FF 2002 6473

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Legge federale Disegno sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 20021, decreta:

I La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 2–4 2 Su richiesta di un’organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, all’occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a. la decisione dell’organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell’articolo 9 e delle sue disposizioni d’esecuzione; b. è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato all’interno dell’organizzazione di categoria. 3 Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto potrebbe pregiudicare l’evoluzione auspicabile dell’economia lattiera o della categoria. 4 Il Consiglio federale adegua in misura corrispondente, all’occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, il volume totale dei contingenti, su richiesta congiunta della Federazione dei produttori svizzeri di latte (PSL), dell'Associazione dell'industria lattiera svizzera e di Fromarte. Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto potrebbe pregiudicare l’evoluzione auspicabile dell’economia lattiera o della categoria.