Articolo 31 Denuncia delle Convenzioni del 1969 e del 1971 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30, entro un termine di sei mesi dalla data in cui sono adempiute le condizioni seguenti: a) almeno otto Stati sono diventati Parte del presente Protocollo o hanno depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che rientri o meno nell'articolo 30 paragrafo 4, e b) il Segretario generale dell'Organizzazione è stato informato, conformemente all'articolo 29, che le persone che sono o sarebbero tenute a versare contributi, in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi, ogni Parte del presente Protocollo e ogni Stato che ha depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che rientri o meno nell'articolo 30 paragrafo 4, denuncia la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo e la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, se ne è Parte contraente, con effetto dodici mesi dopo lo spirare del termine summenzionato di sei mesi.
Articolo 32 Revisione e modifica 1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sull'istituzione del Fondo. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione de 1992 sull'istituzione del Fondo, su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
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Articolo 33 Modifica dei limiti di indennizzo 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di indennizzo previsti nell'articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti. 2. Ogni emendamento proposto e diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell'Organizzazione affinchè lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso. 3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell'Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo 3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti. 5. Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell'ammontare dei danni che ne risultano e delle fluttuazioni del valore delle monete. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell'articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. 6. a) Un emendamento tendente a modificare i limiti in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 né prima della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. b) Un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere
un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del sei per cento all'anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell'interesse composto. e) Un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo.
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7. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall'Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto degli Stati contraenti all'atto dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato giuridico comunichino all'Organizzazione che essi non l'accettano, nel quale caso l'emendamento è respinto e non ha alcun effetto. 8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento, conformemente all'articolo 34 paragafi 1 e 2. La denuncia ha effetto nel momento in cui l'emendamento entra in vigore. 10. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora spirato, ogni Stato che diventa Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell'emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest'ultima data è posteriore.
Articolo 34 Denuncia 1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in ogni momento a decorrere dalla data in cui esso entra in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento. 4. La denuncia della Convenzione del 1992 sulla responsabilità è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto alla stessa data in cui ha effetto la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, conformemente all'articolo 16 del presente Protocollo. 5. Si ritiene che ogni Stato contraente del presente Protocollo che non ha denunciato la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo né la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, come previsto nell'articolo 31 summenzionato, abbia denunciato il presente Protocollo con effetto dodici mesi dopo lo spirare del ter mine di sei mesi menzionato nel presente articolo. A decorrere dalla data
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in cui hanno effetto le denunce previste nell'articolo 31, si ritiene che ogni Parte del presente Protocollo che deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione del 1969 sulla responsabilità o di adesione alla medesima abbia denunciato il presente Protocollo a partire dalla data in cui ha effetto tale strumento. 6. Fra le Parti del presente Protocollo, la denuncia effettuata da una di esse della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, in virtù dell'articolo 41 di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo. 7. Nonostant ogni denuncia del presente Protocollo fatta da una Parte conformemente al presente articolo, continuano ad essere applicate le disposizioni del presente Protocollo relative all'obbligo di versare contributi in virtù dell'articolo 10 della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, nella versione modificata dal presente Protocollo, per un evento verificatosi alle condizioni previste nell'articolo 12 paragrafo 2 lettera b) della Convenzione modificata, prima che la denuncia abbia effetto.
Articolo 35 Sessioni straordinarie dell'Assemblea 1. Ogni Stato contraente può chiedere all'Amministratore di convocare l'Assemblea in sessione straordinaria, entro un termine di novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia che comporterà, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti. L'Amministratore convoca l'Assemblea in modo che si riunisca entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. L'Amministratore può convocare l'Assemblea in sessione straordinaria, di sua iniziativa, entro un termine di sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, se ritiene che tale denuncia comporti, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti. 3. Se nel corso di una sessione straordinaria tenuta conformemente al paragrafo 1 o 2, l'Assemblea decide che la denuncia comporterà un notevole aumento dei contributi per gli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati può denunciare il presente Protocollo, al più tardi centoventi giorni prima della data in cui la denuncia- ha effetto. Tale denuncia ha effetto alla stessa data.
Articolo 36 Estinzione del Protocollo 1. Il presente Protocollo cessa di essere in vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre. 2. Gli Stati che sono vincolati dal presente Protocollo alla vigilia del giorno in cui esso cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie affinchè il Fondo possa esercitare le funzioni previste nell'articolo 37 del presente Protocollo e, soltanto a tale fine, restano vincolati dal presente Protocollo.
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Articolo 37 Liquidazione del Fondo 1. Nel caso in cui il presente Protocollo cessasse di essere in vigore, il Fondo: a) dovrà assumersi gli obblighi relativi ad ogni evento verificatosi prima che il Protocollo abbia cessato di essere in vigore; b) potrà esercitare i propri diritti in materia di ricupero dei contributi nella misura in cui questi ultimi sono necessari per permettergli di adempiere gli obblighi previsti nella lettera a), ivi comprese le spese amministrative che dovrà sostenere a tale scopo. 2. L'Assemblea adotterà ogni misura necessaria in vista della liquidazione del Fondo, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo, tra le persone che hanno versato contributi. 3. Ai fini del presente articolo, il Fondo rimane una persona giuridica.
Articolo 38 Deposito 1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell'articolo 33 sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato; ii) di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell'articolo 30, incluse le dichiarazioni e le revoche che si ritiene siano state effettuate conformemente al presente articolo; iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iv) della data in cui devono essere effettuate le denunce previste nell'articolo 31; v) di ogni proposta tendente a modificare i limiti di indennizzo, presentata conformemente all'articolo 33 paragrafo 1; vi) di ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 33 paragrafo 4; vii) di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell'articolo 33 paragrafo 7 e della data in cui l'emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo; viii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data di deposito e della data in cui la denuncia ha effetto; ix) di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell'articolo 34 paragrafo 5; x) di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
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3. Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 39 Lingue II presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.
Seguono le firme
Convenzione di Strasburgo Traduzione» sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI)
La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica Francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera, riconoscendo l'opportunità di armonizzare il diritto applicabile in materia di limitazione della responsabilità nella navigazione interna, in particolare sul Reno e sulla Mosella, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo, e, di conseguenza, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I II diritto di limitazione Articolo 1 Persone aventi diritto di limitare la loro responsabilità 1. I proprietari di battelli e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione nei confronti delle rivendicazioni di cui all'articolo 2. 2. Il termine: a) «proprietario di battello» designa il proprietario, l'affittuario, il noleggiatore, l'armatore e l'armatore gerente di un battello; b) «battello» designa un battello di navigazione interna e comprende anche gli idroscivolanti, i traghetti e le piccole imbarcazioni, ma non gli aliscafi. Sono equiparati ai battelli le draghe, le gru, gli elevatori e tutti gli altri impianti e attrezzature galleggianti e mobili di natura analoga; e) «addetto al recupero» designa ogni persona che fornisce servizi in relazione diretta con le operazioni di assistenza o di salvataggio. Tali operazioni comprendono parimenti quelle di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d), e) e f). 3. Se sono presentate rivendicazioni di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al recupero, tale persona ha il diritto di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nella presente Convenzione. 4. Nella presente Convenzione, per «responsabilità del proprietario del battello» s'intende la responsabilità in una causa intentata contro il battello. Dai testi originali francese e tedesco.
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5. L'assicuratore che copre la responsabilità relativa alle rivendicazioni soggette a limitazione conformemente alla presente Convenzione ha diritto di avvalersi di quest'ultima nella stessa misura dell'assicurato. 6. Il fatto d'invocare la limitazione della responsabilità non costituisce un'ammissione di responsabilità.
Articolo 2 Rivendicazioni soggette a limitazione 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le seguenti rivendicazioni, qualunque sia il fondamento della responsabilità, sono soggette alla limitazione di responsabilità: a) rivendicazioni per morte, per lesioni corporali, per perdite o danni a qualsiasi bene (compresi i danni causati alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, ai ponti e agli aiuti alla navigazione), che si verifichino a bordo o in relazione diretta con l'esercizio del battello o con operazioni di assistenza e di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino; b) rivendicazioni per qualsiasi danno derivante da un ritardo nel trasporto del carico, dei passeggeri o dei loro bagagli; e) rivendicazioni per altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali che si verifichino in relazione diretta con l'esercizio del battello o con operazioni di assistenza o di salvataggio; d) rivendicazioni per aver recuperato, rimosso, distrutto o reso inoffensivo un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato, compreso tutto quello che si trovi o sia stato a bordo; e) rivendicazioni per aver rimosso, distrutto o reso inoffensivo il carico del battello; f) rivendicazioni presentate da una persona diversa da quella responsabile per i provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre un danno per il quale la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e per i danni ulteriormente causati da tali provvedimenti. 2. Le rivendicazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla limitazione di responsabilità anche se sono oggetto di un ricorso o indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia le rivendicazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 lettere d) e) e f) non sono soggette alla limitazione di responsabilità nella misura in cui siano connesse alla rimunerazione in applicazione di un contratto concluso con la persona responsabile.
Articolo 3 Rivendicazioni escluse dalla limitazione Le norme della presente Convenzione non si applicano a: a) rivendicazioni relative a operazioni di assistenza e salvataggio o ai contributi per avaria comune; b) rivendicazioni soggette a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o vieti la limitazione di responsabilità per danni nucleari;
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e) rivendicazioni contro il proprietario di un battello a propulsione nucleare per danni nucleari; d) rivendicazioni di persone al servizio del proprietario del battello o dell'addetto al recupero i cui compiti siano connessi al servizio del battello o alle operazioni d'assistenza o di salvataggio, nonché alle rivendicazioni dei loro eredi, successori legittimi o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni se, in base alla legge che regola il contratto d'impiego concluso tra il proprietario del battello o l'addetto al recupero e il personale di servizio, il proprietario del battello o l'addetto al recupero non ha il diritto di limitare la propria responsabilità relativamente a tali rivendicazioni o se, secondo tale legge, gli è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto nell'articolo 6.
Articolo 4 Comportamento che preclude la limitazione Una persona responsabile non ha il diritto di limitare la propria responsabilità se è provato che il danno risulta dalla sua azione o omissione personali, commesse nell'intento di causare un tale danno, o sconsideratamente e nella consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un tale danno.
Articolo 5 Compensazione di rivendicazioni Se una persona avente diritto di limitare la propria responsabilità secondo le norme della presente Convenzione vanti una rivendicazione nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, le loro rispettive rivendicazioni si compensano e le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto all'eventuale saldo.
Capitolo II Limiti di responsabilità Articolo 6 Limiti generali 1. I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue: a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali: i) per un battello non destinato al trasporto di merci, in particolare un battello per passeggeri, 200 unità di conto per metro cubo di stazzamento del battello in caso di immersione massima autorizzata, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 700 unità di conto per KW di potenza della propulsione meccanica; ii) per un battello destinato al trasporto di merci, 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico del battello, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 700 unità di conto per KW di potenza della propulsione meccanica;
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iii) per un battello di spinta o un rimorchiatore, 700 unità di conto per KW di potenza della propulsione meccanica; iv) per un battello di spinta che, al momento in cui il danno è stato causato, era accoppiato con barconi formando un convoglio spinto, il limite di responsabilità calcolato conformemente al capoverso iii) è aumentato di 100 unità di conto per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che il battello di spinta ha fornito a uno o più barconi spinti servizi d'assistenza o di salvataggio; v) per un battello con mezzi di propulsione meccanica propria che, al momento in cui il danno è stato causato, assicura la propulsione di altri battelli accoppiati a questo battello, il limite di responsabilità calcolato secondo i capo versi i), ii) o iii) è aumentato di 100 unità di conto per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento degli altri battelli; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che tale battello ha fornito a uno o più battelli accoppiati servizi d'assistenza o di salvataggio; vi) per impianti o attrezzature galleggianti e mobili secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera b) seconda frase, il loro valore al momento dell'evento; b) per tutte le altre rivendicazioni, la metà degli importi fissati nella lettera a); e) qualora l'importo calcolato in conformità della lettera a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, l'importo calcolato conformemente alla lettera b) può essere utilizzato per saldare la rimanenza non pagata delle rivendicazioni di cui alla lettera a) e tale rimanenza non pagata concorre alle rivendicazioni di cui alla lettera b); d) i limiti di responsabilità non possono in nessun caso essere inferiori a 200 000 unità di conto per le rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali e a 100000 unità di conto per tutte le altre" rivendicazioni. 2. Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di rivendicazione per morte o lesioni corporali conformemente al paragrafo 1 lettera e), uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che le rivendicazioni per danni alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, ai ponti.e agli aiuti alla navigazione hanno la priorità prevista da questa legislazione sulle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).
3. I limiti di responsabilità di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano pure a ogni addetto al recupero che fornisce servizi'd'assistenza o di salvataggio a un battello e che non opera né a partire da un battello di navigazione interna né da un battello di navigazione marittima o a ogni addetto al recupero che opera unicamente a bordo del battello al quale fornisce servizi d'assistenza o di salvataggio.
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Articolo 7 Limiti applicabili alle rivendicazioni dei passeggeri 1. Nel caso delle rivendicazioni derivanti dalla morte o da lesioni corporali dei passeggeri di un battello e connesse a uno stesso evento, il limite della responsabilità del proprietario del battello è fissato a un importo di 60 000 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare in base al certificato del battello oppure, se il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare non è prescritto, tale limite è fissato dal numero di passeggeri effettivamente trasportati dal battello al momento dell'evento. Tali limiti non possono essere inferiori a 720 000 unità di conto o superiori agli importi seguenti: a) 3 milioni di unità di conto per i battelli con una capacità di trasporto autorizzata non superiore a 100 passeggeri; b) 6 milioni di unità di conto per i battelli con una capacità di trasporto autorizzata non superiore a 180 passeggeri; e) 12 milioni di unità di conto per i battelli con una capacità di trasporto autorizzata superiore a 180 passeggeri. 2. Ai fini del presente articolo, «rivendicazioni per morte o lesioni corporali dei passeggeri di un battello» significa ogni rivendicazione presentata da una persona trasportata da tale battello o per conto di tale persona: a) in base a un contratto di trasporto di passeggeri, o b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci.
Articolo 8 Unità di conto 1. L'unità di conto di cui agli articoli 6 e 7 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi citati negli articoli 6 e 7 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui la limitazione della responsabilità è richiesta; la conversione è effettuata secondo il valore di tale valuta alla data in cui il fondo è stato costituito, il pagamento è stato effettuato o la garanzia equivalente è stata fornita conformemente alla legislazione di tale Stato. 2. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritti Speciali di Prelievo di uno Stato Parte è calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale, alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. 3. Gli Stati Parte possono fissare, sulla base del metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, l'equivalente degli importi citati dagli articoli 6 e 7 nella loro valuta nazionale in cifre arrotondate. Se, in seguito a un cambiamento del valore in Diritti Speciali di Prelievo della valuta nazionale, gli importi espressi in tale valuta differiscono di oltre il 10 per cento dal valore reale espresso in Diritti Speciali di Prelievo negli articoli 6 e 7, gli importi dovranno essere adeguati al valore reale. Gli Stati Parte comunicano al depositario le somme espresse in valuta nazionale nonché ogni modifica di tali somme.
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Articolo 9 Cumulo di rivendicazioni 1. Impregiudicato il paragrafo 2, i limiti di responsabilità determinati secondo l'articolo 6 si applicano all'insieme di tutte le rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei confronti: a) della persona o delle persone di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a) e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili, o b) del proprietario di un battello che presta servizi d'assistenza o di salvataggio a partire da questo battello e nei confronti dell'addetto al recupero o degli addetti al recupero che operano a partire da detto battello e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze egli o essi siano responsabili, o e) dell'addetto al recupero o degli addetti al recupero che non operano a partire da un battello di navigazione interna o da una nave marittima o operano unicamente a bordo del battello al quale sono prestati servizi d'assistenza e di salvataggio e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze egli o essi siano responsabili. 2. a) Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso iv), l'importo di responsabilità per un battello di spinta che, al momento del danno, era accoppiato con barconi in convoglio spinto, è maggiorato, relativamente alle rivendicazioni derivate dall'evento, di 100 unità di conto per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti, l'importo di responsabilità di ogni barcone è ridotto, per rivendicazioni derivate da questo stesso evento, di 100 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico del barcone spinto. b) Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso v), l'importo di responsabilità per un battello munito di mezzi di propulsione meccanica che, al momento del danno, garantisce la propulsione ad altri battelli accoppiati a quest'ultimo, è maggiorato, per le rivendicazioni derivanti dall'evento, di 100 unità di conto per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento dei battelli accoppiati, l'importo di responsabilità per ogni battello accoppiato è ridotto, per le rivendicazioni derivanti dallo stesso evento, di 100 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico o per ogni metro cubo di stazzamento del battello accoppiato.
3. I limiti della responsabilità determinati secondo l'articolo 7 si applicano all'insieme delle rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei riguardi della persona o delle persone di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a), rispetto al battello menzionato nell'articolo 7 e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili.
Articolo 10 Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione 1. La limitazione della responsabilità può essere chiesta anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Par-
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te può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora un'azione sia intentata dinnanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto di limitare la propria responsabilità soltanto se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione o se è costituito nel momento in cui si fa valere il diritto di limitare la responsabilità. 2. Se la limitazione della responsabilità è fatta valere senza costituzione di un fondo di limitazione, le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili. 3. Le norme di procedura relative all'applicazione del presente articolo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato Parte in cui la causa è intentata.
Capitolo III II fondo di limitazione Articolo 11 Costituzione del fondo 1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire un fondo presso il tribunale o un'altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un'azione relativa a una rivendicazione soggetta a limitazione, 0, se nessuna azione è promossa, presso il tribunale competente o un'altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui un'azione può essere promossa per una rivendicazione soggetta a limitazione. Il fondo deve essere costituito per la somma degli importi calcolati secondo le disposizioni degli articoli 6 e 7 applicabili alle rivendicazioni di cui la persona che costituisce il fondo possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito è disponibile solo per il pagamento delle rivendicazioni per le quali può essere fatta valere la limitazione della responsabilità. 2. Si può costituire un fondo con il deposito della somma o fornendo una garanzia accettabile ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove è costituito il fondo e considerata adeguata dal Tribunale o da un'altra autorità competente. 3. Un fondo costituito da una delle persone di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a), b) o e) o paragrafo 3 o dal suo assicuratore è ritenuto costituito da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettere a), b) o e), o al paragrafo 3 dell'articolo 9.
Articolo 12 Ripartizione del fondo 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 1 e 2 quelle dell'articolo 7, il fondo è ripartito tra i reclamanti in proporzione all'importo delle loro rivendicazioni riconosciute nei confronti del fondo.
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2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato una rivendicazione nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'importo che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione. 3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi importo di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione sia permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile. 4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che potrebbe essere costretta a pagare, in una data successiva un tale importo di risarcimento per il quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione in applicazione dei paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è costituito può ordinare che una somma sufficiente sia provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere le sue rivendicazioni nei confronti del fondo in una data successiva.
Articolo 13 Preclusione di altre azioni 1. Se è stato costituito un fondo di limitazione in conformità all'articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato una rivendicazione nei confronti del fondo è precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale rivendicazione nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito, tale fondo. 2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all'articolo 11, qualsiasi battello o altro bene, appartenente ad una persona a beneficio della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per una rivendicazione che possa essere presentata nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, devono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto se il reclamante può presentare una rivendicazione contro il fondo dinnanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale rivendicazione.
Articolo 14 Legislazione applicabile Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse sono disciplinate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo è costituito.
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Capitolo IV Campo d'applicazione Articolo 15 1. La presente Convenzione si applica alla limitazione della responsabilità del proprietario di un battello o di un addetto al recupero qualora al momento dell'evento che ha dato luogo alle rivendicazioni: a) il battello abbia navigato su una delle vie d'acqua soggette alla Convezione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno o alla Convenzione del 27 ottobre 1956 relativa alla canalizzazione della Mosella, oppure b) siano stati forniti servizi d'assistenza o di salvataggio lungo una delle suddette vie d'acqua a un battello trovatosi in pericolo, o al carico di tale battello, oppure e) un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato lungo una delle suddette vie d'acqua o il carico di un tale battello siano stati recuperati, rimossi, distrutti o resi inoffensivi. La presente Convenzione si applica pure alla limitazione della responsabilità di un addetto al recupero che fornisce servizi d'assistenza da un battello di navigazione interna a una nave marittima in pericolo lungo una delle suddette vie d'acqua o al carico di una tale nave. 2. Ogni Stato Parte può al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo dichiarare, mediante una notifica indirizzata al depositario,.che la presente Convenzione è pure applicabile ad altre vie d'acqua diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 a condizione che queste siano situate sul territorio di tale Stato. La presente Convenzione ha effetto, per le vie d'acqua citate nella notifica, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi seguenti il ricevimento della notifica o, se la presente Convenzione non è ancora entrata in vigore, con la sua entrata in vigore. 3. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 2 può ritirarla in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al depositario. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dalla data in cui la notifica è ricevuta o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrebbe essere specificato nella dichiarazione.
Capitolo V Disposizioni finali Articolo 16 Firma, ratifica e adesione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati Parte alla Convenzione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno e del Granducato del Lussemburgo dal 4 novembre 1988 al 4 novembre 1989 presso la
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sede della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno a Strasburgo e, successivamente, resta aperta all'adesione. 2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmata. 3. Gli Stati non contemplati nel paragrafo 1, che dispongono di un collegamento navigabile diretto con le vie d'acqua di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15, con decisione unanime degli Stati nei confronti dei quali la presente Convenzione è entrata in vigore, possono essere invitati ad aderirvi. Il depositario convoca gli Stati citati nella prima frase per pronunciarsi sulla decisione d'invito. La decisione comporta gli adeguamenti della presente Convenzione necessari in caso d'adesione dello Stato da invitare, in particolare nei confronti della conversione degli importi di responsabilità nella moneta nazionale di uno Stato che non è membro del Fondo monetario internazionale. La decisione entrerà in vigore quando tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione citati nella prima frase avranno notificato l'accettazione della decisione al Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno. Ogni Stato così invitato può aderire alla Convenzione come sarà modificata dalla decisione. 4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.
Articolo 17 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre degli Stati citati nel paragrafo 1 dell'articolo 16 avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione siano stati soddisfatti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento.
Articolo 18 Riserve 1. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione nonché, per una riserva di cui alla lettera b, in ogni momento successivo, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione completamente o parzialmente: a) natura per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua; b) per danni causati dalle merci pericolose durante il loro trasporto, nella misura in cui tali rivendicazioni siano disciplinate da una Convenzione inter-
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nazionale o una legge nazionale che esclude la limitazione della responsabilità o fissa limiti di responsabilità più alti di quelli previsti nella presente Convenzione; e) alle rivendicazioni di cui alle lettere d) e e) del paragrafo 1 dell'articolo 2; d) ai battelli sportivi e da diporto nonché ai battelli che non sono utilizzati nella navigazione a scopo lucrativo; e) agli alleggi usati esclusivamente nei porti per il trasbordo. 2. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non applicherà alle rivendicazioni risultanti da un evento avvenuto sulle sue vie d'acqua, i limiti massimi di responsabilità previsti dall'articolo 7 paragrafo 1 seconda frase, lettere a) e b). 3. Le riserve formulate al momento della firma devono essere confermate al momento della ratifica, accettazione o approvazione. 4. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione può ritirarla in ogni momento mediante una notifica indirizzata al depositario. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica è ricevuta o a una data successiva specificata nella notifica.
Articolo 19 Denuncia 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte mediante notifica indirizzata al depositario in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte. 2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di un anno dopo la data in cui la notifica è ricevuta o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo che potrebbe essere specificato nella notifica.
Articolo 20 Revisione degli importi di limitazione 1. Su domanda di uno Stato Parte alla presente Convenzione, il depositario convoca una Conferenza di tutti gli Stati Contraenti per deliberare sulla revisione degli importi di limitazione previsti dagli articoli 6 e 7 o la sostituzione dell'unità di conto di cui all'articolo 8 della presente Convenzione. 2. In occasione del dibattito sulla revisione degli importi di limitazione previsti dagli articoli 6 e 7, occorre tener conto dell'esperienza fatta in materia di eventi pregiudizievoli e, in particolare, dell'entità dei danni risultanti, delle fluttuazioni del valore delle valute e dell'incidenza dell'emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. 3. a) Un emendamento tendente a modificare gli importi di limitazione in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dello scadere di un termine di cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione è stata aperta alla firma né prima di un termine di cinque anni a partire dalla data dell'entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo.
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b) Nessun limite può essere aumentato al punto di superare un importo corrispondente al limite fissato nella presente Convenzione, maggiorato del 6 per cento all'anno, secondo il principio dell'interesse composto, a partire dalla data in cui la presente Convenzione è stata aperta alla firma. e) Nessun limite può essere aumentato al punto di superare un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella presente Convenzione. 4. La decisione di rivedere gli importi di limitazione previsti dagli articoli 6 e 7 o di sostituire l'unità di conto di cui all'articolo 8 è adottata a una maggioranza dei due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti, comprendente una maggioranza dei due terzi degli Stati citati nel paragrafo 1 dell'articolo 16, per i quali la presente Convenzione è entrata in vigore. 5. Il depositario notifica a tutti gli Stati Contraenti gli emendamenti decisi secondo il paragrafo 2. L'emendamento è ritenuto accettato dopo lo scadere di un termine di 6 mesi a partire dalla data della notifica, a meno che, entro questo termine, un terzo degli Stati Contraenti abbia notificato al depositario il loro rifiuto di tale emendamento. 6. Un emendamento reputato accettato conformemente al paragrafo 5 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione, nei confronti di tutti gli Stati che in quel momento sono Parti alla presente Convenzione, a meno che essi non denuncino la presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 19, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento. Tale denuncia ha effetto al momento in cui detto emendamento entra in vigore. L'emendamento vincola ogni Stato che diventa Parte alla presente Convenzione dalla data di cui al primo periodo.
Articolo 21 Depositario 1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno. 2. Il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno: a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 16 e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione; b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione in merito a: i) ogni nuova firma, ogni deposito di uno strumento e ogni dichiarazione e riserva formulata e le relative date; ii) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione; iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto; iv) ogni emendamento ritenuto accettato in virtù del paragrafo 5 dell'articolo 20 nonché la data in cui l'emendamento entra in vigore, conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 20;
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v) ogni decisione mediante la quale uno Stato è invitato ad aderire in virtù dell'articolo 16 paragrafo 3 prima frase nonché la data d'entrata in vigore della decisione; vi) ogni comunicazione richiesta ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 22 Lingue La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ogni testo facente egualmente fede.
In fede dì che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1988.
Seguono le firme
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente diverse convenzioni e protocolli internazionali nell'ambito della navigazione marittima e interna come pure la modificazione della legge sulla navigazione marittima del 3 maggio 1995
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer 95.031 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 10.10.1995 Date Data
Seite 229-340 Pagina
Ref. No 10 118 337
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