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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia

Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 19991, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 26 aprile 1999, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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8104 1999-5017