FF 2004 6145

Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Legge federale Disegno sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 116 capoversi 2 e 4 della Costituzione federale1; visto il rapporto complementare della Commissione della sicurezza e della sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 20042; visto il parere complementare del Consiglio federale del 10 novembre 20043, decreta:

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 e 78 LPGA non sono applicabili.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 2 Definizione e scopo degli assegni familiari Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

1 Ai sensi della presente legge gli assegni familiari comprendono:

a. l’assegno per i figli che è versato dal mese in cui il figlio nasce e che si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se presenta un’incapacità al guadagno (Art. 7 LPGA), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

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b. l’assegno per i giovani in formazione che è versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione e che si estingue al più tardi alla fine del mese in cui compie il 25° anno d’età. 2 Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere importi minimi per gli assegni per i figli e per i giovani in formazione più elevati di quelli previsti nell’articolo 5, nonché assegni per la nascita e per l’adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Le altre prestazioni sono disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari conformemente alla presente legge. 3 L’assegno per la nascita è versato sempreché il figlio nasca vivo o dopo 26 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L’assegno per l’adozione è versato per ogni figlio minorenne accolto per futura adozione. L’adozione del figlio del coniuge non dà alcun diritto.

Art. 4 Diritto agli assegni familiari

1 Danno diritto agli assegni familiari:

a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile5; b. i figliastri; c. gli affiliati; d. i fratelli, le sorelle e i nipoti dell’avente diritto se questo provvede prevalentemente al loro mantenimento. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Per i figli che vivono all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni per il

diritto agli assegni familiari e il loro importo; tiene conto al riguardo delle spese di sostentamento nello Stato di domicilio. Gli assegni ammontano al minimo alla metà degli importi di cui all’articolo 5. Sono fatte salve le convenzioni internazionali contrarie.

Minoranza (Scherer Marcel, Bortoluzzi, Egerszegi, Gysin Hans Rudolph, Hassler, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez) 3 Per i figli che vivono all’estero il Consiglio federale disciplina le condizioni per il diritto agli assegni. L’importo dell’assegno è stabilito in funzione del potere d’acquisto nello Stato di domicilio.

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari 1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

2 L’assegno per i giovani in formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

5 RS 210

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3 Di regola, ogni due anni il Consiglio federale adegua gli importi minimi all’inizio

dell’anno civile secondo i principi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Minoranza I (Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Gysin Hans Rudolph, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez) 1 Gli assegni per i figli e gli assegni per i giovani in formazione ammontano ad almeno 150 franchi mensili. 2 Stralciare

Minoranza II (Triponez, Egerszegi, Eggly, Guisan, Gysin Hans Rudolph, Hassler, Parmelin, Perrin, Stahl,) 1 Gli assegni per i figli ammontano ad almeno 175 franchi mensili.

Minoranza III (Rossini, Goll, Maury Pasquier, Teuscher) 1 Gli assegni per i figli ammontano ad almeno 235 franchi mensili.

2 … 295 franchi …

Minoranza IV (Fasel, Goll, Rechsteiner Paul, Teuscher) 1 Gli assegni per i figli ammontano ad almeno 450 franchi mensili.

2 … 450 franchi …

Minoranza V (Gysin Hans Rudolph, Bortoluzzi, Eggly, Guisan, Hassler, Parmelin, Perrin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) I Cantoni stabiliscono e adeguano gli importi degli assegni.

Minoranza I (Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Gysin Hans Rudolph, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez) 3 Il Consiglio federale adegua gli importi minimi all’inizio dell’anno civile, allorquando l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di 7 punti almeno.

Minoranza II (Egerszegi, Eggly, Guisan, Hassler, Humbel Näf, Triponez) 3 Il Consiglio federale adegua gli importi minimi all’inizio dell’anno civile, allorquando l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di 5 punti almeno.

Art. 6 Divieto di cumulare gli assegni Per ogni singolo figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all’articolo 7 capoverso 2.

Art. 7 Concorso di diritti 1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una legislazione svizzera, il diritto spetta secondo il seguente ordine di priorità a:

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a. la persona che esercita un’attività lucrativa; b. la persona che esercita o ha esercitato l’autorità parentale fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive o ha vissuto prevalentemente fino alla maggiore età; d. la persona che esercita un’attività lucrativa nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all’AVS. 2 Allorquando gli assegni familiari del secondo avente diritto sarebbero più elevati, egli ha diritto alla differenza.

Art. 8 Assegni familiari e contributi di mantenimento Gli aventi diritto, che sono tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in virtù di una sentenza o di una convenzione, versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.

Art. 9 Versamento a terzi 1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, questa persona o il suo rappresentante legale possono esigere che gli assegni siano loro versati, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se non dipendono dall’assistenza. 2 Su richiesta motivata, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA.

Art. 10 Esclusione dell’esecuzione forzata Gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata.

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Persone con attività lucrativa non agricola

Art. 11 Assoggettamento

1 Sottostanno alla presente legge:

a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all’articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo conformemente all’art. 6 LAVS;

6 RS 831.10

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c. le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in virtù dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente. 2 La qualità di salariato è definita dalla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).

Art. 12 Effetti dell’assoggettamento 1 Le persone assoggettate alla presente legge conformemente all’articolo 11 capoverso 1 devono essere affiliate a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno. 2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, nel loro Cantone di domicilio. Le succursali sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. 3 I salariati, il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo, sottostanno all’ordinamento degli assegni familiari del Cantone del loro domicilio, oppure, ove questo manchi, del loro luogo di lavoro. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e determina l’ordinamento sugli assegni familiari applicabile ai datori di lavoro affiliati alla Cassa federale di compensazione.

Art. 13 Diritto agli assegni familiari 1 Hanno diritto agli assegni familiari le persone che sono obbligatoriamente assicurate all’AVS nella loro qualità di salariati e sono impiegate da un datore di lavoro assoggettato. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Il Consiglio federale disciplina il diritto dopo l’estinzione del diritto allo stipendio. 2 Hanno diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 3. Il diritto nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Il Consiglio federale disciplina il diritto dopo l’estinzione del diritto allo stipendio. 3 Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in virtù dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli circa la nascita e l’estinzione del diritto.

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Art. 14 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate Sono organi d’esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari: a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni; b. cantonali; c. gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 15 Riconoscimento delle casse di compensazione per assegni familiari Una cassa di compensazione professionale o interprofessionale è riconosciuta se in tutta la Svizzera conta almeno 300 datori di lavoro affiliati che insieme impiegano almeno 2000 salariati.

Art. 16 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

1 Alle casse di compensazione per assegni familiari spetta in particolare:

a. la fissazione e il versamento degli assegni familiari; b. la fissazione e la riscossione dei contributi; c. l’emanazione e la notificazione delle decisioni e delle decisioni su opposizione. 2 Gli assegni familiari sono di regola versati dal datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. 3 Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

Art. 17 Finanziamento 1 Il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative è assicurato dai a. contributi dei datori di lavoro affiliati, oppure dai contributi dei datori di lavoro affiliati e dei salariati; b. contributi dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo; c. contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente; questi contributi sono riscossi su un reddito che non eccede il massimale stabilito per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 2 I Cantoni possono emanare prescrizioni sulle aliquote massime dei contributi alle spese amministrative. 3 I contributi sono calcolati in percento del reddito sottoposto all’AVS.

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Minoranza I (Meier-Schatz, Bühlmann, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Gross Jost, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rechsteiner-Basel, Robbiani, Rossini) 1 Il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative delle casse di compensazione per assegni familiari è assicurato dai contributi dei datori di lavoro affiliati, dei salariati affiliati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente. Se il fabbisogno finanziario per gli assegni familiari eccede il 2 % del reddito determinante, i datori di lavoro possono computare come contributo dei salariati il fabbisogno addizionale fino al massimale della metà del fabbisogno totale, sempreché i Cantoni prevedano tale possibilità nel loro ordinamento sugli assegni familiari.

Minoranza II (Rechsteiner Paul, Bühlmann, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Gross Jost, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rossini) 1 Il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative delle casse di compensazione per assegni familiari è assicurato dai contributi dei datori di lavoro affiliati, dei salariati affiliati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.

Minoranza III (Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Guisan, Hassler, Miesch, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez) 1 Il finanziamento è assicurato da contributi paritetici dei datori di lavoro e dei salariati.

Art. 18 Competenze dei Cantoni 1 I Cantoni creano una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne confidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. 2 Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, conto tenuto delle strutture organizzative e della procedura dell’AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: a. l’istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; b. l’affiliazione alla cassa e l’assoggettamento di cui all’articolo 11 capoverso 1; c. le ulteriori condizioni e la procedura per il riconoscimento; d. la revoca del riconoscimento; e. la fusione e lo scioglimento delle casse; f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; g. le condizioni per il cambiamento di cassa; h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;

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i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; j. il finanziamento, in particolare la chiave di ripartizione fra i contributi dei datori di lavoro e dei salariati; k. l’eventuale perequazione degli oneri tra le casse; l. l’eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare di compiti di sostegno di militari e della protezione della famiglia.

Sezione 2: Persone che esercitano un’attività agricola

Art. 19 I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 19527 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).

Sezione 3: Persone prive di attività lucrativa

Art. 20 Diritto agli assegni familiari 1 Sono considerate prive di attività lucrativa le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che non hanno diritto agli assegni familiari come salariati o come persone con attività lucrativa indipendente. Hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. La competenza spetta al Cantone di domicilio. 2 I Cantoni possono vincolare il diritto agli assegni familiari alla condizione che il reddito netto delle persone interessate non ecceda un determinato limite di reddito. Questo limite di reddito non può essere inferiore a quello previsto per i piccoli contadini conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LAF.

Art. 21 Cassa di compensazione per assegni familiari competente È istituita una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari destinati alle persone prive di attività lucrativa; essa versa gli assegni a questa cerchia di aventi diritto, inoltre emana e notifica le decisioni e le decisioni su opposizione.

Art. 22 Finanziamento 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dagli enti pubblici.

7 RS 836.1

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2 I Cantoni possono disporre che queste persone paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS8.

Art. 23 Competenze dei Cantoni Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni adottano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24 Particolarità del contenzioso 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA9, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui l’ordinamento sugli assegni familiari è applicabile. 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS10 si applicano per analogia.

Art. 25 Disposizioni penali Gli articoli 87 a 91 della legge sull’AVS11 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

8 RS 831.10 9 RS 830.1 10 RS 831.10 11 RS 831.10

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Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 2612 1 Sono ugualmente applicabili alle persone designate nell’articolo 2 del Regolamento n. 1 408/7113, per quanto concerne le prestazioni previste nell’articolo 4 di tale regolamento e nella misura in cui rientrano nel campo d’applicazione della presente legge,: a. l’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nella versione del Protocollo addizionale del … (data del protocollo) relativo all’estensione della CE, il suo Allegato II e i regolamenti n. 1 408/71 e n. 574/7215 nelle loro versioni rivedute; b. l’Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato k con la rispettiva appendice 2 nonché i regolamenti n. 1 408/71 e n. 574/72 nelle loro versioni rivedute. 2 Allorquando utilizza l’espressione «Stati membri della Comunità europea», la presente legge intende gli Stati cui si applica l’Accordo menzionato al capoverso 1 lettera a.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Applicabilità della legislazione sull’AVS Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA17, si applicano per analogia: a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS18); b. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);

12 Versione conforme al n. XX della LF del … concernente XXX (Protocollo addizionale del … all’Accordo sulla libera circolazione delle persone) (RU …/RS …) 13 Regolamento (CEE) n. 1 408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nell’ultima versione vigente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31). 14 RS 0.142.112.681 15 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1 408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nell’ultima versione vigente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31). 16 RS 0.632.31 17 RS 830.1 18 RS 831.10

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c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); d. alla compensazione (art. 20 LAVS); e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.

Art. 28 Prescrizioni dei Cantoni 1 I Cantoni adottano gli ordinamenti sugli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari e adottano le disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 18 fino all’entrata in vigore della presente legge. 3 Qualora non sia possibile adottare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria. 4 Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.

Art. 29 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale adotta le disposizioni d’esecuzione.

Art. 30 Modifica del diritto previgente Le modifiche del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

3 Gli articoli 18 e 28 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo

alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia la legge in votazione popolare.

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Allegato (art. 30)

Modifica del diritto previgente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1 Gli assegni familiari per i piccoli contadini comprendono gli assegni per i figli e gli

assegni per i giovani in formazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del …24 sugli assegni familiari (LAFam). Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabilito nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

2 Abrogato

Art. 9 Assegni per i figli e assegni per i giovani in formazione 1 Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni per i giovani in formazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del …25 sugli assegni familiari, i figli di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge medesima. 2 In deroga alla LPGA26 si applicano per analogia le seguenti disposizioni della legge federale del … sugli assegni familiari: a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni); b. articolo 7 (concorso di diritti); c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento); d. articolo 9 (versamento a terzi); e e. articolo 10 (esclusione dell’esecuzione forzata). 3–7 Abrogati

Art. 10 rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e piccolo contadino 2 I piccoli contadini, che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneaemente attivi come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari. 3 I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.

Art. 14 cpv. 3 Abrogato

24 RS …; RU … (FF 2004 6145) 25 RS …; RU … (FF 2004 6145) 26 RS 830.1

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Art. 24 cpv. 1 e 2 1 A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli mediante contributi speciali. 2 Abrogato

Art. 25 rubrica e cpv. 1 Applicabilità della legge federale del …27 sugli assegni familiari e della LAVS28 1 Nella misura in cui la presente legge e la LPGA29 non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del … sugli assegni familiari e della LAVS.

3. Legge federale del 25 giugno 198230 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

Art. 22 cpv. 1 1 L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e per i giovani in formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto: a. se gli assegni per i figli non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione e b. se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di un’altra persona che eserciti un’attività lucrativa.

27 RS …; RU … (FF 2004 6145) 28 RS 831.10 29 RS 830.1 30 RS 837.0