FF 2000 87
Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive
Termine di referendum: 20 aprile 2000
Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 29 gennaio 19971 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 22 ottobre 19972, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...
Art. 27 cpv. 3 3 Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 59 cpv. 2 2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive
II La legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Ingresso ... visto l’articolo 42quinquies della Costituzione federale6, ...
Art. 10 cpv. 1bis 1bis Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 25 cpv. 1bis 1bis Gli oneri consentiti dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 11 gennaio 20007 Termine di referendum: 20 aprile 2000
5 RS 642.14 6 Questa disposizione corrisponde all’articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 7 FF 2000 87