FF 1997 IV 632

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC) del 10 ottobre 1997

Termine di referendum: 29 gennaio 1998

Legge federale

concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC)

del 10 ottobre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 19971', decreta:

Art. l Imprese d'armamento Per assicurare l'equipaggiamento dell'esercito, nella misura in cui non competa ai Cantoni, la Confederazione può gestire imprese d'armamento, costituire società anonime di diritto privato o partecipare a tali società. II Consiglio federale ha la facoltà di costituire società anonime di diritto privato a nome della Confederazione, di acquistare e di cedere partecipazioni in tali società. Esso disciplina i dettagli.

Art. 2 Attività Le imprese d'armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento militare federale (DMF)2) e di terzi nel rispetto dei principi dell'economia di mercato.

Art. 3 Società di partecipazione Le partecipazioni della Confederazione nelle società anonime sono esercitate per mezzo di una società di partecipazione nella forma di una società anonima di diritto privato. I diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione sono esercitati in seguito alla costituzione dal DMF; lo stesso si attiene alla strategia basata sul rapporto di proprietà, formulata dal Consiglio federale. Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Confederazione a terzi sottosta all'approvazione dell'Assemblea federale.

"FF 1997 III 651 2) Ora: «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)» (nuova designazione decisa dal Consiglio federale il 10 ott. 1997).

632 1997 - 569

Imprese d'armamento della Confederazione. LF

Art. 4 Rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione La Confederazione è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dalla società di partecipazione conformemente ai suoi interessi. La società di partecipazione è rappresentata nei Consigli d'amministrazione delle imprese d'armamento conformemente ai suoi interessi.

Art. 5 Trasformazione delle aziende esistenti Le aziende d'armamento esistenti dell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformate in società anonime di diritto privato. Gli attivi e i passivi, nonché i diritti e gli obblighi contrattuali delle aziende d'armamento esistenti sono assunti dalla società anonima in osservanza dei principi di valutazione riconosciuti. II Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 6 Rapporti d'impiego Nel momento della trasformazione delle aziende in società anonime, i rapporti di servizio di diritto pubblico del personale delle aziende d'armamento esistenti nell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato. Consultate le associazioni del personale, il Consiglio federale emana un disciplinamento transitorio. Quest'ultimo è valevole al massimo fino al termine del periodo amministrativo in corso.

Art. 7 Modifica del diritto vigente 1. '' La legge sull'organizzazione dell'amministrazione2' è modificata come segue: Art. 58 cpv. 1 lett. C Stralciare: Ufficio federale delle aziende d'armamento Bundesamt für Rüstungsbetriebe Office fédéral de la production d'armements

" Modifica decaduta in seguito all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione del go- verno e dell'amministrazione (LOCA; RU 1997 2022).

Imprese d'armamento della Confederazione. LF

  1. La legge militare 1' è modificata come segue: Art. 123 frase introduttiva e cpv. 2 lett. a Non prelevano imposte su: a. stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese di diritto privato dell'Aggruppamento dell'armamento;

  2. La legge federale sulle finanze della Confederazione 2' è modificata come segue: Art. 37 Titolo Abrogato Art. 38 Abrogato

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore ' La presente legge sottosta al referendum facoltativo. II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997 Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1997 II presidente: Stamm Judith II presidente: Delalay II segretario: Anliker II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 21 ottobre 19973 Termine di referendum: 29 gennaio 1998

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC) del 10 ottobre 1997

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Jahr 1997 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

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Datum 21.10.1997 Date Data

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