FF 2001 5098

Legge federale relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Legge federale Disegno relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 63 della Costituzione federale1, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 26 aprile 20012, visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20013, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principi 1 La Confederazione versa sussidi per provvedimenti di formazione che permettono agli adulti di accedere a professioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 2 L’Ufficio federale competente4 può incaricare i Cantoni, associazioni professionali, altre istituzioni appropriate o terzi di attuare tali provvedimenti di formazione. 3 L’Ufficio federale veglia affinché i provvedimenti di formazione siano proposti in tutte le regioni linguistiche del Paese. 4 I provvedimenti di formazione devono essere pianificati e attuati in stretta collaborazione con l’economia.

Art. 2 Destinatari 1 I sussidi possono essere accordati per provvedimenti di formazione che preparano adulti a svolgere una professione nel settore delle ICT. Questi provvedimenti riguardano in particolare le donne che intendono riprendere un’attività professionale o aumentare il loro tasso d’attività nonché le persone senza impiego o il cui impiego è minacciato da cambiamenti strutturali. 2 I sussidi possono inoltre essere accordati per provvedimenti intesi a formare in didattica e metodologia persone dell’economia che attuano provvedimenti di formazione ai sensi dell’articolo 1.

4 Attualmente l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

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Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

Art. 3 Contenuti della formazione 1 I provvedimenti di formazione si concludono con un diploma federale o diplomi parziali (moduli). 2 I contenuti delle formazioni sono incentrati sui concetti fondamentali delle ICT.

Art. 4 Esigenze legate ai provvedimenti di formazione 1 Il bisogno di provvedimenti di formazione particolari dev’essere comprovato.

2 Le cerchie economiche devono essere coinvolte nell’esecuzione dei provvedimenti di formazione. 3 I provvedimenti di formazione devono essere strettamente legati alla prassi aziendale. 4 I provvedimenti di formazione sottostanno a una procedura di garanzia della qualità. 5 I provvedimenti di formazione hanno una durata compresa fra sei mesi e due anni.

6 I provvedimenti di formazione devono essere attuati in modo appropriato per gli adulti.

Art. 5 Esigenze legate ai provvedimenti sussidiati 1 I provvedimenti sussidiati devono essere sottoposti a una valutazione.

2 I provvedimenti devono rispettare il principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione sino all’esecuzione.

Art. 6 Beneficiari e importo dei sussidi 1 I sussidi possono essere accordati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell’Ufficio federale. 2 Se la Confederazione affida compiti ai terzi di cui all’articolo 1 capoverso 2, può assumere i costi complessivi. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi. In proposito può derogare alle aliquote contributive di cui all’articolo 64 della legge federale del 19 aprile 19785 sulla formazione professionale.

Art. 7 Accordi sulle prestazioni e finanziamento in funzione della domanda 1 L’Ufficio federale competente può concludere accordi sulle prestazioni per l’attuazione di provvedimenti. Nell’ambito di questi accordi possono essere utilizzati modelli di finanziamento in funzione della domanda. 2 Nell’ambito del finanziamento in funzione della domanda, le persone fisiche o giuridiche possono ottenere presso il servizio di controllo designato dall’Ufficio federale buoni di formazione, secondo le condizioni descritte nell’ordinanza.

5 RS 412.10

Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

3 Questi buoni possono essere scambiati contro prestazioni di formazione in un’istituzione di formazione certificata. 4 Queste istituzioni di formazione a loro volta possono far valere i loro diritti presso il servizio di controllo.

Art. 8 Finanziamento L’Assemblea federale accorda, mediante un decreto federale semplice, un credito d’impegno di durata limitata destinato a finanziare i sussidi.

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Presentazione delle domande e ottenimento dei buoni di formazione 1 Le domande accompagnate dai necessari documenti devono essere presentate all’autorità cantonale competente. Quest’ultima le trasmette con la sua proposta all’Ufficio federale competente. 2 Le domande aventi un interesse nazionale o intercantonale devono essere presentate direttamente all’Ufficio federale. 3 Le domande per ottenere buoni di formazione devono essere presentate al servizio di controllo.

Art. 10 Pagamento I sussidi sono versati al più tardi sino a tre anni dopo l’entrata in vigore della riveduta legge federale del …6 sulla formazione professionale.

Art. 11 Rimedi giuridici 1 Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DFE; essa decide definitivamente. 2 Le decisioni del servizio di controllo possono essere impugnate presso il competente Ufficio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge, per quanto i Cantoni non siano competenti in tal senso. 2 Esso emana le disposizioni d’esecuzione.

6 RS …; RU … (FF 2000 5046)

Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

3 Una commissione consultiva istituita dal Dipartimento federale dell’economia accompagna l’esecuzione. 4 I provvedimenti della Confederazione sono interamente finanziati dal credito d’impegno di cui all’articolo 7. 5 Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto finale.

Art. 13 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il … ed è abrogata due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale, al più tardi il 1° gennaio 2006.