FF 1999 I 575

Messaggio concernente la ratifica del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) del 9 settembre 1998

#ST# 98.054

Messaggio concernente la ratifica del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT)

del 9 settembre 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 settembre 1998 • In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Con il presente messaggio vi proponiamo di approvare il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari («Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty»: CTBT) ai fini della partecipazione svizzera agli sforzi internazionali di lotta contro la proliferazione delle armi nucleari e il loro perfezionamento a fini militari. Il CTBT obbliga gli Stati parte a non effettuare espiazioni sperimentali con un'arma nucleare o altra esplosione nucleare, nonché a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la loro giurisdizione ed il loro controllo. Il Trattato è stato negoziato a Ginevra dal gennaio 1994 all'agosto 1996 nell'ambito della Conferenza sul disarmo. È stato aperto alla firma di tutti gli Stati il 24 settembre 1996 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York. La Svizzera ha firmato il Trattato lo stesso giorno insieme a gran parte di altri Stati tra cui le cinque Potenze nucleari dichiarate: Stati Uniti, Russia, dita, Francia, Regno Unito. Il Trattato è stato firmato, fino al 1° agosto 1998, da 149 Stati mentre lo hanno ratificato quattordici Stati tra cui Francia e Regno Unito. Questa tendenza aumenterà in previsione della prima Conferenza degli Stati parte al CTBT die si terrà presumibilmente nel settembre 1999 o al più tardi nel 2000. Il Trattato entrerà in vigore dopo die sarà stato ratificato da 44 Stati a capacità nucleare tra cui cinque Potenze nucleari effettive. La Svizzera figura nel novero dei 44 Stati che sul proprio territorio possiedono reattori nucleari civili. Per il momento 41 di questi 44 Stati hanno firmato il CTBT e otto di essi lo hanno ratificato. La Svizzera ha partecipato ai negoziati del CTBT. Ratificandolo essa riaffermerà la propria politica in materia di disarmo e di non proliferazione nucleare rendendo prioritaria l'eliminazione degli armamenti di distruzione di massa. Nello stesso tempo agevolerà l'entrata in vigore del Trattato. Il controllo dell'applicazione del CTBT ad opera degli Stati sarà garantito dal Sistema di sorveglianza internazionale che consiste in una rete di 321 stazioni di rilevazione nazionali che utilizzano quattro tecnologie di individuazione: sismica, idroacustica, tramite infrasuoni e radionucleidi. La Svizzera vi contribuisce fornendo dati costanti tramite la propria stazione di rilevazione sismica a Davos.

Il contributo svizzero per il Segretariato tecnico provvisorio dell'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari con sede a Vienna è fissato, dall'inizio della fase di insediamento di questa nuova organizzazione internazionale, a 411 000 dollari USA nel 1997 e a 646 000 dollari nel 1998. A questa somma vanno aggiunti 330 000 franchi svizzeri quale contributo forfetario da destinare al servizio sismico svizzero presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) per la manutenzione della stazione svizzera di rilevazione sismica a Davos e la fornitura di analisi scientifiche. La partecipazione finanziaria svizzera al Trattato rimarrà a un livello elevato, ossia di 1,5 milioni di franchi, sino al termine della fase di insediamento dell'organizzazione citata e verrà ridotta non appena diverrà operativo il Sistema internazionale di sorveglianza. La parte generale del messaggio illustra la situazione del CTBT nell'ambito degli sforzi internazionali contro la proliferazione nucleare e degli sforzi in favore del disarmo nucleare finalizzati alla pace e alla stabilità. La parte speciale elenca gli obblighi del CTBT e la sua valutazione da parte svizzera. Infine la terza parte analizza le conseguenze per la Svizzera e le misure esecutive.

Messaggio

I Parte generale: portata e significato del CTBT II Esperimenti nucleari dal 1945 ai nostri giorni Dal 16 luglio del 1945, data dell'esplosione del primo ordigno nucleare negli Stati Uniti, il mondo è entrato nell'era atomica. Da allora, l'arma nucleare si è rivelata una posta nei giochi di potere e un temibile strumento strategico. Dalla prima esplosione nucleare ai nostri giorni, sono stati effettuati oltre 2000 esperimenti nucleari in siti appositamente allestiti e dotati di una strumentazione di misurazione molto sofisticata. Il numero esatto degli esperimenti non è noto a motivo di dati approssimativi nelle fonti di informazione disponibili e dell'assenza, in taluni casi, di annunci ufficiali dopo un simile evento. Gli Stati Uniti hanno proceduto a circa 1000 esperimenti, l'URSS 800, la Francia 200, il Regno Unito e la Cina circa 40 ciascuno mentre l'India e il Pakistan hanno ciascuno effettuato diverse esplosioni sperimentali. Un'esplosione nucleare è stata inoltre registrata nel 1979 dagli Stati Uniti nell'Atlantico sud senza che se ne sia potuta individuare chiaramente l'origine. Taluni Stati hanno decretato moratorie unilaterali. La Russia nel gennaio 1991, gli Stati Uniti e il Regno Unito nell'ottobre 1992, hanno deciso di rispettare tali moratorie. Mentre il CTBT era in corso di negoziati, la Francia ha proceduto a un'ultima serie di esperimenti mettendo così un termine alla moratoria da essa decretata anteriormente, ma nel gennaio 1996 ha nuovamente deciso di rispettare la moratoria unilaterale. La Cina ha decretato una moratoria nel luglio 1996 dopo aver proceduto ad una serie di esplosioni nucleari sperimentali. L'India e il Pakistan hanno annunciato moratorie unilaterali dopo una serie di esperimenti del maggio 1998.

12 Tappe per l'adozione di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari L'adozione di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari scaturisce da un'annosa rivendicazione dei Paesi Non Allineati, segnatamente dell'India, che aveva proposto nel 1954 la conclusione di un accordo per il divieto assoluto. Negli anni Sessanta e Settanta sono stati avviati in più sedi, ma senza successo, negoziati in merito a un trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari. In quel periodo le Potenze nucleari hanno infatti effettuato numerosi esperimenti. Nel 1963 è stato concluso un primo Trattato per il divieto parziale degli esperimenti nucleari, il Partial Test Ban Treaty (PTBT) o «Accordo di Mosca» a carattere multilaterale. Destinato a vietare gli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera e nello spazio-extra atmosferico e sottomarino, ha avuto vasta eco poiché vi hanno aderito 124 Stati all'infuori però della Cina e della Francia. Inoltre esso non prevede alcun meccanismo di verifica. La Svizzera ha ratificato il CTBT il 6 gennaio 1964. La sua decisione è scaturita dal timore dei rischi che gli esprimenti nucleari avrebbero costituito per la popolazione nel mondo e poiché l'unico tipo di esperimento importante per la propria difesa sarebbe stato quello sotterraneo. A quell'epoca la Svizzera non aveva ancora rinunciato all'opzione dell'armamento nucleare per la difesa nazionale. Vi ha ottemperato formalmente nel 1977 aderendo al Trattato di non proliferazione nucleare (T.N.P.).

Su iniziativa del Movimento dei Non Allineati, è stata avviata una procedura di emendamento del PTBT allo scopo di trasformarlo in trattato per il divieto totale degli esperimenti nucleari. Nel gennaio 1991 si è tenuta una conferenza in merito che non ha dato i risultati sperati per mancanza di consensi. Accordi bilaterali USA-URSS sulla limitazione degli esperimenti nucleari sono stati conclusi a suo tempo ma sono entrati in vigore solo nel 1990 dopo la firma di due protocolli importanti sulla procedura di verifica: — Trattato per la limitazione degli esperimenti nucleari sotterranei, ossia Threshold Test Bau Treaty (TTBT), firmato il 3 luglio 1974, che limita la potenza degli esperimenti a 150 chiloton; - Trattato per la limitazione degli esperimenti nucleari sotterranei a fini pacifici, ossia Peaceful Nuclear Explosion Treaty (PNET), firmato il 28 maggio 1976, che limita parimenti la potenza degli esperimenti a 150 chiloton. Negoziati trilaterali relativi a un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari sono stati avviati dal 1977 al 1980 tra Stati Uniti, Regno Unito e URSS, ma sono stati interrotti all'inizio del 1981 con il cambiamento dell'amministrazione americana. Gli Stati Uniti sostenevano a quell'epoca che gli esperimenti nucleari erano indispensabili alla sicurezza del loro arsenale nucleare. Un divieto globale era percepito come obiettivo a lungo termine nel quadro del controllo delle armi nucleari. Solo nel 1993, all'inizio del mandato del Presidente Clinton, si farà strada la decisione degli Stati Uniti di impegnarsi in favore dell'adozione di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari, universalmente e intemazionalmente verificabile. Durante la Conferenza di esame del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (T.N.P.) la tematica di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari era al centro dei dibattiti, in particolare nel corso delle Conferenze del 1980 e 1990; i dissensi su questo tema hanno tuttavia impedito l'adozione di un documento finale. La Conferenza del T.N.P. del 1995 ha prorogato il trattato indefinitamente pur adottando tra l'altro un documento sui «Principi e obiettivi di non proliferazione e di disarmo nucleari». Nel programma d'azione contenuto in questo documento figurava espressamente «la conclusione ad opera della Conferenza sul disarmo, al più tardi nel

1990, di negoziati circa un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari, universale e intemazionalmente ed effettivamente verificabile». L'Assemblea generale dell'ONU che, parimenti sotto l'influenza dei Non-Allineati, ha adottato dal 1954 risoluzioni sul divieto degli esperimenti nucleari, nel corso della 35a sessione (1980) del Comitato dei diciotto sul disarmo, organismo che ha preceduto la Conferenza sul disarmo (CD), ha chiesto di prendere misure per avviare dal 1981 negoziati relativi a un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari. Una risoluzione dell'Assemblea generale ha designato nel 1993 la CD come organo di negoziato per un futuro trattato. Quest'ultima ha a sua volta istituito un comitato ad hoc per la messa al bando degli esperimenti nucleari. Il 12 dicembre 1995, sulla base della raccomandazione fatta alla Conferenza d'esame del T.N.P. del maggio 1995, l'Assemblea generale ha votato la risoluzione A/RES/50/65 ai fini della conclusione di un «Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari, multilaterale ed effettivamente verificabile, che contribuisse al disarmo nucleare e alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari di questo tipo».

13 Natura dell'esperimento nucleare Un ordigno nucleare esplosivo, prima di trasformarsi in arma operativa, deve soddisfare i criteri di affidabilità e di sicurezza per tutta la sua durata. La sua costruzione esige esperimenti e simulazioni estremamente variate:

  • esperimenti di laboratorio destinati allo studio dei fenomeni di base in condizioni il più possibile simili a quelle che si verificano durante le esplosioni, ancor oggi lungi dall'essere raggiunte; — esperienze in grandezza naturale su esplosivi ove la materia nucleare viene sostituita con materiali inerti, ma con risultati pressoché analoghi dal punto di vista meccanico e termico;

  • modelli matematici effettuati a partire dai risultati di esperienze e ipotesi di fisica;

  • simulazioni numeriche;

  • esperimenti nucleari in grandezza naturale per convalidare le ipotesi e i modelli, per acquisire conoscenze prima inaccessibili in laboratorio e determinare l'influsso di parametri difficilmente modellabili (precisione di lavorazione, presenza di impurità nei materiali, ecc.).

14 Esperimenti nucleari in laboratorio I meccanismi intrinsechi di un'esplosione termonucleare sono tuttora poco noti ai fisici, in particolare dal punto di vista della capacità di controllo della potenza e degli effetti radioattivi. Pertanto molti Paesi hanno avviato programmi di studio del comportamento delle esplosioni nucleari in laboratorio con l'aiuto di strumenti sofisticati di simulazione numerica. Con Io sviluppo del sistema di calcolo su ordinatori performanti, la modellatura del funzionamento completo di un'arma nucleare, in modo da prevedere le sue capacità e i suoi effetti, è quindi realizzabile senza ricorrere a esperimenti nucleari veri e propri. È altrettanto possibile la concezione di armi nucleari miniaturizzate o migliorate. In caso di ordigni nucleari esistenti, gli scienziati concordano nel riconoscere che si dovranno adottare ancora molte precauzioni, non da ultimo affrontare incognite relative alla natura dell'invecchiamento di tali ordigni. Un'arma nucleare non è un oggetto inerte. Essa invecchia tanto più facilmente in quanto contiene materie viventi. Nel corso degli anni le sue componenti si degradano progressivamente e i materiali evolvono a causa di interazioni chimiche o a seguito della loro radioattività. L'esplosivo chimico si impoverisce, le leghe si corrodono, il tritio necessita un continuo rinnovo e il plutonio invecchia secondo leggi ancora mal elucidate. Questi inconvenienti, che sopraggiungono tra i dieci-quindici anni di età di un'arma nucleare, possono danneggiarla al punto da renderla inefficace o imprevedibile. La concezione di un nuovo congegno, la sua miniaturizzazione o l'aumento, delle prestazioni, è un caso a parte dato che impone di omologare mediante la sperimentazione i modelli fisici che hanno presieduto alla sua definizione nel senso che un'arma mal calibrata diverrebbe poco sicura se non addirittura pericolosa. Gli Stati Uniti dispongono di un sicuro vantaggio nella simulazione numerica con il loro programma di sicurezza «Stockpile Stewardship Program» deciso nel 1996. Pari a 40 milioni di dollari su un periodo ventennale, il suo obiettivo è di garantire la totale affidabilità e la sicurezza del funzionamento dei loro congegni nucleari.

Mancano dati precisi sui lavori condotti in tal senso dalla Russia sebbene sia probabile che un programma di simulazione sia parimenti in corso come testimoniano le rilevazioni fatte dai satelliti statunitensi attorno al centro russo di esperimenti nucleari di Novaya Zemlya nell'agosto 1997. La Francia è parimenti impegnata nella messa a punto di strumenti di simulazione degli esprimenti nucleari in particolare in collaborazione con gli Stati Uniti nel quadro del suo piano PALEN (Programma di adeguamento alla limitazione degli esperimenti nucleari) di un costo totale di 15 miliardi di franchi francesi. L'India sarebbe sul punto di concepire strumenti di simulazione dopo la sua ultima campagna di esperimenti nel maggio 1998.

15 Negoziato del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) La questione di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari figurava da tempo nell'agenda della Conferenza sul disarmo (CD) a Ginevra, unico forum multilaterale permanente di negoziato sul disarmo, ma non era stato trovato alcun consenso per avviare i negoziati medesimi a causa delle condizioni politiche che imperavano durante il periodo della Guerra fredda. Nel 1976 la CD aveva istituito un Gruppo di esperti scientifici (Group of Scientific Experts). La Svizzera decise di parteciparvi inviando nel 1988 un esperto in sismologia. Detto Gruppo ebbe il compito di creare una rete sperimentale di stazioni sismologiche in previsione della verifica di un futuro trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari. L'attuale rete di rilevamento sismico inserita nel CTBT si basa sui lavori effettuati e perfezionati dal citato Gruppo di esperti nel corso degli ultimi venti anni. Nel gennaio 1993 la CD ha deciso di ricostituire un Comitato speciale sugli esperimenti nucleari. Secondo il suo dispositivo la CD doveva «negoziare intensamente un trattato universale per la messa al bando degli esperimenti nucleari, multilateralmente e concretamente verificabile e che potesse contribuire efficacemente alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari sotto qualsiasi forma, al processo del disarmo nucleare e, pertanto, al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali». La CD fissò quindi un piano formale di negoziato il 24 gennaio 1994. A quell'epoca la Svizzera godeva dello statuto di osservatore e ne è divenuta membro solo nel 1996. Nel corso della stesura del CTBT sono stati necessari intensi lavori preparatori soprattutto a causa dei problemi relativi alla verifica e alle disposizioni giuridiche e istituzionali del Trattato. I negoziati procedevano a rilento a causa anche di divergenze di vedute tra le cinque Potenze nucleari per le quali il CTBT avrebbe dovuto costituire uno strumento contro la proliferazione nucleare mentre diversi Stati non dotati di armi nucleari lo vedevano piuttosto come una misura per il disarmo. La Svezia nel dicembre 1993, successivamente l'Australia nel febbraio 1996 sulla base di un testo del marzo 1995 e l'Iran nel febbraio 1996 presentarono progetti di

trattato. A fine 1995 si convenne che il Sistema di sorveglianza internazionale doveva comprendere quattro tecnologie di segnalazione: una rete sismica; una rete idroacustica di sorveglianza degli oceani; una rete a infrasuoni destinata a controllare eventuali esplosioni nucleari nell'atmosfera; una rete di sensori di radionucleidi per l'individuazione radioattiva come prova del carattere nucleare di un'esplosione.

Le discussioni nell'ambito della CD sfociarono, il 28 giugno 1996, in un testo di compromesso. Tuttavia l'India, contro ogni aspettativa, ne impedì l'adozione per consenso chiedendo di stabilire un legame tra il CTBT e un calendario sul disarmo nucleare totale, idea che venne respinta di primo acchito dai Paesi detentori dell'arma nucleare e ritenuta poco realistica dalla maggior parte delle altre delegazioni nel quadro dei negoziati del CTBT. Un testo riveduto dal presidente (olandese) della CD è stato poi accettato il 14 agosto 1996 dalla maggioranza delle delegazioni, ma senza voto formale. Presentato il 22 agosto 1996 all'Assemblea generale dell'ONU dall'Australia, appoggiata inizialmente da 50 poi da 127 Paesi, il testo del CTBT è stato adottato sotto forma di risoluzione il 10 settembre 1996. Erano favorevoli 158 Stati e tre contrari (Butan, India, Libia). Cinque Stati si sono astenuti dal voto (Cuba, Libano, Maurizio, Siria, Tanzania) e altri Stati non vi hanno partecipato (Eritrea, Lesotho, Repubblica popolare democratica di Corea, Rwanda, Zambia). La Svizzera non ha potuto partecipare al voto non essendo membro dell'ONU. Il testo adottato dall'Assemblea fissa una prima norma internazionale per la messa al bando degli esperimenti nucleari. L'iter dell'elaborazione del CTBT mostra che la portata di talune sue disposizioni è poco chiara e contestata. Durante il periodo della Guerra fredda, non si sono potuti sormontare gli ostacoli alla conclusione di un Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari a causa dell'atteggiamento degli Stati nucleari. Tale posizione è andata via via scemando con la fine dell'antagonismo Est-Ovest. L'ostacolo che ha essenzialmente impedito alla CD di adottare formalmente il Trattato non è stato creato dalle Potenze nucleari stesse, bensì dall'opposizione dell'India che si è ripercossa sul Pakistan.

2 Parte speciale: Contenuto del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari 21 L'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari Ispirandosi alla soluzione prevista nella Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RS 0.515.08), l'articolo II del CTBT prevede la costituzione di un'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari, assolutamente autonoma, per conseguire le finalità e lo scopo del Trattato, comprese quelle relative alla verifica internazionale dell'osservanza del trattato e rappresentare un'istanza di consultazione e di cooperazione tra gli Stati parte. Stabilendo la propria sede a Vienna, l'Organizzazione si sforza di utilizzare le competenze tecniche e le installazioni esistenti nonché massimizzare il rapporto costo-efficacia allestendo accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, quali l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) della sede austriaca dell'ONU. La struttura dell'Organizzazione, alla quale tutti gli Stati parte dovranno aderire, includerà una Conferenza degli Stati parte, principale organo (art. II § 24), che si riunirà di norma una volta l'anno, un Consiglio esecutivo, composto di 51 membri eletti dalla Conferenza degli Stati parte su base geografica, incaricato della conduzione ordinaria dell'Organizzazione, e un Segretariato tecnico gestito da un Direttore generale nominato per un quadriennio dalla Conferenza degli Stati parte su raccoman-

dazione del Consiglio esecutivo. Avrà il compito principale di assistere gli Stati, la Conferenza degli Stati parte e il Consiglio esecutivo nell'applicazione del CTBT in particolare dal punto di vista della verifica. Contrariamente a quanto avviene nelle istanze dell'ONU, gli Stati sono ripartiti in sei regioni invece che cinque. Con questa formula sarà rispettato il principio secondo cui nessuno Stato parte può essere definitivamente privato di un seggio nel Consiglio esecutivo. E quindi certo che la Svizzera potrà occupare a rotazione un seggio nel Consiglio esecutivo tra i 28 membri del gruppo regionale del Nord America e dell'Europa occidentale di cui fa già parte.

22 . Meccanismo di sorveglianza del Trattato Le modalità di verifica del Trattato sono costituite dal Sistema di sorveglianza internazionale, dalle consultazioni, ispezioni in loco e misure di fiducia. Con i mezzi tecnici di individuazione oggi disponibili, è possibile verificare l'applicazione del Trattato su scala mondiale localizzando e segnalando eventuali esplosioni nucleari, anche a debole potenza, allo scopo di segnalare con certezza ogni violazione del Trattato o chiarire eventi sospetti. Il Sistema di sorveglianza internazionale è costituito da una rete di 321 stazioni di misurazione nazionali, ripartite attorno al globo, che utilizzano quattro tecniche di individuazione e i mezzi di comunicazione corrispondenti alfine di fornire permanentemente dati in materia: 1. La sorveglianza sismica, mediante 50 stazioni della rete primaria e 120 stazioni della rete ausiliaria. La stazione di rilevazione sismica di Davos (Cantone dei Grigioni) è stata selezionata per partecipare alla rete ausiliaria. La rilevazione sismica misura le onde d'urto terrestri. 2. La sorveglianza idroacustica è operata da 11 stazioni che misurano le onde d'urto nell'idrosfera. 3. La rete di sorveglianza degli infrasuoni comprende 60 stazioni incaricate di misurare le fluttuazioni a bassa frequenza della pressione atmosferica. 4. La sorveglianza dei radionucleidi a mezzo di una rete di 80 stazioni misura i prodotti radioattivi nell'aria per evidenziare le origini nucleari. Analisi complementari, segnatamente campioni raccolti durante le ispezioni in loco, sono inoltre possibili nei 40 laboratori omologati per la sorveglianza di gas nobile o di altre sostanze emanate dopo un'esplosione nucleare. Il 60 per cento delle stazioni della rete sismica primaria sono già attive sebbene non raggiungano tutte il livello tecnico auspicato. Alcune dovranno essere ammodernate. La rete sismica ausiliaria, già ampiamente istallata, dovrà essere sostanzialmente rinnovata. Le rimanenti tre reti di sorveglianza dovranno, salvo qualche eccezione, essere completamente allestite. La definizione dei nomi e dei siti delle stazioni di rilevazione figura nell'Allegato 1 al Protocollo del Trattato. È in corso una procedura di correzione di talune coordinate geografiche e denominazioni per rimediare agli errori tecnici emersi dopo la

negoziazione del Trattato. Tali modifiche minori saranno attuate in virtù dell'articolo VII paragrafi 7 e 8 del Trattato e saranno approvate dalla Commissione preparatoria del Trattato.

Tecniche di sorveglianza di diversa natura sono state suggerite per rafforzare l'efficacia e la redditività delle-operazioni di verifica in forma di rilevamento dell'impulso elettromagnetico nell'atmosfera o di monitoraggio via satellite (art. IV § 11). La loro applicazione dipenderà tuttavia dal progresso tecnico e dai costi.

23 Ispezioni in loco Ogni Stato parte ha il diritto di sollecitare un'ispezione in loco sul territorio di un altro Stato parte allo scopo di determinare se un'esplosione nucleare è all'origine di un evento sospetto. Lo Stato.richiedente potrà motivare la propria richiesta sulla base di dati raccolti tramite «mezzi di verifica tecnici nazionali» (fotografie a mezzo satelliti) o tramite il Sistema di sorveglianza internazionale o su una combinazione di questi due tipi di informazioni. Le ispezioni in loco previste dal Trattato sono minuziosamente regolamentate all'articolo IV (§ 34-67) e nella 2a parte del Protocollo. Le domande di ispezione in loco devono in particolare essere approvate con almeno 30 voti favorevoli dei 51 Paesi membri del Consiglio esecutivo (§ 46). Quest'ultimo prende una decisione non oltre 96 ore dopo ricezione di una domanda di ispezione allo scopo di stabilire se un'esplosione nucleare è stata effettuata in violazione delle disposizioni dell'articolo I e, per quanto possibile, raccogliere tutti gli elementi concreti che potessero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore (§ 35). Sono state prese molte precauzioni per evitare abusi o prevaricazioni sulla sovranità degli Stati. Lo Stato sul cui territorio è effettuata un'ispezione ha il diritto di adottare le necessarie misure per tutelare gli interessi della sicurezza nazionale e impedire la divulgazione di informazioni confidenziali che non hanno alcun rapporto con la finalità dell'ispezione. Le disposizioni del Protocollo accordano anche numerose prerogative allo Stato in questione nel corso dell'ispezione. L'adozione di «mezzi di verifica tecnici nazionali» in conformità con i principi normalmente riconosciuti dal diritto internazionale, come il monitoraggio via satellite, o combinando i loro dati con le informazioni raccolte dal Sistema di sorveglianza internazionale ai fini delle ispezioni in loco, è stata criticata durante i negoziati, tuttavia senza essere vietata dal Trattato. «Mezzi di verifica tecnici nazionali» sofisticati sono tuttora detenuti da alcuni Paesi tecnicamente avanzati, e questo non consente di dissipare i timori di eventuali abusi o spionaggio.

24 Peculiarità della clausola di entrata in vigore del Trattato II Trattato entra in vigore il 180° giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati nell'Allegato 2 (i 44 Stati membri della Conferenza sul disarmo enumerati dall'AIEA in quanto possiedano centrali nucleari o reattori di ricerca) ma in nessun'caso prima dello scadere di un termine di due anni a decorrere dalla sua apertura alla firma (24 settembre 1996). Tale termine deve poter consentire alla Commissione preparatoria di svolgere la propria attività. L'articolo XIV del Trattato, relativo all'entrata in vigore, è stato al centro delle discussioni finali nel corso dei negoziati sul CTBT. E stato inoltre la causa diretta dell'assenza di consenso in seno alla CD e della mancata trasmissione da parte di quest'ultima del testo del CTBT all'Assemblea generale a seguito del rifiuto dell'India di approvarlo. Infatti l'India aveva fatto sapere che non avrebbe potuto firmare un

testo privo di calendario sul disarmo nucleare e che la facesse figurare, contro il proprio parere, fra i 44 Stati da cui dipendeva l'entrata in vigore del Trattato. Anche se la clausola che esige la ratifica da parte di uno Stato che ha annunciato di non voler firmare il Trattato può apparire inabituale se non addirittura insolita, non si può certo affermare che essa sia contraria al diritto sebbene possa rischiare di intralciarne seriamente l'entrata in vigore e, a giusto titolo, sembrare inopportuna. Inoltre, se il Trattato, sempre secondo l'articolo XIV, non è entrato in vigore tre anni dopo la data d'apertura alla firma, la maggioranza degli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica potrà chiedere la convocazione di una Conferenza alfine di esaminare e decidere mediante consenso quali misure adottare secondo il diritto internazionale per accelerare il processo di ratifica e facilitare l'entrata in vigore del Trattato ad una data ravvicinata. Queste misure non sono tuttavia dettagliate.

25 Rispetto degli obblighi del CTBT e sanzioni II Trattato istituisce all'articolo V misure volte a rimediare ad una situazione litigiosa e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato, non da ultimo con sanzioni che la Conferenza degli Stati parte potrebbe imporre a uno Stato parte. Disposizioni per la composizione delle controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del Trattato sono inoltre previste nell'articolo VI. Peraltro, se la Conferenza degli Stati parte o il Consiglio esecutivo decidessero che una causa è particolarmente grave, quest'ultima potrà essere sottoposta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite o alla Corte intemazionale di Giustizia.

26 Quadro istituzionale e contributo del CTBT Oltre a un Preambolo con dieci paragrafi, il CTBT comprende diciassette articoli di varia lunghezza. Gli articoli II e IV, dedicati all'Organizzazione e alla verifica, sono particolarmente lunghi. Le disposizioni di base sono contenute negli articoli I-VI. Al Trattato sono annessi due Allegati di cui sono parte integrante: un elenco degli Stati per la ripartizione geografica dei seggi al Consiglio esecutivo dell'Organizzazione (Allegato 1) e un elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del Trattato (Allegato 2). Il Trattato è inoltre completato da un Protocollo che consta di tre parti relative alle modalità di verifica del Trattato: — la Parte I si riferisce al Sistema di sorveglianza internazionale; — la Parte II fissa le condizioni per procedere alle ispezioni in loco; - la Parte III descrive brevemente le misure per rafforzare la fiducia implicanti la notifica volontaria delle esplosioni chimiche di una certa importanza. Esistono inoltre due Allegati al Protocollo relativi al CTBT: il primo con la localizzazione delle stazioni di misurazione per il Sistema di sorveglianza internazionale e il secondo con l'elenco dei parametri per il filtraggio degli eventi al Centro internazionale dei dati. Il Preambolo del CTBT sottolinea la necessità di sforzi continui, sistematici e progressivi per ridurre le armi nucleari a livello mondiale in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione e del disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale efficace e rigoroso. Riconosce inoltre che la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali nucleari deve porre un freno allo sviluppo e al perfezionamento qualita-

tivo delle armi nucleari e contribuire in maniera efficace alla non proliferazione delle armi nucleari. L'articolo I elenca gli obblighi fondamentali a carico degli Stati parte: 1. Divieto di effettuare «qualsiasi esplosione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare», e 2. Obbligo di «vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo»; tale divieto si estende alle attività di altri Stati o di cittadini di altri Stati. L'articolo II presenta la struttura dell'Organizzazione preposta all'applicazione del CTBT nonché i poteri e le funzioni dei relativi organi: la Conferenza degli Stati parte, il Segretariato tecnico e il Consiglio esecutivo. L'articolo HI descrive le misure di attuazione nazionali, in particolare gli obblighi di controllo spettanti agli Stati parte in virtù del Trattato. L'articolo IV descrive il sistema di verifica dell'applicazione del CTBT e il suo finanziamento. L'attività di verifica comprende il Sistema di sorveglianza internazionale, che funziona a mezzo di quattro tecniche di rilevazione, consultazioni, ispezioni in loco e misure di fiducia. L'articolo V comprende le misure atte a rimediare ad una situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato, sanzioni comprese. L'articolo VI concerne la composizione delle controversie tra Stati parte e tra uno o più Stati parte e l'Organizzazione. L'articolo VII è dedicato alla procedura di emendamento del Trattato. L'articolo Vili fa riferimento alla revisione del Trattato. L'articolo IX fa riferimento alla durata illimitata del Trattato e alla possibilità, per ciascuno Stato parte, a talune condizioni, di recedere. L'articoloXpresenta lo statuto del Protocollo e degli allegati. Gli articoliXI-XVII elencano le disposizioni finali. L'Allegato 1 enumera gli Stati ripartiti in sei regioni geografiche. L'Allegato 2 elenca gli Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del Trattato. Il Protocollo descrive, nella prima parte, il Sistema di sorveglianza internazionale e le attività del Centro internazionale dei dati dell'Organizzazione. Sono elencate anche le tecniche di rilevazione utilizzate per vigilare sull'applicazione del Trattato. La

seconda parte del Protocollo fa riferimento alla procedura di ispezione in loco descrivendone in dettaglio le modalità. La terza parte è dedicata alle misure di fiducia in caso di esplosione chimica attuata da uno Stato parte sul suo territorio. L'Allegato I al Protocollo contiene l'elenco delle stazioni di misurazione che costituiscono il Sistema di sorveglianza internazionale. L'Allegato 2 al Protocollo elenca i parametri di caratterizzazione per il filtraggio degli eventi al Centro internazionale dei dati.

27 Valutazione del CTBT nell'ottica della Svizzera II Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari risponde al mandato impartito prima della sua negoziazione dalla Conferenza sul disarmo. L'esigenza di una

verifica, effettiva e multilaterale, è segnatamente rispettata grazie all'allestimento in loco di un Sistema di sorveglianza internazionale. Il CTBT reca così una risposta adeguata alle esigenze di politica di sicurezza, anche se taluni Stati per il momento lo ritengono insoddisfacente. La conclusione di questo trattato soddisfa inoltre un obiettivo che la Svizzera si era fissata già da tempo. Il nostro rapporto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta e il nostro rapporto del 31 gennaio 1996 sulla politica in materia di controllo degli armamenti e di disarmo della Svizzera vi facevano parimenti allusione. La conclusione del CTBT riprende peraltro una richiesta formulata dalla Svizzera nel corso della Conferenza di esame e di proroga del T.N.P. nel maggio 1995. Istituendo una norma multilaterale di messa al bando degli esperimenti nucleari il CTBT contribuisce a rafforzare la sicurezza internazionale. La sua ratifica da parte svizzera e i costi che ne derivano sono giustificati. La messa al bando degli esperimenti nucleari non svolge certo un ruolo essenziale in materia di disarmo e di controllo degli armamenti, tuttavia costituisce un segnale politico importante. Il CTBT apporta infatti un contributo alla politica globale di sicurezza, in particolare contro la proliferazione orizzontale delle armi nucleari, rendendone più difficile lo sviluppo e contro la proliferazione verticale, impedendo l'ammodernamento degli arsenali già esistenti. Anche se la Svizzera concorda con l'esigenza indiana circa il disarmo nucleare globale, secondo un calendario ben definito, sarebbe illusorio voler raggiungere tale obiettivo con un accordo sul divieto degli esperimenti nucleari. Al pari di alcuni Paesi, la Svizzera ritiene che il CTBT possa essere considerato uno strumento di tutela dell'ambiente, dato che la cessazione degli esperimenti nucleari metterà un termine a ogni nuova contaminazione radioattiva dell'ambiente naturale. L'allestimento di un Sistema di sorveglianza internazionale, anche se oneroso, contribuirà a vigilare sulle attività sismiche naturali in caso di scosse telluriche e fungerà da rilevatore della radioattività ambientale a fini sanitari. Il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari non avrà, alla sua entrata in vigore, la stessa risonanza che avrebbe avuto nei primi anni dell'era nucleare. Ai

nostri tempi un ordigno nucleare di semplice costruzione, a fissione nucleare, può . essere costruito senza che necessiti di esperimenti in un qualsiasi Paese ove esistano una base tecnologica moderna o risorse finanziarie sufficienti per acquisire i mezzi tecnici e le necessarie materie fissili. Sarebbe per contro difficile - sebbene non impossibile - predisporre un dispositivo termonucleare senza effettuare esperimenti. Una sfida maggiore per il rispetto del CTBT viene dalle Potenze nucleari opache - o Paesi detti a «soglia nucleare» - non firmatari del T.N.P. ma direttamente interessati dal CTBT: — L'India ha effettuato esperimenti nucleari n'el maggio 1974 e nel maggio 1998. Il Pakistan ha, a sua volta, fatto esplodere ordigni nucleari nel maggio 1998. Questi due Paesi non hanno firmato il CTBT, ma hanno espresso ultimamente interesse per il medesimo. - Israele è entrato nell'era nucleare nel 1956 quando era impegnato in una cooperazione nucleare civile con la Francia. Sebbene abbia firmato il CTBT, Israele, che non ha mai effettuato esplosioni sul proprio territorio, lo ratificherà solo in base all'evoluzione della propria politica di sicurezza regionale e delle relazioni

con i Paesi arabi finora contrari all'adesione al Trattato in segno di diffidenza nei confronti di Israele.

  • La Corea del Nord, non firmataria del CTBT, potrebbe lasciarsi tentare da un armamento nucleare, ma finora non ha mai effettuato esperimenti nucleari. Il CTBT in quanto tale è uno strumento internazionale importante volto al controllo degli armamenti. Tuttavia non integra elementi essenziali per un disarmo nucleare poiché questi non sono mai stati accettati come obiettivi del Trattato:

  • Se è stata presa in considerazione l'opzione zero di divieto di esplosione nucleare, essa rimane tuttavia incompleta. È pur vero che il Trattato non esclude gli esperimenti «sotto-critici» non rilevabili, ossia in laboratorio, questione ovviamente legata alla verifica. Non vieta neppure le simulazioni innovatrici su ordinatore facendo appello a numerosi dati provenienti da esperimenti anteriori e applicazioni militari di accensione laser. Infine, non è previsto uno smantellamento dei siti destinati agli esperimenti.

  • Le disposizioni del Preambolo inerenti al disarmo, in particolare al disarmo nucleare, sono di debole portata e non contengono un calendario o l'obbligo di negoziare un tale disarmo, contrariamente alle disposizioni contenute nell'articolo VI del T.N.P. L'adozione del CTBT consentirà nondimeno di vietare le esplosioni nucleari, cosa non da poco, e costituirà un passo supplementare verso l'obiettivo finale del disarmo nucleare, obiettivo importante della politica estera della Svizzera.

3 Conseguenze per la Svizzera e misure esecutive Siccome la Svizzera non detiene armi nucleari, né intende procedere allo sviluppo o alla sperimentazione di simili ordigni, le misure esecutive si limitano soltanto al contributo della Svizzera al Sistema di sorveglianza internazionale de] CTBT.

31 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale 311 Conseguenze finanziarie Riguardo alle conseguenze finanziarie bisogna distinguere due tipi di spese annue che incombono alla Svizzera: - il contributo obbligatorio da destinare al Segretariato tecnico, tuttora provvisorio, dell'Organizzazione del CTBT a Vienna, — il finanziamento dei costi di manutenzione della stazione svizzera di rilevazione sismica a Davos. In base alle previsioni del Segretariato tecnico, l'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari dovrebbe operare, dopo gli investimenti per l'allestimento del Sistema di sorveglianza internazionale, con un bilancio annuo dell'ordine di 70 milioni di dollari USA. Tale importo soggiace a modifiche. Il livello del contributo svizzero dipende dal numero degli Stati che hanno firmato il Trattato e aderito all'Organizzazione. Il Trattato è stato finora firmato da 149 Stati; pertanto il contributo obbligatorio della Svizzera è pari all'1,224 per cento del preventivo, ossia 411 000 dollari nel 1997 e 646 000 dollari nel 1998.

Al contributo obbligatorio va aggiunto il contributo finanziario del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per le spese del Servizio sismologico svizzero presso il PFZ per il mantenimento e la manutenzione della stazione di rilevazione sismica a Davos. Il DFAE versa annualmente 330 000 franchi. Di questa somma, 280 000 franchi riguardano le spese di personale e 50000 quelle per la manutenzione della stazione sismologica a Davos e per forniture scientifiche in conformità del CTBT. Le misure esecutive riguardanti dipartimenti e uffici federali saranno integralmente garantite nel quadro dell'infrastruttura esistente e delle risorse finanziarie disponibili. Il costo annuo globale è stato iscritto nel preventivo 1999 e nel piano finanziario 2000-2002.

312 Ripercussioni sull'effettivo del personale Gli oneri amministrativi derivanti dall'applicazione del CTBT in Svizzera saranno garantiti nel quadro degli effettivi attuali del personale federale. Il Servizio sismologico svizzero per l'applicazione del CTBT in Svizzera occupava finora un collaboratore il cui posto sarà mantenuto anche dopo l'entrata in vigore del Trattato. L'approvazione del CTBT da parte Svizzera non comporta nessun impegno a livello informatico.

32 Altre conseguenze 321 Ripercussione sul settore dell'informatica Nell'ambito della gestione del flusso informatico in relazione con il Centro internazionale dei dati dell'Organizzazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari, il Servizio sismologico svizzero presso il PFZ allestisce un sistema di comunicazione tra Zurigo e Vienna con l'appoggio tecnico della Centrale di allarme nazionale di Zurigo. L'adozione del CTBT da parte Svizzera non provoca altre conseguenze nel settore dell'informatica.

322 Contributo al Sistema di sorveglianza internazionale In virtù dell'Allegato 1 al Protocollo, con la stazione di Davos la Svizzera è integrata alle 120 stazioni sismologiche che costituiscono la rete ausiliaria. La sorveglianza delle attività sismologiche in Svizzera viene svolta per mezzo di dati forniti dalla rete nazionale svizzera di cui fa parte la stazione di Davos. Attraverso il raccordo con il Sistema di sorveglianza internazionale la Svizzera fornirà dati sulle osservazioni effettuate in caso di eventi sismici e potrà ottenere, in cambio, dati dalle stazioni che collaborano a detto programma. Il Centro internazionale dei dati a Vienna li confronterà in continuazione con quelli di altre stazioni mondiali di rilevazione. L'atteggiamento funzionale e lo stato tecnico della stazione sismologica saranno regolarmente valutati in loco da esperti dell'Organizzazione di sorveglianza. Le risorse di personale e di analisi scientifiche del Servizio sismologico svizzero presso il PFZ sono sufficienti. I compiti consistono essenzialmente nell'elaborare le informazioni sismologiche svizzere mediante le strumentazioni della stazione di Davos alfine di

soddisfare i compiti di sorveglianza che competono alla Svizzera in virtù del Trattato. La Svizzera mantiene peraltro contatti con i gruppi che partecipano alla misurazione degli infrasuoni nel quadro del CTBT. L'Aggruppamento dell'armamento del DDPS possiede una stazione di misurazione delle onde a infrasuoni; tuttavia non è previsto di fornire i relativi dati al Sistema di sorveglianza internazionale.

323 Conseguenze durante esplosioni chimiche ordinarie II CTBT non vieta le esplosioni a base di esplosivi chimici realizzate in uno Stato parte nell'ambito dell'industria edilizia, dei lavori pubblici o delle esercitazioni militari; tuttavia vi è un obbligo di annuncio tempestivo per qualsiasi esplosione che superi le 300 tonnellate di massa esplosiva, come misura di fiducia in virtù della terza parte del Protocollo.

324 Conseguenze in caso di ispezione in loco II meccanismo delle ispezioni in loco è destinato alle verifiche complementari in caso di controversia. Esiste già un sistema analogo in applicazione di altre convenzioni multilaterali a cui la Svizzera è parte. Non è quindi escluso che la Svizzera debba accogliere sul proprio territorio un gruppo di ispettori del CTBT. In tal caso essa disporrebbe di risorse e di esperienze sufficienti per accogliere una simile ispezione e sarebbe tenuta a concedere libero accesso agli ispettori dell'Organizzazione affinchè verifichino i fatti in rapporto con il non rispetto del Trattato.

325 Partecipazione della Svizzera ai lavori della Commissione preparatoria dell'Organizzazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari In quanto Stato firmatario del Trattato la Svizzera può partecipare ai lavori della Commissione preparatoria dell'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato medesimo, cosa che avviene del resto dal novembre 1996. In seno a detta Commissione vengono negoziati i dettagli dei futuri metodi di verifica del Trattato e gli aspetti istituzionali dell'Organizzazione. La Svizzera assume il mandato di coordinamento per le questioni relative alla confidenzialità dei dati di verifica del CTBT. E garantita la prosecuzione dei lavori di insediamento dell'Organizazzione soprattutto per quanto concerne la delegazione svizzera con l'invio a Vienna di collaboratori specializzati dell'Amministrazione federale e del Servizio sismologico svizzero. Durante le riunioni plenarie è sollecitata la partecipazione della Missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali. Tale modalità di rappresentanza sarà mantenuta anche in futuro per poter seguire i lavori dell'Organizzazione non appena entrerà in vigore il CTBT.

33 Applicazione giuridica del CTBT: controllo esistente del divieto di effettuare esperimenti nucleari in Svizzera II Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari non obbliga la Svizzera ad inserire nella propria legislazione disposizioni penali volte a proibire un'attività vietata dal Trattato; tuttavia verrà applicato l'articolo 7 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 574.57). Secondo l'articolo 7 citato è vietato «sviluppare, fabbricare, procurare, acquisire, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche o disporne in altro modo», tanto è vero che vige già nel nostro Paese un divieto formale di procedere a esperimenti nucleari incluso il divieto di atti che violassero accordi internazionali a cui la Svizzera è Parte. Completano questo dispositivo le misure di sorveglianza della non proliferazione nucleare, con la legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (RS 946.202) e la legge federale del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare (RS 732.0). Le disposizioni penali della legge federale sul materiale bellico prevedono misure che vietano la partecipazione a progetti contrari al diritto internazionale sulle armi nucleari. La legge federale sull'energia nucleare si applicherà qualora sussistano tentativi di realizzare un'esplosione con sostanze nucleari. Tali basi giuridiche sono sufficienti a rendere effettivo in Svizzera il divieto totale previsto dal Trattato le cui misure esecutive saranno pertanto delegate all'Ufficio federale dell'economia estema, all'Ufficio federale di polizia e all'Ufficio federale dell'energia nonché al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e al Dipartimento degli affari esteri. Dal punto di vista degli aspetti istituzionali di applicazione del Trattato, il Dipartimento degli affari esteri e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fungeranno da punto di contatto nei confronti dell'Organizzazione per l'applicazione del Trattato. Il servizio sismologico svizzero presso il

PFZ, con l'appoggio tecnico della Centrale di allarme svizzera a Zurigo, sarà responsabile della gestione del flusso di informazioni in relazione con il Centro internazionale dei dati dell'Organizzazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari con sede a Vienna.

4 Programma di legislatura II disegno di decreto federale non figura nel rapporto sul programma di legislatura 1995-1999. L'iscrizione del CTBT nell'ordine del giorno dell'Assemblea federale è motivata dalla necessità di una ratifica svizzera onde poter partecipare, con pieno diritto, alla Conferenza internazionale di applicazione del Trattato prevista per il settembre 1999 o per il 2000.

5 Relazione con il diritto europeo L'approvazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari è attualmente di competenza di ciascuno Stato membro dell'UE e non della Commissione dell'UE. Siccome tutti gli Stati membri dell'UE prevedono di ratificarlo o vi han-

no già ottemperato, e che detto Trattato, a motivo del suo contenuto, lascia solo un debole margine di manovra legislativa, l'armonizzazione del diritto nazionale con il diritto europeo è ampiamente garantita.

6 Costituzionalità La base costituzionale del decreto federale discende dall'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) che conferisce alla Confederazione la facoltà di concludere trattati con Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5 Cost. Il Trattato ha una durata illimitata e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Ciascuno Stato parte ha il diritto di recedere dal Trattato con un preavviso di sei mesi (art. IX), qualora decida che avvenimenti eccezionali, rilevanti per l'oggetto del Trattato hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. L'obbligo di notificare e di motivare il recesso agli altri Stati parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza dell'ONU è una prescrizione procedurale che non ostacola la libertà degli Stati membri di denunciare il'Trattato. L'adesione al CTBT, che implica anche l'adesione all'Organizzazione preposta all'applicazione del Trattato, è data dall'articolo 89 capoverso 3 lettera b Cost. sul referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

Decreto federale Disegno che approva il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19981, decreta:

Art. l II Trattato del 24 settembre 1996 per la messa al bando degli esperimenti nucleari è approvato. II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett., b Cost.).

1 FF 1999 575

Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT)

Preambolo

Gli Stati Parte al presente Trattato (di seguito denominati "Stati Parte"), Felicitandosi per gli accordi internazionali e le altre misure positive intervenute nei recenti anni nel campo del disarmo nucleare in particolare le riduzioni di arsenali nucleari, come pure nel campo della prevenzione della proliferazione nucleare in tutti i suoi aspetti, Sottolineando l'importanza dell'attuazione rapida e completa di tali accordi e misure, convinti che la situazione internazionale offre oggi la possibilità di prendere nuove misure per progredire sulla via del disarmo nucleare e per lottare efficacemente contro la proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, e dichiarando il loro intento di adottare queste misure, Sottolineando la necessità di sforzi continui, sistematici e progressivi per ridurre le armi nucleari a livello mondiale, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione e del disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale efficace e rigoroso, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali nucleari e delle altre esplosioni nucleari, col fatto di porre un freno allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo delle armi nucleari e di far cessare lo sviluppo di nuovi tipi ancor più progrediti di armi nucleari, contribuirà in maniera efficace al disarmo nucleare ed alla non-proliferazione in tutti i suoi aspetti, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni nucleari costituirà in tal modo un progresso significativo per la realizzazione graduale e sistematica del disarmo nucleare, Convinti che il modo più efficace di porre fine agli esperimenti nucleari è la conclusione di un trattato universale per la messa al bando completa di tali esperimenti, intemazionalmente ed effettivamente controllabile, che rappresenta da lungo tempo uno degli obiettivi cui la Comunità internazionale attribuisce la massima priorità nel campo del disarmo e della non-proliferazione, Notando che le Parti del Trattato del 1963 per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sottomarino hanno espresso l'auspicio di garantire per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari, Notando inoltre i pareri espressi secondo i quali il presente Trattato potrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente,

Ribadendo l'intento di suscitare l'adesione di tutti gli Stati al presente Trattato e l'obiettivo dello stesso di contribuire efficacemente alla prevenzione della prolifera-

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zione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, al processo di disarmo nucleare e pertanto al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Obblighi fondamentali 1. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non effettuare qualsiasi esplosione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare ed a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo. 2. Ciascun Stato Parte s'impegna inoltre ad astenersi dal causare, incoraggiare o partecipare in qualsiasi maniera allo svolgimento di esplosioni sperimentali di qualsiasi arma nucleare, o ad altre esplosioni nucleari.

Articolo II L'Organizzazione

A. Disposizioni generali 1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione per il Trattato del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (di seguito denominata "l'Organizzazione") per conseguire le finalità e lo scopo del presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative alla verifica internazionale dell'osservanza del Trattato e rappresentare un'istanza di consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato Parte non può essere privato della sua qualità di membro nell'Organizzazione. 3. La sede dell'Organizzazione è a Vienna, Repubblica d'Austria. 4. Sono di seguito istituiti come organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati. 5. Ciascuno Stato Parte coopera con l'Organizzazione per l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Trattato. Gli Stati Parte si consultano direttamente tra di loro o tramite l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali appropriate, in particolare procedure stabilite nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione sollevata in relazione all'oggetto ed allo scopo del presente Trattato o all'esecuzione delle disposizioni dello stesso. 6. L'Organizzazione esegue le attività di verifica stabilite nel presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle responsabilità che le incombono in base al Trattato. Essa prende ogni precauzione per tutelare la confidenzialità delle informazioni sulle attività e strutture civili e militari di cui viene a conoscenza nell'attuazione del Trattato ed in modo particolare, si attiene alle disposizioni sulla confidenzialità enunciate nello stesso. 7. Ogni Stato Parte tratta in modo riservato e particolare le informazioni ed i dati che riceve a titolo confidenziale dall'Organizzazione in connessione con l'attuazione del

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presente Trattato. Esso tratta tali informazioni e dati esclusivamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base al presente Trattato. 8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti e potenziare il rapporto costo-rendimento per mezzo di intese di collaborazione con altre Organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese, escluse quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale e contrattuale, saranno stipulate in accordi che saranno presentati alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione. 9. I costi delle attività dell'Organizzazione saranno coperti ogni anno dagli Stati Parte secondo la tariffa delle quote dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in modo da tener conto delle differenze tra il numero degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli Stati membri dell'Organizzazione. 10. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione preparatoria saranno adeguatamente scalati dai loro contributi al bilancio preventivo ordinario. 11. Un membro dell'Organizzazione che è in stato di ritardato pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non può partecipare alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che deve pagare è pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuto per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli Stati Parte può autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza è dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.

B. Conferenza degli Stati Parte Composizione, procedure e adozione di decisioni 12. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") è composta da tutti gli Stati Parte. Ciascuno Stato Parte ha un rappresentante alla Conferenza che può essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 13. La prima sessione della Conferenza è convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali che hanno luogo ogni anno salvo se diversamente deciso. 15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo; (e) quando richiesto da uno Stato Parte con l'appoggio di una maggioranza di Stati Parte. La sessione speciale è convocata non oltre 30 giorni dopo la decisione della Conferenza, la richiesta del Consiglio esecutivo o l'ottenimento dell'appoggio necessario salvo se diversamente specificato nella decisione o nella richiesta. 16. La Conferenza può inoltre essere convocata sotto forma di Conferenza di emendamento, secondo l'articolo Vili. 17. La Conferenza può inoltre essere convocata sotto forma di una Conferenza di revisione secondo l'articolo Vili.

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18. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione a meno che la Conferenza non decida diversamente. 19. La Conferenza adotta il proprio regolamento procedurale. All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi rimangono in carica fino a quando il nuovo Presidente ed altri ufficiali non sono eletti nella sessione successiva. 20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum. 21. Ciascuno Stato Parte ha un voto. 22. La Conferenza adotta decisioni su questioni di procedura a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate non appena possibile mediante consenso. Se non si riesce a raggiungere un consenso quando il problema è presentato per la decisione, il Presidente della Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante questo periodo fa ogni sforzo per facilitare l'ottenimento di un consenso e fa rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non è stato possibile ottenere un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione è sostanziale o non, tale questione sarà trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. 23. Nellesercitare le funzioni che le sono conferite in base al paragrafo 26 (k), la Conferenza decide l'iscrizione del nome di qualsiasi Stato sulla lista figurante nell'Allegato 1 al presente Trattato secondo la procedura decisionale di cui al paragrafo 22 stabilita per le questioni sostanziali. Nonostante le disposizioni del paragrafo 22, la Conferenza decide mediante consenso su ogni altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato. Poteri e funzioni 24. La Conferenza è l'organo principale dell'Organizzazione. Essa esamina tutte le questioni, problemi o decisioni nell'ambito del presente Trattato, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato tecnico, in conformità al presente Trattato. Essa può fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, affare o problema nell'ambito del presente Trattato,

sollevato da uno Stato Parte o sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. 25. La Conferenza sovraintende all'applicazione del presente Trattato, controlla il rispetto delle disposizioni dello stesso e agisce al fine di realizzare le sue finalità ed i suoi scopi. Essa inoltre vigila sulle attività del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà rilasciare direttive per l'uno o per l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni. 26. La Conferenza: (a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, nonché il bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione presentati dal Consiglio esecutivo ed esamina altri rapporti; (b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati Parte secondo il paragrafo 9; (e) elegge i membri del Consiglio esecutivo;

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(d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito denominato "Direttore generale"); (e) esamina ed approva il regolamento procedurale del Consiglio esecutivo sottoposto dallo stesso; (f) esamina e passa in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero incidere sul funzionamento del presente Trattato. In tale contesto la Conferenza può dare istruzioni al Direttore Generale di istituire un consiglio scientifico consultivo per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire pareri specializzati in settori della scienza e della tecnologia pertinenti al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o agli Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo sarà composto da esperti indipendenti che partecipano a titolo personale e che sono designati in conformità al mandato conferito dalla . Conferenza, in base alla loro competenza ed esperienza in determinati settori scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato; (g) prende le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni del presente Trattato secondo l'Articolo V; (h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i progetti di accordo, d'intesa, di disposizioni, di procedure, di manuali operativi o di direttive e gli altri documenti predisposti e raccomandati dalla Commissione preparatoria; (i) esamina ed approva gli accordi o le intese negoziate dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, altri Stati o Organizzazioni internazionali che saranno conclusi dal Consiglio esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); (j) istituisce gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità al presente Trattato; (k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del Trattato secondo il paragrafo 23. C. Il Consiglio esecutivo Composizione, procedure e processi decisionali 27. Il Consiglio esecutivo è composto da 51 membri. Ogni Stato Parte ha diritto, in conformità alle disposizioni del presente Articolo, di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo. 28. In considerazione dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica, il Consiglio esecutivo comprende: (a) dieci Stati Parte d'Africa; (b) sette Stati Parte dell'Europa orientale; (e) nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi;

(d) sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico; (e) dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa occidentale; (f) otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo Oriente. Tutti gli Stati delle regioni geografiche sopra menzionate sono elencati nell'Allegato 1 del Trattato. L'Allegato 1 del Trattato sarà aggiornato, come opportuno, dalla Conferenza secondo i paragrafi 23 e 26 (k). Non è soggetto ad emendamenti o a modifiche secondo le procedure contenute ali 'Articolo VII.

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29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli Stati Parte della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo, come segue: (a) almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sarà occupato, in considerazione di interessi politici e di sicurezza, dagli Stati Parte di quella regione, designati in base alle capacità nucleari attinenti al Trattato come determinate per mezzo dei dati internazionali o secondo tutti o uno qualsiasi dei seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di priorità stabilito da ciascuna regione: (i) numero delle strutture di monitoraggio del Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio; (iii) contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione; (b) uno dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sarà attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo Stato Parte che, secondo l'ordine alfabetico inglese, è il primo tra gli Stati Parte di quella regione che per più tempo non hanno fatto parte del Consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato su tale base può decidere di rinunciare al suo turno, indirizzando una lettera di rinuncia al Direttore generale; il seggio sarà attribuito allo Stato Parte che occupa il secondo posto nella graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso; (e) i rimanenti seggi attribuiti ad ogni regione geografica sono occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli della regione in oggetto, in base ad un principio di avvicendamento o mediante elezioni. 30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto organo che può essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica dalla fine della sessione della Conferenza in cui è stato eletto, fino alla fine della seconda sessione annuale ordinaria della Conferenza successiva: tuttavia, nella prima elezione del Consiglio esecutivo, saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla fine della terza sessione ordinaria annuale della Conferenza tenendo debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al paragrafo 28. 32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento procedurale e lo sottopone alla

Conferenza per approvazione. 33. Il Consiglio esecutivo elegge il suo Presidente tra i suoi membri. 34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni ordinarie. Negli intervalli tra le sessioni può riunirsi tutte le volte che ciò è necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni. 35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto. 36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni procedurali a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio esecutivo decide sulle questioni sostanziali a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente Trattato, Quando il problema si pone di sapere se la questione è sostanziale

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o non, tale questione sarà trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e funzioni 37. Il Consiglio esecutivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso è responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Ciò facendo, agisce in conformità alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicura che siano applicate in modo continuativo ed adeguato. 38. Consiglio esecutivo: (a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle sue disposizioni; (b) sovraintende alle attività del Segretariato tecnico; (e) formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza riguardo all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalità e gli scopi del presente Trattato; (d) coopera con l'autorità nazionale di ciascuno Stato Parte; (e) esamina e sottopone alla Conferenza il progetto di bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione, il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, il rapporto sull'esecuzione delle sue attività e tutti gli altri rapporti che ritiene necessari o che la Conferenza potrebbe richiedere; (f) prende i provvedimenti necessari per l'Organizzazione della Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del giorno; (g) esamina le proposte volte ad apportare emendamenti di natura tecnica o amministrativa al Protocollo o ai suoi Annessi in applicazione dell'Articolo VII, e formula agli Stati Parte raccomandazioni per la loro adozione; (h) conclude a nome dell'Organizzazione, previa approvazione della Conferenza, accordi o intese con gli Stati Parte, altri Stati ed Organizzazioni, e sovraintende alla loro attuazione, ad eccezione degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i); (i) approva e sovraintende al funzionamento di accordi o di intese sull'attuazione delle attività di verifica, di comune accordo con gli Stati Parte ed altri Stati; (j) approva i nuovi manuali operativi proposti dal Segretariato tecnico, nonché ogni modifica ai manuali operativi esistenti eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico. 39. Il Consiglio esecutivo può richiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria della Conferenza. 40. Il Consiglio esecutivo:

(a) facilita mediante scambi informativi la cooperazione tra gli Stati Parte, nonché tra gli Stati Parte ed il Segretariato tecnico per l'attuazione del presente Trattato; (b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte in conformità ali'Articolo IV; (e) riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i rapporti d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime ed ai secondi, in conformità all'Articolo IV.

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41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso. A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte implicati e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere provvedimenti per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover dar seguito alla questione, il Consiglio esecutivo prende, tra l'altro, una o più delle seguenti misure: (a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottopone il problema o la questione ali 'attenzione della Conferenza; (e) formula raccomandazioni alla Convenzione oppure prende una decisione, a seconda di come meglio convenga, sulle misure per rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato secondo l'Articolo V.

D. II Segretariato tecnico 42. Il Segretariato tecnico aiuta gli Stati Parte ad applicare il presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato tecnico esercita le funzioni di verifica e le altre funzioni che gli sono conferite dal presente Trattato, come pure le funzioni delegategli dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle disposizioni del Trattato. Il Segretariato tecnico comprende il Centro internazionale di dati, che ne fa parte integrante. 43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV ed il Protocollo, tra le altre funzioni: (a) è incaricato di sovraintendere e di coordinare il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale; (b) utilizza il Centro internazionale di dati; (e) riceve, elabora e analizza regolarmente i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; (d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle stazioni di monitoraggio; (e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte; (f) riceve le richieste d'ispezione in loco e le esamina, agevola l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo, effettua i preparativi delle ispezioni in loco fornendo un supporto tecnico durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo; (g) negozia e, con riserva dell'approvazione preliminare del Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri Stati e le Organizzazioni internazionali accordi o intese relative alle attività di verifica; (h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorità nazionale, per altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato. 44. Il Segretariato tecnico elabora e aggiorna, con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, manuali operativi per guidare l'uso dei vari componenti del regime di verifica, in conformità con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono parte integrante del presente Trattato o del Protocollo e possono essere modificati dal Segretariato tecnico con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo.

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II Segretariato tecnico informa sollecitamente gli Stati Parte di qualsiasi modifica dei manuali operativi. 45. Le funzioni del Segretariato tecnico per quanto riguarda le questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti: (a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo il progetto di bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione; (b) predisporre e sottoporre al Consiglio esecutivo il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo; (e) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari; (d) indirizzare e ricevere comunicazioni per conto dell'Organizzazione in relazione all'attuazione del presente Trattato; e (e) svolgere le mansioni amministrative derivanti da accordi tra l'Organizzazione ed altre Organizzazioni internazionali. 46. Tutte le richieste e le notifiche indirizzate da Stati Parte all'Organizzazione sono inviate al Direttore generale tramite le autorità nazionali. Le richieste e le notifiche devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La risposta del Direttore generale è formulata nella stessa lingua. 47. Ai fini della definizione del progetto di programma/bilancio preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso al Consiglio esecutivo, il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una precisa contabilità di tutti i costi inerenti a ciascuna struttura del Sistema di monitoraggio internazionale. Esso procede in maniera analoga per tutte le altre attività dell'Organizzazione indicate nel progetto di programma/bilancio preventivo. 48. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente il Consiglio esecutivo di qualsiasi problema incontrato durante Io svolgimento delle sue attività e che non è stato in grado di risolvere per mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato. 49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne è il capo ed il direttore amministrativo, nonché il personale scientifico, tecnico e di altro tipo necessario. Il Direttore generale è nominato dalla Conferenza su raccomandazione del Consiglio esecutivo con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Il primo Direttore generale è nominato dalla Conferenza nella sua prima sessione su

raccomandazione della commissione preparatoria. 50. Il Direttore generale è incaricato della nomina dei membri del personale, nonché dell'Organizzazione e del funzionamento del Segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza ed al Consiglio esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale e la definizione delle sue condizioni di servizio è l'esigenza di assicurare i massimi livelli di conoscenza professionale, di esperienza, di efficienza, di competenza e d'integrità. Solo i cittadini degli Stati Parte possono essere nominati Direttore generale, o essere assunti come ispettori, quadri, o impiegati amministrativi. Si terrà in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la più ampia possibile. Ai fini del reclutamento, si dovrà tener conto del principio di mantenere il personale al numero minimo necessario, affinchè il Segretariato tecnico possa adempiere correttamente alle sue responsabilità.

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51. Il Direttore generale può, se necessario, e previa consultazione con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei di esperti scientifici per formulare raccomandazioni su problemi specifici. 52. Nell'esercizio delle loro funzioni,.il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione e gli altri membri del personale non sollecitano né ricevono istruzioni da qualunque Governo o ente esterno all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione suscettibile di nuocere al loro statuto di funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione. Il Direttore generale si assume la responsabilità delle attività di una squadra ispettiva. 53. Ciascun Stato Parte rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale, degli ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale e non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

E. Privilegi ed immunità 54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo sotto la giuridizione o il controllo di uno Stato Parte, della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 55. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro sostituti e consiglieri, i rappresentanti dei membri eletti al Consiglio esecutivo assieme ai loro sostituti e consiglieri, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 56. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui al presente Articolo sono definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte nonché in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato dove l'Organizzazione ha sede. Questi accordi devono essere esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i). 57. Nonostante i paragrafi 54 e 55, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, i membri del personale del Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attività di verifica, dei privilegi e delle immunità enunciate nel Protocollo.

Articolo III Misure di attuazione nazionale 1. Ciascun Stato Parte adotta, in conformità con le procedure previste dalla sua Costituzione, tutte le misure richieste per l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo particolare, prende le misure necessarie al fine di: (a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque ubicate sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato; (b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi attività di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; (e) vietare, in conformità al diritto internazionale, a persone fisiche aventi la sua nazionalità di intraprendere ogni attività di tale natura in qualsiasi luogo.

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2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati Parte e procura l'assistenza giuridica necessaria per facilitare l'attuazione degli obblighi secondo il paragrafo 1. 3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure che ha adottato ai sensi del presente Articolo. 4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente Trattato, ogni Stato Parte designa o istituisce un'autorità nazionale e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui il Trattato entra in vigore nei suoi confronti. L'autorità nazionale funge da centro nazionale per i collegamenti con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

Articolo IV Verifica A. Disposizioni generali 1. Per verificare il.rispetto delle disposizioni del presente Trattato, è istituito un sistema di verifica basato sui seguenti elementi: (a) un sistema internazionale di monitoraggio; (b) consultazione e chiarimenti; (e) ispezioni in loco; e (d) misure per rafforzare la fiducia. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, il sistema di verifica deve essere in grado di corrispondere ai requisiti di verifica del presente Trattato. 2. Le attività di verifica si basano su informazioni obiettive, sono limitate all'oggetto del presente Trattato e sono effettuate nel completo rispetto della sovranità degli Stati Parte e nel modo meno intrusivo possibile, compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ciascun Stato Parte si astiene da qualsiasi abuso del diritto di verifica. 3. Ciascun Stato Parte s'impegna, ai sensi del presente Trattato a cooperare, attraverso la sua autorità nazionale istituita secondo il paragrafo 4 dell'Articolo III, con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per facilitare la verifica dell'osservanza dal presente Trattato, in particolare: (a) creando i dispositivi necessari per partecipare alle misure di verifica e stabilendo le comunicazioni necessarie; (b) fornendo i dati ottenuti dalle stazioni nazionali che fanno parte del Sistema internazionale di monitoraggio; (e) partecipando, come opportuno, ad una procedura di consultazione e di chiarimento; (d) autorizzando le ispezioni in loco; (e) partecipando, come opportuno, a misure per rafforzare la fiducia. 4. Tutti gli Stati Parte, a prescindere dai loro mezzi tecnici e finanziari, hanno, in condizioni di parità un diritto di verifica e l'obbligo di accettare la verifica. 5. Ai fini del presente Trattato, non è vietato ad alcuno Stato Parte utilizzare informazioni, ottenute con i mezzi tecnici nazionali di verifica compatibilmente con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ivi compreso quello del rispetto della sovranità degli Stati.

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6. Fatto salvo il diritto degli Stati Parte di proteggere impianti, attività o localizzazioni sensibili non attinenti al presente Trattato, gli Stati Parte non ostacolano gli elementi del sistema di verifica del Trattato o i mezzi tecnici nazionali di verifica utilizzati secondo il paragrafo 5. 7. Ciascun Stato Parte ha diritto di prendere misure per tutelare gli impianti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni e dati confidenziali non attinenti al presente Trattato. 8. Inoltre, saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere la confidenzialità di qualsiasi informazione relativa ad attività e strutture civili e militari, ottenuta durante le attività di verifica. 9. Fatto salvo il paragrafo 8, le informazioni ottenute dall'Organizzazione nell'ambito del sistema di verifica istituito dal presente Trattato sono a disposizione di tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato e del Protocollo. 10. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di limitare lo scambio internazionale di dati per scopi scientifici. 11. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per migliorare il sistema di verifica e per esaminare le possibilità offerte da altre tecnologie di monitoraggio addizionali a livello di verifica come il rilevamento dell'impulso elettromagnetico o il monitoraggio via satellite, in vista di sviluppare, se del caso, misure specifiche per potenziare l'efficacia ed il rendimento delle operazioni di verifica dell'esecuzione del Trattato. Una volta decise, queste misure possono essere incorporate nelle disposizioni esistenti del Protocollo o sotto forma di sezioni addizionali del Protocollo, in conformità all'Articolo VII, oppure, se del caso, essere indicate nei manuali operativi in conformità al paragrafo 44 dell'Articolo II. 12. Gli Stati Parte s'impegnano a promuovere tra di loro una cooperazione che faciliti e consenta la loro partecipazione ad uno scambio il più completo possibile sulle tecnologie utilizzate per la verifica del presente Trattato, al fine di consentire a tutti gli Stati Parte di consolidare l'attuazione a livello nazionale delle misure di verifica e beneficiare dell'applicazione di tali tecnologie per scopi pacifici. 13. Le disposizioni del presente Trattato saranno attuate evitando di intralciare lo

sviluppo economico e tecnologico degli Stati Parte ai fini dello sviluppo dell'applicazione dell'energia atomica a scopi pacifici. Responsabilità in materia di verifica del Segretariato tecnico 14. NelPadempiere alle proprie responsabilità nell'area di verifica specificata nel presente Trattato e nel Protocollo, il Segretariato tecnico in cooperazione con gli Stati Parte, ai fini del presente Trattato: (a) prende provvedimenti per ricevere e distribuire i dati ed i rapporti attinenti,alla verifica del presente Trattato secondo le disposizioni dello stesso, e per disporre di un'adeguata infrastruttura di telecomunicazione mondiale; (b) nell'ambito delle sue attività regolari e tramite il suo Centro internazionale di dati che è in linea di massima l'elemento centrale del Segretariato tecnico per l'immagazzinaggio e l'elaborazione dei dati:

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(i) riceve e presenta le richieste di dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale, (ii) riceve, come opportuno, i dati derivanti dalla procedura di consultazione e di chiarimento, dalle ispezioni in loco e dalle misure per rafforzare la fiducia, e . (iii) riceve altri dati pertinenti dagli Stati Parte e dalle Organizzazioni internazionali in conformità al presente Trattato ed al Protocollo; (e) sovrintende, coordina ed assicura il funzionamento del sistema di monitoraggio internazionale e dei suoi componenti, nonché del Centro internazionale di dati in conformità ai manuali operativi pertinenti; (d) nell'ambito delle sue attività regolari, elabora regolarmente e analizza i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa rapporto al riguardo secondo procedure convenute per consentire una concreta verifica internazionale dell'esecuzione del Trattato e contribuire a risolvere tempestivamente le preoccupazioni circa l'osservanza delle.disposizioni del Trattato; (e) mette a disposizione tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonché tutti i rapporti a tutti gli Stati Parte, ciascun Stato Parte assumendosi la responsabilità dell'uso dei dati del Sistema internazionale di monitoraggio in conformità al paragrafo 7 dell'Articolo II ed ai paragrafi 8 e 13 del presente Articolo; (f) fornisce a tutti gli Stati Parte, in condizioni di parità, l'accesso libero e agevole a tutti i dati immagazzinati; (g) immagazzina tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonché tutti i documenti e rapporti; (h) coordina ed agevola le richieste di dati addizionali provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale; (i) coordina le richieste di dati addizionali indirizzate da uno Stato Parte ad un altro State Parte; (j) fornisce allo Stato che ne fa richiesta, assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle strutture di monitoraggio e dei mezzi di comunicazione corrispondenti; (k) mette a disposizione di ogni Stato Parte che ne faccia richiesta le tecnologie utilizzate da sé stesso e dal suo Centro internazionale di dati per compilare, immagazzinare, elaborare, ed analizzare i dati relativi al sistema di verifica e fare rapporto al riguardo; (1) controlla e valuta la prestazione generale del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro internazionale di dati.

15. Le procedure approvate di cui il Segretariato tecnico si deve avvalere per adempiere ai suoi compiti in materia di verifica, menzionate al paragrafo 14 e dettagliate nel Protocollo sono precisate nei manuali operativi pertinenti.

B. Sistema di monitoraggio internazionale 16. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende gli impianti per il monitoraggio sismologico, il monitoraggio dei radionuclidi compresi i laboratori omologati, il monitoraggio idroacustico, il monitoraggio mediante rilevamento degli infra-

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suoni nonché i mezzi di comunicazione corrispondenti; esso beneficia del supporto del Centro internazionale di dati del Segretariato tecnico. 17. II Sistema di monitoraggio internazionale è posto sotto l'autorità del Segretariato tecnico. Tutte le strutture di monitoraggio di questo sistema sono di proprietà e gestite dagli Stati di accoglienza o che in altro modo se ne assumono la responsabilità in conformità al Protocolto. 18. Ciascun Stato Parte ha diritto di partecipare allo scambio internazionale di dati e di avere accesso a tutti i dati messi a disposizione del Centro internazionale di dati. Ciascun Stato Parte coopera con il centro internazionale di dati tramite la sua autorità nazionale. Finanziamento del Sistema internazionale di monitoraggio 19. Per quanto riguarda le strutture incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio ed iscritte nelle Tavole 1-A, 2-A, 3 e 4 dell'Annesso 1 del Protocollo ed il loro funzionamento, nella misura in cui lo Stato interessato e l'Organizzazione hanno convenuto di fornire dati al Centro internazionale di dati in conformità ai requisiti tecnici enunciati nel Protocollo e nei manuali operativi pertinenti, l'Organizzazione, come specificato negli accordi o nelle intese ai sensi del paragrafo 4 della Parte I del-Protocollo, si fa carico dei costi delle seguenti operazioni: (a) installazione di nuove strutture e miglioramento di quelle esistenti, a meno che lo Stato che ha la responsabilità di tali strutture non sì faccia carico di tali costi; (b) il funzionamento e la manutenzione delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale ivi compreso il mantenimento della loro sicurezza materiale, se del caso, e l'applicazione di procedure approvate di autenticazione dei dati; (e) la trasmissione dei dati (allo stato naturale o elaborati) del Sistema di monitoraggio internazionale al Centro internazionale di dati con i mezzi più diretti e produttivi disponibili, in particolare (e se necessario mediante snodi di comunicazione appropriati) a partire da stazioni di monitoraggio, laboratori, strutture di analisi o centri nazionali di dati; oppure la trasmissione di questi dati (compresi se del caso i campioni) ai laboratori ed alle attrezzature di analisi a partire dalle stazioni di monitoraggio; (d) l'analisi dei campioni per conto dell 'Organizzazione.

20. Per le stazioni sismiche della rete ausiliaria riportate nella Tavola 1-B dell'Annesso 1 del Protocollo, l'Organizzazione come specificato negli accordi o nelle intese secondo il paragrafo 4 della Parte I del Protocollo, si farà carico unicamente dei costi relativi a: (a) la trasmissione dei dati al Centro internazionale di dati; (b) l'autenticazione dei dati provenienti da tali stazioni; (e) il potenziamento delle stazioni per adeguarle ai requisiti tecnici richiesti, salvo se lo Stato responsabile di tali strutture provvede ai costi relativi; (d) in caso di necessità, l'installazione di nuove stazioni ai fini del presente Trattato qualora non esistano attualmente adeguate strutture, a meno che lo Stato che sarà responsabile di tali strutture non provveda esso stesso a detti costi; e (e) tutti le altre spese relative alla fornitura dei dati chiesti dall'Organizzazione, come specificato nei manuali operativi pertinenti. 21. L'Organizzazione si farà anche carico dei costi per la fornitura a ciascun Stato Parte dei rapporti e dei servizi che lo stesso Stato ha selezionato nella gamma stan-

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dard del Centro internazionale, di dati secondo la sezione F della Parte I del Protocollo. Il costo per la preparazione e la trasmissione di qualsiasi dato o prodotto addizionale è a carico dello Stato Parte richiedente. 22. Gli accordi o, se del caso le intese concluse con gli Stati Parte o gli Stati che ospitano o si assumono la responsabilità delle strutture del Centro Dati Internazionale, includono le disposizioni per il pagamento di tali costi. Tali disposizioni possono includere modalità secondo le quali uno Stato Parte si fa carico di una parte qualsiasi dei costi previsti ai paragrafi 19 (a) e 20 (e) e (d) per le strutture che ospita o di cui è responsabile, beneficiando in cambio di un'adeguata riduzione del suo contributo finanziario all'Organizzazione. Tale riduzione non deve superare il 50 per cento del contributo finanziario dovuto da tale Stato Parte e potrà essere ripartita su più anni consecutivi. Uno Stato Parte può dividere questa riduzione con un altro Stato Parte mediante accordo o intesa con lo stesso e con il consenso del Consiglio esecutivo. Gli accordi e le intese menzionate nel presente paragrafo saranno approvate in conformità all'Articolo II, paragrafi 26 (h) e 38 (i). Modifiche al Sistema internazionale di monitoraggio 23. Tutte le misure di cui al paragrafo 11 che incidono sul Sistema internazionale di monitoraggio per via dell'aggiunta o dell'eliminazione di una o più tecnologie di monitoraggio saranno, una volta decise, incorporate nel presente Trattato e nel Protocollo ai sensi dell'Articolo VII, paragrafi 1 a 6. 24. Le seguenti modifiche che si propone di apportare al sistema di monitoraggio internazionale sono considerate, con riserva dell'accordo degli Stati direttamente interessati, attinenti a questioni di natura amministrativa o tecnica ai fini dei paragrafi 7 e 8 dell'Articolo VII: (a) modifiche del numero, stabilito nel Protocollo, delle installazioni che utilizzano una determinata tecnologia di monitoraggio; (b) modifiche da apportare ad altre indicazioni relative ad una determinata installazione, come indicate nelle Tavole dell'Annesso 1 del Protocollo (in particolare lo Stato responsabile dell'installazione; la localizzazione dell'installazione, la sua denominazione o tipo, nonché la sua assegnazione alla rete sismologica primaria o ausiliaria).

In linea di massima, se il Consiglio esecutivo raccomanda ai sensi del paragrafo (d) dell'Articolo VII l'adozione di tali modifiche, dovrà anche raccomandare secondo il paragrafo 8 (g) Articolo VII, che tali modifiche entrino in vigore non appena il Direttore generale avrà notificato che sono state approvate. 25. In caso di qualsiasi proposta formulata ai sensi del paragrafo 24, il Direttore generale fa pervenire al Consiglio esecutivo ed agli Stati Parte, oltre alle informazioni ed alla valutazione previste al paragrafo 8 (b), Articolo VII: (a) una valutazione tecnica della proposta; (b) una resoconto dell'impatto amministrativo e finanziario della proposta; e (e) un rapporto sulle consultazioni che ha avuto con gli Stati direttamente interessati dalla proposta, con l'indicazione del loro eventuale accordo. Accordi temporanei 26. In caso di avaria significativa o irreparabile di un'installazione di monitoraggio specificata nelle Tavole dell'Annesso 1 del Protocollo, oppure al fine di far fronte ad

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una riduzione temporanea del campo coperto dal servizio di monitoraggio, il Direttore generale previa consultazione e con l'accordo degli Stati direttamente interessati e con l'approvazione del Consiglio esecutivo, stipula accordi temporanei di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta in caso di necessità, con l'accordo del Consiglio esecutivo e degli Stati direttamente interessati. Tali accordi dovranno tuttavia evitare che il numero delle strutture operative del Sistema di monitoraggio internazionale superi il numero prescritto per la rete in oggetto; essi dovranno conformarsi per quanto possibile ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel manuale operativo per la rete in questione e dovranno essere gestiti entro i limiti dei crediti iscritti nel bilancio preventivo dell'Organizzazione. Il Direttore generale può effettuare ulteriori passi per rimediare alla situazione e formulare proposte per risolverla in via definitiva. Il Direttore generale notifica a tutte le Parti ogni decisione adottata ai sensi del presente paragrafo. Intese di cooperazione con le strutture nazionali 27. Gli Stati Parte possono stabilire separatamente intese di cooperazione con l'Organizzazione per fornire al Centro internazionale di dati, dati supplementari provenienti dalle stazioni nazionali di monitoraggio che non fanno parte ufficialmente del Sistema di monitoraggio internazionale. 28. Tali intese di cooperazione possono essere stabilite come segue: (a) su richiesta di uno Stato Parte e a spese dello stesso, il Segretariato tecnico fa quanto necessario per certificare che una determinata struttura di monitoraggio è conforme ai requisiti tecnici ed operativi, specificati nei manuali operativi pertinenti per le installazioni del Sistema di monitoraggio internazionale, e provvede a far autenticare i dati relativi. Fatto salvo l'accordo del Consiglio esecutivo, il Segretariato tecnico designa quindi ufficialmente questa installazione in quanto installazione nazionale cooperativa. Il Segretariato tecnico provvede a riconvalidare adeguatamente la certificazione relativa; (b) il Segretariato tecnico conserva una lista aggiornata delle installazioni nazionali cooperative e la distribuisce a tutti gli Stati Parte; (e) se richiesto in tal senso da uno Stato Parte, il Centro internazionale di dati può

utilizzare i dati provenienti da installazioni nazionali cooperative, per facilitare le consultazioni ed i chiarimenti nonché l'esame delle richieste d'ispezione in loco; i costi di trasmissione di tali dati sono a carico di detto Stato Parte. Le condizioni in cui i dati complementari provenienti da tali strutture sono messi a disposizione del Centro ed in cui quest'ultimo può chiedere la comunicazione di tali dati o la loro trasmissione accelerata o un chiarimento sono precisate nel manuale operativo per la rete di monitoraggio corrispondente. C. Consultazione e chiarimenti 29. Fatto salvo il diritto di qualsiasi Stato Parte di richiedere un'ispezione in loco, gli Stati Parte dovrebbero, ogni qualvolta ciò sia possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere tra di loro o attraverso l'Organizzazione ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa una eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 30. Uno Stato Parte che riceve direttamente da un altro Stato Parte, una richiesta ai sensi del paragrafo 29, fornisce il chiarimento allo Stato Parte richiedente il prima

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possibile ma in ogni caso non più tardi di 48 ore dopo aver ricevuto la richiesta. Lo Stato Parte richiedente e gli Stati Parte sollecitati possono informare il Consiglio esecutivo ed il Direttore generale della richiesta e del seguito che vi è stato dato. 31. Lo Stato Parte ha diritto di chiedere assistenza al Direttore generale per chiarire ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eve.ntuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 32. Lo Stato Parte ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere da un altro Stato Parte chiarimenti su ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. In tal caso si applicheranno le disposizioni seguenti: (a) il Consiglioesecutivo inoltra la domanda di chiarimenti allo Stato Parte richiesto tramite il Direttore generale non più tardi di 24 ore dopo averla ricevuta; (b) lo Stato Parte richiesto fornisce il chiarimento al Consiglio esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda; (e) il Consiglio esecutivo prende nota del chiarimento e lo inoltra allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averlo ricevuto; (d) lo Stato Parte richiedente, se ritiene il chiarimento insufficiente, ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere ulteriori precisazioni dallo Stato Parte richiesto. Il Consiglio esecutivo informa senza indugio tutti gli altri Stati Parte su ogni domanda di chiarimenti ai sensi dei presente paragrafo come pure ogni risposta fornita dallo Stato Parte richiesto. 33. Lo Stato Parte richiedente, se ritiene che il chiarimento ottenuto in base al paragrafo 32 (d) è insoddisfacente, ha il diritto di sollecitare una riunione del Consiglio esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio esecutivo hanno diritto di partecipare. In tale riunione, il Consiglio esecutivo esamina la questione e può raccomandare qualsiasi misura secondo l'Articolo V. D. Ispezioni in loco Richiesta di ispezione in loco 34. Ciascun Stato Parte ha diritto, in conformità alle disposizioni del. presente Articolo e della Parte II del Protocollo, di chiedere un'ispezione in loco sul territorio o in qualsiasi altro luogo sotto la giuridizione o il controllo di qualsiasi Stato Parte, o

in qualsiasi area che non dipende dalla giuridizione o dal controllo di uno Stato. 35. Scopo esclusivo di un'ispezione in loco è di determinare se l'esplosione sperimentale di un'arma nucleare o qualsiasi altra esplosione nucleare è stata svolta in violazione dell'Articolo I, e nella misura del possibile di raccogliere gli elementi concreti che potrebbero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore. 36. Lo Stato Parterichiedente ha l'obbligo di contenere la richiesta d'ispezione in loco nella portata del presente Trattato e di fornire nella richiesta le informazioni previste al paragrafo 37. Lo Stato richiedente si asterrà da richieste d'ispezione prive di fondamento o abusive. 37. La richiesta d'ispezione in loco si appoggia sui dati raccolti dal Sistema di monitoraggio internazionale, su tutte le informazioni tecniche pertinenti ottenute conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti con i

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mezzi di verifica tecnici nazionali, o su una combinazione di questi due tipi di informazioni. La richiesta d'ispezione in loco dovrà contenere le informazioni previste al paragrafo 41 della Parte II del Protocollo. 38. Lo Stato Parte richiedente sottopone la richiesta d'ispezione in loco al Consiglio esecutivo e, contemporaneamente, al Direttore generale affinchè quest'ultimo vi dia immediatamente seguito. Seguito dato ad una richiesta d'ispezione in loco 39. Il Consiglio esecutivo, quando riceve la richiesta d'ispezione in loco, procede immediatamente ad esaminarla. 40. Il Direttore generale accusa ricevuta della richiesta d'ispezione in loco indirizzata dallo Stato Parte richiedente entro due ore, e trasmette la stessa, entro sei ore, allo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione. Il Direttore generale si accerta che la richiesta è conforme ai requisiti specificati nel paragrafo 41 della Parte II del Protocollo e, se del caso, aiuta lo Stato Parte richiedente a presentare la richiesta; egli la comunica al Consiglio esecutivo e agli altri Stati Parte entro 24 ore. 41. Se la richiesta d'ispezione in locò è conforme ai requisiti, il Segretariato tecnico inizia senza indugio i preparativi per l'ispezione in loco. 42. Il Direttore generale, nel ricevere una richiesta d'ispezione in loco riferentcsi ad una zona d'ispezione sotto la giuridizione o il controllo di uno Stato Parte, sollecita immediatamente un chiarimento a quest'ultimo al fine di precisare i fatti e risolvere ogni preoccupazione espressa nella richiesta. 43. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento ai sensi del paragrafo 42 fornisce al Direttore generale le spiegazioni e le informazioni pertinenti disponibili il prima possibile e non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la domanda di chiarimenti. 44. Prima che il Consiglio esecutivo adotti qualsiasi decisione circa una richiesta d'ispezione in sito, il Direttore generale gli trasmette immediatamente tutte le informazioni supplementari disponibili presso il Sistema di monitoraggio internazionale o fornite da uno Stato Parte, sull'evento specificato nella richiesta, compresi i chiarimenti ai sensi dei paragrafi 42 e 43, nonché ogni altra informazione del Segretariato tecnico che il Direttore generale giudica pertinente o che è richiesta dal Consiglio esecutivo.

45. A meno che lo Stato Parte richiedente non ritiri la sua richiesta, considerando risolto il dubbio sollevato nella richiesta d'ispezione in loco, il Consiglio esecutivo decide in merito alla richiesta secondo il paragrafo 46. Decisioni del Consiglio esecutivo 46. Il Consiglio esecutivo prende una decisione sulla richiesta d'ispezione in loco non oltre 96 ore dopo averla ricevuta dallo Stato Parte richiedente. La decisione di approvare l'ispezione in loco ha luogo con almeno 30 voti favorevoli di membri del Consiglio esecutivo. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione, i preparativi sono interrotti e alla richiesta non è dato seguito. 47. Non più tardi di 25 giorni dopo l'approvazione secondo il paragrafo 46 di un'ispezione in loco, la squadra ispettiva trasmette al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, un rapporto sull'andamento dell'ispezione.

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II prosieguo dell'ispezione è considerato approvato salvo se il Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo aver ricevuto il rapporto interinale decide a maggioranza di tutti i suoi membri di non proseguire l'ispezione. Se il Consiglio esecutivo decide di non proseguire l'ispezione, si pone fine alla stessa e la squadra ispettiva lascia la zona d'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile, in conformità ai paragrafi 109 e 110 della Parte II del Protocollo. 48. Nel corso dell'ispezione in loco la squadra ispettiva può proporre al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale di effettuare delle perforazioni. Il Consiglio esecutivo prende una decisione su tale proposta non oltre 72 ore dopo averla ricevuta. La decisione di approvare le perforazioni è presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 49. La squadra ispettiva può Chiedere al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, di prorogare la durata dell'ispezione per 70 giorni al massimo oltre il periodo di 60 giorni specificato nel paragrafo 4 della Parte II del Protocollo, qualora ritenga che tale proroga è essenziale per espletare il suo mandato. La squadra ispettiva deve indicare nella sua richiesta quale delle attività e tecnologie elencate al paragrafo 69 della Parte II del Protocollo essa intende effettuare durante il periodo di proroga. Il Consiglio esecutivo decide riguardo alla proroga non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la richiesta. La decisione di approvare la proroga dell'ispezione è presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 50. In ogni momento dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47, la squadra ispettiva può raccomandare al Consiglio esecutivo, attraverso il Direttore generale, di porre fine all'ispezione. Questa raccomandazione è considerata approvata salvo se il Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo averla ricevuta, decide a maggioranza di due terzi di tutti i membri di non approvare la chiusura dell'ispezione. In caso di chiusura dell'ispezione, la squadra ispettiva lascia la zona dell'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile in conformità ai paragrafi 109 e 110 della Parte II del Protocollo. 51. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione possono

partecipare alle deliberazioni del Consiglio esecutivo sull'ispezione in loco senza votare. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato possono anche partecipare senza votare a qualsiasi ulteriore deliberazione del Consiglio esecutivo relativa all'ispezione. 52. Il Direttore generale informa entro 24 ore tutti gli Stati Parte di ogni decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo i paragrafi da 46 a 50, nonché di tutti i rapporti, proposte, richieste e raccomandazioni indirizzate a quest'ultimo in base ai sopra menzionati paragrafi. Seguito di un 'approvazione del Consiglio esecutivo circa un 'ispezione in loco 53. L'ispezione in loco approvata dal Consiglio esecutivo è condotta senza indugio ed in conformità alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo da una squadra ispettiva designata dal Direttore generale. La squadra ispettiva giunge al punto di entrata non oltre sei giorni dopo che il Consiglio esecutivo ha ricevuto la richiesta d'ispezione in loco dallo Stato Parte richiedente.

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54. Il Direttore generale rilascia un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione in loco. Il mandato d'ispezione contiene le informazioni specificate nel paragrafo 42 della Parte II del Protocollo. 55. Il Direttore generale notifica l'ispezione allo Stato Parte da ispezionare almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata, in conformità al paragrafo 43 della Parte II del Protocollo. Conduzione di un 'ispezione in sito 56. Ciascun Stato Parte autorizza l'Organizzazione a procedere ad un'ispezione in loco sul suo territorio o in luoghi sotto la sua giuridizione o il suo controllo in conformità alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo. Tuttavia nessun Stato Parte è tenuto ad accettare ispezioni in loco simultanee sul suo territorio o in tali luoghi. 57. In conformità alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo, lo Stato Parte ispezionato ha: (a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza del presente Trattato ed a tal fine, consentire alla squadra ispettiva di espletare il suo mandato; (b) il diritto di prendere le misure che giudica necessarie per tutelare interessi di sicurezza nazionale ed evitare la divulgazione di informazioni confidenziali estranee allo scopo dell'ispezione; (e) l'obbligo di consentire l'accesso, nell'ambito della zona d'ispezione, unicamente al fine di accertare i fatti pertinenti allo scopo dell'ispezione, in considerazione delle disposizioni del capoverso (b) e di ogni obbligo costituzionale che potrebbe dover soddisfare in materia di diritti di proprietà, perquisizione o sequestro; (d) l'obbligo di non invocare il presente paragrafo o il paragrafo 88 della Parte II del Protocollo per occultare qualsiasi inadempienza degli obblighi che gli incombono in base all'Articolo I; (e) l'obbligo di non impedire alla squadra ispettiva di spostarsi all'interno della zona d'ispezione e di svolgere attività d'ispezione in conformità al presente Trattato ed al Protocollo: L'«accesso», nel contesto di un'ispezione in loco, significa sia l'accesso fisico della squadra ispettiva e delle sue attrezzature d'ispezione nella zona d'ispezione, sia la conduzione delle attività ispettive nella stessa zona.

58. L'ispezione in loco sarà condotta nel modo meno intrusivo possibile e compatibilmente con l'esecuzione del mandato d'ispezione nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ove possibile, la squadra ispettiva inizierà con le procedure meno intnisive, continuando con quelle più intnisive solo se ritiene necessario raccogliere adeguate informazioni per chiarire i dubbi circa l'eventuale inosservanza del presente Trattato. Gli ispettori ricercano unicamente le informazioni ed i dati necessari ai fini dell'ispezione, curando di interferire il meno possibile con le normali operazioni dello Stato Parte ispezionato. 59. Lo Stato Parte ispezionato assiste la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione in loco ed agevola il suo compito.

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60. Se Io Stato Parte ispezionato agendo in conformità ai paragrafi 86 e 96 della Parte II del Protocollo, limita l'accesso all'interno della zona d'ispezione, esso dovrà fare tutto quanto gli è ragionevolmente possibile, in consultazione con la squadra ispettiva, per dimostrare con altri mezzi il suo rispetto del presente Trattato. Osservatori 61. La partecipazione degli osservatori è regolamentata come segue: (a) con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte richiedente può inviare un rappresentante ad osservare lo svolgimento dell'ispezione in loco, che dovrà essere cittadino sia dello Stato Parte richiedente sia di Stato Parte terzo; (b) lo Stato Parte ispezionato notifica al Direttore generale entro 12 ore dopo l'approvazione dell'ispezione in loco da parte del Consiglio esecutivo, la sua accettazione o il suo rifiutodell'osservatore proposto; (e) in caso di accettazione, lo Stato Parte ispezionato concede l'accesso all'osservatore secondo il Protocollo; (d) lo Stato Parte ispezionato, di regola, accetta l'osservatore proposto, ma qualora lo rifiuti, questo fatto deve essere riportato nel rapporto d'ispezione. Quando più Stati Parte richiedono un'ispezione, gli osservatori che vi partecipano non possono essere più di tre. Rapporti sull'ispezione in loco 62.1 rapporti d'ispezione contengono: (a) una descrizione delle attività svolte dalla squadra ispettiva; (b) i fatti attinenti allo scopo dell'ispezione che sono stati accertati dalla squadra d'ispezione; (e) un resoconto dell'assistenza fornita durante l'ispezione in loco; (d) una descrizione concreta della portata dell'accesso concesso, compresi i mezzi alternativi forniti alla squadra durante l'ispezione in loco; (e) ogni altro particolare pertinente ai fini dell'ispezione. Se vi sono osservazioni divergenti degli ispettori, esse possono essere riprodotte in un allegato al rapporto. 63. Il Direttore generale può mette a disposizione dello Stato Parte ispezionato progetti di rapporti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di far pervenire al Direttore generale entro 48 ore le sue osservazioni e spiegazioni e di indicare le informazioni ed i dati che a suo parere sono estranei allo scopo dell'ispezione e che non dovrebbero essere divulgati fuori dal Segretariato tecnico. Il Direttore generale

esamina le proposte di modifiche del progetto di rapporto d'ispezione effettuato dallo Stato Parte ispezionato e, per quanto possibile, le incorpora nel progetto. Il Direttore generale include inoltre in un annesso al rapporto d'ispezione i commenti e le spiegazioni fornite dallo Stato Parte ispezionato. 64. Il Direttore generale trasmette rapidamente il rapporto d'ispezione allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore generale trasmette quindi rapidamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte i risultati delle analisi di campioni fatte nei laboratori designati in conformità al paragrafo 104 della Parte II del Protocollo, i dati

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pertinenti del Sistema di monitoraggio internazionale, la valutazione dello Stato Parte richiedente e quella dello Stato parte ispezionato, nonché ogni altra informazione che il Direttore generale giudica pertinente. Per quanto concerne il rapporto interinale sull'andamento dell'ispezione di cui al paragrafo 47, il Direttore generale lo trasmette al Consiglio esecutivo entro il termine stabilito in detto paragrafo. 65. Il Consiglio esecutivo, secondo i suoi poteri e le sue funzioni, riesamina il rapporto d'ispezione ed ogni documento fornito ai sensi del paragrafo 64 e valuta qualsiasi dubbio per decidere se: (a) vi è stata un'inadempienza del presente Trattato; (b) vi è stato abuso del diritto di richiedere un'ispezione in sito. 66. Se, agendo in conformità ai suoi poteri e funzioni, il Consiglio esecutivo perviene alla conclusione che potrebbe essere necessario dare ulteriormente seguito alla questione in funzione del paragrafo 65, esso adotta le misure appropriate secondo l'Articolo V. Richieste d'ispezione in sito temerarie o abusive 67. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione in sito giudicando che la richiesta d'ispezione in sito è temeraria o abusiva, o se pone fine all'ispezione per le stesse ragioni, il Consiglio esecutivo considera e decide se applicare misure appropriate per rimediare alla situazione, ivi comprese le seguenti: (a) invitare lo Stato Parte richiedente a pagare i costi di qualsiasi preparativo effettuato dal Segretariato tecnico; (b) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente di chiedere un'ispezione in loco per un periodo di tempo che potrà esso stesso determinare; (e) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente di essere rappresentato al Consiglio esecutivo per un determinato periodo di tempo.

E. Misure per rafforzare la fiducia 68. In vista di: (a) contribuire a risolvere in tempo utile qualsiasi preoccupazione relativa all'osservanza del Trattato, che potrebbe derivare dalPinterpretazione erronea dei dati di verifica relativi alle esplosioni chimiche; e (b) fornire assistenza per la calibratura delle stazioni che fanno parte della rete di componenti del Sistema di monitoraggio internazionale, ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parti per l'applicazione delle misure pertinenti enunciate nella Parte III del Protocollo.

Articolo V Misure per rimediare ad una situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato, sanzioni comprese 1. La Conferenza in considerazione tra l'altro delle raccomandazioni del Consiglio esecutivo, prende le misure necessarie enunciate nei paragrafi 2 e 3 per assicurare l'osservanza del presente Trattato e rimediare a qualsiasi situazione che contravviene alle disposizioni del presente Trattato.

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2. Qualora uno Stato Parte sia stato richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo di porre rimedio ad una situazione che solleva dei problemi circa l'osservanza del Trattato, ma non ottempera alla richiesta nel termine stabilito, la Conferenza può decidere di limitare o di sospendere l'esercizio dei diritti e privilegi di cui lo Stato Parte gode in base al presente Trattato fino a quando la Conferenza non decide diversamente. 3. Nei casi in cui l'oggetto e le finalità del presente Trattato potrebbero essere pregiudicati pervia di una inadempienza agli obblighi fondamentali stabiliti dallo stesso, la Conferenza può raccomandare agli Stati Parte misure collettive conformi al diritto internazionale. 4. La Conferenza, o in alternativa il Consiglio esecutivo se il caso è urgente, può sottoporre la questione, ivi comprese le- informazioni pertinenti e le conclusioni, all'attenzione delle Nazioni Unite.

Articolo VI Soluzione delle controversie 1. Qualora sorgano controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del presente Trattato, esse saranno risolte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato ed in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 2. Quando una controversia sorge tra due o più Stati Parte, o tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato, le Parti interessate si consultano reciprocamente in vista" di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziazione o di altri mezzi pacifici, a discrezione delle parti, compreso il ricorso ad appropriati organi del presente Trattato nonché il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità allo Statuto della Corte. Le parti in causa tengono il Consiglio esecutivo informato delle azioni intraprese. 3. Il Consiglio esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia sorta riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato con qualunque mezzo che ritiene appropriato, compresa la profferta di buoni uffici raccomandando agli Stati Parte ad una controversia di ricercare una soluzione per mezzo di una procedura di loro scelta, sottoponendo la questione all'attenzione della Conferenza e raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura approvata. 4. La Conferenza esamina, per quanto riguarda le controversie, le questioni sollevate dagli Stati Parte o sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. Se lo ritiene opportuno, la Conferenza istituisce degli organi incaricati di contribuire alla soluzione delle controversie oppure affida questo compito al paragrafo 26 (j) dell'Articolo II. 5. La Conferenza ed il Consiglio esecutivo sono abilitati individualmente, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che potrebbe sorgere nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. A tal fine, sarà concluso un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 38 (h). 6. Il presente Articolo non pregiudica gli Articoli IV e V.

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Articolo VII Emendamenti 1. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte può proporre emendamenti al presente Trattato, al Protocollo o agli Annessi al Protocollo. Ogni Stato Parte può inoltre proporre modifiche, secondo il paragrafo 7, al Protocollo o ai suoi Annessi. Le proposte di emendamenti sono soggette alle procedure dei paragrafi 2 a 6. Le proposte di modifiche, secondo il paragrafo 7, sono soggette alle procedure di cui al paragrafo 8. 2. La proposta di emendamento può essere considerata ed approvata solo da una conferenza di emendamento. 3. Ogni proposta di emendamento sarà comunicata al Direttore generale che la divulgherà a tutti gli Stati Parte ed al Depositario e richiederà il parere degli Stati Parte per sapere se una conferenza di emendamento deve essere convocata per esaminare la proposta. Se, non oltre 30 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta, una maggioranza di Stati Parte informa il Direttore generale di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta, il Direttore generale convoca una conferenza di emendamento alla quale sono invitati tutti gli Stati Parte. 4. La conferenza di emendamento ha luogo immediatamente dopo una sessione ordinaria della Conferenza, a meno che tutti gli Stati Parte favorevoli alla convocazione della conferenza di emendamento non chiedano che abbia luogo prima. Una conferenza di emendamento non può aver luogo meno di 60 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta. 5. Gli emendamenti sono adottati dalla conferenza di emendamento con il voto favorevole di una maggioranza di Stati Parte e senza che nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo. 6. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati Parte, il trentesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione di tutti gli Stati che hanno votato a favore nella conferenza di emendamento. 7. Per garantire la fattibilità e l'efficacia del presente Trattato, le Parti I e III del Protocollo e gli Annessi 1 e 2 del Protocollo possono essere oggetto di modifiche secondo il paragrafo 8 solo se le modifiche proposte concernono questioni di natura amministrativa o tecnica. Tutte le altre disposizioni del Protocollo e dei suoi Allegati non sono soggette a modifiche secondo il paragrafo 8. 8. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 7 seguono la seguente procedura:

(a) il testo della proposta di modifica è trasmesso al Direttore generale con le informazioni necessarie. Ogni Stato Parte ed il Direttore generale possono fornire informazioni complementari ai fini dell'esame della proposta. Il Direttore generale comunica sollecitamente tale proposta e informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario; (b) non oltre 60 giorni dopo averla ricevuta, il Direttore generale valuta la proposta per determinare le sue eventuali conseguenze sulle disposizioni e l'attuazione del presente Trattato e comunica queste informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio esecutivo; (e) il Consiglio esecutivo esamina la proposta alla luce di tutte le informazioni che ha a disposizione, ed in particolare accerta che la proposta si confa ai requisiti del paragrafo 7. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la proposta il Consiglio

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esecutivo notifica a tutti gli Stati Parte la sua raccomandazione, accompagnata da adeguate spiegazioni, per esame. Gli Stati Parte ne accusano ricevuta entro 10 giorni; (d) se il Consiglio esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta, la stessa sarà considerata approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio esecutivo raccomanda di respingere la proposta, la stessa sarà considerata respinta se nessun Stato Parte si oppone a tale rigetto entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; (e) se la raccomandazione del Consiglio esecutivo non riscuote l'approvazione prevista al capoverso (d), la Conferenza si pronuncia nella sessione seguente sul merito di tale proposta, in particolare sul fatto di sapere se è conforme ai requisiti del paragrafo 7; (f) il Direttore generale notifica tutti gli Stati Parte ed il Depositario di qualsiasi decisione adottata in base al presente paragrafo; (g) le modifiche approvate in base alla procedura di cui sopra entrano in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data in cui il Direttore generale ha notificato che sono state approvate, salvo se un altro termine è raccomandato dal Consiglio esecutivo o stabilito dalla Conferenza.

Articolo Vili Revisione del Trattato 1. Salvo se diversamente deciso da una maggioranza di Stati Parte dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, una Conferenza di Stati Parte avrà luogo per esaminare il funzionamento e l'efficacia del presente Trattato in vista di accertare che gli obiettivi e gli scopi enumerati nel Preambolo e le disposizioni del Trattato sono in via di realizzazione. Tale revisione dovrà tener conto di tutte le innovazioni scientifiche e tecnologiche con rilevanza per il presente Trattato. In base alla richiesta di qualsiasi Stato Parte, la conferenza di revisione esamina la possibilità di autorizzare la realizzazione di esplosioni nucleari nel sottosuolo per scopi pacifici. Se la conferenza di revisione decide mediante consenso che tali esplosioni nucleari possono essere autorizzate essa inizia senza indugio i suoi lavori in vista di raccomandare agli Stati Parte un emendamento al presente Trattato che impedisce di ricavare vantaggi militari da tali esplosioni nucleari. Ogni proposta di emendamento a tal fine è comunicata al Direttore generale da qualsiasi Stato Parte e sarà trattata secondo la procedura enunciata nelle relative disposizioni dell'Articolo VII. 2. In seguito, altre conferenze di revisione con lo stesso oggetto possono essere convocate ad intervalli di dieci anni, se la Conferenza così decide, l'anno precedente, con la maggioranza richiesta per le questioni sostanziali. Una Conferenza sullo stesso oggetto può essere convocata dopo un intervallo inferiore a 10 anni, se la Conferenza così decide secondo la procedura prevista per le questioni sostanziali. 3. Di regola, le conferenze di revisione hanno luogo immediatamente dopo la sessione annuale ordinaria della Conferenza prevista all'Articolo II.

Articolo IX Durata e recesso 1. Il presente Trattato ha una durata illimitata.

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2. Ciascun Stato Parte, esercitando la sua sovranità nazionale, ha diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che avvenimenti eccezionali rilevanti per l'oggetto del presente Trattato hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 3. Il recesso si effettua notificando un preavviso di sei mesi a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La notifica del recesso include un'esposizione dell'avvenimento o degli avvenimenti eccezionali che secondo lo Stato Parte hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

Articolo X Statuto del Protocollo e degli Annessi Gli Allegati al presente Trattato, il Protocollo e gli Annessi al Protocollo sono parte integrante del Trattato. Ogni riferimento al presente Trattato include gli Allegati al presente Trattato, al Protocollo ed agli Annessi al Protocollo.

Articolo XI Firma II presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XII Ratifica II presente Trattato è soggetto alla ratifica degli Stati firmatari secondo i loro rispettivi regolamenti costituzionali.

Articolo XIII Adesione Ogni Stato che non ha.firmato il presente Trattato prima della sua entrata in vigore può aderirvi successivamente in ogni momento.

Articolo XIV Entrata in vigore 1. Il presente Trattato entra in vigore il 180° giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati all'Allegato 2 al presente Trattato ma in nessun caso prima dello scadere di un termine di due anni a partire dalla sua apertura alla firma. 2. Se il presente Trattato non è entrato in vigore tre anni dopo la data in cui ricorre l'anniversario della sua apertura alla firma, il Depositario convoca, a richiesta della maggioranza degli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica una Conferenza di tali Stati. Questi determinano, nella Conferenza, in che misura il requisito stabilito all'articolo 1 è stato soddisfatto e considerano e decidono mediante consenso quali misure potrebbero essere prese secondo il diritto internazionale per accelerare il processo di ratifica e facilitare l'entrata in vigore del presente Trattato ad una data ravvicinata. 3. Salvo se diversamente deciso nella Conferenza di cui al paragrafo 2 o da altre conferenze della stessa natura, questa procedura sarà ripetuta ad ogni successivo anniversario dell'apertura alla firma del presente Trattato, fino a quando quest'ultimo non entra in vigore.

Trattalo per la messa al bando degli esperimenti nucleari

4. Tutti gli Stati firmatari sono invitati ad assistere, come osservatori, alla Conferenza di cui al paragrafo 2 e ad ogni ulteriore conferenza indetta secondo il paragrafo 3. 5. Per gli Stati il cui strumento di ratifica o di adesione è depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XV Riserve Gli Articoli e gli Allegati al presente Trattato non possono dar luogo a riserve. Le disposizioni del Protocollo al presente Trattato e gli Annessi al Protocollo non possono dar luogo a riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Trattato.

Articolò XVI Depositario 1. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite è Depositario del presente Trattato; egli registra le firme e riceve gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Trattato e di ogni emendamento o modifica relativi, nonché il ricevimento di altre notifiche. 3. Il Depositario fa pervenire ai Governi degli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito, copie certificate conformi del testo del presente Trattato. 4. Il presente Trattato è registrato dal Depositano ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XVII Testi autentici II presente Trattato, i cui testi autentici in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari

Allegato I al Trattato

Lista di Stati ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 28

Africa Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Araba Libica, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centroafricana, Repubblica Unita di Tanzania, Rwanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Europa Orientale Albania, Armenia, Azerbajdzan, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Geòrgia, Jugoslavia, Latvia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

America Latina e Caraibi Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, S. Kitts e Nevis, S. Lucia, S. Vincent e Grenadine; Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela.

Medio Oriente e Asia del Sud Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, Giordania, India, Iran, Repubblica Islamica dell'Iraq, Israele, Kazahstan, Kuwait, Kyryzstan, Libano, Maldive, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Repubblica Araba Siriana, Tajikistan, Turmenistan, Yemen, Uzbekistan.

America del Nord ed Europa occidentale Andorra, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Stati Uniti d'America.

Sud Est Asiatico, Pacifico e Estremo Oriente Australia, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, Fiji, Giappone, Indonesia, Isole Cook, Isole Salomon, Kiribati, Malesia, Isole Marshall, Micronesia (Stati Federati di), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica democratica popolare del Laos, Samoa, Singapore, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viel Nam.

Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari

Allegato 2 al Trattato

Lista di Stati ai sensi dell'Articolo XIV

Lista degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo in data 18 giugno 1996 che hanno formalmente partecipato ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo del 18 giugno 1996 che hanno partecipato formalmente ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Iran (Repubblica Islamica dell'), Israele, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica democratica popolare di Corea, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti d'America, Ungheria, Vietnam, Zaire.

Protocollo del Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari

Parte I Sistema di monitoraggio internazionale e funzioni del Centro dati internazionale A. Disposizioni generali 1. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende le strutture di monitoraggio enunciate all'Articolo IV, paragrafo 16 ed i mezzi di comunicazione corrispondenti. 2. Le strutture di monitoraggio incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio sono quelle specificate nell'Annesso 1 al presente Protocollo. II Sistema internazionale di monitoraggio deve conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti. 3. L'Organizzazione, in conformità all'Articolo II, in cooperazione e consultazione con gli Stati Parte, con altri Stati e con le Organizzazioni internazionali, se del caso, istituisce il sistema di monitoraggio internazionale, ne coordina il funzionamento e la manutenzione e vi fa apportare successivamente ogni eventuale modifica o sistemazione convenuta. 4. In conformità agli accordi o intese e secondo le procedure pertinenti, lo Stato - Parte o non - che accoglie strutture del Sistema di monitoraggio internazionale o se ne assume in altro modo la responsabilità, si accorda e coopera con il Segretariato tecnico per istituire, far funzionare, potenziare, finanziare e mantenere le strutture di monitoraggio, i laboratori omologati pertinenti ed i mezzi di comunicazione corrispondenti in zone soggette alla loro giuridizione o al loro controllo, o altrove, in conformità al diritto internazionale. Tale cooperazione deve essere conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza ed all'autenticazione, nonché alle specifiche tecniche contenute nei manuali operativi pertinenti. Lo Stato conferisce al Segretariato tecnico un diritto d'accesso alla struttura di monitoraggio per controllare i! materiale ed i collegamenti di comunicazione, ed accetta di apportare al materiale ed alle procedure operative le modifiche necessarie per assicurare la conformità alle specifiche convenute. Il Segretariato tecnico offre a tali Stati l'assistenza tecnica appropriata che il Consiglio esecutivo ritiene necessaria ai fini di un buon funzionamento della struttura nell'ambito del Sistema di monitoraggio internazionale. 5. Le modalità di questa cooperazione tra l'Organizzazione e lo Stato - Parte o non - che ospita strutture del Sistema internazionale di monitoraggio o se ne assume in

altro modo la responsabilità, sono enunciate in accordi o intese, a seconda di come convenga per ciascun caso.

B. Monitoraggio sismologico 6. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sismologici per aiutare la verifica della conformità con il presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete globale di stazioni di monitoraggio primarie ed ausiliarie. Tali stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro internazionale di dati. 7. La rete delle stazioni primarie è costituita dalle 50 stazioni specificate nella Tavola 1-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Tali stazioni devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale di dati sismologici. I dati ininterrottamente forniti dalle stazioni primarie sono trasmessi in linea al Centro internazionale di dati, sia direttamente sia attraverso un centro nazionale di dati nazionale. 8. Per completare la rete primaria, una rete ausiliaria di 120 stazioni fornirà informazioni, direttamente o attraverso un centro nazionale di dati al Centro internazionale di dati. Le stazioni ausiliarie da utilizzare sono elencate alla Tavola 1-B dell'Annesso 1 al presente Protocollo. Le stazioni ausiliarie devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale dei dati sismologici. I dati delle stazioni ausiliarie possono essere richiesti in ogni momento dal Centro internazionale di dati e saranno immediatamente disponibili mediante collegamenti diretti inter-computers sempre in funzione.

C. Monitoraggio dei radionuclidi 9. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sui radionuclidi nell'atmosfera per facilitare la verifica del rispetto del presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una . rete mondiale di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi e di laboratori omologati. La rete fornisce dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute. 10. La rete di stazioni che serve a misurare i radionuclidi nell'atmosfera comprende una rete mondiale di 80 stazioni come indicata nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Tutte le stazioni hanno la capacità richiesta per rilevare la presenza di particene materiali nell'atmosfera. Quaranta di loro hanno ugualmente, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la capacità necessaria per rilevare la presenza di gas nobili (rari) pertinenti. A tal fine la Commissione preparatoria sottopone all'approvazione della Conferenza durante la sua sessione iniziale una raccomandazione che destinato a queste 40 stazioni scelte tra quelle indicate nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Nella sua prima sessione annuale ordinaria la Conferenze considera e si pronuncia riguardo ad un programma di attuazione di capacità per il rilevamento dei gas rari nell'insieme della rete. Il Direttore generali compila un rapporto destinato alla Conferenza sulle modalità di attuazione di tali capacità. Tutte le stazioni devono essere conformi alle esigenze tecniche ed operative precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di radionuclidi. 11. La rete di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi si appoggia su laboratori omologati dal Segretariato tecnico, secondo il manuale operativo pertinente ai fini

dell'analisi in base ad un contratto stipulato con l'Organizzazione ed a titolo oneroso, dei campioni provenienti dalle stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. I laboratori adeguatamente equipaggiati indicati alla tavola 2-B dell'Annesso 1 del presente Protocollo sono inoltre a seconda di come convenga, incaricati dal Segretariato tecnico di fare analisi complementari dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. Con l'accordo del Consiglio esecutivo, altri laboratori possono essere omologati dal Segretario tecnico, come necessario, ai fini dell'analisi regolare dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio che funzionano manualmente. Tutti i laboratori omologati forniscono i risultati delle loro analisi al Centro internazionale di dati, soddisfacendo alle esigenze tecniche ed operative precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di dati sui radionuclidi.

D. Monitoraggio idroacustico 12. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati idroacustici per aiutare la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Questa cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di monitoraggio idroacustico. Queste stazioni forniscono dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute. 13. La rete di stazioni idroacustiche è costituita dalle stazioni indicate nella Tavola 3 dell'Annesso 1 al presente Protocollo e comprende in tutto sei stazioni ad idrofoni e cinque stazioni di rilevamento delle fasi T. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio idroacustico e lo scambio internazionale di dati idroacustici.

E. Monitoraggio infrasuoni 14. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati infrasonori per aiutate la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Tale cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni per il rilevamento degli infrasuoni. Queste stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro Dati Internazionale. 15. La rete di stazioni infrasuoni è costituita dalle stazioni specificate nella Tavola 4 dell'Annesso 1 al presente Protocollo e comprende una rete globale di 60 stazioni. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo di monitoraggio infrasuoni e lo scambio internazionale di dati infrasuoni. F. Funzioni del Centro internazionale di dati 16. Il Centro internazionale di dati riceve, riunisce, elabora, analizza ed archivia i dati provenienti dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale compresi i risultati delle analisi condotte in laboratori omologati. 17. Le procedure ed i criteri standard per il vaglio dell'avvenimento che il Centro internazionale di dati deve applicare nello svolgimento delle funzioni che gli sono state conferite, in particolare per produrre dati e documenti standard e fornire agli Stati Parte una gamma di servizi standard, sono enunciate nel manuale operativo del Centro internazionale di dati e saranno gradualmente elaborate. Le procedure ed i

criteri inizialmente sviluppati dalla Commissione preparatoria sono soggetti all'approvazione della Conferenza nella sua prima sessione. Prodotti standard del Centro internazionale di dati 18. Il Centro internazionale di dati applica regolarmente ai dati grezzi del Sistema di monitoraggio internazionale, metodi di elaborazione automatica e di analisi interattiva con l'intervento dell'uomo al fine di produrre ed archiviare i suoi dati e documenti standard per conto di tutti gli Stati Parte. Tali prodotti che sono forniti gratuitamente agli Stati Parte e che non pregiudicano la decisione definitiva sulla natura di qualsiasi avvenimento - che rimane sempre di competenza degli Stati Parte - includono: (a) liste integrate di tutti i segnali rilevati dal Sistema di monitoraggio internazionale nonché da liste e bollettini degli eventi standard, compresi i valori e incertezze connesse, calcolate per ciascun evento localizzato dal Centro internazionale di dati, in base ad una serie di parametri standard; (b) bollettini standard degli eventi classificati, derivanti dall'applicazione di criteri di classificazione standard a ciascun avvenimento, da parte del Centro internazionale di dati, il quale si avvale dei parametri di caratterizzazione indicati nell'Annesso 2 al presente Protocollo, in vista di caratterizzare, di evidenziare nel bollettino standard e quindi scartare gli avvenimenti considerati corrispondenti a fenomeni naturali o a fenomeni artificiali non nucleari. Il bollettino dell'avvenimento standard indica numericamente il grado con cui ciascun avvenimento risponde o non risponde ai criteri di classificazione dell'evento. NelPapplicare la classificazione standard dell'avvenimento, il Centro internazionale di dati applica criteri validi a livello mondiale e criteri complementari per tener conto di variazioni regionali ove possibile. Il Centro internazionale di dati migliora le sue capacità tecniche a mano a mano che acquisisce esperienza nel funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale; (e) riassunti che ricapitolano i dati acquisiti ed archiviati dal Centro internazionale di dati, i prodotti del Centro, nonché il funzionamento e la capacità operativa del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro; (d) estratti o sotto-insiemi dei prodotti del Centro internazionale di dati specificati

nei capoversi (a) a (e), selezionati in base alla richiesta di uno Stato Parte. 19. Il Centro internazionale di dati effettua, senza oneri per gli Stati Parte, studi speciali a richiesta dell'Organizzazione o di uno Stato Parte volti ad ottenere, mediante un'approfondita analisi tecnica, compiuta dagli esperti, dei dati provenienti dal sistema internazionale di monitoraggio, una definizione più precisa dei valori attribuiti ai parametri standard per determinati segnali e avvenimenti. Servizi forniti dal Centro internazionale di dati agli Stati Parte 20. Il Centro internazionale di dati fornisce agli Stati-Parte, in condizioni di parità ed in tempo utile, un accesso libero ed agevole a tutti i dati del Sistema di monitoraggio internazionale (grezzi o elaborati), a tutti i prodotti del Centro internazionale di dati ed a tutti gli altri dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale e che si trovano nell'archivio del Centro, oppure funge da tramite per l'accesso nelle medesime condizioni ai dati che si trovano negli archivi delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale. I metodi per agevolare l'accesso ai dati e la loro fornitura sono i seguenti:

(a) trasmissione automatica e regolare allo Stato Parte di prodotti del Centro internazionale di dati o di prodotti scelti dallo Stato Parte e, su richiesta, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale scelti dallo Stato Parte; (b) fornitura di dati o di prodotti generati all'intenzione di Stati Parte che domandano in modo specifico che determinati dati e prodotti siano estratti dagli archivi del Centro internazionale di dati e dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, compreso l'accesso elettronico, interattivo alla banca dati del Centro; (e) analisi tecnica effettuata da esperti per uno Stato Parte, senza oneri per il richiedente a condizione che si tratti di una richiesta ragionevole, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale e di altri dati attinenti forniti dal richiedente, al fine di aiutare quest'ultimo ad individuare la fonte di avvenimenti precisi. Il risultato di ogni analisi tecnica di questo tipo sarà considerato come un prodotto dello Stato Parte richiedente, pur essendo a disposizione di tutti gli Stati Parte. I servizi del Centro internazionale di dati di cui ai capoversi (a) e (b) sono messi a disposizione gratuitamente per ciascun Stato Parte. I volumi di dati da mettere a disposizione ed il loro formato di presentazione sono indicati nel manuale operativo del Centro internazionale di dati. Classificazione dell 'avvenimento a livello nazionale 21. Il Centro internazionale di dati, se richiesto da uno Stato Parte, applica regolarmente ed automaticamente a qualsiasi suo prodotto standard i criteri di classificazione nazionali definiti da tale Stato e fornisce a quest'ultimo i risultati di tale analisi. Il servizio è effettuato senza oneri per lo Stato Parte richiedente. Il risultato della classificazione nazionale degli avvenimenti è considerato come un prodotto dello Stato Parte richiedente. Assistenza tecnica 22. Il Centro internazionale di dati fornisce su richiesta un'assistenza tecnica individuale agli Stati Parte: (a) aiutandoli a definire i loro bisogni in materia di selezione e di classificazione dei dati e dei prodotti; (b) installando presso il Centro internazionale di dati, senza oneri per lo Stato Parte richiedente nella misura in cui si tratti di una richiesta ragionevole, algoritmi computerizzati o i programmi software forniti dallo Stato Parte per calcolare,

per quanto concerne i segnali e gli avvenimenti, i parametri che non figurano nel Manuale operativo del Centro internazionale di dati, i risultati essendo considerati prodotti dello Stato Parte richiedente; e (e) aiutando gli Stati Parte a sviluppare, in un centro nazionale di dati, la capacità di ricevere, elaborare ed analizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio internazionale. 23. Il Centro internazionale di dati rileva e fa sapere in permanenza lo stato di funzionamento delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, dei collegamenti di comunicazione e dei propri sistemi di elaborazione. Esso informa immediatamente i responsabili se la prestazione operativa di qualsiasi componente non funziona al livello convenuto ed indicato nel manuale operativo pertinente.

Parte II Ispezioni in loco A. Disposizioni generali 1. Le procedure stabilite in questa Parte sono attuate ai sensi delle disposizioni per le ispezioni in loco enunciate nell'Articolo IV. 2. L'ispezione in loco è effettuata nella zona dove è avvenuto l'evento che ha dato luogo alla richiesta d'ispezione in loco. 3. Il perimetro di un'ispezione in loco deve essere continuo e le sue dimensioni non devono superare 1000 chilometri quadrati. Non vi deve essere una distanza lineare superiore a 50 chilometri in qualsiasi direzione. 4. La durata di un'ispezione in loco non supera 60 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione della richiesta d'ispezione in sito secondo l'Articolo IV, paragrafo 46, ma può essere prorogata al massimo di 70 giorni secondo l'Articolo IV, paragrafo 49. 5. Se il perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione si estende al territorio o ad ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di più di uno Stato Parte, le disposizioni relative alle ispezioni in loco si applicheranno, come opportuno a ciascuno degli Stati Parte interessati. 6. Se il perimetro d'ispezione è soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma è ubicato sul territorio di un altro Stato Parte, o se occorre transitare sul territorio di un altro Stato Parte per avere accesso al perimetro d'ispezione a partire dal punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato esercita i diritti ed adempie agli obblighi relativi a tali ispezioni secondo il presente Protocollo. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio è ubicato il perimetro d'ispezione, agevola l'ispezione e fornisce il supporto necessario per consentire alla squadra ispettiva di svolgere i suoi compiti nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Gli Stati Parte, sul cui territorio occorre transitare per raggiungere il perimetro d'ispezione faciliteranno tale transito. 7. Se il perimetro d'ispezione è soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma è ubicato sul territorio di uno Stato che non è Parte al Trattato, lo Stato Parte ispezionato prende tutte le misure necessarie per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformità al presente Protocollo. Lo Stato Parte

che ha sotto la sua giurisdizione o il suo controllo uno o più perimetri situati sul territorio di uno Stato non Parte al Trattato, prende tutte le misure necessarie per garantire che lo Stato sul cui territorio il perimetro d'ispezione è ubicato, accetti gli ispettori e gli assistenti d'ispezione designati a tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non è in grado di fornire l'accesso, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso ogni misura necessaria per fornirlo. 8. Se il perimetro d'ispezione è ubicato sul territorio di uno Stato Parte ma si trova sotto la giuridizione o il controllo di uno Stato che non è Parte al presente Trattato, lo Stato Parte prende tutte le misure necessarie richieste dallo Stato Parte ispezionato e dallo Stato Parte sul cui territorio il perimetro d'ispezione è ubicato, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale, per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformità con il presente Protocollo. Se uno Stato Parte non è in

grado di fornire l'accesso al perimetro d'ispezione, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso tutte le misure necessarie per fornirlo, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale. 9. Il personale della squadra ispettiva deve essere limitato al minimo necessario affinchè il mandato d'esecuzione sia debitamente eseguito. Il numero totale dei membri della squadra d'ispezione presente contemporaneamente sul territorio dello Stato Parte ispezionato non deve essere superiore a 40, salvo durante le operazioni di perforazione. Nessun cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte ispezionato è membro della squadra d'ispezione. 10. Il Direttore generale determina il personale della squadra ispettiva e ne sceglie i membri tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione figuranti sulla lista, in considerazione delle circostanze di una particolare richiesta. 11. Lo Stato Parte ispezionato fornisce o fa il necessario affinchè siano forniti alla squadra d'ispezione i mezzi d'appoggio necessari per la squadra ispettiva, come mezzi di comunicazione, servizi d'interpretariato, mezzi di trasporto, locali, alloggio, vitto e cure mediche. 12. L'Organizzazione rimborsa allo Stato Parte ispezionato, entro un termine ragionevole dalla conclusione dell'ispezione, tutte le spese comportate dal soggiorno della squadra ispettiva e dall'esecuzione delle attività ufficiali di quest'ultima sul territorio di detto Stato, ivi comprese quelle comportate dai servizi di cui ai paragrafi 11 e 49. 13. Le procedure di esecuzione delle ispezioni in loco sono dettagliatamente contenute nel manuale operativo per le ispezioni in loco.

B. Intese permanenti Designazione degli ispettori e degli assistenti ali 'ispezione 14. La squadra ispettiva può consistere di ispettori e di assistenti d'ispezione. Un'ispezione in loco può essere effettuata solo da ispettori qualificati specialmente designati per questa funzione. Essi possono essere assistiti da assistenti d'ispezione specialmente designati, come-il personale, tecnico ed amministrativo, membri dell'equipaggio dell'aereo e gli interpreti. 15. Gli ispettori e gli assistenti all'ispezione sono designati dagli Stati Parte, o, per il personale del Segretariato tecnico, dal Direttore generale in base alle loro competenze ed esperienza aventi rilevanza per lo scopo e le funzioni delle ispezioni in loco. La designazione delle persone prescelte deve essere approvata in anticipo dagli Stati Parte in conformità al paragrafo 18. 16. Ciascun Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti del presente Trattato, informa il Direttore generale del nome, della data di nascita, del sesso, del grado, nonché delle qualificazioni ed esperienza professionale delle persone che si propone di designare come ispettori e assistenti d'ispezione. 17. Al massimo 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretariato tecnico comunica per iscritto a tutti gli Stati Parte una lista iniziale con il nome, la nazionalità, la data di nascita, il sesso ed il grado degli ispettori e degli assistenti all'ispezione che il Direttore generale e gli Stati Parti propongono per la nomina, ed indica inoltre le loro qualifiche ed esperienza professionale.

. 18, Ciascuno Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista iniziale di ispettori e di assistenti d'ispezione proposti per la nomina. Ogni ispettore o assistente d'ispezione che figura nella presente lista è considerato accettato salvo se uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista, dichiara per iscritto di non accettarla. Lo Stato Parte può includere nella sua dichiarazione il motivo della sua opposizione. In caso di non accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non deve procedere né partecipare ad ispezioni in loco sul territorio dello Stato parte che si è opposto alla sua nomina, né in alcun altro luogo soggetto alla giurisdizione o al controllo di talé Stato. Il Segretariato tecnico accusa immediatamente ricevuta della notifica di opposizione. 19. Ogniqualvolta il Direttore generale o uno Stato Parte propone di apportare aggiunte o modifiche alla lista degli ispettori o degli assistenti d'ispezione, gli ispettori o assistenti d'ispezione sostituti sono designati allo stesso modo delle persone che figurano nella lista iniziale. Se un ispettore o assistente d'ispezione nominato da uno Stato Parte non è più in grado di svolgere le funzioni di ispettore o d'assistente d'ispezione, lo Stato Parte ne informa sollecitamente il Segretario tecnico. 20. Il Segretariato tecnico aggiorna la lista degli ispettori e assistenti d'ispezione ed informa tutti gli Stati Parte di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alla lista. 21. Lo Stato Parte che richiede un'ispezione in sito può proporre che un ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e assistenti d'ispezione presti servizio come osservatore di detto Stato in conformità al paragrafo 61 dell'Articolo IV. 22. Fatto salvo il paragrafo 23, lo Stato Parte ha diritto in ogni momento di sollevare obiezióni riguardo ad un ispettore o assistente d'ispezione che è già stato accettato. Esso informa per iscritto il Segretariato tecnico dell'opposizione e può proporre le ragioni che la motivano. Tale opposizione ha effetto 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico conferma immediatamente di aver ricevuto la notifica dell'obiezione ed informa lo Stato Parte che si è opposto e Io Stato Parte che ha proposto la designazionedell'interessato,

della data in cui l'ispettore o l'assistente all'ispezione cessa di essere designato per quanto riguarda tale Stato Parte. 23. Lo Stato Parte che è stato notificato di un'ispezione non tenta di far rimuovere dalla squadra ispettiva qualunque ispettore o assistente d'ispezione designato nel mandato d'ispezione. 24. Il numero di ispettori o di assistenti d'ispezione accettati da uno Stato Parte deve essere sufficiente per poter disporre di un numero appropriato d'ispettori e di assistenti d'ispezione. Se il Direttore generale ritiene che la mancata accettazione, da uno Stato Parte, di ispettori o assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente d' ispettori o di assistenti d'ispezione, o ostacola in qualunque altro modo l'effettiva realizzazione degli scopi di un'ispezione in loco, egli investe il Consiglio esecutivo della questione. 25. Ciascun ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione riceve una formazione adeguata. Tale formazione è impartita dal Segretariato tecnico secondo le procedure specificate nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Segretariato tecnico coordina di comune accordo con gli Stati Parte un programma di formazione per gli ispettori.

Protocollo del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari .

Privilegi ed immunità 26. Dopo aver accettato la lista iniziale di ispettori o di assistenti d'ispezione prevista al paragrafo 18 o successivamente modificata secondo il paragrafo 19, ciascun Stato Parte è tenuto a rilasciare secondo le sue procedure, nazionali e su domanda di un ispettore o di un assistente d'ispezione visti di entrata/uscita multipli o di transito ed ogni altro documento pertinente per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e di rimanere sul territorio di detto Stato per il solo fine di svolgere attività d'ispezione. Ciascun Stato Parte rilascia i visti o documenti di viaggio necessari a questo fine non oltre 48 ore dopo aver-ricevuto la domanda o immediatamente all'arrivo della squadra ispettiva al punto di entrata sul suo territorio. Questi documenti sono validi per tutto il tempo necessario per consentire all'ispettore o all'assistente d'ispezione di rimanere sul territorio dello Stato Parte ispezionato per il solo fine di svolgere attività d'ispezione. 27. Per poter esercitare con efficienza le loro funzioni, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi ed immunità enunciati ai capoversi (a) ad (i). I privilegi e le immunità sono concessi ai membri della squadra ispettiva nell'interesse del Trattato e non a vantaggio personale dei singoli. Tali privilegi ed immunità sono loro concessi per tutto il periodo compreso tra il momento del loro arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato ed il momento in cui lo lasciano e, in seguito, anche per gli atti da essi precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali: (a) ai membri della squadra ispettiva è concessa l'inviolabilità di cui beneficiano gli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961; (b) gli alloggi e gli uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attività ispettive secondo il presente Trattato beneficiano dell'inviolabilità e della protezione concessa agli alloggi degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (e) i documenti e la corrispondenza della squadra ispettiva, comprese le sue registrazioni, beneficiano dell'inviolabilità concessa a tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30

della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La squadra ispettiva ha diritto di utilizzare dei codici per le sue comunicazioni con il Segretariato tecnico; (d) i campioni ed il materiale approvato trasportati dai membri della squadra ispettiva sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente Trattato, e sono esenti da ogni dazio doganale. I campioni pericolosi devono essere trasportati in conformità alla regolamentazione pertinente; (e) i membri della .squadra ispettiva beneficiano delle immunità concesse agli agenti diplomatici, secondo i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (f) i membri della squadra ispettiva che svolgono le attività di loro competenza secondo il presente Trattato beneficiano dell'esenzione da imposte e tasse concessa agli agenti diplomatici secondo l'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; (g) i membri della squadra ispettiva sono autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato, senza dazi doganali o altri oneri, gli oggetti per

uso personale ad eccezione degli articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o regolata da regolamenti di quarantena; (h) i membri della squadra ispettiva beneficiano delle stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee; e (i) i membri della squadra ispettiva non intraprendono alcuna attività professionale o commerciale a fini di lucro sul territorio dello Stato Parte ispezionato. 28. Quando transitano sul territorio di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionato, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui godono gli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 Articolo 40, della convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. I documenti e la corrispondenza, comprese le registrazioni, i campioni ed il materiale approvato da essi trasportati beneficiano dell'inviolabilità e dell'esenzione stipulate ai capoversi (e) e (d) del paragrafo 27. 29. Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, i membri della squadra ispettiva hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato e nella misura in cui ciò è compatibile con il mandato d'ispezione, di non interferire negli affari interni di detto Stato. Se lo Stato Parte ispezionato considera che vi è stato abuso dei privilegi e delle immunità specificate nel presente Protocollo, delle consultazioni hanno inizio tra lo Stato Parte in questione ed il Direttore generale per determinare se tale abuso si è effettivamente verificato ed in tal caso, impedire che si ripeta. 30. L'immunità dalla giuridizione dei membri della squadra ispettiva può essere abrogata dal Direttore generale in tutti i casi in cui a suo avviso l'immunità potrebbe impedire il corso della giustizia e che può essere abrogata senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. L'abrogazione dell'immunità deve sempre essere formale. 31. Gli osservatori beneficiano degli stessi privilegi ed immunità di quelli concessi ai membri della squadra ispettiva secondo la presente sezione, salvo quelli concessi ai sensi del capoverso (d) del paragrafo 27. Punti d'entrata 32. Ciascun Stato Parte stabilisce i suoi punti d'entrata e fornisce al Segretariato tecnico le informazioni richieste non oltre 30 giorni dopo che il presente Trattato è

entrato in vigore nei suoi confronti. I punti d'entrata saranno prescelti in modo tale che la squadra ispettiva possa, da almeno uno di essi, raggiungere qualsiasi perimetro d'ispezione entro 24 ore. Il Segretariato tecnico indica a tutti gli Stati Parte dove si trovano i punti d'entrata. I punti d'entrata possono anche servire da punti d'uscita. 33. Ciascun Stato Parte può modificare i punti d'entrata a condizione di avvisarne il Segretariato tecnico. Queste modifiche divengono effettive 30 giorni, dopo che il Segretariato tecnico ne è stato avvisato, in modo che possa informarne debitamente tutti gli Stati Parte. 34. Se il Segretariato tecnico ritiene che non vi sono punti d'entrata sufficienti per garantire una rapida realizzazione delle ispezioni in tempo debito oppure che il fatto di modificare i punti d'entrata proposti da uno Stato Parte intralcerebbe la sollecita

conduzione delle ispezioni, esso si consulta con lo Stato Parte interessato per risolvere il problema. Accordi per l'uso di aerei non di linea 35. Quando la squadra ispettiva non è in grado di recarsi al punto d'entrata in tempo utile per mezzo di voli di linea regolari, essa può utilizzare degli aerei che effettuano voli non di linea. Non più tardi 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, ciàscun Stato Parte informa il Segretariato tecnico sul numero permanente di autorizzazione diplomatica per i voli non di linea di aerei che trasportano una squadra ispettiva ed il materiale necessario per l'ispezione. L'itinerario fissato segue le rotte aeree internazionali stabilite come sono state convenute dallo Stato Parte e dal Segretariato tecnico come base dell'autorizzazione diplomatica rilasciata. Materiale d'ispezione approvato 36. La Conferenza, nella sua prima sessione, esamina ed approva una lista del materiale da usare durante le ispezioni in loco. Ciascuno Stato Parte può sottoporre proposte per l'inclusione di materiale nella lista. Le specifiche per l'uso del materiale, come specificate nel manuale operativo per le ispezioni in loco, sono basate su motivi di sicurezza e di confidenzialità in considerazione dei luoghi dove il materiale ha probabilità di essere utilizzato. 37. Il materiale destinato ad essere utilizzato durante le ispezioni in loco si compone del materiale di base per le attività e tecniche d'ispezione specificate al paragrafo 69, nonché del materiale ausiliario necessario per effettuare le ispezioni in loco nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. 38. Il Segretariato tecnico accerta che tutti i tipi di materiale siano disponibili per le ispezioni in loco nel momento richiesto. Se del materiale è richiesto per un'ispezione in loco il Segretariato tecnico è tenuto a certificare che il materiale è stato calibrato, sottoposto a manutenzione e protetto. Per agevolare il controllo del materiale al punto di entrata da parte dello Stato Parte ispezionato, il Segretariato tecnico fornisce una documentazione ed appone i sigilli per autenticare la certificazione. 39. Tutto il materiale a titolo permanente è custodito dal Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico è responsabile della manutenzione e della calibratura di tale materiale.

40. Se necessario, il Segretariato tecnico si accorda con gli Stati Parte affinchè questi ultimi forniscano l'equipaggiamento menzionato nella lista. Tali Stati Parte sono responsabili della manutenzione e della calibratura del materiale.

C. Richiesta d'ispezione in loco, mandato d'ispezione e notifica d'ispezione Richiesta d'ispezione in loco . 41. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 37, la richiesta d'ispezione in sito deve contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le coordinate geografiche e verticali previste del luogo dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, indicando l'eventuale margine di errore; (b) i confini proposti del perimetro da ispezionare, tracciati su una carta e conformi ai paragrafi 2 e 3;

(e) lo Stato Parte o gli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro da ispezionare o una parte dello stesso non è soggetto alla giurisdizione o a controllo di uno Stato; (d) l'ambiente probabile dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta; (e) l'ora prevista dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, o l'indicazione dell'eventuale margine di errore; (f) tutti i dati sui quali la richiesta si basa; (g) i dati personali dell'osservatore proposto, se del caso; (h) i risultati della procedura di consultazione e di chiarimento secondo l'Articolo IV, oppure la spiegazione, se del caso, dei motivi per i quali il processo di consultazione e di chiarimento non ha avuto luogo. Mandato d'ispezione 43. Il mandato di un'ispezione in loco contiene: (a) la decisione del Consiglio esecutivo sulla richiesta d'ispezione in loco; (b) il nome dello Stato Parte o degli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro d'ispezione o una parte dello stesso non è soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato; (e) il luogo ed i confini del perimetro d'ispezione indicati su una carta, in considerazione di tutte le informazioni alla base della richiesta e di ogni altra informazione tecnica disponibile, previa consultazione con lo Stato Parte richiedente; (d) i tipi di attività previsti della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione; (e) il punto d'entrata previsto per la squadra ispettiva; (f) tutti i punti di transito o le basi, come opportuno; (g) il nome del capo della squadra ispettiva; (h) i nomi dei membri della squadra ispettiva; (i) il nome dell'osservatore proposto, se del caso; (j) la lista del materiale da utilizzare nel perimetro d'ispezione. Se la decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo paragrafi 46 a 49 dell'Articolo IV richiede una modifica del mandato d'ispezione, il Direttore generale può modificare il mandato per quanto riguarda i capoversi (d), (h) e (j), come opportuno. Il Direttore generale notifica immediatamente lo Stato Parte ispezionato di tale modifica. Notifica dell 'ispezione 43. La notifica effettuata dal Direttore generale secondo il paragrafo 55 dell'Articolo, include le seguenti informazioni: (a) il mandato d'ispezione; (b) la data e l'ora di arrivo prevista della squadra ispettiva al punto di entrata; (e) i mezzi di trasporto al punto d'entrata;

(d) se del caso, il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica rilasciata per voli non di linea; (e) una lista del materiale che il Direttore generale chiede allo Stato Parte di mettere a disposizione della squadra ispettiva per utilizzarlo nel perimetro d'ispezione. 44. Lo Stato Parte ispezionato accusa ricevuta della notifica del Direttore generale non oltre 12 ore dopo avere ricevuto tale notifica.

D. Attività pre-ispezione Entrata nel territorio delio Stato Parte ispezionato, attività al punto di entrata e trasferimento al perimetro d'ispezione 45. Lo Stato Parte ispezionato che è stato avvisato dell'arrivo della squadra ispettiva provvede a far immediatamente entrare la squadra ispettiva nel suo territorio. 46. Se è stato utilizzato un aereo non di linea per il viaggio fino al punto di entrata, il Segretariato tecnico fornisce allo Stato Parte ispezionato tramite l'autorità nazionale, il piano di volo dell'aereo, dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo di tale Stato Parte fino al punto di entrata, almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista da tale aeroporto. Il piano è registrato secondo le procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale applicabili agli aerei civili. Il Segretariato tecnico include nella sezione osservazioni del piano di volo il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica ed un'appropriata annotazione che identifica l'aereo come aereo d'ispezione. Se si tratta di un aereo militare, il Segretariato tecnico chiede preliminarmente allo Stato Parte ispezionato di concedere l'autorizzazione di penetrare nel suo spazio aereo. 47. Almeno tre ore prima della partenza prevista della squadra ispettiva dall'ultimo aeroporto precedente alla penetrazione nello spazio aereo dello Stato Parte ispezionato, quest'ultimo si accerta che il piano di volo depositato secondo le disposizioni del paragrafo 46 è stato approvato, in modo che la squadra ispettiva possa giungere al punto d'entrata all'ora prevista. 48. Se necessario, il capo della squadra ispettiva ed il rappresentante dello Stato Parte ispezionato convengono di stabilire una base ed un piano di volo dal punto di entrata fino a questa base e, se necessario, fino al perimetro d'ispezione. 49. Lo Stato Parte ispezionato provvede o da disposizioni per assicurare nel punto d'entrata e, se necessario, alla base e nel perimetro d'ispezione le agevolazioni richieste dal Segretariato tecnico per il parcheggio, la sicurezza, la manutenzione corrente ed il rifornimento in carburante degli aerei della squadra ispettiva. A questi aerei non sono applicabili tasse di atterraggio o di partenza ed altri oneri analoghi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche agli aerei utilizzati per il sorvolo durante l'ispezione in loco.

50. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 51, lo Stato Parte ispezionato non impone alcun limite alla squadra ispettiva per il fatto di trasportare nel territorio di tale Stato del materiale approvato conforme al mandato d'ispezione, o di utilizzarlo in conformità alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 51. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto, nel rispetto dei tempi stabiliti.al paragrafo 54, di controllare alla presenza dei membri della squadra ispettiva al punto d'entrata che l'equipaggiamento è stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. Lo Stato Parte ispezionato può rifiutare il materiale non conforme al mandato d'ispezione o che non è stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. 52. All'arrivo al punto d'entrata e nel rispetto dei tempi stabiliti al paragrafo 54, il capo della squadra ispettiva presenta immediatamente al rappresentante dello Stato Parte ispezionato il mandato d'ispezione ed un piano d'ispezione iniziale preparato dalla squadra ispettiva che specifica le attività che la stessa dovrà svolgere. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato forniscono alla squadra ispettiva mediante

Protocollo del Trattalo per la messa al bando degli esperimenti nucleari

carte ed altri documenti, a seconda di come convenga, informazioni generali sulle caratteristiche pertinenti del terreno naturale, sulle questioni di sicurezza e di confidenzialità e sui provvedimenti logistici per l'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato può indicare i luoghi del perimetro d'ispezione che a suo parere non hanno rilevanza peri fini dell'ispezione. 53. Dopo l'esposizione informativa preliminare all'ispezione, la squadra ispettiva modifica, se del caso, il piano iniziale d'ispezione in considerazione di ogni osservazione formulata dallo Stato Parte ispezionato. Il piano d'ispezione modificato sarà messo a disposizione del rappresentante dello Stato Parte ispezionato. 54. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto quanto in suo potere per fornire assistenza alla squadra ispettiva e garantire la sicurezza del trasporto di quest'ultima, del materiale approvato specificato ai paragrafi 50 e 51 e dei bagagli, dal punto d'entrata fino al perimetro d'ispezione, non oltre 36 ore dopo l'arrivo al punto d'entrata, se nessun altro orario è stato convenuto nei termini indicati al paragrafo 57. 55. Per confermare che la zona in cui la squadra ispettiva è stata trasportata corrisponde al perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione, la squadra ispettiva ha diritto di utilizzare del materiale di localizzazione approvato. Lo Stato Parte ispezionato l'assiste in questo compito. E. Svolgimento delle ispezioni Regole generali 56. La squadra ispettiva adempie alle sue funzioni in conformità alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 57. La squadra ispettiva inizia le sue attività d'ispezione nel perimetro d'ispezione il prima possibile ma in ogni caso non oltre 72 ore dopo il suo arrivo al punto d'entrata. 58. Le attività della squadra ispettiva sono organizzate in modo tale che i suoi membri possano svolgere le loro funzioni nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato ed alla zona ispezionata. 59. Se lo Stato Parte ispezionato è richiesto ai sensi del paragrafo 43 (e), o durante l'ispezione, di mettere a disposizione della squadra ispettiva del materiale utile nel perimetro d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato soddisfa questa richiesta nella misura del possibile. 60. Durante l'ispezione in sito, la squadra ispettiva ha in particolare:

(a) il diritto di determinare come l'ispezione deve procedere, compatibilmente con il mandato d'ispezione ed in considerazione di qualsiasi provvedimento preso dallo Stato Parte ispezionato conformemente alle disposizioni per l'accesso regolamentato; (b) il diritto di modificare il piano d'ispezione se ciò è necessario per garantire l'efficace esecuzione dell'ispezione; (e) l'obbligo di tener conto di raccomandazioni e di modifiche formulate dallo Stato Parte ispezionato riguardo al piano d'ispezione; (d) il diritto di chiedere chiarimenti in relazione alle ambiguità che potrebbero emergere durante l'ispezione;

(e) l'obbligo di utilizzare solo le tecnologie specificate nel paragrafo 69 e di astenersi da attività estranee ai fini dell'ispezione. La squadra raccoglie e documenta i fatti materiali aventi rilevanza agli scopi dell'ispezione, ma non ricerca né documenta dati d'informazione materiali che esulano manifestamente dagli scopi dell'ispezione. Tutto il materiale raccolto e successivamente considerato non pertinente è restituito allo Stato Parte ispezionato; (f) l'obbligo di tener conto e di includere nel suo rapporto dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, forniti dallo Stato Parte ispezionato facendo ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionale o ad altre fonti e di incorporare tali dati e spiegazioni nel suo rapporto; (g) l'obbligo di fornire allo Stato Parte ispezionato, a sua richiesta, copie delle informazioni e dei dati raccolti nel perimetro d'ispezione; (h) l'obbligo di rispettare i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di confidenzialità e di sicurezza e di sanità. 61. Durante l'ispezione in loco, lo Stato Parte ispezionato ha, tra l'altro: (a) il diritto di fare in ogni momento raccomandazioni alla squadra ispettiva riguardo ad un'eventuale modifica del piano d'ispezione; (b) il diritto e l'obbligo di designare un rappresentante per i collegamenti con la squadra ispettiva; (e) il diritto di far accompagnare la squadra ispettiva da rappresentanti durante lo svolgimento delle sue mansioni, e di fare osservare da tali rappresentanti tutte le attività d'ispezione svolte dalla squadra ispettiva. Ciò non dovrà né ritardare, né intralciare in qualsiasi modo la squadra ispettiva nell'esercizio delle sue funzioni; (d) il diritto di fornire nuovi elementi d'informazione e di chiedere che siano raccolti ed accertati fatti materiali supplementari che giudica utili per l'ispezione; (e) il diritto di esaminare tutti i prodotti fotografici e metrologie! come pure i campioni, e di conservare tutte le fotografie o parti delle stesse che indicano siti sensibili e che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di ricevere una copia di tutti i prodotti fotografici e metrologici. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare gli originali ed i prodotti di prima generazione delle fotografie scattate e di mettere fotografie o

parti di fotografie sotto sigillo comune in un luogo situato sul suo territorio. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire il proprio cineoperatore per scattare fotografie o riprendere le immagini video come richiesto dalla squadra ispettiva; se non lo fa, queste funzioni saranno esercitate dai membri della squadra ispettiva; (f) il diritto di fornire alla squadra ispettiva dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, e per ottenere le quali ha dovuto far ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionali o ad altre fonti; (g) l'obbligo di fornire alla squadra ispettiva tutti i chiarimenti'necessari per risolvere qualsiasi ambiguità manifestatasi durante l'ispezione. Comunicazioni 62. I membri della squadra ispettiva hanno diritto di comunicare tra di loro e con il Segretariato Tecnico in ogni momento durante l'ispezione in loco. A tal fine, possono utilizzare il loro materiale debitamente approvato e omologato, con il consenso

dello Stato Parte ispezionato, qualora quest'ultimo non fornisca loro l'accesso ad altri mezzi di telecomunicazioni. Osservatore 63. In conformità del paragrafo 61' dell'Articolo IV, lo Stato Parte richiedente si collega con il Segretariato tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore allo stesso punto d'entrata o nella stessa base della squadra ispettiva, entro un termine ragionevole rispetto all'arrivo della squadra ispettiva. 64. L'osservatore ha diritto, per tutta la durata dell'ispezione, di mantenersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o, in assenza di ambasciata, conio stesso Stato Parte richiedente. 65. L'osservatore ha diritto di giungere sul perimetro d'ispezione e di avervi accesso, anche al suo interno, come concesso dallo Stato Parte ispezionato. 66. L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra ispettiva durante tutta l'ispezione. 67. Durante tutta l'ispezione, la squadra ispettiva terrà l'osservatore informato circa lo svolgimento dell'ispezione ed i suoi riscontri. 68. Durante tutta l'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce o da disposizioni perché l'osservatore possa avvalersi di mezzi d'appoggio analoghi a quelli concessi alla squadra ispettiva come descritto al paragrafo 11. Tutti i costi relativi al soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato sono a carico dello Stato Parte richiedente. Attività e tecniche d'ispezione 69. Possono essere effettuate le seguenti attività d'ispezione ed applicate le seguenti tecniche nel rispetto delle disposizioni sull'accesso regolamentato, la raccolta, la manipolazione e l'analisi di campioni, e sui sorvoli: (a) determinazione della posizione dall'alto, o in superficie, per confermare i confini del perimetro d'ispezione e stabilire le coordinate dei luoghi ivi contenuti, a titolo di supporto delle attività d'ispezione; (b) osservazioni visive, riprese fotografiche e video ed immagini a multispettro, comprese le misurazioni infrarosse in superficie, sotto la superficie e dall'alto, per scoprire anomalie o manufatti; (e) misurazione dei livelli di radioattività al di sopra della superficie e sotto la superficie, mediante monitoraggio dell'irradiamento gamma e analisi con risoluzione energetica dall'alto, in superficie o sotto la superficie, per ricercare ed

identificare anomalie nelle radiazioni; (d) prelievo di campioni nell'ambiente ed analisi di solidi, liquidi e gas al di sopra della superficie, in superficie o sotto la superficie, per individuare le anomalie; (e) monitoraggio sismologico passivo degli effetti dell'urto eseguito per localizzare la zona di ricerca e facilitare la determinazione della natura dell'avvenimento; (g) sismometria della risonanza e prospezione sismica attiva per reperire e localizzare anomalie sotterranee, ivi comprese cavità e zone di macerie; (g) cartografia -del campo magnetico e del campo gravitazionale, misurazione per mezzo di radar a penetrazione di suolo e misurazioni della conduttività elettrica

in superfìcie e dall'alto, a seconda di come convenga, per individuare anomalie e manufatti; (h) perforazioni per ottenere campioni radioattivi. 70. Entro 25 giorni dopo l'approvazione dell'ispezione in loco in conformità al paragrafo 46 dell'articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di eseguire tutte le attività e di fare uso di tutte le tecnologie indicate al paragrafo 69 da (a) ad (e). Dopo che il prosieguo dell'ispezione è stato approvato secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di svolgere qualsiasi attività e di fare uso di qualunque tecnologia elencata al paragrafo 69 da (a) a (g). La squadra ispettiva effettua perforazioni solo con l'approvazione del Consiglio esecutivo secondo il paragrafo 48 dell'Articolo IV. Se la squadra ispettiva chiede una proroga della durata dell'ispezione secondo il paragrafo 49 dell'Articolo IV, deve specificare nella sua richiesta quale delle attività e tecniche elencate al paragrafo 69 essa intende effettuare per poter espletare il suo mandato. Sorvoli 71. La squadra ispettiva ha diritto di effettuare durante l'ispezione in loco un sorvolo sul perimetro d'ispezione per localizzare in generale il perimetro, la zona perimetro d'ispezione, delimitando e posizionando al meglio i luoghi delle attività d'ispezione al suolo e facilitando la raccolta di prove concrete utilizzando il materiale specificato al paragrafo 79. 72. Il sorvolo del perimetro d'ispezione deve essere effettuato, per quanto fattibile, il prima possibile. La durata totale del sorvolo non deve eccedere 12 ore. 73. Possono essere effettuati sorvoli supplementari durante i quali si utilizza il materiale specificato ai paragrafi 79 e 80, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato. 74. L'area coperta dai sorvoli non deve estendersi al di là del perimetro d'ispezione. 75. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di imporre limitazioni, oppure, in casi eccezionali e con ragionevoli giustificazioni, di vietare il sorvolo dei siti sensibili che hanno rilevanza ai sensi dell'ispezione. Possono essere oggetto di limitazioni l'altitudine del volo, il numero di passaggi e di giri circolari, la durata del volo stazionario, il tipo di aereo utilizzato, il numero di ispettori a bordo ed il tipo di misurazione o di osservazione che è stato effettuato. Se la squadra ispettiva giudica che le

limitazioni o i divieti di sorvolo di siti sensibili può impedire l'espletamento del suo mandato, lo Stato Parte ispezionato farà tutto ciò che gli è ragionevolmente possibile per fornire mezzi alternativi d'ispezione. 76. I sorvoli sono eseguiti secondo un piano di volo debitamente comunicato ed approvato secondo le regole ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea. I regolamenti di questo Stato in materia di sicurezza della navigazione aerea sono rigorosamente rispettati per tutto il tempo delle operazioni di volo. 77. Durante le operazioni di sorvolo, l'atterraggio è di regola autorizzato solo per fini di scalo o di rifornimento. 78. I sorvoli sono effettuati alle altitudini richieste dalla squadra ispettiva compatibilmente con le attività da effettuare e le condizioni di visibilità, e con i regolamenti

dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea e di sicurezza, ed al proprio diritto di proteggere i dati d'informazione sensibili che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. I sorvoli sono effettuati fino ad un'altitudine massima di 1500 metri al di sopra della superficie. 79. Nei sorvoli effettuati secondo i paragrafi 71 e 72, può esser utilizzato a bordo dell'aereo il seguente materiale: (a) binocoli da campo; (b) materiale di localizzazione passiva; (e) cineprese; (d) macchine fotografiche manuali. 80. Per ogni sorvolo supplementare effettuato ai sensi del paragrafo 73, gli ispettori a bordo dell'aereo possono inoltre utilizzare equipaggiamenti portatili e di facile installazione per ottenere: (a) immagini multispettrali (in particolare nell'infrarosso); (b) spettroscopia gamma; (e) cartografia del campo magnetico. 81.1 sorvoli sono effettuati con un aereo relativamente lento munito di un'ala fissa o rotante. L'aereo deve consentire una visione ampia e non ostruita della superficie sottostante. 82. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire un suo aereo preliminarmente equipaggiato in conformità ai requisiti tecnici enunciati nel manuale operativo pertinente, nonché l'equipaggio. In mancanza, l'aereo sarà fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico. 83. Se l'aereo è fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di controllarlo per accertare che sia equipaggiato con il materiale d'ispezione approvato. Tale controllo deve essere terminato entro il termine specificato al paragrafo 57. 84. H personale a bordo dell 'aereo si compone di: (a) il numero minimo di membri d'equipaggio necessario per il funzionamento in sicurezza dell'aereo; (b) fino a quattro membri della squadra ispettiva; (e) fino a due rappresentanti dello Stato Parte ispezionato; (d) un osservatore, se esiste, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato; (e) un interprete, se necessario. 85. Le procedure per l'attuazione dei sorvoli sono dettagliate nel Manuale per le ispezioni in loco. Accesso regolamentato 86. La squadra ispettiva ha diritto di acccedere al perimetro d'ispezione secondo le disposizioni del Trattato e del presente Protocollo. 87. Lo Stato Parte ispezionato fornisce l'accesso all'interno del perimetro d'ispezione nei tempi fissati al paragrafo 57.

88. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 57 e paragrafo 86 di cui sopra, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato includono:

(a) il diritto di prendere misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili in conformità al presente Protocollo; (b) l'obbligo, in caso di restrizioni di accesso all'interno del perimetro d'ispezione, di fare tutto quanto gli è ragionevole possibile per conformarsi ai requisiti del mandato d'ispezione con mezzi alternativi. La soluzione di problemi relativi a uno o più operazioni d'ispezione non dovrà né ritardare né ostacolare l'espletamento, da parte della squadra ispettiva, di altre attività d'ispezione; (e) il diritto di prendere la decisione definitiva per ogni accesso concesso alla squadra ispettiva, in considerazione dei suoi obblighi in forza del presente Trattato e delle disposizioni relative all'accesso regolamentato. 89. Ai sensi del paragrafo 57 (b) dell'Articolo IV, e del paragrafo 88 (a) di cui sopra, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di prendere, in tutto il perimetro d'ispezione, misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni confidenziali senza rilevanza ai fini dell'ispezione. Tali misure possono includere, tra l'altro: (a) la ricopertura di pannelli d'affissione, depositi e materiale sensibile; (b) di limitare le misurazioni dell'attività dei radionuclidi e delle radiazioni nucleari alla determinazione della presenza o dell'assenza dei tipi ed energie d'irradiamento rilevanti ai fini dell'ispezione; (e) di limitare il prelievo e l'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza di prodotti radioattivi o di altri prodotti rilevanti ai fini dell'ispezione; (d) regolamentare l'accesso agli edifici ed altre strutture, in conformità con i paragrafi 90 e 91; e (e) dichiarare l'accesso limitato di alcuni siti secondo i paragrafi da 92 a 96. 90. L'accesso agli edifici ed altre strutture è rinviato fino a dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, salvo per l'accesso ad edifici e altre strutture che contengono l'ingresso ad una miniera, ad altri scavi o a caverne di ampio volume non accessibili in altro modo. La squadra d'ispezione può solo passare attraverso gli edifici e le strutture di cui sopra secondo le istruzioni dello Stato Parte ispezionato, per entrare in dette miniere, caverne o altri scavi. 91. Se, dopo che il prosieguo dell'ispezione è stato approvato secondo il paragrafo

47 dell'articolo IV, la squadra d'ispezione dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che l'accesso agli edifici e ad altre strutture è necessario ai fini dell'espletamento del mandato d'ispezione e che le attività autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno, la squadra ispettiva ha diritto di accedere a tali edifici o ad altre strutture. Nel chiedere l'accesso ad un edificio o ad una struttura specifica, il capo della squadra ispettiva deve indicare lo scopo di tale accesso, il numero esatto di ispettori e le attività che prevede effettuare. Le modalità di accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. Quest'ultimo ha diritto di limitare, o, in casi eccezionali e con giustificazioni ragionevoli, di vietare l'accesso ad edifici ed altre strutture. 92. Nessuno dei siti ad accesso limitato, dichiarati secondo il paragrafo 89 (e), deve misurare più di 4 chilometri quadrati. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di dichiarare fino a 50 chilometri quadrati di siti ad accesso limitato. Se si dichiara più di un

sito ad accesso limitato, ciascun sito deve essere separato da un altro sito da una distanza minima di 20 metri. Ogni sito ad accesso limitato deve avere confini chiaramente definiti ed accessibili. 93. La superficie, la posizione ed i confini dei siti ad accesso limitato devono essere comunicati al capo della squadra ispettiva non più tardi del momento in cui la squadra ispettiva chiede l'accesso ad un luogo che contiene un sito di questo genere o parte di esso. 94. La squadra ispettiva ha diritto di collocare del materiale e di provvedere alle sistemazioni necessarie per svolgere l'ispezione fino al confine di un sito ad accesso limitato. 95. La squadra d'ispezione è autorizzata ad osservare visualmente tutti i luoghi all'aperto all'interno del sito ad accesso limitato dai confini del sito. 96. La squadra ispettiva deve fare ogni sforzo ragionevole per espletare il suo mandato d'ispezione all'esterno dei siti ad accesso limitato, prima di domandare l'accesso a tali siti. Se, in qualsiasi momento, la squadra ispettiva dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che le attività richieste ed autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno del sito, e che l'accesso ad un sito ad accesso limitato è indispensabile ai fini dell'espletamento del mandato, l'accesso è concesso ad alcuni membri della squadra ispettiva per compiere determinate attività all'interno del sito. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di schermare o di proteggere in altro modo il materiale, gli oggetti e l'equipaggiamento sensibile che non ha rilevanza ai fini dell'ispezione. Il numero di ispettori deve essere limitato al minimo indispensabile per l'adempimento dei compiti connessi con l'ispezione. Le modalità dell'accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. Prelievo, manipolazione e analisi dei campioni 97. Fatte le disposizioni dei paragrafi da 86 a 96, e da 98 a 100, la squadra ispettiva ha diritto di prelevare nel perimetro d'ispezione dei campioni pertinenti e di portarli fuori dal perimetro. 98. Ogni qualvoltaciò sia possibile, la squadra ispettiva analizza i campioni in loco. 1 rappresentanti dello Stato Parte ispezionato hanno diritto di essere presenti quando i campioni sono analizzati in loco. A richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte

ispezionato fornisce assistenza, secondo le procedure convenute, per l'analisi dei campioni in loco. La squadra ispettiva ha diritto di inviare dei campioni fuori dal sito per analizzarli in laboratori designati dall'Organizzazione solo se dimostra che le indispensabili analisi di campioni non possono essere effettuate in loco. 99. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare una parte di tutti i campioni prelevati quando questi campioni sono analizzati, e può fare un duplicato dei campioni. 100. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di chiedere la restituzione di ogni campione, o parte di campione non utilizzato. 101. I laboratori designati fanno l'analisi fisica e chimica dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati. Le modalità di tali analisi sono specificate nel Manuale operativo delle ispezioni in loco.

102. Il Direttore generale è responsabile in primo luogo della sicurezza, dell'integrità e della conservazione dei campioni. È di sua competenza assicurare che la confidenzialità dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati sia protetta. Al riguardo il Direttore generale si conforma alle procedure contenute nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Direttore generale, in tutti i casi: (a) instaura un sistema rigoroso per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni; (b) omologa i laboratori designati per effettuare i diversi tipi di analisi; (e) sovraintende alla normalizzazione del materiale e dei metodi utilizzati nei laboratori designati, nonché del materiale d'analisi mobile e dei metodi utilizzati in connessione con detto materiale mobile; (d) segue il controllo di qualità e l'applicazione generale delle norme per quanto riguarda l'omologazione di questi laboratori, il materiale mobile e le procedure applicate; (e) seleziona tra i laboratori designati quelli che dovranno fare delle analisi o effettuare altri compiti in relazione ad indagini specifiche. 103. Quando occorre effettuare un'analisi fuori dal sito, i campioni devono essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato tecnico si accerta che le analisi vengano effettuate rapidamente. I campioni sono contabilizzati dal Segretariato tecnico ed ogni campione o parte di campione inutilizzato dovrà essere restituita al Segretariato tecnico. 104. Il Segretariato tecnico compila i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni rilevanti ai fini dell'ispezione. In conformità al paragrafo 63 dell'Articolo IV, il Direttore generale trasmette rapidamente questi risultati allo Stato Parte ispezionato affinchè quest'ultimo possa formulare le sue osservazioni, e successivamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte, allegando informazioni dettagliate sul materiale ed i metodi utilizzati dai laboratori designati. Svolgimento di ispezioni in zone che non sono soggette alla giurisdizione o al controllo di alcun Stato 105. Nel caso di un'ispezione in una zona che non è soggetta alla giurisdizione o al controllo di alcun Stato, il Direttore generale si consulta con gli Stati Parte interessati per stabilire di comune accordo i punti di transito e le basi che faciliteranno il

rapido arrivo della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione. 106. Gli Stati Parte sul cui territorio sono situati i punti di transito o le basi forniscono per quanto possibile l'assistenza necessaria per facilitare l'ispezione, avviando la squadra ispettiva, i suoi bagagli ed il suo materiale fino al perimetro d'ispezione e offrendo i servizi d'appoggio specificati al paragrafo 11. L'Organizzazione rimborsa gli Stati Parte che hanno fornito assistenza, di tutti i costi da essi sostenuti. 107. Con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, il Direttore generale può stipulare intese permanenti con gli Stati Parte per facilitare la fornitura di assistenza qualora l'ispezione in loco debba essere effettuata in una zona che non è soggetta alla giurisdizione o al controllo di uno Stato. 108. Se uno o più Stati Parte hanno svolto indagini su un avvenimento poco chiaro in una zona che non è soggetta alla giuridizione o al controllo di alcun Stato prima

che sia stata presentata una richiesta d'ispezione in detta zona, il Consiglio esecutivo potrà tener conto di tutti i risultati delle loro indagini ai fini delle sue deliberazioni, secondo l'Articolo IV. Procedura da seguire dopo l'ispezione 109. Al termine dell'ispezione, la squadra ispettiva s'incontra con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato per passare in rassegna i risultati preliminari ottenuti dalla squadra ispettiva e per chiarire ogni eventuale ambiguità. La squadra ispettiva fornisce per iscritto al rappresentante dello Stato Parte ispezionato i risultati preliminari che ha ottenuto secondo un determinato modello di presentazione; inoltre essa fornisce una lista di tutti i campioni prelevati e di altri elementi asportati dal perimetro d'ispezione in conformità al paragrafo 98. Questo documento è firmato dal capo della squadra ispettiva. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato lo controfirma per dimostrare di aver preso nota del contenuto del documento. La riunione si conclude non oltre 24 ore dopo la fine dell 'ispezione. Partenza 110. Terminate le procedure seguenti la fine dell'ispezione, la squadra ispettiva e l'osservatore lasciano il prima possibile il territorio dello Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto il possibile per fornire assistenza alla squadra ispettiva e per assicurare la sicurezza del suo trasporto, del materiale e dei bagagli fino al punto di uscita. Salvo se diversamente stabilito tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra ispettiva, il punto utilizzato per l'uscita è lo stesso di quello utilizzato per l'entrata.

Parte III Misure per rafforzare la fiducia

1. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 68, ciascun Stato Parte notifica a titolo volontario al Segretariato tecnico qualsiasi esplosione chimica che utilizza 300 tonnellate o più di materiale esplosivo equivalente-TNT fatto esplodere in un'unica deflagrazione ovunque sul suo territorio o in qualsiasi posto; sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Se possibile tale notifica dovrà essere data in anticipo, ed includere dettagli sulla posizione, l'ora, la quantità ed il tipo di esplosivo utilizzato, nonché sulla configurazione e lo scopo previsto dell'esplosione. 2. Ciascun Stato Parte a titolo volontario ed il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato deve fornire al Segretariato tecnico e aggiornare successivamente, ad intervalli annuali, le informazioni relative all'uso a livello nazionale di ogni altra esplosione chimica superiore ali'equivalente TNT di 300 tonnellate. In modo particolare lo Stato Parte dovrebbe notificare: (a) le posizioni geografiche dei siti dove le esplosioni hanno origine; (b) la natura delle attività che le producono ed il profilo generale e la frequenza di tali esplosioni; (e) ogni altro dettaglio pertinente, se disponibile; e dovrà aiutare il Segretariato tecnico a chiarire le origini di ogni avvenimento di tale natura rilevato dal Sistema internazionale di monitoraggio.

Protocollo del Trattalo per la messa al bando degli esperimenti nucleari

3. Uno Stato Parte può, su base volontaria e su base reciprocamente accettabile, invitare i rappresentanti del Segretariato tecnico o di altri Stati Parte a visitare i siti nell'ambito del suo territorio di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Per calibrare il Sistema internazionale di monitoraggio, gli Stati Parte possono collegarsi con il Segretariato tecnico per effettuare esplosioni chimiche calibrate o fornire informazioni pertinenti su esplosioni chimiche pianificate per altri scopi.

Annesso 1 del Protocollo

Tabella 1-A Lista delle stazioni sismologiche che costituiscono la rete primaria

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

1 Argentina PLCA 40,7 S 70,6 O 3-C

Paso Flores

2 Australia WRA 19,9 S 134,3 E Minirete

Warramunga, NT

3 Australia ASAR 23,7 S 133,9 E Minirete

Alice Springs, NT

4 Australia STKA 31,9 S 141,6 E 3-C

Stephens Creek, SA

5 Australia ASAR 67,6 S 62,9 E 3-C

Mawson, Antartico

6 Bolivia LA PAZ 16,3 S 68,10 3-C

La Paz 7 Brasile BDFB 15,6 S 48,0 O 3-C Brasilia 8 Canada ULMC 50,2 N 95,9 O 3-C Lac du Bonnet, Man. 9 Canada YKAC 62,5 N 114,60 3-C Yellowknife, T.N.O

10 Canada SCH 54,8 N 66,8 O 3-C Schefferville Quebec

IV Repubblica BGCA 05,2 N 18,4 E 3-C centroafricana Bangui

Hailar Minirete

Lanzhou Minirete 14 Colombia XSA 04,9 N 74,3 O 3-C El Rosai

15 Costa d'Avorio DBIC 06,7 N 04,9 O 3-C Dimbroko

16 Egitto LXEG 26,0 N 33,0 E Minirete Louqsor

Stalo responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

17 Finlandia FINES 61,4 N 26,1 E Minirete Lanti

18 Francia PPT 17,65 149,6 O 3-C Tahiti

19 Germania GÈ C 2 48,9 N 13,7 E Minirete Freyfung

20 Da determinare

21 Iran THR 35,8 N 5 1,4 E 3-C (Rep. Islamica d') Teheran

22 Giappone MJAR 36,5 N 138,2 E Minirete Matsushiro

23 Kazakistan MAK- 46,8 N 82,0 E Minirete Makantchi

24 Kenia KMBO 01,13 37,2 E 3-C Kilimambogo

25 Mongolia JAVM 48,0 N 106,8 E 3-C> Javhlant Minirete

26 Niger Nuovo sito da determ. da determ. 3-C Minirete

27 Norvegia NAO 60,8 N 10,8 E Minirete Hamar

28 Norvegia ARAO 69,5 N 25,5 E Miniretc Karasjok

29 Pakistan PRPK 33,7 N 73,3 E Minirete Pari

30 Paraguay CPUP 26,3 S 57,30 3-C Villa Florida

31 Republica di KSRS 37,5 N 127,9 E Minirete Corea Wonju

32 Federazione KBZ 43,7 N 42,9 E 3-C di Russia Khabaz

33 Federazione ZAL 53,9 N 84,8 E 3-C> di Russia Zalessovo Minirete

34 Federazione NRI 69,0 N 88,0 E 3-C di Russia Noriilsk

35 Federazione PDY 59,6 N 112,6 E 3-C> di Russia Peledouy Minirete

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

36 Federazione PET 53,1 N 157,8 E 3-C> di Russia Petropàvlovsk- Minirete Kamtchatsky 37 Federazione USK 44,2 N 132,0 E 3-C> di Russia Oussoriisk Minirete

38 Arabia Saudita Nuovo sito da determ. da determ. Minirete

39 Africa del Sud BOSA 28,6 S 25,6 E 3-C Boshof

40 Spagna ESDC 39,7 N 04,0 O Minirete Sonseca 41 Tailandia CMTO 18,8 N 99,0 E Minirete Chiang Mai 42 Tunisia TRA 35,6 N 08,7 E 3-C : Thaia 43 Turchia BRTR 39,9 N 32,8 E Minirete Belbashi La minirete potrà essere rispiegata a Keskin 44 Turkmenistan GEYT 37,9 N 58,1 E Minirete Alibeck 45 Ucraina A.YASG 50,4 N 29,1 E Minirete Maline 46 Stati Uniti WTX 29,3 N 103,7 O Minirete d'America Lajitas,TX 47 Stati Uniti MNV 38,4 N 118,2 O Minirete d'America Mina, NV 48 Stati Uniti P1WY 42,8 N 109,6 O Minirete d'America Pinedale, WY 49 Stati Uniti ELAK 64,8 N 145,9 O Minirete d'America Eielson, AK 50 Stati Uniti VNDA 77,5 S 161,9 E 3-C d'America Vanda, Antartico

Leggenda: 3-C > minirete: questa indicazione significa che la stazione potrebbe iniziare a funzionare nel Sistema di sorveglianza internazionale in quanto stazione a tre componenti ed essere successivamente posta a livello per divenire una minirete. • ••- •

Tabella I-B Lista delle stazioni sismologiche che costituiscono la rete ausiliaria

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

1 Argentina CFA 31,6 S 68,20 3-C

Corone! Fontana

2 Argentina USHA 55,0 S 68,00 3-C

Ushuaia

3 Armenia GN1 40,1 N 44,7 E Miniretc

Garni

4 Australia CTA 20,1 S 146,3 E 3-C

Charters Towers QLD

5 Australia FITZ 18,1 S 125,6 E 3-C

Fitzroy Crossing WA

6 Australia NWAO 32,9 S 117,2 E 3-C

Narrogin,WA

7 Bangladesh CHT 22,4 N 91,8 E 3-C

Chittagong

8 Bolivia SIV 16,05 61,1 O 3-C

La Paz

9 Botswana LBTB 25,05 25,6 E 3-C

Lobatse

10 Brasile PTGA 0,75 60,0 O 3-C

Pitinga

11 Brasile RGNB 6,95 37,00 3-C

Rio Grande do Norie

12 Canada FRB 63,7 N 68,50 3-C

Iqaluit, T.N.-O

13 Canada DLBC 58,4 N 130,0 O 3-C

Dease Lake, C.-B.

14 Canada SADO 44,8 N 79,10 3-C

Sadowa, Ont.

15 Canada BBB 52,2 N 128,1 O 3-CN

Bella Bella, C.-B.

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

16 Canada MBC 76,2 N 119,4 O 3-C

Mould Bay, T.N.-O

17 Canada INK 68,3 N 133,5 0 3-C'

Inuvik, T.N.-O

18 Cile RPN 27,2 S 109,4 O 3-C

Isola di Pasqua

19 Cile WC 22,6 S 68,9 O 3-C

Limon Verde

20 Cina BJT 40,0 N 116,2 E 3-C

Baijiatuan

21 Cina KMI 25,2 N 102,8 E 3-C

Kunming

22 Cina SSE 31,1 N 121,2 E 3-C '

Sheshan

23 Cina XAN 34,0 N 108,9 E 3-C

Xi'an

24 Isole Cook RAR 21,2 S 159,8 O 3-C

Rarotonga 25 Costa Rica JTS 10,3 N 85,00 3-C Las Juntas de Abangares 26 Repubblica VRAC 49,3 N 16,6 E 3-C cecoslovacca Vranov 27 Danimarca SW 67,0 N 50,6 O 3-C Sondre Stromfjord Groenlandia 28 Gibuti ATD 11,5 N 42,9 E 3-C Aria Tunnel 29 Egitto KEC 29,9 N 31,8 E 3-C Kottamya 30 Etiopia FURI 8,9 N 38,7 E 3-C Puri 31 Fidji MSVF 17,8 S 178,1 E 3-C Monasavu,Viti Levu 32 Francia NOUC 22,1 S 166,3 E 3-C Port Laguerre, Nuova Caledonia

Slato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

33 Francia KOG 5,2 N 52,70 3-C Kourou, Guiana francese 34 Gabon BAMB 1,7 S 13,6 E 3-C Bambay

35 Germania/ Stazione SANAE 71,75 2,9 E 3-C Africa del Sud Antartico

36 Grecia IDI 35,3 N 24,9 E 3-C Anogia, Creta

37 Guatemala RDG 15,0 N 90,50 3-C Rabir

38 Islanda BORG 64,8 N 21,30 3-C Borgarnes

39 da determ. da determ. da determ. da determ. da determ.

40 Indonesia PACI 6,5 S 107,0 E 3-C Cibinong, Jawa Barai

41 Indonesia JAY 2,5 S 140,7 E 3-C Jayapura, Irian Jaya

42 Indonesia SWI 0,9 S 131,3 E 3-C Sorong, Irian Jaya

43 Indonesia PSI 2,7 N 98,9 E 3-C Parapat, Sumatra

44 Indonesia KAPI 5,0 S 119,8 E 3-C Kappang, Sulawesi Selatan

45 Indonesia KUG 10,2 S 123,6 E 3-C Kupang, Nusanteggara Timur

46 Iran KM 30,3 N 57,1 E 3-C (Rep.Islamica d') Kerman

47 Iran MSN 31,9 N 49,3 E 3-C (Rep.Islamica d') Masjed-e-Soleyman

48 Israele MBH 29,8 N 34,9 E 3-C Eilat

49 Israele PARO 32,6 N 35,3 E Minirete Parod

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

50 Italia ENAS 37,5 N 14,3 E 3-C Enna, Sicilia

51 Giappone JNU 33,1 N 130,9 E 3-C Ohita, Kyushu

52 Giappone JOW 26,8 N 128,3 E 3-C Kunigami, Okinawa

53 Giappone JHJ 33,1 N 139,8 E 3-C Hachijojima, Isola Izu

54 Giappone JKA 44,1 N 142,6 E 3-C Kamikawa-asahi, Hokkaido

55 Giappone Jw 27,1 N 142,2 E 3-C ,. Chichijima, Ogasawara

56 Giordania Ashqof 32,5 N 37,6 E 3-C 57 Kazakistan BRVK 53,1 N 70,3 E Minirete Borovoye

58 Kazakistan KURK 50,7 N 78,6 E Minirete Kourtchatov 59 Kazakistan AKTO 50,4 N 58,0 E 3-C Aktyioubinsk 60 Kirghizistan AAK 42,6 N 74,5 E 3-C Ala-Arena 61 Madagascar TAN 18,9 S 47,6 E 3-C Antananarivo

62 Mali KOWA 14,5 N 4,OO 3-C Kowa

63 Messico TEYK 20,2 N 88,3 O 3-C Tepidi, Yucatan

64 Messico TUVM 18,0 N 94,4 O 3-C Tuzandepeti, Veracruz

65 Messico LPBM 24,2 N 110,20 3-C La Paz, Baja California Sur 66 Marocco MOT 32,8 N 4,60 3-C Midelt i

Slato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

67 Namibia TSUM 19,1 S 17,4 E 3-C Tsumeb

68 Nepal EVN 28,0 N 86,8 E 3-C Everest

69 Nuova Zelanda EWZ 43,5 S 170,9 E 3-C Erewhon, Isola del Sud

70 Nuova Zelanda RAO 29,2 S 177,9 O 3-C Isola Raul

71 Nuova Zelanda URZ 38,3 S 177,1 E 3-C Urewera, isola del Nord

72 Norvegia SPITS 78,2 16,4 E Minirete Spitsberg

73 Norvegia IMI 70,9 N 8,70 3-C Jan Mayen

74 Oman WSAR 23,0 N 58,0 E 3-C Wadi Sarin

75 Papuasia PMG 9,4 S 147,2 E 3-C Nuova Guinea Port Moresby

76 Papuasia BIAL 5,3 S 151,1 E 3-C Nuova Guinea Binila 77 Perù CAJP 7,0 S 78,0 O 3-C Cajamarca

78 Perù NNA 12,0 S 76,80 3-C Nana

79 Filippine DAV 7,1 N 125,6 E 3-C Davao, Mindanao

80 Filippine TGY 14,1 N 120,9 E 3-C Tagaytay, Lugon

81 Romania XLR 45,5 N 25,9 E 3-C Muntele Rosu

82 Federazione di KIRV 58,6 N 49,4 E 3-C Russia Kirov

83 Federazione di KIVO 44,0 N 42,7 E Minirete Russia Kislovodsk

84 Federazione di OBN 55,1 N 36,6 E 3-C Russia Obninsk

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

85 Federazione di ARU 56,4 N 58,6 E 3-C Russia Arti

86 Federazione di SEY 62,9 N 152,4 E 3-C Russia Seynitchan

87 Federazione di TLY 51,7 N 103,6 E 3-C Russia Talaya

88 Federazione di YAK 62,0 N 129,7 E 3-C Russia Yakoutsak

89 Federazione di URG 51,1 N 132,3 E 3-C Russia Ourgal

90 Federazione di BIL 66,0 N 166,4 E 3-C Russia Bilibino

91 Federazione di T1X1 71,6 N 128,9 E 3-C Russia Tiksi

92 Federazione di YSS 47,0 N 142,8 E 3-C Russia Youjno-Sakhalinsk

93 Federazione di MA2 59,6 N 150,8 E 3-C Russia Magadan

94 Federazione di ZIL 53,9 N 57,0 E 3-C Russia Zilime

95 Samoa API 13,9 S 171,8 O 3-C Afiamalu

96 Arabia Saudita RAYN 23,6 N • 45,6 E 3-C ArRayn

97 Senegal MEO 14,4 N 17,0 O 3-C N'Bour

98 Isole Salomon HNR 9,4 S 160,0 E 3-C Honiara, Guadalcanal

99 Africa del Sud SUR - 32,4 20,8 E 3-C Sutherland

100 Sri Lanka eoe 6,9 N 79,9 E 3-C Colombo

101 Svezia HFS 60,1 N 13,7 E Minirete Hagfors

102 Svizzera DAVOS 46,8 N 9,8 E 3-C Davos

Stalo responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

103 Uganda MBRU 0,4 S 30,4 E 3-C Mbarara

104 Gran Bretagna EKA 55,3 N 3.2O Minirete Eskdalemuir

105 Stati Uniti GUMO 13,6 N 144,9 E 3-C d'America Guam, Isole Marianne

106 Stati Uniti PMSA 64,85 64,1 O 3-C d'America Palmer Station, Antartico

107 Stati Uniti TKL 35,7 N 83,8 O 3-C d'America Tuckaleechee Caverns, TN

108 Stati Uniti PFCA .. 33,6 N 116,5 O 3-C d'America Pinon Fiat, CA

109 Stati Uniti YBH 41,7 N 122,7 O 3-C d'America Yreka, CA

110 Stati Uniti KDC 57,8 N 152,5 O 3-C d'America Isola Kodiak, AK

111 Stati Uniti ALQ 35,0 N 106,5 O 3-C d'America Albuquerque, NM

112 Stati Uniti ATTU 52,8 N 172,7 E 3-C d'America Isola ATTU, AK

113 Stati Uniti ELK 40,7 N 115,20 3-C d'America Elko, NV

114 Stati Uniti SPA 90,0 SN - 3-C d'America Polo Sud, Antartico

115 Stati Uniti NEW 48,3 N 117,10 3-C d'America Newport, WA

116 Stati Uniti SJG 180,1 N 66,20 3-C d'America San Juan, PR

117 Venezuela SDV 8,9 N 70,6 O 3-C Santo Domingo

118 Venezuela PCRV 10,2 N 64,60 3-C Puerto La Cruz

119 Zambia LSZ 15,3 S 28,2 E 3-C Lusaka

Slato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

120 Zimbabwe BUL da indicare da indicare 3-C Bulawayo

Tabella 2-A Lista delle stazioni di sorveglianza dei radionuclidi

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

1 Argentina Buenos Aires 34,0 S 58,0 O

2 Argentina Salta 24,0 S 65,0 O 3 Argentina Bariloche 41,1 S 71,3 O 4 Australia Melbourne, VIC 37,5 S 144,6 O 5. Australia Hawson, Antartico 67,6 S 62,5 E 6 Australia Townsville, QLD 19,2 S 146,8 O 7 Australia Isole Macquarie 54,0 S 159,0 E 8 Australia Isole Cocos 12,0 S 97,0 E 9 Australia Darwin, NT 12,45 130,7 E 10 Australia Perth, WA 31,98 11 6,0 E 11 Brasile Rio de Janeiro 22,5 S 43,1O 12 Brasile Recife 8,0 S 35,OO 13 Camerun Douala 4,2 N 9,9 E 14 Canada Vancouver, C.-B. 49,3 N 123,2O 15 Canada Resolute, T.N.-O 74,7 N 94,90 16 Canada Yellowknife, T.N.-O. 62,5 N 114,5 O 17 Canada S. John's, T.-N. 47,0 N 53,OO 18 Cile Punta Arenas 53,1 S 70,6 O 19 Cile Hanga Roa, Isola di Pasqua 27,1 S 108,40 20 Cina Beijing 39,8 N 116,2 E 21 Cina Lanzhou 35,8 N 103,3 E

Stalo responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

22 Cina Guangzhou 23,0 N 113,3 E 23 Isole Cook Rarotonga 21,25 159,80

24 Equatore Isola-San Cristobal, 1,0 S 89,20 Galapagos

25 Etiopia Filtu 5,5 N 42,7 E 26 Fidji Nandi 18,05 177,5 E 27 Francia t Papeete, Tahiti 17,0 S 150,0 0

28 Francia Pointe-a-Pitre, Guadalupa 17,0 N 62,0 O 29 • Francia Riunione 21,1 S 55,6 E 30 Francia Port-aux-Francais, Kerguelen 49,05 70,0 E 31 Francia Caienna, Guiana Francese 5,0 N 52,0 O 32 Francia Dumont d'Urville. Antartico 66,05 140,0 E 33 Germania Schauinsland/Friburgo 47,9 N 7,9 E 34 Islanda Reykjavik 64,4 N 21,9 O 35 da determ. da determ. da determ. da determ.

36 Iran (Rep.islamica) Teheran 35,0 N 52,0 E 37 Giappone Okinawa 26,5 N 127,9 E 38 Giappone Takasaki, Gunma 36,3 N 139,0 E 39 Kiribati Kiritimati 2,0 N 157,00 40 Kuwait Kuwait City 29,0 N 48,0 E 41 Libia Misratah 32,5 N 15,0 E 42 Malesia Kuala Lumpur 2,6 N 101,5 E 43 Mauritania Nouakchott 18,0 N 17,00 44 Messico Baja California 28,0 N 113,00 45 Mongolia Ulaanbatar 47,5 N 107,0 E 46 Nuova Zelanda Isola Chatam 44,05 176,5 0 47 Nuova Zelanda Kaitaia 35,1 S 173,3 E 48 Niger Bilma 18,0 N 13,0 E

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

49 Norvegia Spitsbergen 78,2 N 16,4 E

50 Panama Panama City 8,9 N 79,6 O

51 Papuasia-Nuova Guinea New Manöver 3,0 S 150,0 E

52 Filippine Quezon City 14,5 N 121,0 E

53 Portogallo Ponta Delgada, Sao Miguel, 37,4 N 25,4 O Azzorre

54 Federazione di Russia Kirov 58,6 N 49,4 E

55 Federazione di Russia Norilsk 69,0 N 88,0 E

56 Federazione di Russia Peledouy 59,6 N 112,6 E

57 Federazione di Russia Bilibino 68,0 N 168,4 E

58 Federazione di Russia Oussouriisk 43,7 N 131,9 E

59 Federazione di Russia Zalessovo 53,9 N 84,8 N

60 Federazione di Russia Petropavlosk-Kamtachatsky 53,1 N 158,8 E

61 Federazione di Russia Doubna 56,7 N 37,3 E 62 Africa del Sud Isola Marion 46,5 S 37,0 E 63 Svezia Stoccolma 59,4 N 18,0 E 64 Tanzania Dares-Salaam 6,0 S 39,0 E 65 Tailandia Bangkok 13,8 N 100,5 E 66 Gran Bretagna BIOT/Arcipelago di Chagos 7,0 S 72,0 E 67 Gran Bretagna Sant'Elena 16,0 S 6,OO 68 Gran Bretagna Tristan da Cunha 37,0 S 12,30 69 Gran Bretagna Halley, Antartico 76,0 S 28,0 O 70 Stati Uniti d'America Sacramento, CA 38,7 N 121,4 O 71 Stati Uniti d'America Sand Point 'AK 55,0 N 160,0 O 72 Stati Uniti d'America Melbourne, FL 28,3 N 80,6 O 73 Stati Uniti d'America Palmer Station, Antartico 64,5 S 64,00 74 Stati Uniti d'America Ashland, KS 37,2 N 99,80

75 Stati Uniti d'America Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O

Protocollo del Trattalo per la messa al bando degli esperimenti nucleari

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

76 Stati Uniti d'America Salchaket, AK 64,4 N 147,1 O

77 Stati Uniti d'America Isola di Wake 19,3 N 166,60

78 Stati Uniti d'America Isole di Midway 28,0 N 177,0 O 79 Stati Uniti d'America Oahu, Hi 21,5 N 158,0 O

80 Stati Uniti d'America Upi, Guam 13,7 N 144,9 E

Tabella 2-B Lista dei laboratori di radionuclidi

Stato responsabile Nome e luogo del laboratorio del laboratorio

1 Argentina Ufficio nazionale della regolamentazione nucleare, Buenos Aires 2 Australia Laboratorio australiano per le radiazioni, Melbourne, VIC 3 Austria Centro di ricerca austriaco, Seibersdorf 4 Brasile Istituto di protezione contro gli irradiamenti e di dosimetria, Rio de Janeiro 5 Canada Santé-Canada Ottawa, Ont. 6 Cina Beijing 7 Finlandia Centro per la sicurezza radiologica e nucleare, Helsinki 8 Francia Commissariato per l'energia atomica, Monthiery 9 Israele Centro di ricerca nucleare di Soreq, Yavne 10 Italia Laboratorio dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, Roma 11 Giappone Istituto giapponese di ricerca per l'energia nucleare, Tokai, Ibaraki 12 Nuova Zelanda Laboratorio Nazionale per le radiazioni, Christchurch

Slato responsabile Nome e luogo del laboratorio del laboratorio

13 Federazione di Russia Laboratorio centrale di controllo degli irradiamenti — Servizio speciale di verifica del Ministero della Difesa, Mosca

14 Africa del Sud Corporazione dell'energia atomica, Pelindaba

15 Regno Unito di Gran Bretagna AWE Blacknest, e d'Irlanda del Nord Chilton

16 Stati Uniti d'America Laboratori centrali di McClelIan, Sacramento, CA

Tabella 3 ' Lista delle stazioni idroacustiche .-,,,

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo della stazione

1 Australia Cape Leeuwin, WA 34,45 115,1 E Idrofoni

2 Canada Isola della Regina 53,3 N 132,5 O Fasi T

Carlona, C. - B

3 Cile Isole Juan Fernandez 33,7 S 78,8 O Idrofoni

4 Francia Isole Crozet 46,5 S 52,2 E Idrofoni

5 Francia Guadalupa 16,3 N 61,1 O Fasi T

6 Messico Isole di Clarion 18,2 N 114,6 O Fasi T

7 Portogallo Flores 39,3 N 31,30 Fasi T

8 Gran Bretagna BIOT/Arcipelago 7,3 S 72,4 E Idrofoni delle Chagos

9 Gran Bretagna Tristan da Cunha 37,25 12,5 O Fasi T

10 Stati Uniti Ascensione 8,0 S 14,4 O Idrofoni

d'America 11 Stati Uniti Isola di Wake 19,3 N 166,6 E Idrofoni d'America

Tavola 4 Lista delle stazioni di rilevamento degli infrasuoni

Siato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

1 Argentina Paso Flores 40,7 S 70,60

2 Argentina Ushuaia 55,0 S 68,00

3 Australia Davis Base, Antartico 68,4 S 77,6 E

4 Australia Narrogin, WA 32,95 117,2 E

5 Australia Hobart, TAS 42,1 S 147,2 E

6 Australia Isole Cocos 12,33 97,0 E

7 Australia Warramunga, NT 19,95 134,3 E

8 Bolivia La Paz 16,35 68,1 O

9 Brasile Brasilia 15,65 48,0 O

10 Canada Lago du Bonnet, Man. •50,2 N 95,90

11 Capoverde Isole di Capoverde 16,0 N 24,0 O 12 Rep. Centroafricana Bangui 5,2 N 18,4 E 13 Cile Isola di Pasqua 27,05 109,2 O 14 Cile Isole Juan Fernandez 33,85 80,70 15 Cina Beijing 40,0 N 116,0 E 16 Cina Kunming 25,0 N 102,8 E

17 Costa d'Avorio Dimbokro 6,7 N 4,9 O 18 Danimarca Dundas, Groenlandia 76,5 N 68,70

19 Gibuti Gibuti 11,3 N 43,5 E 20 Equatore Isole Galapagos 0,0 N 91,7 O 21 Francia Isole Marchesi 10,05 140,0 O 22 Francia Port Laguerre, 22,1 S 166,3 E Nuova Caledonia

23 Francia Kerguelen 49,25 69,1 E 24 Francia Tahiti 17,65 149,60

25 Francia Kourou, Guiana francese 5,2 N 52,7 O

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

26 Germania Freyung 48,9 N 13,7 E

27 Germania Georg von Neumayer, 70,65 8,40 Antartico

28 da determ. da determ. da determ. da determ. 29- Iran (Repubblica islamica) Teheran 35,7 N 51,4 E

30 Giappone Tsukuba 36,0 N 140,1 E

31 Kazakstan Aktyoubinsk 50,4 N 58,0 E

32 Kenia Kilimanbogo 1,3 S 36,8 E

33 Madagascar Antananarive 18,8 S 47,5 E

34 Mongolia Javhlant 48,0 N 106,8 E

35 Namibia Tsumeb 19,1 S 17,4 E

36 Nuova Zelanda Isole Chatham 44,0 S 176,5 O

37 Norvegis Karasjok 69,5 N 25,5 E

38 Pakistan Rahimyar Khan 28,2 N 70,3 E 39 Palaos Palaos 7,5 N 134,5 E '

40 Papuasia-Nuova Guinea Rabaul • 4,1 S 152,1 E

41 Paraguay Villa Florida 26,38 57,30

42 Portogallo Azzorre 37,8 N 25,5 O

43 Federazione di Russia Doubna 56,7 N 37,3 E

44 Federazione di Russia Petropavlovsk - 53,1 N 158,8 E Kamtachatsky

45 Federazione di Russia Oussoriisk 43,7 N 131,9 E

46 Federazione di Russia Zalessovo 53,9 N 184,8 E

47 Africa del Sud Boshof 28,6 S 25,4 E

48 Tunisia Thala 35,6 N 8,7 E 49 Regno Unito di Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord 50 Regno Unito di Ascensione 8,0 S 14,3 O Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

51 Regno Unito di Bermuda 32,0 N 64,50 Gran Bretagna e d'irlanda del Nord

52 Regno Unito di BlOT/Arcipelago 5,0 S 72,0 E Gran Bretagna e delle Chagos d'Irlanda del Nord

53 Stati Uniti d'America Eielson, AK 64,8 N 146,9 O 54 Stati Uniti d'America Base di Siple, Ant. 75,5 S 83,6 O 55 Stati Uniti d'America Windless Bight, Ant. 77,55 161,8 E 56 Stati Uniti d'America Newport, WA 48,3 N 117,1 O 57 Stati Uniti d'America Pifion Fiats, CA 33,6 N 116,50 58 Stati Uniti d'America Isole di Midway 28,1 N 177,2 O

59 Stati Uniti d'America Hawaii, HI 19,6 N 155,3 O

60 Stati Uniti d'America Isola di Wake 19,3 N 166,6 E

Annesso 2 al Protocollo Lista dei parametri di caratterizzazione per la classificazione standard dell'avvenimento del Centro internazionale di dati

1 I criteri di classificazione standard dell'avvenimento del centro internazionale

di dati sono basati sui parametri standard di caratterizzazione degli avvenimenti, che sono determinati durante l'elaborazione combinata dei dati risultanti da tutte le tecnologie che partecipano al Sistema di monitoraggio internazionale ai fini della classificazione standard dell'avvenimento. Il Centro applica criteri validi a livello mondiale e criteri complementari per tener conto di variazioni regionali quando ciò sia possibile. 2. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente sismologica del sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri i seguenti criteri:.

  • luogo dell'avvenimento;

  • profondità dell'avvenimento; — rapporto tra la magnitudine delle onde di superfìcie e la magnitudine delle onde di massa; — contenuto di frequenza dei segnali;

  • rapporti spettrali delle fasi;

  • rimbalzi spettrali;

  • primo movimento dell'onda P;

  • processo nel nucleo;

  • eccitazione relativa delle fasi sismiche;

  • misure comparate con altri avvenimenti o gruppi di avvenimenti;

  • discriminanti regionali, laddove applicabili. 3. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente idroacustica del Sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri: — contenuto, di frequenza dei segnali inclusa la frequenza d'angolo, l'energia su tutta l'ampiezza della banda, la frequenza centrale media e la larghezza della banda;

  • durata del segnale in funzione della frequenza; — rapporto spettrale; •— indicazione di segnali di pulsazione di bolla e di ritardo nelle pulsazioni di bolla. 4. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente infrasuoni del Sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:

  • contenuto di frequenza dei segnali e dispersione;

  • durata dei segnali; e

  • massima amplitudine. 5. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente radionuclidi del Sistema internazionale di monitoraggio possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:

  • concentrazione di radionuclidi naturali e artificiali nel rumore di fondo;

  • concentrazione di specifici prodotti di fissione e di radioattivazione oltre le normali osservazioni;

  • rapporto di uno specifico prodotto di fissione e di radioattivazione rispetto ad un altro.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la ratifica del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) del 9 settembre 1998

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1999 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 04 Cahier Numero

Geschäftsnummer 98.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.02.1999 Date Data

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