FF 1995 IV 467

Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada Modificazione del 6 ottobre 1995

Termine di referendum: 15 gennaio 1996

#Legge federale ST#

concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada Modificazione del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993 '', decreta:

I La legge federale del 24 giugno 19702) concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è modificata come segue:

Titolo Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Art. l Principio Le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare). II limite massimo delle multe disciplinari è di 300 franchi. 3 Ex capoverso 2

Art. 2 Eccezioni La procedura giusta la presente legge non si applica: a. Concerne soltanto il testo francese b. in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine; sono eccettuati i controlli della velocità e l'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici, secondo le istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia; e. Concerne soltanto il testo francese d. se al contravventore è contestata anche un'altra infrazione non menzionata nell'elenco delle multe.

Multe disciplinari inflitte agli utenti della strada

Art. 3 cpv. 2 Abrogato

Art. 3a Concorso di contravvenzioni Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. Se l'autore si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l'articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Pagamento II contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni. In caso di pagamento immediato è rilasciata una quietanza che non menziona il nome del contravventore. Se non paga la multa immediatamente, il contravventore riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Il modulo è distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria.

Art. 7 Spese Nella procedura della multa disciplinare non possono essere riscosse spese.

Art. 10 cpv. 3 Abrogato

Art. 11 cpv. 2 Se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione dell'articolo 2, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

Multe disciplinari inflitte agli utenti della strada

II La legge sulla circolazione stradale1' è modificata come segue:

Art. 99 n. 3 3. Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

Ili La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1995 Consiglio nazionale, 6 ottobre 1995 II presidente: Küchler II presidente: Claude Frey II segretario: Lanz II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 17 ottobre 19952) Termine di referendum: 15 gennaio 1996

')RS 741.01

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Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada Modificazione del 6 ottobre 1995

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1995 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.10.1995 Date Data

Seite 467-469 Pagina

Ref. No 10 118 350

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