FF 1997 II 1022
Messaggio concernente particolari misure di politica congiunturale volte a mantenere la qualità dell'infrastruttura pubblica, a promuovere gli investimenti privati in ambito energetico (programma d'investimento) e a facilitare gli investimenti esteri del 26 marzo 1997
#ST# 97.027
Messaggio concernente particolari misure di politica congiunturale volte a mantenere la qualità dell'infrastnittura pubblica, a promuovere gli investimenti privati in ambito energetico (programma d'investimento) e a facilitare gli investimenti esteri
del 26 marzo 1997
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo una serie di misure di politica congiunturale volte a mantenere la qualità delPinfrastruttura pubblica e a promuovere gli investimenti privati in ambito energetico. Questo programma d'investimenti s'iscrive nella politica di rilancio adottata dal Consiglio federale nell'intento di combattere la stagnazione economica che persiste da molto tempo. Vi sottoponiamo pure una modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Vi invitiamo ad approvare i disegni relativi ai decreti federali e a togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 1993 P 92.3524 Situazione economica (S 17.3.93, Gadient) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
26 marzo 1997 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin
Compendio
Dall'inizio degli anni Novanta, la Svizzera si trova in una fase di stagnazione economica. Più passa il tempo e più si accentua il divario tra la produzione effettiva e quella potenziale dell'economia nazionale. La crisi colpisce vari settori dell'economia, con effetti negativi soprattutto sull'occupazione. Anche per il 1997 le previsioni non lasciano presagire nulla di buono per la nostra economia. Le cause della stagnazione sono di ordine sia congiunturale sia strutturale. La politica economica ne tiene conto nella misura in cui promuove il rafforzamento dei fattori di crescita, senza per questo trascurare le esigenze congiunturali.
In materia di politica finanziaria si intende mantenere l'obiettivo del risanamento. Considerata la cattiva situazione economica, è però indispensabile tener conto di riflessioni di tipo congiunturale negli sforzi di risanamento.
Sullo sfondo di un'economia dalle potenzialità inutilizzate, la Banca nazionale continuerà a immettere liquidità sul mercato, fornendo così un importante contributo alla ripresa economica. Essa riadotterà una politica monetaria più restrittiva solo quando saranno riconoscibili chiari segnali di rilancio congiunturale.
La politica di rafforzamento dei fattori di crescita proseguirà mediante l'apertura verso l'esterno e il rinnovamento dell'economia di mercato all'interno. Particolare attenzione in tal senso è rivolta alle esigenze delle piccole e medie imprese. Il programma d'investimento del Consiglio federale si propone di superare più rapidamente la stagnazione economica mediante un incentivo della domanda limitato nel tempo. Si pone l'accento sul mantenimento della qualità dell'infrastruttura pubblica. I lavori di risanamento, che dovranno comunque essere effettuati negli anni a venire, saranno realizzati adesso. Non causando costi susseguenti agli investimenti, i relativi progetti non metteranno in pericolo il risanamento delle finanze. Anzi, in molti casi un risanamento tempestivo comporterà vantaggi a livello di costi. Con gli investimenti previsti, vi saranno miglioramenti sul piano ecologico, come ad esempio un impiego più razionale dell'energia. Le uscite supplementari della Confederazione pari a circa 550 milioni di franchi produrranno un volume complessivo di investimenti dell'ordine
di 2,4 miliardi di franchi. Le misure saranno rapidamente efficaci e ben distribuite a livello regionale; numerose piccole e medie imprese dovrebbero beneficiare in particolare di commesse supplementari. Dal punto di vista dell'economia generale, grazie a questo programma nel 1998 e nel 1999 il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare di almeno un terzo percentuale. Il volume di commesse prodotto dalle misure dovrebbe occupare circa 24 000 lavoratori in più durante un anno.
La riforma del diritto fiscale delle imprese è strettamente connessa con questo programma d'investimento. Perciò, contemporaneamente al presente messaggio, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il messaggio del 26 marzo 1997 sulla riforma del diritto fiscale delle imprese. La proposta di riforma comprende cinque punti che nella loro globalità offrono alle imprese un maggiore margine di manovra, eliminando inoltre svantaggi fiscali rispetto alle aziende dellUE. I gravi problemi nel settore edile e immobiliare sono da ricondurre anche, e in misura non trascurabile, alle restrizioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche all'estero contenute nelle legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Friedrich). La legge ostacola gli auspicati investimenti esteri nell'economia svizzera. Per tali motivi, il Consiglio federale sottopone inoltre al Parlamento una riforma della Lex Friedrich che si limita a cambiamenti relativi a poche fattispecie, i quali potrebbero però imprimere all'economia ulteriori, fondamentali incentivi.
Messaggio
I Parte generale II Situazione iniziale A differenza dei Paesi industrializzati del mondo occidentale, la Svizzera non è stata in grado sinora di superare la recessione dell'inizio degli anni Novanta e di ritrovare una crescita economica soddisfacente. Questa debole crescita ha fatto lievitare il tasso di disoccupazione ai massimi livelli nel dopoguerra. Tutto lascia supporre che nei prossimi mesi aumenterà ancora: anche per quest'anno si prospettano tempi duri per l'economia svizzera. Con l'adozione del preventivo 1997, le vostre Camere approvavano anche un blocco dei crediti, con il quale è stato liberato solo il 98 per cento dei crediti di pagamento e dei crediti d'impegno. In base all'evoluzione economica, i mezzi bloccati, pari a circa 500 milioni di franchi, dovrebbero essere liberati oppure servire a risanare le finanze. Nel dicembre del 1996 abbiamo avuto colloqui con i partiti di Governo e i partner sociali sull'auspicabilità e sulle possibilità di un allentamento della politica finanziaria, cui hanno fatto seguito, nel gennaio e nel febbraio del 1997, quelli con rappresentanti dei Cantoni e dei Comuni. Per superare più rapidamente la stagnazione, reputiamo sensato e auspicabile fornire alla congiuntura un'ulteriore spinta, dall'efficacia immediata. Proponiamo quindi una serie di misure che integrino il resto della politica economica. Le misure si inseriscono nel quadro seguente:
per la Confederazione, le spese supplementari devono corrispondere approssimativamente ai crediti bloccati;
il blocco creditizio viene in parte sospeso per spese a carattere investitorio;
con i mezzi restanti si vogliono promuovere investimenti degli enti pubblici volti a mantenere il buono stato dell'infrastruttura;
si intende comunque perseguire l'obiettivo di risanamento previsto per il 2001.
12 Crescita all'estero - stagnazione in Svizzera 121 Una panoramica sui principali motivi che hanno determinato questa situazione Dal 1991 al 1996 (cfr. grafico 1), l'economia svizzera ha conosciuto un periodo di ristagno, mentre nei Paesi dell'UE il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto in termini reali dell'1,5 per cento su media annua, quello del Giappone è aumentato dell'1,7 per cento e negli Stati Uniti l'economia ha conosciuto un'espansione del 2,0 per cento all'anno.
Evoluzione del prodotto interno lordo in termini reali Grafico 1 in Germania, nell'UE e in Svizzera
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Fonti: OCSE
La Svizzera si confronta innanzitutto con i Paesi europei. Per spiegare la debole crescita nel nostro Paese vengono addotti motivi che valgono in eguale misura anche per altri Stati europei. È il caso, per esempio, delle ripercussioni della globalizzazione dell'economia o dei tentativi per risanare le finanze pubbliche. Questi motivi non spiegano dunque la perdurante stagnazione nel nostro Paese rispetto agli altri Stati. Vi sono comunque altri fattori ai quali la nostra economia è stata ed è ancora soggetta in modo più forte o addirittura esclusivo.
In primo luogo un'importanza determinante va attribuita all'effettivo apprezzamento massiccio del franco svizzero negli anni Novanta (cfr. tabella 1) in confronto alle valute dei nostri partner commerciali. Pur se il consistente calo degli interessi nel 1993 e nel 1994 ha portato a un leggero miglioramento delle condizioni monetarie e se a metà del 1993 è anche iniziata una ripresa, nel 1995 e nel 1996 questa tendenza non ha avuto seguito. Il principale motivo è stato l'ulteriore, massiccio apprezzamento della nostra valuta. Dal novembre del 1995 (massimo storico dell'indice del valore reale esterno del franco) al febbraio del 1997 si è comunque verificato un calo di oltre il 10 per cento.
In secondo luogo la domanda estera potrebbe aver svolto un ruolo da non sottovalutare. A causa della sua struttura a livello di commercio estero (elevata quota di beni d'investimento, Europa quale maggiore mercato di sbocco), la Svizzera ha particolarmente sofferto dei deboli investimenti regi-
strati a partire dal 1993 nei Paesi limitrofi. Gli influssi derivanti dalla riunificazione tedesca sono stati fievoli, poiché a quell'epoca l'industria italiana dei macchinari approfittava dei sensibili vantaggi concorrenziali dovuti al favorevole corso della lira. In terzo luogo vi sono indicazioni secondo cui nella seconda metà degli anni Ottanta le faglie strutturali nel settore edile e immobiliare sono state maggiori in Svizzera che non all'estero. Oltre al lungo periodo di stagnazione vi sono state importanti ristrutturazioni. La novità era rappresentata in particolare dal massiccio crollo dei prezzi delle costruzioni e dei terreni, con profonde conseguenze per il settore bancario. Anche la Francia e l'Italia hanno avuto anni caratterizzati da un regresso degli investimenti nel settore della costruzione di abitazioni, che però non è stato forte come in Svizzera. Tutti i Paesi confinanti hanno pronosticato aumenti nella costruzione di abitazioni per quest'anno e per il prossimo, mentre la Svizzera prevede ulteriori diminuzioni.
Tabella 1 1992 = 100, nonché del tasso per prime nuove ipoteche variabili in franchi svizzeri
1992 100.0 100.0 7.8 1993 103.4 103.4 6.4 1994 108.9 103.7 5.5 nov. 1995 118.0 108.7 5.3 nov. 1996 107.6 104.1 4.8
Fonti: UFCO, BNS, Deutsche Bundesbank
In quarto luogo l'economia interna, fra l'altro in conseguenza del rinnovamento dell'economia di mercato, si ritrova temporaneamente sottoposta a una maggiore pressione verso un adeguamento delle sue strutture. In quinto luogo questa pressione è acuita dalla politica delle banche in materia di crediti, più prudente rispetto a quella praticata negli anni Ottanta. In sesto luogo occorre osservare che la Svizzera registra ancora quote di disoccupazione basse nel raffronto europeo (cfr. grafico 2). Mentre nella maggior parte dei Paesi europei queste sono aumentate di un quarto circa o un terzo, in Svizzera si sono quadruplicate. Assieme a un calo in termini reali dei redditi di cui dispongono le famiglie, queste circostanze hanno reso i lavoratori e i consumatori molto più insicuri riguardo al proprio futuro economico, spingendoli di conseguenza a limitare le spese per i beni di consumo. In settimo luogo la Svizzera si differenzia dagli altri Stati europei per la sua posizione in materia di politica d'integrazione.
L'evoluzione della disoccupazione in Svizzera e in Europa Grafico 2
93 95 • • • EUR 15 Germania occidentale • Svizzera
Fonti: OCSE
Vari problemi di natura strutturale appena citati vanno affrontati con misure volte a migliorare le premesse per la crescita. Non si può tuttavia fare a meno di notare la dimensione congiunturale delle nostre difficoltà economiche: la domanda infatti è insufficiente a causa dell'eccessivo apprezzamento del franco, degli sforzi per consolidare le finanze e dell'atteggiamento prudente dei consumatori. Il 1997 sarà ancora una volta un anno difficile dal punto di vista economico. Le previsioni vanno dal ristagno a una leggera crescita della produzione economica globale. La Commissione per i problemi congiunturali (Cpc) ritiene che «l'economia d'esportazione beneficerà della buona congiuntura mondiale, in particolare del superamento della bassa congiuntura sul continente europeo, e di un corso del franco inferiore rispetto all'anno prima. A questi incentivi positivi si contrappone tuttavia un calo della domanda interna». Il numero dei disoccupati aumenterà ancora nei prossimi mesi. Una grande insicurezza caratterizza le previsioni per i prossimi anni. La maggior parte degli economisti pronostica una crescita moderata per il 1998. Inoltre nessuno può stabilire con precisione quando i fattori di produzione dell'economia nazionale saranno nuovamente sfruttati in misura soddisfacente. Per superare la debole domanda è necessario l'impiego di strumenti di politica congiunturale, che aiuteranno l'economia svizzera a tornare il più rapidamente possibile al suo potenziale tasso di crescita e ridurranno gradualmente la disoccupazione.
122 Ripercussioni della posizione particolare della Svizzera in Europa in materia di integrazione politica Qui di seguito i motivi citati nel paragrafo precedente per spiegare la debole crescita saranno approfonditi in rapporto alla marginalizzazione economica della Svizzera in Europa. A differenza delle ripercussioni dovute al corso del cambio, è difficile determinare analogamente le conseguenze della posizione particolare della Svizzera. Gli svantaggi non sono esattamente quantificabili in percentuali di crescita. Per il nostro Paese le condizioni di accesso al mercato interno europeo non sono le stesse dei nostri partner commerciali europei. Sulla scorta di fattispecie concrete, è possibile mostrare il pregiudizio subito da lavoratori, aziende e prodotti svizzeri sul mercato interno dell'UE:
per i lavoratori svizzeri è molto più difficile affermarsi sul mercato del lavoro europeo. Le imprese si lamentano di non potere impiegare liberamente i lavoratori svizzeri nelle proprie filiali europee. È difficile ottenere permessi di lavoro nell'UE; — sui mercati dell'UE, gli esportatori svizzeri non possono avvalersi del principio del «Cassis-de-Dijon»;
i controlli doganali rendono difficili le consegne «just in lime» dei nostri prodotti;
i conteggi dell'IVA alla frontiera causano costi aggiuntivi per i prodotti svizzeri;
la mancanza di una licenza unitaria nell'ambito dei servizi finanziari e il principio del «home country control» si ripercuotono negativamente sulla competitivita delle nostre aziende sul mercato interno dell'UE;
le imprese di trasporto svizzere nel traffico stradale e aereo sono confrontate a barriere d'accesso più elevate rispetto ai loro concorrenti europei (tariffe, ostacoli nel servire nuove destinazioni);
per facilitare l'accesso dei prodotti e dei servizi svizzeri al mercato comune, la Svizzera deve in pratica adottare sistematicamente il diritto comunitario (esecuzione autonoma del diritto UE);
la piazza svizzera ha perso la sua attrattiva quale sede di investimenti diretti per le aziende estere.
13 Situazione e prospettive nell'edilizia 131 Situazione Evoluzione degli investimenti edilizi e de) prodotto interno lordo Tabella 2 Tassi di variazione in % Periodo Modifica del PIL Modifica degli investimenti edilizi
1985-1990 +14,7% +27,3% 1990-1997 — 0,2% —13,4%
Fonte: SCN, Ufficio federale di statistica, pronostici Cpc
Nella tabella 2 si procede a un raffronto tra l'evoluzione nell'edilizia e la crescita dell'economia generale. Dall'inizio della recessione vi è stato un ristagno del prodotto interno lordo, mentre fino al 1997 gli investimenti edilizi sono calati di oltre il 13 per cento. L'edilizia è stata colpita molto più fortemente dalla recessione che non l'economia globale. Nel ramo principale dell'edilizia il calo è ancora più accentuato. Nel 1996 i progetti di costruzione documentati dalla Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) erano di oltre il 20 per cento inferiori a quelli del 1990. Negli anni Ottanta gli investimenti edilizi erano cresciuti in misura maggiore rispetto al prodotto interno lordo. Tuttavia, in base alle quote di costruzione a prezzi correnti (grafico 3) è possibile mostrare come l'involuzione vada oltre la correzione di una congiuntura edilizia talvolta eccessiva. Nel 1995 la quota di costruzione era ancora del 14 per cento. Nel raffronto a lungo termine questo rappresenta un punto minimo, al di sotto del quale si è andati solo negli anni della recessione dal 1975 al 1978, e solo in modo esiguo. Se la quota di costruzione a prezzi costanti illustra in maniera meno evidente questa evoluzione, ciò è dovuto al crollo dei prezzi per le prestazioni edilizie.
Grafico 3
Quota degli investimenti edilizi al prodotto interno lordo (quota di costruzione) a prezzi correnti
> Quota di costruzione nominale 12 Previsione
10 Fonti: SCN, Ufficio federale di statistica, previsioni Cpc
Nel grafico 4 si contrappone l'indice di occupazione per l'economia globale a quello riferito all'edilizia. Mentre, fra il 1984 e il 1990, entrambi gli indici procedevano quasi sovrapponendosi, con gli anni Novanta si registra un calo nettamente superiore nell'edilizia. Il 1° gennaio 1997 nel settore principale dell'edilizia erano occupate ancora 96 000 persone, rispetto alle 176 000 del settembre 1987.
Occupazione totale e nell'edilizia Grafico 4 1° trimestre 1990=100
Occupazione 85 totale
Occupazione nell'edilizia 75 II I M I I M I I M I I M I I M I I M I M I N I M I I M I l i l i I M I I M I I
Fonte: Statistica dell'occupazione UST
La correzione delle capacità procede a rilento. Due sono in particolare le cause:
secondo la valutazione dei rappresentanti del settore, la perdurante pressione sui prezzi e sui margini ha fatto aumentare la produttività;
nel 1995 e nel 1996 il numero delle nuove imprese ha nettamente superato quello dei fallimenti.
132 Prospettive Nel semestre invernale 1996/1997 non si sono intravisti segnali di miglioramento. Al contrario, molti indicatori lasciano presagire un'accelerazione della discesa. Così, ad esempio, la Cpc pronostica per il 1997 un calo degli investimenti edilizi in termini reali del 4 per cento circa. In base a questa previsione la quota di costruzione toccherebbe il suo minimo storico (sotto il 13% del PIL) e l'occupazione dovrebbe continuare a diminuire sensibilmente. Questo vale tanto più che, per esperienza, la congiuntura edilizia reagisce solo in ritardo alla ripresa congiunturale generale. Anche se l'economia generale toccasse il punto più basso durante l'inverno 1996/1997, la congiuntura edilizia non raggiungerebbe il livello minimo prima del 1998. Anche gli investimenti edilizi degli enti pubblici continueranno a diminuire (tabella 3). Così, nel 1996 i progetti di costruzione rilevati dal sondaggio sull'edilizia effettuato dall'Ufficio federale di statistica sono decisamente in calo. Il numero di commesse recensite dalla SSIC indicano la stessa tendenza. La tesi secondo cui gli sforzi di risparmio vanno a scapito degli investimenti trova conferma anche in queste cifre. Nel contempo, economisti ed esperti diagnosticano un crescente fossato tra i lavori tecnicamente necessari e quelli effettivamente realizzati dagli enti pubblici per mantenere il valore dell'infrastruttura.
Dati relativi all'attività edilizia pubblica Tabella 3
Progetti di costruzione 1996 il 1996, variazione rispetto ai progetti di costruzione dell'anno precedente, in To
Confederazione, incluse aziende a regìa -7,1 Cantoni —1,2 Comuni -7,1 Commesse SSIC 1996, l°-3° trimestre rispetto al l°-3° trimestre 1995, in % Edilizia pubblica in termini reali —19,6 »Fonte: Sondaggio sull'edilizia UST, ai prezzi del 1990
14 Situazione e prospettive sul mercato del lavoro
Come mostra il grafico 4, l'occupazione in Svizzera è in calo dalla fine del 1990. L'evoluzione della disoccupazione rispecchia questa situazione. Nell'inverno 1993/94, con 180 000 persone, il tasso di disoccupazione ha raggiunto un primo valore record. La successiva regressione del numero di disoccupati è stata di breve durata. Dopo il punto di svolta nell'estate del 1995 con circa 150000 disoccupati registrati (fatta astrazione delle variazioni stagionali), si è verificato un nuovo incremento. Questo inverno il numero delle persone colpite dalla disoccupazione ha per la prima volta superato la soglia delle 200 000 unità. Senza tenere conto delle influenze stagionali c'è da attendersi un ulteriore aumento, poiché l'evoluzione dell'occupazione reagisce alla crescita economica (che è risultata negativa almeno fino al 3° trimestre del 1996) con un ritardo di circa un anno. Non si intravede un rapido miglioramento sul mercato del lavoro. Da un punto di vista settoriale, il recente incremento della disoccupazione ha interessato innanzitutto l'edilizia e i servizi pubblici: se tra il 4° trimestre del 1995 e il 4° trimestre del 1996 il tasso di disoccupazione riferito all'economia globale è cresciuto dal 4,2 al 5,1 per cento, nell'edilizia, settore sensibile alla congiuntura, è salito dal 4,3 al 6,2 per cento. Il più recente incremento supera la normale variazione stagionale. Secondo la tabella 4, circa un disoccupato su otto appartiene all'edilizia.
Disoccupati nell'edilizia Tabella 4
Anno 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre assoluto Tu assoluto Vi assoluto % assoluto fo
1994 20747 6,6 17342 5,5 14211 4,5 13521 4,3 1995 16093 5,1 13910 4,4 12193 3,9 13475 4,3 1996 18828 6,0 17703 5,6 13238 5,2 19431 6,2 1997 26500 8,5'' Fonte: UFIAML •) Stima dell'UFCO
La tesi per cui un'attività economica attrattiva permetterebbe di eliminare una notevole parte della disoccupazione è sostenuta da numerose indicazioni. Oggi mancano in primo luogo nuovi posti di lavoro. Nulla invece sembra indicare un acuirsi della disoccupazione strutturale. Pur ammettendo che esista una discrepanza fra offerta e domanda di lavoro in un determinato settore professionale, negli ultimi tempi essa non si è ampliata. La contrattazione decentralizzata in materia di retribuzioni consente una sufficiente flessibilità sul mercato del lavoro, confermata dalle notevoli differenze di salario tra i settori dell'economia in Svizzera rispetto al contesto internazionale. La diversità dei tassi di disoccupazione nei vari rami dell'economia è dettata in primo luogo dalle strutture di smercio esistenti nei singoli settori. Queste non sono più adeguate ai mercati e ai tempi e vanno ora adeguate a causa della concorrenza internazionale o in seguito alle riforme introdotte nell'economia interna, con relative conseguenze per i lavoratori che devono riorientarsi. Si pensi alla rete di succursali bancarie, per troppo tempo esageratamente fitta e che può spiegare l'elevata disoccupazione del 4,9 per cento nel settore 'banche, assicurazioni, consulenza. Ma si pensi anche alla disoccupazione nei servizi pubblici.
15 II contributo della politica economica per superare la stagnazione A nostro avviso, la perdurante debolezza economica può essere superata solo mediante un coerente pacchetto di misure che siano complementari ed efficaci a breve termine e abbiano un orientamento strutturale. Nel dibattito pubblico riguardante la politica economica dominano invece singoli aspetti. Questo messaggio rappresenta quindi per noi un'ottima opportunità per affrontare i campi dove occorre agire in maniera prioritaria e inserire la nostra strategia di politica economica in un contesto generale. Siamo comunque consapevoli che:
non esistono ricette miracolose in materia di politica economica;
l'economia, i partner sociali e gli stessi lavoratori dispongono come sempre delle informazioni e possibilità d'azione decisive, ad esempio per
il rinnovamento urgentemente necessario dell'offerta di prestazioni della nostra economia nazionale (offensiva innovativa),
il collaudo, soprattutto a livello della singola azienda, di nuove forme di lavoro, di orari di lavoro più flessibili, di un numero maggiore di attività a tempo parziale e di una ricerca salariale differenziata, in sintonia con lo sviluppo della produttività. Qui di seguito verranno presentati dapprima gli incentivi della politica monetaria e dei conti pubblici che agiscono a breve termine sulla domanda complessiva. Segue quindi una presentazione della politica del mercato del lavoro. Una terza sezione riprende i tentativi per rafforzare a breve termine i fattori di crescita.
151 Stimolazione della domanda complessiva
151.1 Incentivi alla domanda mediante le finanze pubbliche
La politica finanziaria assume un'importanza fondamentale quale fattore di insediamento. Per scegliere il luogo di produzione e per decidere gli investimenti dell'impresa sono decisivi un onere fiscale e tributario possibilmente conveniente e prevedibile. Sono quindi importanti il risanamento delle finanze pubbliche, la riforma dell'imposizione delle imprese e un finanziamento garantito a lungo termine delle opere sociali senza aggravio supplementare determinante per le imprese. Questi requisiti limitano chiaramente l'impiego delle finanze pubbliche quale mezzo per rilanciare a breve termine la congiuntura. Nel contempo occorre però sottolineare che un indirizzo troppo restrittivo a livello di spese pubbliche allontanerebbe ulteriormente l'economia dal sentiero di una crescita a medio termine e che trascurare gli investimenti pubblici influenzerebbe negativamente la futura crescita economica. Anche talune organizzazioni internazionali, nelle loro inchieste sulla situazione economica della Svizzera, segnalano una certa disponibilità all'idea di integrare riflessioni di carattere congiunturale negli sforzi di risanamento, non da ultimo per il fatto che attualmente la Svizzera soddisfa di nuovo i criteri di Maastricht.
Grafico 5 Modifiche del saldo effettivo e del saldo strutturate di Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali in per cento del prodotto interno lordo % PIL
88 90 92 94 96 MSE: variazione saldo effettivo asse delle y: < 0: incentivo fiscale espansivo MSS: variazione saldo strutturale > 0: incentivo fiscale restrittivo
Negli anni scorsi la politica finanziaria ha avuto qualche difficoltà ad attuare il compito indicato dall'articolo costituzionale sulla congiuntura e nel provvedere a un'evoluzione delle finanze che tenesse conto della congiuntura. Innanzitutto, gli incentivi espansivi del 1991 e del 1992 riflettevano ancora la mentalità di spesa degli anni Ottanta (cfr. l'aumento del deficit nel 1990); essi avevano però il vantaggio di contrastare la recessione che stava iniziando. Il leggero aumento del disavanzo fra il 1992 e il 1993 era il risultato di importanti e opposti sviluppi: da una parte funzionavano già gli stabilizzatori automatici nelle finanze federali, dall'altra tuttavia i Cantoni e i Comuni frenavano già allora la spesa con decisioni restrittive. Dal lato delle entrate, a causa del metodo d'imposizione postnumerando per le imposte dirette, essi risentivano maggiormente dell'elevata inflazione del 1991 che non della cattiva evoluzione delle entrate in termini reali di famiglie e imprese che solo nel 1995 si è ripercossa per intero sulle entrate dello Stato. In linea di massima i bilanci delle assicurazioni sociali fungono da stabilizzatori congiunturali. Ma nel 1993 tale effetto non ha funzionato correttamente a causa dell'aumento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, passati dallo 0,4 al 2 per cento. Oggi siamo tutti consapevoli che verso la fine degli anni Ottanta sarebbe stato meglio accumulare riserve e non abbassare ulteriormente l'aliquota di contribuzione dallo 0,6 allo 0,4 per cento a partire dal 1° gennaio 1990. Il secondo aumento dell'aliquota di contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione è avvenuto nel 1995, parallelamente a nuovi, significativi sforzi di risanamento delle finanze federali. In sé, questi passi sarebbero stati sostenibili in un'ottica congiunturale, visto che nel 1995, secondo il modello tradizionale, la recessione avrebbe dovuto essere superata. Tuttavia, dato l'alto valore del franco, che gravava sulle esportazioni e che esercitava una pressione anche sulla produzione orientata al mercato interno, nel 1995 l'incentivo proveniente dagli enti pubblici non si giustificava dal punto di vista congiunturale. In tale valutazione occorre includere le conseguenze negative sul consumo che, con il
ristagno dell'evoluzione dei salari e dell'occupazione, derivavano dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto e dai premi in rapida ascesa delle casse malati. A livello cantonale e comunale va osservato che il bonus agli investimenti deciso nel 1993 ha inciso sulle spese soprattutto nel 1994, ma che gli effetti si sono protratti anche nel 1995. Questo programma ha fatto sì che i tagli di spesa degli enti pubblici interessassero solo moderatamente l'edilizia. L'esperienza insegna che, in caso contrario, i tentativi di risanamento avrebbero colpito questo settore dell'economia in misura sproporzionata e indebolito ulteriormente l'economia interna. Sebbene in ritardo, le riduzioni del preventivo 1995/96 hanno comunque coinvolto anche le voci investitone e quindi la domanda di prestazioni edilizie da parte degli enti pubblici. Attualmente la situazione delle finanze si presenta differentemente ai singoli livelli statali. In particolare, la Confederazione e la maggior parte dei Cantoni della Svizzera occidentale registrano importanti deficit strutturali. Per contro, il nuovo indebitamento si mantiene entro limiti accettabili nei Comuni e negli altri Cantoni. Sebbene le cifre disponibili non siano molto sicure, nell'anno appena concluso la politica finanziaria dovrebbe avere avuto un effetto leggermente espansivo, o comunque non più così restrittivo come nel 1994 e nel 1995. Anche la politica finanziaria per il 1997 dovrebbe essere leggermente espansiva.
Conclusione: parallelamente alla politica monetaria della BNS, di cui ci occupiamo qui di seguito, anche la politica finanziaria contribuisce a correggere lo scarso sfruttamento delle risorse economiche. Se la politica monetaria, come intendiamo dimostrare, produce effetti attraverso il corso del cambio soprattutto nei settori economici esposti alle influenze estere, la politica finanziaria aiuta a sostenere l'economia interna che, data la difficile situazione sul mercato immobiliare, può ora trarre un profitto solo limitato dagli interessi bassi.
151.2 Ripercussioni della politica monetaria
Dalla primavera del 1995 la Banca nazionale svizzera (BNS) è passata a una politica monetaria più espansiva, dopo avere constatato che è venuta a mancare l'accelerazione della crescita economica attesa in quasi tutte le previsioni congiunturali. Questa politica più espansiva si riscontra in un incremento più sensibile della massa monetaria della banca d'emissione. Tra il 1992 e la metà del 1995, all'epoca dell'apprezzamento del franco, la somma di banconote in circolazione e del conto giro delle banche presso la BNS era rimasta sensibilmente al di sotto del tasso di crescita stabilito a breve termine. Da allora il suo incremento ha avuto una notevole accelerazione. Alla fine del 1996, la massa monetaria della banca d'emissione superava del 5 per cento il livello dell'anno precedente. Per la prima volta è stato così superato l'obiettivo che, calcolato su vari anni, prevede una crescita media dell'I per cento annuo di tale massa. L'allentamento della politica monetaria non è confermato solo dai tassi di crescita degli aggregati della massa monetaria, tuttora rilevati. Nel 1995/96 esso è stato rafforzato dalla BNS anche con cinque abbassamenti del tasso di sconto (grafico 7). In seguito si è verificato un notevole calo degli interessi sul mercato monetario, un'evoluzione che ha toccato anche i tassi obbligazionari e ha offerto finalmente l'occasione di abbassare i tassi ipotecari.
Evoluzione della massa monetaria Grafico 6
32000
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Variazione dei tassi d'interesse Grafico 7 Interesse annuo
1992 1993 1994 1995 1996 1997
L'approvvigionamento più generoso di denaro non si è ripercosso solo sugli interessi, ma ha avuto anche un effetto mitigante sull'elevato valore esterno del franco (grafico 8). Se alla fine del 1995 la valuta svizzera era chiaramente sopravvalutata, nel corso del 1996 la sua svalutazione è stata superiore al 10 per cento su base commerciale. Le cause di una simile evoluzione vanno in parte ricercate anche all'estero. Sostenuto dalla perdurante espansione economica negli Stati Uniti, il dollaro si è nettamente rivalutato nei confronti delle valute che costituiscono il fulcro del sistema monetario europeo (SME). La lira italiana e la sterlina britannica, escluse nel 1992 dal meccanismo di cambio dello SME, hanno ricuperato gran parte della perdita di valore iniziale, una situazione importante soprattutto per la Svizzera meridionale e il turismo. In generale, i mercati finanziari valutano attualmente in modo piuttosto favorevole il progetto di unione monetaria fra i Paesi dell'UE, così che ora si punta meno sul franco per gli investimenti. Il rientro della lira nel meccanismo di cambio dello SME alla fine del 1996 non ha infatti portato a un apprezzamento della nostra valuta. Rimangono tuttavia possibili turbolenze valutarie in vista dell'integrazione monetaria in Europa. Esse possono mettere a repentaglio le condizioni monetarie attualmente favorevoli a un'espansione: è un pericolo tuttora esistente. D'altro canto, con l'abbassamento del tasso di sconto del 27 settembre 1996, la BNS ha indicato chiaramente la sua intenzione di combattere eventuali tendenze deflazionistiche conseguenti all'evoluzione del corso del cambio. Lo scarso sfruttamento delle risorse economiche quantificabile in diversi punti percentuali del PIL, l'attività creditizia stagnante, la ritrosia dei consumatori, la perdurante eccedenza di offerte nel settore immobiliare e i limitati margini di manovra sui prezzi da parte delle imprese alla luce della globalizzazione e delle avviate riforme nell'economia interna fanno ora apparire minimo il rischio inflazionistico. Al fine di garantire a lungo termine la stabilità del potere d'acquisto del franco, la BNS dovrà tuttavia tornare a una politica monetaria più restrittiva quando l'economia svizzera si ritroverà in una chiara fase di rilancio.
Valore esterno del franco svizzero Grafico 8
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Conclusione: a livello monetario vi sono le premesse affinchè prenda avvio una ripresa congiunturale. Tuttavia, al momento attuale la politica monetaria dispiega il proprio effetto stimolante più sul corso del cambio che non sugli interessi ridotti, poiché l'eccedenza di offerte nel settore immobiliare frena la costruzione di nuovi edifici. La Banca nazionale applicherà una politica monetaria più restrittiva solo quando saranno riconoscibili chiari segni di un rilancio congiunturale.
152 Politica relativa al mercato del lavoro
II recente e ulteriore aumento della disoccupazione, legato soprattutto alla congiuntura, graverà fortemente dal 1997 sull'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Confederazione e Cantoni dovranno ancora fornire prestiti. In base alla valutazione della situazione economica da parte della Commissione per i problemi congiunturali e degli istituti di ricerca sulla congiuntura, nei competenti uffici dell'Amministrazione si prevede ancora un aumento del tasso di disoccupazione al 5,3 per cento, con conseguenti uscite pari a 6,7 miliardi di franchi e prestiti di Confederazione e Cantoni all'AD per 1,5 miliardi nel 1997. Nuovi dati e nuove valutazioni sull'evoluzione congiunturale possono portare a un adeguamento di queste cifre. I pagamenti dell'AD rappresentano un elemento importante quando, nell'attuale situazione congiunturale, si tratta di sostenere il consumo delle famiglie. Le indennità giornaliere dell'AD sostituiscono rapidamente e in grande misura i salari mancanti, sostengono quindi il consumo e combattono i casi sociali gravi. L'AD funge da istituto collettore che contempla l'economia in tutta la sua estensione. Essa assicura le persone che esercitano un'attività lucrativa anche in quei rami che difficilmente ottengono mandati da parte degli enti pubblici e che quindi non sono facilmente raggiungibili da un programma di spesa statale.
Tuttavia, nei settori in cui lo Stato è responsabile di una parte significativa della domanda, è opportuno combattere la soppressione dei posti lavoro mediante mandati statali supplementari, purché tale modo di procedere si giustifichi dal profilo congiunturale. Anche nel caso in cui, contro le nostre valutazioni, per motivi strutturali gli investimenti edilizi non dovessero incrementare di nuovo a medio termine la loro attuale quota al PIL, quota che ha toccato il minimo storico, ci si chiede se non sia meglio rendere possibili commesse supplementari dell'ente pubblico piuttosto che versare indennità giornaliere ai collaboratori disoccupati di questi settori economici oppure assegnarli a programmi occupazionali dove i posti sono scarsi e non si può escludere una concorrenza fra imprese private. L'argomento è tanto più valido in quanto il programma d'investimento da noi proposto, il cui principio ispiratore è il «mantenimento della qualità dell'infrastruttura pubblica», libererà ulteriori mandati in una direzione che coincide con i prevedibili spostamenti strutturali della domanda sul mercato delle costruzioni (rinnovamento del patrimonio edilizio). In merito alle indennità giornaliere e ai programmi occupazionali di Cantoni e Comuni, si afferma che il volume occupazionale derivante dal programma d'investimento fa risparmiare l'AD. Invece di versare indennità di disoccupazione, grazie ,al programma d'investimento lo Stato otterrà a titolo oneroso prestazioni da vari rami dell'economia. Verranno di sicuro favoriti i lavoratori dell'edilizia, dove ultimamente il numero dei disoccupati è cresciuto molto (cfr. p. 11, tabella 4). Ma verrà favorita anche la situazione occupazionale dei fornitori di questo settore dell'economia (ad es. colori, profilati metallici, apparecchiature domestiche). Sotto il titolo del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ricade infine il rinnovamento degli impianti tecnici. Perciò, dal programma può trarre profitto anche chi lavora alla costruzione di impianti. Sarebbe in ogni caso troppo restrittivo parlare di un semplice programma edilizio. Non ci sembra tuttavia il caso di fornire in questa sede cifre esatte sullo sgravio dell'AD in seguito al programma d'investimento. In questo contesto la politica delle autorità in materia di manodopera straniera
riveste un ruolo importante. Fino agli anni Ottanta, in Svizzera l'offerta di lavoro si è sviluppata parallelamente alla domanda. Negli anni Novanta, a causa di disciplinamenti quali il ricongiungimento delle famiglie, si è avuta un'immigrazione di manodopera anche quando l'economia già stagnava. Se ci si attiene ai saldi migratori degli anni 1995/96, l'argomento dell'offerta di lavoro in ulteriore crescita è opinabile. Mancano le basi per affermare che il programma d'investimento ha causato in primo luogo un ulteriore afflusso di manodopera dall'estero. Una simile affermazione non tiene conto del fatto che quest'anno intendiamo ridurre drasticamente i permessi stagionali e ignora anche gli sforzi di numerosi Cantoni che danno priorità nella ricerca di un impiego ai candidati già presenti sul territorio. In maniera molto più sistematica rispetto a prima si esige ora dalle aziende che richiedono un permesso stagionale che forniscano la prova di aver cercato senza esito sul mercato del lavoro locale un candidato idoneo (svizzero o straniero). Con la nuova legge sull'assicurazione contro la disoccupazione anche a chi cerca lavoro è richiesta, molto più che in precedenza, la disponibilità alla mobilità professionale e geografica. Questa dispo-
sizione si applica tuttavia solo qualora, grazie a una crescita economica di una certa importanza, vi siano sufficienti posti liberi da occupare. Se, nell'attuale situazione critica del mercato del lavoro, si fa notare che i salari diminuiscono solo in modo esitante, occorre però anche ammettere che durante il periodo di alta congiuntura alla fine degli anni Ottanta sono cresciuti solo in misura modesta. Negli ultimi anni la posizione della Svizzera riguardo ai costi salariali unitari è stata influenzata soprattutto dal corso del cambio e meno dall'evoluzione salariale. Compensare l'eccessivo apprezzamento del franco mediante una diminuzione dei salari in termini nominali è un processo molto doloroso. Si pensi soltanto ai problemi legati al finanziamento della proprietà d'abitazione, conseguenti al calo dei salari. Anche per i posti di lavoro minacciati a livello strutturale vi è un punto dove l'incombente perdita dell'impiego non può più essere evitata mediante la disponibilità alla riduzione salariale. Questo avviene ad esempio quando nuovi concorrenti si presentano sul mercato con strutture di costi completamente diverse. In ogni caso, conseguire costantemente un vantaggio innovativo è per lo meno altrettanto importante che compensare svantaggi a livello di costi mediante flessibilità salariale e provvedimenti volti a incrementare la produttività. In conclusione, si può affermare che i salari non sono strumenti di politica congiunturale. A giusta ragione, il nostro Paese è estraneo a una politica salariale di tipo statale. Il processo di formazione dei salari è affidato ai partner sociali, che adempiono alla loro funzione nell'economia globale. Una seconda constatazione da fare è che gli attuali problemi di disoccupazione si possono risolvere solo limitatamente mediante nuovi modelli di orario di lavoro. Certo, si può obiettare che in molti casi questi nuovi modelli si conciliano con le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Concordata su base individuale, è quindi auspicabile una maggiore flessibilità degli orari. Anche da parte dello Stato vanno migliorate le premesse legali per queste soluzipni di mobilità. Occorre viceversa distanziarsi da una politica di ridistribuzione forzata del lavoro.
Nel quadro della politica del mercato del lavoro, la risposta va cercata innanzitutto in una migliore qualifica professionale dei lavoratori particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Più concretamente: se oggi, diversamente da quanto accadeva alla fine degli anni Ottanta, le imprese adottano quale criterio di assunzione la sufficiente padronanza di una lingua nazionale, è necessario, con i mezzi forniti dall'assicurazione contro la disoccupazione, impartire una formazione in tal senso agli stranieri, gruppo in cui numerosi sono i senzalavoro. A questo stesso gruppo andrebbero offerti corsi standardizzati che forniscono ulteriori qualifiche di base. Corsi di perfezionamento specifici per un determinato settore dovrebbero colmare lacune nelle qualifiche. Si sta lavorando al miglioramento della qualità dell'offerta (ad es. prequalifica di chi propone il corso, sistema di perfezionamento modulare). Se le misure di formazione promettono uno scarso successo e la ricerca di un impiego dura da molto tempo, i programmi occupazionali dovrebbero consentire alle persone in questione di restare al passo con le esigenze del mondo del lavoro e di coltivare relazioni sociali attraverso il proprio lavoro.
La seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, approvata dal Parlamento il 23 giugno 1995, segue la via indicata. Dei 6,7 miliardi di franchi di uscite dell'assicurazione contro la disoccupazione, nel 1997 ne verranno ancora utilizzati 4,1 per pagare le indennità giornaliere. Per le misure attive sono previsti circa 0,9 miliardi di franchi (compresi i salari per i programmi occupazionali). A tale proposito occorrerà approntare 25 000 posti annui nei programmi occupazionali e di formazione. Dei 150 centri di collocamento regionali previsti, 130 sono in servizio e tentano di reintegrare i senzalavoro nel mercato del lavoro in modo possibilmente rapido e duraturo (costi pari a 250 mio fr.). Vanno intensificati gli sforzi per apprendere e approfondire l'uso dei moderni mezzi di comunicazione (ad es. investimenti nella telematica nelle scuole). Non si devono abilitare solo i giovani lavoratori all'impiego moderno delle conoscenze tecniche quale esigenza fondamentale del nostro mondo del lavoro. Conclusione: in molti settori che non sono raggiungibili mediante un programma di investimento statale, operano le misure dell'assicurazione contro la disoccupazione. Per la congiuntura è soprattutto importante l'indennizzo netto per il mancato reddito, con il suo influsso stabilizzatore sul consumo privato. Considerate le difficoltà riscontrate nelle misure di qualifica e nei programmi occupazionali, ma anche nelle finanze dell'AD, è inoltre opportuno che un programma d'investimento si contrapponga alla liberazione di manodopera nell'edilizia e nei settori affini dovuta principalmente alla congiuntura.
153 Rafforzamento dei fattori di crescita
153.1 Prosecuzione del rinnovamento a livello di economia di mercato Nel paragrafo precedente abbiamo ricordato che finanze pubbliche sane e un onere fiscale e tributario moderato e prevedibile sostengono la crescita futura. L'aspetto particolare dell'imposizione delle imprese sarà affrontato nel numero 153.3. I passi necessari devono tuttavia inserirsi in uno spettro più ampio di misure statali volte a rafforzare i fattori di crescita. Molte di queste misure possono essere definite di rinnovamento a livello di economia di mercato. Importanti sono però anche le riforme già attuate nel segno della politica economica esterna e della politica d'integrazione o che sono previste a breve termine. Si pensi in particolare alle implicazioni dell'Uruguay Round nel GATT/OMC e ai negoziati bilaterali con TUE. Dalle due tornate di negoziati sono stati e saranno interessati vasti settori dell'economia. Non è solo l'agricoltura a essere toccata. L'armonizzazione del diritto tecnico e la liberalizzazione degli appalti pubblici rivestono una grande importanza per il settore industriale. Il settore dei servizi, che assume un peso sempre maggiore, è chiamato in causa quando si intendono liberalizzare il traffico terrestre e il traffico aereo, quando si tratta di agevolare l'attività a livello internazionale di banche e assicurazioni o quando si decide di migliorare la tutela della proprietà intellettuale. La discussione verte però anche sull'apertura reciproca dei mer-
cali dei fattori di produzione. Per quanto attiene alla libera circolazione dei capitali, essa è quasi cosa fatta. Ostacoli sussistono tuttora per l'acquisto di immobili e fondi da parte di persone all'estero. Nessun altro paese europeo prevede un obbligo di autorizzazione e limiti materiali così rigorosi. Queste restrizioni hanno ripercussioni negative soprattutto sul settore edile e immobiliare, ma indirettamente è l'intera economia svizzera a esserne colpita, poiché la Lex Friedrich limita la libera circolazione dei capitali in Svizzera, escludendo così determinati investimenti diretti. Riguardo alla libera circolazione delle persone occorre realizzare, con gli Stati dell'UE, una reciproca apertura controllata dei mercati del lavoro che risolva gli inconvenienti degli attuali sistemi, senza per questo mettere in forse il nostro obiettivo di limitazione generale. Naturalmente, oltre all'importanza del mutamento strutturale nel nostro Paese, una rapida e positiva conclusione dei negoziati bilaterali riveste un significato diretto per la politica economica esterna. La garanzia di un accesso il meno discriminato possibile al mercato interno europeo è determinante per le imprese che producono in piazza Svizzera. Elaborare una prospettiva di integrazione affidabile deve inoltre rendere di nuovo più attraente la piazza svizzera quale sede di nuovi investimenti per la fornitura di prodotti ai mercati dell'Europa occidentale, tanto importanti per noi. Nel rapporto sul programma di legislatura 1995-1999, abbiamo illustrato gli ulteriori progetti di riforma all'insegna del rinnovamento dell'economia di mercato. Innanzitutto occorre applicare i vari elementi del primo pacchetto di misure. Il nuovo diritto della concorrenza, le nuove esigenze poste al settore degli appalti pubblici (legge sul mercato interno, legge federale sugli acquisti pubblici) e l'armonizzazione del diritto tecnico aprono il mercato interno svizzero e vi intensificano la concorrenza. Occorre però anche applicare con successo le riforme nell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle nell'assicurazione malattia. Se vengono raggiunti gli obiettivi della riforma della scuola universitaria professionale, si otterrà una più elevata qualità nella formazione e si
intensificherà il transfer tecnologico, a tutto vantaggio in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) nelle singole regioni del Paese. Bisogna intensificare gli sforzi verso la deregolamentazione e prevedere procedure di autorizzazione statali più snelle. Ora che è passato il periodo di alta congiuntura con la sua eccessiva attività edilizia, dovrebbero accorciarsi i tempi necessari all'ottenimento di un permesso di costruzione. Va pure ricordata la già decisa revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Con la concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo-Kloten (5a fase di costruzione) rilasciata il 5 febbraio 1997, anche le autorità federali hanno creato le premesse per liberare un grande volume di costruzioni. Le misure del secondo pacchetto destinato al rinnovamento dell'economia di mercato riguardano i settori infrastruttura, agricoltura, socialità e finanze pubbliche e costituiscono gli assi portanti delle consultazioni parlamentari in questa legislatura. È necessario procedere rapidamente nel settore delle telecomunicazioni. Seguiranno nuovi disciplinamenti nel settore delle poste e una riforma ferroviaria. Ultimamente si è notato un certo movimento anche nel settore e-
nergetico. Partendo dai pagamenti diretti e dalla protezione alla frontiera concordata nei negoziati GATT, sotto il titolo «Politica agraria 2002» si intende conferire ai singoli settori dell'agricoltura un carattere più ecologico e conforme al mercato. Dopo le prospettive di finanziamento, occorre esaminare anche gli aspetti legati alle prestazioni delle assicurazioni sociali, così da trame le dovute conseguenze per la riforma dello stato sociale. Oltre al risanamento delle finanze e alla riforma dell'imposizione delle aziende, il nuovo disciplinamento della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni rappresenta il terzo grande dossier della politica finanziaria. Questa operazione illumina tuttavia solo un aspetto di una sfida molto più ampia, che va sotto il titolo neutrale di riforma del Governo e dell'Amministrazione o gli slogan di «Stato snello» o «New Public Management»: anche lo Stato non può sottrarsi agli obblighi di orientare la clientela, di decidere e attuare rapidamente e di soppesare costantemente tra trasferimento e produzione in casa propria, imperativi che negli ultimi anni hanno portato a profonde riforme nelle aziende private. Conclusione: se le summenzionate proposte di riforma sono attuabili senza tagli materiali sostanziali, miglioreranno le opportunità di crescita dell'economia svizzera. Il Parlamento può lanciare un segnale confortante affinchè le proposte siano trattate rapidamente.
153.2 Miglioramento della qualità di insediamento - sgravio
amministrativo delle piccole e medie imprese Le multinazionali, dovendo viepiù tenere conto del «global sourcing», impiantano i vari stabilimenti là dove trovano le condizioni più vantaggiose. Oggi, anche settori quali la ricerca e l'amministrazione non rimangono più nella sede centrale. La concorrenza internazionale basata sui fattori d'insediamento non porta solo a una maggiore competizione tra gli Stati riguardo a condizioni quadro favorevoli. Sempre più spesso vengono impiegati in misura inquietante anche mezzi di promozione statali (regali fiscali, sovvenzioni dirette). La Svizzera non è riuscita a tenere il passo di altre regioni del mondo né per quanto riguarda gli incentivi offerti dalle casse statali, né in materia di crescita del mercato o a livello di costi salariali. Il trasferimento di attività imprenditoriali proseguirà quindi e dovrà essere equilibrato in Svizzera da un continuo rinnovamento del paesaggio imprenditoriale. Significative in tal senso sono la costituzione e l'ulteriore crescita di piccole e medie imprese (PMI) innovative. Pur se numerose PMI già si distinguono da noi per il notevole grado di internazionalizzazione raggiunto, una loro ulteriore espansione è legata a condizioni di insediamento favorevoli nel nostro Paese molto più di quanto non lo siano i gruppi multinazionali.
Grafico 9
Lavoratori (a tempo pieno e a tempo parziale) in imprese di diritto privato Totale Variazione (n. di persone) tra i censimenti aziendali
50'000
100'000
Soprattutto per considerazioni di politica del mercato del lavoro (cfr. grafico 9), abbiamo dichiarato il miglioramento della qualità di insediamento per le PMI quale obiettivo dell'attività di governo, poiché oltre il 75 per cento delle persone occupate nel nostro Paese lavora nelle PMI. La nostra strategia poggia su quattro pilastri:
promozione di una nuova cultura imprenditoriale;
accelerazione del transfer scientifico mediante l'allestimento di centri di competenza e la promozione di reti;
sgravio fiscale (cfr. n. 153.3);
riduzione degli oneri amministrativi (cfr. FF 1997 II 224). Innanzitutto si vuole promuovere una nuova cultura imprenditoriale. Sono in corso numerose iniziative private e pubbliche a livello locale, cantonale, sopraregionale e svizzero. Operano in questa direzione centri di fondazione di nuove imprese, parchi tecnologici, l'iniziativa «start-up» della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) o il cofinanziamento di partecipazioni a fiere internazionali, nonché la promozione in generale della Svizzera per l'insediamento di aziende. Un secondo elemento è la promozione dell'innovazione. Menzioniamo dapprima il mandato delle scuole universitarie professionali esteso a compiti di perfezionamento professionale, ricerca applicata e consulenza. A questi e ad altri imponenti sforzi in materia di formazione e di ricerca si accompagna l'offerta della CTI di cofinanziare progetti ideati congiuntamente da centri di formazione e imprese. Ampliando le sue prestazioni orientate alla clientela, quali la diffusione di informazioni più facilmente utilizzabili, le ricerche in banche dati e di brevetti, le procedure decisionali abbreviate, la CTI ha aumentato dall'attuale 60 per cento a oltre l'80 per cento la quota dei progetti promossi con la partecipazione di una PMI. La CTI gestisce inoltre tutta una serie di reti di competenza su temi di particolare rilevanza per le PMI (quali il P + M per la
promozione di concetti di produzione e di management, il SoftNet quale fornitore di incentivi per chi sviluppa e utilizza software, il progetto associativo dell'industria delle macchine utensili e l'iniziativa Med-Tech quale associazione competente nel campo della tecnologia medica, ecc.). In tale contesto menzioniamo in particolare l'iniziativa «Potenziali di efficienza dell'edilizia svizzera», che si è posta quale obiettivo di aumentare l'efficienza in questo settore. Occorre sviluppare e verificare a livello pratico nuovi metodi di costruzione più rapidi e meno onerosi. Un obiettivo è sostenere Comuni, piccole e medie imprese e privati affinchè, quali committenti che solo sporadicamente appaltano lavori, dispongano comunque della competenza necessaria. Unendosi in aziende associate, ditte dei diversi rami professionali devono potere offrire sempre di più le prestazioni di un'impresa generale. Un altro aspetto è poi migliorare le condizioni quadro statali. Le misure proposte per accrescere l'efficienza sono attualmente verificate in progetti-pilota e i primi risultati saranno disponibili all'inizio del 1998. Con tali misure la Confederazione sostiene così l'edilizia e i rami connessi non solo fornendo un incentivo alla domanda, ma anche con sforzi di tipo politico-tecnologico. Un migliore approvvigionamento con capitale proprio, ovvero capitale di rischio, è necessario non da ultimo a causa della prudente politica creditizia delle banche. Importante in tal senso è il clima fiscale generale, che si intende migliorare in ambito imprenditoriale mediante singoli aspetti delle riforme fiscali. In discussione vi sono però anche la promozione fiscale di società con capitale di rischio e una riforma delle fideiussioni delle arti e dei mestieri. Per questo motivo, lo Stato deve adoperarsi innanzitutto per non fungere esso stesso da ostacolo agli investimenti imponendo alle aziende obblighi e divieti. Quest'ultimo punto è previsto dal programma di sgravio fiscale delle PMI, illustrato nel nostro rapporto intermedio del 22 gennaio 1997 (cfr. FF 1997 II 224). Le misure inserite nel rapporto intermedio mirano a un più efficace coordinamento degli uffici amministrativi con i quali le PMI hanno a che fare; vengono snellite le procedure e create migliori opportunità d'informazione per le PMI.
I settori interessati sono il conteggio dell'imposta sul valore aggiunto, gli appalti pubblici, le procedure per le licenze di costruzione, lo sdoganamento, gli ostacoli tecnici al commercio, la statistica, le relazioni con le assicurazioni sociali, la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, i permessi di lavoro per gli stranieri, i controlli delle esportazioni e la costituzione di imprese. A varie misure che l'Amministrazione e il nostro Collegio applicheranno quest'anno si accompagnano modifiche di legge che dovrebbero essere presentate al Parlamento nel 1998. I Dipartimenti competenti sono stati incaricati di preparare le misure previste. Si preannuncia anche una nuova versione della revisione della legge sul lavoro. Il DFEP si avvale inoltre di esperti esterni all'Amministrazione al fine di verificare le ulteriori possibilità di deregolamentazione e di sgravio del diritto federale. Lo spettro va dalle prescrizioni sul controllo degli strumenti di misurazione alle possibilità di deduzione in ambito fiscale. Le agevolazioni nella costituzione, scissione e fusione di società sono oggetto di un altro progetto di legge. Le norme riguardanti i settori ambiente e salute, settori che ancora mancano nel rapporto sullo sgravio delle PMI, vanno inglobate negli
sforzi di deregolamentazione. Occorre distaccarsi dalla cultura, profondamente radicata negli organismi d'esecuzione, del volere coprire ogni possibile caso mediante una sempre più ampia differenziazione delle prescrizioni. Senza la precisa volontà di tutti i responsabili politici di accettare che una legge o un'ordinanza non contemplino dettagliatamente tutti i casi possibili e immaginabili, è impossibile rendere meno fitto il disciplinamento in materia. Conclusione: a breve termine, non bisogna attendersi effetti positivi sull'occupazione dalle misure abbozzate per migliorare la qualità di insediamento delle PMI. Un vero e proprio sgravio amministrativo delle PMI, con una sensibile diminuzione dei costi, è realizzabile solo attraverso una serie di singoli passi ai tre livelli dello Stato. Nel concretizzare e attuare ulteriormente il progetto, la Confederazione dipende quindi soprattutto dalla partecipazione attiva dei Cantoni; questo tanto più che, di regola, essa non è il primo destinatario delle proposte di miglioramento avanzate dalle PMI.
153.3 Riforme del diritto fiscale delle imprese
Contemporaneamente al presente messaggio, vi sottoponiamo il messaggio del 26 marzo 1997 sulla riforma dell'imposizione delle imprese (FF 1997 II ...). Il progetto di riforma contempla cinque punti, che nella loro globalità offrono un più ampio margine di manovra alle imprese e mirano a un allineamento con le condizioni fiscali nei Paesi dell'UE. 1. Il nuovo concetto di imposizione dei redditi e degli utili da partecipazioni determinanti esclude dall'assoggettamento gli utili di capitale su nuove partecipazioni acquisite dopo l'entrata in vigore del disciplinamento. In questo modo, chi possiede partecipazioni, ovvero case madri, holding e altri può, come nell'UE, procedere a ristrutturazioni, in particolare anche a carattere transfrontaliero, senza subire conseguenze fiscali. Presumiamo che questa misura accrescerà l'attrattiva della Svizzera quale sede di holding. Questo fatto è tanto più importante se si pensa che la gestione di holding rappresenta un'attività ad elevato valore aggiunto, che oggi nel nostro Paese occupa un numero significativo di persone. Sulle partecipazioni esistenti è mantenuto l'assoggettamento degli utili di capitale. Le entrate minime da questa imposta sono valutate in 100 milioni di franchi. 2. La tassa proporzionale sugli utili, pari all'8,5 per cento, con contemporanea abolizione dell'imposta sul capitale sostituisce l'attuale tariffa progressiva basata sulle rendite del capitale. La misura sgrava le imprese con un elevato rendimento del capitale e grava un po' più su quelle a basso rendimento. Essa non incide sulla concorrenza e sgrava le PMI in forte crescita con un'esigua base di capitali propri. La perdita di entrate è valutata in circa 200 milioni di franchi. 3. La riduzione dal 2 all'I per cento della tassa d'emissione su partecipazioni, mantenendo il limite di esenzione a 250 000 franchi (nel caso di costituzioni), facilita l'acquisizione di capitale di rischio. La nuova aliquota corrisponde a quella massima consentita dalla Commissione europea. Il mancato gettito fiscale è di 120 milioni di franchi.
4. Il nuovo disciplinamento sull'acquisto di azioni proprie accresce i margini di manovra delle imprese riguardo al loro finanziamento ottimale. Il termine di rialienazione per l'acquisto esentasse di azioni proprie è portato da due a quattro anni. Così viene introdotta una prassi più generosa, pur mantenendo fondamentalmente l'assoggettamento per liquidazioni parziali fattive. 5. L'introduzione di una tassa di bollo del 2,5 per cento sui premi delle assicurazioni sulla vita è stata pensata quale compensazione parziale delle mancate entrate dei numeri 1-4. Nel contempo, però, si vuole eliminare un privilegio che distorce la concorrenza e che favorisce il risparmio previdenziale, piuttosto conservatore, rispetto ad altre forme d'investimento. Oggi, fatta eccezione per i premi delle assicurazioni sulla vita, esenti da imposta, sui premi assicurativi va versata una tassa di bollo del 5 per cento. Adesso si vuole applicare metà di quest'aliquota alle assicurazioni sulla vita. L'obiettivo primario è realizzare nuo,ve entrate per circa 250 milioni di franchi grazie a questa nuova imposta, pareggiando all'inarca le perdite causate dalle altre misure. Nel nostro parere sulla mozione del gruppo liberale-radicale dell'11 dicembre 1996 (M 96.3622: misure fiscali limitate nel tempo), ci siamo espressi sulla temporanea sospensione o definitiva abolizione della prassi Dumont e su ulteriori misure in materia fiscale.
153.4 Apertura del mercato immobiliare agli investitori stranieri
Già nel messaggio del 23 marzo 1994 abbiamo stabilito che la Lex Friedrich non poteva ostacolare gli sforzi volti a rilanciare la nostra economia (FF 1994 II 474). Liberalizzare l'acquisto da parte di persone all'estero sul mercato immobiliare svizzero sarebbe perciò indicato e potrebbe fornire gli auspicati incentivi economici. La revisione proposta ha ottenuto vasti consensi sia nella procedura di consultazione, sia alle Camere (Boll. Uff. 1994 S 1074; 1994 N 1966), ma nella votazione del 25 giugno è stata respinta dal popolo con il 53,6 per cento dei suffragi. Il progetto è stato però accolto nei Cantoni latini. Dall'analisi Vox è risultato che la discussione sulla Lex Friedrich non verteva tanto sul progetto in quanto tale, ma soprattutto sulla questione degli stranieri. I temi del suolo, della patria e degli stranieri hanno svolto un ruolo essenziale. L'analisi Vox ha inoltre mostrato che al momento della votazione è stata assai importante soprattutto la paura di un'ulteriore deturpazione del paesaggio. Particolarmente significativo ci sembra il fatto che perfino l'87 per cento dei fautori del progetto di revisione tenessero al mantenimento di una soluzione restrittiva riguardo alla costruzione di abitazioni di vacanza e a che non fosse introdotta una deregolamentazione generalizzata. Non era invece in discussione la proposta apertura agli investimenti di stranieri in fondi utilizzati per esercitarvi un'attività economica. Già poco tempo dopo la votazione è stata presentata una serie di interventi parlamentari, che chiedeva una nuova revisione della legge nel senso di una più o meno ampia delega ai Cantoni nell'emanazione di norme sull'acquisto di
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fondi da parte di persone all'estero. Il 12 dicembre 1995 il Consiglio degli Stati ha accettato una mozione della sua Commissione degli affari giuridici (95.3386), che dovrebbe consentirci di dichiarare la Lex Friedrich non più applicabile nei Cantoni che soddisfano determinati requisiti in materia di pianificazione del territorio e di fiscalità. Lo stesso giorno ha approvato la mozione Martin (95.3373) (Boll. Uff. 1995 S 1189 segg.), che chiede di trasferire parzialmente ai Cantoni la competenza dell'obbligo di autorizzazione. Il 1° ottobre 1996 il Consiglio degli Stati ha inoltre approvato all'unanimità la mozione Delalay, che chiede una revisione della Lex Friedrich allo scopo di semplificare la liquidazione di società immobiliari (Boll. Uff. 1996 S 799 segg.). Il 20 dicembre 1995 il Consiglio nazionale si è espresso contro la proposta cantonalizzazione, respingendo la mozione Maitre, identica a quella Martin, e altre tre mozioni dei consiglieri nazionali Comby ed Epiney, che contenevano richieste simili. Anche cinque iniziative cantonali identiche, presentate nel frattempo dai Cantoni Vallese, Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Ticino, prevedono richieste simili agli interventi appena menzionati. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale suggerisce al plenum di respingerle, alla stregua delle mozioni che chiedevano la cantonalizzazione. La Commissione chiede invece di dare seguito all'iniziativa parlamentare Hegetschweiler (95.419), che chiede un nuovo allentamento a livello federale. Uguale scopo persegue la mozione Ducrot (96.3303), mentre la mozione Hasler (96.3409) chiede l'abolizione dell'esame di sicurezza militare. Finora, nel rispondere alle iniziative e nelle discussioni in merito, abbiamo respinto una nuova revisione a breve termine della Lex Friedrich, soprattutto per ragioni di politica statale. Ci siamo inoltre espressi con scetticismo riguardo all'eventualità di delegare ai Cantoni l'emanazione di norme sull'acquisto di •fondi. Da un lato, contro questa scelta vi sono remore di diritto (costituzionale); dall'altro, sullo sfondo della crescente globalizzazione dell'economia, non sono auspicabili un frazionamento del diritto in materia di acquisto di
fondi né una situazione economica eterogenea. Trasferire ai Cantoni la competenza di rilasciare le autorizzazioni provocherebbe problemi di esecuzione soprattutto per gli stabilimenti d'impresa: invece degli sgravi auspicati potrebbero derivarne maggiori oneri amministrativi. Oggi infatti vengono per lo più rilasciate autorizzazioni per gli stabilimenti di imprese con fondi in più Cantoni. A volte l'acquisto di uno stabilimento d'impresa o di parti di esso concerne oltre la metà dei Cantoni. Per simili casi un richiedente straniero dovrebbe chiarire l'obbligo di autorizzazione nei vari Cantoni prima di avviare la procedura finora vigente. Perciò, l'esenzione da questo obbligo in singoli Cantoni gli servirebbe poco. Dalla votazione del 1995, la situazione economica in Svizzera è ulteriormente peggiorata. Considerata la perdurante ed evidente crisi sul mercato del lavoro, riteniamo opportuno, con una limitata revisione della Lex Friedrich, permettere investimenti esteri che offrano l'opportunità di creare aziende di produzione e servizi. Secondo le informazioni in nostro possesso, esiste effettivamente l'intenzione di investire in questo senso da parte di persone all'estero.
l'estero. Sono invece consapevolmente esclusi, assieme all'acquisto di fondi a titolo di puro collocamento di capitali o per esercitare il commercio immobiliare, i punti del progetto di revisione del 7 ottobre 1994 (FF 1994 IV 1639 segg.) contestati in votazione, ossia il passaggio al principio del domicilio, con le sue conseguenze negative per gli Svizzeri all'estero, e gli allentamenti previsti nel settore delle abitazioni di vacanza.
16 II margine di manovra politico-finanziario per un programma d'investimento Alcune decisioni di finanziamento, in parte prese alla fine degli anni Ottanta, hanno portato, soprattutto nel 1991 e nel 1992, a un drammatico peggioramento della situazione delle finanze pubbliche. Questa situazione è peggiorata all'inizio della recessione, in seguito ai primi cali delle entrate fiscali e alle spese supplementari dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, all'inizio degli anni Novanta i disavanzi pubblici hanno raggiunto un livello sconosciuto nel dopoguerra. Nel 1992 e nel 1993, la Svizzera ha superato il limite del 3 per cento di deficit, che gli Stati dell'UE si erano imposti nei Trattati di Maastricht. Si è così evidenziata la chiara esigenza di operare in ambito politico-finanziario. Grazie ai loro sforzi, i bilanci pubblici hanno raggiunto risultati concreti di risanamento a tutti i livelli nel 1994 e nel 1995 (cfr. grafico 10). I disavanzi di Confederazione, Cantoni e Comuni sono stati ridotti da un totale di 11 a 7 miliardi. Come illustrato nel numero 151.1, il rovescio della medaglia è stato però una politica finanziaria, che a breve termine ha influenzato negativamente la crescita. Le stime per il 1996 e il 1997 evidenziano complessivamente un nuovo peggioramento del deficit globale degli enti pubblici. Per il 1997, va tuttavia notata la nuova contabilizzazione dei prestiti alle FFS.
Grafico 10
I consuntivi dei bilanci pubblici (incluse le assicurazioni sociali, in percentuale del prodotto interno lordo)
% PIL
70 72 74 76 78 80 82 64 86 88 90 92 94
La persistenza dei deficit, unita alla debole crescita economica, ha causato un'espansione del debito pubblico. Il tasso d'indebitamento è già salito dal 31 per cento del 1990 a quasi il 50 per cento del PIL nel 1997, quindi in un periodo, nota bene, in cui la Svizzera non è stata assolutamente colpita da avvenimenti catastrofici. Per quanto concerne l'indebitamento, non è tanto il livello a preoccupare, visto che sarà comunque rispettato il criterio del 60 per cento stabilito dai Trattati di Maastricht. Molto più inquietante è invece la dinamica degli ultimi anni, che occorre interrompere. Mediante notevoli sforzi di risanamento è necessario interrompere questa dinamica e porre di nuovo le finanze pubbliche su solide fondamenta. Senza volere trarre conclusioni di portata troppa ampia dalla situazione politico-finanziaria dei vari livelli, del genere: chi e in quale misura è in grado di contrastare la flessione congiunturale, occorre tuttavia rilevare che la Confederazione si trova in una situazione più difficile in ambito politico-finanziario rispetto ai Cantoni e ai Comuni nel loro insieme. Nel 1995, ad esempio, il disavanzo federale è ammontato a 4,47 miliardi di franchi, quello di tutti i Cantoni a 1,96 miliardi e la somma dei deficit dei Comuni a 750 milioni di franchi 1'. Naturalmente, queste cifre non significano che singoli Cantoni o Comuni non devono affrontare problemi ancora più gravi di quelli della Confederazione. Non sarebbe tuttavia opportuno attendersi solo da quest'ultima, per motivi congiunturali, un incremento del volume delle uscite. Tanto più che l'articolo 31quinquies della Costituzione federale impone anche ai Cantoni e ai Comuni un atteggiamento che tenga conto della congiuntura. Nel dicembre del 1996 le vostre Camere hanno approvato un preventivo che contemplava un deficit di 5,8 miliardi di franchi. Sulla scorta delle informazioni oggi in nostro possesso si può presumere che il conto finanziario per l'anno in corso chiuderà con un netto peggioramento rispetto a quanto preventivato. Per esempio, i prestiti della Confederazione all'assicurazione contro la disoccupazione risulteranno con ogni probabilità superiori di varie centinaia di milioni di franchi. La crescita economica, inferiore di un punto percentuale rispetto a quella posta ancora come base del preventivo, causerà entrate inferiori
dell'ordine di 500 milioni di franchi. Per finire, i primi pagamenti legati al programma d'investimento andranno effettuati già nel corso di quest'anno. Nei prossimi anni, anche a voler essere ottimisti, i bilanci pubblici presenteranno ancora notevoli eccedenze di uscite, in particolare a livello federale. I problemi di bilancio sono in buona parte di natura strutturale e non scompariranno quindi semplicemente con la ripresa economica. Con il programma di legislatura 1995-99 abbiamo perciò presentato un programma politico-finanziario globale, il piano di risanamento 2001, grazie al quale il bilancio federale dovrebbe essere di nuovo in ordine per l'inizio del prossimo decennio. La procedura di consultazione si è conclusa di recente. Approveremo il relativo messaggio nel corso del secondo trimestre. Gli elementi centrali del nostro programma saranno: - un obiettivo budgetario per il 1999 e il 2001 sancito nella Costituzione federale e '* I dati poggiano sul concetto della statistica finanziaria riveduta. Per ragioni di comparabilità, nel caso della Confederazione, quale misura di paragone non sarà perciò utilizzato il saldo del conto finanziario. I dati dei Comuni sono indicativi.
- una strategia di risanamento basata sulla riduzione delle uscite, nel quadro dell'aggiustamento del piano budgetario e di quello finanziario, completata da riforme strutturali. Il rispetto dell'obiettivo di risanamento a media scadenza è decisivo per la credibilità della direzione politico-finanziaria che intendiamo prendere. Non possono sorgere dubbi sulla nostra volontà di riequilibrare in pochi anni le finanze. Il programma d'investimento non può perciò mettere in pericolo il corso del risanamento. Di conseguenza, i limiti imposti dal piano di risanamento alla crescita delle spese non devono in alcun caso essere superati dal programma d'investimento. Così, ad esempio, le spese ordinarie non possono essere prorogate a un livello più elevato a causa delle spese straordinarie di programma d'investimento. Non si possono neanche creare di continuo nuovi motivi per le sovvenzioni. Se con la scadenza dei programmi le uscite sono ricondotte al livello compatibile con il piano di risanamento 2001, il programma di investimento ha quale unica conseguenza un aumento dell'indebitamento della Confederazione. Il programma grava sul conto ordinario con un aumento delle uscite dovuto a interessi maggiori. Vanno dedotti da questo aggravio limitato gli effetti del programma sulla crescita economica e quindi le entrate degli enti pubblici e lo sgravio dell'assicurazione contro la disoccupazione, che il maggiore volume occupazionale renderà possibili. Nel preventivo il blocco dei crediti ha riguardato circa 550 milioni di franchi. A nostro avviso, questo importo dovrebbe rappresentare il quadro finanziario per attuare il pacchetto di provvedimenti. Alla base del programma d'investimento vi è l'idea di liberare dal blocco creditizio solo una ristretta cerchia di voci d'investimento e di utilizzare i mezzi residui per provvedimenti in favore di investimenti anticipati volti a mantenere la qualità dell'infrastruttura. In questo senso, non è solo il limitato volume degli investimenti in ambito federale a motivare la proposta di creare stimoli agli investimenti temporanei, in particolare per i Comuni. È molto più determinante la considerazione che un programma di spese interamente finanziato da mezzi della Confederazione, dato il perdurante deficit strutturale a questo livello statale, non risulterebbe abbastanza importante per dare un sensibile incentivo all'intera economia.
Le condizioni vincolanti e gli obiettivi (dimensioni complessive del peggioramento dei conti pubblici, garanzia degli obiettivi di risanamento a medio termine) potranno essere osservati unicamente se in relazione con le riforme nel diritto fiscale delle imprese verranno approvate anche i provvedimenti che aiutano a compensare almeno in parte le minori entrate (tassa di bollo sui premi delle assicurazioni sulla vita).
17 I risultati dei colloqui con i vertici dei partiti di Governo e dei partner sociali, con l'organo di contatto Confederazione- Cantoni e con i rappresentanti dei Comuni A metà dicembre del 1996, al centro delle discussioni con i partiti di Governo e i partner sociali vi erano i provvedimenti di politica finanziaria da adottare a breve termine e che concernevano sia le uscite sia le entrate.
Fra i provvedimenti riguardanti le uscite ha riscosso consensi la strategia di porre l'accento sul mantenimento della qualità dell'infrastnittura pubblica. Anche il concetto di prediligere gli investimenti pubblici immediatamente realizzabili ha avuto una buona risonanza. Durante i colloqui non è stata discussa la questione della ripartizione regionale degli investimenti. Dal lato delle entrate, da parte dei partiti borghesi sono state richieste rapide riforme del diritto fiscale delle imprese (imposizione concorrenziale delle holding, abbassamento della tassa d'emissione al livello europeo dell'I%, passaggio alla tariffa proporzionale per società giuridiche a un tasso adeguato, condizioni flessibili per l'acquisto di azioni proprie, ecc.). I provvedimenti a livello di uscite mirano a stimolare gli investimenti. Pertanto non sono state discusse le proposte che toccano il reddito disponibile delle economie private e il loro consumo (ad es. sconti sull'imposta sul reddito o su altre tasse di diritto federale, abbassamento dei premi delle casse malati). II 30 gennaio 1997, in occasione di un incontro con una delegazione del nostro Consiglio, la Conferenza dei Governi cantonali ha preso posizione in merito alle grandi linee del programma d'investimento. Nel farlo, ha appoggiato gli obiettivi da noi fissati in materia di politica occupazionale, esprimendo tuttavia anche scetticismo per la difficoltà di intensificare ulteriormente i propri sforzi di risanamento. Numerosi Cantoni hanno sottolineato di non essere in grado di fornire quanto richiesto. L'abolizione del blocco dei crediti e la sospensione dei tassi di sovvenzionamento ridotti per la manutenzione delle strade nazionali sono state accolte favorevolmente. Riguardo agli aiuti finanziari temporanei per mantenere la qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica, è stata criticata l'istituzione di una nuova voce di sowenzionamento che graverebbe eccessivamente sui bilanci pubblici di Cantoni e Comuni. Sarebbe inoltre auspicabile concentrarsi su settori innovativi e tenere conto delle esigenze ecologiche e di politica energetica. Il 12 febbraio 1997 abbiamo avuto colloqui analoghi con rappresentanti dei Comuni e delle città. Un'inchiesta svolta tra un campione di Comuni ha rivelato che la stragrande maggioranza auspica un programma di investimenti.
Quanto all'attuazione di questo provvedimento, essi sperano in una buona e veloce informazione, in meno burocrazia, in un impegno concreto da parte dei Cantoni e in un rapido pagamento degli aiuti finanziari. Gran parte dei Comuni interpellati ha chiesto un'aliquota di sowenzionamento maggiore. Fra i pareri critici si possono annoverare le segnalazioni sul fatto che nel diritto ordinario la Confederazione da un lato non vuole partecipare ai finanziamenti, ma dall'altro decide nuove fattispecie di promozione. La proposta revisione della Lex Friedrich riprende essenzialmente diverse proposte del progetto respinto nel 1994. Avevamo effettuato un'esauriente procedura di consultazione in merito, riscuotendo ampi consensi con le nostre proposte (cfr. in proposito il messaggio del 23 marzo 1994 concernente la modifica della LAFE nel FF 1994 II 476 segg.). Date le circostanze, non abbiamo ritenuto necessario sottoporle ancora una volta a consultazione.. Il nostro programma d'investimento tiene esaurientemente conto dei colloqui avuti. Siamo consapevoli del rischio di effetti di trascinamento menzionato so-
prattutto dai datori di lavoro. Per limitare simili effetti, secondo le proposte contenute nel numero 233 concentreremo i nostri stimoli finanziari su progetti di enti pubblici. Il programma contiene quindi una notevole componente federale. La parziale sospensione del blocco creditizio nel settore degli investimenti, la manutenzione delle strade nazionali e il mantenimento della qualità degli edifici di proprietà della Confederazione gravano soprattutto sul bilancio di quest'ultima. Per conseguire un effetto sull'intera economia, è tuttavia indispensabile l'aiuto di Cantoni e Comuni, che hanno annunciato la loro disponibilità in tal senso. Il previsto aiuto finanziario verrà allestito tenendo conto dei desideri manifestati. Le esigenze della Confederazione in materia di scelta dei progetti derivano direttamente dagli obiettivi di politica congiunturale perseguiti dai provvedimenti (limitazione temporanea, solo progetti realizzati in aggiunta o anticipatamente rispetto a quelli previsti). Limitandosi al rinnovamento si vuole ottenere che praticamente non risultino spese supplementari per i bilanci pubblici. I Cantoni inoltre sono liberi, per ragioni di bilancio, di far pervenire ai Comuni gran parte dei mezzi volti a mantenere l'infrastruttura in buono stato. La responsabilità della scelta e quindi del contenuto innovativo dei progetti spetta ai Cantoni e ai Comuni, che devono optare per progetti che, per esempio, sono in sintonia con le esigenze di una crescita sostenibile. Questa libertà di scelta è assolutamente appropriata, visto che sono proprio Cantoni e Comuni a sopportare la parte di gran lunga più importante dei costi in questa parte del programma.
2 Parte speciale 21 Introduzione Con uscite supplementari per 561 milioni di franchi la Confederazione intende procurare un volume di commesse per i prossimi due anni dell'ordine di 2,4 miliardi. Questo volume di ordinazioni corrisponde alla somma delle spese effettuate da Confederazione, Cantoni e Comuni nonché da investitori privati. Le spese a carico della Confederazione (561 mio di fr.) si suddividono in investimenti a proprio favore, in aiuti finanziari e in indennità ai responsabili di infrastrutture. Il rapporto fra le spese della Confederazione (561 mio di fr.) e il volume delle commesse (2,4 mia di fr.) determina in larga misura i tassi di sovvenzionamento. I provvedimenti possono essere così quantificati: Provvedimenti Uscite supplemen- Volume di comtari per la messe indotto Confederazione (in mio di fr.)
Soppressione del blocco dei crediti alle voci d'investimento 43 circa 60 Mantenimento della qualità delle strade nazionali (sospensione per due anni della riduzione dei tassi di sovvenzionamento) 154 180
Provvedimenti Uscite supplemen- Volume di comtari per la messe indotto Confederazione (in mio di fr.)
Aiuti finanziari limitati nel tempo per mantenere la qualità delle infrastrutture pubbliche 200 massimo 1400
Mantenimento della qualità delle costruzioni federali 100 100
Utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia, nonché utilizzazione di energie rinnovabili e recupero del calore residuo 64 640
Totale 561 circa 2400
Valutato a circa 2,4 miliardi di franchi, il volume delle commesse - distribuito sull'arco di un paio d'anni - rappresenta circa il 2,5 per cento dell'intera attività dell'edilizia e il 7 per cento circa delle costruzioni finanziate da enti pubblici: un'importante domanda supplementare per l'intera economia che, rapportata al PIL, si può quantificare in un tasso di crescita di un terzo di punto percentuale. I provvedimenti destinati a incentivare la domanda mirano a creare occupazione e a diminuire così la disoccupazione. Pur se continuamente richiesto, è difficile dire quanti posti di lavoro possano in fin dei conti essere concretamente mantenuti o addirittura creati grazie a un volume di commesse supplementari di circa 2,4 miliardi di franchi o calcolare l'onere di cui l'assicurazione contro la disoccupazione verrebbe sgravata. Per dare un'idea si possono effettuare calcoli sulla base di ipotesi che prendano in considerazione il valore di produzione lordo per lavoratore. Il valore lordo di produzione non è identico in tutti i settori dell'edilizia. È molto più alto nella costruzione di gallerie, dove sono necessari importanti investimenti, che nella ristrutturazione di immobili, dove la componente lavoro è sensibilmente più alta. Calcolando un valore medio di 100000 franchi per lavoratore nell'edilizia, il programma d'investimento permetterebbe di occupare approssimativamente 24 000 persone in più per un anno ''. Per diverse ragioni, i provvedimenti proposti si limitano agli investimenti fissi. Da un lato essi costituiscono una componente importante della domanda globale: già solamente gli investimenti nel settore dell'edilizia, di cui si occupa in particolare il nostro programma, rappresentano di regola il 15 per cento del PIL. L'esperienza ha mostrato che rispetto al PIL, la suddetta componente subisce variazioni molto più marcate rispetto al ciclo congiunturale. Dall'altro, le possibilità di influenzare altre componenti del PIL mediante strumenti di politica finanziaria sono molto più limitate. Questa constatazione si applica in '> Secondo il conto di produzione della contabilità nazionale, nel 1993 il valore aggiunto lordo nell'edilizia ha raggiunto 77 000 franchi per dipendente. Il valore di produzione lordo si distingue dal valore aggiunto lordo poiché include le prestazioni anticipate.
particolare alle esportazioni. Per quanto concerne il loro sostegno, il provvedimento principale da adottare consiste nel correggere la sopravvalutazione del franco svizzero. In merito alle opportunità per incentivare il consumo privato, in occasione dei colloqui tenutisi all'inizio della scorsa estate a Wattenwyl, abbiamo discusso la questione della riduzione degli oneri fiscali retti dal diritto federale. Un'idea che però non abbiamo ripreso e quindi nemmeno più sviluppato. Non è pertinente l'obiezione secondo cui il programma d'investimento proposto non contiene elementi innovativi e va a beneficio di un solo settore. Come già sottolineato, mediante la scelta dei progetti che devono essi stessi finanziare all'80 o all'85 per cento, Comuni e Cantoni determineranno autonomamente il carattere innovatore e il contenuto tecnologico del programma seguendo la linea tracciata dalla Confederazione. Oggi si rinnova cercando soprattutto di migliorare l'aspetto ecologico e l'uso razionale dell'energia. Obiettivi, questi, cui non da ultime tendono anche le prescrizioni nel settore dell'edilizia e in materia di protezione dell'ambiente, nonché i corrispondenti sforzi politici prodotti da Cantoni e Comuni. Limitiamo quindi i criteri per la scelta dei progetti ai punti davvero determinanti dal punto di vista dell'efficacia della politica congiunturale. Investendo immediatamente nel rinnovamento infrastrutturale, si aumenta l'indebitamento pubblico, ma in compenso la collettività si ritrova con un'infrastruttura intatta. Se dal punto di vista tecnico certi lavori di risanamento potrebbero tranquillamente essere rimandati, essi permettono, in caso di attuazione immediata, di dare una mano al sistema sociale e in particolare all'assicurazione contro la disoccupazione. È una carta importante da giocare in una situazione economica a basso regime e con una disoccupazione dilagante. In questo caso, anticipare simili progetti non impoverisce la collettività.
22 II principio del mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastnittura pubblica Proponiamo di orientare i provvedimenti essenzialmente sul mantenimento della qualità dell'infrastruttura pubblica. Il concetto di rinnovamento ai sensi del decreto sull'aiuto agli investimenti va inteso in senso molto ampio. Cantoni e Comuni potranno così dare ancora più facilmente la priorità ai progetti che rispondono ai loro requisiti in materia di energia e di protezione ambientale. Contrariamente alla critica emersa dal dibattito pubblico, il programma d'investimento non si esaurisce nel binomio «cemento e bitume». Ai lavori di rinnovamento sono infatti solitamente connesse numerose attività con un alto valore aggiunto, effettuate da manodopera qualificata attraverso un lavoro accurato. Già per valutare le condizioni di una costruzione si deve ricorrere a metodi assai complessi. Rinnovare un edificio comporta una pianificazione ben più articolata rispetto a una costruzione nuova di zecca su un bel prato verde. L'opera di rinnovamento spesso si accompagna a una migliore utilizzazione della costruzione o addirittura a un cambiamento della sua destinazione o a una sua riutilizzazione. Adeguamenti nell'utilizzo di una costruzione permettono di realizzare anche altri obiettivi quali l'incremento della sicurezza stradale, l'attuazione di misure di risparmio energetico o di politica ambientale.
Anche le seguenti ragioni sostengono il principio del mantenimento in buono stato dell'infrastnittura pubblica:
Il bisogno di ricupero, determinato dal ritmo di rinnovamento delle infrastrutture, è indiscutibile. In seguito al risanamento delle finanze pubbliche, al ristagno della crescita economica e al basso costo dell'energia, gli investimenti, anche per il mantenimento della qualità dell'infrastruttura, sono stati congelati a ogni livello. Gli investimenti pubblici dovrebbero avvicinarsi nuovamente al livello tecnicamente necessario per assicurare il rinnovamento delle infrastnitture.
Nel caso di investimenti destinati a mantenere il valore dell'infrastruttura, la questione che si pone è legata al momento e non tanto all'opportunità o meno di effettuarli.
Gli investimenti destinati a mantenere il valore dell'infrastruttura possono essere generalmente effettuati più rapidamente rispetto a quelli destinati a costruzioni nuove. I ritardi dovuti alle procedura d'autorizzazione sono infatti meno frequenti.
Il contribuente non deve sopportare alcun aumento permanente delle imposte. Per contro, se le infrastrutture non sono oggetto di costante manutenzione, rischiano di provocare costi più elevati in un secondo tempo.
Il rischio che gli investimenti destinati a mantenere il valore delle infrastrutture, oltre ai costi immediati, causino ulteriori costi supplementari (costi d'esercizio) è minimo se paragonato a quello relativo agli investimenti per nuove infrastrutture. Le infrastrutture pubbliche appartengono alla Confederazione, ma soprattutto ai Cantoni e ai Comuni. Un programma d'investimento per mantenere la qualità delle infrastrutture ha senso ed è realizzabile soltanto se Cantoni e Comuni sono disposti a parteciparvi con mezzi finanziari propri. I dati relativi alla ripartizione delle spese nel settore della costruzione fra Confederazione (FFS e PTT escluse), Cantoni e Comuni portante alla stessa conclusione. In qualità di committente, la Confederazione partecipa con solo il 6,75 per cento alle spese pubbliche per le costruzioni. La quota a carico dei Cantoni è del 41,25 per cento, mentre quella a carico del Comuni è del 52 per cento ''. Dal presente pacchetto di provvedimenti abbiamo volutamente escluso le PTT e le FFS. Sarebbe infatti inopportuno sottoporre le due aziende federali a
nuove esigenze in materia d'investimenti proprio nel momento in cui si discute di una loro liberalizzazione e di una maggiore libertà imprenditoriale e si prendono decisioni in tal senso. Oltre a questo principio di fondo vi sono altre considerazioni e criteri di politica congiunturale e finanziaria. Dal punto di vista della politica congiunturale è fondamentale accrescere rapidamente il volume delle commesse. Nel contempo occorre ripartire gli investimenti secondo criteri di politica regionale, tenendo conto cioè delle differenti situazioni economiche delle diverse parti del Paese. Questa esigenza è indicata nell'articolo costituzionale relativo alla congiuntura. "Statistique de la construction en Suisse, 1996.
Dal punto di vista della politica finanziaria è opportuno tenere presente il problema degli «effetti di trascinamento», evitando cioè che la Confederazione fornisca contributi supplementari per i progetti di infrastrutture la cui realizzazione è già stata prevista per i prossimi anni. Queste considerazioni costituiscono uno dei motivi per cui proponiamo di incoraggiare gli investimenti effettuati principalmente da enti pubblici. Concedendo aiuti finanziari destinati a promuovere gli investimenti privati risulta molto più difficile escludere effetti di trascinamento. In fondo è importante che i provvedimenti siano contabilizzati rapidamente, che possano cioè sparire il piùin fretta possibile dal conto finanziario. In occasione dei colloqui della scorsa primavera presso la residenza di Wattenwyl, avevamo già presentato alcune proposte per incentivare la domanda. In quell'occasione soltanto il criterio «preferire gli investimenti» aveva ottenuto il consenso generale. In seguito erano state analizzate le diverse possibilità e ne era risultato che fra i progetti realizzabili secondo quel criterio vi erano innanzitutto nuovi investimenti con una durata di realizzazione relativamente lunga. Inoltre la ripartizione regionale dei progetti non avrebbe soddisfatto le aspettative politiche. Visti i risultati di queste valutazioni, ci si è soffermati sugli investimenti destinati a mantenere in buono stato le infrastrutture e in grado di essere anticipati. Conformemente ai nuovi principi che reggono gli appalti pubblici, le commesse devono essere attribuite seguendo i criteri della libera concorrenza. Nel contempo l'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo i nuovi standard volti a ridurre i costi.
23 Provvedimenti volti a mantenere la qualità dell'infrastnittura pubblica 231 Parziale sospensione del blocco dei crediti previsto nel preventivo 1997 sulle spese d'investimento II blocco dei crediti nel preventivo 1997 ha carattere di bilancio eventuale. Per ragioni di ordine congiunturale, possiamo abrogarlo completamente o anche solo in parte, a condizione comunque che la nostra decisione sia approvata dall'Assemblea federale. Il blocco dei crediti interessa tutte le voci di spesa e i crediti d'impegno presentati nel messaggio concernente il preventivo; fanno eccezione solamente gli interessi passivi, le quote cantonali alle entrate della Confederazione, i contributi alle assicurazioni sociali e i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali. Essendo il blocco dei crediti uno strumento di politica congiunturale, appare evidente che si deve prima di tutto verificare l'opportunità di una sua sospensione. La sospensione parziale del blocco inserita nel preventivo 1997 dovrebbe limitarsi alle voci di spesa che hanno un carattere di investimento. Queste riguardano crediti di pagamento e crediti d'impegno capaci di dare un impulso particolarmente efficace alla congiuntura. Per accrescere l'efficacia del provvedimento, il rimanente volume del bilancio eventuale (in base ai ca. 500 mio di fr. di crediti che rimangono bloccati) dovrebbe essere destinato a investimenti miranti a mantenere la qualità dell'infrastnittura pubblica e a incentivare gli investimenti privati nel settore energetico.
Le spese interessate dal decreto federale sono raggruppate nel preventivo e nel consuntivo per lo più sotto le seguenti voci: 40: beni d'investimento; 42: prestiti e partecipazioni e 46: contributi agli investimenti. Nel dettaglio si tratta dai seguenti settori: acquisto di macchine e di beni mobili, economia forestale, protezione della natura e del paesaggio, impianti di depurazione delle acque e impianti per lo smaltimento dei rifiuti, contributi alle scuole superiori e per la formazione professionale, bonifiche agrarie e crediti di investimento nonché crediti per promuovere la costruzione di abitazioni. Le voci relative agli investimenti del DFTCE (e quindi quelle relative prima di tutto al settore dei trasporti) rimangono per contro ampiamente soggette al blocco dei crediti. I mezzi finanziari corrispondenti saranno utilizzati per sostenere gli investimenti privati nel settore dell'energia (cfr. n. 235). Il blocco dei crediti deve inoltre essere sospeso per le spese destinate alla costruzione e alla manutenzione delle opere civili e militari e corrispondenti alle voci seguenti: «Manutenzione delle opere e liquidazioni (510.3110.002)», «Prestazioni contrattuali (510.3500.001)», «Manutenzione delle costruzioni e degli impianti civili nonché risanamenti energetici di costruzioni federali (601.3110.002)» e «Lavori edili su oggetti locati e affittati (601.3111.002)». Nel preventivo 1997, il totale degli investimenti previsti alle voci citate sopra ammonta a circa 2,2 miliardi di franchi, che nel caso di un blocco dei crediti pari al 2 per cento rappresenta un volume di uscite di circa 43 milioni. Per stimolare il più rapidamente possibile la domanda, i mezzi così liberati e a disposizione alle diverse voci di investimento devono poter essere stanziati interamente. A questo scopo devono essere possibili anche trasferimenti dei mezzi liberati da una voce all'altra, purché siano effettuati all'interno dei singoli dipartimenti e limitatamente alle voci relative agli investimenti. Mediante il messaggio concernente l'aggiunta II al preventivo 1997, sottoporremo alle vostre Camere i trasferimenti di crediti. I trasferimenti da una voce all'altra sono vincolati alla condizione che non venga superato l'ammontare massimo di 43 milioni di franchi per i crediti liberati. Se nel corso del 1997 un
dipartimento rinuncia a liberare i crediti di una voce bloccata, questi non possono più essere aumentati nel quadro di un credito aggiuntivo. Fa eccezione soltanto il caso di un più importante fabbisogno di mezzi finanziari dettato da catastrofi 'naturali imprevedibili. A diverse voci - per un ammontare complessivo di 51 milioni di franchi - non è stato tolto il blocco dei crediti (per cui 1 mio di fr. resta bloccato), poiché non influiscono sulla congiuntura e non apportano nessun incentivo supplementare alla domanda. È innanzitutto il caso degli anticipi per la garanzia dei rischi delle esportazioni (coprono solamente il fabbisogno di liquidità della GRE) e della copertura del deficit nel settore dell'abitazione (saldo delle perdite accumulate, senza impulsi supplementari per la domanda). Il blocco dei crediti va mantenuto in particolare per i seguenti crediti di pagamento: «Prestiti per l'acquisto di veicoli e di equipaggiamenti (201.4200.001)», «Anticipi per la garanzia dei rischi delle esportazioni (703.4200.001)», «Cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale, prestiti (703.4200.250)», «Riduzione di base (725.4200.001)», «Partecipazione alla SAPOMP Wohnbau AG (725.4200.003)» e «BLS, raddoppio della linea, anticipi sugli interessi (802.4200.102)».
232 Manutenzione delle strade nazionali: sospensione temporanea della riduzione dei contributi La riduzione delle aliquote di partecipazione (mediamente dall'87 al 69%) decisa nel 1994 con effetto a partire dal 1° gennaio 1996 quale provvedimento di risanamento finanziario, è sospesa per il biennio 1998/99. Con questo provvedimento si può ovviare efficacemente alla diminuzione dei lavori di manutenzione che dal punto di vista della politica congiunturale esplica effetti indesiderabili e crea problemi sotto il profilo del mantenimento della qualità delle infrastrutture. Poiché soltanto una parte dei sussidi federali supplementari servirà a generare direttamente nuovi mandati, tale provvedimento avrà un'efficacia abbastanza ridotta (effetto moltiplicatore). Cercheremo di convincere i Cantoni a utilizzare i mezzi supplementari provenienti dalla sospensione della riduzione dei contributi per progetti intesi a mantenere in buono stato le infrastrutture. Per il biennio in questione questo provvedimento causerà alla Confederazione una maggiore uscita complessiva di circa 154 milioni di franchi. Visto che anche i lavori di manutenzione già pianificati da parte dei Cantoni beneficieranno delle aliquote di partecipazione più alte, non tutti i crediti supplementari concessi dalla Confederazione si tradurranno in nuovi mandati. Il volume dei mandati auspicato può essere stimato in circa 180 milioni di franchi, di cui circa 60 destinati al risanamento dell'autostrada Al nel Canton Argovia e 30 milioni circa al risanamento della galleria del San Bernardino sulla Al3. Il resto dei crediti messi a disposizione dalla Confederazione saranno distribuiti sull'insieme del territorio svizzero, visto che quasi tutti Cantoni attraversati da una strada nazionale hanno già previsto lavori di manutenzione, che possono essere realizzati anticipatamente o in misura più completa già nel corso del biennio 1998/99, proprio grazie a una partecipazione più generosa dalla Confederazione. I processi decisionali (allestimento dei preventivi da parte di Cantoni e Comuni, gare di appalto) escludono una realizzazione più rapida di questo provvedimento. Qualora la riduzione delle aliquote dei contributi fosse stata sospesa ad esempio già nel corso di quest'anno, i Cantoni non sarebbero stati
in grado di destinare mezzi finanziari per lavori di manutenzione supplementari, poiché i preventivi erano già stati pianificati. Dal profilo della politica congiunturale sarebbe stato auspicabile sospendere le aliquote ridotte per il 1997 e il 1998. Nel corso dei colloqui, i Cantoni avevano espresso il desiderio di veder introdotta la modifica delle aliquote, interamente o parzialmente, già nel corso del 1997. La valutazione di questa possibilità ha mostrato che, per via della pianificazione dei preventivi a livello cantonale e comunale, i Cantoni non avrebbero potuto utilizzare a ragion veduta le risorse finanziarie così risparmiate. L'efficacia sarebbe stata così assai debole in rapporto ai costi relativamente per la Confederazione (circa 50 mio di fr.) con un dispendio amministrativo non trascurabile. Alla luce di queste considerazioni rinunciamo a chiedere un credito aggiuntivo e a introdurre questo provvedimento già nel corso del 1997. La riduzione dei contributi federali, entrata in vigore, sarà sospesa per due anni mediante decreto federale urgente. Il necessario aumento dei crediti di pagamento sarà chiesto nel quadro dei preventivi 1998 e 1999.
233 Promozione del mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica
L'aiuto finanziario destinato a mantenere la qualità delle infrastrutture pubbliche ha lo scopo di incoraggiare Cantoni e Comuni a effettuare anticipatamente determinati investimenti sostitutivi che avrebbero comunque effettuato più avanti. Il decreto federale che promuove gli impianti dell'infrastruttura pubblica riprende il modello del bonus d'investimento in vigore nel periodo 1993-1995. La valutazone di questo bonus ha mostrato che con 200 milioni scarsi di franchi, versati dalla Confederazione soprattutto durante il 1994, la domanda supplementare generata nell'edilizia ha raggiunto 1,4 miliardi circa, ciò che, sull'insieme dell'edilizia, corrisponde a una crescita supplementare del 2 per cento circa nel 1994 e dell'I per cento nel 1995. Visto il successo ottenuto da questo provvedimento (vedi il riquadro che segue), proponiamo un credito d'impegno analogo. Basti considerare la lista dei progetti promossi nel 1993 grazie al bonus d'investimento per constatare che Cantoni e Comuni hanno assunto pienamente le proprie responsabilità sia in materia di politica energetica sia di politica am-
II bonus d'investimento 1993: aspetti innovativi, energetici ed ecologici Uno sguardo ai progetti promossi nel quadro del bonus 1993 permette di contestare l'opinione secondo la quale si è investito senza fantasia in cemento e bitume:
II 22 per cento dei contributi è confluito nella costruzione e nel risanamento di opere di genio civile. Con un buon 50 per cento, questi lavori comprendono una quota abbastanza importante di prestazioni nell'edilizia vera e propria. Non di rado questi progetti contemplavano anche obiettivi ecologici. Ricordiamo a questo proposito il risanamento di canalizzazioni e di impianti di depurazione, il risanamento di discariche, l'allacciamento alle reti di riscaldamento a distanza ecc.
II 32 per cento dei contributi è andato a favore della costruzione di nuovi immobili. A questo proposito non va dimenticato che in materia di energia e di protezione dell'ambiente i regolamenti cantonali sono generalmente molto severi.
II 41 per cento dei contributi ha sostenuto il rinnovamento d'immobili. Nella maggior parte dei casi l'aspetto energetico era l'oggetto principale del risanamento: il risanamento delle facciate e dell'impianto di riscaldamento, l'isolazione dell'immobile nonché il rinnovamento degli impianti tecnici vi hanno rivestito un ruolo primordiale.
II 5 per cento dei contributi è stato destinato alla voce «energie rinnovabili e impianti di cogenerazione». I progetti prevedevano l'installazione o il risanamento di reti per la distribuzione di calore a distanza, piccole centrali elettriche, riscaldamenti a legna (trucioli), pompe di calore, impianti fotovoltaici, impianti eolici ecc. Dodici progetti di impianti di cogenerazione hanno ottenuto un sostegno finanziario.
bientale. Affermare che un nuovo bonus d'investimento verrebbe trasformato senza alcuna fantasia in cemento, significa misconoscere di fatto gli sforzi notevoli profusi dai Comuni e dai Cantoni. Il decreto sull'aiuto agli investimenti (decreto B) è così strutturato: Articolo 1: lo scopo dei provvedimenti consiste nel liberare investimenti supplementari per un determinato periodo al fine di mantenere il valore delle infrastrutture cantonali e comunali. La Confederazione tiene conto delle differenze regionali, così da attribuire i crediti d'impegno in funzione delle rispettive situazioni economiche (e fra l'altro dei rispettivi tassi di disoccupazione). Articolo 2: diversamente dal bonus d'investimento del 1993, il presente provvedimento esclude il sostegno alle nuove costruzioni. Occorre evitare il più possibile di generare costi supplementari per la Confederazione per non minare il futuro equilibrio finanziario delle casse pubbliche. Come per il bonus succitato anche il presente provvedimento intende sostenere solo i progetti con una importante componente di carattere energetico che sono in relazione con il mantenimento in buono stato o il rinnovamento di impianti dell'infrastruttura esistenti (sostituzione degli impianti di riscaldamento tradizionali con impianti di cogenerazione, impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili in sostituzione o in abbinamento con forniture convenzionali di energia, risanamenti di edifici dal profilo termico ecc.). Per ragioni di ordine amministrativo il termine di rinnovamento è inteso nella sua accezione più ampia. L'installazione di una rete per la distribuzione di calore a distanza rientra nel concetto di rinnovamento qualora, collegando edifici già esistenti, sostituisca impianti di riscaldamento tradizionali. Articolo 3: vista la situazione finanziaria delle loro casse, gli enti pubblici direttamente interessati devono poter beneficiare dei progetti sussidiati che comunque fungono innanzitutto da incentivo per la congiuntura. Per i prossimi anni gli enti pubblici devono poter disporre di infrastrutture meglio conservate. Gli aiuti federali non avranno così l'effetto di un fuoco di paglia. Articolo 4: l'obiettivo di politica congiunturale perseguito dal provvedimento impone il sostegno solo dei progetti che verranno realizzati entro la metà del
1999. Il contributo federale viene a cadere in caso di doppi sussidi. Gli aiuti agli investimenti per le regioni montane e il decreto sull'utilizzazione dell'energia costituiscono in questo caso l'eccezione. Affinchè siano realizzati progetti adeguati, il beneficiario deve assumersi una parte consistente degli oneri. Visto il genere di progetti incentivati, questi oneri saranno generalmente più vicini all'85 per cento che non al minimo richiesto del 20 per cento. Articolo 6: sono state previste due aliquote di partecipazione. Quella inferiore, pari al 15 per cento, sarebbe applicata al rinnovamento di edifici della sovrastruttura e infrastrutture del genio civile, nonché alla sostituzione dei relativi impianti tecnici, mentre l'aliquota del 20 per cento sarebbe applicata al rinnovamento di impianti che sfruttano energie rinnovabili e di impianti che recuperano il calore residuo. L'ammontare massimo per ogni singolo progetto è stato fissato a 700 mila franchi. L'aliquota del contributo del 15 per cento è stata criticata in occasione dell'elaborazione del messaggio. Si è infatti obiettato che i beneficiari degli aiuti dovrebbero sopportare oneri molto più importanti.
Questa critica non tiene conto del fatto che normalmente Cantoni e Comuni dovrebbero sopportare per intero i costi di rinnovamento delle infrastrutture. Articolo 9: ai beneficiari degli aiuti è concesso un periodo di tre mesi per inoltrare la liquidazione finale, in modo che gli ultimi versamenti avvengano ancora nel 1999. Nel 2000 il provvedimento non apparirà più nel conto finanziario della Confederazione. Articolo 10: i termini summenzionati dovrebbero garantire un'esecuzione rapida del provvedimento, come richiesto dal profilo della politica congiunturale. Lo stesso vale anche per i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio competente che possono essere presentati alla commissione di ricorso del DFEP, la quale decide in ultima istanza. Il decreto sull'aiuto agli investimenti è completato dall'articolo 2 del decreto sulla liberazione di crediti. Nell'interesse di un rapido inizio dei lavori, i 200 milioni di franchi richiesti devono essere impiegati al più tardi entro la fine del 1997. Come già evidenziato, le esperienze acquisite nel 1993 costituiscono la base per determinare l'ammontare del credito d'impegno per il presente provvedimento. In quell'anno sono state presentate 1890 richieste per un ammontare di 448 milioni di franchi di contributi federali e ne sono state accolte 998. Le altre sono state respinte per mancanza di mezzi e in parte anche perché mancavano le premesse per dare i contributi. Fra i progetti realizzati, 529 vertevano sul rinnovamento di edifici della sovrastruttura e infrastrutture del genio civile. Il volume degli investimenti per questi progetti è stato pari a circa 650 milioni di franchi. Visto che nel frattempo numerosi progetti di questo genere sono stati realizzati, è possibile che le richieste siano meno numerose. Nel contempo i richiedenti, che si sono già visti rifiutare una volta i contributi, potrebbero rinunciare a ripresentare una domanda per paura d'incorrere in un nuovo rifiuto. Queste esperienze negative sono tuttavia compensate da quelle dei 900 richiedenti che hanno potuto concretizzare i loro investimenti grazie agli aiuti federali. Molti Comuni si sono già informati sull'eventuale introduzione di un nuovo bonus d'investimento e sulle eventuali condizioni per beneficiarne. Infine, il fatto che soltanto gli investimenti destinati al rinnovamento potranno beneficiare dei
contributi, indurrà i richiedenti che tre anni prima avevano presentato un progetto per una nuova costruzione, a proporre questa volta un progetto per mantenere in buono stato le infrastrutture. Considerata questa situazione e alla luce delle esperienze acquisite nel 1993, proponiamo un credito d'impegno di 200 milioni di franchi.
234 Mantenimento della qualità delle costruzioni della Confederazione 234.1 Grado di conservazione delle costruzioni e degli impianti della Confederazione II valore a nuovo dell'insieme degli edifici e degli impianti civili e militari di proprietà della Confederazione, escluse le opere di combattimento e di con-
dotta, è valutato a 25 miliardi di franchi per circa 15 mila oggetti. In base a uno studio del Politecnico di Zurigo, nella manutenzione di un edificio bisognerebbe investire mediamente ogni anno circa il 2 per cento del valore dello stesso. Tenendo presenti i diversi tipi di edifici e di costruzioni, per le costruzioni e gli impianti della Confederazione i costi di manutenzione dovrebbero corrispondere a mala pena all'1,5 per cento del valore degli edifici, pari a una spesa annua di circa 350 milioni di franchi. Le somme preventivate dallo Stato maggiore generale (SMG) del Dipartimento militare federale (DMF) nonché quelle preventivate dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ammontano in totale a circa 210 milioni di franchi e non sono quindi sufficienti dal punto di vista tecnico. I mezzi supplementari previsti per circa 100 milioni di franchi saranno quindi impiegati in base a un'esigenza effettiva. Questo provvedimento può contribuire considerevolmente a non far rinviare i necessari lavori di manutenzione e in un certo modo a evitare il deterioramento indesiderato delle infrastrutture.
234.2 Rilevamento e ordine di priorità dei progetti
II rilevamento dei progetti suscettibili di essere realizzati nell'ambito del mantenimento della qualità delle infrastrutture federali nel 1997 e 1998 ha evidenziato un potenziale di circa 250 milioni di franchi. Una prima selezione ha permesso di definire meglio i punti in comune dei diversi progetti. Ne è risultato un potenziale di progetti realizzabili per un ammontare di circa 200 milioni di franchi. L'ulteriore selezione dei progetti è stata effettuata secondo il buon senso in materia edilizia e in funzione dei seguenti criteri:
Dal profilo aziendale è necessaria l'utilizzazione a lungo termine dell'oggetto?
Il progetto è realizzabile dal punto di vista aziendale?
La realizzazione del progetto si giustifica anche a lungo termine?
È possibile concretizzare il progetto entro la fine del 1998?
Un privato commissionerebbe un tale progetto?
La realizzazione del progetto deve tenere conto delle prescrizioni legali? (soppressione di regolamenti federali particolari più restrittivi)
La realizzazione del progetto mette in discussione i risparmi sui costi dettati dall'esame delle norme e degli standard? Importanza e urgenza hanno inoltre determinato la priorità nella scelta dei progetti Questo procedimento ha permesso di selezionare un certo numero di progetti destinati a mantenere la qualità delle costruzioni e impianti di proprietà della Confederazione per un valore di circa 120 milioni di franchi. La concezione tecnica dei diversi progetti e i preventivi, nonché una vantaggiosa delibera dei lavori e il fatto di non attingere a voci di riserva permettono di realizzare l'insieme di questi progetti per un ammontare complessivo di 100 milioni di franchi.
234.3 Numero e descrizione dei progetti
In base alla documentazione relativa ai progetti in elaborazione, i provvedimenti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie fondamentali: Investimenti (in mio di fr.)
Provvedimenti nei settori Numero Numero 1997 1998 Totale d'inter- di proventi getti
Pianificazione, canalizzazioni, protezione delle acque ecc. 100 40 5 10 15 Edifici (facciate, tetti) 100 70 15 30 45 Impianti (elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione dell'aria) 60 30 15 5 20 Sistemazione interna 100 40 15 5 20 Totale 360 180 SO 50 100
I progetti relativi agli edifici e agli impianti rappresentano per circa il 75 per cento risanamenti in ambito energetico per un investimento pari a circa 50 milioni di franchi, ossia la metà dei mezzi finanziari supplementari riservati a questo scopo. In molti casi i risanamenti in ambito energetico si giustificano dal profilo economico, poiché i costi sono compensati dai risparmi. La Confederazione fornisce così un contributo al perseguimento degli scopi di Energia 2000 nel proprio ambito, dando l'esempio agli altri partner di Energia 2000 e alla popolazione. Più della metà dei progetti costano meno di 500 mila franchi. Questa struttura dei costi consente un'ampia ripartizione geografica degli investimenti, una realizzazione relativamente rapida dei progetti e mandati per molte imprese dei settori più diversi.
234.4 Ripartizione regionale
Visto lo stato attuale dei lavori preparatori, gli investimenti previsti sono approssimativamente così ripartiti: Regioni (in mio di fr.) Militare Civile Totale
Romandia/Vallese 10 30 40 Ticino/Grigioni 5 5 10 Altipiano/Svizzera nordoccidentale 5 25 30 Zurigo/Svizzera orientale 5 15 20 Totale 25 75 100
235 Promozione degli investimenti privati nel settore dell'energia
Nel settore privato il ritardo accumulato in materia di risanamenti è importante almeno come in quello pubblico. Nel corso degli ultimi 5-6 anni il mercato è cambiato molto: se prima in seguito a un risanamento il valore di mercato di un oggetto come minimo raddoppiava, oggi il valore dell'oggetto aumenta, dopo il risanamento, soltanto del 10-30 per cento. Da un punto di vista strategico, quindi, gli amministratori preferiscono ottenere a breve termine il massimo profitto dagli immobili in previsione di demolire a lungo termine. Vista la sovrabbondanza di superfici edificate, questa tendenza non dovrebbe cambiare nei prossimi tempi. Le esperienze nell'ambito del programma Energia 2000 evidenziano un notevole potenziale di miglioramento nel settore dell'edilizia che generalmente non viene però sfruttato poiché l'energia, per il suo basso costo, riveste un ruolo secondario. Occorre quindi adottare incentivi mirati se si vuole giungere, mediante tecnologie di punta, a soluzioni interessanti dal punto di vista energetico ed economico. In questa maniera l'impostazione di Energia 2000, finora basata sul volontariato, assume maggiore completezza ed efficacia. Poiché le attuali basi giuridiche previste dal decreto sull'energia (DEn) nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia sono troppo limitate (l'art. 10 cpv. 2 DEn autorizza l'aiuto al risanamento unicamente quando concerne installazioni pilota e di dimostrazione), un decreto federale distinto è necessario per promuovere gli investimenti privati nel settore dell'energia (decreto sugli investimenti nell'energia; decreto E). Questo dovrebbe porre una base giuridica chiara per il promovimento di nuove tecniche e di investimenti innovativi nell'ambito dell'impiego razionale dell'energia. Questo nuovo decreto riprende in gran parte il decreto sull'aiuto agli investimenti (decreto B), con la differenza che i beneficiari degli aiuti sono privati (art. 3) e i costi computabili del progetto devono essere superiori ai 100000 franchi (art. 4 cpv. 1 lett. e). Nel settore dell'edilizia, i progetti devono, inoltre, rispondere alle esigenze del modello di ordinanza della Confederazione «Impiego razionale dell'energia nell'edilizia» e le installazioni che fanno ricorso
alle energie rinnovabili devono raggiungere un tasso di utilizzazione annuo minimo. Una partecipazione del 15 per cento al massimo (ma mediamente del 10%) deve permettere di promuovere la realizzazione di progetti esemplari nei settori di Energia 2000. Saranno presi in considerazione innanzitutto progetti relativi a risanamenti esemplari, nonché all'installazione di impianti ad alto rendimento e all'impiego di energie rinnovabili. Conformemente all'articolo 4 del decreto sulla liberazione di crediti 1997 (decreto C), 64 milioni devono essere destinati a tale scopo. Per rimediare i mezzi necessari, si deve rinunciare a sbloccare importanti voci d'investimento del DFTCE. Gli impegni potranno essere presi fino al 31 dicembre 1998. L'edilizia, gli installatori e numerosi settori delle arti e mestieri ne saranno i principali beneficiari. Per quanto concerne i tempi, i termini sono gli stessi di quelli previsti per l'aiuto agli investimenti nel settore degli impianti dell'infrastruttura pubblica (n. 233), fatta eccezione di quello per la garanzia dei contributi federali. Lo stanziamento dei mezzi passerà attraverso l'approvazione di un credito-quadro. Le spese saranno contabi-
lizzate sotto una voce a parte. Questi mezzi vanno a integrare gli attuali programmi promozionali di Confederazione e Cantoni. L'Ufficio federale dell'energia è incaricato di eseguire il decreto sugli investimenti nell'energia nel quadro di Energia 2000. La valutazione del potenziale sfruttabile a breve termine si basa su un'inchiesta svolta negli otto settori di Energia 2000, censendo i progetti in allestimento, ma sospesi per mancanza di incentivi. A tale proposito sembra che mediante contributi federali per 100 milioni di franchi si possa generare, entro il 1999, un volume d'investimenti nel settore privato pari a un miliardo di franchi.
24 Spiegazione dei singoli articoli della revisione della Lex Friedrich Ingresso Le disposizioni relative alla sicurezza militare sono abrogate (art. 5 cpv. 2 e art. 12 lett. e). Per questa ragione nell'ingresso è stralciato il riferimento all'articolo 20 della Costituzione federale.
Articolo 2 capoverso 2 Contrariamente al disegno di legge respinto nel 1995 in votazione popolare, il presente disegno tiene conto della sistematica del diritto in vigore e mantiene l'obbligo di autorizzazione, il cui principio è fissato nell'attuale articolo 2. La modifica più importante di questa revisione concerne il capoverso 2 (nuovo) che prevede per contro due eccezioni all'obbligo di autorizzazione: l'acquisto dei cosiddetti fondi per stabilimenti d'imprese (lett. a) e di residenze primarie (lett. b). Giusta la lettera a non sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione le persone all'estero che acquistano un fondo destinato all'esercizio di un'attività economica di un'impresa. Non importa chi sia il proprietario dell'impresa. La persona all'estero può acquistare il fondo anche soltanto per fare un investimento, purché lo dia in affitto o in locazione a un terzo per l'esercizio di un'attività economica. L'ufficiale del registro fondiario potrà così iscrivere l'acquisto di un fondo destinato allo stabilimento di un'impresa senza rinviare preventivamente l'acquirente all'autorità cantonale che rilascia in prima istanza l'autorizzazione, evitando di conseguenza un dispendio amministrativo non necessario. La completa esenzione dei fondi per gli stabilimenti d'impresa dall'obbligo di autorizzazione comporta inoltre la possibilità per gli stranieri di effettuare senza autorizzazione investimenti di ogni genere in simili fondi, concedendo ad esempio crediti ad acquirenti svizzeri o acquistando cartelle ipotecarie. Eccezionalmente, anche l'acquisto simultaneo di abitazioni non dovrà essere sottoposto all'obbligo di autorizzazione, a condizione tuttavia che queste siano sottoposte alle prescrizioni relative alle quote abitative (lett. a, seconda frase). Continua infatti a valere il principio secondo il quale gli investimenti di capitale in immobili d'abitazione (fanno eccezione le abitazioni a pigione moderata giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. a) e in proprietà non edificate (a meno che non sia prevista a breve termine la costruzione di un edificio destinato a uno stabilimento d'im-
presa) da una parte, e il commercio di tali fondi dall'altra, rimangono sottoposti all'obbligo di autorizzazione. In base all'attuale diritto, gli stranieri che possono ottenere il domicilio in Svizzera perché in possesso di un permesso di dimora B o di un'autorizzazione equivalente, devono ottenere un'autorizzazione per poter acquistare un'abitazione principale (art. 9 cpv. 1 lett. b LAFE, art. 5 OAFE). La nuova disposizione della lettera b esonera l'acquisto di abitazioni principali dall'obbligo di autorizzazione. Gli stranieri, e in particolare gli imprenditori e i quadri aziendali, potranno così acquistare un'abitazione evitando la lentezza e le complicazioni della procedura d'autorizzazione. Visto che l'ufficiale del registro fondiario procederà all'iscrizione soltanto su presentazione del permesso di dimora o di un'autorizzazione equivalente, non sono da temere elusioni della legge dovute all'alleviamento proposto. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione comporta anche l'abolizione dell'onere imposto finora all'acquirente di alienare l'abitazione principale entro due anni, qualora non la usi più come tale (art. 11 cpv. 2 lett. e OAFE). Per completezza, la lettera e rinvia alle altre eccezioni all'obbligo di autorizzazione elencate nell'articolo 7.
Articolo 4 Capoverso 1: La modifica della lettera b rappresenta unicamente un adattamento alla nuova disposizione dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a. Visto che l'acquisto di fondi destinati all'attività economica di un'impresa non è più soggetto all'obbligo di autorizzazione, la partecipazione a una società senza personalità giuridica, ma con capacità di detenere un patrimonio, sarà soggetto all'obbligo di autorizzazione unicamente quando lo scopo effettivo della società è l'acquisto o il commercio di fondi. Lo stesso vale anche per l'acquisto di partecipazioni a una società con personalità giuridica. Per questa ragione occorre abrogare la lettera d concernente l'acquisto di parti di società che fungono da stabilimenti d'impresa, mentre bisogna mantenere invariata la lettera e che sottopone qualsiasi acquisto di parti di cosiddette società immobiliari in senso stretto all'obbligo di autorizzazione. La modifica della lettera f è dovuta all'abrogazione della lettera d. L'esonero dell'acquisto di fondi per stabilimenti d'imprese dall'obbligo di autorizzazione implica anche un completamento del capoverso 2. Il trasferimento della sede all'estero sarà ormai soggetto all'obbligo di autorizzazione unicamente quando la società mantiene diritti su un fondo che non può essere venduto senza autorizzazione giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a.
Articolo 5 capoverso 2 Questa disposizione dovrebbe essere abrogata, insieme a quella dell'articolo 12 lettera e sull'acquisto di fondi nelle vicinanze di importanti installazioni militari, come già proposto nella revisione respinta nel 1995. Oggi, l'adeguatezza delle disposizioni sulla sicurezza militare introdotte dal decreto federale del 23 marzo 1961 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è rimessa in discussione. Esse non rivestono infatti più una reale importanza pratica. Nel pe-
nodo 1991-1996, ad esempio, soltanto cinque domande di autorizzazione sono state rifiutate, mentre in sette altri casi i richiedenti hanno dovuto accettare oneri. Inoltre si può vietare a uno straniero l'acquisto di un fondo se rischia di mettere in pericolo la sicurezza militare, mentre non si può impedirgli di prenderlo in affitto. Per tutte queste ragioni l'abrogazione appare giustificata.
Articolo 7 lettera i Già la revisione del 1995 bocciata in votazione popolare contemplava questa disposizione (art. 7 lett, k del disegno). Essa esonera dall'autorizzazione le persone fisiche che, in seguito alla liquidazione di una società immobiliare, acquistano un'abitazione di cui sono proprietär! mediante il possesso di quote di partecipazione a quella società. La disposizione concerne soltanto le società costituite prima del 1° febbraio 1974 (entrata in vigore della Lex Furgler) e presuppone che le quote di partecipazione non siano state acquistate illegalmente.
Articolo 8 capoverso 1 Visto che, giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a, l'acquisto di un fondo destinato allo stabilimento di un'impresa non soggiace più all'obbligo d'autorizzazione, si può abrogare la lettera a. L'attuale lettera d autorizza banche e istituti assicurativi esteri o prevalentemente in mano estera ad acquistare un fondo a copertura di crediti garantiti da pegni con l'onere però di rivenderlo entro due anni. Quest'onere sfavorisce l'acquirente soggetto all'obbligo di autorizzazione rispetto a banche e istituti assicurativi svizzeri. Per ragioni economiche occorre abolirlo, stralciando quindi la seconda parte della lettera d. Articolo 9 capoverso I lettera b L'abrogazione di questa disposizione fa seguito all'introduzione dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b, secondo cui l'acquisto di un'abitazione principale da parte di una persona fisica non sarà più soggetto all'obbligo di autorizzazione. Articolo 12 lettera e Le disposizioni relative alla sicurezza militare sono abrogate (cfr. spiegazioni dell'art 5 cpv. 2). Articolo 16 capoverso 3 Con l'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 2 e dell'articolo 12 lettera e concernenti la sicurezza militare la presente disposizione è ormai priva di oggetto. Articolo 18 capoverso 4 Con l'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 2 e dell'articolo 12 lettera e concernenti la sicurezza militare anche la presente disposizione è ormai priva di oggetto. Articolo 21 capoverso 1 lettera b La presente modifica è diretta conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 2 e dell'articolo 12 lettera e.
Articolo 25 capoverso 1 bìs Conformemente alle nuove disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b, l'acquisto di fondi nel settore degli stabilimenti d'impresa nonché l'acquisto di abitazioni principali non necessitano più di alcuna autorizzazione. In questi settori, l'ufficiale del registro fondiario o quello del registro di commercio rinvierà l'acquirente all'autorità che concede l'autorizzazione soltanto in casi eccezionali. La nuova disposizione del capoverso 1bis prende in considerazione anche i negozi giuridici soggetti all'obbligo d'autorizzazione che sono stati iscritti nel registro fondiario o nel registro di commercio senza una decisione preliminare da parte dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, poiché l'ufficiale del registro, sulla base di indicazioni inesatte o incomplete fornite intenzionalmente o per negligenza dall'acquirente, ha creduto trattarsi di un negozio giuridico non soggetto all'obbligo d'autorizzazione. Si pensi in particolare al caso in cui ci fosse stato inganno riguardo alla destinazione del fondo mentre in realtà si era trattato unicamente di un investimento finanziario vietato. Secondo la giurisprudenza (DTF 110 Ib 114 seg.), la constatazione successiva dell'obbligo di autorizzazione è già possibile in virtù dell'attuale diritto. La legge è completata per maggiore chiarezza. Pertanto anche il titolo dell'articolo 25 deve essere completato.
Articolo 29 capoverso 1 È necessario completare il capoverso 1 al fine di precisare che l'acquirente è punibile non soltanto se fornisce indicazioni inesatte o incomplete all'autorità che rilascia l'autorizzazione, ma anche se agisce analogamente nei confronti dell'ufficiale del registro fondiario o dell'ufficiale del registro di commercio (cfr. spiegazioni dell'art. 25 cpv. l bis ).
Articolo 37 capoverso 2 In seguito all'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 2 e dell'articolo 12 lettera e concernenti la sicurezza militare, l'articolo 3 capoverso lbìs della legge federale concernente la protezione delle opere militari, a cui rinvia il presente capoverso, deve essere abrogato.
Disposizioni transitorie Numero 1: l'entrata in vigore della presente modifica legislativa solleva la questione su come le autorità che rilasciano le autorizzazioni, l'istanza di ricorso, gli ufficiali del registro fondiario o del registro di commercio dovranno giudicare un negozio giuridico concluso prima dell'entrata in vigore della revisione e soggetto in precedenza all'obbligo d'autorizzazione, se tale negozio conformemente al nuovo diritto non è più soggetto all'obbligo d'autorizzazione (art. 2 cpv. 2 lett. a e b). Se tali negozi giuridici non sono ancora stati eseguiti al momento dell'entrata in vigore della modifica e non sono ancora stati oggetto di una decisione cresciuta in giudicato, sarà applicabile il nuovo diritto. Lo stesso vale per i negozi giuridici che anche in base al nuovo diritto restano soggetti all'obbligo di autorizzazione, ma la cui autorizzazione non deve più essere vincolata a un onere (art. 8 cpv. 1 lett. d).
Numero 2: un'altra questione riguarda la sorte degli oneri vincolati a un'autorizzazione se in base al nuovo diritto non devono più essere prescritti (art. 8 cpv. 1 lett, d) oppure se l'acquisto non necessita più di alcuna autorizzazione (art. 2 cpv. 2 lett. a e b). Per legge simili oneri verrebbero meno. Rispettando i principi generali del diritto in materia e per ragioni di razionalizzazione del lavoro, i suddetti oneri devono tuttavia essere cancellati dal registro fondiario unicamente su richiesta e non d'ufficio. Le procedure per violazione di oneri devono poter proseguire o essere avviate anche dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa. Simili violazioni devono poter essere sanzionate anche qualora gli oneri in questione siano decaduti in base al nuovo diritto. Sarebbe ad esempio assurdo, se un investimento vietato per anni rimanesse impunito. Numero 3: la presente disposizione disciplina la procedura da seguire nei casi in cui l'ufficiale del registro fondiario non può stabilire di primo acchito che un onere è decaduto per legge. Referendum ed entrata in vigore L'usuale trasferimento al Consiglio federale delle competenze di determinare l'entrata in vigore è opportuno anche in questo caso.
3 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale 31 Confederazione II programma d'investimento comporta per la Confederazione un volume di uscite di circa 550 milioni di franchi (cfr. tabella nel n. 21). Nel dettaglio il programma è composto dalle seguenti voci: milioni
a. Sospensione del blocco dei crediti per gli investimenti 43 b. Mantenimento della qualità delle strade nazionali 154 e. Aiuti finanziari limitati nel tempo 200 d. Mantenimento della qualità delle costruzioni della Confederazione 100 e. Promozione degli investimenti privati nel settore dell'energia 64 Totale 561 Conteggi e versamenti vanno effettuati entro la fine del 1999. I crediti saranno così distribuiti: milioni
1997 110-130
1998 230-260
1999 190-210 II decreto federale che sospende la riduzione dei contributi per la manutenzione delle strade nazionali (decreto A) comporta sicuramente un aumento considerevole delle uscite. I contributi per la manutenzione delle strade nazionali non sono tuttavia considerati come sussidi ai sensi dell'articolo 3 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (RS 616.1; LSu), ma come prestazioni a favore di un'opera d'utilità pubblica. Questi contributi non soggiacciono pertanto alle restrizioni in materia di spese previste nell'articolo 88 capoverso 2 Cost.
Gli articoli 1 e 6 del decreto sull'aiuto agli investimenti (decreto B) e del decreto sugli investimenti nell'energia (decreto E) implicano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi. I crediti d'impegno (crediti quadro) richiesti negli articoli 2, 3 e 4 del decreto sulla liberazione di crediti (decreto C) comportano nuove uscite uniche per un ammontare che nei tre casi supererà di parecchio il limite dei 20 milioni di franchi. Le disposizioni di questi due ultimi decreti soggiacciono quindi al controllo delle uscite giusta l'articolo 88 capoverso 2 Cost. e necessitano dell'approvazione della maggioranza delle due Camere. A partire dalla seconda guerra mondiale, la Confederazione ha costituito una riserva «Creazione d'impiego III» (Finanziamento speciale 28900.601.003). Alla fine del 1996 essa raggiungeva i 29 milioni di franchi. Nel quadro del programma d'investimento scioglieremo questa riserva: l'operazione non avrà ripercussioni sul risultato del conto finanziario, migliorando invece il saldo del conto economico. Per l'esecuzione dei provvedimenti volti a promuovere il mantenimento della qualità dell'infrastruttura pubblica verrà impiegato per un certo periodo personale supplementare. Questa misura è assolutamente necessaria per garantire un disbrigo rapido delle domande. Il reclutamento è assicurato dagli uffici regionali di collocamento. A medio termine la revisione della Lex Friedrich porterà un certo sgravio alla Confederazione, poiché dovrà essere esaminato un numero inferiore di autorizzazioni cantonali.
32 Cantoni Nel numero 16 abbiamo già sottolineato che un programma d'investimento non è concepibile senza l'apporto di Cantoni e di Comuni, sia sotto il profilo dell'esecuzione sia sotto quello finanziario. Al momento attuale non è ancora possibile pronunciarsi sulla ripartizione dei circa 1,2 miliardi di franchi fra Cantoni e Comuni. La ripartizione dipenderà essenzialmente dalla quota dei mezzi finanziari che i Cantoni richiederanno per sé al fine di promuovere gli impianti dell'infrastruttura pubblica e in che misura intendono partecipare finanziariamente ai progetti infrastrutturali dei Comuni. Anche per le autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni nel quadro della Lex Friedrich si manifesterà a medio termine uno sgravio dell'onere amministrativo per la diminuzione delle autorizzazioni da concedere.
4 Programma di legislatura II progetto non figura nelle linee direttive del programma di legislatura. Per evidenti ragioni non è possibile prevedere con diversi anni d'anticipo la necessità di misure congiunturali, né definire l'ordine di grandezza e il contenuto di simili programmi.
5 Relazione con il diritto internazionale Le misure proposte sono compatibili con il diritto internazionale. Anche il programma d'investimento soggiace alle norme in materia di appalti pubblici. Gli aiuti finanziari versati agli enti pubblici affinchè mantengano la qualità degli impianti dell'infrastruttura non provocano alcuna distorsione dal profilo commerciale. Le imprese private non beneficeranno infatti di aiuti finanziari. La revisione della Lex Friedrich attenua certe contraddizioni con il diritto internazionale e in particolare con quello dell'Unione europea (cfr. n. 9 del messaggio del 23 marzo 1994; FF 1994II 461 segg.), ma non le elimina completamente.
6 Basi giuridiche 61 Costituzionalità II decreto federale che sospende la riduzione dei contributi per la manutenzione delle strade nazionali (decreto A) nonché il decreto federale sulla promozione del mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica (decreto B) si basano sull'articolo quinquies Cost (articolo congiunturale). Sulla base di questo articolo, la Confederazione prende i provvedimenti necessari per garantire un'evoluzione congiunturale equilibrata, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Collabora a questo scopo con i Cantoni e l'economia. Il decreto federale sull'approvazione della liberazione di crediti nel preventivo 1997 e di crediti d'impegno per mantenere la qualità degli impianti dell'infrastnittura pubblica (decreto C) si fonda sulla sovranità finanziaria delle Camere federali (art. 85 n. 10 Cost.). La sospensione parziale del blocco dei crediti previsto nel preventivo 1997 richiede l'approvazione dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del decreto del 13 dicembre 1996 sul blocco dei crediti (RS 611.011; RU 1996 3304).
62 Forma giuridica dei decreti I decreti A e B hanno carattere legislativo. I provvedimenti proposti devono poter essere applicati per un periodo determinato. A queste condizioni essi devono assumere la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11). Conformemente all'articolo 89bis capoverso 1 Cost., i decreti federali di obbligatorietà generale possono essere dichiarati urgenti se la loro entrata in vigore non tollera alcun ritardo. L'urgenza del decreto deve tuttavia avere carattere sia temporale sia materiale. Visto il prolungarsi della stagnazione economica, in particolare nel settore dell'edilizia e immobiliare, queste condizioni formali sono soddisfatte. II decreto C non ha carattere legislativo e assumerà pertanto la forma di un decreto federale semplice. La revisione della Lex Friedriech (decreto D) seguirà la procedura ordinaria.
1072 9358 .
Decreto federale Disegno che sospende la riduzione dei contributi per la manutenzione delle.strade nazionali
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 3iq uin i uies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1997 decreta:
Art. l Principio La Confederazione sostiene il mantenimento della qualità delle strade nazionali, aumentando temporaneamente la propria partecipazione ai costi di manutenzione.
Art. 2 Aliquote di contribuzione In deroga all'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19852) concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata le seguenti aliquote si applicano per gli anni 1998 e 1999: Zurigo 80 Basilea Campagna 84 Berna 84 Sciaffusa 84 Lucerna 84 San Gallo 84 Uri 97 Grigioni 92 Svitto 92 Argovia 84 Obvaldo 95 Turgovia 86 Nidvaldo 96 Ticino 92 Glarona 92 Vaud 86 Zugo 84 Vallese 95 Friburgo 90 Neuchâtel 88 Soletta 84 Ginevra 75 Basilea Città 65 Giura 95 Queste aliquote di contribuzione si applicano a tutti i lavori effettuati fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e sono contabilizzate nel 1998 e nel 1999.
Riduzione dei contributi per la manutenzione delle strade nazionali. DF
Art. 3 Esecuzione L'approvazione, la realizzazione e il finanziamento dei provvedimenti di manutenzione sono retti dalle disposizioni della legge federale dell'8 marzo 1960'' sulle strade nazionali e della relativa ordinanza nonché dalla legge federale del 22 marzo 19852' concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
Art. 4 Disposizioni finali II presente decreto è di obbligatorietà generale. È dichiarato urgente in virtù dell'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione. Sottosta al referendum facoltativo giusta l'articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.
B
Decreto federale Disegno sulla promozione del mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica (Decreto sull'aiuto agli investimenti) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31quinquies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 19971', decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Principio Per promuovere il mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica, la Confederazione concede aiuti finanziari affinchè siano rinnovati e il loro valore sia mantenuto. Nel farlo tiene conto delle diverse situazioni regionali.
Art. 2 Progetti sovvenzionati Gli aiuti finanziari possono essere concessi per: a. il rinnovo di costruzioni della sovra- e sottostruttura nonché di loro installazioni tecniche; b. la sostituzione e il rinnovo di impianti per la produzione di energia mediante impianti che sfruttano energie rinnovabili e recuperano il calore residuo. L'aiuto finanziario è concesso unicamente per progetti realizzati in aggiunta a quelli già previsti o in anticipo rispetto a quanto previsto. Se un progetto è realizzato a tappe, è possibile sovvenzionare una sola tappa invece dell'intero progetto.
Art. 3 Beneficiari Beneficiari degli aiuti federali sono Cantoni, Comuni, enti scolastici e Parrocchie nonché i loro organi con compiti pubblici.
Art. 4 Condizioni L'aiuto finanziario può essere concesso unicamente se: » FF 1997 II 1022
Decreto sull'aiuto agli investimenti
a. la Confederazione non può accordare aiuti finanziari al progetto già in virtù di altri atti legislativi, ad eccezione della legge federale del 28 giugno 1974 '' sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e del decreto federale sull'energia del 14 dicembre 19902); b. il progetto è realizzato entro il 30 giugno 1999; e. i costi computabili del progetto superano i 200000 franchi; d. il progetto non è ancora entrato nella fase esecutiva. L'aiuto finanziario della Confederazione viene ridotto se, mediante tale aiuto, l'onere a carico del beneficiario scende al di sotto del 20 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario della Confederazione non deve comportare una riduzione degli aiuti finanziari accordati da Cantoni e Comuni o dei contributi di terzi.
Art. 5 Mezzi disponibili Al fine di finanziare gli aiuti, l'Assemblea federale autorizza mediante un decreto federale semplice un credito d'impegno per un periodo limitato. II personale supplementare necessario all'esecuzione dei provvedimenti è finanziato con questo credito.
Art. 6 Entità L'aiuto finanziario ammonta in generale al 15 per cento dei costi computabili per ogni progetto in base all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e al 20 per cento per ogni progetto in base all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, ma al massimo a 700 000 franchi per progetto. Su richiesta di un Cantone e per progetti che lo riguardano, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può ridurre l'aliquota di contribuzione e l'importo massimo giusta il capoverso 1.
Art. 7 Costi computabili Sono computabili i costi d'investimento, esclusi i costi di costruzione accessori e le prestazioni proprie. II Consiglio federale disciplina i particolari.
Sezione 2: Procedura e protezione giuridica Art. 8 Presentazione della domanda La domanda va presentata con la necessaria documentazione alla competente autorità cantonale prima del conferimento dei mandati. Questa la trasmette, corredata della sua proposta, all'Ufficio federale dei problemi congiunturali.
Decreto sull'aiuto agli investimenti
In caso di investimenti cantonali, il Cantone inoltra la domanda con la necessaria documentazione direttamente all'autorità federale.
Art. 9 Versamento La domanda di versamento dei sussidi federali va inoltrata all'Ufficio federale dei problemi congiunturali al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei lavori. Alla domanda va allegato il conteggio finale, corredato della necessaria documentazione.
Art. 10 Protezione giuridica Le decisioni dell'Ufficio federale dei problemi congiunturali possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del DFEP, la quale decide definitivamente.
Sezione 3: Disposizioni finali Art. 11 Esecuzione ' In quanto l'esecuzione del presente decreto non spetti ai Cantoni, essa compete al Consiglio federale. II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 12 Entrata in vigore e validità II presente decreto è di obbligatorietà generale. È dichiarato urgente in virtù dell'articolo 89bìs capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione. Sottosta al referendum facoltativo giusta l'articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.
Decreto federale Disegno sull'approvazione della liberazione di crediti nel preventivo 1997 e di crediti d'impegno per mantenere la qualità degli impianti dell'infrastnittura pubblica nonché per promuovere gli investimenti privati nel settore dell'energia (Decreto sulla liberazione di crediti 1997)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1997 '>, decreta:
Art. l È approvata la liberazione parziale, decisa dal Consiglio federale in base alla lista allegata, di crediti bloccati, conformemente all'articolo 7 del decreto federale I dell'11 dicembre 19962) concernente il preventivo per il 1997.
Art. 2 Un credito quadro di 200 milioni di franchi è concesso per finanziare i costi di rinnovo e di mantenimento del valore degli impianti dell'infrastruttura pubblica di Cantoni e Comuni. 1 contributi a carico del credito quadro possono essere garantiti fino al 31 dicembre 1997.
Art. 3 Un credito quadro di 100 milioni di franchi è concesso per il mantenimento della qualità delle costruzioni di proprietà della Confederazione. Gli impegni possono essere contratti fino al 31 marzo 1998.
Art. 4 Un credito quadro di 64 milioni di franchi è concesso per promuovere gli investimenti privati nel settore dell'energia. Gli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 1998. »FF 1997 II 1022
Decreto sulla liberazione di crediti 1997
Art. 5 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta a referendum.
Decreto sulla liberazione di crediti 1997
Allegato (art. 1)
Lista concernente la liberazione dei crediti di pagamento e d'impegno bloccati nel preventivo 1997
Crediti di pagamento
Autorità e tribunali 104.4010.201 Materiale informatico (hardware)
Dipartimento federale degli affari esteri 201.4000.001 Trasformazione del Palazzo Wilson 201.4200.002 Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali, Ginevra 201.4600.001 FIPOI: Costruzione della sala di conferenze del Centro William Rappard
Dipartimento federale degli interni 301.4010.201 Macchine, strumenti, veicoli, attrezzature 305.4010.001 Acquisizioni, acquisti 310.4200.101 Crediti d'investimento per l'economia forestale 310.4600.001 Impianti per le acque di scarico e per i rifiuti 310.4600.002 Sussidi versati in base alla legge sulla protezione dell'ambiente 310.4600.003 Tecnologie di protezione dell'ambiente 310.4600.101 Protezione dalle calamità naturali 310.4600.102 Migliorie alle strutture e agli impianti di raccordo 310.4600.201 Protezione della natura e del paesaggio 316.4010.001 Apparecchi, strumenti e attrezzature 327.4600.001 Aiuto alle università, sussidi agli investimenti 329.4010.001 Primo impianto di nuove costruzioni 330.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento e la ricerca 334.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento e la ricerca 335.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento, la ricerca e le prove dei materiali 336.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento e la ricerca 337.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento e la ricerca 340.4010.001 Apparecchi e attrezzature per l'insegnamento e la ricerca
Decreto sulla liberazione di crediti 1997
Dipartimento federale di giustizia e polizia 402.4600.001 Sussidi edilizi a stabilimenti penitenziari e a case di rieducazione 402.4600.002 Sussidi edilizi per misure coercitive 405.4010.001 Veicoli speciali 408.4600.001 Provvedimenti edilizi 408.4600.002 Attrezzature di trasmissione della rete di PC 408.4600.003 Sussidi per le acquisizioni di materiale 413.4600.001 Ampliamento dell'edificio dell'ISDC 414.4010.001 Strumenti e macchine 415.4010.001 Veicoli speciali 415.4600.001 Finanziamento dei centri di accoglienza per i richiedenti l'asilo
Dipartimento militare federale 510.3110.002 Manutenzione delle opere e liquidazioni 510.3500.001 Prestazioni contrattuali
Dipartimento federale delle finanze 601.3110.002 Manutenzione delle costruzioni e degli impianti civili nonché risanamenti energetici di costruzioni federali 601.3111.002 Lavori edili su oggetti locati e affittati 601.4000.003 Costruzioni civili 601.4200.001 Prestiti a cooperative immobiliari del personale federale 603.4010.001 Macchine, strumenti, veicoli, attrezzature 606.4010.001 Macchine, strumenti, veicoli
Dipartimento federale dell'economia pubblica 705.4200.101 Prestiti alla Società svizzera di credito alberghiero 705.4600.001 Sussidi edilizi, formazione professionale 705.4600.301 Aiuto agli investimenti nelle regioni montane 707.4200.002 Crediti d'investimento all'agricoltura 707.4200.003 Aiuto alle aziende 707.4600.001 Bonifiche fondiarie e costruzioni agricole 707.4600.003 Nuove costruzioni e ampliamenti per la formazione agricola 712.4010.001 Macchine e apparecchi 716.4010.001 Macchine e apparecchi 717.4010.001 Macchine e apparecchi 718.4010.001 Macchine e apparecchi 720.4010.001 Macchine e veicoli 721.4010.001 Macchine e veicoli
Decreto sulla liberazione di crediti 1997
725.4200.002 Misure d'incoraggiamento a favore di coloro che commissionano abitazioni d'utilità pubblica 725.4600.001 Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna
Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie 802.4200.610 San Gottardo, prestiti a un tasso variabile dal 1997 802.4200.612 Integrazione della Svizzera orientale nella rete delle FFS 802.4200.622 Lötschberg 802.4600.103 Ferrovie retiche, Vereina 802.4600.601 Integrazione della Svizzera orientale SOB/BT 802.4600.602 Sorveglianza del progetto Alp Transit 802.4600.611 Alp Transit, San Gottardo (a fondo perso, dazi sui carburanti) 802.4600.621 Alp Transit Lötschberg (a fondo perso, dazi sui carburanti) 803.4010.002 Aeromobili 804.4600.007 Regolazione del lago Lemano
Crediti annui garantiti per il 1997
96.310.01 Impianti per le acque di scarico e per i rifiuti 96.310.03 Protezione dalle calamità naturali 96.310.04 Migliorie alle strutture e agli impianti di raccordo 96.310.06 Protezione della natura e del paesaggio 96.310.07 Crediti d'investimento per l'economia forestale 96.402.01 Stabilimenti penitenziari e case di rieducazione 96.408.01 Provvedimenti edilizi (rifugi) 96.705.01 Sussidi edilizi destinati alla formazione professionale 96.707.02 Bonifiche fondiarie e costruzioni agricole 96.725.01 Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna
Crediti d'impegno approvati nell'ambito del preventivo 1997
510.3110.002 Manutenzione delle opere e liquidazioni 510.3500.001 Prestazioni contrattuali 601.3110.002 Manutenzione delle costruzioni e degli impianti civili nonché risanamenti energetici di costruzioni federali 601.3111.002 Lavori edili su oggetti locati e affittati 601.4000.003 Costruzioni civili 606.4010.001 Macchine, apparecchi, veicoli
D
Legge federale Disegno sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 19971', decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 19832) sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:
Ingresso vista la competenza generale della Confederazione nel campo degli affari esteri, come anche gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale,
Art. 2 cpv. 2 L'acquisto non necessita di autorizzazione se: a. il fondo serve come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione; assieme al fondo possono essere acquistati appartamenti imposti imperativamente da norme sulla quota abitativa o superfici riservate all'uopo; b. il fondo serve a una persona fisica quale abitazione principale nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo; oppure e. sussiste un'eccezione giusta l'articolo 7.
Art. 4 cpv. 1 lett. b, d e f, nonché cpv. 2 È considerato acquisto di un fondo: b. la partecipazione a una società senza personalità giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi; d. Abrogato f. la costituzione e l'esercizio di un diritto di compera, di prelazione o di ricupera su un fondo oppure su quote secondo le lettere b, e ed e; "FF 1997 II 1022
Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF
È considerato acquisto di un fondo anche il mantenimento di diritti su un fondo che non può essere acquistato senza autorizzazione giusta l'articolo 2 capoverso 2 da parte di una persona giuridica o di una società di persone senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede statutaria o effettiva.
Art. 5 cpv. 2 Abrogato
Art. 7 titolo e lett, i Altre eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione Non sottostanno inoltre all'obbligo dell'autorizzazione: i. le persone fisiche che acquistano un'abitazione in seguito alla liquidazione di una persona giuridica costituita prima del 1° febbraio 1974 e il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, qualora esse possiedano, in misura corrispondente, quote di tale persona giuridica.
Art. 8 cpv. 1 lett. a e d L'acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire: a. Abrogato d. per la copertura di crediti, garantiti da pegno, di banche o istituti di assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera, autorizzati a esercitare in Svizzera nel quadro di realizzazioni forzate o concordati.
Art. 9 cpv. 1 lett. b, 12 lett. e, 16 cpv. 3 e 18 cpv. 4 Abrogati
Art. 21 cpv. 1 lett. b Sono autorità federali di ricorso: b. il Consiglio federale, per ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale degli affari esteri;
Art. 25 titolo e cpv. 1bis Revoca dell'autorizzazione e accertamento successivo dell'obbligo dell'autorizzazione lbis L'obbligo dell'autorizzazione è accertato successivamente d'ufficio se l'acquirente ha fornito all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono stati rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione.
Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF
Art. 29 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente, da all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa, oppure profitta subdolamente dell'errore in cui l'autorità si trova, è punito con la detenzione o con la multa sino a 100000 franchi.
Art. 37 cpv. 2 La legge federale del 23 giugno 1950'* concernente la protezione delle opere militari è modificata come segue: Art. 3 cpv. lbis Abrogato
II Disposizioni transitorie La modifica della presente legge è applicabile a negozi giuridici conclusi prima dell'entrata in vigore di tale modifica, ma che non sono stati ancora eseguiti e non sono ancora oggetto di una decisione passata in giudicato. Gli oneri connessi a un'autorizzazione decadono per legge se il nuovo diritto non li prescrive o se non subordina più l'acquisto all'obbligo dell'autorizzazione; la loro cancellazione dal registro fondiario avviene su richiesta dell'acquirente. Se l'ufficiale del registro fondiario non può accertare senz'altro se un onere è decaduto per legge, indirizza i notificanti all'autorità di prima istanza; l'articolo 18 capoverso 1 è applicabile per analogia.
III ' La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
RS 510.518
E Decreto federale Disegno sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell'energia (Decreto sugli investimenti nell'energia)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31quinquies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1997", decreta:
Sezione 1: Generalità Art. l Principio La Confederazione concede aiuti finanziari allo scopo di promuovere gli investimenti privati nel settore dell'energia. Nel farlo, tiene conto delle situazioni regionali.
Art. 2 Progetti sovvenzionati ' Un aiuto finanziario può essere concesso solo per provvedimenti miranti a un impiego parsimonioso e razionale dell'energia, all'impiego di energie rinnovabili e al recupero del calore residuo. L'aiuto finanziario è concesso unicamente per progetti realizzati in aggiunta a quelli già previsti o in anticipo rispetto a quanto previsto. Se un progetto è realizzato a tappe, è possibile sovvenzionare una sola tappa invece dell'intero progetto.
Art. 3 Beneficiari Ricevono un aiuto finanziario le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato senza compiti pubblici.
Art. 4 Principi L'aiuto finanziario può essere concesso unicamente se: a. la Confederazione non può accordare aiuti finanziari al progetto già in virtù di altri atti legislativi, ad eccezione della legge federale del 28 giugno "FF 1997 II 1022
Decreto sugli investimenti nell'energia
1974'> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e del decreto sull'energia del 14 dicembre 19902); b. il progetto è realizzato entro il 30 giugno 1999; e. i costi computabili del progetto superano i 100000 franchi; d. il progetto non è ancora entrato nella fase esecutiva; e. nel caso di progetti nel settore della sovrastruttura, sono soddisfatti i requisiti giusta l'ordinanza modello della Confederazione «Impiego razionale dell'energia negli edifici»; f. gli impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili raggiungono un grado di sfruttamento annuo minimo e, se ve ne sono, vengono utilizzate componenti verificate da un servizio ufficiale. L'aiuto finanziario della Confederazione viene ridotto se, mediante tale aiuto, l'onere a carico del beneficiario scende al di sotto del 20 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario della Confederazione non deve comportare una riduzione degli aiuti finanziari accordati da Cantoni e Comuni o dei contributi di terzi.
Art. 5 Mezzi disponibili Al fine di finanziare gli aiuti, l'Assemblea federale autorizza mediante un decreto federale semplice un credito d'impegno per un periodo limitato. II personale supplementare necessario all'esecuzione dei provvedimenti è finanziato con questo credito. L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) può fare ricorso a terzi.
Art. 6 Entità L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 15 per cento, in media al 10 per cento dei costi computabili, ma al massimo a 700000 franchi per progetto. Su richiesta di un Cantone e per progetti che lo riguardano, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento) può ridurre l'aliquota di contribuzione e l'importo massimo giusta il capoverso 1.
Art. 7 Costi computabili Sono computabili i costi d'investimento, esclusi i costi di costruzione accessori e le prestazioni proprie. II Consiglio federale disciplina i particolari.
" RS 901.1
Decreto sugli investimenti nell'energia
Sezione 2: Procedura e protezione giuridica Art. 8 Presentazione della domanda La domanda va presentata con la necessaria documentazione alla competente autorità cantonale prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Questa la trasmette, corredata della sua proposta, all'Ufficio federale o all'ufficio da esso designato.
Art. 9 Versamento La domanda di versamento dei sussidi federali va inoltrata all'Ufficio federale al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei lavori. Alla domanda va allegato il conteggio finale, corredato della necessaria documentazione.
Art. 10 Protezione giuridica Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate davanti al Dipartimento, il quale decide definitivamente.
Sezione 3: Disposizioni finali Art. 11 Esecuzione In quanto l'esecuzione del presente decreto non spetti ai Cantoni, essa compete al Consiglio federale. II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 12 Entrata in vigore e validità II presente decreto è di obbligatorietà generale. È dichiarato urgente in virtù dell'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione. Sottosta al referendum facoltativo giusta l'articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente particolari misure di politica congiunturale volte a mantenere la qualità dell'infrastruttura pubblica, a promuovere gli investimenti privati in ambito energetico (programma d'investimento) e a facilitare gli investimenti esteri...
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1997 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 17 Cahier Numero
Geschäftsnummer 97.027 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 06.05.1997 Date Data
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