FF 1995 IV 455
Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana del 6 ottobre 1995
Termine di referendum: 15 gennaio 1996
Legge federale
sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana
del 6 ottobre 1995
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19951', decreta:
Art. l Oggetto La presente legge regola la concessione di aiuti finanziari federali al Cantone dei Grigioni per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana e al Cantone Ticino per la promozione della lingua e cultura italiana.
Art. 2 Aiuti finanziari La Confederazione può concedere ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nell'ambito dei crediti stanziati, aiuti finanziari volti a sostenere: a. misure generali di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana; b. organizzazioni e istituzioni impegnate nella salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana a livello sovraregionale; e. l'attività editoriale nella Svizzera romancia e italiana. La Confederazione può sostenere la stampa romancia nell'intento di salvaguardare e di promuovere la lingua romancia. La concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione è subordinata ad una prestazione adeguata da parte dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino. La quota dell'aiuto finanziario concesso dalla Confederazione è pari al massimo al 75 per cento dei costi complessivi. La quota della prestazione dei Cantoni è almeno del 25 per cento. II Consiglio federale può procedere a una graduazione degli aiuti finanziari federali.
FF 1995 II 1041
Salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana
Art. 3 Condizioni e oneri II Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri per la concessione degli aiuti finanziari federali.
Art. 4 Preventivo e rendiconto ' I Cantoni dei Grigioni e del Ticino inoltrano annualmente al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) un preventivo e un programma sulle misure che intendono adottare e per le quali chiedono un aiuto federale. II Dipartimento assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale. 1 Cantoni dei Grigioni e del Ticino riferiscono annualmente al Dipartimento sull'impiego degli aiuti finanziari federali.
Art. 5 Protezione giuridica La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa '> e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2'.
Art. 6 Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 24 giugno 19833) sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua è abrogata.
Art. 8 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consìglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1995 Consiglio nazionale, 6 ottobre 1995 II presidente: Küchler II presidente: Claude Frey II segretario: Lanz II segretario: Duvillard
Data di pubblicazione: 17 ottobre 19954' Termine di referendum: 15 gennaio 1996
" RS 172.021 R S 173.110 «RU 1983 1444, 1991 2108
456 7485
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Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana del 6 ottobre 1995
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
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Datum 17.10.1995 Date Data
Seite 455-456 Pagina
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