FF 2001 2238

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)»

Decreto federale Disegno concernente l’iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)»

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 20002; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20013, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 2000, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 79a (nuovo) Statuto giuridico degli animali 1 Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilità.

2 La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.