FF 1997 II 456

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)» del 21 marzo 1997

Decreto federale

concernente l'iniziativa popolare «per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)»

del 21 marzo 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)» depositata il 25 ottobre 1993"; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 19952), decreta:

Art. l L'iniziativa popolare del 25 ottobre 1993 «per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue: Art. 24 decies La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi e i pericoli derivanti dalla modificazione genetica del patrimonio genetico di animali, vegetali e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità e dell'integrità degli esseri viventi, della conservazione e dell'utilizzazione della varietà genetica, nonché della sicurezza dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Sono vietati: a. la produzione, l'acquisto e la consegna di animali geneticamente modificati; b. l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; e. il rilascio di brevetti per animali e vegetali geneticamente modificati, nonché per i loro elementi costitutivi, per le procedure applicate a tal fine e per i loro prodotti. La legislazione contiene disposizioni segnatamente su: a. la produzione, l'acquisto e la consegna di vegetali geneticamente modificati; b. la produzione industriale di sostanze ottenute applicando organismi geneticamente modificati; e. la ricerca con organismi geneticamente modificati dai quali possa derivare un rischio per la salute umana e per l'ambiente. "FF 1994 V 188

456 1997 - 202

Iniziativa popolare federale

La legislazione esige dal richiedente in particolare la prova dell'utilità, della sicurezza e della mancanza di alternative, nonché la dimostrazione che si tratta di un'operazione accettabile dal profilo etico.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 21 marzo 1997 Consiglio degli Stati, 21 marzo 1997 II presidente: Stamm Judith II presidente: Delalay II segretario: Anliker II segretario: Lanz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)» del 21 marzo

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1997 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

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Datum 08.04.1997 Date Data

Seite 456-457 Pagina

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