FF 2003 5421
Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti
Legge federale Disegno sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:
Art. 1 1 La Confederazione può concedere un aiuto finanziario annuo al Museo svizzero dei trasporti per l’esercizio del settore prettamente museale nel quadro dei crediti approvati. 2 L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
Art. 2 L’aiuto finanziario è erogato a condizione che: a. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera interna partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti; b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni; c. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua ripartizione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un controlling aziendale e finanziario efficace.
Erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti. LF
Art. 3 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.
3 Il Consiglio federale ne stabilisce l’entrata in vigore.