FF 2000 4804
Codice delle obbligazioni (CO) (Valore naminale minimo delle azioni)
Codice delle obbligazioni Progetto (CO)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’11 settembre 2000 1 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 3 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale, …
Art. 622 cpv. 4 4 Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesimo.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.