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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Macedonia

Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Macedonia

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2000 1, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 14 aprile 2000, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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