FF 1999 7735

Codice civile svizzero, Codice delle obbligazioni, Codice penale (articolo sugli animali)

Codice civile svizzero Disegno Codice delle obbligazioni Codice penale (articolo sugli animali)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 maggio 19992; visto il parere del Consiglio federale del 20 settembre 19993, decreta:

I Il Codice civile svizzero4 è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4 (nuovo) 4 Se una liberalità per causa di morte ha per beneficio un animale, la disposizione relativa è considerata un onere, che consiste nel prendersi cura dell’animale in modo appropriato.

Art. 641, titolo marginale (nuovo) A. Caratteri della proprietà I. In generale

Art. 641a (nuovo) II. Animali 1 Gli animali non sono cose.

2 Se per gli animali non esistono disposizioni particolari, valgono le disposizioni applicabili alle cose.

Art. 720, titolo marginale (nuovo) III. Oggetti trovati 1. Pubblicazione e indagine a. In generale

1 Cfr. art. 122 e 123 della nuova Costituzione federale

2 FF 1999 7722 3 FF 1999 ... 4 RS 210

CC. CO. CP

Art. 720a (nuovo) b. Nel caso di Chi trova un animale smarrito è tenuto a darne avviso al proprietario animali e, non conoscendolo, a darne avviso all’ufficio designato dal Cantone a tale scopo. È fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3.

Art. 722 cpv. 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo) 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi. 1ter Se chi ha trovato l’animale lo ha affidato a un rifugio per animali con la volontà di rinunciare definitivamente al suo possesso, dopo due mesi dall’affidamento dell’animale il rifugio può disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

Art. 729a (nuovo) D. Assegnazione 1 Se la proprietà o il possesso di un animale domestico non tenuto a giudiziale della proprietà o del scopo patrimoniale o lucrativo è contesa nell’ambito di provvedimenti possesso di ani- per la protezione del matrimonio, di una separazione, di un divorzio, mali di divisione successoria o della liquidazione di una società semplice, il giudice può assegnarla alla persona coinvolta nella liquidazione che garantisce la migliore sistemazione dell’animale in base ai criteri della protezione degli animali. 2 Il giudice può obbligare la persona a cui ha assegnato l’animale a versare alla controparte un adeguato risarcimento; il giudice ne decide con libero apprezzamento.

Art. 934 cpv. 1 1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722.

CC. CO. CP

II Il Codice delle obbligazioni5 è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 3 (nuovo) 3 Entro i limiti della buona fede, si può pretendere il risarcimento delle spese di cura per un animale anche se esse superano il valore dell’animale stesso.

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) 1bis In caso di ferimento o uccisione di un animale, il giudice può tener adeguatamente conto del valore affettivo che esso aveva per il suo proprietario o i suoi congiunti.

III Il Codice penale6 è modificato come segue:

Art. 110 n. 4bis (nuovo) 4bis La disposizione che si riferisce al concetto di cosa si applica anche agli animali.

Art. 332 Omessa notifica- Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, zione del rinvenimento di cose 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata smarrite o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RS 220 6 RS 311.0

CC. CO. CP

Proposta della minoranza (Nabholz, Ammann, Bosshard, Dreher, Eymann, Lauper, Philipona, Schmied Samuel, Stamm Judith, Suter)

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) Codice delle obbligazioni Stralciare

Proposta della minoranza (von Felten, Alder, Eymann, Roth, Ruf, Tschäppät)

IIIbis La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento7 è modificata come segue:

Art. 92 n. 1a (nuovo) Sono impignorabili: (...) 1a. Animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo.

7 RS 281.1