FF 2004 1197

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Termine di referendum: 8 luglio 2004

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 19 marzo 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 103 III. Esame degli 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con aiuti pubblici l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge; b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista; c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri. 2 Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall’Amministrazione. 3 Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.