FF 2002 7083

Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale

Decreto federale Disegno concernente un credito quadro per l’ambiente globale

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 52a capoverso 1 lettera d della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20023, decreta:

Art. 1 1 È autorizzato un credito quadro di 125 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell’ambito della politica ambientale internazionale. 2 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

Art. 2 I mezzi menzionati nell’articolo 1 possono essere utilizzati per: a. contributi al Fondo globale per l’ambiente, GEF (99,07 mio fr. al massimo); b. contributi al Fondo per l’ozono del Protocollo di Montreal (17,43 mio fr. al massimo); c. contributi nell’ambito del clima (5 mio fr. al massimo); d. costi d’esecuzione del credito quadro (3,5 mio fr. al massimo).

Art. 3 A carico della voce 810.3600.505 possono essere finanziati al massimo due posti di lavoro a tempo pieno. L’assunzione avviene conformemente alla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.