FF 2001 2633
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
del 18 giugno 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane1; visto il rapporto del 21 febbraio 20012 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000, decreta:
Art. 1 È approvata la modifica del 6 settembre 20003 dell’ordinanza del 28 agosto 19964 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche (allegato 1).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 5 giugno 2001 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Allegato 1 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche
Modifica del 6 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 agosto 19965 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.
6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Allegato 2 (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole è completato come segue:
Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente doganale gente doganale (pezzo)
02.1 Aumento temporaneo del 0102. 1010 1500 contingente doganale per il 2000 9091
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Allegato 3 (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 6 luglio 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del contin- Prodotto Voce di tariffa Contingente dogagente doganale nale (tonnellate)
07.41 Fresco, non salato 0405.1011 1100 Altro 0405.1091 07.41.1 Aumento temporaneo del 0405.1011 2000 contingente doganale per il 2000 0405.1091
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19999 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 9 Disposizione transitoria L’aumento di 2000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 15 luglio 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l’articolo 1 capoverso 3.
7 RS 910.1 8 RS 916.01 9 RS 916.357.1
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2000.
6 luglio 2000 Ufficio federale dell’agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch
Allegato 4 (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 18 settembre 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 199810, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del contin- Prodotto Voce di tariffa Contingente dogagente doganale nale (tonnellate)
07.41 Fresco, non salato 0405.1011 1100 Altro 0405.1091 07.41.1 Aumento temporaneo del 0405.1011 2000 contingente doganale per il 2000 0405.1091 07.41.2 Aumento temporaneo del 0405.1011 1000 contingente doganale per il 2000 0405.1091
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 199912 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 9 Disposizione transitoria L’aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 18 settembre 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l’articolo 1 capoverso 3.
10 RS 910.1 11 RS 916.01 12 RS 916.357.1
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2000.
18 settembre 2000 Ufficio federale dell’agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch
Allegato 5 (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 17 ottobre 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 199813, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è completato come segue:
Numero del contingente Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale doganale (tonnellate)
... 07.41.3 Aumento temporaneo del 0405.1011 2500 contingente doganale per il 2000 0405.1091
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 199915 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 9 Disposizione transitoria L’aumento provvisorio di 2500 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 17 ottobre 2000 (contingente doganale 07.41.3) è assegnato ai produttori di burro giusta l’articolo 1 capoverso 3.
13 RS 910.1 14 RS 916.01 15 RS 916.357.1
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 1o novembre 2000.
17 ottobre 2000 Ufficio federale dell’agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch