FF 1996 I 1127
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianale e nel commercio (Legge sul lavoro) Modificazione del 22 marzo 1996
Termine di referendum: 1° luglio 1996
Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianale e nel commercio (Legge sul lavoro)
Modificazione del 22 marzo 1996
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 19941', decreta:
I La legge federale del 13 marzo 19642) sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione: Nel titolo che precede l'articolo 6, negli articoli 6 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 59 capoverso 1 lettera a e 60 capoverso 1 il termine.«igiene» è sostituito con quello di «protezione della salute».
Art. l cpv. l La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.
Art. 3a titolo, frase introduttiva e lett. a Disposizioni re- Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute lative alla protezione della sa- nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili: lute a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;
Art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 bis II datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela del- ') FF 1994 II 149
la salute dei lavoratori. Egli deve inoltre prevedere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori. 2bis II datore di lavoro deve vegliare affinchè il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti inebrianti nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 La durata massima della settimana lavorativa è di: a. quarantacinque ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto; 2 Abrogato
Art. 10 Lavoro diurno II lavoro diurno aziendale non può iniziare prima delle ore 6 né terminare dopo le 23. Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno aziendale possono essere fissati tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno aziendale deve rimanere compreso in uno spazio di diciassette ore. II lavoro diurno del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di quattordici ore, incluse le pause e lo straordinario.
Art. 12 cpv. 2-4 II lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente: a. le 260 ore per lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore; b. le 220 ore per lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore. 3 4 e Abrogati
Art. 14 Abrogato
Art. 15a Riposo giorna- Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di alliero meno undici ore consecutive. II riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino ad otto ore, a condizione che nella media di due settimane"venga rispettata la durata di undici ore.
Art. 16 Divieto del lavo- L'occupazione fuori del lavoro diurno aziendale secondo l'articoro notturno lo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l'articolo 17.
Art. 17 Deroghe al dì- Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad auvieto de! lavoro notturno torizzazione. II lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici. II lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. II lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. L'Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo. II datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo esplicito consenso.
Art. 17a Durata del lavo- In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per ro notturno singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.
Art. 17b Supplemento II datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.
Art. 17c Visita medica e II lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto consulenza ad una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro. L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori. II datore di lavoro si accolla le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.
Art. 17d Inidoneità a] la- Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoro notturno voratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute ad un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.
Art. 17e Altri provvedi- Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa rementi in caso di lavoro notturno golarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi, così come la cura dei figli. Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.
Art. 18 Divieto del lavo- II lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del saro domenicale bato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19. Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di ventiquattro ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo.
Art. 19 Deroghe al di- Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad vieto del lavoro domenicale autorizzazione. II lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.
II lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. 1 negozi possono, senza autorizzazione ufficiale, occupare lavoratori al massimo per sei domeniche e giorni festivi all'anno, sempre che le prescrizioni sulla chiusura dei negozi ne consentano l'apertura. L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. II datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo esplicito consenso.
Art. 20 Domenica libera II giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno e riposo compensativo una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24. II lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre le cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a ventiquattro ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva. II datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.
Art. 20a '• Giorni festivi e II giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I feste religiose Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente a seconda delle regioni. II lavoratore è autorizzato ad interrompere il lavoro in giorni festivi religiosi diversi.da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informarne il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l'articolo 11. Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo libero necessario per assistere alle cerimonie religiose.
Art. 21 cpv. 3 L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 22 Divieto di sosti- Nella misura in cui la legge prescriva ore di riposo, le stesse non tuzione del riposo possono essere sostituite mediante il pagamento di una somma di denaro o un'altra prestazione, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.
Titolo che precede l'art. 23
3. Lavoro continuo Art. 23 Abrogato
Art. 24 Lavoro continuo II lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione. II lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici. II lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. L'Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo. L'ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve però essere osservata nella media di sedici settimane. Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale.
Titolo che precede l'art. 25 4. Altre disposizioni Art. 25 Rotazione La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.
Durante il lavoro diurno a due squadre, il lavoratore deve prender parte uniformemente ad entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno. Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.
Titolo che precede l'art. 26 Abrogato
Art. 26 cpv.l A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.
Art. 27 cpv. 1 e l bis Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono, per quanto è necessariamente richiesto dalle loro condizioni particolari, essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali sostitutive, totalmente o parzialmente, degli articoli 9-170, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36. 1 bis Le piccole aziende artigianali sono in particolare esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.
Titolo che precede l'art. 29 IV. Disposizioni di protezione speciale 1. Giovani Art. 30 cpv. 2 L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni: a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri; b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di rappresentazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
Art. 31 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2-4 ... L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatoti svolti „nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro. II lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2. 1 giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario. II datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.
Titolo che precede l'art. 33 Abrogato
Art. 33 e 34 Abrogati
Titolo che precede l'art. 35 2. Donne incinte e madri che allattano Art. 35 Tutela della sa- II datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allute durante la maternità lattanti e stabilire condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata. L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi. Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all'80 per cento del salario e ad un'indennità adeguata per la perdita del salario in natura nella misura in cui non può essere loro offerto un lavoro equivalente.
Art. 35a Occupazione du- Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate rante la maternità solo con il loro consenso. Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto. Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.
Art. 35b Lavoro compen- II datore di lavoro è obbligato ad offrire, per quanto possibile, sativo e pagamento continua- alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente to del salario durante la matra le 6 e le 20 a partire dall'ottava settimana prima del parto. ternità Tale obbligo sussiste anche per il periodo rimanente della gravidanza, come anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto, se l'interessata attesta mediante un certificato medico che questa misura è necessaria per la sua salute o la salute del bambino. Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto ali'80 per cento del salario senza eventuali supplementi per il lavoro notturno e ad un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, nella misura in cui non può essere loro offerto un lavoro equivalente.
Titolo che precede l'art. 36 3. Lavoratori con responsabilità familiari Art. 36 II datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di familiari o di persone vicine che necessitano di cure particolari. Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.
Titolo che precede l'art. 36a
4. Altri gruppi di lavoratori
Art. 36a L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.
Art. 47 Affissione del- II datore di lavoro deve affiggere l'orario di lavoro e i permessi l'orario di lavoro e dei permes- derogatori o comunicarli in un altro modo appropriato. si concernenti la 2 sua durata L'ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all'autorità cantonale.
Art. 48 Diritti di parte- 1 lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno il diritcipazione to di essere consultati sulle questioni seguenti: a. tutti i casi concernenti la protezione della salute; b. l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria; e. i provvedimenti previsti dall'articolo Ile in caso di lavoro notturno. II diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest'ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.
Art. 64 Legge sulla par- La legge federale del 17 dicembre 19931' sull'informazione e la tecipazione consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione) è modificata come segue: Art. 10 lett. a La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti: » RS 822.14
a. sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni 1 ' e protezione del lavoratore ai sensidell'articolo 48 della legge sul lavoro2';
Art. 71 lett, b Sono riservate in particolare: b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 marzo 1996 Consiglio degli Stati, 22 marzo 1996 II presidente: Leuba II presidente: Schoch II segretario: Duvillard II segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 2 aprile 19963) Termine di referendum: 1° luglio 1996
') RS 832.20
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Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianale e nel commercio (Legge sul lavoro) Modificazione del 22 marzo 1996
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