FF 2003 851

Decreto federale concernente l'approvazione di misure economiche esterne

9.2.1 Decreto federale Disegno concernente l’approvazione di misure economiche esterne

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne, visto il rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:

Art. 1 L’ordinanza dell’11 settembre 20023 concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali (allegato 1) è approvata.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Allegato 1 Ordinanza concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali

dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne, ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera5 è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

Art. 2 Obbligo di autorizzazione 1 L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5. 2 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione. 3 Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.

Art. 3 Procedura di autorizzazione 1 Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero. 2 Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).

3 Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita. 4 L’autorizzazione è valida quattro mesi.

RS 946.201.1 4 RS 946.201 5 RS 632.10 Allegato 1

Sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali RU 2002

Art. 4 Domanda di importazione

1 Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato; b. nome e indirizzo completo dell’esportatore; c. Paese di origine della merce; d. Paese di provenienza; e. numero o quantità; f. designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera; g. peso netto; h. valore franco confine della merce non sdoganata; i. data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato. 2 Il Dipartimento può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.

Art. 5 Limiti di tolleranza Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

Art. 6 Esecuzione L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz