FF 2002 4981
Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002)
Decreto federale Disegno sull’acquisto di materiale d’armamento (Messaggio aggiuntivo al programma d’armamento 2002)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 3 luglio 20022, decreta:
Art. 13 È approvato l’acquisto di materiale d’armamento così come proposto nel messaggio aggiuntivo del 3 luglio 2002. Per l’acquisto del materiale d’armamento è stanziato un credito d’impegno di 37 milioni di franchi. A titolo di compensazione, il credito d’impegno previsto per l’acquisto dei carri armati granatieri 2000 nel programma d’armamento 2000 è ridotto di 37 milioni di franchi.
Art. 2 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo. I crediti di pagamento per l’acquisto del materiale d’armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d’armamento», Aggruppamento dell’armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.