FF 2000 4804

Codice delle obbligazioni (CO) (Valore naminale minimo delle azioni)

Codice delle obbligazioni Progetto (CO)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’11 settembre 2000 1 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 3 è modificato come segue:

Ingresso visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale, …

Art. 622 cpv. 4 4 Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesimo.

II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.