FF 1996 IV 1
Messaggio concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002) Parte I: Nuova legge sull'agricoltura Parte II: Nuovo articolo costituzionale di validità limitata sui cereali Parte III: Allentamento delle disposizioni di politica strutturale nel diritto fondiario rurale e nel diritto relativo all'affitto agricolo Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie in merito all'identificazione degli animali e alla registrazione degli effettivi di animali da reddito
#ST# 96.060
Messaggio concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002)
Parte I: Nuova legge sull'agricoltura
Parte II: Nuovo articolo costituzionale di validità limitata sui cereali
Parte III: Allentamento delle disposizioni di politica strutturale nel diritto fondiario rurale e nel diritto relativo all'affitto agricolo
Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie in merito all'identificazione degli animali e alla registrazione degli effettivi di animali da reddito
del 26 giugno 1996
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il seguente messaggio vi sottoponiamo i disegni relativi:
alla nuova legge sull'agricoltura (parte I);
al nuovo articolo costituzionale di validità limitata sui cereali (parte II);
all'allentamento delle disposizioni di politica strutturale nel diritto fondiario rurale e nel diritto relativo all'affitto agricolo (parte III);
alla modificazione della legge sulle epizoozie in merito all'identificazione degli animali e alla registrazione degli effettivi di animali da reddito (parte IV).
Vi invitiamo ad approvare tali proposte e nel contempo vi chiediamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1988 P 88.724 Contributo familiare per contadini di montagna che cedono la loro azienda (N 16.12.88, Bühler) 1991 P 91.3117 Sovvenzionamento di trasformazioni di immobili agricoli (N 04.10.91, Schnider) 1992 P ad 92.010 Riesame dei diversi tipi di sussidi nell'agricoltura (N 17.06.92, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale)
1996 - 364 1 Foglio federale. 79° anno. Voi. IV . 1
1992 P ad 92.011 Misure sociali nel rapporto sull'agricoltura (S 18.03.92, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; N 18.06.92) 1992 P 91.3304 Diritto alla parità salariale nell'agricoltura. Valutazione del lavoro della donna (N 19.06.92, Wanner) 1992 P 91.3331 Presa a carico degli interessi nell'agricoltura (N 20.03.92, Kühne) 1992 P 92.3044 Unificazione dei limiti di reddito e di sostanza per i pagamenti diretti nell'agricoltura (N 14.12.92, Baumann) 1993 P 91.3204 Modifica dell'orientamento nella valorizzazione del latte (N 29.04.93, Schwab) 1993 P 92.3177 Politica agricola decentralizzata (N 07.06.93, Camponovo) 1993 P 92.3097 Esame dell'impatto ambientale ai fini della legislazione agricola (N 18.06.93, Baumann) 1993 P 92.3588 Conto lattiero (N 29.09.93, Bäumlin) 1993 M 93.3141 Abrogazione di prescrizioni nei settori a valle della produzione agricola (N 29.09.93, gruppo radicale-democratico; S 21.09.93) 1993 M 93.3155 Abrogazione di prescrizioni nei settori a valle della produzione agrìcola (S 21.09.93, Beerli, N 29.09.93) 1993 P 93.3348 Aiuti agli investimenti per edifici agricoli (N 29.09.93, Schnider) 1994 M 93.3325 Legge sull'agricoltura. Modifica (N 29.09.93, Philipona, S 31.05.94) 1994 P 93.3448 Politica agricola conforme agli accordi GATT (N 19.09.94, Wanner) 1994 P 94.3318 Finanziamento delle misure conformi al GATT (N 19.09.94, CET-n 92.070) 1995 P 95.3111 Politica agricola coerente (N 23.06.95, Schmied Walter) 1995 P 95.3148 Conversione dei sussidi agricoli destinati alle organizzazioni parastatali in pagamenti diretti (S 22.06.95, Schule)
1995 M 94.3244 Legge sull'agricoltura. Modifica dell'art. 3 la capoverso 3 (N 07.10.94, Jäggi Paul; S 23.03.95) 1995 P 94.3581 Liberalizzazione del mercato del latte e del formaggio (S 23.03.95, Weber Monika) 1995 P 95.3032 Modifica dell'ordinanza del 26 aprile 1993 sulla terminologia agricola con riguardo ai pascoli comuni (N 23.06.95, Mari) 1995 P 95.3165 Agricoltura orientata al mercato (N 23.06.95, Berger) 1995 P 95.3231 Concezione transitoria per un «Nuovo ordinamento del mercato del latte» (N 06.10.95, Wyss William) 1995 P 95.3277 Strategia aggressiva per il mercato del latte (N 06.10.95, Kühne) 1995 P 94.3257 Rete di sicurezza per un nuovo ordinamento del mercato del latte (N 06.12.95, Wyss William) 1995 P 94.3281 Passaggio dalle garanzie di prezzo e di smercio ai pagamenti diretti (N 06.12.95, gruppo AdI/PEP) 1995 P 95.3132 Pagamenti diretti soltanto per la produzione biologica (N 06.12.95, Baumann Ruedi) 1995 P 95.3149 Abrogazione delle misure di orientamento in materia di valorizzazione del latte (N 06.12.95, Baumann Stephanie) 1996 P 95.3350 Ordinamento del mercato del formaggio (N 05.10.95, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 94.442, S 04.03.96) 1996 P 95.3376 Compensazione dei premi per la detenzione di giovenche da allevamento (N 20.03.96, Mari) 1996 P 95.3607 Semplificazione, limitazione e maggiore trasparenza nei pagamenti diretti (N 22.03.96, Baumann Ruedi) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
26 giugno 1996 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin
Politica agricola 2002: compendio
«Politica agricola 2002» è la denominazione della seconda tappa della riforma della politica agricola che si prefigge di migliorare la competitivita dell'intero settore alimentare. Se la riforma entrerà in vigore nel 1998, i termini transitori scadranno alla fine del 2002, cosicché i nuovi ordinamenti esplicheranno pienamente la loro efficacia a partire dal 2003. Con il Settimo rapporto sull'agricoltura del 27 gennaio 1992l), il Consiglio federale aveva dato avvio al nuovo orientamento della politica agricola per rispondere ai mutamenti radicali intervenuti nel settore agricolo sia nel nostro Paese che all'estero. La politica seguita dalla fine della Seconda guerra mondiale, basata sulla garanzia del reddito attraverso il sostegno dei prezzi dei prodotti e sulla sostituzione delle importazioni di derrate alimentari mediante l'estensione della produzione indigena, aveva mostrato i suoi limiti. Inoltre, si prevedeva un inasprimento della concorrenza a seguito di eventi internazionali quali l'Uruguay-Round del GATT e l'integrazione europea. Il programma che consentirà di affrontare queste sfide prevede di:
separare la politica dei prezzi e la politica dei redditi;
realizzare esigenze ecologiche mediante incentivi economici;
allentare l'intervento statale sul mercato allo scopo di migliorare la competitivita dell'intero settore alimentare. L'ampiezza di questo programma di rinnovamento fa sì che si possa parlare di una vera e propria riforma della politica agricola. I suoi obiettivi e le sue strategie nonché le prospettive per un ulteriore sviluppo sono illustrati più dettagliatamente nei numeri 11 e 13 della Parte I. La prima tappa della riforma ha preso avvio con il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1992 concernente la modifica della legge sull'agricoltura, parte prima: politica agraria con pagamenti diretti compensativi, e simultaneamente con l'adozione del Settimo rapporto sull'agricoltura. Il 9 ottobre 1992, il Parlamento ha adottato gli articoli 31a e 31b della legge sull'agricoltura (LAgr) quale base legale per i pagamenti diretti indipendenti dai prodotti. Conformemente alle sue decisioni riguardanti il reddito contadino 1993-1996, il Consiglio federale ha attuato coerentemente la separazione tra politica dei
prezzi e politica dei redditi mediante due tipi di misure: la riduzione del sostegno dei prezzi e dei pagamenti diretti riferiti ai prodotti e il potenziamento di nuovi pagamenti diretti svincolati dai prodotti. Oltre il 40 per cento dei nuovi pagamenti diretti nel 1996 è già stato destinato ai contributi per prestazioni ecologiche particolari secondo l'articolo 31 b LAgr. Quale risultato dì questa strategia d'incitamento, nel 1996 circa il 60 per cento delle superfici agricole utili è sfruttato secondo i metodi della produzione integrata o della coltivazione biologica. Il 9 giugno 1996 popolo e Cantoni hanno accettato il nuovo articolo sull'agricoltura 31octies della Costituzione federale. Esso descrive i compiti dell'agricol- DFF 1992 II 93, cfr. anche indice delle abbreviazioni.
tura nonché i provvedimenti più importanti di politica agricola. Quest'articolo è nato nel corso della riforma della politica agricola e ne costituisce, dal profilo politico, il fondamento costituzionale. La nuova legge sull'agricoltura ne tiene conto e lo concretizza a livello di legge. Il presente messaggio ha per oggetto la seconda tappa della riforma agricola che si incentra sul rilancio dell'economia di mercato al fine di migliorare la competitivita dell'intero settore alimentare. In pari tempo, essa illustra come sviluppare e garantire ulteriormente la sostenibilità delle tecniche di sfruttamento agricolo. Nonostante la protezione al confine consolidatasi nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura, le elevate differenze di prezzo rispetto all'estero non possono più essere mantenute. Senza sforzi supplementari sui mercati, l'agricoltura e l'industria della trasformazione delle materie prime rischiano di perdere quote di mercato e, di riflesso, posti di lavoro. L'obiettivo è salvaguardare le possibilità di smercio, conseguendo nel contempo un elevato valore aggiunto dalla vendita dei prodotti. Questo può realizzarsi mediante un impiego più efficace dei fattori di produzione e una buona prestazione di vendita che permetteranno di contenere entro limiti ragionevoli il volume dei pagamenti diretti. Questa politica si impone sia per la situazione finanziaria della Confederazione, sia nell'interesse dei contribuenti e in vista dell'accettazione di questi pagamenti da parte della popolazione e dei contadini. La strategia volta a realizzare una migliore competitivita consiste nel diminuire gli interventi regolatori dello Stato sul mercato. Tutte le parti in causa, dal produttore al dettagliante, devono essere direttamente interessate a una buona prestazione di mercato, ovvero a un buon risultato della vendita. Nei diversi ordinamenti di mercato soggetti a interventi regolatori e fondati sulle garanzie di prezzo e smercio, questa responsabilità è oggi assunta troppo spesso dalla Confederazione. Una configurazione imprenditoriale degli aiuti agli investimenti dovrebbe in particolare contribuire a ridurre i costi. Il nuovo articolo costituzionale fa dipendere il riconoscimento di un'adeguata rimunerazione delle prestazioni offerte dalla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Tale prova diverrà, a medio termine, condizione preliminare
per i pagamenti diretti in generale. Questa riforma riguarda la maggior parte degli atti normativi agricoli con contenuti politico-economici. Per maggiore chiarezza, questi dovranno confluire in una nuova legge sull'agricoltura (Parte I). Per la liberalizzazione del mercato dei cereali panificabili è necessario un nuovo articolo costituzionale di validità limitata sui cereali (Parte II). Per agevolare quest'evoluzione strutturale, si impone inoltre un allentamento delle disposizioni di politica strutturale nell'ambito del diritto fondiario rurale e del diritto sull'affitto agricolo (Parte III). La modifica proposta della legge sulle epizoozie si prefigge la rapida introduzione di un sistema globale di identificazione e registrazione che consenta di riconoscere con sicurezza e in modo semplice gli animali e di rilevare senza lacune il traffico di animali (Parte IV).
Queste disposizioni costituiscono la base legale per l'ulteriore sviluppo della politica agricola nel senso della riforma avviata con il Settimo rapporto sull'agricoltura. La sua attuazione procede secondo fasi sostenibili dal profilo sociale, in particolare sulla base delle decisioni riguardanti i redditi prese ogni anno dal Consiglio federale. Per delineare un quadro affidabile delle prospettive che si offrono a medio termine agli interessati, i mezzi finanziari per la promozione dell'agricoltura nei più importanti settori saranno stabiliti mediante decreti federali semplici validi, di volta in volta, al massimo per un quadriennio. Un primo messaggio a tale riguardo dovrà essere licenziato nel 1998 per i fondi degli anni 2000-2003 (cfr. n. 13 nella Parte I). Per realizzare alcune esigenze urgenti, il Consiglio federale ha licenziato il 27 giugno 1995 il messaggio concernente il pacchetto agrario 95 all'indirizzo del Parlamento. Esso contiene proposte in materia di designazione dei prodotti agricoli nonché ai fini della conformità con il diritto europeo nei settori della protezione dei vegetali, delle sostanze ausiliarie e del controllo del commercio dei vini (FF 1995 IV 589). Con il messaggio del 22 maggio 1996 concernente la revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del territorio, ;'/ Consiglio federale intende pure contribuire ad agevolare il processo di adeguamento strutturale nell'agricoltura. Da un lato, la conformità secondo zone per costruzioni e impianti agricoli dev'essere adeguata alle attuali esigenze. Dall'altro, le costruzioni che in seguito a cambiamenti strutturali non sono più utilizzate per scopi agricoli, devono poter essere adibite ad altri scopi pur nel rispetto di severe condizioni. Anche nel messaggio del 28 febbraio 1996 concernente il nuovo orientamento della politica regionale, il Consiglio federale propone modifiche che dovrebbero agevolare l'adattamento strutturale nell'agricoltura. La revisione totale della legge federale sugli aiuti agli investimenti nelle regioni di montagna dovrà migliorare l'efficacia dei provvedimenti che si fondano su questa legge e quindi facilitare la salvaguardia e la creazione di posti di lavoro nelle zone montane. Con il decreto federale di durata limitata «Regio Plus» concernente il sostegno del cambiamento strutturale nella zona rurale si dovranno incentivare progetti
innovativi che consentano di sfruttare ed esaurire ulteriori potenziali di valore aggiunto nella regione rurale, all'interno e al di fuori delle regioni montane. Il progetto «Politica agricola 2002» si iscrive coerentemente nel programma di rilancio della Confederazione, in particolare per quanto riguarda la costituzione di un mercato interno improntato alla concorrenza. Il rinnovamento dell'economia di mercato nei settori a monte e a valle della produzione agricola può essere conseguito solo in parte con la riduzione degli interventi statali sul mercato agricolo. A tale scopo occorre badare in primo luogo alla concorrenza sui relativi mercati, i quali dovranno essere rafforzati mediante la legge sui cartelli, completamente riveduta, la legge sul mercato interno e la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio.
La riforma della politica agricola deve pure essere adeguata alle relazioni economiche della Svizzera con l'Unione europea. Nel caso di un ulteriore sviluppo autonomo, essa è necessaria affinchè l'agricoltura svizzera possa continuare a sopravvivere quale settore produttivo della nostra economia. Attualmente in primo piano vi sono i negoziati bilaterali; la parte riguardante l'agricoltura dovrebbe portare ad un miglioramento recìproco dell'accesso al mercato per diversi prodotti. La «Politica agricola 2002» istituisce le condizioni affinchè l'agricoltura possa cogliere le opportunità che da essa scaturiscono e tenere il passo con l'incalzare della concorrenza. Infine, le nuove basi legali sarebbero pure idonee per avviare un processo di avvicinamento all'UE in vista di un'eventuale adesione.
Messaggio
Parte I: Nuova legge sull'agricoltura
Compendio
La Parte generale (1) presenta la riforma avviata con il Settimo rapporto sull'agricoltura, i suoi obiettivi e le sue strategie nonché il grado d'attuazione (n. 11). Su questa base poggiano il nuovo articolo costituzionale e, di conseguenza, il disegno di nuova legge sull'agricoltura. Infine, dopo aver riassunto gli antefatti di questo testo normativo, si espongono i risultati della procedura di consultazione (n. 12). L'orientamento della riforma è stato approvato praticamente senza eccezioni e la nuova base legale è stata ritenuta assolutamente necessaria. Ciononostante sono pure state richieste numerose modifiche puntuali. Nel capitolo successivo, si accenna alle modalità di sviluppo della politica agricola nel corso dei prossimi anni in virtù del nuovo fondamento legale, in particolare anche riguardo ai prezzi dei prodotti e ai pagamenti diretti fino al 1999 (n. 13). In questo stesso numero si annuncia inoltre un messaggio riguardante i mezzi finanziari destinati ai più importanti settori di compiti della politica agricola negli anni 2000-2003. Vi si approfondiscono pure temi particolari quali la politica strutturale, la riduzione dei costi e il miglioramento della competitivita nei settori a valle e a monte della produzione, la politica agricola e le regioni nonché gli sviluppi che si delineano nel contesto internazionale. La parte speciale (2) contiene spiegazioni relative alla nuova legge sull'agricoltura. La struttura del commento ricalca quella della nuova legge che, rispetto al disegno posto in consultazione, ha subito modifiche. Questa è conforme al concetto di provvedimenti, come risulta dal nuovo articolo costituzionale:
salvaguardia della produzione necessaria per lo svolgimento dei compiti da parte dell'agricoltura (art. 31octies cpv. 1 Cosi., connessione tra sfruttamento e cura) con lo scopo di conseguire un utile di mercato quanto più elevato possibile (titolo secondo);
indennizzo delle prestazioni di interesse economico generale mediante i pagamenti diretti (titolo terzo), inclusa una misura sociale collaterale (titolo quarto);
sostegno dell'agricoltura negli sforzi che compie per fornire prestazioni produttive e di tutela in modo razionale e conveniente (titoli quinto - settimo). Nei singoli settori si propongono le seguenti modifiche materiali rispetto all'attuale legislazione:
Titolo primo: Principi generali Secondo l'obiettivo fondamentale della politica dei redditi, le aziende economicamente efficienti che praticano una gestione sostenibile devono poter conseguire un reddito comparabile a quello del resto della popolazione attiva. I fondi per misure importanti dovrebbero essere fissati con decreto federale semplice, di volta in volta, al massimo per un quadriennio.
Titolo secondo: Produzione e smercio Le condizioni quadro per lo smercio della produzione sono definite in modo che l'agricoltura possa conseguire utili di mercato quanto più elevati possibili. Dato che le garanzie di prezzo e smercio vengono a cadere, lo Stato continuerà in compenso a sostenere la promozione della vendita di prodotti agricoli. Per le organizzazioni di categoria sarà istituita una base legale. Le disposizioni di protezione al confine decise nell'ambito di GA TT-Lex saranno formulate in maniera più comprensibile e adeguate puntualmente. L'innovazione più incisiva dell'intero pacchetto riguarda l'ordinamento del mercato del latte. Il prezzo del latte dev'essere sostenuto mediante uno strumentario trasparente. La garanzia di smercio e di un prezzo di base unitario del latte non saranno più date. Il prezzo del latte per i produttori e i margini di lavorazione e commercio dipenderanno direttamente dal risultato della vendita dei latticini e dall'ammontare dei diversi sussidi. Per quanto riguarda il mercato della carne, prescindendo dalla protezione al confine, la densità normativa è sempre stata minima. In futuro, i contingenti doganali dovranno essere ripartiti secondo un sistema semplificato. La Confederazione non ritirerà più in avvenire i cereali panificabili e alla fine del periodo di transizione i cereali panificabili e i cereali foraggieri saranno riuniti in un unico mercato. I disciplinamenti riguardanti le barbabietole da zucchero, i semi oleosi, le patate e la frutta saranno resi più trasparenti e maggiormente improntati alla concorrenza.
Titolo terzo: Pagamenti diretti Le cinque categorie di pagamenti diretti (garanzia dei redditi, compensazione degli svantaggi locali, pagamenti diretti per prestazioni ecologiche, intesi a orientare la produzione e a carattere socio-politico) rimangono in vigore. D'ora in poi sarà richiesta la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, come stabilito dalla Costituzione (art. 31octies Cpv. 3 lett, a Cast.).
Titolo quarto: Misura sociale collaterale L'aiuto alle aziende per superare e evitare situazioni finanziarie difficili non imputabili a colpa dev'essere potenziato allo scopo di rafforzare la sicurezza sociale delle famiglie contadine nel corso del processo di riforma in atto.
Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Per contribuire al miglioramento delle strutture e alla riduzione dei costi si farà ricorso a contributi per opere edilizie agricole e del genio rurale e a crediti d'investimento senza interessi. Nell'ambito dei sussidi la procedura dev'essere semplificata. Per promuovere soluzioni poco costose nel settore delle costruzioni, occorre abbandonare il principio del finanziamento dei costi residui per le singole aziende. I contributi e i crediti dovranno essere fissati forfettariamente (ad es. per unità di bestiame grosso, per metro cubo di deposito del colaticcio ecc.).
Titolo sesto: Ricerca e formazione professionale, promozione della selezione delle piante e dell'allevamento di animali La Confederazione sostiene gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze. Le modifiche riguardano unicamente l'allevamento di bestiame ove numerosi disciplinamenti statali sono stati eliminati per stimolare la concorrenza.
Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarìe Queste prescrizioni dovrebbero evitare gli eventuali danni provocati da organismi nocivi e dall'immissione in commercio di sostanze ausiliarìe inadeguate. Esse sono state approvate dal Parlamento il 21 giugno 1996 nell'ambito del pacchetto agrario 95.
Titolo ottavo: Protezione giurìdica, misure amministrative e disposizioni penali Le pertinenti prescrizioni riprese da diversi atti sono state all'occorrenza unificate e integrate nella nuova legge sull'agricoltura.
Titolo nono: Disposizioni finali Le disposizioni transitorie di questo titolo devono permettere un'entrata in vigore progressiva dei nuovi disciplinamenti, conformemente all'evoluzione effettiva nell'agricoltura, ai mutamenti sui mercati nonché alle possibilità finanziarie della Confederazione.
I Parte generale II Settimo rapporto sull'agricoltura del 1992 costituisce la base per il nuovo orientamento della politica agraria. In questo rapporto abbiamo analizzato approfonditamente la situazione dell'agricoltura svizzera e l'attuale politica agraria nonché gli elementi per una riforma progressiva e accettabile per l'agricoltura. La seconda tappa della riforma si prefigge di migliorare la competitivita mediante il rinnovamento dell'economia di mercato in tutto il settore agroalimentare. La maggior parte delle innovazioni confluisce in una proposta di nuova legge sull'agricoltura che, oltre alla vigente legge sull'agricoltura, raggruppa tredici diversi atti legislativi finora separati. Questa parte generale presenta, come punto di partenza, lo stato attuale della riforma agricola (n. 11), i risultati della procedura di consultazione (n. 12) e alcune importanti riflessioni sullo sviluppo ulteriore della politica agricola (n. 13).
11 Riforma della politica agricola Le necessità che impongono la riforma (n. 111) e gli obiettivi della stessa (n. 112) rappresentano la base per le strategie di attuazione (n. 113). Nella parte speciale sono presentate le proposte relative alle singole modifiche materiali previste nel disegno di legge rispetto all'attuale disciplinamento.
111 Necessità della riforma
Ragioni sia interne che esterne hanno portato al nuovo orientamento della politica agricola illustrato nella terza parte del Settimo rapporto sull'agricoltura. Ragioni interne I prezzi di produzione e al consumo in Svizzera sono notevolmente più elevati che nei Paesi confinanti. Da molti anni la nostra economia alimentare sta perdendo quote di mercato poiché i consumatori si recano sempre più spesso oltre confine per i loro acquisti. In pari tempo i costi sostenuti dalla Confederazione per la valorizzazione dei prodotti sono fortemente aumentati, soprattutto negli anni Ottanta. Questo vale soprattutto per il latte. Lo sforzo di garantire il reddito contadino mediante elevati costi di produzione, compensando in tal modo le prestazioni fornite dall'agricoltura nell'interesse economico generale, ha portato ad una grande densità normativa in numerosi settori agroalimentari. Attualmente i singoli operatori sono ampiamente al riparo dall'influenza del mercato e sovente non possono reagire adeguatamente alle nuove sfide. Anche l'atteggiamento della popolazione nei confronti dell'agricoltura è mutato. La sicurezza dell'approvvigionamento non riveste più un ruolo così importante come prima. Una parte crescente dei consumatori si interessa all'origine, ai metodi di produzione e alla qualità delle derrate alimentari. La popolazione si aspetta inoltre dall'agricoltura un particolare rispetto per l'ambiente. Le prestazioni dei contadini intese alla salvaguardia delle nostre basi vitali naturali e alla cura del paesaggio rurale hanno acquisito maggior valore. Ragioni esterne Gli impegni presi dalla Svizzera nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura per la riforma e la parziale eliminazione della protezione al confine, come pure l'incalzare dell'integrazione europea hanno portato ad una presenza più marcata della concorrenza internazionale nell'agricoltura e nei settori a monte e a valle della produzione agricola.
112 Obiettivi della riforma
La riforma si prefigge di garantire all'agricoltura un posto nella moderna società industriale e dei servizi tenendo conto delle nuove condizioni quadro. Anche in futuro l'agricoltura dovrà adempiere i suoi compiti mediante una produzione sostenibile e conforme al mercato. A medio e lungo termine la garanzia del fabbisogno alimentare costituirà una delle più grandi sfide dell'uma-
nità. Secondo stime dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), soltanto per poter salvaguardare l'attuale grado di approvvigionamento della popolazione mondiale con derrate alimentari la produzione agricola dovrà essere estesa del 75 per cento entro il 20302). Questa sfida presuppone solidarietà a livello mondiale. Per quanto ci riguarda, dovremo impegnarci a fondo per rafforzare il settore agricolo nel Terzo mondo, ma anche per mantenere un'agricoltura produttiva in Svizzera. La salvaguardia dell'agricoltura quale branca economica produttiva corrisponde pure ad un bisogno profondo di gran parte della popolazione contadina. Quest'ultima non vuole dipendere unicamente dai pagamenti diretti dello Stato, bensì intende mantenere la produzione e la vendita di derrate alimentari quale principale base di sussistenza. La salvaguardia di un'agricoltura produttiva e la messa a disposizione dei mezzi necessari sono vincolate segnatamente a due condizioni: !.. l'agricoltura deve avere maggiore riguardo per l'ambiente rispetto a quanto fatto finora; 2. l'agricoltura deve fornire le sue prestazioni in modo economico. Partendo da queste condizioni di base, la riforma della politica agricola mira in primo luogo ad attuare il principio della sostenibilità (n. 112.1) e a migliorare la competitivita (n. 112.2).
112.1 Sostenibilità
Sostenibilità nell 'agricoltura II capoverso 1 del nuovo articolo costituzionale 31octies stabilisce che l'agricoltura deve adempiere i suoi compiti mediante una produzione sostenibile e orientata al mercato. In questo contesto, il concetto di produzione sostenibile si riferisce soprattutto alla protezione dell'ambiente. Lo scopo è di salvaguardare le limitate risorse naturali. Dal rapporto stilato dal CIRio risultano i seguenti compiti concreti 3':
campi, pascoli e boschi o falde freatiche devono essere utilizzati in modo da salvaguardarne nel tempo la capacità di rigenerazione;
l'inquinamento provocato da rifiuti ed emissioni biodegradabili non deve superare la capacità di assorbimento degli ecosistemi;
gli apporti di sostanze nocive non biodegradabili non devono raggiungere concentrazioni che mettano in pericolo gli esseri umani, la flora e la fauna;
la diversità biologica dev'essere salvaguardata;
le risorse non rinnovabili, come ad esempio i vettori energetici fossili, non devono essere sfruttate fino ad esaurimento. Agenda 21 Nel giugno 1992 ha avuto luogo a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED). Il risultato principale della Confe- 2) Piano d'azione per il Vertice mondiale dell'alimentazione, Roma, 1996. 3) Comitato interdipartimentale di Rio (CIRio): Bericht Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, Berna, febbraio 1996, p. 5 seg.
renza è stata l'Agenda 21, un vasto programma di azione per il XXI secolo 4' che riassume il consenso al quale sono giunti 179 Stati. Detto documento è incentrato sul concetto di sviluppo sostenibile. Il 1° marzo 1993 avevamo istituito il Comitato interdipartimentale di Rio (CI- Rio) che doveva elaborare proposte per la trasposizione nella nostra politica nazionale degli impegni contratti dalla Svizzera (in particolare Agenda 21). Nel rapporto stilato il 28 febbraio 1996 dal Comitato CIRio si citano tre fattori chiave dello sviluppo sostenibile 5', vale a dire la protezione dell'ambiente, l'efficienza economica e la sicurezza sociale. Questi tre obiettivi si trovano in un equilibrio dinamico gli uni rispetto agli altri. Nessuno dei tre può essere raggiunto se si trascurano gli altri due. Per l'agricoltura, ciò significa che occorre contrastare gli sviluppi ecologicamente non sostenibili. Gli adeguamenti conseguenti devono però tener conto della situazione economica e sociale della popolazione interessata. Conclusione L'agricoltura è chiamata a svolgere un'importante funzione nello sviluppo sostenibile per quanto riguarda il fattore chiave ambiente. Lo scopo è di conservare le superfici agricole utili mediante uno sfruttamento sostenibile, salvaguardare la produttività del suolo ma anche ridurre al minimo gli influssi negativi sull'ambiente affinchè i carichi non eccedano la capacità naturale di rigenerazione. L'agricoltura è sollecitata ad attuare un tipo di sfruttamento che garantisca il mantenimento a lungo termine delle basi esistenziali naturali. Questo pacchetto di provvedimenti deve però anche essere economico e socialmente sopportabile per l'agricoltura.
112.2 Competitivita
La necessità di procedere ad adeguamenti è determinata sia dagli sviluppi a livello internazionale sia dalla situazione del Paese. OMC La Svizzera ha aderito il 1° luglio 1995 alla nuova Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e deve tener fede agli impegni contratti nell'Accordo sull'agricoltura. Gli adeguamenti necessari riguardano prevalentemente l'agricoltura. Le ripercussioni sono state illustrate nel messaggio sul GATT 6'. Europa Indipendentemente dall'evolvere delle nostre relazioni politiche con TUE, la situazione europea ha una grande influenza sulla nostra agricoltura e sull'intero settore agroalimentare. Due terzi delle importazioni agricole provengono dall'UE, la quale accoglie quasi tre quarti delle nostre esportazioni. Circa un terzo 4) Agenda für eine nachhaltige Entwicklung, Center for our common future, Ginevra 1993. 5) Comitato interdipartimentale Rio (CIRio): Bericht nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, Berna, febbraio 1996. »Messaggio GATT 2, p. 177-183 , FF 1994 IV 923.
della popolazione svizzera vive in una zona che non dista oltre 30 chilometri dal confine con un altro Stato. In una situazione come questa, i prezzi delle derrate alimentari nell'UE esercitano un influsso crescente su quelli praticati nel nostro Paese. Attualmente, i costi di produzione dell'UE equivalgono a circa il 30-60 per cento di quelli svizzeri. Un quadro analogo è dato dai prezzi al consumo, poiché anche i margini del commercio e della lavorazione sono più alti in Svizzera. Quanto più elevate sono le differenze di prezzo, tanto più ardui sono gli ostacoli per l'esportazione di prodotti e maggiore è l'incentivo a fare acquisti all'estero. La Svizzera, Paese densamente popolato con un elevato livello di vita, offre anche diversi vantaggi all'agricoltura. La Commissione peritale per l'economia agricola istituita dal DFEP (cfr. n. 121) ritiene che, anche aprendo i confini, soprattutto grazie alla vicinanza dei mercati ci si può permettere un livello dei prezzi del 5-10 per cento superiore a quello dell'UE. Per talune specialità, con un abile marketing si potrà arrivare al 20-25 per cento 7'. Inoltre, al di fuori dei nostri confini nazionali non vi sono unicamente concorrenti potenziali per i nostri contadini, ma anche un notevole mercato potenziale per le nostre specialità. In una fascia di 150 chilometri attorno al nostro Paese vivono infatti 10 milioni di consumatori. Acquisti di derrate alimentari all'estero I consumatori sono sempre più consapevoli del prezzo elevato delle derrate alimentari rispetto ai Paesi confinanti. Secondo recenti stime non ufficiali, gli acquisti di derrate alimentari all'estero sono fortemente aumentati negli ultimi anni. Limiti posti ai pagamenti diretti 11 consenso da parte della società e dei contribuenti e la precarietà delle finanze pubbliche impongono un limite agli importi dei pagamenti diretti. D'altro canto, questi ultimi dovranno essere accettati anche in ambito agricolo quali indennità per prestazioni nell'interesse della collettività. Conseguentemente, anche le somme versate per singola azienda saranno limitate. Obbligo di efficienza La protezione e il sostegno di cui beneficia l'agricoltura svizzera sono assunti dalla popolazione sotto forma di prezzi elevati per le derrate alimentari e sotto forma di imposte. I mezzi necessari a tale scopo sono raccolti grazie ad attività
economiche svolte di regola a condizioni concorrenziali, di cui circa la metà mediante esportazioni. L'industria d'esportazione deve coprire i costi di produzione in Svizzera e affermarsi sui mercati esteri dei beni e servizi. Tenuto conto di questa situazione, la popolazione non agricola può esigere dall'agricoltura e dai settori a monte e a valle della produzione un impiego efficiente della forza lavoro e del capitale. Con gli attuali strumenti di protezione e di sostegno, connessi a molteplici restrizioni, sussiste ancora un notevole potenziale per una diminuzione dei costi. 7) Rapporto della Commissione peritale per l'economia agricola istituita dal DFEP, Allegato 1, p. I, cfr. n. 12.1.
113 Strategie d'attuazione della riforma agricola
II nuovo orientamento si fonda sul doppio mandato conferito all'agricoltura, come viene sancito nel capoverso 1 dell'articolo 31octies Cost.: produzione sostenibile e conforme al mercato e, di conseguenza, tutela del paesaggio e salvaguardia delle basi esistenziali naturali, intese come prestazioni d'interesse economico generale. Il programma atto a realizzare questo obiettivo prevede la separazione tra politica dei prezzi e politica dei redditi. Ciò significa: formazione dei prezzi dei prodotti possibilmente sul mercato con lo scopo di conseguire redditi quanto più elevati e, se necessario, offrire indennità per prestazioni d'interesse economico generale con pagamenti diretti indipendenti dai prodotti.
Strategia d'incitamento per uno sviluppo sostenibile La strategia in ambito ecologico prevista nel Settimo rapporto sull'agricoltura rimane essenzialmente valida: 1. ricerca, formazione e consulenza: gli agricoltori devono agire in modo rispettoso dell'ambiente per convinzione propria; 2. incentivi finanziari e di altra natura: agire rispettando l'ambiente dev'essere interessante anche dal profilo economico; 3. prescrizioni ed oneri nei settori più disparati, sempre che siano necessari a titolo complementare. L'introduzione dei nuovi pagamenti diretti secondo gli articoli 3la e 310 della vigente LAgr permette di spostare l'accento dalle imposizioni e dai divieti agli incentivi economici. Questo cambiamento fondamentale era stato annunciato nel.Settimo rapporto sull'agricoltura (cfr. al riguardo n. 351.4). Oneri ecologici mirati per diversi pagamenti diretti fanno parte di questa concezione al pari dei pagamenti diretti speciali per particolari prestazioni ecologiche. Mediante un coerente potenziamento, questi ultimi sono divenuti un importante componente del reddito e favoriscono la rapida diffusione di metodi di sfruttamento rispettosi dell'ambiente. Grazie alla possibilità di proteggere le designazioni di prodotti fabbricati secondo speciali metodi, i consumatori potranno in futuro promuovere le forme di sfruttamento ecologiche e rispettose degli animali mediante i loro acquisti. In tal modo, anche il mercato svolge un ruolo d'incentivo. I pagamenti diretti all'occorrenza indennizzano, invece dei prezzi, le prestazioni d'interesse economico generale come la tutela delle basi vitali naturali e la cura del paesaggio rurale. Rispetto a una strategia improntata a divieti e imposizioni, la strategia d'incitamento non provoca dal profilo dell'economia pubblica nessun costo supplementare. Se le esigenze di natura ecologica fossero attuate in modo coercitivo, i pagamenti diretti dovrebbero essere nel complesso altrettanto elevati. Per poter praticare una gestione sostenibile dal profilo ecologico ed economico, gli agricoltori dovrebbero anche in questo caso conseguire un reddito adeguato, vale a dire poter coprire i maggiori costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni supplementari. Grazie alla suddetta strategia d'incitamento, la gestione aziendale ecologica è in grado di affermarsi. Gli agricoltori ricevono i
sussidi soltanto se i principi ecologici sono rispettati; in caso contrario, i sussidi sono rifiutati. Questa soluzione esplica lo stesso effetto del principio secondo
cui chi inquina paga, evitando per altro penose procedure penali. La stretegia d'incitamento consente di procedere gradualmente con termini di transizione più brevi ed offre vantaggi essenziali a livello d'esecuzione. Essa innesca presso gli agricoltori ed i consulenti, ma anche nei livelli a monte e a valle della produzione, processi attivi d'apprendimento sui sistemi ecologici.
Riduzione degli interventi statali sul mercato allo scopo dì migliorare la competitivita La strategia volta al raggiungimento di una migliore competitivita consiste nella riduzione degli interventi regolatori sul mercato da parte dello Stato. Tutte le persone coinvolte nella produzione, nella lavorazione e nella vendita devono avere un interesse diretto ad una buona prestazione di mercato. Attualmente, la Confederazione assume ancora troppo spesso questa responsabilità garantendo i prezzi e lo smercio. L'orientamento della produzione di derrate alimentari e materie prime deve avvenire in futuro in base a meccanismi di mercato. Per ridurre i costi si prevede in particolare di conferire una struttura più imprenditoriale agli aiuti agli investimenti. In futuro sarà indispensabile mettere a profitto i vantaggi concorrenziali della produzione di beni agricoli svizzeri per migliorare la competitivita e aumentare il valore aggiunto. Solo in questo modo la nostra agricoltura potrà continuare ad esistere di fronte a una concorrenza crescente.
Agricoltura competitiva e sostenibile Gli attuali metodi di produzione non seguono a livello mondiale l'imperativo della sostenibilità, poiché le vigenti condizioni quadro danno falsi segnali ai produttori. Questo si verifica, ad esempio, laddove una parte dei costi riconducibili ai carichi ambientali non dev'essere assunta dai produttori, vale dire può non essere inclusa nei costi. Simili prodotti possono essere offerti a prezzi più convenienti rispetto a quelli prodotti secondo il principio della sostenibilità. In tal modo si alterano i segnali dati dai prezzi e la concorrenza viene distorta. A lungo termine questa situazione provoca risultati distorti anche riguardo all'impiego di fattori di produzione (allocazione errata). Nelle vigenti condizioni quadro vi è quindi contraddizione tra competitivita e sostenibilità. Competitivita e sostenibilità sarebbero soddisfatte contemporaneamente soltanto se tutti i costi esterni confluissero nel prezzo finale dei prodotti 8'. Mediante un'inclusione generale dei costi esterni, ad esempio del consumo energetico, anche nell'agricoltura i metodi di gestione che promuovono un uso parsimonioso delle risorse risulterebbero più economici. In pari tempo i trasporti diverrebbero più costosi e la produzione stagionale vicina al mercato sarebbe più competitiva. In presenza di una crescente internazionalizzazione dei mercati occorre procedere in modo coordinato a livello mondiale per giungere ad una soluzione globale del problema. In considerazione delle difficoltà insite in tale compito si potranno prevedere soltanto risultati a lungo termine. Weizsäcker Ernst U., Jesinghaus Jochen, Mauch Samuel P., Iten Rolf: Oekologische Steuerreform, Europäische Ebene und Fallbeispiel Schweiz, Coirà/Zurigo 1992.
Per quanto riguarda la realizzazione simultanea dei principi di competitivita e sostenibilità, nell'agricoltura svizzera si esigono risultati rapidi. È pertanto necessaria una soluzione autonoma che non provochi un rincaro dei prodotti. Essa consiste nell'indennizzo diretto dei costi più elevati causati da metodi ecologici di gestione aziendale. La strategia per realizzare i suddetti principi conduce alla netta separazione tra politica dei prezzi e politica dei redditi, accompagnata da una formazione dei prezzi dei prodotti in base al mercato e da indennità per prestazioni imperniate sulla sostenibilità mediante pagamenti diretti indipendenti dai prodotti. Un'agricoltura contadina sostenibile, promossa con questa strategia, esaudisce pure il desiderio di molti cittadini di vedere una maggiore sintonia tra atteggiamenti auspicabili e atteggiamenti effettivi in ambito agricolo.
114 Attuazione della riforma agricola a tappe
114.1 Prima tappa della riforma In una prima tappa della riforma, dal 1992 sono stati realizzati integralmente o in parte i diversi provvedimenti proposti nel Settimo rapporto sull'agricoltura.
Introduzione dei nuovi pagamenti diretti Con il messaggio del 27 gennaio 1992 concernente la modificazione della legge sull'agricoltura, parte prima: politica agraria con pagamenti diretti compensativi 9', e con l'adozione del Settimo rapporto sull'agricoltura abbiamo avviato la prima tappa della riforma. Il 9 ottobre 1992, le vostre Camere hanno adottato gli articoli 3 la e 31b della legge sull'agricoltura quale base legale per i pagamenti diretti indipendenti dai prodotti. In tal modo si è posta la base legale per il passaggio, nell'ambito del sostegno all'agricoltura, dalla garanzia di prezzo e di smercio ai pagamenti diretti. Dal 1993, abbiamo portato avanti coerentemente questa transizione nelle nostre decisioni riguardanti il reddito contadino. Da un lato, i nuovi pagamenti diretti sono stati costantemente potenziati mentre, dall'altro, i prezzi amministrati hanno subito riduzioni e i pagamenti diretti vincolati ai prodotti sono stati, integralmente o in parte, smantellati. Nel complesso, dal 1993 al 1996 si sono decisi nuovi pagamenti diretti in virtù degli articoli 3la e 310 LAgr per un ammontare di 1085 milioni di franchi. Questo importo è controbilanciato da un ridimensionamento di provvedimenti amministrativi di sostegno per 837 milioni di franchi (riduzione di prezzi fissati a livello amministrativo e riduzione o eliminazione totale dei pagamenti diretti dipendenti dai prodotti). Nel 1995, si sono aumentati unicamente i contributi ecologici giusta l'articolo 310 LAgr, per la prima volta con lo scopo di compensare le riduzioni dei prezzi e gli aumenti dei costi. In linea di principio ci siamo attenuti a questa politica anche nelle nostre decisioni del 24 gennaio 1996 riguardanti le richieste conta-
dine 1995. Tuttavia, vista la situazione tesa nell'ambito dei redditi dei contadini, anche i pagamenti diretti complementari di cui all'articolo 316 della legge sull'agricoltura sono stati temporaneamente aumentati a titolo di aiuti transitori. Per i prossimi anni, i contributi ecologici denotano quale unica voce del budget agricolo una notevole crescita, mentre gli altri pagamenti diretti non vincolati ai prodotti stagnano e la maggior parte delle altre voci diminuiscono. Le cifre riguardanti la partecipazione ai programmi ecologici mostrano che i contadini hanno compreso il messaggio. Nel 1996, già il 60 per cento circa delle superfici agricole utili è gestito secondo metodi particolarmente rispettosi dell'ambiente (produzione integrata e colture biologiche). Lo scopo, vale a dire estendere questi metodi praticamente a tutta la superficie agricola utile, dovrebbe essere raggiunto entro pochi anni. Potenziamento dei provvedimenti di protezione al confine Un elemento costitutivo della prima tappa di riforma è parimenti il consolidamento della protezione al confine nel diritto internazionale. In seguito all'adesione all'OMC, tutte le restrizioni delle importazioni sono state convertite in dazi e contingenti doganali, facendo uso del margine di manovra previsto dal nuovo Accordo OMC sull'agricoltura. I predetti dazi e contingenti doganali sono conformi alle convenzioni internazionali ed esplicano come sempre un'adeguata protezione al confine. Tuttavia, il turismo della spesa è molto mobile e può difficilmente essere frenato.
114.2 Seconda tappa della riforma
Conformemente alla nostra volontà e a quella del Parlamento, con la prima tappa della riforma è stata tesa una rete di sicurezza sotto forma di pagamenti diretti che permetta agli agricoltori di far fronte al graduale inasprimento della concorrenza. Nella seconda tappa della riforma, con il rilancio dell'economia di mercato si dovrebbero istituire le condizioni per il miglioramento della competitivita dell'intero settore alimentare. Principali punti di riferimento del rilancio dell'economia di mercato:
Nuovo ordinamento del mercato lattiere: abrogazione in linea di principio dell'obbligo di consegna e di ritiro, prezzo indicativo invece di prezzo di base garantito, sostegno dei prezzi per mezzo di strumenti trasparenti, in particolare mediante una riduzione del prezzo delle materie prime per il latte destinato a formaggio. La deregolamentazione del mercato lattiere è il cambiamento di maggior peso in questo pacchetto di riforma.
Distribuzione coerente dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne secondo principi economici, di regola secondo il numero delle macellazioni.
Abrogazione, alla scadenza del termine transitorio, dell'obbligo di ritiro da parte della Confederazione per i cereali panificabili. Riduzione dell'intervento statale nel mercato zuccheriero, dei semi oleosi, delle patate e della frutta. Semplificazione delle disposizioni sulla viticoltura e sull'economia vitivinicola.
Nell'ambito della qualità, della promozione delle vendite e dello sgravio del mercato, si esigono dagli interessati misure di solidarietà. La Confederazione emanerà prescrizioni solo quando gli sforzi profusi in questo senso dalle organizzazioni di categoria non porteranno all'obiettivo. Anche il sostegno finanziario della Confederazione allo smercio e allo sgravio del mercato sarà in futuro subordinato a un contributo degli ambienti interessati.
Nuova concezione del sostegno allo smercio (pubbliche relazioni e marketing) da parte della Confederazione, con lo scopo di migliorare l'immagine dei prodotti agricoli svizzeri sul mercato interno ed estero. Designazione dei prodotti agricoli.
Assegnazione dei crediti d'investimento su base forfettaria invece che secondo il principio del finanziamento dei costi residui. Aiuto iniziale per giovani agricoltori. Semplificazione delle procedure nell'ambito dei provvedimenti di miglioramento strutturale.
Riduzione dell'intervento statale nell'ambito dell'allevamento di animali. Inoltre, conformemente al nuovo articolo costituzionale 31octies Cosi., trascorso un termine transitorio, chi chiede pagamenti diretti dovrà provare che le esigenze ecologiche sono rispettate. Se sarà possibile porre in vigore queste nuove norme nel 1998, i periodi transitori scadranno alla fine del 2002; i nuovi ordinamenti saranno efficaci nel 2003.
114.3 Nuova legge sull'agricoltura
L'attuale diritto agrario comprende un gran numero di atti legislativi che disciplinano più o meno dettagliatamente i diversi settori. Questa struttura è ormai storicamente superata. Il settore è disciplinato nel suo insieme in modo disomogeneo e poco trasparente. La maggior parte dei provvedimenti mira soprattutto ad influenzare il mercato e a garantire i prezzi e lo smercio. Essi non sono conformi all'orientamento della riforma agricola e sono in gran parte superflui. Vi è poi anche poca omogeneità nelle disposizioni d'esecuzione.
Legge unica La seconda tappa della riforma agricola riguarda la maggior parte della legislazione agricola. Nella stessa LAgr occorre procedere ad indispensabili adeguamenti sostanziali che ne rendono necessaria una revisione totale. Tutto il diritto agricolo dovrà essere riveduto ed avremo così l'opportunità di riunire nella nuova legge sull'agricoltura i testi con contenuto politico-economico. La priorità è ben inteso data al rinnovamento materiale. Tuttavia, la possibilità di avere una visione d'assieme in un'unica legge, l'omogeneità interna e l'uniformità dell'esecuzione sono pure importanti risultati della riforma.
Atti confluiti nella legge La nuova legge sull'agricoltura riunisce le disposizioni materiali ancora necessarie dei seguenti atti, che possono di conseguenza essere abrogati: - una parte della legge sull'alcool (settore patate e frutta; RS 680);
decreto federale che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen (RS 723.2);
decreto federale che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno (RS 723.3);
legge federale istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili (RS 910.2);
decreto federale che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura (RS 913.2);
legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RS 914.1);
decreto sullo zucchero (RS 916.114.1);
decreto sulla viticoltura (RS 916.140.1);
legge sulla vendita di bestiame (RS 916.301);
legge federale sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare (RS 916.313);
decreto sullo statuto del latte (RS 916.350);
decreto federale sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988; RS 916.350.1);
disciplinamento del mercato caseario (RS 916.356);
legge federale sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova (RS 942.30). Non saranno invece integrati i seguenti atti:
legge sui cereali (RS 916.111.0). Per quanto riguarda i cereali, il nuovo disciplinamento richiede, per un periodo transitorio, l'introduzione nella costituzione di un nuovo articolo cerealicolo. Non è necessario conglobare la legge sui cereali nella legge sull'agricoltura. Scaduto il termine transitorio, si potrà abrogarla dato che, dopo l'unificazione dell'organizzazione del mercato dei cereali panificabili e foraggieri, le disposizioni economiche generali della legge sull'agricoltura basteranno quali condizioni quadro;
legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz», RS 632.111.72). Questa legge si fonda anche sull'articolo costituzionale relativo all'agricoltura. Dal profilo della sistematica giuridica, essa appartiene tuttavia alla tariffa doganale e sarà eseguita pertanto dal Dipartimento federale delle finanze, e non dal Dipartimento dell'economia pubblica;
legge sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF, RS 836.1). Questa legge si fonda parimenti sull'articolo costituzionale relativo all'agricoltura. Tale
provvedimento non ha però carattere economico, bensì socio-politico. Detta legge non sarà pertanto eseguita dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, bensì dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in seno al Dipartimento federale dell'interno; - legge sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11) e legge sull'affitto agricolo (LAAgr, RS 221.213.2). Queste leggi si fondano pure sull'articolo costituzionale relativo all'agricoltura, ma disciplinano una particolare materia con strumenti che non sono di natura economica. Si tratta in primo luogo di condizioni quadro e prescrizioni destinate a regolamentare rapporti giuridici e contratti privati.
Gli atti integrati nella legge sull'agricoltura contengono nel complesso oltre 400 articoli. Il disegno presentato nella parte speciale ne contiene soltanto 186.
115 Nuova base costituzionale
II 12 marzo 1995, popolo e Cantoni hanno respinto di misura un controprogetto relativo all'iniziativa dell'Unione svizzera dei contadini 10', che è stata poi ritirata. Il 50,8 per cento dei votanti e 16 dei 26 Cantoni hanno rifiutato il controprogetto. Il Parlamento ha elaborato un nuovo controprogetto all'iniziativa popolare «contadini e consumatori - per un'agricoltura in armonia con la natura» 11', che tiene conto delle critiche sollevate nella campagna riguardante la votazione del 12 marzo 1995. Successivamente l'iniziativa è stata ritirata. Nella votazione popolare del 9 giugno 1996 il nuovo articolo 31octies Cost. è stato approvato dal 77,6 per cento dei votanti e da tutti i 26 Cantoni. L'articolo 31octies Cost. definisce in modo vincolante funzione e compiti dell'agricoltura, che viene chiamata ad offrire un contributo essenziale per un approvvigionamento sicuro di derrate alimentari, la tutela delle basi esistenziali naturali, la cura del paesaggio rurale e l'occupazione decentralizzata del territorio. I contadini devono adempiere questo mandato mediante una produzione rispettosa dell'ambiente e conforme al mercato. Anche in futuro, l'agricoltura non potrà fare a meno del sostegno statale, per poter svolgere tutti i suoi compiti. Le condizioni naturali di produzione sono difficili nelle zone montane e collinari della Svizzera e, rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, i costi di produzione sono più elevati. Il nuovo articolo costituzionale descrive, oltre ai compiti, i più importanti provvedimenti di promozione in favore dell'agricoltura. La maggior parte possibile del reddito agricolo dovrà anche in futuro provenire dalla vendita dei prodotti. Nella Costituzione federale sono iscritti per la prima volta i pagamenti diretti, che completano il reddito agricolo e indennizzano le prestazioni d'interesse economico generale offerte dall'agricoltura. Il nuovo articolo costituzionale 31octies sostituisce l'articolo 31bis lettera b in cui l'agricoltura è menzionata tra i settori per i quali la Confederazione può emanare, all'occorrenza, prescrizioni in deroga alla libertà di commercio e d'industria. L'articolo 3locties rappresenta per contro una base globale per i provvedimenti volti a promuovere e a salvaguardare l'agricoltura. Esso è stato elaborato nel corso della riforma e ne costituisce la base legale. Il disegno di nuova
legge sull'agricoltura rispetta i postulati e concretizza il contenuto del disposto costituzionale (cfr. n. 611). Un'altra iniziativa popolare è ancora pendente. Il 17 giugno 1994, l'Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini ha depositato un'inizia- Cfr. messaggio del 19 agosto 1992 concernente l'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina competitiva e rispettosa dell'ambiente» e «Contadini e consumatori - per un'agricoltura in armonia con la natura (iniziativa dei contadini e dei consumatori)», FF 1992 VI 263. ">DCF che accerta l'esito della votazione popolare, FF 1995 II 1156.
tiva «per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica». Nel nostro messaggio del 17 giugno 19% raccomandiamo di respingerla, dato che ora esiste una nuova base costituzionale che ha raccolto un ampio consenso.
12 Lavori preliminari e interventi parlamentari 121 Commissioni peritali e gruppi di lavoro Per la seconda tappa della riforma agricola si sono intrapresi notevoli lavori preliminari con lo scopo di concretizzare le riforme proposte nella terza parte del Settimo rapporto sull'agricoltura. Il 4 dicembre 1992, il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) ha pertanto istituito tre commissioni peritali «Economia agraria», «Economia animale» e «Produzione vegetale». Le loro proposte rappresentano la base su cui poggiano parti essenziali della seconda tappa della riforma agricola. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha presentato all'opinione pubblica i rapporti delle commissioni peritali il 15 settembre 199412). Per l'elaborazione del nuovo ordinamento del mercato lattiere, l'UFAG ha costituito un gruppo di lavoro. La concezione del nuovo disciplinamento del mercato lattiera13) è stata presentata nel marzo 1994. Successivamente hanno avuto luogo audizioni con gli ambienti interessati. Anche per il nuovo orientamento degli aiuti agli investimenti l'UFAG ha costituito uno speciale gruppo di lavoro che ha concluso il suo mandato nel dicem- Le cerehie interessate, in particolare le organizzazioni contadine, erano rappresentate in tutte le commissioni e in tutti i gruppi di lavoro. In tal modo non solo erano costantemente informate sui lavori preliminari ma hanno anche potuto partecipare in maniera determinante all'elaborazione delle soluzioni.
122 Consultazione
Con decisione del 25 ottobre 1995, abbiamo autorizzato il Dipartimento federale dell'economia pubblica ad avviare la procedura di consultazione sul dise- Nuovo orientamento della politica agricola svizzera nei settori valutazione dei redditi, misure collaterali e sociali, valore di rendimento; Rapporto della commissione peritale «Economia agraria» istituita dal DFEP sotto la direzione del dott. Bernard Leumann, professore di economia agraria al PF di Zurigo, Berna, settembre 1994. Commissione peritale «Economia animale» sotto la direzione di Ivo Wegmann, allora direttore dell'Unione svizzera dei produttori di bestiame; rapporto finale, Berna, 25 agosto 1994. Piano direttore produzione vegetale; rapporto della commissione peritale per il nuovo orientamento della produzione vegetale sotto la direzione del dott. Hans Hofer, allora segretario dell'Associazione svizzera delle cooperative agricole, Berna, agosto 1994. 13) Ufficio federale dell'agricoltura: II cammino verso un nuovo ordinamento del mercato del latte, Berna, marzo 1994. > Aiuti agli investimenti nell'edilizia agricola: Rapporto del gruppo di lavoro costituito dall'Ufficio federale dell'agricoltura sotto la direzione del dott. P. Reinhard, vicedirettore del Centro di consulenza in materia agricola di Lindau, Lindau, dicembre 1994.
gno di nuova legge federale sull'agricoltura e sulla modifica dell'articolo sui cereali 23bis Cost. La consultazione si è conclusa il 15 febbraio 1996. Sono pervenuti al dipartimento oltre 219 pareri.
122.1 Risultati
Nel seguente riassunto dei risultati della consultazione, si nomineranno le cerehie interpellate solo se rappresentano posizioni che si scostano dall'opinione predominante o si pronunciano su disposizioni particolarmente contestate.
122.11 Pareri di fondo II miglioramento della competitivita dell'intero settore alimentare cui ambisce la seconda tappa della riforma agricola («Politica agricola 2002») è visto di buon occhio praticamente da tutti e così pure il proposto rilancio dell'economia di mercato quale strategia principale. La maggior parte dei pareri riconosce pure l'urgenza della seconda tappa della riforma. Unanimemente è approvata la riunione dei diversi atti in un'unica legge sull'agricoltura e quindi il relativo disegno. Nessuna organizzazione è dell'opinione che questa riforma non sia necessaria e che le proposte debbano essere tutte respinte. Molti Cantoni sostengono le richieste contadine volte ad ottenere formulazioni più vincolanti riguardo al reddito, al finanziamento e alle garanzie sociali. I Cantoni BE, LU, GL, SO, SO, TG e VS esigono un allentamento delle disposizioni di politica strutturale nel diritto fondiario rurale e in quello sull'affitto agricolo (cfr. messaggio Parte III). La maggioranza dei Cantoni sostiene le richieste dell'USC in merito ad una più marcata regionalizzazione della politica agricola. I Cantoni NW, SG e GR sono tuttavia dell'opinione che la politica agricola debba rimanere in primo luogo di competenza della Confederazione. PDC e UDC sostengono le richieste contadine riguardanti reddito, finanziamento e garanzie sociali. In merito al diritto fondiario e al diritto sull'affitto agricolo, i pareri espressi da PLR, PDC, UDC e PLS si allineano a quelli dell'USC. Il PSS e il PES chiedono per contro un indirizzo ecologico più deciso e una riduzione degli interventi statali sul mercato. Le organizzazioni contadine approvano l'orientamento principale della riforma, ma subordinano il loro accordo ad una serie di condizioni. Auspicano che, nella fase di transizione ed anche nel nuovo ordinamento, la Confederazione offra all'agricoltura una sicurezza ben maggiore di quella prevista con la concezione proposta. In particolare si chiede un confronto tra i redditi più aderente alla realtà, una miglior garanzia di finanziamento ed un programma d'accompagnamento socio-strutturale allo scopo di attenuare le ripercussioni della riforma agricola. L'USC, l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, l'Innerschweizer Bauernbund, l'Associazione Svizzera Frutta, l'associazione SEG e la Société des encaveurs suisses chiedono un allentamento delle disposizioni
relative alla politica strutturale nella LAgr e nella LDFR. L'USC esige che si integri nella legge una dichiarazione d'intenti relativa alla regionalizzazione
della politica agricola, richiesta questa che è sostenuta anche da altre associazioni contadine. Dal canto suo, la VKMB chiede un orientamento ecologico più deciso e una riduzione degli interventi statali sui mercati. Inoltre, le aziende contadine piccole e medie non dovrebbero essere discriminate nel sistema delle misure statali. L'ASOAB propone che tutte le misure di politica agricola siano limitate alle aziende di produzione integrata e biologica e che si attui la verità dei costi. Numerose associazioni economiche esigono l'abrogazione di disposizioni che provocano un aumento dei costi e che figurano in diverse leggi riguardanti l'agricoltura. Coop, Vorort, Unione svizzera delle arti e mestieri, Centre patronal, Syndicats patronaux, Commissione dei cartelli e Associazione per la protezione del patrimonio fondiario agricolo chiedono un allentamento delle disposizioni di politica strutturale contenute nella LAgr e nella LDFR. La LSPN e il WWF propongono di vincolare tutti i pagamenti diretti intesi ad orientare la produzione e a sostenere i redditi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate come pure di creare una base legale per sostenere i programmi regionali di protezione delle varietà e di risanamento dai nitrati e fosfati. Il Forum delle consumatrici chiede un rinnovamento più radicale dell'economia di mercato (ad es. nessun sostegno allo smercio, nessun sgravio del mercato o determinazione di prezzi indicativi da parte della Confederazione), mentre la Fondazione per la protezione dei consumatori domanda un orientamento ancor più accentuato delle misure federali in favore delle aziende con produzione ecologica. Soltanto l'Unione sindacale svizzera chiede che ci venga rinviato l'avamprogetto perché ritenuto troppo poco incisivo.
122.12 Pareri riguardanti la legge sull'agricoltura Disposizioni generali L'introduzione di un mandato di prestazione e l'orientamento delle misure su aziende agricole competitive e praticanti metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali ha riscosso un ampio consenso. Molti Cantoni sostengono le richieste contadine intese ad ottenere formulazioni più vincolanti riguardo a reddito (BE, LU, UR, OW, FR, BS, BL, TG, AR, AI, VD, VS, JU), finanziamento (BE, SO, BS, AG, AI, VD, VS, NE, TI) e garanzie sociali (LU, VD). PDC e UDC condividono questa posizione. Secondo le organizzazioni contadine occorrerebbe una concezione di reddito coerente e vincolante, la garanzia di finanziamento e un programma collaterale di natura socio-culturale, segnatamente un'indennità per compiti aziendali. Vorort, Migros e Coop sono tra l'altro espressamente favorevoli alla nuova valutazione dei redditi e alla presa in considerazione della situazione finanziaria della Confederazione.
Ricerca e formazione professionale La necessità di una ricerca agricola, nella sua forma attuale, viene riconosciuta dalla maggior parte degli ambienti consultati, che sono pure favorevoli ad un adeguamento strutturale del settore. Alcuni pareri accennano al fatto che è indispensabile una grande flessibilità in questo campo per poter reagire prontamente a questioni urgenti. La maggior parte dei Cantoni condivide la necessità di una ricerca agricola. I più importanti partiti politici condividono quest'opinione, come pure la maggioranza delle organizzazioni interessate che hanno preso posizione su questo tema. L'ASOAB tiene un atteggiamento critico e chiede che nella ricerca sia tenuta maggiormente in considerazione la qualità delle derrate alimentari. La formazione professionale agricola viene ritenuta in generale importante. Una parte notevole delle cerehie consultate chiede che gli aiuti finanziari della Confederazione destinati alla formazione professionale siano continuati e che vengano espressamente menzionati nella legge.
Miglioramenti strutturali e aiuti aziendali Le modifiche proposte nel settore dei miglioramenti strutturali e degli aiuti finanziari sono viste di buon occhio, in particolare la sostituzione del principio del finanziamento dei costi residui con importi forfettari per i crediti d'investimento destinati a costruzioni nel settore edilizio. Alcuni Cantoni desiderano che, a determinate condizioni, anche gli affittuari possano usufruire delle possibilità di sostegno per misure edilizie. Molti vorrebbero che essi possano approfittare dei crediti d'investimento sia per lavori di manutenzione e di riparazione sia per trasformazioni e nuove costruzioni più importanti, sempre che essi possano presentare un contratto d'affitto di lunga durata. I Cantoni TG e NE esigono un'interpretazione più aperta degli aiuti iniziali per giovani agricoltori. PLR, PDC e UDC esigono che i contributi per le bonifiche fondiarie e le costruzioni agricole di natura edilizia siano pure concessi agli affittuari. Quale condizione si propone un contratto d'affitto di lunga durata. Le richieste di numerose organizzazioni contadine vanno nella stessa direzione di quelle espresse dai Cantoni e dai partiti, in quanto tutti auspicano una maggiore generosità negli aiuti aziendali nonché contributi per edifici agricoli anche al di fuori della regione montana e collinare.
Disposizioni economiche L'obiettivo di queste disposizioni, quello di giungere ad un valore aggiunto quanto più elevato possibile, è accolto con favore da tutte le cerehie interessate. I Cantoni condividono la richiesta degli ambienti contadini di dare un quadro legale alle organizzazioni di categoria. Il proposto articolo sul promovimento dello smercio è approvato da tutti i Cantoni, ad eccezione di SH. I Cantoni BE, VD e VS sottolineano che in questo settore si devono sostenere anche gli sforzi regionali. Secondo NW e ZG è positivo che, rispetto all'attuale regolamentazione, anche i produttori possano avere accesso ai contingenti doganali.
Il proposto articolo sulla promozione dello smercio è approvato da PDC e UDC. Per quanto riguarda le organizzazioni di categoria, le richieste dell'UDC sono in sintonia con quelle dei Cantoni. Il PSS ritiene che, dopo questa riforma, la promozione dello smercio all'estero non debba più essere compito della Confederazione. La maggioranza delle organizzazioni contadine giudica positivamente l'inclusione di disposizioni su qualità, promovimento dello smercio e osservazione dei prezzi. Esse auspicano un sostegno legale delle organizzazioni di categoria quale base per l'attuazione delle misure di solidarietà imposte dalla Confederazione. L'articolo proposto sulla promozione dello smercio è accettato sia dall'Unione sindacale svizzera (USS) sia dal Vorort, mentre è respinto dalle organizzazioni dei consumatori, da Coop e Nestlé. Migros vede la possibilità di promuovere lo smercio soprattutto all'estero. Riguardo alle disposizioni sulla protezione al confine, gli ambienti legati al commercio e alla trasformazione come pure le grandi catene di distribuzione e le cerehie economiche hanno stigmatizzato il fatto che d'ora in poi anche i produttori possono accedere ai contingenti doganali. Produzione vegetale I nuovi disciplinamenti di mercato (mandato di prestazione per lo zucchero e contributi di superficie per i semi oleosi) sono ben visti dalla maggioranza degli interpellati. I Cantoni esigono che il promovimento delle materie prime rinnovabili sia svincolato dalle superfici ecologiche di compensazione. L'UDC aderisce alle richieste dei Cantoni. Il PES chiede in generale l'introduzione di mandati di prestazione con oneri ecologici per l'intero settore della produzione vegetale. Le organizzazioni contadine sostengono le richieste dei Cantoni. La VKMB chiede in generale l'introduzione di mandati di prestazione con oneri ecologici per l'intero settore della produzione vegetale. Gli ambienti economici (UCSG, UFIDA, FIAL e Vorort) chiedono un mandato di prestazione della Confederazione per gli oleifici. UFIDA e FIAL esigono una limitazione massima della quantità indigena di zucchero affinchè sia possibile importarne una quantità sufficiente per alimentare il fondo di garanzia e per salvaguardare il settore della trasformazione. Economia animale Nell'ambito dell'economia animale si approva la necessità di zootecnia sostenuta dallo Stato.
Tutti i Cantoni si allineano alla proposta di una zootecnia sostenuta dallo Stato affinchè rimanga a lungo termine indipendente dall'estero. Diversi Cantoni esigono la menzione esplicita della valutazione esterna e dei programmi d'allevamento. Quasi tutti i Cantoni chiedono il mantenimento di un servizio d'inseminazione con prezzi unitari su tutto il territorio. La valutazione della qualità e la proposta di istituire un fondo per la carne al di fuori del conto di Stato è accolto favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni.
L'UDC e il PES chiedono per l'inseminazione artificiale l'estensione dell'obbligo d'autorizzazione al trasferimento di embrioni e al commercio con celluleuovo ed embrioni. Il PSS esige il mantenimento di un servizio globale d'inseminazione a tariffe uguali. Il PDC e il PES si sono espressi esplicitamente a favore dell'articolo sugli effettivi massimi. La valutazione secondo criteri obiettivi della qualità trova il consenso dell'USC e dell'UPS nonché delle altre organizzazioni contadine. L'USC, le associazioni cantonali e quelle per l'allevamento esigono la promozione della valutazione esterna e dei programmi d'allevamento. Il fondo per la carne previsto al di fuori del conto di Stato è stato accolto favorevolmente dalla maggioranza delle organizzazioni contadine, inclusa la VKMB. La valutazione secondo criteri obiettivi della qualità viene per contro respinta dalle grandi catene di distribuzione, dal Vorort, dai commercianti di bestiame e carne, dai macellai e dai commercianti agricoli privati. Riguardo all'importazione, numerose organizzazioni che si occupano della trasformazione della carne e del commercio di carne e bestiame si sono opposte alla proposta di considerare unicamente le macellazioni quale criterio per definire le prestazioni a favore della produzione svizzera.
Economia lattiera La concezione che sta alla base del nuovo ordinamento del mercato del latte è approvata praticamente all'unanimità. La maggior parte delle cerehie consultate chiede in pari tempo il rafforzamento della rete di sicurezza. Molti Cantoni hanno sostenuto le principali esigenze contadine, volte segnatamente a definire più chiaramente il prezzo indicativo e la sua funzione, ma soprattutto a fissare in maniera più vincolante i provvedimenti d'aiuto. Alcuni Cantoni vogliono persine fissare una garanzia minima di prezzo (BE, LU, SO, BL, SG, AG, TG, AR, AI). I Cantoni BE, FR, GR, VD, VS, GE e JU condividono l'introduzione di un contingente speciale per l'esportazione di latticini lavorati (contingente B). Di opinione contraria sono i Cantoni SZ, NW e ZG. La possibilità del trasferimento dei contingenti è vista in linea di principio di buon occhio. Quasi tutti i Cantoni propongono tuttavia di applicare l'onere ecologico soltanto per trasferimenti non vincolati alle superfici. I Cantoni GL e AR chiedono di completare l'articolo relativo all'adeguamento dei contingenti menzionando l'esclusione del trasferimento di contingenti dalla montagna alla pianura. Il PDC e PUDC sostengono le richieste volte ad ottenere una definizione più chiara di prezzo indicativo e della sua funzione nonché esigono un conto lattiere autonomo. PDC, UDC, PLS e PES chiedono inoltre la fissazione di una garanzia minima di prezzo. Il PSS e il PES respingono espressamente l'introduzione di un contingente speciale come pure il trasferimento dei contingenti non vincolato alle superfici. Molte organizzazioni contadine chiedono soprattutto di definire più chiaramente il concetto di prezzo indicativo e la sua funzione e di fissare una garanzia minima di prezzo. Le organizzazioni economiche rurali e lattiere vogliono mantenere un conto lattiera autonomo. L'introduzione di un contingente speciale
è approvata dall'USC, dalla VKMB e dalle altre organizzazioni contadine. Le altre associazioni contadine o facenti capo all'economia lattiera respingono per contro l'introduzione di un contingente speciale. La VKMB si è espressamente opposta al trasferimento dei contingenti non vincolato alle superfici. Migros sostiene il sistema dei prezzi indicativi. Coop è favorevole all'introduzione di un contingente speciale. Pagamenti diretti I pagamenti diretti quale elemento centrale per una separazione più marcata tra politica dei prezzi e politica dei redditi e quale fondamento per indennizzare le prestazioni d'interesse economico generale sono incontestati. Alcuni Cantoni chiedono una separazione più netta tra politica dei redditi e politica ambientale. II PSS e il PES chiedono di vincolare il versamento di tutti i pagamenti diretti al rispetto di esigenze ecologiche minime. IL PDC auspica che si consideri l'intensità del lavoro. Il PDC e l'UDC criticano il fatto di raggiungere due obiettivi (obiettivi ecologici e di reddito) con un unico provvedimento. Alcune organizzazioni contadine desiderano una separazione netta tra politica dei redditi e politica ambientale. La VKMB auspica che anche per aver diritto ai pagamenti diretti compensativi si pongano come condizione la produzione integrata o un metodo analogo di coltivazione. Riguardo al nuovo articolo costituzionale, numerose organizzazioni non agricole chiedono che il versamento dei pagamenti diretti sia vincolato all'osservanza di esigenze ecologiche minime (Vorort, settori dell'industria delle derrate alimentari, Coop, organizzazioni delle consumatrici, per l'ambiente e per la protezione degli animali). Coop desidera integrare nei contributi ecologici non soltanto i contributi d'estivazione ma anche quelli alle spese e quelli di pendenza. Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Da diverse parti si sono espressi dubbi circa le disposizioni penali. Il PDC chiede il riesame di tutte le disposizioni di protezione giuridica per quanto riguarda la coordinazione, la semplificazione e l'accelerazione della procedura. Disposizioni finali II PDC chiede, in virtù del principio di sussidiarietà e conformemente alla nuova ripartizione dei compiti, di delegare i compiti esecutivi e di controllo se possibile ai Cantoni o a organizzazioni di categoria.
Modifica dell'articolo 23bis della Costituzione federale (articolo sui cereali) II commento dei pareri espressi è presentato nella Parte II del messaggio.
122.2 Conclusioni
Come detto nel numero 122.11, l'orientamento conferito alla seconda tappa della riforma agricola è stato accolto con favore pressoché senza eccezioni dai
partecipanti alla consultazione. Anche la proposta di conglobare 13 atti agricoli dal contenuto politico-economico nella legge sull'agricoltura è stata accolta positivamente. A causa della nuova base costituzionale che disciplina il settore agricolo e dei risultati della consultazione, il disegno di legge presentato in questo messaggio si scosta per una serie di punti di ordine formale e materiale.
122.3 Elaborazione dell'avamprogetto
122.31 Modifiche nei singoli settori Disposizioni generali Le disposizioni generali sono state poste in sintonia con l'articolo costituzionale 31octies Cost. L'articolo sullo scopo riguardante i compiti multifunzionali dell'agricoltura viene a cadere, dato che questi sono ora sanciti a livello costituzionale. L'articolo relativo alla politica della Confederazione in materia di redditi è stato sottoposto ad un adeguamento. Nell'avamprogetto si era stabilito che i provvedimenti della Confederazione dovevano essere applicati in modo che gli agricoltori potessero conseguire un reddito adeguato. D'ora in poi l'obiettivo delle misure federali sarà quello di garantire loro un reddito comparabile a quello della rimanente popolazione attiva. Se i redditi dovessero scendere notevolmente al di sotto del livello di riferimento, la Confederazione prenderebbe provvedimenti temporanei per migliorare la situazione. Ricerca e formazione professionale Le disposizioni non subiscono modifiche materiali. Miglioramenti delle strutture I crediti d'investimento ad affittuari devono essere concessi anche per le nuove costruzioni, le trasformazioni o il risanamento di edifici abitativi e edifici rurali, sempre che sia costituito in loro favore un diritto di superficie a sé stante e permamente. L'aiuto iniziale per giovani agricoltori non si limita più soltanto alla compera dell'inventario. L'acquisto di fondi non deve più essere sostenuto da crediti d'investimento, come risulta dai documenti della consultazione. Per considerazioni di principio, si rinuncia ai contributi per la manutenzione periodica degli accessi. Aiuti aziendali L'aiuto aziendale sarà d'ora in poi disciplinato e potenziato in un titolo distinto. II cambiamento delle condizioni quadro economiche è considerato quale causa possibile di una situazione di precarietà finanziaria non dovuta a colpa propria. Disposizioni economiche D'ora in poi una disposizione sancirà che i settori qualità, promozione dello smercio e adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato rientra in linea di massima tra le misure di solidarietà. Se le organizzazioni di categoria non possono dare seguito alle decisioni in questi settori, il nostro Collegio deve avere la possibilità di emanare prescrizioni mediante un'ordinanza.
Produzione vegetale II disegno istituisce la base legale per contributi destinati alla produzione e alla lavorazione di semi oleosi. Nel numero sull'economia vitivinicola, per quanto riguarda la qualità e la designazione dei prodotti si disciplinano unicamente gli aspetti che non sono coperti dalle disposizioni economiche generali.
Produzione animale La legge sancisce che il numero delle macellazioni deve valere di regola quale base per la distribuzione dei contingenti doganali. Oltre che dalla tassa sulle importazioni di carne, il fondo di riserva «carne» dev'essere alimentato anche dal ricavato dell'asta dei contingenti doganali.
Economia lattiera La concezione di un nuovo ordinamento del mercato lattiere e della funzione del prezzo indicativo è stata mantenuta. Non si prevede per contro nella legge alcun prezzo minimo garantito, in quanto inconciliabile con i presupposti della suddetta concezione. Per facilitare la transizione, la Confederazione deve però poter sostenere la raccolta di capitali per finanziare i depositi di formaggi (formaggi dell'Unione). Per questo periodo si prevede altresì di poter impiegare mezzi sufficienti per non far scendere troppo il prezzo del latte. D'ora in poi non si potranno inoltre trasferire in linea di principio contingenti dalla montagna alla pianura, qualora non siano cedute anche le superfici corrispondenti.
Pagamenti diretti Conformemente al nuovo articolo costituzionale 3locties Cost., la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è considerata condizione di base per i pagamenti diretti. Detta prova dev'essere richiesta dopo un termine transitorio di cinque anni. Per quanto riguarda i contributi ai costi, si rinuncia a fissare nella legge il numero di unità di bestiame grosso che da diritto al contributo, come pure a menzionare le forme di produzione che permettono di ottenere contributi ecologici. Inoltre, il progetto non prevede più il confronto con l'agricoltura convenzionale, dato che tra pochi anni sarà superfluo. In compenso, i maggiori ricavi che è possibile conseguire sul mercato con prodotti ecologici devono essere considerati ai fini del calcolo dei contributi. I contributi ai detentori di mucche che non commercializzano il latte e i proposti contributi per detentori di altri animali alimentati con foraggio grezzo sono riassunti per ragioni di semplicità in un articolo.
Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali; disposizioni finali Queste disposizioni non hanno subito cambiamenti materiali significativi.
122.32 Struttura della legge II disegno di legge sull'agricoltura posto in consultazione era stato concepito conformemente all'idea originaria dei provvedimenti della Confederazione in-
tesi a promuovere l'agricoltura. I provvedimenti nei settori della ricerca, della formazione professionale e del miglioramento strutturale figuravano dunque all'inizio della legge, prima delle disposizioni sul prezzo e sulla garanzia di smercio e prima dei pagamenti diretti. L'adozione del nuovo articolo costituzionale 3locties Cost. ha modificato sostanzialmente la situazione di partenza. Il capoverso 1 sancisce che l'agricoltura deve adempiere i suoi compiti multifunzionali mediante una produzione sostenibile e orientata al mercato. Per questa ragione, le disposizioni su «produzione e smercio» sono state poste all'inizio del disegno. Seguono poi i pagamenti diretti e le misure sociali. Alla fine figurano tutti i provvedimenti intesi a migliorare le basi di produzione nei settori dei miglioramenti strutturali, della ricerca, della formazione professionale e del sostegno all'allevamento nonché le prescrizioni sulle sostanze ausiliarie dell'agricoltura e sulla protezione dei vegetali.
123 Interventi parlamentari 1988 P 88.724 Contributo familiare per contadini di montagna che cedono la loro azienda (N 16.12.88, Bühler) Con questo postulato siamo stati incaricati di esaminare l'opportunità di creare una base giuridica che legittimi un contributo alle famiglie degli agricoltori che cedono la loro azienda. La questione è stata esaminata. Visto il potenziamento dei pagamenti diretti avvenuto nel 1992, una simile misura si rivela superflua.
1991 P 91.3117 Sowenzionamento di trasformazioni di immobili agricoli (N 04.10.91, Schnider) Questo postulato propone di introdurre la possibilità di aiuti finanziari per le piccole trasformazioni di immobili agricoli. Nell'ambito della «Politica agricola 2002» gli aiuti agli investimenti si presenteranno in una nuova veste (forfettizzazione per i crediti d'investimento, cfr. n. 251.1).
1991 P ad 92.010 Riesame dei diversi tipi di sussidi nell'agricoltura (N 17.06.92, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale) Ci è stato chiesto di riesaminare nell'ambito del nuovo orientamento della politica agricola l'intera gamma di sussidi e di raggruppare materialmente ed amministrativamente i criteri di concessione. Questa esigenza è stata considerata nell'ambito della «Politica agricola 2002» (cfr. n. 114.2 seconda tappa della riforma; per i pagamenti diretti, cfr. n. 231.1 nuova concezione del sistema globale).
1992 P ad 92.011 Misure sociali nel rapporto sull'agricoltura (S 18.03.92, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; N 18.06.92) Siamo stati invitati ad esaminare approfonditamente le misure sociali previste nel Settimo rapporto sull'agricoltura e, se necessario, ad approntare il più rapidamente possibile le relative disposizioni legali. Con il presente disegno di nuova legge sull'agricoltura abbiamo dato seguito a questo postulato (Titolo quarto: Provvedimento sociale collaterale, cfr. n. 24).
1991 P 91.3304 Diritto alla parità salariale nell'agricoltura. Valutazione del lavoro della donna (N 19.06.92, Wanner) Questo postulato ci chiede di modificare l'ordinanza sul diritto al salario paritetico nell'agricoltura nel senso di equiparare il lavoro femminile a quello maschile. Nel nuovo disciplinamento riguardante la valutazione del reddito non si dovrà più distinguere tra lavoro maschile e femminile (cfr. art. 5 e n. 212.5).
1992 P 91.3331 Presa a carico degli interessi nell'agricoltura (N 20.03.92, Kühne) Questo postulato richiede una legge federale riguardo alla presa a carico degli interessi. Con l'aiuto iniziale per giovani agricoltori si introduce una misura che esplica un effetto equivalente (cfr. art. 103).
1992 P 92.3044 Unificazione dei limiti di reddito e di sostanza per i pagamenti diretti nell'agricoltura (N 14.12.92, Baumann) Questo postulato esige che vengono introdotte le basi legali per unificare i limiti di reddito e di sostanza nell'ambito dei pagamenti diretti. Il disegno di legge tiene conto di questa richiesta (cfr. n. 231.2).
1993 P 91.3204 Modifica dell'orientamento nella valorizzazione del latte (N 29.04.93, Schwab) In questo postulato ci viene chiesto di modificare l'ordinanza sulla valorizzazione del latte nel senso di adattare l'offerta ai desideri dei consumatori sul mercato interno e, in pari tempo, di sgravare la produzione di Emmental. Inoltre, le ricerche sui mercati d'esportazione del formaggio svizzero devono essere migliorate per promuovere lo smercio. Nel nuovo ordinamento proposto del mercato del latte (cfr. n. 223.1), a livello di produzione, valorizzazione e commercio dovrà poter agire il gioco del libero mercato. Invece di divieti, prescrizioni e raccomandazioni saranno i prezzi a
dare il segnale per una valorizzazione ottimale del latte. La promozione dello smercio sarà ancora sostenuta dalla Confederazione e verrà meglio coordinata (cfr. art. 11). 1993 P 92.3177 Politica agricola decentralizzata (N 07.06.93, Camponovo) Questo postulato ci chiede di esaminare se non sia possibile diversificare maggiormente la politica agricola, integrandola con più incisività nella vita economica, sociale e politica regionale e ci esorta ad accelerare l'esame delle norme che vigono nell'agricoltura come pure l'entrata in vigore della base legale per le misure di solidarietà. La questione della decentralizzazione della politica agricola è stata esaminata al momento dell'elaborazione del messaggio (cfr. n. 134.3). Una base legale per le misure di solidarietà nell'ambito delle organizzazioni di categoria è proposta con gli articoli 8 e 9 (cfr. n. 222.21). 1993 P 92.3097 Esame dell'impatto ambientale ai fini della legislazione agricola (N 18.06.93, Baumann) Con un «esame dell'impatto ambientale» il postulato mira ad istituire un sistema il più semplice e trasparente possibile di pagamenti diretti. Questa esigenza è soddisfatta con la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 67) e con il previsto potenziamento dei pagamenti diretti (cfr. n. 131.2 e 231). 1993 P 92.3588 Conto lattiere (N 29.09.93, Bäumlin) Questo postulato propone di suddividere il conto lattiero secondo costi effettivi e sussidi per prodotto e secondo i sussidi per il formaggio venduto in Svizzera e per quello esportato. Il conto lattiero dovrà inoltre indicare il trasferimento del reddito ai produttori e i margini di guadagno delle singole organizzazioni di commercializzazione. Il nuovo disciplinamento del mercato del latte non prevede prezzi o guadagni garantiti. Si prevede che le spese per lo smercio dei latticini scenderanno a circa la metà. Per sostenere il prezzo del latte mediante assegni e contributi si propone d'instaurare un sistema trasparente (cfr. n. 231.1). Un conto lattiero separato non è più previsto. 1993 M 93.3141 Abrogazione di prescrizioni nei settori a valle della produzione agricola (S 21.09.93, gruppo radicale-democratico, N 29.09.93) e 1993 M 93.3155 Abrogazione di prescrizioni nei settori a valle della produzione agricola (S 21.09.93, Beerli, N 29.09.93)
Queste mozioni ci invitano ad adottare provvedimenti che consentano e incentivino comportamenti consoni al mercato. Occorre inoltre smantellare i meccani-
smi regolatori e le sovvenzioni nel settore della lavorazione e liberalizzare il mercato del formaggio in modo da ripristinare l'autonomia dell'economia di mercato a livello di produzione e commercializzazione del formaggio. Con il nuovo ordinamento del mercato del latte e del formaggio si creeranno le condizioni quadro affinchè le forze di mercato a livello di produzione, di valorizzazione e di commercio possano esplicare appieno i loro effetti. Invece di divieti, prescrizioni e raccomandazioni il prezzo fungerà da segnale per una valorizzazione ottimale del latte (cfr. n. 223.1).
1993 P 93.3348 Aiuti agli investimenti per edifici agricoli (N 29.09.93, Schiùder) Questo intervento esige l'elaborazione di direttive cantonali approvate dalla Confederazione, per aiuti finanziari destinati a migliorare le infrastrutture agricole. Il nuovo disciplinamento riguardante i miglioramenti strutturali da seguito all'esigenza di direttive più trasparenti (cfr. n. 251 tariffe forfettarie, art. 93 e 103).
1994 M 93.3325 Legge sull'agricoltura. Modifica. (N 29.09.93, Philipona, S 31.05.94) Questa mozione chiede che in futuro anche le aziende che allevano suini possano richiedere un'autorizzazione eccezionale per la detenzione di un effettivo di bestiame superiore all'effettivo massimo, sempre che queste utilizzino prodotti secondari della lavorazione del latte, delle aziende di macellazione e della lavorazione della carne o di altre aziende che trasformano derrate alimentari. Questa possibilità era finora data unicamente ad aziende d'ingrasso dei suini. Con il presente messaggio si propone di estendere la possibilità di autorizzazioni eccezionali a tutte le aziende che detengono suini (art. 44 cpv. 3 lett. b e n. 224.21).
1994 P 93.3448 Politica agricola conforme agli accordi GATT (N 19.09.94, Wanner) Questo postulato ci invita a mantenere e ad adeguare tutte le leggi e le misure di politica agricola conformi al GATT. Gli strumenti di politica agricola conformi al GATT non possono essere smantellati nell'ambito dei tagli budgetari effettuati a titolo di risparmio, mentre le disposizioni fitosanitarie del GATT dovranno essere introdotte nella legislazione nazionale sulle derrate alimentari. Il messaggio 2 GATT del 19 settembre 199415 concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC (Uruguay- Round) forniva già una risposta a questo intervento che, a quel momento, non era ancora stato trattato dalle vostre Camere. Da allora i pagamenti diretti sono stati fortemente potenziati, in quanto misura conforme all'OMC. Il disegno di nuova legge federale sull'agricoltura contiene la base legale che legittima tutti i più importanti provvedimenti vigenti, non ancora abrogati per ragioni di ordine interno.
1994 P 94.3318 Finanziamento delle misure conformi al GATT (N 19.09.94, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 92.070) In questo postulato ci viene chiesto di sancire nell'ambito di GATT-Lex il principio della trasformazione del sostegno di politica agricola in misure conformi al GATT. Abbiamo dato seguito a questa richiesta integrando un articolo transitorio nella LAgr in occasione degli adeguamenti del 16 dicembre 1994. Nel presente disegno, questa disposizione figura senza cambiamenti nell'articolo 185 capoverso 5.
1995 P 95.3111 Politica agricola coerente (N 23.06.95, Schmied Walter) II postulante ci chiede di sottoporvi il più rapidamente possibile le modifiche di legge necessarie affinchè il vino importato e altri prodotti agricoli importati adempiano i requisiti imposti ai prodotti svizzeri quanto a label e qualità. Nell'ambito del pacchetto agrario 95, sono state integrate nella LAgr disposizioni sulla designazione dei prodotti che sono fabbricati secondo speciali procedure o che si distinguono per la loro origine. Esse servono a proteggere i prodotti indigeni di alta qualità. Dette disposizioni sono state riprese nel presente disegno (cfr. n. 222.22 e art. 13-15).
1995 P 95.3148 Conversione dei sussidi agricoli destinati alle organizzazioni parastatali in pagamenti diretti (S 22.06.95, Schule) Questo postulato esige il ritiro della Confederazione dalle organizzazioni parastatali per favorire un sostegno supplementare diretto delle aziende agricole. Con la nuova concezione proposta degli ordinamenti di mercato, la Confederazione rinuncia in linea di massima ad un sowenzionamento delle organizzazioni parastatali a valle e a monte della produzione agricola e sostiene le aziende agricole con pagamenti diretti, in sostituzione delle garanzie di prezzo e di smercio (cfr. n. 114.2).
1995 M 94.3244 Legge sull'agricoltura. Modifica dell'art. 31 capoverso 3 (N 07.10.94, Jäggi Paul; S 23.03.95) Questa mozione esige l'unificazione dei limiti di reddito dei pagamenti diretti. Il disegno di legge tiene conto di questa esigenza (cfr. n. 231.2).
1995 P 94.3581 Liberalizzazione del mercato del latte e del formaggio (S 23.03.95, Weber Monika) Questo postulato ci invita a liberalizzare il mercato svizzero del formaggio in modo radicale entro cinque anni. Con la trasformazione proposta del mercato del latte, il vigente ordinamento del mercato del formaggio e di conseguenza anche l'Unione casearia saranno abrogati (cfr. n. 223.1).
1995 P 95.3032 Modifica dell'ordinanza del 26 aprile 1993 sulla terminologia agricola con riguardo ai pascoli comuni (N 23.06.95, Mari) II postulante intende strutturare l'ordinanza sulla terminologia secondo un sistema più pratico. Questa richiesta è stata esaminata. Con il nuovo disciplinamento dei pagamenti diretti, il postulato diviene privo di oggetto.
1995 P 95.3165 Agricoltura orientata al mercato (N 23.06.95, Berger) Questo postulato chiede due precisazioni in merito all'articolo 310 LAgr: a. un'unica definizione di base per le prestazioni ecologiche; b. l'orientamento della produzione e il promovimento dello smercio devono orientarsi esclusivamente al mercato. La proposta (a) non è opportuna in quanto obiettivi diversi devono essere perseguiti con programmi differenti. Mediante la riforma dei disciplinamenti di mercato si da seguito alla proposta (b).
1995 P 95.3231 Concezione transitoria per un «Nuovo ordinamento del mercato del latte» (N 06.10.95, Wyss William) In questo postulato ci viene chiesto di istituire, senza indugio, prima dell'entrata in vigore del nuovo disciplinamento del mercato del latte, un disciplinamento transitorio globale e di vegliare affinchè queste misure si attengano agli obiettivi principali dell'agricoltura svizzera. Esiste già una concezione transitoria per il disciplinamento del mercato del latte (cfr. n. 223.15). L'articolo 185 contiene la relativa base legale. Inoltre, il numero 13 informa in generale sugli sviluppi previsti della politica agricola.
1995 P 95.3277 Strategia aggressiva per il mercato del latte (N 06.10.95, Kühne) Questo postulato ci chiede di adottare una strategia aggressiva per adempiere gli impegni contratti con l'OMC nel settore del latte, allo scopo di migliorare già a breve termine, in modo sostenibile ed efficace la posizione concorrenziale dei latticini sul mercato. L'esigenza formulata in questo postulato è in sintonia con l'obiettivo del nuovo disciplinamento del mercato del latte (cfr. n. 223.1). 1995 P 94.3257 Rete di sicurezza per un nuovo ordinamento del mercato del latte (N 06.12.95, Wyss William) Questo postulato ci invita ad esaminare le seguenti misure: a. il nuovo disciplinamento del mercato del latte deve prevedere una garanzia ottimale di prezzo e di reddito per i produttori di latte;
b. il mantenimento del volume di latte prodotto deve avere la priorità poiché contribuisce in grande misura ad adempiere gli obiettivi di politica agricola. Anche con il nuovo regime del mercato del latte, i produttori dovranno poter conseguire dal latte la massima parte possibile del loro reddito. Ne risulta che le possibilità di smercio sul mercato indigeno e nell'esportazione devono essere sfruttate appieno (cfr. n. 223.1).
1995 P 94.3281 Passaggio dalle garanzie di prezzo e di smercio ai pagamenti diretti (N 06.12.95, gruppo AdI/PEV) II gruppo AdI/PEV ci incarica di sottoporre al Parlamento un decreto federale sul passaggio dalle garanzie di prezzo e smercio ai pagamenti diretti. Questa richiesta è ampiamente soddisfatta con l'articolo 6 del disegno.
1995 P 95.3132 Pagamenti diretti soltanto per la produzione ecologica (N 06.12.95, Baumann Ruedi) II postulato chiede che a partire dal 2000 i pagamenti diretti siano versati unicamente a contadini che producono secondo criteri ecologici. I pagamenti diretti supplementari devono essere versati soltanto per prestazioni ecologiche particolari. Questa richiesta è esaudita ponendo come condizione la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (cfr. art. 67).
1995 P 95.3149 Abrogazione delle misure di orientamento in materia di valorizzazione del latte (N 06.12.95, Baumann Stephanie) In questo postulato siamo invitati ad eliminare le misure d'orientamento in materia di valorizzazione del latte e, in tal modo, ad abrogare il piano formaggio/burro. In particolare si dovranno sopprimere: la BUTYRA, l'Unione casearia svizzera, il prezzo di base fisso per il latte, gli obblighi di fornitura e di ritiro per il latte e il formaggio nonché le garanzie di prezzo e di smercio per il burro. Infine, il servizio di controllo e consulenza per l'economia lattiera (SCCL) dovrà essere privatizzato. La proposta di un nuovo disciplinamento del mercato del latte (cfr. n. 223) da seguito a queste richieste, tranne in un punto: il SCCL, che attualmente porta la denominazione di Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (SICL), è già stato oggetto di una misura di riorganizzazione e snellimento. Determinati settori di compiti potranno essere attribuiti a privati. In relazione all'attuazione della direttiva dell'UE sull'igiene del latte, questo servizio deve eseguire regolarmente controlli efficaci nelle aziende di produzione e di lavorazione del latte. Dato che TUE riconosce solo controlli statali, una privatizzazione completa non è possibile.
1996 P 95.3350 Ordinamento del mercato del formaggio (N 05.10.95, Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 94.442, S 04.03.96) Con questo postulato il nostro Consiglio viene incaricato di attuare rapidamente le raccomandazioni della Commissione dei cartelli contenute nel suo rapporto 4/1994. Queste raccomandazioni auspicano in sostanza la liberalizzazione del mercato del latte e del formaggio: abrogazione dei prezzi e dei margini fissati dallo Stato (compreso il prezzo di base del latte), avvicinamento del prezzo del latte a quello dell'UE, scioglimento dell'Unione cascarla nella sua forma attuale nonché abrogazione dei vari obblighi di fornitura e di ritiro. Per compensare la diminuzione dell'utile e quale indennità per prestazioni d'interesse economico generale saranno versati pagamenti compensativi. Le raccomandazioni della Commissione dei cartelli saranno ampiamente realizzate con il nuovo disciplinamento del mercato laniero (cfr. n. 223). 1996 P 95.3376 Compensazione dei premi per la detenzione di giovenche da allevamento (N 22.03.96, Hari) Questo postulato ci invita ad esaminare se per le giovenche da allevamento che a partire dal 1995 non beneficiano più del premio di detenzione si devono versare premi di compensazione pari al premio di detenzione effettivamente versato per cavalli idonei al servizio. Con il presente messaggio si propone di introdurre, oltre agli attuali contributi per i tenutari di mucche, un contributo per tutti gli animali da reddito alimentati con foraggio grezzo (cfr. n. 232.22). La detenzione di cavalli da parte dei contadini può in tal modo beneficiare di questi nuovi contributi. 1996 P 95.3607 Semplificazione, limitazione e maggior trasparenza nei pagamenti diretti (N 22.03.96, Baumann Ruedi) La mozione ci chiede di semplificare notevolmente i pagamenti diretti agricoli, di limitarne complessivamente l'importo massimo per azienda, di vincolarlo a limiti di reddito e patrimoniali uniformi e di renderli trasparenti di fronte all'opinione pubblica. Il sistema dei pagamenti diretti figurante nel titolo terzo del disegno di legge tiene conto di questo postulato. Dall'inizio della riforma sono stati abrogati quattro tipi di pagamenti diretti (contributo ai detentori di bestiame, sussidio
di eliminazione, contributo di compensazione, contributo per animali d'ingrasso). I mezzi finanziari che erano destinati a questi scopi sono versati oggi in virtù degli articoli 3le e 310 LAgr.
13 Ulteriore sviluppo della politica agricola Fondata sul nuovo articolo costituzionale sull'agricoltura, la proposta legge sull'agricoltura costituirà la base legale per lo sviluppo ulteriore della politica agricola. Essa legittima gran parte delle prestazioni della Confederazione all'a-
gricoltura e contiene strumenti direttivi per strutturare i relativi provvedimenti. La dotazione finanziaria di questi strumenti è determinante per i loro effetti. Il rapporto tra pagamenti diretti e aiuti agli investimenti influirà, ad esempio, in modo duraturo sull'evoluzione dell'agricoltura. Ne consegue che il futuro della politica agricola e dell'agricoltura non sarà determinato in modo definitivo dal testo di legge, anche se il messaggio fornisce un'interpretazione per ogni singolo articolo. Sono infatti altrettanto importanti gli stanziamenti del budget, la pianificazione finanziaria come pure gli altri stanziamenti nell'ambito dell'impiego dei fondi, in particolare nei decreti federali menzionati nell'articolo 6. Ritorneremo su questo punto nel numero 131. Le disposizioni legali non esplicitano direttamente la concezione di politica strutturale: la presenteremo nel numero 132. Lo stesso dicasi per l'inclusione nella riforma dei settori a monte e a valle della produzione agricola (n. 133) nonché per il rapporto tra politica agricola e politica regionale (n. 134). Infine illustreremo le connessioni con gli sviluppi internazionali (n. 135).
131 Politica dei redditi
Gli stanziamenti della Confederazione per l'agricoltura sono oggi determinanti per il reddito agricolo e, di conseguenza, per la situazione economica delle famiglie contadine. La prevedibilità dell'evoluzione dei pagamenti diretti e delle misure di sostegno dei prezzi riveste notevole importanza per gli agricoltori, ma anche per le aziende a monte e a valle della produzione agricola. Per questa ragione si propone di fissare le voci di spesa più rilevanti mediante decreti federali semplici riferiti di volta in volta ad un periodo di quattro anni al massimo (art. 6). Tuttavia, fintantoché il passaggio dal sostegno vincolato ai prodotti ai pagamenti diretti è ancora in corso, saranno necessari adeguamenti a breve termine. La determinazione del quadro di pagamento per le più importanti voci di spesa è pertanto prevista solo per gli anni 2000-2003. Il relativo messaggio dovrà essere sottoposto al Parlamento nel 1998. Fino al 1999 compreso, la politica dei redditi dovrà essere determinata, come finora, essenzialmente da decreti federali annui. Di seguito presenteremo le prospettive a breve e medio termine, sempre che ciò sia possibile al momento. Sono fatti salvi sviluppi imprevisti.
131.1 Prezzi e pagamenti diretti fino al 1999
II passaggio dal sostegno vincolato ai prodotti ai pagamenti diretti è progredito dal 1993 più rapidamente di quanto supposto al momento dell'avvio della riforma. Nel messaggio riguardante i pagamenti diretti compensativi si era partiti dall'ipotesi che un aumento dei costi di produzione non fosse più possibile Da allora l'indice dei prezzi dei prodotti agricoli è 0 diminuito del 10 per cento circa. Già con il preventivo per il 1993, mediante la riduzione delle uscite > Messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1992 concernente la modifica della legge sull'agricoltura. Parte prima: politica agraria con pagamenti diretti compensativi (FF 1992 II 1, in particolare n. 224.1).
per le garanzie di prezzo e di smercio, il Parlamento era riuscito a realizzare una prima riduzione dei prezzi amministrati dei prodotti, in particolare del prezzo del latte. Conformemente agli obiettivi budgetari, da allora i prezzi sono ulteriormente diminuiti. La difficile situazione nell'esportazione di formaggio e le limitazioni budgetarie hanno richiesto una seconda diminuzione del prezzo del latte nel corrente anno. Un influsso determinante sul reddito contadino è stato esercitato anche dal prezzo della carne che, dalla fine degli anni Ottanta fino al 1992, è fortemente sceso, per riprendersi solo moderatamente in seguito e crollare ancora più in basso nella seconda metà del 1995. Tuttavia, le prospettive di una ripresa sono state vanificate, e lo saranno per lungo tempo, dagli eventi in relazione con il morbo «della vacca pazza» (BSE). Una parte notevole del cammino percorso per giungere ad un livello di costi di produzione che ci consente di salvaguardare le quote di mercato dovrebbe essere alle nostre spalle. Nei prossimi tre anni saranno possibili altre riduzioni dei prezzi amministrati, a dipendenza dei mezzi previsti per i pagamenti diretti nel piano finanziario della legislatura. Soprattutto il prezzo del latte deve subire un'altra diminuzione prima dell'entrata in vigore del nuovo disciplinamento del mercato del latte, affinchè non sorgano già dall'inizio difficoltà insormontabili a causa della differenza troppo grande con i prezzi nelPUE. Con il potenziamento previsto dei pagamenti diretti, la diminuzione del prezzo sarà possibile nel 1998. Inoltre, in vista del nuovo disciplinamento del mercato per i semi oleosi occorrerà procedere ad un ulteriore adeguamento (cfr. tavola 1).
131.2 Messaggio sugli stanziamenti 2000-2003
Finora il nostro Collegio si è sempre chinato all'inizio dell'anno sulle richieste contadine. Di regola erano necessari notevoli crediti aggiuntivi. Gli interessati venivano dunque posti a conoscenza di importanti elementi delle condizioni quadro economiche soltanto nel corso dell'anno, dunque all'ultimo momento. D'ora in poi le domande di stanziamento vi dovranno essere sottoposte in un messaggio separato. La politica agricola diverrà in tal modo più prevedibile e guadagnerà in continuità. Con un primo messaggio vi si chiederanno i mezzi finanziari destinati alla politica agricola per gli anni 2000-2003. Questo messaggio offrirà l'occasione per tracciare un bilancio intermedio e per trarre le debite conclusioni. In tal modo i ritmi della riforma potranno essere posti in sintonia con le capacità d'adeguamento degli agricoltori e le possibilità finanziarie della Confederazione, sempre che la pressione esercitata dal mercato lo consenta. Il decreto federale sui mezzi finanziari per la politica agricola negli anni 2000- 2003 costituirà un altro passo importante sulla via tracciata dal Settimo rapporto sull'agricoltura e dalla «Politica agricola 2002». Di seguito illustriamo alcune tendenze di base per il futuro. Fase finale del potenziamento dei pagamenti diretti Nel lasso di tempo considerato nel suddetto messaggio, il potenziamento dei pagamenti diretti dovrebbe raggiungere i limiti già attualmente tangibili. Da un lato, prevediamo che i prezzi dei prodotti siano giunti ad un livello che consen-
40 Tavola 1
Evoluzione presumibile dei prezzi amministrati e dei pagamenti diretti 1997-1999 Cambiamenti per unità Cambiamenti riferiti iil settore Stato 1996 1997 1998 1999 Stato 1999 1997 1998 1999
in milioni di franchi
Latte franchi/q 87 -8" 77 -50 -130 -100 Semi oleosi franchi/q 165 - 20 145 -10 Cereali panificabili franchi/q 942> -5 -5 84 -20 -20 Cereali da foraggio franchi/q 573) -5 -5 473)
Contributi ai detentori franchi/mucca 1200 -200 1000 -2 -7 di mucche Totale riduzione -80 -152 -107
Crediti di transizione 3 lo franchi/azienda 1500 -500 -500 -500 0 -30 -30 -30 Contributi ecologici 310 + 121 + 122 + 120 Altri pagamenti diretti + 23 + 51 + 41 Totale aumento PD + 114 + 143 + 131
"> Inoltre viene a cadere la trattenuta (in media circa 2 centesimi per chilogrammo sull'intera quantità di latte). Dedotta la trattenuta a seconda della quantità raccolta. 3) Margine di manovra del Dipartimento federale dell'economia pubblica +/- 3 fr./q.
tira di salvaguardare le quote di mercato. D'altro canto, l'ammontare della somma globale dei pagamenti diretti ma anche gli importi versati per azienda, per ettaro o per unità di bestiame grosso rischia di suscitare disaccordo nella popolazione e presso gli agricoltori stessi. Invece di pagamenti diretti si dovranno dunque potenziare ulteriormente gli aiuti agli investimenti. Il passaggio proposto dal principio del finanziamento dei costi residui ad un finanziamento di base richiede mezzi supplementari. In tal modo l'onere degli interessi potrà diminuire agevolando la formazione di strutture poco costose.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Con una crescente partecipazione ai programmi ecologici fondati sull'articolo 310 della vigente LAgr, la produzione integrata in Svizzera assurge viepiù a pratica standard di gestione appropriata e sostenibile. Nel 1996 già il 60 per cento delle superfici era gestito secondo un metodo integrato o biologico. Sia le autorità sia l'Unione svizzera dei contadini concordano con l'obiettivo secondo cui, entro breve tempo, praticamente l'intera superficie agricola utile dovrà essere sfruttata secondo queste regole. Dopo un periodo transitorio sarà dunque possibile esigere per tutti i pagamenti diretti la prova che i requisiti ecologici sono rispettati, come previsto nell'articolo 67. Con il messaggio concernente i mezzi finanziari 2000-2003, potremo pertanto proporre che i pagamenti diretti complementari e i contributi per la produzione integrata vengano accorpati. In tal modo si chiuderà un capitolo importante nell'«ecologizzazione» dell'agricoltura svizzera. Gli ecoprogrammi, ad esempio, per la coltivazione biologica, la detenzione controllata all'aperto ecc. si aggiungeranno come programmi supplementari ai requisiti ecologici di base.
Ricerca e pianificazione Fissando i mezzi finanziari per i più importanti provvedimenti di politica agricola (art. 6) non si dovrebbe privare il nostro Consiglio del necessario margine di manovra per adeguamenti a breve termine in caso di urgenza (situazioni d'emergenza; art. 5 cpv. 2). L'obiettivo è tuttavia di limitare al minimo i correttivi affinchè gli interessati possano attenersi alle condizioni quadro esposte nel decreto federale. Gli stanziamenti devono fondarsi su previsioni il più possibile affidabili sull'evoluzione dei prezzi e dei costi. Sono dunque necessari grandi lavori di ricerca. Lo studio del PF su cui si basa la presentazione delle ripercussioni finanziarie nel numero 31 è sufficiente per una valutazione sommaria dell'aggravio finanziario per la Confederazione, ma per determinarlo con precisione è indispensabile un approfondimento di questi lavori. Occorre pertanto esaminare non solo le ripercussioni settoriali, ma anche quelle regionali e di ogni singola azienda. Questi lavori richiedono tempo e denaro. Oltre alla flessibilità necessaria nella fase di trasformazione, questo è anche il motivo per cui un piano definitivo e vincolante può essere presentato soltanto nel 1998 con il messaggio annunciato.
Soluzione transitoria Nella misura in cui la nuova legge sull'agricoltura non potesse essere posta in vigore il 1° gennaio 1998, presenteremo alle vostre Camere un messaggio sepa-
rato concernente i crediti d'investimento, i contributi ai costi e i contributi di gestione sulla base dell'ordinamento attualmente vigente, affinchè i mezzi finanziari per queste misure siano garantiti.
132 Politica strutturale
Molte discussioni di politica agricola riguardano la politica strutturale e l'interrogativo circa il numero di contadini che la Svizzera conterà ancora nel 2002. Sovente si lamenta la mancanza di una concezione di politica strutturale. Occorre quindi dedicare alcune considerazioni più approfondite all'azienda familiare contadina (n. 132.1) e all'evoluzione strutturale (n. 132.2).
132.1 L'azienda familiare contadina
Immagine Le aziende contadine costituiscono il modello tradizionale dell'agricoltura svizzera. Rappresentano la componente agricola più importante in tutta l'Europa e anche in importanti Paesi d'oltreoceano sono la forma più competitiva di sfruttamento agricolo. Fra gli aggettivi «contadino» ed «efficace» non vi è quindi contraddizione alcuna. Il Sesto rapporto sull'agricoltura 17' descrive più dettagliatamente l'azienda familiare contadina in Svizzera. Gli elementi caratterizzanti sono lo sfruttamento del suolo, la preponderanza della manodopera reclutata in seno alla cerchia familiare, la relazione tra proprietà e sfruttamento nonché la coincidenza tra posto di lavoro e luogo di domicilio.
132.11 Orientamento delle misure in funzione delle aziende contadine Secondo il nuovo articolo costituzionale le aziende contadine devono essere particolarmente incentivate. Soltanto per giungere a questo fine è ammissibile derogare alla libertà di commercio e d'industria (art. 31octies cpv. 2 Cost.). Per questa ragione occorre distinguere le aziende contadine da quelle non contadine. Per l'attuazione di misure di politica agricola, una distinzione è possibile solo operandola nei confronti delle aziende non contadine. Una definizione positiva di azienda contadina non sarebbe idonea date le molteplici forme esistenti. Le misure di politica agricola pongono diversi ostacoli che rendono poco attrattiva, se non addirittura impossibile, la costituzione di aziende non contadine: Requisiti relativi allo sfruttamento del suolo:
calcolo della maggior parte dei pagamenti diretti in funzione della superficie;
esigenza di una base propria di foraggiamento nell'ambito di pagamenti diretti ed aiuti agli investimenti riferiti agli animali; "> Sesto rapporto sull'agricoltura, p. 262, FF 1984 III 449.
limitazione del contingente lattiera per ettaro;
limitazione del numero di unità di bestiame grosso fertilizzante per ettaro nell'ambito della legislazione sulle acque;
bilancio equilibrato di sostanze nutritive quale presupposto per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Esclusione delle aziende non contadine:
aziende pubbliche e aziende con un elevato impiego di manodopera non beneficiano di alcun pagamento diretto complementare. Esclusione di aziende gestite per hobby:
fissazione di un limite inferiore riguardo alle dimensioni dell'azienda per il versamento della gran parte dei pagamenti diretti (di regola 3 ha);
in linea di principio, per ottenere gli aiuti agli investimenti il gestore deve conseguire il suo reddito principale dall'agricoltura;
un'azienda deve occupare almeno metà della manodopera di una famiglia contadina, affinchè possa rientrare nell'ambito delle disposizioni del diritto fondiario rurale. Limite superiore riguardo alle dimensioni dell'azienda:
effettivi massimi per la produzione di carne e uova;
possibilità di opposizione nel diritto sull'affitto agricolo contro un affitto supplementare, se l'affittuario gestisce già un'azienda che gli procura un benessere superiore alla media (reddito paritetico per 2,5-3 lavoratori);
rifiuto dell'autorizzazione per la compera di ulteriore terreno, se l'acquirente possiede già un'azienda che gli consente di vivere secondo un benessere superiore alla media. Promozione della proprietà:
principio dell'autogestione nel diritto fondiario rurale. Questi limiti impediscono praticamente lo sviluppo di strutture non contadine. Celano tuttavia anche il pericolo di ostacolare l'evoluzione necessaria al miglioramento della competitivita. Attualmente vi sono infatti poche aziende che, ad esempio, hanno raggiunto il Umile di crescita previsto nel diritto fondiario, vale a dire un reddito paritetico per 2,5-3 lavoratori.
132.12 II ruolo della contadina Di regola i membri di una famiglia contadina sono impegnati più o meno intensamente, a seconda delle loro possibilità, nell'azienda. In generale si può supporre che l'azienda è diretta da entrambi i partner, che nella presente legge sono parificati. Secondo la divisione tradizionale dei ruoli, la contadina si occupa dell'educazione dei figli, dell'economia domestica, della cura dell'orto, eventualmente della vendita diretta di prodotti dell'azienda (uova, pane, frutta o verdura) e offre un sostegno generale all'azienda. Oggi vi sono molteplici ruoli che non corrispondono a questa immagine tradizionale. La legge considera la produzione agricola e la promozione dello smercio e, di riflesso, anche la contadina attiva nell'azienda ne è direttamente interessata.
Tuttavia, la politica agricola non ha alcun influsso immediato sull'economia domestica e sull'autoapprovvigionamento. Invece, la situazione finanziaria di un'azienda condiziona non soltanto la produzione agricola vera e propria, ma anche l'economia domestica e la famiglia in generale. I successi o gli insuccessi sono condivisi da tutta la famiglia, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze e delle responsabilità. I contadini e le contadine sono quindi esposti nella stessa misura ai mutamenti intervenuti nell'agricoltura. I contadini presteranno un contributo notevole al buon esito della seconda tappa della riforma della politica agricola. Grazie ad una maggiore flessibilità, le aziende avranno la possibilità di ripartire diversamente i singoli compiti e di conferire loro una diversa importanza (ad esempio reddito accessorio per il partner) nonché di procedere a una divisione flessibile del lavoro. Affinchè possano assumere i nuovi compiti, le contadine devono però essere sgravate in altri ambiti (figli, economia domestica, autoapprovvigionamento). Spetterà alla singola famiglia trovare la migliore soluzione, evitando di sovraccaricare le contadine o riducendo i loro compiti. Ogni azienda dovrà dunque riesaminare le sue strutture secondo questi criteri. La presente legge è un atto che riguarda pressoché esclusivamente la politica economica e strutturale. Non è possibile integrarvi esigenze di ordine politicosociale, concernenti in particolare le contadine. Questi aspetti fanno parte della politica sociale generale della Confederazione. Determinate richieste dovranno essere discusse in relazione al futuro assetto delle assicurazioni sociali (ad es. assicurazione maternità). Il riesame e la revisione delle assicurazioni sociali - quale processo autonomo, indipendente dalla seconda tappa della riforma agricola - è in corso. Un passo verso il miglioramento dello statuto di tutte le donne nella legislazione sulle assicurazioni sociali è stato compiuto con la 10a revisione dell'AVS. Inoltre, tutti gli interessati sono già oggi completamenti liberi - come peraltro avviene in altre branche economiche - di sfruttare pienamente le possibilità legali esistenti per l'organizzazione di un'azienda tenendo conto il più possibile
delle esigenze sociali (ad es. mediante l'istituzione di un rapporto di lavoro formale con tutte le conseguenze a livello di diritto delle assicurazioni sociali).
132.2 Evoluzione strutturale
La struttura della piramide dell'età dei gestori d'azienda, la situazione a livello di successione e il numero degli apprendisti agricoltori fanno supporre una diminuzione delle aziende agricole di circa il 2 per cento all'anno fino al 200218). L'evoluzione effettiva sarà fortemente influenzata non solo dalle condizioni quadro economiche nelle quali opererà l'agricoltura, bensì anche dalle alternative che si presentano ai contadini sul mercato del lavoro. Le possibilità d'impiego al di fuori dell'agricoltura incideranno sulla decisione del contadino
Gerber Walter: Altersstruktur und Strukturwandel in der Landwirtschaft, Berna 1994.
di continuare la gestione dell'azienda a titolo accessorio o di lasciarne le superfici in gestione ai vicini. I contadini desiderano di regola adottare tecniche moderne, che hanno però costi sopportabili soltanto se vi è un rendimento sufficiente. Con il progresso tecnico l'effetto occupazionale dell'agricoltura si ridurrà ulteriormente. Attualmente la superficie della maggior parte delle aziende agricole in Svizzera non supera le dimensioni che una famiglia contadina sarebbe in grado di gestire con mezzi moderni ma anche con metodi di produzione sostenibile. Nelle aziende con una contabilità che sono state prese come base statistica, il grado di copertura dei costi per la classe 20-50 ha è chiaramente migliore di quello nella classe con 10-20 ha'9). Occorre pertanto non ostacolare il mutamento strutturale, non soltanto per ragioni di ordine economico ma anche per non privare gli agricoltori di prospettive di sviluppo. La salvaguardia della dimensione contadina è garantita dalle numerose esigenze poste dalle singole misure di politica agricola (cfr. n. 132.1). Non è tuttavia ragionevole accelerare i cambiamenti strutturali con fondi pubblici. La situazione sul mercato del lavoro si acuirebbe ulteriormente generando costi secondari. I provvedimenti collaterali intesi ad ammorbidire questa riforma sono pertanto motivati esclusivamente da fattori sociali e orientati di conseguenza. L'obiettivo è tuttavia di rendere sopportabile a livello sociopolitico il processo d'adeguamento, soprattutto mediante i pagamenti diretti. Nelle conclusioni in merito nel Settimo rapporto sull'agricoltura (n. 343) affermiamo che il cambiamento strutturale non può essere decretato dallo Stato come in un'economia pianificata. Le misure di politica agricola non mirano a mantenere un determinato numero di aziende agricole, ma a permettere all'agricoltura di svolgere i suoi compiti.
Politica dei redditi e evoluzione strutturale La protezione e il sostegno dell'agricoltura svizzera si traducono per la popolazione in un aumento delle imposte e dei prezzi delle derrate alimentari. La popolazione esige dunque che anche nell'agricoltura il lavoro e il capitale siano impiegati in modo efficiente (cfr. n. 112.2). Nel Settimo rapporto sull'agricoltura si era già annunciato che in futuro i provvedimenti di politica agraria avrebbero favorito aziende gestite razionalmente, le cui dimensioni corrispondono alle attuali possibilità tecniche e evolvono con queste (cfr. al riguardo n. 343, conclusioni). Si dovrà tener conto in futuro di questo principio soprattutto nella politica dei redditi (art. 5). Ciò non significa tuttavia che le unità più piccole debbano per forza scomparire. Le possibilità di adeguare le ore di lavoro alle proprie esigenze e, di riflesso, al modo di vita sono oggi molto diverse. Dato il livello di benessere in generale elevato, un reddito pieno permette oltre al consumo necessario (fabbisogno di necessità) un notevole consumo di beni e servizi non indispensabili dal profilo
19) FAT, Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten, Hauptbericht über die Testbetriebe, tavole 2A-4D, diversi anni.
vitale (fabbisogno di scelta). La scelta di rinunciare al consumo in favore di vantaggi non materiali giudicati convenienti rispetto al loro costo, è cresciuta di pari passo con l'aumentare del benessere. Come negli altri settori economici, anche in quello agricolo vi sono diversi livelli di impiego e sfruttamento del lavoro e del capitale. Si può continuare a gestire un'azienda, anche se non è realizzabile una crescita conforme alle possibilità tecniche e alle esigenze economiche e non può essere conseguito un reddito adeguato. Mentre taluni riescono a migliorare il rendimento dell'azienda procurandosi un reddito extra-aziendale, altri non possono o non vogliono optare per questa soluzione. I capiazienda e le loro famiglie devono tuttavia essere consapevoli che la gestione di un'azienda e la forma in cui intendono operare, con o senza reddito extra-aziendale, sono decisioni che spettano soltanto a loro. Una gestione aziendale poco razionale non presenta i requisiti necessari per beneficiare di un particolare sostegno statale e non da diritto ad un reddito adeguato 20'.
Aziende con reddito principale o accessorio Le possibilità di crescere aumentando la superficie rimarranno tuttavia limitate per molti contadini. La Svizzera, Paese densamente popolato e caratterizzato da un forte potere d'acquisto, offre però altre opportunità che nelle regioni rurali degli Stati confinanti con il nostro sono date solo in modo limitato. Ogni famiglia contadina adotterà una soluzione individuale, adeguata alla propria situazione. A seconda delle condizioni sul mercato del lavoro, un numero più o meno cospicuo di contadini troverà un reddito extra-aziendale. Grazie ai pagamenti diretti, in caso di estensione dell'azienda le perdite a livello di reddito saranno sopportabili e il carico lavorativo potrà essere ridotto. Altri approfitteranno del tempo guadagnato con la razionalizzazione per fornire servizi supplementari legati ai loro prodotti, realizzando, in tal modo, un valore aggiunto più elevato. Un'agricoltura produttiva ha tuttavia bisogno di un certo numero di agricoltori professionisti a tempo pieno. Essi traspongono le nuove conoscenze in una gestione sostenibile ed efficiente e sono in grado di cogliere le nuove sfide del mercato. In un'agricoltura esercitata meramente a titolo accessorio, sparirebbe la professionalità. Per questo motivo gli aiuti agli investimenti dovranno continuare ad essere limitati in linea di principio alle aziende gestite a titolo principale (art. 86 cpv. 1 lett. a). I pagamenti diretti indennizzano per contro determinate prestazioni, indipendentemente dal fatto che siano offerte da aziende principali o accessorie.
Conclusioni I compiti più importanti dell'agricoltura consistono nel gestire in modo sostenibile le superfici agricole. Una simile gestione potrebbe essere garantita, in particolare in pianura, anche da un esiguo numero di aziende. In tal caso, è vero, contribuirebbe meno a un insediamento decentralizzato. Non esiste un livello
ottimale delle aziende quanto a numero e dimensione. Si può immaginare un'agricoltura contadina basata su strutture molto variate, fermo restando tuttavia che rimane indispensabile conservare un certo numero di aziende principali professionali. Una caratteristica particolare della Svizzera è la molteplicità in uno spazio ristretto. Questo aspetto vale in grande misura anche per l'agricoltura. Non ha quindi senso definire un'azienda ideale di determinate dimensioni e struttura e orientare l'evoluzione in questa direzione. Si dovrebbe piuttosto evitare il più possibile di ostacolare l'evoluzione strutturale, fintanto che non sono superati i limiti di un'azienda contadina. Ai fini di un confronto dei redditi si dovranno tuttavia considerare soltanto le aziende con uno sfruttamento ottimale del lavoro e del capitale. La nozione di efficienza collide in un certo senso con l'obiettivo di un insediamento decentralizzato. Quest'ultimo non può essere garantito, da solo, dalla politica agricola. Già il Settimo rapporto sull'agricoltura parlava di sfide risultanti da diverse esigenze (cfr. al riguardo n. 312.5). Nel frattempo si è venuta ad aggiungere un'ulteriore dimensione: più di ogni altro ceto della popolazione, quello contadino funge da scenario su cui si proiettano valori e tradizioni che progressivamente si perdono nel processo di modernizzazione. Quanto maggiore è il deficit ecologico nello stile di lavoro e di vita della società moderna, tanto più forte sarà il desiderio di molte persone di avere un'agricoltura in armonia con la natura 21 Il desiderio di un mondo privo di forti spinte all'adattamento si trova tuttavia anche in questo contesto in contraddizione con i concetti di efficienza e di comportamento conforme al mercato. L'agricoltura non potrà quindi mai soddisfare un ideale idilliaco. Tuttavia, aziende contadine gestite secondo metodi sostenibili possono avvicinarsi a questo modello, anche con un impiego efficiente di lavoro e capitale.
133 Diminuzione dei costi
II miglioramento della competitivita dell'intero settore alimentare e segnatamente di quello dell'agricoltura è l'obiettivo principale della seconda tappa della riforma. Si tratta di salvaguardare le possibilità di produzione e smercio sul mercato europeo. I costi devono diminuire non soltanto nell'agricoltura (n. 133.1) bensì anche nei settori a monte e a valle della produzione agricola (n. 133.2).
133.1 Diminuzione dei costi nell'agricoltura
Le famiglie contadine gestiscono le loro aziende secondo principi imprenditoriali. Gli imprenditori cercano nel loro interesse di abbassare i costi. Il ruolo dello Stato può pertanto avere solo carattere sussidiario, aiutando e sostenendo mediante l'elaborazione di condizioni quadro adeguate. Nell'ambito della se- >Moser Peter: Der Stand der Bauern, Frauenfeld 1994, p. 11 e 402.
conda tappa della riforma, in diversi ambiti si prevedono sforzi di rilancio che dovrebbero contribuire a diminuire i costi:
aiuto iniziale per giovani agricoltori (art. 103 cpv. 1 lett. a) inteso a ridurre l'indebitamento iniziale in caso di rilevamento di un'azienda;
passaggio a tariffe forfettarie per i crediti d'investimento (art. 103 cpv. 3) al fine di promuovere costruzioni poco costose e misure di solidarietà;
notevole riduzione dei costi, segnatamente nella produzione dei suini e di pollame, in seguito alla progressiva diminuzione dei prezzi soglia per i foraggi, già in atto;
armonizzazione delle prescrizioni sulla protezione dei vegetali e sulle sostanze ausiliarie dell'agricoltura con il pacchetto agrario 95. Le nuove prescrizioni eurocompatibili figurano nel disegno negli articoli 146-162. Grazie a queste proposte, le singole aziende potranno abbassare in una certa misura i loro costi. Per quanto riguarda l'agricoltura nel suo complesso, sono possibili notevoli risparmi di costi soprattutto mediante adeguamenti strutturali. La revisione del diritto fondiario e del diritto relativo all'affitto agricolo (Parte III del presente messaggio), richiesto nell'ambito della consultazione, dovrebbe fornire un contributo in questo senso. L'allentamento del divieto di divisione dei fondi agricoli dovrebbe favorire una giusta evoluzione delle strutture verso aziende più grandi con una produzione a costi minori. Nel numero 31 «Ripercussioni finanziarie» sono quantificati i risparmi complessivi previsti sui costi.
133.2 Competitivita delle aziende nei settori a monte e a valle
della produzione agricola Oltre alle misure adottate nel settore dell'agricoltura, anche il programma di rilancio dell'economia di mercato dovrà contribuire ad abbassare i costi. Uno degli obiettivi principali del programma di rilancio, vale a dire la creazione di un mercato interno svizzero retto dalla concorrenza ed eurocompatibile, è di particolare importanza per l'agricoltura. Questo ambito si articola attorno a tre leggi: la legge sui cartelli 22', completamente riveduta; la legge sul mercato interno 23' e la legge sugli ostacoli tecnici al commercio 24'. In sintonia con un modello di concorrenza efficace, il nuovo diritto dei cartelli mira al rispetto dei principi che reggono la concorrenza. Per esempio, intese orizzontali circa la quantità, i prezzi e le suddivisioni territoriali sono dichiarate illecite. Per l'agricoltura, la decartellizzazione dell'economia svizzera che dovrebbe conseguirne potrebbe comportare, soprattutto nell'ambito delle prestazioni preliminari da essa acquisite, ribassi di prezzi (ad es. nell'acquisto di trattori). Un altro aspetto della nuova legge sui cartelli è pure importante per l'agricoltura, vale a dire l'esatta descrizione dell'abuso da parte di imprese che rivestono un ruolo dominante su un determinato mercato (cfr. art. 7 della legge 22) Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli LCart; RS 251; RU 1996 546); in vigore in parte dal 1° febbraio 1996. > Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; non ancora in vigore). Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
sui cartelli, riguardo a pratiche illecite di imprese con posizione dominante). Da un lato, occorre partire dal presupposto che queste prescrizioni esplicheranno un effetto preventivo e saranno spontaneamente osservate dalle imprese che dominano un mercato per quanto riguarda domanda e offerta. Dall'altro, le chiare indicazioni riferite alle varie pratiche rendono più tempestivo, in caso di abusi, l'intervento delle autorità della concorrenza. La nuova legge prevede anche prescrizioni sui controlli preventivi nell'ambito di concentrazioni di imprese. In tal modo è possibile ovviare sul piano dell'economia nazionale alle concentrazioni indesiderate a livello di offerta, ma anche soprattutto di domanda. Nel complesso, con la nuova legge sui cartelli ci si attende un aumento della concorrenza, che permetterà all'agricoltura di guadagnare in efficacia. Il punto chiave della legge sul mercato interno è il principio della non discriminazione degli offerenti di altri Cantoni o Comuni, che garantisce a tutte le persone con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e indiscriminato sul mercato ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa che beneficia della protezione della libertà di commercio e d'industria. Determinanti per l'ammissione sono le prescrizioni nel luogo di sede dell'offerente. Il criterio della non discriminazione di offerenti provenienti da altri Cantoni o Comuni potrebbe rivestire importanza anche per il settore agricolo e costituire un incentivo alla concorrenza. Si pensi, ad esempio, a disciplinamenti discriminatori dei Cantoni e Comuni per mercati settimanali, fiere del bestiame e altre manifestazioni pubbliche che servono all'esercizio di un'attività lucrativa. Con la legge sul mercato interno, simili disciplinamenti non saranno più possibili. La legge sugli ostacoli tecnici al commercio è una legge quadro. Essa sancisce il principio che il diritto tecnico svizzero deve tener conto di quello dei nostri più importanti partner commerciali. Mediante una semplificazione delle procedure e un'armonizzazione delle prescrizioni con quelle dell'UE si possono risparmiare costi anche nell'agricoltura e nei livelli a monte e a valle della produzione agricola. L'armonizzazione delle prescrizioni sulla protezione dei vegetali e sulle sostanze ausiliarie dell'agricoltura con quelle dell'UE ha già avuto luogo
nell'ambito del pacchetto agrario 95. Mediante una revisione della legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), saremo autorizzati a rinunciare ad una procedura svizzera d'omologazione per i modelli di veicoli che sono già stati omologati all'estero, sempre che nello Stato in questione vigano prescrizioni d'equipaggiamento e di collaudo equivalenti a quelle svizzere. Faremo tutto quanto possibile per armonizzare le nostre prescrizioni con quelle dell'UE. In futuro il nostro Collegio elaborerà le prescrizioni svizzere conformemente alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Per contro, le possibilità di cui dispone lo Stato per diminuire i margini di costo sono limitate: al pari dei costi di produzione, i margini per la commercializzazione e la lavorazione sono di regola più elevati in Svizzera. I margini dovranno diminuire soprattutto per effetto della concorrenza. Quest'ultima si rafforzerà nei settori che presentano disciplinamenti molto dettagliati, come quello del latte e dei latticini, grazie ad una riduzione dell'intervento statale. Il turismo della spesa fa concorrenza anche alle aziende di commercializzazione e di trasformazione. Ogni riduzione della protezione al confine, ad esempio
nell'ambito dei negoziati bilaterali, le metterà viepiù sotto pressione. Ciononostante, per il mercato svizzero, ancora protetto, esiste il pericolo che le diminuzioni dei costi di produzione non vengano trasferite ai consumatori, bensì impiegate per migliorare i margini di guadagno. In futuro l'opinione pubblica dovrà essere meglio informata su simili pratiche (art. 24). Inoltre, i produttori dovranno poter contrastare simili tendenze nell'ambito delle organizzazioni di categoria (art. 8).
134 Politica agricola e regioni
Soprattutto nelle regioni rurali, la politica agricola esercita un notevole influsso sull'economia e sul paesaggio e tiene conto dei diversi fattori naturali e strutturali. In questo contesto sono molto importanti anche i provvedimenti a favore dell'agricoltura di montagna (n. 134.1). La politica agricola rappresenta però anche la colonna portante della politica regionale svizzera e dev'essere concordata in modo ottimale con questa (n. 134.3). Si pone inoltre il problema della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (n. 134.3).
134.1 Provvedimenti a favore della regione di montagna
L'agricoltura fornisce un importante contributo alla vitalità delle regioni di montagna. La gestione contadina garantisce il capitale per il turismo e rappresenta una valida fonte di reddito per l'artigianato locale; difficilmente si potrebbe mantenere l'occupazione decentralizzata del territorio nelle proporzioni odierne senza l'agricoltura di montagna. Per questi motivi, la Confederazione prende da tempo provvedimenti mirati a favore dell'agricoltura nelle regioni di montagna e collinari. Nel settore del mercato, concentra i suo sforzi sulla produzione animale. Inoltre, tiene conto delle difficili condizioni di produzione versando pagamenti diretti adeguati alla situazione delle regioni di montagna e collinari (contributi alle spese dei detentori di bestiame e per terreni in pendenza; cfr. n. 232.23 e 232.24). Dei circa 1,9 miliardi di franchi di pagamenti diretti versati nel 1995, circa i due terzi, vale a dire 1,2 miliardi, sono stati assegnati a queste regioni (cfr. tavola 9.1 nell'allegato). La Confederazione si propone di tener conto anche in futuro delle difficili condizioni di produzione e di vita nelle regioni di montagna e collinari (cfr. n. 212.4 e art. 4 del disegno di nuova legge sull'agricoltura). È necessaria una differenziazione dei provvedimenti relativi al mercato per conservare un'agricoltura produttiva in queste regioni. A tal fine, devono contribuire in particolare i seguenti provvedimenti:
il mantenimento del contingentamento lattiero assicura il potenziale di produzione lattiera nelle regioni di montagna e collinari, da cui proviene circa il 50 per cento del latte svizzero;
i produttori di latte al di fuori della regione di montagna ricevono per una durata limitata un contingente supplementare per gli animali acquistati in questa regione (art. 31). Si incitano in tal modo i contadini di pianura ad acquistare bestiame d'allevamento e da reddito proveniente dalla regione di montagna;
i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna in pianura indipendentemente dalla superficie (art. 29 cpv. 3 lett. b);
i contributi all'esportazione per il bestiame d'allevamento e da reddito devono essere mantenuti entro i limiti imposti dagli impegni presi nell'ambito dell'OMC (art. 23);
se necessario, la Confederazione può contribuire alle spese dei provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato (art. 12);
la nuova legge consentirà di proteggere la designazione dei «prodotti della regione di montagna» (art. 13 e 14). In tal modo, questi ultimi potranno affermarsi meglio sul mercato;
sono versati contributi volti a promuovere edifici collettivi nella regione di montagna per la lavorazione e l'immagazzinamento dei prodotti (art. 91 e 92). La maggiore separazione della politica dei prezzi da quella dei redditi si ripercuote favorevolmente sulle regioni di montagna e collinari. Consente di attenuare in parte gli svantaggi comparativi risultanti dalle difficili condizioni naturali. Anche i contributi alle spese dei detentori di bestiame e quelli per i terreni in pendenza devono garantire una compensazione specifica. Inoltre, si prevede di adottare la base legale che consente di promuovere ulteriormente la gestione degli erbai. Oltre ai contributi per le vacche (art. 69 cpv. 2 lett. a), la Confederazione potrà sostenere in modo specifico la tenuta di altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo (art. 69 cpv. 2 lett. b). Questi provvedimenti dovrebbero avere conseguenze particolarmente positive nelle regioni di montagna e collinari, dove le superfici sono utilizzate innanzitutto come erbai.
134.2 Politica regionale coordinata
La politica agricola è anche, indirettamente, politica regionale. Ciononostante la popolazione contadina è sempre meno in grado di assicurare, da sola, la vitalità economica nelle zone rurali. Lo sviluppo tecnico e la razionalizzazione riguardano pure l'agricoltura di montagna, che occupa sempre meno addetti. Con la politica regionale della Confederazione, lanciata all'inizio degli anni Settanta, si sono sostenuti in zone economicamente deboli anche settori al di fuori di quello agricolo. La colonna portante di questa politica regionale è la legge sull'aiuto agli investimenti (LIM; RS 901.1). Quest'ultima intende migliorare, mediante aiuti agli investimenti destinati alle infrastrutture, non solo i vantaggi locali per l'industria, l'artigianato e i servizi, ma anche indurre i privati a stabilirvisi. La LIM è accompagnata da misure collaterali, come la concessione di fideiussioni e contributi sul servizio dell'interesse a favore delle piccole e medie aziende nella regione di montagna. Nel corso degli ultimi vent'anni, lo strumentario di politica regionale ha subito a più riprese modifiche puntuali. L'evoluzione degli ordinamenti economici internazionali come pure le innovazioni e le riforme nel nostro Paese hanno ripercussioni spaziali che si ritengono sfavorevoli per le regioni economicamente più deboli. Nel programma di legislatura 1991-1995, abbiamo previsto un riesame generale degli strumenti di politica regionale. Il 28 febbraio 1996 abbiamo
licenziato un messaggio per il riorientamento della politica regionale25), che contiene, oltre a riflessioni di tipo concettuale riguardo all'elaborazione della futura politica regionale, proposte per migliorare il coordinamento politico tra i compiti della Confederazione in materia di sistemazione del territorio, disegni di revisione della LIM e di un nuovo decreto federale di durata limitata sulle misure di accompagnamento dei mutamenti strutturali nelle regioni rurali, denominato REGIO PLUS. La futura politica regionale intende promuovere la competitivita e lo sviluppo sostenibile nelle diverse regioni del nostro Paese e contribuire a salvaguardare la qualità di vita nelle regioni discoste. Gli strumenti diretti del promovimento, come la LIM o REGIO PLUS, si basano tuttavia su criteri nuovi. Gli obiettivi di efficienza e di attrattiva dovrebbero acquisire maggior peso rispetto ad obiettivi meramente compensativi che si orientano al passato. La LIM si concentrerà viepiù sul promovimento di infrastrutture importanti per la politica dello sviluppo e si distinguerà in tal modo dalla perequazione finanziaria. Le competenze esecutive di questa politica orientata a regioni di piccole dimensioni dovrebbero essere trasferite più decisamente alle istanze cantonali.
134.3 Regionalizzazione della politica agricola
In conformità alla Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la facoltà di emanare misure di politica agricola, quest'ultima è oggi innanzitutto di competenza federale. Recentemente si era suggerito da più parti che la Confederazione assegni ai Cantoni una parte dei fondi, ad esempio per gli aiuti agli investimenti e i pagamenti diretti, secondo una determinata chiave di riparto e quindi per così dire in busta chiusa (sistema «enveloppe»). I Cantoni dovrebbero poi deciderne la ripartizione sulla base di criteri propri. Questa richiesta aveva riscosso qualche consenso nell'ambito della consultazione ed era motivata con la diversa natura delle prestazioni d'interesse economico generale e delle esigenze poste alla politica agricola nelle regioni prossime alla città rispetto a quelle rurali e nelle regioni turistiche di montagna rispetto alle valli isolate. Si rileva inoltre che le richieste rivolte all'agricoltura dalla popolazione non contadina sono in generale diverse da regione a regione e che la differenza esiste soprattutto tra la Svizzera tedesca e quella francese. A questo proposito si noti che l'articolo costituzionale, rifiutato in votazione il 12 marzo 1995, è stato accettato nei territori francofoni. Nella votazione del 9 giugno 1996 il nuovo articolo costituzionale è stato accettato anche in tutti i Cantoni svizzero-tedeschi. In virtù della nuova base costituzionale la politica agricola continuerà ad essere soprattutto di competenza della Confederazione. Gruppo di lavoro Nell'autunno del 1995 l'UFAG ha incaricato un gruppo di lavoro composto di rappresentanti delle organizzazioni contadine e delle amministrazioni cantonali di esaminare nei dettagli le possibilità di offrire margini di manovra regionali. Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1996 relativo al riorientamento della politica regionale (96.021).
Il predetto gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, ai fini di una regionalizzazione, solo i Cantoni entrano in linea di conto quali unità amministrative e che la necessità di riesaminare l'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si fa sentire nei settori della formazione professionale, nell'ambito degli aiuti agli investimenti e dei contributi a fini ecologici. Questo riesame ha portato ai seguenti risultati:
nella formazione professionale il sistema «enveloppe» potrebbe comportare un disimpegno da parte dei Cantoni, cosicché per finire vi sarebbero a disposizioni meno fondi. La determinazione della quota della Confederazione sui costi dei centri d'insegnamento e di consulenza secondo tariffe standard può essere determinata nella legge senza modificazioni (nell'avamprogetto per un nuovo disciplinamento della perequazione finanziaria si propone tuttavia di trasferire completamente ai Cantoni la competenza in materia di formazione professionale, anche per l'ambito agricolo);
per gli aiuti agli investimenti la soluzione proposta di semplificazione della procedura da seguito ad una richiesta cantonale, in quanto normalmente vi è un secondo esame materiale dei progetti a livello federale. Il principio proposto nel disegno di legge fondato sulla forfettizzazione restringe tuttavia i margini di manovra cantonali nella concessione dei contributi. Il gruppo di lavoro caldeggiava unanimemente questo principio, esprimendo in pari tempo preoccupazione per quanto riguarda le differenze cantonali nelle tariffe forfettarie per gli aiuti agli investimenti o i contributi. In questo settore, la parità di trattamento degli agricoltori da parte della Confederazione è stata ritenuta prioritaria dal gruppo di lavoro. Il problema non si pone invece per i contributi suppletivi cantonali;
per i contributi a fini ecologici vi è un margine di manovra che permette di scostarsi dai requisiti minimi posti alla produzione integrata, previo parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura, se in caso di condizioni meteorologiche straordinarie si dovessero temere pesanti conseguenze per le colture. Per principio il gruppo di lavoro si è espresso per la parità di trattamento degli agricoltori in Svizzera anche nell'ambito dei contributi ecologici. Esso non ritiene tuttavia ragionevole il finanziamento da parte della Confederazione di
programmi cantonali in regioni problematiche. Per quanto riguarda, ad esempio, speciali programmi che vanno oltre la produzione integrata e trattano problemi localmente circoscritti relativi ai nitrati, occorre adottare soluzioni basate su programmi regionali specifici, finanziati a livello regionale e/o cantonale. Simili problemi non devono portare ad un generale inasprimento delle esigenze svizzere.
Progetto di nuova perequazione finanziaria L'attuale intreccio di relazioni tra Confederazione e Cantoni risulta in diversi settori complicato e poco trasparente. Questa situazione insoddisfacente ci ha indotti a rivedere queste relazioni. Abbiamo quindi incaricato nel giugno del 1994 il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, di elaborare gli elementi fondamentali di un nuovo disciplinamento globale. L'11 marzo 1996, abbiamo avviato una consultazione sul progetto di riforma di perequazione finanziaria che persegue essen-
zialmente due obiettivi: da un lato, districare i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni e, dall'altro, rafforzare l'auto-finanziamento dei Cantoni in modo da ampliare il loro margine di manovra. Confederazione e Cantoni possono quindi suddividersi i compiti in modo che siano svolti al livello appropriato. Il principio di sussidiarietà dev'essere rivalutato e il federalismo rafforzato e rimesso in primo piano. Nel rapporto della direzione del progetto sono state avanzate le seguenti proposte: su un totale di 50 compiti, che Confederazione e Cantoni svolgono attualmente in modo congiunto, in futuro soltanto 8 saranno di esclusiva competenza federale. Uno di questi è l'agricoltura, in particolare con le misure di mercato e i pagamenti diretti. Le bonifiche fondiarie e le costruzioni agricole rimarranno compito comune, fermo restando che le singole competenze dovranno essere definite più chiaramente. La formazione professionale, compresa quella agricola, dovrà essere trasferita completamente ai Cantoni. A livello di concezione questa trasformazione sarà attuata gradualmente. Si prevedono infatti tre fasi: 1. iscrizione della perequazione finanziaria nella Costituzione federale; 2. realizzazione del sistema di compensazione nell'ambito della legge federale sulla perequazione finanziaria; 3. separazione delle singole competenze mediante modifiche della legge sui sussidi e delle vigenti leggi specifiche. La scadenza prevista per la prima fase è il 2000.
Conclusione: Futura ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni Anche secondo la nuova base costituzionale la politica agricola rimarrà in primo luogo di competenza della Confederazione. Sulla base dei principi sviluppati nell'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria, secondo cui competenza decisionale e responsabilità finanziaria dovrebbero coincidere, il sistema «enveloppe» non si rivela opportuno. Piuttosto urge una divisione dei compiti secondo il principio delle prestazioni di base: 1. La Confederazione si adopera per avere un'agricoltura che applichi metodi di gestione sostenibili e ne sopporta i relativi costi. Essa garantisce in tal modo un approvvigionamento di base equivalente su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le prestazioni d'interesse economico generale. Allo scopo di poterle offrire dappertutto, essa paga in contributi supplementari alle aziende che producono in condizioni difficili (gradazione secondo zone di difficoltà, art. 4 del progetto). L'approvvigionamento di base garantito dalla Confederazione deve servire tutte le regioni. Sia le regioni in prossimità delle città sia quelle turistiche e prettamente rurali hanno diritto ad una gestione delle superfici che danneggi il meno possibile le acque del sottosuolo e quelle di superficie. Le singole esigenze sono uguali dappertutto, ad esempio riguardo alla limitazione degli effettivi di bestiame o alla compensazione ecologica. 2. Il co finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni è ragionevole se, nel valutare la necessità di una misura nel singolo caso, è determinante l'apprezzamento. È questo il caso, ad esempio, per i contributi a
fondo perso nell'ambito dei miglioramenti strutturali. In linea di principio la Confederazione deve però fissare anche in questa materia presupposti minimi e condizioni quadro. Altrimenti i singoli Cantoni o regioni potrebbero impiegare gli aiuti agli investimenti in modo che l'evoluzione delle strutture contraddica l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'agricoltura. Ne conseguirebbero per la Confederazione spese più elevate nell'ambito del sostegno dei redditi. 3. I Cantoni e le regioni che intendono imporre determinati requisiti all'agricoltura, possono allestire programmi specifici e finanziarli con mezzi propri. Diversi Cantoni hanno introdotto, ad esempio, speciali contributi per alberi da frutta ad alto fusto o contributi di durata limitata per il passaggio alla coltura biologica. Vi sono varie possibilità di adottare misure finanziate dalle regioni o dai Cantoni a complemento della politica agricola della Confederazione, nei seguenti settori:
marketing regionale per prodotti agricoli. Sostegno sussidiario della Confederazione secondo l'articolo 11;
misure di sgravio del mercato per prodotti particolarmente importanti dal profilo regionale, ad esempio bestiame da allevamento. Sostegno sussidiano della Confederazione secondo l'articolo 12;
programmi ecologici per risolvere problemi ambientali locali;
programmi per prestazioni ecologiche supplementari, ad esempio nel campo della compensazione ecologica in regioni particolarmente sensibili o per la salvaguardia di paesaggi locali tipici;
aiuti agli investimenti per tener conto di bisogni regionali di natura strutturale o della protezione del paesaggio architettonico. Negli ultimi due casi si possono impiegare gli strumenti ed i mezzi della protezione della natura e del paesaggio.
135 Aspetti internazionali
Come negli anni trascorsi, la nostra politica agricola deve e dovrà in futuro tener conto degli importanti sviluppi che potrebbero verificarsi a livello internazionale. Ci si può attendere, in effetti, un rafforzamento e un'accelerazione del fenomeno della globalizzazione delle economie, una pressione più forte da parte dei Paesi esportatori di prodotti agricoli volta a liberalizzarne il commercio internazionale e a proseguire nel processo d'integrazione europea con l'estensione prevista dell'Unione europea ai Paesi dell'Est. Questi sviluppi soggiacciono tuttavia ad imprevisti di natura politica ed economica ed è quindi difficile, al momento attuale, delineare in modo chiaro e preciso i contorni della situazione futura a livello internazionale. Di fronte a queste incertezze, a cui tutti i settori dell'economia sono esposti, è importante stabilire alcune basi di politica agricola che offrano una certa sicurezza ai nostri contadini ma che ci permettano di adeguarci all'evoluzione in campo internazionale. Questo è uno degli obiettivi del progetto di riforma. La base legale proposta consente, in effetti, di continuare la nostra politica agricola in modo molto autonomo e di adattarci con minori difficoltà alle future sfide internazionali.
135.1 Organizzazione mondiale del commercio
La Svizzera, membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 1° luglio 1995, sta attuando la necessaria riduzione del sostegno interno e delle sovvenzioni all'esportazione e sta dando seguito agli impegni riguardanti la protezione al confine conformemente alle disposizioni degli Accordi OMC da essa sottoscritti. Questa trasposizione si effettua in sei fasi nel corso di un periodo transitorio che terminerà nel 2000. Occorre tuttavia, già sin d'ora, preparare il prosieguo del processo di riforma previsto nell'Accordo OMC sull'agricoltura, processo che inizierà nel 2000. A tale proposito, tutto lascia supporre che i Paesi esportatori di prodotti agricoli raddoppieranno i loro sforzi e moltiplicheranno le loro richieste per proseguire ed intensificare il processo di liberalizzazione avviato con l'Uruguay-Round. Per affrontare questa sfida, il nostro Paese deve prepararsi, operando non da solo, ma in stretta colaborazione con gli altri Paesi, segnatamente quelli europei, che condividono la nostra concezione di agricoltura multifunzionale. Il nostro Collegio, pur considerando gli interessi dell'economia nel suo insieme, intende difendere nell'ambito dell'OMC i principi e gli obiettivi della nostra nuova politica agricola, facendo valere in modo consono e ragionevole argomentazioni non strettamente di carattere commerciale. Ricordiamo che la Svizzera ha svolto un ruolo attivo nella costituzione del Comitato OMC del commercio e dell'ambiente. Il nostro Paese deve impegnarsi con determinazione per integrare nei futuri accordi commerciali multilaterali gli aspetti ecologici e sociali di un'agricoltura sostenibile. A nostro avviso, la Svizzera, con altri membri dell'OMC, dovrà fungere da contrappeso alle forze che perseguono un regime di libero scambio totale dei prodotti agricoli che non tiene conto in modo adeguato degli aspetti di natura extracommerciale. Non si tratta di contrapporre commercio e ambiente, né d'introdurre misure protezionistiche mascherate da motivazioni ecologiche, ma proprio il contrario: vogliamo porle in sintonia. In quest'ottica, la Svizzera s'impegnerà affinchè si applichino a livello multilaterale determinati principi di base generalmente riconosciuti, tra i quali il più importante è quello dell'integrazione dei costi esterni nei prezzi. I carichi risultanti per l'ambiente riconducibili all'impiego di mezzi di produzione e al
consumo di risorse non rinnovabili devono riflettersi correttamente nei prezzi dei prodotti. La Svizzera fare valere la sua influenza in modo che l'Organizzazione mondiale del commercio si assuma questo compito e sancisca regole e procedure concrete e applicabili.
135.2 Europa
L'evoluzione e i ritmi del processo d'integrazione europea sono attualmente carichi d'incertezze. Nell'ambito della conferenza intergovernativa, l'Unione europea intende stabilire le basi per una riforma delle istituzioni che le consentirà di affrontare le sfide future. Al momento attuale si profilano già i futuri negoziati d'adesione dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale. L'adesione di questi Paesi, alcuni dei quali contano un'importante popolazione contadina e un potenziale di produzione considerevole, rappresenta una sfida di indubbio ri-
lievo per TUE, suscettibile di innescare modifiche della politica agricola comune, segnatamente nell'ambito dei prezzi dei prodotti. Indipendentemente dall'evolvere delle sue relazioni politiche con la Comunità, la Svizzera non sarà evidentemente risparmiata da tali sviluppi. I prezzi pagati nell'Unione europea influiscono viepiù sui prezzi svizzeri. Neppure il processo di avvicinamento del nostro Paese all'Unione europea sarà scevro di incertezze. Nel nostro rapporto del 29 novembre 199326' sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta, definiamo l'adesione del nostro Paese all'Unione europea quale obiettivo strategico della nostra politica d'integrazione. Senza dubbio, in caso di adesione e tenuto conto del contesto futuro, sarebbero necessari nuovi e rilevanti adeguamenti della politica agricola. L'opzione dell'adesione allo Spazio economico europeo rimane pur sempre una possibilità realistica. Nello stesso rapporto ci eravamo chiaramente pronunciati, alla luce del contesto politico interno, in favore di un approfondimento delle relazioni tra UE e Svizzera in un primo tempo mediante negoziati bilaterali ed accordi settoriali. L'obiettivo dei negoziati bilaterali iniziati alla fine del 1994 è, nel settore agricolo, il miglioramento dell'accesso reciproco al mercato e l'eliminazione su vasta scala degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli. La Svizzera segue a tale riguardo una strategia volta ad una liberalizzazione progressiva, ma specifica secondo i settori. Il nostro Paese ha bisogno di un migliore accesso ai mercati comunitari ed ha ottenuto fino ad oggi un risultato negoziale equilibrato. Le soluzioni previste attualmente dalle due parti sono conformi alla strategia da noi definita. L'apertura reciproca dei mercati deve aver luogo in stretta sintonia con le nostre riforme interne. La nuova base legale esposta nel presente messaggio si confa a tutte le opzioni che la Svizzera potrebbe scegliere in avvenire in materia d'integrazione europea. Essa offre condizioni ottimali alla nostra agricoltura, nel caso in cui la Svizzera dovesse restare fuori dell'Unione europea, e getterebbe basi appropriate in vista di un'integrazione più pronunciata.
135.3 Stati Uniti
Quale importante Paese d'esportazione di prodotti agricoli, gli Stati Uniti esercitano un influsso significativo sui mercati agricoli mondiali. Il «Farm Bill 1996» varato in primavera prevede una modifica radicale dell'attuale politica agricola, che non sarà priva di ripercussioni sui mercati mondiali. La riforma va sostanzialmente nella stessa direzione tracciata dalle riforme in atto in Europa e mira a sganciare dalla produzione i pagamenti di sostegno all'agricoltura. Alla luce del disavanzo budgetario degli Stati Uniti, per i nuovi pagamenti diretti si prevede una diminuzione annua costante del limite superiore. Lo stesso vale per le sovvenzioni all'esportazione. In futuro, esse si situeranno di gran lunga al di sotto del livello massimo definito nell'Accordo OMC sull'agricoltura.
2 Parte speciale 20 Introduzione 201 Conservazione dell'agricoltura La nuova legge sull'agricoltura sarà basata sul nuovo articolo 31octies della Costituzione federale concernente l'agricoltura 27'. Il suo obiettivo principale consiste nell'attuazione dello stesso. Alcune altre leggi forniscono un sostegno a titolo sussidiario, in particolare la legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11), la legge federale sull'affitto agricolo (RS 221.213.2), la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agrìcoli trasformati («Schoggigesetz»; RS 632.111.72) e la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1), trattate nel numero 114.3 del presente messaggio. Analogamente alla base costituzionale abrogata (art. 31bis cpv. 3 lett. b Cost.), anche il nuovo articolo 31octies Cost. parte dal presupposto che l'agricoltura contadina in Svizzera non potrebbe esistere senza protezione e sostegno. Incarica quindi la Confederazione di prendere provvedimenti affinchè l'agricoltura possa essere conservata e possa adempiere i suoi compiti. La minaccia per l'esistenza stessa dell'agricoltura va ricercata sia nelle specificità del settore economico sia nella particolare situazione svizzera28).
L'agricoltura quale settore particolare dell'economia I mercati agricoli presentano peculiarità legate alla domanda e all'offerta che si riscontrano in buona parte anche in altri settori economici, seppure in misura meno evidente e non cumulate. I mercati agricoli denotano a breve termine una grande instabilità. Le variazioni annuali dei raccolti dovute alle condizioni meteorologiche provocano una reazione uniforme di tutta l'offerta e una reazione dei prezzi in senso contrario. Vi è quindi il rischio di un crollo dei prezzi soprattutto per i prodotti agricoli, spesso deperibili, la cui domanda è poco elastica rispetto al prezzo. Inoltre, la maggior parte dei prodotti agricoli rientra nei beni di consumo giornaliero, il cui acquisto non aumenta proporzionalmente al reddito (legge di Engel: debole elasticità della domanda rispetto al reddito). Ciò significa che in caso di stagnazione dello smercio l'aumento della produttività, oltre a una relativa riduzione dell'impiego di lavoro e capitale, comporterebbe, senza contromisure, anche una diminuzione delle superfici coltivate. Un'altra particolarità consiste nel fatto che la produzione agricola, e più ancora le prestazioni a favore dell'economia generale, devono rispondere alle esigenze locali. L'agricoltura deve quindi essere conservata anche nelle regioni di montagna, sfavorite dal profilo climatico e topografico. Per questi motivi, lo Stato deve intervenire per stabilizzare la situazione e sostenere i redditi allo scopo di conservare l'agricoltura. Solo in pochi Paesi che presentano condizioni di produzione straordinariamente favorevoli e nei quali si 27) Cfr. per il commento dell'ingresso il n. 61, Costituzionalità. 28) Cfr. anche Horber Rudolf: Das Agrarrecht, in Schürmann; Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berna 1994, p. 165 seg.
produce in larga misura per il mercato mondiale, l'agricoltura non gode di un importante sostegno statale. L'agricoltura in Svizzera I prezzi dei prodotti agricoli praticati sul mercato mondiale sono stabiliti in funzione dei costi di produzione registrati nelle regioni più favorite della terra. In Nuova Zelanda, ad esempio, la produzione lattiera non richiede praticamente alcun edificio. In diversi Paesi appartenenti al gruppo di CAIRNS29), le aziende sono caratterizzate da ampie superfici e da strutture estremamente razionali. Quasi ovunque nel mondo i salari sono più bassi che in Svizzera. Le spese di trasporto non hanno pressoché effetti restrittivi sulla circolazione della maggior parte dei prodotti agricoli. I prezzi petroliferi bassi non considerano né la penuria a lungo termine né i costi dell'inquinamento ambientale causato dalla combustione. Inoltre, sui mercati internazionali si svendono molto spesso eccedenze di produzione. In un regime di libera concorrenza e con un'apertura completa delle frontiere, senza protezione e sostegno in Svizzera solo una piccola superficie sarebbe utilizzata per l'agricoltura. L'approvvigionamento della popolazione potrebbe essere garantito in condizioni normali, tuttavia verrebbero a cadere le prestazioni supplementari a favore dell'economia generale:
la Svizzera sarebbe molto più dipendente dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento di importanti derrate alimentari;
buona parte delle superfici colturali e agricole sarebbero ricoperte da foreste e non sarebbero più disponibili come base per la produzione di derrate alimentari e come spazio vitale per molte specie animali e vegetali anche selvatiche;
lo spazio aperto regredirebbe, mutando profondamente l'immagine tradizionale del paesaggio;
in molte regioni l'agricoltura non contribuirebbe più all'occupazione decentralizzata del territorio e alla cultura rurale.
202 Aspetti formali Struttura della legge La struttura della legge presentata nel disegno in consultazione ha seguito in linea di principio il programma di provvedimenti, illustrato ad esempio nei rapporti sull'agricoltura (Settimo rapporto sull'agricoltura, n. 212: miglioramento delle basi di produzione; garanzia di prezzo e di smercio mediante provvedimenti al confine e in Svizzera, supplementi diretti sul reddito)30'. Con l'accettazione del nuovo articolo costituzionale 31octies la situazione è cambiata radicalmente. I compiti e i principali provvedimenti sono ora sanciti dalla Costituzione. La struttura della nuova legge sull'agricoltura si fonda quindi su questa nuova base costituzionale. In linea di principio sono tuttavia mantenuti i tre gruppi di provvedimenti già esistenti: > Paesi appartenenti al gruppo di CAIRNS: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Figi, Filippine, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Thailandia, Ungheria e Uruguay.
1 Condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio allo scopo
di mantenere una produzione sostenibile e conforme al mercato, mediante la quale l'agricoltura possa fornire il suo contributo essenziale all'adempimento dei compiti sanciti nelle lettere a-c dell'articolo 3locties capoverso 1 della Costituzione federale (titolo secondo). 2. Pagamenti diretti per indennizzare le prestazioni a favore dell'economia generale ai sensi dell'articolo 31octies capoverso 1 della Costituzione federale, qualora il ricavo delle vendite non sia sufficiente (titolo terzo), compresa la misura sociale collaterale (titolo quarto). 3. Miglioramento delle basi di produzione per sostenere l'agricoltura nei suoi sforzi volti a fornire le prestazioni di produzione e d'interesse generale in modo sostenibile e razionale: aiuti all'investimento (titolo quinto), ricerca, formazione professionale, selezione delle piante e allevamento di animali (titolo sesto), prescrizioni per prevenire danni provocati da organismi nocivi e sostanze ausiliarie inadeguate (titolo settimo). Il titolo primo contiene i principi per l'applicazione dei provvedimenti. La protezione giuridica, le misure amministrative e le disposizioni penali sono contenute nel titolo ottavo, le disposizioni finali nel titolo nono.
Nuovo testo II disegno posto in consultazione conteneva in parte prescrizioni il cui tenore era stato ripreso da diversi atti legislativi precedenti. Poiché nella consultazione è stata criticata la formulazione non unitaria, il disegno è stato rielaborato tenendo conto di questo aspetto. Sono rimasti pressoché invariati solo gli articoli sulla formazione professionale (in vigore dal 1° gennaio 1994) basati sulla legge sulla formazione professionale (RS 412.10). Per quanto concerne le disposizioni provenienti dal pacchetto agrario 199531) concernenti la designazione dei prodotti, le sostanze ausiliare dell'agricoltura e la protezione dei vegetali, come pure il controllo del commercio vinicolo, il disegno riprende le disposizioni da voi approvate il 21 giugno 1996.
Legge quadro La riforma della politica agricola riduce notevolmente gli interventi dello Stato sul mercato. Ciononostante, anche il disegno di legge sull'agricoltura riflette la difficoltà di recepire nel diritto determinati decorsi economici. I nuovi sviluppi richiedono pronte reazioni. I provvedimenti devono essere concepiti in modo da garantire la necessaria flessibilità. Le disposizioni economiche e la maggior parte delle altre prescrizioni intese a sostenere l'agricoltura devono lasciare al Governo un margine di manovra sufficiente per l'applicazione della legge. Per tale motivo, il disegno ha le caratteristiche di una legge quadro che stabilisce le direttive per l'azione del Governo e dell'Amministrazione. In molti casi si è dovuto scegliere formulazioni potestative e prevedere la delega delle competenze al nostro Collegio o a servizi subordinati. Tuttavia, le vostre Camere avranno ancora la possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulla politica " Messaggio del 27 giugno 1995 concernente il pacchetto agrario 95, FF 1995 IV 589.
agricola in virtù della competenza in materia di preventivo e dei decreti di finanziamento previsti nell'articolo 6.
Struttura del messaggio La parte speciale del messaggio corrisponde ai nove titoli della nuova legge sull'agricoltura. Il commento degli articoli è di regola preceduto da un'illustrazione del contesto (compendio, impostazione).
21 Titolo primo: Principi generali 211 Compendio II titolo primo del disegno contiene principi generali, validi per l'applicazione di tutti i provvedimenti. L'articolo 1 riprende dalla Costituzione federale, quale scopo della legge, il mandato impartito alla Confederazione di promuovere l'agricoltura affinchè svolga i propri compiti multifunzionali (art. 31octies cpv. 1 e 3 Cosi.). L'articolo 2 descrive gli strumenti a disposizione della Confederazione e l'articolo 3 disciplina il campo d'applicazione con una definizione legale dell'agricoltura. L'articolo 4 stabilisce di tenere particolarmente conto delle difficili condizioni di produzione, in particolare nelle regioni di montagna e collinari. L'articolo 5 contiene i principi concernenti la politica dei redditi e l'articolo 6 i principi di finanziamento.
212 Commento del testo di legge 212.1 Articolo 1: Scopo Adempimento dei compiti Conformemente al mandato costituzionale, la Confederazione deve promuovere l'agricoltura affinchè svolga i propri compiti multifunzionali (art. 31oclics cpv. 3 Cost.). Si tratta in particolare dei compiti stabiliti dall'articolo 31octics capoverso 1 Cost. (cfr. al riguardo il commento nel n. 61) per l'adempimento dei quali l'agricoltura deve fornire un contributo essenziale: a. Approvvigionamento della popolazione garantito È assicurato dalla produzione di derrate alimentari e di materie prime e segnatamente dalla conservazione della capacità di produzione, in particolare nella campicoltura. La produzione richiede possibilità di smercio e pertanto il mantenimento di quote di mercato. Anche la particolare protezione delle superfici di avvicendamento, prevista dall'ordinanza sulla pianificazione del territorio (RS 700. J), serve a garantire un approvvigionamento sicuro. b. Salvaguardia delle basi esistenziali naturali Mediante una gestione globale, il suolo agricolo viene conservato come potenziale di produzione di derrate alimentari. Il paesaggio rurale aperto offre uno spazio vitale per le piante e gli animali selvatici che non vivono nelle foreste. Le superfici coltivate in modo estensivo sono indispensabili
per una flora e una fauna particolarmente ricche di specie. Le superfici a maggese offrono generalmente uno spazio vitale solo temporaneo, dal momento che nelle nostre condizioni vengono normalmente ricoperte da foreste. Il paesaggio rurale costituito dall'agricoltura caratterizza l'immagine tradizionale della Svizzera nel Giura, nell'Altipiano e sulle Alpi. e. Occupazione decentralizzata del territorio Oltre ad un paesaggio aperto, essa richiede una struttura contadina. Non è sufficiente offrire posti di lavoro, ma occorre che i contadini e le loro famiglie vivano decentralizzati nelle regioni rurali. I provvedimenti devono quindi orientarsi verso: 1. la conservazione della produzione (titolo secondo: condizioni quadro per la produzione e lo smercio); 2. la gestione delle superfici, garantita mediante la produzione e in particolare mediante pagamenti diretti legati alla superficie (titolo terzo); 3. la struttura contadina, garantita da limitazioni e oneri in una serie di misure (cfr. n. 132.11).
Ecologicamente sostenibile e concorrenziale Le condizioni ecologiche per i pagamenti diretti, in particolare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 67), favoriscono una produzione sostenibile. Affinchè questa rimanga concorrenziale, la Confederazione deve limitarsi, nella misura del possibile, a strumenti conformi al mercato se intende istituire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio (cfr. n. 114.2).
Obbligo di efficienza La Confederazione deve provvedere affinchè l'agricoltura fornisca in modo efficiente sia la prestazione di produzione sia le prestazioni a favore dell'economia generale per mantenere al minimo il fabbisogno di pagamenti diretti (cfr. n. 112.2). Ne risultano le seguenti conseguenze:
l'interesse pubblico richiede che l'agricoltura consegua un elevato ricavo con la vendita dei suoi prodotti (provvedimenti del titolo secondo);
l'interesse pubblico esige inoltre che le prestazioni fornite sul mercato e quelle d'interesse generale siano convenienti dal profilo dei prezzi (provvedimenti dei titoli quinto, sesto e settimo).
212.2 Articolo 2: Provvedimenti della Confederazione
Gli strumenti di politica agricola si compongono di sei gruppi di provvedimenti conformemente alle lettere a-f del capoverso 1. Questi corrispondono a loro volta ai titoli secondo-settimo della legge, che contengono disposizioni materiali. Secondo il programma di provvedimenti descritto nel numero 202 sono riuniti in:
1. provvedimenti volti a conservare la produzione e a conseguire il massimo ricavo di mercato per i prodotti (lett. a); 2. indennizzo delle prestazioni a favore dell'economia generale (lett. b), compresa la misura sociale collaterale (lett. e); 3. miglioramento delle basi di produzione, in particolare per ridurre i costi (lett. d-f). Dal compendio risulta che prevale il sostegno finanziario per quanto concerne il numero e l'importanza dei provvedimenti. La nuova legge sull'agricoltura rappresenta in primo luogo una legge di gestione delle prestazioni. Contiene solo poche prescrizioni che riguardano direttamente i singoli cittadini.
Misure di solidarietà come condizione II capoverso 2 richiede misure di solidarietà ragionevoli come condizione per tutti i provvedimenti. Questa esigenza deriva dal principio della sussidiarietà come principio di gestione. Per promuovere le aziende contadine, le misure di solidarietà sono richieste specificatamente nell'articolo 31octies capoverso 2 Cosi., anche se non possono essere presupposte nella stessa misura per tutti i provvedimenti. La loro importanza è particolarmente significativa quando entra in gioco la discrezione nella valutazione dei singoli provvedimenti:
nei settori della qualità, della promozione dello smercio e dell'adeguamento dell'offerta al mercato si richiede che le organizzazioni di categoria prendano misure di solidarietà prima che la Confederazione emani regolamentazioni sussidiarie;
prima che la Confederazione fornisca un sostegno finanziario alla promozione dello smercio o ai provvedimenti di sgravio del mercato si chiede che gli interessati stessi forniscano un importante contributo finanziario;
per quanto concerne gli aiuti agli investimenti, il sostegno statale coprirà come sempre solo una parte dei costi globali d'investimento;
l'aiuto per la conduzione aziendale è ottenibile solo se una famiglia di contadini si trova in difficoltà finanziarie senza colpa propria. Le misure di solidarietà hanno un'importanza fondamentale nella politica dei redditi. Solo in caso di buon rendimento del lavoro e del capitale ci si può attendere un reddito comparabile ai sensi dell'articolo 5.
212.3 Articolo 3: Campo d'applicazione
II diritto in vigore non contiene una definizione legale dell'agricoltura. Nel corso della consultazione molti hanno criticato questa lacuna, che dovrebbe ora essere colmata. La revisione della base costituzionale offre alle vostre Camere l'opportunità di reinterpretare la nozione di agricoltura, conformemente alle attuali esigenze.
Modello fondato sui prodotti In linea di principio, l'agricoltura è definita come un'attività economica che si distingue da altre attività grazie ai suoi prodotti. I prodotti agricoli sono costituiti da derrate alimentari e materie prime vegetali e animali. Il processo di fon-
Compendio 1 Programma di provvedimenti Condizioni quadro favorevoli Indennizzo delle prestazioni Miglioramento delle basi di per lo smercio dei prodotti a favore dell'economia generale, produzione, riduzione dei costi misura sociale collaterale
Sostegno finanziario Promozione dello smercio Pagamenti diretti generali: Aiuti all'investimento per in Svizzera e all'estero - pagamenti diretti com- migliorare le strutture (marketing, PR) plementari - contributi a fondo perso Provvedimenti per sgra- - contributi per gli ani- - crediti d'investimento vare il mercato (es. imma- mali da reddito che si gazzinamento) nutrono di foraggi Stazioni di ricerche Sostegno dell'esportazione grezzi (es. animali da reddito e - contributi ai costi ai de- Contributi per la formad'allevamento) tentori di animali zione professionale e la Sostegno del prezzo del - contributi di pendenza consulenza latte:
supplemento per il latte trasformato in formaggio
riduzione del prezzo del burro
Contributi per la produ- Pagamenti diretti per pre- Promozione della selezione zione e la valorizzazione: stazioni ecologiche parti- delle piante e dell'alleva-
zucchero colari: mento di animali
semi oleosi - contributi ecologici
patate - contributi d'estivazione
frutta
materie prime rinnova- Aiuti per la conduzione bili aziendale
Prescrizioni e prestazioni della Confederazione Disciplinamenti sussidiari Oneri vincolati ai paga- Esigenze minime di formanei settori: qualità, pro- menti e corrispondenti alle zione professionale mozione dello smercio, diverse finalità adeguamento di produzione e offerta al mercato (organizzazioni di categoria) Designazione di prodotti Esigenze nei confronti delle speciali organizzazioni d'insemina- Dazi e contingenti doganali zione Vigilanza sui prezzi per Prescrizioni sulla messa in favorire la trasparenza sul commercio di piante vive e mercato di sostanze ausiliarie Contingentamento lattiere Valutazione neutrale della qualità nei macelli Controllo del commercio vinicolo
damentale importanza per l'agricoltura è la produzione di sostanza organica, favorita dalla fotosintesi con la luce del giorno. Anche la detenzione di animali si basa su questo stesso procedimento, dal momento che quasi tutto il mangime animale è direttamente o indirettamente di origine vegetale. La vendita dei prodotti propri dell'azienda è un diritto dell'agricoltore mentre la loro trasformazione all'interno dell'azienda rientra nell'ambito dell'agricoltura, comprese le trasformazioni che richiedono molte risorse prima di approdare al consumo, come la torchiatura del vino, la produzione di latticini e la macellazione di animali. Anche la detenzione di cavalli sportivi con una base foraggiera propria può, per principio, essere considerata un'attività agricola (valorizzazione di prodotti della fattoria, in particolare di foraggi per equini). È fatta salva la possibilità di delimitarle rispetto a forme di gestione artigianale, come la detenzione di cavalli in pensione con base foraggiera esterna all'azienda, prevista nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio. La definizione di agricoltura, intesa come settore economico e come oggetto di provvedimenti di politica agricola, deve essere considerata indipendentemente dalla struttura agricola, che riguarda il numero e la grandezza delle aziende 32'. Il promovimento mirato delle aziende contadine è basato su provvedimenti che riguardano direttamente le aziende agricole come i pagamenti diretti o gli aiuti agli investimenti per migliorie strutturali. Criteri adeguati consentono di escludere le aziende non contadine dai diversi provvedimenti (cfr. n. 132.1), ma ciò non è possibile nel caso di provvedimenti legati ai prodotti come la protezione al confine o lo sgravio del mercato.
Salvaguardia del paesaggio come attività agricola La maggior parte delle superfici di compensazione ecologica fornisce un prodotto che, pur essendo limitato e qualitativamente inferiore, può tuttavia essere utilizzato. Questo vale in particolare per i prati magri e la maggior parte dei terreni da strame, le siepi e i boschetti campestri (legna da ardere). I terreni che a lungo termine non danno alcun prodotto per principio non sono considerati superfici agricole utili. La cura di queste superfici può tuttavia essere parificata a un'attività agricola.
Inclusione della pesca Conformemente all'articolo 38 capoverso 1 del Trattato CE, sono considerati prodotti agricoli i prodotti del suolo, dell'allevamento di bestiame e della pesca. Secondo la definizione attuale del concetto di agricoltura nella Costituzione federale, la pesca non vi è inclusa. Ciò nonostante, alcuni provvedimenti previsti nella legge sull'agricoltura sono applicabili anche in questo settore. La pesca professionale sui laghi soggiace in particolare a una concorrenza internazionale molto forte. Tra le 200-300 aziende che ancora rimangono, numerose di esse dovranno affrontare notevoli investimenti per adeguare i loro locali di trasformazione e di vendita alle nuove prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Senza sostegno, l'esistenza stessa del settore è minacciata. Mader Luzius, La notion d'agriculture en droit suisse: un faux problème, Blätter für Agrarrecht 1987 (p. 132 segg.).
Nei limiti degli accordi dell'OMC, per i pescatori professionali occorre prevedere i seguenti provvedimenti di sostegno: 1. provvedimenti concernenti la qualità e la promozione dello smercio, come pure la designazione dei prodotti, nel numero 1 del titolo secondo della legge, in particolare il sostegno finanziario della promozione dello smercio conformemente all'articolo 11; 2. crediti d'investimento per l'ampliamento dei locali di trasformazione e di vendita secondo il capitolo 3 del titolo quinto. Le disposizioni concernenti le sostanze ausiliarie dell'agricoltura, contenute nel capitolo 2 del titolo settimo, devono essere osservate per quanto concerne il mangime utilizzato nella pescicoltura. Non sono invece previsti pagamenti diretti ai pescatori. La loro formazione professionale continuerà ad essere retta dalla legge sulla formazione professionale (RS 412.10) e rimarrà di competenza dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Di conseguenza, il campo d'applicazione materiale della legge sull'agricoltura per quanto concerne la pesca si limita al capitolo 1 del titolo secondo, al titolo quinto e al capitolo 2 del titolo settimo. L'amministrazione al confine delle importazioni di pesci e di prodotti a base di pesce non è prevista e non è nemmeno possibile. I dazi doganali ancora applicabili sono stati consolidati in seno all'OMC e non possono essere aumentati.
Orticoltura Nel diritto fondiario rurale e nella legge sulla pianificazione del territorio l'orticoltura produttrice è spesso menzionata con l'agricoltura, anche se come ramo economico separato (art. 16 LPT e art. 7 cpv. 2 LDFR). Già in precedenza, il contingentamento dei fiori recisi era basato sull'articolo 23 LAgr. Il disegno di legge prevede i seguenti provvedimenti: 1. qualità e promozione dello smercio nonché designazione dei prodotti secondo il capitolo 1 del titolo secondo. L'integrazione dell'orticoltura produttrice nell'agricoltura è particolarmente vantaggiosa quando bisogna realizzare progetti globali, ad esempio esposizioni all'estero; 2. il contingente doganale per i fiori recisi e la sua ripartizione (art. 13 OIVFF 33)). Al contrario, non si prevede, e non sarebbe nemmeno possibile, un'amministrazione più estesa delle importazioni orticole o un qualsivoglia ampliamento della protezione al confine. Dal momento che i dazi doganali ancora applicabili sono stati consolidati in seno all'OMC, non possono essere aumentati; 3. ricerca e selezione nel settore delle piante ornamentali, in particolare nella Stazione federale di ricerche di Wädenswil. La formazione professionale continuerà ad essere basata sulla legge sulla formazione professionale (LFP, RS 412.10) e rimane di competenza dell'UFIAML; 4. disposizioni sulla protezione dei vegetali e sulle sostanze ausiliarie dell'agricoltura. 33) Ordinanza del 17 maggio 1995 sull'importazione di verdura, frutta fresche e fiori recisi (OIVFF; RS 916.121.10; RU 1995 2017).
Il campo d'applicazione materiale si limita quindi al capitolo 1 del titolo secondo, come pure ai titoli sesto e settimo.
Altri settori economici Sebbene questo aspetto non sia espressamente menzionato, come è invece il caso nel diritto in vigore (art. 1 LAgr), la nuova legge si applica anche ad altri settori economici, qualora siano interessati dalle disposizioni in essa contenute. L'inclusione di altri settori economici, ad esempio dei settori a valle della produzione agricola, diventa tuttavia meno importante con la riduzione degli interventi statali sul mercato.
212.4 Articolo 4: Difficili condizioni di produzione e di vita
Provvedimenti differenziati secondo le zone Come sinora, nell'applicazione della legge sull'agricoltura occorre tenere particolarmente conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, specialmente nelle regioni di montagna e collinari. L'agricoltura in queste regioni è molto importante per il paesaggio e il turismo e difficilmente potrebbe sussistere senza un sostegno mirato. Oggi le difficoltà di produzione sono compensate soprattutto mediante pagamenti diretti particolari. Diversi provvedimenti di politica agricola non riguardano soltanto la regione di montagna. Oltre alle zone di montagna e alla zona prealpina collinare sono state istituite altre zone (ad es. zone intermedie). Queste delimitazioni si utilizzano anche per l'applicazione di altri provvedimenti (assegni familiari nell'agricoltura, RS 836.1; tariffe indigene ecc.).
Delimitazione delle zone Per un'applicazione differenziata dei provvedimenti, la superficie agricola è suddivisa in zone. Essa comprende la superficie agricola utile (nel senso stretto del termine) e la zona d'estivazione. La base per la delimitazione e la suddivisione in zone è data dal catasto della produzione (cpv. 2), che stabilisce dal profilo cartografico e mediante elenchi delle aziende la suddivisione in zone della superficie agricola utile. La zona d'estivazione è documentata su carte. La tenuta del catasto, sinora di competenza della Confederazione e comprendente attualmente solo la delimitazione e la suddivisione della superficie agricola utile in zone secondo le difficoltà di produzione, sarà d'ora in poi affidata direttamente all'UFAG. Analogamente, la competenza di delimitare la zona d'estivazione passerà dai Cantoni all'UFAG. Dal momento che un solo servizio amministrativo sarà responsabile di questi due compiti, la procedura sarà uniformata e semplificata. Questa soluzione è particolarmente importante perché la superficie agricola utile e la zona d'estivazione hanno un limite comune e la delimitazione può influenzare in modo sostanziale l'importo dei pagamenti diretti. Il nostro Collegio stabilisce i criteri sia per la delimitazione della superficie agricola utile sia per la delimitazione della zona d'estivazione. Definisce inoltre i criteri applicabili alla suddivisione in zone della superficie agricola utile (cpv. 3). Per la delimitazione di quest'ultima nella regione di montagna e per la suddivisione in zone si considerano attualmente, oltre alle condizioni naturali e alle
possibilità di sfruttamento (ad es. condizioni climatiche e configurazione del terreno), anche altre circostanze determinanti per le condizioni di vita (situazione del traffico).
212.5 Articolo 5: Reddito
Con il nuovo articolo 31octies capoverso 1 Cosi., l'agricoltura si vede attribuire compiti che vanno al di là della semplice produzione di derrate alimentari. Versando pagamenti diretti, la Confederazione vigila affinchè le prestazioni fornite siano retribuite in modo adeguato (art. 31octles cpv. 3 lett. a Cost.). In caso di reddito insufficiente, v'è da attendersi che le prestazioni a favore dell'economia generale richieste dalla società non siano più fornite o lo siano soltanto in misura insufficiente. È quindi importante garantire un reddito comparabile per poter raggiungere gli obiettivi della politica agricola. L'articolo 5 stabilisce l'obiettivo secondo cui le aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia devono conseguire un reddito comparabile. Come strumento di controllo è previsto un confronto dei redditi con cui si dovrebbe garantire che il reddito agricolo segua l'evoluzione generale dei redditi. A causa della scarsa mobilità dei fattori di produzione si tende a continuare a gestire per lungo tempo aziende agricole che registrano già perdite dell'attivo. Affinchè le prestazioni richieste possano essere garantite durevolmente, le aziende efficienti devono tuttavia poter conseguire un reddito che consenta loro di effettuare gli investimenti necessari per mantenersi in attivo e favorire ulteriori sviluppi. Solo a questa condizione la politica agricola è sostenibile anche economicamente. Il confronto dei redditi indica indirettamente se l'adempimento dei compiti è in pericolo e in che misura. In questo senso garantisce che non si reagisca solo quando è visibile ed evidente per tutti che le prestazioni a favore dell'economia generale non sono più fornite e forse quando le strutture necessarie per fornire tali prestazioni sono andate irrimediabilmente perse. Come ulteriore strumento di controllo continuerà ad essere utilizzato il calcolo settoriale del reddito. Capoverso 1 Confronto dei redditi Calcolo settoriale del reddito Questo metodo settoriale di calcolo si basa sulla quota di tutta l'agricoltura al prodotto interno lordo 34'. L'evoluzione del reddito globale del settore consente di trarre, almeno a breve termine, una conclusione relativa all'evoluzione del reddito conseguito dalle singole aziende. Essa dipende meno dalle decisioni
degli agricoltori in materia di politica strutturale che non dal confronto dei redditi per azienda. Confronto dei redditi per azienda Secondo il capoverso 1, le aziende redditizie dovrebbero conseguire un reddito comparabile a quello della popolazione attiva negli altri settori non agricoli. Unione svizzera dei contadini: Die landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Schweiz der Jahre 1987-1994, Brugg 1995.
Per verificare questo fatto, si confronta il guadagno medio del lavoro conseguito nelle aziende che adempiono i criteri di sostenibilità e di redditività economica con il reddito medio raggiunto dalla popolazione attiva non agricola. Il confronto dei redditi fondato sull'articolo 29 della LAgr in vigore ha perso ogni riferimento alla realtà. Già da anni non è più possibile colmare lo scarto esistente tra il reddito agricolo e i redditi non agricoli mediante l'adeguamento annuale dei provvedimenti di politica agricola. In futuro, gli interventi dello Stato non avranno come obiettivo di coprire i costi di produzione ma di permettere il più elevato valore aggiunto possibile (art. 7). Il confronto dei redditi servirà in primo luogo a determinare il fabbisogno di pagamenti diretti. Questi saranno valutati secondo l'evoluzione della situazione a lungo termine. I pagamenti diretti devono fornire agli agricoltori un utile di base sul quale essi possano fondare la loro attività imprenditoriale. I correttivi a breve termine pregiudicano l'effetto della strategia che mira a far dipendere direttamente il reddito agricolo dai ricavi conseguiti sul mercato affinchè gli agricoltori abbiano interesse a fornire una buona prestazione (cfr. n. 113). Per tale motivo la formulazione nel capoverso 2 è restrittiva e questa disposizione dovrebbe essere applicata solo in casi eccezionali. Il confronto dei redditi non vuole paragonare i livelli di vita in termini assoluti, dal momento che i vantaggi e gli inconvenienti dell'attività lucrativa e della vita nel mondo rurale, da un lato, e al di fuori dell'agricoltura, dall'altro, non possono essere definiti e quantificati in modo oggettivo. Anche per questo motivo non è quindi necessario che i due redditi siano sempre e in ogni momento allo stesso livello ma occorre garantire che l'evoluzione a medio termine non diverga. Aziende con una gestione ecologicamente sostenibile Come base per determinare il reddito agricolo si utilizzano i risultati della valutazione centrale dei dati contabili della Stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia rurali (FAT). Per il calcolo del reddito entrano in considerazione solo le aziende caratterizzate da una gestione sostenibile che soddisfano le esigenze di tecnica contabile. Concretamente ciò significa che per la
statistica si considerano le aziende che ricevono pagamenti diretti generali e hanno fornito di conseguenza la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 67. Aziende con una gestione redditizia La seconda condizione per un reddito comparabile è data da prestazioni efficienti. Conformemente al Settimo rapporto sull'agricoltura, l'attuazione di provvedimenti di politica agricola deve indirizzarsi verso aziende gestite razionalmente, di dimensioni corrispondenti alle moderne possibilità tecniche ed in grado di evolvere con esse 35'. Con le attuali possibilità tecniche una famiglia di contadini può fornire prestazioni molto elevate sia per quanto riguarda i quantitativi prodotti sia per la gestione di superfici o di effettivi di bestiame. Se consideriamo, come avviene all'estero, le aziende completamente razionaliz- 35)FF 1992 II 431, n. 343, conclusioni.
zate come misura dell'efficienza, il confronto dei redditi dovrebbe essere effettuato sulla base di calcoli modello. Al riguardo sarebbero necessarie molte supposizioni di carattere arbitrario ma, soprattutto, una procedura del genere non terrebbe conto delle strutture svizzere. Si prevede quindi di continuare a considerare i rilevamenti contabili per determinare la situazione dei redditi agricoli. Nel confronto occorre tuttavia considerare solo le aziende con uno sfruttamento favorevole del lavoro e del capitale. Per il confronto dei redditi in futuro bisogna quindi operare una selezione delle aziende che tengono una contabilità e che presentano buoni risultati. È possibile anche nelle piccole aziende utilizzare in modo ottimale le capacità di lavoro e il capitale. Anche se il capoazienda ricava un reddito accessorio da un'attività parziale svolta al di fuori dell'azienda, l'azienda può tuttavia essere presa in considerazione per il confronto dei redditi. In tal caso si terrà però conto soltanto del reddito agricolo per quanto concerne i fattori «lavoro» e «capitale» investiti nell'agricoltura.
Reddito di riferimento Le nuove rilevazioni dell'UFIAML concernenti la struttura salariale forniscono i dati di base relativi al reddito di riferimento extra-agricolo che corrisponde alla media dei redditi del lavoro conseguiti dal resto della popolazione attiva. Non è quindi più necessario applicare i coefficienti di ponderazione che rendevano complicato il calcolo. Il nuovo valore di riferimento è semplice e comprensibile per chiunque. La statistica dei salari raggruppa i redditi in diversi livelli di qualificazione, che vanno dalle attività semplici sino ai compiti qualificati dei quadri. Nella gestione di un'azienda agricola si trovano attività a tutti i livelli. Il reddito medio conseguito dal resto della popolazione attiva è quindi una buon termine di confronto.
Reddito comparabile dell'agricoltura Le aziende che presentano uno sfruttamento favorevole del lavoro e del capitale dovrebbero poter conseguire un reddito comparabile. Esse sono la dimostrazione di come condizioni quadro statali, unitamente a provvedimenti di sostegno che si ripercuotono direttamente sul reddito, consentano di tenere il passo con il resto della popolazione per quanto riguarda i redditi. Contemporaneamente, molte aziende con uno sfruttamento meno buono dei fattori di produzione e con minori prestazioni, e di riflesso un reddito inferiore, potranno continuare ad esistere (cfr. n. 132.2). L'indennizzo adeguato delle prestazioni conformemente all'articolo 31octies capoverso 3 lettera a Cost. è garantito se le condizioni quadro sono strutturate in modo che le aziende efficienti possano raggiungere un reddito comparabile. Sulla base delle rilevazioni contabili si può dimostrare che nel 1994 una parte considerevole delle aziende ha conseguito un reddito comparabile. Nel 1995 il reddito agricolo è nuovamente diminuito a causa del crollo dei prezzi della carne ma ci si può attendere che il numero delle aziende con un reddito comparabile rimanga significativo. Il piano finanziario e la valutazione delle ripercussioni della riforma nel numero 3 del messaggio partono dal presupposto che questa parte si manterrà nei prossimi anni. Fintanto che il numero di aziende
pilota che tengono una contabilità e conseguono un reddito comparabile rimarrà importante, le condizioni quadro risponderanno alle esigenze fissate nel capoverso 1.
Valutazone regionale Si prevede di effettuare una valutazione dei redditi a livello regionale. Questa procedura ha senso perché la popolazione contadina valuta il proprio reddito in primo luogo in rapporto alle condizioni vigenti nella sua regione. Per un confronto regionale dei redditi possono essere considerate le zone stabilite dal catasto della produzione agricola, che raggruppa diverse zone secondo regioni. Un confronto di questo tipo implica una valutazione regionale delle rilevazioni inerenti alla struttura salariale.
Pianificazione a medio termine II confronto dei redditi stabilito dal capoverso 1 è strettamente correlato all'articolo 6. Il limite di spesa ivi sancito serve in primo luogo a pianificare a medio termine i provvedimenti di politica agricola. La dotazione finanziaria per i principali provvedimenti della Confederazione non deve più essere stabilita di anno in anno ma per quattro anni al massimo. In tal modo aumentano la prevedibilità e la sicurezza per l'agricoltura. D'altro lato, le condizioni quadro finanziarie per l'agricoltura sono stabilite per un certo periodo e il margine di manovra per una ridefinizione continua dei dettagli è limitato. Il confronto dei redditi è un importante strumento di pianificazione del fabbisogno di mezzi finanziari a medio termine.
Capoverso 2 Provvedimenti di durata limitata Conformemente all'articolo 6, la maggior parte dei mezzi finanziari deve essere stabilita per quattro anni al massimo. Occorre tuttavia mantenere la possibilità di reagire a situazioni impreviste. In tal modo il capoverso 2 permette di replicare in fretta a situazioni straordinarie, quali il crollo del mercato a seguito di epidemie o di altri avvenimenti. I provvedimenti devono essere di durata limitata e possono essere finanziati, se necessario, con crediti aggiuntivi. Affinchè sia garantita la flessibilità, nell'articolo 6 occorre escludere dal limite di spesa i provvedimenti che possono essere impiegati a breve termine per sostenere il reddito, tra cui in particolare i provvedimenti per sgravare il mercato.
Capoverso 3 Considerazione di altri settori dell'economia e delle finanze federali Nel confronto dei redditi occorre considerare gli altri settori dell'economia, come pure la situazione economica del resto della popolazione e l'andamento delle finanze federali. Anche questa esigenza, come quella concernente le misure di solidarietà conformemente all'articolo 2 capoverso 2, parte dal presupposto che dall'agricoltura si possano pretendere prestazioni efficienti. Il confronto dei redditi da solo non basta tuttavia per determinare con affidabilità se la produttività delle aziende evolve in modo adeguato. Occorre effettuare un controllo sulla base di dati settoriali globali. Fondamentale a questo riguardo
è il conto globale dell'agricoltura 36. Questo strumento supplementare consente di confrontare meglio l'evoluzione economica globale con quella agricola e facilita, in particolare, l'inclusione dell'evoluzione della produttività nella valutazione del reddito.
212.6 Articolo 6: Limite di spesa
Con il trasferimento dei mezzi finanziari dal sostegno vincolato ai prodotti ai pagamenti diretti, le spese della Confederazione destinate all'agricoltura hanno acquisito una notevole importanza. Fissando un limite di spesa per un massimo di quattro anni nei principali settori di compiti, l'agricoltura potrà beneficiare di condizioni quadro statali più stabili, rispondendo in tal modo ad un imperativo istituzionale. Questo modo di procedere da seguito anche a un postulato accolto dal Consiglio nazionale in cui si chiede di pianificare le uscite complessive della Confederazione su un periodo di dieci anni 37'. Per tale motivo e in considerazione dell'entità finanziaria delle spese per l'agricoltura proponiamo di utilizzare maggiormente lo strumento del limite di spesa. Esso è già stato applicato con successo per quanto concerne i contributi ai detentori di bestiame nella regione di montagna e i contributi per la gestione agricola. Il limite di spesa rappresenta l'importo massimo dei crediti di pagamento previsti per determinati compiti, stabilito dall'Assemblea federale per diversi anni. I crediti di pagamento sono approvati annualmente nell'ambito del preventivo. Sono previsti limiti di spesa per i principali settori di compiti della Confederazione, fra cui:
il sostegno della promozione dello smercio (art. 11: promozione dello smercio);
la valorizzazione del latte (art. 36: supplemento per il latte trasformato in formaggio, art. 37: aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena, art. 38: aiuti all'esportazione);
il conto dello zucchero (art. 52);
gli altri provvedimenti nella produzione vegetale (art. 53: semi oleosi, art. 54: patate; art. 55: frutta, art. 56: materie prime rinnovabili, art. 57: altre colture);
i pagamenti diretti (art. 68: pagamenti diretti complementari, art. 69: contributi per la tenuta di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, art. 70: contributi alle spese, art. 71: contributi di pendenza, art. 72: contributi a fini ecologici, art. 73: contributi d'estivazione);
i provvedimenti volti a migliorare le strutture (art. 90: contributi e art. 102: crediti d'investimento);
la promozione della selezione delle piante e dell'allevamento di animali (art. 138: selezione delle piante, art. 140: allevamento di animali). 36) Unione svizzera dei contadini: Landwirtschaftliche Gesamtrechnung der Schweiz,
Brugg, annuali. Postulato 94.3281, gruppo AdI/PEV, Passaggio dalle garanzie di prezzo e di smercio ai pagamenti diretti.
Sulla base del conto di Stato 1995, oltre l'80 per cento delle spese sarebbero gestite mediante il limite di spesa. Affinchè la Confederazione possa disporre degli strumenti per poter reagire a breve termine ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2, i mezzi devono continuare ad essere fissati annualmente nell'ambito dell'ordinaria procedura di preventivo, soprattutto per i seguenti provvedimenti efficaci a breve termine: sgravio del mercato (art. 12), sostegno dell'esportazione (art. 23), aiuti per la conduzione aziendale (art. 75). La Confederazione può fissare i mezzi finanziari per diversi anni a condizione che i mercati si siano stabilizzati con il nuovo ordinamento. Poiché all'inizio del periodo transitorio non si possono escludere turbolenze, non dobbiamo limitare il nostro spazio di manovra. I mezzi finanziari volti a promuovere l'agricoltura devono quindi essere fissati mediante il limite di spesa solo per il 2000-2003. Il relativo messaggio è previsto per il 1998 (cfr. n. 131.2).
22 Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio 221 Principio 221.1 Struttura In questo titolo sono riassunte le condizioni quadro della Confederazione per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli. Il primo capitolo contiene le disposizioni economiche che si riferiscono all'agricoltura in generale e non specificatamente ai prodotti. Lo scopo è di raggiungere gli obiettivi auspicati, nella misura del possibile, mediante queste disposizioni riguardanti tutti i prodotti. Le regolamentazioni specifiche dei prodotti sono necessarie quando le disposizioni economiche generali non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi. Le barbabietole e i semi oleosi non sarebbero coltivati, ad esempio, senza un sostegno mirato, dal momento che i prezzi d'importazione sono troppo bassi a causa del dazio esiguo. Conformemente alla loro importanza economica, le disposizioni sull'economia lattiera precedono (nel cap. 2) quelle sull'economia animale (cap. 3), sulla produzione vegetale (cap. 4) e sull'economia viticola (cap. 5).
221.2 Commento dell'articolo 7 Le disposizioni del titolo secondo costituiscono la base che consente all'agricoltura svizzera di conseguire complessivamente, per quanto riguarda qualità e prezzo, un ricavo quanto più elevato possibile dalla vendita dei suoi prodotti sui mercati nazionale ed estero. Nonostante una maggiore apertura delle frontiere e con condizioni concorrenziali più difficili la parte più consistente del reddito deve provenire dalla produzione. Quest'obiettivo è nell'interesse pubblico, poiché in tal modo è possibile contenere i pagamenti diretti. L'articolo 7 vale quindi come direttiva per tutti i provvedimenti federali del titolo secondo. Nel titolo secondo si intende conseguire un elevato valore ag-
giunto mediante ricavi elevati, mentre i provvedimenti dei titoli da quarto a sesto contribuiscono a ridurre i costi. Il principio di cui all'articolo 7 non considera solo il prezzo elevato ma anche un rapporto ottimale tra il quantitativo e il prezzo. Le considerazioni a lungo termine sono anch'esse importanti e per il latte, ad esempio, pongono l'accento sull'obiettivo del mantenimento dei quantitativi. Inoltre, per motivi di approvvigionamento del Paese, è necessario conservare una campicoltura variata e, di conseguenza, sufficienti superfici per l'avvicendamento delle colture. La protezione particolare di queste superfici è data dagli articoli 16-20 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (art. 16-20, RS 701.1).
222 Disposizioni economiche generali 222.1 Compendio I provvedimenti mediante i quali la Confederazione contribuisce a massimizzare il ricavo dalla vendita di prodotti in tutti i settori riguardano in particolare la qualità (art. 9 e 10); la promozione dello smercio (art. 9 e 11), lo sgravio del mercato (art. 9 e 12), le designazioni (art. 13-15); l'importazione (art. 16-22); l'esportazione (art. 23) e la vigilanza sui prezzi (art. 24). Gli articoli sull'importazione e sull'esportazione sono stati elaborati dalle vostre Camere nell'ambito di GATT-Lex 1994. Queste disposizioni sono state riformulate e, in alcuni casi, adeguate.
222.2 Commento del testo di legge 222.21 Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato II principio della sussidiarietà sancito dal nuovo articolo costituzionale 3octies è particolarmente importante per quanto riguarda la qualità, la promozione dello smercio come pure l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato. I provvedimenti in questi settori devono essere presi in primo luogo dalle cerehie direttamente interessate (art. 8). La Confederazione per principio non interviene se gli interessati non hanno preso di propria iniziativa misure di solidarietà. Essa può fornire il suo sostegno in due modi. Dapprima può emanare disposizioni vincolanti per via d'ordinanza nei tre settori menzionati senza che siano impiegati mezzi finanziari a tal fine (art. 9). Devono tuttavia essere soddisfatte diverse condizioni restrittive. In particolare, gli interessati devono aver fatto gli sforzi necessari nell'ambito delle organizzazioni di categoria. Il principio secondo cui le regolamentazioni dello Stato hanno carattere sussidiario si ispira a disposizioni analoghe della legge sull'informazione dei consumatori (RS 944.0) e della legge sulla protezione dell'ambiente (art. 41a RS 814.01). In secondo luogo, la Confederazione può anche sostenere finanziariamente, a titolo sussidiario, i provvedimenti di promozione dello smercio e di sgravio del mercato (art. 11 e 12). Le condizioni di tale sostegno divergono da quelle valide per l'emanazione di prescrizioni per via d'ordinanza e in particolare, non è necessaria l'esistenza di un'organizzazione di categoria.
Articolo 8 Misure di solidarietà Capoverso 1 Nel capoverso 1 sono elencati i tre settori nei quali normalmente la Confederazione non emana prescrizioni. Se i produttori ritengono necessarie determinate regole, devono adottarle loro stessi o, all'occorrenza, nell'ambito dell'organizzazione di categoria. La qualità è il primo settore che dovrebbe essere disciplinato dagli stessi interessati nell'ambito delle misure di solidarietà. La Confederazione stabilisce esigenze minime nella legislazione sulle derrate alimentari per quanto riguarda la qualità dei prodotti (prescrizioni sanitarie e d'igiene), ma se gli interessati intendono applicare norme sanitarie più severe o, ad esempio, introdurre un sistema di garanzia della qualità o norme commerciali, devono assumere direttamente tale impegno. In tal modo, si assicura che essi prendano solo i provvedimenti che non si riferiscono alle esigenze legali e che sono in grado di far valere sul mercato, contribuendo a migliorare il valore aggiunto. La Confederazione emana disposizioni relative alla qualità che vanno oltre la legislazione sulle derrate alimentari solo in casi eccezionali definiti chiaramente (art. 9 e 10). La promozione dello smercio è il secondo settore che, per principio, è di competenza degli interessati. Essa comprende i provvedimenti nel campo della comunicazione, come la pubblicità, la promozione della vendita in senso stretto e le pubbliche relazioni. Il terzo settore riguarda l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato. Dopo la riforma agraria, la Confederazione ridurrà il suo intervento sul mercato; gli obblighi di ritiro e di fornitura saranno soppressi a medio termine. I produttori svolgeranno in tal modo un ruolo più attivo: salvo eccezioni, in futuro dovranno convenire da soli i quantitativi, i prezzi e la qualità con i trasformatori e i commercianti. L'organizzazione di categoria costituisce il foro ideale al riguardo. L'obiettivo primario comune a questi tre livelli è il funzionamento ottimale dei mercati e, da ultimo, la soddisfazione ottimale dei desideri dei consumatori.
Capoverso 2 Un'organizzazione di categoria è un'organizzazione privata che raggruppa i produttori e i trasformatori di un prodotto. Anche i commercianti possono essere rappresentati, se lo desiderano e se gli altri membri non si oppongono. Le varie cerehie professionali possono essere composte di diversi gruppi. Questa struttura intende garantire la rappresentatività dei diversi interessi. Un'organizzazione di categoria ruota nella maggior parte dei casi attorno a un determinato prodotto, ad esempio la carne suina, le patate o una varietà di formaggio. In alcuni casi, i prodotti sono molto simili nelle loro caratteristiche, ragione per cui l'organizzazione di categoria si occupa di un gruppo di prodotti, come nel settore della verdura. Un'organizzazione di categoria può avere come obiettivo di organizzare la produzione e lo smercio di prodotti fabbricati secondo una determinata procedura. Si pensi, ad esempio, ai prodotti delle colture biologiche. Se la produzione e la trasformazione di un prodotto hanno luogo su tutto il territorio nazionale, l'organizzazione di categoria ha carattere nazionale (ad es. cereali panificabili). Al contrario, se la produzione non copre tutto il territorio
svizzero e la trasformazione è limitata a una regione, l'organizzazione di categoria è regionale (ad es. formaggio Appenzeller).
Articolo 9 Prescrizioni di durata limitata Se è soddisfatta una serie di condizioni, il nostro Collegio può sostenere le misure di solidarietà con un'ordinanza di durata limitata. Queste condizioni sono molto restrittive, dal momento che per principio gli interessati sono chiamati a gestire autonomamente la qualità, la promozione dello smercio e l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato. Due condizioni principali devono essere soddisfatte affinchè noi possiamo emanare un'ordinanza:
gli interessati devono far parte di un'organizzazione di categoria, in seno alla quale adottano i provvedimenti necessari;
l'efficacia del provvedimento deciso deve risultare seriamente compromessa dal fatto che una parte del settore non fornisce il suo appoggio o vi si oppone. Il nostro Collegio potrebbe, ad esempio, adottare un'ordinanza che istituisce un sistema di garanzia della qualità della carne se esiste un'organizzazione di categoria nel settore della carne e i suoi sforzi volti a istituire autonomamente tale sistema sono falliti perché una parte degli interessati non intende parteciparvi e di conseguenza il settore non riesce a riconquistare la fiducia dei consumatori svizzeri. Per quanto concerne l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, sarebbe ad esempio possibile che i produttori di frutta si impegnino, in caso di raccolti abbondanti, a destinare una parte del raccolto alla trasformazione industriale o a scaglionare l'immissione sul mercato. Un'ordinanza sarebbe emanata se un determinato numero di produttori non rispettasse questa regolamentazione decisa dall'organizzazione di categoria, impedendo a questo provvedimento di raggiungere l'obiettivo di stabilizzare i prezzi.
Lettere a-c La Confederazione riconosce le misure di solidarietà prese dall'organizzazione di categoria nei tre settori summenzionati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
un'organizzazione di categoria deve avere carattere rappresentativo. Ogni livello (produzione, trasformazione ed eventualmente commercio) deve esservi rappresentato equamente. Ciò significa che il 75 per cento dei trasformatori in rappresentanza del 50 per cento del volume trasformato deve far parte dell'organizzazione di categoria. Il livello dei produttori può a sua volta raggruppare diverse organizzazioni che insieme rappresentano il 75 per cento dei produttori e forniscono il 50 per cento della produzione;
per evitare conflitti d'interesse, l'organizzazione di categoria non può essere attiva nella produzione, nella trasformazione e nel commercio;
le decisioni devono essere prese a grande maggioranza, ad esempio da una maggioranza dei due terzi, ma evidentemente non da una maggioranza che superi di poco il 50 per cento. Altre condizioni potrebbero essere richieste, ad esempio per quanto riguarda la maggioranza richiesta al livello interessato dell'organizzazione di categoria.
Queste condizioni sono di carattere generale e valgono per tutti i settori. Un'organizzazione di categoria per il settore del vino non può basarsi su un disciplinamento uguale a quello della carne suina, sebbene i principi di base siano identici. La formulazione proposta dell'articolo non consente di introdurre contributi obbligatori da parte dei produttori per il finanziamento delle misure prese nei tre settori. Le tasse obbligatorie devono fondarsi su disposizioni legali e una delega al nostro Collegio non è possibile.
Articolo IO Prescrizioni concernenti la qualità In futuro, l'agricoltura svizzera dovrà potersi affermare maggiormente con i suoi prodotti nella concorrenza internazionale. Per tale motivo è indispensabile un'elevata qualità degli stessi. In particolare per quanto concerne l'esportazione dovranno essere soddisfatte prescrizioni che vanno oltre quelle previste dalla legge sulle derrate alimentari. L'articolo 10 ci affida la competenza di emanare, se necessario, prescrizioni pertinenti in materia di qualità, applicabili in primo luogo alla produzione (garanzia di qualità). Possiamo farlo senza che gli interessati si siano raggruppati in un'organizzazione di categoria o abbiano preso provvedimenti adeguati in questo settore. Una regolamentazione relativa alla garanzia e al controllo della qualità è necessaria o può rivelarsi tale soprattutto nei settori caratterizzati da una considerevole quota d'esportazione. Nel settore dell'economia lattiera, una disposizione relativa alla garanzia della qualità è proposta nell'articolo 41. Essa è indispensabile per poter trasporre le disposizioni d'igiene dell'UE (direttiva 92/46 CEE) nel nostro Paese. Solo in questo modo è garantita l'ulteriore esportazione di formaggio svizzero nell'UE. Un ampliamento a titolo preventivo del campo d'applicazione appare opportuno dal momento che TUE potrebbe emanare simili prescrizioni, ad esempio, anche nel settore della carne o dei prodotti vegetali. Per mantenere una certa flessibilità, proponiamo quindi di formulare questa disposizione in modo generale e di integrarla nella sezione 1 delle disposizioni economiche generali.
Artìcolo 11 Promozione dello smercio Obiettivo La Confederazione sostiene già attualmente la promozione dello smercio di importanti prodotti (provvedimenti nel settore delle comunicazioni come pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni). Questo sostegno fa parte degli obiettivi previsti dall'articolo 7. Esso è inoltre necessario per motivi di parità di trattamento. Nei Paesi confinanti, lo Stato favorisce la promozione delle vendite con un sostegno finanziario diretto (ad es. mediante la SOPEXA in Francia) oppure fissa condizioni quadro minime che consentono di fatto misure di solidarietà (ad es. contributi obbligatori dei produttori per la promozione dello smercio in Germania e in Austria destinati a finanziare le rispettive organizzazioni di marketing, CMA e AMA). L'articolo 11 non intende garantire mezzi supplementari per la promozione dello smercio ma fondare il sostegno su una base legale uniforme e, nel contempo, ridefinirlo dal profilo concettuale.
Con l'avanzata dei prodotti sostitutivi e con l'apertura delle frontiere aumenta la pressione concorrenziale per i prodotti agricoli in generale e per i prodotti agricoli indigeni in particolare. Questa pressione deve essere affrontata migliorando in primo luogo la capacità concorrenziale grazie all'allentamento dei disciplinamenti di mercato e rendendo più efficace l'impiego di mezzi per la promozione dello smercio.
Direttive comuni Per realizzare i predetti miglioramenti, la Confederazione sosterrà in futuro solo gli sforzi di promozione dello smercio coordinati sul piano nazionale e internazionale. Il coordinamento è garantito obbligando i potenziali beneficiari di fondi federali ad adottare direttrici comuni sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli svizzeri. I provvedimenti veri e propri devono continuare ad essere attuati in modo decentralizzato. D'ora in poi potranno tuttavia ricevere i mezzi federali solo coloro che si atterranno alle direttive menzionate. Queste ultime si prefiggono di evitare la diffusione di messaggi contraddittori concernenti l'agricoltura svizzera e i suoi prodotti agricoli, ma in nessun caso intendono limitare l'immaginazione e la creatività degli interessati nella comunicazione. La Confederazione può sostenere gli sforzi di promozione dello smercio di organizzazioni nazionali di produttori relative a tutti i gruppi di prodotti, di trasformatori e di commercianti. Il sostegno non è quindi limitato alle organizzazioni di categoria.
Promozione dello smercio a livello regionale La Confederazione dovrebbe inoltre avere la possibilità di sostenere anche le organizzazioni che promuovono lo smercio di specialità regionali. In tal modo fornisce un contributo essenziale allo sviluppo di una politica regionale coordinata (cfr. n. 134.2). A tale scopo occorre trovare sinergie con il programma REGIO PLUS38) nella misura in cui siano possibili e auspicabili. Esso persegue l'obiettivo di aiutare la popolazione che vive nelle regioni rurali a superare le difficoltà legate al mutamento strutturale. È prevista a tal fine una stretta collaborazione dei servizi federali competenti a livello concettuale e amministrativo.
Finanziamento e ripartizione dei mezzi Per il sostegno della promozione dello smercio da parte della Confederazione è messo a disposizione un importo globale ogni quattro anni (art. 6). Il nostro Collegio stabilisce in un'ordinanza i criteri per la ripartizione dei mezzi. Per principio, l'importo a disposizione per i diversi gruppi di prodotti deve basarsi sul loro contributo alla produzione finale dell'agricoltura svizzera, in funzione del potenziale di smercio dei diversi gruppi di prodotti in Svizzera e all'estero. All'interno dei singoli gruppi di prodotti, gli sforzi delle organizzazioni di categoria devono essere sostenuti in misura corrispondente al loro impiego di mezzi finanziari. Una parte dei mezzi a disposizione è riservata al finanziamento di programmi di promozione regionali. 38) Cfr. messaggio del 28 febbraio 1996 sul riorientamento della politica regionale.
L'impiego efficiente dei mezzi della Confederazione è garantito dal fatto che i mezzi servono unicamente per il finanziamento di campagne a titolo sussidiario. I fondi sono quindi impiegati solo laddove vi sono potenziali effettivi e quando i settori e il commercio sono già disposti ad impiegare mezzi propri. Sostegno della promozione dello smercio in Svizzera e all'estero Oltre agli sforzi di promozione all'estero, la Confederazione deve poter continuare a sostenere anche gli sforzi sul mercato interno. Con una riduzione della protezione al confine, anche sul mercato interno la concorrenza è sempre più agguerrita per accaparrarsi i favori dei consumatori; in futuro le diverse organizzazioni estere di marketing rafforzeranno probabilmente le loro attività in Svizzera. Impiegare una parte dei mezzi in Svizzera ha senso anche per motivi di efficienza, dal momento che sul mercato interno bisognerà svolgere campagne informative meno intense e i messaggi passeranno più rapidamente. Anche nell'ambito del concetto di sviluppo sostenibile è ragionevole appoggiare le attività sul mercato indigeno. Delega di compiti federali, attività comuni In una fase successiva la Confederazione deve poter delegare determinati compiti (esame preliminare delle domande, procedura amministrativa di versamento dei contributi federali) a un servizio ancora da designare. Se i responsabili dei provvedimenti di promozione dello smercio decidono, per motivi di efficienza, di svolgere congiuntamente determinati compiti in questo settore, la Confederazione, oltre a sostenere le campagne riferite ai prodotti delle diverse organizzazioni, deve poter dare il suo appoggio anche all'adempimento di questi compiti. I compiti che potrebbero essere svolti congiuntamente sono ad esempio:
il lavoro d'informazione dell'opinione pubblica (per evitare doppioni e messaggi contraddittori);
i provvedimenti nel settore della promozione della vendita come l'istituzione di piattaforme comuni per la presentazione di prodotti in Svizzera e all'estero (fiere);
la pubblicità generale per l'agricoltura svizzera che serva a garantirne l'immagine e non sia riferita a prodotti. Essa costituisce la base per una comunicazione efficace relativa ai prodotti (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni);
ricerca di mercato (per evitare doppioni).
Questi compiti devono essere sostenuti dalla Confederazione secondo gli interessi economici generali o la loro presumibile utilità. Ciò significa, ad esempio, che la pubblicità generale dell'agricoltura svizzera, la cui utilità può difficilmente essere attribuita ai diversi utenti, sarebbe finanziata con una quota maggiore rispetto alla ricerca di mercato, che in buona parte può essere svolta su mandato e le cui spese dovrebbero essere coperte senza aiuti esterni. Articolo 12 Sgravio del mercato Questo articolo istituisce la base per i provvedimenti della Confederazione intesi a sgravare il mercato in difficili situazioni di smercio. In tal modo si in-
tende evitare un crollo dei prezzi che avrebbe ripercussioni sproporzionate sulla situazione dei redditi nell'agricoltura e sarebbe quindi contrario all'interesse pubblico. Come difficile situazione di smercio si può invocare solo un'offerta eccessiva di tipo stagionale o dovuta alle condizioni naturali. Le eccedenze riconducibili a motivi strutturali sono escluse dai predetti provvedimenti di sgravio del mercato. Di conseguenza, i provvedimenti presi sulla base di questa disposizione durano di regola meno di un anno. La Confederazione intende cofinanziare questi provvedimenti soltanto se i Cantoni o le organizzazioni interessate hanno preso le misure di solidarietà che si potevano ragionevolmente pretendere da parte loro. I provvedimenti intesi a sgravare il mercato, in qualità di provvedimenti urgenti, sono necessari proprio in un mercato di stampo liberista. I mercati agrari si caratterizzano per la loro mancanza di elasticità. Già una lieve eccedenza nell'offerta può quindi ripercuotersi molto negativamente sui prezzi e sui redditi. Essa può essere provocata da variazioni stagionali (ad es. nel caso dei vitelli), da fluttuazioni naturali dei raccolti (ad es. per la frutta e le patate) e da scarsità di foraggi (ad es. per il bestiame d'allevamento o da reddito). I provvedimenti a termine di sgravio del mercato costituiscono uno strumento efficace per attenuare le ripercussioni negative di questi fenomeni.
222.22 Sezione 2: Designazione
Articoli 13-15 II commento relativo a questi tre articoli è contenuto nel messaggio del 27 giugno 1995 concernente il pacchetto agrario 95 (art. 18a-c della legge sull'agricoltura). Le disposizioni approvate dalle vostre Camere il 21 giugno 1996 sono state integrate nel disegno di legge.
222.23 Sezione 3: Importazione
La ratifica dell'Accordo OMC sull'agricoltura e i valori stabiliti nella tariffa generale 39' hanno imposto un limite massimo al margine di manovra previsto nel diritto nazionale per la determinazione dei dazi doganali. L'importo massimo delle aliquote doganali per i prodotti agricoli è stato notificato a livello internazionale e subordinato alla lista degli obblighi LIX-Svizzera-Liechtenstein. Gli adeguamenti della legislazione federale nel settore agricolo agli impegni scaturiti dall'Accordo OMC sull'agricoltura decisi il 16 dicembre 1994 sono in primo luogo una conseguenza della tariffazione: i provvedimenti attuati in precedenza alla frontiera sono stati trasformati in dazi doganali. Di conseguenza, sono state abrogate in particolare le limitazioni quantitative delle importazioni, i sopraddazi e i soprapprezzi. Le importazioni sono ora gestite unicamente mediante dazi doganali differenziati all'interno e al di fuori dei contingenti doganali. Allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane.
Ogni Stato membro è libero di determinare come e secondo quale procedura stabilire i dazi nel diritto nazionale entro i limiti di queste aliquote massime fissate a livello internazionale. Allo scopo di soddisfare i postulati dell'OMC in materia di trasparenza e di prevedibilità, occorre tuttavia osservare le disposizioni dell'Accordo OMC sulle licenze, che prescrive ad esempio un termine di 21 giorni per la modificazione delle aliquote di dazio. Gli articoli 16-22 costituiscono solo la trasposizione di queste regole internazionali nel diritto svizzero. Le prescrizioni concernenti l'importazione si applicano ai diversi prodotti agricoli e disciplinano concretamente la riscossione dei dazi doganali e gli eventuali oneri e condizioni legati all'importazione all'interno dei contingenti doganali. Dal profilo materiale, gli articoli 16-22 del disegno corrispondono essenzialmente agli articoli 2S-23 23d e 24a della legge sull'agricoltura in vigore (versione da voi approvata il 16 dicembre 1994 nell'ambito dell'adeguamento della legislazione agli accordi GATT/OMC40'). Una spiegazione esaustiva di queste prescrizioni si trova quindi già nel messaggio 2 GATT 41'. L'allentamento delle limitazioni concernenti il diritto d'importazione dei produttori e delle loro organizzazioni di trasformazione costituisce un importante cambiamento rispetto al diritto in vigore (art. 19). Inoltre, la destinazione vincolata dei proventi doganali è soppressa in misura considerevole. Un'altra novità è rappresentata dai contingenti doganali supplementari (art. 4 cpv. 3 LTD unitamente all'art. 18) che sinora erano menzionati solo a livello d'ordinanza.
Soppressione estesa della destinazione vincolata dei proventi doganali Nell'ambito degli adeguamenti della vigente legge sull'agricoltura resi necessari dall'Accordo OMC sull'agricoltura si è discussa anche la questione delle destinazioni vincolate nel settore agricolo. In considerazione del principio secondo cui occorre effettuare solo gli adeguamenti strettamente necessari, si è rinunciato a rielaborare il sistema in sé. Per principio è stato mantenuto il disciplinamento in vigore. In base alla tariffazione, la destinazione vincolata di cui all'articolo 23c della vigente legge sull'agricoltura riguarda, invece dei precedenti sopraddazi e soprapprezzi o dei contributi all'importazione, soltanto le quote doganali che corrispondono a queste tasse trasformate. Il sistema in vigore è complesso e poco trasparente. Nelle commissioni parlamentari e nelle due Camere si è chiesto più volte un riesame dello stesso. La seguente proposta tiene conto dell'esigenza di migliorare la trasparenza. Sono mantenute solo tre destinazioni vincolate con base legale separata. Questi fondi devono essere conservati perché offrono vantaggi per il funzionamento dei relativi ordinamenti di mercato. Di regola essi non comportano spese supplementari sul piano federale; in tal modo si può evitare di istituire un conto speciale per la «carne» nel conto di Stato sul modello dell'attuale conto lattiero. I tre fondi previsti sono i seguenti: - fondo per la carne, secondo l'articolo 48;
io) FF 1994 V 1045 Messaggio del 19 settembre 1994 concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC (Uruguay-Round), (messaggio 2 GATT; FF 1994 IV 923).
cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova, secondo l'articolo 50;
fondo fitosanitario, secondo l'articolo 154. Tutte le altri destinazioni vincolate saranno abrogate. I fondi che passano dalla cassa della Confederazione non possono comunque essere destinati direttamente per lo scopo previsto nelle relative disposizioni, dal momento che le uscite devono essere preventivate come tutte le altre voci e sottostanno quindi ai meccanismi usuali, come riduzioni ecc. La destinazione vincolata diretta di mezzi in questi casi esiste solo sulla carta e complica inutilmente il sistema. Sono abrogate in particolare le destinazioni vincolate nei seguenti settori:
foraggi: articoli 19, 19a-19/, 20e e 21 LAgr;
grassi e oli commestibili: articoli 23c e 26 LAgr, articoli 26 e 30 del decreto sullo statuto del latte;
burro: articoli 23c e 26 LAgr, 26 e 29 del decreto sullo statuto del latte;
altri latticini: articoli 23c e 26 LAgr, articoli 26 e 30 del decreto sullo statuto del latte;
formaggio: articoli 23c e 26 LAgr, articolo 13 del decreto sull'economia lattiera;
vino: articoli 23c e 46 LAgr, articolo 16 dello statuto del vino;
zucchero: articolo 10 del decreto sullo zucchero;
verdura congelata: articolo 23c LAgr;
sementi: articolo 23c LAgr. I contributi per il fondo di garanzia previsti nella legge sull'approwigionamento del Paese (LAP; RS 531) non sono direttamente interessati dal diritto agrario e di conseguenza non sono modificati 42'. Dal momento che le rimanenti destinazioni vincolate hanno una base legale separata, l'articolo 23c LAgr non ha più un campo d'applicazione e non è quindi ripreso nella nuova legge sull'agricoltura. Articolo 16 Dazi d'importazione, aliquote di dazio L'articolo 16 pone il principio che regge le disposizioni d'importazione. Stabilisce la direttiva per quanto concerne l'entità della protezione al confine per i prodotti agricoli. L'articolo 16 è strettamente connesso con la legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10) e in particolare con il suo articolo 1 che istituisce l'obbligo generale di sdoganare le merci importate. La tariffa generale è un allegato ed è quindi parte integrante della legge sulla tariffa delle dogane. Essa contiene le aliquote di dazio massime applicabili all'importazione, previste nel diritto nazionale. Per principio, le vostre Camere
fissano i dazi d'importazione che valgono anche per i prodotti agricoli. La tariffa generale non contiene tuttavia necessariamente i dazi effettivamente riscossi alla frontiera. Il nostro Collegio ha la competenza di modificare le aliquote di dazio fissate nella tariffa generale, di solito per abbassarle, ma anche per aumentarle a determinate condizioni. La competenza nel settore dei pro- 42) Cfr. per i contributi al fondo di garanzia in questo contesto anche il messaggio 2 GATT, n. 2; FF 1994 IV 974
dotti agricoli è attribuita al nostro Collegio (o, in determinati casi, al Dipartimento federale dell'economia pubblica) in virtù dell'articolo 10 della legge sulla tariffa delle dogane. Le modifiche rispetto alla tariffa generale sono stabilite per i singoli prodotti nell'ordinanza agrodoganale (AgDo; RS 916.011). I dazi riscossi al confine (cosiddette aliquote d'uso) si trovano quindi:
nella tariffa generale (allegato 1 alla LTD): aliquote di dazio dell'Assemblea federale che il nostro Consiglio o l'autorità competente non ha modificato e quindi sono direttamente applicabili;
nell'ordinanza agrodoganale: aliquote di dazio del Consiglio federale (o dell'autorità competente). Basandosi sulla struttura della tariffa generale, l'Amministrazione federale delle dogane ha riassunto le aliquote di dazio effettivamente applicabili ad ogni prodotto nella cosiddetta tariffa d'uso, che funge da strumento di lavoro. L'articolo 16 capoverso 1 menziona i criteri secondo i quali, nei limiti imposti dagli impegni internazionali, occorre fissare l'onere doganale che grava i prodotti agricoli. Queste disposizioni riguardano sia i dazi fissati nella tariffa generale (Assemblea federale) sia le aliquote di dazio effettivamente applicate. I dazi d'importazione devono consentire alla Confederazione di gestire l'importazione di prodotti agricoli e di istituire le condizioni quadro previste nell'articolo 7.
Possibilità di smercio L'importo dei dazi deve essere fissato in modo che le possibilità di smercio per prodotti indigeni dello stesso genere non siano pregiudicate. La regolamentazione attualmente in vigore (art. 23 LAgr) richiede che «... non sia compromesso lo smercio di prodotti agricoli indigeni dello stesso genere...». Con la riduzione dell'intervento dello Stato, lo smercio dei prodotti agricoli non può essere garantito. Occorre tuttavia proteggere i prodotti indigeni dalle importazioni effettuate a prezzi più favorevoli.
Prodotti indigeni analoghi Anche in futuro occorrerà osservare il principio dei prodotti analoghi. Secondo questo principio, per determinare l'aliquota di dazio di un prodotto estero si può considerare solo il prezzo di un analogo prodotto indigeno e non di qualsiasi altro prodotto indigeno. Lo stesso vale anche quando i prodotti sono sostituibili. Per determinare il dazio delle pere non si può, ad esempio, prendere come riferimento il prezzo delle mele indigene. II principio dei prodotti dello stesso genere si riferisce esclusivamente al prodotto come tale e non ad altre caratteristiche. In linea di massima, i prodotti della stessa voce tariffale ed eventualmente dello stesso campione statistico sono considerati analoghi indipendentemente dal metodo di produzione. La liberazione di quantitativi del contingente doganale di una determinata voce di tariffa vale quindi in linea di principio per tutti i metodi di produzione. All'interno di questi contingenti doganali, la domanda è quindi determinante per stabilire la qualità e il metodo di produzione cui la mercé importata deve corrispondere.
Una regolamentazione separata dell'importazione dei prodotti secondo i metodi di produzione comporterebbe - semmai fosse possibile - un'amministrazione eccessivamente dispendiosa e complicata. Da un lato, per la regolamentazione separata bisognerebbe approntare un supporto informativo molto più consistente e, dall'altro, bisognerebbe controllare tutti i prodotti alla frontiera in relazione al metodo di produzione Inoltre i mercati per i prodotti dello stesso genere con metodi di produzione diversi sono fortemente legati, in modo che ad esempio i bassi prezzi d'importazione di prodotti biologici farebbero concorrenza all'offerta indigena sia di prodotti convenzionali sia di prodotti biologici. Come esempio concreto del sistema attuale, illustriamo più da vicino il settore della verdura e della frutta. Se in questo settore non viene liberato alcun quantitativo parziale del contingente doganale, dal momento che l'offerta interna copre pienamente il fabbisogno, si possono importare prodotti biologici e altre derrate di qualità speciale ad un'aliquota ridotta di dazio fuori contingente (ADFC 44'). Se con l'importazione all'ADFC ridotta non si riesce a coprire bisogni particolari a condizioni di mercato, è possibile, su richiesta, ripartire eccezionalmente quantitativi del contingente doganale. Bisognerà tuttavia ritornare su questa nozione dei prodotti dello stesso genere nel caso in cui le vostre Camere accettassero la mozione von Feiten che chiede di gravare i prodotti con dazi doganali differenziati a seconda che provengano dalla produzione tradizionale o da quella ecologica 45'.
Situazione interna in materia di approvvigionamento La Confederazione deve tener conto della situazione dell'approvvigionamento in Svizzera e quindi delle tendenze dell'offerta e della domanda osservate a breve termine sul mercato interno. Se, ad esempio, l'offerta di prodotti svizzeri non è sufficiente per coprire la domanda a causa del carattere stagionale di un prodotto, il nostro Collegio (o l'autorità subordinata competente) deve liberare quantitativi del contingente doganale o abbassare le aliquote di dazio in modo da ottenere un approvvigionamento totale. La situazione dell'approvvigionamento deve quindi essere distinta dall'approvvigionamento del Paese secondo l'articolo 7 capoverso 2 che riguarda la sicurezza alimentare a lungo termine.
> Cfr. riguardo a questa problematica anche le considerazioni nel messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente l'iniziativa popolare «per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica». Per quanto concerne la nozione di ADFC cfr. il commento relativo agli art. 18 e 19. > La mozione von Feiten del 20 dicembre 1995 (95.3608) ha il seguente tenore: «II Consiglio federale è incaricato, nell'ambito della regolamentazione dei contingenti doganali, di distinguere tra i prodotti provenienti dall'agricoltura tradizionale e i prodotti ecologici (ordinanza generale sull'agricoltura). Per l'importazione di prodotti ecologici deve essere applicato un dazio doganale minimo che non superi l'aliquota di dazio del contingente. Questa regolamentazione deve essere applicata indipendentemente dal fatto che i prodotti siano importati all'interno del relativo contingente. Scandalizza il fatto che ad esempio i prodotti indigeni hors-sol beneficino della stessa protezione doganale, anche durante l'alta stagione della verdura coltivata all'aperto, dei prodotti provenienti dalla gestione del suolo.» Con decisione del 14 febbraio 1996, il Consiglio federale chiede di respingere la mozione.
In virtù del capoverso 2, il nostro Collegio può abbassare i dazi sui prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale. Oltre a poter stabilire una nuova aliquota di dazio nell'ambito della tariffa generale, abbiamo a disposizione un altro sistema per definire l'onere delle importazioni: per determinati prodotti o per determinati gruppi di prodotti possiamo stabilire prezzi soglia (art. 17). Nella determinazione delle aliquote di dazio o dei prezzi soglia dobbiamo osservare gli stessi principi validi per la determinazione dei dazi da parte delle vostre Camere; il capoverso 1 si applica sia alla tariffa generale sia alle aliquote di dazio effettivamente applicate (tariffa d'uso). La procedura e le competenze per la determinazione delle aliquote di dazio sono disciplinate in primo luogo dalla legge sulla tariffa delle dogane. Di conseguenza, il capoverso 2 si limita a un rinvio generale alla legislazione doganale. Articolo 17 Prezzi soglia II prezzo soglia rappresenta il prezzo auspicato al quale un prodotto agricolo può essere importato dopo lo sdoganamento. Con l'ausilio del prezzo soglia bisogna garantire lo smercio dei prodotti indigeni. L'aliquota di dazio, che può essere adeguata abbastanza rapidamente alle nuove condizioni, consente di compensare le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale. Abbiamo la possibilità di fissare prezzi soglia da quando è stata modificata la legge sull'agricoltura, il 14 dicembre 1994, in seguito agli accordi dell'OMC (art. 23a LAgr). Sino a quel momento, questo sistema era noto solo per l'importazione di foraggi; esso è sancito a livello di legge (art. 19 cpv. 1ter e 1quater LAgr). Dall'entrata in vigore dell'articolo 23a LAgr il 1° luglio 1995, non abbiamo sottoposto alcun nuovo prodotto agricolo al sistema del prezzo soglia; la nuova base legale non è quindi ancora stata applicata direttamente. L'articolo 17 raggruppa gli articoli 19 e 23a dell'attuale legge sull'agricoltura. Le prescrizioni sono state però rielaborate dal profilo formale e materiale.
Sistema dei prezzi soglia Figura I Fr.
Prezzo praticato sul Fascia entro la quale le mercato mondiale aliquote di dazio non (prezzo franco dogana devono essere adeguate; svizzera, non sdoganato); cpv. 4; determinazione cpv. 2 da parte del DFEP Prezzo soglia Adeguamento delle aliquote Competenza: di dazio di competenza Consiglio federale; dell'UFAG; cpv. 5 cpv. 1 es.: + /- 3 fr.7100 kg
Aliquota di dazio i Determinazione dei prezzi soglia da parte del Consiglio federale La competenza di decidere se e per quali prodotti occorre stabilire un prezzo soglia spetta esclusivamente al nostro Collegio, che fissa anche l'ammontare degli stessi. Questa situazione si spiega con il fatto che il prezzo soglia è un prezzo politico che determina il livello di protezione per i prodotti in questione e quindi in ampia misura anche il loro prezzo sul mercato interno.
Singoli prodotti - gruppo di prodotti Se i prezzi soglia sono stabiliti per singoli prodotti, essi rappresentano il valore d'importazione per merci di una linea di tariffa generale. Se il prezzo soglia si riferisce a un gruppo di prodotti, da esso si deduce il valore indicativo d'importazione per ogni linea tariffale.
Aliquota di dazio per prodotti con prezzo soglia L'aliquota di dazio di un prodotto per il quale è stato fissato un prezzo soglia equivale alla differenza tra il prezzo soglia e il prezzo franco dogana svizzera
non sdoganato, tenendo conto di un determinato scarto. Sulla base di questo calcolo, PUFAG fissa le aliquote di dazio per il prodotto in questione e l'ordinanza agrodoganale viene modificata di conseguenza. Il prezzo soglia si applica a tutti i prodotti della stessa linea tariffale. Questo sistema non si limita quindi alla singola importazione o al singolo prodotto importato, ma funge unicamente da mezzo per fissare le aliquote di dazio nei settori in cui i prezzi praticati sul mercato mondiale sono sottoposti a forti oscillazioni (cfr. figura 1). Se la differenza tra il prezzo franco dogana e il prezzo soglia supera l'aliquota massima fissata nella tariffa generale, per l'importazione può essere applicata solo quest'ultima.
Calcolo e adeguamento delle aliquote di dazio A causa delle continue oscillazioni del prezzo franco dogana svizzera non sdoganato, l'aliquota di dazio dovrebbe per principio essere costantemente riesaminata ed adeguata. Quest'operazione non sarebbe tuttavia opportuna per una serie di motivi. Da un lato, una frequente modifica delle aliquote di dazio ne rende difficile o ne impedisce la prevedibilità per gli importatori. D'altro lato, le autorità doganali avrebbero difficoltà a reagire così spesso e rapidamente a causa dell'enorme lavoro amministrativo. Inoltre, modifiche troppo frequenti contraddirebbero gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC. La prassi attuale ha invece dato buoni risultati: la situazione sul mercato mondiale viene tenuta costantemente sotto controllo e le aliquote di dazio sono di regola adeguate ogni tre mesi. Per principio, si deroga a questa regola in caso di importanti cambiamenti. Questo sistema deve essere mantenuto anche in futuro. Le aliquote di dazio sono di regola adeguate solo se la somma del prezzo franco dogana svizzera non sdoganato e dell'aliquota di dazio applicata esce dalla fascia di fluttuazione prevista a tal fine (ad es. per i foraggi: scarto di +/- 3 fr. per 100 kg rispetto al prezzo soglia o eventualmente al valore indicativo d'importazione). Anche se abbiamo fissato un prezzo soglia per un intero gruppo di prodotti e il Dipartimento un valore indicativo d'importazione per ogni prodotto, vale il principio secondo cui la differenza tra il valore indicativo d'importazione e il prezzo di una mercé franco dogana svizzera non sdoganata deve rientrare nella fascia di fluttuazione. In caso contrario l'UFAG deve adeguare l'aliquota di dazio. Al momento dell'adeguamento l'UFAG può, in previsione di un aumento dei prezzi sul mercato mondiale, fissare l'aliquota di dazio al di sotto della differenza momentanea tra il prezzo franco dogana svizzera e il prezzo soglia o viceversa. Il nuovo prezzo d'importazione deve tuttavia rimanere nella fascia di fluttuazione.
Riduzione delle aliquote di dazio sotto la fascia di fluttuazione Se per motivi di politica agricola l'aliquota di dazio deve essere fissata a un livello inferiore alla fascia di fluttuazione, la competenza spetta al Dipartimento federale dell'economia pubblica. In questo caso si tratta in effetti di una decisione politica la cui portata supera il semplice calcolo delle aliquote di dazio.
Se le aliquote di dazio sono in seguito riportate entro la fascia di fluttuazione, PUFAG assumerà nuovamente la competenza in materia. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e l'Ufficio federale dell'agricoltura devono osservare le disposizioni dell'articolo 16 capoverso 1 quando determinano la fascia di fluttuazione e le aliquote di dazio. Prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato II prezzo franco dogana svizzera non sdoganato rappresenta il valore della mercé importata prima dello sdoganamento. Esso comprende il costo d'acquisto del prodotto, come pure i costi di trasporto e assicurazione sino al confine svizzero. Per il calcolo del prezzo franco dogana svizzera non sdoganato l'autorità competente si basa in effetti sulle notificazioni delle borse merci ufficiali e dell'UE come pure, nel caso dei foraggi, sulle informazioni dei commercianti delle società cooperative e dei fabbricanti di foraggi misti. Articolo 18 Contingenti doganali Per contingente doganale si intende un determinato quantitativo di un prodotto agricolo che può essere importato a una determinata aliquota di dazio 46'. È essenziale che le importazioni possano essere effettuate sia all'interno sia al di fuori del contingente doganale. Le importazioni effettuate all'interno di un contingente doganale sono tuttavia gravate da un'aliquota di dazio più bassa. È quindi interessante poter ottenere una quota del contingente doganale. Tipi di contingenti doganali I contingenti doganali rispondono, da un lato, all'obbligo assunto nell'ambito dell'OMC di accordare a un determinato quantitativo di un prodotto agricolo l'accesso al mercato a un'aliquota di dazio preferenziale convenuta, conformemente alle condizioni del periodo di riferimento (di regola 1986-88). Solitamente, prima dell'adesione della Svizzera all'OMC, i contingenti doganali erano previsti laddove il controllo delle importazioni era effettuato mediante restrizioni quantitative. Occorre garantire unicamente la possibilità di accedere al mercato alle condizioni del periodo di riferimento. Non è oggetto dell'obbligo sapere se gli importatori si avvalgano effettivamente di questa possibilità. Se, ad esempio, il prezzo indigeno è inferiore al prezzo d'importazione all'interno del contingente doganale, l'accesso al mercato non è pressoché sfruttato. La Svizzera ha notificato 28 contingenti doganali (lista degli obblighi LIX-
Svizzera-Liechtenstein, Parte I, Sezione 1 -B), in particolare nei settori degli animali vivi, del bestiame da macello e della carne, del latte e dei latticini, delle uova e dei prodotti a base di uova, dei fiori recisi, delle patate e dei prodotti a base di patate, delle verdure e dei prodotti di verdura, della frutta e dei succhi di frutta, del vino, del grano duro e dei cereali panificatoli 47'. Cfr. per quanto concerne l'articolo 18 e la definizione dei contingenti doganali, il commento esaustivo contenuto nel messaggio 2 GATT concernente l'art. 23b LAgr, n. 421.133. 1 due contingenti di vino bianco sono stati raggruppati il 1° gennaio 1996; la lista svizzera OMC comprende ora solo 27 contingenti doganali notificati all'OMC. Due Stati membri dell'OMC hanno fatto opposizione a questo raggruppamento; la procedura è attualmente ancora in corso.
I contingenti doganali OMC che consentono importazioni a un'aliquota di dazio inferiore sono fìssati nella tariffa generale (allegato 2 della legge sulla tariffa delle dogane) con il quantitativo, l'eventuale suddivisione cronologica e l'ADC. Questi contingenti rappresentano quantitativi minimi e corrispondono a quelli importati nel periodo di base. Il quantitativo notificato può quindi essere aumentato ma non ridotto. In caso di suddivisione temporale, due date delimitano il periodo minimo durante il quale è possibile importare all'interno del contingente doganale; questo periodo può essere prolungato ma non accorciato. II nostro Collegio può modificare i contingenti doganali e la loro suddivisione cronologica nei limiti da voi fissati (tariffa generale). In pratica ha la possibilità di aumentare i quantitativi dei contingenti doganali e di prolungare la durata delle importazioni. D'altro canto, l'articolo 4 capoverso 3 lettera e della legge sulla tariffa delle dogane, ci attribuisce la competenza di istituire contingenti doganali supplementari indipendentemente dall'esistenza di un contingente notificato. Un'aliquota di dazio è quindi fissata in anticipo per un determinato quantitativo di un prodotto agricolo. Di regola, essa sarà superiore all'ADC, ma inferiore all'ADFC, per i prodotti oggetto di un contingente doganale notificato. Per quanto riguarda i prodotti che non hanno un contingente doganale notificato, l'aliquota di dazio sarà di regola inferiore all'aliquota d'uso «normale». Ci siamo già riservati la competenza di istituire contingenti supplementari (art. 29 OAgr; RS 916.01; RU 1995 1843). Tuttavia è opportuno elaborare una base legale formale (cfr. per il rimanente il commento dell'art. 184 cpv. 3: modifica della legge sulla tariffa delle dogane, n. 291 del presente messaggio). Fatte salve prescrizioni speciali, le disposizioni relative ai contingenti doganali si applicano sia ai contingenti doganali notificati sia a quelli supplementari, in particolare per quanto concerne i criteri di determinazione dei quantitativi, della tariffa doganale e dei prezzi soglia (art. 16 cpv. 1). L'attribuzione di contingenti doganali supplementari può essere vincolata a condizioni e oneri. La procedura per modificare i contingenti doganali (notificati) e istituire contingenti doganali supplementari è identica a quella valida per la modifica delle
aliquote di dazio. I «contingenti d'uso» sono fissati nell'ordinanza agrodoganale (RS 916.011). Contrariamente alle aliquote di dazio modificate da noi (o da un Dipartimento), il contingente doganale modificato non figura tuttavia nella tariffa d'uso. Quest'ultima contiene solo le aliquote d'uso ma non i «contingenti d'uso» applicati. Per alcuni prodotti agricoli non è opportuna una determinazione definitiva da parte nostra del contingente doganale e della sua suddivisione temporale, in particolare per i prodotti stagionali come frutta e verdura fresca, la cui importazione era basata sino al 30 giugno 1995 sul sistema a tre fasi. Questi contingenti doganali devono poter essere modificati frequentemente e a breve termine. Di conseguenza, il capoverso 4 in questi casi ci da la possibilità di trasferire la competenza al Dipartimento o addirittura all'ufficio ad esso subordinato (ad es. airUFAG o all'UFEE).
Articolo 19 Ripartizione dei contingenti doganali Per principio la Confederazione è libera di stabilire le modalità e i criteri di ripartizione, nella misura in cui ciò non riduca l'accesso al mercato convenuto nel diritto internazionale. Di conseguenza, attualmente si applicano in Svizzera diversi criteri di ripartizione, ad esempio la prestazione all'interno del Paese, la procedura dei contingenti a dogana o l'asta (cfr. il commento di seguito). Non tutti questi metodi sono incontestati. Le discussioni concernenti i criteri ammissibili e quelli non ammissibili sono attualmente in corso all'interno dell'OMC. In particolare la prestazione all'interno del Paese e l'asta sono oggetto di critiche. In ogni caso, all'atto della ripartizione occorre garantire la concorrenza. Ciò significa che a priori nessuno può essere escluso dalla ripartizione dei contingenti doganali se adempie le condizioni richieste. Sarà nostro compito fissare concretamente il criterio di ripartizione adeguato, e ammissibile dal diritto dell'OMC, per i singoli prodotti e per i singoli disciplinamenti di mercato. Il presente disegno fornisce nel frattempo alcune indicazioni a questo riguardo. Capoverso 1 II diritto in vigore prevede esplicitamente che i contingenti doganali siano ripartiti in condizioni di concorrenza e subordinati a una prestazione economica (analogamente all'art. 23b cpv. 5, primo periodo LAgr). In pratica, ci si è tuttavia chiesti più volte che cosa si debba intendere con prestazione economica. La disposizione in questione è stata formulata nell'ambito delle deliberazioni parlamentari sul nostro disegno del 19 settembre 1994. La nostra proposta era la seguente: «L'assegnazione dei contingenti doganali può essere fatta dipendere, in proporzione equa alle importazioni, a una prestazione all'interno del Paese, in particolare al ritiro di prodotti indigeni dello stesso genere (cfr. messaggio 2 GATT; FF 1994 IV 1005 segg.). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che continuassero ad esistere i cosiddetti «importatori da salotto» (con le rendite di contingenti di cui essi approfittano)48'. A causa delle difficoltà d'ordine pratico e in considerazione delle deliberazioni parlamentari, si rinuncia per il momento a sviluppare il concetto di prestazione economica. Capoversi 2 e 3 II capoverso 2 enumera i criteri di ripartizione dei contingenti doganali. Sarà
nostro compito (o del Dipartimento, cfr. cpv. 5), applicare i criteri adeguati per ogni disciplinamento di mercato. L'elenco non è completo: possiamo quindi scegliere altri criteri adeguati e autorizzati o anche una combinazione degli stessi. Come sinora, la ripartizione vera e propria avverrà a livello di uffici. Prestazione all'interno del Paese (cpv. 2 lett, a e cpv. 3) L'assegnazione di una quota del contingente doganale può essere subordinata a una prestazione all'interno del Paese. L'importatore deve in tal modo fornire una prestazione che - almeno nel senso più ampio del termine - serva a pro-
muovere lo smercio di prodotti indigeni. La prestazione all'interno del Paese può quindi assumere la forma di una condizione 49' o di un onere 50'. L'articolo 19 capoverso 3 indica come esempio il ritiro obbligatorio già contenuto nella legge sull'agricoltura del 3 ottobre 195151) e ripreso nel 199452). Sarà nostro compito provvedere affinchè la stessa mercé indigena non sia computata più volte, abusivamente e aggirando la volontà del legislatore, ai diversi livelli di commercializzazione come prestazione all'interno del Paese.
Sulla base del quantitativo richiesto (cpv. 2 leu. b) Se le quote dei contingenti doganali sono assegnate sulla base del quantitativo richiesto, le domande sono considerate proporzionalmente. Se, ad esempio, la somma totale dei quantitativi richiesti equivale al doppio del contingente doganale previsto, ogni richiedente riceverà la metà di quanto ha sollecitato. Nel caso in cui le domande siano inferiori al quantitativo totale, il rimanente volume potrebbe essere nuovamente messo a concorso o in linea di massima aggiudicato secondo un'altra procedura, ad esempio secondo il capoverso 2 lettere e e d. Ognuno può per principio importare: la concorrenza richiesta nel capoverso 1 è quindi garantita.
Procedura dei contingenti a dogana (cpv. 2 lett. e e d) Se si applica la cosiddetta procedura dei contingenti a dogana, le importazioni possono essere effettuate liberamente all'interno del contingente doganale sino a esaurimento dello stesso («first come, first served»). Secondo il regime adottato, il contingente doganale è esaurito nell'ordine di rilascio dei permessi d'importazione o in quello delle importazioni effettuate. In questo senso, non ha luogo una vera e propria ripartizione o assegnazione di quote del contingente doganale. Per principio, tutti possono importare, per cui le condizioni di concorrenza di cui al capoverso 1 sono garantite. Asta (cpv. 2 lett. e) Con la messa all'asta di contingenti doganali o di quote del contingente doganale la Confederazione mette a concorso i diritti e li assegna in seguito in funzione delle offerte. Dal momento che l'asta dei contingenti doganali è accessibile a tutti, anche in questo caso è garantita la concorrenza richiesta dal capoverso 1. Il fatto che per l'aggiudicazione di un supplemento si debba pagare un prezzo non cambia la situazione. In funzione delle precedenti importazioni (cpv. 2 lett. f) La ripartizione delle quote del contingente secondo le precedenti importazioni si basa di regola sulla parte di importazioni effettuate dagli interessati nell'anno civile precedente (e in quello prima) sul totale del volume importato di un determinato prodotto. Questa procedura si applica attualmente in primo luogo ai gruppi di prodotti che possono essere importati liberamente durante > Presupposto per l'assegnazione di una quota del contingente doganale. 50) Assegnazione con l'obbligo di forniresuccessivamente una prestazione.
una parte dell'anno a un'aliquota trascurabile nell'ambito del contingente doganale (frutta e verdura fresca) o fuori contingente (fiori recisi). Il criterio delle importazioni precedenti consente di tener conto delle quote di mercato del singolo importatore in questo periodo. Molto spesso si prendono in considerazione anche altri fattori, come la prestazione all'interno del Paese prevista nel capoverso 2 lettera a. I contingenti sono in tal caso assegnati, da un lato, secondo le importazioni effettuate in precedenza e, dall'altro, secondo la prestazione all'interno del Paese.
Capoverso 4 Diritto d'importazione dei produttori Secondo l'articolo 230 capoverso 5 terzo periodo della vigente legge sull'agricoltura, i produttori e le loro organizzazioni di trasformazione non hanno diritto di regola a contingenti doganali se sono protetti da condizioni e oneri legati all'assegnazione dei contingenti. In occasione degli adeguamenti giuridici necessari per la ratifica degli accordi GATT/OMC si era discusso sull'abrogazione di questa limitazione. Conformemente al principio secondo cui occorreva effettuare solo le modifiche necessarie per il GATT si è infine rinunciato a tale abrogazione. Si è tuttavia deciso di riesaminare il sistema di ripartizione dei contingenti doganali nell'ambito della riorganizzazione del disciplinamento di mercato 53'. Il principio secondo cui, a priori, chiunque adempia i criteri fissati per il diritto ai contingenti doganali deve poter accedere agli stessi implica che i produttori non devono più essere esclusi dal diritto d'importare. La documentazione sottoposta a consultazione per la ratifica degli accordi GATT/OMC presenta diversi argomenti a sostegno di questa tesi 54'. In primo luogo, l'esclusione dei produttori ha provocato difficoltà pratiche di delimitazione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di trasformazione. I produttori e queste organizzazioni hanno cercato di raggirare la prescrizione fondando nuove aziende, a prima vista indipendenti. Mentre la prescrizione vietava, per principio, ai produttori e alle organizzazioni di trasformazione di praticare l'importazione in aggiunta alla produzione indigena, gli importatori potevano occuparsi anche di produzione indigena, con conseguente disparità di trattamento. In secondo luogo, attualmente il campo d'applicazione della limitazione è in pratica molto più ridotto che in passato. Essa si applica solo ai prodotti per i quali vi è un contingente doganale e non ha inoltre efficacia quando i contingenti doganali esistono ma non devono essere ripartiti, ad esempio nel caso della procedura dei contingenti a dogana. L'articolo 230 capoverso 5 terzo periodo LAgr non è quindi ripreso nel disegno
di nuova legge. Dev'essere tuttavia possibile limitare in parte l'accesso ai contingenti doganali da parte dei produttori e dello loro organizzazioni di trasformazione, ad esempio se esse sono protette da un obbligo di ritiro degli importatori. Per questo motivo, il presente disegno ci attribuisce la competenza di escludere a priori o in alcuni casi concreti singoli importatori o determinate loro categorie di importatori.
»'Messaggio 2 GATT, n. 421.133.6 > DFEP; l'Uruguay-Round del GATT, documentazione della consultazione; Berna 1994, n. 531.5.
Capoverso 5 Analogamente alle possibilità di delega previste nel settore della determinazione dei dazi, abbiamo la facoltà di delegare al DFEP il compito di fissare o di scegliere i criteri per la ripartizione.
Capoverso 6 Pubblicazione dell'assegnazione di quote del contingente doganale Per maggiore trasparenza, la ripartizione delle quote di contingenti doganali è pubblicata. È nostra competenza definire nei dettagli le modalità di pubblicazione. L'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza generale sull'agricoltura (OAgr, RS 916.01; RU 1995 1843) prevede che i dati concernenti la ripartizione devono essere pubblicati nell'ambito del rapporto sulle misure doganali. Il rapporto sul secondo semestre 1995 è sottoposto alle vostre Camere nella sessione estiva 199655).
Articolo 20 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva Le disposizioni di questo articolo costituiscono la base legale per la riscossione di una tassa o di una prestazione sostitutiva quando un importatore non può adempiere la prestazione all'interno del Paese ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera a, legata all'assegnazione di una quota del contingente doganale. Come sinora, sarà nostro compito fissare a livello di ordinanza come, quando, e per quali prodotti o disciplinamenti di mercato sia possibile introdurre una tassa o una prestazione sostitutiva. La tassa o la prestazione sostitutiva deve dissuadere dall'esonero dalla prestazione all'interno del Paese. Il capoverso 2 non stabilisce quindi importi o prestazioni ma indica solamente che i vantaggi derivanti per l'importatore dall'esonero devono essere compensati.
Articolo 21 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia Le disposizioni di questo articolo riprendono il contenuto esatto dell'articolo 23 capoversi 3 e 4 della legge sull'agricoltura in vigore.
Capoverso 1 L'importazione di prodotti agricoli può essere sottoposta all'obbligo del permesso allo scopo di rilevare statisticamente le importazioni. In tal modo si garantisce che siano disponibili i dati e le indicazioni necessari per un'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia conformemente al capoverso 3. Nella prassi vi possono essere ulteriori motivi che giustificano l'obbligo del permesso per l'importazione di prodotti agricoli:
è possibile controllare la ripartizione e l'utilizzazione di contingenti doganali;
è possibile gestire la riscossione di tasse che non sono dazi ai sensi della legislazione doganale (tassa d'importazione sul bestiame da macello e sulla carne, art. 48 cpv. 2; contributi al fondo di compensazione dei volatili; cfr. al riguardo l'art. 26 cpv. 1 lett. a-c OAgr). "i Rapporto del Consiglio federale del 13 febbraio 1996 sulle misure doganali nel secondo semestre 1995; questo rapporto presenta l'attuazione del regime d'importazione entrato in vigore il 1° luglio 1995 (adesione della Svizzera all'OMC).
L'importazione all'aliquota di dazio fuori contingente deve essere autorizzata senza condizioni.
Capo-verso 2 Vista la funzione del permesso d'importazione, per principio non si può rifiutarlo. La sospensione del rilascio di un permesso d'importazione è possibile solo come misura preventiva ed è limitata ai casi che non riguardano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste in accordi internazionali (cfr. il commento del cpv. 4). Può essere decisa contro non membri delPOMC o come misura di ritorsione 56'.
Capoverso 3 Poiché l'applicazione di una clausola di salvaguardia consiste esclusivamente nell'aumento della tariffa, il relativo disciplinamento è stabilito nella legge sulla tariffa delle dogane. Nella legge sull'agricoltura è contenuto solo un rinvio alla stessa. Questa specificazione si spiega con la notevole importanza delle clausole di salvaguardia nella politica agraria come strumento di controllo delle importazioni in caso di gravi perturbazioni del mercato. Il capoverso 3 si riferisce in primo luogo alla speciale clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 5 dell'Accordo OMC sull'agricoltura (cfr. messaggio 1 GATT) 57'. Essa consente agli Stati contraenti di aumentare i dazi per rincarare le importazioni quando i prezzi all'importazione scendono notevolmente (clausola di salvaguardia dei prezzi) o quando i quantitativi importati aumentano eccessivamente (clausola di salvaguardia quantitativa). In caso di applicazione della clausola di salvaguardia speciale, le aliquote di dazio superano i massimi fissati a livello internazionale. Dall'adesione all'OMC il 1° luglio 1995, in Svizzera non si sono verificate le condizioni necessarie per avvalersi della clausola di salvaguardia speciale.
Capoverso 4 II capoverso 4 limita la competenza del Dipartimento di rifiutare il permesso d'importazione, conformemente al capoverso 2. Questa disposizione si applica in particolare nei casi in cui si impongono provvedimenti per motivi non legati alla politica agricola e basati quindi su altre leggi e competenze.
Articolo 22 Contributi volontari II presente disciplinamento riprende letteralmente l'articolo 23d della legge sull'agricoltura in vigore ed è identico alla regolamentazione relativa ai contributi al fondo di garanzia destinato a finanziare le riserve obbligatorie (art. 10a LAP nella versione del 16 dicembre 1994; FF 1994 V 1055).
>Cfr. al riguardo le spiegazioni esaustive nel messaggio 2 GATT, n. 421.131.3. Messaggio del 19 settembre 1994 concernente l'approvazione degli accordi del GATT/OMC (Uruguay-Round) (messaggio 1 GATT, FF 1994 IV 1, in particolare l'allegato II.1A.3.).
Capoverso l È necessario disciplinare i contributi volontari dal momento che nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT sono state incluse nella tariffazione, oltre alle tasse d'importazione di diritto pubblico, anche quelle di diritto privato. Al momento, si tratta in pratica solo di tasse sull'importazione di volatili a favore del fondo di compensazione dei volatili. Queste tasse d'importazione di diritto privato non sono trasformate in dazi doganali (di diritto pubblico) conformemente alla legislazione sulle dogane, analogamente ai contributi al fondo di garanzia per l'approvvigionamento del Paese. La tariffazione impone tuttavia una limitazione all'onere che grava le importazioni, indipendentemente dal fatto che questo sia in parte di diritto pubblico e in parte di diritto privato. Occorre quindi garantire una diminuzione dell'aggravio massimo sui prodotti importati. Di conseguenza, il capoverso 1 costituisce la base legale che consente di limitare l'importo dei contributi volontari tenendo conto degli obblighi internazionali. Analogamente alle disposizioni applicabili alla determinazione delle tariffe e dei prezzi soglia, come pure delle competenze per la fissazione dei contingenti doganali, possiamo delegare la nostra competenza al Dipartimento.
Capoverso 2 Per principio, i dazi doganali previsti dalla legislazione doganale e i contributi volontari devono essere ridotti nella stessa proporzione. In casi motivati si può tuttavia derogare a questo principio e occorrerà esaminare tale possibilità caso per caso.
222.24 Sezione 4: Esportazione
Artìcolo 23 I contributi per l'esportazione di prodotti agricoli favoriscono un elevato valore aggiunto della produzione (art. 7). Se necessario possono contribuire a sgravare i mercati indigeni in caso di oscillazioni dei redditi di carattere stagionale o dovute alle condizioni atmosferiche (art. 12). Possono essere impiegati solo nei settori in cui simili pagamenti, notificati nella lista LIX, erano già stati versati, in particolare per il bestiame d'allevamento e da reddito, i concentrati di succhi di frutta e i prodotti elencati nella legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz»; RS 632.111.72). Il totale dei contributi e i quantitativi esportati non devono superare il livello imposto dagli obblighi presi nell'Accordo OMC sull'agricoltura. I contributi per l'esportazione di bestiame da reddito e d'allevamento devono essere mantenuti nei limiti autorizzati dall'OMC. Le esportazioni di bestiame d'allevamento e da reddito rappresentano una possibilità tradizionale d'esportazione e contribuiscono contemporaneamente allo sgravio stagionale del mercato. Il provvedimento si limita in primo luogo al bestiame d'allevamento e da reddito proveniente dalla regione di montagna e dalla regione d'allevamento limitrofa. I contributi all'esportazione di latticini sono basati sull'articolo 38.
Il diritto in vigore, oltre ai contributi per l'esportazione secondo l'articolo 23, prevede ulteriori sussidi all'esportazione. La menzionata legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati prevede la concessione di sussidi per poter attenuare l'handicap, riconducibile alle misure di politica agraria, che penalizza le nostre esportazioni di materie prime. Questi contributi devono consentire all'industria alimentare svizzera di «poter computare a condizioni concorrenziali i principali prodotti agricoli di base contenuti nei suoi prodotti esportati» 58. Senza favorire direttamente l'agricoltura, questi contributi rendono i prodotti agricoli interessanti per le aziende di trasformazione e comportano indirettamente effetti positivi per l'agricoltura. Un ulteriore provvedimento per compensare lo svantaggio legato alle materie prime nell'industria svizzera delle derrate alimentari è la possibilità di importare le materie prime a dazi favorevoli nell'ambito del traffico di perfezionamento conformemente all'articolo 17 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0). Contrariamente ai provvedimenti previsti nella legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, questo provvedimento non va tuttavia direttamente a beneficio dell'agricoltura.
222.25 Sezione 5: Vigilanza sui prezzi
Articolo 24 In futuro lo Stato non dovrà più intervenire direttamente sui prezzi e sui margini di guadagno dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati. Tuttavia, la protezione al confine, sotto forma di dazi doganali e di eventuali altri aiuti accordati all'interno del Paese per prodotti come il burro o il latte trasformato in formaggio, avrà ancora un certo influsso sul livello dei prezzi. Il funzionamento del libero mercato dipende in larga misura dalla trasparenza. Un importante elemento al riguardo è dato dalle informazioni sui prezzi a tutti i livelli, dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione sino ai consumatori. In questo contesto, l'interesse pubblico esige che le riduzioni dei costi di produzione vadano effettivamente a vantaggio anche dei consumatori. Un servizio indipendente dovrebbe quindi informare periodicamente l'opinione pubblica sull'evoluzione dei prezzi come pure sui margini di commercializzazione e di trasformazione. La vigilanza sui prezzi ha come primo obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato. Inoltre, rappresenta uno strumento di gestione moderno, che facilita la valutazione dell'evoluzione del mercato. Essa consente in tal modo un feedback sugli strumenti impiegati come pure un riorientamento nella direzione auspicata. Queste informazioni dovrebbero inoltre servire per il calcolo degli aiuti (ad es. per il burro) come pure per valutare i mezzi federali necessari per remunerare i diversi mandati. Questa disposizione non intende assumere integralmente le funzioni del Controllo federale dei prezzi. Il suo compito principale consisteva nel controllo e nella determinazione di prezzi e margini nell'agricoltura, attività che con la ri- > Nostro messaggio del 9 luglio 1974 concernente il dìsciplinamento delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti agricoli trasformati, FF 1974 II 269.
forma agraria saranno soppresse. Per tale motivo la legge federale sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova (RS 942.30) può essere abrogata. L'UFAG si occuperà d'ora in poi del settore delle uova (art. 50). Il presente articolo della nuova legge sull'agricoltura costituirà la nuova base legale per il servizio incaricato della vigilanza sui prezzi. Non è tuttavia opportuno affidare questi compiti alla Vigilanza sui prezzi o alla Commissione della concorrenza, dal momento che rivestono funzioni diverse. Il servizio incaricato della vigilanza sui prezzi non è abilitato a intervenire; la sua attività riguarda solo i prodotti agricoli, indipendentemente da accordi in materia di concorrenza. Per favorire una concorrenza vera e propria è meglio ricorrere ad un'informazione continua. Inoltre, nei primi anni d'attuazione della nuova politica agricola un servizio indipendente può contribuire alla sua accettazione nelle cerehie interessate.
Capo verso 1 Possono essere sottoposti a vigilanza i prezzi dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati, come pure le sostanze ausiliarie dell'agricoltura. Il nostro Collegio determina i gruppi di merci. I servizi (ad es. la mescita del vino nei ristoranti), come pure i prodotti esportati sono esclusi.
Capoverso 2 I compiti nell'ambito della vigilanza sui prezzi e della conseguente informazione all'opinione pubblica devono essere affidati a un servizio speciale, cui non spetta l'esecuzione della legge sull'agricoltura. Le sue principali attività consisteranno nell'osservare le evoluzioni dei prezzi e dei margini, nel preparare la documentazione per informare l'opinione pubblica e nel fornire informazioni sui prezzi dei prodotti agricoli e sulla loro formazione. Il servizio speciale effettuerà rilevazioni dei prezzi soltanto laddove non esiste già una sufficiente base di dati derivante dall'esecuzione dei provvedimenti o da altre statistiche (cfr. art. 181 e relative spiegazioni).
223 Economia lattiera
Prodotto di primaria importanza II latte svolge un importante ruolo nell'agricoltura svizzera poiché contribuisce per circa un terzo al valore della produzione finale. Quasi il 75 per cento della superficie agricola utile serve per produrre foraggi grezzi. La produzione di latte offre buone possibilità per valorizzare questi foraggi. Per la maggior parte delle famiglie contadine il latte è fonte di proventi regolari e importante garanzia di reddito. Inoltre, ha un effetto positivo sull'occupazione anche al di fuori del settore primario.
Eccedenza nell'esportazione Nel settore della produzione lattiera, i maggiori costi rispetto all'estero sono inferiori a quelli della campicoltura (vantaggi comparativi dei costi). Il pieno sfruttamento delle possibilità di smercio in Svizzera e all'estero è quindi van-
taggioso per l'economia nazionale. Ciò significa che con i mezzi statali impiegati nell'agricoltura e nei settori a valle della produzione agricola si ottiene un effetto proporzionalmente più favorevole sul reddito. Con l'esportazione di latticini, l'economia lattiera utilizza da sola una parte considerevole della superficie. In tal modo si giustifica il nostro grado di autoapprovvigionamento pari al 110 per cento. Il latte può essere separato nelle sue componenti e conservato. Circa la metà del latte commercializzato viene trasformato in formaggio in oltre 1200 aziende artigianali; a sua vòlta, la metà di questo formaggio viene esportata. Con le sue rinomate varietà di formaggio, la nostra economia lattiera vanta preziose specialità d'esportazione. Continui sforzi di rinnovamento e di miglioramento della qualità sono tuttavia necessari per mantenerne l'alta qualità e il carattere di specialità dei prodotti. Pletora di regolamentazioni Vista la sua importanza nell'ambito della politica dei redditi, lo Stato si è sinora occupato con particolare attenzione dell'economia lattiera. Non si è accontentato, come per altri prodotti, di un'efficace protezione al confine per promuovere lo smercio in Svizzera a prezzi in grado di coprire i costi, ma ha anche appoggiato in misura considerevole l'esportazione. Oltre a garantire i prezzi di produzione e il conseguente necessario orientamento della stessa (contingentamento lattiero), lo Stato ha esercitato un influsso determinante sulla valorizzazione del latte (piano burro-formaggio). Per lungo tempo il conto del latte ha costituito la principale voce nelle spese della Confederazione per l'agricoltura. Nel 1994/95, la valorizzazione del latte è stata sostenuta con un importo di 1,24 miliardi di franchi. L'economia lattiera è retta da un numero molto elevato di regolamentazioni: tre leggi speciali (DMC, DEL 1988, DSL) e 70 ordinanze o istruzioni riempiono oltre 400 pagine di disposizioni d'esecuzione. In un simile contesto, la libera iniziativa non può esprimersi a sufficienza. È quindi urgente una riforma.
223.1 Impostazione
Uno dei principali obiettivi del nuovo disciplinamento di mercato consiste nel mantenere la produzione di latte in Svizzera al livello più elevato possibile. Un altro importante principio del nuovo ordinamento consiste nel trasferimento di buona parte della responsabilità dalla Confederazione alle cerehie interessate per quanto concerne la produzione, la valorizzazione e lo smercio di latte e latticini. In futuro, prezzi e margini non dovranno tra l'altro più essere fissati o garantiti dallo Stato. Per motivi di politica dei redditi, lo scopo della nuova legge rimane tuttavia quello di stabilizzare i prezzi e quindi i possibili ricavi dalle vendite al livello più elevato possibile.
223.11 Condizioni quadro dell'economia esterna
Nessun altro prodotto agricolo svizzero è cosi fortemente orientato verso l'esportazione come il latte. Circa il 30 per cento del quantitativo di latte viene esportato, soprattutto come formaggio, mentre le importazioni di latte e latti-
tini, principalmente sotto forma di formaggio e burro, coprono circa il 20 per cento del consumo interno. I disciplinamenti concernenti il commercio con l'estero rappresentano quindi condizioni quadro determinanti per il disciplinamento del mercato del latte. Importazione II latte fresco gode di un'elevata protezione al confine. Ad eccezione delle importazioni provenienti dalla zona franca attorno a Ginevra (60 000 1 al giorno), non si importa pressoché latte fresco. Dal momento che il latte fresco non presenta differenze degne di nota secondo la provenienza, il consumatore non sente la necessità di poter scegliere tra una vasta offerta di prodotti. Il formaggio è stato importato da sempre in quantitativi relativamente elevati e il consumatore può perciò approfittare di una grande offerta. Prima dell'attuazione dell'Accordo OMC sull'agricoltura, il 70 per cento delle importazioni era gravato al confine da soprapprezzi o sopraddazi. Dal profilo quantitativo, era limitata solo l'importazione di alcune specialità (cosiddetto contingente della fontina) e solo per quanto concerneva la loro importazione a dazi preferenziali. Questo regime d'importazione sarà quindi in generale mantenuto. In particolare, non si prevede un contingente doganale parziale per l'importazione del formaggio (esclusa la fontina). Saranno prelevati unicamente i dazi stabiliti nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura. Le tariffe massime, che dovranno essere ridotte del 15 per cento durante il periodo transitorio, sono relativamente basse. I formaggi svizzeri ed esteri continueranno quindi a farsi concorrenza. La protezione al confine per il burro, come pure per gli oli e i grassi commestibili, è relativamente bassa rispetto al prezzo della materia grassa del latte indigeno. Per impedire che il mercato sia sommerso da importazioni di burro a buon mercato, la Confederazione deve poter continuare a determinare il quantitativo d'importazione. Il burro può quindi essere importato solo se la produzione svizzera non basta a coprire la domanda. Il burro non deve essere considerato separatamente dal mercato globale delle materie grasse, dal momento che è in stretta concorrenza con la margarina, prodotta essenzialmente con oli e grassi vegetali importati. Sovvenzioni all'esportazione L'Accordo OMC sull'agricoltura impone nel preventivo una riduzione pari al
36 per cento delle sovvenzioni all'esportazione. Al termine del periodo transitorio la Svizzera potrà quindi impiegare solo al massimo 284 milioni di franchi per sovvenzionare le esportazioni di latticini. Attualmente circa il 98 per cento delle sovvenzioni all'esportazione va a favore del formaggio. L'Accordo OMC sull'agricoltura stabilisce inoltre una riduzione quantitativa del 21 per cento delle esportazioni sovvenzionate. Quanto al formaggio, ciò significa che circa 10 000 tonnellate devono essere esportate senza sovvenzioni. Per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz»), le riduzioni riguardano unicamente gli aiuti all'esportazione e non i quantitativi. L'UE protegge il suo mercato laniero mediante dazi relativamente elevati. Accorda tuttavia al nostro Paese condizioni preferenziali per otto formaggi sviz-
zeri, sui quali preleva un dazio esiguo di soli 15-20 centesimi al chilogrammo. Si tratta in particolare delle varietà emmental, gruyère, sbrinz, appenzeller, fromage fribourgeois, tête de moine, vacherin Mont-d'Or e formaggio alle erbe glaronese (Schabziger). Per il tilsiter le condizioni sono meno favorevoli: TUE preleva franchi 1,60 al chilogrammo. Per le altre qualità di formaggio possono essere prelevati sino a franchi 5,50 al chilogrammo. Conclusione II contributo del latte al reddito agricolo è tuttora molto importante e non può essere mantenuto sfruttando unicamente la buona protezione al confine per il latte e i latticini freschi. Per il burro e il formaggio, esposti a una maggiore concorrenza, saranno necessari ulteriori strumenti per mantenere le possibilità di smercio. La trasformazione del latte in formaggio fornisce un valore aggiunto più elevato rispetto alla trasformazione del latte in burro e deve quindi essere particolarmente promossa. I costi di sostegno del burro e della polvere di latte scremato sono superiori a quelli del formaggio specialmente quando questi prodotti non sono smerciati in Svizzera, ma sono esportati sotto forma di prodotti trasformati. L'idea di base di dare la priorità alla produzione di formaggio rispetto alla trasformazione del latte in burro è quindi ancora valida. L'esportazione del formaggio nell'UE in qualità di mercato principale è limitata, con riserva dei risultati di nuovi negoziati, alle varietà che beneficiano di condizioni preferenziali. Il dazio riscosso su grassi e oli commestibili rimane un importante valore di riferimento. Più scende il prezzo all'importazione, più sono necessari il sostegno e i disciplinamenti statali per assicurare lo smercio di burro e la coltivazione di semi oleosi (cfr. il commento relativo all'art. 53).
223.12 Esigenze del sistema
Obiettivi L'obiettivo primario è di poter smerciare il maggiore quantitativo di latte a prezzi ottimali sui mercati svizzeri ed esteri. Per raggiungere tale scopo occorre migliorare la competitivita del settore. Dato che il nostro formaggio gode di buona fama sui mercati esteri e visto che per le principali varietà vi sono buone condizioni d'accesso, i provvedimenti devono concentrarsi sulla produzione e sullo smercio di formaggio. Se il formaggio è ben commercializzato, una quantità maggiore di latte potrà essere trasformata in formaggio. Strumenti d'economia di mercato Con il nuovo sistema, occorre istituire le necessarie condizioni quadro affinchè le forze del mercato possano agire al meglio a livello di produzione, di trasformazione e di commercio. In tal modo si garantisce che il latte è raccolto e trasformato a prezzi convenienti e venduto con il massimo valore aggiunto. Le aziende di trasformazione del latte (latterie e caseifici) sono quindi esposte a una più forte concorrenza, ma nel contempo si offrono loro nuove opportu-
nità. Sfruttando abilmente le maggiori libertà relative alla raccolta, alla trasformazione e alla commercializzazione del latte, possono rafforzare la loro posizione e migliorare la loro prestazione sul mercato.
Sufficiente protezione al confine Senza protezione doganale, il mercato svizzero sarebbe sommerso da importazioni a buon mercato e i prezzi scenderebbero tendenzialmente al livello del mercato mondiale, vale a dire a 20-25 centesimi per chilogrammo di latte. Nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo OMC sull'agricoltura è possibile mantenere un'efficace protezione al confine. I servizi interessati devono continuare a seguire e valutare l'evoluzione delle importazioni. Non bisogna ostacolare tutte le importazioni, ma occorre piuttosto mantenere le possibilità d'importazione al livello attuale. I consumatori potranno in tal modo approfittare anche in futuro di un'offerta variata. I produttori e i trasformatori dovranno invece affrontare le nuove sfide e sviluppare strutture competitive.
Sostegno dei contadini; liberalizzazione dei margini di guadagno I provvedimenti di sostegno dello Stato devono continuare a concentrarsi nella misura del possibile al livello della produzione dove possono agire più efficacemente sulla formazione del reddito per l'agricoltura. I trasformatori (latterie, caseifici) e il commercio devono coprire i loro costi con i margini di guadagno realizzabili sul mercato. Non sarà pertanto più necessario che lo Stato calcoli e determini i margini di trasformazione e commerciali.
Limitazione quantitativa Una limitazione quantitativa è in linea di principio estranea a un disciplinamento del mercato ampiamente liberalizzato. La garanzia del reddito mediante i pagamenti diretti ha i suoi limiti; d'altro canto, vi è ancora interesse affinchè il latte contribuisca in misura essenziale al reddito contadino. Di conseguenza, l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, vale a dire la formazione del prezzo, non possono essere lasciati completamente alle forze del mercato e il contingentamento lattiero va mantenuto.
223.13 Sistema
Gli obiettivi perseguiti con la politica lattiera non possono essere realizzati unicamente con le disposizioni economiche generali del titolo secondo. Sono necessari ulteriori provvedimenti. Occorre, ad esempio, provvedere affinchè il formaggio, nonostante un adeguato prezzo del latte, possa essere esportato nell'UE senza sovvenzioni. Solo in questo modo è possibile mantenere il potenziale di smercio al livello attuale, tenendo conto dell'obbligo OMC di ridurre il quantitativo sovvenzionato. Occorre inoltre salvaguardare la competitivita del settore in caso di un'eventuale apertura graduale del mercato europeo. Affinchè i contadini possano conseguire il prezzo del latte auspicato, è necessario un sostegno sufficiente del burro e degli altri latticini. Qui di seguito sono elencati gli strumenti che consentono di raggiungere questi obiettivi.
Supplemento per il latte trasformato in formaggio
Il supplemento per il latte trasformato in formaggio riduce il prezzo della materia prima e consente quindi ai trasformatori di produrre il formaggio a prezzi concorrenziali. Il supplemento è versato sull'arco dell'anno per tutto il latte trasformato in formaggio. Aiuti
Gli aiuti all'esportazione verso i mercati in sviluppo hanno come obiettivo principale uno smercio sufficiente del formaggio. Offrono inoltre la possibilità di aprire nuovi mercati. La qualità del prodotto e delle prestazioni sul mercato comporteranno una differenziazione del prezzo del latte.
Per promuovere l'esportazione di latticini diversi dal formaggio viene versato un contributo per equivalente di latte.
Il contributo destinato a ridurre il prezzo del burro è necessario a causa della protezione al confine relativamente debole per i grassi e gli oli commestibili. Deve essere ridotto anche il prezzo del latte scremato per alcuni tipi di valorizzazione. Ribassi o indennità per le materie prime non sono previsti per i prodotti a base di latte fresco (latte di consumo, panna di consumo, latticini freschi). Il prezzo del latte realizzabile dai produttori oscillerà, secondo le condizioni del mercato, tra quello derivante dalla trasformazione in burro e quello derivante dalla trasformazione in formaggio. Gli strumenti devono essere concepiti in modo che il latte che sarà trasformato in formaggio sia tendenzialmente più caro di quello trasformato in burro. Le forze del mercato provvederanno affinchè la differenza non sia troppo ampia.
Nuova politica lattiera: ricavo dalla vendita di latte Figura 2 per i produttori Ricavo dalla vendita di latte
© Supplemento per il latte trasformato in formaggio © Aiuti all'esportazione di formaggio verso mercati in sviluppo © Riduzione del prezzo del burro e del latte scremato
Latte di consumo Panna di consumo Prodotti freschi Burro Latte scremato Latte scremato
Quantitativo di latte
La figura 2 mostra l'azione degli strumenti previsti dal nuovo disciplinamento del mercato lattiere. Presenta le valorizzazioni rispetto al volume prodotto e il rapporto tra il prezzo del latte che potrà presumibilmente essere realizzato mediante la trasformazione in burro e latte scremato, da un lato, e in formaggio, dall'altro.
223.14 Cambiamenti radicali
II nuovo sistema comporta cambiamenti radicali per i produttori e i trasformatori di latte. Per i produttori di latte vengono a cadere le garanzie di prezzo e di smercio come pure l'obbligo di consegna al centro di raccolta stabilito. L'assegnazione delle cooperative alla zona di divieto d'insilamento da parte della Confederazione viene abrogata. Questo cambiamento di sistema consente ai produttori di latte di scegliere il sistema di foraggiamento e l'acquirente del loro latte. I trasformatori di latte non sono più obbligati a ritirare il latte nella loro regione d'approvvigionamento. Possono decidere autonomamente la valorizzazione del latte e a chi intendono vendere i loro prodotti. Come controprestazione per la concessione di queste libertà devono rinunciare alle garanzie di
smercio e di prezzo. I trasformatori e i commercianti devono coprire i loro costi con i margini di guadagno che realizzano sul mercato. Come illustrato nel numero 223.12, gli strumenti della Confederazione non devono influenzare negativamente il mercato. La concorrenza non deve essere ostacolata affinchè l'iniziativa e il dinamismo necessari possano esprimersi al meglio. Conseguenze per le regioni periferiche Rispetto alle località di produzione e trasformazione situate in una posizione geograficamente propizia, le regioni sfavorite dal profilo dei trasporti e della topografia sono confrontate con costi più elevati di raccolta del latte e di trasformazione a livello locale e regionale (diminuzione della grandezza delle aziende). Attualmente si tiene già conto degli svantaggi comparativi summenzionati mediante l'adozione di corrispondenti misure collaterali. I pagamenti diretti per compensare gli svantaggi locali (art. 70 e 71) sono sempre stati versati soprattutto a causa degli elevati costi di raccolta e di trasporto del latte. Punto chiave: produzione di specialità locali La trasformazione sul posto è il modo migliore per aiutare le regioni isolate. Per questo bisogna continuare a sostenere i progetti per una valorizzazione razionale del latte (art. 104; cfr. n. 252.3). Inoltre, anche lo smercio di specialità regionali può essere promosso mediante contributi alla promozione dello smercio (art. 11). In tal modo il valore aggiunto risultante dalla trasformazione rimane nella regione di fabbricazione. Una garanzia parziale di prezzo e di smercio per queste regioni e la richiesta di sovvenzionare il trasporto del latte sono ritenute inopportune poiché pregiudicherebbero il sistema. Nelle regioni con una debole produzione lattiera e senza possibilità di fabbricare specialità, occorre stabilire se la produzione di latte commerciale rappresenti una forma di gestione adeguata o se non si debbano piuttosto scegliere altri rami della produzione che in futuro beneficeranno di un maggiore sostegno statale (contributi per la tenuta di animali da reddito che consumano foraggio grezzo; cfr. art. 69).
223.15 Transizione
Deregolamentazione in una sola tappa Nel passaggio al nuovo disciplinamento del mercato lattiere occorre dare la massima priorità al miglioramento della prestazione di vendita e alla salvaguardia delle quote di mercato. Di conseguenza, i margini fissi devono essere liberalizzati mediante l'abrogazione dei prezzi di ritiro e di consegna imposti. In tal modo il mercato diventerà più efficiente. L'abrogazione dei margini fissi comporta la soppressione del prezzo di base del latte garantito e degli obblighi di consegna e di ritiro di burro e formaggio. Se il prezzo di base del latte non è più garantito, anche l'obbligo di consegna del latte al centro di raccolta stabilito non ha più motivo di esistere. I principali disciplinamenti del sistema at-
tuale devono quindi essere abrogati contemporaneamente all'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura. Il cambiamento del sistema deve essere attuato in una sola tappa.
Prezzo realizzabile e ricavo lordo del latte Gli strumenti menzionati nel numero 223.13 (supplemento per il latte trasformato in formaggio, aiuti) consentiranno di continuare a sostenere il prezzo del latte, il quale dipenderà tuttavia molto più che in passato dalla prestazione e dalle condizioni del mercato in Svizzera e all'estero, in particolare nell'UE. Nel nuovo sistema, si prevede di fissare inizialmente il prezzo indicativo a 77 centesimi per chilogrammo di latte (cfr. tavola 1, n. 131.1). Di conseguenza, il latte dovrebbe fornire un ricavo lordo di circa 2,3 miliardi di franchi. Per i produttori di latte è importante che il passaggio al nuovo disciplinamento non comporti un crollo dei prezzi. Le due riduzioni del prezzo di base del latte decise nel vecchio sistema hanno consentito di avvicinarlo al livello auspicato per il nuovo disciplinamento del mercato lattiero. Se vi sono sufficienti mezzi finanziari a disposizione, i provvedimenti di sostegno possono essere allestiti in modo che il prezzo indicativo sia effettivamente raggiunto. Per ridurre infine i costi della valorizzazione del latte al livello auspicato, nella fase transitoria i mezzi possono essere diminuiti gradualmente. Al termine di questa fase, il prezzo del latte sarà determinato essenzialmente dalla produttività e dalle prestazioni di vendita del settore.
Disposizioni transitorie flessibili Le disposizioni transitorie (art. 185 cpv. 2, 3 e 4) ci offrono il margine di manovra necessario per risolvere i problemi posti dal passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Nel periodo di transizione è previsto di accordare un sostegno particolare alla produzione di formaggio. La Confederazione dovrebbe promuovere l'acquisizione del capitale destinato a finanziare l'immagazzinamento, fino alla stagionatura compresa, dei formaggi a pasta dura e semidura (art. 185 cpv. 2 lett. e); inoltre, dovrebbe continuare a versare il supplemento per il latte prodotto senza insilamento e trasformato in determinati tipi di formaggio. Al termine di tale periodo, l'aumento dei ricavi realizzati sul mercato dovrebbe compensare i costi supplementari causati da questo genere di foraggiamento. La soppressione di questo provvedimento non provoca una riduzione dei fondi destinati al sostegno del mercato lattiero, ma consente di semplificare lo strumentario. Nella fase di transizione sono garantiti sufficienti mezzi finanziari affinchè il prezzo del latte non diminuisca troppo (art. 185 cpv. 3).
223.16 Ripercussioni finanziarie
Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, in un primo tempo si dovrebbero mettere a disposizione gli stessi mezzi finanziari forniti finora. Una loro riduzione è prevista solo nella fase di transizione. Affinchè questa riduzione non si traduca in un calo lineare del prezzo del latte, l'intero settore sarà incentivato a migliorare la propria competitivita.
Trasformazione graduale del sostegno dei prezzi II periodo di transizione riguarda quindi principalmente la riduzione graduale degli aiuti. Partendo da circa 800 milioni di franchi, essi devono essere ridotti nell'arco di cinque anni di circa 300 milioni per assestarsi a 500 milioni di franchi. È importante che i produttori e i trasformatori siano sufficientemente preparati per passare al nuovo sistema. Affinchè il settore possa affrontare in modo ottimale la nuova situazione, si discutono già attualmente possibili soluzioni e relative prescrizioni d'esecuzione. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge esse potranno essere immediatamente attuate.
Diminuzione dei prezzi per i consumatori La riduzione del prezzo della materia prima «latte» consentirà ai trasformatori di offrire latte e latticini a prezzi più convenienti. I consumatori approfitteranno di un ribasso dei prezzi in primo luogo al momento dell'acquisto di latte e latticini freschi. Anche i prezzi del formaggio diminuiranno. Dato che il burro ha subito forti ribassi, i consumatori hanno potuto beneficiare già sino ad ora di prezzi molto convenienti, cosicché nel nuovo disciplinamento il suo prezzo corrisponderà all'inarca al livello attuale.
223.2 Commento del testo di legge
223.21 Sezione 1: Principi Articolo 25 Campo d'applicazione Per ragioni amministrative, il campo d'applicazione del latte è limitato al latte di vacca. Alcuni provvedimenti devono tuttavia poter essere estesi al latte di capra e di pecora. Si prevede in particolare di accordare il supplemento anche per il latte di capra e pecora trasformato in formaggio. Senza questo contributo, i formaggi di capra e di pecora, destinati prevalentemente al consumo interno, perderebbero la loro competitivita. Inoltre, il sostegno statale accordato alla garanzia e al controllo della qualità deve offrire pari opportunità in questo settore.
Articolo 26 Prezzo mirato II nostro Collegio può stabilire un prezzo mirato per orientare i provvedimenti previsti. Il prezzo mirato vale per il latte con un determinato tenore di grassi e proteine (cpv. 2 lett. b) che non deve necessariamente corrispondere alla media svizzera. Nella legge è quindi opportuno formulare questa disposizione in modo flessibile. Il nostro Collegio stabilisce il prezzo mirato secondo una valutazione della situazione di mercato e sulle risorse finanziarie disponibili per sostenere il prezzo del latte. Contrariamente alla situazione attuale, il prezzo non determinerà più l'importo delle spese ma sarà dedotto a breve e medio termine in funzione delle possibilità del mercato e dai mezzi finanziari della Confederazione. Impiegheremo i fondi in modo tale da raggiungere in media il prezzo mirato se la valorizzazione del latte sarà buona.
Fissando periodicamente il prezzo mirato e osservando la situazione a livello di prezzi e di quantitativi sui mercati di smercio, ci dotiamo di uno strumento che ci consente di perseguire tre obiettivi:
in primo luogo, il prezzo mirato offre ai produttori e ai trasformatori importanti punti di riferimento per la valutazione delle loro opportunità sul mercato;
in secondo luogo, consente di garantire che i mezzi impiegati si mantengano entro limiti sopportabili;
in terzo luogo, deve servire a coordinare continuamente i provvedimenti. Il prezzo mirato dovrebbe fungere da riferimento per i produttori e i trasformatori nei negoziati riguardanti l'acquisto e la fornitura del latte. Basterà ridefinirlo una volta all'anno. Conformemente al nuovo disciplinamento, il prezzo mirato rappresenta il prezzo che dovrebbe essere conseguito in media con una buona valorizzazione del latte. Con «buona valorizzazione» si intende una buona prestazione di mercato, come ad esempio la migliore qualità e una commercializzazione ottimale.
Limite di spesa Secondo la nuova concezione, i fondi destinati ai provvedimenti previsti in questo capitolo saranno messi a disposizione sotto forma di credito quadro conformemente all'articolo 6. L'importo preventivato per un periodo sarà in seguito suddiviso tra il supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 36), gli aiuti (art. 37 e 38), i contributi alle spese del SICL (art. 42) e l'indennizzo dei compiti di diritto pubblico (art. 43).
223.22 Sezione 2: Orientamento della produzione
Articolo 27 Contingentamento lattiere Indubbiamente la produzione continua ad esercitare una forte pressione. Con i provvedimenti previsti per sostenere i prezzi, la produzione lattiera manterrà la sua attrattiva. Se si abrogasse il contingentamento lattiero e si esponesse la produzione esclusivamente ai meccanismi dell'offerta e della domanda, vi sarebbe sicuramente un crollo dei prezzi con profonde ripercussioni, non auspicabili dal profilo sociale e della politica strutturale. L'adempimento del mandato multifunzionale conferito all'agricoltura sarebbe in pericolo. Fintante che la produzione lattiera dovrà svolgere una funzione nel settore della politica dei redditi, il contingentamento lattiero sarà necessario come provvedimento in grado di limitare la produzione.
Considerazione della composizione (contingenti corretti in funzione del tenore in grassi) II capoverso 2 contiene la base legale per poter considerare la composizione del latte nella determinazione dei contingenti e quindi limitare il quantitativo di grasso. Se il tenore in grassi del latte aumenta, la valorizzazione del quantitativo di grasso causa problemi sempre maggiori. Dobbiamo quindi poter limitare, oltre al quantitativo di latte, anche il quantitativo di grasso. Una prima
proposta in questo senso era stata formulata nel disegno di revisione del decreto sull'economia lattiera 1988. Sebbene non fosse di per sé contestata, non è stata realizzata in seguito al rifiuto di tale revisione il 12 marzo 1995. Anche se, secondo la valutazione attuale i contingenti lattieri non devono essere adeguati secondo la composizione del latte, è indispensabile istituire una base legale corrispondente per i motivi summenzionati.
Contingenti legati alla superficie II capoverso 3 riprende il disciplinamento vigente: il nostro Collegio può fissare il quantitativo massimo per ettaro in modo differenziato secondo le zone. Con l'introduzione del trasferimento dei contingenti indipendentemente dalla superficie (art. 29), dobbiamo poter fissare questi valori massimi a un livello più basso. È invece pressoché impossibile un aumento generale dei quantitativi massimi. È quindi certo che il latte continuerà ad essere prodotto prevalentemente sulla base foraggiera propria dell'azienda; senza corrispondente gestione delle superfici non potrà essere prodotto. In tal modo la produzione lattiera continuerà a rispettare le esigenze ecologiche.
Articolo 28 Adeguamento del quantitativo globale L'articolo 28 consente di adeguare l'insieme dei contingenti. Benché l'obiettivo si prefigga di stabilizzare il quantitativo al massimo livello possibile, dobbiamo avere la possibilità di effettuare gli eventuali adeguamenti necessari. Gli aumenti o le riduzioni generali colpiscono in misura indifferenziata ognuno dei circa 48 000 produttori; sono semplici da eseguire ma non sono sempre soddisfacenti e devono quindi entrare in considerazione solo come ultima possibilità. In primo luogo si considerano le possibilità d'adeguamento secondo gli articoli 29 e 30. Per precisione, la legge stabilisce che i contingenti sono ridotti senza indennità.
Articolo 29 Adeguamento di contingenti Questo articolo consente di adeguare i contingenti individuali. A differenza degli adeguamenti secondo l'articolo 28, questi influiscono generalmente sul contingente globale solo se si preleva una parte dei contingenti trasferiti o se i contingenti legati a una superficie costruita o non più utilizzata dall'economia lattiera sono ritirati dalla circolazione. Non si prevede più di accordare aumenti di contingenti per il tramite di una decisione amministrativa fondata su una domanda. Al contrario, in caso di cessione di superfici, i produttori che cedono il terreno dovranno poter trasferire, come sinora, una parte dei contingenti agli acquirenti.
Trasferimento mediante acquisto o locazione Attualmente i contingenti possono essere aumentati unicamente in caso di incremento della superficie utile determinante. Tutte le altre possibilità sono state abrogate per ragioni legate ai quantitativi. Il sistema di contingentamento è quindi diventato estremamente rigido. È perciò urgente accordare di nuovo maggiore flessibilità ai singoli produttori per quanto concerne gli adeguamenti dei contingenti. Solo in questo modo sarà possibile sfruttare i progressi tecnici
favoriti dal cambiamento strutturale. L'acquisto e la locazione di contingenti rappresentano l'unica possibilità adeguata per dotare i produttori di questo necessario spazio di manovra. Questo tipo di trasferimento consentirebbe inoltre di semplificare notevolmente il complicato disciplinamento dei cambiamenti di superfici. L'acquisto e la locazione saranno fondati essenzialmente su accordi conclusi tra i produttori interessati, come per le modifiche di superfici. Tuttavia, dato che il contingente è un diritto di produzione assegnato dalla Confederazione alla singola azienda, tutti gli adeguamenti di contingenti dovranno essere confermati in ultima istanza da una decisione formale anche se i produttori si sono accordati sul quantitativo da trasferire. Il nostro Consiglio fisserà le condizioni relative ai trasferimenti di contingenti (cpv. 2). Alcune condizioni quadro riguarderanno tutti i trasferimenti, siano essi dipendenti o indipendenti dalla superficie. Dovremo inoltre determinare per entrambi i casi in che misura è possibile trasferire contingenti congelati e se deve essere prelevata una parte del quantitativo trasmesso. La situazione in materia di quantitativi determinerà queste condizioni. Sono previste altre condizioni solo per l'acquisto e la locazione di contingenti. Il capoverso 3 ne fissa direttamente due ma ve ne potrebbero essere altre. Ad esempio, solo le persone che esercitano un'attività agricola possono essere autorizzate ad acquistare, vendere o locare contingenti. Articolo 30 Contingenti speciali L'articolo 30 disciplina l'aumento specifico dei contingenti, il cosiddetto contingente B. Il latte dei contingenti speciali può essere utilizzato solo per i prodotti agricoli trasformati destinati all'esportazione. Per tale motivo, l'introduzione di un contingente B dipende in primo luogo dall'evoluzione di queste esportazioni. Si prevede prima di tutto di esaurire le altre possibilità. Solo se queste misure dovessero rivelarsi insufficienti si darà via libera all'assegnazione dei contingenti B. Senza questa possibilità, l'industria delle derrate alimentari sarebbe obbligata a procurarsi all'estero materia prima a buon mercato nell'ambito del traffico di perfezionamento, con una conseguente riduzione delle possibilità di smercio del latte indigeno. La Confederazione non intende impegnarsi troppo per questo provvedimento né
dal profilo finanziario né da quello amministrativo. Ci limiteremo quindi a fissare il quantitativo da ripartire per un determinato periodo, affidando in seguito l'esecuzione a un'organizzazione privata, ad esempio all'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte. Essa procederà presumibilmente alla ripartizione nell'ambito di una procedura d'aggiudicazione e concluderà i contratti con gli interessati. I produttori sono liberi di decidere se intendono produrre quantitativi supplementari e a che prezzo. La Confederazione non interviene quindi nella formazione del prezzo del latte, che è stabilito mediante contratto tra i produttori, da un lato, e le aziende industriali di trasformazione o al loro posto da un'organizzazione privata, dall'altro. In questo senso, il contributo che i produttori devono fornire conformemente al capoverso 3 va inteso quale condizione per beneficiare del contingente speciale. Il produttore deve versare una tassa alla centrale se l'operazione è indiretta o incassare un prezzo ridotto in caso di fornitura diretta a un'azienda dell'industria alimentare.
Per garantire una netta separazione tra questi contingenti speciali e i contingenti ordinari secondo l'articolo 27, prevediamo di accordare i primi solo per un periodo limitato, analogamente ai contingenti supplementari previsti nell'articolo 31. Se le parti contraenti intendono prolungare le forniture, i contratti e i contingenti assegnati dovranno essere rinnovati ad esempio ogni anno. Infine, lo smercio di questi quantitativi non rientrerà nel settore di protezione di questa legge, vale a dire non sarà coperto dai provvedimenti intesi a sostenere il mercato di cui alla sezione 4 né sarà preso in considerazione per il prezzo mirato. L'industria alimentare deve provvedere affinchè tutta la materia prima proveniente dal contingente speciale sia esportata. Se questa condizione non è soddisfatta, le aziende interessate devono versare una tassa (cpv. 4). Il servizio designato a tal fine è responsabile dell'attuazione del provvedimento ed è quindi abilitato a riscuotere questa tassa. Dal momento che il quantitativo non esportato grava comunque il mercato interno, l'importo del tributo sarà fissato in funzione della tassa per superamento di contingente (art. 33). Questa aliquota è giustificata visto il costo marginale della valorizzazione. L'obiettivo è tuttavia di esportare il quantitativo menzionato. Per quanto riguarda il periodo determinante, si pensa quindi di introdurre un sistema di compensazione continua. Articolo 31 Contingenti supplementari Questo articolo riprende un provvedimento che ha dato buoni risultati nello smercio del bestiame proveniente dalla regione di montagna. È necessario un quantitativo di circa 25 000 tonnellate (0,8% del contingente totale) per i circa 17 000 animali venduti nella regione di pianura grazie a questa disposizione. Articolo 32 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro L'articolo 31 garantisce che anche la produzione di latte oggetto di contingenti assegnati temporaneamente sia accettabile dal profilo ecologico. Il contingente assegnato a un'azienda - compresi i contingenti speciali e supplementari - non deve superare il quantitativo massimo per ettaro di superficie utile. Articolo 33 Tassa per superamento di contingente È necessario mantenere la limitazione della tassa per superamento di contingente all'aliquota attuale dell'85 per cento. Dal momento che non vi è più un
prezzo fisso del latte, bisognerà ricalcolare l'importo massimo legale in funzione del prezzo mirato (cpv. 1). La locazione di contingenti consentirà ai singoli produttori di reagire in modo flessibile a una fornitura che si presume in difetto o in eccesso. Il cosiddetto contingente per le cooperative perde quindi ampiamente il suo significato e il suo effetto. Invece di concedere una possibilità di compensazione per periodo di contingentamento all'interno di una cooperativa, è meglio prevedere questa compensazione su diversi periodi ma per un solo produttore. Entro certi limiti, le forniture in eccesso o in difetto di un produttore potranno quindi essere trasferite al successivo periodo di contingentamento (cpv. 2 lett. a). Per non perdere la possibilità di ritornare, se necessario, all'attuale sistema di conteggio del contingente per le cooperative, il capoverso 2 lettera b lascia aperta questa opzione. Il disciplinamento secondo la lettera a ha tuttavia la priorità.
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223.23 Sezione 3: Contratti di fornitura e vendita diretta
Artìcolo 34 Durata mìnima dei contratti di fornitura L'obbligo di fornitura e di ritiro del latte previsto dal disciplinamento attuale è abrogato. In linea di principio, i produttori potranno scegliere in futuro liberamente i loro partner commerciali e concordare le condizioni di fornitura e di ritiro quali prezzo, qualità, durata ecc. Poiché le autorità affidano questa responsabilità agli interessati, occorre concedere loro la necessaria libertà per non ostacolare l'attività imprenditoriale. In caso di difficoltà temporanee e per mantenere un certo disciplinamento, occorre tuttavia accordare una certa protezione ai produttori e ai trasformatori. La Confederazione deve prescrivere in particolare una durata contrattuale minima; un anno sembra adeguato. I partner che non osservano gli accordi possono essere richiamati ai loro obblighi ricorrendo al diritto privato ma, come dimostra l'esperienza, ciò richiede un certo tempo. Per un prodotto giornaliero e deperibile come il latte, questa non è una buona situazione di partenza. Le parti potrebbero stipulare le disposizioni necessarie per prevenire eventuali difficoltà già nel contratto, il che è peraltro possibile nell'ambito della libertà contrattuale (art. 19 CO). In tal modo, nel singolo caso il problema sarebbe risolvibile bilateralmente. Per garantire un'efficacia giuridica generale ed evitare eventuali problemi d'interpretazione, la Confederazione potrebbe sostenere gli interessati stabilendo, ad esempio, direttamente nella legge il principio secondo cui le Parti contraenti, in determinate condizioni, possono denunciare il contratto anticipatamente e con effetto immediato. Questo è uno dei motivi per cui occorre accordare preventivamente al nostro Consiglio la competenza di disciplinare se necessario anche altri aspetti del contratto di fornitura del latte.
Articolo 35 Vendita diretta Con la modifica del decreto sullo statuto del latte del 18 marzo 1994, si è fatto un primo passo per liberalizzare la vendita diretta. Il presente disegno si spinge oltre, conferendo a ogni produttore la possibilità della vendita diretta, con la sola condizione di notificare tale intenzione preventivamente. Questo obbligo deve innanzitutto consentire di registrare tutti i venditori diretti nell'ambito del contingentamento. Dal momento che le organizzazioni lattiere svolgono già attualmente compiti di diritto pubblico nel settore dell'economia lattiera, occupandosi ad esempio dell'esecuzione del contingentamento del latte, è opportuno designarle anche come istanze di registrazione.
223.24 Sezione 4: Sostegno del mercato
Priorità al formaggio Anche nel nuovo disciplinamento del mercato lattiere, la produzione di formaggio continuerà ad occupare una posizione prioritaria. Se il formaggio si smercia bene, i trasformatori richiederanno latte a sufficienza e la concorrenza tra di loro favorirà una trasformazione del latte conveniente ed economica. Al riguardo non sono più necessarie prescrizioni e neppure misure coercitive. Il
latte affluirà automaticamente nel settore della valorizzazione con il massimo valore aggiunto. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio può essere definito come l'elemento centrale del nuovo disciplinamento del mercato lattiero. Nell'ottica dei produttori di latte, sostiene il prezzo di mercato ed è parte integrante della rete di sicurezza. Per i trasformatori, dovrebbe abbassare il prezzo della materia prima in modo che il formaggio possa essere esportato senza aiuti nell'UE. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio sostituisce quindi ampiamente i ribassi differenziati praticati sinora all'interno del Paese. Tutto il latte trasformato in formaggio beneficia in linea di principio dello stesso sostegno statale. La regola perversa secondo cui «peggiore è la valorizzazione, maggiore è il sostegno statale» non è più valida nel nuovo sistema. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio istituisce le condizioni per poter effettuare potenzialmente tutte le esportazioni di formaggio nell'UE senza sovvenzioni. In tal modo, nonostante le disposizioni restrittive dell'Accordo OMC sull'agricoltura, è possibile esportare formaggio nella misura attuale. Con il nuovo sistema, l'economia casearia e il commercio dovranno cavarsela senza margini di guadagno garantiti. Il formaggio viene prodotto e messo in commercio secondo i criteri dell'economia di mercato. La Confederazione non interviene né nella produzione né nell'orientamento della valorizzazione o nella commercializzazione. Istituisce solo condizioni quadro favorevoli e lascia libertà di manovra alle imprese.
Lievi differenze di prezzo Benché la valorizzazione del burro e del latte scremato non sia prioritaria, a lungo termine non vi saranno grandi differenze di prezzo tra il latte trasformato in formaggio e quello trasformato in burro. In caso di libera scelta della valorizzazione, le forze di mercato sposteranno costantemente la produzione verso il prodotto migliore dal profilo del prezzo. In caso di prezzi relativamente bassi del burro e del latte magro, i trasformatori cercheranno un'alternativa migliore. Se questa è data dal formaggio, più latte verrà trasformato in formaggio creando, di conseguenza, una flessione dei prezzi in questo settore. Inversamente, il calo dell'offerta di burro e latte scremato aumenterà il prezzo di questi prodotti. Delega di competenze Come abbiamo già spiegato a proposito del prezzo indicativo (art. 26), i fondi decisi dal Parlamento nell'ambito del credito quadro sono destinati principalmente ai provvedimenti di sostegno del mercato lattiero. Il supplemento (art. 36) per il latte trasformato in formaggio, avrà sempre una certa importanza politica e il suo peso finanziario rimarrà considerevole. Dovrebbe peraltro essere fissato per un periodo abbastanza lungo. È quindi opportuno che il suo importo sia fissato dal nostro Collegio. Gli aiuti (art. 37 e 38) sono per contro strumenti di orientamento della produzione che richiedono talvolta adeguamenti tempestivi, segnatamente allo scopo di evitare di superare i fondi disponibili o per correggere un'evoluzione indesiderabile del mercato. È quindi opportuno che un settore a valle possa procedere direttamente agli adeguamenti necessari.
Articolo 36 Supplemento per il latte trasformato in formaggio II supplemento è versato per tutto il latte trasformato in formaggio. Oltre ai formaggi a pasta dura, semidura e molle, anche i formaggi freschi beneficeranno di questo supplemento, unitamente ai formaggi prodotti sugli alpeggi. Questo supplemento sostituisce gli aiuti finanziari sinora accordati per la promozione della qualità e dello smercio del formaggio e di altre specialità degli alpeggi e dell'agricoltura di montagna.
Rinuncia alla differenziazione del supplemento Circa la metà dell'offerta globale di burro proviene dalla fabbricazione di formaggio. Con il supplemento si favorisce quindi indirettamente anche un ribasso del burro. Tale situazione potrebbe spingere i produttori di formaggio a produrre unicamente formaggio a basso tenore di grasso e a vendere il grasso eccedente sotto forma di burro. Questa soluzione è tuttavia redditizia solo se per il burro si consegue un prezzo relativamente elevato. Tuttavia, con l'aumento dell'offerta il prezzo diminuisce cosicché per i produttori è sempre meno interessante scremare il latte per produrre burro. Dopo un certo periodo, si instaurerà comunque automaticamente un certo equilibrio fra il latte trasformato in formaggio e quello trasformato in burro. Si può quindi rinunciare all'introduzione di un supplemento differenziato a seconda del tenore in grasso del formaggio.
Versamento del supplemento Secondo la nuova filosofia, il supplemento andrebbe versato direttamente ai produttori. Per motivi amministrativi (numero elevato di produttori, diversa valorizzazione del latte consegnato, oscillazioni nella quota di latte trasformato in formaggio), il supplemento dovrà tuttavia essere versato ai trasformatori di latte. A causa della concorrenza, questi saranno costretti a trasferire in seguito il supplemento ai produttori.
Determinazione del supplemento II capoverso 2 conferisce al nostro Collegio la competenza di fissare il supplemento per il latte trasformato in formaggio. A tale scopo, tiene conto del prezzo indicativo. Il supplemento corrisponde per analogia alla differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo del latte che risulterebbe se i trasformatori vendessero il formaggio in Svizzera e nell'UE senza alcun sostegno statale. Inversamente, la somma di questo prezzo e del supplemento da il prezzo realizzabile che in media dovrebbe corrispondere al prezzo indicativo.
Ripercussioni sulla formazione dei prezzi Con il nuovo disciplinamento, il formaggio sarà offerto anche in Svizzera a prezzi più convenienti. Il prezzo indigeno del formaggio si avvicinerà abbastanza rapidamente al prezzo che può essere raggiunto nell'esportazione. Sarà determinante il prezzo d'esportazione delle sorte di formaggio che possono essere esportate nell'UE a condizioni preferenziali e quindi non subiscono grandi rincari alla frontiera. Con il ribasso della materia prima, la differenza di prezzo rispetto all'estero risulterà inferiore e l'acquisto di formaggio oltre frontiera
poco interessante. Sia i prezzi favorevoli sia la minore differenza di prezzo rispetto ai Paesi confinanti si ripercuoteranno positivamente sullo smercio di latticini indigeni. Articolo 37 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena Secondo l'articolo 37, lo smercio di singoli latticini all'interno del Paese può essere promosso mediante aiuti differenziati. In pratica questi aiuti sono previsti per il burro (o la materia grassa del latte) e il latte scremato. Burro Nel complesso, oltre il 25 per cento della materia grassa del latte viene trasformata in burro. Circa la metà del burro proviene dalla fabbricazione del formaggio. Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura, la BUTYRA è sciolta, mentre l'obbligo di ritiro garantito dallo Stato e gli attuali contributi per il ribasso del prezzo del burro sono soppressi. I provvedimenti menzionati in precedenza sono sostituiti da un aiuto di base per la materia grassa del latte venduta come burro o utilizzata sotto forma di burro nell'ulteriore trasformazione. Si potrebbe eventualmente fissare un'aliquota più bassa per il periodo transitorio per il burro di prima scelta venduto. Questo aiuto di base dovrebbe essere fissato in modo che, per quanto riguarda il prezzo, la produzione di burro non sia più interessante della fabbricazione di formaggio. L'importo di questi aiuti dipende essenzialmente dall'evoluzione dei prezzi della margarina e degli oli e grassi commestibili. Si prevede inoltre di accordare, per lo smercio all'interno del Paese, aiuti speciali per la materia grassa del latte destinata a un'utilizzazione particolare, ad esempio per la produzione di gelati, come pure per il burro fuso, le frazioni di grasso di latte e la panna da cuocere. Latte scremato II latte scremato è un prodotto derivato dalla fabbricazione di panna e burro. È quindi strettamente legato alla produzione di burro. Annualmente, oltre 100 000 tonnellate di latte scremato sono utilizzate come foraggi umidi (1994 ca. 140 0001) e oltre 40 000 tonnellate di latte scremato fresco sono trasformate in caseine, caseinati e altri prodotti. Si prevede di continuare a sostenere mediante aiuti questi tipi di valorizzazione. Per promuovere lo smercio di polvere di latte scremato può essere necessario fissare norme di composizione per la fabbricazione di foraggi a base di succedanei del latte. Tuttavia, dato che la
polvere di latte scremato è caratterizzata da un debole valore aggiunto, gli aiuti non devono renderla troppo interessante sul piano economico. Formaggio fuso La formulazione flessibile consente inoltre di fornire un aiuto interno a prodotti come il formaggio che serve da materia prima alla fabbricazione di formaggio fuso. Questa soluzione potrebbe rivelarsi necessaria qualora gli aiuti all'esportazione previsti nell'articolo 38 capoverso 1 (esportazione di formaggio
verso mercati in sviluppo) dovessero essere costantemente fissati a un livello nettamente più elevato degli aiuti destinati a ridurre il prezzo del formaggio da tavola utilizzato come materia prima dai fabbricanti svizzeri di formaggio fuso.
Formaggio a pasta molle Eccezionalmente potrebbe essere necessario concedere aiuti per alcune sorte di formaggio a pasta molle anche al termine del periodo transitorio. Tali aiuti riguarderanno soprattutto le varietà con un forte tenore in grassi, poiché i prodotti analoghi offerti dalla concorrenza possono essere colpiti all'importazione solo con dazi doganali minimi (es. mascarpone).
Articolo 38 Aiuti all'esportazione Formaggio Anche se la legge non lo menziona esplicitamente, la maggior parte del formaggio dovrà essere smerciata senza aiuti, in particolare quella esportata nei Paesi dell'UE. A medio termine, non sarà tuttavia possibile smerciare tutto il formaggio sul mercato dell'UE, che offre prezzi interessanti. Per raggiungere l'obiettivo quantitativo, alcune esportazioni dovranno essere effettuate anche su mercati con un livello di prezzi più basso. L'apertura di nuovi canali di vendita o il consolidamento di quelli esistenti richiede mezzi finanziari che i privati non possono mettere a disposizione. Si pensa in primo luogo al sostegno dello smercio di formaggio in mercati nei quali il potenziale di vendita del formaggio svizzero non è ancora esaurito, come ad esempio quelli dell'Europa dell'Est, di Stati Uniti, Canada, Messico e Giappone. Occorre scegliere questi mercati in funzione delle loro prospettive di crescita e della presumibile diminuzione graduale delle spese. Il capoverso 1 consente di fornire un aiuto all'esportazione di formaggio verso questi mercati in sviluppo. Esso deve inoltre favorire uno smercio sufficiente se il mercato UÈ non dovesse rivelarsi sufficientemente ricettivo. L'importo globale degli aiuti all'esportazione è infine limitato dai mezzi finanziari disponibili. Per garantire il prezzo alla produzione auspicato, durante il periodo transitorio sarà comunque necessario promuovere gli aiuti anche per le esportazioni nell'UE.
Altri latticini II capoverso 2 contiene la base legale per sostenere l'esportazione generale di latticini diversi dal formaggio. Tutti i latticini già attualmente esportati devono per principio beneficiare di questi aiuti, che sono parte integrante della rete di sicurezza. Sono esclusi i prodotti per i quali è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio. Gli attuali contributi all'esportazione che riguardano prodotti specifici sono sostituiti da un aiuto generale all'esportazione, calcolato in funzione della composizione del latticino. Ogni prodotto avrà quindi le stesse opportunità di successo nell'esportazione. I prodotti che consentono di ottenere il valore aggiunto più elevato saranno più facilitati nell'esportazione. Lo Stato affida quindi l'orientamento della valorizzazione del latte alle forze del mercato e allo spirito innovativo dei trasformatori di latte.
Secondo gli obblighi derivanti dall'Accordo OMC sull'agricoltura, gli aiuti all'esportazione sono per principio limitati ai prodotti sovvenzionati nel periodo di riferimento 1986-90.
Artìcolo 39 Importazione di burro L'importazione di burro deve continuare a svolgere una funzione di regolazione. Attualmente non è più possibile aumentare la produzione indigena di burro a scapito delle importazioni. Non possiamo permettere che si formino montagne di burro le quali pregiudicherebbero lo smercio del burro indigeno a prezzi adeguati e comporterebbero una riduzione dei contingenti di latte. A seguito degli obblighi internazionali e del minore sostegno interno da parte della Confederazione bisogna poter effettuare importazioni annuali per un totale di almeno 3000 tonnellate. Se sono possibili importazioni supplementari, l'Ufficio federale può dedurre dalle prestazioni di aiuto il guadagno supplementare derivante dalle importazioni, riducendo ad esempio generalmente le aliquote degli aiuti. In tal modo si evita che i produttori di burro (di regola le centrali del burro) importino troppo burro per motivi economici. L'Ufficio federale stabilisce il quantitativo d'importazione necessario annualmente, ripartisce questo contingente doganale parziale agli importatori aventi diritto e controlla l'importazione. I produttori di burro, i fabbricanti di formaggio fuso e gli esportatori di prodotti agricoli trasformati possono ricevere parti del contingente doganale. I produttori di burro ricevono i loro contingenti in condizioni di concorrenza, in funzione del burro prodotto con materie prime indigene (prestazione all'interno del Paese). Se essi costituiscono una centrale d'importazione, l'Ufficio federale può affidarle la competenza di importare il burro. A livello di ordinanza occorre stabilire che il burro può essere importato solo in grandi imballaggi ed essere destinato in primo luogo alla trasformazione industriale. Per mantenere la competitivita dell'industria del formaggio fuso, gli attuali contributi destinati a ridurre il prezzo del burro svizzero saranno sostituiti dalla possibilità di utilizzare burro importato. Questa disposizione semplifica l'attuazione e consente un impiego ottimale dei fondi pubblici. Gli esportatori di prodotti agricoli trasformati possono effettuare importazioni in funzione dei quantitativi di burro esportati se i mezzi disponibili in virtù
della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz») o di altri provvedimenti (sostegno da parte dei produttori, contingente speciale) non sono sufficienti per finanziare queste esportazioni.
223.25 Sezione 5: Provvedimenti particolari
Articolo 40 Obbligo di notifica Già attualmente vige un obbligo di notifica che consente di controllare la valorizzazione del latte commerciale. Le previste disposizioni di diritto pubblico che riguardano sia l'intera produzione (ad es. l'orientamento della produzione), sia
parti di essa (ad es. il supplemento per il latte trasformato in formaggio) rendono indispensabile il mantenimento di questo obbligo. Sulla base dei provvedimenti previsti è opportuno registrare i quantitativi a livello dei valorizzatori di latte. Ogni cambiamento di acquirente deve essere notificato al servizio designato. Di conseguenza, anche un produttore che commercializza autonomamente tutto il suo latte o parte di esso soggiace all'obbligo di notifica, dal momento che il suo latte commercializzato direttamente sottosta al contingentamento allo stesso modo di quello consegnato. Per il latte trasformato in formaggio nella propria azienda ha diritto anche ai supplementi previsti a tal fine. Lo stesso vale per i produttori di latte di capra e di pecora che in futuro beneficeranno delle diverse misure di promovimento.
Artìcolo 41 Garanzia della qualità La vendita dei nostri latticini avrà successo sui mercati indigeni ed esteri solo se la qualità rimarrà eccellente. L'UE pone come condizione per l'importazione l'osservanza delle esigenze previste nella direttiva 92/46 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e commercializzazione del latte. La modifica del decreto sullo statuto del latte del 18 marzo 1994 ha posto la base legale per la trasposizione di queste prescrizioni nel diritto svizzero. Gli articoli 41 e 42 riprendono in pratica senza cambiamenti queste disposizioni importanti per l'economia lattiera nazionale. Il nostro Collegio emana prescrizioni sulla garanzia della qualità del latte e dei latticini. Riprende in particolare le esigenze fissate nella direttiva europea summenzionata per quanto concerne la qualità del latte commerciale e i provvedimenti che le aziende di trasformazione devono prendere (comprese le aziende di maturazione del formaggio e di preimballaggio). Solo i prodotti provenienti da aziende che soddisfano queste esigenze possono essere esportati nell'UE. Dal momento che la Svizzera aspira al riconoscimento globale delle sue aziende da parte dell'UE e che le aziende che producono per il mercato interno devono adempiere esigenze altrettanto rigide delle imprese esportatrici, il nostro Consiglio può sottoporre la trasformazione del latte commerciale all'obbligo di autorizzazione (attribuzione di un numero di ammissione).
Articolo 42 Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera Affinchè la Svizzera possa fornire le garanzie richieste dall'UE, deve ispezionare le aziende di produzione e trasformazione del latte per accertare la garanzia della qualità e, in seguito, attestare che i requisiti richiesti sono soddisfatti. Il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (SICL) è incaricato di svolgere questo compito. È infatti l'unico organismo che dispone delle competenze tecniche necessarie al riguardo. I SICL sono stati riorganizzati in vista di una nuova concezione della garanzia della qualità. Svolgono ispezioni, analisi (controlli volti a stabilire se il latte commerciale soddisfa le esigenze fissate in materia di qualità) e consulenze. Questi settori di attività sono ben distinti e non v'è più confusione tra l'ispezione e la consulenza. Il servizio d'ispezione deve essere accreditato. Il pagamento del latte secondo la qualità, attualmente di competenza dei SICL, in fu-
turo sarà affidato ai valorizzatoli di latte e il mandato dei SICL sarà limitato al controllo della qualità e alla trasmissione dei risultati ai valorizzatori. Questi possono quindi graduare il prezzo secondo la qualità del latte. Conformemente al capoverso 2, i SICL possono essere incaricati di svolgere ulteriori compiti, in particolare il controllo della composizione del latte e dei latticini e la consulenza ai produttori e ai valorizzatori di latte di capra e di pecora. Potrebbero inoltre collaborare alla sorveglianza della garanzia della qualità nella produzione della carne. I costi dei SICL sono a carico dei produttori e valorizzatori di latte (comprese le aziende di affinazione e di preimballaggio del formaggio) o delle loro organizzazioni, come pure dei Cantoni e della Confederazione (cpv. 3). Sarà nostro compito fissare i dettagli necessari nelle disposizioni d'esecuzione. I Cantoni e la Confederazione dovrebbero coprire le spese delle ispezioni, considerate compito dello Stato. Per quanto riguarda le analisi del latte, le spese incombono essenzialmente ai valorizzatori che hanno un interesse diretto a garantire una buona qualità della materia prima. Mediante deduzioni di prezzo, potranno tuttavia riaddebitarne almeno una parte ai produttori che consegnano latte di qualità insufficiente. La consulenza (in particolare i consìgli individuali) sarà finanziata principalmente dai beneficiari. Oltre alle organizzazioni lattiere, anche i Cantoni e la Confederazione forniranno tuttavia un certo contributo finanziario per mantenere un effettivo minimo di consulenti competenti e per remunerare le attività che essi svolgono nella formazione e nel perfezionamento di produttori e valorizzatori.
Articolo 43 Indennizzo per la collaborazione I compiti amministrativi nel settore dell'economia lattiera sono assunti principalmente dalle federazioni del settore e dall'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte. I valorizzatori privati di latte non sono tenuti ad assumere tali compiti. Salvo rare eccezioni, per le prestazioni fornite le federazioni non ricevono attualmente un indennizzo da parte dello Stato; le spese devono essere finanziate con contributi dei .membri o con la propria attività commerciale. Con il nuovo disciplinamento del mercato lattiere, la maggior parte dei compiti riguarda il contingentamento lattiero e l'ispezione. Entrambi i compiti richiedono un grande impegno ed è quindi importante che queste attività siano svolte in modo preciso e affidabile. Con l'inasprimento della concorrenza, le aziende non saranno può disposte a svolgere senza indennizzo compiti amministrativi su mandato della Confederazione. Le federazioni dispongono attualmente del personale, del know-how e dell'infrastruttura (con i necessari programmi informatici) per lo svolgimento di questi compiti. Come alternativa entrerebbe in considerazione un trasferimento degli stessi ai Cantoni. Invece delle attuali 13 federazioni dell'economia lattiera, in futuro 26 Cantoni dovrebbero occuparsi di questi compiti. Senza personale supplementare, essi non potrebbero tuttavia assumere tale attività. La soluzione attuale risulta pertanto adeguata ma in futuro bisognerà indennizzare le prestazioni fornite.
224 Carne e uova
Maggior quota nella produzione finale La grande importanza dell'economia animale in Svizzera è dovuta alle condizioni climatiche e topografiche, che limitano le possibilità di campicoltura e in molte regioni permettono unicamente la praticoltura. L'allevamento del bestiame assicura l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di qualità, offre un notevole contributo alla conservazione del paesaggio rurale e concorre all'occupazione decentralizzata del nostro territorio fornendo così una prestazione economica di valore non trascurabile al turismo e all'industria alberghiera. La produzione di carne di manzo e di vitello è strettamente legata alla produzione di latte. La sua quota nella produzione agricola finale è del 17 per cento, quella di carne suina del 16 per cento, quella di uova e pollame del 5 per cento e quella dei restanti prodotti animali del 2 per cento, per un valore complessivo del 40 per cento. Nella praticoltura svolgono un ruolo importante soprattutto gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. I suini e il pollame necessitano di un foraggio altamente energetico e sono fondamentali per l'impiego dei cereali foraggeri indigeni.
Tendenze della produzione e dei mercati Per quanto concerne il bestiame grosso da macello, i vitelli e i suini, più del 90 per cento del consumo di carne è prodotto nel Paese. La quota di carne indigena di pollame, cavallo, pecora e capra non raggiunge invece il 50 per cento per nessuna di queste specie. In dieci anni il consumo di carne è sceso del 6 per cento circa. Questo calo interessa in particolare la carne di manzo e di maiale. È salito invece il consumo di carne ovina e di pollame, che rappresenta però solo il 15 per cento del consumo totale. Il consumo di uova indigene è inferiore al 50 per cento.
Diminuzione dei prezzi Contrariamente ad altri settori, il mercato della carne, del pollame e delle uova è già oggi relativamente liberalizzato, entro i limiti della protezione al confine consentita dall'Accordo OMC sull'agricoltura: il prezzo è determinato in ampia misura dall'offerta e dalla domanda. La carne, in quanto prodotto immagazzinabile solo per un breve periodo, è particolarmente esposta alle forze del mercato. Oltre a ciò, un'alta concentrazione della domanda favorisce il potere di taluni operatori sul mercato. Questa circostanza, assieme ai tipici cicli di produzione (allevamento di suini) e alle variazioni stagionali dell'offerta (vitelli e bestiame grosso da ingrasso), comporta importanti variazioni dei prezzi. Negli ultimi anni, è raramente stato possibile mantenere i prezzi di mercato al di sopra dei prezzi indicativi minimi e, a partire dalla seconda metà del 1995 vi è stato, con la sola eccezione della carne ovina, un crollo dei prezzi per tutte le categorie di bestiame da macello. Poiché anche i prezzi del foraggio sono diminuiti, e questa tendenza dovrebbe perdurare, a lungo termine i prezzi della carne dovrebbero stabilizzarsi a un livello inferiore.
224.1 Impostazione
Obiettivi e strategie La produzione di carne e uova dovrebbe continuare a svolgere un ruolo determinante nella gestione delle superfici e nella formazione del reddito agricolo. A tal fine, occorre in primo luogo conservare le quote di mercato. Per porre rimedio al turismo dei piccoli acquisti è necessario ridurre la differenza dei prezzi rispetto all'estero. Una graduale riduzione del prezzo dei cereali foraggeri diminuirà i costi della produzione. Parallelamente si tratta pure di migliorare la competitivita nel commercio e nella trasformazione. Vi può contribuire una ripartizione dei contingenti secondo criteri concorrenziali. Occorre inoltre istituire i necessari strumenti atti a prevenire improvvisi crolli dei prezzi e a rendere il mercato più trasparente. Per salvaguardare le dimensioni rurali anche nella produzione animale basata su foraggio concentrato continueranno ad essere applicati i limiti massimi per gli effettivi di animali (n. 224.11). I disciplinamenti del mercato si fondano in larga misura sulle disposizioni economiche generali del titolo secondo, capitolo 1. Le condizioni quadro per il mercato di bestiame da macello sono illustrate al numero 224.12. Esse sono disciplinate soprattutto nell'ordinanza sul bestiame da macello, che deve essere totalmente revisionata. Disposizioni speciali sono necessarie per uova e pollame (n. 224.13). Le misure a favore dello smercio di animali da allevamento e da reddito (n. 224.14) sono parzialmente basate sull'economia lattiera (contingenti supplementari). In merito al sostegno alla valorizzazione della lana di pecora rinviarne al numero 224.15.
224.11 Orientamento strutturale
Effettivi massimi La produzione di carne e uova si è sempre orientata in base alla protezione al confine e alle condizioni di mercato. L'evoluzione delle strutture viene oggi determinata anche dalle prescrizioni della legge sulla protezione delle acque, che prevede, secondo le zone, un numero massimo di animali per ettaro di superficie agricola utile. In questo modo si è dunque raggiunto l'obiettivo di una produzione animale ampiamente vincolata al suolo. Dove la legge sulla protezione delle acque non prevede deroghe, in particolare per quel che riguarda l'allevamento di bovini, è superfluo fissare effettivi massimi. Secondo l'articolo 14 della legge sulla protezione delle acque e l'articolo 32c dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque, le aziende di avicoltura e gli allevamenti di suini muniti di impianto per il riciclaggio di rifiuti alimentari possono produrre senza disporre di un proprio terreno, solo dopo aver concluso con terzi un contratto di ritiro del concime di fattoria. Dal punto di vista della politica agricola, tuttavia, non è auspicabile che su questa base vengano costruite nuove, grandi aziende non vincolate al suolo. Il nostro Collegio quindi rimaneva autorizzato a fissare un limite massimo degli effettivi in questi settori.
Abrogazione di tutti gli altri provvedimenti Gli articoli 190-19/ della LAgr sono stati introdotti nel 1979 come base per provvedimenti supplementari di orientamento nella produzione di carne e uova. Si tratta essenzialmente di disciplinamenti che permettono di introdurre un effettivo massimo, di versare contributi ai detentori di animali, di fissare un obbligo di autorizzazione per la costruzione di stalle, di far cessare l'esercizio alle aziende sorrette da fondi federali nonché, in caso di superamento dell'effettivo massimo o dell'effettivo autorizzato, di riscuotere una tassa. Grazie a questo pacchetto di provvedimenti è stato possibile impedire lo sviluppo di altre aziende di allevamento non vincolate al suolo e limitare la dimensione degli effettivi. Il suo effetto sull'orientamento della produzione è stato tuttavia minimo. Nell'ottica attuale questi interventi sono ritenuti eccessivi. Ad eccezione delle prescrizioni relative all'effettivo massimo, tali disposizioni sono già state abrogate a livello di ordinanza. L'allevamento di animali vincolato al suolo dovrebbe essere garantito dalla legge sulla protezione delle acque e dal maggior impegno ecologico in agricoltura. Il nuovo orientamento della politica agricola secondo i principi dell'economia di mercato permette dunque di abrogare gli attuali articoli 19c-19g LAgr.
224.12 Nuovo disciplinamento del mercato per bestiame
da macello e carne Le future condizioni quadro statali devono essere fissate in modo che l'agricoltura svizzera possa conservare, per quanto possibile, le sue quote di mercato in questo settore. A tal fine, occorre migliorare la competitivita a tutti i livelli.
224.121 Situazione iniziale
Disciplinamento dell'importazione Con l'adesione all'OMC, il 1° luglio 1995, i contingenti d'importazione sono stati sostituiti da dazi e contingenti doganali. La regolamentazione relativa alla loro distribuzione rimane immutata, benché complicata e poco trasparente. La cerchia degli importatori autorizzati varia a seconda della specie di animale, talvolta addirittura del tipo di carne. Le basi stesse per la determinazione dei singoli contingenti presentano grandi differenze. L'impostazione dei contingenti falsa talvolta fortemente la situazione concorrenziale. I contingenti, inoltre, vengono assegnati in modo fisso ai gruppi economici, indipendentemente dalla prestazione all'interno del Paese, e distribuiti all'interno del gruppo solo dopo corrisposta prestazione. La tavola 2 da un'idea della complessità della normativa, che non soddisfa più le condizioni poste dall'articolo 19 e che in futuro deve essere organizzata secondo criteri di semplicità, trasparenza e concorrenzialità.
Nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura è stato fissato un contingente doganale di 22 500 t per la carne «rossa» 59 e di 48 900 t per la carne «bianca» 60' all'inizio del periodo di transizione di sei anni, rispettivamente di 54 500 t alla fine di tale periodo. Tra le carni «bianche», alle carni suine dev'essere accordato inizialmente un accesso al mercato per 6700 t (conserve di carne e insaccati inclusi). Questo quantitativo dovrà essere aumentato annualmente di 1120 t, se non è compensato dall'importazione supplementare di carne di pollame. Al di fuori dei contingenti doganali, la carne può essere in linea di massima importata liberamente, ma a un'aliquota di dazio relativamente alta.
Tavola 2
Attuale disciplinamento dell'importazione di bestiame da macello e carne
Importatori autorizzati Basi dei contingenti
Bestiame e carne da 50% macellerie macellazioni indigene e banco; bestiame e carne importazioni nell'ambito per insaccati; dei propri contingenti; carne di vitello da banco 50% commercio di commercio indigeno, im- e carne di vitello per bestiame da macello portazioni nell'ambito dei insaccati; propri contingenti maiali da banco e per insaccati
Muscoli 55% fabbricanti di carne quantitativi a disposizione secca di carne secca salata; 45% commercio di commercio di bestiame bestiame da macello grosso da macello e importazioni corrispondenti
Lombi 84% macellerie macellazioni di bestiame di cui: grosso e importazioni di 50,4% = contingente A carne di bestiame grosso 33,6% = contingente B nell'ambito dei propri contingenti, acquisti netti di lombi; 6% commercio di commercio indigeno di bebestiame da macello stiame grosso da macello e importazioni corrispondenti; 10% commercio di derrate importazioni nell'ambito alimentari dei propri contingenti e acquisti da aziende di macellazione
59) Carne prodotta soprattutto con foraggio grezzo (carne di manzo, vitello, cavallo, pe- 60) cora e capra). Carne prodotta soprattutto con foraggio concentrato (carne di maiale e pollame).
Mercé Importatori autorizzati Basi dei contingenti
Carne e frattaglie Fegato macellerie e commercio di in base ai contingenti di bestiame da macello bestiame grosso Carne secca, prosciutto macellerie e commercio di importazioni precedenti e crudo e prosciutto in derrate alimentari macellazioni indigene scatola, conserve Lingua, animelle, trippe, macellerie, commercio di importazioni precedenti e muselli di bovini bestiame da macello e macellazioni indigene commercio di derrate alimentari Insaccati commercio di insaccati importazioni precedenti
Cavalli da macello e carne macellerie equine e nessun contingentamento: equina commercio di carne ritiro di puledri da maequina cello
Pecore e carne ovina, ditte che adempiono nessun contingentamento: capre e carne caprina l'obbligo di ritiro sgombero del mercato
Grassi commestibili Grasso bovino Commercio di grassi Nessun contingentamento Strutto di maiale Commercio di grassi Nessuna importazione
Possibilità della prestazione all'interno del Paese L'Accordo OMC sull'agricoltura definisce a grandi linee i quantitativi di prestazione all'interno del Paese, che corrisponderanno più o meno alla differenza tra il consumo e i quantitativi consolidati di importazione. A causa della differenza di prezzo rispetto all'estero, è prevedibile che tali quantitativi siano effettivamente importati. Il consumo di carne indigena è inoltre esposto alla concorrenza da parte delle importazioni fuori contingente doganale e dal turismo dei piccoli acquisti. A queste condizioni è determinante riuscire a offrire carne indigena di qualità ineccepibile al prezzo più vantaggioso possibile.
Formazione dei prezzi Non è più possibile ovviare all'aumento della produzione e alla diminuzione dei prezzi mediante una riduzione delle importazioni. Nell'ambito dei contingenti doganali rimane ormai, in linea di massima, soltanto la possibilità di intervenire sul periodo e non più sul quantitativo delle importazioni. A queste condizioni, anche tutti gli altri interventi sul mercato possono essere efficaci solo a breve termine. I prezzi dipenderanno perciò quasi esclusivamente dall'offerta e dalla domanda, come già avveniva negli ultimi anni.
224.122 Ripartizione dei contingenti doganali
Come già ha constatato la Commissione dei cartelli nel suo rapporto del 198661', la ripartizione non dovrebbe avvenire in base a contingenti storici, bensì, per tutte le qualità di carne, in base ad un'autentica prestazione all'interno del Paese. A questo proposito la Commissione specifica quanto segue: «Non regge l'obiezione secondo la quale un simile cambiamento del disciplinamento in vigore rovinerebbe le strutture esistenti e imprese con una lunga tradizione sarebbero destinate al declino. Certamente si giungerà a mutamenti strutturali, ma questi cambiamenti sono previsti. Le imprese che forniscono solide prestazioni potranno senza dubbio adattarsi alle nuove condizioni e sapranno rimanere stabili sul mercato.» «Per la prestazione all'interno del Paese, che devono venire considerate nel calcolo dei contingenti, si intendono soprattutto le macellazioni, gli acquisti e in parte anche i criteri basati sulla cifra d'affari. Esistono sicuramente ulteriori prestazioni che giustificherebbero un'eventuale assegnazione di contingenti. Si pensi soprattutto alle diverse prestazioni relative allo smercio, come per esempio la trasformazione, la corretta preparazione della carne per il consumo ecc. Tutte queste prestazioni si ripercuotono alla fine sulla cifra d'affari. Sarebbe perciò ovvio tenere conto anche del volume delle vendite al dettaglio come base del contingente. Vi si oppongono tuttavia ragioni di ordine pratico. Potrebbe essere difficile controllare se le quantità dichiarate siano state effettivamente vendute al dettaglio. Le frodi sarebbero inevitabili, con la conseguenza di doppi o ripetuti conteggi. In seguito ci si potrà oltretutto difficilmente limitare a ricompensare con contingenti solo le vendite al dettaglio. Anche ad altri livelli di scambio vengono fornite prestazioni che possono essere paragonate a quelle dello smercio al dettaglio e che giustificherebbero un'assegnazione di contingenti. Nel determinare i criteri di prestazione non si tratta quindi di prendere in considerazione solo autentiche prestazioni. Le prestazioni dubbie devono soprattutto essere quantificabili, facilmente comprensibili e controllabili. La scelta dei criteri dovrebbe inoltre essere mirata al punto da poter escludere completamente gli abusi». In base al rapporto della Commissione dei cartelli e alle esperienze compiute
dall'Amministrazione con l'attuale sistema (v. tavola 2) si prevede di semplificare sostanzialmente e di rendere più trasparente il disciplinamento per l'assegnazione delle quote di contingenti doganali. Per il bestiame grosso da macello, vitelli, suini, cavalli, pecore e capre, da un lato, e le specialità dall'altro, si presentano diverse soluzioni per la ripartizione dei contingenti: a. Bestiame grosso da macello, vitelli, suini, cavalli, pecore e capre Le quote di contingenti doganali vengono distribuite in base alla prestazione all'interno del Paese, considerando cioè il numero effettivo delle macellazioni di animali indigeni praticate. Secondo questo disciplinamento i macelli otten- " Die Importkontingentierung beim Schlachtvieh und Fleisch. Pubblicazione della Commissione svizzera dei cartelli: fascicolo 2/3, Zurigo, 1986.
gono le quote di contingenti doganali. Ciò è giustificato dal fatto che essi, per fornire le loro prestazioni, sono maggiormente confrontati con disposizioni di legge e devono anche effettuare gli investimenti più grossi. Poiché per questa specie di animali sia la carne indigena che quella importata passeranno in avvenire attraverso i macelli, il calcolo ponderato può essere effettuato al livello di trasformazione più basso. Gli altri operatori del settore della carne provvederanno, attraverso un'adeguata pressione sui prezzi, a fare in modo che nessun profitto indesiderato venga realizzato sui contingenti. Questo sistema presenta inoltre importanti vantaggi: è facilmente realizzabile e si lascia controllare bene. Le quote di contingenti doganali sono attribuite in base al numero di macellazioni di animali indigeni praticate nei dodici mesi precedenti l'attribuzione. Per la carne di capra e pecora l'importazione è oggi sostanzialmente libera. La prestazione all'interno del Paese viene successivamente ripartita tra gli importatori, a seconda delle loro importazioni. In avvenire si dovrà applicare il medesimo procedimento applicato ora al restante bestiame da macello: per aver diritto a quote di contingenti doganali, l'importatore deve dapprima fornire una prestazione all'interno del Paese.
b. Specialità Le importazioni di conserve di carne, prosciutto in scatola, carne secca e prosciutto crudo essiccati all'aria e insaccati rappresentano meno dell'uno per cento del consumo svizzero di carne e sono anche, rispetto ai prodotti svizzeri equivalenti, quantitativamente insignificanti. Non possono essere ripartite in modo concorrenziale mediante un sistema di prestazioni e sono perciò messe all'asta. Agli importatori che avanzano l'offerta scritta più alta sarà aggiudicato il quantitativo di importazioni corrispondente. Questo disciplinamento è già stato introdotto nel quadro della realizzazione dell'Accordo OMC sull'agricoltura.
224.123 Trasparenza e sostegno del mercato
L'Accordo OMC sull'agricoltura ha modificato le condizioni quadro del mercato svizzero della carne. In particolare gli aumenti della produzione non possono più, come in precedenza, essere compensati da una riduzione delle importazioni. Per valorizzare le eccedenze strutturali non sono sufficienti i mezzi finanziari del fondo per la carne. Il nuovo disciplinamento del mercato tiene conto del cambiamento di contesto. Le misure già oggi esistenti, come il prezzo di ritiro e i provvedimenti di sgravio del mercato (sgombero del mercato e azioni di immagazzinamento), sono adattate alle nuove condizioni. Altri disciplinamenti concernono il conferimento di mandati a organizzazioni private, la classificazione della qualità e il fondo per la carne.
Conferimento di mandati a organizzazioni private È opportuno che il Confederazione demandi alcuni compiti, contro adeguato pagamento dal fondo per la carne, alla costituenda associazione di categoria
carne (ACC), che può essere composta da membri di tutti i gruppi interessati e attivi nel commercio della carne. L'ACC può ad esempio trattare questioni economiche relative al mercato della carne, stabilire periodicamente i prezzi di ritiro, sottoporre proposte al nostro Collegio o al DFEP in merito alla determinazione dei periodi in cui avviene la liberazione del contingente doganale, nonché alle sue modalità, come pure ai fondi necessari per le azioni di immagazzinamento.
Prezzo di ritiro I prezzi di ritiro servono da un lato a prevenire rapidi crolli dei prezzi legati allo sgombero del mercato, ma dall'altro soprattutto ad orientare gli operatori del mercato. Essi sono stabiliti in base alla situazione di mercato. Di regola corrispondono ai prezzi di mercato correnti. Il prezzo, già oggi ampiamente determinato dalla domanda e dall'offerta, svolgerà in futuro una funzione di incitamento ancora maggiore. In una situazione di mercato equilibrata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda al massimo al prezzo del mercato mondiale al quale viene aggiunto il dazio doganale fuori contingente per le importazioni di carne. Considerate le potenzialità disponibili e la diminuzione della domanda, i prezzi di mercato potrebbero tuttavia scendere anche a un livello più basso. Fintante che i produttori potranno continuare a produrre a questo basso prezzo senza che la loro esistenza sia minacciata, la situazione resterà immutata. Non esistono mezzi per aumentare, a lungo termine, il livello dei prezzi sino a raggiungere un prezzo indicativo teorico. È quindi inutile fissarne uno. II prezzo di ritiro dev'essere adeguato velocemente alla situazione del mercato in modo che i quantitativi di carne da ritirare possano essere sostenuti sul piano finanziario. I quantitativi di carne immagazzinata varieranno a seconda della situazione finanziaria del fondo per la carne. I mezzi a disposizione costituiscono quindi, accanto alla situazione del mercato, un criterio per fissare i prezzi di ritiro.
Misure di sgravio del mercato Per misure di sgravio del mercato s'intendono gli sgomberi del mercato e le azioni di immagazzinamento. Si ricorre allo sgombero del mercato nel caso di un'eccessiva offerta stagionale, soprattutto per quel che riguarda i vitelli o anche per il bestiame grosso. L'ACC può assegnare agli aventi diritto alla quota di contingente doganale gli animali o le carcasse classificati da parte neutrale a prezzo di ritiro. Qualora si producano eccedenze strutturali, lo sgombero del mercato non basta però a migliorare la situazione. In questo caso il prezzo da solo assumerà la funzione di incitamento. Con questo provvedimento si può prevenire a breve termine un crollo dei prezzi. Lo sgombero del mercato potrà avvenire sia sui mercati pubblici sia nei macelli. Lo sgombero dei mercati nelle fasi brevi di eccedenze stagionali entro limiti ragionevoli e a determinati prezzi di ritiro è compito degli aventi diritto alla quota di contingente doganale.
Per quel che riguarda cavalli, pecore e capre lo sgombero del mercato è costantemente in vigore, dato che per queste specie si produce molto meno della metà del consumo interno. Nei settori con un'oscillazione stagionale dell'offerta vengono condotte, come finora, azioni di immagazzinamento. Queste azioni possono essere ordinate dall'ACC tenendo conto della situazione di mercato e dei mezzi finanziari del fondo per la carne, nel quadro degli sgomberi del mercato, a prezzi di ritiro. In caso di necessità, vengono concessi contributi prelevati dal fondo per la carne, soprattutto per la copertura dei costi di gestione delle scorte. Se si dovessero verificare situazioni di emergenza, di cui i produttori non hanno colpa (catastrofi naturali, incidenti nucleari, epidemie come ad es. il morbo ESB ecc.), la Confederazione può, in base all'articolo 12, ordinare immagazzinamenti obbligatori o altri provvedimenti di sgravio del mercato e finanziarli con risorse federali indipendenti dal fondo per la carne.
Classificazione della qualità da parte di un servizio neutrale La qualità delle carcasse si ripercuote fortemente sulla formazione dei prezzi. Se s'intende migliorare la qualità a lunga scadenza, è necessario che in tutto il Paese le carcasse vengano classificate secondo principi unitari e pagate di conseguenza. Finora, purtroppo, questo non è stato possibile: sono perciò necessari adeguati disciplinamenti. Poiché in avvenire operazioni di mercato si sposteranno sempre più verso i macelli, la classificazione della qualità può essere effettuata direttamente sull'animale macellato. Assieme alle condizioni previste dalla legislazione sull'igiene della carne per la pesatura e la macellazione, la classificazione neutrale della qualità migliorerà sensibilmente la trasparenza del mercato. La classificazione della qualità è un'operazione complessa, che richiede esperienza e una grande competenza, e può quindi essere compiuta solo da specialisti in materia. Dato che sono coinvolti sia il produttore sia l'acquirente, e che quest'ultimo, in ragione della sua attività, è più pratico del produttore, esiste il pericolo che gli agricoltori siano svantaggiati. Inoltre quest'ultimi non possono accedere ai macelli per motivi d'igiene. Il nuovo disciplinamento tiene conto di questi elementi.
Fondo per la carne II fondo per la carne rappresenta la base finanziaria per l'applicazione dei previsti disciplinamenti del mercato. I mezzi finanziari devono essere investiti innanzitutto nelle azioni di immagazzinamento in caso di eccedenze stagionali dell'offerta. Il fondo viene alimentato dai dazi doganali a destinazione vincolata conformemente all'Accordo OMC. Il seguente riassunto da una visione d'assieme del proposto disciplinamento del mercato per i diversi tipi di carne.
Proposta per un disciplinamento del mercato Tavola 3 Provvedimenti al confine Provvedimenti all'interno del Paese
Bestiame grosso da macello (BG), vitelli (V) i
La Confederazione determina il contin- - L'ACC stabilisce prezzi di ritiro per BG e gente doganale (CD) e l'aliquota di dazio V tenendo conto della situazione di merfuori contingente cato
Assegnazione delle quote di CD secondo il - Mercati sorvegliati con prezzi di ritiro senumero di macellazioni di animali indigeni condo tabelle di valutazione per BG e V; gli aventi diritto ai CD operano uno sgombero del mercato solo in caso di eccedenze stagionali. In caso di necessità, l'ACC assegna gli animali e le carcasse in eccesso agli aventi diritto ai CD
Dazio doganale a destinazione vincolata - Gli aventi diritto ai CD operano azioni di per il fondo per la carne, il 10% al mas- immagazzinamento in caso di eccedenze simo del corrispondente valore di mercé in- temporanee in base ai mezzi disponibili del digena equivalente fondo per la carne
Nessun provvedimento di sgravio del mercato in caso di eccedenze strutturali
Azioni di immagazzinamento obbligatorie, ordinate dalla Confederazione, o altri provvedimenti di sgravio del mercato in situazioni straordinarie. Finanziamento con risorse federali indipendenti dal fondo per la carne
Cavalli, pecore, capre
La Confederazione determina il contin- L'ACC stabilisce i prezzi di ritiro tenendo gente doganale e l'aliquota di dazio fuori conto della situazione di mercato contingente
Assegnazione delle quote di CD secondo il Mercati sorvegliati con prezzi di ritiro senumero di macellazioni di animali indigeni condo tabelle di valutazione. Gli aventi diritto ai CD operano un continuo sgombero del mercato. In caso di necessità, l'ACC assegna gli animali in eccesso agli aventi diritto ai CD
Dazio doganale a destinazione vincolata per il fondo per la carne, il 10% al massimo del corrispondente valore di mercé indigena equivalente
Conserve di carne, prosciutto in scatola, carne secca e prosciutto crudo essiccati all'aria, insaccati ecc.
La Confederazione determina il contingente doganale e l'aliquota di dazio fuori contingente
La Confederazione mette all'asta le quote di CD
Dazio doganale a destinazione vincolata per il fondo per la carne, il 10% al massimo del corrispondente valore di mercé indigena equivalente '
Grasso Per le importazioni di grasso bovino e di strutto suino, è opportuno proseguire la prassi liberale (procedura reversale) applicata finora.
224.13 Uova e pollame
In un'economia di mercato, la quota indigena sul consumo di uova e di pollame dovrebbe rimanere del 50 per cento circa. Per questi prodotti è così garantito l'approvvigionamento e soprattutto l'impiego di cereali foraggeri prodotti all'interno del Paese. Parallelamente, si conservano posti di lavoro nei settori a valle e a monte.
Uova II mercato delle uova è stato finora diviso in due parti: da una parte vi era un quantitativo (le cosiddette uova del sistema, provenienti da aziende protette 62') il cui smercio e il cui prezzo sono garantiti, dall'altra le uova completamente esposte alle leggi di mercato (uova grigie). Il futuro disciplinamento del mercato (che entrerà in vigore il 1° settembre 1996, RS 916.371) porta come principali modifiche materiali la soppressione di questa frattura e la libera formazione dei prezzi sul mercato. Per mantenere in tutto il Paese una produzione di uova vincolata al suolo, in futuro le aziende avicole riceveranno un'indennità graduata proporzionale per compensare parte degli svantaggi dovuti all'ubicazione e alla concorrenza. Per assicurare lo smercio di uova indigene, le importazioni di uova in guscio da consumo saranno vincolate a una prestazione all'interno del Paese da fornire anticipatamente (e non successivamente come finora). Pollame II mercato del pollarne è regolato mediante una proporzione di ritiro che deve essere fissata dal Dipartimento. Anziché a livello di singola azienda, la prestazione all'interno del Paese può anche essere fornita collettivamente, nell'ambito del diritto privato. Il fondo di compensazione per il pollame si basa su accordi di diritto privato tra gli aventi diritto alle quote di contingente doganale e le organizzazioni di produttori: le parti contraenti versano nel fondo una tassa volontaria sulle merci importate destinata a migliorare la competitivita del pollame indigeno. Le basi legali si trovano nell'articolo 22.
224.14 Smercio di animali da allevamento e animali da reddito
provenienti dalla regione di montagna Promozione dello smercio Anche nella regione di montagna il mantenimento delle possibilità di produzione rimane una condizione importante per l'occupazione e la garanzia del reddito. In ragione dei vantaggi comparativi in materia di costi, l'allevamento tradizionale praticato in montagna continuerà anche in futuro a mantenere il proprio ruolo nell'economia lattiera (manze gravide e manzette) e per le aziende di ingrasso (bestiame da ingrasso, giovani bovini). Lo stesso vale per la produzione estensiva di carne bovina con giovenche gestanti e vacche nutrici. 62) Rispondono a determinate esigenze in materia di struttura dell'azienda e di formazione e possono fornire al massimo 600000 uova del sistema.
Gli animali da allevamento e da reddito allevati in montagna, nonché il bestiame da ingrasso, sono impiegati dal contadino di pianura come mezzo di produzione. Gli animali vengono tuttavia comperati solo se il rapporto qualitàprezzo è equo. Un sostegno statale dei prezzi ostacola la libera formazione dei prezzi e può portare a una produzione che non soddisfa più la domanda. Per questo motivo la Confederazione ha già abolito i contributi al bestiame da ingrasso. In situazioni straordinarie, come per esempio eccedenze stagionali che si aggiungono alla scarsità di foraggio, l'articolo 12 offre la possibilità di attuare provvedimenti di sgravio del mercato per animali di montagna da reddito e da allevamento. Anche i Cantoni sono tuttavia tenuti a parteciparvi finanziariamente. Il passaggio dall'attuale sistema ad un disciplinamento con più pagamenti diretti e meno interventi statali sul mercato comporterà, a medio e lungo termine, una riduzione dei costi dei mezzi di produzione nei settori del latte e della carne. In questo modo si istituiscono condizioni favorevoli per un migliore funzionamento della ripartizione del lavoro tra regioni di montagna e di pianura.
Contributi all'esportazione e contingenti supplementari La promozione dell'esportazione di animali da allevamento e da reddito favorisce lo sfruttamento del potenziale di mercato estero da parte del mercato di bestiame indigeno. Grazie all'esportazione annuale di 12000-13 000 capi è possibile continuare ad utilizzare in modo avveduto 10 000 ettari di erbai nella zona di montagna. I contributi all'esportazione compensano parzialmente il diverso livello dei costi. Conformemente all'articolo 23, sono destinati principalmente agli animali da allevamento e agli animali da reddito provenienti dalle zone di montagna e dalle zone di allevamento contigue. L'Accordo OMC sull'agricoltura limita sia l'importo totale dei contributi sia il quantitativo di capi che possono essere esportati. Per migliorare la trasparenza e per assicurare il livello di qualità e il prezzo di acquisto, occorre che il bestiame da esportare sia commercializzato sempre più sui mercati aperti e nelle aste. I contadini di pianura che acquistano animali da reddito provenienti dalle regioni di montagna ricevono contingenti di latte supplementari. Si tratta di un'efficace provvedimento per conservare anche in futuro, o persine promuovere, la ripartizione del lavoro tra regioni di montagna e di pianura nel settore dell'allevamento. La base legale per il suo proseguimento è costituita dall'articolo 31.
Smantellamento del sostegno dei prezzi Dopo le campagne di eliminazione e i sussidi per bestiame da ingrasso, anche gli acquisti di bestiame da allevamento e da reddito per sgravare il mercato sono abrogati. A più riprese lo Stato, a causa della domanda insufficiente, ha dovuto ritirare animali dal mercato e valorizzarli con alti costi. L'abrogazione del sostegno dei prezzi comporterà la diminuzione dei prezzi degli animali da allevamento e da reddito e farà in modo che l'acquisto diventi concorrenziale rispetto all'allevamento in proprio.
224.15 Valorizzazione della lana di pecora indigena
L'allevamento di pecore continuerà a svolgere un ruolo non irrilevante anche in futuro per la gestione estensiva di tutta la superficie agricola. L'attuale e il futuro disciplinamento del mercato di pecore da macello e della loro carne permetteranno di smerciare senza problemi le pecore indigene, a meno che la produzione all'interno del Paese non aumenti drasticamente. Le pecore forniscono, oltre alla carne, anche la lana. Per l'allevatore di pecore, l'utile proveniente dalla lana è però minimo. La Confederazione ha finora sostenuto lo smercio di lana di pecora con un contributo annuale di 1,8 milioni di franchi. Lo Stato non può più occuparsi della valorizzazione della produzione indigena di lana, considerato soprattutto che le pecore iniziano gradualmente a beneficiare dei contributi che spettano a tutti gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo (cfr. n. 232.22). Essa piuttosto dovrebbe essere garantita dai produttori o dalle loro organizzazioni. Per facilitare agli allevatori di pecore il passaggio al nuovo disciplinamento, le disposizioni transitorie (art. 185 cpv. 7) propongono uno smantellamento graduale dei sussidi federali.
224.2 Commento del testo di legge
224.21 Sezione 1: Orientamento strutturale
Articolo 44 Effettivi massimi Per determinare gli effettivi massimi di animali, l'orientamento della produzione deve passare in secondo piano e lasciare il posto ad una produzione sostenibile nelle aziende rurali. Se vengono allevate diverse specie di animali, l'effettivo massimo è calcolato come somma delle singole quote di animali da reddito. Come richiesto dalla mozione Philipona (n. 93.3325), occorre estendere le eccezioni previste dal regirne di autorizzazione. Nel capoverso 3 lettera b, l'espressione «suini da ingrasso» è perciò sostituita con «suini». In questo modo è possibile concedere, a determinate condizioni (p. es, attività di valorizzazione di sottoprodotti nell'interesse pubblico regionale), un'autorizzazione speciale a tutte le aziende di allevamento di suini per un effettivo tre volte superiore all'effettivo massimo. Le prescrizioni vengono inoltre adeguate alla revisione dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA; RS 916.441.22): per la concessione di un'autorizzazione speciale non sarà più necessario che l'azienda in questione disponga di un impianto proprio per la preparazione del foraggio. In questo modo si permette di sopravvivere ad aziende che si sono specializzate nell'importante compito di economia pubblica di valorizzare i sottoprodotti e che dispongono di conoscenze specialistiche adeguate.
Articolo 45 Tassa Lo scopo dell'innalzamento della tassa è quello di rendere l'allevamento di animali oltre l'effettivo massimo assolutamente svantaggioso sul piano finanzia-
rio. Una tassa proibitiva è il miglior modo per impedire che gli effettivi di animali superino gli effettivi massimi fissati, rispettivamente che, se inferiori, vengano smantellati. Il capoverso 3 disciplina la tassa nel caso di rapporti di comproprietà tra diversi gestori di stabulazioni.
224.22 Sezione 2: Bestiame da macello e carne
Artìcolo 46 Assegnazione delle quote del contingente doganale Come proposto nel numero 224.122, l'assegnazione delle quote del contingente doganale per bestiame grosso da macello, vitelli, suini, cavalli, pecore e capre o per la loro carne dev'essere vincolata a una prestazione all'interno del Paese. Si prevede di considerare la macellazione di animali indigeni come criterio per il calcolo della prestazione all'interno del Paese: in questo modo è possibile elaborare un disciplinamento semplice e trasparente. Il sistema del conteggio delle macellazioni, ossia del calcolo delle unità al passaggio obbligatorio del macello, è affidabile ed esclude eventuali doppi conteggi (cfr. commercio a catena). Ogni impresa che trasforma la carne, ma non macella in proprio, compera le carcasse o i singoli pezzi desiderati presso le aziende di macellazione. D'altra parte, a queste ultime vengono assegnati i diritti di importazione in base al numero di macellazioni attestante. Tanto la carne indigena quanto quella importata passano dunque attraverso lo stesso canale. II calcolo ponderato può avvenire così al livello di trasformazione più basso. In questo modo si garantiscono trasparenza, concorrenza e semplicità del sistema. Per l'assegnazione delle quote di contingente doganale per i quantitativi relativamente insignificanti di specialità di carne e insaccati, è invece più opportuno ricorrere alle vendite all'asta conformemente al capoverso 2.
Articolo 47 Classificazione della qualità Questo articolo costituisce la base per la classificazione della qualità delle carcasse da parte di un servizio neutrale. Migliora l'indispensabile trasparenza del mercato e favorisce a lungo termine l'adeguamento della qualità ai bisogni del mercato. Poiché i criteri di classificazione sono di natura tecnica, deleghiamo l'emanazione delle istruzioni all'Ufficio federale. La classificazione deve essere eseguita, secondo il principio della sussidiarietà, da un'organizzazione di diritto privato in base a un mandato di prestazioni. Potrebbe essere effettuata assieme al controllo delle disposizioni di macellazione e di pesatura, di competenza cantonale. Riunendo questi compiti e delegandoli ad un'organizzazione, i costi potrebbero rimanere contenuti entro un certo ambito.
Artìcolo 48 Fondo per la carne Questo articolo fornisce la base legale per il fondo. Viene proposta una gestione indipendente, al di fuori del bilancio federale. Solo così si può salvaguardare la flessibilità assolutamente necessaria per poter impiegare rapidamente e in modo mirato i mezzi finanziari atti a sgravare il mercato. Altri mezzi dovranno essere investiti nell'interesse di tutto il mercato della carne per promuo-
vere la qualità e per costituire un sistema di garanzia della qualità ed eventualmente anche per un moderno marketing. Quest'ultimo deve essere coordinato con i provvedimenti previsti dall'articolo 11. Nel fondo devono confluire i dazi doganali a destinazione vincolata conformemente all'Accordo OMC. L'importo a destinazione vincolata per il fondo di riserva era finora limitato al 5 per cento del valore della mercé sul mercato interno. Considerato il già avvenuto calo dei prezzi della carne svizzera, che dovrebbe perdurare, è stato proposto un nuovo valore massimo del 10 per cento. La gestione del fondo potrebbe essere affidata all'Ufficio federale. Rispetto agli altri prodotti agricoli, gli oneri legati alla regolamentazione del mercato del bestiame da macello sono stati finora contenuti (in media 0,55% della produzione finale del bestiame da macello; ca. 15 mio di fr. all'anno). Se il fondo sarà gestito al di fuori del bilancio statale, i provvedimenti finanziari saranno sostanzialmente regolati secondo i mezzi a disposizione e potranno variare di anno in anno. Qualora le quantità importate fossero superiori alla media con un corrispondente incremento del fondo, in una seconda fase si potrà investire di più a favore della prestazione all'interno del Paese. La soluzione adottata finora si è rivelata flessibile e conveniente. Articolo 49 Delega di compiti La Confederazione può in futuro incaricare organizzazioni private di svolgere determinati compiti nel settore del bestiame da macello e della carne. Si tratta in particolare di mettere in atto provvedimenti per sgravare il mercato (come l'organizzazione e il controllo della carne in uscita e in entrata dal magazzino); di sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici di bestiame da macello e, d'ora in poi, anche nei macelli; di assegnare a prezzi di ritiro animali invendibili o carcasse nell'ambito di sgomberi del mercato; di classificare le carcasse nei macelli; ed eventualmente, nel contempo, solo previo consenso dei Cantoni, di controllare le disposizioni di macellazione e pesatura. Le organizzazioni private saranno indennizzate con averi provenienti dal fondo per la carne. Un servizio terzo verificherà regolarmente se l'esecuzione dei compiti è svolta in modo efficiente.
224.23 Sezione 3: Uova e prodotti di uova
Articolo 50 Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova Questo articolo faceva parte finora della legge federale sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova (RS 942.30). La sua integrazione nella nuova legge permette di proseguire l'attuale politica, che consiste nell'alimentare la cassa di compensazione dei prezzi delle uova con un dazio a destinazione vincolata sulle uova e i prodotti di uova importati, per poter così finanziare provvedimenti all'interno del Paese. I fondi della cassa di compensazione dei prezzi delle uova spettano innanzitutto alle aziende avicole, in modo da poter compensare con un'indennità graduata corrispondente gli svantaggi dovuti all'ubicazione e alla concorrenza.
Altri mezzi possono essere investiti in misure di marketing o per ovviare al problema delle eccedenze stagionali sul mercato. Oltre a ciò gli aventi diritto alle quote di contingenti doganali o le aziende di servizi che lavorano su loro mandato (per es. le attuali organizzazioni di raccolta) ricevono sussidi per la raccolta delle uova nelle aziende finora protette, durante un periodo di transizione di cinque anni. Si rinuncia però a versare un'indennità di compensazione per uova di importazione trasformate, perché queste importazioni non sono più vincolate a una prestazione all'interno del Paese.
Articolo 51 Finanziamento della cassa di compensazione II prelievo avviene come finora sulle uova in guscio e sui prodotti di uova importati. La tassa è stata fissata a quattro centesimi al massimo per uovo o per unità di uova importata e dipende innanzitutto dalle prestazioni della cassa di compensazione dei prezzi.
225 Produzione vegetale
Importanza I disciplinamenti del mercato nel settore della produzione vegetale riguardano le colture che servono direttamente all'alimentazione umana o che vengono impiegate come foraggio e materie prime rinnovabili. Queste superfici coprono più di un quarto della superficie agricola utile e forniscono circa il 25 per cento del valore della produzione finale. Esse comprendono la campicoltura (senza mais insilato e barbabietole da foraggio) e le colture speciali. Le campicolture si estendono su circa 200 000 ettari per i cereali e circa 20 000 ettari rispettivamente per patate, barbabietole da zucchero e semi oleosi (le cosiddette piante sarchiate). Per garantire l'approvvigionamento in caso di carenza di derrate alimentari, è previsto un ampliamento della campicoltura a scapito della produzione animale. Le colture speciali comprendono la coltura di frutta e verdura, la viticoltura, i fiori recisi, così come il tabacco, le erbe aromatiche e medicinali e altri «prodotti nicchia», su una superficie di oltre 25 000 ettari. Esse forniscono, su una superficie piccola, un elevato contributo al reddito agricolo e arricchiscono il paesaggio (vigna, alberi da frutta). I prezzi alla produzione di queste colture dipendono fortemente dalla situazione di mercato e solo parzialmente dai provvedimenti statali.
Tendenze nella produzione e nei mercati Per sgravare i mercati di prodotti animali, la campicoltura è stata particolarmente incoraggiata durante un lungo periodo. Il livello del sostegno e dei prezzi e quindi anche la quantità di regolamentazioni per questi prodotti sono elevati. Esposte al mercato, le colture speciali sono abbastanza concorrenziali. Eccezion fatta per la protezione al confine, lo Stato interviene poco in questi settori. Gli aumenti di reddito dovuti al progresso tecnico e biologico e le limitate possibilità di smercio continueranno a liberare superfici per la campicoltura e la
foraggicoltura. La maggior parte di queste superfici sarà compensata a medio termine da estensivazione e da superfici di compensazione ecologica. Una piccola parte spetterà anche alla coltivazione di materie prime rinnovabili.
225.1 Impostazione
II capitolo sulla produzione vegetale comprende disciplinamenti specifici per alcuni prodotti, laddove le disposizioni economiche generali (titolo secondo, capitolo 1) non sono sufficienti. È il caso in particolare delle barbabietole da zucchero, dei semi oleosi, delle patate, della frutta e delle materie prime rinnovabili.
Obiettivi Nella produzione vegetale si perseguono i seguenti obiettivi di politica agraria:
contribuire all'approvvigionamento del Paese con prodotti vegetali d'elevata qualità, coltivati secondo le esigenze del mercato e con metodi ecologici;
contribuire, con l'utilizzazione della superficie, a un paesaggio variato e piacevole;
mantenere sufficienti capacità di produzione e di trasformazione;
contribuire adeguatamente al reddito rurale. Strategie per la produzione vegetale Gli obiettivi della produzione vegetale devono essere raggiunti in primo luogo mediante provvedimenti generali di politica agraria, in particolare con i pagamenti diretti e la protezione al confine. In linea di principio si ricerca un equilibrio economico tra gli erbai e la campicoltura, mediante i contributi di cui agli articoli 68 e 72. Deroghe specifiche a questo principio sono necessarie per le colture che dovrebbero essere mantenute ma che dispongono di un'insufficiente protezione al confine. I provvedimenti concernenti la produzione e lo smercio nel settore della produzione vegetale si concentrano soprattutto nella campicoltura. Devono essere applicati i seguenti provvedimenti: Contributi di superficie specifici: i semi oleosi dovranno in futuro essere sostenuti, invece che con un prezzo alla produzione garantito, con un contributo di superficie. Le colture che possono essere utilizzate unicamente come materie prime rinnovabili (p. es. piante da fibra) continueranno ad essere sostenute con un contributo di superficie. I premi di coltivazione per i cereali da foraggio allo scopo di garantire la parità di reddito rispetto ai cereali panificabili verranno soppressi nel previsto nuovo disciplinamento unitario dei cereali. Mandato di trasformazione e riduzione del prezzo delle materie prime: in determinati casi, il perfezionamento e la trasformazione dei prodotti devono essere assicurati mediante un mandato assegnato dalla Confederazione all'industria o una riduzione del prezzo delle materie prime destinate alla trasformazione. Questi provvedimenti devono essere applicati solo laddove la trasformazione rappresenti una premessa per la coltivazione. La vendita dei prodotti trasformati viene sostanzialmente liberalizzata.
Per i semi oleosi si applicherà una speciale riduzione del prezzo delle materie prime. Per evitare le distorsioni della concorrenza, anche per i prodotti svizzeri si terrà conto della differenza di rendimento tra il procedimento di pressatura e quello di estrazione, considerata nel quadro della protezione al confine. Qui di seguito vengono commentati soprattutto i mercati delle colture che non necessitano di provvedimenti specifici. La cerealicoltura, le piante tuberose, le colture speciali e le materie prime rinnovabili sono presentate in modo generale. I provvedimenti specifici per le diverse colture sono illustrati nel commento del testo di legge.
225.11 Cerealicoltura
Situazione iniziale
L'attuale ordinanza concernente i cereali panificabili obbliga la Confederazione ad acquistare, a un prezzo da noi annualmente stabilito, i cereali panificabili che le vengono offerti, fino a un quantitativo garantito di circa 390 000 tonnellate. I mulini devono a loro volta ritirare dalla Confederazione i cereali panificabili da macinare, nella misura dell'85 per cento dei quantitativi da loro trasformati (sistema di prestazione). I cereali in eccesso o germinati vengono indirizzati al settore del foraggio: i produttori ne sopportano i risultanti costi di valorizzazione. Il grano duro occupa una posizione particolare. Questa materia prima viene utilizzata nella fabbricazione di paste alimentari. Il grano duro non è coltivato in Svizzera per motivi climatici. Gli oneri doganali sono considerevolmente più bassi di quelli che gravano sul grano tenero: si incoraggia in tal modo una sostituzione, che viene però neutralizzata con un obbligo di utilizzazione per il grano duro. I contingenti doganali di grano duro e tenero notificati nel quadro dell'OMC non vengono utilizzati fintantoché i mulini sono obbligati a ritirare i cereali indigeni, in quantitativi stabiliti in base alla loro capacità di trasformazione. Nell'interesse di un prezzo più stabile della farina e del pane, il quantitativo importabile all'aliquota di dazio del contingente non è limitato. Le importazioni di terzi, che non sottostanno all'obbligo di ritiro, sottostanno all'aliquota di dazio fuori contingente. Per i cereali, l'importazione - e con essa l'orientamento della prestazione all'interno del Paese - è oggi regolata da un sistema di prezzi soglia, che corrisponde alla strategia nel settore della produzione vegetale.
Disciplinamento unitario del mercato dei cereali La strategia formulata nel numero 225.1 si applica nel migliore dei modi ai cereali, adeguando ampiamente il settore dei cereali panificabili ai disciplinamenti riguardanti i cereali da foraggio. La Confederazione non ritirerà più i cereali panificabili. Il ricavo dei produttori si compone, per quel che concerne i cereali panificabili e da foraggio, del prezzo di mercato e dei pagamenti diretti non legati ai prodotti. Sul livello del prezzo alla produzione influirà notevol-
mente la protezione al confine. Il prezzo dei cereali indigeni verrà sostanzialmente definito dalla domanda e dall'offerta. I mulini commerciali non saranno più obbligati a ritirare una determinata percentuale di cereali indigeni. Si svilupperà in questo modo un mercato libero, nel quale i cereali saranno impiegati, a seconda della qualità, come cereali panificabili o da foraggio. Con l'unificazione dei disciplinamenti di mercato, le disposizioni che riguardano l'importazione di cereali panificabili acquistano un'importanza decisiva. Dal momento che i prezzi di grano duro, grano tenero e grano da foraggio sono diversi, anche le disposizioni di importazione dovranno essere differenziate, affinchè lo smercio di prodotti indigeni non sia ostacolato da importazioni a buon mercato. Si considera la possibilità di distribuire all'asta i contingenti doganali di grano duro e grano tenero, notificati nel quadro dell'OMC. Se si rinunciasse al contingente doganale per il grano duro, si dovrebbe garantire l'utilizzazione all'interno del Paese al momento dell'importazione (procedura reversale). Per assicurare lo smercio di cereali panificabili indigeni, i prezzi per importazioni al di fuori del contingente doganale devono essere mantenuti almeno al livello del prezzo di mercato per merci indigene. Nel caso di importazioni che superano il contingente doganale, questo obiettivo può essere raggiunto adattando l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). Viene cosi garantita un'evoluzione regolare dei prezzi per produttori e acquirenti. Non bisogna però lasciare quest'evoluzione in balia delle condizioni del mercato mondiale, sottoposte a molteplici influssi politici. Con l'applicazione di questi provvedimenti il livello dei prezzi dei cereali panificabili e da foraggio si orienta verso il livello dei prezzi del mercato mondiale più i dazi doganali. I prezzi di importazione per il grano tenero sdoganato ammontano oggi, a dipendenza della provenienza e della qualità, tra i 50 e i 65 franchi ogni 100 kg, per il grano duro tra i 30 e i 40 franchi ogni 100 kg. La situazione dei prezzi di importazione per i cereali panificabili può essere così illustrata (situazione: maggio 1996): Designazione della mercé Prezzo sul mercato Aliquota di dazio Aliquota di dazio mondiale del contingente fuori contingente (ADC) (ADFC) (indicazioni in fr. ogni 100 kg)
Grano duro (Canada/USA) 35,30 7,70 84,83 Grano tenero (Francia) 19,80 33,00 86,83
Transizione Per i cereali panificabili, l'attuale ritiro a condizioni eque da parte della Confederazione dovrebbe essere mantenuto in una fase transitoria, e di conseguenza anche i prezzi amministrati. Durante questa fase transitoria, che si protrarrà al massimo fino alla fine del periodo previsto dall'Accordo OMC, i prezzi di ritiro verranno ridotti costantemente. Attualmente i prelievi al confine e i prezzi amministrati dei cereali panificabili non permettono di garantire una parità di rendimento rispetto ai prezzi di mercato dei cereali da foraggio. Sinora questa parità è stata regolata mediante
premi di coltivazione per i cereali da foraggio. Con l'introduzione di un prezzo di mercato per i cereali panificabili questa compensazione non sarà più necessaria. I premi di coltivazione dovranno essere gradatamente trasformati in pagamenti diretti per superfici coltive aperte. L'industria molitoria è protetta dal dazio molto elevato sulle importazioni di farina panificabile. Questa protezione della trasformazione dovrà essere gradatamente soppressa: i mugnai dovranno di conseguenza tenere conto della concorrenza estera. Avranno però il tempo necessario per smantellare le loro capacità eccedenti. Il disciplinamento unitario per i cereali panificabili e da foraggio rende necessaria una modifica costituzionale, che sarà trattata nella Parte II. Coltura di riferimento I cereali coprono i due terzi delle superfici coltive aperte. I pagamenti diretti e le disposizioni economiche generali, in particolare la protezione al confine, permettono agli agricoltori di ricavare un adeguato guadagno dalla cerealicoltura. Un articolo speciale della legge comprendente provvedimenti per la promozione della cerealicoltura non è dunque necessario. Occorreranno al contrario provvedimenti riguardanti le colture che dispongono di una bassa protezione al confine per renderle concorrenziali rispetto ai cereali. I cereali fungono così da riferimento per i provvedimenti che concernono la campicoltura per quanto riguarda la competitivita.
225.12 Piante sarchiate
Con il termine piante sarchiate si intendono le barbabietole da zucchero, i semi oleosi e le patate. Queste colture dovrebbero continuare ad esistere in un'estensione adeguata, essenzialmente per motivi di politica di approvvigionamento. Gli articoli 52-54 contengono le regolamentazioni specifiche per le piante sarchiate. Le limitazioni di produzione (contingentamenti) per i semi oleosi devono essere abrogate, analogamente a quanto avviene per le garanzie di prezzo e smercio. Per lo zucchero bisogna fissare un quantitativo minimo e un quantitativo massimo. Il quantitativo di produzione dovrà essere determinato in ampia misura dalla domanda e dall'offerta. Per le barbabietole da zucchero deve inoltre essere formulato un mandato di trasformazione e per i semi oleosi devono essere allestiti specifici contributi di superficie. Le basi legali per la coltivazione delle patate saranno ora contenute nella legge sull'agricoltura. Gli investimenti nella valorizzazione delle eccedenze di patate dovranno essere fortemente ridotti. Dovrà essere formulato un mandato che prevede un pagamento fisso pluriennale al settore per la valorizzazione dei raccolti abbondanti. Nel settore delle piante sarchiate saranno aumentati i margini di manovra e gli incentivi per buone prestazioni di mercato. L'agricoltore avrà un margine di manovra imprenditoriale più ampio e dovrà occuparsi maggiormente dello smercio dei suoi prodotti.
225.13 Colture speciali
Le colture speciali comprendono diversi prodotti quali la frutta, la verdura, il tabacco, i fiori recisi e le piante in vaso e beneficiano già oggi di disciplinamenti liberali del mercato, eccezion fatta per le misure di protezione al confine e per le misure risultanti dalla legislazione sull'alcool (frutta da sidro) e sul tabacco. Le importazioni sono regolate esclusivamente dai dazi e dagli eventuali contingenti doganali. Un blocco quantitativo delle importazioni non è quindi più possibile. Per la maggior parte di questi prodotti, le importazioni all'aliquota di dazio del contingente (ADC) sono libere durante periodi che durano dalle 2 alle 46 settimane. Nel resto del tempo, questi prodotti non possono essere importati all'ADC senza un'autorizzazione, che è concessa in funzione dei bisogni. Le importazioni che non rientrano nel regime di autorizzazione sono soggette alla corrispondente aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). La Confederazione dovrebbe rinunciare anche in futuro a provvedimenti particolari sul mercato interno. Non verranno più fissati prezzi minimi per la frutta da sidro. Le disposizioni economiche generali (titolo secondo, capitolo 1) dovrebbero assicurare una produzione di frutta, verdura e fiori recisi adeguata alle possibilità di smercio. Per contro, la loro estensione dovrebbe rivelarsi difficile, date le possibilità d'accesso ai mercati garantite dall'Accordo OMC. Al riguardo, sarebbero necessari sia un aumento della domanda interna sia possibilità di esportazione supplementari. In futuro converrà comunque prestare un'attenzione particolare alle condizioni di produzione, soprattutto per quel che concerne le disposizioni legali sulla manodopera e la pianificazione del territorio. Queste condizioni avranno in effetti un'importanza crescente per la competitivita della prestazione all'interno del Paese.
Tabacco La coltura del tabacco costituisce, per alcune regioni, una base esistenziale importante per numerose aziende familiari. La convenzione conclusa tra la Federazione svizzera dei coltivatori di tabacco (FAPTA) e la Società per l'acquisto di tabacco indigeno (SOTA) disciplina la coltivazione e il ritiro del tabacco indigeno. Dal 1992, la Confederazione non versa più contributi alla produzione svizzera. Si limita a fissare i prezzi alla produzione dopo aver sentito le cerehie interessate. Per il finanziamento del tabacco indigeno i fabbricanti e gli importatori di sigarette sono obbligati a versare una tassa (0,13 et. per sigaretta) in un fondo di finanziamento (conformemente all'art. 28 cpv. 2 della legge sull'imposizione del tabacco; RS 641.31). In questo modo la differenza tra il ricavo risultante dalla vendita del tabacco ai fabbricanti e il pagamento del raccolto ai coltivatori è coperta dai prezzi da noi stabiliti. Al fine di mantenere funzionale questo sistema di finanziamento, nonostante le oscillazioni dei raccolti e dei mezzi disponibili nel fondo, i prezzi alla produzione devono essere stabiliti a medio termine dalle parti. La Confederazione assegna un mandato alle organizzazioni di categoria che, secondo queste condizioni, amministreranno il fondo.
Frutta Le disposizioni del mercato relative alla frutta sono descritte in modo più particolareggiato nel commento dell'articolo 55.
225.14 Materie prime rinnovabili
Oggi esistono materie prime di origine vegetale che, nella produzione e nell'impiego, hanno effetti molto meno negativi sull'ambiente delle materie prime fossili. Per questo motivo la Confederazione ne sostiene la coltivazione e l'impiego. In un contesto diverso - ad esempio con prezzi più bassi dei prodotti agricoli, migliori conoscenze tecniche sulle nuove colture e aumento del prezzo degli agenti energetici fossili - la coltivazione di materie prime rinnovabili potrebbe diventare interessante dal profilo imprenditoriale. Gli attuali bassi prezzi delle risorse fossili la rendono però dipendente da un sostegno statale. Il promovimento della produzione e dell'impiego di materie prime rinnovabili rientra anche tra gli obiettivi della politica ambientale, energetica e agraria dell'UE, dove le superfici coltive di cui è cessata la gestione possono essere utilizzate per coltivazioni a scopi non alimentari. L'UE sostiene lo sviluppo di materie prime rinnovabili anche attraverso programmi di ricerca e progetti pilota.
Obblighi a livello nazionale e internazionale La Svizzera si è impegnata, nel quadro della Convenzione sul clima, a fornire il suo contributo alla riduzione dell'emissione globale di CO2. Il programma Energia 2000 della Confederazione prevede inoltre che, rispetto al 1990, la parte di energia rinnovabile aumenti dello 0,5 per cento per la produzione di elettricità e del 3 per cento per il riscaldamento. L'utilizzazione della biomassa a scopi energetici contribuisce al raggiungimento di questi traguardi. L'introduzione di tasse d'incitamento migliorerebbe la capacità concorrenziale degli agenti energetici vegetali (legno e materiale organico come combustibili, alcool o semi oleosi trasformati in carburante) rispetto a quelli fossili.
225.2 Commento del testo di legge
Articolo 52 Zucchero
Situazione iniziale
La protezione al confine per lo zucchero stabilita nel quadro dell'Accordo OMC sull'agricoltura non è sufficiente per garantire la coltivazione di barbabietole da zucchero in Svizzera. Il quantitativo prodotto copre attualmente il 70 per cento circa del fabbisogno interno.
Mandato di trasformazione La produzione di zucchero indigena deve essere sostenuta mediante un mandato di trasformazione. Gli zuccherifici sono tenuti a concludere con-
tratti con i coltivatori per un determinato quantitativo minimo e massimo di ritiro. Come risarcimento, essi ricevono un'indennità forfettaria dalla Confederazione. Il prezzo e il quantitativo di barbabietole da zucchero coltivato, come pure le condizioni di ritiro, sono disciplinati nell'ambito di accordi tra gli zuccherifìci e l'organizzazione dei coltivatori. L'evoluzione del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuoterà inoltre probabilmente anche sul prezzo delle barbabietole. Lo zucchero sarà, come finora, venduto al prezzo di mercato, il quale è determinato dai prezzi del mercato mondiale e dai dazi doganali.
Quantitativo di produzione Possiamo obbligare gli zuccherifici a produrre un quantitativo minimo di zucchero, ma possiamo anche fissare un quantitativo massimo. All'interno del margine tra quantitativo minimo e quantitativo massimo, gli zuccherifici possono stabilire liberamente il quantitativo di produzione, accordandosi con l'organizzazione dei coltivatori.
Vantaggi Rispetto ad oggi, il mandato di trasformazione comporta un minor numero di prescrizioni statali. Il prezzo e le condizioni di ritiro non sono più stabiliti dalla Confederazione, ma negoziati direttamente tra le parti. La trasformazione e la produzione assumono così una maggiore responsabilità e dispongono di un più ampio margine di manovra per potersi adattare alle mutevoli condizioni economiche. Inoltre la produzione è Ubera all'interno del margine tra quantitativo minimo e quantitativo massimo da noi definito. L'indennità del mandato di trasformazione non consiste più nell'assunzione di un disavanzo bensì nel contributo fisso agli zuccherifici, stabilito in anticipo. La Confederazione può in tal modo limitare e controllare meglio i costi.
Capoverso 1 II capoverso 1 assegna agli zuccherifici un mandato di trasformazione. Noi possiamo fissare per lo zucchero un quantitativo minimo (p. es. 50%) e un quantitativo massimo (p. es. 70% del consumo interno). Gli zuccherifici sono tenuti a concludere contratti di coltivazione con i singoli coltivatori conformemente al quantitativo minimo. Per fare in modo che le riserve obbligatorie di zucchero possano essere finanziate con tasse sulle importazioni, è necessario, nell'attuale situazione, importare il 30 per cento del fabbisogno interno. Le importazioni sono necessarie anche per poter esportare prodotti finiti nel commercio di perfezionamento. Nel decreto del giugno 1989 sullo zucchero, attualmente in vigore, fissiamo il quantitativo del contingente annuo di barbabietole da zucchero, che sarà soppresso.
Capoverso 2 Nel capoverso 2 sono enumerati gli obblighi degli zuccherifici.
Lettera a Determinazione e distribuzione dei quantitativi di barbabietole da zucchero Nella determinazione e nella distribuzione dei quantitativi di barbabietole, gli zuccherifici devono coinvolgere l'organizzazione dei coltivatori. Tra l'altro, il dispendioso e oggi abbastanza caro trasporto delle barbabietole può essere ottimizzato con una stretta collaborazione tra le due parti. La Confederazione può attualmente emanare prescrizioni sulla distribuzione dei contingenti di barbabietole da zucchero. Questo competerà in futuro alle parti contraenti, a meno che nel mandato non siano previste altre condizioni.
Lettera b Disciplinamento delle condizioni di ritiro II prezzo e il quantitativo di barbabietole da zucchero, rispettivamente di eventuali barbabietole supplementari (barbabietole B e C), saranno d'ora in avanti pattuiti, entro determinate condizioni, mediante contratti tra gli zuccherifici e l'organizzazione dei coltivatori. Questo vale anche per le restanti condizioni di ritiro, come il pagamento secondo il tenore di zucchero, il rendimento dello zucchero, il bonus/malus sulle impurità terrose e i premi per consegne premature o tardive. Nel contratto potranno essere regolate anche altre questioni, in primo luogo l'organizzazione dei trasporti così come la possibilità di continuare a pagare le barbabietole da zucchero in base alla loro qualità. Con il contratto bisognerebbe giungere ad una regolamentazione delle condizioni di ritiro più vicina ai criteri dell'economia di mercato, soluzione che corrisponde in larga misura al sistema adottato dall'UE. Il nostro Collegio ha finora stabilito le condizioni di ritiro. Lettera e Vendita dello zucchero Gli zuccherifici sono obbligati a vendere lo zucchero al prezzo di mercato. In questo modo si impedisce loro di procurarsi un vantaggio nel commercio dello zucchero con l'aiuto di mezzi della Confederazione. Il prezzo di mercato per 10 zucchero è stabilito in base al prezzo d'importazione.
Lettera d Trasformazione L'obbligo di organizzare la trasformazione in modo conveniente sollecita gli zuccherifici a ottimizzare i costi di lavorazione. Con «conveniente» si intende un avvicinamento ai costi di trasformazione dell'UE, più bassi. Nel confronto bisogna tenere conto dei costi supplementari provocati dalle esigenze ecologiche svizzere. Capoverso 3 11 capoverso 3 stabilisce un'indennità forfettaria che viene versata agli zuccherifici per la prestazione fornita nel quadro del mandato di trasformazione. Noi definiamo le disposizioni d'esecuzione dettagliate per via d'ordinanza. Questo nuovo sistema di finanziamento accorda agli zuccherifici una maggiore competenza e nello stesso tempo anche una maggiore responsabilità. L'evoluzione del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale comporta un certo rischio. In caso di alta congiuntura occorre per esempio istituire riserve in vista
delle fasi in cui il prezzo sarà più basso. Esiste la possibilità di realizzare utili aziendali, ma contemporaneamente aumenta il rischio di perdite. Rispetto al precedente sistema, il finanziamento è versato direttamente agli zuccherifici senza passare dal fondo di compensazione. In seguito l'importo dovrà essere stabilito in anticipo con un limite di spesa per quattro anni al massimo ogni volta. Il deficit non sarà più assunto a posteriori dalla Confederazione come finora. Per indennizzare il mandato di trasformazione sono necessari, nella situazione attuale, circa 50 milioni di franchi. Questa cifra si ottiene sommando l'attuale sovvenzione federale diretta di circa 35 milioni di franchi e la nuova quota doganale, non più vincolata, di circa 15 milioni, per una prevista produzione di zucchero di 170000 tonnellate.
Capoverso 4 Dato che la Confederazione concede un'indennità agli zuccherifici, è evidente che eserciti anche un compito di sorveglianza. Gli zuccherifici sono obbligati a sottoporre annualmente alla Confederazione un rendiconto delle prestazioni fornite e a consentire la consultazione del conto annuale. Capoverso 5 Nel capoverso 5 siamo incaricati di designare un servizio che accerti l'esecuzione del mandato. Deve essere accertato se il mandato di trasformazione è stato pienamente adempito. Bisognerà in particolare valutare se i mezzi sono stati effettivamente investiti e in modo efficiente. I risultati dell'accertamento servono non da ultimo come base per la determinazione dell'indennità. Rispetto al decreto sullo zucchero, la disposizione è stata notevolmente semplificata. Il nuovo disciplinamento del mercato e la quantità notevolmente ridotta di regolamentazioni comportano in effetti una semplificazione delle attività di controllo. Articolo 53 Semi oleosi
Situazione iniziale
I semi oleosi coltivati in Svizzera sono la colza, la soia e il girasole. Come per 10 zucchero, anche per questi prodotti la protezione al confine non basta a garantirne la coltivazione nel Paese. Questa protezione si compone di prelievi al confine ripartiti proporzionalmente tra grassi e foraggi. Il dazio per oli e grassi determina sostanzialmente il prezzo dei semi oleosi. Questo dazio si trova oggi al di sotto del livello richiesto dall'Accordo OMC sull'agricoltura. Attualmente 11 grado di autoapprowigionamento in oli e grassi vegetali ammonta al 20 per cento circa. Nell'interesse di un adeguato autoapprovigionamento, la produzione e la lavorazione interna dovrebbero essere mantenute. Negli ultimi anni la colza è stata coltivata come materia prima rinnovabile per la produzione di carburanti e lubrificanti. L'olio di colza da tavola viene sostenuto con un prezzo alla produzione garantito, quello industriale con il contributo di superficie per materie prime rinnovabili. Oggi si riscontrano problemi nell'esecuzione della legge, a causa delle differenze nelle regolamentazioni.
Il mantenimento della trasformazione di semi oleosi in Svizzera è una premessa importante per la coltivazione indigena. Per sfruttare le capacità di trasformazione, gli oleifici devono poter continuare ad importare semi oleosi a dazi doganali preferenziali. L'attuale sistema dei prelievi al confine, basato sulla ripartizione proporzionale dei dazi doganali per grassi e foraggi, deve essere mantenuto.
Contributo di superficie Per assicurare un adeguato approvvigionamento in oli e grassi vegetali, tutte le coltivazioni di semi oleosi in Svizzera dovranno essere sostenute con un contributo di superficie. Saranno abrogati il prezzo alla produzione garantito, il contingentamento delle superfici e il ritiro del deficit di trasformazione degli oleifici. Il nuovo disciplinamento con i contributi di superficie deve essere introdotto senza periodo di transizione, in modo da consentire una riduzione del prezzo alla produzione al livello del prezzo di importazione (80 fr. ca. per 100 kg). I produttori vendono la mercé direttamente a un oleificio, una centrale di raccolta, una centrale per semi oleosi o un acquirente di semi oleosi per scopi non alimentari. I deficit di trasformazione degli oleifici non saranno più assunti dalla Confederazione. In compenso, gli oleifici potranno acquistare i semi a un prezzo più basso rispetto a quello consentito dal disciplinamento di mercato in vigore. Gli investimenti della Confederazione per il contributo di superficie per semi oleosi ammonteranno a 1500 franchi circa per ettaro: quindi, per una superficie coltiva di 20000 ettari, a 30 milioni di franchi circa. Il contributo di superficie per semi oleosi è concesso indipendentemente dallo scopo di utilizzazione. Se i semi oleosi vengono utilizzati come materia prima rinnovabile, gli acquirenti beneficiano, in base all'articolo 56, di una riduzione del prezzo per le materie prime. Per questa ragione il livello dei prezzi di tutti i semi oleosi è più o meno uguale.
Compensazione del rendimento per gli oleifici di pressatura Con l'introduzione di un contributo di superficie unitario per tutti i semi oleosi, gli oleifici di pressatura sono svantaggiati rispetto agli oleifici di estrazione. Quest'ultimo procedimento permette di ottenere una maggiore quantità di olio. Per tale motivo, nella copertura del deficit di trasformazione degli oleifici e nei prelievi sulle importazioni di semi oleosi si è finora tenuto conto di questa differenza. Con gli attuali dazi doganali e con i contributi per il fondo di garanzia, la differenza si situa attorno ai 5-10 franchi per 100 kg, a seconda del tipo di seme. Due dei tre oleifici svizzeri (Florin AG, SABO) trasformano i semi oleosi mediante pressatura. Per fare in modo che possano pagare lo stesso prezzo alla produzione versato dall'oleificio di estrazione (LIPTON-SAIS), la Confederazione può accordare loro una compensazione sul rendimento. L'importo dei contributi deve corrispondere alla differenza dei prelievi sulle importazioni di semi oleosi. La compensazione fa in modo che i tre oleifici possano ritirare i
semi oleosi indigeni alle stesse condizioni di quelli importati. Comporta un investimento annuale di 1-2 milioni, con una bassa incidenza sulle spese della Confederazione. La trasformazione di semi oleosi indigeni nelle centrali di pressatura, meno redditizia, comporta un aumento delle importazioni di oli vegetali e del relativo prelievo al confine. Questo disciplinamento del mercato ha le seguenti ripercussioni:
la quantità di regolamentazioni è fortemente ridotta; i prezzi sono dettati dal mercato e dai dazi doganali;
la domanda del mercato interno e l'importo del contributo di superficie determinano le superfici destinate ai semi oleosi;
i controlli si limitano alle superfici coltive che danno diritto ai contributi, e ai quantitativi di trasformazione che beneficiano di una compensazione delle materie prime;
la suddivisione dei semi oleosi nei settori a valle compete ai partecipanti al mercato e non è più assunta dalla Confederazione. Se lo smantellamento della protezione al confine dovesse progredire, occorrerà esaminare la possibilità di assegnare agli oleifici un mandato di trasformazione. La base legale ne ammette la formulazione.
Articolo 54 Patate
Situazione iniziale
Le patate svolgono un ruolo importante nell'approvvigionamento del Paese. La Confederazione fissa i prezzi per le patate da semina e da tavola e prende una serie di provvedimenti per la. valorizzazione dei quantitativi eccedenti senza distillazione, secondo le variazioni annuali del raccolto. I fondi della Confederazione per il mercato delle patate sono impiegati quasi esclusivamente per questi provvedimenti. Queste spese dovranno essere ridotte nell'ambito della riforma agraria. Nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura, le patate devono beneficiare di un accesso minimo al mercato, pari al 3 per cento all'inizio e al 5 per cento alla fine della fase di attuazione. In considerazione dei ribassi dei prezzi alla produzione, necessari per attuare la riduzione degli aiuti imposta dall'OMC, la protezione al confine per il mercato delle patate rimane sufficientemente alta per garantire la coltivazione indigena. Per garantire una politica agrìcola unitaria, l'esecuzione dei provvedimenti concernenti la coltivazione delle patate dovrebbe passare già nel 1996 dalla Regìa federale degli alcool all'UFAG.
Garantire l'approvvigionamento Per garantire Pautoapprovvigionamento, la produzione deve mantenersi a un livello elevato. La Confederazione sostiene quindi un temporaneo e limitato immagazzinamento di patate da semina e da tavola e ne promuove l'impiego come foraggio fresco o la trasformazione in foraggio (essiccazione). La coltivazione di patate è caratterizzata da elevate oscillazioni del raccolto. L'approvvigionamento deve tuttavia essere garantito anche in caso di raccolti
cattivi e di conseguenza si rende necessaria una determinata superficie minima di coltivazione. In caso di buoni raccolti esiste il pericolo di un crollo dei prezzi, che occorre tuttavia evitare. La Confederazione partecipa pertanto alla valorizzazione. I quantitativi eccedenti dovuti alle oscillazioni annuali del raccolto sono valorizzati soprattutto con due provvedimenti: il promovimento dell'impiego di patate da tavola come foraggio fresco e la fabbricazione di prodotti essiccati. Conformemente alla legge sull'alcool (RS 680), la Confederazione ha finora sostenuto l'intera valorizzazione dei quantitativi eccedenti di patate da tavola, affinchè non fossero utilizzati per la produzione di alcool. In futuro il sostegno ai quantitativi per la valorizzazione dovrebbe essere limitato, mentre verrà mantenuto, per motivi di politica di approvvigionamento, l'immagazzinamento limitato.
Mandato di valorizzazione La produzione e la valorizzazione di patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione possono in futuro essere sostenute anche mediante un mandato di valorizzazione. Le organizzazioni di categoria dovrebbero essere incaricate della valorizzazione delle patate. È compito del settore investire i fondi nel modo più efficace possibile. Il sostegno assume la forma di un risarcimento forfettario fissato per quattro anni in anticipo al massimo. L'impiego di foraggio fresco presenta vantaggi dal profilo ecologico e economico e va quindi favorito rispetto all'essiccazione. Occorre investire i fondi conformemente a questa strategia. Il quantitativo sovvenzionato dalla Confederazione da utilizzare come foraggio fresco, che attualmente si aggira attorno alle 30 000-40 000 tonnellate effettive, deve essere mantenuto. Il quantitativo di 180 000 tonnellate trasformato nel 1992 e 1993 con garanzia di costo della Confederazione viene per la prima volta limitato, per il raccolto 1996, a 120 000 tonnellate. Con questo provvedimento si sostengono solo le patate appena raccolte e non gli scarti delle cernite. Entro il 2001 questo quantitativo dovrà essere ridotto progressivamente a 50 000 tonnellate.
Riduzione degli altri provvedimenti di valorizzazione Anche gli altri provvedimenti di valorizzazione finora in vigore devono essere ridotti. È ancora possibile, seppure in misura ridotta, nell'ambito del margine di tolleranza concesso dall'Accordo OMC, fornire aiuti all'esportazione di alimenti contenenti patate così come di patate da tavola e da semina. Provvedimenti eccezionali e limitati nel tempo per alleviare il mercato sono possibili in base alle disposizioni economiche di questa legge (sgravio del mercato e promozione delle esportazioni negli art. 12 e 23). Visto che per le patate non sono previste riserve obbligatorie, occorre mantenere la possibilità di immagazzinare un quantitativo limitato per un determinato periodo con il sostegno della Confederazione. Questi immagazzinamenti favoriscono un equilibrio del mercato. Il promovimento delle esportazioni deve concentrarsi soprattutto sui prodotti trasformati, che consentono di realizzare un alto valore aggiunto.
Il previsto smantellamento dei provvedimenti di valorizzazione avrà come conseguenza un calo del livello dei prezzi delle patate. L'aumento dei pagamenti diretti lo compenserà in parte. In linea di massima le superfici coltivabili e il livello dei prezzi si orienteranno tuttavia secondo la domanda e l'offerta. I provvedimenti che riguardano la qualità, la promozione dello smercio e la ricerca saranno mantenuti anche in futuro.
Articolo 55 Frutta Come per le patate, la base legale sui cui poggiano le disposizioni relative alla frutta è divisa tra la legge federale sull'alcool e quella sull'agricoltura. D'ora in poi verrà riunita in quest'ultima. A partire dal 1996 l'esecuzione dei provvedimenti passerà dalla Regìa federale degli alcool all'UFAG.
Situazione iniziale
In Svizzera e nei Paesi limitrofi la frutta da tavola proviene essenzialmente da frutticolture di alberi a basso fusto, eccezion fatta per la frutta da nocciolo destinata al consumo fresco, proveniente in larga parte da alberi ad alto fusto. Le mele che non soddisfano la qualità richiesta per la frutta da tavola e le eccedenze delle annate generose sono trasformate principalmente in concentrato di succo di mele e in minor misura in altri preparati (distillati, polveri di frutta ecc.). Il frutteto tradizionale, costituito da alberi ad alto e a medio fusto, fornisce quasi esclusivamente frutta per la conservazione o per la trasformazione in succhi di frutta e distillati. L'alternanza (oscillazione naturale dei raccolti) è nettamente più marcata per gli alberi ad alto fusto che per le frutticolture di alberi a basso fusto. Nelle annate generose, porta a una saturazione del mercato. Inoltre, la produzione di pere da sidro provenienti da alberi ad alto fusto è caratterizzata da eccedenze strutturali. Nel corso degli ultimi vent'anni, quasi la metà degli alberi da frutta del frutteto tradizionale è stata abbattuta, a causa dello scarso rendimento e della razionalizzazione nella campicoltura. Rispetto alla frutticoltura, la produzione di bacche è caratterizzata da una specializzazione ancora più accentuata. Una simile tendenza si riscontra anche nella coltura dell'uva da tavola. Attualmente la Confederazione interviene con diversi provvedimenti, principalmente sul mercato della frutta da sidro. Fissa i prezzi minimi alla produzione della frutta da sidro e si preoccupa di valorizzare le eccedenze, essenzialmente mediante l'esportazione di concentrati di frutta a granelli. Inoltre partecipa finanziariamente alla promozione della vendita e della qualità, così come all'immagazzinamento di concentrati destinati a compensare oscillazioni dei raccolti (riserve di mercato). Prende altresì provvedimenti in favore della frutta da nocciolo e dell'uva da tavola. Al fine di mantenere gli alberi da frutto ad alto fusto, che rivestono un'innegabile importanza ecologica, viene assegnato un-premio di coltivazione in base all'articolo 310 LAgr. I prezzi per la frutta da tavola sono fissati dall'organizzazione di categoria.
Col passare degli anni, i costi di valorizzazione delle eccedenze sono costantemente aumentati. Le cause di questa evoluzione sono la diminuzione della domanda di frutta da sidro, i bassi prezzi del concentrato sul mercato mondiale e l'ampliamento delle colture di mele. La diminuzione della domanda di frutta da sidro è dovuta al crollo del consumo di distillati; per quel che riguarda le mele, alla diminuzione del consumo di succo e sidro. Secondo l'Accordo OMC sull'agricoltura, i contributi all'esportazione, in modo particolare quelli destinati alla frutta e ai suoi prodotti di trasformazione, devono scendere del 36 per cento, e i quantitativi esportati del 21 per cento. I provvedimenti doganali sono sufficienti, a questo stadio, per proteggere la produzione indigena dalla concorrenza delle importazioni.
Mantenimento della coltivazione degli alberi da frutta ad alto fusto La coltivazione degli alberi da frutta ad alto fusto è un tipo di produzione estensiva che contribuisce notevolmente alla bellezza del paesaggio e alla diversità ecologica. Occorre quindi impedire, nel limite del possibile, ulteriori abbattimenti. I prezzi minimi garantiti hanno finora assicurato un ricavo adeguato nella produzione di frutta da sidro. Di questo provvedimento beneficiavano però anche le coltivazioni di frutta da tavola, e questo ne ha massicciamente ampliato l'estensione. I prezzi minimi devono perciò essere aboliti: in futuro i prezzi saranno determinati dal mercato. Devono in compenso essere ampliati i pagamenti diretti in favore degli alberi ad alto fusto. Il premio di coltivazione rappresenta un promovimento differenziato dell'albero da frutta ad alto fusto, costituisce un trasferimento diretto dei fondi alla produzione ed è quindi pienamente efficace sul reddito. Alcuni Cantoni accordano già attualmente un aiuto supplementare agli alberi da frutta ad alto fusto. Assieme al ricavo dalle vendite di frutta, questi contributi dovrebbero impedire la scomparsa degli alberi da frutta ad alto fusto. Oltre ai premi di coltivazione per alberi ad alto fusto e ai provvedimenti generali di promovimento, l'articolo 55 consente speciali provvedimenti di valorizzazione, necessari soprattutto per la valorizzazione della frutta da nocciolo, le riserve di mercato e la promozione della valorizzazione di uva esente da alcool. Quest'ultima era finora compresa nel decreto sulla viticoltura.
Riduzione del sostegno alla valorizzazione delle eccedenze I mezzi finanziari a disposizione del settore della frutta, attualmente di 40 milioni di franchi circa, dovranno essere ridotti, soprattutto per quel che concerne le spese destinate alla valorizzazione delle eccedenze, che ammontano attualmente a 33 milioni di franchi. Il sostegno alla valorizzazione della frutta da nocciolo dovrebbe essere ridotto meno fortemente di quello destinato alla frutta a granelli. L'esportazione di concentrati di succo di frutta per la valorizzazione delle eccedenze continuerà, ma in misura ridotta, conformemente ai nostri impegni con l'OMC. L'organizzazione flessibile dell'aiuto alle esportazioni è importante per poter effettuare investimenti finanziari efficaci. Occorre accordare la priorità alla frutta da nocciolo. Si attenueranno in tal modo le fluttuazioni dei prezzi
causate dai grossi apporti giornalieri e si potranno impedire i crolli dei prezzi dovuti ai grandi raccolti. La formazione e il perfezionamento, assicurati finora delle stazioni cantonali di frutticoltura, saranno in futuro sostenute nell'ambito delle possibilità generali del titolo sesto LAgr. Ne risulta una riduzione dei contributi.
Articolo 56 Materie prime rinnovabili
Situazione iniziale
La coltivazione di materie prime rinnovabili è attualmente sostenuta nell'ambito del decreto federale del 21 giugno 1991 concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura (RU 1991 2611). Nell'ambito della riforma agraria sarà istituita una base legale definitiva. Materie prime rinnovabili sono per esempio le piante da fibra (canna cinese, kenaf ecc.), che possono essere impiegate come sostituti della carta, come materiali da imballaggio e costruzione, ad esempio per isolanti termici o acustici. Questi prodotti hanno il vantaggio di essere compatibili con l'ambiente (risorse rinnovabili e biodegradabili) e di aprire così nuove opportunità sul mercato. Sono considerati materie prime rinnovabili anche i semi oleosi, trasformati in lubrificanti o carburanti. Con il loro uso, i lubrificanti minerali si disperdono nell'ambiente. Gli oli vegetali offrono un'alternativa: sostituiti agli oli minerali possono, perché velocemente biodegradabili, diminuire il carico ambientale. Gli oli vegetali possono essere utilizzati, con pochi adattamenti, in motori a scoppio tradizionali. Anche gli erbai - per esempio la biomassa prodotta da prati estensivi a scopi energetici - possono essere integrati nel programma di promovimento.
Condizioni Le prime esperienze sulla coltivazione e la trasformazione di materie prime rinnovabili mostrano che, complessivamente, si può giungere ad una riduzione del carico ambientale. Una produzione intensiva sminuirebbe però questi vantaggi. Per questo motivo le materie prime rinnovabili devono essere coltivate nel rispetto dell'ambiente.
Allestimento dei contributi per le materie prime rinnovabili In linea di principio, a livello di produzione ogni coltura deve essere sottoposta a un disciplinamento di mercato unitario. Le colture utilizzabili anche come derrate alimentari o foraggi possono essere dirette verso il settore che segna il prezzo di mercato più alto, possibilità che non esiste per le materie che possono essere impiegate solo industrialmente. I contributi per le materie prime rinnovabili sono perciò stabiliti in modo differenziato. Secondo l'articolo 72 capoverso 5, le prestazioni economiche particolari devono essere economicamente redditizie. Di conseguenza, il sostegno accordato alle materie prime rinnovabili non può raggiungere un livello che renderebbe poco interessante la compensazione ecologica.
a. Contributi di superficie I contributi di superficie vengono versati per le colture che trovano impiego solo nel settore industriale, in particolare per le piante da fibra.
b. Riduzione del prezzo delle materie prime Le colture di prodotti che possono essere impiegati sia nel settore alimentare sia in quello industriale (cereali, semi oleosi, patate, barbabietole da zucchero) sono sostenute con un ribasso delle materie prime per gli acquirenti. Conformemente all'articolo 53, il contributo di superficie viene concesso per i semi oleosi destinati sia all'alimentazione sia all'industria. A causa della bassa protezione al confine e del minore potenziale di valore aggiunto, il prezzo sul mercato interno delle materie prime rinnovabili sarà notevolmente più basso rispetto a quello della stessa sostanza vegetale destinata però all'alimentazione umana. Per rendere interessanti queste colture dal profilo imprenditoriale, la Confederazione può concedere alle aziende di trasformazione un'adeguata riduzione del prezzo delle materie prime, ma solo per gli impianti pilota e di dimostrazione. Questo provvedimento consente di sostenere i progetti pilota innovativi. In questo modo gli acquirenti di materie prime rinnovabili possono pagare ai produttori prezzi concorrenziali. La riduzione del prezzo delle materie prime deve però essere fissata in modo che l'aiuto complessivo non sia maggiore di quello concesso alle altre materie prime rinnovabili. Inoltre devono beneficiarne solo i prodotti coltivati in Svizzera.
Articolo 57 Altre colture Oltre ai prodotti oggetto di un disciplinamento specifico, devono essere sostenute colture per le quali esistono nuovi sbocchi sul mercato dovuti al cambiamento delle condizioni o che sono necessarie all'approvvigionamento del Paese. Si tratta in particolare di prodotti che, per poter essere coltivati, necessitano di provvedimenti supplementari oltre alla protezione al confine. Dopo la trasformazione dei premi di coltivazione, sarà probabilmente il caso delle leguminose a granelli. Oltre ai pagamenti diretti e ai provvedimenti riguardanti prodotti specifici nella campicoltura, la Confederazione può promuovere colture per garantire l'approvvigionamento con sufficienti superfici d'avvicendamento.
Lettera a Queste colture devono essere sostenute soprattutto con contributi di superficie.
Lettera b Analogamente a quanto accade per lo zucchero, possono essere versati contributi ad aziende od organizzazioni che trasformano i prodotti di queste colture.
226 Economia vitivinicola
Colture e paesaggio Con circa 15 000 ettari, la viticoltura in Svizzera occupa circa l'I,5 per cento della superficie agricola utile. Il suo contributo alla produzione finale varia tuttavia, a seconda degli anni, dal 5 al 9 per cento. Le superfici coltivate con vitigni rossi e bianchi si equivalgono. La produzione svizzera di vini copre circa l'85 per cento del consumo di vini bianchi, mentre per i vini rossi raggiunge soltanto un quarto del consumo. Mediamente la quota di mercato dei vini svizzeri si situa attorno al 40-45 per cento. La viticoltura non serve solo a completare il reddito agricolo ma anche a mantenere preziosi paesaggi rurali. È inoltre alla base di molte tradizioni popolari. A causa delle particolari condizioni del nostro Paese è tuttavia sottoposta a notevoli limitazioni.
Variazioni annuali del raccolto Dal profilo climatico, la Svizzera si trova in una zona marginale per quanto concerne la viticoltura. La coltivazione si concentra quindi nei luoghi qualitativamente più adatti, in particolare sulle basse pendici esposte a sud. A seconda delle condizioni atmosferiche, la vite fornisce di anno in anno raccolti molto irregolari. La produzione di vini svizzeri è oscillata negli ultimi 20 anni tra i 75 milioni di litri (1974) e i 183 milioni di litri (1982). Le differenze possono essere ancora più marcate a dipendenza delle singole qualità e regioni. Queste fluttuazioni imprevedibili possono provocare eccedenze e crolli dei prezzi nonché svantaggi qualitativi.
Condizioni economiche generali La vite è una coltura a lungo termine. Per essere redditizia, deve essere coltivata per circa 25 anni. Il primo raccolto completo si ottiene circa quattro anni dopo che è stata piantata. La viticoltura si adatta quindi lentamente a nuove condizioni quadro. I nostri vini devono affermarsi contro la forte concorrenza internazionale. All'estero le condizioni naturali ed economiche dei grandi territori di coltivazione sono in genere molto più favorevoli. In particolare gli elevati costi della manodopera e dei mezzi di produzione, come pure il notevole lavoro da svolgere sulle piccole particelle e sui pendii ripidi rincarano la produzione svizzera. Considerati questi presupposti, la Confederazione accorda una certa protezione alla viticoltura indigena.
226.1 Imposta/ione
226.11 Ordinamento attuale Basi legali II quadro legislativo per la viticoltura e l'economia vinicola è costituito attualmente dalla legge sull'agricoltura, dal decreto sulla viticoltura in vigore dal
1993 e dallo statuto del vino del 1971, modificato nel frattempo, che rappresenta l'ordinanza d'esecuzione. Su questa legislazione si basano i provvedimenti della Confederazione, che possono essere suddivisi in sei settori di competenza: protezione al confine, promozione della qualità, prevenzione delle eccedenze, promozione dello smercio, raccolta di dati e valorizzazione non alcolica.
Disciplinamento delle importazioni Soprattutto per i vini bianchi, ai quali si applicano un piccolo contingente doganale e dazi relativamente elevati, vi è un'efficace protezione al confine. Per i vini rossi, i dazi doganali sono bassi e l'elevato contingente doganale non è finora stato sfruttato appieno. Questi provvedimenti si basano sulle disposizioni generali della legge sull'agricoltura. Lo statuto del vino contiene le disposizioni d'esecuzione dettagliate. Il nuovo orientamento della politica agraria prevede in particolare, per l'economia vitivinicola, di allentare sempre più l'attuale protezione al confine. La tariffazione conformemente all'Accordo dell'OMC è stata introdotta nel 1992 per il vino rosso e nel 1995 per il vino bianco. Le esigenze dei commercianti di vino e quelle dei consumatori, nonché i negoziati internazionali, segnatamente quelli con TUE, ci spingono a un'ulteriore liberalizzazione. I cambiamenti dovrebbero però essere attuati in modo accettabile per la nostra viticoltura. Alla fine del 1995, abbiamo pertanto deciso di incrementare gradualmente le possibilità d'importazione di vino bianco e di parificarle a medio termine (entro 5 anni ça.) a quelle di vino rosso. Al momento della redazione del presente messaggio, il Parlamento non ha ancora preso una decisione in merito.
Promozione della qualità Una buona parte delle disposizioni contenute nel decreto sulla viticoltura riguarda la classificazione delle uve in tre categorie secondo i criteri del contenuto naturale di zucchero, della limitazione del rendimento e dell'autorizzazione della viticoltura solo nei luoghi adatti (catasto viticolo). Il notevole miglioramento della qualità dei vini svizzeri è dovuto in larga misura a questi provvedimenti. La limitazione del rendimento, unitamente alla limitazione delle superfici mediante il catasto viticolo, consente di prevenire le eccedenze. In tal modo diventano superflui i costosi provvedimenti di valorizzazione che venivano applicati ancora negli anni Ottanta. Il decreto sulla viticoltura prevede i controlli della vendemmia e la prognosi sul raccolto. Assieme ai rilevamenti nei depositi effettuati dalla Commissione del commercio di vini e alle statistiche sui dazi, essi forniscono i dati necessari per valutare la situazione sul mercato nell'economia vinicola. Queste informazioni sono indispensabili sia per la Confederazione e i Cantoni sia per tutte le cerehie interessate. La prognosi sul raccolto ha tuttavia perso la sua importanza da quando è stata introdotta la limitazione del rendimento che sta alla base di raccolti molto regolari.
Promozione dello smercio Le denominazioni, in particolare le denominazioni d'origine, consentono di differenziare i diversi vini sul mercato e contribuiscono quindi notevolmente alla promozione dello smercio. L'apertura di nuovi mercati all'estero dovrebbe contribuire a garantire in futuro la produzione di vini svizzera. Sulla base della legge sull'agricoltura, la Confederazione promuove la valorizzazione non alcolica delle uve. Mediante una campagna annuale, sostiene la vendita di uva da tavola indigena. Questo provvedimento ha scarsa importanza dal profilo quantitativo (ca. l mio di kg). Il promovimento della produzione di succhi d'uva è stato invece abbandonato perché si è rivelato costoso e non adatto per regolare il mercato.
226.12 Innovazioni La soppressione della protezione al confine per i vini rossi, l'introduzione della limitazione quantitativa, le fluttuazioni dei prezzi e il mutato comportamento dei consumatori, unitamente alla differenziazione e al miglioramento dell'offerta di vini, hanno cambiato notevolmente la nostra economia vitivinicola negli ultimi anni. Altri cambiamenti, come la progressiva liberalizzazione delle importazioni di vino bianco, il previsto regresso del consumo a lungo termine (come accade all'estero) e la maggiore considerazione delle questioni ambientali accentueranno i cambiamenti e renderanno necessaria una riorganizzazione del mercato.
Nuova base legale nella legge sull'agricoltura La nuova legge sull'agricoltura deve includere anche le disposizioni normative per l'economia vitivinicola in sostituzione del decreto sulla viticoltura come base legale in questo ambito. È prevista ancora qualche disposizione speciale nei settori per i quali le disposizioni generali della legge sono insufficienti. Ma in linea di massima il disciplinamento di mercato non dovrebbe cambiare molto. È tuttavia fondamentale che le disposizioni siano semplificate, mantenendo nella legge solo i principi direttivi. I numerosi e assai complessi dettagli dovranno essere disciplinati a livello di ordinanza. In tal modo sarà possibile reagire in modo più rapido e flessibile alle nuove sfide.
Competenza cantonale per il catasto viticolo In linea di massima l'obbligo d'autorizzazione per le nuove piantagioni va mantenuto. Sono previste eccezioni per i vitigni che non sono destinati alla produzione commerciale di vini ma, ad esempio, alla produzione di succo d'uva. Simili piantagioni possono essere coltivate anche in siti meno adatti. Anche la vite che serve unicamente al proprio fabbisogno dovrebbe essere esente dall'obbligo d'autorizzazione. L'amministrazione del catasto viticolo e la concessione delle autorizzazioni per le piantagioni viticole saranno assegnate ai Cantoni, soddisfacendo così le frequenti richieste di maggiori competenze cantonali. Inoltre si rende possibile
una procedura più semplice. La Confederazione si limita a sancire i principi che garantiscono un'amministrazione uniforme nei diversi Cantoni. L'attuale zona viticola dovrebbe essere abbandonata poiché, in molti casi, non è più adeguata. Comprende molte superfici che un tempo erano vignate e ora sono costruite, coperte di boschi o utilizzate in altro modo, così da non essere spesso più adatte per la viticoltura. La zona viticola non assicura alcun diritto a piantare la vigna, come a volte si tende a credere. In base alle disposizioni in vigore, le piantagioni sono sottoposte alla medesima procedura di autorizzazione, siano esse all'interno o all'esterno della zona viticola. La zona viticola non è di conseguenza vincolante dal punto di vista giuridico, non adempie una funzione precisa e la sua abolizione non comporta alcuna perdita di diritti acquisiti. Nella sua nuova forma, il catasto viticolo deve dare informazioni complete su tutte le caratteristiche delle attuali superfici vignate. Oltre ad adempiere meglio il suo scopo originario di mezzo ausiliario per la procedura di autorizzazione, esso costituirà una base essenziale per la definizione, l'uso e anche il controllo delle denominazioni d'origine. L'obbligo di notificare le ricostituzioni dei vigneti e l'obbligo di autorizzare nuove piantagioni viticole dovrebbero consentirne l'aggiornamento. Con questo adeguamento, il catasto viticolo corrisponderà anche allo schedario viticolo richiesto negli Stati membri dell'UE.
Base legale per la protezione delle denominazioni La classificazione e la denominazione dei vini, ai quali sono direttamente correlati il contenuto naturale di zucchero e la limitazione del rendimento, erano finora disciplinati nel decreto sulla viticoltura. Nel quadro del pacchetto agrario 95 è ora stata istituita una nuova base legale per la designazione dei prodotti agricoli, che corrisponde ampiamente anche ai bisogni dell'economia vitivinicola (art. 13-15). Su questa base legale sarà quindi possibile, in futuro, proteggere anche le denominazioni dei vini. Le denominazioni di origine adottate dai Cantoni sulla base del decreto sulla viticoltura, in particolare quelle di origine controllata, devono continuare ad essere introdotte. Esse sembrano dare buoni risultati e sarebbe un errore abolirli dopo un periodo così breve. Nella nuova legge dobbiamo pertanto mantenere la possibilità di assegnare ai Cantoni, come finora, la competenza di disciplinare le denominazioni dei vini. Anche l'attuale classificazione delle uve in base al contenuto naturale di zucchero e del rendimento per superficie va mantenuta, poiché strettamente collegata con le denominazioni.
Allentamento della limitazione del rendimento L'esperienza acquisita dal 1993 mostra tuttavia che la limitazione dei quantitativi dovrebbe godere di un margine di tolleranza. Il declassamento totale del raccolto, non appena il rendimento massimo è superato di quantitativi minimi, è una disposizione estremamente rigida e difficile da applicare. Sarebbe pertanto opportuno che in caso di lieve sorpasso del rendimento massimo, ad esempio del 5 per cento al massimo, sia declassato solo una parte del quantitativo raccolto. Bisognerebbe inoltre poter allentare la limitazione del rendimento
se l'offerta di vini indigeni diventa troppo esigua a causa di raccolti inferiori alla media. Il nostro Collegio deve emanare le relative disposizioni generali concernenti le denominazioni dei vini e la classificazione e lasciare ai Cantoni il disciplinamento per le loro regioni.
Organizzazioni di categoria Nell'economia vitivinicola vi è un grande interesse per la costituzione di organizzazioni di categoria sul modello dei «Comités interprofessionnels» francesi. Occorre in tal caso rafforzare la responsabilità propria dell'economia vitivinicola e ridurre i compiti amministrativi dello Stato. Questo spostamento delle responsabilità costituisce un elemento decisivo per la nostra economia vitivinicola, affinchè possa adeguarsi in modo ottimale all'evoluzione del mercato. Ci vorrà però ancora tempo prima che tali organizzazioni siano funzionanti. La loro costituzione deve essere preparata molto attentamente, dal momento che non possono essere imposte ma devono scaturire dalla base ed essere sostenute dalla volontà di tutti i partecipanti. In qualità di raggruppamenti rappresentativi delle cerehie interessate, le organizzazioni di categoria sono inoltre organi ideali per svolgere i compiti in materia di designazione. Collaborando all'elaborazione dell'elenco degli oneri, essi possono partecipare alle decisioni concernenti tutti gli aspetti della produzione e della lavorazione di un vino commercializzato con una designazione e assumere così le proprie responsabilità. Con gli articoli 8 e 9 si è tenuto conto dell'auspicio di avere una base legale per le organizzazioni di categoria. Nel quadro del pacchetto agrario 95 è stata proposta una nuova base legale per il controllo del commercio di vini. Essa deve consentire una protezione efficace delle denominazioni di vini indigeni ed esteri e costituire, di conseguenza, anche una base decisiva per accordi internazionali. Queste disposizioni sono state approvate dalle vostre Camere il 21 giugno 1996 e riprese per principio senza modifiche negli articoli 64-66 del disegno di legge. Date le disposizioni d'esecuzione (titolo nono, sezione 1), non sono tuttavia necessarie prescrizioni speciali.
Ordinamenti da abrogare Alcune disposizioni contenute nel decreto sulla viticoltura non sono attualmente più necessarie. Lo stesso vale anche per gli elenchi cantonali dei vitigni. I Cantoni possono stabilire in maniera più adeguata e mirata la scelta dei vitigni mediante il disciplinamento delle denominazioni di origine controllata. Le commissioni regionali non sono riuscite a svolgere il compito di consulenza loro affidato. I Cantoni hanno operato per lo più autonomamente dopo aver sentito le proprie organizzazioni cantonali specializzate. Queste commissioni dovrebbero quindi essere abrogate. Bisogna abrogare la prescrizione concernente il pagamento del vino in base alla qualità: finora non è stato infatti possibile applicare appieno il disciplinamento statale dei prezzi, dal momento che essi sono stati determinati liberamente sul mercato, per lo più mediante negoziati interprofessionali sulla base dei prezzi indicativi. Non è pertanto necessaria una base legale specifica.
Si possono tralasciare anche le disposizioni sugli aiuti finanziari. I Cantoni non hanno praticamento mei chiesto aiuti finanziari per metodi di coltivazione particolarmente rispettosi dell'ambiente. Con i pagamenti diretti è possibile intervenire in modo più incisivo. Anche i contributi di ricostituzione in caso di danni particolarmente gravi provocati dal gelo non sono più necessari. La probabilità che il gelo invernale renda necessaria la ricostituzione di interi vigneti è molto scarsa. Se ciò dovesse tuttavia avvenire in futuro, si potrebbe reagire con uno speciale decreto federale.
226.2 Commento del testo di legge
226.21 Sezione 1: Viticoltura Articolo 58 Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica I capoversi 1 e 2 sanciscono il principio dell'obbligo d'autorizzazione per le nuove piantagioni e di notifica per la ricostituzione delle vigne. La relativa competenza è assegnata ai Cantoni. Il capoverso 3 limita la produzione di vino ai luoghi adeguati. Sulla base del capoverso 4 forniamo ai Cantoni le indicazioni vincolanti per determinare la procedura e i requisiti per rilasciare l'autorizzazione a produrre vino. Nel contempo stabiliamo pure le eccezioni. In questo modo superfici escluse dalla produzione di vino possono essere sfruttate, ad esempio, per la produzione di uve da tavola oppure di succo d'uva. Come finora, si prevedono deroghe per le vigne che servono unicamente all'autoapprovvigionamento.
Articolo 59 Catasto viticolo II capoverso 1 incarica i Cantoni di tenere il catasto viticolo. Questo deve contenere informazioni relative alle superfici vignate, come l'estensione della superficie di base, l'assortimento, l'età della vigna, l'autorizzazione a produrre vino, i diritti a denominazioni ecc. I principi che dobbiamo stabilire (cpv. 2) riguardano dettagli formali e materiali del catasto viticolo nonché l'informazione ad esso relativa. In tal modo, si garantiscono una certa uniformità e le condizioni per procedere a statistiche e a valutazioni a livello nazionale.
Articolo 60 Elenco dei vitigni II testo tedesco prevede un adattamento del termine «elenco dei vitigni» che non concerne il testo italiano. Per motivi di semplificazione tale elenco è affidato direttamente dall'UFAG (cpv. 2), che procederà come finora all'esame delle varietà dei vitigni nelle proprie stazioni di ricerca (cpv. 1). L'elenco dei vitigni non esclude la coltivazione di altre varietà. Per principio la scelta delle varietà deve essere lasciata al gestore. In questa maniera si possono coltivare varietà atte anche soltanto a salvaguardare la diversità delle specie. L'elenco dei vitigni equivale a quello delPUE e dovrà essere trasmesso, come in precedenza, a Bruxelles, poiché necessario per l'esportazione dei nostri vini verso l'Unione europea.
Articolo 61 Designazione Le denominazioni dei vini, cui fanno riferimento il presente articolo e anche il seguente, sono per principio designazioni di prodotti ai sensi dell'articolo 13. La particolarità consiste, da un lato, nel fatto che le denominazioni corrispondono alle definizioni previste nell'attuale decreto sulla viticoltura (cpv. 1). D'altro lato, sussiste la possibilità per i Cantoni di continuare a disciplinare le proprie denominazioni vinicole (cpv. 2). Fino a quando questa soluzione cantonale risulta sufficiente, ci limiteremo a emanare condizioni quadro. Conformemente agli articoli 13 e 15, potremo tuttavia disciplinare le denominazioni dei vini a livello federale, qualora una loro migliore protezione lo richieda e il settore lo auspichi. La formulazione potestativa consente la libera scelta tra le due possibilità di protezione delle denominazioni.
Articolo 62 Classificazione II presente articolo riassume, in forma semplificata, gli articoli 14, 15, 20 e 21 del decreto sulla viticoltura. Criteri fondamentali per la classificazione sono la determinazione del contenuto naturale di zucchero e la limitazione del rendimento per superficie. Le uve - e pertanto anche i mosti e i vini - sono classificate nelle tre categorie già in vigore. Anche l'attuale ordinanza sulle derrate alimentari vi fa riferimento. Il capoverso 1 disciplina le denominazioni in base alle categorie. Conformemente al capoverso 2 i Cantoni stabiliscono i tenori minimi in zucchero nel quadro delle nostre direttive relative alle tre categorie. Il capoverso 3 prevede che, per la categoria 1, i Cantoni limitino obbligatoriamente il rendimento; per le altre categorie tale limitazione è facoltativa. Conformemente al capoverso 4 possiamo emanare prescrizioni relative alle produzioni massime. Vogliamo tuttavia intervenire in questo senso soltanto in caso di necessità e lasciare ai Cantoni un margine di manovra più ampio rispetto al passato. In caso di limitazione della produzione è in tal modo possibile introdurre un margine di tolleranza mediante una classificazione parziale e, se necessario, allentare il sistema.
Articolo 63 Controllo della vendemmia Ai Cantoni è affidata, come finora, la competenza del controllo della vendemmia (cpv. 1). A noi compete il disciplinamento dei particolari (cpv. 2). Il capoverso 3 stabilisce che la Confederazione continuerà a partecipare alle spese come in passato. Il controllo della vendemmia comporta anche il controllo del contenuto naturale di zucchero e della limitazione del rendimento. È pertanto superfluo prevedere una disposizione supplementare concernente la partecipazione della Confederazione alle spese per la limitazione del rendimento.
226.22 Sezione 2: Controllo del commercio dei vini Le disposizioni di questa sezione corrispondono essenzialmente alle proposte contenute nel messaggio relativo al pacchetto agrario 95, che non sono ancora state approvate dalle vostre Camere. Le disposizioni generali d'esecuzione degli articoli 177, 179 e 180 rendono superflue alcune prescrizioni sull'obbligo d'in-
formare, sulla collaborazione di organizzazioni di diritto privato, sull'aiuto amministrativo e sulle tasse. Di conseguenza si possono tralasciare i seguenti passaggi contenuti nel decreto sulla viticoltura: articolo 230 capoverso 1 lettere e e f, articolo 23c capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2 nonché l'intero articolo 23d.
23 Titolo terzo: Pagamenti diretti 231 Importanza e impostazione I pagamenti diretti, segnatamente i pagamenti diretti complementari e i sussidi per prestazioni ecologiche particolari, costituiscono un elemento centrale della riforma agraria. Essi consentono di separare maggiormente la politica dei prezzi da quella dei redditi e di indennizzare le prestazioni di interesse generale.
Importante fattore d'influenza Per mantenere un'agricoltura in grado di fornire tutte le prestazioni desiderate non è possibile, nel contesto economico attuale, basarsi unicamente sui prezzi dei prodotti. Quale importante parte del reddito, i pagamenti diretti costituiscono, dopo le leggi di mercato, il principale fattore per influire sull'evoluzione dell'agricoltura. Definendoli conformemente ai loro obiettivi, i pagamenti diretti possono essere messi al servizio delle prestazioni d'interesse generale. Se paragonati alle prestazioni di mercato, essi rivestono tuttavia soltanto un carattere sussidiario. Con il ricavo ottenuto dalla produzione di mercato, i pagamenti diretti hanno lo scopo di aiutare l'agricoltura nel suo insieme a conseguire un reddito adeguato per le prestazioni fornite.
Al servizio dell'adempimento dei compiti In regime di libera concorrenza, l'agricoltura opta tendenzialmente per una produzione intensiva in luoghi favorevoli. Mediante i pagamenti diretti la sua evoluzione può essere orientata verso una gestione globale ed ecologicamente sostenibile. Sia la scelta dei valori di riferimento (superficie, azienda, bestiame) sia le condizioni e gli oneri consentono di compensare i compiti d'interesse generale in funzione delle prestazioni.
Diversi tipi di pagamenti diretti La suddivisione dei diversi pagamenti diretti corrisponde agli obiettivi principali 63'. Qui di seguito presentiamo una panoramica dei diversi tipi di pagamenti diretti con i relativi contributi preventivati per il 1996.
63) Per ulteriori informazioni: Rapporto sul versamento di pagamenti diretti nel 1995, Ufficio federale dell'agricoltura, Berna 1996.
Pagamenti diretti Preventivo 1996
Pagamenti diretti per garantire il reddito
Pagamenti diretti complementari 890 Pagamenti diretti per compensare svantaggi locali
Contributi alle spese dei detentori di bestiame nella zona di montagna 270
Contributi di gestione (contributi di pendenza e d'estivazione) 153 Pagamenti diretti per prestazioni ecologiche particolari
Contributi ecologici per i 5 programmi OCEco (art. 3le LAgr) 540
Contributi per la coltivazione estensiva dei cereali (art. 20a LAgr) 38 Pagamenti diretti per orientare la produzione
Contributi ai detentori di vacche senza produzione commerciale di latte 100
Per completezza menzioniamo gli assegni familiari motivati da ragioni di politica sociale, sotto forma di assegni per i figli o per l'economia domestica versati ai piccoli contadini e ai lavoratori agricoli e che non sono trattati in questa sede poiché dipendono dalla legislazione federale e cantonale sulle assicurazioni sociali. Anche i pagamenti diretti per orientare la produzione vegetale e animale appartengono per definizione ai pagamenti diretti. Sono trattati e commentati nel titolo secondo.
231.1 Riorientamento fondato sull'artìcolo 31octies Cost. Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Conformemente al capoverso 3 lettera a del nuovo articolo costituzionale il versamento dei pagamenti diretti è vincolato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: bilancio di concimazione equilibrato, estensione adeguata delle superfici di compensazione ecologica, avvicendamento regolare delle colture, conservazione adeguata del suolo, selezione e utilizzazione mirata dei prodotti di trattamento delle piante. In tal modo si tiene conto di tutti gli elementi della produzione integrata. Anche le esigenze specifiche devono corrispondere alle regole attualmente valide per la produzione integrata. Ovviamente occorre altresì osservare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. La legge assicura così una produzione rispettosa dell'ambiente e promuove la produzione sostenibile richiesta nel capoverso 1. Soltanto le aziende che dimo-
Inclusi i crediti supplementari.
strano di adempiere le esigenze ecologiche ottengono un adeguato indennizzo per le prestazioni fornite. Questo requisito verrà introdotto dopo un periodo transitorio massimo di cinque anni (art. 185 cpv. 8) allo scopo di rendere il cambiamento sopportabile dal punto di vista sociale.
Azienda agricola che coltiva il suolo Conformemente al capoverso 2 l'incoraggiamento dell'agricoltura mediante i pagamenti diretti generali è circoscritto alle aziende agricole che coltivano il suolo. Nuove aziende, che non rispondono a criteri agricoli, saranno pertanto esplicitamente escluse dai pagamenti diretti generali. È il caso, da un lato, di certe aziende pubbliche (come penitenziari, istituti d'accoglienza, scuole agrarie ecc.) e, dall'altro, di aziende private di una certa estensione (grandi aziende appartenenti a persone fisiche o a persone giuridiche). Finora, questo criterio d'esclusione si applicava unicamente ai pagamenti diretti complementari e ai contributi a fini ecologici ma con la possibilità di concedere deroghe. Proponiamo di estenderlo anche ai contributi alle spese, ai contributi di pendenza, nonché ai contributi ai detentori di vacche senza produzione di latte commerciale. I pagamenti diretti ecologici (n. 232.31) e quelli destinati all'orientamento della produzione, previsti nel titolo secondo, possono essere versati alle aziende non contadine.
231.2 Ulteriore sviluppo
Novità materiali vengono proposte nei seguenti settori: 1. Reddito totale: d'ora in poi il limite dei pagamenti diretti complementari sarà riferito al reddito totale ( = reddito agricolo e reddito accessorio) e non più al reddito agricolo. In tal modo l'applicazione del limite di reddito può essere armonizzata. Sempre ai fini di un'armonizzazione, per i contributi alle spese e i contributi di pendenza verrà nel contempo a cadere il limite patrimoniale, il quale a causa della mancanza di un valore di riferimento nazionale era difficile da amministrare e conduceva a disparità di trattamento dovute alle differenze cantonali nella stima delle proprietà. 2. Contributi per animali che consumano foraggio grezzo: sulla base dei nuovi disciplinamenti del mercato bisogna prevedere una riduzione generale della capacità concorrenziale degli allevamenti di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. L'economia prativa è tuttavia adeguata alle condizioni di produzione in Svizzera (clima, topografia, territorio). In vista di questa sfida, proponiamo un'aggiunta (cfr. n. 232.22) alla legge sull'agricoltura. Nel contempo è possibile ottenere in tal modo diverse semplificazioni. 3. Contributi di gestione: i contributi di pendenza e d'estivazione, riuniti attualmente in questa categoria, devono essere suddivisi in due diversi generi di pagamenti diretti in funzione della diversità dei loro scopi e dei criteri di concessione. I primi, che servono a compensare gli svantaggi dei terreni in pendenza e in forte pendenza, faranno parte dei pagamenti diretti generali. I secondi saranno d'ora innanzi considerati alla stregua dei pagamenti
diretti per prestazioni ecologiche, poiché assicurano la gestione e la cura dei pascoli alpini e d'estivazione, preziosi dal punto di vista ecologico. 4. Semplificazione formale: i pagamenti diretti indipendenti dalla produzione sono attualmente disciplinati in quattro atti legislativi separati. Mediante il loro raggruppamento in un titolo della legge sull'agricoltura la trasparenza viene sensibilmente migliorata. 5. Sistema coerente: il raggruppamento di diverse disposizioni nella legge sull'agricoltura consente di classificare i pagamenti diretti in modo unitario secondo gli scopi principali e costituisce la base per l'armonizzazione delle condizioni e degli oneri. 6. Semplificazione dell'esecuzione: per motivi pratici sono necessari pagamenti diretti differenziati. Gli aspetti relativi all'esecuzione devono invece essere unificati, sempre che in tal modo sia possibile un'applicazione adeguata. Proponiamo quindi di adottare disposizioni d'esecuzione unitarie, aumentando di conseguenza la certezza del diritto. A medio termine s'intravedono i limiti dei pagamenti diretti, l'ammontare dei quali è circoscritto sia all'interno che all'esterno del settore agricolo. Da un lato vi sono limiti legati all'accettazione da parte della società e dei contribuenti nonché alla situazione delle finanze pubbliche. Dall'altro, i pagamenti diretti devono essere accettati anche all'interno del settore agricolo come contropartita alle prestazioni fornite nell'interesse generale.
231.3 Nuova impostazione del sistema
Alla luce del nuovo articolo costituzionale (cfr. n. 231.1) e dell'ulteriore sviluppo proposto (cfr. n. 231.2) dobbiamo adeguare l'intero sistema e reimpostare i singoli tipi di pagamenti diretti. La nuova base costituzionale suddivide i pagamenti diretti in pagamenti diretti generali e in quelli destinati a incoraggiare forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale. I pagamenti diretti generali comprendono i pagamenti diretti complementari, i contributi per l'allevamento di animali che consumano foraggi grezzi (vacche senza produzione di latte commerciale e altri animali che consumano foraggio grezzo), nonché i contributi alle spese di pendenza. I contributi a fini ecologici e i contributi d'estivazione appartengono al secondo gruppo. Nuova impostazione Come già spiegato nel numero 231.1, per ottenere i pagamenti diretti generali bisogna ora fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, che corrisponde essenzialmente alle esigenze dell'attuale produzione integrata (PI). Con la nuova impostazione, una gestione rispettosa dell'ambiente diventa così, per tutti i beneficiari di contributi, il requisito fondamentale per ottenere i pagamenti diretti generali. Con questo cambiamento la PI non farà più parte, dopo il periodo transitorio, dei programmi d'incoraggiamento e servirà unicamente alla produzione di marche come avveniva prima dell'introduzione dei pagamenti diretti secondo l'articolo 316 della legge sull'agricoltura. Questa so-
luzione consente così di salvaguardare la necessaria dinamica di una PI orientata al mercato, di separare chiaramente quest'ultima dai pagamenti diretti generali e di aumentare la trasparenza, dal momento che il versamento dei pagamenti diretti non sarà più subordinato alle condizioni fissate dalle associazioni per la PI ma a esigenze applicabili uniformemente in tutta la Svizzera. Per incoraggiare forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale, accanto ai pagamenti diretti generali continueranno ad essere proposti diversi programmi ecologici e d'allevamento. Conformemente alla strategia d'incoraggiamento vengono concessi contributi per l'agricoltura biologica, i programmi di coltivazione estensiva, la detenzione controllata di animali all'aperto, i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali e la compensazione ecologica. I criteri concernenti le prestazioni ecologiche richieste e i programmi ecologici perseguono gli stessi obiettivi. I provvedimenti nel settore della compensazione ecologica hanno lo scopo di raggiungere i 65 000 ettari di superficie di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile in pianura.
Disciplinamento transitorio Con la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate aumentano le esigenze per l'ottenimento dei pagamenti diretti complementari, dei contributi per le vacche senza produzione di latte commerciale, nonché dei contributi alle spese per terreni in pendenza. Le aziende che non forniscono la suddetta prova, perdono il diritto a questi pagamenti, mettendo così seriamente in discussione la propria esistenza. Pertanto è necessario un periodo transitorio per consentire loro di adeguarsi alle nuove esigenze, che proponiamo di fissare a un massimo di cinque anni. Durante questo periodo gli attuali pagamenti diretti continueranno, per principio, ad essere versati secondo la formula in vigore e il programma per la PI, ad esempio, continuerà ad essere considerato, in base all'articolo 72, come una prestazione ecologica particolare.
Ridistribuzione dei mezzi finanziari La nuova impostazione dell'intero sistema comporta anche una ridistribuzione dei mezzi finanziari. Alla scadenza del periodo di transizione, i contributi per la PI saranno trasformati in pagamenti diretti generali (in particolare in pagamenti diretti complementari) per indennizzare la gestione rispettosa dell'ambiente. Anche i contributi a fini ecologici devono essere adattati alle nuove esigenze. Nel piano finanziario per il 1999 ai pagamenti diretti per prestazioni ecologiche sono riservati 941 milioni di franchi. Con il cambiamento di sistema circa 500 milioni dovranno probabilmente essere trasferiti sotto la voce dedicata ai pagamenti diretti generali. La riorganizzazione del sistema dei pagamenti diretti non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie sulle aziende la cui produzione risponde a criteri rispettosi dell'ambiente.
231.4 Esigenze cui deve sottostare l'intero sistema
Adempimento ottimale dei compiti L'adempimento dei compiti richiede una gestione globale mediante una produzione sostenibile (art. 31octies cpv. 1 Cost.). Da un lato, si deve assicurare la gestione delle superfici. Questo è possibile nella misura in cui i pagamenti diretti siano, per principio, vincolati alle superfici. D'altro lato, la cura deve avvenire attraverso una produzione sostenibile. Definendo i pagamenti diretti bisogna pertanto metterli in relazione con la gestione. Vista l'importanza della coltura prativa in Svizzera, gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo costituiscono valori di riferimento di primo piano. Vanno inoltre prese in considerazione le differenti condizioni naturali di produzione. Per la regione collinare e per quella di montagna sono quindi necessari strumenti analoghi complementari. Partendo da queste considerazioni possiamo raggruppare i pagamenti diretti generali nella seguente tabella: In rapporto con la superfìcie In rapporto con la gestione
Tutte le zone Pagamenti diretti Contributi per animali complementari da reddito che consumano foraggio grezzo Regione collinare Contributi di Contributi alle spese e di montagna pendenza
Valori di riferimento armonizzati L'adempimento ottimale dei compiti comporta diversi valori di riferimento che influiscono in modo diverso sullo sviluppo dell'agricoltura, avendo, di volta in volta, un rapporto particolare con i singoli compiti di quest'ultima. La tabella seguente riassume i principali campi d'azione e i tipi di pagamento diretto dei singoli valori di riferimento: Valori di riferimento Principale campo d'azione Tipo di pagamento diretto
Tipo di coltura, Approvvigionamento, Pagamenti diretti per numero di animali garanzia d'approwi- orientare la produzione gionamento Superficie Mantenimento delle Contributi di superficie basi esistenziali/salva- sotto forma di pagamenti guardia del paesaggio diretti complementari, contributi ecologici e contributi di pendenza Azienda/famiglia Occupazione decentra- Contributi di gestione falizzata del territorio centi parte dei pagamenti diretti complementari, assegni familiari
Minimalizzazione degli svantaggi Ogni valore di riferimento comporta anche svantaggi che sono tanto più appariscenti quanto più alto è il contributo ad esso collegato:
i contributi per azienda o per famiglia inibiscono lo sviluppo delle strutture e spingono a costituire cosiddette «aziende fantasma». Si tratta di aziende che dal profilo giuridico per il pagamento dei contributi risultano come tali ma che in realtà non sono più indipendenti. Importanti contributi alle aziende favoriscono l'insorgere di strutture aziendali pensate in funzione dei contributi piuttosto che in funzione dei costi, cosi che i costi per la Confederazione tendono ad aumentare. I limiti massimi hanno tendenzialmente gli stessi svantaggi;
i contributi di superficie, in particolare quelli versati per la gestione estensiva, comprendono in sé il potenziale per la costituzione di rendite in caso di gestione estensiva poco costosa. Nel caso in cui i proventi della produzione non riescano più a coprirne i costi variabili, vi sarebbe il rischio di abbandono della gestione;
i contributi legati alla produzione rischiano d'incentivare una produzione intensiva. Il fatto di subordinare i contributi a diversi criteri limita il peso dei singoli svantaggi. In considerazione degli obiettivi bisogna quindi rendere ottimali i valori di riferimento. A tale scopo sono necessarie maggiori informazioni sulle aziende: uno svantaggio cui si può in parte rimediare mediante un rilevamento coordinato dei dati necessari, limiti standardizzati per l'ottenimento dei contributi e formulari uniformi. Nel caso dei contributi ecologici, l'applicazione e i controlli dell'osservanza dei numerosi oneri sono invece più complicati, anche se ciò è dovuto alla natura stessa dei compiti.
Condizioni e oneri adeguati Non è necessario e neppure opportuno che, accanto alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, valgano le stesse condizioni e gli stessi oneri per tutti i tipi di pagamenti diretti. I pagamenti diretti per prestazioni ecologiche dovrebbero favorire una gestione che tuteli in modo particolare l'ambiente e tenga conto delle esigenze degli animali su tutta la superficie e quindi dovrebbero essere sottoposti al minor numero possibile di limitazioni strutturali e di politica sociale. Lo stesso vale per i pagamenti diretti per orientare la produzione con i quali si deve conseguire un effetto specifico. Per raggiungere l'effetto desiderato il limite di reddito non deve sussistere per tutti i provvedimenti. L'effetto è raggiunto quando la riduzione dei contributi è in rapporto con il reddito supplementare. Nel caso degli altri pagamenti diretti, occorre rinunciarvi per mantenere l'efficacia dei provvedimenti. I limiti minimi per i valori di riferimento si giustificano per via del lavoro amministrativo e sono quindi opportuni per tutti i provvedimenti. L'esclusione delle aziende gestite per hobby (mini aziende) non pregiudica l'effetto dei contributi per prestazioni ecologiche e dei pagamenti diretti per orientare la produzione.
232 Commento del testo dì legge
232.1 Sezione 1: Principi Articolo 67 I pagamenti diretti generali devono essere versati ai gestori di aziende agricole e devono essere vincolati alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Alla base della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono da ritenere i cinque criteri della produzione integrata:
Un bilancio di concimazione equilibrato: ossia una proporzione equilibrata fra l'uso di sostanze fertilizzanti (azoto e fosforo) contenute nei concimi di fattoria e in quelli commerciali, da una parte, e il fabbisogno di concimi per le colture, dall'altra. Questo comporta una densità di ammali da reddito adeguata al luogo e alla gestione. Le esigenze in materia di concimazione comprendono anche elementi complementari che attulamente devono essere rispettati per la produzioe integrata, come l'obbligo di gestire i terreni lungo i corsi d'acqua e i bordi dei boschi sotto forma di prati estensivi.
Una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica: una quota di almeno il 5 per cento della superficie agricola è da ritenersi adeguata. Deroghe a questa quota minima devono poter essere previste in casi particolari (come per la viticoltura).
Un avvicendamento disciplinato delle colture: per esso s'intende, nella campicoltura e orticolura, l'alternarsi delle colture in modo da influire in modo ottimale sulla fertilità del suolo e sulla salute delle piante e in modo da tenere conto delle differenti condizioni locali.
Un 'idonea protezione del suolo: con una buona protezione del suolo se ne migliora la fertilità nella campicoltura, riducendo nel contempo il pericolo di erosione o di perdita di elementi nutritivi. Richiede in particolare una copertura vegetale adeguata.
Una selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante: l'utilizzazione mirata implica che i meccanismi naturali di regolazione, nella produzione integrata, sono prioritari rispetto agli interventi fitosanitari diretti. Questi ultimi vengono presi solo quando è raggiunta la soglia di tolleranza. La selezione si impone quando metodi più rispettosi dell'ambiente possono essere applicati a un costo ragionevole. Bisogna poter escludere alcuni gruppi di prodotti in casi determinati se essi non sono conformi ai principi della produzione integrata, come ad esempio alcuni tipi di erbicidi.
Questi cinque criteri elencati in modo esaustivo, rappresentano gli stumenti più efficaci per perseguire gli obiettivi ambientali fissati (cfr. n. 232.3) e valgono per tutti i pagamenti diretti generali e quindi, dopo il periodo di transizione, per tutte le aziende, che desiderano beneficiarne. Sono criteri cumulativi che assicurano una gestione rispettosa dell'ambiente.
Nella tenuta di bestiame, l'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali, richiesta sinora nella produzione integrata, diventerà un'esigenza generale. Si garantisce in tal modo un allevamento del bestiame conforme alle esigenze delle specie. L'articolo 72 capoverso 1 consente di promuovere forme di produzione particolarmente rispettose dgli animali (cfr. n. 232.31). La produzione integrata non può essere parificata, nella legge, alle prestazioni ecologiche richieste anche se attualmente le esigenze sono identiche. La nozione di «produzione integrata» dovrà poter essere utilizzata come designazione protetta in virtù dell'articolo 14 e il suo contenuto sarà in funzione del mercato. In altre parole, dovrà rispondere alle condizioni del marketing, non vincolanti per la protezione dell'ambiente. I costi supplementari al riguardo dovranno essere assunti dai consumatori dei prodotti venduti sotto marchio e non della Confederazione mediante i pagamenti diretti. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate dovrebbe diventare una condizione necessaria al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge (cfr. art. 185 cpv. 8). Per assicurare una transizione socialmente sopportabile si tiene conto in tal modo della situazione effettiva. Nel frattempo una parte possibilmente consistente di contadini dovrebbe essere invogliata, attraverso la strategia degli incentivi da attuarsi mediante i previsti contributi a fini ecologici, a partecipare ai programmi ecologici.
232.2 Sezione 2: Pagamenti diretti generali 232.21 Pagamenti diretti complementari Articolo 68 In linea di principio, hanno diritto ai contributi tutti i gestori che dirigono un'azienda agricola a proprio rischio e pericolo, che comprenda almeno tre ettari di superficie utile computabile. Ciò significa che non vengono versati pagamenti diretti complementari a un'azienda senza terra. Con questo presupposto si garantisce tra l'altro la gestione del suolo. Il versamento dei contributi è vincolato a diversi criteri relativi a condizioni e oneri, in particolare alla produzione rispettosa dell'ambiente conformemente alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Le entità di riferimento sono, da un lato, l'azienda e, dall'altro, la superficie. I pagamenti diretti complementari sono suddivisi in un contributo per azienda, composto di un contributo di base e di un contributo supplementare per detentori di animali, e di un contributo di superficie, composto di un contributo di base e di un contributo per erbai. La distinzione tra contributo di base e contributo per erbai si è resa necessaria a causa della riduzione del prezzo del latte. In tal modo si è riusciti a impedire una ridistribuzione a scapito dell'economia prativa, non auspicabile dal profilo della politica sociale e di quella regionale nonché dal profilo ambientale. II contributo per azienda presuppone l'esistenza di un'azienda con terra, edifici, scorte e manodopera. Contribuisce ai costi fissi di questa unità di produzione. Il contributo supplementare per detentori di animali tiene conto del fatto
che, rispetto alle aziende che non detengono animali, quelle detentrici di animali devono affrontare costi fissi più elevati (edifici), un lavoro richiedente più manodopera e dove le possibilità di svolgere un'attività lucrativa accessoria sono minori.
Commento e modifiche Capoverso 1 I pagamenti diretti complementari servono in primo luogo ad assicurare il reddito e a promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente. La Confederazione è incaricata di garantire un compenso adeguato mediante questi pagamenti diretti e gli altri provvedimenti, in modo che l'agricoltura possa fornire le prestazioni di interesse generale che le competono. I principi per il calcolo sono contenuti nell'articolo 5. I principali criteri d'attribuzione, vale a dire l'azienda e la superficie, sono cogenti. Altri valori di rifermento sono facoltativi (cpv. 3 lett. a).
Nessun obbligo di considerare le zone svantaggiate Sinora i pagamenti diretti complementari dovevano essere graduati secondo le difficoltà legate alla zona di produzione. Quest'obbligo di considerare le difficoltà di produzione nella determinazione dei pagamenti diretti deve essere sostituito da una formulazione facoltativa (cpv. 3 lett. e). Avevamo a suo tempo deciso la formulazione cogente perché era prevista l'integrazione dei contributi alle spese dei detentori di animali e dei contributi di gestione - entrambi pagamenti compensativi per indennizzare gli svantaggi locali - nei pagamenti diretti complementari. Nel frattempo si è rinunciato alla loro integrazione a seguito della mozione Bühler (92.3506). Ai fini della compensazione degli svantaggi locali vengono mantenuti due tipi specifici di pagamenti diretti (cfr. n. 232.23 e 232.24).
Capoverso 2 Conformemente alla lettera a stabiliamo un limite di reddito, a partire dal quale i contributi vengono ridotti o aboliti.
Reddito totale invece del reddito agricolo La base di calcolo in vigore non considera il reddito non agricolo (reddito accessorio). Accade pertanto che persone con un reddito elevato conseguito anche al di fuori dell'agricoltura fruiscono dei contributi mentre coloro che svolgono esclusivamente la professione di agricoltori con lo stesso reddito ne sono esclusi. Il reddito agricolo come criterio di delimitazione non è quindi né adeguato né conforme agli obiettivi. In futuro bisognerà quindi basarsi sul reddito totale. Questo provvedimento è stato richiesto anche dalla mozione Jäggi (94.3244). Considerando anche il reddito non agricolo, tutti i beneficiari sono parificati. Nel frattempo si semplifica notevolmente il lavoro amministrativo. Si può inoltre applicare lo stesso criterio valido per i contributi alle spese ai contributi di pendenza. A livello esecutivo, il criterio di delimitazione (limite massimo) è costituito dal reddito annuo imponibile dell'imposta federale diretta. Si tratta di un'entità definita in tutta la Svizzera, derivante dalla legislazione fiscale, che non necessita di ulteriori interpretazioni o distinzioni.
Conformemente alla lettera b stabiliamo i limiti minimi concernenti la superficie e il numero di animali. Come limite minimo per distinguere le aziende gestite per hobby e le mini aziende si considera attualmente la grandezza di tre ettari. Per l'ottenimento del contributo supplementare, al detentore di bestiame sono richieste almeno cinque unità di bestiame grosso.
Capoverso 3 II limite d'età impedisce di rimandare la cessione della fattoria e promuove il mutamento strutturale e il ricambio generazionale (lett. b). Invece di garantire il reddito mediante pagamenti diretti complementari, subentra l'AVS che di regola compensa la perdita di reddito. Conformemente alla lettera e i pagamenti diretti complementari sono graduati a seconda delle zone di produzione (cfr. commento al cpv. 1).
Impossibilità di una politica regionale mirata Oltre al limite d'età e alla graduazione secondo le zone di produzione, sinora avevamo la possibilità di versare ulteriori contributi nelle regioni minacciate dallo spopolamento. Questa disposizione è stata abrogata. I pagamenti diretti complementari, per la loro stessa concezione, non sono adatti a sostenere in modo mirato singole regioni particolarmente svantaggiate. I problemi delle regioni con un'evoluzione demografica regressiva non possono essere risolti unicamente con provvedimenti di politica agraria.
Altri criteri possibili Conformemente alla lettera d possiamo vincolare il versamento dei contributi ad altre condizioni, in vista di promuovere in particolare una produzione che tenga conto delle esigenze degli animali. L'osservanza delle disposizioni in materia di protezione degli animali costituisce per noi una condizione fondamentale. In tal modo i pagamenti diretti complementari diventano uno strumento efficace per raggiungere questi obiettivi e per garantire una gestione aziendale corrispondente alle norme legali.
232.22 Contributi per la detenzione di animali da reddito
che consumano foraggio grezzo Articolo 69 Garanzia dell'utilizzazione delle superfici In seguito a ulteriori miglioramenti della produttività nella produzione animale e vegetale non è più necessaria l'intera superficie agricola utile per la produzione alimentare. Oltre a ciò i prezzi dei concimi concentrati tendono a diminuire. Di conseguenza l'utilizzazione degli erbai diventa meno attrattiva. Con l'introduzione dei contributi per la compensazione ecologica, dei provvedimenti volti a rendere estensiva la campicoltura e praticoltura, come pure della coltivazione di materie prime rinnovabili sono già in vigore provvedimenti che garantiscano l'utilizzazione delle superfici. Questi dovrebbero ora essere com-
piatati con provvedimenti che garantiscano una gestione globale ed ecologica degli erbai, in particolare delle aree agricole marginali. Sono proposti contributi per la tenuta degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per l'utilizzazione estensiva di erbai.
Gestione estensiva degli erbai Rientra nel concetto di gestione degli erbai anche il contributo per la praticoltura estensiva per tutti gli animali che consumano foraggi grezzi, conformemente all'articolo 72 capoverso 4. Con questo contributo si intende creare uno stimolo alla praticoltura estensiva per tutte le aziende che detengono animali da reddito, soddisfacendo così anche particolari necessità ecologiche. Con l'esigenza minima di praticare la produzione integrata (art. 67) si evita che sul resto della superficie utile si coltivi in modo intensivo. Questi contributi sostengono inoltre le esigenze di protezione degli animali, dal momento che per motivi economici una tale utilizzazione degli erbai favorisce il pascolo rispettoso degli animali (cfr. n. 232.31 e art. 72 cpv. 4).
Commento e modifiche Capoverso 1 La Confederazione è incaricata di versare contributi per la tenuta di vacche senza produzione di latte commerciale e per la tenuta degli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo allo scopo di promuovere e di mantenere la concorrenzialità della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi come pure la gestione globale, segnatamente mediante gli erbai. Dovrebbe così essere mantenuta la redditività di questa forma di produzione e garantita una cura globale della superficie mediante la sua utilizzazione.
Capoverso 2 lettera a I contributi ai detentori di vacche senza produzione di latte commerciale (contributi per le vacche) vengono versati già dal 1970. Fanno parte dei contributi previsti per i detentori di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Lo scopo principale di questi contributi è di mantenere la capacità concorrenziale della produzione di carne sulla base del foraggio grezzo e quindi di garantire in Svizzera, Paese ad economia prativa, l'utilizzazione e la cura globale del suolo. In tal modo si può inoltre sostenere un ciclo alimentare chiuso a livello aziendale. Questi contributi costituiscono un complemento necessario ai pagamenti diretti complementari riferiti alla superficie e ai contributi a fini ecologici, dal momento che in vista di una adeguata ripartizione dei pagamenti diretti non si può far valere solo la superficie come base di calcolo. La tenuta di animali deve inoltre essere vincolata alla quantità di foraggio grezzo propria dell'azienda, in modo da soddisfare un'importante esigenza minima per quanto concerne un'agricoltura ecologica in sintonia con la natura. I contributi per le vacche hanno perso sempre più la loro importanza come provvedimento per sgravare il mercato del latte da quando è stato introdotto il contingentamento lattiero. Sono diventati sempre più uno strumento di pròmovimento dell'utilizzazione alternativa degli erbai e corrispondono quindi
allo scopo descritto. In relazione all'evoluzione del prezzo del latte, nel corso degli anni hanno raggiunto un livello abbastanza elevato. Non è possibile e non sarebbe nemmeno opportuno introdurre contributi di quest'entità per tutti gli altri animali che consumano foraggio grezzo. D'altro canto, gli attuali contributi per le vacche non possono essere abrogati a causa della loro importanza, per le aziende nella regione di montagna e nelle regioni discoste, in materia di politica regionale e dei redditi. Le conseguenze strutturali per singole regioni 0 Cantoni sarebbero troppo gravi. Per molte aziende nella regione di montagna e nelle regioni discoste, la valorizzazione del latte intero per l'allevamento di bestiame bovino, l'ingrasso dei vitelli o la tenuta di vacche madri o nutrici rappresenta l'unica alternativa alla produzione di latte commerciale. 1 contributi per le vacche devono continuare ad essere versati ai detentori di vacche senza produzione di latte commerciale che a proprio rischio e pericolo gestiscono un'azienda agricola nel rispetto dell'ambiente. Tra di essi rientrano gli ingrassatori di vitelli (specialmente nelle zone discoste), le aziende d'allevamento nella regione di montagna e i detentori di vacche madri e nutrici.
Capoverso 2 lettera b Oltre alla detenzione di vacche senza produzione di latte commerciale, in futuro andrà favorita anche la tenuta di altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. I detentori di vacche il cui latte è commercializzato beneficiano di un incentivo sotto forma di sostegno del prezzo del latte, in particolare mediante il supplemento per il latte trasformato in formaggio (cfr. n. 223.24). Dovrebbero essere versati contributi per manzi, cavalli, pecore, capre ecc. In tal modo si prendono in considerazione, parificandoli, tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Il mercato determinerà in ultima analisi se è opportuno utilizzare la superficie per la detenzione di bovini, cavalli, pecore, capre ed eventualmente altri animali da reddito «alternativi» e quanti ettari occorre prevedere a tal fine. A causa dei criteri di riferimento corrispondenti, i nuovi contributi possono essere raggruppati amministrativamente con i contributi per le vacche pur tenendo conto del differente livello del contributo. Si procederà a questo raggruppamento non appena la parificazione sarà effettiva. Come conseguenza di questa parificazione possono essere aboliti la differenziazione dei contributi alle spese per i detentori di pecore e di capre, i premi per l'allevamento di cavalli nonché i contributi per gli acquisti di capre, pecore e puledri volti a sgravare il mercato. Nel complesso possono così essere soppressi due provvedimenti e semplificato un tipo di pagamento diretto.
Capoverso 3 II legame attuale con la superficie (contributi per le vacche) mediante la base foraggera rimane in vigore e vale, come finora, per tutti gli animali da reddito allevati nell'azienda che consumano foraggio grezzo. Includendo gli altri consumatori di foraggio grezzo non si produce così nessuna modificazione.
Capoverso 4 In base alla lettera a si stabilisce il contributo per capo o unità di bestiame grosso in considerazione dell'evoluzione del prezzo del latte. Con questa dispo-
sizione si stabilisce un nesso con il prezzo del latte. Le aliquote di contribuzione possono quindi essere fissate come sinora tenendo conto del livello del prezzo del latte. La parità di reddito e la compensazione degli svantaggi tra i detentori di vacche con e senza produzione di latte commerciale continua così ad essere garantita. Il prezzo del latte costituisce il valore di riferimento anche per i detentori di altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Si può così garantire la parità di trattamento rispetto al settore lattiero e di conseguenza la concorrenzialità. Per quanto concerne l'effettivo del bestiame e l'estensione delle superfici determiniamo un limite minimo (lett. b), che serve a delimitare le aziende gestite per hobby e per armonizzare il diritto ai contributi con gli altri pagamenti diretti. In questa maniera si possono inoltre ridurre le spese amministrative.
Capoverso 5 Nella lettera a possiamo estendere il diritto ai contributi ad altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. In vista di un'apertura verso un'utilizzazione estensiva e alternativa della superficie devono poter essere sostenute anche specie alternative di animali da reddito come i bisonti e i cervi. Conformemente alla lettera b, la differenziazione per zona di produzione, per categoria di animale e per unità di bestiame grosso permette da un lato di mantenere i contributi per le vacche con la sperimentata graduazione e, dall'altro, di tener conto, per quanto riguarda sia i contributi per le vacche sia quelli per gli altri consumatori di foraggio grezzo, della struttura dei costi. Mediante queste opportunità di differenziazione si può garantire nel complesso una distribuzione dei contributi in modo mirato e adeguato agli obiettivi nell'ottica della concorrenzialità delle diverse categorie animali e quindi dei consumatori di foraggio grezzo. Affinchè le aziende non aumentino i loro effettivi di bestiame per ottenere contributi, è proposto un limite massimo al sostegno, limite determinato da un numero massimo di unità di bestiame grosso per ettaro (lett. e). Gli incentivi alla produzione possono così essere ridotti al minimo. La libertà imprenditoriale non va persa, dal momento che nel quadro di un bilancio equilibrato di sostanze nutritive le aziende possono gestire un numero di animali superiore alla soglia stabilita per il promovimento. Gli effettivi di bestiame che superano tale soglia non danno però più diritto ai contributi. La lettera d ci consente di vincolare il versamento dei contributi, come nel caso degli altri pagamenti diretti, a condizioni ed oneri. In tal modo, i diversi pagamenti diretti sono armonizzati per quanto riguarda i presupposti generali di contribuzione così da semplificare l'esecuzione e migliorare la trasparenza. Come finora, inoltre, questa disposizione ci permette di adottare, in caso di necessità, disciplinamenti speciali per nuovi detentori di vacche, limitandone temporaneamente il diritto ai contributi. Adottando una simile restrizione si potrebbe eventualmente evitare che i produttori optino per la tenuta di vacche madri per il fatto che, nel periodo introduttivo, i contributi ad esse collegate sono più elevati di quelli versati per gli altri consumatori di foraggio grezzo.
Evoluzione dei costi Le aziende che beneficiano di contributi, contano attualmente un effettivo di cavalli, di bestiame bovino, vacche e vitelli esclusi, di capre e pecore pari a circa 300 000 unità di bestiame grosso. Calcolando un contributo medio di 200 franchi per unità di bestiame grosso, l'importo globale da versare ammonterebbe a circa 60 milioni di franchi. Escludendo i premi per l'allevamento di giumente fattrici, come pure gli acquisti per l'eliminazione di pecore, capre e puledri, e riducendo i contributi alle spese per capre e pecore, per un totale di circa 10 milioni di franchi, tale somma scenderebbe a un importo netto di 50 milioni di franchi. Per salvaguardare la parità dei redditi e la competitivita, tuttavia, saranno necessari a medio termine, a seconda dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio, maggiori mezzi finanziari.
232.23 Contributi alle spese
Articolo 70 Con questi contributi si compensano i maggiori costi provocati da sfavorevoli condizioni di produzione (topografia, durata più breve della vegetazione, maggior lavoro e strutture aziendali più sfavorevoli) ai detentori di bestiame nella zona di montagna e nella zona prealpina collinare. Questi pagamenti diretti costituiscono una parte importante del reddito dei contadini di montagna e rappresentano un importante contributo per mantenere l'agricoltura in queste regioni. Vincolando i contributi alla tenuta di bestiame, si tiene conto delle condizioni molto diverse nella regione di montagna per quanto attiene all'intensità di gestione e quindi ai costi per ettaro. Grazie ai diversi criteri di riferimento, i contributi alle spese completano in modo adeguato gli altri provvedimenti a favore della regione di montagna, in particolare i contributi di pendenza. Il legame con la superficie - vale a dire la limitazione dell'effettivo di bestiame che consuma foraggio grezzo in funzione della base foraggera dell'azienda, a dipendenza della zona di produzione - corrisponde alle ultime direttive concernenti la densità di animali per superficie (protezione delle acque, concime) e promuove una gestione rispettosa dell'ambiente. I contributi alle spese devono per principio essere mantenuti nella forma odierna come contributi riferiti agli animali. Nell'anno di contribuzione 1995, sono stati versati complessivamente 268,3 milioni di franchi a 41 303 detentori di 477 506 unità di bestiame grosso.
Commento e modifiche Capoverso 1 II valore di riferimento rimane l'unità di bestiame grosso. Hanno quindi diritto ai contributi gli animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e i suini d'allevamento. Conformemente all'articolo costituzionale, i contributi sono ora limitati alle aziende contadine.
Capoverso 2 II legame ormai consolidato con la superficie mediante la base di foraggio grezzo rimane invariato.
Capoverso 3 II contributo per unità di bestiame grosso è fissato tenendo conto delle difficoltà di produzione, vale a dire in funzione delle zone di produzione (lett. a). Lo scopo della lettera b è di stabilire limiti minimi unitari per facilitare l'esecuzione. Si prevede ora anche un limite riferito alla superficie. In tal modo sussiste la possibilità di armonizzare i limiti minimi dei diversi tipi di pagamenti diretti. Conformemente alla lettera e dobbiamo ora poter stabilire il numero massimo di unità di bestiame grosso che danno diritto ai contributi. Per garantire la necessaria flessibilità lasciando anche un certo margine futuro di manovra al disciplinamento, occorre evitare di fissare i quantitativi nella legge. L'attuale limite di 15 unità di bestiame grosso per azienda non dovrebbe però cambiare. Conformemente alla lettera d, il nostro Consiglio stabilisce un limite di reddito come per i pagamenti diretti complementari. Come sinora, è determinante il reddito imponibile dell'imposta federale diretta. Il limite patrimoniale viene abolito. In tal modo si uniforma e si semplifica l'esecuzione. Il limite patrimoniale provoca disparità di trattamento, dal momento che non v'è un'imposta federale al riguardo e non è quindi possibile basarsi su un valore di riferimento nazionale.
Capoverso 4 Conformemente alla lettera a, abbiamo ora la facoltà di includere altri animali che consumano foraggio grezzo nel diritto ai contributi e quindi di sostenere le cosiddette produzioni nicchia. Non intendiamo in tal modo operare un promovimento particolare ma solo parificare questi animali alle specie tradizionali. L'ampliamento rappresenta un'apertura conforme alla nuova politica agraria verso un'utilizzazione estensiva e alternativa della superficie. Si prevede in primo luogo d'includere cervi e bisonti. In tal modo si ottiene l'armonizzazione auspicata con i pagamenti diretti complementari e i contributi ecologici. La nuova formulazione conformemente alla lettera b consente di considerare, in caso di necessità, oltre al legame con la superficie mediante la base di foraggio grezzo, un numero massimo di unità di bestiame grosso per ettaro di superficie prativa come limite al promovimento. Il limite al promovimento influenza le aziende che praticano una foraggicoltura più intensiva rispetto alla media, pur nei limiti delle prescrizioni riguardanti un bilancio di concimazione equilibrato, favorendo un loro passaggio a una produzione più estensiva. L'incentivo ad aumentare l'effettivo di bestiame in vista di ottenere contributi può essere ridotto al minimo.
232.24 Contributi di pendenza
Artìcolo 71 L'impostazione del provvedimento e i singoli criteri d'attribuzione hanno dimostrato nella prassi la loro validità e sono fondamentalmente incontestati. Questo provvedimento dovrebbe così essere mantenuto nella sua forma attuale, sia pure con adeguamenti formali che mirano a un'armonizzazione con gli altri pagamenti diretti. Nel 1995 sono stati versati 98,7 milioni di franchi a 40465 gestori per 239795 ettari di superficie in pendenza e in forte pendenza. Commento e modifiche Nella prassi, la nozione di «contributo di superficie» da luogo ad alcuni malintesi, dal momento che è utilizzata anche per i pagamenti diretti complementari. Conformemente allo scopo e alla destinazione di questo provvedimento, proponiamo di utilizzare il termine di «contributo di pendenza». Capoverso 1 I contributi saranno esplicitamente versati soltanto ai gestori di aziende agricole. In tal modo si istituisce la base legale per l'esclusione di aziende pubbliche e di altre aziende non contadine, adeguandola alle disposizioni concernenti i pagamenti diretti complementari. La formulazione consente di prendere in considerazione altri tipi di utilizzazione oltre a quelli utilizzati finora. È possibile anche estendere il versamento dei contributi al di fuori della regione di montagna e della zona prealpina collinare. Capoverso 2 I criteri d'attribuzione più importanti quali la superficie e il grado di difficoltà, in particolare l'inclinazione di un pendio, sono vincolanti in considerazione dello scopo e dell'orientamento di questa disposizione (lett. a). Conformemente alla lettera b fissiamo un limite per quanto attiene al reddito totale come nel caso dei pagamenti diretti complementari. Come per questi ultimi è determinate il reddito imponibile dell'imposta federale diretta. Analogamente a quanto avviene per gli altri pagamenti diretti, non è più previsto un limite patrimoniale. Capoverso 3 Per poter prendere in considerazione le condizioni morfologiche locali determinanti il grado di difficoltà, oltre ai criteri principali (cpv. 2 lett. a) è possibile, conformemente alla lettera a, utilizzare altri criteri, come l'altitudine e il tipo d'utilizzazione. Nella lettera b possiamo stabilire altre condizioni e altri oneri per il diritto ai contributi. Come per i pagamenti diretti possiamo fissare superfici minime e
massime cui vincolare il diritto ai contributi oppure prevedere un versamento decrescente a partire da un valore limite.
232.3 Sezione 3: Provvedimenti ecologici I pagamenti diretti ecologici dovrebbero promuovere una gestione della superficie agricola utile e dei pascoli d'estivazione particolarmente naturale e rispettosa dell'ambiente e degli animali. Con i contributi si compensano le prestazioni volontarie che vanno oltre le esigenze legali. Da un lato si favorisce così la compensazione ecologica come anche la detenzione di animali conforme alle specie. Dall'altro, mendiante incentivi economici si riducono le ripercussioni negative sull'ambiente. Per ottenere un'applicazione coerente ed efficace, è indispensabile concentrarsi sui seguenti obiettivi nei principali settori:
mantenimento della diversità biologica nell'area agricola utilizzata;
riduzione delle concentrazioni di nitrato e fosfato nelle acque sotterranee e correnti;
riduzione dell'impiego di sostanze ausiliarie, in particolare di prodotti di trattamento delle piante;
promovimento di forme di detenzione di animali particolarmente conformi alle specie.
232.31 Contributi a fini ecologici
Articolo 72 I contributi a fini ecologici sono versati ai gestori di aziende gestite tutto l'anno, nella misura in cui essi forniscono, sulla superficie agricola utile, le prestazioni richieste. Nel 1996, agli agricoltori sono offerti cinque programmi, ai quali possono partecipare volontariamente, in particolare:
la compensazione ecologica;
la produzione integrata (PI);
la coltura biologica (BIO);
la detenzione controllata di animali all'aperto (DC);
i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Ad eccezione della produzione integrata e della coltura biologica, i programmi possono essere combinati liberamente. La nuova base legislativa consente di mantenere l'attuale offerta di programmi durante il periodo di transizione, vale a dire fino all'introduzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate per tutti i tipi di pagamenti diretti. L'illustrazione 3 mostra l'odierna struttura dei programmi ecologici che manterrà la propria validità anche durante il periodo di transizione. Le linee di collegamento mostrano le possibilità di combinazione.
Programmi ecologici e rispettive possibilità di combinazione Figura 3
Programmi di protezione dell'ambiente
Programmi di protezione degli animali
Trascorso il periodo di transizione (art. 185 cpv. 8) i requisiti per una gestione in sintonia con la natura e rispettosa dell'ambiente diverranno una condizione basilare per ottenere i pagamenti diretti generali. Le condizioni ecologiche per ottenere quest'ultimi sono un bilancio di concimazione equilibrato, una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, un avvicendamento regolare delle colture, un'idonea protezione del suolo e un'utilizzazione mirata dei prodotti di trattamento delle piante. L'articolo 72 non costituirà più la base per incoraggiare queste prestazioni. Supponendo che al termine del periodo transitorio quasi tutta la superficie agricola utile sarà gestita secondo le regole della produzione integrata o della coltura biologica, bisognerà trasferire 500 milioni di franchi dalla remunerazione delle prestazioni ecologiche richieste ai pagamenti diretti complementari previsti nell'articolo 68. Secondo il piano finanziario 1997-1999, sono previsti 941 milioni di franchi per i contributi ecologici (cfr. tabella 1 n. 312). Nel 1999, si verserebbero in tal modo 441 milioni di franchi per indennizzare prestazioni supplementari che danno diritto ai contributi ecologici secondo l'articolo 72. L'importo effettivo al termine del periodo transitorio dipenderà dalla partecipazione ai programmi supplementari e dalle decisioni delle vostre Camere in materia di preventivo (art. 6). Questo trasferimento di fondi non si ripercuoterà finanziariamente sugli agricoltori che, trascorso il periodo di transizione, potranno provare che le esigenze ecologiche sono rispettate. Per contro, coloro che non saranno in grado di addurre tali prove perderanno il diritto a tutti i pagamenti diretti generali. Le conseguenze sugli attuali programmi ecologici sono essenzialmente le seguenti: i due programmi di protezione degli animali possono continuare ad essere condotti senza cambiamenti. Le superfici di compensazione ecologica possono continuare ad essere promosse come finora. Per contro, gli attuali programmi della produzione integrata e della coltura biologica subiranno un cambiamento decisivo. Le cinque esigenze di base definite nella prova della
prestazione ecologica non possono più essere considerate alla stregua di prestazioni particolari e neanche utilizzate come elementi dei programmi. Dei programmi odierni permangono gli oneri nel settore dei trattamenti dei vegetali, che possono essere definiti e indennizzati come «bonus». A questi appartiene anche il contributo per i programmi di coltivazione estensiva (nessun regolatore
della crescita, nessun fungicida, nessun insetticida) dei cereali e della colza. Al momento opportuno, la forma dei contributi deve essere adattata, i contributi per la PI devono essere aboliti, quelli per la produzione biologica ridotti e quelli versati in base all'articolo 68 aumentati. È quindi opportuna una forma di contributo flessibile.
Commento e modifiche Capoverso 1 La Confederazione è incaricata di promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali mediante il versamento di contributi supplementari. Queste forme di produzione comprendono, oltre alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, prestazioni fornite a titolo volontario, che vanno oltre i requisiti legali e che, in futuro, andranno oltre i requisiti di base delle prestazioni ecologiche richieste. La formulazione alquanto generica consente un adeguamento all'evoluzione in corso in questo settore, in modo che i programmi possano essere adattati sulla base di questo articolo. Rinunciamo a elencare i modi di produzione specifici, visto che la loro designazione è disciplinata nell'articolo 14. Nozioni quali «coltura biologica» o «produzione integrata» devono essere definite conformemente a questo articolo. Nella definizione dovranno trovare spazio anche la trasformazione dei prodotti e i controlli. Le nozioni devono tener conto della designazione conformemente all'articolo 14. Esse potranno essere adattate in funzione della dinamica del mercato. I contributi a fini ecologici, tuttavia, devono essere accordati a tutte le aziende che forniscono le prestazioni richieste nell'ambito dell'ecologia e della detenzione di animali da reddito, anche se esse non mettono in commercio prodotti con un determinato marchio secondo l'articolo 14. I contributi ecologici hanno lo scopo di indennizzare prestazioni particolari nei settori della protezione dell'ambiente e degli animali. I consumatori di prodotti venduti sotto marchio devono coprire le spese risultanti dalle prestazioni supplementari che si aspettano dai produttori (marketing). Queste esigenze supplementari non devono gravare sui programmi ecologici o costituire un onere supplementare per i contribuenti.
Capoverso 2 L'articolo 67 limita i pagamenti diretti generali alle aziende contadine. Conformemente alla volontà del legislatore, questa limitazione vale in primo luogo per i pagamenti che servono a completare il reddito agricolo e a compensare adeguatamente le prestazioni fornite. Non si applica tuttavia quando si tratta d'incoraggiare prestazioni ecologiche particolari (cfr. n. 611.2 e 611.3). Il capoverso 2 prevede la possibilità di concedere contributi adeguati alle aziende in possesso di enti pubblici per le prestazioni valide quale prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (ossia le esigenze dell'attuale PI), anche se in genere non si tratta di aziende contadine ma di aziende in gerenza. Possono così essere garantite le prestazioni ecologiche particolari fornite dalle tenute appartenenti a scuole agricole, cllniche o penitenziari. Simili aziende hanno spesso assunto, in passato, un ruolo di pioniere avendo sviluppato metodi di gestione ecologici.
Le aziende private, non contadine, possono quindi far valere solo i contributi di cui all'articolo 72 capoverso 1. Capoverso 3 Con il capoverso 3 si promuove in particolare la gestione di superfici agricole utili quali superfici di compensazione ecologica, allo scopo di mantenere la varietà naturale delle specie. Si precisa così che il promovimento delle superfici di compensazione ecologica deve avvenire a complemento della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. In tal modo si riprende nella legge una conclusione del gruppo di lavoro interdipartimentale per la compensazione ecologica. Nel suo rapporto 65', esso stabilisce che per le esigenze minime nell'ambito della compensazione ecologica deve essere versato un contributo di base conformemente alla legge sull'agricoltura, in modo da promuovere su vasta scala la compensazione ecologica nello spazio utilizzato prevalentemente per l'agricoltura. I provvedimenti concernenti i biotopi e le regioni, invece, devono essere promossi e indennizzati mediante la legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Capoverso 4 Questo nuovo capoverso offre alla Confederazione la possibilità di promuovere, mediante il versamento di contributi, la gestione estensiva delle superfici agricole utili. A tale scopo contribuiscono ad esempio non solo i programmi esistenti di coltivazione estensiva dei cereali e della colza ma anche possibili nuovi programmi come l'utilizzazione particolarmente estensiva di erbai per la tenuta di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (bestiame bovino, equino, ovino e caprino). In un simile programma il numero di animali dovrebbe quindi essere vincolato agli erbai propri dell'azienda e dovrebbe essere fissato chiaramente al di sotto dei valori massimi ammessi dalla legislazione sulla protezione delle acque. Capoverso 5 Le prestazioni particolari nel settore dell'ecologia o della protezione degli animali devono essere paganti per gli agricoltori. Un modo di operare che tenga conto delle esigenze dell'ambiente deve essere interessante anche dal profilo economico. Questa esigenza non si riferisce tuttavia alla singola azienda ma
alla redditività media di gruppi di aziende. Per il calcolo delle aliquote di contribuzione da fissare a livello d'ordinanza, occorre quindi considerare non soltanto i maggiori costi bensì anche i maggiori introiti derivanti dalla commercializzazione dei prodotti che beneficiano della protezione dei marchi. Capoverso 6 II disciplinamento deve escludere un accumulo dei contributi previsti per la medesima prestazione in base alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio, da un lato, e dalla legge sull'agricoltura, dall'altro. Si precisa che l'esclusione riguarda solo l'accumulo di contributi per la medesima superficie e per la > Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale per la compensazione ecologica, Berna, 29 aprile 1994.
medesima prestazione. L'accumulo di contributi di cui si può beneficiare in virtù di basi legali diverse per prestazioni differenti deve essere possibile, come avviene già nel caso della distinzione fra la legge sull'agricoltura e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
Capoverso 7 Con «condizioni» ed «oneri» si intendono in particolare le forme di produzione e di gestione che danno diritto ai contributi come pure gli elementi per un'esecuzione adeguata delle disposizioni (rilevamenti relativi alla gestione). Si fa riferimento ad esempio alle superfici minime da definire e ai termini d'iscrizione da fissare.
232.32 Contributi d'estivazione
Artìcolo 73 I contributi d'estivazione sono -attualmente l'unico provvedimento atto a garantire la gestione agricola di pascoli d'estivazione, ossia di quelle superfici non incluse nella superficie agricola utile definita nell'ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91). Forniscono un importante contributo alla conservazione di un paesaggio rurale curato, in particolare nella regione di montagna. Dall'introduzione di questo provvedimento nel 1980, si è arrestato il regresso del carico dei pascoli d'estivazione e si è quindi ampiamente mantenuta l'utilizzazione di queste regioni. Nella prassi, l'impostazione del provvedimento si è dimostrata valida ed è indiscussa. Nella situazione attuale, questo provvedimento deve quindi essere mantenuto, pur con qualche adeguamento formale tendente ad armonizzarlo con gli altri pagamenti diretti. Già in passato i contributi d'estivazione sono stati versati sempre più per motivi ecologici e devono quindi rientrare nei pagamenti diretti ecologici. In tal modo, si considera che l'utilizzazione dei pascoli d'estivazione rappresenti una condizione indispensabile per conservare questi paesaggi rurali tradizionali con la loro caratteristica molteplicità delle specie. Inoltre, l'estivazione costituisce una forma di produzione particolarmente favorevole agli animali. Dopo l'introduzione dei pagamenti diretti complementari, i contributi sono stati aumentati in modo che la differenza fra il contributo per ettaro di pascolo d'estivazione e i contributi di superficie si è ridotta, attenuando l'incentivo a trasformare i pascoli d'estivazione in superficie agricola utile. Nel 1995 sono stati versati 47,8 milioni di franchi a 8249 gestori per 310 184 unità di bestiame grosso estivate.
Commento e modifiche Capoverso 1 Hanno diritto ai contributi i gestori che utilizzano le aziende d'estivazione e i pascoli d'estivazione per bestiame grosso e minuto conformemente alle condizioni locali.
Nella disposizione di principio, i termini «pascoli» e «alpeggi» sono adeguati alla terminologia vigente (cfr. l'ordinanza sulla terminologia agricola, RS 910.91) e sostituiti da «aziende d'estivazione» e «pascoli d'estivazione». Si può così rinunciare a fornire ulteriori precisazioni geografiche («Alpi» e «Giura»). Il principio impone che i contributi d'estivazione debbano servire a garantire, mediante uno sfruttamento economico degli alpi, la protezione e la cura del paesaggio rurale.
Capoverso 2 I valori di riferimento conformemente alla lettera a sono gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (bovini, pecore, capre, cavalli ecc.; lett. a). Nella lettera b sono previsti, quali valori di riferimento, le unità di bestiame grosso differenziabile per categorie di animali. Inoltre si istituisce la possibilità di fissare i contributi secondo un'unità e una durata di pascolo standardizzate, in modo che non influiscano sulla produzione. Nel caso in cui il numero stabilito delle unità estivate venga superato, il contributo non subirebbe un aumento. Si evita così di incentivare un aumento del carico, ossia uno sfruttamento più intensivo, che invece non può essere escluso. I contributi sono vincolati al numero di animali estivati. I contributi possono essere fissati parallelamente a quelli relativi alla superficie agricola utile. Conformemente alla lettera e, le condizioni e gli oneri sono determinati da chiari criteri ecologici. Occorre stabilire il carico ammissibile (limitazione del numero di animali). Inoltre, in primo piano si trovano gli oneri concernenti i concimi, la somministrazione di foraggi come anche la cura dei pascoli d'estivazione. L'aumento dei costi causato dagli oneri dev'essere proporzionato ai contributi e rispecchiare le condizioni molto diverse nelle regioni d'estivazione. Come per i contributi a fini ecologici, non sono previsti né un limite di sostanza né un limite di reddito complessivo.
Capoverso 3 II nostro Consiglio può fissare condizioni secondo cui i Cantoni versano una parte dei contributi a persone che, pur non essendo gestori e quindi per principio senza diritto ai contributi, si occupano della manutenzione delle infrastnitture, in particolare degli edifici, delle strade d'accesso, o dell'approwigionamento idrico. Questa possibilità permette di tenere conto dei diversi rapporti di proprietà e di gestione.
232.33 Obbligo di tollerare
Articolo 74 Parcelle singole non più gestite possono provocare pericoli (valanghe, frane, incendi ecc.), ostacolare la gestione delle parcelle vicine come anche compromettere il raggiungimento degli obiettivi estetici o ecologici. Per contrastare questi svantaggi, l'obbligo di tollerare è stato introdotto nella legge federale istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili (RS 910.2).
Poiché la necessità di queste disposizioni varia molto da regione a regione, il capoverso 3 attribuisce ai Cantoni la competenza di emanare prescrizioni d'esecuzione. Diversi Cantoni hanno fatto uso di queste disposizioni. Questo disciplinamento è ripreso senza modifiche materiali. L'esistenza di questo articolo ha favorito spesso le intese fra i privati.
24 Titolo quarto: Misura sociale collaterale
Situazione iniziale
L'aiuto per la conduzione aziendale è uno strumento per sostenere le famiglie contadine che si trovano in difficoltà. Tale aiuto è alimentato da un fondo di rotazione di circa 100 milioni di franchi (60 mio di fr. della Confederazione e 40 mio di fr. dei Cantoni). Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati concessi annualmente in media circa 10 milioni di franchi di mutui per la conduzione aziendale a 210 aziende.
Mutato contesto economico I provvedimenti decisi nell'ambito della prima fase della riforma sono caratterizzati da una diminuzione del sostegno dei prezzi sui mercati agricoli e dall'istituzione di pagamenti diretti, in particolare per prestazioni ecologiche. Il cambiamento di sistema comporta un'importante ridistribuzione monetaria e in singoli casi può causare difficoltà finanziarie. Questo cambiamento di sistema può mettere in difficoltà i contadini che ancor prima della pubblicazione del Settimo rapporto sull'agricoltura, confidando sulla politica agraria di allora, si sono indebitati per effettuare nuovi investimenti e si sono orientati verso allevamenti intensivi.
241 Impostazione Aiuto per la conduzione aziendale L'aiuto per la conduzione aziendale consente agli agricoltori di convenire i debiti in mutui esenti da interessi. Ha un effetto corrispondente a un provvedimento individuale di sdebitamento, visto che i mutui devono essere ammortizzati. Può essere accordato già nel momento in cui è prevedibile l'involontaria difficoltà finanziaria. L'aiuto è pertanto destinato a famiglie involontariamente in difficoltà che gestiscono aziende con un futuro e non a contadini che intendono abbandonare la propria attività. L'attribuzione di un aiuto per la conduzione aziendale è vincolata alle seguenti condizioni:
l'azienda offre una certa garanzia di esistenza a lungo termine;
le difficoltà finanziarie sono riconducibili alle mutate condizioni economiche generali oppure a difficili e involontarie circostanze private. Le mutate condizioni economiche generali provocano un'estensione dell'attuale applicazione. A seconda dell'evoluzione, in particolare dei tassi d'interesse
nonché della portata e della velocità di cambiamento dei mercati, l'applicazione di questo provvedimento richiederà mezzi supplementari. L'obiettivo è tuttavia quello di ideare, segnatamente per il tramite dei pagamenti diretti, un processo di adeguamento, per quanto possibile, socialmente sopportabile. L'aiuto alla conduzione aziendale va pertanto inteso anzitutto come strumento di soccorso.
Altri provvedimenti in discussione Nella discussione sulla necessità di altri provvedimenti sociali collaterali, così come auspicati in occasione della consultazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i pagamenti diretti (cfr. titolo terzo) assicurano già alle famiglie contadine un reddito di base. 1. L'indennità per cessazione d'esercizio ai gestori anziani prossimi al pensionamento non viene proposta per le seguenti considerazioni:
in rapporto ai costi attesi, il provvedimento è poco efficace, poiché l'utile di colui che rileva il terreno sarebbe inferiore alla rendita che dovrebbe essere pagata a colui che lo cede;
se l'indennità per cessazione d'esercizio è calcolata in modo uniforme, gli agricoltori ben situati sarebbero avvantaggiati. Un trattamento individualizzato per contro comporterebbe consistenti costi amministrativi;
non ha per niente senso strappare dal loro campo d'attività contadini dai 55 ai 65 anni contribuendo così ad infoltire le file dei disoccupati. Le possibilità di trovare lavoro a quell'età sono infatti poche. 2. Un'azione generale di sdebitamelo presenta i seguenti decisivi svantaggi:
il fabbisogno di capitale sarebbe enorme;
le ragioni sensibilmente diverse del forte indebitamento produrrebbero gravi ingiustizie;
i costi amministrativi sarebbero molto elevati;
aziende industriali fortemente indebitate potrebbero pretendere anch'esse un'azione generale di sdebitamento. Qualora il popolo svizzero dovesse un giorno decidere a favore di un'adesione all'UE, la questione dell'azione di sdebitamento dovrebbe essere nuovamente riesaminata. 3. Per la riqualificazione professionale di agricoltori che vogliono o devono lasciare la professione, esistono già oggi possibilità di sostegno a livello cantonale e federale.
A livello cantonale gli aiuti finanziari per le riqualificazioni assumono innanzitutto la forma di borse di studio, mutui o fondi speciali per casi di rigore. I disciplinamenti cantonali sulle borse di studio sono molto diversi. Di regola i competenti uffici cantonali per la formazione professionale esaminano ogni richiesta singolarmente. I fattori generalmente più importanti presi in considerazione per l'esame sono l'età, il reddito, la situazione patrimoniale, il genere di corso come anche la formazione professionale iniziale del richiedente.
- Un'altra possibilità di finanziamento per le riqualificazioni e i corsi si basa sulla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione modificata
nel 1995 (RS «37.0; RU 1996 273). Conformemente all'articolo 110a sono possibili provvedimenti innovativi, in particolare progetti pilota limitati allo stretto necessario per quanto concerne tempo e contenuto. Per garantire una soluzione pratica e per soddisfare i bisogni regionali bisognerebbe fare in modo che simili programmi vengano definiti e offerti da organizzazioni agricole cantonali (come scuole o servizi di consulenza agricoli).
242 Commento del testo di legge Articolo 75 Principio II capoverso 1 costituisce la base per impiegare mezzi finanziari della Confederazione quali mutui esenti da interessi per la conduzione aziendale. I mezzi messi a disposizione dalla Confederazione e gli eventuali interessi vanno considerati come debiti dei Cantoni nei confronti della Confederazione. Conformemente al capoverso 2, l'aiuto per la conduzione aziendale può essere concesso per consentire al gestore di fronteggiare o prevenire difficoltà finanziarie non ascrivibili a sua colpa (causate ad es. da incidenti nelle stalle, da infortuni o decessi in famiglia oppure da danni dovuti al maltempo). L'impiego di aiuti per la conduzione aziendale permette di alleggerire l'onere degli interessi e di superare la situazione provvisoria d'emergenza finanziaria. Potranno beneficiarne anche i gestori che si trovano in situazioni difficili a causa di cambiamenti intervenuti nelle condizioni economiche generali del settore agricolo. Una famiglia contadina viene a trovarsi in una situazione difficile, ad esempio, quando, in seguito alla caduta dei prezzi, non è più in grado di assumersi i costi finanziari di importanti investimenti necessari all'azienda e che in precedenza riusciva però tranquillamente a sopportare, II capoverso 3 prescrive che i Cantoni debbano partecipare in maniera adeguata al finanziamento degli aiuti per la conduzione aziendale. Nella valutazione sulla necessità di concedere mutui per la conduzione aziendale, l'apprezzamento riveste un ruolo considerevole. La partecipazione dei Cantoni dovrebbe garantire un impiego efficace dei mezzi. Per poter tener conto di eventuali nuovi dati relativi alla perequazione finanziaria senza procedere a modificazioni legislative, tutti i dettagli saranno stabiliti per via d'ordinanza. Per il momento prevediamo di graduare, come finora, i contributi federali in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni e dell'estensione delle loro regioni di montagna. L'ammontare dei contributi federali corrisponderà almeno a quello dei contributi del Cantone o, al massimo, sarà tre volte tanto. Contributi di terzi possono essere conteggiati come contributi cantonali.
Articolo 76 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale L'aiuto per la conduzione aziendale è accordato quale mutuo esente da interessi. Si rinuncia all'attuale concessione di fideiussioni, poiché causa ulteriori costi finanziari alle aziende che si trovano in difficoltà finanziarie. La possibilità di concedere fideiussioni è stata sfruttata soltanto in rari casi e a partire dal 1993 è stata abbandonata del tutto.
I mutui concessi dai Cantoni a titolo di aiuto alla conduzione aziendale devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni. Un'eventuale proroga nonché un adeguato obbligo di rimborso di altri crediti devono essere disciplinati per via d'ordinanza.
Articolo 77 Condizioni La cerchia dei beneficiari è limitata alle aziende agricole gestite a titolo principale. Conformemente al capoverso 2, nelle regioni di montagna e collinari, possono entrare in linea di conto anche aziende gestite a titolo accessorio, qualora contribuiscano ad assicurare la gestione del suolo o un'occupazione sufficiente del territorio, vale a dire la densità di popolazione necessaria a garantire il mantenimento di una struttura sociale e di una comunità rurale. II concetto di gestione razionale di cui al capoverso 1 lettera b non implica un'intensificazione dello sfruttamento, ma va piuttosto riferito ad aspetti gestionali, fra cui la conduzione dell'azienda, un'organizzazione adeguata del lavoro, un impiego razionale dei macchinari ecc. Inoltre bisogna fornire la prova, mediante la contabilità e il preventivo della gestione aziendale, che l'indebitamento dovuto alla concessione del mutuo sia sopportabile: viene considerato tale, in linea di massima, quando il reddito complessivo, dedotti i debiti e le ragionevoli spese per l'economia familiare, riesce a coprire almeno gli interessi e gli ammortamenti dei capitali ricevuti in prestito.
Articolo 78 Approvazione da parte dell'Ufficio federale I mutui per la conduzione aziendale sono concessi secondo la procedura in vigore. Le domande vanno inoltrate ai Cantoni, che le evadono concedendo, se del caso, i mutui. La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Se un mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui, supera l'importo stabilito nell'ordinanza, il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Se l'Ufficio federale non approva la decisione, decide esso stesso in merito alla questione entro 30 giorni e dopo aver consultato il Cantone. Questo sistema si è dimostrato valido e non è stato peraltro contestato in occasione della consultazione.
Articolo 79 Rimborso in caso di alienazione con utile In caso di alienazione con utile di un'azienda o di una parte di essa, il beneficiario di un mutuo per la conduzione aziendale deve restituire la parte ancora scoperta del mutuo e pagare retroattivamente gli interessi risparmiati. Dall'ordinanza dovrà risultare che il rimborso degli interessi risparmiati può essere richiesto durante il periodo contrattuale d'ammortamento del mutuo.
Artìcolo 80 Revoca Le ragioni della revoca (ad es. abbandono della gestione diretta, violazione del contratto) sono disciplinati nell'ordinanza.
Articolo 81 Spese amministrative
Articolo 82 Impiego dei rimborsi dei mutui e degli interessi I rimborsi dei mutui devono essere nuovamente impiegati per sostenere la conduzione aziendale, nella misura in cui si manifesti un bisogno. Conformemente al capoverso 3, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione della quota della Confederazione dei mezzi per la conduzione aziendale non utilizzati e accordarla a un altro Cantone. Questo nuovo disciplinamento favorisce l'impiego efficace dei mezzi messi a disposizione dalla Confederazione. Gli interessi maturati e quelli pretesi retroattivamente in caso di un'alienazione con utile possono essere impiegati in primo luogo per finanziare le spese amministrative.
Articolo 83 Perdite Conformemente al capoverso 1, le perdite derivanti dalla concessione di mutui di competenza cantonale saranno sopportate esclusivamente dai Cantoni. Eventuali interessi possono tuttavia essere impiegati per coprire le perdite. Con questa disposizione la responsabilità per i casi che rientrano nella loro sfera di competenza viene trasferita completamente ai Cantoni. Conformemente al capoverso 2, le perdite derivanti dalla concessione di mutui che sottostanno all'approvazione della Confederazione saranno ripartite anche in futuro tra Confederazione e Cantoni.
25 Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Strumento efficace La promozione dei miglioramenti strutturali, ossia in particolare tutte le misure edilizie e del genio civile nel settore agricolo, vanta nel nostro Paese una lunga tradizione. Strutture idonee migliorano la competitivita ed aumentano il margine di manovra imprenditoriale del gestore dell'azienda e consentono di reagire più prontamente ai cambiamenti sul mercato (orientamento della produzione aziendale, commercializzazione diretta, possibilità di guadagno supplementare o accessorio ecc.). I miglioramenti strutturali collettivi rappresentano un efficace strumento per raggiungere obiettivi agricoli ed economici generali di concerto con altri settori (promovimento di regioni marginali, sistemazione del territorio, protezione dell'ambiente).
Dall'aumento del rendimento allo sfruttamento sostenibile Per quanto riguarda i miglioramenti strutturali, si era puntato molto negli anni del dopoguerra sull'aumento della produzione. La meccanizzazione introdotta negli anni Sessanta ha portato ad una forte domanda di raggruppamento dei fondi e di allacciamenti. Per l'edilizia agricola, fino alla metà degli anni Settanta si era incoraggiato il promovimento di un insediamento decentralizzato delle aziende e il risanamento delle stalle per motivi di igiene del latte. Successivamente si era proceduto soprattutto a rinnovare gli edifici esistenti o eventualmente a sostituirli, per aumentare la produttività del lavoro nell'allevamento dei bovini. In seguito alla maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica ri-
guardo alle esigenze ecologiche, verso la fine degli anni Settanta gli obiettivi più importanti nel miglioramento strutturale sono stati progressivamente riformulati per prendere maggiormente in considerazione la protezione della natura e del paesaggio. L'accento posto sullo sfruttamento sostenibile dall'inizio degli anni Novanta e la stretta interdipendenza di diversi settori specifici ci spingono a esaminare a fondo concezioni di natura globale. Vista la necessità di migliorare la competitivita dell'agricoltura e di creare un valore aggiunto più elevato, tutte le misure che contribuiscono a far scendere i costi di produzione sono benvenute. A queste si aggiungono anche gli aiuti finanziari volti a ridurre i costi supplementari causati da oneri imposti dalla legislazione sull'ambiente, sulle acque e sulla protezione degli animali. Investimenti nelle regioni rurali Nel decennio 1985-1995, i contributi della Confederazione per le bonifiche fondiarie e gli edifici agricoli pari ad una media annua di 117 milioni di franchi hanno prodotto un volume edilizio complessivo di cinque miliardi di franchi a vantaggio delle regioni rurali, segnatamente delle regioni deboli dal profilo strutturale e soprattutto delle piccole imprese artigianali. Nello stesso lasso di tempo sono stati messi a disposizione annualmente 32 milioni di franchi in media a titolo di nuovi fondi da destinare a crediti d'investimento. Attualmente il «Fonds de roulement» contiene circa 1,55 miliardi di franchi. Tra il 1985 e il 1995 sono stati concessi annualmente 243 milioni di franchi per in media 3100 casi. Adeguamento strutturale: un compito permanente II miglioramento delle condizioni di produzione e l'adeguamento delle strutture ai bisogni esistenti sono compiti permanenti dell'agricoltura. Impegnandosi in questo ambito, la Confederazione rafforza a lungo termine le aziende contadine e le collettività paesane nelle regioni rurali. L'importanza delle misure prese in quest'ottica e sostenute con progetti mirati si accentuerà viepiù in futuro.
251 Impostazione
II promovimento dei miglioramenti strutturali deve tener conto dei bisogni di un'agricoltura contadina multifunzionale costretta a operare in un contesto difficile. Gli strumenti a disposizione sotto forma di aiuti agli investimenti sono due:
contributi a fondo perso con partecipazione dei Cantoni, concessi soprattutto per opere collettive;
crediti d'investimento che, in gran parte, vanno a vantaggio di singole aziende. Nelle regioni di montagna e collinare, anche le aziende singole sono sostenute con contributi poiché qui il potenziale di finanziamento è notevolmente inferiore che non in pianura. Tuttavia, se la situazione dell'agricoltura dovesse notevolmente peggiorare, questa strategia dovrebbe essere riesaminata ed adeguata (cfr. pure commento dell'art. 93).
251.1 Obiettivi e strategie
Buone condizioni iniziali per l'agricoltura Elementi strutturali quali arrontondamenti e opere di allacciamento, adeguatezza e stato degli edifici, ma anche le dimensioni dell'azienda determinano la situazione economica iniziale, che può incidere sul successo economico di un'azienda agricola. Essi esercitano un notevole influsso sui costi di produzione e, di conseguenza, sulla competitivita. Mediante aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali, lo Stato può creare buone condizioni iniziali, che permettono all'agricoltore di non indebitarsi in modo insostenibile. Anche in altri Paesi, specialmente nelPUE, gli aiuti agli investimenti sono reputati fra i più importanti provvedimenti di sostegno dell'agricoltura. L'adeguamento sollecitato dall'economia richiede, oltre ad uno sfruttamento ottimale delle capacità esistenti, anche investimenti negli edifici e nelle altre infrastrutture. I costi d'investimento nel contesto svizzero sono di regola più elevati che altrove. Gli aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali sono un mezzo valido per rafforzare a lungo termine la competitivita delle aziende e richiedono in un futuro prossimo una considerazione maggiore. Specialmente nelle zone montane e collinari, l'assunzione di una parte notevole dei costi infrastnitturali da parte dell'ente pubblico è una condizione per la sopravvivenza dell'agricoltura. Tuttavia, anche in pianura si giustifica un aiuto a causa della concorrenza sempre più accesa. In un siffatto contesto, alle aziende in grado di sopravvivere è possibile concedere un finanziamento degli edifici abitativi e degli edifici rurali con mutui senza interesse. Se accordati in modo proporzionale alle prestazioni, gli aiuti agli investimenti consentono all'agricoltura di svolgere al meglio i suoi compiti, limitando il fabbisogno di pagamenti diretti.
Rafforzamento delle misure di solidarietà Gli aiuti agli investimenti non influiscono durevolmente nell'andamento aziendale. Dopo che un investimento è stato eseguito e finanziato, la misura è conclusa. Il suo successo o insuccesso dipendono dalle capacità e dall'impiego che ne fa il gestore dell'azienda. Gli aiuti agli investimenti sono quindi particolarmente adatti quale misura di solidarietà, poiché rafforzano l'iniziativa personale e stimolano a offrire buone prestazioni. La forma di erogazione dell'aiuto deve però essere appropriata: 1. La situazione finanziaria della famiglia del gestore dell'azienda non dev'essere un criterio determinante, entro certi limiti, per l'ammontare dei contributi e dei crediti. 2. Per promuovere soluzioni edilizie poco costose, nelle aziende singole occorre prescindere dal principio del finanziamento dei costi residui. I contributi e i crediti sono fissati in modo forfettario secondo la situazione dell'azienda (ad es. per posto di bestiame grosso, per metro cubo, ecc.). 3. Le tariffe dovranno essere fissate in futuro entro certi limiti e non in funzione delle dimensioni dell'azienda. In considerazione delle differenze strutturali tra le singole regioni del nostro Paese, che contribuiscono alla
diversità del nostro paesaggio, la Confederazione non dovrà mirare all'unificazione ma, nemmeno, promuovere in modo particolare le piccole entità. Questo significa, ad esempio, che gli aiuti agli investimenti per due stalle con 15 unità di bestiame grosso ciascuna dovranno corrispondere all'aiuto stanziato per un'unica stalla con 30 unità di bestiame grosso. Gli aiuti finanziari sono determinati indipendentemente dai costi effettivi di costruzione. Si considerano però le zone con condizioni difficili. Il richiedente deve ricercare lui stesso una soluzione sopportabile per la sua azienda, offrendo ad esempio numerose prestazioni proprie, preferendo costruzioni più convenienti, investendo al di fuori della sua azienda o impegnandosi in un'attività supplementare. Con l'abbandono del principio del finanziamento dei costi residui, i margini di manovra delle aziende e gli incentivi alla diminuzione dei costi nell'ambito degli aiuti agli investimenti sono fortemente aumentati. In tal modo è possibile evitare che l'ammontare degli aiuti agli investimenti siano universamente proporzionali ai risparmi accumulati dall'agricoltore prima dell'investimento. Il singolo agricoltore si assume la responsabilità delle sue decisioni imprenditoriali. Tuttavia, gli aiuti finanziari dell'ente pubblico non devono portare in virtù di questo principio a investimenti insopportabili. Per tutti gli altri investimenti più cospicui è indispensabile fornire la prova della sopportabilità.
Orientamento ecologico Un obiettivo dichiarato della politica agricola generale è il promovimento di una gestione sostenibile. Per conseguire un reddito comparabile un'azienda dovrà offrire in futuro prestazioni non solo economiche bensì anche ecologiche (art. 5). La relativa prova che le esigenze ecologiche sono rispettate dovrà essere fornita dopo un periodo transitorio (art. 67). Anche nell'ambito di opere a carattere collettivo, come nel nuovo disciplinamento della proprietà fondiaria e nelle opere globali di allacciamento, gli obiettivi di carattere ecologico devono essere attuati con maggiore incisività. Nella concezione generale di migliorie fondiarie 66', oltre agli obiettivi classici quali:
la salvaguardia e il promovimento di aziende agricole competitive e sane e
la tutela e la cura del paesaggio con particolare attenzione all'economia di montagna, figurano ora sullo stesso piano
la realizzazione degli obiettivi di protezione in special modo nel settore della protezione dell'ambiente, delle acque, della natura e del paesaggio nonché
l'attuazione di esigenze in materia di pianificazione del territorio e il mantenimento di un insediamento decentralizzato. Lo scopo delle moderne bonifiche fondiarie è l'istituzione di strutture ottimali, tenendo presente il criterio della sostenibilità e di un contesto favorevole per l'agricoltura, i settori protetti e lo sfruttamento del territorio, nel rispetto dell'autodeterminazione della popolazione residente.
Moderne Meliorationen als Chance; Förderung und Gestaltung des ländlichen Raumes, Konferenz der Amtstellen für das Meliorationswesen, Berna 1993.
Procedura trasparente Nell'accordare i contributi destinati a miglioramenti delle strutture agricole, l'Ufficio federale è tenuto ad esaminare i progetti dal profilo della loro conformità al diritto federale e, eventualmente, a sentire altri uffici federali prima di emettere una decisione. Determinate organizzazioni con scopo non lucrativo attive su tutto il territorio svizzero possono avvalersi del diritto di ricorso contro la decisione che accorda i contributi federali sulla base dei disciplinamenti previsti nelle leggi federali sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451), sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) e sui percorsi pedonali e i sentieri (RS 704). Affinchè questo diritto sia effettivo, oggi tutte le decisioni in materia di contributi e impugnabili mediante ricorso devono essere pubblicate nel Foglio federale. È vero che .i progetti sono già esposti pubblicamente nell'ambito della procedura cantonale e che dette organizzazioni sono ovunque legittimate a ricorrere, ma non in tutti i Cantoni sono legittimate a ricorrere anche quelle che sono attive a livello svizzero. La pubblicazione nel Foglio federale porta a ritardi di due o tre mesi. Ancor più grave è il fatto che attualmente un progetto approvato in ultima istanza a livello cantonale può essere messo nuovamente in discussione dal profilo materiale nell'ambito della procedura di sowenzionamento. Per evitare questi doppioni l'iter procedurale viene ridisciplinato. Seguendo la raccomandazione del gruppo di lavoro interdipartimentale «Coordinamento delle procedure decisionali» per il settore delle bonifiche fondiarie, l'approvazione del progetto dovrebbe essere separata chiaramente dal sowenzionamento:
l'esame e l'approvazione del progetto hanno luogo nell'ambito della procedura cantonale, tenendo presente però che i vari uffici federali interessati sono consultati nella procedura di corapporto. Queste due fasi si concludono quando le autorità cantonali competenti emanano una decisione, impugnabile anche dalle organizzazioni attive sull'intero territorio svizzero;
la procedura conclusiva a livello federale si limita alla decisione circa gli aiuti finanziari. Il progetto come tale non è più rimesso in discussione. La pubblicazione a livello federale viene a cadere. In vista dell'auspicato trasferimento delle competenze ai Cantoni, il nostro
Collegio definirà i criteri per i progetti che prima della pubblicazione non devono più essere sottoposti all'Ufficio federale. Si pensi a progetti che non toccano, o comunque solo marginalmente, ambiti della protezione della natura e del paesaggio e che non richiedono un impegno significativo della Confederazione. In questa categoria rientra la maggior parte delle costruzioni rurali.
251.2 Strumenti
Per sostenere i miglioramenti strutturali si ricorre, da un lato, ai contributi a fondo perso e, dall'altro, a crediti d'investimento rimborsabili. A medio termine una parte più cospicua delle risorse disponibili per lo sviluppo della politica agricola andrà a favore degli aiuti finanziari invece che ai pagamenti diretti.
Contributi 1 contributi per le bonifiche fondiarie garantiscono l'esistenza di un'infrastruttura agricola generale nelle regioni rurali. Nell'ambito della ricomposizione particellare, delle reti viarie, dell'approvvigionamento idrico ecc. l'accento non è posto sulla singola azienda ma su un efficace miglioramento delle strutture all'interno di una determinata regione chiaramente delimitata, costituita di uno 0 più Comuni. Per simili opere di vasta portata, oltre agli obiettivi agricoli si possono perseguire anche finalità inerenti alla pianificazione del territorio e adempiere esigenze di protezione. Sono opere d'interesse pubblico, che necessitano di un sostegno particolare. A questo strumento è attribuita nell'UE la massima priorità e gli aiuti finanziari sono spesso considerevolmente più elevati che nel nostro Paese I contributi sono di regola concessi per l'allestimento di infrastrutture. La manutenzione di queste ultime compete esclusivamente ai livelli subordinati. Si rinuncia quindi a sostenere, ad esempio, la manutenzione degli accessi. 1 contributi per gli edifici rurali, edifici alpestri e costruzioni collettive come caseifici comunitari sono necessari nelle regioni sfavorite, poiché il potenziale di finanziamento è inferiore rispetto alle regioni di pianura. Per contro, non si dovranno più versare contributi a fondo perso per le abitazioni. In compenso sono messi a disposizione fondi per il promovimento della costruzione di abitazioni (RS 843 e 844) e crediti d'investimento.
Crediti d'investimento I crediti d'investimento contribuiscono al calo dell'onere degli interessi e allo sdebitamento dell'agricoltura. Crediti senza interessi sono accordati soprattutto alle aziende singole, segnatamente per nuove costruzioni, la ristrutturazione o il miglioramento di abitazioni agricole, edifici rurali ed edifici alpestri. Un'importante funzione sarà rivestita in futuro dall'aiuto iniziale per giovani agricoltori, destinato a migliorare le condizioni iniziali dei giovani affittuari e proprietari. Il beneficiario può disporre liberamente del mutuo, vale a dire impiegarlo per ridurre i debiti bancari a interesse, per l'acquisto di inventario, di fondi o di edifici agricoli. II mutuo dovrà essere impiegato per misure che sono in stretto rapporto con l'azienda contadina. I crediti d'investimento per misure d'interesse comune possono essere concessi nella regione di montagna per grandi progetti anche sotto forma di crediti di costruzione.
252 Commento del testo di legge
252.1 Capitolo 1: Disposizioni generali Articolo 84 Principio Gli aiuti finanziari illustrati nel presente titolo comprendono i contributi e i crediti d'investimento.
Le sfide lanciate dal mercato esigono un incremento della competitivita. I miglioramenti delle strutture costituiscono un efficace strumento di riduzione dell'onere lavorativo e quindi di abbattimento dei costi. L'agricoltura contribuisce in modo determinante all'esistenza delle strutture di paese, ad un'occupazione del territorio che si vuole decentralizzata nonché alla protezione e alla cura del paesaggio rurale. A tale riguardo i miglioramenti strutturali istituiscono condizioni favorevoli e consentono un adeguato livello di vita nelle regioni rurali, in particolare rendendo meno gravoso il lavoro quotidiano dei contadini. La regione montana è menzionata esplicitamente perché la situazione è sovente molto sfavorevole. L'orientamento ecologico consiste soprattutto nell'osservanza e nell'attuazione delle disposizioni di protezione e nel promovimento di misure rispettose dell'ambiente. Progetti riguardanti le superfici, come il nuovo disciplinamento della proprietà fondiaria, offrono buone possibilità per concretizzare gli obiettivi della pianificazione del territorio.
Articolo 85 Condizioni per provvedimenti collettivi Le opere collettive nascono da un sentimento di solidarietà comune dei proprietari fondiari di una determinata regione. Esso porta per lo più alla costituzione di società cooperative. Per promuovere un intervento di tipo globale occorre delimitare opportunamente una regione affinché, oltre a miglioramenti in ambito agricolo, siano possibili anche misure d'accompagnamento ecologiche. Interventi di grande portata (migliorie globali) sono di gran lunga l'occasione migliore per realizzare la compensazione ecologica richiesta nell'articolo 18ft capoverso 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451). In ogni caso, nella realizzazione di simili opere si adottano speciali provvedimenti in virtù dell'articolo 18 capoverso 1bis e 1ter LPN al fine di proteggere e salvaguardare spazi vitali degni di protezione, nonché eventualmente per ripristinarli o sostituirli. Di conseguenza anche i lavori destinati a questi scopi, ad esempio la piantagione di boschetti, la realizzazione o la rigenerazione di corsi d'acqua, vanno sostenuti in quanto parti di interventi di grande portata.
Articolo 86 Condizioni per provvedimenti individuali I provvedimenti destinati a singole aziende sono sostenuti per principio indipendentemente dalla forma giuridica del beneficiario dell'aiuto finanziario. Il committente può essere anche una comunità di persone o una persona giuridica, sempre che i singoli membri soddisfino le condizioni dell'autogestione conformemente all'articolo 93 capoverso 2 e all'articolo 103 capoverso 1. La cerchia dei destinatari delle misure per singole aziende si limita alle aziende contadine gestite a titolo principale. Nella regione montana e collinare si possono considerare anche le aziende accessorie, se contribuiscono ad assicurare 10 sfruttamento del suolo o una sufficiente densità d'insediamento, vale a dire 11 numero minimo di abitanti necessario per il mantenimento di una struttura sociale e di una comunità di paese.
Lo sfruttamento razionale, condizione per il versamento di contributi, non deve essere confuso con lo sfruttamento intensivo. Con la nozione di sfruttamento razionale si intende piuttosto fare riferimento ad aspetti economicoaziendali (impiego razionale di lavoro e macchinari, gestione aziendale ecc.). In molti casi, dopo aver effettuato determinati investimenti si può richiedere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 67). Inoltre occorre comprovare che l'indebitamento dopo l'investimento rimane sopportabile. Nel calcolo va considerato un.margine di sicurezza per far fronte all'eventualità di un margine di manovra finanziario più stretto. Inoltre dev'essere possibile rifiutare gli aiuti finanziari a richiedenti che presentano una situazione economica molto buona. Da ultimo, la direzione di un'azienda gestita a titolo principale presuppone una formazione agricola adeguata.
Articolo 87 Protezione di oggetti d'importanza nazionale II trasferimento di competenze ai Cantoni, previsto nell'articolo 94 per l'esame materiale di progetti, richiede che venga conferito carattere vincolante agli inventari di oggetti d'importanza nazionale, allestiti dalla Confederazione in virtù dell'articolo 5 LPN, affinchè il loro effetto a livello di procedura cantonale sia garantito. Altri inventar! della Confederazione, come paludi, zone palustri ecc., sono già vincolanti per i Cantoni conformemente alla legislazione in vigore.
Articolo 88 Rimborso in caso di alienazione con utile Questo articolo riprende il principio secondo cui, in caso di utile dalla vendita dell'azienda o di una parte di essa, è dato obbligo di rimborso quando l'azienda singola sia stata sostenuta mediante contributi durante gli ultimi vent'anni o sia ancora dovuto un mutuo. Riguardo ai crediti d'investimento, oltre al mutuo dovuto occorre esigere la restituzione con effetto retroattivo degli interessi risparmiati. Nell'ordinanza si dovrà precisare che l'interesse risparmiato può essere richiesto durante il periodo contrattuale stabilito per l'ammortamento del mutuo. Nella legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), il calcolo ai fini del rimborso ha luogo pro rata temporis in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito (art. 29). La durata d'utilizzazione dei miglioramenti delle strutture è di principio illimitata. La durata del rimborso è limitata, per ragioni di praticità e fattibilità, a vent'anni. Per questo motivo gli importi da restituire non sono ridotti pro rata temporis. In compenso si dovrà comunque rinunciare ad applicare un interesse.
Articolo 89 Vigilanza La garanzia dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 99 e seguenti presuppone che le opere siano sottoposte alla vigilanza del Cantone anche dopo la loro esecuzione.
252.2 Capitolo 2: Contributi
Sezione 1: Assegnazione di contributi Articolo 90 Principio Conformemente alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), un sussidio può essere concesso soltanto se anche il Cantone presta un contributo adeguato, tenendo presente che si possono computare i contributi di Comuni, distretti ed enti analoghi. I dettagli saranno tuttavia precisati in un'ordinanza in modo da poter considerare eventuali nuovi obiettivi della perequazione finanziaria, senza dover modificare la legge. Il presente disegno si fonda sull'attuale disciplinamento secondo cui la prestazione cantonale, classificata in base alla forza finanziaria, dei Cantoni finanziariamente deboli deve ammontare almeno al 60 per cento, mentre quella dei Cantoni finanziariamente forti ad almeno il 100 per cento. Il capoverso 4 conferisce alla Confederazione la possibilità di vincolare i suoi contributi a determinati oneri o determinate condizioni, e dunque anche la possibilità di rifiutare un sussidio.
Articolo 91 Definizioni Per le costruzioni del genio rurale e il nuovo ordinamento riguardante la proprietà fondiaria frammentata (raggruppamenti, ricomposizioni particellari) o gli affitti (arrotondamenti di affitti) si mantiene ancora la denominazione «bonifiche fondiarie». Nell'ambito del riordinamento della proprietà fondiaria occorre considerare i diversi interessi di sfruttamento dello spazio rurale. Quest'ultimo si accompagna di regola con l'approntamento di un'infrastruttura adeguata (miglioria globale) e implica l'epurazione dei diritti reali limitati (servitù, oneri fondiari ecc.). Sono considerati edifici agricoli:
Gli edifici rurali necessari all'azienda: il sostegno deve concentrarsi su edifici per animali nutriti con foraggio grezzo. Gli edifici rurali comprendono le stalle, i necessari locali di deposito per il foraggio invernale e il fertilizzante nonché semplici rispostigli.
Gli edifici alpestri: in questa categoria rientrano tutti gli edifici, comprese le installazioni per persone e animali, necessarie alla gestione dell'alpe.
Gli edifici collettivi: per migliorare la loro situazione economica, i produttori nella regione di montagna devono essere coinvolti, mediante il promovimento di edifici collettivi, nella formazione di valore aggiunto che ha origine dalla trasformazione dei loro prodotti. Una condizione è tuttavia l'assunzione della committenza da parte dei produttori stessi. Simili misure sono incentivate in special modo anche nell'UE.
Articolo 92 Bonifiche fondiarie Questo articolo costituisce la base per la concessione di contributi destinati alle bonifiche fondiarie.
La disposizione include esplicitamente nei costi d'allestimento che danno diritto a contributi le spese per misure nel settore della protezione della natura e del paesaggio. Il capoverso 3 riprende materialmente l'articolo 2 del decreto federale del 28 marzo 1952 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura (RS 913.2). Il principio dell'articolo 1 di questo decreto federale è esposto nell'articolo 84 lettera e. Con le disposizioni finali della presente legge, l'articolo 3 diviene privo di oggetto. Questo decreto federale può in tal modo essere abrogato. Tutti i dettagli, come i tipi di bonifiche fondiarie che danno diritto a sussidi e le aliquote di sussidio, saranno disciplinati in un'ordinanza.
Articolo 93 Edifici agricoli Questo articolo rappresenta la base per la concessione di sussidi destinati ad edifici agricoli conformemente all'articolo 91 capoverso 2. Si sostengono con contributi forfettari la costruzione, la trasformazione e il miglioramento di edifici agricoli, ma non i lavori di manutenzione o di riparazione. Nell'ambito dell'ordinanza del 22 dicembre 1993 sulle misure di risparmio 1993, i contributi per costruzioni agricole in pianura sono stati abrogati dalla fine del 1995. Anche se per il momento non abbiamo intenzione di cambiare questa situazione, nella legge la concessione di sussidi non va limitata alla regione di montagna e collinare. Bisogna infatti garantire la necessaria flessibilità che consenta, in caso di sostanziale peggioramento delle condizioni quadro, di poter versare nuovamente sussidi anche in pianura semplicemente con un adeguamento dell'ordinanza, senza ricorrere ad una nuova procedura legislativa. Conformemente al capoverso 2, i proprietari che sono essi stessi gestori ricevono sussidi per gli edifici rurali destinati ad una singola azienda. La committenza può anche essere una comunità di persone o una persona giuridica, sempre che i singoli membri dirigano essi stessi l'azienda agricola. Finora questo disciplinamento già si applicava esplicitamente ai crediti d'investimento e valeva in linea di principio anche per i sussidi. Esso è in sintonia con il diritto fondiario rurale, che si prefigge di promuovere l'autogestione. A determinate condizioni si dovranno poter concedere sussidi ad af fittuari anche per edifici rurali ed edifici alpestri. Premessa è tuttavia un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario conformemente agli articoli 779 e 779a CC. Altri presupposti saranno disciplinati nell'ordinanza, ad esempio:
il proprietario deve provare che per motivi finanziari non è in grado di procedere autonomamente ai necessari investimenti o che una vendita non entra in linea di conto;
le aziende in affitto appartenenti a Cantoni, istituti cantonali, Comuni non vengono sussidiate;
si pongono maggiori esigenze riguardo a strutture aziendali e prospettive.
Articolo 94 Approvazione dei progetti Questo articolo contiene le disposizioni minime necessarie per il nuovo disciplinamento della procedura descritto a grandi linee nel numero 251.1.
Il capoverso 1 attribuisce ai Cantoni la competenza per l'approvazione materiale dei progetti. Il capoverso 2, insieme con il capoverso 5, disciplina la collaborazione tempestiva della Confederazione sotto forma di pareri. I dettagli dovranno essere definiti nell'ordinanza, la quale indicherà in particolare anche quali progetti non devono essere sottoposti per parere all'Ufficio federale (cpv. 6). Si tratterà di progetti che toccano solo marginalmente le esigenze inerenti alla protezione della natura e del paesaggio, alla protezione dei corsi d'acqua e alla pianificazione del territorio (compresi i sentieri) e che inoltre non richiedono un notevole impegno finanziario della Confederazione. In questa categoria rientra la maggior parte delle costruzioni rurali. I capoversi 3 e 4 offrono alle organizzazioni legittimate la possibilità di interporre ricorso nella procedura cantonale. La pubblicazione deve avvenire nell'organo di pubblicazione cantonale. Al momento di garantire un contributo federale (sowenzionamento) conformemente al capoverso 7, il progetto in sé è definitivo dal profilo materiale. Tutte le procedure d'autorizzazione sono concluse e il progetto è passato in giudicato sul piano cantonale. La Confederazione è tuttavia libera di rifiutare o ridurre gli aiuti finanziari, se gli obiettivi della politica federale non sono adempiuti (ad es. oneri e condizioni di cui al cpv. 5). La procedura di garanzia consente di considerare anche obiettivi legati al controllo della gestione. Queste disposizioni rendono più semplice e rigorosa la procedura. Le competenze formali tra Cantone e Confederazione sono chiaramente delimitate e i doppioni evitati. Soprattutto si cerca d'impedire che nell'ambito dell'approvazione dei progetti da parte del Cantone si ritorni su questioni tecniche già decise nell'ambito della procedura di sowenzionamento a livello federale. Articolo 95 Stanziamento dei mezzi finanziari In questo articolo si pone l'accento sulla presa in considerazione delle esigenze di politica finanziaria, come richiesto dall'articolo 7 lettera h della legge sui sussidi (RS 616.1).
Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari
Articolo 96 Allacciamento di altre opere Queste disposizioni obbligano i proprietari di opere sovvenzionate a tollerare altri allacciamenti, ad esempio il prolungamento di una via d'accesso sino all'azienda vicina o l'allacciamento di altri edifici all'acqua potabile, sempre che ciò sia ragionevole e opportuno. Ai Cantoni è conferita la competenza di decidere in merito a simili ampliamenti di opere esistenti e di fissare eventuali indennità. Articolo 97 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Per le opere pubbliche d'interesse nazionale, segnatamente autostrade e ferrovie, le relative leggi federali danno ai Cantoni la possibilità di ordinare ricomposizioni particellari. Per opere pubbliche d'interesse cantonale, che toccano
l'agricoltura, i Cantoni sono pure autorizzati in virtù di questo articolo ad ordinare ricomposizioni particellari. Articolo 98 Ricomposizioni particellari per contratto L'attuale diritto risulta più chiaro grazie alla nozione di «ricomposizioni particellari per contratto». Le condizioni formali sono state semplificate, soprattutto le disposizioni sul passaggio di proprietà.
Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali Articolo 99 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare Articolo 100 Manutenzione e gestione Articolo 101 Menzione nel registro fondiario Le prescrizioni degli articoli 99-101, che servono ad assicurare a lungo termine il mantenimento dei miglioramenti strutturali sostenuti da sussidi pubblici, prevedono il divieto di modificare la destinazione delle opere sussidiate nonché di frazionare ulteriormente fondi raggruppati e prescrivono l'obbligo di manutenzione delle opere costruite e di sfruttamento sostenibile delle superfici migliorate gestite a fini agricoli. Lo sfruttamento delle superfici di compensazione ecologica è disciplinato dall'articolo 72. Nello sfruttamento o nella cura dei biotopi vanno osservate in primo luogo le disposizioni di protezione emanate per l'oggetto in questione. Sussidiariamente si applicano le disposizioni della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio nonché della protezione dell'ambiente. L'indennità dei gestori è disciplinata dall'articolo 18c della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451). In caso di violazione di questi oneri e obblighi, i contributi federali versati dovranno essere restituiti. Per ragioni di praticità, la durata del divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni è limitato a 20 anni a contare dal pagamento del saldo del contributo federale. Riguardo al calcolo del rimborso rimandiamo alle considerazioni relative all'articolo 88. La competenza per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per gravi motivi, con l'eventuale rinuncia alla restituzione dei contributi, spetta ai Cantoni. I dettagli, come l'obbligo di consultare la Confederazione, dovranno essere disciplinati nell'ambito delle disposizioni esecutive.
252.3 Capitolo 3: Crediti d'investimento Articolo 102 Principio Questo articolo costituisce la base per lo stanziamento di fondi della Confederazione sotto forma di crediti d'investimento destinati all'attuazione di provvedimenti individuali e collettivi. Tali risorse, con gli eventuali interessi, rappresentano debiti del Cantone nei confronti della Confederazione. Il disegno non prevede la concessione di fideiussioni poiché, da un lato, esse contraddicono il sistema del calcolo forfettario, dall'altro, non sono pressoché più state utilizzate negli ultimi anni.
I mutui senza interessi accordati dai Cantoni devono essere restituiti entro un termine massimo di vent'anni. L'eventuale dilazione del rimborso come pure un adeguato obbligo di ammortamento degli altri crediti sono disciplinati nell'ordinanza.
Articolo 103 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali Conformemente al capoverso 1 i proprietari che gestiscono direttamente la loro azienda possono ricevere crediti d'investimento. In primo luogo essi saranno corrisposti come aiuto iniziale per giovani agricoltori. Inoltre potranno finanziare gli investimenti in edifici abitativi, edifici rurali ed edifici alpestri. Secondo il capoverso 2, gli affittuari possono beneficiare di crediti d'investimento soprattutto a titolo di aiuto iniziale per giovani agricoltori, ma anche per l'acquisto di un'azienda agricola, se si tratta del rilevamento di un affitto di lunga durata da terzi. Agli affittuari sono concessi d'ora in poi anche mutui senza interessi per investimenti di natura edilizia, sempre che sia stato costituito un diritto di superficie a sé stante e permanente e non si possa pretendere dall'affittuario che si autofinanzi. Questa disposizione rende superfluo un sostegno alle riparazioni principali. Per la compera di particelle singole non si concedono più crediti d'investimento. Questa nuova norma si giustifica dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto fondiario, poiché in linea di massima soltanto gli agricoltori possono comperare terreni in una zona di coltivazione abituale situata in una determinata località, i cui prezzi massimi sono definiti. Si rinuncia inoltre alla concessione di crediti d'investimento per la creazione di un guadagno accessorio non agricolo, ma in relazione con l'azienda. Finora i crediti d'investimento sono stati concessi secondo il principio del finanziamento dei costi residui. In virtù del capoverso 3 saranno d'ora in poi calcolati sulla base di un importo forfettario. Il cambiamento di sistema intende responsabilizzare maggiormente il beneficiario del credito, aumentare il suo margine di manovra imprenditoriale nonché favorire costruzioni più vantaggiose e una procedura più trasparente. Secondo il capoverso 4, a complemento ai crediti d'investimento possono essere accordati anche altri aiuti finanziari destinati a promuovere la costruzione di abitazioni. II capoverso 5 ci attribuisce la competenza di fissare altre condizioni e oneri. Questo riguarda in particolare la cerchia dei beneficiari e alcune eccezioni per i proprietari che non gestiscono direttamente un'azienda ma che temporaneamente la danno in affitto in vista di cederla ad un successore.
Articolo 104 Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi I crediti d'investimento erano da sempre riservati in linea di principio a gestori di aziende agricole. Soprattutto a causa delle ristrettezze finanziarie in cui versano le finanze pubbliche, nell'ambito delle strutture collettive si sosterranno d'ora in poi soltanto le cooperative locali e non le grandi associazioni, che dispongono in generale di una base finanziaria sufficiente e non necessitano di
aiuti pubblici. Il sostegno alle grandi associazioni potrebbe inoltre portare a distorsioni del mercato. Nel capoverso 1 si descrivono misure per le quali possono essere concessi crediti d'investimento, segnatamente per il finanziamento dei costi residui per miglioramenti delle strutture e per opere e acquisizioni d'interesse comune nell'ambito delle misure di solidarietà. Secondo il capoverso 2 si possono concedere crediti d'investimento nella regione di montagna per progetti pluriennali anche sotto forma di crediti di costruzione. Essi servono segnatamente quali anticipazioni di contributi e per risparmiare gli elevati interessi gravanti sui crediti di costruzione. Nel capoverso 3 ci viene attribuita la competenza di fissare condizioni ed oneri, per esempio per quanto riguarda la cerchia dei beneficiari.
Articolo 105 Approvazione da parte dell'Ufficio federale Nella concessione di crediti d'investimento si applica già oggi la procedura vigente. Le domande giungono al Cantone che si occupa di evaderle e di concedere i mutui. La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Se un mutuo supera da solo o con il saldo di mutui precedenti un importo fissato nell'ordinanza, il Cantone sottopone la sua decisione all'Ufficio federale per approvazione. In caso di diniego, l'Ufficio federale decide direttamente ed emette una decisione entro 30 giorni dopo aver consultato il Cantone. Questo sistema ha dato buoni risultati e non è stato oggetto di contestazioni nemmeno nella procedura di consultazione. Riguardo alle misure d'interesse comune per le quali si impiegano crediti d'investimento, il saldo dei precedenti crediti non è preso in considerazione.
Articolo 106 Revoca I motivi che giustificano la revoca (p. es. gestore che non coltiva più in proprio, alienazione, modificazione della destinazione ecc.) sono disciplinati nell'ordinanza.
Aticolo 107 Impiego dei rimborsi e degli interessi sui mutui II capoverso 1 corrisponde all'attuale disciplinamento e descrive le modalità di riutilizzazione dei rimborsi dei mutui e degli interessi. Secondo il capoverso 2, l'Ufficio federale può chiedere a un Cantone la restituzione dei fondi federali non impiegati ed attribuirli ad un altro Cantone o, in caso di provata necessità, trasferire agli aiuti aziendali le risorse destinate ai crediti d'investimento. Queste due possibilità si prefiggono un impiego più efficace dei fondi federali disponibili.
Articolo 108 Perdite Articolo 109 Spese amministrative Eventuali perdite e' spese amministrative sono sopportate dai Cantoni. La disposizione prevede espressamente che all'atto della concessione di crediti d'investimento essi non possono riscuotere partecipazioni alle spese generali.
26 Titolo sesto: Ricerca e formazione professionale, promozione della selezione delle piante e dell'allevamento di animali 261 Principio 261.1 Compendio II titolo sesto comprende i principi che nell'agricoltura regolano la ricerca, la formazione professionale, la selezione delle piante e l'allevamento. Nell'articolo 110 viene definito il principio alla base del disciplinamento in questo settore.
261.2 Commento dell'articolo sul principio Artìcolo 110 Principio L'elaborazione e la trasmissione di conoscenze è uno degli strumenti migliori per raggiungere nel modo più efficace gli obiettivi prefissati. Per questo motivo ogni Stato promuove la ricerca e la formazione nei settori economici più importanti. L'articolo esprime l'interesse dello Stato per quei provvedimenti che promuovono l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze. Queste conoscenze aiutano l'agricoltura a produrre in modo economico ed ecologico e a svolgere efficacemente i suoi compiti nella produzione di generi alimentari e nella cura del paesaggio. I provvedimenti dei tre capitoli compresi nel titolo devono essere intesi in funzione di questi principi basilari. Sistema di conoscenze agricole Nella maggior parte dei Paesi l'agricoltura è sostenuta dall'ente pubblico, che, di conseguenza, è direttamente interessato ad un impiego mirato ed economico dei suoi capitali. Per garantire un'efficace elaborazione e trasmissione di conoscenze, la politica agraria realizza in Svizzera le necessarie strutture di ricerca, di formazione e di consulenza, strutture che costituiscono le condizioni di base per un esteso «sistema di conoscenze agricole». Gli obiettivi sono da un lato l'elaborazione, tramite la ricerca, di esperienze e metodi che possono essere messi in pratica; dall'altro la trasmissione rapida alla pratica dei risultati della ricerca tramite la formazione e la consulenza. Il mantenimento delle risorse genetiche nella selezione di piante e nell'allevamento svolge un ruolo importante nella ricerca agraria.
262 Ricerca 262.1 Impostazione La ricerca agricola privata si concentra soprattutto nei settori i cui risultati possono avere un valore di mercato. Importanti settori problematici non sono perciò indagati: occorre quindi che se ne incarichi la ricerca pubblica, la quale si occupa soprattutto dei beni collettivi (suolo, aria e acqua), delle esternalità po-
sitive e negative dell'agricoltura e dei temi di ricerca che rivestono un carattere specificamente regionale. La ricerca agricola pubblica è assunta dal PF di Zurigo e dalle sei stazioni di ricerche e d'esperimenti (stazioni di ricerche). Le stazioni di ricerche si occupano di ricerca applicata, mentre il PF di Zurigo opera nella ricerca fondamentale e nell'insegnamento. A livello progettuale esiste una stretta collaborazione 67'. Le stazioni di ricerche agricole dipendono dall'Ufficio federale competente in materia di politica agraria, analogamente a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi industrializzati. Le scuole universitarie professionali agricole, previste dalla legge federale sulle scuole universitarie professionali 68', opereranno sia in materia di formazione nel settore terziario sia nella ricerca applicata e nello sviluppo. Affinchè le infrastrutture già esistenti possano essere sfruttate in modo ottimale, questo impegno per la ricerca e lo sviluppo deve essere assunto nell'ambito di un'intensa collaborazione con le stazioni di ricerche, come oggi è in parte già il caso per le scuole di ingegneria.
262.11 Obiettivi e strategia Obiettivi Le sei stazioni di ricerche organizzano la loro attività in modo da raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge agricola e forniscono le basi per nuovi indirizzi. Il nuovo indirizzo della politica agraria inaugurato dal Settimo rapporto sull'agricoltura ha portato con sé un cambiamento del contesto per la ricerca in questo settore. Occorre promuovere un'agricoltura efficace e produttiva, che abbia cura delle risorse naturali (suolo, aria e acqua) e dia il suo contributo alla conservazione e alla promozione della diversità biologica. Con il nuovo indirizzo della politica agricola l'attività delle stazioni di ricerche verrà orientata in particolare verso forme di gestione rispettose della natura e degli animali (compensazione ecologica, produzione integrata, agricoltura biologica, detenzione controllata di animali all'aperto, sistemi di stabulazione rispettosi degli animali). Verrà intensificata la ricerca in materia di agricoltura biologica, permettendo così, congiuntamente ai lavori dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL) - organizzazione di diritto privato che ottiene dalla Confederazione un considerevole aiuto finanziario -, di rispondere ai bisogni di ricerca in questo settore. Parallelamente, la politica agricola è essa stessa orientata verso il sostegno scientifico. Da un lato, per concretare e valutare i provvedimenti di politica agricola occorrono conoscenze consolidate; d'altro lato dovranno essere individuate le possibili soluzioni alle problematiche che si porranno nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione. Rapporto del gruppo di lavoro ad hoc Kurath all'indirizzo del comitato interdipartimentale per la scienza e la ricerca (GLI-SR): Oeffentliche Forschung und Lehre in der Schweizerischen Landwirtschaft, Berna 1994. s«) Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; FF 1995 IV 457; termine di referendum: 15 gennaio 1996; non ancora in vigore).
Strategia II nuovo indirizzo della politica agricola determina la ridefinizione degli obiettivi più importanti della ricerca e la rinuncia a determinati settori di attività. Tutte le stazioni di ricerche orienteranno maggiormente le proprie attività scientifiche verso lo sviluppo, l'accompagnamento e la valutazione di provvedimenti di politica agricola. Ogni stazione di ricerche funge da centro di competenza per tutta la Svizzera nel suo specifico settore di attività. Le stazioni annesse svolgono un ruolo complementare per quei settori i cui problemi, in diverse località, necessitano di una trattazione regionale specifica (ad es. differenze climatiche, topografiche e pedologiche). Con l'istituzione di una stazione di ricerche per l'agricoltura e la coltivazione ecologiche intendiamo rispondere alla richiesta di un'agricoltura più fortemente indirizzata in questo senso. La ricerca nell'ecologia agraria e paesaggistica, nei sistemi di coltivazione rispettosi dell'ambiente e nella protezione ambientale agricola sono gli obiettivi principali della stazione. Tutte le sinergie possibili con altri organi attivi nella ricerca in Svizzera dovranno in futuro essere sfruttate in modo ottimale. Dovranno essere armonizzati soprattutto gli obiettivi delle stazioni di ricerche, del PF di Zurigo e delle future scuole universitarie professionali. L'attuale collaborazione a progetti comuni con altre istituzioni europee di ricerca deve essere ampliata e rafforzata per rendere più efficiente il lavoro delle stazioni.
262.12 Indirizzo Pianificazione della ricerca Nella ricerca è indispensabile, per ottenere risultati, una certa continuità. Gli obiettivi di base non possono essere rivisti da capo a fondo troppo spesso; adattamenti a nuovi sviluppi ed esigenze devono tuttavia essere possibili. L'elaborazione di una pianificazione (strategica) della ricerca a lungo termine è un compito centrale dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), a cui si affianca, come organo consultivo, un Consiglio della ricerca agronomica, che si esprime con proposte concrete sugli indirizzi strategici. L'UFAG è inoltre responsabile, nel suo settore di competenze, della pianificazione, dell'esecuzione e dei controlli di tutta la ricerca. Gli competono da un lato la delimitazione, e dall'altro il coordinamento tra i lavori delle singole stazioni di ricerche, o tra queste e terzi. L'Ufficio federale stabilisce perciò dettagliatamente le competenze di ciascuna stazione di ricerche.
Strumenti direttivi II lavoro delle stazioni di ricerche viene condotto con i seguenti strumenti: Per pianificare le loro attività, le stazioni di ricerche elaborano programmi quadriennali di lavoro orientati secondo gli obiettivi della politica dell'UFAG
in materia di ricerca. Durante l'elaborazione dei programmi vengono considerate le richieste degli ambienti interessati convocando un gruppo di esperti nominati dall'UFAG. A garanzia della trasparenza e della coordinazione, tutti i progetti di ricerca delle stazioni vengono registrati in un apposito catalogo informatizzato. Per rendere duttile la pianificazione è necessario un controllo sugli obiettivi più importanti della ricerca. Occorre innanzitutto poter individuare eventuali allontanamenti dagli obiettivi stabiliti dalla strategia di ricerca e, se necessario, reagire. Scopo di questo controlling è la messa a punto continua o l'eventuale correzione dei piani a breve termine, come ad esempio i piani quadriennali di lavoro stabiliti dalle stazioni di ricerche, sviluppati sulla base della pianificazione (strategica) a lungo termine. Un controlling efficiente presuppone una pianificazione della ricerca a lungo termine. Nella ricerca agraria, i risultati ottenuti nei progetti previsti dal programma di lavoro devono essere regolarmente valutati, in modo da valorizzare da un lato la relazione tra l'obiettivo e il suo ottenimento, dall'altro l'efficienza come rapporto tra investimento e risultato. D'altro canto è altrettanto importante sapere in che modo i risultati ottenuti dalla ricerca hanno potuto essere applicati nella pratica, la formazione e la consulenza (valorizzazione dei risultati). Le esperienze così acquisite devono esser prese in considerazione nell'elaborazione di nuovi programmi di lavoro (feedback).
Collaborazione internazionale Attualmente si stanno svolgendo trattative bilaterali per definire una partecipazione della Svizzera, in qualità di Stato associato, ai programmi di ricerca dell'UE. Questi programmi sono incentrati su questioni rilevanti e di portata transfrontaliera, che possono essere trattate in modo adeguato ed efficace solo nell'ambito di una comunità di ricerca internazionale. Per promuovere la partecipazione a questi programmi è stato costituito, presso l'UFAG, un servizio di contatto, incaricato di favorire un incremento della presenza svizzera sia all'interno degli uffici competenti della Commissione europea, sia presso i servizi di contatto dei Paesi dell'UE. Ai ricercatori svizzeri offre informazioni e sostegno prima e durante un'eventuale partecipazione. A fianco dei programmi di ricerca dell'UE, le azioni COST offrono ulteriori possibilità di collaborare alla soluzione di problemi a livello internazionale 69'.
Nuova ordinanza sulla ricerca Nell'ordinanza dell'8 novembre 1995 concernente la ricerca agronomica (ORAgr, RS 426.10), l'UFAG ha concretizzato le concezioni in materia di obiettivo, strategia e indirizzo.
> COST: Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.
262.2 Commento del testo di legge
Articolo 111 Stazioni federali di ricerche ed esperimenti L'attività principale delle stazioni è la ricerca applicata, a favore della pratica e della politica agricola. Sostengono inoltre l'insegnamento e la consulenza, svolgono compiti istituzionali e offrono servizi. Con il nostro decreto del 25 novembre 1968, la denominazione «stazione federale di ricerche» è stata stabilita a livello d'ordinanza sulla base degli obiettivi più importanti a cui esse lavorano. La definizione giuridica «stazioni di ricerche ed esperimenti» è più appropriata della formulazione breve «stazioni di ricerche». Questa si è però imposta nella lingua parlata e viene perciò impiegata anche nell'ordinanza concernente la ricerca.
Ridimensionamento Nell'ambito del risanamento delle finanze abbiamo deciso, il 1° luglio 1992, di ridimensionare le stazioni di ricerche. Entro il 1997 occorrerà risparmiare 14 milioni di franchi, che corrispondono ad una riduzione del 13,5 per cento dei fondi a disposizione finora. Al fianco di riduzioni nelle spese d'esercizio, il ridimensionamento porterà alla soppressione di circa 100 posti di lavoro statali. Con il nostro decreto del 29 giugno 1994, il 1° gennaio 1996 la Stazione federale di ricerche d'agrochimica e igiene ecologica di Liebefeld-Berna è stata annessa, come Istituto per la protezione dell'ambiente e per l'agricoltura, alla Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz (già Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale di Zurigo- Reckenholz). In questo modo rimangono sei stazioni di ricerche agronomiche in luogo di sette.
Strutture Le sei stazioni di ricerche agronomiche sono il più importante strumento della ricerca dell'Ufficio federale dell'agricoltura e coprono in Svizzera la maggior parte della ricerca agricola applicata del settore pubblico:
Stazione federale di ricerche per la produzione animale di Posieux (RAP);
Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz (FAL);
Stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia rurali di Tänikon (FAT);
Stazione federale di ricerche lattiere di Liebefeld-Berna (FAM);
Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW);
Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale di Changins (RAC). Le uscite delle stazioni di ricerche ammontavano nel 1994 a 106 milioni di franchi (80% delle quali per il personale); le entrate a 10,4 milioni. Per la ricerca vera e propria sono stati investiti 57 milioni netti. Mandati e contributi per la ricerca compresi, l'Ufficio federale dispone di circa 60 milioni. I principali compiti istituzionali di controllo e adempimento, ai quali va circa il 20 per cento dei fondi, consistono nell'autorizzazione e nel controllo dei prodotti per il trattamento delle piante, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti per
l'alimentazione animale e dei loro additivi, nonché l'omologazione di varietà vegetali e la certificazione ufficiale delle sementi. L'attività di informazione e di consulenza (il 20% ca. delle spese) comprende la preparazione di materiale informativo scientifico e specialistico, l'attività di insegnamento (PF, università, scuole di ingegneria e scuole di agronomia), l'organizzazione e la partecipazione a seminari informativi e la consulenza pratica in stretta collaborazione con i servizi di consulenza cantonali. A prescindere dallo sviluppo storico, la distribuzione geografica delle stazioni menzionata al capoverso 2 ha una motivazione intrinseca. La conduzione di aziende agricole è determinata dalle diverse situazioni climatiche, topografiche e pedologiche, da considerare sia nel trattamento dei problemi sia nell'utilizzazione pratica dei risultati della sperimentazione. Il capoverso 3 disciplina a livello legislativo la subordinazione delle stazioni di ricerche ed esperimenti, sancita finora a livello d'ordinanza.
Articolo 112 Compiti delle stazioni di ricerche ed esperimenti I compiti delle stazioni di ricerche si possono dividere in tre settori principali.
Sostegno all'agricoltura Le stazioni di ricerche elaborano le conoscenze scientifiche e le basi tecniche richieste da un'agricoltura di tipo contadino che sfrutta l'insieme delle superfici agricole. Esse si adoperano innanzitutto a mettere a disposizione degli operatori del settore gli strumenti per una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali e che risponde alle esigenze mercato. Questi strumenti devono essere resi accessibili ai diretti interessati in una forma appropriata. Sostegno alla politica agricola I punti più importanti del sostegno delle stazioni di ricerche alla politica agricola sono i seguenti:
la preparazione di basi scientifiche sulle quali fondare le decisioni di politica agricola;
lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione scientifici di provvedimenti di politica agricola, come per esempio il programma per i pagamenti diretti ecologici;
l'identificazione di problemi che richiedono provvedimenti di politica agricola a medio o lungo termine (identificazione in anticipo). Esecuzione delegata Le stazioni di ricerche svolgono inoltre compiti istituzionali, che richiedono fondamenti e sostegno scientifici e che non possono essere affidati a privati. Articolo 113 Mandati di ricerca e aiuti finanziari L'articolo 113 disciplina la possibilità, prevista nell'attuale legge, di assegnare mandati o contributi di ricerca. Questi compiti, che non possono, o solo in parte, essere svolti dalle stazioni di ricerche, devono perseguire gli obiettivi di politica agricola della Confederazione.
Artìcolo 114 Consiglio della ricerca agronomica Al Consiglio della ricerca agronomica spetta il compito di osservare le innovazioni nella ricerca agronomica che sono indicative da un punto di vista scientifico e sociale, per prendere posizione su problemi e sviluppi e dedurne per il futuro le necessarie mosse di politica della ricerca. Il Consiglio della ricerca è composto da esperti attivi nella ricerca agraria. Esso deve comprendere anche persone che si occupano, nell'ambito della politica della ricerca o della politica sociale, di problemi rilevanti per l'agricoltura. La scelta dei membri deve essere operata soprattutto in funzione della competenza specifica. Per un lavoro efficace, il numero dei membri del Consiglio di ricerca non deve superare le undici persone, presupponendo però la possibilità, per particolari compiti o questioni, di far capo ad esperti esterni.
263 Formazione professionale
I responsabili della formazione e della sua realizzazione sono i Cantoni o le organizzazioni professionali da essi incaricate. La Confederazione sostiene la formazione professionale, in particolare attraverso la concessione di aiuti finanziari, stabilisce esigenze minime e veglia al coordinamento tra i responsabili della formazione professionale. Con la modifica della sezione 1 «Formazione professionale» della LAgr del 18 dicembre 1992 (in vigore dal 1° gen. 1994) il Parlamento ha stabilito che la formazione professionale agricola fosse disciplinata dalla LAgr, e non dalla legge sulla formazione professionale.
263.1 Impostazione
263.11 Obiettivi e strategia Obiettivi La formazione professionale offre alla professione di agricoltore e alle professioni specializzate del settore una solida base e contribuisce, con il perfezionamento e la consulenza, al rapido orientamento dell'agricoltura verso i nuovi sviluppi e le nuove esigenze. Formazione e consulenza sono inoltre un anello importante nel sistema di conoscenze agricole, perché traspongono in forma adeguata nella pratica le conoscenze acquisite dalla ricerca.
Strategia II nuovo indirizzo della politica agricola e le sfide ad esso legate richiedono anche un elevato grado di flessibilità e mobilità professionali nella formazione agricola e una parificazione, per quanto possibile vasta, alla formazione di base e al perfezionamento non agricoli.
Sempre più sovente ad una prima formazione non agricola viene associata una seconda formazione agricola, o viceversa. In entrambi i casi dovrebbe essere possibile concludere la seconda formazione in un periodo più breve. In tal modo si conferisce maggior permeabilità tra i differenti tipi di formazione. La possibilità di dare seguito a questa esigenza è data grazie alla base legale posta in vigore il 1° gennaio 1994. Tuttavia sia la sezione «Formazione professionale» nella legge sull'agricoltura, sia l'ordinanza concernente la formazione professionale agricola sono state sottoposte a una minuziosa revisione. Per questo motivo nella presente legge non sono stati apportati cambiamenti sostanziali. Oltre a qualche piccolo adattamento, è stata introdotta la formazione empirica, è stata ribadita la soppressione degli aiuti finanziari già decisa dalle vostre Camere, e non sono state più considerate le scuole tecniche superiori (scuole di ingegneria). Queste ultime vengono disciplinate nell'ambito della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali. Del periodo di transizione si tiene conto nelle disposizioni transitorie (art. 185 cpv. 6). Nel quadro del nuovo ordinamento della compensazione finanziaria si discute se delegare completamente la formazione professionale - quindi anche la formazione professionale agricola - ai Cantoni. Al momento di emanare il presente messaggio, non abbiamo ancora preso posizione sulle proposte inerenti la nuova compensazione finanziaria. Il nostro messaggio a questo proposito vi verrà probabilmente sottoposto durante il primo semestre del 1998. Le proposte inerenti la formazione professionale agricola ivi avanzate verranno trattate nel quadro di un programma generale sulla futura collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
263.12 Strutture In virtù delle basi legali (LAgr e ordinanza sulla formazione professionale agricola, OFFA) i responsabili della formazione professionale gestiscono le scuole a tutti i livelli non universitari, e i servizi di consulenza, organizzano gli esami e propongono opportunità di perfezionamento professionale sotto diverse forme. La formazione professionale comprende la formazione di base, il perfezionamento istituzionalizzato e non istituzionalizzato, la consulenza, la formazione e il perfezionamento degli insegnanti e dei consulenti, nonché la ricerca sulla formazione professionale. Nell illustrazione 4 sono presentate schematicamente le diverse forme della formazione di base e del perfezionamento professionale istituzionalizzato.
Formazione di base Come sempre la formazione di base a due livelli (scuola professionale frequentata parallelamente al tirocinio) presenta vantaggi notevoli rispetto alla sola frequenza scolastica. Nel tirocinio professionale gli apprendisti possono familiarizzarsi con la pratica professionale mentre nelle scuole professionali e nelle scuole d'agricoltura ricevono le basi teoriche.
Schema della formazione dì base e del perfezionamento istituzionale
Professioni Agricoltore Ingegnere speciali
Esame di Esame di maestria maestria
Scuola per Scuola per Esame di capiazienda capiazienda diploma
Scuola d'ingegneria 6 semestri (in futuro Esame Esame Scuola univerprofessionale professionale sitaria professionale) Scuola Scuola specializzata specializzata
L'istituzione di scuole medie professionali tecnico-agricole, che possono essere frequentate parallelamente ad un tirocinio o a tempo pieno per la durata di un anno e si concludono con una maturità professionale, ha migliorato l'attrattiva della formazione professionale.
Perfezionamento Come perfezionamento istituzionalizzato, le scuole specializzate e le scuole per capiazienda offrono la possibilità di frequentare una formazione parallela all'esercizio della professione o di partecipare a corsi-blocco, anche nella nuova forma modulare, che portano all'esame professionale o all'esame di maestria. Questi esami si possono però conseguire pur non avendo frequentato le scuole specializzate o le scuole per capiazienda. La legge prevede anche le cosiddette scuole dei tecnici. Attualmente non ne esistono nel settore agricolo; potrebbero però ridivenire attuali con l'introduzione di scuole universitarie professionali. Le quattro scuole di ingegneria STS oggi esistenti per il settore agricolo potrebbero essere, in un futuro prossimo, trasformate in scuole universitarie professionali. D'intesa con ricerca e consulenza, i diversi istituti di formazione offrono, oltre alla formazione di base e al perfezionamento istituzionalizzato, un ventaglio sempre più vasto di corsi di perfezionamento non istituzionalizzati in diversi settori e sotto diverse forme.
Consulenza I responsabili della formazione professionale agricola (Cantoni e organizzazioni da essi incaricate) gestiscono servizi di consulenza cantonali, regionali o svizzeri. Con la consulenza e il perfezionamento non istituzionalizzati questi servizi aiutano le persone che si occupano di agricoltura a risolvere problemi legati alla loro professione e ad adattarsi al mutare delle situazioni. L'Associazione svizzera di consulenza agricola gestisce due centri di consulenza, il Service romand de vulgarisation agricole a Losanna e la Landwirtschaftliche Beratungszentrale a Lindau. Responsabili dell'organizzazione sono i Cantoni e le organizzazioni di categoria; i centri vengono però finanziati in gran parte dalla Confederazione. I centri di consulenza assistono i responsabili della consulenza e della formazione a livello cantonale, regionale e nazionale e quindi indirettamente le famiglie contadine; svolgono questi compiti sviluppando ed esaminando soprattutto metodi relativi alla consulenza e alla formazione, provvedono alla formazione e al perfezionamento del personale di consulenza, elaborando i risultati della ricerca, raccogliendo e diffondendo informazioni, documentazione e mezzi ausiliari. I centri di consulenza lavorano inoltre in stretta collaborazione con le stazioni di ricerche e sono un organo di collegamento, investito di un'importante funzione di raccordo, tra la Confederazione, quale servizio competente per la politica agricola, e i servizi di consulenza regionali, cantonali e svizzeri.
Per l'adempimento dei compiti assegnati ai due centri di consulenza è stato concluso, tra la Confederazione e l'Associazione svizzera di consulenza agricola, un contratto per un mandato di prestazione, nel quale è fissata un'indennità forfetaria annua per il periodo 1994-1997. Le condizioni contrattuali per gli anni successivi al 1997 sono attualmente in discussione.
263.2 Commento del testo di legge
Le basi legali da noi messe in vigore il primo gennaio 1994 (sezione «Formazione professionale» nella LAgr e ordinanza concernente la formazione professionale agricola, OFFA) tengono conto dei tempi e delle mutate condizioni tecniche, economiche e ecologiche. Va sottolineato che la consulenza agricola è inclusa come in precedenza nella formazione professionale agricola, e questa è una particolarità rispetto ad altri settori di formazione.
Sezione 1: Disposizioni generali Artìcoli 115-118 Questa sezione contempla le competenze e i compiti dei responsabili della formazione professionale.
Sezione 2: Formazione di base
Articoli 119-126 Queste disposizioni disciplinano durata e forma della formazione di base e dei relativi esami (tirocinio in azienda, scuola professionale, scuola d'agricoltura e esame finale di tirocinio, così come scuole medie professionali e esami di maturità professionale). L'articolo 126 sulla formazione empirica è nuovo. La formazione empirica, normalmente offerta nei settori non agricoli, deve essere introdotta anche nella formazione professionale agricola. Consente ai giovani dotati soprattutto a livello pratico una formazione professionale adatta alle loro capacità e riconosciuta ufficialmente con un attestato (non conduce quindi al certificato federale di capacità).
Sezione 3: Perfezionamento Articoli 127-132 Questi articoli descrivono da un lato il perfezionamento non istituzionalizzato nel senso del perfezionamento permanente («éducation permanente»), che è offerto anche per mezzo della consulenza, dall'altro il perfezionamento istituzionalizzato (scuole specializzate, scuole per capiazienda, scuole dei tecnici nonché esami professionali e di maestria). In questo contesto si disciplinano soprattutto gli obiettivi dei diversi cicli di formazione e gli esami, come pure le competenze.
Sezione 4: Consulenza
Articolo 133 Questo articolo determina l'istituzione dei servizi di consulenza, la definizione dei loro compiti, la funzione dei centri di consulenza e disciplina il sostegno federale. Il sostegno ai servizi di consulenza è obbligatorio, mentre quello ai centri di consulenza è facoltativo. II concetto di consulenza non rimanda più solo alla consulenza in senso stretto, ma comprende piuttosto l'elaborazione comune di basi decisionali, il perfezionamento inteso come educazione permanente e l'animazione volta a rafforzare la solidarietà nell'agricoltura e la partecipazione attiva alla società rurale.
Sezione 5: Formazione e perfezionamento degli insegnanti Articolo 134 I requisiti posti alla formazione e al perfezionamento degli insegnanti (maestri di tirocinio, insegnanti, esperti d'esame, consulenti) sono più che mai elevati. Questo articolo offre la base legale per fissare requisiti minimi per tutti gli insegnanti ed obbligarli al perfezionamento.
Sezione 6: Ricerca nel settore della formazione professionale Articolo 135 Data l'importanza attribuita attualmente all'adeguamento tempestivo della formazione professionale allo sviluppo tecnico, sociale ed ecologico, la Confederazione, in adempimento alla legge sulla formazione professionale, deve disporre anche nel settore agricolo di possibilità di promovimento.
Sezione 7: Aiuti finanziari Articoli 136 e 137 Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, sono riportate le quote massime per i diversi contributi nel settore della formazione professionale. È così possibile procedere agli eventuali futuri adeguamenti a livello d'ordinanza. A causa dello stralcio dei contributi per le costruzioni deciso dalle vostre Camere, cade l'attuale articolo 15 capoverso 4 LAgr, sebbene numerosi ambienti consultati abbiano richiesto lo stesso trattamento previsto dalla legge sulla formazione professionale (dove sussistono tuttora contributi per le costruzioni).
264 Promozione della selezione delle piante
e dell'allevamento di animali Mantenimento delle risorse genetiche nell'agricoltura La predisposizione di piante e di animali da reddito ai parassiti e alle malattie, così come la qualità e l'economicità dei prodotti agricoli, dipendono in forte
misura dalle risorse genetiche presenti nel Paese, risorse che costituiscono un bene pubblico e che è importante conservare. Con l'adesione alla Convenzione sulla diversità biologica (Convenzione di Rio) la Svizzera si è impegnata a prendere provvedimenti e sviluppare programmi per assicurare la diversità biologica delle sue piante e dei suoi animali da reddito.
Miglioramento delle risorse genetiche nell'agricoltura Occorre non solo mantenere, ma anche utilizzare e con il tempo migliorare le risorse genetiche di piante e animali da reddito. Se le piante e gli animali adatti sono disponibili e vengono oculatamente migliorati dal punto di vista della selezione e dell'allevamento, l'agricoltura produrrà in modo razionale e efficace. I metodi applicati e i risultati della selezione e dell'allevamento sono importanti vantaggi concorrenziali di un Paese.
264.1 Impostazione
264.11 Selezione delle piante L'accesso a semi produttivi e resistenti è la base per un'agricoltura economica e rispettosa dell'ambiente. La necessaria selezione di piante viene oggi condotta in istituti specializzati. Viene di conseguenza disciplinato poco a livello legale. In Svizzera la selezione di piante si divide in selezione pubblica (presso le stazioni di ricerche) e selezione privata. Le stazioni di ricerche preservano le risorse genetiche delle piante indigene e coprono nella selezione quei settori sui quali ditte e organizzazioni private non lavorano per motivi economici. La selezione privata si concentra nei settori nei quali esiste un'effettiva protezione della proprietà industriale e dove esiste un mercato internazionale. Il vantaggio di una selezione rivolta verso l'interno del Paese è l'orientamento dei suoi obiettivi verso richieste specificatamente regionali (p. es. piante da foraggio). Gli obiettivi delle stazioni di ricerche vengono adattati alle nuove condizioni quadro della politica agricola. Le necessità della produzione integrata e dell'agricoltura biologica rivestono un'importanza prioritaria. La selezione in ragione della resistenza e della qualità guadagnerà un significato sempre maggiore rispetto alla selezione rivolta a un rendimento elevato. La selezione a cura dell'ente pubblico deve tuttavia concentrarsi su alcuni settori prioritari, come i cereali panificabili o i foraggi. Possono inoltre essere sostenuti finanziariamente programmi di ricerca privati, commisurati specialmente alle situazioni svizzere e in grado di completare il lavoro svolto dallo Stato. Il sostegno deve avvenire in modo puntuale e impegnare soltanto una parte dei fondi necessari al lavoro selettivo delle stazioni di ricerche.
264.12 Promozione dell'allevamento di animali Obiettivi La qualità dei prodotti animali e l'economicità della detenzione di bestiame dipendono in larga parte dal potenziale genetico degli animali da reddito allevati e tenuti nel Paese. Con un allevamento indigeno di animali è possibile soddisfare i desideri specifici dei consumatori, permettendo inoltre la conservazione del valore aggiunto conseguito a livello pratico e scientifico. Poiché in Svizzera l'allevamento è decentralizzato nelle singole aziende, le esigenze organizzative sono elevate e richiedono un apposito disciplinamento che è pure necessario affinchè l'allevamento di animali svizzero corrisponda alle norme internazionali. Accanto agli attuali obiettivi come la disponibilità delle prestazioni, la salute degli animali e l'elevata qualità dei prodotti, occorrerà in futuro attribuire maggiore importanza anche alla preservazione della diversità delle razze. In particolare le restanti popolazioni, alquanto ridotte, di alcune razze di pecore e capre dovranno essere salvate dall'estinzione con provvedimenti mirati di promozione. La maggiore attenzione per le esigenze ecologiche e di protezione degli animali nell'allevamento, richiesta ripetutamente, è assicurata da appositi disciplinamenti nella legge sulla protezione degli animali, il cui rispetto è condizione per l'ottenimento dei pagamenti diretti e da programmi ecologici specifici per gli animali secondo l'articolo 72 della nuova legge sull'agricoltura. Spetta ad acquirenti e valorizzatori di prodotti provenienti da aziende agricole garantire che nell'allevamento vengano rispettate le esigenze riguardanti le derrate alimentari, armonizzando le loro esigenze in materia di qualità con quelle poste dalla legge sulle derrate alimentari (RS 817.0).
Più responsabilità per gli allevatori Per principio l'allevatore è responsabile delle decisioni in materia di allevamento. Lo Stato deve solo assumersi i compiti di interesse superiore che gli allevatori non sono in grado di garantire. Con la nuova legislazione lo Stato si limiterà a stabilire le direttrici. Gli allevatori e anche le loro organizzazioni dispongono in questo modo di un maggiore margine di manovra e una maggiore responsabilità. Fulcro dell'intervento statale nell'allevamento degli animali sarà in futuro il sostegno agli sforzi delle organizzazioni di allevatori al fine di ottenere una produzione di qualità, economica e rispettosa dell'ambiente. Rispetto ad altri Paesi, in Svizzera manca una vera e propria stazione di ricerca sull'allevamento di animali. Le due stazioni FAT e RAP si occupano anche di problemi legati alla produzione animale, ma limitano la loro attività a ricerche relative al foraggio e alla detenzione di animali da reddito. La ricerca di base sull'allevamento viene intrapresa presso il PF di Zurigo e alcune università, mentre la ricerca applicata è svolta, a seconda del bisogno, dalle organizzazioni di allevatori o in collaborazione con servizi di consulenza scientifica, in parte sostenuti da contributi federali. L'articolo 113 costituisce la base giuridica in materia. Sono considerati di interesse superiore i provvedimenti per migliorare le basi di produzione (stilare registri genealogici, verificare le prestazioni, condurre
programmi che promuovano la salute, la disinfezione e la qualità, nonché programmi per preservare la diversità delle razze). Un punto importante è inoltre - almeno per quel che riguarda i bovini - l'inseminazione artificiale. Le normative si limiteranno soprattutto a questo settore. Complessivamente la Confederazione e i Cantoni sostengono i provvedimenti per migliorare le basi della produzione animale con 50 milioni di franchi circa all'anno, importo che dovrebbe continuare ad essere stanziato. Gran parte dei fondi per la promozione dell'allevamento è destinata in particolare alle verifiche delle prestazioni e alla stesura di registri genealogici.
Abrogazione di prescrizioni Le seguenti prescrizioni non forniscono più un contributo indispensabile alla promozione dell'allevamento e possono essere abrogate: obbligo dell'approvazione statale dei riproduttori maschi, competenza dei Cantoni per l'iscrizione nel registro genealogico, determinazione di obiettivi di allevamento da parte dello Stato, limitazione della razze degne di promovimento, principio della selezione della razza pura e normativa concernente gli incroci. Le dettagliate prescrizioni statali nel settore dell'allevamento limitavano finora fortemente la responsabilità individuale e il margine d'azione imprenditoriale degli agricoltori. Monopoli sostenuti dallo Stato non permettono nessuna libera concorrenza. L'agricoltore non ha la possibilità di scegliere in un'offerta differenziata la prestazione ottimale e più conveniente.
264.2 Commento del testo di legge
264.21 Selezione delle piante Articolo 138 Capoverso 1 Per la produzione vegetale, la selezione di varietà di alto valore ecologico e qualitativo è di importanza fondamentale. In questo modo si considerano anche le esigenze della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0). Occorre proseguire l'attività di selezione indigena delle piante. Anche in futuro la selezione sarà rivolta a cereali panificabili e foraggeri, a sementi di trifoglio, da prato e di legumi. Le condizioni climatiche e del suolo sono nel nostro Paese così variate che non basta un unico istituto centrale per la selezione di varietà adatte alle differenti regioni della Svizzera. È necessario osservare il comportamento dei fusti da selezione nelle singole regioni del Paese.
Capoverso 2 I lavori di selezione nella coltivazione delle piante devono potere essere sostenuti con contributi. Un contratto potrebbe incaricare organizzazioni private della selezione, del controllo della purezza, del miglioramento e della moltiplicazione di varietà, così come di esperimenti di coltivazione. I mandati devono essere affidati a complemento dei lavori in corso presso le stazioni di ricerche.
Occorre conservare le vecchie varietà indigene, da un lato perché portatrici di patrimonio genetico (salvaguardia del potenziale di selezione), dall'altro per motivi di tradizione culturale. Questo presuppone che le varietà indigene possano essere coltivate nei loro habitat originari. Fin dove necessario, si dovranno concedere contributi a tal fine. Per il mantenimento di una varietà, è necessario garantirne il controllo della purezza, compito attualmente svolto dalle stazioni di ricerche e dai moltiplicatori di sementi. La possibilità di sostenere finanziariamente la conservazione di una varietà deve essere mantenuta.
Capo verso 3 La moltiplicazione delle sementi per il fabbisogno interno deve essere mantenuta entro i confini del Paese. Per evitarne il trasferimento all'estero, occorre sostenere la produzione quando è troppo limitata o troppo poco protetta al confine (mais, soia, piselli proteici, trifoglio e erba), in modo da renderla redditizia all'interno del Paese. Soprattutto per le varietà svizzere la produzione di sementi è un utile anello di congiunzione tra selezione e coltivazione vera e propria. Finora la produzione di sementi ha potuto essere sostenuta anche mediante prelievi al confine vincolati. Con l'abolizione di questo vincolo, questi fondi non sono però più a disposizione.
264.22 Allevamento di animali Articolo 139 Promozione dell'allevamento La Confederazione continua a promuovere l'allevamento di animali. Una delle condizioni essenziali per una produzione animale economica e qualitativamente elevata sono animali sani e robusti che dispongano di un potenziale genetico che corrisponda all'ambiente naturale in cui vivono e tenga conto delle condizioni economiche del mercato. Le condizioni naturali in questione dipendono da fattori ambientali, nel nostro Paese molto differenziati, come topografia, altitudine, esposizione, tipo di suolo e clima, ma anche le condizioni di alpeggio, dei pascoli e le stalle. Con il termine «produttività» non si intende semplicemente un'alta capacità di produrre latte o carne. L'animale è un organismo complesso, che fornisce una durevole e quindi ottimale prestazione solo se allevato nelle migliori condizioni. In una produzione più orientata verso le esigenze ecologiche, le caratteristiche di produttività quali salute, vitalità, robustezza, resistenza, fecondità diventano sempre più importanti. Le condizioni quadro economiche, e dunque le esigenze del mercato, sono variabili. L'efficienza di un animale è quindi da porre sempre in relazione con il mercato: il mercato paga un prezzo migliore se ottiene ciò che richiede. Indirettamente viene così definita l'efficienza dell'animale. Con l'espressione «di qualità» intendiamo un'alta qualità del prodotto, sia esterna (misurabile) che interna (etica), aspetti che soddisfano naturalmente anche le esigenze della legge sulle derrate alimentari. La qualità interna può essere garantita solo se gli animali vengono nutriti e tenuti conformemente ai loro bisogni e alle aspettative degli acquirenti.
Il sostegno statale all'allevamento deve assicurare un allevamento indipendente nelle aziende contadine, in modo da soddisfare la domanda del consumatore.
Articolo 140 Contributi I provvedimenti fondamentali concernenti l'attività di allevamento, in particolare la tenuta di un registro genealogico, le verifiche delle prestazioni e le stime del valore dell'allevamento richiedono ulteriore sostegno da parte dello Stato. Sono importanti ausili per lo svolgimento ottimale dei programmi di allevamento. Il sostegno statale a programmi per il mantenimento della salute, per la disinfezione e per la qualità permette di tener conto delle richieste dei consumatori. Grazie a questi programmi, gli obiettivi stabiliti sono raggiunti più velocemente. La conduzione di simili programmi è di interesse generale e deve, come finora, essere sostenuta con fondi pubblici. I programmi di allevamento sono la condizione essenziale per ogni progresso in questo settore. I risultati servono inoltre ad informare correttamente e a consigliare i produttori e gli acquirenti di animali da allevamento e di prodotti animali. L'allestimento di un registro genealogico costituisce inoltre un'importante premessa per la conservazione delle razze minacciate di estinzione e per evitare i danni dell'allevamento in consanguineità. Tra le verifiche delle prestazioni si trova anche la valutazione esterna degli animali da allevamento, che promuove le caratteristiche fisiche garanti della loro salute e longevità. Sino a questo momento le esposizioni, di competenza cantonale, erano la base per l'ammissione al registro. La valutazione esterna dovrà però essere presto o tardi adeguata alle direttive internazionali in vigore, affinchè il bestiame da allevamento svizzero non sia discriminato all'esportazione. È quindi opportuno che in futuro la valutazione degli animali non sia più effettuata da periti a tempo parziale nominati dai Cantoni, bensì da specialisti a tempo pieno nominati dalle federazioni di allevatori. Anche l'ammissione al registro genealogico verrà delegata alle organizzazioni di allevatori. In futuro occorrerà anche sostenere programmi che mirino a preservare la diversità delle razze, in modo da garantire la sopravvivenza a lungo termine delle razze tradizionali ancora presenti nel nostro Paese, come il cavallo delle Franches-Montagnes, la capra striata grigionese, la razza d'Hérens e in misura crescente la razza pezzata della Simmental. Organizzazioni e allevatori di razze
da poco introdotte in Svizzera possono approfittare dei provvedimenti generali di promovimento, beneficiando soprattutto di contributi per la conduzione di verifiche delle prestazioni e per il registro genealogico.
Articolo 141 Condizioni Secondo il principio della sussidiarietà, la Confederazione continuerà a contribuire ai provvedimenti di promozione di cui all'articolo 140 a condizione che i Cantoni vi partecipino nella stessa misura. I contributi della Confederazione e dei Cantoni si manterranno entro l'attuale ordine di grandezza. La promozione dell'allevamento di animali è stata finora compito comune di Confederazione e Cantoni e tale resterà. I Cantoni continueranno ad essere consultati circa l'esecuzione dei provvedimenti.
In ossequio all'armonizzazione internazionale e alla possibilità di comparare i dati, la Confederazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme internazionali riguardanti l'allestimento di un registro genealogico, le verifiche di prestazioni e i metodi di valutazione nell'allevamento.
Articolo 142 Riconoscimento di organizzazioni Responsabili dei programmi sono le organizzazioni di allevatori e produttori. L'articolo rappresenta la base legale per il riconoscimento delle organizzazioni che forniscono prestazioni in relazione alla promozione dell'allevamento di cui all'articolo 140. L'obiettivo è quello di eliminare gli attuali monopoli, per lasciare agire la libera concorrenza a livello di prestazioni. Per garantire un impiego efficiente dei fondi pubblici e la loro corretta ripartizione, in futuro occorrerà disciplinare a livello legislativo il riconoscimento statale delle organizzazioni. Tale riconoscimento è inoltre necessario per armonizzare la nostra legislazione in materia di allevamento di animali con quella dell'UE.
Articolo 143 Inseminazione artificiale Le persone fisiche o giuridiche che prelevano e/o vendono sperma di animali da reddito per l'inseminazione artificiale possono venire sottoposte all'obbligo di autorizzazione, previsto soprattutto per quanto riguarda i bovini. Oggi viene inseminato artificialmente circa il 90 per cento delle mucche e delle bovine da riproduzione. L'inseminazione artificiale svolge un ruolo decisivo nell'allevamento dei bovini: per assicurare un allevamento autosufficiente, pertanto è necessario che la Confederazione fissi precise condizioni quadro. Per diversi motivi, l'inseminazione artificiale non ha raggiunto la medesima importanza negli altri animali da reddito: si può perciò rinunciare, almeno per il momento, ad un obbligo di autorizzazione per cavalli, suini, pecore e capre. Lo stesso vale per il trasferimento di embrioni e per il commercio di embrioni e di ovuli. Non esistono motivi, dal punto di vista dell'allevamento, per dichiarare soggetti ad obbligo di autorizzazione questi provvedimenti. Sono per contro applicabili le relative prescrizioni dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (RS 916.401). In luogo del monopolio di una sola impresa, in futuro potranno venire distribuite autorizzazioni ad altri interessati. Il nostro Consiglio conserva la competenza di vincolare a determinate condizioni la concessione delle autorizzazioni e potrà stabilire che un'adeguata parte dello sperma impiegato nel Paese provenga da animali da allevamento indigeni. Soprattutto per i bovini, l'utilizzazione di un minimo di materiale genetico indigeno per l'inseminazione artificiale rappresenta una condizione indispensabile per il mantenimento di un settore zootecnico autonomo.
Articolo 144 Istituto d'allevamento equino L'istituto d'allevamento equino di Avenches continuerà ad essere gestito dalla Confederazione. Sarà tuttavia ridimensionato e riorganizzato. L'infrastruttura non più utilizzata sarà messa a disposizione, dietro adeguato pagamento di un corrispettivo, delle cerehie interessate all'allevamento equino. La Confederazione ridurrà entro il 2000 l'effettivo del personale da 75 a 50 persone, risparmiando così da 2 a 2,5 milioni di franchi all'anno.
La Confederazione si limita ai compiti strettamente indispensabili alla promozione dell'allevamento equino, mettendo cioè a disposizione gli stalloni, principalemente della razza delle Franches-Montagnes. Questo impegno persegue la conservazione della molteplicità delle razze e dell'unica razza equina originaria del nostro Paese.
27 Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarie 271 Compendio Le prescrizioni concernenti la protezione dei vegetali e le sostanze ausiliarie sono state approvate dalle vostre Camere il 21 giugno 1996, nell'ambito del pacchetto agrario 95. Si tratta di disposizioni a carattere preventivo, fitosanitario. Le modifiche rispetto al diritto previgente perseguono soprattutto l'armonizzazione con le disposizioni dell'Unione europea. Nel presente disegno sono nuovi solo gli articoli 145 e 159, commentati qui di seguito. Gli altri articoli sono commentati nel messaggio concernente il pacchetto agrario 95.
272 Commento del testo di legge Articolo 145 Principio Le disposizioni di questo titolo corrispondono al principio di prevenzione. È più conveniente prevenire i danni che rimediarvi. Nei due settori in questione assumono un ruolo importante sia gli aspetti della produzione che quelli della protezione ambientale. Le disposizioni riguardanti la protezione dei vegetali impediscono l'introduzione e la propagazione in Svizzera di malattie pericolose. In questo modo si prevengono danni alle colture e l'uso di prodotti fitosanitari. Le disposizioni sulle sostanze ausiliarie permettono di evitare l'immissione sul mercato di sostanze inefficaci o inquinanti, e sono così al servizio di un'agricoltura competitiva e di una produzione sostenibile.
Articolo 159 Cataloghi delle varietà Dopo l'ultimo adeguamento di questo articolo nell'ambito del pacchetto agrario 95, la Commissione europea ha proposto, in vista di un ampliamento del campo di applicazione, una modifica delle prescrizioni nel settore del materiale di moltiplicazione. La modifica proposta permette di assicurare la conformità delle prescrizioni svizzere al diritto europeo. In questo modo ci è possibile limitare l'uso alle sole varietà contemplate nel catalogo nazionale. Attualmente questo catalogo comprende le varietà che possono essere importate, messe in commercio e riconosciute. L'ampliamento del campo di applicazione dell'articolo è importante in relazione allo sviluppo di varietà mutate geneticamente. È così possibile proibire l'utilizzazione di varietà non menzionate nel catalogo e per le quali non è ancora stato appurato se rappresentino un pericolo per la salute umana e l'ambiente.
28 Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali 281 Compendio Nel titolo ottavo sono enumerate le norme di base per un'applicazione corretta della legge, degli atti esecutivi e delle decisioni basate su quest'ultimi. Contiene le necessarie disposizioni procedurali sulla protezione giuridica, sempre che ciò sia necessario quale complemento alla legislazione federale sulla procedura amministrativa. Il rispetto dei doveri e dei divieti deve essere ottenuto in primo luogo tramite misure amministrative, in secondo luogo mediante il diritto penale generale. Le disposizioni di diritto penale accessorio hanno carattere sussidiario per cui dovrebbero impedire che una pena venga a cadere nel caso in cui non siano adempiute le fattispecie penali del diritto penale generale (ad es. truffa, falsificazione in documenti, contraffazione di merci). Infine, il diritto penale amministrativo è escluso per ragioni di procedura.
282 Commento del testo di legge Articolo 163 In generale In occasione della modifica del 4 ottobre 1991 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110) è stata istituita una commissione di ricorso DFEP indipendente, che si occupa anche di ricorsi riguardanti il settore agricolo. Le decisioni cantonali sui miglioramenti delle strutture e la misura sociale collaterale non dovrebbero poter essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso DFEP. Questa soluzione corrisponde al disciplinamento vigente. Le procedure per i miglioramenti delle strutture e la misura sociale collaterale sono disciplinate dal Cantone. È il Cantone che decide in merito agli aiuti per la conduzione aziendale e i crediti d'investimento, fino dove ciò non sia di competenza federale (art. 78 e 105). La distribuzione degli aiuti finanziari agli agricoltori è delegata in gran parte ai Cantoni. Grazie alla proposta possibilità di interporre ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali (cpv. 3), all'Ufficio federale è garantito uno strumento che gli consenta un'esecuzione unitaria. Per esercitare la sua possibilità di ricorso, l'Ufficio federale deve poter disporre delle necessarie informazioni (cpv. 4). Visto che notificare tutte le disposizioni sarebbe eccessivo, si possono prevedere delle eccezioni. Articolo 164 Contingentamento lattiero Occorre un iter legale separato per quel che riguarda il contingentamento lattiero, poiché è necessario sbrigare domande e ricorsi ancora durante il periodo di contingentamento in questione. Si giustifica pertanto in linea di principio il mantenimento dell'attuale procedura in forma semplificata. Analogamente all'articolo 163, l'Ufficio federale avrà il diritto di ricorrere contro le decisioni delle commissioni regionali di ricorso e le decisioni di prima istanza delle federazioni lattiere regionali.
Articolo 165 Procedura d'opposizione Questo provvedimento ci permette di prevedere, all'occorrenza, nelle disposizioni di esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza. Questa procedura è particolarmente indicata in caso di decisioni numerose o di decisioni che rivestono un particolare carattere tecnico, in modo da alleggerire l'istanza di ricorso.
Articolo 166 Misure amministrative generali Le misure menzionate nel presente articolo sono adottate in virtù del principio della proporzionalità. La lettera a prevede l'ammonizione quale misura più leggera. La lettera b prevede la revoca di riconoscimenti, autorizzazioni o contingenti; questo elenco non è comunque esaustivo. La lettera e considera in modo particolare il rifiuto di diritti a contributi e a parti di contingenti doganali. Le misure previste dalle lettere c-e si rendono necessarie in particolare nell'ambito dell'economia lattiera. L'esecuzione sostitutiva (lett. O consiste nell'esecuzione di un atto giudiziario ordinato dall'amministrazione tramite un suo organo o tramite terzi incaricati, a spese delle persone o delle organizzazioni insolventi. Il sequestro (lett. g) rappresenta una severa misura di polizia, prevista dall'articolo 46 del diritto penale amministrativo (RS 313.0). Articolo 167 Riduzione e diniego di contributi Queste disposizioni sono necessarie soprattutto nel settore dei pagamenti diretti, che diventerà particolarmente importante. Una violazione della legge ai sensi di questa disposizione comporterà soprattutto conseguenze finanziarie per il responsabile (perdita di un diritto, obbligo di restituire i contributi, multa). La prescrizione permette in simili casi la riduzione o la negazione di altri contributi. La misura amministrativa acquisisce in questo modo il carattere di una compensazione. La scelta di una formulazione ipotetica non rende la prescrizione imperativa. Tenendo conto del principio di proporzionalità si determinerà se e in quale misura la violazione di un diritto in un settore della legge (p. es. il contingentamento lattiere) debba avere come conseguenza la riduzione 0 il diniego di contributi in un altro settore (p. es. pagamenti diretti).
Articolo 168 Rimborso di contributi 1 contributi percepiti illecitamente devono essere rimborsati o computati. Rientrano in questo caso da un lato i contributi revocati a seguito di reati e dall'altro quelli ottenuti in modo illecito, tramite attribuzione erronea (due agricoltori di nome Karl Müller nello stesso comune), pagamento al proprietario fondiario e non alla persona che esercita l'attività che da diritto al contributo ecc. Articoli 169-172 Disposizioni penali Secondo l'articolo 169 sono punite le infrazioni intenzionali legate alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche protette, a querela della parte lesa. Il grado della pena si basa su un'analoga disposizione penale prevista dalla legge sulla protezione dei marchi. Contro il reato qualificato compiuto per mestiere è fissata una multa di 200 000 franchi. L'articolo 170 riprende ampiamente gli articoli 111 e 112 LAgr (pacchetto agrario 1995; messaggio del 27
giugno 1995). In questa occasione, per armonizzare il provvedimento con quelli previsti da altre nuove leggi, abbiamo portato la multa a 40 000 franchi. L'articolo 172, che demanda il perseguimento penale ai Cantoni, corrisponde all'attuale articolo 116 LAgr. Per evitare pene doppie, le infrazioni contro le disposizioni sull'importazione, sull'esportazione o sul transito sono punite in virtù della legislazione sulle dogane e perseguite dalla Direzione generale delle dogane.
Articolo 173 Esclusione degli articoli 37-39 della legge sui sussidi La pena amministrativa nel diritto agrario è esclusa, poiché la relativa procedura in questo settore è troppo complessa. Per quel che concerne l'economia lattiera, le vostre Camere, su nostra richiesta, hanno perciò già abrogato l'articolo 27 del decreto sull'economia lattiera e l'articolo 41 capoversi 1-3 del decreto sullo statuto del latte. Tuttavia, visto che il disegno di revisione del decreto sull'economia lattiera è stato respinto in votazione il 12 marzo 1995, l'articolo 27 del decreto sull'economia lattiera rimane ancora temporaneamente in vigore. La seguente motivazione addotta nel messaggio del 21 aprile 1993 (FF 1993 II 524; 551 n. 127.1; 563 n. 227.2) vale mutatis mutandis per il diritto agrario nel suo insieme: «Questa procedura penale amministrativa, prevista da entrambi i decreti sull'economia lattiera 1971 e 1977 e anche dall'articolo 41 capoverso 1 del decreto sullo statuto del latte, era stata istituita per soddisfare le esigenze della legislazione sulle dogane ed è stata in seguito trasferita nelle disposizioni concernenti le sanzioni del diritto amministrativo relativo all'economia. L'uniformità procedurale nel diritto federale è prevalsa sul concetto d'utilità d'applicazione nel diritto agrario (...). La procedura di ricorso è troppo lunga e complicata e implica una mole sproporzionata di lavoro amministrativo, richiedendo la partecipazione competente dell'amministrazione. L'effettivo del personale limitato e l'aumento degli affari penali impongono una restrizione. Il disbrigo degli affari viene rallentato anche a causa delle lungaggini procedurali (...)».
29 Titolo nono: Disposizioni finali 291 Commento del testo di legge Articolo 174 Consiglio federale II presente articolo riprende il tenore dell'attuale articolo 117 LAgr in una forma semplificata e più concisa. Le decisioni importanti, come ad esempio la determinazione di prezzi indicativi, continueranno ad essere di nostra competenza. I provvedimenti di natura particolarmente tecnica o amministrativa richiedono una grande flessibilità riguardo al momento e alla frequenza delle modifiche necessarie; questi provvedimenti devono poter essere adeguati con regolarità e in modo relativamente rapido. Per questa ragione è opportuno che il Dipartimento o unità amministrative ad esso subordinate, come l'Ufficio federale, possano emanare ordinanze in materia. Il capoverso 2 prevede tale competenza di delega; è esclusa tuttavia una delega ai servizi subordinati agli uffici, come le stazioni di ricerche e d'esperimenti.
Articoli 175-177 Questi articoli riprendono le disposizioni esecutive finora in vigore (art. 118-120 LAgr) e si fondano in primo luogo sull'articolo 32 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, secondo cui l'esecuzione dev'essere affidata di regola ai Cantoni e le organizzazioni competenti possono essere chiamate a cooperare all'applicazione delle norme esecutive. Articoli 178-180 Controllo, obbligo di informare e assistenza amministrativa fra le autorità Come nel diritto vigente (pagamenti diretti, contributi alla gestione e ai costi, economia lattiera, legge sui cereali ecc.) gli organi di esecuzione sono responsabili del disciplinamento dei necessari rilevamenti e misure di controllo. In virtù della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) è stabilita l'assistenza amministrativa fra le autorità. Articolo 181 Dati per l'esecuzione Una funzionale esecuzione della presente legge presuppone la disponibilità di dati di base e indicatori appropriati. L'articolo 181 disciplina il loro rilevamento e la loro armonizzazione con la statistica federale. I dati provengono da diverse fonti. L'amministrazione e il controllo dei provvedimenti di politica agraria, soprattutto i pagamenti diretti e il contingentamento lattiero, necessitano il rilevamento di numerosi dati. La loro raccolta e interpretazione costituisce un'importante fonte di informazioni per tutta la politica agraria. L'Ufficio federale ha sviluppato, in collaborazione con gli Uffici federali di statistica e dell'informatica, un sistema per l'interpretazione di questi dati aziendali. La valutazione della situazione economica dell'agricoltura avviene sia a livello dell'intero settore sia a livello di singola azienda, attraverso controlli dei libri contabili in un campione di aziende. La stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia rurali di Tänikon ritiene che occorra disporre di circa 4000 bilanci contabili che soddisfino tali criteri. I dati concernenti la situazione del mercato si rivelano sempre più importanti per il successo imprenditoriale. Tali dati sono nel contempo necessari anche all'applicazione di provvedimenti di politica agraria, in modo particolare quelli menzionati nel titolo secondo. I dati servono anche a valutare le ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.
Secondo il capoverso 2, noi possiamo stabilire disposizioni relative all'armonizzazione dei rilevamenti e dei registri sulla base dei dati statistici e allo sfruttamento degli effetti di sinergia. L'ordinanza del 22 giugno 1994 sui dati delle aziende agricole (RS 431.914) prevede già disposizioni in tal senso. II capoverso 3 ci autorizza a delegare il rilevamento e la tenuta di registri. Attualmente il lavoro di rilevamento e di elaborazione di dati concernenti l'agricoltura è diviso tra l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, i Cantoni, le stazioni di ricerche (soprattutto quella per l'economia e la tecnologia rurali di Tänikon) e l'Unione svizzera dei contadini. Questi organismi lavorano
in stretta collaborazione per stabilire priorità per il rilevamento e la diffusione delle informazioni e per evitare eventuali doppioni. Curando in particolar modo la coordinazione, si può aumentare l'efficienza dei mezzi investiti. Noi possiamo concedere indennizzi finanziari là dove le spese per rilevamento e l'elaborazione dei dati d'esecuzione riguardanti la politica agraria superano i settori di attività degli organi interessati. Questo non significa però che i lavori svolti dai Cantoni al riguardo abbiano di regola diritto all'indennizzo. Il capoverso 4 autorizza l'organo federale responsabile ad elaborare a scopi statistici i dati per l'esecuzione della presente legge. Le informazioni possono essere trasmesse ad altri servizi federali nella misura in cui siano utilizzate per lo scopo succitato e la protezione dei dati sia garantita. L'articolo 4 della legge sulla statistica federale (RS 431.01) prevede espressamente tale possibilità. Nel settore agricolo, dove attualmente i dati per l'esecuzione e i dati statistici sono già rilevati ed elaborati in comune, le relative disposizioni sono già state adottate. Il principio della proporzionalità deve essere rispettato. A difesa della personalità e dei diritti fondamentali delle persone sulle quali vengono elaborati dati amministrativi, valgono i principi della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1), così come le relative disposizioni della legge sulla statistica federale.
Articolo 182 Commissione consultiva Alla commissione consultiva sono sottoposti per esame le norme esecutive importanti e i provvedimenti d'esecuzione d'interesse generale. Per garantire un lavoro efficiente il numero di 15 membri non deve essere superato. Le autorità potranno così ottenere un quadro il più completo possibile delle opinioni circolanti negli ambienti interessati a proposito delle questioni più importanti e delle soluzioni proposte. I membri della commissione non devono essere considerati come semplici rappresentanti dei gruppi d'interesse ma come esperti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione. La procedura di consultazione ufficiale permette di considerare i diversi interessi (art. 32 cpv. 2 e 3 Cosi.). Il lavoro delle attuali commissioni di specialisti (art. 4 LAgr) può essere in larga parte assunto dalle organizzazioni di categoria. In caso di bisogno le autorità hanno la possibilità di riunire in qualsiasi momento appositi gruppi di lavoro per determinati compiti.
Articolo 183 Diritto previgente: abrogazione Nell'articolo 183 sono enumerati i 14 atti normativi (inclusa la LAgr) che, in seguito all'entrata in vigore della legge unitaria, sono modificati o abrogati.
Articolo 184 Modifica del diritto vigente Le modifiche di legge previste nei capoversi 1 e 2 sono dettate dai mezzi di ricorso previsti dall'articolo 164. Il capoverso 3 concerne le modifiche della legge federale sulla tariffa delle dogane (LTD). Secondo l'attuale tenore dell'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane, noi possiamo, conformemente alle disposizioni della frase introduttiva, diminuire adeguatamente le aliquote di dazio (lett. a) o ordinare di non
riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci (lett. b). L'attuazione dei risultati dell'Uruguay-Round del GATT e l'adesione all'OMC (relative modifiche legislative) hanno permesso di istituire per i prodotti agricoli la base legale per contingenti doganali supplementari, subordinati al diritto svizzero (contingenti supplementari previsti dall'art. 29 OAgr, nella versione del 17 maggio 1995). In relazione all'adesione all'UE di Austria, Svezia e Finlandia si è cercato di mantenere gli attuali flussi di prodotti nel quadro del libero scambio con l'AELS. Si tratta di prodotti dell'industria di trasformazione, come bibite zuccherate, sigarette ecc., ai quali non è applicabile la legge sull'agricoltura in vigore. Nel quadro dei contingenti tariffali, è stato concordato con l'UE di mantenere gli attuali flussi di prodotti esenti da dazi doganali, finché non verrà trovata una soluzione contrattuale. Le vostre Camere hanno approvato questo provvedimento una prima volta nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre del 1995 (cfr. FF 1995 IV 414). Per istituire una base legale chiara, la competenza per la costituzione di contingenti doganali deve essere sancita nell'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane. In questo modo sarà possibile estenderli a tutti i prodotti di uso comune, e non solo a quelli contemplati dall'attuale legge sull'agricoltura. Secondo l'articolo 13 della legge sulla tariffa delle dogane, noi dobbiamo presentare un rapporto semestrale, se abbiamo adottato provvedimenti previsti dagli articoli 4-7. Le vostre Camere decidono se questi provvedimenti devono restare in vigore, essere integrati o modificati. L'articolo 10 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane è adeguato all'articolo 18 capoverso 4 del disegno di legge. La modifica dell'articolo 10 capoverso 4 è un semplice adeguamento redazionale dei rinvii alla LAgr. Il capoverso 5 concerne le modifiche della legge sull'alcool (RS 680). La revisione in corso della legge sull'alcool istituisce la base legale per trasferire all'U- FAG l'esecuzione delle questioni relative all'uso di materie prime da distillazione (art. 71 cpv. 1bis (nuovo) della legge sull'alcool). Le disposizioni economiche della legge sull'alcool, che concernono patate, frutta e i loro derivati,
possono perciò essere abrogate. I necessari provvedimenti per la valorizzazione delle patate si baseranno sull'articolo 54, quelli per la valorizzazione della frutta sull'articolo 55. Nel capoverso 6 la modifica della legge sulle derrate alimentari è semplicemente redazionale, al fine di adeguare i rinvii alla LAgr.
Articolo 185 Disposizioni transitorie II capoverso 1 disciplina la transizione dal diritto vigente a quello nuovo e garantisce soprattutto la continuazione di fattispecie sorte sotto il diritto, come la ripresa della produzione di carne e uova dopo una riduzione dell'effettivo di animali o la cessazione dell'attività aziendale (art. 19e cpv. 2 LAgr), il divieto di modificare la destinazione nell'ambito delle bonifiche fondiarie (art. 85 LAgr).
Economia lattiera La transizione dal vecchio al nuovo ordinamento può essere ampiamente attuata in una sola tappa. Il capoverso 2 assicura il passaggio disciplinato, che in linea di principio dovrebbe essere garantito con gli strumenti del nuovo ordinamento (lett. a e b). Occorre inoltre sostenere la raccolta di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura (lett. e). Per non mettere in pericolo l'offerta esistente di latte prodotto senza insilamento, il relativo supplemento deve essere versato ancora per un periodo transitorio (lett. d). Il capoverso 3 garantisce che vi siano a disposizione mezzi sufficienti affinchè il prezzo del latte non scenda troppo all'inizio del periodo transitorio. Il capoverso 4 ci autorizza a derogare temporaneamente alle disposizioni della legge. Tale possibilità è necessaria perché le nuove disposizioni sull'economia lattiera devono disciplinare appunto soltanto il nuovo sistema; per i disciplinamenti transitori che si fondano ancora, completamente o in parte, sul diritto previgente occorre approntare una base legale sufficiente. Disponiamo così di uno strumento flessibile per preparare questa transizione. Se nel corso di questa fase la situazione dovesse cambiare, con questa base legale potremo reagire meglio di quanto potremmo fare se le relative disposizioni dell'attuale diritto fossero riprese direttamente nelle disposizioni transitorie, senza possibilità di modifiche. Si tratta tutto sommato di disciplinare una questione secondaria. Come esposto nel numero 223.15, le disposizioni centrali dell'attuale ordinamento devono essere abrogate simultaneamente all'inizio del periodo di transizione. Si sta preparando lo scioglimento di organizzazioni semistatali come l'Unione svizzera del commercio del formaggio e la BUTYRA. Si presterà un'attenzione particolare alla riduzione delle scorte, istituite durante l'attuale sistema di garanzia dei prezzi, e alla consegna della mercé (p. es. formaggio dell'Unione) agli operatori di mercato (affinatori, società di commercio associate all'Unione). Poiché il livello dei prezzi durante il periodo di transizione dovrebbe
calare solo progressivamente, non c'è ragione di temere grosse perdite finanziarie sui prodotti immagazzinati (formaggio, burro). Gli aiuti previsti, che dovrebbero essere gradualmente smantellati soltanto durante il periodo di transizione, permettono di intervenire sul mercato.
Trasferimento dei fondi sottratti al sostegno interno II capoverso 5 corrisponde alla disposizione transitoria ripresa nella legge sull'agricoltura in occasione dell'adeguamento del diritto svizzero agli impegni contratti nell'ambito dell'Accordo OMC sull'agricoltura. La Svizzera si è impegnata a ridurre il sostegno interno vincolato alla produzione, sulla base degli anni 1986/1988, del 20 per cento, ossia da 5321 a 4257 milioni di franchi. Alla fine del 1994 il sostegno interno vincolato alla produzione ammontava ancora a 4787 milioni di franchi. Di conseguenza, entro la fine del 2000 tale sostegno dovrà diminuire di altri 530 milioni di franchi, vale a dire circa 90 milioni all'anno. I mezzi impiegati per provvedimenti federali conformi all'OMC devono raggiungere per lo meno tale importo.
L'adempimento degli impegni risultanti dall'Accordo OMC sull'agricoltura richiede anche adeguamenti nel settore dell'accesso al mercato nonché una riduzione dei sussidi all'esportazione e delle quantità esportate grazie a tali sussidi (riduzione del sostegno complessivo vincolato alla produzione). I provvedimenti corrispondenti causeranno all'agricoltura un'ulteriore perdita di guadagno. Per compensare la riduzione del sostegno interno, determinato dall'Accordo OMC sull'agricoltura, è richiesto complessivamente un aumento annuo di 150 milioni di franchi dei mezzi finanziari per provvedimenti conformi all'OMC. Il capoverso 5 è pertanto una sorta di rete di sicurezza.
3 Ripercussioni 31 Ripercussioni finanziane Le due tappe della riforma agraria non si ripercuotono in ugual misura sulla situazione delle finanze federali.
Prima tappa: forti ripercussioni sulle finanze federali La divisione più accentuata tra politica dei prezzi e politica dei redditi e il contemporaneo rafforzamento degli incentivi economici in favore di un commercio rispettoso dell'ambiente comportano notevoli spostamenti all'interno delle finanze federali. Le spese per garantire i prezzi e lo smercio diminuiscono, mentre i pagamenti diretti aumentano. Lo sgravio che ne consegue a beneficio dei consumatori implica un onere supplementare per lo Stato. La base legale necessaria è già stata decisa dalle vostre Camere nel 1992, con l'approvazione degli articoli 3la e 310 LAgr. La trasformazione è progredita molto già nel corso della prima tappa della riforma. I nuovi pagamenti diretti sono aumentati di 1085 milioni di franchi tra il 1993 e il 1996.
Seconda tappa: deboli ripercussioni sulle finanze federali L'allentamento degli interventi dello Stato sul mercato, volti a migliorare la competitivita, è oggetto della seconda tappa della riforma. Le attuali basi legali per le garanzie di prezzo e di smercio devono essere abrogate. La nuova legge sull'agricoltura riunisce le restanti disposizioni sulle condizioni quadro per lo smercio dei prodotti, pagamenti diretti e il miglioramento delle basi di produzione. Non vengono istituiti nuovi criteri per attribuire sovvenzioni. Decisiva per lo sviluppo delle spese federali non è tanto la nuova base legale, quanto l'evoluzione del processo di riforma, soprattutto per quel che riguarda la velocità dello smantellamento del sostegno vincolato alla produzione e l'ulteriore aumento dei pagamenti diretti e dell'aiuto agli investimenti. Su questo aumento influiscono non tanto la base legale quanto piuttosto le future decisioni riguardanti l'evoluzione del mercato. Più a lungo termine, la richiesta di pagamenti diretti diventerebbe maggiore senza riforma che con la nuova base legale, che permette un miglioramento della competitivita dell'agricoltura. Qui di seguito illustriamo una valutazione della richiesta di ulteriori risorse federali nel 2002 (n. 311), la prevista evoluzione della pianificazione finanziaria fino al 1999 (n. 312) e un commento sul freno alle spese (n. 313).
311 Valutazione del potenziale di mercato e della richiesta di pagamenti diretti alla fine del periodo di transizione Probabile riduzione dei prezzi che supera le ripercussioni degli accordi OMC Al momento della ratifica dell'Accordo OMC sono state valutate le sue conseguenze sull'agricoltura svizzera70). L'interpretazione si basa sui calcoli dell'Istituto di economia agraria del PF di Zurigo 71'. Le cifre sono state calcolate su una situazione di debole evoluzione strutturale (1,5%), comparabile a quella degli anni Ottanta, e su un tasso d'inflazione pari all'1,5 per cento. Per poter mantenere il reddito agricolo delle aziende rimanenti, alla fine del periodo di transizione si è calcolato che saranno necessari pagamenti diretti supplementari per 0,8-1,3 miliardi di franchi all'anno. Secondo le previsioni, durante il periodo transitorio di sei anni fissati dall'OMC, i pagamenti diretti dovrebbero aumentare annualmente di 150 milioni di franchi circa. Questi dovrebbero permettere di compensare le conseguenze della riduzione del sostegno all'agricoltura convenuto in base all'accordo agricolo (accesso al mercato, sostegno interno, sussidi all'esportazione) senza ulteriori sostanziali cambiamenti. La presente riforma prevede, oltre alla riduzione del sostegno voluta dall'Accordo OMC sull'agricoltura, una diminuzione degli interventi regolatori dello Stato sui mercati. Soltanto in seguito a tale riforma, le forze di mercato possono agire in diversi importanti settori. Lo scopo è di mantenere, malgrado una concorrenza interna ed estera sempre più forte, adeguate fette di mercato per l'agricoltura svizzera. Nemmeno gli strumenti ancora in vigore possono impedire un ulteriore calo dei prezzi. I prezzi della carne sono diminuiti molto ancora prima dell'apparizione del morbo della vacca pazza (ESB). Anche il prezzo del latte ha dovuto essere abbassato a causa del basso corso del burro e del formaggio, in modo da poter mantenere anche di poco il preventivo votato dal Parlamento per l'economia lattiera. Con o senza riforma bisogna prendere coscienza che i prezzi scenderanno al di sotto del livello massimo degli impegni presi nel quadro dell'OMC. Anche il sostegno interno vincolato alla produzione scenderà al di sotto del limite fissato dall'Accordo OMC sull'agricoltura. Nel contempo si prospettano un miglioramento dell'efficienza e una
conseguente diminuzione dei costi economici del settore alimentare.
Pronostico difficile È difficile prevedere quali saranno, nel 2002, i probabili introiti dell'agricoltura, poiché essi dipendono dall'andamento del mercato interno, ma anche da quello estero, entrambi difficilmente prevedibili. Già nel messaggio relativo alla politica agricola con pagamenti diretti compensativi sono state rilevate le difficoltà di valutazione delle conseguenze finanziarie 72'. Il mercato dei mezzi di produzione e l'adeguamento strutturale, che dipende dall'andamento generale dell'economia, influiranno sui costi. Per quantificare le ripercussioni occorre
'«»Messaggio 2 GATT, n. 431.11 " Rieder P./Rösti A./Jörin R.; Auswirkungen der GATT-Uruguay Runde auf die schweizerische Landwirtschaft, Zurigo 1994.
formulare numerose ipotesi e definire uno scenario chiaramente circoscritto. Questo compito è stato assegnato all'Istituto per l'economia agraria del PF di Zurigo 73'. Il seguente commento delle ripercussioni finanziarie si basa sui risultati ottenuti.
Scenario e ipotesi La separazione tra la politica dei prezzi e quella dei redditi, nonché la riduzione della densità normativa, avranno come conseguenza, in misura limitata, un calo del livello dei prezzi agricoli, che si avvicineranno a quelli dell'UE. Gli effetti di un'eventuale adesione all'UE andrebbero tuttavia oltre, e dovrebbero essere illustrati nel relativo messaggio che seguirebbe la conclusione dei negoziati sull'adesione, tenuto conto dei risultati ottenuti. Per ora ci limitiamo a menzionare le conseguenze della riforma interna proposta dal presente messaggio. Si parte dal principio che i dazi conformi all'OMC saranno mantenuti, fatti salvi eventuali risultati dei negoziati bilaterali con TUE. Vista la crescente concorrenza estera (turismo degli acquisti) e la più forte concorrenza interna, ci si deve tuttavia attendere un ulteriore calo dei prezzi. La previsione si basa sull'ipotesi che la differenza di prezzo rispetto all'UE si dimezzerà mediamente entro il 2002. Ciò significa, ad esempio, che un prezzo alla produzione, oggi pari al doppio di quello praticato nell'UE, in seguito lo supererebbe del 50 per cento. In tal caso, il produttore svizzero subirebbe una perdita di guadagno pari al 25 per cento. Per calcolare la diminuzione dei costi si è considerato un aumento annuo della produttività pari all'l per cento e una diminuzione annua del numero di aziende pari al due per cento. Visto l'invecchiamento dell'età media dei capi azienda, le aziende senza successione e il numero di iscritti alle scuole d'agricoltura, nei prossimi anni si assisterebbe comunque a un mutamento strutturale di queste dimensioni anche senza un'ulteriore pressione economica 74'. Il reddito delle aziende rimanenti dovrebbe, a partire dal 1995, evolvere parallelamente a quello degli altri settori economici. A questo proposito si presume una crescita reale dell'uno per cento.
Risultati della valutazione Se i prezzi evolvono nel modo previsto, il valore della produzione finale dell'agricoltura diminuirebbe di 1,9 miliardi di franchi circa (1995: 8,9 mia di fr.). Il calo dei costi dell'agricoltura, pari a circa 0,7 miliardi di franchi, comprende sia il risparmio sui mezzi di produzione sia l'effetto dell'adeguamento strutturale sul lavoro e il capitale. La richiesta di pagamenti diretti supplementari viene stimata a circa 1,2 miliardi di franchi, i risparmi sulle spese per la garanzia dei prezzi e dello smercio a circa 0,5 miliardi di franchi e le spese supplementari della Confederazione a circa 0,7 miliardi di franchi. Le spese dei consumatori per la quota di materie prime negli alimenti prodotti in Svizzera scenderanno di 1,4 miliardi di franchi, grazie da un lato ai 0,7 miliardi di franchi di spese supplementari della Confederazione destinati a retribuire, in luogo di > Rieder P.Rösti A./Jörin R.; Auswirkungen der Agrarpolitik 2002, notwendige Stützung für die Landwirtschaft in Abhängigkeit veränderter Rahmenbedingungen, Zurigo 1996. 74) Gerber Walter; Altersstruktur und Strukturwandel in der Landwirtschaft, Berna 1994.
prezzi alla produzione più elevati, le prestazioni d'interesse generale, e dall'altro al calo dei costi dell'agricoltura, pari a circa 0,7 miliardi di franchi. Ci si attende una riduzione dei costi non solo nell'agricoltura ma anche nei settori a monte e a valle. La quota della materia prima costituisce attualmente solo un terzo delle spese dei consumatori per le derrate alimentari indigene. I rimanenti due terzi sono imputabili al margine di utile del commercio e della trasformazione, che a loro volta subiranno, in diversi settori, una più forte pressione dovuta all'aumento della concorrenza. Il calo dei costi di tali settori non è quantificabile, ma probabilmente sarà di gran lunga superiore a quello attestato per l'agricoltura.
Riserve Nel 1996, la situazione iniziale è fortemente cambiata. Non disponiamo di sufficienti risultati sui costi e i guadagni nell'agricoltura per stabilire un calcolo. I decreti federali del 24 gennaio 1996 concernenti il reddito dei contadini sono bastati da soli a compiere un notevole passo avanti nella trasformazione. La produzione finale, in seguito alle diminuzioni di prezzo amministrative, diminuirà di 300 milioni circa, mentre i pagamenti diretti aumenteranno proporzionalmente. Complessivamente il bilancio 1996, crediti supplementari compresi, è superiore di 436 milioni di franchi al conto del 1995. L'evoluzione che risulta dai calcoli del PF di Zurigo è quindi anticipata per i prossimi tre anni.
Compendio 4 Ripercussioni finanziane sull'agricoltura e sul bilancio federale e ripercussioni economiche Cambiamento assoluto Cambiamento annuale dal 1995 al 2002 (in mio di fr.) (in mìo di fr.)
a. Produzione finale dell'agricoltura -1930 -275 (perdita di guadagno, comprese le spese della Confederazione per il sostegno dello smercio e dei prezzi) b. Costi dell'agricoltura (prestazioni -700 -100 anticipate, lavoro e capitale propri = calo dei costi per l'economia) e. Pagamenti diretti e aiuto agli inve- +1230 + 175 stimenti (richiesta supplementare, a-b) d. Spese della Confederazione per il -530 -75 sostegno dello smercio e dei prezzi (risparmio) e. Totale spese della Confederazione +700 + 100 (c-d) f. Sgravio per i consumatori (a-d) -1400 -200
Le cifre riportate sono valori reali. Le ripercussioni dell'inflazione sono difficilmente prevedibili. Possiamo tuttavia supporre che la diminuzione dei valori nominali sarà tanto più lenta quanto il tasso d'inflazione sarà elevato. Anche all'estero l'inflazione può provocare l'aumento dei prezzi nominali delle derrate alimentari. Se la Svizzera registrasse un tasso d'inflazione più elevato, questo potrebbe indebolire il franco, attenuando la differenza di prezzo nei confronti dell'estero. Per valutare le conseguenze dell'Accordo OMC sull'agricoltura occorreva fondarsi su un tasso di inflazione ipotetico, poiché tale accordo richiede una riduzione del sostegno in valori nominali. Ciò non è invece il caso per quanto concerne la riforma interna. Vista la relazione tra l'evoluzione dei prezzi dei prodotti e l'inflazione, non abbiamo ritenuto opportuno includere un tasso predeterminato nelle nostre valutazioni. Analisi di sensibilità L'aumento dell'inflazione di un punto percentuale richiederebbe, per una compensazione globale, pagamenti diretti supplementari di 100 milioni di franchi all'anno. Per compensare unicamente l'inflazione sull'indennità corrisposta per prestazioni di interesse generale, ossia i pagamenti diretti, si deve prevedere un importo supplementare di 30 milioni di franchi annui per punto percentuale. Un'ulteriore evoluzione delle strutture comporterebbe una diminuzione del fabbisogno di pagamenti diretti supplementari di 200 milioni di franchi. A prescindere dalla crescita reale del reddito di un punto percentuale prevista per questo calcolo, il fabbisogno supplementare di risorse finanziarie della Confederazione scenderebbe comunque di 200 milioni. L'aumento annuo dei contributi federali sarebbe allora inferiore di 30 milioni di franchi.
312 Evoluzione finanziaria fino al 1999 I contributi federali previsti per agricoltura e alimentazione per gli anni 1997-1999 sono stabiliti nel piano finanziario del 29 febbraio 1996. Dati dettagliati sull'evoluzione dei differenti punti di spesa possono essere forniti solo per questo periodo di tempo. L'evoluzione per gli anni seguenti deve essere sottoposta al Parlamento con il messaggio annunciato al numero 131.2.
Spese della Confederazione per agricoltura e alimentazione7S> Tavola 2 Preventivo e piano finanziario fino al 1999 (in mio di fr.)
Budget e crediti Piano finanziario supplementari 1996 1997 1998 1999
76) Totale spese 3965 3931 4035 4018 1. Amministrazione 43 45 46 472 2. Miglioramento delle condizioni 350 356 360 363 di base di cui:
ricerca 106 106 106 107
formazione e consulenza 43 45 45 45
contributi per miglioramenti 85 85 85 85 strutturali
crediti d i investimento (aiuto 5 5 7 8 alle aziende compreso)
allevamento di animali 24 24 24 24 3. Garanzia dei prezzi e dello smercio 1254 1098 1054 902 di cui:
produzione vegetale 225 229 229 205
produzione animale 107 52 53 53
economia lattiera 922 817 772 644 4. Pagamenti diretti di cui: 2318 2432 2575 2706
pagamenti diretti complementari 890 860 830 800
compensazione degli svantaggi 423 421 420 420 comparativi
pagamenti diretti ecologici 578 699 821 941
pagamenti diretti destinati 339 363 410 450 all'orientamento della produzione
assegni familiari 88 89 94 95
313 Freno alle spese
Nella votazione del 12 marzo 1995, popolo e Cantoni hanno accettato il decreto federale del 7 ottobre 1994 che istituisce un freno alle spese. Secondo l'articolo 88 capoverso 2 della Costituzione le disposizioni federali sulle sovvenzioni e i decreti federali di obbligatorità generale abbisognano in ognuna delle due Camere l'approvazione della maggioranza di tutti i membri (maggioranza qualificata), se comportano nuove spese e raggiungono almeno i 20 milioni di franchi per contributi singoli o 2 milioni di franchi per contributi periodici. Sono escluse le spese per là valorizzazione di frutta e patate. '"Crediti aggiuntivi: pagamenti diretti 180 milioni di franchi; sgravio del mercato della carne (ESB) 55 milioni di franchi.
La nuova LAgr fornisce la base legale per l'ulteriore sviluppo dell'agricoltura. Le ripercussioni finanziarie dipendono dall'impatto e dalla velocità della trasformazione degli aiuti vincolati al prodotto in pagamenti diretti. Sostanzialmente i provvedimenti di sostegno dei prezzi subiscono una riduzione, mentre per i pagamenti diretti è previsto, anche dopo l'entrata in vigore, un certo aumento, così come per i crediti di investimento. Complessivamente, anche dopo l'entrata in vigore della legge, i contributi federali ad agricoltura e alimentazione subiranno un aumento. I limiti minimi di 20 milioni di franchi per contributi singoli e di 2 milioni di franchi per contributi periodici sono sorpassati da quasi tutti i provvedimenti. Eccezion fatta per i contributi per animali che consumano foraggio grezzo (mucche non comprese), non viene istituito nessun nuovo tipo di sovvenzione. In sé l'intera legge dovrebbe essere sottoposta al freno alle spese, non solo alcuni suoi elementi. L'ulteriore sviluppo della politica agraria deve seguire una precisa impostazione. Togliendo alcune parti alla base legale, la totalità dell'operazione verrebbe messa in questione. Ciò nonostante, la Usta delle singole disposizioni di sovvenzione, suddivise tra quelle già esistenti, le nuove e quelle per cui si prevede un ampliamento, è illustrata in un allegato alla Parte I del messaggio (dopo il disegno della nuova legge sull'agricoltura).
32 Ripercussioni sull'effettivo del personale La deregolamentazione dei mercati libera potenzialità che probabilmente l'ulteriore evoluzione del sistema dei pagamenti diretti non assorbirà del tutto. È probabile perciò che a lungo termine l'attuazione delle misure di politica agricola richiederà alla Confederazione meno personale. Per il momento l'attuazione della riforma a livello di ordinanza e la strutturazione di una transizione il più armoniosa possibile esigono notevoli sforzi da parte dell'amministrazione. Questo lavoro dev'essere svolto parallelamente all'esecuzione del diritto vigente e dei relativi disciplinamenti. Di conseguenza risparmi sostanziali saranno verosimilmente realizzati soltanto verso la fine del periodo di transizione.
33 Ripercussioni per Cantoni e Comuni Le modifiche proposte concernono poco i Comuni e riguardano i Cantoni solo a livello di esecuzione. Questi ultimi, in particolare, non avranno oneri finanziari supplementari. Il personale necessario ai Cantoni per l'attuazione dei pagamenti diretti ecologici potrebbe subire un leggero aumento a causa della partecipazione di numerosi agricoltori ai programmi ecologici. Non si tratta tuttavia di una conseguenza delle presenti proposte di riforma ma del risultato dell'introduzione, nel 1993, di questi provvedimenti tramite l'articolo 310 LAgr.
34 Ripercussioni economiche L'agricoltura è un ramo minore dell'economia, che partecipa al prodotto interno lordo in ragione di appena 1,4 per cento del totale. Se si aggiungono anche i pagamenti diretti come remunerazione per prestazioni d'interesse generale, la partecipazione sale al 2 per cento. Anche se gli spostamenti finanziari previsti per l'agricoltura hanno un'ampia portata, il loro influsso sull'insieme dell'economia è però limitato. Nelle regioni rurali l'impatto dell'agricoltura è al contrario considerevolmente maggiore. Lo sgravio di cui godranno i consumatori, stimato a 1,4 milioni di franchi (n. 31), costituisce il 4 per cento circa della spesa globale in derrate alimentari degli Svizzeri. Considerando però la parte prodotta all'interno del Paese, che ammonta al 70 per cento, la riduzione di prezzo sale allora al 5-6 per cento. Come già detto al numero 31, ci si può attendere una riduzione di almeno questa portata del margine di utile dell'industria di trasformazione e del commercio.
35 Ripercussioni sulla politica ambientale La realizzazione del concetto di sostenibilità in agricoltura è, assieme al miglioramento della concorrenzialità, uno dei due principali obiettivi della riforma (n. 112.1), su cui si è soprattutto concentrata la prima tappa. La strategia d'incitamento mediante contributi ecologici fornisce un importante contributo al raggiungimento degli' obiettivi della legislazione sulla protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e degli animali. La compensazione, tramite i pagamenti diretti ecologici, di una larga parte della riduzione dei prezzi ha permesso di incorporare l'ecologia nella politica dei redditi. Si prevede che, grazie a questo incentivo, più del 90 per cento delle aziende opterà per la produzione integrata o biologica entro la fine del periodo di transizione. La seconda tappa della riforma introduce, come premessa per l'ottenimento dei pagamenti diretti più importanti, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. In questo modo si garantisce che tutti gli agricoltori che ricevono contributi diretti lavorano rispettando l'ambiente. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, presenteremo un rapporto al Parlamento sul miglioramento della situazione ambientale nell'agricoltura (mozione Consiglio degli Stati 94.3005 del 2 giugno 1994). Per il paesaggio assume un'importanza particolare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle zone di compensazione ecologica, che raggiungeranno i 65000 ettari nelle zone di pianura (cfr. n. 232.1).
4 Programma di legislatura La seconda tappa della riforma agraria corrisponde alle intenzioni formulate nel programma di legislatura 1991/1995. È parte integrante degli elementi principali della politica di governo per la legislatura 1995/1999.
5 Rapporti con l'OMC e con il diritto europeo 51 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) Le disposizioni del disegno di legge relative alle importazioni e alle esportazioni riprendono, senza cambiamenti sostanziali, le modifiche apportate nel 1994 alla legislazione svizzera in vista di adempiere agli impegni contratti verso l'OMC. Le riforme proposte devono tra l'altro permettere alla nostra agricoltura di superare gli effetti derivanti dalla riduzione del sostegno interno vincolato al prodotto così come della diminuzione della protezione al confine e dei contributi all'esportazione.
52 Unione europea La riforma proposta è concepita in modo da semplificare il più possibile i nostri rapporti con TUE. Permetterà al nostro Paese di abbassare gradualmente il livello dei prezzi e di promuovere strutture competitive nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio. Questa evoluzione si impone, indipendentemente dal grado d'integrazione della Svizzera nell'UE e dei suoi rapporti politici con quest'ultima. La base legale proposta consente tanto la continuazione di una politica agricola autonoma, quanto la preparazione di una transizione meno difficoltosa verso una maggior integrazione. Nel caso di un'eventuale adesione all'UE, la Svizzera dovrebbe adottare le regole della politica agricola comune (PAC). Le organizzazioni del mercato a lei proprie non sarebbero più valide. In materia di politica strutturale, in modo particolare per quel che riguarda i pagamenti diretti e l'aiuto agli investimenti, la Svizzera dovrebbe rispettare le disposizioni comunitarie, per lo meno a livello di portata dei contributi. Lo scopo del disegno presentato in questo messaggio non è quello di anticipare tali adeguamenti. Finché la Svizzera non aderirà all'UE, potrà mantenere disposizioni che non corrispondono alla PAC, per esempio in materia di protezione al confine. Questa situazione non è negativa nella misura in cui questi disciplinamenti non ostacolano l'evoluzione del settore alimentare e non lo vincolano in una direzione sbagliata, eventualità questa presa in particolare considerazione già dall'inizio della riforma agraria e durante l'elaborazione dell'attuale tappa. Nella maggior parte dei settori senza ripercussioni economiche dirette, quali la formazione professionale, le sostanze ausiliarie, la protezione dei vegetali e le prescrizioni riguardanti la qualità, sono stati generalmente adottati gli standard riconosciuti dall'UE. L'apertura parziale e progressiva del confine ad alcuni prodotti, su base reciproca, è oggetto di negoziati bilaterali tra la Svizzera e TUE. Le soluzioni proposte in questo messaggio permettono questa apertura nei settori dove le condizioni previste sono adempiute, in modo da offrire nuove prospettive alla nostra agricoltura.
6 Basi giuridiche 61 Costituzionalità La nuova legge sull'agricoltura si basa soprattutto sul nuovo articolo 31octies della Costituzione (n. 611), che accorda alla Confederazione facoltà così ampie da rendere superflua la citazione di altri articoli nell'ingresso della legge. Oltre a questo articolo sono menzionati gli articoli 31bis (n. 612) e 32 (n. 613). Non occorre citare l'articolo sui cereali 23bis revisionato, perché i provvedimenti della legge agraria concernenti i cereali, ossia le disposizioni economiche generali del capitolo 1 del titolo secondo, si basano sull'articolo costituzionale concernente l'agricoltura. L'articolo 23bis è la base costituzionale, durante il periodo transitorio e fino alla sua abrogazione, per provvedimenti della legge sui cereali che vanno oltre, in particolare per quel che riguarda il settore dell'approvvigionamento (cfr. Parte seconda).
611 Articolo 31octies della Costituzione federale
L'articolo 31octies della Costituzione è stato elaborato nel corso della riforma agraria, parallelamente alla nuova legge proposta in questo messaggio. Il Settimo rapporto sull'agricoltura e i lavori della commissione peritale avevano già reso noti gli obiettivi della riforma e le più importanti proposte di modifica a livello di provvedimenti. Il 21 dicembre 1995, in occasione della votazione finale sull'articolo 31octies della Costituzione, l'avamprogetto della nuova legge sull'agricoltura si trovava già in consultazione. Il disegno di legge è dunque conforme all'articolo costituzionale. Poiché l'articolo 31octies della Costituzione è un controprogetto del Parlamento, non è ancora stato commentato dettagliatamente in alcun messaggio. Ne spieghiamo dunque brevemente il contenuto, con indicazioni in merito alla sua applicazione a livello legislativo.
Art. 31octies Costituzione federale La Confederazione opera affinchè l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l'approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale; e. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio. A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo. La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnatamente i seguenti: >DFEP, Seconda fase della riforma agraria, PA 2002, avamprogetto per una nuova legge sull'agricoltura, documentazione per la procedura di consultazione, ottobre 1995.
a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti alfine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale; e. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza di qualità, come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse generali della Confederazione. Il primo capoverso enumera i compiti dell'agricoltura, così come sono già stati illustrati nel Settimo rapporto sull'agricoltura. In questo modo la multifunzionalità viene ancorata nella Costituzione. I capoversi 2 e 3 definiscono i provvedimenti federali indispensabili al mantenimento di un'agricoltura sostenibile e competitiva. Il capoverso 4 disciplina il finanziamento.
611.1 Capoverso 1:
Adempimento dei compiti attraverso la produzione In passato lo scopo principale della politica agraria era l'approvvigionamento sicuro della popolazione, accanto al quale già si menzionava l'occupazione decentralizzata del territorio. L'agricoltura è ora chiamata a contribuire in modo considerevole anche alla salvaguardia delle basi esistenziali naturali e del paesaggio rurale. L'occupazione decentralizzata del territorio rimane uno degli obiettivi principali, anche se l'agricoltura può fornire solo un piccolo contributo. La Confederazione deve impostare la propria politica agraria sulla base di questi obiettivi (cpv. 2) e remunerare gli agricoltori per i loro compiti multifunzionali (cpv. 3 lett. a). Nel contempo, il capoverso 1 prevede anche il mantenimento di un'agricoltura produttiva. L'agricoltura deve garantire l'adempimento dei compiti affidatile attraverso una produzione adattata alle esigenze del mercato, ma anche rispettosa dell'ambiente. In questo modo si assicura il legame tra produzione e salvaguardia. Lettera a: Approvvigionamento sicuro Mediante la produzione durevole di derrate alimentari e materie prime la capacità produttiva dell'agricoltura rimane stabile, contribuendo in modo decisivo alla garanzia di approvvigionamento. Occorre per questo mantenere un numero sufficiente di superfici per l'avvicendamento delle colture, la cui protezione è assicurata dall'ordinanza sulla pianificazione del territorio (art. 16-20; RS 700.7).
Lettera b: Funzione di salvaguardia Basi esistenziali Se il suolo coltivato fosse abbandonato al rimboschimento naturale, solo un'ingente spesa permetterebbe di renderlo di nuovo accessibile alla produzione di derrate alimentari. Coltivandolo si conserva una base per l'alimentazione umana. I terreni agricoli sono l'habitat di un gran numero di piante e animali selvatici che non si trovano nel bosco. Essi sono parte integrante della diversità biologica quale base esistenziale. Il loro mantenimento richiede di regola una gestione estensiva. Paesaggio rurale La gestione agricola caratterizza paesaggi ai quali quasi nessuno in Svizzera vorrebbe rinunciare e che hanno inoltre un'importanza determinante per l'attrattività turistica. L'articolo costituzionale mira a queste prestazioni positive, che possono essere raggiunte mediante una produzione sostenibile e conforme al mercato. Evitare gli effetti negativi su acqua, aria e ambiente in generale non è solo una prestazione d'interesse generale, bensì un dovere di tutta la comunità. Questo non significa però che gli obiettivi in questo settore non possano essere perseguiti anche attraverso stimoli economici (cfr. il commento del cpv. 3 lett. b). Lettera e: Occupazione decentralizzata del territorio Molte comunità rurali non sarebbero in grado di sopravvivere senza il contributo della popolazione contadina. Tuttavia, gli agricoltori non riescono più ad adempiere a questo importante compito da soli: occorre creare dei posti di lavoro anche nei settori secondario e terziario (cfr. n. 134.2).
611.2 Capoverso 2: Promozione delle aziende agricole
II sostegno alle aziende agricole che coltivano il suolo prende spunto, come finora, dal principio di sussidiarietà. Lo Stato interviene solo se il settore non riesce ad aiutarsi da solo. Può allora derogare al principio della libertà di commercio e di industria. Al capoverso 2 la Confederazione s'impegna a promuovere le aziende agricole che coltivano il suolo. I provvedimenti di sostegno diretto come i pagamenti diretti generali e gli aiuti agli investimenti per singole aziende vengono strettamente limitati a queste ultime. Altri limiti sono posti dal diritto fondiario rurale e dal diritto relativo all'affitto agricolo (cfr. n. 132.11). Questo blocca fortemente l'evoluzione delle aziende non agricole, che del resto non sono numerose: nel 1990 esistevano ancora appena 1500 aziende in gerenza 78'. L'obbligo di promuovere aziende agricole non significa che altre aziende non possano approfittare dei provvedimenti, in particolare là dove la Confederazione crea convenienti condizioni quadro per la produzione e lo smercio (titolo secondo), e 78) Settimo rapporto sull'agricoltura, tavola 10.
dove un'esclusione delle aziende non agricole è quasi impossibile. Questo vale particolarmente per la protezione al confine, ma anche per la promozione dello smercio e per lo sgravio del mercato. Le organizzazioni di categoria rappresenteranno anche aziende non agricole. Le aziende non agricole non possono essere escluse dai risultati di ricerca e formazione professionale. L'azione dello Stato in questo settore è però sostanzialmente indirizzata verso i bisogni delle aziende agricole. La promozione diretta di aziende non agricole si limita a provvedimenti volti a raggiungere gli obiettivi elencati nel capoverso 1, validi per tutte le aziende, soprattutto per quel che riguarda il promovimento di forme di produzione particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali (cpv. 3 lett. b). Al contrario dei provvedimenti di promozione, le prescrizioni emanate dalla Confederazione concernono sempre tutte le aziende (cpv. 3 lett. e, d, f).
611.3 Capoverso 3:
Organizzazione dei provvedimenti per l'adempimento dei compiti I provvedimenti federali devono essere organizzati in modo da permettere all'agricoltura di adempiere ai suoi compiti multifunzionali ai sensi del capoverso 1. Ora la Confederazione, al fianco di competenze (lett. e ed 0. assume anche compiti (lett. a-d). L'elenco non è esaustivo (... segnatamente ...). Per il mantenimento della produzione, che permette all'agricoltura di adempiere ai suoi compiti, sono necessari ulteriori provvedimenti, previsti nel titolo secondo della legge. Questi provvedimenti servono nel contempo al sostegno all'agricoltura, per raggiungere un ricavato sui prodotti il più elevato possibile, e per limitare la richiesta di pagamenti diretti. La misura sociale collaterale (titolo quarto) non è citata; serve però, durante quello che prevedibilmente sarà un lungo lasso di tempo, a raggiungere gli obiettivi del capoverso 1 e a rispettare le condizioni quadro del capoverso 2. Parimenti non menzionate sono le prescrizioni sulla protezione dei vegetali e sulle materie ausiliarie per l'agricoltura (titolo settimo). Sono un efficace e poco costoso strumento per il promovimento di una produzione sostenibile ai sensi del capoverso 1 e un importante mezzo per raggiungere gli scopi del capoverso 3 lettera d.
Lettera a: Pagamenti diretti Complemento del reddito agricolo La formulazione scelta alla lettera a indica il carattere sussidiario dei pagamenti diretti. Il reddito agricolo è formato dalla produzione e dalla vendita dei prodotti. Quanto più alto è il grado di copertura dei costi attraverso il ricavo sui prodotti, tanto minore è la richiesta di pagamenti diretti. Questo giustifica l'interesse generale per l'alto valore aggiunto della produzione. L'obbligo ad aiutarsi vicendevolmente, previsto nel capoverso 2, costringe gli agricoltori a impegnarsi continuamente per far diminuire i costi e migliorare il ricavo sui prodotti.
Equa remunerazione per le prestazioni fornite Con i pagamenti diretti vengono remunerate le prestazioni di cui al capoverso 1. Nell'introduzione al capoverso 3 sono definite come «compiti multifunzionali», ma spesso, nell'uso corrente, come «prestazioni di interesse generale». I pagamenti diretti previsti dalla lettera a assicurano che la maggior parte di queste prestazioni sia fornita estensivamente. La lettera b, a carattere sussidiario, vuole promuovere prestazioni particolari, al di là di quelle obbligatorie di base. L'equa remunerazione è direttamente legata alle prestazioni di interesse generale fornite. Proprio per questo loro carattere pubblico, poiché quindi è impossibile escluderne alcune persone, non esistono per loro né mercato né prezzo di mercato. L'equa remunerazione si può dunque stabilire solo in base ai costi. Viene considerata la differenza tra i costi della gestione sostenibile e il ricavo dai prodotti in aziende agricole efficienti. Se queste aziende possono coprire i loro costi a lungo termine, la remunerazione può ritenersi equa. Le aziende agricole meno efficienti hanno diritto solo alla remunerazione risultante da questo calcolo. In questo modo i pagamenti diretti rispondono alla loro funzione di garanzia di un reddito di base. Per la stessa prestazione, i pagamenti diretti sono sostanzialmente uguali per tutte le aziende, in base per esempio al numero di animali o al numero di ettari. L'entità delle prestazioni di interesse generale fornite, da un lato, per esempio la gestione sostenibile del territorio, e le prestazioni di mercato, dall'altro, influiscono direttamente sul reddito dei singoli agricoltori. Rimangono riservate le differenziazioni per motivi sociali.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Premessa per l'ottenimento di un'equa remunerazione è, secondo la lettera a, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Questa prova serve ad assicurare che gli scopi previsti dal capoverso 1 siano raggiunti. Da un lato si richiede una produzione sostenibile, che limiti cioè gli effetti negativi su ambiente e suolo. Le prescrizioni oggi esistenti a livello di ordinanza non sono sufficienti. L'articolo 14 capoverso 4 della legge sulla protezione delle acque, per esempio, prevede che l'utilizzazione di concime non superi le tre unità di bestiame grosso-letame per ettaro, prescrizione differenziata a seconda delle zone. Per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è invece richiesto un bilancio di sostanze concimanti equilibrato, nella misura in cui ciò sia possibile e misurabile. Il gestore deve dimostrare che le sostanze concimanti vegetali prodotte nella sua azienda corrispondono, entro un certo limite, a quelle impiegate. Solo in questo modo, così come mediante l'avvicendamento delle colture e l'adeguata protezione del suolo, diminuisce il rischio di dilavamento e di immissione di fertilizzanti nelle falde freatiche e nelle acque di superficie. Dall'altro, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate garantisce almeno un livello minimo di prestazioni positive ai sensi del capoverso 1 lettera b. Copertura del suolo e avvicendamento delle colture servono a mantenere la fertilità dei terreni coltivati; la minima parte delle superfici di compensazione ecologica serve a mantenere la diversità biologica.
Nell'ulteriore sviluppo della politica agricola, la condizione che prevede una prova che le esigenze ecologiche sono rispettate per l'ottenimento di un'equa remunerazione, potrà essere garantita in diversi modi: 1. Sviluppando ulteriormente i pagamenti diretti ecologici nello spostamento dal sostegno vincolato ai prodotti a quello non vincolato ai prodotti. Senza contributi ecologici non sarebbe possibile raggiungere un'equa remunerazione. 2. Premettendo la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate all'ottenimento di tutti i pagamenti diretti. 3. Premettendo la prova, prevista dalla sezione 2 del titolo terzo, che le esigenze ecologiche sono rispettate per ottenere i pagamenti diretti generali, senza i quali è impossibile raggiungere un'equa remunerazione. I pagamenti diretti devono essere accessibili a tutte le aziende, poiché è auspicabile che tali prestazioni si estendano a tutta la superficie utile. Per i pagamenti diretti destinati a orientare la produzione di cui al titolo secondo, la prova non è richiesta sul piano legislativo, poiché questi pagamenti perseguono altri scopi e non basterebbero da soli ad assicurare un'equa remunerazione. Nel disegno di legge si propone la terza variante. Durante un periodo transitorio di cinque anni (art. 185 cpv. 8) le aziende agricole hanno il diritto di ottenere i pagamenti diretti anche senza la prova richiesta. Nel corso di tale periodo gli incentivi menzionati dovrebbero assicurare che la maggior parte delle aziende, grazie all'espansione della produzione integrata, sia in grado di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. In tal modo, l'entrata in vigore della prova per l'ottenimento dei pagamenti diretti non comporterà, per molte aziende, grandi cambiamenti. Interpellato durante il dibattito parlamentare, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha dichiarato che la lettera a non modifica la posizione da noi assunta negli ultimi anni in relazione al potenziamento dei pagamenti diretti complementari (art. Sia LAgr) ed ecologici (art. 310 LAgr). Per i prossimi cinque anni gli oneri finanziari legati alla concessione di diversi tipi di pagamenti diretti dovrebbero rimanere invariati. Gli agricoltori dovrebbero così disporre di un periodo di transizione sufficiente per poter pianificare a medio termine i provvedimenti di adeguamento 79'. Il progetto di legge corrisponde
dunque alla valutazione dell'articolo costituzionale emersa durante il dibattito parlamentare. Lettera b: Promozione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale. Vengono sostenute le forme di produzione che sono particolarmente:
in sintonia con la natura, e che hanno quindi conseguenze positive ai sensi del capoverso 1, in particolare nel settore dell'equilibrio ecologico;
rispettose dell'ambiente. Si tratta di osservare obblighi che vadano oltre la richiesta della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e che diminuiscano ulteriormente il rischio di pregiudizi per l'ambiente; ")RU 1995 1223
- rispettose della vita animale e che dunque vanno oltre le esistenti prescrizioni sulla protezione degli animali. I contributi devono essere consistenti in modo da stimolare gli agricoltori ad adottare le forme di produzione auspicate. All'introduzione di contributi per forme di produzione particolarmente rispettose dell'ambiente si può obiettare che la legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque già vieta carichi ambientali eccessivi. Sovente il nesso causale tra il comportamento del singolo agricoltore e i danni ambientali non è però dimostrabile. Rispetto alla complessità delle interazioni, le prescrizioni sono abbastanza approssimative. I procedimenti penali sono applicabili solo in casi specifici e perciò poco efficaci. Per ridurre il carico ambientale causato dall'agricoltura è dunque più opportuno collegare i contributi diretti all'obbligo di attenuare i rischi. Per poter riscuotere i pagamenti diretti l'agricoltore deve, in base ai dati e alle registrazioni della sua azienda, dimostrare di rispettare gli obblighi. Queste considerazioni non si applicano solo alla promozione delle prestazioni particolari previste dalla lettera b, ma anche e soprattutto ai pagamenti diretti previsti dalla lettera a (cfr. n. 113). Lettera e: Dichiarazione II mandato legislativo concernente la dichiarazione è già realizzato da una serie di prescrizioni: 1. Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) e ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) articoli 22 e 23. Devono essere dichiarati il Paese di provenienza, il trattamento con radiazioni ionizzanti e gli organismi modificati con tecnologia genetica. 2. Legge sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Nella LIC i rappresentanti dei consumatori e le organizzazioni economiche private sono invitati a stabilire gli oggetti per cui è necessario fornire una dichiarazione. Se non viene concluso alcun accordo di diritto privato abbiamo la facoltà, dopo avere ascoltato gli ambienti interessati, di stabilire le modalità delle dichiarazioni per via d'ordinanza. 3. Legge sull'agricoltura, articoli 18a-18c, designazione dei prodotti. Il nostro Collegio ha la facoltà di emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti fabbricati secondo metodi particolari, che presentano altre
caratteristiche specifiche o che si distinguono in base alla loro provenienza. L'obiettivo è quello di promuovere la qualità e lo smercio grazie a indicazioni precise. Nel disegno di legge si tratta degli articoli 13-15. Lettera d: protezione dell'ambiente L'applicazione di questa prescrizione è sostenuta dalla legge sulla protezione delle acque e dalla legge sulla protezione dell'ambiente. La legge sull'agricoltura la concretizza, in particolare mediante l'impostazione dei pagamenti diretti previsti dalle lettere a e b. Un importante contributo è inoltre fornito dalle prescrizioni sulle sostanze ausiliarie dell'agricoltura (titolo settimo). La lettera d potrebbe fungere da base costituzionale anche per altri provvedimenti. È stata adottata in seguito alla discussione sulle tasse d'incitamento ap-
plicate a concimi e a prodotti fitosanitari, tasse che trovano già una loro base costituzionale nell'articolo sulla protezione dell'ambiente (art. 24septies Cost.). In occasione della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, il Parlamento ha approvato una mozione che ci incarica di presentare, al più tardi entro cinque anni, un progetto di legge che preveda l'introduzione di tasse d'incitamento, qualora l'introduzione dei nuovi strumenti di politica ambientale e agricola miranti ad una gestione rispettosa dell'ambiente non avessero raggiunto l'effetto previsto 80'.
Lettera e: Miglioramento delle basi di produzione II miglioramento delle basi di produzione e la produttività degli agricoltori sono tradizionalmente provvedimenti a partecipazione statale. Gli aiuti agli investimenti per persone fisiche sono indirizzati in particolare ad aziende agricole che coltivano il suolo (titolo quinto). Anche la ricerca, la divulgazione e la formazione sono orientate verso i bisogni di questo tipo di aziende (titolo sesto). Nella stessa direzione si muove il promovimento della selezione di piante e dell'allevamento di animali, anche se non è esplicitamente menzionato.
Lettera f: Consolidamento della proprietà fondiaria rurale Questa disposizione è ripresa dal vecchio articolo costituzionale (art. 31bis cpv. 3 lett. b Cost.) e costituisce la base della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) e della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (RS 221.213.2). La gestione di terreni agricoli propri o in affitto è una caratteristica determinante per le aziende agricole che coltivano il suolo. Le due leggi permettono agli agricoltori di coltivare a condizioni accettabili e impediscono, grazie alle loro disposizioni limitanti, l'estensione della superficie delle aziende oltre le dimensioni rurali.
611.4 Capoverso 4: Finanziamento
Poiché le entrate a destinazione vincolata nel settore agricolo saranno scarse, il maggior onere spetterà alle risorse generali della Confederazione. L'entità dei mezzi finanziari necessari è definita soprattutto dal diritto degli agricoltori all'ottenimento di un'equa remunerazione, previsto dal capoverso 3 lettera a. L'articolo 6 del progetto di legge prevede che le risorse finanziarie per i settori di attività più importanti vengano stanziate mediante un decreto federale semplice, rinnovabile di volta in volta per quattro anni al massimo.
612 Articolo 31bis della .Costituzione federale
Articolo 31bis Costituzione federale Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le misure atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica dei cittadini. »»Mozione del Consiglio degli Stati del 2 giugno 1994 (94.3005).
La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale, emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e prendere misure in favore di singoli rami dell'economia o di professioni. Essa deve, con riserva del capoverso 3, rispettare il principio della libertà di commercio e d'industria. Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni: a. per salvaguardare importanti rami dell'economia o professioni minacciati nella loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che esercitano un'attività per conto proprio in questi rami o professioni; b. abrogato; e. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo; d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe; e. per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa. Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami economici e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono equamente pretendere da loro. La legislazione federale emanata in virtù del capoverso 3 lettere a e b, deve salvaguardare lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.
Sostegno di importanti obiettivi tramite la politica agricola I provvedimenti di politica agricola sostengono, come già avveniva in passato, il raggiungimento degli importanti obiettivi posti dall'articolo 31bis capoverso 3 della Costituzione:
gli agricoltori rappresentano un importante gruppo di persone che esercitano un'attività indipendente. Il promovimento della loro capacità di rendimento corrisponde all'obiettivo fissato nella lettera a;
secondo la lettera e, il mantenimento dell'agricoltura è il principale strumento per la protezione delle regioni economicamente minacciate. II settore primario, tuttavia, è sempre meno in grado di supplirvi da solo (cfr. n. 134.2);
in base alla lettera e l'agricoltura fornisce un importante contributo alla garanzia dell'approvvigionamento con beni di vitale importanza, ossia con derrate alimentari. La produzione propria e la conseguente disponibilità alla produzione sono lo strumento principale in questo senso.
Principio di sussidiarietà Fintantoché il promovimento dell'agricoltura si basava sul capoverso 3 lettera b, erano applicabili anche i capoversi 4 e 5. Ora il principio di sussidiarietà è ancorato direttamente nell'articolo 31octies capoverso 2. Per la sua applicazione, tuttavia, rimangono determinanti i principi enunciati dall'articolo 31bis
capoversi 4 e 5. II grado di autonomia dell'agricoltura è direttamente proporzionale alla misura in cui sapranno svilupparsi le organizzazioni basate sull'aiuto reciproco.
613 Tenore dell'articolo 32 della Costituzione e relative condizioni
Articolo 32 Costituzione federale 'Le disposizioni previste negli articoli 31bis, 31ter capoverso 2, 31 quater e 31 quinquies non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti per i quali può essere domandata la votazione popolare. Per i casi urgenti, in periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato l'articolo 89 capoverso 3 (l'art. 89 cpv. 3 è stato abrogato e sostituito dall'art. 89bis). 1 Cantoni devono essere consultati per l'elaborazione delle leggi d'esecuzione. Di regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali. Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per l'elaborazione delle leggi d'esecuzione e possono essere chiamate a cooperare all'applicazione delle norme esecutive. Le condizioni poste dall'articolo 32 della Costituzione sono soddisfatte: Capoverso 1: l'articolo 186 del disegno sottopone la legge a referendum facoltativo. Capoverso 2: nell'articolo 175 del disegno, l'esecuzione della legge è demandata ai Cantoni, nella misura in cui non competa alla Confederazione. In effetti, la Confederazione ha delegato la maggior parte delle competenze esecutive ai Cantoni, e si limita ad applicare soltanto qualche provvedimento. Capoverso 3: durante la procedura di consultazione sono state consultate le organizzazioni economiche interessate, le quali avevano peraltro già partecipato ai lavori della commissione peritale (cfr. n. 12).
614 Iniziative costituzionali in sospeso
L'iniziativa popolare dell'Associazione svizzera dei piccoli e medi contadini «per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica 81 è ancora in sospeso. Nel nostro messaggio del 17 giugno 1996 proponiamo di respingerla perché troppo radicale, in contraddizione con gli obiettivi fissati nella riforma della politica agricola e superata. Per questa ragione proponiamo all'Assemblea federale di invitare il popolo e gli Stati a respingerla. Secondo l'articolo 28 della legge sui rapporti fra i Consigli, il Parlamento deve pronunciarsi sull'iniziativa entro un anno dall'ultima votazione popolare riguardante l'articolo costituzionale sull'agricoltura, quindi entro il 9 giugno 1997.
si) FF 1995 I 316
62 Delega di competenze legislative La nuova legge sull'agricoltura disciplina in numerosi settori le condizioni economiche che cambiano continuamente e sono spesso legate ad aspetti tecnici complicati. Questo è il motivo per cui è stata concepita come legge quadro che ci permette, da un lato, il margine di manovra necessario per agire velocemente e che, dall'altro, attraverso le sue linee direttrici, assicura la realizzazione dei progetti di politica agraria (cfr. n. 202). Le ragioni che giustificano la delega di competenze emergono automaticamente dalle disposizioni corrispondenti, per cui un disciplinamento esaustivo non entra nemmeno in linea di conto. Tali disposizioni possono essere riassunte come segue (conformemente all'ordine di titoli): Titolo primo: Principi generali I problemi che riguardano l'elaborazione del catasto della produzione e i criteri di delimitazione delle zone (art. 4) sono di natura tecnica e non possono essere disciplinati su base legale in modo esaustivo. L'articolo 5 capoverso 2 esige un intervento tempestivo in caso di crollo dei redditi.
Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio II disciplinamento delle operazioni economiche richiede una certa flessibilità da parte delle autorità. L'evoluzione del mercato è prevedibile solo fino a un certo punto. Questo vale soprattutto per quel che concerne l'evoluzione internazionale e le fluttuazioni monetarie (promovimento dell'esportazione, smercio del latte). Numerose disposizioni, malgrado il contesto economico, contengono aspetti tecnici complicati che non possono essere disciplinati in modo esaustivo dalla legge, soprattutto in merito alle disposizioni relative alla qualità e alla designazione dei prodotti. Titolo terzo: Pagamenti diretti In questo settore dobbiamo poter adattare le quote in base alle decisioni del Parlamento in materia di preventivo. Inoltre, occorrerà disciplinare numerosi aspetti tecnici imponendo condizioni e oneri. Titolo quarto: Misura sociale collaterale Fissando le condizioni e gli oneri, dovremo in particolare definire i criteri secondo i quali un'azienda viene giudicata in difficoltà finanziarie, stabilire se sia produttiva e se il suo indebitamento è ritenuto sopportabile. Questi criteri, così come le basi di calcolo impiegate e le quote, possono variare con il passare del tempo.
Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Stabiliremo e adatteremo le quote per contributi e crediti di investimento in funzione dei mezzi disponibili, operazione che da sola richiede la considerazione di numerosi dati tecnici in continuo mutamento. Lo stesso vale per le premesse legate all'ottenimento dei contributi, così come per le condizioni e gli oneri.
Titolo sesto: Ricerca e formazione professionale, promozione della selezione delle piante e dell'allevamento di animali Nei settori della ricerca in particolare, ma anche della formazione professionale, della selezione delle piante e dell'allevamento, le esigenze cambiano velocemente. Le disposizioni legali devono offrire il margine di manovra necessario per effettuare adattamenti continui delle attività e la relativa impostazione del promovimento e del sostegno. Questo vale anche per i programmi di ricerca sottoposti all'approvazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura e per le esigenze minime nel settore della formazione professionale. Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarie Le prescrizioni in materia di protezione contro i danni provocati da organismi nocivi e sostanze ausiliarie inappropriate devono essere continuamente adattate all'evoluzione della tecnica. Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Oltre alla possibilità di ricorso, ci è attribuita unicamente la competenza di esonerare determinate decisioni cantonali dalla notifica all'Ufficio dell'agricoltura (art. 163 cpv. 4) ed eventualmente di introdurre una procedura di opposizione (art. 165). Titolo nono: Disposizioni finali L'articolo 174 ci affida l'esecuzione della legge, autorizzandoci a delegare al dipartimento o ai servizi e uffici ad esso sottoposti la competenza legislativa in materia di aspetti tecnici o amministrativi. Al nostro Collegio sono inoltre attribuite le ulteriori competenze disciplinatorie in materia di esecuzione, come ad esempio la richiesta di collaborazione da parte di imprese e organizzazioni, il controllo o il rilevamento dei dati. Particolarmente significativa sono le nostre competenze relative all'entrata in vigore e alle disposizioni transitorie. Dobbiamo essere in grado di applicare queste ultime in funzione dell'avanzamento della riforma, dell'evoluzione dell'agricoltura e dei mercati e, all'occorrenza, mettere in vigore la legge progressivamente.
Legge federale Disegno sul promovimento dell'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies e 32 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996'*, decreta:
Titolo primo: Principi generali Art. l Scopo La Confederazione opera affinchè l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l'approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale; e. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.
Art. 2 Provvedimenti della Confederazione La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli; b. indennizza le aziende contadine, mediante pagamenti diretti, per le prestazioni a favore dell'economia generale; e. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali; e. promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la selezione delle piante e l'allevamento del bestiame; f. disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di sostanze ausiliarie. 1 provvedimenti della Confederazione presuppongono le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili dagli interessati.
Art. 3 Campo d'applicazione L'agricoltura comprende: a. la produzione di prodotti valorizzagli derivanti dalla produzione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; b. la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione. " FF 1996 IV 1
Legge sull'agricoltura
1 provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, come pure quelli dei titoli sesto e settimo si applicano all'orticoltura esercitata a titolo professionale. 1 provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.
Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone la superficie gestita a scopo agricolo secondo le difficoltà di sfruttamento e a tale proposito tiene un catasto della produzione. II Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.
Art. 5 Reddito 1 provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione. Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, la Confederazione prende provvedimenti di durata limitata per migliorare la situazione dei redditi. Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica della rimanente popolazione attiva e della situazione delle finanze federali.
Art. 6 Limite di spesa I mezzi finanziari per i compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale.
Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio Art. 7 Principio La Confederazione stabilisce condizioni quadro per lo smercio dei prodotti agricoli in modo tale da consentire all'agricoltura di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. A tale proposito, tiene conto delle esigenze dell'approvvigionamento del Paese.
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Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato Art. 8 Misure di solidarietà La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano ai produttori o alle relative organizzazioni di categoria. Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, all'occorrenza, con i commercianti.
Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria Se l'efficacia delle misure di solidarietà prese da un'organizzazione di categoria è pregiudicata, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata per sostenerla, se l'organizzazione: a. è rappresentativa; b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita; e. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.
Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l'esportazione di prodotti, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria.
Art. 11 Promozione dello smercio La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero. 1 responsabili dei provvedimenti coordinano la loro azione. Elaborano direttive comuni, segnatamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all'estero. La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più responsabili qualora siano nell'interesse economico generale. Questo vale in particolare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori: a. pubbliche relazioni; b. promozione delle vendite; e. pubblicità generale per l'agricoltura svizzera; _ d. ricerche di mercato. II Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.
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Art. 12 Sgravio del mercato Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. 1 contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate. In casi straordinari, il Consiglio federale può prendere provvedimenti intesi a sgravare il mercato anche indipendentemente dalle misure di solidarietà dei produttori o delle organizzazioni di categoria.
Sezione 2: Designazione Art. 13 In generale II Consiglio federale può, nell'interesse della reputazione dei prodotti e allo scopo di promuoverne la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; e. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine. La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 14 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti, regioni di montagna II Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico, e i prodotti; b. i controlli. 1 prodotti possono essere designati come particolarmente rispettosi dell'ambiente e degli ammali soltanto se le direttive di produzione vigono per l'intera azienda. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni in casi particolari. II Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a. Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.
Art. 15 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche II Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Disciplina in particolare: a. il diritto all'iscrizione;
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b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; e. la procedura d'opposizione e di registrazione; d. il controllo. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d'origine o in un'indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per lo stesso tipo di prodotti se è adempita una fattispecie di cui al capoverso 7. Chi utilizza una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli analoghi e per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Marchi pregiati e famosi usati da lungo tempo sono esonerati da quest'obbligo. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che consenta di sfruttare la reputazione delle designazioni protette; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.
Sezione 3: Importazione Art. 16 Dazi d'importazione, aliquote di dazio Per determinare i dazi d'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.
Art. 17 Prezzi soglia II Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 16 capoverso 1 si applica per analogia. II prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera e del dazio. Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato. II Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica (Dipartimento) determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti.
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II Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione). L'Ufficio federale stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione. Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il Dipartimento può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.
Art. 18 Contingenti doganali 1 contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge sulla tariffa delle dogane) (tariffa generale). II Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 16 capoverso 1. Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e la loro suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati. Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera e della legge sulla tariffa delle dogane.
Art. 19 Ripartizione dei contingenti doganali 1 contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo i seguenti criteri: a. in funzione di una prestazione all'interno del Paese; b. sulla base del quantitativo richiesto; e. conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; d. conformemente all'ordine di sdoganamento; e. mediante vendita all'asta; f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera a si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.
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Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. li Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i criteri per la ripartizione. L'assegnazione di contingenti doganali è oggetto di pubblicazione.
Art. 20 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 19 cpv. 2 lett. a), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: a. la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure b. l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.
Art. 21 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d ' importazione. In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale. L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge sulla tariffa delle dogane II capoverso 2 non si applica alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: a. all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 19822) sulle misure economiche esterne; e b. all'articolo 7 della legge sulla tariffa delle dogane.
Art. 22 Contributi volontari Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescrivere ') RS 632.10
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l'importo massimo consentito di questi contributi. Può delegare tale competenza al Dipartimento. Se l'importo massimo consentito dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.
Sezione 4: Esportazione Art. 23 La Confederazione può accordare contributi per l'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.
Sezione 5: Vigilanza sui prezzi Art. 24 II Consiglio federale può sottoporre a vigilanza i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Designa l'ufficio che effettua i rilevamenti necessari e informa il pubblico.
Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Prìncipi Art. 25 Campo d'applicazione II presente capitolo si applica solo al latte di vacca. II Consiglio federale può dichiarare applicabili singole disposizioni, in particolare gli articoli 35, 41 e 42, anche al latte di capra e di pecora.
Art. 26 Prezzo mirato II Consiglio federale stabilisce un prezzo mirato per il latte commerciale. II prezzo mirato è il prezzo perseguito dal produttore. Esso deve poter essere raggiunto se il latte: a. è trasformato in prodotti con un elevato valore aggiunto ed è adeguatamente commercializzato e b. presenta una determinata composizione.
Sezione 2: Orientamento della produzione Art. 27 Contingentamento lattero II Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando contingenti per i singoli produttori.
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Nel determinare il contingente può essere considerata la composizione del latte, in particolare il tenore in grassi. II Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e graduarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).
Art. 28 Adeguamento del quantitativo globale All'inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non sono indennizzate.
Art. 29 Adeguamento di contingenti II Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati al mutamento delle condizioni aziendali. Può dichiarare i contingenti trasferibili fra produttori. Determina le condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere riduzioni per i contingenti trasferiti. In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla superficie, si applicano le seguenti restrizioni: a. chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 67 capoverso 2; b. i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. II Consiglio federale può prevedere deroghe.
Art. 30 Contingenti speciali Oltre al quantitativo complessivo dei contingenti menzionato nell'articolo 27, il Consiglio federale può prevedere temporaneamente un certo quantitativo di latte per contingenti speciali, destinati alla fabbricazione di prodotti per i quali possono essere versati contributi conformemente alla legge federale del 13 dicembre 1974'' sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati. II Consiglio federale incarica un servizio dell'amministrazione di tale quantitativo e della ripartizione dei contingenti speciali. Per il latte fornito nell'ambito di un contingente speciale, il produttore deve versare un contributo. II servizio incaricato dell'amministrazione deve versare una tassa alla Confederazione per i prodotti che non sono esportati. Il Consiglio federale determina l'ammontare di tale tassa.
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Art. 31 Contingenti supplementari Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.
Art. 32 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari possono essere assegnati soltanto se il quantitativo massimo per ettaro di cui all'articolo 27 capoverso 3 non è raggiunto.
Art. 33 Tassa per superamento di contingente II produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 27, 30 e 31. La tassa ammonta al massimo all'85 per cento del prezzo mirato. Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il superamento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente: a. computato nel successivo periodo di contingentamento; b. compensato all'interno delle organizzazioni locali di produttori.
Sezione 3: Contratti di fornitura e vendita diretta Art. 34 Durata minima dei contratti di fornitura II Consiglio federale può emanare disposizioni sui contratti di fornitura conclusi tra produttori e acquirenti di latte. Può segnatamente determinare la durata minima dei contratti di fornitura.
Art. 35 Vendita diretta Chiunque intenda vendere direttamente latte o latticini prodotti nell'azienda deve notificarlo preventivamente al servizio designato dal Consiglio federale.
Sezione 4: Sostegno del mercato Art. 36 Supplemento per il latte trasformato in formaggio La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. II Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni. A tal fine tiene conto del prezzo mirato.
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Art. 37 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latticini. II Consiglio federale designa i prodotti oggetto degli aiuti e ne stabilisce l'ammontare, le condizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide, sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione delle finanze.
Art. 38 Aiuti all'esportazione La Confederazione può accordare aiuti per l'esportazione di formaggio, graduati secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi. Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti all'esportazione in funzione della loro composizione. II Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli aiuti e le condizioni. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide, sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione delle finanze.
Art. 39 Importazione di burro L'Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte). Possono essere assegnate quote di contingente doganale ai produttori di burro, ai produttori di formaggio fuso e alle aziende di trasformazione dell'industria alimentare. L'Ufficio federale determina le condizioni.
Sezione 5: Provvedimenti particolari Art. 40 Obbligo di notifica II valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. 1 produttori che commercializzano in vendita diretta latte e latticini notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.
Art. 41 Garanzia della qualità II Consiglio federale emana prescrizioni sulla garanzia della qualità del latte e dei latticini. Può delegare al Dipartimento o all'Ufficio federale il compito di emanare prescrizioni. Può sottoporre all'obbh'go di autorizzazione la trasformazione del latte commerciale.
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Art. 42 Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera 1 Cantoni e le organizzazioni regionali dell'economia lattiera gestiscono congiuntamente servizi di ispezione e consulenza per l'economia lattiera. Tali servizi eseguono le attività di ispezione, ricerca e consulenza necessarie alla garanzia della qualità. Il Consiglio federale può delegare ulteriori compiti nell'ambito della garanzia della qualità. La Confederazione può partecipare ai costi dei servizi di ispezione e consulenza per l'economia lattiera.
Art. 43 Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell'economia lattiera incaricate di svolgere compiti di diritto pubblico per le prestazioni che richiede loro.
Capitolo 3: Economia animale Sezione 1: Orientamento strutturale Art. 44 Effettivi massimi II Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento. II Consiglio federale può prevedere deroghe per: a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach; b. le aziende che svolgono un'attività di interesse pubblico d'importanza regionale valorizzando, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.
Art. 45 Tassa 1 gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 44 devono versare una tassa annuale. II Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in eccesso non sia redditizio. Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore. II frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.
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Sezione 2: Bestiame da macello e carne Art. 46 Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale sono assegnate in base al numero di macellazioni di animali indigeni. II Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente ordinare la vendita all'asta per determinati prodotti.
Art. 47 Classificazione della qualità II Consiglio federale provvede affinchè la qualità del bestiame vivo e del bestiame macellato delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina sia classificata da un servizio neutrale. II Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale la determinazione dei criteri di classificazione.
Art. 48 Fondo per la carne La Confederazione istituisce un fondo per la carne, in particolare allo scopo di finanziare: a. provvedimenti per sgravare il mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee d'altro tipo; b. la classificazione della qualità da parte di un servizio neutrale; e. provvedimenti di marketing. II fondo per la carne è alimentato mediante una parte dei dazi sulle importazioni di carne. Tale parte ammonta al massimo al 10 per cento del valore di mercé corrispondente di produzione indigena. Essa è determinata dal Dipartimento. II fondo per la carne è gestito al di fuori del conto di Stato.
Art. 49 Delega di compiti II Consiglio federale può incaricare organizzazioni private in particolare di: a. organizzare campagne per sgravare il mercato in caso di fluttuazioni stagionali dell'offerta; b. sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; e. classificare animali vivi e macellati secondo la qualità. Le organizzazioni private sono indennizzate mediante il fondo per la carne per i compiti da esse svolti. II Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.
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Sezione 3: Uova Art. 50 Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova La Confederazione istituisce una cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. La cassa di compensazione serve in particolare a: a. sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b. finanziare i provvedimenti di valorizzazione e di marketing a favore delle uova svizzere.
Art. 51 Finanziamento della cassa di compensazione La cassa di compensazione è finanziata mediante una parte dei dazi sulle uova in guscio e sui prodotti di uova importati. Tale parte è determinata in base alle prestazioni della cassa di compensazione. Non può tuttavia superare i quattro centesimi per uovo o unità di uova. Essa è determinata dal Dipartimento.
Capitolo 4: Produzione vegetale Art. 52 Zucchero Gli zuccherifici trasformano la produzione indigena di barbabietole da zucchero. Il Consiglio federale può fissare quantitativi minimi e massimi per la produzione di zucchero. Gli zuccherifici hanno i seguenti compiti: a. convenire, con l'organizzazione dei coltivatori, i quantitativi di zucchero necessari e i criteri di distribuzione fra i coltivatori; b. convenire con l'organizzazione dei coltivatori le condizioni di prezzo e di ritiro; e. vendere a prezzi di mercato lo zucchero da essi prodotto e i sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole; d. organizzare la trasformazione a costi vantaggiosi. Gli zuccherifici sono indennizzati forfettariamente per lo svolgimento del loro mandato. Il Consiglio federale determina anticipatamente l'importo per al massimo quattro anni. A tal fine consulta l'organizzazione dei coltivatori e gli zuccherifici. Ogni anno gli zuccherifici sottopongono alla Confederazione il rendiconto delle prestazioni fornite in adempimento del mandato. Accordano la possibilità di consultare il conto annuale. II Consiglio federale designa il servizio incaricato di controllare l'esecuzione del mandato.
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Art. 53 Semi oleosi La Confederazione può versare contributi per la produzione e la trasformazione di semi oleosi alfine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali indigeni.
Art. 54 Patate Per mantenere la produzione di patate ad un livello adeguato ai fini dell'approvvigionamento del Paese, la Confederazione può promuovere la valorizzazione di patate indigene da seme, da tavola o destinate alla trasformazione. In particolare, può versare contributi per l'utilizzazione foraggiera di patate fresche e per la trasformazione delle patate in foraggi.
Art. 55 Frutta La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta, i derivati della frutta e l'uva. . 2 Può sostenere la valorizzazione mediante il versamento di contributi.
Art. 56 Materie prime rinnovabili La Confederazione può versare contributi per: a. la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; b. la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.
Art. 57 Altre colture Qualora si presentino nuove possibilità di smercio o la sicurezza dell'approvvigionamento lo richieda, la Confederazione può: a. promuovere altre colture con contributi o altri provvedimenti; b. incaricare aziende e organizzazioni di trasformare i prodotti e indennizzarle per tali prestazioni.
Capitolo 5: Economìa vitivinicola Sezione 1: Viticoltura Art. 58 Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone. Le ricostituzioni di colture sono notificate ai Cantoni. II Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.
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II Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.
Art. 59 Catasto viticolo 1 Cantoni tengono un catasto viticolo nel quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti. L'Ufficio federale definisce i principi che reggono la tenuta del catasto viticolo.
Art. 60 Elenco dei vitigni L'Ufficio federale esamina l'idoneità dei vitigni. Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.
Art. 61 Designazione II Consiglio federale può definire i termini di «denominazione d'origine», «denominazione d'origine controllata» e «denominazione di provenienza». II Consiglio federale può abilitare i Cantoni a disciplinare l'utilizzazione delle denominazioni. Definisce i principi a tal fine.
Art. 62 Classificazione Le partite d'uva sono classificate in tre categorie secondo il tenore naturale in zucchero: a. categoria 1 : uva che permette di produrre vini con denominazione d'origine o con denominazione di origine controllata; b. categoria 2: uva che permette di produrre vini con denominazione di provenienza; e. categoria 3: uva che permette di produrre solamente vini senza denominazione d'origine o di provenienza. 1 Cantoni determinano i tenori minimi in zucchero. Il Consiglio federale definisce i principi a tal fine. 1 Cantoni limitano la produzione per unità di superficie per le uve della categoria 1. Possono limitare la produzione anche per le categorie 2 e 3. II Consiglio federale può stabilire produzioni massime per categoria.
Art. 63 Controllo della vendemmia 1 Cantoni provvedono al controllo della vendemmia e notificano i risultati all'Ufficio federale. II Consiglio federale emana prescrizioni sul controllo della vendemmia. La Confederazione può partecipare ai costi del controllo della vendemmia in ragione dell'80 per cento al massimo.
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Sezione 2: Controllo del commercio dei vini Art. 64 Controllo della contabilità e della cantina A tutela delle denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina. Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita professionali di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.
Art. 65 Obblighi connessi al commercio dei vini Chiunque commercia vini ai sensi dell'articolo 64 capoverso 2 deve: a. essere iscritto nel registro di commercio; b. annunciare l'inizio della sua attività all'autorità di controllo; e. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti i prodotti di cui all'articolo 64 capoverso 2; d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare il fatturato annuo in termini quantitativi. II Consiglio federale può prevedere altri obblighi per l'adeguata esecuzione dei controlli. Qualora la protezione della denominazione non ne risulti pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e deroghe, in particolare per: a. i produttori che vendono esclusivamente i loro prodotti a rivenditori finali e consumatori finali; b. le aziende che commerciano esclusivamente prodotti in bottiglia di cui all'articolo 64 capoverso 2 o che vendono tali prodotti per il consumo sul posto; e. le aziende che sottostanno ad un controllo cantonale equivalente.
Art. 66 Organizzazione del controllo II Consiglio federale emana disposizioni dettagliate in materia di controllo e designa le autorità di controllo.
Titolo terzo: Pagamenti diretti Sezione 1: Principi Art. 67 La Confederazione versa pagamenti diretti generali ai gestori di aziende contadine a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
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La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate richiede: a. un bilancio di concimazione equilibrato; b. una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; e. un avvicendamento disciplinato delle colture; d. un'idonea protezione del suolo; nonché e. una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante. La Confederazione promuove mediante contributi economicamente redditizi le forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura, e rispettose dell'ambiente e della vita animale.
Sezione 2: Pagamenti diretti generali Art. 68 Pagamenti diretti complementari Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa pagamenti diretti complementari ai gestori di aziende contadine sotto forma di contributi per azienda e contributi di superficie. II Consiglio federale stabilisce: a. il limite di reddito a partire dal quale i contributi sono ridotti o soppressi; b. l'effettivo minimo di bestiame e la superficie minima. II Consiglio federale può: a. stabilire altri valori di riferimento per il versamento; b. stabilire un limite d'età per i beneficiari; e. graduare i contributi secondo le zone di produzione o le superfici; d. far dipendere il diritto ai contributi dall'adempimento di altre condizioni e vincolare a oneri il versamento dei contributi.
Art. 69 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Per promuovere e salvaguardare la competitivita della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi. 1 contributi sono versati per: a. la detenzione di vacche il cui latte non è commercializzato; b. la detenzione di bovini, equini, ovini e caprini. 1 contributi sono ridotti in modo corrispondente qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo. II Consiglio federale stabilisce: a. il contributo per animale o unità di bestiame grosso tenendo conto dell'evoluzione del prezzo del latte; b. limiti minimi.
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II Consiglio federale può: a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. graduare i contributi secondo le zone di produzione, le categorie di animali, il numero di animali o le unità di bestiame grosso: e. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro; d. subordinare il diritto ai contributi ad altre condizioni e vincolare a oneri il versamento dei contributi.
Art. 70 Contributi alle spese Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende contadine che detengono bestiame bovino, equino, ovino, caprino o suino d'allevamento nella zona di montagna e nella zona prealpina collinare. 1 contributi sono ridotti in modo corrispondente qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo. II Consiglio federale stabilisce: a. il contributo per unità di bestiame grosso tenendo conto delle difficili condizioni di produzione; b. l'effettivo minimo di bestiame e la superficie minima; e. il numero massimo di unità di bestiame grosso per azienda per le quali sono versati contributi; d. il limite di reddito a partire dal quale i contributi sono ridotti o soppressi. II Consiglio federale può: a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro.
Art. 71 Contributi di pendenza Per promuovere e salvaguardare l'agricoltura in zone con condizioni difficili di produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa ai gestori di aziende contadine contributi per la superficie agricola utile in zone in pendenza. II Consiglio federale stabilisce: a. il contributo per unità di superficie e tiene conto a tal fine del livello di difficoltà della gestione, segnatamente della pendenza; b. la superficie minima; e. il limite di reddito a partire dal quale i contributi sono ridotti o soppressi. II Consiglio federale può: a. graduare i contributi secondo altri criteri, come l'altitudine ed il genere di sfruttamento;
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b. subordinare il diritto ai contributi ad altre condizioni e vincolare a oneri il versamento dei contributi.
Sezione 3: Provvedimenti ecologici Art. 72 Contributi a fini ecologici La Confederazione promuove mediante contributi supplementari forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale. II Consiglio federale può prevedere particolari contributi a fini ecologici per aziende pubbliche. La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in complemento alla legge federale del 1° luglio 1966'> sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda un contributo a favore dell'utilizzazione di superfici agricole utili come superfici di compensazione ecologica e opera a favore di un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile. Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili. Stabilisce i contributi in modo tale che fornire la prestazione ecologica sia redditizio. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato. Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a-18rf della legge sulla protezione della natura e del paesaggio '>, da tale somma è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo. II Consiglio federale fissa le condizioni per il versamento dei contributi e determina gli oneri vincolati a tale versamento.
Art. 73 Contributi d'estivazione Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o pascoli d'estivazione. II Consiglio federale stabilisce: a. le categorie di animali per le quali sono versati contributi; b. il contributo per unità di bestiame grosso e per categoria di animali estivati o per unità di pascolo; e. il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo. II Consiglio federale può stabilire le condizioni secondo cui i Cantoni versano una parte dei contributi d'estivazione a persone che senza esserne gestori, si occupano dell'infrastnittura in questione. »RS 451; RU 19% 214
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Art. 74 Obbligo di tollerare Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degni di protezione. L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire direttamente il suo fondo per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima. AH'occorrenza, i Cantoni emanano le necessarie prescrizioni d'esecuzione; decidono se, nel singolo caso, la gestione e la cura deve essere tollerata.
Titolo quarto: Misura sociale collaterale Art. 75 Principio La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni i mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale. 1 Cantoni possono accordare alle famiglie contadine aiuti per la conduzione aziendale al fine di superare o prevenire le difficoltà finanziarie, indipendenti dalla loro volontà, riconducibili segnatamente a condizioni quadro economiche modificate. L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.
Art. 76 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale II Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per: a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari. 1 mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 77 Condizioni 1 mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: a. l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola complementare, consente a lungo termine un'esistenza; b. l'azienda è gestita razionalmente; e. l'indebitamento dopo la concessione del mutuo è sopportabile.
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Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento nella regione di montagna e in quella collinare possono essere accordati mutui anche alle aziende che consentono a lungo termine un'esistenza soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio). II Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.
Art. 78 Approvazione da parte dell'Ufficio federale Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite. L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso in merito alla questione. Prima di decidere sente il parere del Cantone.
Art. 79 Rimborso in caso di alienazione con utile Se un'azienda o parte di un'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata immediatamente. Inoltre, sono dovuti gli interessi retroattivi sul mutuo.
Art. 80 Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.
Art. 81 Spese amministrative Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. 1 Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.
Art. 82 Impiego dei rimborsi dei mutui e degli interessi II Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: a. la copertura delle spese amministrative; b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; e. la concessione di nuovi mutui. Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a disposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.
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Art. 83 Perdite Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 78, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'Ufficio federale secondo l'articolo 78, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.
Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 84 Principio La Confederazione accorda contributi e crediti d'investimento per: a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell'azienda; b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna; e. proteggere il paesaggio rurale nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla desertificazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali; d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.
Art. 85 Condizioni per provvedimenti collettivi Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se: a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente; b. promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.
Art. 86 Condizioni per provvedimenti individuali 1 provvedimenti presi da singole aziende (provvedimenti individuali) sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: a. l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola complementare, consente a lungo termine un'esistenza; b. l'azienda è gestita razionalmente; e. dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 67 capoverso 2; d. l'indebitamento dopo l'investimento è sopportabile; e. il richiedente impiega, qualora sia ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; f. il richiedente dispone di una formazione adeguata.
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Per garantire la gestione o una sufficiente densità d'insediamento nella regione di montagna e in quella collinare possono essere accordati contributi e crediti d'investimento anche alle aziende che consentono a lungo termine un'esistenza soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio).
Art. 87 Protezione di oggetti d'importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale sono vincolanti per l'esecuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.
Art. 88 Rimborso in caso di alienazione con utile In caso di alienazione con utile dell'azienda o di una parte dell'azienda, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti: a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento; b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate; inoltre sono dovuti gli interessi retroattivi sul mutuo. 1 versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.
Art. 89 Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.
Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi Art. 90 Principio La Confederazione accorda contributi nell'ambito dei crediti stanziati per: a. bonifiche fondiarie; b. edifici agricoli. 1 contributi sono accordati mediante decisione. L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. II Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri.
Art. 91 Definizioni
1 Per bonifiche fondiarie s'intendono:
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a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordinamento della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto. Per edifici agricoli s'intendono: a. gli edifici rurali; b. gli edifici alpestri; e. gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione e l'immagazzinamento dei loro prodotti.
Art. 92 Bonifiche fondiarie La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l'opera sussidiata. Nella regione di montagna, può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche: a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d'ampia portata. La Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fondiarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico è sufficiente per finanziare i lavori necessari.
Art. 93 Edifici agricoli La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli. Sono accordati contributi per gli edifici rurali di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario. Possono essere accordati contributi per gli edifici rurali e gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie per sé stante e permanente. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.
Art. 94 Approvazione dei progetti II Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie e di edifici agricoli per 1 quali la Confederazione accorda contributi. Chiede sollecitamente il parere dell'Ufficio federale. Espone pubblicamente il progetto e lo pubblica nel foglio ufficiale cantonale. Offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente e sui sentieri.
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All'occorrenza, l'Ufficio federale sente le altre autorità federali, i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo. II Consiglio federale stabilisce i progetti che non devono essere sottoposti per parere all'Ufficio federale. L'Ufficio federale decide in merito all'assegnazione di un contributo soltanto se l'approvazione è passata in giudicato.
Art. 95 Stanziamento dei mezzi finanziari L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo gli articoli 92 e 93 possono essere garantiti per l'anno in questione.
Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari Art. 96 Allacciamento di altre opere 1 proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche. II Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità per l'utilizzazione dell'opera esistente.
Art. 97 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità II Governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche.
Art. 98 Ricomposizioni particellari per contratto Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese. L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo esso non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi. Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile e all'iscrizione nel registro fondiario è applicabile l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.
4 II Cantone disciplina l'ulteriore procedura. ') RS 210
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Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali Art. 99 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie mediante contributi federali non può essere modificata durante vent'anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre il terreno, oggetto di un raggruppamento, non può essere frazionato. Chiunque abbia contravvenuto al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati. II Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.
Art. 100 Manutenzione e gestione 1 Cantoni vigilano affinchè dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali: a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente; b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato. In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.
Art. 101 Menzione nel registro fondiario II divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario. II Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione. II Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest'ultima.
Capitolo 3: Crediti d'investimento Art. 102 Principio La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per: a. provvedimenti individuali; b. provvedimenti collettivi.
Legge sull'agricoltura
1 Cantoni accordano, mediante decisione, crediti d'investimento sotto forma
di mutui esenti da interesse. 1 mutui devono essere rimborsati al massimo entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 103 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali 1 proprietari che gestiscono direttamente la loro azienda agricola ricevono crediti d'investimento: a. come aiuto iniziale per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici rurali. Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: a. come aiuto iniziale per giovani agricoltori; b. per l'acquisto di aziende agricole da terzi dopo un affitto di lunga durata; e. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici rurali se è costituito un diritto di superficie per sé stante e permanente. 1 crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974!) che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 30 marzo 19702) per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. II Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta.
Art. 104 Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi 1 crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: a. bonifiche fondiarie; b. la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare l'azienda o a facilitare la lavorazione e l'immagazzinamento dei loro prodotti. Per rilevanti progetti pluriennali nella regione di montagna, possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti alla costruzione. II Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.
Art. 105 Approvazione da parte dell'Ufficio federale Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un deter-
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minato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite. L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso in merito alla questione. Prima di decidere sente il parere del Cantone. Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l'articolo 104 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.
Art. 106 Revoca Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.
Art. 107 Impiego dei rimborsi e degli interessi sui mutui II Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento. Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'Ufficio federale può: a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.
Art. 108 Perdite Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.
Art. 109 Spese amministrative Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. 1 Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.
Titolo sesto: Ricerca e formazione professionale, promozione della selezione delle piante e dell'allevamento di animali Art. 110 Principio La Confederazione sostiene gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze.
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Capitolo 1: Ricerca Art. 111 Stazioni federali di ricerche ed esperimenti La Confederazione può gestire stazioni di ricerche ed esperimenti. Le stazioni federali di ricerche ed esperimenti sono ubicate in diverse regioni del Paese. Esse sono subordinate all'Ufficio federale.
Art. 112 Compiti delle stazioni di ricerche ed esperimenti Le stazioni di ricerche ed esperimenti devono segnatamente adempiere i seguenti compiti: a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole; b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; e. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; e. adempiere compiti d'esecuzione.
Art. 113 Mandati di ricerca e aiuti finanziari L'Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.
Art. 114 Consiglio della ricerca agronomica II Dipartimento designa un Consiglio della ricerca agronomica, composto di undici membri al massimo. II Consiglio della ricerca fornisce all'Ufficio federale raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla sua pianificazione a lungo termine.
Capitolo 2: Formazione professionale Sezione 1: Disposizioni generali Art. 115 Competenza Per quanto il presente capitolo non attribuisca la competenza alla Confederazione, la formazione professionale agricola spetta ai Cantoni. 1 Cantoni possono delegare le loro competenze e compiti a organizzazioni professionali riconosciute dalla Confederazione.
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Possono affidare compiti ad altre istituzioni riconosciute dalla Confederazione.
Art. 116 Compiti degli organi responsabili della formazione professionale 1 Cantoni e le organizzazioni professionali da essi incaricate (organi responsabili della formazione professionale) definiscono per ogni professione le prescrizioni e le direttive necessarie, in particolare i regolamenti di formazione e d'esame nonché i programmi di formazione e d'insegnamento. Le prescrizioni e le direttive degli organi responsabili della formazione professionale devono essere approvate dall'Ufficio federale. Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono commissioni per la formazione professionale. Le commissioni sono in particolare competenti per: a. il riconoscimento delle qualifiche di maestro di tirocinio e delle aziende di tirocinio; b. l'approvazione dei contratti di tirocinio; e. la vigilanza delle condizioni di tirocinio; d. l'organizzazione e la sorveglianza della formazione di base, del perfezionamento e degli esami.
Art. 117 Compiti della Confederazione La Confederazione accorda aiuti finanziari alla formazione professionale agricola. Stabilisce requisiti minimi. Provvede al coordinamento dell'insegnamento e della consulenza tra gli organi responsabili della formazione professionale. A tal fine il Dipartimento e l'Ufficio federale: a. emanano direttive, istruzioni e programmi quadro d'insegnamento; b. sostengono attività di coordinamento degli organi responsabili della formazione professionale; e. stabiliscono in funzione dei bisogni il numero massimo di insegnanti e consulenti per i quali sono versati aiuti finanziari. Prima di emanare prescrizioni e direttive la Confederazione sente gli organi responsabili della formazione professionale. II Dipartimento istituisce una commissione permanente, incaricata di consigliare la Confederazione in materia di formazione professionale. La Confederazione promuove le attività svolte dalle organizzazioni da essa riconosciute nel settore della formazione professionale. Dette organizzazioni collaborano con gli organi responsabili della formazione professionale.
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Art. 118 Orientamento professionale e formazione in economia domestica rurale L'orientamento professionale e la formazione in economia domestica rurale, il perfezionamento e la consulenza sono retti dalla legge federale del 19 aprile 19781' sulla formazione professionale.
Sezione 2: Formazione di base Art. 119 Durata e forma La formazione di base dura almeno tre anni. Per la professione d'agricoltore, essa comprende: a. due anni di tirocinio con frequenza alla scuola professionale e due semestri in una scuola d'agricoltura; oppure b. un anno di tirocinio con frequenza alla scuola professionale e quattro semestri presso una scuola che, oltre all'insegnamento professionale, offre anche la formazione pratica. Per le professioni agricole speciali, essa comprende: a. il tirocinio presso un'azienda con frequenza alla scuola professionale; oppure b. il tirocinio in una scuola che, oltre all'insegnamento professionale, offre anche la formazione pratica. D'intesa con il Dipartimento, gli organi responsabili della formazione professionale possono prevedere per gli agricoltori un sistema di formazione identico a quello per le professioni agricole speciali. In tal caso, le disposizioni particolari valide per le professioni agricole speciali si applicano per analogia anche alla professione d'agricoltore.
Art. 120 Tirocinio professionale II tirocinio professionale consente di acquisire le conoscenze fondamentali e le capacità pratiche. II tirocinio dev'essere disciplinato in un contratto scritto, conformemente agli articoli 344 segg. del Codice delle obbigazioni 2'. II maestro e l'azienda di tirocinio devono essere riconosciuti dalla competente commissione per la formazione professionale. Essi possono essere riconosciuti soltanto se garantiscono all'apprendista una formazione tecnica ineccepibile e offrono le condizioni necessarie per lo sviluppo della sua personalità. II maestro di tirocinio è tenuto a versare all'apprendista un salario adeguato alla sua età e capacità. Gli organi responsabili della formazione professionale possono fissare salari minimi e massimi.
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Art. 121 Scuole professionali Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono scuole professionali e ne assicurano il funzionamento. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione. L'insegnamento della scuola professionale fa parte del tirocinio ed è obbligatorio. Esso consente di acquisire una cultura generale e le conoscenze teoriche necessarie per l'esercizio della professione.
Art. 122 Scuole d'agricoltura Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono scuole d'agricoltura e ne assicurano il funzionamento. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione. La scuola d'agricoltura fornisce le conoscenze generali e tecniche nonché le capacità necessarie agli agricoltori.
Art. 123 Cicli particolari di formazione D'intesa con l'Ufficio federale, gli organi responsabili della formazione professionale possono prevedere, nel quadro della formazione di base, cicli particolari di formazione.
Art. 124 Scuole medie professionali D'intesa con l'Ufficio federale, gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole medie professionali che completano l'insegnamento obbligatorio impartito nelle scuole professionali e nelle scuole d'agricoltura e agevolano l'accesso a studi di livello superiore. La Confederazione può istituire una commissione incaricata di coordinare la formazione impartita nelle scuole medie professionali. Essa può fare dell'esame finale della scuola media professionale una maturità professionale.
Art. 125 Esami L'apprendista conclude la formazione di base con l'esame di fine tirocinio. L'esame può essere ripartito su più sessioni. È inoltre ammesso all'esame chiunque, senza aver assolto il tirocinio: a. ha un'esperienza professionale della durata di almeno una volta e mezza quella della formazione di base; e b. può dimostrare di aver frequentato la scuola professionale e la scuola d'agricoltura o la scuola professionale nelle professioni agricole speciali, oppure di aver acquisito in altro modo le conoscenze professionali.
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Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami. Chi supera l'esame di fine tirocinio ottiene il certificato federale di capacità. Chi supera soltanto la parte pratica dell'esame di fine tirocinio ottiene un attestato cantonale. II Consiglio federale disciplina il riconoscimento e l'equivalenza delle formazioni non agricole e delle formazioni acquisite all'estero. Per gli esami nell'ambito della formazione di base non sono prelevate tasse.
Art. 126 Formazione empirica La formazione empirica impartisce ai giovani portati prevalentemente per le attività pratiche le capacità e le conoscenze indispensabili per conoscere a fondo semplici processi lavorativi. 1 giovani sono tenuti a frequentare, accanto alla formazione pratica, corsi comprendenti materie professionali e di cultura generale, impartiti in classi speciali. La formazione empirica dura almeno un anno e abilita i giovani a lavorare in un'altra azienda dello stesso genere. II rapporto di formazione empirica dev'essere disciplinato in un contratto scritto conformemente agli articoli 344 segg. del Codice delle obbigazioni ". È inoltre applicabile per analogia l'articolo 120 capoversi 3 e 4 della presente legge. Chi ha assolto la formazione empirica ottiene un attestato ufficiale che indica la durata della formazione, la designazione della professione e conferma la frequentazione del corso d'insegnamento professionale.
Sezione 3: Perfezionamento Art. 127 Scopo, forme e organizzazione Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono possibilità di perfezionamento che consentano alle persone attive nella professione agricola di ampliare le loro conoscenze. II perfezionamento comprende, oltre le formazioni e gli esami definiti qui appresso (art. 128-132), corsi, seminari, conferenze, mostre e concorsi. Tali possibilità di perfezionamento sono offerte in particolare dalle scuole professionali, dalle scuole d'agricoltura, dalle scuole speciali, dalle scuole tecniche nonché dai centri e dai servizi di consulenza e dalle organizzazioni professionali.
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Art. 128 Scuole speciali Le scuole speciali conferiscono alle persone che hanno terminato la formazione agricola di base le conoscenze necessarie per esercitare un'attività particolarmente impegnativa nel loro settore specifico o per svolgere una funzione dirigenziale all'interno di un'azienda. Inoltre, esse preparano i candidati agli esami professionali e agli esami di maestria. Le scuole speciali devono essere riconosciute dalla Confederazione.
Art. 129 Esami professionali ' Gli organi responsabili della formazione professionale possono organizzare esami professionali. Gli esami professionali consentono di accertare se il candidato possiede le conoscenze e le capacità necessarie per occupare un posto dirigenziale o esercitare un'attività professionale particolarmente qualificata. II Consiglio federale disciplina l'ammissione agli esami e ne sorveglia l'organizzazione. Chi ha superato l'esame professionale può aggiungere alla designazione della professione la dicitura «titolare del certificato professionale federale».
Art. 130 Scuole per capiazienda Le scuole per capiazienda approfondiscono e completano la formazione di base, promuovono le capacità dirigenziali e preparano i candidati agli esami di maestria. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione.
Art. 131 Esami di maestria Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami di maestria. L'esame di maestria consente di accertare se il candidato possiede le conoscenze e le capacità necessarie per gestire in modo autonomo un'azienda agricola o un'azienda di un settore agricolo specifico. La Confederazione disciplina l'ammissione agli esami e ne sorveglia l'organizzazione. Chi ha superato l'esame ottiene un diploma ed è abilitato ad avvalersi del titolo di maestro o ad aggiungere alla designazione della professione la dicitura «diplomato».
Art. 132 Scuole tecniche
1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuo-
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le tecniche per la professione d'agricoltore, per le professioni agricole speciali e per le professioni affini. Le scuole tecniche conferiscono le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare con perizia, in Svizzera e all'estero, professioni tecnico-agricole nonché professioni affini. Le scuole tecniche devono essere riconosciute dalla Confederazione. Il Dipartimento stabilisce le esigenze per il riconoscimento. Esso disciplina le materie d'insegnamento, la durata degli studi, il materiale didattico, le esigenze che devono adempiere gli insegnanti, le condizioni d'ammissione e di promozione nonché gli esami finali. Chi ha superato l'esame finale in una scuola tecnica è abilitato ad avvalersi del titolo corrispondente alla sua formazione. Per l'istituzione e lo sviluppo delle scuole universitarie professionali nel settore dell'agricoltura è applicabile la legge federale del 6 ottobre 1995'> sulle scuole universitarie professionali.
Sezione 4: Consulenza Art. 133 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo a risolvere i problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze. Essi elaborano in particolare elementi utili a dette persone nella presa delle decisioni e offrono possibilità di perfezionamento. La Confederazione sostiene i servizi di consulenza. D'intesa con i Cantoni, può sostenere anche servizi di consulenza privati. La Confederazione può sostenere e assicurare il funzionamento di centri di consulenza, che assistono i servizi di consulenza. 1 servizi e i centri di consulenza collaborano con altre istituzioni di formazione, con le stazioni di ricerche agronomiche, con i servizi di consulenza in economia domestica rurale, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazioni.
Sezione 5: Formazione e perfezionamento degli insegnanti Art. 134 II Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che devono adempiere i maestri di tirocinio, gli insegnanti, gli esperti d'esame nonché i consulenti che esercitano un'attività nel settore della formazione professionale. » RS 414.71; RU 1996 2588
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Gli insegnanti sono tenuti a perfezionare le loro conoscenze tecniche e pedagogiche.
Sezione 6: Ricerca nel settore della formazione professionale Art. 135 La Confederazione promuove la ricerca nel settore della formazione professionale agricola.
Sezione 7: Aiuti finanziari Art. 136 Principio Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la formazione professionale versando aiuti finanziari. Essa fissa le quote di contribuzione, designa i beneficiari e determina le spese computabili.
Art. 137 Quote dei singoli contributi La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale contributi fino al 50 per cento delle spese computabili per: a. la formazione professionale di base; b. il perfezionamento giusta gli articoli 127-131; e. la consulenza fornita fuori della regione di montagna; d. la formazione e il perfezionamento degli insegnanti. La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale contributi fino al 75 per cento delle spese computabili per: a. la consulenza fornita nella regione di montagna; b. le scuole d'importanza intercantonale; e. le scuole tecniche. La Confederazione versa contributi che possono coprire l'importo totale delle spese computabili per: a. la ricerca nel settore della formazione professionale; b. i centri di consulenza; e. l'organizzazione di corsi di perfezionamento obbligatori destinati agli insegnanti nonché per la partecipazione a siffatti corsi. La Confederazione versa contributi del 25 per cento al massimo delle spese per l'acquisto dei mezzi didattici ausiliari. II Consiglio federale coordina le aliquote dei contributi versati dalla Confederazione per la formazione nell'ambito delle professioni agricole, industriali e sociali.
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Capitolo 3: Selezione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Selezione delle piante Art. 138 La Confederazione può promuovere la selezione di piante utili: a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; e. adatte alle condizioni regionali. Essa può versare contributi ad aziende di selezione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico. In particolare per: a. la selezione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà; b. le colture sperimentali; e. la conservazione di varietà indigene pregiate. Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.
Sezione 2: Allevamento di animali Art. 139 Promozione dell'allevamento La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito nell'agricoltura: a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b. redditizi e resistenti; e. atti a garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.
Art. 140 Contributi La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute segnatamente per: a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici; b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; e. provvedimenti volti a conservare le razze svizzere.
Art. 141 Condizioni I contributi sono accordati se: a. i Cantoni partecipano almeno in ugual misura alle spese;
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b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da parte loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.
Art. 142 Riconoscimento di organizzazioni L'Ufficio federale riconosce le organizzazioni. Consulta preventivamente i Cantoni. II Consiglio federale disciplina le condizioni.
Art. 143 Inseminazione artificiale II Consiglio federale può sottoporre all'obbligo dell'autorizzazione il prelievo e la distribuzione di sperma di animali da reddito nell'agricoltura nonché il servizio d'inseminazione artificiale. Esso stabilisce le condizioni d'autorizzazione. Provvede in particolare affinchè una parte adeguata dello sperma di animali impiegato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di allevamento indigene riconosciute.
Art. 144 Istituto d'allevamento equino Allo scopo di sostenere l'allevamento equino, la Confederazione può mantenere un apposito istituto federale. L'istituto è subordinato all'Ufficio federale.
Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarie Art. 145 Principio La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di sostanze ausiliarie inadeguate.
Capitolo 1: Protezione dei vegetali Sezione 1: Principi Art. 146 Confederazione La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. II Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
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Art. 147 Cantoni I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi presi nel nostro Paese.
Art. 148 Principi della protezione dei vegetali Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali. Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sezione 2: Provvedimenti speciali Art. 149 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e l'immissione in commercio di: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi. Può in particolare: a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione; b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; e. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi. II Consiglio federale provvede affinchè il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.
Art. 150 Provvedimenti di lotta Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appczzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; e. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
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Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi Art. 151 Prestazioni dei Cantoni 1 Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti a loro affidati. Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 148, può essere tenuto a sopportarne le spese.
Art. 152 Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 150.
Art. 153 Indennità per danni Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità. L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a. dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine; b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di provvedimenti presi all'interno del Paese. La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.
Art. 154 Fondo fitosanitario Sul materiale vegetale importato o messo in commercio in Svizzera può essere applicata un'adeguata tassa fitosanitaria; prima di stabilirne l'importo si devono sentire le cerehie interessate. La tassa alimenta un fondo fitosanitario destinato a: a. coprire i costi causati alla Confederazione dal servizio fitosanitario; b. finanziare le prestazioni della Confederazione ai Cantoni secondo l'articolo 152; e. finanziare le indennità secondo l'articolo 153; d. indennizzare i costi causati ai privati per l'adempimento dei compiti loro affidati.
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Capitolo 2: Sostanze ausiliarie dell'agricoltura Art. 155 Definizione e campo d'applicazione Per sostanze ausiliarie dell'agricoltura s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare 1 concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione. II Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo le sostanze ausiliarie utilizzate in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.
Art. 156 Principi Possono essere importate o messe in commercio soltanto le sostanze ausiliarie dell'agricoltura che: a. si prestano all'impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e. offrono la garanzia che a partire dai prodotti finali trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. Chiunque utilizza sostanze ausiliarie dell'agricoltura deve osservare le istruzioni per l'uso.
Art. 157 Obbligo d'omologazione II Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura. Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a. l'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura; b. la produzione di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione. Designa gli uffici federali che partecipano alla procedura d'omologazione. Se, in virtù di altri atti normativi, le sostanze ausiliarie dell'agricoltura sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un ufficio comune di omologazione. II Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici federali interessati. Le omologazioni, i rapporti d'esame e i certificati di conformità esteri sono riconosciuti se adempiono esigenze equivalenti e qualora le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego di sostanze ausiliarie siano paragonabili. L'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura omologate in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.
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Art. 158 Caratterizzazione e imballaggio II Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all'imballaggio delle sostanze ausiliarie dell'agricoltura.
Art. 159 Cataloghi delle varietà II Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà. - Può incaricare l'Ufficio federale di emanare cataloghi delle varietà. Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.
Art. 160 Prescrizioni d'isolamento 1 gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali. 1 beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.
Art. 161 Statistica della commercializzazione II Consiglio federale può obbligare i produttori di sostanze ausiliarie dell'agricoltura e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di sostanze ausiliarie messe in commercio in Svizzera.
Art. 162 Informazione Chiunque mette in commercio sostanze ausiliarie dell'agricoltura deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione. Gli uffici federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione delle sostanze ausiliarie dell'agricoltura.
Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Sezione 1: Protezione giuridica Art. 163 In generale È ammissibile il ricorso dinnanzi all'Ufficio federale contro decisioni: a. del servizio di ispezione e .consulenza per l'economia lattiera; b. delle organizzazioni e delle ditte di cui all'articolo 177.
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Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFEP. Fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti delle strutture e la misura sociale collaterale. L'Ufficio federale può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'Ufficio federale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 164 Contingentamento lattiere Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFEP. L'Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e contro le decisioni della commissione regionale di ricorso. Le decisioni amministrative e giudiziarie sono notificate sollecitamente e gratuitamente all'Ufficio federale. II Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Cantoni.
Art. 165 Procedura d'opposizione II Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.
Sezione 2: Misure amministrative Art. 166 Misure amministrative generali In caso di violazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti ecc.; e. diniego di permessi; d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; g. sequestro.
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Art. 167 Riduzione e diniego di contributi 1 contributi sono ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.
Art. 168 Rimborso di contributi Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. 1 contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o dedotti indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.
Sezione 3: Disposizioni penali Art. 169 Procedura Chiunque intenzionalmente usa illecitamente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta (art. 15 e 61) è punito a querela della parte lesa con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione o la multa fino a 200 000 franchi.
Art. 170 Contravvenzioni Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. contravviene alle prescrizioni sui procedimenti di fabbricazione e sulle caratteristiche specifiche dei prodotti emanate o riconosciute conformemente all'articolo 14; b. rifiuta di fornire informazioni oppure da indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 24 o 181; e. in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni false o ingannevoli; d. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le disposizioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; e. impianta vigneti senza autorizzazione; f. contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 143;
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g. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 148, 149 e 150; h. non osserva le istruzioni per l'uso secondo l'articolo 156; i. produce, importa o mette in commercio senza omologazione sostanze ausiliarie dell'agricoltura sottoposte all'obbligo d'omologazione (art. 157); k. importa o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà; 1. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 160; m. non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 161; n. contravviene all'obbligo di informare conformemente all'articolo 179. Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi. Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a. si avvale di un titolo di cui agli articoli 127, 130, 131 o 132 senza aver superato i relativi esami; b. viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena. II tentativo e la complicità sono punibili, Nei casi di esigua gravita si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.
Art. 171 Comunità di persone e persone giuridiche Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo '>.
Art. 172 Perseguimento penale II perseguimento penale spetta ai Cantoni. Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni e il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale.
Art. 173 Esclusione degli articoli 37-39 della legge sui sussidi Gli articoli 37-39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19902) concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.
» RS 313.0
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Titolo nono: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 174 Consiglio federale II Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.
Art. 175 Cantoni Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. 1 Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al Dipartimento. 1 Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza. . Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.
Art. 176 Alta vigilanza della Confederazione II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni. La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge.
Art. 177 Collaborazione con organizzazioni e ditte Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni. La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le competenze delegate devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale. II Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del Dipartimento.
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Art. 178 Controllo Gli organi d'esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i rilevamenti nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate. Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto da adito a controlli, ne ostacola o impedisce l'esecuzione sono tenute a coprire i costi che ne risultano. II Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.
Art. 179 Obbligo di informare Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devono essere fornite in particolare le informazioni richieste, presentati e consegnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica, consentito l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini, permesso l'esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni.
Art. 180 Assistenza amministrativa fra le autorità Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Se sospettano che sia stata commessa un'infrazione penale, possono informarne le autorità d'esecuzione.
Art. 181 Dati per l'esecuzione Per istituire le basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende riguardanti: a. l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; e. l'osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. II Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. II Consiglio federale può affidare a uffici federali, Cantoni o altri servizi adeguati l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine. L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.
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Sezione 2: Organo consultivo Art. 182 II Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che Io consiglia nell'esecuzione della presente legge.
Sezione 3: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 183 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. il decreto federale del 20 giugno 19391' che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen; b. il decreto federale del 25 settembre 19412) che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno; e. la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 19513) ad eccezione dell'articolo 185 capoverso 6; d. la legge federale del 14 dicembre 19794) istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili; e. il decreto federale del 28 marzo 19525) che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura; f. la legge federale del 23 marzo 19626) sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola; g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 19897); h. il decreto federale del 19 giugno 19928 sulla viticoltura; i. la legge federale del 15 giugno 19629 sulla vendita di bestiame, ad eccezione dell'articolo 185 capoverso 7; k. la legge federale del 28 giugno 197410) sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare; 1. il decreto sullo statuto del latte del 29 settembre 1953n); m. il decreto federale del 16 dicembre 198812) sull'economia lattiera;
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n. il disciplinamento del mercato caseorio del 27 giugno 1969''; o. la legge federale del 21 dicembre 19602) sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.
Art. 184 Modifica del diritto vigente La legge federale sulla procedura amministrativa3' è modificata come segue: Art. 71d leti, h Gli articoli 710 e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: h. le commissioni regionali di ricorso in materia di contingentamento lattiero. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria 4' è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett, m n. 2 Inoltre (...) il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: m. in materia d'agricoltura: 2. le decisioni concernenti il contingentamento lattiere. La legge sulla tariffa delle dogane è modificata come segue: Art. 4 cpv. 3 lett. e (nuovo) Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali: e. determinare i contingenti doganali. Art. 10 cpv. 3 e 4 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere e e d della presente legge, negli articoli 17-19 della legge sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze: a. la determinazione di prezzi soglia; b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2; e. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera e. » RU 1969 1067, 1991 857, 1993 901 »RS 172.021; RU 1996 546
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La legge sull'alcool è modificata come segue: Art. 24-24 quater Abrogati La legge sulle derrate alimentari2) è modificata come segue: Art. 9 lett, a II Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute: a. materie ausiliarie dell'agricoltura (art. 155 e 156 della legge sull'agricoltura)3', medicamenti veterinari e determinati processi di produzione agricola;
Sezione 4: Disposizioni transitone Art. 185 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali. I I Consiglio federale provvede affinchè il nuovo disciplinamento del mercato lattiere sia introdotto in modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio che durerà al massimo cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare: a. il nuovo ordinamento degli aiuti all'interno del Paese e delle sovvenzioni alle esportazioni; b. l'ordinamento dei supplementi; e. l'acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura; d. il versamento di un supplemento per il latte prodotto senza insilamento e trasformato in determinate sorte di formaggio. II Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinchè il prezzo del latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo mirato. Durante il periodo transitorio e nei settori trattati nel capoverso 2, il Consiglio federale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono. Nell'applicazione della legislazione sull'agricoltura, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile
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1994!) sull'agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere sottratti al sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie. Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera e, 112a della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 19512) rimangono in vigore per le scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali. 'L'articolo 10 della legge sulla vendita di bestiame 3' concernente la vendita di lana di pecore indigene rimane in vigore sino al 31 dicembre 2000; i contributi sono smantellati gradualmente. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 67 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore Art. 186 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
»RU 19952150
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Allegato Ricapitolazione delle disposizioni relative ai sussidi
a. Proseguimento di disposizioni attuali (inclusa la riduzione di sussidi) Articolo Titolo e contenuto Attuale base legale
11 Promozione Legge sull'agricoltura; legislazione condello smercio cernente il mercato lattiere; decreto sulla viticoltura; legge sui cereali; legge sulla vendita di bestiame, legge sull'alcool
12 Sgravio del mercato Legge sull'agricoltura, art. 25 Provvedimenti volti ad evitare un crollo dei prezzi; non costituisce una base legale per la riduzione di eccedenti strutturali
23 Promozione Legge sull'agricoltura, art. 24; legge delle esportazioni sull'alcool, art. 24
26 Prezzo mirato del latte Legge sull'agricoltura; Decreto sull'economia lattiera 1988; LF sulla commercializzazione del formaggio
36 Supplemento per il latte Legge sull'agricoltura; decreto sull'ecotrasformato in formaggio nomia lattiera 1988; LF sulla commercializzazione del formaggio
37 Aiuti per la promozione Legge sull'agricoltura; Decreto sull'edello smercio della conomia lattiera 1988; LF sulla comproduzione indigena mercializzazione del formaggio
38 Aiuti all'esportazione Legge sull'agricoltura; Decreto sull'economia lattiera 1988; LF sulla commercializzazione del formaggio
42 Servizio di ispezione Decreto sull'economia lattiera 1988 e consulenza per l'economia lattiera
50 Cassa di compensazione Legge federale sui prezzi delle merci dei prezzi delle uova protette e la cassa di compensazione dei e dei prodotti di uova prezzi delle uova e dei prodotti di uova
Legge sull'agricoltura
Articolo Titolo e contenuto Attuale base legale
63 Controllo Decreto sulla viticoltura della vendemmia
70 Contributi alle spese Legge federale sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna
71 Contributi di pendenza Legge federale istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili
73 Contributi d'estivazione Legge federale istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili
92 e 93 Contributi per bonifiche Legge sull'agricoltura, art. 91, 92 e 94 fondiarie ed edifici agricoli
137 Formazione professionale Legge sull'agricoltura, art. 15 cpv. 1-3, agrìcola 5e6
140 Allevamento di animali Legge sull'agricoltura, art. 47-49, 51-57 Limitazione del programma di promozione ai settori principali (tra gli altri la salvaguardia delle razze bovine svizzere)
152 Lotta contro le malattie Legge sull'agricoltura, art. 66 delle piante
Legge sull'agricoltura
b. Nuove disposizioni e aumento dei sussidi Articolo Titolo e contenuto Base legale attuale Osservazioni
68 e 72 Pagamenti diretti Legge Nuova ripartizione dei complementari e sull'agricoltura, mezzi finanziari al termicontributi a fini art. 31a e 310 ne del periodo transitorio ecologici con la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; l'aumento va considerato globalmente 69 Contributi per Decreto Promozione non soltanto la tenuta di animali sull'economia della detenzione di vacche da reddito che lattiera 1988 il cui latte non è commerconsumano foraggio cializzato (contributi vergrezzo sati ai produttori che non forniscono latte), ma anche di tutti gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 75 Aiuti per la Legge federale sui Potenziamento dei provconduzione aziendale crediti d'investimento vedimenti, estensione del- e gli aiuti per la la cerchia dei beneficiari conduzione aziendale agricola 102 Crediti Legge federale sui Gli aiuti iniziali per giod'investimento crediti d'investimento vani agricoltori e il versaagricoli e gli aiuti per la mento forfettario dei creconduzione aziendale diti d'investimento necesagricola sitano di mezzi supplementari; aumento invece dei pagamenti diretti a partire dal 2000
Parte II: Nuovo articolo costituzionale di validità limitata sui cereali
Compendio
II disciplinamento unitario del mercato per i cereali panificabili e i cereali da foraggio, previsto nella Parte I numero 225.11, non puo essere realizzato in base all'attuale artìcolo 23bìs della Costituzione federale. Per questo motivo, nella Parte II del presente messaggio proponiamo una nuova disposizione costituzionale flessibile che permetta di mantenere, a livello legislativo, l'attuale normativa durante la fase di transizione e di realizzare a medio termine la prevista liberalizzazione del mercato del grano panificabile.
I Parte generale II Situazione iniziale L'articolo 23bis è stato elaborato in seguito alla necessità di assicurare l'approvvigionamento alla vigilia della Seconda guerra mondiale e persegue l'obiettivo di assicurare un approvvigionamento sufficiente del Paese con grano panificabile, una delle derrate alimentari più importanti, in caso di penuria e di crisi. L'importanza dei cereali panificabili (incluso il grano duro) dal profilo dell'approvvigionamento economico del Paese e della sicurezza alimentare è notevole ancora oggi. A tale riguardo va tuttavia considerato che l'attuale grado d'autosufficienza in cereali panificabili indigeni supera il 100 per cento. La disposizione dell'articolo 23bls è inoltre confusa e inutilmente complicata poiché presenta la densità normativa di una legge. Una modifica, ossia un'attualizzazione dell'articolo cerealicolo s'impone in particolare per i seguenti motivi:
L'argomento centrale dell'articolo 23bis è il promovimento della coltura del grano panificabile da parte della Confederazione. Come strumento per adempiere tale compito, la Costituzione federale prevede una garanzia di smercio e di prezzo per i produttori di grano panificabile. È in particolare l'obbligo di ritiro della Confederazione che impedisce la prevista unificazione dei mercati del grano panificabile e dei cereali da foraggio.
Il vigente capoverso 1 contempla anche la competenza di disciplinare in modo esaustivo la costituzione di scorte, tuttavia senza la collaborazione degli importatori di cereali panificabili (commercianti di cereali) il cui obbligo d'immagazzinamento si fonda sull'articolo 31bìs capoverso 3 lettera e della Costituzione federale. Occorre ampliare il margine di manovra mediante una formulazione più aperta dell'articolo cerealicolo.
Conformemente al capoverso 3, la Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l'industria nazionale dei mulini. Questa disposizione parte dal presupposto che i mulini indigeni siano minacciati soprattutto dalla concorrenza di aziende estere e perciò dalla possibilità di importare farina panificabile più a buon mercato. Per questo motivo, attualmente la Confede-
razione ha il monopolio sull'importazione di farina panificabile (cfr. art. 23 della legge sui cereali; RS 916.111.0). Di fatto, è stato possibile conservare tale monopolio mediante aliquote doganali appropriate nell'ambito degli obblighi contratti con l'OMC. // dibattito relativo alla legge sui cereali nel corso della sessione primaverile del 1995 ha evidenziato che un orientamento statale delle strutture non è più attuale e non rappresenta più la volontà della maggioranza. È perciò opportuno che la Confederazione si ritiri e affidi alla categoria la politica concernente i mulini.
Altri provvedimenti dell'articolo 23bis si ripercuotono indirettamente a favore dell'industria dei mulini e della garanzia della sua esistenza. Per l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili nei periodi di crisi, la Confederazione necessita dell'aiuto dei mulini indigeni per la costituzione di scorte di grano e per la trasformazione del grano indigeno in farina panificabile e in pane. Affinchè il mugnaio rispetti l'obbligo d'immagazzinamento e di ritiro, la legislazione federale ha istituito una procedura di riconoscimento e di iscrizione per i mulini commerciali (art. 18 della legge sui cereali). Vista l'attuale situazione dell'approvvigionamento, simili interventi sono superflui. A medio termine, si prevede che la Confederazione non partecipi più al mercato e il mugnaio sia completamente libero di scegliere dove e a quale prezzo comperare il grano.
Poiché in base all'attuale disciplinamento svizzero dei cereali il prezzo del pane non è legato all'andamento dei prezzi sul mercato mondiale dei cereali, l'articolo 23bis capoverso 3 contempla una disposizione relativa alla sorveglianza dei prezzi per la protezione dei consumatori e dei fornai. Il rapporto tra la protezione dei consumatori prevista dall'ordinamento sui cereali e la sorveglianza dei prezzi (art. 31sei*ies Cost.) è attualmente disciplinato dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20 art. 14 segg.). Una disposizione costituzionale speciale nell'articolo cerealicolo è perciò superflua.
Le facilitazioni per ridurre le spese di trasporto e il conguaglio dei prezzi della farina di cui al capoverso 3 sono diventati obsoleti.
12 Risultati della consultazione 121 Compendio Numerosi pareri non riguardavano direttamente l'articolo costituzionale. La maggioranza delle cerehie consultate - soprattutto organizzazioni del settore agricolo - approva fondamentalmente il tenore del testo proposto. Diverse organizzazioni si allineano alla proposta dell'USC che suggerisce di completare il capoverso 1 della disposizione costituzionale affinchè la Confederazione provveda ad assicurare un approvvigionamento del Paese con cereali panificabili e farina panificabile «indigeni». L'Unione dei mugnai svizzeri auspica che anche in futuro sia mantenuta un'adeguata protezione al confine per quanto concerne la farina panificabile per favorire la coltivazione indigena di cereali panificabili. Chiede di completare il capoverso 1 dell'articolo 23bis aggiungendo «a prezzi adeguati». Diversi pareri criticano la formulazione troppo ampia dell'articolo costituzionale.
La Federazione delle cooperative Migros e Coop Svizzera preconizzano la semplice abrogazione del vigente articolo sui cereali. Tale opinione è condivisa fondamentalmente anche dalla Commissione dei cartelli, la quale ritiene che l'articolo agricolo e l'articolo sull'approvvigionamento del Paese costituiscano una base costituzionale sufficiente. L'UDC è favorevole al mantenimento dell'attuale articolo e quindi dell'attuale disciplinamento dei cereali panificabili per cui respinge il nuovo articolo costituzionale. Anche l'Associazione dei centri di raccolta si allinea a questa posizione.
122 Valutazione La proposta di completare l'articolo per garantire l'approvvigionamento del Paese soltanto con cereali e farina panificabili «indigeni» andrebbe oltre l'attuale articolo costituzionale poiché limiterebbe la libera importazione di cereali panificabili. La proposta disconosce gli obblighi contratti con l'OMC, ma anche l'importanza del grano duro. Inoltre, una simile esclusiva è contraria agli sforzi di liberalizzazione nell'ambito dei cereali panificabili. La proposta di aggiungere l'espressione «a prezzi adeguati» nella disposizione costituzionale, al fine di garantire la valorizzazione della produzione indigena, è inutile e persine equivoca visto l'attuale capoverso 3 secondo periodo. La regolazione tramite i prezzi delle merci importate avviene mediante aliquote di dazio, in particolare per i cereali panificabili fuori contingente e per la farina panificabile. Per il nuovo articolo costituzionale 23bìs è stata scelta di proposito una formulazione aperta che permetta di continuare l'attuale disciplinamento del mercato (a tempo determinato), di avviare la liberalizzazione e infine di introdurre a medio termine il previsto disciplinamento unitario del mercato per i cereali panificabili e i cereali da foraggio. Contrariamente a quanto espresso dalla Commissione dei cartelli, l'articolo sull'approvvigionamento del Paese e il nuovo articolo sull'agricoltura della Costituzione federale non bastano per mantenere provvisoriamente determinati provvedimenti dell'attuale disciplinamento dei cereali. L'obbligo di ritiro e d'immagazzinamento dei mugnai sono deroghe alla libertà di commercio e d'industria che non sono contemplate dalle disposizioni costituzionali citate. Anche l'abrogazione dell'attuale articolo cerealicolo - proposta dai grandi distributori - impedirebbe una graduale liberalizzazione. La proposta dell'UDC di continuare l'attuale disciplinamento del mercato dei cereali sulla base della vigente disposizione costituzionale non concorda con il nuovo orientamento della politica agraria. Non sarebbe più conforme ai tempi continuare a obbligare la Confederazione a ritirare l'insieme dei cereali panificabili e a rivenderli in seguito ai mugnai o sul mercato dei foraggi. In base alle precedenti considerazioni occorre attenersi al tenore dell'articolo cerealicolo messo in consultazione.
2 Parte speciale: Commento del nuovo articolo sui cereali 21 Osservazione generale preliminare sul testo Sulla scorta della corrispondente proposta fatta nell'ambito della procedura di consultazione per la riforma della Costituzione federale (art. 82 cpv. 2 e 3 del progetto di Costituzione 1995; testo in consultazione) si è scelto di proposito un disciplinamento di principio con una formulazione più aperta; i singoli provvedimenti e mandati sono disciplinati a livello di legge.
22 Commento del contenuto La prevista liberalizzazione è menzionata nella parte I numero 225.11. Per potere effettuare a tempo debito l'unificazione dei mercati dei cereali panificabili e dei cereali da foraggio a livello legislativo, è giustificato procedere alla modifica dell'articolo 23bis nell'ambito della «Politica agricola 2002» senza attendere la prevista revisione totale della Costituzione federale. Il contenuto dell'articolo sui cereali proposto con il presente messaggio quale disposizione transitoria sarà in seguito compreso senza problemi, per quanto riguarda l'obbligo di immagazzinamento, nell'articolo sull'approvvigionamento del Paese della nuova Costituzione; i provvedimenti del disciplinamento del mercato dei cereali panificabili si fonderanno in seguito unicamente sull'articolo agricolo 31octies Cost.
Il capoverso 1 riprende il contenuto principale del capoverso vigente relativo alla garanzia dell'approvvigionamento, ma permette di raggiungere tale obiettivo anche senza l'obbligo di ritiro con cereali e farine panificabili indigeni o importati. La costituzione di scorte può essere proseguita - includendo gli importatori - con o senza magazzini federali; lo stesso vale - per quanto ancora ragionevole - per l'attuale situazione dei produttori svizzeri di cereali panificabili in generale e per l'acquisto delle sementi in particolare.
Il capoverso 2 permette di mantenere, se necessario, il monopolio di fatto per l'importazione di farina panificabile e l'obbligo di ritiro e d'immagazzinamento dei mugnai, in deroga alla libertà di commercio e d'industria. Nell'ambito di queste restrizioni l'importazione di cereali panificabili continua a essere libera.
Conformemente all'attuale concezione dell'approvvigionamento economico del Paese, la salvaguardia dell'industria nazionale dei mulini non costituisce più un compito federale separato. Si assiste pertanto a una parificazione di principio con gli altri rami dell'economia, in particolare con i panifici in quanto settore a valle.
Qualora sia ancora ritenuta necessaria una sorveglianza dei prezzi della farina e del pane, in futuro dovrà fondarsi sull'articolo 3lsepties della Costituzione federale.
- Grazie alla validità limitata secondo il capoverso 3 del nuovo articolo sui cereali, una seconda votazione popolare è superflua. Al momento dell'introduzione del nuovo disciplinamento del mercato dei cereali, la legge sui cereali
sarà abrogata. Eventuali disposizioni legali sulla produzione e l'approvvigionamento del Paese saranno inserite nella legge sull'agricoltura o nella legge sull'approvvigionamento del Paese.
3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale A medio termine, il progetto non avrà ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Tuttavia, in entrambi i settori alla fine della fase di transizione, ossia non appena l'obbligo di ritiro per cereali panificagli sarà soppresso, si prevedono risparmi per la Confederazione.
4 Programma di legislatura La presente revisione dell'articolo sui cereali fa parte delle linee direttive della legislatura 1995-1999.
5 Rapporto con l'OMC e il diritto europeo II progetto non è in relazione con l'OMC. L'attuale disciplinamento dei cereali panificabili è in gran parte incompatibile con il diritto comunitario vigente La nuova normativa a livello costituzionale deve pertanto essere elaborata in modo compatibile con il diritto europeo; ciò è garantito dal tenore dell'articolo proposto. Art. 23bis (testo attuale) La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l'approvvigionamento del Paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le dette scorte per agevolarne il rinnovamento. La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al prezzo di costo della Confederazione La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l'industria nazionale dei mulini; parimente essa tutela gl'interessi dei consumatori di pane e di farina. Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provvedimenti necessari per regolare l'importazione della farina " J.-F. Aubert: Commentaire de la constitution fédérale (art. 23bis), 1992, p. 34, n. 123; P. Ridili, Hrsg., Agrarrecht im Umbruch, 1993, p. 44 segg., e in particolare U. Bernegger e al., Schweizerische Müllerei und europäische Integration, 1993, p. 170 segg. , n. 5.1 e 5.2. > Periodo accettato nella votazione popolare del 25 set. 1994 e entrato in vigore il 1° luglio 1995.
panificabile; essa può riservarsi il diritto esclusivo d'importare questo prodotto. La Confederazione accorda ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto nell'interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina. 4 1)
''Abrogato nella votazione popolare del 25 settembre 1994.
Decreto federale Disegno concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 '>, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 23*" Abrogato
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 23 La Confederazione provvede affinchè sia assicurato l'approvvigionamento del Paese con cereali e farina panificatali. Essa può, ove occorra, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria. II presente articolo è appb'cabile al più tardi fino al 31 dicembre 2003.
Ili II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.
"FF 1996 IV 1
Parte III: Allentamento delle disposizioni di politica strutturale nel diritto fondiario rurale e nel diritto relativo all'affitto agricolo
Compendio
Le modifiche della legge federale sul diritto fondiario rurale e della legge federale sull'affitto agricolo perseguono l'obiettivo di allentare i provvedimenti di politica strutturale contemplati nelle due leggi e di accordare quindi agli agricoltori una maggiore libertà imprenditoriale. Si tratta dell'obbligo di autorizzazione per l'affitto particella per particella delle aziende agricole e del divieto di divisione materiale per aziende agricole. Tuttavia, non sarebbe opportuno rinunciare completamente a tali provvedimenti, poiché sono necessari per permettere alle disposizioni di diritto privato della legge federale sul diritto fondiario rurale di esplicare i loro effetti.
I Parte generale II Situazione iniziale, valutazione dei risultati della consultazione Gli incitamenti e le richieste d'allentamento delle prescrizioni in diverse leggi concernenti l'agricoltura avanzati nel corso della procedura di consultazione sulla «Politica agricola 2002» da numerosi Cantoni rurali, partiti borghesi, organizzazioni agricole, associazioni economiche e da un grande distributore sono all'origine della modifica. In particolare si chiede di allentare le disposizioni di politica strutturale della legge federale sul diritto fondiario rurale e della legge federale sull'affitto agricolo che perseguono l'obiettivo di conservare le aziende agricole come unità economiche (divieto di divisione materiale, obbligo dell'autorizzazione per l'affitto particella per particella; cfr. Parte I n. 122.11).
12 La legislazione sul diritto fondiario rurale e l'affitto agricolo La legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) disciplina l'acquisto, la costituzione in pegno e la divisione di aziende e fondi agricoli. Ha in particolare lo scopo di conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso una gestione ecologicamente sostenibile del suolo nonché di rafforzare la posizione del coltivatore diretto in caso di acquisto di aziende e fondi agricoli. Il campo d'applicazione geografico della LDFR è in sintonia con le zone d'utilizzazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700). I diritti all'attribuzione fondati sul diritto successorio nonché il diritto di prelazione dei parenti, degli affittuari e dei comproprietari di aziende e fondi agricoli sono disciplinati nelle disposizioni di diritto privato. Le disposizioni che accordano al coltivatore diretto membro della famiglia il diritto di ritirare inte-
gralmente un'azienda agricola al valore di reddito costituiscono il punto centrale. Simili aziende per principio possono essere alienate soltanto integralmente. Invece, i fondi che non costituiscono un'azienda ai sensi dell'articolo 7 LDFR o non ne fanno parte possono essere alienati singolarmente. Visto che le «aziende agricole» e i «fondi agricoli» seguono norme di diritto diverse, non è possibile passare a piacimento da un genere all'altro, in particolare mediante alienazione di particene di un'azienda agricola. La LDFR prevede perciò, nelle disposizioni di diritto pubblico, un divieto di alienare le aziende agricole per particelle (divieto di divisione materiale) con la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, un'autorizzazione di derogare a tale divieto. La LDFR prevede inoltre un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di aziende e fondi agricoli; determinati parenti, il coniuge e i comproprietari sono esonerati da tale autorizzazione. Sono pure inclusi provvedimenti contro l'indebitamento eccessivo (onere massimo). La LDFR è entrata in vigore il 1° gennaio 1994. La legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) è entrata in vigore nell'autunno del 1986. Le disposizioni principali concernono le norme sulla protezione dalla disdetta per gli affittuari agricoli (durata minima legale per il contratto d'affitto, protrazione dell'affitto), i principi per la determinazione del fitto agricolo e i provvedimenti contro l'affitto particella per particella di intere aziende agricole. Queste ultime, come il divieto di divisione materiale frenano l'evoluzione strutturale. Entrambi i provvedimenti perseguono essenzialmente lo stesso obiettivo e sono quindi armonizzati. Le aziende agricole in grado di offrire a una famiglia contadina una buona esistenza fondata sull'agricoltura devono essere mantenute come unità e non possono essere affittate o alienate particella per particella. La restrizione dell'affitto particella per particella è tuttavia meno severa del divieto di divisione materiale. Se un'azienda agricola non è più in grado di offrire una buona esistenza fondata sull'agricoltura, l'affitto particella per particella
deve essere autorizzato. Per simili aziende non è tuttavia ammessa una divisione materiale (alienazione in singole particelle). Se un'azienda agricola è lecitamente affittata per particelle da oltre sei anni - ossia con l'autorizzazione o secondo il diritto anteriore - non è più un'azienda agricola conformemente all'articolo 8 LDFR; a tale riguardo sono applicabili le prescrizioni della LDFR concernenti i fondi agricoli. Questa normativa complessa mostra come i citati provvedimenti delle due leggi (LDFR e LAAgr) siano strettamente connessi.
13 Progetto per un allentamento II divieto di divisione materiale e la limitazione dell'affitto per particelle delle aziende agricole devono essere allentati in modo adeguato e finalizzato. Gli allentamenti devono per quanto possibile coincidere. Oltre ad alcuni piccoli adeguamenti, essi vanno in due direzioni: - Le aziende agricole il cui mantenimento non è più giustificato a causa di una struttura sfavorevole non sono più considerate aziende agricole. Di conseguenza, per tali aziende decade il divieto di divisione materiale come pure la pretesa di diritto civile di ritirare integralmente l'azienda. Nella LAAgr la
struttura sfavorevole costituisce già un motivo che giustifica l'autorizzazione di un affitto per particelle. - Nel divieto di divisione materiale e nella limitazione dell'affitto particella per particella è abbandonato il principio secondo cui un'azienda agricola in grado di offrire una buona esistenza deve essere conservata in ogni caso come unità. In futuro, una simile azienda deve poter essere sia affittata sia alienata per particelle se in seno alla famiglia non vi è più nessuno che intende ritirarla per la coltivazione diretta. Le parti dell'azienda agricola da dividere devono servire prevalentemente ad arrotondare altre aziende agricole. Si segue in questo modo una procedura già utilizzata per le aziende commerciali, industriali e artigianali di tipo familiare. Anche in questo ambito, come nell'agricoltura, deve esservi la stessa libertà imprenditoriale.
2 Parte speciale 21 Diritto fondiario rurale, commento dei singoli articoli Articolo 8 Aziende affittate per particelle Questa disposizione è completata affinchè le aziende agricole il cui mantenimento, indipendentemente dalla loro estensione, non è più giustificato a causa di una struttura aziendale sfavorevole, perdano il loro carattere giuridico di azienda e siano considerate fondi. Il complemento è stato inserito nel capitolo 2 «Definizioni» nell'articolo 8, e non nel divieto di divisione materiale dell'articolo 60 a causa della sistematicità della LDFR, secondo cui le definizioni sono valide sia per le disposizioni di diritto privato sia per quelle di diritto pubblico. Spetta all'autorità competente per accordare l'autorizzazione (art. 90 lett. b LDFR)'decidere, in seguito a una richiesta d'accertamento (art. 84 LDFR), se il mantenimento di un'azienda agricola è ancora giustificato. La stessa procedura è applicabile anche quando si tratta di stabilire se un'azienda agricola adempie le condizioni per essere considerata tale (art. 7 cpv. 1 LDFR). Il mantenimento di un'azienda non è più giustificato se, indipendentemente dalla sua estensione, essa presenta una struttura aziendale sfavorevole. È il caso, ad esempio, di un'azienda costituita da fondi molti piccoli non contigui che, a breve scadenza, non saranno sottoposti al raggruppamento dei terreni o alla ricomposizione particellare. Vi è una struttura aziendale sfavorevole anche quando gli edifici sono inadeguati e le spese per il loro rinnovamento o la loro sostituzione non sono sopportabili per l'azienda (art. 7 cpv. 4 lett. b LDFR). D'altra parte, un cattivo stato degli edifici, dovuto unicamente alla pessima manutenzione, non rende ingiustificata la conservazione di un'azienda agricola. Il proprietario avrebbe così la possibilità di mettere le autorità di fronte al fatto compiuto. Questo complemento non è fondamentalmente nuovo. Secondo il diritto vigente, l'autorizzazione di affittare particella per particella deve essere rilasciata se non è più giustificato mantenere l'azienda agricola (art. 31 cpv. 2 lett. e
'' La nozione «arrotondare» nella LDFR significa ampliare mediante l'acquisto di fondi ubicati nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale (Christoph Bandli/Beat Stalder, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 1995, n. 3 ad art. 4 e n. 17 ad art. 64).
LAA). Se una simile azienda è affittata particella per particella da oltre sei anni, sono applicabili le disposizioni sui singoli fondi di cui all'articolo 8 LDFR. La soluzione proposta sopprime unicamente il passaggio intermedio dell'affitto particella per particella. Avevamo già proposto una tale soluzione nel nostro messaggio del 19 ottobre 1988 concernente la legge federale sul diritto fondiario rurale (FF 1988 III 821). Tuttavia, le vostre Camere, probabilmente influenzate dalla speculazione fondiaria allora imperante, si erano accontentate della normativa secondo cui le aziende affittate lecitamente per particelle da oltre sei anni perdono il carattere giuridico di azienda agricola. Articolo 9 Coltivatore diretto Occorre precisare la definizione di coltivatore diretto che nella pratica ha dato origine a divergenze e disparità di trattamento. Tale problema concerne solo indirettamente le disposizioni di politica strutturale della LDFR. Nel nostro messaggio concernente la legge federale sul diritto fondiario rurale, la definizione di coltivatore diretto si riferiva unicamente all'esercizio dei diritti relativi a un'azienda agricola fondati sul diritto privato. Tale definizione non era importante per le restrizioni di diritto pubblico relative all'acquisto di aziende e fondi agricoli, poiché la procedura d'opposizione da noi proposta non si fondava sulla coltivazione diretta. Le vostre Camere hanno tuttavia optato per una procedura d'autorizzazione al posto della procedura d'opposizione e hanno posto la coltivazione diretta come condizione per ottenere l'autorizzazione. La definizione di coltivatore diretto non è tuttavia stata modificata. Nella procedura d'autorizzazione per l'acquisto di fondi agricoli, taluni Cantoni partono dall'idea che vi è coltivazione diretta soltanto quando l'acquirente dirige già personalmente un'azienda agricola. Secondo tale modo di vedere, l'acquisto da parte di un contadino dilettante o da parte di qualcuno la cui azienda agricola implica meno della metà della forza lavoro di una famiglia contadina (art. 7 cpv. 1 LDFR) non sarebbe ammissibile. La letteratura specializzata sostiene prevalentemente l'opinione secondo cui, per la coltivazione diretta di un'azienda che non soddisfa tale condizione o di un singolo fondo agricolo, l'acquirente dovrebbe semplicemente provare di aver già esercitato sino
a quel momento un'attività agrìcola o per lo meno di essersi preparato intensivamente a tale scopo. La maggioranza dei Cantoni ha seguito questa concezione. Per ottenere un'applicazione uniforme del diritto nell'ambito di questa importante questione è dunque necessario chiarire la legge in tal senso. In favore di questa soluzione vi sono anche motivi politici in materia di proprietà. L'ordinamento della LDFR non può essere elaborato come diritto esclusivo degli agricoltori ". Occorre inoltre rispettare il principio dell'uguaglianza davanti alla legge. La normativa vigente permette l'acquisto di un'azienda agricola, da lungo tempo affittata, da parte di chi non è coltivatore diretto. Si deve perciò permettere anche a chi esercita la professione d'agricoltore come occupazione del tempo libero d'acquistare un pezzo di terra per allevare, ad esempio, pecore. Spetta alla legislazione in materia di pianificazione del territorio disciplinare se su simili fondi è possibile costruire nuovi edifici agricoli; la modifica della LDFR non concerne tale ambito. ') Messaggio concernente la LDFR, commento dell'articolo 10, FF 1988 III 841
Articolo 60 Autorizzazione eccezionali Nel presente articolo, il divieto di divisione materiale per aziende agricole è allentato conformemente al progetto illustrato all'inizio. Il 22 maggio 1996, abbiamo approvato il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700)'>. Tra l'altro, nel diritto fondiario rurale si propone di allentare il divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 60 nuova lett. e). Secondo il risultato delle deliberazioni parlamentari, le nuove lettere e-g nella stesura definitiva dovranno essere spostate (nuove lett. f-h).
Lettera e II motivo per ottenere l'autorizzazione previsto nella lettera e è ampliato. Non deve essere autorizzata soltanto la permuta di fondi o parti di fondo di reddito approssimativamente equivalente, ma la permuta va permessa anche quando gli oggetti permutati non sono equivalenti e una parte deve pagare un sovrapprezzo. In tal caso, la condizione è che i fondi da acquistare mediante la permuta siano ubicati in una posizione più favorevole per l'azienda o siano più idonei alla stessa. In questo modo si dovrebbero facilitare le riorganizzazioni aziendali. Se due o più aziende agricole sono interessate dalla permuta, è sufficiente che la gestione di una delle aziende registri un miglioramento, mentre per le altre aziende la permuta non deve necessariamente comportare cambiamenti nella struttura. Designando il negozio giuridico come permuta (scambio diretto di reciproche prestazioni in natura) ed esigendo un miglioramento strutturale, è stato fornito un quadro per simili trasferimenti. Lettera e La principale innovazione risiede nella lettera e. Infatti, contrariamente alle altre proposte di modifica della LDFR e della LAA, ci si scosta dall'attuale sistema e si propone un nuovo ordinamento. Il principio vigente, secondo cui le aziende agricole non possono essere alienate in particelle e quelle in grado di offrire a una famiglia contadina una buona esistenza fondata sull'agricoltura non possono neppure essere affittate particella per particella, è soppresso. Le aziende devono poter essere alienate in particelle (divisione materiale) solo previa autorizzazione se due condizioni, di cui una soggettiva e l'altra obiettiva, sono soddisfatte cumulativamente. La condizione soggettiva presuppone che nessun parente del proprietario intenda ritirare l'azienda per coltivarla direttamente e continuarne la conduzione oppure che non sia idoneo a farlo. La cerchia dei parenti comprende le persone che in caso di alienazione dell'azienda avrebbero il diritto di prelazione e in caso di morte del testatore potrebbero chiedere l'attribuzione o far valere un diritto di compera (figli, nipoti, fratelli e sorelle, figli di fratelli). L'espressa dichiarazione di rinuncia al loro diritto è una condizione dell'autorizzazione. Non sono necessarie le dichiarazioni dei parenti che per motivi personali (professione, età ecc.) non entrano in considerazione per la coltivazione diretta o
nel caso in cui mancano le condizioni materiali per il diritto di ritiro (art. 26 i Non ancora pubblicato nel FF.
cpv. 1 lett. e, art. 42 cpv. l n. 2 LDFR). Il fatto che il proprietario ha coltivato direttamente l'azienda sino a quel momento non costituisce una condizione. Tuttavia, se il proprietario ha gestito l'azienda con il coniuge, è necessario anche il consenso del coniuge (art. 40). Il consenso di cui all'articolo 40 LDFR è subentrato al diritto di prelazione del coniuge secondo il diritto previgente (cfr. messaggio concernente la LDFR, commento dei n. 212.4 e 222.31, FF 1988 III 832 e 861), per cui anche in questo ambito i diritti del coniuge vanno protetti esigendo il consenso. Tuttavia, il consenso non costituisce una condizione per l'autorizzazione di una divisione materiale, poiché la LDFR non da al coniuge nessun diritto di ritiro dell'azienda. Il coniuge può unicamente impedire che l'azienda sia trasferita a un'altra persona. Il consenso del coniuge può perciò essere dato anche dopo il rilascio dell'autorizzazione con la notifica all'Ufficio del registro fondiario per il trasferimento di un singolo fondo. In altri casi, in cui singole parti di un'azienda agricola sono alienate, il consenso del coniuge non è necessario, poiché l'autorizzazione per la divisione materiale è rilasciata per motivi obiettivi esistenti esclusivamente nel diritto pubblico (cfr. a questo proposito B. Studer, Kommentar zum bäuerlichen Bodenrecht, n. 7 ad art. 40). Per una persona giuridica, tale disposizione è applicabile soltanto se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 LDFR, ossia qualora una persona fisica abbia una partecipazione maggioritaria e gli attivi della persona giuridica consistano principalmente in un'azienda agricola. Ciò vale in particolare per le società familiari, meno per le associazioni e le società cooperative !). Altre persone giuridiche di diritto privato o pubblico hanno di regola affittato già da lungo tempo la loro azienda agricola. In caso di alienazione esse sono favorite in quanto possono vendere l'azienda non soltanto a un coltivatore diretto ma anche a un nuovo proprietario-affittuario (art. 64 cpv. 1 lett. a LDFR). La seconda condizione per il rilascio di un'autorizzazione per la divisione materiale di un'azienda agricola è di tipo obiettivo. Le singole parti devono servire
prevalentemente a ingrandire altre aziende agricole. A tale proposito, il proprietario deve fornire referenze, per esempio presentare contratti preliminari di compravendita o patti di compera. Il proprietario non deve tuttavia alienare tutti i fondi appartenenti all'azienda; egli può ad esempio tenere per sé l'abitazione o affittare soltanto una parte dei fondi. La parte predominante deve tuttavia servire ad arrotondare una proprietà. Gli acquirenti necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 61 LDFR. Il numero degli acquirenti è in tal modo limitato:
ai coltivatori diretti (art. 63 lett. a LDFR) e ai proprietari-affittuari che desiderano arrotondare la loro azienda (art. 64 cpv. 1 lett. a);
a coloro la cui azienda non offre già una buona esistenza superiore alla media (art. 63 lett. e);
a coloro la cui azienda è ubicata in modo che il fondo si trova nel suo raggio d'esercizio secondo l'uso locale (art. 63 lett. d).
'> Messaggio concernente la LDFR, commento dell'art. 4, FF 1988 III 836
Una piccola parte dei fondi può essere venduta anche ai coltivatori diretti che non dispongono di un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 7 LDFR, per esempio a chi pratica l'agricoltura come attività accessoria, ad allevatori di cavalli o di piccoli animali. Il prezzo non può essere in nessun caso esorbitante (art. 63 lett. b LDFR). La legislazione in materia di pianificazione del territorio disciplina se l'abitazione che resta al proprietario può essere utilizzata per scopi non agricoli. La disposizione autorizza unicamente un'eccezione al divieto di divisione materiale, ma non autorizza un'eccezione al divieto di frazionamento. In nessun caso la divisione materiale di un'azienda può comportare che i fondi di esigua estensione (beni immobili), che non sarebbero sottoposti alla legge (art. 2 cpv. 3 LDFR), siano ricostituiti ossia possano essere intavolati nel registro fondiario come unità indipendenti (art. 1-3 del Regolamento per il registro fondiario)
Lettera f Secondo il disegno della nuova legge sull'agricoltura, in futuro i contributi (art. 93 cpv. 3) o i crediti d'investimento (art. 103 cpv. 2 lett. e) per edifici agricoli potranno essere accordati anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie autonomo e permanente per l'oggetto in questione. La durata minima è di trenianni (art. 7 cpv. 2 del Regolamento per il registro fondiario). La costituzione di un diritto di superficie autonomo e permanente su un'azienda agricola rientra nel divieto di divisione materiale se tale diritto di superficie è costituito a favore di una persona diversa da quella del proprietario del terreno o è trasferito a una simile persona, come ad esempio a favore dell'affittuario. Inoltre, la costituzione di un diritto di superficie autonomo e permanente può anche comportare la violazione del divieto di frazionamento. Per questo caso si è quindi prevista un'altra eccezione al divieto di divisione materiale e al divieto di frazionamento.
Lettera g La lettera g è legata alla normativa dell'articolo 59 lettera d LDFR secondo cui il divieto di divisione materiale non è applicabile se un'azienda agricola o una sua parte deve essere oggetto di una realizzazione forzata. In questo ambito, le normative della legislazione in materia di esecuzione e fallimento sono poziori a quelle della LDFR. Nel caso di un'esecuzione forzata vi è il rischio che il prezzo sia più basso che in una vendita volontaria. Ne derivano pertanto svantaggi sia per l'agricoltore indebitato sia per il creditore. Inoltre, in una vendita volontaria l'alienante può determinare sia l'acquirente sia l'oggetto dell'acquisto. Di regola, è possibile raggiungere un miglioramento delle strutture più adeguato che con un acquisto all'incanto, che dipende più o meno dal caso. L'eccezione al divieto di divisione materiale deve quindi essere possibile anche qualora l'esistenza finanziaria di una famiglia contadina sia fortemente minacciata e con una vendita volontaria di singoli fondi, appartenenti all'azienda, possa essere evitata un'esecuzione forzata. Mediante tale procedura l'agricoltore indebitato può risolvere la propria situazione finanziaria più facilmente
"Regolamento del 22 feb. 1910 per il registro fondiario (RRF; RS 211.432.1)
che con un'esecuzione forzata. L'esistenza finanziaria di una famiglia contadina è fortemente minacciata se vi è indebitamento eccessivo. Un'esecuzione forzata è incombente se le esecuzioni sono in corso.
22 Affitto agricolo, commento Artìcolo 31 Motivi che giustificano l'autorizzazione Capoverso 2 Per quanto concerne la LAAgr, è necessario modificare soltanto parzialmente l'articolo 31 capoverso 2. Tale disposizione elenca i motivi che giustificano l'autorizzazione per l'affitto particella per particella di aziende agricole. Lettera g La lettera g istituisce la possibilità di affittare particella per particella, a determinate condizioni, anche le aziende agricole che offrono buoni mezzi d'esistenza. Le condizioni sono fondamentalmente le stesse necessarie per l'eccezione al divieto di divisione materiale secondo l'articolo 60 lettera e LDFR; si rinvia perciò alle relative spiegazioni. La differenza risiede nel tipo di negozio giuridico. Nel caso dell'eccezione al divieto di divisione materiale, l'arrotondamento deve avvenire mediante l'acquisto complementare di fondi in proprietà. Si tratta di arrotondamento sotto forma di affitto (affitto complementare). Anche in questo ambito l'azienda divisa deve servire prevalentemente ad ampliare altre aziende agricole. All'affittuario a titolo complementare spetta un diritto legale di prelazione sul fondo affittato (art. 47 cpv. 2 LDFR) dopo una durata d'affitto di sei anni (durata minima legale, art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 LAAgr). Si deve pure tenere conto degli interessi del coniuge del proprietario se i coniugi hanno gestito insieme l'azienda. L'affitto particella per particella costituisce sovente una prima misura, ancora revocabile in vista di una successiva divisione materiale. Esso porta infatti molto spesso allo scioglimento definitivo di un'azienda agricola. Il diritto di partecipazione del coniuge (cfr. commento dell'art. 60 lett. e LDFR) sarebbe notevolmente ridotto se non potesse partecipare alla decisione preliminare relativa all'affitto particella per particella. Visto che l'affitto particella per particella per essere valido non richiede alcuna registrazione nel registro fondiario, l'autorità che rilascia l'autorizzazione deve esaminare se il coniuge ha dato la sua approvazione. Quest'ultima costituisce una condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Per gli altri motivi che giustificano l'affitto
particella per particella, l'approvazione del coniuge continua a non essere necessaria sia perché i motivi che giustificano l'autorizzazione si fondano completamente su criteri oggettivi sia perché l'affitto particella per particella può essere autorizzato solo temporaneamente. Analogamente al diritto fondiario, il numero di affittuari a titolo complementare presi in considerazione per i singoli fondi è limitato, non mediante una procedura d'autorizzazione, ma con una procedura d'opposizione secondo l'articolo 33 LAAgr. Le persone che hanno un interesse degno di protezione nonché le autorità designate dal Cantone possono fare opposizione contro l'affitto complementare di un'azienda o di una particella, qualora:
l'affittuario disponga già di mezzi di esistenza superiori alla media (art. 33 cpv. 1 LAAgr);
il fondo sia molto distante dal centro dell'azienda dell'affittuario e manifestamente fuori dal raggio d'esercizio localmente usuale (art. 33 cpv. 2 LAAgr). Lettera h Questa normativa materialmente nuova corrisponde per analogia alla modifica dell'articolo 60 lettera e LDFR. Un affitto particella per particella di fondi o parti di fondi, appartenenti a un'azienda agricola, deve essere ammissibile anche qualora al posto degli oggetti affittati siano affittati a titolo complementare altri oggetti ubicati in posizione più favorevole per l'azienda o più idonei. Si tratta in tal caso dello scambio sotto forma di affitto. Per il resto rinviamo alle spiegazioni relative alla modifica della LDFR.
Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale II progetto non ha ripercussioni finanziarie né conseguenze sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
4 Programma di legislatura II progetto è annunciato nel programma di legislatura 1995-1999.
5 Rapporto con l'OMC e il diritto europeo II progetto non è in relazione con l'OMC. Nessuna disposizione adottata o prevista dall'Unione europea concerne espressamente il diritto fondiario rurale.
6 Costituzionalità Le presenti modifiche delle due leggi si fondano sul nuovo articolo agricolo della Costituzione federale (Cosi.; art. 31octies). n capoverso 3 lettera f di questa disposizione autorizza espressamente la Confederazione a emanare prescrizioni intese a consolidare la proprietà fondiaria rurale. Inoltre, l'articolo 64 Cost. rappresenta il fondamento per qualsiasi modifica avente implicazioni di diritto privato.
Legge federale Disegno sul diritto fondiario rurale (LDFR)
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961', decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19912) sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 22ter, 31octies e 64 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 19883),
Art. 8 Aziende agricole affittate per particelle Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all'azienda agricola che: a. è lecitamente affittata per particelle, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre 19854) sull'affitto agricolo; b. non è più adatta ad essere conservata indipendentemente dalla sua estensione a causa di una struttura aziendale sfavorevole.
Art. 9 cpv. 1 È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.
Art. 60 lett. e e e-g (nuove) L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se: OFF 1996 iv i ")RS 221.213.2
Diritto fondiario rurale
e. sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda; e. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende ritirare integralmente l'azienda agricola per la coltivazione diretta e la divisione materiale dell'azienda serve prevalentemente ad arrotondare altre aziende agricole. È fatto salvo il consenso del coniuge conformemente all'articolo 40; f. un diritto di superficie autonomo e permanente deve essere costituito a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare; g. l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi.
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Legge federale Disegno sull'affitto agricolo (LAAgr)
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996", decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19852) sull'affitto agricolo è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3locties e 64 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 novembre 19813),
Art. 31 cpv. 2 lett. geh L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti: g. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende ritirare integralmente l'azienda agricola per la coltivazione diretta e l'affitto particella per particella serve prevalentemente ad arrotondare altre aziende agricole. Se il proprietario ha finora gestito l'azienda con il coniuge, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il coniuge approva l'affitto particella per particella; h. invece dei fondi o delle parti di fondo affittati particella per particella, altri oggetti ubicati in una posizione più favorevole per l'azienda o più idonei sono affittati a titolo complementare.
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
»FF 1996 IV 1
320 8702
Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie in merito all'identificazione degli animali e alla registrazione degli effettivi di animali da reddito
Compendio
Oltre che nell'ambito della prevenzione e repressione delle epizoozie, il controllo del traffico di animali è estremamente importante per promuovere la qualità e la dichiarazione di provenienza dei generi alimentari di origine animale. In seguito ai recenti eventi legati ai casi di encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la popolazione reclama maggiore trasparenza per quanto concerne la provenienza della carne e del latte. Una registrazione completa dei dati relativi al traffico è inoltre indispensabile per garantire a lungo termine la possibilità di risalire alla provenienza degli animali infetti. Date le circostanze, occorre introdurre quanto prima un sistema globale di registrazione e identificazione che consenta di risalire all'azienda di provenienza e a tutte le aziende in cui gli animali sono stati detenuti. L'introduzione di tale sistema presuppone una modifica della legge sulle epizoozie.
I Parte generale II Situazione iniziale II controllo del traffico di animali e la registrazione degli effettivi costituiscono da sempre un valido strumento di lotta contro le epizoozie. Il sistema si basa sull'identificazione mediante contrassegno e sulla registrazione degli animali, nonché sui certificati di trasloco che informano sulla provenienza e sulla destinazione degli animali e attestano che sono indenni da epizoozie. Gli obiettivi sono i seguenti:
evitare il traffico di animali infetti o di animali per i quali non sono stati effettuati i controlli necessari ad escludere la contaminazione;
consentire, in caso di epizoozie, di procedere agli accertamenti necessari in materia di acquisti e vendite di animali, alfine di determinare quali siano le mandre a rischio;
stabilire quali animali sono detenuti in che luogo, in modo da consentire alla polizia epizootica di estendere i provvedimenti a tutti gli animali. Non è la prima volta che si propone di sostituire l'attuale sistema dei certificati di trasloco mediante un nuovo sistema di registrazione. Negli anni 1990-1992 un gruppo di lavóro interessato alla legge sulle epizoozie, composto di veterinari cantonali, se ne era di fatto già occupato. L'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), che è stata completamente riveduta in seguito alla modifica della legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) nell'ambito del progetto Eurolex, contiene i primi elementi di un cam-
biamento in tal senso. Nell'ambito della procedura di consultazione, l'articolo 8 OFE, secondo il quale ogni detentore di animali deve tenere un registro di tutti gli animali ad unghia fessa presenti nella propria azienda, è stato accolto perlopiù favorevolmente. Tale registro costituisce la base per un controllo degli animali mediante i certificati di accompagnamento emessi dal detentor di animali (cfr. n. 13). Dal momento che il certificato di trasloco è disciplinato dalla legge, finora non è stato possibile sostituirlo con un certificato d'accompagnamento; di conseguenza, non è stato neppure possibile mettere in vigore l'articolo 8 OFE. Anche la Commissione peritale «Economia animale» ha chiesto l'introduzione dell'identificazione e registrazione di tutti gli effettivi di animali da reddito secondo il modello dell'UE e la sostituzione dei certificati di trasloco mediante un sistema semplificato basato sui certificati di consegna!). Questa proposta si rivela tanto più attuabile dal momento che, da quanto risulta da uno studio commissionato dall'Ufficio federale di veterinaria determinati problemi di applicazione sarebbero da ricondurre all'attuale sistema di controllo del traffico animale eseguito dagli ispettori del bestiame mediante certificati di trasloco.
12 Disciplinamento del traffico animale mediante il certificato di trasloco II certificato di trasloco (art. 14-17 LFE vigente) autorizza il proprietario o il detentor di animali a trasportare uno o più ammali da un luogo all'altro a un determinato scopo ed è rilasciato dall'ispettore del bestiame. L'obiettivo del controllo è di impedire che ammali infetti o.sospetti di contaminazione siano messi in circolazione, evitando in tal modo che l'epizoozia si diffonda al di fuori della mandra d'origine. Il certificato di trasloco consente inoltre di estendere i provvedimenti di sequestro di polizia epizootica ad animali che sono stati trasferiti prima dell'accertamento dell'epizoozia, nonché di ricostruire le correlazioni esistenti fra i vari casi di epizoozia altrimenti difficilmente individuabili. Il sistema del certificato di trasloco rende i controlli assai laboriosi e incompleti. Ad esempio, il traffico di bestiame all'interno di un circondario d'ispezione non è registrato (ad eccezione degli animali che vengono condotti a mercati o macelli). Un controllo completo del traffico, ossia dalla mandra d'origine al macello, è pertanto escluso. Un ulteriore svantaggio è costituito dal fatto che il certificato di trasloco è rilasciato dall'ispettore sulla base dei dati forniti dal detentore L'ispettore non esamina pertanto gli animali, né dispone di un registro degli animali nelle aziende del suo circondario.
"Rapporto finale della Commissione peritale «Economia animale» del 25 agosto 1994. Ufficio federale dell'agricoltura (non tradotto in italiano). >Edelmann Cristoph, Die Kontrolle des Viehverkehrs in der Schweiz. Diss. med. vet. Berna 1993.
13 Sostituzione del certificato di trasloco con il certificato d'accompagnamento II sistema del certificato di trasloco è stato introdotto in un'epoca in cui in Svizzera dilagavano malattie quali l'afta epizootica o la tubercolosi e i provvedimenti concernenti il traffico di bestiame costituivano un elemento chiave della lotta alle epizoozie. Dato che la situazione in materia di epizoozie è favorevole da ormai 30 anni e considerati gli strumenti moderni di cui disponiamo a fini preventivi e di lotta, non è più necessario affidare alle autorità la registrazione degli spostamenti degli animali. Di conseguenza, sarà possibile affidare i compiti in tale ambito alla responsabilità propria del detentore di animali, che dovrà provvedere all'identificazione e alla registrazione. Lo Stato farà ricorso ai registri allestiti dai detentori di animali soltanto se ne avrà bisogno per accertamenti di polizia epizootica o a fini di controllo. È tuttavia opportuno mantenere anche in futuro la possibilità di sottoporre il traffico di animali ad un controllo sistematico da parte delle autorità qualora la situazione epizootica si deteriori sensibilmente. In futuro, per ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina che lascerà l'azienda occorrerà redigere un certificato d'accompagnamento. Questo documento dovrà seguire l'animale in qualsiasi spostamento ed essere consegnato al nuovo detentore In esso saranno iscritti i dati relativi al numero e alla specie degli animali, il codice di identificazione, nonché la provenienza e la destinazione. Per gli animali da macello, potrà inoltre essere completato mediante indicazioni sulle malattie e i medicamenti somministrati (art. 18 dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sull'igiene delle carni; RS 817.190). A differenza del certificato di trasloco, il certificato d'accompagnamento non è rilasciato dall'ispettore del bestiame, bensì dal detentore di animali. Il detentore conosce infatti la situazione in materia di epizoozie nella propria azienda e lo stato di salute dei propri animali. Firmando il modulo, è tenuto a rispondere della veridicità delle informazioni date. Questo nuovo sistema di dichiarazioni obbliga i detentori a documentare in modo ineccepibile il traffico di animali. Sulla base dei certificati emessi e delle mutazioni in essi iscritte, gli organi della
polizia epizootica possono risalire a quali animali si trovavano in un determinato momento in una certa azienda, da dove venivano e dove erano eventualmente diretti. Di conseguenza, si può rinunciare al controllo a livello nazionale da parte degli ispettori del bestiame. Spetterà ai Cantoni decidere se mantenere in servizio i funzionari affidando loro nuovi compiti. Vantaggi del nuovo sistema:
Congiuntamente ai registri degli animali, i certificati d'accompagnamento consentono alle aziende di ricostruire completamente il traffico di animali; in particolare è sempre possibile risalire all'azienda dove l'animale è nato.
I dati possono essere registrati su supporto elettronico, consentendo di individuare prontamente le aziende a rischio in caso di comparsa di un'epizoozia.
Nei punti di contatto con il controllo delle derrate alimentari (macelli, centri di raccolta del latte) sono disponibili dati attendibili sulla provenienza degli animali.
2 Parte speciale: Commento dei singoli articoli Articolo 3 Modifica redazionale, è soppressa la riserva relativa all'articolo 4.
Articolo 4 La funzione dell'ispettore del bestiame non è più indispensabile. Il Cantone può incaricare altri servizi di sorvegliare il traffico di animali e la distribuzione dei moduli.
Articolo 13 Benché sia anzitutto necessario per motivi di polizia epizootica, il controllo del traffico di animali è importante anche nell'ambito dei servizi sanitari, di accertamenti da parte della polizia delle derrate alimentari in relazione a ricerche sui residui e sui microbi, della dichiarazione della provenienza delle derrate alimentari d'origine animale, dell'allevamento, del versamento dei pagamenti diretti, nonché per il promovimento della qualità. L'attuale articolo 13 capoverso 2 diviene caduco in seguito al nuovo articolo 13 capoverso 1, mentre l'articolo 13 capoverso 3 è sostituito dall'articolo 14.
Articolo 14 Capoverso 1 L'identificazione degli animali a unghia fessa è disciplinata dall'articolo 9 OFE. La modifica legale non ha alcuna ripercussione pratica. L'Ufficio federale di veterinaria emana prescrizioni tecniche sull'esecuzione dei contrassegni. Per i bovini, sono attualmente all'esame marchi auricolari in plastica, sui quali è indicato un codice di identificazione conformemente al RIS. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903), tale numero è assegnato a tutte le imprese e a tutti gli stabilimenti di diritto pubblico e privato residenti in Svizzera.
Capoverso 2 Già oggi, la maggior parte delle aziende è rilevata sulla base dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sui dati delle aziende agricole (RS 431.914). L'articolo 7 OFE si riferisce a tale disposizione.
Capoverso 3 II capoverso 3 sostituisce l'attuale articolo 15 capoverso 2. Il detentor di animali ha l'obbligo di tenere un registro di tutti gli animali appartenenti alla specie menzionata che sono detenuti nella sua azienda. Deve inoltre iscrivervi le inseminazioni naturali e artificiali. Mediante questa procedura è in seguito possibile effettuare ricerche epidemiologiche sulle malattie genitali. Tali ricerche sono di fatto divenute indispensabili in seguito alla liberalizzazione avvenuta nel settore dell'inseminazione artificiale (soppressione del monopolio).
Capoverso 4 Le prescrizioni sul traffico di animali devono poter rispondere alle esigenze legate a situazioni particolari, quali l'estivazione e il trasporto al macello di interi gruppi di animali.
Artìcolo 15 II certificato d'accompagnamento può essere combinato con un «passaporto per animali» che accompagna l'animale dalla nascita alla morte e nel quale sono iscritti tutti i cambiamenti di proprietario. In seguito all'introduzione della dichiarazione da parte del detentore di animali, la responsabilità propria si sostituisce al controllo dello Stato. Le autorità controllano il traffico di animali soltanto in caso di elevato rischio di epizoozia. Nelle regioni colpite, il rilascio dei certificati è affidato agli organi di polizia epizootica designati dal Cantone.
Artìcolo 16 L'articolo 10 OFE prevede già attualmente prescrizioni che disciplinano il controllo degli effettivi per il traffico di volatili, pappagalli e pesci. Per i pappagalli e i cani è previsto l'obbligo di identificazione (art. 10 cpv. 2 e 4 OFE).
Articolo 17 capoverso 1 La disposizione è sostituita dall'articolo 15 capoverso 1.
Artìcolo 18 capoverso 3 L'adeguamento è necessario in seguito alla modifica dell'articolo 14 capoverso 1.
Artìcoli 26 e 28 Gli articoli 26 e 28 disciplinano la carta di passo per gli animali provenienti dall'estero. Tali carte sono costituite da moduli di controllo del servizio veterinario di confine. In futuro, i moduli dovrebbero essere sostituiti da documenti d'accompagnamento del Paese di provenienza e, se del caso, mediante un sistema elettronico di notifica. La base per il controllo dell'importazione di animali e per gli attestati necessari a tal fine è data dall'articolo 24.
Artìcolo 48 capoverso 1 Le fattispecie attualmente previste negli articoli 14 capoverso 1 e 17 capoverso 1 sono contenute nel nuovo articolo 15 capoverso 1.
3 Rapporto con l'OMC e il diritto europeo La modifica non comporta alcun ostacolo per il traffico transfrontalière di animali. Per questo motivo non contravviene alle norme dell'Accordo GATT- OMC, in particolare all'articolo XX (cfr. RS 0.632.21; RU 1959 1812).
La normativa proposta è conforme alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 , relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355, p. 32). Tale direttiva prevede i requisiti minimi per attuare la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 244, p. 29). Conformemente alla normativa comunitaria, gli animali destinati al traffico all'interno della comunità devono essere identificati e registrati secondo prescrizioni uniformi, .in modo tale che sia possibile risalire in qualsiasi momento all'azienda d'origine e a tutte le aziende nelle quali gli animali sono stati detenuti.
4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Per il detentore di animali la soppressione dell'obbligo del certificato di trasloco comporta sensibili sgravi finanziari, ma anche un aumento di lavoro (apposizione dei contrassegni, registrazione, compilazione dei certificati d'accompagnamento). Nel 1990, il traffico di animali ha interessato ben 6,9 miliardi di animali, per i quali i detentori hanno dovuto versare tasse per un importo totale di 8,5 milioni di franchi. In futuro, i detentori dovranno sopportare unicamente i costi dei Cantoni per la stampa dei formulari (registri degli animali e certificati d'accompagnamento), nonché i costi per il contrassegno. Per la Confederazione, la modifica non si ripercuote in alcun modo sugli effettivi né sulle finanze, mentre i Cantoni saranno sgravati da onerosi compiti amministrativi. Per diversi Cantoni, la nuova normativa comporterà un calo delle entrate, poiché attualmente il provento delle tasse per il certificato di trasloco supera i costi ad esso correlati.
5 Programma di legislatura II programma di legislatura 1995-1999 prevede una revisione totale dell'OFE. Data l'attualità politica della questione legata all'ESB occorre conferire la priorità alla proposta revisione parziale dell'OFE.
6 Costituzionalità II decreto federale concernente la modifica della legge sulle epizoozie poggia sull'articolo 69 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di adottare le disposizioni di legge necessarie a combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo o gli animali. La base per l'adozione di disposizioni penali è data dall'articolo 64bis della Costituzione federale.
Legge sulle epizoozie Disegno (LFE)
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 '>, decreta:
I La legge sulle epizoozie del 1° luglio 19662) è modificata come segue:
Art. 3 Frase introduit!va I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi gli articoli 5 e 6 e le seguenti disposizioni:
Art. 4 ispettore del be- I Cantoni possono suddividere il loro territorio in circondari di stlame ispezione del bestiame e designare ispettori del bestiame.
Art. 13 controllo del ' II traffico di animali sottosta al controllo della polizia epizoo- ' traffico di ani- . ticamali II detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.
Art. 14 identificazione e ' Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è conregistrazione trassegnato e registrato. La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni. »FF 1996 IV 1
Legge sulle epizoozie
II detentorc tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali. II Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l'identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali.
Art. 15 Certificato d'ac- ' Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che compagnamente j^^ i»azjenda> jj detentorc emette un certificato d'accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentorc. In caso di trasporto a mercati ed esposizioni, il certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al controllore delle carni. II Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d'accompagnamento. Può prevedere che il certificato d'accompagnamento : a. sia rilasciato da un determinato servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia; b. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell'animale.
Art. 16 Estensione dei II Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione delle caSoneddeUeh prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 ad animali di altre specie prescrizioni in matena di conqualora . questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epitrono zoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.
Art. 17 cpv. 1 Abrogato
Art. 18 cpv. 3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercato o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.
Legge sulle epizoozie
Art. 26 e 28 Abrogati
Art. 48 cpv. 1 Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 18 capoversi 1 e 2, 21 e 23 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali o di altre disposizioni o di una relativa decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, qualora non sia adempita la fattispecie di cui all'articolo 47, è punito con la multa sino a 2000 franchi.
Art. 56 cpv. 3 Abrogato
II La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Allegato
Tavole relative alla politica agricola Tratte dal Settimo rapporto sull'agricoltura e aggiornate
Elenco delle tavole
1 Struttura
1.1 Evoluzione del numero delle aziende agricole 1.2 Evoluzione del numero dei piccoli produttori 1.3 Aziende agricole gestite a titolo principale e accessorio, superficie agricola utile nelle regioni di pianura e di montagna 1.4 Variazione del numero delle aziende agricole gestite a titolo principale o accessorio a dipendenza della loro dimensione 1.5 Variazione del numero delle aziende gestite a titolo principale o a titolo accessorio nelle regioni di pianura, di collina e di montagna 1.6 Forme particolari di gestione 1.7 Attrezzatura tecnica 1.8 Manodopera attiva nel settore agricolo 1.9 Persone attive nell'economia in generale e nell'agricoltura
Consumo di derrate alimentari e spese/commercio esterno 2.1 Tassi di crescita della popolazione e della produzione alimentare su scala mondiale 2.2 Consumo di derrate alimentari in Svizzera 2.3 Quota delle spese domestiche globali destinata all'acquisto di derrate alimentari 2.4 Grado di autoapprowigionamento 2.5 Importanza del commercio esterno dei prodotti agricoli 2.6 Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli e affini 2.7 Evoluzione dei prezzi all'importazione per alcuni prodotti agricoli
Quantità e prezzi 3.1 Evoluzione dei prezzi amministrati dei prodotti agricoli 3.2 Confronto dei prezzi alla produzione negli Stati dell'UE e in Svizzera 3.3 Indice dei prezzi dei principali agenti della produzione agricola 3.4 Indice dei prezzi dei prodotti agricoli e degli agenti della produzione agricola 3.5 Produzione finale secondo i rami aziendali 3.6 Evoluzione dei volumi e dei prezzi (indici)
Risultati delle aziende campione 4.1 Risultati principali delle aziende campione 4.2 Attivi e passivi nelle aziende in proprietà ed in affitto 4.3 Composizione del reddito accessorio 4.4 Evoluzione dei redditi: confronto fra aziende di pianura e di collina e aziende di montagna 4.5 Evoluzione del prodotto del lavoro e della retribuzione paritaria nelle aziende campione di pianura e di collina 4.6 Evoluzione della produttività
Miglioramenti di base 5.1 Contributi alla formazione e alla consulenza 5.2 Frequenza nelle scuole di agricoltura e numero dei candidati che hanno superato gli esami 5.3 Progetti approvati di miglioramenti strutturali in ambito agricolo 5.4 Prestiti d'investimento accordati
Produzione vegetale 6.1 Evoluzione della superfìcie di terre arate 6.2 Evoluzione dei rendimenti per ettaro di diverse colture 6.3 Cereali panificabili: superficie di coltivazione e rendimento per ettaro 6.4 Cereali da foraggio: superficie di coltivazione e rendimento per ettaro 6.5 Produzione indigena di cereali panificabili e da foraggio 6.6 Produzione e valorizzazione delle patate 6.7 Produzione di barbabietole e zucchero, grado d'autoapprowigionamento 6.8 Produzione di semi oleosi 6.9 Viticoltura: superficie, produzione, importazione ed esportazione 6.10 Superficie di raccolto dell'orticoltura professionale 6.11 Importanza dell'orticoltura 6.12 Produzione, commercio esterno e consumo di frutta fresca, frutta esotica e bacche 6.13 Sviluppo della coltivazione indigena del tabacco
Produzione animale 7.1 Evoluzione degli effettivi di bestiame 7.2 Evoluzione delle prestazioni nel settore della produzione animale 7.3 Estivazione del bestiame in Svizzera 7.4 Effettivi massimi, quantità franche e tasse 7.5 Contributi della Confederazione e dei Cantoni alla promozione dell'allevamento 7.6 Effettivi dei libri genealogici delle differenti specie animali 7.7 Inseminazioni primarie a seconda dei gruppi delle razze a cui appartengono i tori 7.8 Produzione indigena e autoapprovvigionamento di bestiame da macello e di carne 7.9 Consumo di carne 7.10 Valorizzazione delle eccedenze di bestiame da macello 7.11 Misure e spese della Confederazione per la promozione e vendita di bestiame 7.12 Uova - produzione, importazione, consumo e prezzo
Economia lattiera 8.1 Evoluzione dell'effettivo di mucche, della prestazione lattiera e della produzione di latte commerciale
8.2 Consumo di latte e latticini
8.3 Numero di riproduttori e contingenti ripartiti
8.4 Numero di domande e di ricorsi relativi al contingentamento lattiero 8.5 Commercio esterno del settore lattiero 8.6 Costo totale della valorizzazione del latte e dei latticini, copertura delle spese
9 Pagamenti diretti
9.1 Pagamenti diretti all'agricoltura 9.2 Pagamenti diretti complementari 9.3 Contributi alle spese dei detentori di bestiame della regione di montagna 9.4 Contributi di pendenza 9.5 Contributi per prestazioni ecologiche 9.6 Contributi d'estivazione 9.7 Contributi a detentori di mucche il cui latte non è commercializzato 9.8 Assegni familiari in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli contadini
9.9 Restituzione dei dazi sul carburante all'agricoltura
10 Spese della Confederazione
10.1 Spese della Confederazione per l'agricoltura e l'alimentazione
1 Struttura
Evoluzione del numero delle aziende agricole Tavola 1.1 Anno Aziende agricole Diminuzione Diminuzione media annua Unità Unità % 1975 113915 -7654 -1,3 1980 106261 -6068 -1,1 1985 i 100 193 i -6455 -1,3 1990 ; 93 738 '' Esclusi i piccoli produttori
Fonti: UST, Censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura
Evoluzione del numero dei piccoli produttori Tavola 1.2 Anno 1975 ! 1980 1985 1990 Numero 19211 19013 19538 14558
Fonti: UST, Censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura
Aziende agricole gestite a titolo principale e accessorio, superfìcie agricola utile nelle regioni di pianura e di montagna nel 1990 Tavola 1.3 Criterio Aziende Aziende Totale Aziende Aziende Totale Regione a titolo a titolo delle a titolo a titolo delle principale access. ) aziende principale access.') aziende Superficie agricola utile ha ha ha % % % Regione di pianura e di collina 599914 62026 661940 56,3 5,8 62,1 Regione di montagna 353420 51298 404718 33,1 4,8 37,9 Totale 953334 113324 1 066 658 ) 89,4 10,6 100 Numero delle aziende Numero Numero Numero % % % Regione di pianura e di collina 37904 16475 54379 40,4 17,6 58,0 Regione di montagna 24900 14459 39359 26,6 15,4 42,0
Totale 62 804 30 934 93 738 67,0 33,0 100 Regione di pianura e di collina 15,8 3,8 12,2 Regione di montagna 14,2 3,5 10,3
Totale 15,2 3,7 11,4 ') Esclusi i piccoli produttori 2) Aggiungendo la superficie di 4688 ha dei piccoli produttori, la superficie agricola utile della Svizzera ammonta globalmente a 1 071 346 ha (escluse le superfici delle aziende orticole ed i pascoli d'estivazione). 3) Esclusi i pascoli d'estivazione calcolati in funzione del rendimento Fonte: UST, Censimento federale dell'agricoltura 1990
Variazione del numero delle aziende agricole gestite a titolo principale o accessorio a dipendenza della loro dimensione Tavola 1.4 Dimensione Variazione del numero di aziende Aziende Quota in ha/SAU 1975-1980 1980-1985 1985-1990! 1990 per cento Aziende gestite a Aziende Aziende Aziende Numero % titolo principale fino a 1 - 223 + 81 - 84 879 1,4 1-5 - 2028 - 1 193 - 1242 4393 7,0 5-10 - 4776 - 2980 -3366 14322 22,8 10-15 - 800 - 1 177 - 1 591 17493 27,9 15-20 + 975 + 447 - 18 12172 19,4 20-30 + 1 545 + 546 + 555 9576 15,2 30-50 + 619 + 340 + 154 3338 5,3 oltre 50 + 113 6 + 4 0 63 1 1,0
Totale - 4575 - 3942 -5552 62804 100 Aziende gestite a Aziende Aziende Aziende Numero % titolo accessorio* fino a 1 - 999 - 391 - 1878 8056 26,0 1-5 - 2560 - 2092 - 1388 16159 52,2 5-10 + 360 + 225 + 1 136 ! 4 509 14,6 10-15 + 123 + 116 + 628 1331 4,3 15-20 + 24 + 23 + 299 I 471 1,5 20-30 22 + 7 + 207 ' 280 0,9 : 30-50 7 5 + 75 107 0,4 oltre 50 + 2 9 + 18 21 0,1 Totale - 3079 - 2126 - 903 30934 100 ') Esclusi i piccoli produttori
Fonti: UST, Censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura
Variazione del numero delle aziende gestite a titolo principale o a titolo accessorio nelle regioni di pianura, di collina e di montagna Tavola 1.5 Regione Variazione del numero Variazione in per cento Categoria 1975-1980 1980-1985 1985-1990 75-80 80-85 85-90 Regione di pianura e di Aziende Aziende Aziende % o/ /o % collina
Aziende gestite a titolo principale -2851 -2660 -3442 - 6 - 6 - 8 Aziende gestite a titolo
Totale -3902 -3 105 -4292 - 6 - 5 - 7 Regione di pianura e di Aziende Aziende Aziende % % % collina
Aziende gestite a titolo principale - 1 724 -1282 -2 110 - 6 - 5 - 8 Aziende gestite a titolo accessorio 0 -2028 - 1681 - 53 -11 - 10 - 0
Totale -3752 -2963 -2163 - 8 - 7 - 5 1) Esclusi i piccoli produttori
Fonti: UST, Censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura
Forme particolari di gestione nel 1990 Tavola 1.6 Dimensione Aziende che prati- Comunità aziendali Aziende in gerenza cano la coltivazio- fami- extrafamine biologica gliari guari pubbliche private ha/SAU Numero Numero Numero Numero Numero
fino a 1 48 260 49 50 139 1-5 228 1 029 106 113 247 5-10 221 736 71 57 141 10-15 207 631 46 40 97 15-20 103 552 31 40 99 20-30 79 613 37 , 73 135 30-50 29 413 33 54 86 oltre 50 5 90 5 62 59
Totale 920 4 324 378 489 1 003 Esclusi i piccoli produttori
Fonte: UST, Censimento federale dell'agricoltura 1990
Attrezzatura tecnica Tavola 1.7 Macchina, installazione 1975 1980 1985 1990 Trattori a quattro ruote e trattori cingolati 83860 94717 105314 113 158 Motocarri 19449 22884 23508 24804
Aratri monovomere 27 589 ! 24 306 17304 : 17426 Aratri plurivomere 10267 ; 15654 19051 25406
Motofalciatrici 100819 103 304 94347 94801 Falciatrici-imballatrici 1362 3254 7813 11016 Falciatrici a due assi 482 3832 6955 Mietitrebbiatrici 5026 5121 4593 4003
Impianti per la ventilazione del fieno 25 107 34308 38954 43561 Impianti per la mungitura a secchio 42337 50162 51614 53790 Impianti per la mungitura per aspira- 1357 1791 3598 6951 zione e stand di mungitura
Aziende con:
impianti per l'evacuazione liquida del letame 6870 10962 14520 15916
impianti per l'evacuazione meccanica del letame 1 889 3 181 4472 6290
Fonti: UST, Censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura
Manodopera attiva nel settore agricolo nel 1990 Tavola 1.8 Categoria A titolo A titolo Totale principale accessorio')
Capiazienda uomini 61398 28290 89688 donne 1406 2644 4050 Altri membri uomini 21290 22824 44114 della famiglia donne 14146 65950 80096 Totale manodopera famigliare 98240 119 708 217 948 Manodopera svizzera extrafamigliare uomini 7677 2598 10275 donne 489 2556 3045 Manodopera straniera uomini 6984 1586 8570 donne 234 794 1028 Totale manodopera extrafamigliare 15384 7534 22918 Totale manodopera 113 624 127 242 240 866 0 Manodopera occupata a tempo parziale nel settore agricolo, esclusa quella attiva per i piccoli produttori.
Fonti: UST, Censimento federale dell'agricoltura 1990
Persone attive nell'economia in generale e nell'agricoltura Tavola 1.9 Anno i Totale delle Persone attive nell'agricoltura , persone attive Numero di Numero di Diminuzione Quota j persone persone annua media in 1000 in 1000 % % 1960 27171) 3602) 13,3 4,1 1970 3 143') 2372) 7,5 2,8 ; 1 1980 3 166 ) 1812) 5,7 1990 ' 3 821 162 4,2 1992 3 805 148 3,9 1993 i 3 784 151 4,0 1994 3776 145 3,9 1995 ) 3783 154 4,1 ') Risultati dei censimenti federali della popolazione, persone occupate a tempo pieno e a tempo parziale. 2) Risultati dei censimenti federali delle aziende agricole e dell'agricoltura, unità di manodopera, calcolo eseguito in base al tempo di lavoro annuo di una persona occupata permanentemente nell'agricoltura. 3) L'Ufficio federale di statistica ha introdotto nel 1991 un nuovo procedimento di vantazione delle persone attive. I valori per il 1990 sono stati adattati retrospettivamente. Con il nuovo procedimento, le persone attive nell'agricoltura non vengono più rilevate separatamente; i valori a partire dal 1990 comprendono l'intero settore primario, ossia l'agricoltura, l'orticoltura e l'economia forestale. I dati a partire dal 1990 sono valori medi annuali. 4) Dati provvisori
Fonte: Ufficio federale di statistica
2 Consumo di derrate alimentari e spese/commercio esterno
Tassi di crescita della popolazione e della produzione alimentare su scala mondiale (1970 -1990 e stima 1990 - 2010)
Tavola 2.1 Paesi Crescita della Crescita della Crescita della popolazione produzione produzione per
% annuo % annuo % annuo
Mondo 1970-1990 1,8 2,3 0,5 1990-2010 1,6 1,8 0,2
Paesi 1970-1990 0,8 1,4 0,6 industrializzati 1990-2010 0,5 0,7 0,2
Paesi in sviluppo 1970-1990 2,2 3,3 1,1 (compresa la Cina) 1 990-20 1 0 1,8 2,6 0,8 di cui:
Africa 1970-1990 3,0 1,9 -1,1 subsahariana 1990-2010 3,2 3,0 -0,2
Medio Oriente e 1970- 1 990 2,8 3,1 0,3 Africa del Nord 1990-2010 2,4 2,7 0,3
America latina 1970-1990 2,3 2,9 0,6 1990-2010 1,7 2,3 0,6
Asia orientale 1970-1990 1,7 4,1 2,4 1990-2010 1,2 2,7 1,5
Asia meridionale 1970-1990 2,4 3,1 0,7 1990-2010 2,0 2,6 0,6 '> La previsione per il 2010 si basa sui dati del 1988/90
Fonte: PAO, Agriculture: Towards 2010 (Roma, nov. 1993)
Consumo di derrate alimentari in Svizzera Tavola 2.2 Denominazione 1979/80 1993/94 Variazione % Popolazione in 1000 6368 7013 + 10 Consumo prò capite
Cereali (farina), riso, ecc.. kg/anno 72 72 _„ Patate kg/anno 48 48 Zucchero kg/anno 41 43 + —4 Legumi kg/anno 67 72 + 7 Frutta kg/anno • 92 ! 83 '< - 9 Carne disossata kg/anno i 63 59 - 9 Uova e conserve di uova kg/anno 12 11 - 8 Latte di consumo kg/anno 131 114 -13 Formaggio kg/anno 12 14 + 17 Burro kg/anno j 8 6 -25 Grassi e oli vegetali kg/anno i 13 13 - Totale delle derrate alimentari prò capite \ '.
d'origine vegetale kilqjoules/giomo 8896 8844 .. d'origine animale kilqjoules/giomo 5 168 4890 - 5 Totale kilojoules/giorno 1 14064 13774 i - 2 Consumo totale di derrate alimentari \ t Totale terajoules/giorno 33 142 35846 1 + 8
Fonte: Rilevazioni e vantazioni statistiche dello SCS
Quota delle spese domestiche globali destinata all'acquisto di derrate alimentari Spese per l'acquisto di alimenti, escluse le bevande Tavola 2.3 Anno Budget domestici Conti nazionali^) Parte nelle Parte nelle Parte nel Diminuzione spese spese di consumo media per domestiche') consumo^) finale delle anno economie domestiche private'') % % % %
19605) 26,5 31,5 25,5 1,5 0,9 19805) 13,0 17,5 20,1 0,5 19906) 10,6 15,4 19,2 1,6 19917) 10,5 15,0 18,9 3,2 19927) 9,7 14,0 18,3 2,2 1993 8) 8) 17,9 1,1 1994 8) 8) 17,7 ' ) Spese domestiche = tutte le spese comprese le imposte e le assicurazioni. 2) Spese di consumo = spese domestiche dedotte le imposte dirette e le assicurazioni. 3) Spese per l'acquisto di alimenti, esclusi i pasti consumati durante i viaggi di affari. 4) Consumo finale delle economie domestiche private = spese delle economie domestiche private escluse le imposte dirette, le quote delle assicurazioni sociali e le quote versate a titolo d'indennità nell'ambito delle assicurazioni private. 5) Rilevamenti effettuati dall'UST in circa 500 economie domestiche di salariati. Spese per l'acquisto di alimenti, esclusi i pasti consumati in vacanza e durante le escursioni. 6) 1990: 2 rilevamenti effettuati dall'UST in 1994 economie domestiche e in 841 economie domestiche. 7) 1991-1992: rilevamenti dell'UST in 650 economie domestiche. 8) I dati relativi ai budget domestici non sono più disponibili fino al 1998.
Fonte: UST, budget domestici, conti nazionali.
Grado di autoapprowigionamento Tavola 2.4 Prodotto 1981 1986 a a 1991 1992 1993 1994 1985 1990 Percentuale in calorie: % % % % % % Cereali panificabili 94 113 126 115 115 120 Cereali da foraggio 1 ) 39 53 62 61 69 70
Patate commestibili ' 104 99 107 95 99 92 Zucchero : 42 48 44 44 49 40 Grassi e oli vegetali 19 23 24 22 24 15 Frutta ) i 79 78 60 78 78 69 Legumi 54 54 53 56 57 52 Latte di consumo : 99 98 97 97 97 97 Burro i 77 83 91 88 86 90 Formaggio 150 142 137 135 134 134 Latte e latticini Totale 109 110 HO 108 108 109 Carne di vitello 96 95 99 96 97 98 Carne di manzo [ 90 92 95 90 88 85 Carne di maiale 1 99 99 98 98 97 97 Carne ovina 41 41 41 45 43 42 Pollame 46 43 43 46 46 44
Dova e conserve di uova 51 47 44 45 46 46 Percentuale energetica^): i
Derrate alimentari vegetali 45 45 42 43 45 41 Derrate alimentari animali, lordo 97 96 97 96 95 94 Totale derrate, lordo ! 65 64 62 62 63 59 Totale derrate, netto6) ; 627) 60 58 59 60 56 Percentuale in rapporto al valore"): ! i Totale derrate alimentari ' 74 74 72 72 73 71 Note vedi pagina seguente
Fonti: Rilevazioni e valutazioni statistiche dello SCS, Statistica lattiera della Svizzera; Statistica della SEG; Rapporto di gestione della CBC; Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di derrate alimentari
Note della tavola 2.4:
') Compresi i prodotti dei mulini ed il grano germinato, esclusi i panelli oleosi; non sono state tenute in considerazione le variazioni di scorte.
Compresi il grano duro, l'avena e l'orzo commestibile, il mais e il riso.
Mele, pere, ciliegie, prugne e susine, albicocche e pesche
Compresi la carne di cavallo, di capra, di coniglio e la selvaggina, i pesci, i crostacei ed i molluschi
Energia digeribile espressa in joules, comprese le bevande alcoliche
Esclusi i prodotti animali ottenuti grazie all'impiego di foraggi importati 7) Media 1983/85, metodo di calcolo mutato
8 Produzione indigena calcolata in base ai prezzi di produzione, importazioni calcolate in funzione dei prezzi della statistica del commercio esterno (franco frontiera svizzera, non sdoganate)
Importanza del commercio esterno dei prodotti agricoli Tavola 2.5 Flusso dei beni 1979/80 1994/95 Variazione Importo Quota Importo Quota mia fr. % mia fr. % mia fr. % Importazione di beni
Totale 54,8 100 93,5 100 + 38,7 +70
Agricoltura') 4,9 8,9 6,9 7,37 + 2,0 +40
Esportazione di beni
Totale 46,8 100 96,0 100 + 49,2 +105
Agricoltura') 1,6 3,4 3,0 3,12 + 1,4 + 87
Eccedenza delle importazioni
Totale 8,0 100 - 2,5 -10,5 -131
Agricoltura') 3,3 41,3 3,9 - + 0,6 +18 ') Prodotti agricoli e prodotti trasformati giusta i capitoli 1-24 della tariffa doganale
Fonte: DGD, Statistica del commercio esterno svizzero
Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli e affini (capitoli 1-24 della tariffa doganale) Tavola 2.6 Prodotto Importazioni Esportazioni (cifra = capitolo della tariffa) Variazione Variazione 1994/95 i dal 1989/90 1994/95 dal 1989/90 mio fr. % mio fr. %
Bevande (soprattutto vino) 22 954 - 4 148 +76
Frutta 08 : 834 ; + 4 7
Carne, preparazioni i di carne 02+16 i 687 , - 4 28 -22
Legumi 07 517 +4 20 -33
Piante, fiori 06 • 474 + 12 3 — -Pesci 03 i 334 j 4 : -42
Latte, prodotti di : ' latteria 04 379 +14 569 - 7
Preparazioni di legumi e frutta 20 308 - 3 90 +50
Caffè, té, spezie 09 ' 286 - 8 26 +8
Residui, alimenti per 1 animali 23 279 - 1 122 + 17
Cereali, prodotti dei mulini 10+11! 216 -15 7 —
Tabacco grezzo e i • trasformato 24; 250 +4 525 +42
Cacao, cioccolata 18 221 i - 3 387 +29
Diverse preparazioni • j j alimentari 21 ! 308 +50 561 +38 sementi ecc. 12 i 167 11 +10
Zucchero, dolci 17 160 + 19 122 + 12
Grassi, oli 15 152 +29 26 -23
Animali vivi 01 53 - 8 27 -23
Diversi Totale capitoli 1-24 j 6971 j +3,5 ; 3023 + 22
Fonte: DGD, Statistica del commercio esterno svizzero
Evoluzione dei prezzi all'importazione per alcuni prodotti agricoli franco frontiera svizzera, non sdoganati Tavola 2.7 Anno Grano') Orzo da foraggio^) Zucchero Burro4) fr./q fr./q fr./q fr./kg
1982 46.02 30.78 67.79 4.63 1983 46.23 28.55 52.41 4.29 1984 49.32 33.20 46.38 3.73 1985 48.78 27.85 42.98 3.44 1986 35.05 16.15 39.19 2.52 1987 27.01 13.00 33.95 2.01 1988 31.98 18.25 34.21 1.99 1989 37.73 23.65 41.80 2.48 1990 29.57 19.35 49.43 3.01 1991 27.68 18.81 45.80 2.77 1992 33.09 21.74 39.97 2.41 1993 35.43 22.19 38.90 2.27 1994 34.58 20.45 4.80 2.51 1995 33.45 18.39 43.42 3.57 1) Canada Western Red Spring 1 , franco vagone ferroviario a Basilea, porto del Reno, media aritmetica dei corsi giornalieri 2) Media aritmetica dei corsi giornalieri 3) Media ponderata in base alle quantità importate 4) Franco frontiera svizzera, esente da dazio soltanto per le importazioni provenienti dai Paesi dell'AELS, compresi 20 ct./kg di dazio per le importazioni d'altra provenienza.
Fonte: DGD, Statistica del commercio esterno
3 Quantità e prezzi
Evoluzione dei prezzi amministrati dei prodotti agricoli Tavola 3.1 Anno Latte Bestiame da macello5' Uova6> Prezzo di Manze e Vacche IIE4> Maiali" cent fr./kg PV fr./kg PV fr./kg PV cent./pezzo 1969/73 60,8 4,26 2,73 3,56 20,3 1974/78 74,6 5,09 3,56 4,22 23,9 1979/83 82,4 5,29 3,67 , 4,24 25,9 1984/88 95,3 5,75 3,96 i 4,51 31,1 1989 102,0 6,11 4,35 4,13 31,8 1990 106,6 5,51 3,81 4,87 33,6 1991 105,1 5,00 3,26 4,84 33,7 1992 105,1 4,82 2,87 4,10 34,9 1993 101,8 5,23 3,41 4,07 33,6 1974/78 123 119 130 : 119 118 1979/83 136 124 134 1 119 127 1984/88 157 135 j 139 I 127 147 1989/93 171 125 i 130 124 166 1995 150 ?) ' 7) 97 150 8 9 Anno Frumento ' Colza » jBarbabietole Patate da Mosto di Classe Ib 1 da consumo1 1J vino bianco ' zucchero10' i.' fr./q fr./q fr./q fr./q fr./hl 1969/73 86,60 127.« 8,88 33,80 ' 263.- 1974/78 93,80 167.- 13,68 i 41,40 i 345.» 1979/83 101,80 199,40 l 15,10 i 45.- 386.» 1984/88 107.» 205.- 15,10 50,80 462,8 1989 107.- 205.- 14,50 54.- 476.-- 1990 107.» 205.» ' 14,50 54.- 509.-- 1991 107.» 205.» 14,50 ' 54.» 519.» 1992 105.-- 205.» ! 15,50 . 54.- 522.» 1993 105.- 185.» i 15.- i 54.- 519.» 1994 104.» 165.- 15.» 54.» • 1995 104.» 165.- 13,50 54.» 1974/78 108 131 ì 154 i 122 131 1979/83 118 157 170 i 133 141 1984/88 124 161 i 170 i 150 170 1989/93 123 158 ! 167 1 160 194 ! 1995 120 130 i 152 ' 160 Note alla pagina seguente
Note della tavola 3.1:
') Media mensile.
Prezzi effettivamente realizzati.
Animali da banco di qualità.
Vacche per la salumeria.
Fino al 1977: 100-125 kg peso vivo (PV), in caso di vendite di grandi quantità, franco stazione di partenza o macello vicino, dal 1978: maiali leggeri da macello, vendita dall'azienda.
Ripresa ufficiale, rispettivamente prezzo di base per uova, supplemento per uova di ripartizione obbligatoria, uova di allevamenti al suolo 1983-1987 +2 ct., 1988-1991 +0,5 ct. 7) II 1° gennaio 1994 è stata introdotta la nuova scala di valutazione "CH-TAX" per il bestiame grosso da macello e i vitelli da macello; le categorie di bestiame sono state ridefinite. In base alla nuova tavola di valutazione, i prezzi a partire dal 1994 si riferiscono alla categoria Muni T3 per le manze e i buoi IA e alla categoria vacche T3 per le vacche HE. Un confronto puro e semplice con gli anni scorsi non è dunque possibile. 11 computo dell'indice per il 1995 non è dunque effettuato.
A partire dal 1992 le classi la, Ib e le sono state raggnippate in una nuova classe I. Sino al 1991 incluso i prezzi si riferiscono alla classe Ib, a partire dal 1992 alla classe I. Dal 1990 i produttori devono versare un contributo ai costi di valorizzazione; nel 1990 esso ammontava a fr. 6.15/q; nel 1991a fr. 8.20/q; nel 1992 a fr. 5.40/q; nel 1993 a fr. 8.70/q; nel 1994 a fr. 10.40/q e nel 1995 a fr. 16/q. 9) Con tenore in acqua: fino al 1978 dell' 11,1-12 per cento, dal 1979 del 4,6 per cento e meno.
'0) Con un tenore zuccherino: fino al 1976 del 15 per cento; dal 1977 del 16 per cento.
11) Prezzi per la varietà Bintje; fino al 1979 per merci in sacchi, dal 1980 per mercé sciolta.
Fonti: Rilevazioni e valutazioni statistiche dello SCS, Statistica lattiera della Svizzera; Statistica della SEG; Rapporto di gestione della CBG; Controllo dei prezzi
Confronto dei prezzi alla produzione negli Stati dell'UE e in Svizzera
Tavola 3.2 Prodotto Genere Prezzo UÈ Prezzo UÈ Prezzo CH Prezzo EU 1995/96 ') 1995/96 1) 1995 in % del Grano tenero Prezzo d'intervento 11.92 18.48 88.003) 21 Prezzo d'interv. contributo incl. 17.35 26.89 88.00 ) 31 Orzo Prezzo d'intervento 11.92 18.48 59.504) 31 Prezzo d'interv. contributo incl. 17.35 26.89 72.335) 37 Colza Prezzo di rifer. 19.68 30.50 165.00 18 Prezzo di rifer. contributo incl. 38.05 58.98 165.00 36 Barbabietole Prezzo di base da zucchero per barb. cat. A 4.77 7.40 13.50 55
Legumi^) Prezzo di mercato 86.00 144.00 60
Frutta7) Prezzo di mercato 154.00 270.00 57 i
Carne di manzo! Prezzo d'inter- : vento (PM) 347.50 538.63 886.008) 61 Carne di Prezzo di base maiale (PM) 150.94 233.95 445. OO9 53 Latte Prezzo Note alla pagina seguente
Fonti: UE: decisioni sui prezzi 1995/96; Svizzera: Ufficio federale dell'agricoltura
Note alla tavola 3.2:
') Prezzi amministrati: le riduzioni non sono considerate.
Corso di conversione: 1 ECU = 1.55 fr. A causa dei corsi del cambio adottati per i prodotti agricoli (ECU verdi), vi sono differenze tra i diversi Paesi delPUE. La relazione corrisponde all'incirca all'ECU verde vigente per la Germania.
Prezzo per la classe I, che i produttori hanno potuto realizzare nel 1995, dopo deduzione del contributo di fr. 16.00 ai costi di valorizzazione, destinati a finanziare il declassamento dei cereali panificabili.
Prezzo indicativo dell'orzo dall'l.7.95.
Prezzo dell'orzo incluso il premio di coltivazione di 770 franchi all'ettaro; calcolo in base a un rendimento medio di 60 quintali per ettaro. 6) Prezzo medio annuo di un assortimento di 9 generi di legumi sciolti della classe I, alla partenza dai mercati alla produzione. I prezzi UE corrispondono ai prezzi in Germania e Belgio (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Bonn). I prezzi svizzeri si basano sul rapporto annuale 1995 della Centrale svizzera dell'orticoltura.
Prezzo medio annuo di un assortimento di 5 generi di frutta sciolta della classe I, alla partenza dai mercati alla produzione. I prezzi UE corrispondono ai prezzi in Germania e Belgio (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Bonn). I prezzi svizzeri si basano sul rapporto annuale 1995 dell'Unione svizzera della frutta.
') Prezzo medio di mercato al produttore per kg di peso morto.
9) Prezzo medio di mercato al produttore per kg di peso morto.
'") Attualmente, in seguito al contingentamento, il prezzo del latte effettivamente realizzato dai produttori dell'UE è in una certa misura superiore al prezzo indicativo.
(indice 1976 = 100) Tavola 3.3 : Anno Foraggi 1 Concimi! Prodotti Attrezzi | Costru- Tassi Manodopera : ^tosanitari e macchina zioni ipotecar! extrafamil. • 1 (
1970 70 63 i 76 67 63 85 56 : 1976 100 100 i 100 100 100 100 100 1980 ! 109 96 i 88 108 111 74 116 1985 ' 123 112 107 137 139 93 148 1990 ! 128 111 108 167 159 109 178 1991 126 115 114 176 i 166 118 180 1992 i 126 119 114 185 i 173 119 189 1993 126 119 113 188 177 112 196 1994 ! 122 114 113 191 180 95 203 1995 ! 114 116 112 191 183 94 207 Modifie. ! 85-95 -7% ; +4% +5% +39% +32% +1% ! +40%
Fonte: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS
agricola (indice 1976 = 100) Tavola 3.4 Anno Prodotti agricoli | Agenti della : produzione agricola della produzione della produzione Totale vegetale animale 1970 66 77 74 64 1976 100 100 100 100 1980 99 102 101 104 1985 112 119 117 127 1990 121 130 128 142 1991 126 126 126 • 147 1992 127 120 122 151 ; 1993 121 121 121 153 1994 123 119 120 i 151 1995 120 112 113 150 Modifie. 1985-1995 + 7% -6% -3% j +18%
Fonte: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS
Produzione finale secondo i rami aziendali Tavola 3.5 Ramo Media Media Valore aziendale 86/90 91 95 86/90 1991 1993 1995') % % % mio fr. mio fr. mio fr. mio fr. Prod. vegetale
Cereali 7,8 8,3 9,1 766 844 824 804
Patate 1,9 2,1 2,6 187 212 228 234
Barbabietole da zucchero 1,5 1,3 1,6 144 133 147 141
Legumi 3,5 3,9 4,5 337 390 373 402
Frutta e bacche 3,9 3,0 3,1 384 304 337 276 -Vino 6,6 6,1 5,9 641 618 515 526
Altri 1,5 2,1 1,7 142 216 169 147
Totale della prod. vegetale 26,7 26,9 28,5 2601 2717 2593 2530 % % % mio fr. mio fr. mio fr. mio fr. Prod. animale
Latte 33,2 34,9 36,0 3247 3 526 3 385 3 202
Carne di manzo e di vitello 18,2 15,9 15,8 1781 1 603 1 560 1 404
Carne di maiale 15,9 16,2 11,7 1 557 1 636 1 345 1 034
Pollame 3,9 3,8 4,5 376 384 385 402
Altri 1,6 1,9 2,6 152 190 177 233
Totale della prod. animale 72,8 72,6 70,6 7113 7 339 6 852 6 275 Lavoro remunerato nella produzione 0,5 0,5 0,9 52 52 57 79 Produzione finale totale 100 100 100 9766 10108 9502 8884 ') Stima Definizione della produzione finale alla pagina seguente
Fonte: Statistiche e vantazioni agricole dello SCS
Definizione di produzione finale
La produzione finale corrisponde al valore di produzione dell'agricoltura. Sostituisce il reddito lordo epurato, con il quale veniva stimato fino al 1993 il valore della produzione agricola. Il metodo si basa sul sistema europeo di conti globali economici e sulle regole comuni per il conto agricolo globale. Si è proceduto al calcolo retrospettivo della produzione finale risalendo fino al 1985. La produzione finale comprende tutti i prodotti agricoli venduti ad altri settori economici, il consumo proprio dell'economia domestica rurale, le modificazioni nelle scorte e gli investimenti propri a livello di produzione agricola. I prodotti consumati all'interno dell'agricoltura, in particolare i cereali da foraggio e da semina, sono ora computati nel prodotto finale quali vendite, se sono passati ad un altro settore, p. es. il commercio o l'industria del foraggio misto. La produzione è stimata al valore nell'azienda agricola.
Evoluzione dei volumi e dei prezzi (indici) Tavola 3.6 Settore i Variazione dal 1985/86 al 1993/94
della produz. prezzi di finale degli agenti della agricola produzione produzione agricola ! Produz. vegetali + 4,2 + 0,2 + 4,4 Produz. animale - 1,4 + 0,8 - 0,6 Totale - 0,6 + 0,1 , -0,5 + 19,3
Fonte: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS
4 Risultati delle aziende campione
Risultati principali delle aziende campione 1992/94 Tavola 4.1 Strutture Aziende di Aziende di Risultati pianura e di montagna collina Strutture aziendali
Aziende, numero medio delle chiusure annue numero 2259 1215 di cui fittavoli % 20 14
Superficie agricola utile ha 18,75 19,26 Terre arate % 45 7
Vacche capi 15,9 14,1 Altri bovini capi 18,9 19,4 Suini d'allevamento capi 4,9 2,4 Suini d'ingrasso capi 18,1 8,0
Giornate di lavoro della famiglia giorni 417 426 Giornate di lavoro dei dipendenti giorni 176 87
Totale delle giornate di lavoro giorni 593 513 Reddito e consumo
Reddito lordo fr. 236 145 158370 - Spese materiali (spese d'esercizio ed ammortamenti) fr. 123 359 84315 = Reddito d'esercizio fr. 112786 74055
Costo della manodopera fr. 17515 7340
Interessi passivi e canoni d 'affitto fr. 20003 13455
= Reddito agricolo fr. 75268 53260
+ Reddito accessorio fr. 10169 11565 = Reddito totale fr. 85437 64825
- Consumo fr. 66666 51 760
= Formazione di capitale proprio fr. 18771 13065
Fonte: FAT, Centrale analisi dei dati contabili
Attivi e passivi nelle aziende in proprietà ed in affìtto 1992/94 Tavola 4.2 Voce Aziende di pianura Aziende di montagna e di collina Proprietario Fittavolo Proprietario Fittavolo Aziende, numero medio delle chiusure annue numero 1 812 447 1049 166 Superficie agricola utile ha 18,31 20,54 18,96 21,15 Boschi ha 1,96 0,41 3,09 0,31 Parte in affitto % 30 95 32 97 Attivi
Operazioni accessorie ed economia domestica fr. 82700 79544 38384 29444
Sostanza del fittavolo Provviste fr. 97483 103451 66726 68635 Bestiame fr. 72882 72372 63944 62693 Macchine e mezzi di trazione fr. 61245 70778 52221 61 159 Totale fr. 231610 246 601 182 891 192 487
Sostanza del fondo Piante fr. 13538 3255 6562 894 Installazioni fisse fr. 19602 11540 14033 6055 Edifici fr. 332 127 42351 272577 35568 Terreno e migliorie fondiarie fr. 81369 7223 44377 3 100 Totale fr. 446 636 64369 337 549 45617 Capitale di terzi
Crediti a breve termine fr. 17310 23691 16833 10547 Crediti d'investimento fr. 36001 17658 60111 25551 ! Ipoteche fr. 171 889 20 734 1 19 443 12843 Altri debiti fr. 94652 63 652 , 64 824 38960 Capitale proprio i Totale degli attivi fr. 760 946 390514 558824 267 548 - Totale del capitale di terzi fr. 319852 125 735 261211 87901 = Capitale proprio fr. 441 094 264 779 297613 179647
Fonte: FAT, Centrale analisi dei dati contabili
Composizione del reddito accessorio, 1992/94 Tavola 4.3 Fonte di reddito Aziende di pianura Aziende di e di collina montagna fr. fr.
Attività retribuite 3046 3526 Mestiere accessorio 1865 1544 Rendimento da investimenti 2181 736 Pensioni 623 815 Contributi sociali 1959 3926 Diversi 495 1 018
Totale del reddito accessorio 10169 11 565 Fonte: FAT, Centrale analisi dei dati contabili
Evoluzione dei redditi: confronto fra aziende di pianura e di collina e aziende di montagna
Tavola 4.4 Caratteristica 1982/84 1985/87 1988/90 1991/93 1994 Reddito agricolo annuo per famiglia Aziende di pianura e di collina fr. 75408 71252 90667 80025 71692 Aziende di montagna fr. 45 519 49126 60798 56562 52087 in % delle aziende di pianura e di collina 63,0 68,8 67,1 70,7 72,7 Reddito totale annuo per famiglia Aziende di pianura e di collina fr. 82015 78433 99126 90213 81552 Aziende di montagna fi- 55581 58277 71255 68027 63586 in % delle aziende di pianura e di collina 67,7 74,3 71,9 75,4 78,0
Fonte: FAT, Centrale analisi dei dati contabili
Evoluzione del prodotto del lavoro e della retribuzione paritaria nelle aziende campione di pianura e di collina Tavola 4.5 Anni Retribuzione Prodotto del PL in percento paritaria (RP) lavoro (PL) della RP fr ./giorno fr./giorno % 1971/75 83,20 77,13 92,7 1976/80 107,28 100,13 93,3 1981/85 144,00 138,18 96,0 1986/90 171,13 156,75 91,6 1991/94 206,32 133,98 64,9
Fonte: FAT, Centrale analisi dei dati contabili
Evoluzione della produttività (tra il 1976 e il 1992) Tavola 4.6
1976 1992 Variazione Variazione assoluta annua in %
Prestazioni (reddito 8317 10434 2117 1.59 lordo) fr./ha
Oneri materiali fr./ha 4311 4631 320 0.46
Costi manodopera fr./ha 3361 2778 -583 -1.08
Costi capitale fr./ha 1085 2005 920 5.29
Costi di produzione fr./ha 8758 9414 656 0.47
Produttività del suolo 4006 5803 1797 2.80 (reddito aziendale/ettaro
Produttività del lavoro 103 176 73 4.49 (reddito aziendale/giornata lavorativa normale
Produttività del capitale 0.238 0.235 -0.003 -0.06 (reddito aziendale/impiego del capitale)
Produttività globale 0.95 1.11 0.16 1.04 (prestazioni/costi)
Fonte: Calcoli dell'Ufficio federale dell'agricoltura
5 Miglioramenti di base
Contributi alla formazione e alla consulenza Tavola 5.1
Spese 1992-1994 1995
in 1 000 fr. in 1 000 fr.
Formazione
scuole professionali e d'agricoltura 10293 11542
scuole tecniche e d'ingegnerìa 9142 7675
materiale didattico, corsi diversi ed esami di maestrìa 1 602 1312
Totale 21 037 20529
Consulenza
centri di consulenza 8577 8600
consulenza cantonale, regioni di pianura 5348 5720
consulenza cantonale, regioni di montagna 5883 7431
consulenza contabile ed altri servizi di consulenza 1888 2320
Totale 21 196 24071
Costruzione e trasformazione di edifici scolastici 5760 6300
Totale generale 47983 50900
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Frequenza nelle scuole di agricoltura e numero dei candidati che hanno superato gli esami
Tavola 5.2
Allievi / Studenti
Scuole
professionali agricole 4932 3972 2476 1766
d'agricoltura 3195 3235 2580 1679
professionali speciali 1376 1410 913 1044
professionali superiori tecniche d'agricoltura 46 144
scuole specializzate 97 128 166 137
d'ingegneria: Changins 29 19 38 14 Lullier 23 34 63 64 Wädenswil 57 42 145 136 Zollikofen 160 177 172 213
Esami superati
Esami
di tirocinio agricolo 2083 1924 1399
di fine apprendistato per agricoltori 1343 1587 1329 950
di fine apprendistato per professioni agricole speciali 464 411 370 292
di maturità professionale tecnica di agricoltura — — - 95
professionali ' — — — 59
di maestro agricoltore 368 399 353 254
di maestro per professioni agricole speciali 195 133 135 94
di diploma STS 48 107 73 139
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Progetti approvati di miglioramenti strutturali in ambito agricolo Tavola 5.3
Genere di lavori Media 1990 -1994 1995 Preventivo Sussidi Preventivo Sussidi federali federali in l'OOO fr. in l'OOO fr. i n i '000 fr. in l'OOO fr.
Migliorie integrali 86.595 30.613 94.179 31.159 Drenaggi 7.760 1.349 2.976 512 Irrigazione 5.569 1.722 2.225 562 Costruzione di strade 53.410 17.279 46.065 13.244 Approvvigionamento idrico 36.606 9.558 43.128 8.342 Approvvigionamento in 3.892 874 1.722 435 energia elettrica Teleferiche 1.525 390 1.307 286 Ripristino/protezione 10.262 3.091 13.111 1.942 Altre misure 6.145 1.891 - — Totale opere di 211.764 66.767 204.713 56.482 sottostruttura
Opere di sovrastruttura 187.836 34.500 134.238 22.017 (stalle comunitarie, insediamenti, risanamento di aziende, risanamento di stalle, fienili, razionalizzazione di edifici) Edifici alpestri 13.867 2.985 10.833 2.078 Caseifici di villaggio 18.271 1.373 10.475 834 Impianti per l'evacuazione 13.507 2.769 5.156 981 dei concimi
Totale opere di 233.481 41.627 160.702 25.910 sovrastruttura
Diversi 178 52 165 74
Totale globale 445.423 108.446 365.580 82.466 Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Prestiti d'investimento accordati, 1995 Tavola 5.4
Oggetto Domande Importo dei Quota crediti Numero Fr. % Persone giuridiche:
Migliorie integrali 5 751.000 0,4
Migliorie d'alpeggio 29 2.162.000 1,0
Costruzione di strade 17 1.184.500 0,6
Approvvigionamento idrico ed eliminazione delle acque usate 4 925.000 0,4
Drenaggi 3 150.000 0,1
Impianti d'irrigazione 5 560.000 0,3
Stalle ed edifìci comunitari 17 1.257.000 0,6
Latterie e caseifìci comunitari 34 3.987.200 1,9
Impianti comunitari di deposito e di trasformazione di prodotti agricoli 11 741.000 0,3
Acquisto comunitario di macchine 60 1.956.000 0,9
Totale 185 13.673.700 6,4 Persone fisiche:
Finanziamento complementare di migliorie integrali, di migliorie di alpeggi e di costruzione di strade 18 931.125 0,4
Insediamenti 2 210.000 0,1
Sviluppo della detenzione di suini e di pollame e dell'ingrasso di vitelli e bovini 16 1.121.050 0,5
Impianti per la coltivazione arboricola, orticola, viticola e del tabacco 20 1.555.000 0,7
Acquisto di terreni, edifìci e diritti d'alpeggio 139 9.274.300 4,3
Alloggi 434 37.255.880 17,4
Rustici 645 61.509.360 28,7
Impianti per l'evacuazione dei concimi 63 2.921.669 1,4
Alloggi e rustici 50 4.482.000 2,1
Acquisto di bestiame vivo o morto 472 23.954.730 11,2
Acquisto di fondi 438 28.292.245 13,2
Totale 2.297 171.507.359 80,0 Crediti di costruzione per 1-2 anni a persone giuridiche per grandi progetti di bonifiche fondiarie 111 29.079.000 13,6 e di sfruttamento nelle regioni di montagna Totale persone giuridiche e fisiche 2.593 214.260.059 100,0 Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
6 Produzione vegetale
Evoluzione della superficie di terre arate Tavola 6.1 Anno Cereali Cereali da Colza Patate Barbabie- Mais da Altre2) Totale panifie. foraggio') tole da insilazucchero mento
ha ha ha ha ha ha ha ha 1969 119445 55940 7305 31528 8520 10457 16783 249 978 1975 96167 81637 9283 23811 10641 27119 13872 262 530 1980 98679 78263 12577 23664 13075 37412 11286 274 956 1985 100805 83 113 14532 20063 14247 42218 12071 287 049 1990 103 355 108 548 16464 17796 13783 38811 13612 312372 1991 102960 105710 16844 18100 14296 37500 16520 311930 1992 102 140 99100 16607 17900 14208 38300 17955 306210 1993 103 500 98300 16583 17600 14105 37400 17472 304 960 1994 108 840 100 150 14542 17200 13799 38800 18005 309 940 Variaz. 80-95 + 14% + 23% + 19% - 27% + 6% + 6% + 83% + 15% ' ) Compresa la superficie coltivata a mais da granella, ma escluse le favette 2) Di cui barbabietole da foraggio: 3 601 ha, tabacco: 678 ha, legumi: 8 014 ha; dati relativi al 1990 3) Dati provvisori Fonte: UST, Statistiche e valutazioni agricole dello SCS
Evoluzione dei rendimenti per ettaro di diverse colture Tavola 6.2 Anno Frumento Orzo Mais da Patate Barbabietole invernale invernale granella da zucchero') 1966/70 36,1 38,7 55,6 343 457 1971/75 42,2 43,8 61,3 399 479 1976/80 44,6 47,6 68,1 397 507 1981/85 54,1 54,2 77,2 435 566 1986/90 57,0 55,8 83,5 439 603 1991 61,9 61,6 83,0 443 628 1992 56,7 61,9 85,7 468 639 1993 61,1 63,3 91,8 488 693 1994 57,4 55,2 90,2 369 611 19952) 60,5 56,5 86,2 367 597 Variazione dal 81/85-91/95 +10% + 10% +13% -2% + 12% ') In base al raccolto di barbabietole trasformato 2) Dati provvisori Fonti: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS; per le patate: Regia federale degli alcool
Cereali panificabili: superfìcie di coltivazione e rendimento per ettaro Tavola 6.3 Anno Superficie Frumento invern Frumento estivo | Segale Spelta totale1 superf. rendim. superf. rendim superf. rendim. superf. rendim.
1971/80 100460 61 760 43,4 23 970 41,0 9 350 43,5 5 040 43,3 1981/85 96640 70920 54,1 15650 48,0 4 880 46,2 5 070 48,7 1986/90 100 740 87460 57,1 6 420 49,6 3 850 49,2 1 930 47,6 1991 102 960 91 440 61,9 4 630 55,7 4 820 52,5 2020 47,8 1992 102 140 90990 56,7 i 4210 50,8 5 030 55,8 1 850 45,7 19952) 112300 99 040 60,5 ; 4 540 52,0 6 080 59,0 1 480 48,8 0 Miscela compresa 2) Dati prowisori
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Cereali da foraggio: superfìcie di coltivazione e rendimento per ettaro Tavola 6.4 Anno Super- •• Orzo Avena , Triticale ) (Mais da granella \ ficie super- rendi- super- rendi- super- rendi- super- rendi- ! totale1 ficie mento ficie mento ficie mento ficie mento
1971/80 ', 75 330 46080 42,4 11000 42,9 - 17750 64,7 — 1986/90 198800 55400 51,8 9100 50,3 8000 54,2 24800 83,5 1992 101 900 59700 59,5 10330 50,7 6400 54,4 22500 85,7 1993 il 00 800 61600 61,5 10250 53,2 5400 58,0 21000 91,8 1994 102400 55 150 53,2 10410 49,9 5720 54,5 28510 90,2 1995 ) ,i 98 900 53650 55,5 9040 52,9 5350 55,3 28200 86,2 ') Incluse le fave e i piselli d'alto potere proteico 2) Coltivato dal 1982 3) Dati prowisori
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Produzione indigena di cereali panificatoli e da foraggio Tavola 6.5 Raccolto Cereali di cui usati Cereali da Cereali panificabili') come foraggio^) foraggio totale 100 1 100 1 100 1 100 1
1976/80 3659 560 3583 7242 1981/85 4520 800 4497 9017 1986/90 5 185 1300 6600 11785 1991 5811 2100 6860 12671 1992 5371 1 800 6392 11 763 1993 5777 1 172 6578 12355 1994 5552 1 599 6340 11 892 19953) 5380 1280 6269 11649 ' ) Quantità totale consegnata alla Confederazione 2) Attribuzione obbligatoria di cereali panificatali indigeni declassati 3) Dati provvisori
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Produzione e valorizzazione delle patate Tavola 6.6 Anno Superficie Raccolto Utilizzazione di coltiva- totale per Palimen- per la come eccezione tazione semina foraggio') denze^) umana ha 1000 1 1000 1
1971/80 24800 986 430 59 338 162 1981/85 22400 988 420 54 338 176 1986/90 19200 844 410 47 238 149 1991 18 100 802 410 45 198 149 1992 17900 841 400 44 198 199 1993 17600 859 400 43 213 203 1994 17200 634 370 43 140 81 19953) 17200 632 390 43 150 49 ') Quantità adoperata come foraggio nell'azienda stessa di produzione 2) Eccedenze adoperate al di fuori dell'azienda di produzione (incluse le esportazioni) 3) Dati provvisori
Fonte: Calcoli della Regìa federale degli alcool
Produzione di barbabietole e zucchero, grado d'autoapprowigionamento Tavola 6.7 Anno Superficie Produzione Tenore Produzione Grado d'autodi coltiva- di barbabie- zuccherino di zucchero approvvigionazione tole mento ha t % t %
1971/80 11387 562 776 16,28 78569 29 1981/85 14921 843 807 16,54 119368 42 1986/90 14506 874912 17,21 131 254 48 1991 14296 897 275 16,25 125 407 44 1992 14208 908 364 16,09 126081 44 1993 14105 977516 16,48 140 496 49 1994 13799 842 581 16,07 117577 39 1995 13814 825 069 17,63 128779 43
Fonti: Ufficio federale dell'agricoltura; Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di derrate alimentari
Produzione di semi oleosi Tavola 6.8 Anno Colza Soia Superficie di Produzione Olio com- Superficie di Produzione ha t t ha t i 1971/75 9623 22 879 9 732 1976/80 11751 27536 11405 1981/85 13688 36985 14599 1991 16844 50574 18000 548 3 626 1992 16607 44711 18108 807 4 750 1993 16583 49669 19917 825 4 158 1994 14 542 34 708 14 230 719 4 740 1995 15023 45113 18057 745 4817 ') Superficie di coltivazione secondo contratto 2) Quantità fornita agli oleifici 3) Olio prodotto con i semi di colza forniti 4) Media degli anni 88/90, poiché la soia è stata coltivata per la prima volta nel 1988.
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Viticoltura: superfìcie, produzione, importazioni ed esportazioni Tavola 6.9 Uva Uva Totale bianca nera Superficie 1995 ha 7198 7673 14871 Produzione 1995 hi 651630 529 764 1 181394 Consumo 1994/95
Vini svizzeri hi 699 476 546 647 1 246 123
Vini importati hi 181 533 1 493 234 1 674 767
Totale hi 881 009 2039881 2 920 890
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Superfìcie di raccolto dell'orticoltura professionale Tavola 6.10 Coltura 1980 1990 1992 1995 ha ha ha ha
Legumi di stagione 3897 5270 5819 6366 Legumi conservabili 1377 1718 1601 1 764 Legumi destinati alla trasformazione 4014 3548 4 176 3877 Colture di lunga durata 140 137 160 Colture di serra 453 665 748 733
Totale 9741 11341 12481 12900 Se sulla medesima superficie si hanno più colture in un anno, i valori sono sommati.
Fonte: Centrale svizzera dell'orticoltura, rapporto annuale
Importanza dell'orticoltura Tavola 6.11 Anno Consumo Consumo Produzione Grado di autoap- Quota del totale1 annuale indigena') provvigiona- reddito fin. prò capite') mento') lordo t kg t % %
1960 383 900 70,0 225 900 59 3,5 1970 531 300 72,0 234 000 44 2,9 1980 552 882 85,6 266 857 48 3,4 1990 596 840 86,8 334 603 56 3,5 1991 607 400 86,9 321 300 53 3,4 1992 628 325 89,6 352 000 56 4,0 1993 597 833 84,4 340 000 57 3,9 1994 629 544 87,7 327321 52 4,4 ') Legumi di stagione e da conserva, senza la parte dei piccoli coltivatori; peso all'acquisto dal dettagliante 2) Lordo, incluse le esportazioni
Fonti: Statistiche e valutazoni agricole dello SCS; Centrale svizzera dell'orticoltura, Rapporto annuale
Produzione, commercio esterno e consumo di frutta fresca, frutta esotica e bacche Tavola 6.12 Voce 1981/ 1986/ 1991 1992 1993 1994 1985 1990
1000 1') Produzione indigena 259,2 225,5 127,6 222,3 210,2 171,7 Importazione 320,4 352,7 388,1 385,1 375,5 409,4 Esportazione 2,1 3,0 3,9 2,0 2,0 2,1
Consumo3)
totale 584,7 574,8 514,7 587,8 584,8 573,6
prò capite (kg) 90,2 86,1 74,8 84,7 83,7 79,9 ') Peso all'acquisto dal dettagliante 2) Uva, pesche e frutti esotici. 3) Tenuto conto delle modificazioni delle scorte.
Fonti: Statistiche e vantazioni agricole dello SCS; calcolo del consumo prò capite della Regìa federale svizzera degli alcool
Sviluppo della coltivazione indigena del tabacco Tavola 6.13 Anno Coltivatori Superficie Raccolto Numero ha t
1960 3957 1099 1 842 1970 1 869 797 1951 1980 960 767 1261 1990 549 671 1 106 1991 485 633 1365 1992 458 659 1 173 1993 455 688 1437 1994 443 692 1318
Fonte: Rapporto annuale della Federazione svizzera delle associazioni dei coltivatori di tabacco
7 Produzione animale
Evoluzione degli effettivi di bestiame Tavola 7.1 Specie 1978 : 1983 i 1988 1993 Varia- ' zione. 83-93 1000 1000 1000 1000 capi capi capi capi % Vacche 893 844 798 762 - 10 Altri bovini 1 131 ! 1 089 1039 983 - 10 Suini 2115 2191 1941 1692 - 23 Galline ovaiole 3282 3203 3036 2482 - 23 Pollame d'ingrasso 1945 1946 2511 2990 + 54 Ovini 383 355 367 424 + 19 Caprini 80 79 72 57 -28 Equini ; 46 46 49 54 i + 17
Fonte: UST, Censimenti federali di bestiame
Evoluzione delle prestazioni nel settore della produzione animale Tavola 7.2 Anno Rendimento annuo Rendimento annuo in carne in latte Bovini Suini
1966/70 3518 88,6 389,0 1971/75 3 698 ' 99,6 435,0 ; 1976/80 4030 105,9 476,0 1981/85 4480 114,9 523,0 1986/90 4 828 124,9 585,0 1991 5 020 129,4 630,2 1992 5 040 . 127,2 629,9 Variazione dal 1976/80 al 1991/92 ' + 18% + 16% + 26%
Fonte: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS
Estivazione del bestiame in Svizzera, 1995 Tavola 7.3 Specie Animali estivati Quota sull'insieme del Totale UBO1 bestiame svizzero numero numero % Bovini giovani 299 343 134934 30,5 Vacche 127356 127356 16,7 Bovini in totale 426 699 262 290 24,4 Cavalli e muli 5663 3 114 8,6 Capre 25423 4764 44,8 Pecore 235 384 40016 55,5 Totale 693 169 310184 30,2 ') II numero di UBO è calcolato secondo i fattori di conversione previsti nell'ordinanza del 26 aprile 1993 sulla terminologia agricola (RS 910.91)
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Effettivi massimi, quantità franche e tasse Tavola 7.4 Specie Effettivo Tassa per massimo') animale numero fr./anno Bestiame grosso da ingrasso 250 500 Vitelli all'ingrasso, vitelli destinati all'ingrasso come bestiame grosso 200 200 Scrofe 150 500 Suini da ingrasso4) 1 000 100 Galline d'allevamento 12000 5 Polli da carne 12000 5 Tacchini da ingrasso (a partire dalle 6 settimane) 3000 15 ') Conformemente agli art. 3 (effettivi massimi) e 15 (tasse) dell'ordinanza sugli effettivi massimi (SR 916.344) 2) Coperte per la prima volta 3) Giovani maschi o femmine fino a 30 kg. di peso vivo destinati all'allevamento 4) Sino a 30 kg (lattonzoli) e da 30 kg di peso vivo (suini da ingrasso). 5) Parimenti le galline riproduttrici di razze ovaiole
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi della Confederazione e dei Cantoni alla promozione dell'allevamento nel 1995 Tavola 7.5 Specie Confederazione i Cantoni Totale Quota i 1 rispetto al ' totale fr. ' fr. fr. ' %
Bovini 16282400 , 16100000 32 382 400 72,57 Bestiame minuto! 3 707 700 4 100 000 7 807 700 17,50 Cavalli (senza l'haras) 3 103700 508 300 3612090 8,10 Volatili (scuola d'avicul- -
tura) 550 000 272 600 822 600 1,83 Totale 23 643 800 20 980 900 44 624 700 100,00
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Effettivi dei libri genealogici delle differenti specie animali nel 1995
Tavola 7.6 Specie Animali iscritti nel Proporzione d'animali libro genealogico atti alla riproduzione') Numero %
Bovini 618279 64,41 Suini 21959 13,47 Ovini 85248 38,34 Capre 18435 47,35 Equini 20369 36,54 1) Femmine in età riproduttiva
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Inseminazioni primarie a seconda dei gruppi delle razze a cui appartengono i tori (in per cento del totale)
Tavola 7.7 Tori da cui proviene lo sperma 1981/82 1989/90 1994/95 % % % Tori indigeni (senza i tori M') né i tori della razza d'Hérens per incroci industriali) 74,6 76,9 62,2 Tori di razze lanifere americane 8,4 7,3 19,6 Tori M 0 9,4 7,3 Tori della razza d'Hérens per incroci industriali 0,9 0,3 0,5 Tori di razze d'ingrasso per incroci industriali
indigeni 4,2 5,2 13,9
stranieri 0,8 2,6 3,3 Totale in per cento 100 100 100 in cifre assolute 828 794 831 009 782611 1) Tori M = tori controllati della razza pezzata e della razza bruna, con ottimi risultati nella prova della discendenza quanto all'idoneità all'ingrasso e alla facilità di parto. 2) In particolare per la razza Montbéliarde.
Fonte: Federazione svizzera per la fecondazione artificiale
Produzione indigena e autoapprowigionamento di bestiame da macello e di carne
Tavola 7.8 Anno tonnellate %!) ; tonnellate %') i tonnellate 1 %')
Carne di manzo Carne di vitello Carne di maiale
1971/1975 97167 77,0 36740 92,2 228 283 97,2 1976/1980 116943 89,3 38152 96,7 261 774 98,6 1981/1985 122 193 90,2 37149 96,1 283 267 98,6 1986/1990 126246 91,9 36539 95,5 278 259 98,6 1991 113 178 93,7 36356 98,5 265 333 98,5 1992 130460 94,4 37953 97,6 262 276 98,4 1993 124676 93,3 35380 96,5 260 454 97,7 1994 109084 89,2 34033 96,6 246 604 98,4 1995 110641 92,1 14861 97,1 249641 98,1 Carne d'agnello Carne di pollame Carne di ogni genere^) 1971/1975 2881 43,6 i 19560 44,2 394 028 79,4 ; 1976/1980 3559 48,5 22088 47,6 452 957 84,0 1981/1985 3385 40,9 25 302 46,3 481 866 82,8 1986/1990 4251 41,1 ; 30624 43,0 485 995 80,0 1991 5 124 43,7 ' 34 990 45,6 482 995 79,6 1992 5594 47,6 36 670 49,0 482 694 80,4 1993 5507 45,9 35 750 48,4 471 723 79,4 1994 5284 45,4 ' 37 830 48,1 442 871 77,4 ! 1995 5279 45,6 i 39 790 50,8 447 887 78,5 ') Produzione indigena in per cento del consumo totale. Il calcolo considera come produzione indigena la quantità di carne di animali indigeni consumata nello stesso anno (ossia produzione +/- variazione delle scorte finali annue provenienti dalla valorizzazione delle eccedenze). 2) Compresi carne di cavallo, capra, coniglio, selvaggina, pesci, crostacei e molluschi.
Fonte: Rapporto annuale della CBC
Consumo di carne (in totale e prò capite e composizione del consumo)
Tavola 7.9 Anno Carne di Carne di Carne di Carne di Carne di Carne di manzo vitello maiale agnello pollame ogni genere1/ Consumo totale in tonnellate 1973/1978 125 872 38352 250 306 6918 44763 511646 1979/1984 134 149 39320 282 824 8371 51 158 571 855 1985/1990 138462 38377 283 241 10159 69272 607 130 1991 139963 36914 269518 11 719 76821 606713 1992 138208 38889 266 644 11765 74921 600 456 1993 133708 36670 266 654 11986 73842 594 040 1994 122314 35242 250 608 11715 78601 572 487 1995 120 196 35898 254516 11 562 78240 570 522 Consumo prò capite in chilogrammi 1973/1978 19,4 5,9 38,6 1,1 6,9 79,0 1979/1984 20,6 6,0 43,4 1,3 8,0 87,7 1985/1990 20,6 5,7 41,8 ,5 10,3 90,1 1991 20,2 5,3 38,8 ,7 11,1 87,4 1992 19,7 5,5 38,0 ,7 10,7 85,7 1993 18,9 5,2 37,7 ,7 10,4 83,9 1994 17,0 4,9 34,9 ,6 11,0 79,7 1995 16,7 5,0 35,4 ,6 10,9 79,5 Quota percentuale rispetto al consumo totale 1973/1978 24,6 7,5 48,9 1,3 8,7 100 1979/1984 23,5 6,9 49,5 1,5 9,1 100 1985/1990 22,8 6,4 46,7 1,7 11,4 100 1991 23,1 6,1 44,4 1,9 12,7 100 1992 23,0 6,5 44,4 2,0 12,5 100 1993 22,5 6,2 44,9 2,0 12,4 100 1994 21,4 6,2 43,8 2,0 13,7 100 1995 21,0 6,2 44,6 2,0 13,7 100 ') Compresi carne di cavallo, capra, coniglio, selvaggina, pesce, crostacei e molluschi
Fonte: Rapporto annuale della CBC
Valorizzazione delle eccedenze di bestiame da macello a partire dal 1984; stock e costi
Tavola 7.10 Anno Valorizzazione Valorizzazione obbligatoria') facoltativa^)
tonnellate tonnellate mio fr.3) Bestiame grosso 1984 640 5451 15,7 1985 320 2799 17,8 1986 318 790 3,4 1988 - 0,24) 520 1 588 6,8 1990 1 882 2004 8,4 1991 - 4545 18,2 1992 - - 4,2 1993 - 0,9 1995 284 2038 3,3 Vitelli 1984 623 1,5 1985 22 1 885 8,5 1986 36 1007 3,7 1987 40 ; 1 606 ' 6,8 1988 49 1066 4,0 1989 49 1 364 5,3 1990 1286 4,6 292 2299 9,5 1992 323 ! 715 2,9 1993 171 I 1 170 4,3 1994 171 ' 1 467 5,2 1995 214 , 1 004 ; 3,8 Suini 1983 ) ! 1034 ! 3,8 ') Senza contributi: la quantità obbligatoria corrisponde a una percentuale determinata delle importazioni dell'anno precedente 2) Con contributi finanziati dal fondo di riserva 3) Contributi finanziati dal fondo di riserva 4) Contributi allo stoccaggio per la valorizzazione delle eccedenze nel 1984/85/86 5) Nessuna valorizzazione delle eccedenze negli altri anni
Fonte: Rapporto annuale della CBC
Misure e spese della Confederazione per la promozione e vendita di bestiame
Tavola 7.11 Misure 1985 1990 1995 Numero Numero Numero mio fr. animali mio fr. animali mio fr. animali Campagne di eliminazione
- in montagna 48,1 110160 46,8 118700 0,8 4014
fuori della regione di montagna*) 0,6 1 070 0,7 1 300 —
Campagne speciali di eliminazione 2,4 3 616 3,5 5 200 0,5 1 083
Collocamento diretto del bestiame idoneo all'ingrasso 1,7 5665 1,4 4 700 2,4 20 506
Acquisti destinati a sgravare il mercato 2,3 3 850 0,8 794 0,7 751
Contributi alle spese di trasporto 1,0 1,7 1,5 Contributi alle esportazioni 27,3 12651 32,6 13670 29,4 15202
Altri provvedimenti 2,6 1,4 0,6 Totale 86,0 137012 88,9 144 364 35,9 41 556 ' ) Per animali provenienti dalla regione di montagna
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Uova - produzione, importazione, consumo e prezzo
Tavola 7.12 Anno Produzione indigena Importa- Consumo ') Prezzo, cent, per uovo zioni mio in % del mio mio Uova Uova di unità consumo : di unità di unità importate indigene non sdoganate ! 1971/80 730 55 592 1332 9,4 22,9 1981/1990 717 50 709 1426 8,5 30,3 1991 628 45 762 1390 9,6 33,7 1992 652 46 760 1412 8,7 34,9 1993 615 47 674 1289 9,0 33,6 1994 : 650 47 732 1382 8,5 32,0 O Comprese le conserve di uova, convellile in uova in guscio
Fonti: Statistica della SEG, UFAG, Controllo dei prezzi
8 Economia lattiera
Evoluzione dell'effettivo di mucche, della prestazione lattiera e della produzione di latte commerciale Tavola 8.1 Anno Effettivo Prestazione Latte commerciale di mucche') lattiera (comprese le zone franche) Numero kg per mucca mio kg
1976/1980 897 275 4029 2974 1981/1985 848 206 4480 3088 1986/1990 804514 4836 3046 1991 794 500 5020 3 101 1992 780 500 5040 3037 1993 762 450 5 130 3063 1994 769 700 5110 3070 19952) 770 300 3080 ') Censimento di aprile, incluse le mucche senza produzione di latte commerciale 2) Dati provvisori
Fonte: Statistiche e valutazioni agricole dello SCS, statistiche sul latte della Svizzera
Consumo di latte e latticini Tavola 8.2 Anno Latte com- Formaggio-*) Burro Consumo merciale') di cui di cui totale3) importato importato mio kg tonnellate % tonnellate % mio kg
1976/80 560 81074 24,4 46572 24,8 2890 1981/85 550 88 145 23,7 46892 23,4 2950 1986/90 505 94829 25,0 43743 15,9 2854 1991 510 105 154 26,2 43 195 7,3 2824 1992 510 105537 26,9 43378 11,5 2829 1993 500 108556 27,3 44302 14,1 2880 1994 495 108399 28,0 44499 6,9 2890 19954) 493 107874 27,9 44451 6,3 2911 ') Latte intero (compreso il latte intero contenuto nel latte standardizzato, comunque senza aggiunta di latte scremato); escluso l'autoapprovvigionamento da parte delle economie domestiche rurali 2) Compreso quello fuso e quello pronto per la "fondue" 3) Compresi lo yogurt, la panna commerciale e altri latticini in latte intero. I dati comprendono l'autoapprovvigionamento delle economie domestiche rurali. 4) Dati provvisori
Fonte: SCS, statistiche sul latte della Svizzera
Numero di produttori e contingenti ripartiti Tavola 8.3 Zone 1984/85 1989/90 1993/94 Zona di pianura-Zona di montagna I Fornitori numero 43 450 ; 40 136 34821 Contingenti medi per azienda kg 58503 61575 70680 Contingenti ripartiti 1 ) mio kg 2577 2552 2548 Latte commerciale mio kg 2588 2488 2456 Zona di montagna 11-W (senza alpeggi^ Fornitori numero 14598 13950 11 744 Contingenti medi per azienda kg 35 140 37850 45912 Contingenti ripartiti') mio kg 517 538 550 Latte commerciale mio kg 504 536 524 Tutte le zone (alpeggi compresi) Contingenti ripartiti') mio kg 3 150 3 146 3 157 - di cui congelati mio kg 34 72 72 Contingenti attivi mio kg 3 116 3074 3085 Latte commerciale mio kg 3 140 3074 3067 ') Inclusi i contingenti congelati
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Numero di domande e di ricorsi relativi al contingentamento lattiero Tavola 8.4 Domande, ricorsi j Piano - zona di montagna I Zona di montagna Il-IV I 1984/85 1988/89 1994/95 1984/85 1988/89 1994/95 Domande (adattamenti tecnici non compresi):
di modifiche di superficie 7742 7803 6300 844 1 521 2000
di aumento di contingente 3386 1529 1083 1992 777 793 ! Totale 11 128 9332 7383 2836 2298 2793 Ricorsi alla
commissione regio- ; ! nale di ricorso 844 495 482 ! 526 i 215 296
commissione superiore di ricorso 101 52 32 21 16 16
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Commercio esterno del settore lattiero (senza forniture ad opere assistenziali) Tavola 8.5 Voce 1981/85 1986/90 1991 1992 1993 1994 in 1000 1 Esportazione
Formaggio a pasta dura e semidura 54,92 53,84 52,71 56,84 52,42 51,28 Formaggio a pasta molle e formaggio fuso 8,01 7,63 8,53 7,89 8,05 7,99 Altri latticini1 4,26 9,98 3,24 3,41 3,20 2,97 Latte scremato in polvere 2,56 4,90 10,14 6,66 7,50 0,36
Formaggio a pasta dura e semidura 10,05 10,95 12,26 12,32 12,94 12,89 Formaggio a pasta molle e 10,89 13,29 15,37 16,11 16,62 17,47 formaggio fuso Burro 10,97 7,04 3,16 5,00 6,26 3,09 Altri latticini') 4,11 4,61 4,81 5,51 6,56 5,52 Conversione in 1000 1 di latte fresco Bilancio
Totale esportazioni 836 841 863 919 891 872 Totale importazioni 579 537 497 561 612 546 senza burro 299 342 388 404 422 430 Eccedenze d'esportazioni
con burro 257 304 366 358 279 326
senza burro 537 499 475 515 469 1 442 ') Senza i prodotti lattieri come gli alimenti per l'infanzia e le preparazioni alimentari a base di latte quali cioccolato al latte e gelati 2) Senza importazione di latte fresco (contingente di importazione 22 500 1 per la zona franca di Ginevra)
Fonte: SCS, statistiche del latte della Svizzera
Costo totale della valorizzazione del latte e dei latticini, copertura delle spese (in milioni di franchi) Tavola 8.6 Spese e copertura Esercizi (l°nov.-31 ott.) Spese
Valorizzazione del burro 263,0 265,8 363,5 427,7
Valorizzazione del formaggio 422,5 464,6 571,4 603,7')
Altre misure 30,0 61,0 59,3 43,52)
Riduzioni del prezzo dei formaggi indigeni a pasta molle e semidura 33,9 36,0 50,8 59,9
Contributi a detentori di mucche il cui latte non è commercializzato 66,9 83,8 101,0 105,5
Costi del latte di soccorso 1,8 2,0 3,1 -- Totale 818,1 913,2 1 149,1 1 240,7 Copertura
Entrate della Confederazione a destinazione vincolata 206,7 251,8 239,8 ! 150,43)
Risorse generali della Confederazione 514,0 571,9 807,8 955,2
Sovrapprezzi sul formaggio importato 36,6 37,8 50,2 59,8
Contributo dei produttori 60,8 51,7 51,3 75,3 Totale 818,1 913,2 1 149,1 1 240,7 ') 1994/95: di cui 92,1 milioni destinati alle indennità per divieto d'insilamento e ai supplementi per il latte trasformato in formaggio. 2) Composizione nel 1994/95: contributi all'esportazione di prodotti lattieri conservati e ' di yogurt: 5,4 milioni di franchi contributi calmieristici per la polvere di latte intero indigeno e il latte condensato: 19,3 milioni; campagne di riduzione del prezzo della panna: 5,9 milioni; contributi alla pubblicità per la panna: 1,4 milioni; contributi a favore di miglioramenti strutturali per la valorizzazione del latte nei caseifici artigianali: 2,2 milioni; valorizzazione delle eccedenze di Dolvere di latte scremato: 7,3 milioni, contributo alla pubblicità per il latte: 2,0 milioni. 3) Composizione nel 1994/95: sovrapprezzi sui grassi e oli commestibili: 69,4 milioni di franchi; tassa sul burro importato: 13,4 milioni di franchi; quota doganale a destinazione vincolata sui latticini: 2,8 milioni ; tasse sulla panna: 13,9 milioni; tasse su latte e su latticini con ridotto contenuto di grasso: 39,3 milioni; tasse sul latte di consumo: 11, 6 milioni.
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
). Pagamenti diretti
Pagamenti diretti all'agricoltura/Riassunto Tavola 9.1 Ammontare in mio di fr. Tipo di contributi 1990" 1995" 1996"' Totale di cui in Prevenmontagna tivo 1. Pagamenti diretti complementari 88,4 794,8 456,8 890,0 1.1 Contributi ai detentori di animali (art. 19c Lagr, dal 1993 88,4 - - - integrati nell'art. 3 la)
1.1 Pagamenti diretti complementari secondo l'art. 31 Lagr. - 794,8 456,8 890,0
2 Pagamenti compensativi per condizioni di produzione 455,5 415,1 415,1 423,0
difficili 2.1 Contributi alle spese dei detentori di bestiame nelle regioni di montagna 242,7 268,3 268,3 270,0 2.2 Contributi per la consulenza nell'allevamento di bestiame 15,4 - - - 2.3 Contributi di superficie e contributi d'estivazione 131,7 146,7 146,7 153,0 2.4 Contributi per condizioni di produzione difficili (foraggi) 40,9 - - - 2.5 Contributi per la produzione di cerali panificagli 20,6 - - - 2.6 Contributi per la coltivazione di patate in zona di 4,2 - - - montagna 2.7 Pagamenti compensativi per condizioni di produzione - 0,1 0,1 - difficili (in luogo di 2.4-2.6)
3 Pagamenti diretti per prestazioni ecologiche . 310,9 105,4 595,5
3.1 Contributi secondo l'art. 31b Lagr (4 e dal 1.1.96 5 programmi) - 253,9 71,7 540,0 3.2 Contributi per la produzione cerealicola estensiva - 48,4 28,0 46,5 3.3 Contributi per lo sfruttamento di terreni secchi e a strame - 8,6 5,7 9,0
Pagamenti diretti per l'orientamento della produzione 398,7 267,9 156,2 331,0 4. 1 Premi di coltivaz. per cereali da foraggio e leguminose 139,6 55,3 15,0 60,0 4.2 Contributi per maggesi verdi e materie prime rinnovabili - 11,4 3,3 18,0 4.3 Contributi ai detentori di vacche senza latte commerciale 118,8 105,5 84,1 100,0 4.4 Contributi all'eliminazione del bestiame 52,5 3,6 3,6 - 4.5 Indennità per divieto di insilamento 45,3 63,5 35,0 63,5 4.6 Supplementi di prezzo per latte trasformato in formaggio 42,5 28,6 15,2 89,5
Pagamenti diretti a carattere sociale 109,8 136,7 79,2 159,5 5.1 Assegni famigliar! per piccoli contadini 87,7 110,4 74,6 131,6 5.2 Assegni famigliari per lavoratori agricoli 22,1 26,3 4,6 27,9 Totale 1 052,4 1 925,4 1 212,7 2 399,0 1) Importi corrispondenti alle spese dell'esercizio (dunque diversi da quelli figuranti nei conti di Stato) 2) Cifre in parte provvisorie 3) Zona collinare prealpina e regione di montagna; ripartizione in parte secondo valutazione 4) Decisioni del Consiglio federale del 24.1.96 e del 18.3.96 comprese 5) Finanziati dai contributi dei datori di lavoro, nonché dalla Confederazione (2/3) e dai Cantoni (1/3) Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Pagamenti diretti complementari (Versamenti 1993 e 1995 in VOGO franchi)
Tavola 9.2
Tipo di zona Zona di Zona Zona di Zona di Zona di Zona di Totale pianura prealpina montagna montagna montagna montagna collinare I II III IV Anno di contributo Tipo di contributo
Contributo di base 31757 13722 16'633 19'525 12792 4'683 99'112 Contrib. supplementare 56'519 20'962 19705 23'173 14'283 5'345 139'987 Contributo di base 118'037 36'426 31'595 38'804 22'021 8'332 255'215 Contributo per erbai 36'631 16'406 17'455 23'285 13'509 5'291 112'577 Contrib. complementare V601 638 497 460 482 154 3'832
Totale 1993 244'545 88'154 85'885 105247 63'087 23'805 610723
Numero di aziende 29'030 10'064 9'552 11'125 7'474 2769 70'023 /' Contributo/ Azienda 8'421 8759 8'991 9'460 8'441 8'597 8722
Contributo di base 30'571 13'148 16'062 18'864 12'109 4'471 95'225 Contrib. supplementare 48'007 20'330 19'297 22'612 13705 5'103 129'054 Contributo di base 177'535 51 '897 47753 58728 32'369 12'216 380'498 Contributo per erbai 64'048 29'840 26'243 31'991 16'599 5'969 174'690 Contrib. complementare 151 29 24 22 90 19 335
Totale 1994 320'312 115744 109'379 132'217 74'872 27778 779'802
Numero di aziende 27'615 9'472 8'998 10'386 6708 2'488 65'667 i£ Contributo/ Azienda 11 '599 12'167 12'156 12730 H'162 H'165 11 '875
Contributo di base 43'362 17'569 20'305 23'525 15'023 5'487 125'271 Contrib. supplementare 58'057 22'048 20'941 24'571 14'990 5700 146'307 Contributo di base 174710 52742 44'185 51 '524 29'215 11 '289 363'665 Contributo per erbai 61 '836 25'561 24'120 27790 14'906 5'238 159'451 Contrib. complementare 58 9 9 4 27 13 120
Totale 1995 338'023 117'929 109'560 127'414 74'161 27727 794'814
Numero di aziende 27'315 9'397 8'899 10'340 6731 2'546 65'228
Fonte : Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi alle spese dei detentori di bestiame della regione di montagna Quote e statistiche 1994 e 1995 Tavola 9.3
1994 1995
Quote: (in franchi per UBG)
Zona prealpina collinare bovini, suini, cavalli 230 230 pecore, capre 290 290
Zona di montagna I bovini, suini, cavalli 410 410 pecore, capre 510 510
Zona di montagna II bovini, suini, cavalli 660 660 pecore, capre 840 840
Zona di montagna III bovini, suini, cavalli 900 900 pecore, capre 1' 160 T160
Zona di montagna IV bovini, suini, cavalli 1' 160 1M60 pecore, capre l'SOO 1*500
Statistiche: Importi versati (mio fr.) 266,9 268,3 Numero dei gestori 42' 110 41'303 Contributo medio per gestore (fr.) 6'338 6'495 Totale UBG che danno diritto a contributi: 480'923 477'506 di cui bovini, suini, cavalli 448'373 444'540 di cui pecore, capre 32'550 32'966
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi di pendenza Quote e statistiche 1994 e 1995 Tavola 9.4 1994 1995
Quote: (in franchi per ettaro)
Zona di montagna e zona prealpina collinare:
Prati e campi: 18-35% 370 370
Prati e campi: >35% 510 510
Statistiche: Importi versati (mio fr.) 99,30 98,86 Superficie (ha) che da diritto a contributi: 242.503 239.795 di cui in forte pendenza (ha) 88.770 87.494
Numero dei gestori 45.157 40.465 Media superficie per gestore (ha) 5,37 5,93 Media contributo per gestore (fr.) 2.198 2.443
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi per prestazioni ecologiche Ripartizione e contributi 1993 e 1995 Tavola 9. 5 1994 1995 Numero Contributi Numero Contributi in mio fr. in mio fr. I. Compensazione ecologica maggese verde 77 ha 0.2 79 ha 0.2 terreni estensivi su campi a riposo 2'003ha 5.7 2'804 ha 8.1 terreni poco intensivi 30'428ha 13.0 32'547 ha 14.2 Alberi fruttiferi ad alto fusto 2'138'817 20.9 2'223'907 33.2 Subtotale 54.4 74.7
Produzione integrata Superficie agricola utile 298'OOOha 364'414 ha Aziende 15'548 18'953 Subtotale 69.7 156.3
Coltivazioni biologiche di superficie agricola utile 21'200ha 28'350ha Aziende l'359 l'916 Subtotale 5.7 14.1
Detenzione controllata all'aria aperta UBG (numero di capi) 117'952 7.0 146'283 8.8
Totale dei contributi per 136.7 253.9 prestazioni ecologiche
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi d'estivazione Quote e statistiche 1994 e 1995 Tavola 9.6 1994 1995
Quote: (in franchi per capo)
Vacche in alpeggio 230 230 Vacche su pascoli estivi comuni tari 130 130 Manzi di 1 - 3 anni 70 70 Vitelli '/2 - 1 anno 30 30 Cavalli, muli e bardotti di più di tre anni 90 90 Cavalli, muli e bardotti di meno di tre anni, asini 40 40 Capre da latte 40 40 Altre capre 7 7 Pecore 7 7
Statistiche:
Importi versati (mio fr.) 46,63 47,83 Numero dei gestori 8.219 8.249 Media contributo per gestore (fr.) 5.673 5.798 Animali che danno diritto ai contributi:
capi 673.292 693.196
in unità di bestiame grosso 301.416 310.184 di cui vacche 122.994 127.356
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Contributi ai detentori di mucche il cui latte non è commercializzato Quote per gli esercizi 1994/95 e 1995/96 Statistiche per gli esercizi 1993/94 e 1994/95 Tavola 9.7 1994/95 1995/96
Quote: (in franchi per capo)
2 a - 10a mucca (zona di montagna II-IV) l'SOO T300 2 a - 10a mucca (altre zone) l'400 T200 11a - 20" mucca (tutte le zone) l'400 T200 21" - 50a mucca (tutte le zone) 900 800 dalla 51" mucca (tutte le zone) 450 400
Statistiche: 1993/94 1994/95
Importi versati (mio fr.) 98,6 101,7 Numero dei gestori 9'501 9'262 Contributo medio per gestore (fr.) 10'383 10'983 Totale mucche che danno diritto ai contributi 68'658 71'566
Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura
Assegni familiari in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli contadini nel 1994 Tavola 9.8 Categoria di Quote Beneficiari contributi Pianura e zona Montagna Pianura Montagna Totale Totale prealpina e zona dei con- 1 + 2 dal 3° 1 + 2 dal 3° prealpina tributi figli figlio figli figlio fr./ fr./ fr./ fr./ numero numero numero mio fr. mese mese mese mese Agricoltori - assegni per i figli 145 150 165 170 1 1 560 11 904 23464 106,5
Salariati
assegni per i figli 145 150 165 170
assegni per 7 725 1 846 9571 26,5 economia domestica 100 100 100 100 Totale 19285 13750 33035 133,0
Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Restituzione dei dazi sul carburante all'agricoltura Tavola 9.9 Anno Restituzione Numero di richiedenti totale totale con restituzione di ... fr. mio fr. Numero fino a 200 201-500 501-1000 oltre 1000
1980 48,5 87330 16862 29947 29490 11031
1985 48,8 81 735 13590 26067 29704 12374
1990 54,7 76381 11 518 18439 29489 16935
1993') 66,8 72255 7554 12968 27506 24227
1994 69,5 70757 7026 10046 27164 26521
') Aumento dell'imposizione alla frontiera e restituzione dei dazi dal!' 8.3 1993
Fonte: Direzione generale delle dogane
10. Spese della Confederazione Spese della Confederazione per l'agricoltura e l'alimentazione (in 1000 franchi) Tavola 10.1 Voce 1990 1993 1995 1996 Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo ' TOTALE USCITE1' 2'748'400 3.499.974 3'614'295 4'050'196
AMMINISTRAZIONE 31'S46 40'844 40'023 43'052 (suddivìse secondo uffici federali)
Ufficio federale dell'agricoltura 19 '467 2S'331 26'339 28 '098
Altri Uffici 12'079 15 '513 13 '684 14 '954
MIGLIORAMENTI DI BASE (suddivise secondo uffici federali) 387'719 413'957 351M15 350'234
Ufficio federale dell'agricoltura 226'278 223 '91 S 171 '403 168'470 Mandati di ricerca e sviluppo 520 616 590 483 Contributi per la ricerca l'299 l'262 l'832 2' 147 Crediti d'investimento, perdite su fideiussioni e spese 455 358 • Formazione professionale e consulenza agricola 33 '650 4I'800 44'600 42'500 Centro intemazionale di studi agricoli (CIEA) . . . 30 Servizio di controllo e consulenza in materia di economia 5 '400 5'220 5'427 S'132 lattiera Crediti d'investimento all'agricoltura 20'000 I6'200 S'OOO 4-950 Aiuto alla gestione rooo - 145 200 Crediti d'investimento, promovimento dell'occupazione . 25'000 . . Bonifiche fondiarie e costruzioni rurali I27M59 90'000 84'650 84'650 Miglioramento delle strutture cascarle artigianali S'OOO 9'540 2-237 - Bonifiche fondiarie e costruzioni rurali. . 5 '000 . . promovimento dell'occupazione Unione svizzera dei legumi 130 162 163 163 Produzione vegetale, promovimento della produzione di l'257 804 . - sementi di qualità Promovimento della viticoltura 3'650 2'344 l'531 2'600 Lotta contro le malattie e i parassiti delle piante l'243 l'424 1' 836 1-441 Allevamento del bestiame 22'514 23'9I5 •23-093 24'174 Ricerca complementare sulle materie prime rinnovabili 271 299
Haras (uscite lorde) 6'23S T 792 7'655 7'711
Stazioni di ricerca agronomica (uscite lorde) 88'972 105 '569 104'325 103'337 Grangeneuve (RAP) 7'62I 9'470 9'651 9'568 Reckenholz (FAP) I4'673 I8'095 17-704 24'795 Liebcfeld piante (FAC) 6'978 8'624 7'633 - Tanikon (FAT) 9'273 10'643 10-776 H'171 Liebefeld latte (FAM) 13 '986 16'271 16*645 16'613 Wädenswil (FAW) 14'031 16'603 16'415 16-166 Changins (RAC) 22'409 25'864 25'SOO 25'024
Altri uffici federali 66' 234 76 '680 68'032 70 '01 7
Spese della Confederazione per l'agricoltura e l'alimentazione (in 1'000 franchi)
Continuazione tavola 10.1
Voce 1990 1993 1995 1996 Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo GARANZIA DEL PREZZO E l'344'905 1 '459*545 1 '355*294 1*338*470 DELLO SMERCIO (suddivìse secondo i settori di produzione)
Produzione vegetale Contributi all'esportazione di prodotti agrìcoli trasformati 75 '000 IH'OOO 118-000 1 30'000 Valorizzazione dei raccolti di colza e soia 42'600 40'540 30-062 40'742 Trasformazione della barbabietola di zucchero 20'SOO 25'000 16-500 30'329 Miglioramento e riduzione del prezzo del grano da l'400 1-283 • - semenza Riduzione del prezzo dei cereali panificatali mediante gli 34 '344 20-337 14-997 I5'300 introiti dei dazi doganali Valorizzazione dei cereali indigeni di modesta qualità 73'917 18-911 - - Misure di ripartizione dei mulini per il grano tenero 300 75 264 270 Smercio delle albicocche del Vallese 3'550 144 765 2'205 Misure di valorizzazione della viticoltura 3'228 4-343 4-850 5 '940 Valorizzazione del tabacco indigeno l'OOO . . . Valorizzazione delle patate 42'648 47-389 44-660 SO'015 Valorizzazione della frutta 30'093 36-837 32'9I4 34-890
Produzione animale 61 '832 58'97S 49'S1S 106'884 Sussidi per uovi indigene 16'499 14-994 M'449 17-000 Valorizzazione della lana di pecora l'SOO 1-620 l'620 1-588 Contributi per l'esportazione di bestiame 32'573 28-013 29'425 30-547 Contributi agli acquisti di alleggerimento del mercato 3 '300 4'277 2'879 2-750 e altre misure atte a promuovere la vendita di bestiame Prestiti per gli acquisti di puledri '660 - Valorizzazionie della came, prestiti 7 '000 - lO'OOO Mercato della carne, misure transitorie " * " 45-000
Economia lattiera 954 '492 1 '091 '713 l'042'767 921 '89S Indennità per prelievo della tassa sul latte di consumo e l'790 1-950 l'950 l'950 sulla panna Valorizzazione del burro 363 '481 4I9'792 427-686 38 l'SOO Valorizzazione del formaggio 483'8I5 563-385 511-570 441-000 Riduzione speciale del formaggio a pasta molle e a pasta SO'745 54-000 59-894 57-000 scmidura di fabbricazione svizzera Altre misure di economia lattiera 5T262 5T889 41 '398 40-180 Contributi alle spese per il latte dì soccorso 3-100 427 - . Misure di sgravio del mercato del latte 300 269 270 265 Prestiti all'Unione svizzera del commercio del formaggio - - -
Spese della Confederazione per l'agricoltura e l'alimentazione (in 1'000 franchi) Continuazione tavola 10.1
Voce 1990 1993 1995 1996 Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo ' PAGAMENTI DIRETTI 984'230 l'585'627 1' 867*564 2'318'440 (suddivisi secondo il loro scopo principale)
Pagamenti diretti complementari SS'353 ÓOO'OOO 794'814 S90'000 Pagamenti diretti complementari 600'OQO 794-814 800-000 Aumento transitorio dei contributi 96-98 90'000 Contributi ai detentori dì animali di piccole e medie 88'353 aziende
Pagamenti compensatori per condizioni 451'136 456'233 415'931 423'000 di produzione difficili Contributi alle spese dei detentori di bestiame della 255-420 266-535 268-278 270-000 regione di montagna Contributi allo sfruttamento del suolo 132-000 144-500 147'554 153-000 Contributi compensativi alla campicoltura in condizioni 63-716 45-197 99 difficili
Pagamenti diretti per prestazioni - 119'164 300'847 S78'000 ecologiche Contributi per prestazioni ecologiche (Art. 31b Lagr) 55-000 252-398 540-000 Contributi per la produzione estensiva dì cereali : 64-164 48'449 38*000
Pagamenti diretti per Vorientamento 380'741 331 '980 26T677 339 '5 00 detta produzione Contributi ai detentori di mucche il cui latte non e 10I'029 121'907 105'SOO lOO'OOO commercializzato Indennità di non insilamento 45-273 57'786 63'489 63-500 Supplemento di prezzo sul latte trasformato 42*448 43-472 28-633 89'500 Contributi all'eliminazione di bestiame 52'442 37'249 3'644 Premi di coltivazione per cereali da foraggio e leguminose 139-549 61-580 55-330 62'SOO in grani Contributi per terreni a strame 9-623 6'190 IS'OOO Contributi per materie prime rinnovabili 364 4'892 9-000
Pagamenti diretti con motivazioni sociali 64'000 78'250 88'294 87'940 Assegni famigli ari nell'agricoltura 64*000 78-250 88'294 88'940