FF 2001 1600
Decreto federale relativo all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»
Decreto federale Disegno relativo all’iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l’iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili», depositata il 14 giugno 19993; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 20004, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Parità di diritti per i disabili» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 8 cpv. 4 4 La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi esistenti nei loro confronti. L’accesso a edifici e impianti e l’utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.