FF 1999 I 202
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)» del 18 dicembre 1998
Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)»
del 18 dicembre 1998
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)» presentata il 18 gennaio 19941; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19962, decreta:
Art. l L'iniziativa popolare del 18 gennaio 1994 «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 24novies cpv. 2 lett. ce g La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti: e. il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile; g. l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 II presidente, Rhinow La presidente, Heberlein II segretario, Lanz II segretario, Anliker