FF 1996 II 949
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Thailandia del 1° maggio 1996
#ST# 96.035
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Thailandia
del 1° maggio 1996
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con la Thailandia, firmata il 12 febbraio 1996. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
1° maggio 1996 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin
1996 - 262 37 Foglio federale. 79" anno. Voi. II 949
Compendio
Al termine di trattative durate parecchi anni, il 12 febbraio 1996 è stato possibile concludere con la Thailandia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Da lungo tempo si era manifestato il bisogno di colmare questa lacuna nella rete delle convenzioni svizzere con gli Stati del Sud-Est asiatico. Grazie alla sua estensione geografica e al suo potenziale economico, la Thailandia è uno degli Stati più importanti di quest'area geografica e la sua importanza è in'costante aumento. Numerose imprese svizzere mantengono in Thailandia rappresentanze o stabilimenti. Gli investimenti diretti svizzeri sono concentrati soprattutto nei settori dell'industria chimica, farmaceutica e alimentare. Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre alle imprese investitrici una certa protezione fiscale. Evita inoltre che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Dato che la Thailandia non preleva un'imposta sul patrimonio, la Convenzione concerne unicamente le imposte sul reddito. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione e ne auspicano la rapida entrata in vigore.
Messaggio
1 Genesi
In considerazione della sua estensione, della sua posizione geografica privilegiata ma anche del suo enorme potenziale economico, la Thailandia è annoverata da tempo fra gli Stati più importanti del Sud-Est asiatico e la sua importanza è in costante aumento. Per la Svizzera essa rappresenta un importante partner commerciale. Numerose imprese svizzere mantengono in Thailandia rappresentanze o stabilimenti. Gli investimenti diretti svizzeri sono concentrati soprattutto nei settori dell'industria chimica, farmaceutica e alimentare. Le più importanti esportazioni svizzere in Thailandia sono rappresentate dall'industria delle macchine e degli orologi. Negli ultimi dieci anni la Svizzera ha occupato regolarmente il settimo posto nella lista degli investitori stranieri. Dall'inizio degli anni Novanta gli investimenti svizzeri ammontano a circa 60 milioni di franchi l'anno. La conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Thailandia risponde di conseguenza ad un bisogno manifestatosi già da diversi anni. A seguito del grande interesse manifestato in occasione dei primi colloqui esplorativi del 1986 sia dalla Thailandia che dall'economia svizzera, nel maggio 1987 hanno avuto luogo i primi negoziati, proseguiti poi negli anni 1988, 1990 e 1993. Le questioni rimaste in sospeso hanno potuto essere risolte nella primavera del 1994 dopo di che è stato possibile parafare il disegno di convenzione. Visto l'esito positivo della procedura di consultazione presso i Cantoni e le cerehie economiche interessate la Convenzione è stata firmata a Bangkok il 12 febbraio 1996. Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre alle ditte attive in Thailandia una certa protezione fiscale, favorisce inoltre nuovi investimenti svizzeri e contribuisce ad evitare che questioni di natura fiscale indeboliscano sul mercato thailandese la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei concorrenti degli altri Stati industrializzati.
2 Commento alle disposizioni della Convenzione
La nuova Convenzione tra la Svizzera e la Thailandia segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo. Di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità che derogano a questo modello e a questa prassi.
Titolo ed articolo 2 Imposte considerate La Thailandia non preleva imposte sul patrimonio. La Convenzione si limita pertanto alle sole imposte sul reddito.
Articolo 5 Stabile organizzazione Per cantieri di costruzione, catene di montaggio ed attività di sorveglianza è previsto, conformemente alla prassi convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, un termine di sei mesi per la costituzione di una stabile organizzazione. Come in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera è previsto che la fornitura di prestazioni di servizi costituisce una stabile organizzazione nella misura in cui le attività in questione sono esercitate per più di sei mesi nell'altro Stato. In una disposizione del protocollo è precisato che la sola esistenza di un deposito di merci o di un magazzino non costituisce una stabile organizzazione. Al contrario, il rappresentante che dispone nell'altro Stato di un deposito di merci dal quale opera regolarmente forniture costituisce una stabile organizzazione per l'impresa. Un rappresentante dipendente che prende ordinazioni costituisce una stabile organizzazione soltanto quando dispone del potere di negoziare per l'impresa tutte le modalità di un contratto. Le attività d'assicurazione (incasso di premi, assicurazione di rischi locali) costituiscono inoltre una stabile organizzazione, ad eccezione della riassicurazione. Ad un rappresentante indipendente che esercita un'attività esclusivamente o quasi esclusivamente per una sola impresa non viene riconosciuta la qualifica di rappresentante indipendente.
Articolo 7 Utili delle imprese Conformemente al modello di Convenzione dell'ONU, la Thailandia ha preteso l'inclusione di una clausola sull'attrattiva della stabile organizzazione che dia ad uno Stato contraente la possibilità di attribuire talune attività della sede centrale di un'impresa alla stabile organizzazione sita nell'altro Stato contraente, a condizione che si tratti d'attività identiche o analoghe a quelle esercitate dalla stabile organizzazione. La Svizzera ha respinto tale clausola ma ne ha approvata una complementare, secondo la quale una tale attribuzione è possibile nei casi di catene di montaggio abusive, sempre che la stabile organizzazione partecipi in maniera determinante alle attività in questione. Una regolamentazione di questo genere corrisponde alla politica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea Se la Svizzera ha potuto far passare il principio dell'imposizione delle imprese di navigazione aerea nello Stato in cui è situata la sede dell'impresa, alla Thailandia si è dovuto concedere la divisione dell'imposta sugli utili delle imprese di navigazione marittima. Questo scostamento dal modello di Convenzione dell'OCSE si trova anche in altre convenzioni svizzere concluse con Paesi in sviluppo.
Artìcolo 10 Dividendi Nei casi didividendi, la Convenzione prevede un'imposta alla fonte del 10 per cento se i dividendi sono pagati ad una società la cui partecipazione nella società distributrice ammonti almeno al 10 per cento. Negli altri casi l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 15 per cento. Inoltre, alla Thailandia si è dovuto concedere il diritto di prelevare un'imposta supplementare del 10 per cento sugli utili trasferiti da una stabile organizzazione (branch profits tax). Una tale imposta può essere prelevata anche secondo diverse altre convenzioni svizzere di doppia imposizione.
Articolo 11 Interessi Nel caso di interessi pagati ad una banca o ad una società d'assicurazioni, la Convenzione prevede un'imposta alla fonte del 10 per cento, negli altri casi un'imposta alla fonte del 15 per cento. Inoltre, gli interessi provenienti dalla Thailandia e pagati a titolo di redditi garantiti o assicurati secondo la garanzia dei rischi delle esportazioni o degli investimenti non sottostanno in Thailandia ad alcuna imposta alla fonte. D'altra parte, gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato dalla Banca della Thailandia o dalla Export-Import Bank della Thailandia sono esentati dall'imposta preventiva svizzera.
Articolo 12 Canoni . Per i canoni la Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 5 per cento se sono pagati per la concessione in uso di diritti d'autore su opere artistiche. Negli altri casi l'imposta alla fonte ammonta al 10 per cento. La Convenzione prevede il prelevamento di un'imposta alla fonte del 10 per cento sulla controprestazionè per l'alienazione di un brevetto. Una soluzione analoga si trova già nella Convenzione fra la Svizzera e il Messico.
Articolo 13 Utili di capitale Come in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, il diritto d'imposizione degli utili in capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni ad una società immobiliare, i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati nell'altro Stato, è attribuito a quest'altro Stato. Inizialmente, la Thailandia aveva richiesto un diritto d'imposizione esclusivo degli utili realizzati da un residente di Svizzera derivanti dall'alienazione di una partecipazione di almeno il 20 per cento ad una società thailandese (diversa da una società immobiliare). Alla fine, la Thailandia ha però accettato di ripartire in tali casi a metà il diritto d'imposizione.
Artìcolo 14 Servizi professionali Diversamente dal modello di Convenzione dell'OCSE, l'imposizione dei redditi provenienti da un'attività indipendente e dipendente è stata regolamentata in un solo articolo, corrispondentemente alla prassi svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo.
Articolo 16 Artisti e sportivi Come in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, i redditi di artisti e sportivi nonché di società attive in campo artistico e sportivo la cui attività è sussidiata in larga misura da fondi pubblici dell'altro Stato sono imponibili nello Stato in cui è esercitata l'attività qualora siano rispettate le condizioni poste dagli articoli 7 o 14.
Altri redditi La Convenzione non contiene alcuna clausola generale corrispondente all'articolo 21 del modello di Convenzione dell'OCSE per i redditi che non vi sono esplicitamente menzionati, poiché la Thailandia ha persistito sul diritto d'imposizione dello Stato della fonte. Le conseguenze pratiche della mancanza di una tale disposizione dovrebbero tuttavia essere limitate.
Articolo 20 Eliminazione della doppia imposizione La Thailandia applica il metodo del computo; la Svizzera applica il suo sistema tradizionale dell'esenzione con progressione dell'aliquota. Per i dividendi, gli interessi e i canoni, la Svizzera accorda il computo globale d'imposta, che per quanto concerne gli interessi è limitato al 10 per cento dell'ammontare lordo. Per gli interessi e i canoni provenienti da fonti thailandesi che in Thailandia beneficiano di vantaggi fiscali ai fini dello sviluppo economico di questo Paese, la Svizzera accorda un computo d'imposta fittizia del 10 per cento. Lo stesso vale per i dividendi per i quali non è possibile far valere in Svizzera alcuna riduzione sul ricavo netto realizzato con la partecipazione.
Articolo 23 Scambio di informazioni Alla luce della politica restrittiva seguita dalla Svizzera in tale materia, la richiesta thailandese di introdurre nella Convenzione una clausola per un ampio scambio di informazioni è stata respinta. La Thailandia ha accettato di inserire nella Convenzione una clausola di scambio di informazioni più limitata, come quella convenuta tra la Svizzera e il Messico. Di conseguenza, informazioni possono essere scambiate soltanto in relazione agli articoli 7, 10, 11, 12 e 20, e a condizione che lo scambio di queste informazioni sia necessario per la corretta applicazione della Convenzione.
3 Conseguenze finanziarie
In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate alla fonte in Thailandia sui dividendi, sugli interessi e sui canoni, conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Dal momento che finora gli investimenti thailandesi in Svizzera sono insignificanti, l'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti in Thailandia non dovrebbe avere forti ripercussioni. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto con il decreto del nostro Collegio del 22 agosto 1967, e
il computo d'imposta fittizia («matching crédit»), previsto dall'articolo 20 della Convenzione, graveranno il fisco svizzero. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari per il nostro erario. Infatti, se finora le imposte alla fonte thailandesi sui dividendi, sugli interessi e sui canoni dovevano essere ammesse in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Thailandia potranno essere assoggettati in Svizzera sulla base dell'ammontare lordo, per cui risulterà un aumento generale del reddito imponibile. L'aliquota dell'imposta alla fonte un po' più elevata sugli interessi, del 15 per cento in certi casi, è controbilanciata dalla normativa - vantaggiosa dal punto di vista svizzero - riguardante i canoni. Anche in altri campi la Convenzione contiene soluzioni più favorevoli di quelle finora accordate dalla Thailandia ad altri Stati. Nel paragone con una situazione senza convenzione, si può senza alcun dubbio affermare che il presente accordo offre miglioramenti sostanziali per l'economia svizzera. Alle ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera che scaturiscono dal promovimento del commercio e dalla facilitazione degli investimenti in Thailandia. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.
4 Costituzionalità
La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 capoverso 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
5 Conclusioni
La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione del- POCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte thailandesi e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Thailandia.
' 955
Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Thailandia
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1996'*, decreta:
Art. l La Convenzione, firmata il 12 febbraio 1996, tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Thailandia, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.
»FF 1996 II 949
Convenzione Traduzione» tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Thailandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
// Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Thailandia, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»); b) per quanto concerne la Thailandia:
l'imposta sul reddito; e
l'imposta sui redditi del petrolio (Petroleum income tax) (qui di seguito indicate quali «imposta thailandese»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. Dal testo originale tedesco.
Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) il termine «Thailandia» designa il Regno della Thailandia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali del Regno della Thailandia, il fondo e il sottosuolo del mare, sui quali il Regno di Thailandia, secondo la sua legislazione e in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti di sovranità; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Thailandia; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone e, nel caso della Thailandia, anche tutti gli enti considerati soggetti fiscali; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine «imposta» designa, a seconda del contesto, l'imposta svizzera o l'imposta thailandese; h) il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni o altri enti costituiti conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; e j) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato, e (ii) per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua fondazione, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è "considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un'azienda agricola o una piantagione;
h) un deposito in relazione ad una persona che mette a disposizione di terzi le relative installazioni; i) un cantiere di costruzione, una catena di montaggio oppure le relative attività di sorveglianza se la loro durata oltrepassa i sei mesi; j) la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte di un residente di uno Stato contraente per mezzo di impiegati o di altro personale, quando tali attività si protraggono nell'altro Stato contraente, nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati, per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un lasso di tempo di dodici mesi. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai solo fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, si considera che questa impresa abbia nel primo Stato una stabile organizzazione se: a) la persona dispone di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa e che esercita abitualmente nel primo Stato, a meno che le attività di questa persona non si limitino all'acquisto di merci per l'impresa; b) la persona non possiede tali poteri ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue regolarmente forniture per conto dell'impresa; o e) la persona non possiede tali poteri ma prende abitualmente ordinazioni nel primo Stato, esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto dell'impresa oppure per conto dell'impresa e di altre imprese che essa controlla
o nelle quali ha un potere di controllo. 5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo si considera che una compagnia d'assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di questo altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di un impiegato o rappresentante diverso da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 6.
6 Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno
Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa e di altre imprese che essa controlla o nelle quali essa ha un potere di controllo, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun reddito o utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, i redditi o gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando i redditi o gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. I redditi o gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. 2. I redditi o gli utili conseguiti da un'impresa di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma l'imposta prelevata nell'altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi e agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese associate Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero convenute tra imprese indipendenti, i redditi e gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situa-
ta in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. Questo paragrafo non impedisce ad uno Stato contraente di assoggettare ad imposta in conformità alla sua legislazione gli utili di una stabile organizzazione situata in questo Stato trasferiti o messi a disposizione a partire da detto Stato.
Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se questi sono versati ad un istituto finanziario (compresa una compagnia d'assicurazioni); b) il 15 per cento in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente della Thailandia sono imponibili soltanto in Thailandia se sono pagati a titolo di mutuo concesso, garantito o assicurato dalla Banca della Thailandia o dalla Export-Import Bank della Thailandia; b) gli interessi provenienti dalla Thailandia e pagati ad un residente della Svizzera sono imponibili soltanto nella Svizzera se sono pagati a titolo di mutuo garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni o degli investimenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sona a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'alienazione o l'uso o per la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive; b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'alienazione di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti; e) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, oppure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili che un'impresa residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o di diritti analoghi in una società, i cui beni sono costituiti esclusivamente o pressoché esclusivamente da beni immobili nel senso dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno Stato contraente che non ricade sotto le disposizioni del paragrafo 4, che rappresentano una partecipazione di almeno il 20 per cento del capitale di questa società, sono imponibili in detto Stato ma l'imposta così prelevata deve essere ridotta del 50 per cento.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 Servizi professionali 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18 , i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente, come pure i redditi che egli ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che le attività o i servizi non vengano esercitate, prestati, rispettivamente nell'altro Stato contraente. Se le attività o i servizi sono quivi esercitate, rispettivamente prestati, le rimunerazioni sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da un'attività dipendente, da altre attività o servizi esercitate, rispettivamente prestati, nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi e b) le rimunerazioni o i redditi sono pagati da una persona o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato e e) l'onere delle rimunerazioni o dei redditi non è a carico di una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale da un'impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
Articolo 15 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza nonché di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 16 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle rimunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da sportivi o da un'impresa di uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato o l'impresa siano sussidiati in larga misura da fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di suoi enti locali o di diritto pubblico.
Articolo 17 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 18 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 19 Studenti 1. Una persona fisica che, immediatamente prima di risiedere in uno Stato contraente, era residente dell'altro Stato contraente e soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo: a) di studiare in un'università o in un altro istituto di formazione riconosciuto; o b) di effettuare uno stage in vista dell'esercizio di una professione o di un mestiere; o e) di effettuare studi o ricerche come beneficiario di una borsa di studio, di un sussidio o di uno stipendio concessi da un'organizzazione statale, religiosa, di pubblica utilità, scientifica, letteraria o pedagogica; non è assoggettata nel primo Stato ad imposta su: (i) somme provenienti dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua formazione, al suo studio, alla sua ricerca o al suo stage; (ii) tale borsa di studio, sussidio o stipendio. 2. Con riferimento alle rimunerazioni di servizi personali prestati nel primo Stato contraente, uno studente ai sensi del paragrafo 1 può, per la durata della sua formazione o del suo stage, beneficiare delle stesse esenzioni, degli stessi sgravi e delle stesse riduzioni d'imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.
Articolo 20 Eliminazione della doppia imposizione 1. L'imposizione dei redditi in ciascuno Stato contraente è disciplinata dalle leggi in vigore in questo Stato, a meno che non sia diversamente previsto in una disposizione della presente Convenzione. 2. a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizio- ' ni della presente Convenzione, sono imponibili in Thailandia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Pertanto, qualora un'impresa residente di Svizzera ritragga redditi o consegua utili da fonti thailandesi che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8 o del paragrafo 5 dell'articolo 13, sono imponibili in Thailandia, l'imposta svizzera prelevata su questi redditi o utili sarà ridotta della metà. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Thailandia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Thailandia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la fra-
zione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Thailandia; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Thailandia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni. e) Qualora un residente di Svizzera riceva interessi che, giusta le disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 11, sono imponibili in Thailandia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) deduzione del 5 per cento sull'ammontare lordo degli interessi in questione, e (ii) computo del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi sull'imposta svizzera sul reddito di questo residente calcolata tenendo conto dello sgravio menzionato alla lettera (i) di cui sopra; il computo è determinato conformemente ai principi generali menzionati al paragrafo b). d) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, conformemente all'«Investment Promotion Act (B.E. 2520)», al «Revenue Code (B.E. 2481)» o ad altra legislazione speciale intesa a promuovere 10 sviluppo economico della Thailandia, in vigore al momento della firma della presente Convenzione o che fosse introdotta successivamente a titolo di modifica o aggiunta di una legislazione esistente, non sono assoggettati all'imposta thailandese o sono assoggettati ad un'aliquota inferiore a quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 10, al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi e dei canoni. Nel caso dei dividendi, lo sgravio è accordato soltanto se essi non sono esentati dall'imposta svizzera secondo la lettera e). e) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente della Thailandia, essa fruisce, per quanto concerne la riscossione
dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera. 3. In Thailandia, l'ammontare dell'imposta svizzera pagata sui redditi provenienti dalla Svizzera viene computato sull'imposta thailandese prelevata su questi redditi. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta thailandese, calcolata prima del computo, su questi redditi.
Articolo 21 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. 3. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Il termine «imposizione» designa nel presente articolo le imposte oggetto della presente Convenzione.
Articolo 22 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.
Articolo 23 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno su richiesta le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 7, 10, 11 e 12 nonché dell'articolo 20. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute sulla base del diritto interno di questo Stato e saranno comunicate soltanto alle persone e autorità che si occupano dell'applicazione delle disposizioni dei predetti articoli. 2. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente, né di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente, e nemmeno di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.
Articolo 25 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) alle rimanenti imposte, per i periodi o gli esercizi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 26 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notificazione; e b) alle altre imposte, per i periodi o gli esercizi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notificazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Bangkok, il 12 febbraio 1996, nelle lingue tedesca, thailandese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e thailandese, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Regno della Thailandia: Biaise Godet Käsern S. Kasemsri
Protocollo Traduzione»
II Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Thailandia, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1 Ad articolo 5
Resta inteso che le prestazioni di servizi tecniche secondo la definizione del paragrafo 12 del commento all'articolo 12 del modello di Convenzione dell'OCSE del 1977 ricadono sotto la lettera j) del paragrafo 2 dell'articolo 5. Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 5, resta inteso che merci immagazzinate a scopo di fornitura o installazioni usate ai fini della fornitura di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintantoché non siano soddisfatte le condizioni della lettera b) del paragrafo 4 dello stesso articolo. Con riferimento alle disposizioni della lettera e) del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che il solo fatto che una persona prenda ordinazioni nel primo Stato, esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto dell'impresa oppure per conto dell'impresa e di altre imprese nelle quali detiene una partecipazione dominante, non è considerato come costitutivo di una stabile organizzazione, a meno che questa persona non sia autorizzata a negoziare tutti gli elementi essenziali che portano a tali ordinazioni e alla conclusione del contratto, anche se il contratto è firmato dall'impresa e non da questa persona.
2 Ad articolo 7
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci o esercita altre attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell'importo complessivo conseguito bensì unicamente sulla base della parte di entrate complessive che può essere imputata all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.
"Dal testo originale tedesco.
Resta pure inteso che gli utili dell'impresa possono essere attribuiti alla stabile organizzazione se l'impresa vende merci o esercita attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività effettuate dalla stabile organizzazione, però solo se la stabile organizzazione ha partecipato in maniera determinante a questa attività. 3. Ad articolo 10 Con riferimento al paragrafo 5, resta inteso che fino a quando la Svizzera, in applicazione del suo diritto interno, non preleva alcuna imposta supplementare sugli utili che una stabile organizzazione trasferisce o distribuisce dalla Svizzera all'estero, una tale imposta prelevata in Thailandia sarà limitata all'aliquota prevista nella lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 10. 4. Ad articolo 11 Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che: a) con scambio di lettere le autorità competenti possono convenire di applicare ad altre istituzioni le lettere a) e b) nonché di disciplinare le modalità d'applicazione di questa disposizione; b) la Banca nazionale svizzera non esercita alcuna delle attività descritte nel paragrafo 3. 5. Ad articolo 12 Con riferimento alla lettera e) del paragrafo 2, resta inteso che, fino a quando la Svizzera:
non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, e
nell'ambito del computo globale d'imposta, accorderà in maniera generalizzata a titolo di spese deducibili un importo corrispondente al 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i canoni pagati da un residente di Thailandia ad un residente di Svizzera saranno imponibili in Thailandia, ad un'aliquota che non potrà però eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Fatto in duplice esemplare a Bangkok, il 12 febbraio 1996, nelle lingue tedesca, thailandese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e thailandese, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Regno della Thailandia: Biaise Godet Käsern S. Kasemsri
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Thailandia del 1° maggio 1996
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1996 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer 96.035 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 11.06.1996 Date Data
Seite 949-975 Pagina
Ref. No 10 118 581
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