FF 1996 II 761

Messaggio sull'abrogazione della legge federale del 4 ottobre 1963 concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo del 24 aprile 1996

#ST# 96.032

Messaggio sull'abrogazione della legge federale del 4 ottobre 1963 concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo

del 24 aprile 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una legge federale che abroga la legge federale del 4 ottobre 1963 concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 aprile 1996 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1996-237 28 Foglio federale. 79° anno. Voi. II 761

Messaggio

I Introduzione II 3 febbraio 1939, l'Assemblea federale adottò la legge concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo e costituì in tal modo, sotto il nome di «Impresa per la bonifica della pianura della Linth», un ente federale di diritto pubblico. Secondo le considerazioni presentate dal consigliere federale Obrecht al Consiglio degli Stati, si voleva creare un ente di solidarietà confederale e liberare i Cantoni di Svitto e di San Gallo dai lavori necessari, che avrebbero richiesto l'emanazione di diritto intercantonale. La storia dell'opera in questione dimostra che altrimenti la bonifica della pianura della Linth non sarebbe stata possibile. Dopo l'organizzazione amministrativa dell'ente e i preparativi tecnici, nel 1942 si poterono cominciare i lavori di costruzione. Alla fine del 1962, gli impianti idraulici, le costruzioni stradali e il raggruppamento dei terreni erano in ampia misura eseguiti. Il 4 ottobre 1963, il Parlamento licenziò un'altra legge, cioè quella vigente (RU 1964 691) e abrogò quindi quella del 1939. Benché la legge garantisca una manutenzione impeccabile degli impianti di genio rurale sussidiati dalla Confederazione, nel corso del tempo è risultato auspicabile un riesame dello statuto dell'impresa per le ragioni seguenti:

  • La manutenzione di opere di bonifica è di massima compito di cooperative, di comuni e di consorzi intercomunali. In nessun altro caso vi è un disciplinamente legale a livello federale.

  • L'opera complessa, sul territorio di due Cantoni, richiese a suo tempo uno statuto speciale, ma attualmente la bonifica della pianura della Linth è divenuta un'opera normale che richiede manutenzione. Si può senz'altro svolgere questo compito fondando una nuova impresa dotata di personalità giuridica in virtù di un concordato tra i due Cantoni.

  • Un decreto federale del 30 novembre 1965 (FF 1965 III 661), privo di obbligatorietà generale, basato sull'articolo 17 della legge, rese possibile un sussidio per terminare la bonifica della pianura della Linth.- L'ultimo contributo da parte della Confederazione risale al 1981.

  • La legge federale esclude in ampia misura i proprietari fondiari dalla cooperazione attiva. Il disciplinamento contraddice quindi il principio generale della cogestione.

  • Dal punto di vista della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i

Cantoni occorre perseguire il ritiro della Confederazione. Il 2 marzo 1987, il capodel Dipartimento federale dell'economia pubblica scrisse ai Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo pregandoli di esaminare le questioni summenzionate. I due Cantoni in seguito elaborarono in cooperazione con specialisti della Confederazione una convenzione intercantonale (concordato) riprodotta in appendice. Il Canton Svitto l'ha approvata il 25 ottobre 1995 e il Canton San Gallo il 21 febbraio 1996.

Quando l'Assemblea federale avrà abrogato la legge, il Dipartimento federale dell'economia pubblica approverà il concordato in base all'articolo 7a della legge sull'organizzazione dell'amministrazione (RS 172.010) e all'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Comuni da parte della Confederazione (RS 172.068).

2 L'abrogando atto legislativo e il concordato L'abroganda legge federale contiene disposizioni sullo statuto giuridico e i compiti dell'impresa (art. 1-4), sui suoi organi (art. 5-14), sul finanziamento dei costi della manutenzione e dei lavori completivi e d'ampliamento (art. 15-18), diverse disposizioni singole come restituzione di sussidi (art. 19), diritto di pegno legale (art. 20), prescrizioni relative al registro fondiario (art. 21, provvedimenti relativi alla protezione delle acque, alla polizia delle acque, alle vie stradali di comunicazione (art. 22) e al diritto di espropriazione (art. 23) e infine disposizioni sulla protezione giuridica, la procedura e l'esecuzione e disposizioni finali e transitorie (art. 24-28). Indipendentemente dall'identità dei promotori dell'opera, la Confederazione non ha più alcun impegno finanziario, per quanto concerne la manutenzione. Attualmente, essa prende a carico soltanto la spesa per il presidente e il vicepresidente della Commissione amministrativa e per i presidenti della Commissione di stima e della Commissione di ricorso. Come nel caso di altri progetti di bonifica, i sussidi federali possono essere concessi ancora soltanto in virtù della-legge sull'agricoltura (RS 910.1) e dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1). Così, per la Confederazione non vi è alcuna ragione di mantenere lo statuto straordinario dell'opera. Il fatto che i Cantoni di Svitto e di San Gallo abbiano deciso di sostituire al disciplinamento federale vigente una convenzione intercantonale (concordato) merita di essere calorosamente approvato. In linea di massima, il concordato corrisponde, dal punto di vista della struttura e del contenuto, alla legge federale e non contiene disposizioni contrarie al diritto federale. Enuncia prescrizioni relative alla manutenzione, allo sviluppo e alla protezione della bonifica. La procedura in materia di progetti di sviluppo prevede l'obbligo di coordinazione. Da ultimo il concordato disciplina il finanziamento e la ripartizione delle spese. La manutenzione e il rinnovamento della bonifica della pianura della Linth saranno in futuro garantiti grazie al trasferimento del fondo di manutenzione all'impresa fondata dai Cantoni di Svitto e di San Gallo, ad eventuali aiuti accordati per la costruzione di

strade, per le costruzioni idrauliche e la protezione della natura e del paesaggio, nonché, secondo il principio di causalità, ai contributi versati dai proprietari fondiari che beneficiano dell'opera. Riassumendo, si può constatare che la convenzione intercantonale concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo disciplina conformemente allo scopo la manutenzione ed eventuali lavori completivi e d'ampliamento e che quindi la legge federale del 4 ottobre 1963 può essere abrogata. Siccome, secondo il diritto vigente, gli organi dell'Impresa per la bo-

nifica della pianura della Linth dovrebbero essere rinnovati il 1° gennaio 1997, è opportuno mettere in vigore il concordato alla stessa data.

3 Consultazione I due Cantoni interessati, Svitto e San Gallo, approvano senza riserve la proposta.

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale L'abrogazione dell'atto legislativo di cui nel numero 2 non causa spese supplementari; al contrario, avrà per conseguenza un leggero risparmio. Per la Confederazione non ha neppure ripercussioni sull'effettivo del personale. Anche i Cantoni di Svitto e di San Gallo non avranno spese supplementari.

5 Costituzionalità La legge è stata emanata in virtù degli articoli 23, 24, 24 quater e 31 bis capoverso 3 lettera b della Costituzione federale. Siccome quest'ultima non obbliga la Confederazione a costruire opere pubbliche o a provvedere alla loro manutenzione, il legislatore può- senz'altro abrogarla.

Legge federale Disegno concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo Abrogazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1996 '>, decreta:

Articolo unico La legge federale del 4 ottobre 19632) concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo è abrogata con effetto il 1° gennaio 1997. 1 mezzi finanziari del fondo di manutenzione restano a disposizione dell'impresa «Bonifica della pianura della Linth». La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

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Heft 20 Cahier Numero

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Datum 21.05.1996 Date Data

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