FF 2002 6207
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Legge federale Disegno sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta:
I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2bis (nuovo) 2bis I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i quali non esercitano alcuna attività lucrativa, sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui a. tali persone sono riconosciute come rifugiati; b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o c. in virtù dell’età, del decesso o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.