FF 1996 IV 1135

Iniziativa parlamentare Reati sessuali commessi su fanciulli. Modifica del termine di prescrizione Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 1996

#ST# 96.435

Iniziativa parlamentare Reati sessuali commessi su fanciulli. Modifica del termine di prescrizione Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

del 27 agosto 1996

Onorevoli presidente e consiglieri,

Vi sottoponiamo il presente rapporto in conformità con l'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli e vi trasmettiamo nel contempo il parere del Consiglio federale. La commissione propone di accettare l'allegato progetto di decreto.

27 agosto 1996 In nome della Commissione: II presidente, Lili Nabholz

Rapporto

I Situazione iniziale A partire dalla revisione del diritto penale sessuale, entrata in vigore nel 1992, gli atti sessuali con fanciulli, commessi senza violenza o coercizione, si prescrivono in cinque anni (art. 187 n. 5 del Codice penale svizzero, CP). II 20 settembre 1994, il Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di accogliere una mozione del consigliere agli Stati Béguin che esigeva la modifica dell'articolo 187 numero 5 CP al fine di adottare per gli atti contro l'integrità sessuale dei fanciulli il termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto per i crimini (art. 70 CP). Il parere con il quale il Consiglio federale ha respinto la mozione Béguin invocava tra l'altro l'inopportunità di modificare un atto legislativo di così recente adozione. Tuttavia, secondo l'opinione della Commissione, vi è un urgente bisogno di un tale provvedimento. Essa ha pertanto deciso il 23 gennaio 1996, in conformità con l'articolo 21 ter capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli, di presentare un progetto per la modifica dell'articolo 187 numero 5 CP mediante un'iniziativa della Commissione e di respingere pertanto la mozione CS Béguin. Per un ulteriore prolungamento del termine di prescrizione, che comporta comunque lavori legislativi più completi, la Commissione raccomanda l'accoglienza di una mozione (96.3004) che incarica il Consiglio federale di procedere a una revisione del diritto concernente gli atti contro l'integrità sessuale dei fanciulli, la cui prescrizione dovrebbe essere sospesa fino al compimento del diciottesimo anno di vita. La maggioranza della Commissione propone invece di non dare seguito all'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Coli (94.441), che chiede l'abrogazione del termine di prescrizione per gli atti sessuali con fanciulli di meno di 16 anni.

2 Diritto in vigore Le nuove disposizioni del diritto penale sessuale sono entrate in vigore il 1° ottobre 1992. Il nuovo diritto distingue tra gli atti sessuali con fanciulli senza coazione o violenza (art. 187 CP) e quelli che avvengono con violenza, coazione, minaccia, mediante l'abuso dell'incapacità di discernimento o di un rapporto di dipendenza (art. 189-193 CP). L'articolo 187 CP intende garantire l'indisturbato sviluppo sessuale del fanciullo fino al sedicesimo anno di età, cioè fino a quando egli sia in grado di consentire in modo responsabile agli atti sessuali. Indipendentemente dallo sviluppo del fanciullo, il legislatore ritiene che, prima dei sedici anni, la maturità necessaria manca. La nozione di «atti sessuali» non comprende la sola congiunzione carnale o atti analoghi, ma anche altri atti sessuali come, per esempio, il petting. Per quanto riguarda i reati secondo l'articolo 187 CP, che ledono solamente l'indisturbato sviluppo sessuale del fanciullo ma non la sua libertà di scelta - e solamente in questi casi - il legislatore è partito dal presuppo-

sto che vi è comunque la possibilità che il fanciullo, dopo un certo tempo, riesca a superare le conseguenze dell'atto. L'introduzione del termine di prescrizione di cinque anni intendeva risparmiare alla vittima un ulteriore turbamento del suo equilibrio psicologico in occasione dell'inchiesta e dell'istruttoria. Determinante per il legislatore era il rischio che, in certe circostanze, l'esecuzione di un procedimento penale cinque anni dopo i fatti avrebbe leso la sfera personale del fanciullo più dell'atto stesso. In tali casi, il pubblico interesse a perseguire il reato doveva pertanto passare in secondo piano di fronte all'interesse della vittima. Infine il termine di prescrizione quinquennale teneva conto anche del fatto che tempi più lunghi complicavano sempre più la raccolta dei mezzi di prova necessari al procedimento penale (cfr. Boll. Uff. 1987 S 385, 1991 S 82).

3 Considerazioni della Commissione Secondo l'opinione della commissione la revisione del diritto penale sessuale ha introdotto miglioramenti, tuttavia la diminuzione del termine di prescrizione ha pregiudicato la posizione giuridica del fanciullo. Infatti, come risulta da rapporti e ricerche scientifiche, la scoperta degli abusi sessuali contro fanciulli prende spesso anni se non addirittura decenni. La prossimità dell'autore rende più difficile per la vittima opporre resistenza. Gli interessati sono spesso traumatizzati a un punto tale che non osano parlare con nessuno di quanto subiscono, per vergogna, paura o minacce alla loro stessa vita. Molti sono costretti al silenzio dall'autore. Rompere il silenzio richiede coraggio e un sostegno mirato. Per le vittime di abusi sessuali nell'infanzia, la rimozione del trauma diviene una strategia di sopravvivenza. Spesso i crimini subiti tornano in mente alle vittime solo anni dopo, nell'ambito di trattamenti medici o psicoterapeutici. Da questo punto di vista la diminuzione del termine di prescrizione assicura l'impunità dell'autore. Oggi è pertanto possibile affermare che l'avvenuta diminuzione del termine di prescrizione non è assolutamente nell'interesse della vittima. Anche la Conferenza delle autorità penali svizzere, in qualità di associazione delle procure pubbliche e dei magistrati d'istruzione di tutti i Cantoni, ha preso conoscenza della mozione Béguin durante l'assemblea annuale dei delegati il 26 ottobre 1995 ed ha espresso la convinzione che la modifica del termine di prescrizione rappresenta una necessità urgente per la protezione delle vittime di reati sessuali. Siccome vi è un urgente bisogno di intervenire, la commissione ritiene che la via dell'iniziativa commissionale sia la più idonea per realizzare l'esigenza di offrire al più presto e senza grossi sforzi la migliore protezione possibile alle vittime.

4 Proposta della Commissione Per i motivi appena esposti, la Commissione propone all'unanimità l'abrogazione del numero 5 dell'articolo 187 CP. In tal modo la prescrizione per gli atti sessuali su fanciulli è adattata al termine di dieci anni usuale per i crimini, in conformità con l'articolo 70 CP.

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Codice penale svizzero Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 19960; visto il parere del Consiglio federale del 30 settembre 19962), decreta:

I II Codice penale svizzero3' è modificato come segue:

Art. 187 n. 5 Abrogato

II Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o con la sua accettazione in votazione popolare.

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Heft 44 Cahier Numero

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Datum 05.11.1996 Date Data

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