FF 2003 2960
Decreto federale concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un nuovo immobile destinato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e al Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra
Decreto federale Disegno concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un nuovo immobile destinato all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed al Programma delle Nazioni Unite contro l’HIV/SIDA (ONUAIDS) a Ginevra
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 20002 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20033, decreta:
Art. 1 È stanziato un credito d’impegno di 59,8 milioni di franchi per un mutuo senza interesse rimborsabile entro cinquanta anni alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il mutuo è destinato al finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e per il Programma delle Nazioni Unite contro l’HIV/ AIDS (ONUAIDS) a Ginevra.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.