FF 2002 5379

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Decreto federale Disegno che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto l’articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo; visto il rapporto del 21 agosto 20023 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002, decreta:

Art. 1 Sono approvate: a. l’ordinanza del 21 settembre 20014 sulla determinazione delle aliquote di dazio per i tessili e l’abbigliamento; b. le modifiche del 21 settembre 20015 e del 1° maggio 20026 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente l’importazione di prodotti agricoli (appendici 1 e 2); c. la modifica del 27 giugno 20018 dell’ordinanza del 29 gennaio 19979 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (appendice 3).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Appendice 1 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 2 L’accordo sull’utilizzazione deve avvenire prima dell’accettazione della dichiarazione doganale e deve essere annunciato per scritto dal titolare di una quota di contingente doganale all’Ufficio federale prima delle operazioni di sdoganamento.

II 1 L’allegato 4 numero 1 «Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina», 5 «Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova» e 15 «Disciplinamento del mercato: caseina» è modificato secondo la versione qui annessa. 2 L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.01

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

Allegato 4 (art. 10)

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

1 Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Numero del con- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogatingente doganale nale (pezzo) [1] [1] [1] [1]

01 animali vivi della specie equina 3322 01.1 Animali vivi della specie equina, senza 0101.1991 2922 riproduttori, asini, muli e bardotti 01.2 Asini, muli e bardotti 0101.2091 200 01.3 Riproduttori 0101.1110 200

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogacontingente nale (tonnellate lordoganale de) [1] [1] [1] [1]

09 Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33 735 09.1 Uova destinate al consumo 0407. 0010 19 428 09.2 Uova di trasformazione per l’industria 0407. 0010 14 307 alimentare

10 Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110 977 3502. 1110

11 Altri prodotti di uova 0408. 1910 6 866 3502. 1910

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

15. Disciplinamento del mercato: caseina Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogacontingente nale (tonnellate) doganale

08 Caseina 3501. 1010 697 [1] 3501. 9010

[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

Allegato 7 (art. 31)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero

Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico2:

Gruppi di merci Tassa per scarico in franchi

Sdoganamento Sdoganamento elettronico con convenzionale con modello doganale documento unico

a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate d. Fiori recisi e. Piantimi di alberi da frutta f. Latticini e caseina acida 5.- 12.- g. Pollame, carni di pollame compresi preparati h. Uova e prodotti di uova i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc. j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva k. Cereali panificabili

2 Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.

Appendice 2 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 1° maggio 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle patate, ordina:

I L’allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 3 maggio 2002.

1° maggio 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.113.11 2 RS 916.01

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2002

Allegato 4

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero Prodotto Voce/i di tariffa Contingente del contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

14 Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina 0701. 1010 18 250 14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 0701. 1010 2 500 per il 20023 9010 14.2 Prodotti a base di patate 0710. 1010 4 000 0712. 9021 1105. 1011 2001. 9031 2004. 1011 2005. 2021 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

3 Valido dal 3 maggio 2002.

Appendice 3 Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 A partire dal 1° gennaio 2002 ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell’allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell’allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell’allegato 1 sono superiori a quelle dell’allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l’attuale preferenza. 3 Entro il 1° aprile 2004 al più tardi devono essere previste nuove preferenze tariffali a favore dei PMP.

Art. 5a Delega del ricorso alla clausola preferenziale 1 Il Dipartimento federale dell’economia può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall’articolo 2 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo per quanto concerne i prodotti dei capitoli 1, 2, 4-8, 10-12 e 15-17 della tariffa delle dogane. A tale scopo pondera i bisogni dell’agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna. 2 Per determinare se gli interessi dell’agricoltura siano lesi, l’Ufficio federale dell’agricoltura e il Segretariato di Stato dell’economia stabiliscono criteri comuni. 3 Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, l’aliquota preferenziale applicabile ai Paesi in sviluppo menzionati nell’allegato 2 si applica per la durata della sospensione a tutti i PMP per quanto concerne le linee tariffali interessate. 4 Nell’ambito del suo rapporto sulle misure tariffali il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rendiconto delle misure prese in virtù del capoverso 1.

1 RS 632.911 2 RS 632.91

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Art. 6 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell’origine e di lotta contro le pratiche fraudolente prevista dall’ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d’origine.

II La presente ordinanza è completata con l’allegato 3 qui annesso.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)

Parte 1

Preferenze supplementari in materia agricola concessi ai PMP a partire dal 1° gennaio 2002 Designazione della merce Capitolo della Concessioni accordate ai PMP tariffa doganale a partire dal 1.1.2002

Animali vivi e prodotti del regno ani- 1 10 % di riduzione rispetto male all’aliquota normale Carni e frattaglie commestibili 2 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Pesci e crostacei, molluschi e altri in- 3 esenti da dazio doganale vertebrati acquatici Latte e derivati del latte 4.01 a 4.06 30 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Uova di volatili 4.07 / 4.08 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Miele naturale e prodotti commestibili 4.09 / 4.10 esenti da dazio doganale di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non 5 10 % di riduzione rispetto nominati né compresi altrove all’aliquota normale Piante vive e prodotti della floricoltura 6 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Legumi, piante, radici e tuberi mange- 7 50 % di riduzione rispetto recci all’aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Frutta commestibili, scorze di agrumi o 8 50 % di riduzione rispetto di meloni all’aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** (Caffè, tè, mate e spezie) 9 esenti da dazio doganale Cereali 10 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Prodotti della macinazione; malto; 11 10 % di riduzione rispetto amidi e fecole; inulina; glutine di fru- all’aliquota normale mento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 12 10 % di riduzione rispetto frutti diversi; piante industriali o medi- all’aliquota normale cinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti 13 esenti da dazio doganale vegetali) Materie da intreccio e altri prodotti di 14 50 % di riduzione rispetto origine vegetale all’aliquota normale

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Designazione della merce Capitolo della Concessioni accordate ai PMP tariffa doganale a partire dal 1.1.2002

Grassi e oli animali 15.01 a 15.06, 50 % di riduzione rispetto 15.16 all’aliquota normale; tranne foraggi (-10 10 a 10 99) secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Grassi e oli vegetali 15.07 a 15.15, 10 % di riduzione rispetto 15.16 all’aliquota normale (-20 10 a 20 99) Preparazioni di carne 16.01 e 16.02 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Preparazioni di pesci, crostacei, mol- 16.03 a 16.05 esenti da dazio doganale luschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Cacao e sue preparazioni 18 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni a base di cereali, di fari- 19 50 % di riduzione rispetto ne, di amidi o di latte; prodotti della all’aliquota normale pasticceria Preparazioni di legumi o di frutta 20 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni alimentari diverse 21 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sull’alcool) Residui e cascami delle industrie ali- 23 50 % di riduzione rispetto mentari all’aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione Tabacchi 24 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sul tabacco) * Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l’aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale. ** Le nuove concessioni che saranno accordate per le linee di tariffa menzionate nell’allegato 3, parte 2, non valgono per Paesi come la Bosnia-Erzegovina e l’Albania che, in virtù dell’art. 2 dell’ordinanza sulle preferenze tariffali, sono momentaneamente assimilati ai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP).

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Parte 2

Preferenze tariffali concesse ai PMP in virtù dell’Allegato 3, Parte 1, che non sono valide per la Bosnia-Erzegovina e l’Albania: Designazione della merce Capitolo Voce di tariffa della tariffa doganale

Patate 7 Patate da semina 0701.1090 Patate destinate alla trasformazione 0701.9091 Patate per il consumo 0701.9099 Semi-prodotti a base di patate 7 Patate congelate 0710.1090 Miscuglio di legumi surgelati 0710.9029 Patate liofilizzate 0712.9029 Grassi e oli animali 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991

Negli scambi con la Bosnia-Erzegovina e l’Albania di prodotti delle voci di tariffa menzionate nell’allegato 3, rimangono applicabili le tariffe valide prima del 1° gennaio 2002.