FF 2000 248
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)
I Legge federale Disegno sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.
Art. 29 Le disposizioni della legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, l’esenzione fiscale, l’assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché la forza di cosa giudicata e la forza esecutiva si applicano per analogia.
Art. 29a (nuovo) Comunicazione di dati 1 Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del