FF 2000 3184

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Modifica del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:

I La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Legge sulle indennità di perdita di guadagno)

Ingresso visti gli articoli 22bis capoverso 6, 34ter capoverso 1 lettera d, 64 e 64bis della Costituzione federale3, ...

Art. 21 cpv. 2 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 831.10

3184 1999-5681

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 29 Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, l’esenzione fiscale, l’assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché il giudicato e l’esecutività si applicano per analogia.

Art. 29a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 19596 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 8 Termine di referendum: 12 ottobre 2000

5 RS 831.10 6 RS 661 7 RS 831.10 8 FF 2000 3184