FF 2000 229
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
B Legge federale Disegno su l’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 66 cpv. 1 1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti3 concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.
Art. 66a (nuovo) Comunicazione di dati 1 Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di rendite AI e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale; b. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 19594 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti5.
Assicurazione per l’invalidità. LF
Art. 66b (nuovo) Procedura di richiamo 1 L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS6) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni. 2 Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’Ufficio federale possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.