FF 1996 III 80

Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) del 21 giugno 1996

Termine di referendum: 1 ° ottobre 1996

Legge federale

sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)

del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41ter capoversi 1 e 4 lettera e della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 1995'', decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Principio La Confederazione riscuote un'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci.

Art. 2 Definizioni Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s'intendono: a. gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8702.1010 e 8702.90102'); b. le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9030); e. gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110 e 2120, 3110 e 3120, 9010 e 9020). Non sono reputati autoveicoli a tenore della presente legge i telai cabinati destinati agli autoveicoli citati nel capoverso 1.

Art. 3 Autorità fiscale L'autorità fiscale è l'Amministrazione federale delle dogane. Essa esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità. »FF 1995 IV 1543 >RS 632.10 allegato

80 1996 - 437

Art. 4 Controlli da parte dell'autorità fiscale L'autorità fiscale è abilitata ad effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso presso i contribuenti o altre persone. L'autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti commerciali e altri documenti importanti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5 Assistenza amministrativa L'autorità fiscale può far capo alla collaborazione di Cantoni, Comuni e organizzazioni private. Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all'autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale concernente gli autoveicoli, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell'accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell'autore. Sono tenuti a informare l'autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'esecuzione della presente legge: a. le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe autonomi; b. le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali; e. le organizzazioni che nell'ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.

Art. 6 Segreto Chiunque è tenuto a collaborare all'esecuzione della presente legge o a informare l'autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti nell'esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali.

Art. 7 Diritto applicabile Per l'imposta è applicabile la legislazione doganale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 8 Tasse Per le decisioni formali e le prestazioni di servizio possono essere riscosse delle tasse. Le rispettive aliquote sono fissate dal Consiglio federale.

Sezione 2: Assoggettamento all'imposta Art. 9 Persone soggette all'imposta

1 Sono soggetti all'imposta:

a. per gli autoveicoli importati: le persone soggette all'obbligo di pagare il dazio; b. per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera: i fabbricanti. II Consiglio federale designa le persone soggette all'imposta per le importazioni nelle enclavi doganali svizzere.

Art. 10 Successione fiscale II successore fiscale subentra alla persona soggetta all'imposta nei suoi doveri e diritti risultanti dalla presente legge. Sono reputati successori fiscali: a. gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all'imposta o del successore fiscale; b. i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all'atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica; e. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica. Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità. Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 11 Responsabilità solidale Rispondono solidalmente con la persona soggetta all'imposta o con il successore fiscale: a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della liquidazione; b. in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo patrimoniale netto della persona giuridica.

Art. 12 Esenzione Sono esenti dall'imposta: a. l'importazione di autoveicoli ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze particolari; b. l'importazione di autoveicoli per i quali l'obbligo di pagare il dazio è stato soppresso a determinate condizioni; e. la fornitura diretta a destinazione dell'estero di autoveicoli fabbricati in Svizzera o di autoveicoli che sarebbero ammessi all'importazione in franchigia di dazio a tenore della lettera a;

d. l'importazione e la fornitura di autoveicoli in franchigia di dazio in base ad accordi internazionali; e. l'importazione e la fornitura di autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità dell'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. II Consiglio federale può decidere un'esenzione totale o parziale degli autoveicoli elettrici. II Consiglio federale regola i dettagli.

Sezione 3: Aliquota d'imposta Art. 13 L'imposta è del 4 per cento.

Sezione 4: Riscossione dell'imposta Art. 14 Dichiarazione fiscale in caso di fabbricazione in Svizzera 1 fabbricanti di autoveicoli devono consegnare una dichiarazione fiscale all'autorità fiscale. La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale. Per semplificare la riscossione dell'imposta, la Direzione generale delle dogane può concludere con singoli contribuenti accordi circa la determinazione dell'imposta da riscuotere e la procedura d'imposizione. Tali accordi sono ammessi soltanto se non provocano unadiminuzione dei tributi.

Art. 15 Termine di consegna della dichiarazione fiscale in caso di fabbricazione in Svizzera II Consiglio federale fissa i termini di consegna della dichiarazione fiscale. In caso di ritardo nella consegna è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa, l'aliquota.

Art. 16 Calcolo dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera L'autorità fiscale fissa l'importo dell'imposta fondandosi sulla dichiarazione fiscale. Essa invia alla persona soggetta all'imposta la decisione d'imposizione.

Art. 17 Esigibilità dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera Dopo aver ricevuto la decisione d'imposizione, la persona soggetta all'imposta deve pagarne l'importo all'autorità fiscale.

II Consiglio federale fissa i termini di pagamento. In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota.

Art. 18 Garanzia dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera L'autorità fiscale può esigere una garanzia: a. se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento dell'imposta o b. se il credito fiscale appare compromesso per altri motivi. La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento '>; l'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

Art. 19 Riscossione posticipata e domanda di restituzione dell'imposta Se, per errore, un'imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione. Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione rivela che un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccedenza viene restituito d'ufficio.

Art. 20 Prescrizione del credito fiscale II credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta: a. se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta; b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta. Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere. II credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 21 Condono dell'imposta

1 La Direzione generale delle dogane può condonare integralmente o parzialmente l'imposta: ')RS 281.1; RU 1995 1227

a. se, date le circostanze particolari, una riscossione posticipata costituisce un onere eccessivo per la persona soggetta all'imposta; b. se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dell'imposta, la riscossione costituisce un rigore particolare. La domanda di condono dev'essere presentata entro un anno a contare dalla data della determinazione dell'imposta.

Sezione 5: Imposta gravante l'importazione Art. 22 Oggetto dell'imposta L'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta. II territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.

Art. 23 Sorgere e esigibilità del credito fiscale II credito fiscale sorge contemporaneamente all'obbligo di pagare il dazio. II Consiglio federale regola la procedura applicabile all'importazione di autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere.

Art. 24 Base di calcolo L'imposta è riscossa: a. sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione; b. sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo. Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già: a. le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto; b. le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorie utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.

Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima. Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale. Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.

Sezione 6: Imposta gravante la fabbricazione sul territorio svizzero Art. 25 Oggetto dell'imposta Sono soggetti all'imposta la fornitura e l'uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero. Per fabbricazione s'intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. II territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.

Art. 26 Fornitura È reputata fornitura la prima cessione a terzi di un autoveicolo da parte del fabbricante.

Art. 27 Uso proprio Vi è uso proprio quando il fabbricante utilizza autoveicoli: a. per scopi dell'impresa; b. per scopi privati del suo personale; o e. per il suo uso privato.

Art. 28 Sorgere del credito fiscale II credito fiscale sorge: a. per le forniture: al momento della loro esecuzione; b. per l'uso proprio: al momento in cui esso ha inizio.

Art. 29 Obbligo di annuncio e di registrazione Chiunque fabbrica autoveicoli deve: a. annunciarsi spontaneamente per scritto all'autorità fiscale, per farsi registrare;

b. registrare la produzione, i movimenti (entrate, uscite, uso proprio), le scorte nonché i prezzi e i valori degli autoveicoli e presentare un rapporto trimestrale all'autorità fiscale; e. conservare per dieci anni i rispettivi libri contabili con i documenti giustificativi.

Art. 30 Base di calcolo Per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, l'imposta è calcolata sulla controprestazione. La controprestazione comprende tutto ciò che il fabbricante, o un terzo in sua vece, riceve in cambio della fornitura. La controprestazione comprende pure il risarcimento di tutte le spese, anche se queste sono fatturate separatamente. In caso di fornitura ad una persona vicina, la controprestazione è il valore che verrebbe convenuto tra terzi indipendenti. In tutti gli altri casi l'imposta è calcolata sul valore; quest'ultimo equivale al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel luogo e nel momento in cui sorge il credito fiscale. In caso di scambio di autoveicoli, il valore di ogni veicolo è considerato come controprestazione per l'altro veicolo; se una prestazione è fornita a titolo di pagamento di un debito, l'importo del debito così estinto è considerato come controprestazione. La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta stessa dovuta sulla fornitura e dell'imposta sul valore aggiunto. Non fanno parte della controprestazione gli importi che la persona soggetta all'imposta riceve dai suoi acquirenti a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimi, a condizione che siano fatturate separatamente all'acquirente. Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.

Art. 31 Statistica L'autorità fiscale rileva i dati necessari per l'esecuzione della presente legge e li gestisce a fini statistici.

Sezione 7: Rimedi giuridici Art. 32 Opposizione Contro le decisioni in prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.

Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della legge sulla procedura amministrativa si applicano per analogia alla procedura d'opposizione.

Art. 33 Ricorso alle direzioni di circondario e alla Direzione generale delle dogane Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate con ricorso, entro 60 giorni, alla direzione di circondario. Le decisioni e le decisioni di ricorso prese dalla direzione di circondario possono essere impugnate, entro 30 giorni, con ricorso alla Direzione generale delle dogane.

Art. 34 Ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia doganale Le decisioni su opposizione e su ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale.

Art. 35 Ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie Le decisioni concernenti la prestazione di garanzie, prese in prima istanza dalla Direzione generale delle dogane, possono essere impugnate entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale. II ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie non ha effetto sospensivo.

Sezione 8: Disposizioni penali Art. 36 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della fabbricazione in Svizzera o dell'importazione, omettendo di denunciare i veicoli, dissimulandoli, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette tutta o parte dell'imposta, ovvero procura o cerca di procurare altrimenti un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo 2'. In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta la detenzione. Sono reputate circostanze aggravanti: DRS 172.021

a. il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione; b. il fatto di commettere delle infrazioni per mestiere o abitualmente. Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale. Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'Amministrazione federale delle dogane è tenuta a perseguire, o un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 37 Ricettazione fiscale Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare autoveicoli di cui sa o deve supporre che sono stati sottratti all'imposta alla quale sono assoggettati, è punito secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione.

Art. 38 Violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell'articolo 29 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10 000 franchi. Nei casi poco gravi, segnatamente di fabbricazione in proprio di un solo autoveicolo, si può rinunciare a infliggere una multa.

Art. 39 Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge, un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che sia adempita la fattispecie di una messa in pericolo o sottrazione dell'imposta o di una violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 1'. L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'Amministrazione federale delle dogane.

')RS 313.0

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 41 Disposizione transitoria È pure assoggettato all'imposta il trasferimento successivo sul territorio della Confederazione o delle enclavi doganali estere di autoveicoli importati in franchigia di dazio nelle enclavi doganali svizzere prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale regola i dettagli.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1996 Consiglio nazionale, 21 giugno 1996 II presidente: Schoch II presidente: Leuba II segretario: Lanz II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 2 luglio 1996'' Termine di referendum: 1° ottobre 1996

i) FF 1996 III 80

90 Allegato Modifica del diritto vigente

1 L'allegato alla legge del 9 ottobre 1986 " sulla tariffa delle dogane è modificato come segue:

Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Ti. Stato novembre 1993 nuovo 8702.1010 81.— esente 8702.9010 81.— esente 8703.1000 65.— 12.— 8703.2100 65.— 12.— 8703.2200 65.— 12.— 8703.2310 65.— 12.— 8703.2320 81.— 14.— 8703.2330 96.— 15.— 8703.2410 81.— 14.— 8703.2420 96.— 15.— 8703.3100 65.— 12.— 8703.3210 65.— 12.— 8703.3220 81.— 14.— 8703.3230 96.— 15.— 8703.3310 81.— 14.— 8703.3320 96.— 15.— 8703.9010 65.— 12.— 8703.9020 81.— 14.— 8703.9030 96.— 15.— 8704.2110 65.— esente 8704.2120 81.— esente 8704.3110 65.— esente 8704.3120 81.— esente 8704.9010 65.— esente 8704.9020 81.— esente

2 La legge federale sulla circolazione stradale2' è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentorc non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che il veicolo è stato: ') RS 632.10 Allegato 2) RS 741.01

a. sdoganato o esonerato dello sdoganamento; e b. assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 1996'' sull'imposizione degli autoveicoli. Art. 104 cpv. 2 Le autorità cantonali inviano alla Confederazione le notificazioni contenenti i dati necessari per il controllo a posteriori dello sdoganamento e dell'assoggettamento all'imposta secondo la legge del 21 giugno 1996'> sull'imposizione degli autoveicoli, per la requisizione degli autoveicoli e dei rimorchi da parte dell'esercito nonché per la statistica dei veicoli e degli infortuni.

"RS ...; RU ... (FF 1996 III 80)

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Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) del 21 giugno 1996

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Jahr 1996 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.07.1996 Date Data

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